CORTE DEI CONTI

DELLE MARCHE

 

 

ANGELA BORRELLI PORRECA

PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI

 

RELAZIONE

PER L’INAUGURAZIONE

DELL’ANNO GIUDIZIARIO

2000

 

ADUNANZA DEL 1° FEBBRAIO 2000

PRESIDENTE GIANCARLO GUASPARRI

 

Signor Presidente,

Giudici della Sezione,

Autorità,

Signore e Signori

Il 21 gennaio 1994, in questa stessa aula, ma, all'epoca, di dimensioni ridotte in quanto allestita in gran fretta e nell'incertezza del futuro, ho avuto l'onore di svolgere la prolusione in occasione della prima udienza pubblica tenuta dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche. Erano trascorsi appena pochi giorni dalla conversione in legge dell'ultimo dei decreti con i quali era stato introdotto nell'ordinamento italiano il decentramento delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti.

L'attività giurisdizionale della Corte dei conti marchigiana iniziò con notevoli difficoltà per la scarsità di mezzi e di personale. Sono passati alcuni anni da allora ma molti dei problemi che hanno caratterizzato la difficile fase iniziale non hanno trovato ancora concreta soluzione. Basti pensare che la legge con la quale è stato introdotto il decentramento non aveva previsto adeguati mezzi finanziari ed aumenti di organico. Tali carenze, che si pensava fossero limitate alla fase dell'avvio, non sono state successivamente sanate.

Nonostante le difficoltà che non si possono nascondere, l'essere riusciti a realizzare l'ampliamento di questa aula e quindi poter tenere per la prima volta la cerimonia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nella nostra sede costituisce motivo di soddisfazione.

* * * * *

Nella relazione che ho tenuto lo scorso anno davo conto della fine delle attività della Commissione bicamerale e riferivo sulla volontà manifestata dal Governo di andare avanti nell'opera di ammodernamento dello Stato.

Difatti, seppure accantonata l'idea del mutamento globale della seconda parte della Costituzione, anche nell’anno appena trascorso, si è proseguito sulla strada delle riforme.

Ciò è stato possibile grazie alla versatilità della Costituzione del 1947 che, senza necessità di emendamenti testuali, ha consentito trasformazioni dell’ordinamento di grande rilievo.

A conferma di quanto appena detto, basti considerare l'avvenuto passaggio da una interpretazione della Costituzione economica nella quale era evidente l’impostazione dirigistica dello Stato ad una nuova basata sul riconoscimento dei valori del mercato e della concorrenza; oppure la nuova lettura della "delegazione legislativa" che ha consentito di attribuire al Governo un ampio potere normativo, recuperando nel contempo il ruolo del Parlamento attraverso i pareri che esso deve rendere sui decreti legislativi. A ciò si deve la forte espansione dell’area affidata all’attività normativa del Governo che opera sia attraverso i decreti legislativi sia attraverso i regolamenti "delegificanti" o di attuazione.

Si pensi, inoltre, alla riforma elettorale in chiave maggioritaria, alla riforma dei regolamenti parlamentari imperniata sulla distinzione dei ruoli tra maggioranza ed opposizione, alla riforma del procedimento di bilancio, con il conseguente avvio del processo di risanamento finanziario, ed anche alla modifica dell’attività di controllo svolta dalla Corte dei conti che, dopo una riduzione dell’ambito del controllo preventivo di legittimità sugli atti, svolge ora, prevalentemente, il controllo successivo sulla gestione delle Amministrazioni Pubbliche.

La profonda trasformazione appena riferita è stata effettuata attraverso riforme sub-costituzionali in quanto la formulazione testuale della norma, il più delle volte, si è prestata ad essere reinterpretata in modo tale da adeguare la sostanza costituzionale al mutamento dei tempi.

Nei casi in cui le modifiche dell'ordinamento non potevano avvenire utilizzando l'interpretazione evolutiva della carta costituzionale, o laddove taluni principi sono stati ritenuti di tale rilevanza da assurgere a principi costituzionali, si è fatto ricorso alla revisione della Costituzione, circoscritta però a singoli articoli, come è avvenuto recentemente per l'elezione del Presidente della Regione e per il "giusto processo".

 

Ma al di sotto del livello costituzionale si è svolto un processo di modernizzazione amministrativa con ritmi così veloci che non sembra avere eguali nel vecchio continente.

Anche se il disegno di riforma del nostro ordinamento prese avvio dalla fine degli anni ’70 con il noto rapporto Giannini, la realizzazione dello stesso, all'epoca, ha incontrato notevoli difficoltà e non ha prodotto i risultati sperati.

Successivamente, nonostante gli interventi normativi degli anni '90, sono stati necessari i numerosi decreti legislativi, meglio conosciuti come "il pacchetto Bassanini", emanati dal Governo a partire dal 1997, a dare i connotati al nuovo sistema.

Volendo riassumere, in estrema sintesi, le novità introdotte nell’ordinamento amministrativo, si può affermare che mentre l'impostazione tradizionale esaltava il momento autoritativo espresso dal provvedimento amministrativo (del quale si privilegiava la legittimità formale, a volte, a scapito o indipendentemente dalla sua efficacia ed idoneità al raggiungimento dello scopo), le novità, recentemente introdotte, presuppongono un nuovo modello di azione amministrativa ispirato a regole di gestione democratica del potere pubblico ed al raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto, quale prima conseguenza, dopo anni nei quali si era privilegiato il formalismo amministrativo, sembra aver rilievo la tutela degli interessi concreti delle comunità in luogo di quelli delle persone giuridiche pubbliche che le rappresentano.

L'azione amministrativa la si vuole improntata da un lato alla valorizzazione dei canoni dell’economicità, efficacia ed efficienza e dall’altro al principio della sussidiarietà, secondo il quale l’attività diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e collettivi deve essere svolta da chi è più vicino alle esigenze del cittadino, e quindi, in primo luogo dai cittadini stessi, ed in secondo luogo dalle autorità cui sono affidate le cure degli interessi pubblici, partendo dalle comunità più piccole fino ad arrivare alla comunità nazionale.

Si consolida il principio della concertazione fra istituzioni e parti sociali il quale sposta i confini a favore del negoziato verso la libera iniziativa economica (mercato) e verso il prevalere dei contratti privati nel mondo del lavoro.

Il percorso delle privatizzazioni e liberalizzazioni privilegia nuovi assetti proprietari e procede lentamente verso la riduzione dell’area prima riservata al settore pubblico a vantaggio dell’area del mercato e della concorrenza, soprattutto nei campi dei servizi pubblici e delle opere pubbliche.

Del pari si assiste alla vasta rinuncia alla sovranità nazionale in conseguenza della prevalenza dell’Europa che ormai, almeno per la politica monetaria e la tutela della concorrenza e del mercato, si può riconoscere compiuta.

* * * * *

Nel settore della legislazione è sempre vivo l'interesse del Governo ad un linguaggio normativo semplice e chiaro e ad un quadro di riferimento con regole ben definite e facili da individuare. A tal fine è stata prevista la redazione di testi unici in una serie di materie che disciplinano settori importanti della vita sociale (ambiente e tutela del territorio, urbanistica ed espropriazione, finanze e tributi, documentazione amministrativa ed anagrafica, agricoltura, pesca ed acquacoltura, università e ricerca, rapporto di pubblico impiego, etc.).

Nello scorso mese di luglio, è stata presentata al Parlamento una relazione nella quale si sottolinea come l’elaborazione dei testi unici andrà di pari passo con la delegificazione e con la "valutazione del costo della regolazione in relazione ai benefici".

Rilevato che l’inflazione di leggi e regolamenti, e la conseguente necessità di semplificazione, non sono problemi solo italiani, la causa principale di questa quasi generale proliferazione normativa – spiega il documento della Presidenza del Consiglio – va individuata in quello che può definirsi "policentrismo normativo": la sovrapposizione cioè di diversi strati istituzionali come Regioni, Stato e Unione Europea.

Pertanto l’intento del Governo di razionalizzare la legislazione appare davvero apprezzabile, anche se per contro si deve rilevare che, nonostante i buoni propositi, siamo di fronte ad un dilagare di norme statali non sempre facilmente integrabili e conciliabili con altre norme di settore. Basti pensare che nel solo mese di giugno 1999 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha pubblicato 3.216 pagine!

