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PROCURA
REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER
LEMILIA ROMAGNA Relazione del Procuratore Regionale Ignazio Del Castillo in occasione dellinaugurazione dellanno giudiziario 2002 Udienza del 5 febbraio 2002 Presidente Giovanni
Dantino Settevendemmie E ormai tradizione che in occasione della cerimonia di inaugurazione dellanno giudiziario il procuratore regionale renda conto alla comunità regionale dell'attività svolta dalla Corte dei conti in sede regionale, di quanto è stato fatto e di quanto non è stato fatto, ma si potrebbe fare, anche alla luce delle novità legislative che possono incidere sull'attività della Corte dei conti sia nel settore del controllo che in quello della giurisdizione. 1. Attività di controllo e di referto Dal 1° gennaio 2001 è iniziata
l'attività della Sezione regionale di controllo che ha il compito di effettuare il
controllo preventivo di legittimità su atti e sulla gestione delle amministrazioni
statali aventi sede nella regione, il controllo sulla gestione delle amministrazioni
regionali e dei loro enti strumentali ai fini del referto ai Consigli regionali e il
controllo sulla gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle
Università e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.
Il controllo è diretto anche a
verificare leconomicità, lefficienza e lefficacia delle gestioni
amministrative, e la funzionalità dei controlli interni. Nell'esercizio del controllo preventivo
di legittimità sono stati esaminati 259 provvedimenti 21 dei quali assoggettati a rilievo
istruttorio che in alcuni casi è sfociato nel deferimento dell'esame e della pronuncia
sul visto alla Sezione. La Sezione ha ricusato il visto a due
decreti del Presidente del Magistrato per il Po il primo dei quali approvava un contratto
di appalto di lavori idraulici stipulato a trattativa privata, mentre il secondo conferiva
le funzioni di dirigente di seconda fascia con funzioni di Vice Presidente ad un soggetto
estraneo all'amministrazione, ritenuto dalla Sezione privo di professionalità adeguata e
compatibile con le funzioni assegnatigli. E' stato invece ammesso al visto un
decreto della Regione Emilia Romagna con il quale si affidava in concessione ad un privato
un'area del demanio marittimo per la realizzazione di uno stabilimento balneare, mentre la
sezione ha ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere
all'esame di atti delle Agenzie fiscali. Nell'esercizio del controllo successivo
di legittimità sono stati esaminati 3741 atti di conferimento di trattamento
pensionistico a dipendenti statali, 302 dei quali sono stati oggetto di rilievo
istruttorio ed uno solo deferito per l'esame alla sezione del controllo che ha ricusato il
visto. Nell'esercizio del controllo successivo
sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche la Sezione ha
avviato le indagini previste dal programma approvato dalla Sezione stessa relative a: -
trasporti pubblici
locali -
sanità -
rendiconto
regionale per l'esercizio 2000 -
interventi
effettuati dalla regione in favore dei comuni danneggiati da eventi calamitosi
verificatisi negli anni 1996,1997 e 1999 -
dismissioni di
immobili nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti -
verifica della
gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari. Alcune indagini sono state già
concluse, altre sono in via di ultimazione e una, relativa ai cofinanziamenti comunitari
è stata assorbita nell'indagine programmata per il 2002. L'assetto dei controlli della Corte dei
conti che sembrava completato con l'istituzione delle nuove sezioni regionali viene ora
messo in discussione a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001 che, come noto, ha apportato rilevanti modificazioni al Titolo V della Costituzione. Alcune regioni infatti, e fra queste
l'Emilia Romagna, stanno esaminando lopportunità
e la possibilità dell'istituzione di Corti dei conti regionali sul modello austriaco e
tedesco. E' un problema aperto la cui soluzione, quale che sia, inciderà comunque sulle
nuove sezioni regionali. Senza entrare nel merito della
discussione mi sembra opportuno ricordare che il controllo su enti autonomi diretto a
verificare l'efficienza, l'economicità e l'efficacia della gestione, esige la
comparabilità dei dati emergenti dal controllo e ladozione di una metodologia
unica. Questo tipo di controllo dovrebbe infatti evidenziare i motivi per cui, a parità
di risorse impiegate, un ente eroghi una certa quantità di servizi di una certa qualità
e lanalogo ente di unaltra regione eroghi
gli stessi servizi in quantità minore e/o di qualità peggiore. Corti regionali
