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Sezione
regionale per la Calabria Relazione
del
Procuratore Regionale Nicola leone in
occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario 2002 Ringraziamento p. 2 1. L’attività della Sezione giurisdizionale. p. 3 2.
L’attività della Sezione regionale di controllo.
p.
15 3.
L’attività della Procura regionale.
p. 20 4.
Un decennio d’attività.
p. 24 5.
Norme emanate nel corso dell’anno 2001 e di interesse per la Corte dei
conti.
p. 32 6.
Qualche dato sulla gestione degli enti locali e conclusioni
p.
46 Ringraziamenti. Desideriamo, sentitamente, ringraziare tutti coloro, colleghi delle Sezioni giurisdizionale e di Controllo, il direttore della segreteria della Procura e gli impiegati, i dipendenti degli altri Uffici della Corte che hanno collaborato alla stesura di questa relazione.
Anche quest’anno, un ringraziamento
caloroso a tutti. Non c’è bisogno di dire che è soltanto nostra la responsabilità per
quanto affermato nella Relazione. Dobbiamo, poi, un particolare ringraziamento agli impiegati della
Procura che con la loro attività senza vincolo di orario
e disinteressata hanno consentito la realizzazione del Convegno di studio
nella ricorrenza del decennale dell’istituzione in Calabria della Sezione
giurisdizionale.
Ancora un ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine, da cui sempre ho
avuto piena disponibilità e della cui preziosissima opera ed esperienza potremo
avvalerci non appena saremo messi in condizioni di poter svolgere un maggior
lavoro.
Ci si permetta di rivolgere un encomio particolare alla Sezione danni
erariali – ora Sezione servizi vari – della Guardia di Finanza , al
Comandante del nucleo regionale di Polizia tributaria, al Comandante della
Sezione ed a tutti i sottufficiali per la passione civile e la preparazione con
cui collaborano con il nostro Ufficio.
1. L’attività della Sezione giurisdizionale. Come sempre incominciamo l’esposizione
dell’attività svolta dalla Corte dei conti, nelle sue articolazioni, in
Calabria, con l’attività della
sezione giurisdizionale. In una visione unitaria della Corte e delle
attribuzioni ad essa intestate dalla Costituzione e dalla legge, ci occuperemo
anche dell’attività della Sezione di controllo, sia per quanto diremo oltre,
sia per quanto detto lo scorso anno, in una visione che precede il dato
normativo e che pensa ad una Corte dei conti inserita nel quadro delle nuove e
più ampie - federali? - autonomie regionali e locali. Per quanto concerne, quindi, la Sezione
giurisdizionale, nel corso del 2001 ha avuto conferma il trend di diminuzione dei ricorsi nella materia pensionistica. Dopo
l’invio, nel 1993, nel 1994 e, ancora, nel 1996 di alcune migliaia di ricorsi
pendenti a Roma, a seguito dell’attribuzione della specifica competenza anche
alla nostra Sezione, avvenuta con i decreti legge che, sfociati poi nella legge
di conversione 19 e nella l. 20 del 14 gennaio 1994, hanno realizzato il
completamento del decentramento della Corte, e dopo un’impennata di quasi
mille ricorsi nel 1998, i ricorsi in materia pensionistica vanno diminuendo e
sembrano aver raggiunto una dimensione fisiologica. I ricorsi in materia di
pensione di guerra consistono ormai in riassunzioni da parte di eredi ovvero
ricorsi per aggravamento, ma anche questi, per evoluzione naturale, vanno ad
esaurimento. Dopo di che si dovrà valutare – il legislatore dovrà valutare
– se il giudice delle pensioni non debba essere quello stesso giudice che si
occupa già dei rapporti di lavoro, anche nelle pubbliche amministrazioni, e di
previdenza. Una scelta in tale senso consentirebbe alla
Corte dei conti di impiegare le sue forze, quantitativamente modeste, nei
compiti scolpiti nella Costituzione e cioè il controllo sulle finanze pubbliche
e le responsabilità connesse. Diminuiscono i ricorsi nuovi, diminuiscono
in modo più accentuato i ricorsi
complessivamente pendenti, grazie allo sforzo dei giudici della nostra Sezione.