* * * * *

Della copiosa ed importante produzione normativa avutasi lo scorso anno ritengo di dover sottolineare in questa sede almeno alcune disposizioni.

 

Il primo testo normativo di cui intendo riferire è il decreto legislativo 03 agosto 1999, n. 265, contenente disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 08 giugno 1990, n. 142. Tra i molti elementi di novità evidenzio l’introduzione della possibilità di prevedere negli statuti degli enti locali forme di consultazione popolare (art. 3); l’azione popolare (art. 4) con la quale, dal 21 agosto 1999, ciascun elettore potrà far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune; la possibilità per le associazioni di protezione ambientale di proporre le azioni di risarcimento che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti ad un danno ambientale (art. 4, comma 3).

Il citato art. 4 ha già avuto una prima concreta applicazione con la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Savona il 17 dicembre 1999, sentenza con la quale è stato dichiarato decaduto il Sindaco di Albenga in conseguenza di un giudizio instaurato con una azione popolare promossa in nome e per luogo del Comune.

Inoltre, mentre con l'entrata in vigore della legge 142/90 e fino al 21 agosto dello scorso anno (data di entrata in vigore della legge 265), ciascun elettore poteva far valere le azioni e i ricorsi spettanti al Comune soltanto "innanzi alle giurisdizioni amministrative" (e quindi l'azione non era esercitabile per comportamenti illeciti non sanzionabili da parte di detta giurisdizione), con l'art. 4, comma 1 della predetta legge 265, è stata eliminata tale limitazione ed è stato pertanto esteso l'intervento sostitutivo del cittadino esercitabile di fronte a tutte le giurisdizioni: civile, amministrativa, penale, contabile e tributaria.

 

Coerentemente con l'impianto normativo che vuole la separazione netta tra le scelte politiche e quelle amministrative, con l'art. 13, comma 3 della citata legge n. 265, viene stabilito che non sono più necessari i pareri di regolarità tecnica sulle delibere di Giunta e di Consiglio che hanno natura di meri atti di indirizzo; rimane previsto, invece, il parere di regolarità contabile nei casi in cui la deliberazione comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata.

 

Mi preme segnalare in particolare l'art. 26, comma 5 della legge in argomento che testualmente recita: "I Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e i Consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato".

Mi soffermo sul citato articolo in quanto mi sembra che da alcuni non venga correttamente interpretato.

Innanzitutto devo rilevare che la recente norma non si discosta sostanzialmente dalla precedente disciplina e pertanto l’istituto mantiene il carattere facoltativo regolato dall’art. 23 della legge 816/1985.

Ciascun Ente, quindi, in base alle disponibilità del proprio bilancio, sceglierà se e in quale misura sostenere il costo per assicurare i propri amministratori dai rischi connessi con l’esercizio della carica rivestita.

L’ambito soggettivo resta correttamente circoscritto ai soli amministratori, anche se l’originario disegno di legge includeva i dirigenti e i responsabili del servizio. Per questi ultimi una disposizione omologa, ai sensi del D. L.vo 29/93, la si rinviene nei contratti collettivi di lavoro. Ed invero l’art. 7 del contratto collettivo 1996-1997 dei dirigenti del comparto Regioni e delle Autonomie locali prevede che le amministrazioni assumano iniziative a favore dei dirigenti per provvedere alla copertura assicurativa collettiva del rischio di responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di atti e fatti connessi all’espletamento del servizio.

Ad avviso di questa Procura i rischi assicurabili sono, dunque, essenzialmente:

  1. quelli che comportano una riduzione dell’integrità psico-fisica in conseguenza del servizio;
  2. quelli discendenti da responsabilità civile, che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi.

Ritengo esclusa la possibilità di assicurare, a carico dell’Ente, amministratori e dirigenti per danni prodotti allo stesso Ente di appartenenza. Un’interpretazione diversa sarebbe certamente paradossale e non in linea né con l'art. 28 della Costituzione, né con la nuova organizzazione della Pubblica Amministrazione che prevede il rispetto dell’esigenza di contemperamento degli interessi pubblici con quelli privati e il contenimento della spesa pubblica.

Sarebbe infatti assurdo che un Ente danneggiato da un proprio amministratore o dipendente provvedesse anche a pagargli il relativo premio assicurativo!

Per di più dopo le novità introdotte dalla legge n. 639/96 in materia di ordinamento della Corte dei conti, la natura giuridica della responsabilità amministrativa ha assunto sempre più i connotati di una responsabilità di tipo sanzionatorio. Appare quindi evidente che l’assunzione da parte degli enti locali di oneri a copertura di danni patrimoniali arrecati al medesimo ente sarebbe in contrasto insanabile con la finalità deterrente perseguita con la previsione di una giurisdizione contabile tesa ad individuare e punire le condotte illecite produttive di pregiudizi patrimoniali per l’ente.

Infine basti rilevare che la formulazione della legge parla di rischi, quindi di un comportamento che contempli aleatorietà ed indipendenza dalla volontà.

Nel caso della responsabilità Amministrativa i comportamenti presi in considerazione sono solo quelli connotati da dolo o colpa grave. L’intenzionalità del comportamento e la previsione o la prevedibilità delle conseguenze dell’azione escludono il rapporto di immedesimazione organica con l’ente che potrebbe giustificare l’assunzione dell’onere a carico del bilancio pubblico.

Nell'ottica sopra delineata appare difficile comprendere come taluni amministratori abbiano potuto pensare che l’eventuale sottoposizione al giudizio di responsabilità contabile potesse essere inclusa tra gli elementi di rischio connessi all'attività svolta ed assicurabile a carico del bilancio dell'ente amministrato.

Anche nella regione Marche sono stati segnalati casi di alcuni Comuni che hanno adottato delibere con assunzioni a carico del bilancio dell'ente di poste relative a polizze assicurative stipulate per la copertura del danno erariale. Questa Procura ha in corso le relative indagini.

 

L'altro provvedimento normativo del quale desidero riferire è il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 286: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nell’impossibilità di analizzare, in questa sede, i contenuti e i numerosi risvolti dell’articolato mi limito ad evidenziarne solo alcuni punti.

 

Le novità introdotte in materia di controllo trovano applicazione nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali. Vengono indicati i principi generali per la realizzazione del controllo interno che viene analiticamente definito; vengono, altresì, indicate le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi stabilendo che le risultanze delle analisi debbono essere riferite agli Organi di indirizzo politico.

 

In particolare all'art.1, c. 6 si legge: "Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell’attività svolta esclusivamente agli Organi di vertice dell’amministrazione, ai soggetti, agli Organi di indirizzo politico – amministrativo … In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall’esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l’obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20" (leggasi denuncia alla Corte dei conti).

Il citato comma esclude, quindi, la sussistenza dell'obbligo di denuncia per ipotesi di danno erariale a carico di addetti alle strutture effettuanti il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico. Gli addetti, quindi, sono tenuti a riferire solo agli Organi di vertice dell'amministrazione.

La norma non esclude, però, l'obbligo di denuncia a carico degli Organi di vertice quando vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità patrimoniali, né tanto meno esclude l'obbligo di denuncia nei confronti di Organi e soggetti (es. Collegi di revisori) che accertino danni durante lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativo - contabile.

Questi ultimi, per i quali si ritiene che nulla sia cambiato in ordine alla sussistenza dell'obbligo di denuncia, anche in precedenza, però, hanno fornito scarse segnalazioni in materia di danno erariale. Infatti evidenzio che delle oltre 1500 istruttorie aperte nell'anno appena passato solo lo 0,2% sono conseguenti a denunce provenienti da Sindaci e Revisori dei conti, mentre la parte più consistente delle stesse, circa il 90%, è pervenuta da dirigenti dei servizi e da Organi istituzionali.

Segnalo inoltre che, mentre il legislatore sente il bisogno di restringere l’ambito soggettivo da cui questa giurisdizione può attingere materiale informativo, rimane sempre vivo l'interesse dei privati cittadini che hanno denunciato il 4,6% delle ipotesi dannose.