indipendenti porrebbero seri problemi di coordinamento. 2. Giurisdizione Se la riforma della Costituzione non
sembra avere riflessi immediati sulla giurisdizione della Corte dei conti, due altre leggi
dello Stato hanno introdotto delle novità nei rapporti fra diverse giurisdizioni
relativamente ai giudizi di responsabilità amministrativa, novità che non incidono sugli altri giudizi che si
celebrano davanti alla Corte dei conti che ha giurisdizione sia in materia di pensioni che
nelle materie di contabilità pubblica in cui si rinvengono vari tipi di giudizi: giudizi
di responsabilità, giudizi di conto ed altri, meno noti, giudizi ad istanza di parte. Mi riferisco alla legge n. 89/2001 in
tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e alla
legge n. 97/2001 in tema di rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare
ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche. 2.1. Giudizi in materia di pensioni Anche nell'anno decorso l'attività
prevalente della sezione giurisdizionale è rappresentata dai giudizi pensionistici, ma
nonostante il sempre crescente impegno e la crescente produttività dei magistrati addetti
alla sezione è ancora molto elevato il numero dei giudizi pendenti, come evidenziato
dalle allegate tavole statistiche. Nonostante le misure adottate con la legge n. 205 del 2000, quali l'introduzione del giudice unico, la possibilità di adottare decisioni in forma semplificata, l'estinzione dei giudizi per i quali risulti deceduto il ricorrente e non siano riassunti dagli eredi, la perenzione dei ricorsi ultradecennali, nonostante limpegno personale del Presidente della Sezione che svolge al pari degli altri magistrati la funzione di giudice monocratico, sono ancora pendenti oltre 18.000 giudizi che fanno conquistare a questa Sezione giurisdizionale la scomoda posizione di terzo graduato per numero di giudizi pendenti e di secondo graduato per numero di nuovi ricorsi. Leliminazione dellarretrato ha tempi molto lunghi e si può ragionevolmente prevedere che fra cinque anni saranno ancora pendenti circa 10.000 giudizi. Tale situazione continua ad impedire
alla Sezione di esercitare la giurisdizione contabile sulla gestione dei soggetti, e sono
tanti, che hanno maneggio di denaro, valori e materie di pertinenza pubblica, privando la
collettività di una preziosa forma di controllo delle risorse finanziarie coattivamente
prelevate al contribuente ed esponendo lo Stato a risarcimenti per il danno causato ai
ricorrenti dalla durata non ragionevole del
processo. E per un pensionato il termine ragionevole del processo è certamente molto
breve indipendentemente dalla fondatezza o infondatezza del ricorso, Per far fronte a tale situazione
potrebbe essere utile o forse necessario, in aggiunta ai provvedimenti che potranno essere
adottati dal Consiglio di Presidenza per le Sezioni regionali con maggiore arretrato,
ladozione di un provvedimento legislativo, quale quello suggerito dal progetto di
legge n. 537 presentato alla Camera dei Deputati nel giugno 2001, che dia ai presidenti
delle sezioni giurisdizionali regionali la facoltà di definire con decreto concisamente
motivato, i giudizi in materia pensionistica, sia decidendo il merito, sia decidendo
questioni pregiudiziali attinenti al processo ovvero questioni di giurisdizione o di
competenza, con possibilità per la parte privata di proporre reclamo alla sezione in
termini brevi e con l'assistenza di un difensore. Si tratta di un provvedimento che non comporterebbe costi aggiuntivi per lo
Stato, né diminuzione delle garanzie
processuali per i ricorrenti e che trova un parallelo nei giudizi di responsabilità, nel
procedimento monitorio disciplinato sin dal
1934 dall'art. 55 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214/1934. Un provvedimento legislativo in tal
senso troverebbe giustificazione nellesigenza non solo di eliminare larretrato
esistente ma anche di impedire la formazione di nuovo arretrato ed anche nel numero sempre
minore di sentenze di accoglimento dei ricorsi pensionistici che non comportano alcun
costo per il ricorrente, ma un elevato costo per la collettività. 2.2. Giudizi di responsabilità La legge n. 89/2001 in tema di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo che prevede che il
decreto di accoglimento della domanda è comunicato anche al procuratore generale della
Corte dei conti ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità. La legge n. 97/2001 in tema di rapporto
tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei
confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sembra contenere un ampliamento
del limite esterno della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei dipendenti,
funzionari ed amministratori di enti pubblici economici ed altri organismi pubblici,