 

Nella stessa legge, all'art. 3, comma 1 si legge: "È abrogato l’art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259". Si sopprime, cioè, la facoltà della Corte dei conti, in sede di controllo sugli enti, di formulare rilievi al Ministero vigilante e al Ministero del Tesoro in ordine ad accertate irregolarità nella gestione.

 

La predetta legge viene inoltre richiamata perché il comma 2 del citato articolo 3 prevede la possibilità per gli Uffici di controllo della Corte dei conti di autorganizzarsi ovviando talune difficoltà che si sono evidenziate nel nostro Istituto.

Infatti l'art. 3, comma 2 della citata legge recita: "Al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinato dalle disposizioni del presente decreto, il numero, la composizione e la sede degli Organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli Organi di supporto sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga alle previgenti disposizioni di legge, ferma restando per le assunzioni di personale, quanto previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'esercizio di poteri di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

Le difficoltà alle quali facevo cenno si possono sinteticamente riassumere nella necessità di costituire Uffici idonei ad eseguire il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nel tentativo di ovviare ad alcuni problemi di ordine tecnico che si erano presentati per l'applicazione della legge n. 20/94, con deliberazione n. 1 del 1997, avevano istituito i Collegi regionali di controllo con il compito di svolgere il controllo successivo sulle gestioni delle amministrazioni regionali e delle altre amministrazioni pubbliche non statali.

La Regione Puglia, ritenendo necessario lo strumento legislativo per la modifica organizzativa degli Uffici, aveva sollevato conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione assunta dal competente Collegio regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia istituito in conseguenza della predetta delibera.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 181 del 12 maggio 1999, aveva dichiarato inammissibile la censura concernente la mancanza di fondamento legislativo del potere di autorganizzazione della Corte dei conti nell’istituire i Collegi regionali di controllo, ritenendola doglianza tardiva.

Pertanto il decreto legislativo citato è stato salutato favorevolmente dal nostro Istituto, in quanto consentirà di adeguare le strutture della Corte ad un modello di Stato che tende al federalismo procedendo all’istituzione delle Sezioni regionali di controllo eliminando ogni dubbio sulla loro legittimità.

Quindi con decreto presidenziale n. 38 del 18 ottobre 1999, è stata già nominata una Commissione di studio sull'organizzazione delle strutture di controllo che si prevede che in tempi brevi potrà rassegnare le proprie proposte alle Sezioni Riunite della Corte dei conti che procederanno ad approvare il regolamento di organizzazione.

 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 181, appena richiamata, contiene importanti principi in materia di controllo della Corte dei conti sui quali ritengo utile soffermarmi.

La Consulta, sulla base dei principi già affermati nella sentenza n. 29/95 e ripresi successivamente nella sentenza n. 407/97, ricorda innanzitutto l'evoluzione dell'ordinamento in senso autonomistico e la sua conseguente ricaduta sul versante dei controlli che ha portato a ricalibrare i moduli del controllo della Corte dei conti, riducendo l'area di quello preventivo e conferendo primario rilievo, con riguardo a tutte le pubbliche amministrazioni, al controllo sulla gestione, avente per oggetto non già i singoli atti ma l'attività amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento.

La Corte Costituzionale ribadisce che ai fini del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni regionali, il raffronto tra obiettivi e risultati debba operarsi essenzialmente alla luce delle leggi emanate dalle Regioni stesse. In altri termini non è il rendiconto l'oggetto del controllo, anche se esso costituisce il necessario punto di partenza per la ricognizione del quadro contabile finanziario e programmatico sul quale misurare la realizzazione degli interventi attuativi degli obiettivi stabiliti dalle leggi regionali di principio e di programma.

Il referto sui risultati del controllo va fatto alle assemblee elettive, in un circuito collaborativo - referente già familiare alle esperienze di altri ordinamenti e sicuramente in crescita anche nella nostra evoluzione istituzionale.

La Corte Costituzionale, proseguendo nell’opera di chiarificazione, sempre nella citata sentenza n. 181, svolge, quindi, alcune considerazioni sul carattere collaborativo del controllo affidato alla Corte dei conti, che esercita il compito assegnatole al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate al fine di garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al dettato dell'art. 97 della Costituzione.

Ribadisce, inoltre, che a differenza dei controlli interni il controllo della Corte dei conti si risolve in una garanzia in posizione di "equidistanza" dai diversi livelli di governo, centrale e regionale, nell'esercizio della funzione di garante degli equilibri economico-finanziari.

Il quadro normativo, in materia di controllo sulla gestione, sembra essere completamente delineato. La Corte dei conti dal canto suo ha notevolmente investito sul piano culturale per procedere all’adeguamento professionale del personale alle nuove qualificazioni volute dal legislatore, ma la completa realizzazione dell’attività di controllo, disciplinata dalla legge 14 gennaio, n. 20 e meglio delineata dalla Corte Costituzionale è, in larga misura, collegata alla predisposizione e all'approvazione di un adeguato regolamento organizzativo della Corte dei conti.

 

Completando la parte relativa ai provvedimenti legislativi emanati nel 1999 che ritengo utile segnalare in questa sede, mi soffermo sul decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507: "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205".

Il testo consta di ben 105 articoli con i quali viene attuata un’ampia depenalizzazione articolata in due punti: a) vengono depenalizzati, mediante trasformazione in illeciti amministrativi, alcuni reati in materia di alimenti, navigazione, circolazione stradale, violazioni finanziarie, assegni bancari e postali, etc.; b) viene disposta la decriminalizzazione totale di 24 reati previsti dal codice penale che vengono, ora, completamente abrogati, taluni perché ormai anacronistici ed altri in quanto espressione di ideologie da tempo superate.

Il provvedimento è stato salutato con estremo favore dalla Magistratura ordinaria che è stata liberata di talune incombenze che la privavano di molte energie che ora potranno essere destinate a funzioni istituzionali più utili per la collettività.

Pur riconoscendo la validità complessiva del provvedimento, è con estrema preoccupazione che mi accingo a segnalare l’art. 102, comma 8 del decreto legislativo in questione, che così dispone: "Nei casi previsti dal presente articolo (trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio) la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile".

Il contenuto del citato articolo, a mio avviso, desta gravissime preoccupazioni per la sua futura applicazione.

Il legislatore dispone, in via preventiva, la non punibilità di quei funzionari che non provvedono alla sollecita definizione dei procedimenti che consentiranno l'incameramento delle sanzioni, procedimenti previsti in sostituzione degli illeciti che, è bene non dimenticare, fino a qualche giorno fa erano considerati reati.

È opportuno ribadire che la responsabilità contabile si configura solo in ipotesi di dolo o colpa grave.

L'aver introdotto la norma sopra riferita che, comunque la si voglia leggere, stabilisce una sorta di assoluta impunità a vantaggio di quei soggetti che intenzionalmente o per grave negligenza non consentiranno la riscossione delle sanzioni, priva i cittadini onesti di ogni garanzia, distoglie dai bilanci pubblici somme che sicuramente potrebbero essere utili ed equipara gli agenti della pubblica amministrazione che agiscono correttamente - fermo rimanendo che ad impossibilia nemo tenetur - a coloro che intenzionalmente o con estrema negligenza non raggiungono l'obiettivo.

La preoccupazione è tanto più fondata ove si prenda visione della relazione di accompagnamento al decreto legislativo.

In essa si legge: "Apparendo implicita nella delega relativa alle norme transitorie quella di introdurre meccanismi idonei ad alleggerire gli uffici amministrativi ... In tal modo, viene prefigurato un meccanismo deflattivo ... che può contribuire in modo significativo al pronto decollo della riforma. In ogni caso, però, l'imponente massa di procedimenti destinata ad essere trasferita all'Autorità amministrativa e le conseguenti gravi difficoltà che gli uffici deputati all'applicazione delle sanzioni inevitabilmente incontreranno … hanno consigliato di sancire espressamente, nella fase transitoria, l'esclusione di ogni forma di responsabilità contabile per i casi di prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa".

Non mi sembra che il contenuto della relazione abbia bisogno di commenti. Devo solo rilevare che una decisione di così grave rilievo, non fosse altro perché fortemente diseducativa, è stata assunta in assenza di delega e prescindendo da verifica delle reali situazioni di fatto.

In disparte l'ipotesi del soggetto che decida di utilizzare a proprio favore il contenuto della norma, il rischio è che si arrivi non solo alla depenalizzazione di alcuni reati ma alla sostanziale cancellazione degli stessi almeno nei confronti di alcuni soggetti.

Ma se così fosse sarebbe comunque un sistema iniquo perché potrebbe accadere che in quegli uffici dove operano funzionari integerrimi e responsabili si provvederà ad incamerare gli importi delle sanzioni, mentre in quelle situazioni nelle quali vi saranno soggetti non altrettanto motivati, i cittadini interessati non saranno chiamati ad adempiere ai loro doveri.

Non sta a me ricercare soluzioni per rispondere all'esigenza di "deflazione" prospettata dalla relazione, anche se sono diverse le possibilità alle quali mi viene di pensare: l'allungamento dei termini prescrizionali, la semplificazione delle procedure, etc.. Sta di fatto che la soluzione adottata crea una disparità di trattamento tra i cittadini e prevede un premio per chi ha male operato.

Ritengo mio dovere, in questa occasione, denunciare la situazione che si potrà determinare, anche se intendo riaffermare il massimo rispetto per la sovranità della legge che va comunque applicata dagli operatori del diritto e, solo nel caso in cui non sia ritenuta conforme alle norme costituzionali, impugnata nelle sedi istituzionalmente a ciò preposte.

Potrà cioè, se ve ne sarà l'occasione, essere sollevata l'eccezione di incostituzionalità della norma stessa, sia avuto riguardo all'aspetto formale che si concretizza nell'eccesso di delega che con riguardo all'aspetto sostanziale per contrasto con l’art. 28 della vigente Costituzione.

* * * * *

Passo ora ad esaminare i riflessi che le modifiche dell'ordinamento hanno avuto sulla giurisdizione contabile.

Una prima conseguenza della trasformazione dei principi che regolano la vita dell’amministrazione è la nuova configurazione del "principio di legalità" che indubbiamente, in passato, ha costituito il cardine del diritto amministrativo, tanto che era indiscutibile che l’attività amministrativa fosse soggetta alla "supremazia della legge" ed il compito dell’amministratore fosse quello di eseguire la volontà del legislatore.

La realizzazione del principio dell’autonomia affermata non solo sul piano dell’amministrazione (e quindi dell’esecuzione della legge), ma anche sul piano normativo, ha ridimensionato l'aumento di intervento della legge statale, ponendo taluni regolamenti autonomi sullo stesso piano di quest’ultima, ed ha richiesto il trasferimento di un vasto potere normativo all’ente direttamente interessato alla soluzione dei singoli problemi concreti.

Nel momento in cui il federalismo verrà completamente realizzato si potrà verificare una frammentazione del sistema con il conseguente rischio di possibili disparità di trattamento.

È quindi necessario prestare attenzione a che l’ordinamen- to venga comunque ricondotto ad unità e ciò può avvenire con il consapevole richiamo ai valori previsti dalla Carta Costituzionale.

Pertanto, anche se sfuma il principio della gerarchia delle fonti tutto incentrato sulla "forza della legge" con il prevalere del "principio di competenza", occorre comunque procedere con coerenza e razionalità sulla strada delle riforme al fine di garantire e tutelare la persona umana senza, al contempo, far venire meno la certezza del diritto nel rispetto dei principi di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini.

Se ne deduce che il giudice contabile, nel valutare l’attività comportamentale dei soggetti convenuti in giudizio, dovrà prendere in debita considerazione non solo i principi normativi di ordine generale ma anche le direttive specifiche di settore, aventi o meno forza di legge, nonché gli indirizzi e gli obiettivi che lo stesso ente ha deliberato di raggiungere.

 

Una seconda importantissima conseguenza delle trasformazioni in atto, anch’essa rilevante nei confronti dell’istituto della responsabilità amministrativa, concerne i contenuti stessi dell’azione amministrativa. Di fronte a modifiche che non sono solo di struttura, ma che investono i contenuti, c’è da chiedersi quale deve essere il concreto operare della pubblica amministrazione la quale non dispone più dei tradizionali poteri di supremazia e, fatto di estrema importanza, ha perso la sua veste di unica esecutrice della volontà del legislatore.

L'esigenza di sviluppare l'esercizio della funzione amministrativa in termini sostanziali (idonei al perseguimento degli obiettivi) piuttosto che come produzione di una qualsiasi fattispecie provvedimentale, astrattamente e formalmente conforme a legge, ha portato a ripensare le scelte passate. Il nuovo modello di azione amministrativa sposta l'attenzione dal momento statico e formale della formazione del provvedimento amministrativo, all'aspetto dinamico dell'azione ed ai suoi risultati sostanziali. Il valore dell'azione amministrativa si commisura al risultato sostanziale raggiunto.

Parallelamente, proprio in applicazione di tali principi, alcune azioni iniziate da questa Procura non si sono limitate ad individuare il danno materiale che si era concretamente verificato ma, in ossequio ai principi sostanziali oggi imperanti, hanno preso in considerazione il maggior danno arrecato alle pubbliche finanze, sinteticamente definito danno da "disservizio", inteso nel senso di pregiudizio conseguente ad una colpevole omissione o commissione di un fatto illecito che si inserisce in un modello organizzatorio complesso incidendo negativamente sulla funzionalità del servizio. La Sezione Marche condividendo le tesi di questa Procura si è già pronunciata per taluni casi (sentenze n. 2260/99 del 24 aprile 1999 e n. 2675/99 del 30 settembre 1999) procedendo ad una valutazione equitativa di tale partita di danno.

 

Altro elemento caratterizzante il nuovo assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione volto a garantirne maggiore efficacia, efficienza ed economicità, è rappresentato dal ricorso alla privatizzazione che, per quanto qui interessa, si è sviluppato lungo due direttrici: quella della trasformazione degli enti pubblici in S.p.A. e quella della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.

Mentre appaiono chiari e condivisibili i motivi che hanno portato a maturare l'idea che l'amministrazione pubblica si concentri sulle funzioni essenziali provvedendo ad "esternalizzare" (termine con il quale oggi si suole indicare la privatizzazione) l'erogazione dei servizi non strategici, ricorrendo a forme di gestione astrattamente più idonee al raggiungimento dello scopo, il rischio che potrebbe derivarne per la collettività è quello di ridurre l'intero fenomeno alla dismissione del servizio pubblico, con un aumento di tariffe per l'utenza senza alcun corrispondente beneficio qualitativo e per di più senza la garanzia di un adeguato controllo sul corretto utilizzo del denaro pubblico.

Già la qualificazione di enti pubblici economici per enti che operano con capitale pubblico, in passato ed in presenza di talune circostanze, aveva portato la Suprema Corte di Cassazione a denegare la giurisdizione della Corte dei conti in presenza di danno erariale, forse privilegiando una lettura formale delle norme ed avendo meno riguardo ai concreti risultati da raggiungere.

Prima il fenomeno era abbastanza limitato, ma oggi, che gran parte della gestione del pubblico denaro avviene soprattutto utilizzando forme societarie, diventa indispensabile una riconsiderazione del problema anche da parte del supremo giudice.

Nel corso del 1999 questa Procura ha avuto occasione di affrontare il problema nell'ambito di un giudizio instaurato nei confronti del Direttore tecnico di un Consorzio indagato per aver commesso gravi irregolarità in danno dell'ente, durante l’esecuzione dei lavori di ammodernamento della rete idrica. Il convenuto, dinanzi alla Sezione Marche, ha eccepito la carenza di giurisdizione della Corte dei conti ed ha presentato il ricorso in Cassazione rilevando la modifica intervenuta nella natura giuridica del Consorzio.

Questa Procura si è costituita depositando il controricorso in Cassazione nel quale, al di là delle deduzioni relative al caso concreto, ha fatto osservare che tali enti, fintanto che utilizzano totalmente o prevalentemente capitale pubblico, solo formalmente assumono la qualificazione di Enti Pubblici Economici o di Società per azioni. In realtà essi sono l’emanazione degli enti istituzionali dai quali discendono e per i quali il legislatore ha previsto la giurisdizione del giudice contabile, giurisdizione che di conseguenza si dovrebbe riverberare sulle nuove Aziende, Istituzioni e Società.