comunque agenti in regime di diritto privato, società commerciale a totale o prevalente
partecipazione di enti pubblici. Leffettiva portata delle nuove disposizioni sarà
chiarita dalla giurisprudenza della Corte dei conti e della Corte di Cassazione. La stessa legge 97/2001 prevede inoltre
che nel caso di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione commessi a fine patrimoniale la sentenza di condanna sia trasmessa al
procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a
carico del condannato e che la sentenza irrevocabile di condanna per i delitti sopra
indicati sia comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti perché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno
erariale nei confronti del condannato, fermo restando lobbligo del pubblico
ministero di informare il procuratore regionale presso la Corte dei conti quando l'azione
penale viene esercitata per un reato che ha cagionato un danno per l'erario. Con le leggi citate è stato introdotto
un nuovo obbligo di denunzia qualificata da attuarsi mediante trasmissione del decreto che
accoglie la domanda di equa riparazione e delle sentenze di condanna per i reati contro la
pubblica amministrazione. Le leggi citate indicano la via da seguire per un più rapido e
proficuo esercizio dellazione di responsabilità: l'instaurazione di un efficiente
flusso di informazioni tra processo civile e penale e i titolari dell'azione di
responsabilità amministrativa, anche ai fini dell'esecuzione di accertamenti patrimoniali
e della tempestiva adozione delle eventuali misure cautelari patrimoniali di competenza
del pubblico ministero contabile, quale il sequestro conservativo che consente anche
l'apprensione di beni che non abbiano alcuna attinenza con il reato a salvaguardia delle
ragioni dell'erario. E' auspicabile che lobbligo di
informazione al titolare dellazione di responsabilità amministrativa mediante
trasmissione di copia della sentenza sia esteso al giudice civile, incluso il giudice del
lavoro, ed al giudice amministrativo nei casi di condanna di una amministrazione pubblica
al risarcimento di danni a terzi. Passando ad illustrare lattività
della Sezione in materia di giudizi di responsabilità, risulta che le sentenze depositate
nell'anno 2001 sono state 21, di cui 12 di condanna, 5 di assoluzione e 4 processuali.
Sono state inoltre depositate n. 14 ordinanze
di condanna a seguito di giudizi monitori. Per quanto attiene ai giudizi monitori
si deve segnalare linadeguatezza del limite di valore entro il quale è possibile
definire il giudizio in forma abbreviata, fissato dalla legge n.19/1994 in cinque milioni
di lire, oggi pari a 2582,28, cifra che non copre neppure il danno subito
dallamministrazione a causa di un modesto incidente stradale. Tale limite dovrebbe
essere opportunamente elevato almeno a 10.000 . Le ipotesi di danno emergenti dalle
sentenze e ordinanze depositate riguardano danni conseguenti a fatti e comportamenti di rilevanza penale ed il
connesso danno allimmagine dellamministrazione per effetto del rilievo dato ai
fatti dalla stampa; la mancata applicazione di penali nell'esecuzione di contratti;
l'esecuzione di spese non autorizzate nei modi di legge; la mancata o insufficiente
riscossione di entrate per oneri di concessione e di tributi locali; il mancato versamento
in tesoreria di entrate riscosse; azioni di rivalsa per danni risarciti a terzi
dall'amministrazione in seguito a condanna in sede civile; l'uso di mezzi
dell'amministrazione per fini personali; l'erroneo pagamento di compensi al personale;
danni prodotti a beni dell'amministrazione. 2.3. Giudizi ad istanza di parte Sono stati celebrati davanti alla
sezione giurisdizionale 16 giudizi ad istanza di parte, nei quali è intervenuto il
procuratore regionale con conclusioni scritte ed orali, di cui quindici su ricorsi del
concessionario per la riscossione dei tributi per la provincia di Bologna ed uno ad
istanza di un pubblico dipendente che chiedeva la dichiarazione di illegittimità della
ritenuta sullo stipendio operata dall'amministrazione per danni arrecati alla stessa
amministrazione. Si tratta di giudizi, scarsamente
studiati dalla dottrina e poco noti ai cittadini ed
anche agli avvocati, in ordine ai quali la scarsa giurisprudenza della Corte dei conti ha
spesso dichiarato, e spesso a torto, il
proprio difetto di giurisdizione. Fra i giudizi ad istanza di parte vanno
annoverati: -
i ricorsi dei
concessionari della riscossione dei tributi avverso provvedimenti di discarico di quote
inesigibili d'imposta e le controversie fra Comune ed esattore sulla spettanza degli aggi,
giudizi già previsti dal T.U. delle leggi sulla Corte dei conti e riconfermati dal D.