Quindi sembra ragionevolmente sostenibile che oggi, proprio traendo spunto dall'impianto normativo rinnovato, l’accertamento, ai fini del riparto della giurisdizione, debba svolgersi superando gli aspetti meramente formalistici della qualificazione giuridica dell’Ente, addivenendo ad una interpretazione innovativa delle norme esistenti che non sembrano escludere la giurisdizione contabile in materia di danno erariale.

In tale ottica, ad avviso di questa Procura, perde rilevanza la natura giuridica dei singoli enti divenendo prevalente la valutazione dei finanziamenti utilizzati e quella dell’attività svolta. In relazione a quest’ultima si dovrà distinguere tra quella che richiede l’effettuazione di scelte discrezionali utilizzando gli strumenti tipici di cui dispongono gli operatori economici (per la quale il legislatore ha previsto l’insindacabilità da parte del giudice contabile) e quella svolta da coloro che sono chiamati a dare esecuzione a dette scelte.

Questi ultimi, al pari di altri soggetti che impiegano denaro pubblico, devono rispondere innanzi alla giurisdizione contabile, quando, con il loro operare, doloso o gravemente colposo, in violazione di doveri di servizio, abbiano arrecato un danno all’Ente di appartenenza o ad un altro Ente Pubblico.

In tale ultima ipotesi, ed in presenza di totale o prevalente capitale pubblico, dovrebbe compiutamente esplicarsi la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103 della Costituzione e delle leggi n. 19 e n. 20 del 1994 e successive modificazioni, lasciando al giudice ordinario la pronuncia in materia di obbligazioni di diritto civile.

Alla luce delle citate norme, infatti, che hanno valenza generale, e delle altre introdotte in quest’ultimo periodo per ammodernare la Pubblica Amministrazione, appare difficile comprendere come e perché talune ipotesi di danno pubblico possano rimanere escluse dalla cognizione del giudice speciale istituito a tutela del patrimonio dell’Erario e specificamente a ciò professionalmente preparato.

Nel concludere sul punto mi auguro che la Suprema Corte di Cassazione possa pervenire a soluzioni interpretative innovative rispetto al passato che possano ridare omogeneità al sistema, ma, per arrivare ad una conclusione definitiva ed indiscutibile della questione, sarebbe opportuno un intervento del legislatore, al quale, anche quest'anno , mi permetto, tra l'altro, di ricordare - richiamando un appello già formulato lo scorso anno - che la Corte dei conti opera applicando con difficoltà il regolamento di procedura degli anni '30 dello scorso secolo!

 

Altro principio nuovo e rilevante nell'attività del giudice contabile è la distinzione dei ruoli e dei compiti tra i rappresentanti eletti dal popolo e gli Organi professionali tecnico - amministrativi.

La normativa oggi è chiara ed è stata meglio puntualizzata dalla legge 265 della quale ho riferito. L’individuazione dei fini e degli obiettivi da raggiungere compete al potere politico ed il perseguimento degli stessi spetta al dipendente pubblico attraverso un’oculata attività di gestione. Al centro ci sono gli interessi della Collettività. Il politico, in quanto rappresentante di questi interessi, individua i bisogni da soddisfare e ne determina le priorità. Il dipendente pubblico, con la sua attività di gestione, persegue in concreto quei fini come dispone il decreto legislativo n. 29, del 1993.

Come agevolmente si comprende, nei confronti di esponenti del mondo politico, i quali oggi non sono più direttamente coinvolti in fatti di gestione, è piuttosto difficile che si verifichino ipotesi di illecito amministrativo o di ingiustizia del danno, a meno che non si tratti di comportamenti dolosi, anche perché la legge 20 dicembre 1996, n. 639, sancisce che "resta ferma l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali".

A riprova di quanto affermato, basti pensare che nello scorso anno su 47 soggetti citati a giudizio solo 5 sono stati chiamati perché avevano ricoperto cariche elettive. Ma le fattispecie contestate riguardavano ipotesi dannose riconducibili ad interventi diretti nella gestione oppure a comportamenti risalenti ad epoche antecedenti l’introduzione delle leggi che hanno distinto e separato i compiti tra amministratori e dirigenti dei servizi.

Diversa è invece l’ipotesi dell’attività di gestione, per il perseguimento dei fini da raggiungere, nella quale il giudice contabile ricostruisce il procedimento ed individua la regola concreta da applicare al caso singolo, desumendola dai principi giuridici e non giuridici (ma aventi rilevanza giuridica) che disciplinano l’azione amministrativa. E l’attività posta in essere è senza dubbio sindacabile sul piano giurisdizionale, in quanto il giudice contabile è in grado di valutare il comportamento in relazione alla regola del caso singolo che l’amministratore o il dipendente pubblico avrebbe dovuto seguire per rendere un servizio efficace ed efficiente.

Se si tiene presente che, per un verso concorrono al perseguimento di fini pubblici una pluralità di soggetti, e per altro verso il dipendente pubblico gode di un’ampia possibilità di scelta non più vincolata al solo precetto legislativo, il più delle volte ritenuto di difficile interpretazione, si capisce che il problema fondamentale consiste nella reale ponderazione degli interessi in gioco e nel perseguimento di un assetto soddisfacente degli interessi meritevoli di tutela.

La norma di legge, o qualsiasi altra norma giuridica di rango inferiore o superiore, non può infatti prevedere la soluzione del caso concreto: è solo la valutazione delle circostanze di fatto che può far individuare la norma da applicare.

A mio avviso, in questo senso, ricollegandomi alla questione prima affrontata, va inteso il concetto di nuova configurazione del "principio di legalità", anche se ritengo si debba più correttamente parlare di "principio di legalità sostanziale", di un principio cioè che pone come punto di riferimento, non una singola norma di legge, ma l’intero complesso di norme e di principi che formano l’ordinamento giuridico.

 

Di pari passo con le modifiche introdotte nell'ordinamento, l'istituto della responsabilità amministrativa ha subito un mutamento per quanto riguarda l’imputabilità del danno, e quindi la risarcibilità dello stesso.

Il legislatore ha posto due restrizioni: l’una, relativa al piano della colpevolezza, fondata sulla limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, e l’altra sul piano degli effetti giuridici, limitando la trasmissibilità agli eredi ai soli casi di illecito arricchimento del dante causa.

La limitazione dell’area della risarcibilità porta al conseguente accollo da parte dei bilanci pubblici di danni che, secondo le leggi preesistenti, avrebbero dovuto gravare su pubblici amministratori o funzionari, ovvero sui loro eredi.

Pertanto il giudice contabile, valutati tutti gli elementi in suo possesso, facendo applicazione del "potere riduttivo", determina quale e quanta parte del danno debba essere reintegrata dal soggetto convenuto in giudizio e quanta parte del danno dovrà essere sopportata dalla collettività.

Tale valutazione non è consentita in via preliminare al pubblico ministero il quale, nell'atto di citazione a giudizio, deve indicare l'ammontare dell'intero danno subito dalle pubbliche finanze; pertanto notevole appare la differenza tra gli importi richiesti dalla Procura e quelli indicati nelle sentenze di condanna.

Infatti, anche se per l'anno appena trascorso, su 17 sentenze che hanno deciso il merito della causa, 16 sono state di condanna, elevata appare la differenza tra gli importi richiesti con le citazioni e quelli definiti dalla Sezione, che a fronte di atti di citazione per un importo di circa 7 miliardi ha pronunciato sentenze di condanna per circa un miliardo.

Colgo l’occasione per aggiungere che nello scorso anno non tutti i giudizi iscritti a ruolo hanno avuto definizione, in quanto alcuni importanti processi (l’esondazione del fiume Tronto, il CEMIM, la costruzione della Caserma della Polizia Stradale di Macerata, etc.) sono stati sospesi su eccezione di alcuni convenuti che hanno contestato la mancata notifica del provvedimento di concessione della proroga dei termini per la prosecuzione dell'istruttoria.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, il Pubblico Ministero prima di emettere l’atto di citazione deve invitare il presunto responsabile del danno a fornire le proprie deduzioni. Decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, il Procuratore Regionale emette l’atto di citazione. Eventuali proroghe di detto ultimo termine devono essere autorizzate dalla Sezione Giurisdizionale competente nella Camera di consiglio all’uopo convocata. La mancata autorizzazione obbliga il Procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.

Il Collegio, non ritenendo infondata la tesi dei convenuti, ha sollevato la "questione di massima" dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in quanto il problema, in ambito nazionale, cominciava a trovare soluzioni difformi.

La questione è stata recentemente definita con sentenza delle Sezioni Riunite n. 27/99/QM del 03 novembre 1999, depositata il 07 dicembre 1999, nel cui dispositivo si legge: "… non deve essere notificata al soggetto destinatario dell’invito a dedurre la richiesta del Procuratore Regionale di differimento del termine per emettere l’atto di citazione di cui all’art. 5, comma 1, novellato dalla legge n. 19/1994 e … tale soggetto non deve essere sentito nella Camera di consiglio convocata per decidere sulla richiesta".

I giudizi sospesi sono in corso di riassunzione e pertanto ci si augura possano arrivare a definizione nel corso dell'anno.

* * * * *

Nel rimandare alla seconda parte della relazione per i dati statistici relativi all’attività svolta nel 1999 dalla Corte dei conti per le Marche, non posso non evidenziare la notevole quantità di lavoro prodotto da questa Istituzione in relazione all’esiguo numero di personale in servizio (9 magistrati e 34 amministrativi).

Una segnalazione merita l'impulso dato ai giudizi in materia pensionistica - per i quali sono state quasi raddoppiate le sentenze emesse - anche se, purtroppo, il numero dei ricorsi pendenti è ancora considerevole (n. 11.250).

Nel concludere mi piace ricordare, come del resto ha sottolineato in più occasioni la Corte Costituzionale, che il fine prevalente di questa Magistratura è quello di porsi al servizio dei cittadini svolgendo compiti di prevenzione e di deterrenza.

Certo non basta l'impegno, né basta la buona volontà; occorre che vi siano anche mezzi, personale e buone leggi da applicare.

Tra tutta la produzione normativa del 1999, ho dovuto necessariamente scegliere solo tre leggi, anche se molte altre avrebbero meritato menzione. Quelle che ho individuato, oltre ad avere contenuti evolutivi e fortemente significativi di un ordinamento che intende raggiungere scopi positivi e utili per il benessere degli amministrati, contengono, però, anche delle disposizioni – delle quali ho riferito in precedenza - che si pongono, a mio avviso, in contrasto con le linee guida della riforma, che è tutta protesa verso una maggiore responsabilizzazione dei soggetti chiamati a svolgere funzioni a beneficio della collettività.

È probabile che siamo di fronte ad incongruenze inevitabili nel momento in cui si affronta una modifica ordinamentale di grande portata quale è quella che stiamo vivendo. Proprio per tale motivo ritengo che sia questa la sede per evidenziare quelle attinenti alle disposizioni che regolano questa giurisdizione. Mi riferisco alla limitazione dell'obbligo di denuncia, all'esonero da responsabilità degli operatori nell’ipotesi di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni conseguenti alla depenalizzazione ed alla possibile distorta applicazione della norma che prevede la possibilità di assicurarsi per il danno all'Erario a spese dell'ente.

Sento il dovere di dare il mio contributo nella consapevolezza che non sono scelte volute ma solo piccoli incidenti di percorso che però, se non eliminati tempestivamente, possono minare il disegno complessivo di riforma e farne diminuire l'efficacia.

L'abbandono del formalismo giuridico deve muoversi di pari passo con la responsabilizzazione dal punto di vista sostanziale degli operatori.

L'introduzione di norme che vanno nella direzione opposta, mentre non servono al funzionario onesto e corretto, autorizzano il funzionario infedele ad utilizzare per propri fini il pubblico denaro.

Sono riflessioni che, nel massimo rispetto dell'operato del legislatore, mi permetto comunque di esplicitare.

È stato fatto tanto ma tanto si può ancora fare per porre con serietà e rigore il cittadino - contribuente al centro dell'ordinamento.

Nonostante le modifiche intervenute, la Costituzione del 1947 rimane un punto fermo sia nei suoi principi fondamentali sia nelle sue singole disposizioni.

Di esse voglio, a conclusione, ricordare l’art. 54, a norma del quale "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

Doveri, questi, il cui corretto adempimento vale a ricollegare la Costituzione alla sua originaria matrice popolare, giacché la fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione e delle leggi sono la linfa vitale di cui si alimentano le Istituzioni repubblicane ed i valori sui quali esse si fondano.

Pertanto, tener fede alla Costituzione vigente, come legge fondamentale dello Stato, è un dovere al quale devono attendere tutte le Istituzioni della Repubblica: dal Parlamento al Governo, dalla Magistratura alle Amministrazioni Pubbliche, almeno sino a quando le regole non saranno cambiate nel pieno rispetto della volontà popolare.

 

Nel concludere questa relazione mi sia concesso esprimere un doveroso ringraziamento a tutti i collaboratori, interni ed esterni, chiamati a sorreggere l’attività di questa Magistratura; un particolare apprezzamento alla Sezione "accertamento danni erariali" del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nonché a tutte le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizie Municipali e Corpo Forestale) che, nell’interesse della collettività, hanno collaborato con professionalità e tempestività.

Ringrazio le Autorità, i Rappresentanti del Parlamento, dell’Assemblea Regionale, i Rappresentanti della Magistratura, delle Istituzioni Civili e Militari, degli Enti Locali, gli Avvocati, i Rappresentanti della Stampa e delle Associazioni e quanti altri sono intervenuti per partecipare all’odierna celebrazione.

 

Signor Presidente, nel ringraziare Lei e tutti i presenti per l’attenzione cortesemente prestatami, Le chiedo, al termine degli interventi programmati, di volere dichiarare ufficialmente aperto l’anno giudiziario 2000 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche.

 

Ancona, 1° febbraio 2000

 

APPENDICE

 

  

 TABELLA 1

 

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LE MARCHE AL 31 DICEMBRE 1999

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE

1

Presidente di Sezione

3

Consiglieri

1

Referendario

2

(C2)

3

(C1)

1 comandato Poste Italiane S.p.A.

(B3)

4 di cui 2 comandati Poste Italiane S.p.A.

(B2)

2 comandati Poste Italiane S.p.A.

(B1)

1

(A1)

Per un totale di 5 magistrati e 13 impiegati

PROCURA REGIONALE

1

Procuratore Regionale

1

Sostituto Procuratore Generale

1

(C3)

3 di cui 1 comandato Ministero del Tesoro e 1 comandato Poste Italiane S.p.A.

(C1)

3 di cui 1 comandato Poste italiane S.p.A.

(B2)

2 di cui 1 comandato Poste italiane S.p.A.

(B1)

Per un totale di 2 magistrati e 9 impiegati

DELEGAZIONE REGIONALE E COLLEGIO REGIONALE DI CONTROLLO

1

Consigliere

1

Referendario

1 comandato Ministero del Tesoro

(C3)

1

(C2)

3 di cui 1 comandato Poste italiane S.p.A.

(C1)

1

(B3)

5 di cui 1 comandato Ministero P.I. e 1 comandato Poste Italiane S.p.A.

(B2)

1 comandato Ministero dei Trasporti

(B1)

Per un totale di 2 magistrati e 12 impiegati

 

 

 

 

 

TABELLA 2

 

 

PROCURA REGIONALE PER LE MARCHE

 

1 – ISTRUTTORIE aperte nel corso del 1999

Numero

1.1 - Stato

488

1.2 - Regione

14

1.3 - Enti Locali

1059

1.4 - Enti pubblici

3

1.5 - Aziende U.S.L.

21

Totale

1585

 

 

2 - DENUNCE (provenienti da)

 

2.1 - Procure della Repubblica (ex art. 129 disp. att. c.p.p.)