Lgs. 112/1999 sulla riforma della riscossione dei tributi; -
i ricorsi contro i
provvedimenti di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti e l'azione di accertamento negativo di responsabilità
proponibile dal dipendente a carico del quale sia stata elevata in sede amministrativa
responsabilità patrimoniale per danno cagionato nell'esercizio delle proprie funzioni per
far accertare l'insussistenza della responsabilità. La giurisdizione della Corte dei
conti in materia è stata confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
(sent. N. 362/1999); -
l'azione popolare
prevista dall'art. 9 del D. Lgs. n. 267/2000 T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, che riconferma l'art. 7 della legge n.142 del 1990 e l'analoga disposizione del
vecchio T. U. della legge comunale e provinciale del 1934 che nel testo originario
attribuiva la legittimazione a ricorrere ai soli contribuenti e non a tutti gli elettori e
non consentiva il ricorso al giudice amministrativo ma esclusivamente al giudice ordinario
ed alla Corte dei conti. Il
testo dellart. 9 del D. Lgs. 267/2000 consente a ciascun elettore di far valere in
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'ente locale. Una recente pronunzia della
Suprema Corte di Cassazione (n. 179/2001) ha
riconfermato che quando il cittadino elettore
chieda la condanna di un amministratore al risarcimento del danno subito dallente
territoriale a causa del comportamento del suo amministratore, si verte in tema di danno
erariale, devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti, anche nei casi in cui si
chieda anche il risarcimento del danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave
detrimento della personalità e credibilità, oltre che dellimmagine, dellente
territoriale. Le incertezze della giurisprudenza
della Corte dei conti in ordine ai giudizi ad istanza di parte, oscillante fra
esclusività della giurisdizione per danno erariale e titolarità dellazione di
responsabilità, evidenziano la necessità e lurgenza di un nuovo regolamento di
procedura per i giudizi davanti alla Corte che ridisciplinando anche i giudizi ad istanza
di parte renda più agevole anche lesercizio dellazione popolare che può
costituire un efficace strumento di controllo sociale sulla gestione del denaro pubblico. 2.4. Giudizi di conto Anche nell'anno 2001 l'attività
della sezione giurisdizionale in materia di giudizi di conto è stata modesta e limitata
all'emissione di 468 decreti di estinzione relativi a conti depositati presso la Corte da
almeno cinque anni. Non esiste un'anagrafe degli agenti tenuti alla resa del conto giudiziale, non è possibile pertanto instaurare giudizi per resa di conto nei confronti dei contabili e degli enti inadempienti e la Sezione si limita ad introitare i conti presentati e ad esitare i conti dichiarati estinti. Il giudizio di conto ha la finalità di
verificare la legalità, nonché lefficienza, lefficacia e
leconomicità, delloperato dei soggetti che hanno maneggio di denaro, valori e
materie di pertinenza pubblica, (incluse le società a partecipazione pubblica che hanno
maneggio di denaro pubblico come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte di
Cassazione, da ultimo con la sentenza n.
12367/01 del 15 marzo 2001) e la regolarità della gestione, piuttosto che la formale
concordanza della documentazione giustificativa con i dati esposti nel conto. E
opinione diffusa che la crescente privatizzazione dellamministrazione pubblica in
cui si opera sempre di più attraverso società per azioni o società a responsabilità
limitata, sottragga lazione amministrativa al controllo della Corte dei conti. Laffermazione non è esatta. Lo
strumento di controllo esiste ed è il giudizio di conto. Al riguardo mi sembra
sufficiente considerare che la verifica giudiziale del conto delle partecipazioni
azionarie di un ente locale, che deve essere obbligatoriamente depositato presso la
competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, non può prescindere
dallaccertamento del concreto esercizio dei diritti riconosciuti agli azionisti
dagli articoli 2350, 2351, 2393, 2432, 2408 e 2409 del codice civile. Tali elementari considerazioni sulle potenzialità del giudizio di conto per assicurare la corretta gestione del denaro pubblico danno la misura dellimportanza e dellattualità di questo strumento di controllo a torto considerato obsoleto o anacronistico. 3. Attività della Procura regionale Le fattispecie di danno portate alla
cognizione della Sezione giurisdizionale nel 2001 non sono diverse da quelle evidenziate
negli anni precedenti, riguardano: mancato incameramento di cauzioni a garanzia di
obbligazioni contrattuali, mancato introito di tributi, mancato introito di sanzioni
amministrative, conferimento di incarichi di consulenza, truffe ai danni di enti pubblici, appropriazione indebita di denaro
dellamministrazione, indebiti rimborsi di spese legali ad amministratori di enti
locali, danno allimmagine dellamministrazione, percezione di stipendi in
periodi di assenza arbitraria dal servizio, cumulo di impieghi, indebite erogazioni di
liberalità a partiti politici e associazioni varie, indebita percezione di indennità di
trasferta e rimborsi spese da parte di personale militare, perdita di beni
dellamministrazione, danneggiamento di beni pubblici, erronea aggiudicazione di
appalti pubblici. Numerose indagini di particolare
complessità sono in corso da tempo e vedranno la conclusione entro breve termine. Mi
riferisco in particolare alle indagini sui concessionari
della riscossione dei tributi ed ad agenti della riscossione delle province di Bologna e
di Ferrara, collegate a procedimenti penali in corso o già definiti, allindagine su
oltre cento medici del servizio sanitario nazionale che hanno svolto attività
professionale in posizione di incompatibilità, ad altre indagini riguardanti il settore
della sanità, allindagine sulla mancata realizzazione di un complesso alberghiero
termale in provincia di Forlì finanziato con fondi pubblici per un danno di oltre 6
miliardi di Lire, allindagine su certe forniture militari. Altre indagini nei confronti di
soggetti accusati di peculato nei cui confronti sono stati già adottate misure cautelari
patrimoniali saranno concluse in brevissimo tempo. Prima di concludere è doveroso fare un
cenno alle condizioni di estremo disagio, che incidono pesantemente sui risultati
raggiunti nellanno, in cui la procura e le sezioni regionali sono costrette ad
operare per insufficienza di locali, per carenza di adeguate strutture di supporto
allattività dei magistrati, carenza di personale amministrativo
e assenza di mezzi di trasporto di qualsiasi
tipo. La procura non può effettuare
accertamenti diretti presso le amministrazioni per carenza di personale idoneo e di un
mezzo di trasporto e deve conseguente avvalersi esclusivamente della Guardia di Finanza,
dellArma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, cui va il mio sentito
ringraziamento per la collaborazione, anche per attività istruttorie che potrebbero
essere espletate direttamente con proprio personale, la sezione giurisdizionale ha circa
cinquecento sentenze depositate, ma in attesa di copiatura. Auspico che anche la Corte dei conti nella regione Emilia Romagna sia messa in grado di operare in piena efficienza per lassolvimento di tutti le funzioni che la legge le attribuisce.
Sig. Presidente, nel ringraziare il Collegio e tutti i presenti per lattenzione prestata, Le chiedo di voler dichiarare aperto, in nome del popolo italiano, lanno giudiziario 2002 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia Romagna. |