10

2.2 - Dirigenti dei servizi (art. 53 R.D. 1214 del 1934)

510

2.3 - Organi di controllo (Ragionerie, CO.RE.CO.)

8

2.4 - Verifiche amministrativo-contabili (I.G.F.- P.C.M.)

14

2.5 - Sindaci e Revisori dei conti

3

2.6 - Privati

73

2.7 - Stampa

2

2.8 - Iniziativa autonoma Procuratore Regionale

11

2.9 - Da atti istituzionali

954

Totale

1585

 

 

3 – ACCERTAMENTI ISTRUTTORI

 

3.1 - Deleghe

25

3.2 - Audizioni personali

180

3.3 - Consulenze

0

3.4 - Sequestri richiesti (Lit. 860.109.162)

5

 

 

4 - INVITI A DEDURRE

 

4.1 - Atti di invito

43

4.2 - Soggetti invitati

124

4.3 - Danno presunto

19.743.907.333

4.4 - Istanze di proroga

4

 

 

 

 

 

 

5 - ATTI DI CITAZIONE

Numero

5.1 - Enti Pubblici

1

5.2 - Stato

18

5.3 - Enti locali

9

5.4 - Aziende U.S.L.

4

5.5 - Resa di conto

--

Totale

32

5.6 - Soggetti citati

47

5.7 - Danno contestato

8.821.787.872

 

 

6 - APPELLI

 

6.1 - Appelli del Procuratore Generale

0

6.2 - Appelli di parte

9

6.3 - Controricorsi in Cassazione

1

6.4 - Conclusioni su appelli di parte

6

 

 

7 - ARCHIVIAZIONI NEL CORSO DEL 1999  

7.1 - A seguito di esame preliminare

3

7.2 - A seguito di istruttoria

1083

7.3 - A seguito di istruttoria con "invito a fornire deduzioni"

14

7.4 - Altre (vertenze riunite o trasferite ad altra Procura)

11

Totale

1111

 

 

7.5 - Stato

860

7.6 - Enti locali

210

7.7 - A.S.L.

30

7.8 - Altre

11

Totale

1111

 

 

7.10 - Archiviazioni per assenza di danno

168

7.11 - Archiviazioni per assenza di colpa grave

779

7.12 - Archiviazioni per infondatezza

66

7.13 - Archiviazioni per illegittimità

87

7.14 - Riunite o trasferite altra Procura Regionale

11

Totale

1111

 

 

 

 

 

TABELLA 3

 

 

PROCURA REGIONALE MARCHE

 

 

 

Fascicoli in carico al 1° gennaio 1999 2223

 

Denunce pervenute nell’anno 1999 1585

Istruttorie archiviate nell’anno 1999 1111

Citazioni depositate nell’anno 1999 32

Sequestri richiesti nell’anno 1999 5

per un importo di Lit. 860.109.162

 

Procedimenti monitori attivati nell’anno 1999 9

per un importo di Lit. 31.981.424

 

Recuperi ante causam Lit. 201.424.741

 

Conti giudiziali esaminati 954

 

 

Fascicoli in carico al 31 dicembre 1999 2665

 

 TABELLA 4

 

 

PROCURA REGIONALE MARCHE

 

 Prospetto delle tipologie degli atti di citazione emessi nel corso del 1999.

 

Legenda:

A

Danneggiamenti

B

Reati commessi da pubblici dipendenti

C

Attività istituzionali

D

Risarcimento danni a terzi

E

Opere Pubbliche

F

Erogazione somme non dovute

G

Bilancio, Conto del patrimonio

H

Entrate

I

Ritardi nei procedimenti

L

Conferimento incarichi professionali

M

Personale

TABELLA 5

 

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE MARCHE

 

Attività giurisdizionale in materia pensionistica

 

Pensioni civili

Pensioni militari

Pensioni di guerra

Totale

a) ricorsi in carico all’01/01/1999

4249

2800

4376

11425

b) ricorsi pervenuti nell’anno 1999

162

93

362

617

c) ricorsi iscritti a ruolo di udienza nel 1999

661

167

225

1053

d) ricorsi definiti con sentenza di accoglimento

211

30

35

276

e) ricorsi definiti con sentenza di rigetto

187

76

103

366

f) ordinanze istruttorie

13

22

17

52

g) sentenze o ordinanze in corso di deposito

111

14

13

138

h) ricorsi pendenti al 31/12/1999

3971

2757

4522

11250

i) altri definiti

42

30

78

150

 

 

 

 

 

 

TABELLA 6

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE MARCHE

 

 

Attività giurisdizionale in materia di responsabilità

 

Giudizi non definiti al 1° gennaio 1999 9

Giudizi non definiti al 31 dicembre 1999 18

Provvedimenti nell’anno 1999 51

di cui:

Sentenze di assoluzione 1

Sentenze di condanna 16

Altre ordinanze 23

Altre modalità 11

 

 

 

Somma derivante da sentenze e ordinanze di condanna £. 957.139.225

 

 

Attività cautelare nell’anno 1999

 

Sequestri a carico di agenti dello Stato 2

Sequestri a carico di agenti di Aziende Sanitarie Locali 3

Totale 5

per un importo di Lit. 860.109.162

 

 

 

Procedimenti monitori definiti nell’anno 1999 7

per un totale di Lit. 10.857.354

 

 

 

 

CONTI ERARIALI E GIUDIZIALI

 

Pervenuti in totale 8648

di cui 492 pervenuti nell’anno 1999

 

Definiti nell’anno 1999 891

 

 

 

 

TABELLA 7

 

SEZIONE GIURISDIZIONALE

 

SINTESI DI ALCUNE SENTENZE

 

Sent. n. 2054/99

Condanna di un ufficiale giudiziario per omesso tempestivo versamento di alcune tasse all’Erario

- La non qualificazione da parte del giudice penale di un determinato comportamento quale peculato non esime la Corte dei conti dal valutare se e quali danni all’Erario siano potuti derivare.

 

Sent. n. 2130/99

Condanna del Sindaco di un Comune (Petriolo) per acquisto illegittimo di beni

- La responsabilità discende dalla provata inutilità per l’Ente di quanto acquistato.

 

 

Sent. n. 2132/99

Materia pensionistica – Cumulo di indennità integrative speciali

- In un quadro giurisprudenziale oscillante la Sezione ha innovativamente ammesso il diritto di cumulare tra loro l’indennità integrativa speciale su una pensione ordinaria con quella già in godimento sulla retribuzione.

 

Sent. n. 2260/99

Condanna di un insegnante elementare per essersi sottratto per molti anni all’espletamento di ogni attività di insegnamento inducendo in errore la Direzione Didattica ed il Provveditorato agli Studi

- La sentenza penale di condanna emessa a seguito di procedimento ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) prescinde dall’accertamento dei fatti e dunque dalla verifica in contraddittorio degli elementi probatori per scelta processuale dell’imputato che a tale contraddittorio liberamente rinuncia per proprio interesse. Essa è dunque pur sempre frutto di una manifestazione del diritto di difesa che riverbera i suoi effetti anche in altro processo nel quale vengano riproposti gli stessi elementi probatori a dimostrazione di medesimi accadimenti.

- L’importo della condanna è comprensivo di una quota valutata equitativamente per il danno conseguente al disservizio cagionato.

 

 

 

Sent. n. 2457/99

Condanna di un dipendente del Comune di Venarotta conseguente all’omissione di versamenti di somme percepite da privati nelle casse comunali a titolo di oneri di urbanizzazione e mancato incasso di diritti di segreteria

- Non costituisce danno patrimoniale per l’Ente una somma versata ad un dipendente da un privato e poi restituita a quest’ultimo senza motivazione se non è provato che la somma era in ogni caso dovuta all’Ente.

- È ammissibile il cosiddetto intervento adesivo dipendente della pubblica amministrazione nel giudizio contabile purché vi sia un interesse dell’interveniente concreto, meritevole di tutela giuridica ed autonomo rispetto a quello che si fa valere in via principale. Pertanto è ammissibile l’intervento in giudizio di un Comune sia perché l’Amministrazione locale agisce a tutela dell’Ente specifico e in rappresentanza della Comunità territoriale particolare, mentre il Procuratore agisce a tutela dell’ordinamento generale e come rappresentante dello Stato – Comunità. Inoltre il Comune ha un interesse concreto all’accertamento giudiziale della condotta di un proprio dipendente sia per i riflessi che detto accertamento può avere sul rapporto di impiego (es. eventuali procedimenti disciplinari), sia per ottenere elementi di chiarificazione di norme e comportamenti.

 

 

Sent. n. 2642/99

Condanna del Dirigente del Settore lavori pubblici dell’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno in relazione ad un’opera pubblica rimasta incompiuta ed inutilizzabile dalla collettività

- Il danno è costituito dai costi aggiuntivi derivanti dal deterioramento dell’opera e dal suo mancato utilizzo.

 

 

Sent. n. 2661/99

Condanna di un Agente di Polizia Stradale per il danno cagionato al Ministero dell’Interno responsabile civile a seguito del ferimento mortale di un collega

- La sentenza irrevocabile di condanna per omicidio colposo, quand’anche pronunciata con il rito abbreviato, è vincolante per il giudice contabile in ordine all’accertamento dei fatti.

 

 

Sent. n. 2675/99

Danno conseguente alla formazione di una classe in esubero presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Tolentino

L’invito a fornire deduzioni deve considerarsi atto idoneo a produrre effetto interruttivo della prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del codice civile.

- Il danno da disservizio (che il comportamento del Preside ha causato nel modello organizzativo dell’istituzione scolastica) va valutato in ragione dell’aggravio delle spese generali connesse al maggior numero di classi attivate.

 

Sent. n. 2766/99

Condanna del Presidente del C.O.N.I. Provinciale di Macerata per ammanchi protrattisi dal 1992 al 1996

- I funzionari delegati, nell’ipotesi che debbano eseguire personalmente i pagamenti ed emettano, quindi, sull’accreditamento buoni a favore di sé medesimi, incorrono nella responsabilità contabile, in quanto, essendo personalmente responsabili delle somme prelevate in proprio, sono tenuti in caso di perdita, al pari di chiunque abbia maneggio di pubblici valori, e cioè quali contabili, a rispondere del danno verificatosi.

 

Sent. n. 2074/99

Appropriazione di buoni benzina da parte di un autista della Procura presso la Pretura di Ascoli Piceno e omesso controllo da parte del Dirigente di Cancelleria.

-Qualora alla produzione del danno concorrano comportamenti connotati da dolo ed altri da colpa grave, questi ultimi configurano una responsabilità sussidiaria rispetto ai primi.

 

Sent. n. 2139/99

Condanna di un Preside per il danno conseguente all’illegittima attivazione di una classe sperimentale

 

Sent. n. 2321/99

Ammanchi verificatisi nell’ambito della gestione del servizio di riscossione dei diritti di segreteria di pertinenza dell’Ufficio comunale per l’urbanistica del Comune di Montemarciano

 

Sent, n. 2723/99

Condanna di un Carabiniere per il danno conseguente ad una serie di omissioni nelle registrazioni di operazioni contabili ed alterazioni delle scritture contabili e delle quietanze

TABELLA 8

 

 

DELEGAZIONE REGIONALE PER LE MARCHE

 

 

SINTESI DI ALCUNI PROGRAMMI DI CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE

 

Indagine sulla gestione degli interventi statali nelle zone colpite dal sisma dei giorni 26.9.1997 e successivi

L’oggetto dell’indagine è stato individuato (e delimitato) assumendo a riferimento le competenze del "Commissario delegato" (dal Ministro per il Coordinamento degli Interventi di Protezione Civile) e del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche in materia di interventi sugli immobili demaniali danneggiati dal sisma. Per quanto concerne la gestione del Commissario delegato varie ordinanze ministeriali hanno individuato ambiti prioritari di intervento, quali la riparazione dei danni "medio – lievi" riportati dalle abitazioni principali, la sistemazione provvisoria in villaggi temporanei (di containers) di chi era stato costretto ad abbandonare la propria abitazione perché dichiarata inagibile, interventi a sostegno delle attività produttive, sussidi economici ai nuclei familiari che avessero scelto autonome sistemazioni abitative.

Per quanto riguarda i Provveditorati Regionali alle Opere Pubbliche l’attuazione del programma di interventi è stata esaminata sotto i profili della progettazione, dell’affidamento di lavori, dei tempi di esecuzione e della spesa.

Le relazioni conclusive sono state trasmesse all’Ufficio di coordinamento il 21 settembre 1999 ed il 29 ottobre 1999.

 

 

Indagine sull’edilizia oggetto di segretazione per gli anni 1997 e 1998 (art. 33 della legge 14 febbraio 1994 n. 109)

La Delegazione ha individuato i seguenti obiettivi della propria attività di controllo: la verifica della legittimità e regolarità della gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni dell’Amministrazione; la verifica dell’effettivo raggiungimento da parte dell’Amministrazione dei risultati dell’attività amministrativa in relazione agli obiettivi posti negli atti programmatici del Governo per gli interventi relativi agli anni 1997 e 1998, ai fini di una valutazione della gestione in termini di efficacia; la verifica del contenimento dei costi entro i valori degli stanziamenti assentiti dalla normativa vigente (budget) e secondo i principi di buona amministrazione (convenienza), ai fini di una valutazione della gestione in termini di economicità.

La relazione conclusiva è stata trasmessa all’Ufficio di coordinamento il 29 ottobre 1999.

 

Indagine intersettoriale sulla gestione dei lavori pubblici su gestioni di valore complessivo superiore a Lit. 10.000.000.000

L’indagine ha teso ad evidenziare le tipologie dei diversi sistemi di scelta dei contraenti e la ripartizione delle complessive risorse finanziarie tra i vari interventi, nonché la gestione delle procedure di gara, la tempestività o i ritardi nella realizzazione degli interventi, l’eventuale contenzioso instaurato in via amministrativa.

La relazione conclusiva è stata trasmessa all’Ufficio di coordinamento il 09 novembre 1999.

 

 

 

Indagine intersettoriale sulla gestione dei lavori pubblici dell’anno 1998 – Giubileo fuori del Lazio

In attuazione della legge 07 agosto 1997 n. 270, relativa agli interventi giubilari extra – Lazio, il Ministero dei Lavori Pubblici, delegato per le aree urbane ha approvato tra l’altro la proposta di programma della Delegazione Pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto comprendente l’attuazione di interventi nel settore della ricettività, con riferimento al termine del 31 ottobre 1999 per il completamento e la funzionalità delle opere.

La relazione conclusiva è stata trasmessa all’Ufficio di coordinamento il 25 ottobre 1999.

 

 

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI

 

Atti esaminati n. 295 atti esaminati in sede di controllo preventivo;

n. 1.770 atti esaminati in sede di controllo successivo (decreti di pensione)

 

Rilievi n. 476 fogli di osservazioni inviati a varie Amministrazioni

 

Deferimenti n. 3 questioni deferite alla Sezione del controllo, I collegio

(con esito conforme alle tesi della Delegazione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

 

 

 

 

Con deliberazione n. 1/99 del Collegio Regionale di Controllo per le Marche, in data 08 aprile 1999, è stato approvato il programma di attività per tale anno, che ha riguardato le seguenti indagini:

- gestione finanziaria e attuazione delle politiche di intervento nella Regione Marche negli esercizi 1996, 1997 e 1998;

- attuazione dei programmi regionali in materia di formazione professionale relativi agli anni 1996, 1997, 1998, con riguardo al Piano triennale 1997 – 1999 approvato dal Consiglio regionale della Regione Marche con deliberazione amministrativa n. 204, in data 03 giugno 1998;

- opere pubbliche dell’Amministrazione provinciale di Ancona finanziate con mutui concessi a far data dal 1980 in poi dalla Cassa DD.PP., non iniziate o non completate alla data del 31 dicembre 1997.

Nella seduta del Collegio in data 07 ottobre 1999 è stata approvata, a stralcio, la relazione concernente le opere pubbliche della Provincia di Ancona finanziate mediante mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

La relazione conclusiva relativa alle altre due indagini è stata deliberata dal Collegio regionale, previa audizione dei rappresentati della Regione, in data 14 dicembre 1999.