Per i numeri nel loro complesso e per il confronto con l’anno precedente
rinviamo alle tabelle in appendice; nell’ambito del discorso limiteremo i dati
a quelli essenziali. Lo scorso anno - ed intendiamo qui fare
ammenda – è sembrato (ma è solo sembrato, non era nostra intenzione) che la
Procura muovesse un rimprovero alla Sezione, quando abbiamo messo in evidenza i
lunghi tempi necessari perché una decisione pur assunta e materialmente
redatta, venisse pubblicata. Si è dato risalto al dato relativo al
(lungo) tempo necessario per la pubblicazione di una sentenza, dopo la sua
delibazione, ma non si è tenuto conto che in realtà nessun rimprovero veniva
mosso – né il nostro Ufficio avrebbe potuto muovere alcun rimprovero (ciò
che non è nei nostri compiti, in quanto l’esercizio dell’eventuale potere
disciplinare spetta solo al Procuratore generale) – alla Sezione ed ai suoi
giudici, di cui, al contrario veniva messo in evidenza, come, nonostante le
gravissime carenze di organico, avesse prodotto un numero di sentenze
accresciuto; tale dato è ulteriormente aumentato nel corso del 2001. La Sezione
produce e produce molto. I dati di
quest’anno, al di là dei tempi di pubblicazione, ancora lunghi, sono
significativi. Il tempo per la pubblicazione è altra
cosa, rispetto alle decisioni assunte e queste sono al di sopra degli standard
previsti dal Consiglio di Presidenza. Esso potrebbe denotare che una certa
sottostima da parte dell’Amministrazione delle necessità verso la Sezione
riguarda anche il personale amministrativo addetto. Dopo alcuni anni di incremento, è
diminuito il numero dei giudizi di pensione iscritti al ruolo d’udienza della
Sezione, cui ha fatto riscontro, peraltro, un maggior numero di giudizi comunque
definiti. Si pensi che nella materia pensionistica le
decisioni sono passate da 980 a 1568 e nella materie di contabilità pubblica
sentenze ed ordinanze sono passate da 86 nel 2000 a 186 nel 2001, cui sono da
aggiungere quattro sequestri conservativi. Si aggiunga che rimangono in attesa di
pubblicazione 1073 sentenze ed ordinanze (qui c’è una diminuzione rispetto al
numero di 1467 dell’anno precedente). La tendenza complessiva è verso
l’eliminazione delle sentenze ed ordinanze in attesa di pubblicazione. Il dato
fisiologico è quello delle sentenze depositate dal giudice alla fine
dell’anno e che la segreteria pubblicherà nel corso del nuovo anno. Se il
sistema riesce a funzionare, le sentenze pubblicate dovrebbero coincidere,
tendenzialmente, con quelle depositate. Forse per la prima volta è diminuito anche
il numero dei giudizi di responsabilità pendenti (da 288 a 278), nonostante non
siano diminuite significativamente le citazioni emesse. Anche nel settore delle
responsabilità amministrativo-contabili il dato significativo è il notevole
incremento delle decisioni pubblicate: complessivamente, tra sentenze ed
ordinanze, 186 atti, contro 86 del 2000 (si veda la tabella 3.2 in appendice),
con un aumento del 216 per cento. Lo
scorso anno c’eravamo posti il problema dell’incidenza della riforma nella
materia pensionistica: se con l’introduzione del giudice unico avrebbe inciso
sulla riduzione delle pendenze. Non sappiamo dare risposta, perché l’aumento
del numero delle decisioni pubblicate era una tendenza già segnalata anche
prima del giudice unico. Occorrerebbe verificare se è significativamente
aumentato il numero delle cause andate a decisione e, di converso, se è
significativamente aumentato il numero degli appelli. Soprattutto sarebbe
interessante conoscere l’eventuale variazione in percentuale, rispetto alle
sentenze emesse, di quelle appellate. E’ evidente che un notevole incremento
degli appelli vanificherebbe l’eventuale aumento delle decisioni quale effetto
dell’introduzione del giudice unico. Pensiamo
che, a livello centrale, perché il problema riguarda tutte le Sezioni, sarebbe
opportuno il monitoraggio del problema. Rimane bassa la percentuale, undici per
cento, dei ricorsi accolti. *
* * * * Passiamo, ora, all’esame
dell’attività svolta dalla Sezione nel settore delle responsabilità
amministrativo-contabili che, come abbiamo appena detto, ha avuto un
notevolissimo incremento. Finalmente i giudizi di conto non rappresentano più un dato
negativo e sia pure lentamente la Sezione ha potuto – ed ha potuto farlo solo
con il sacrificio dei suoi giudici e del personale amministrativo –
riappropriarsi della funzione che da il nome al nostro Istituto. Il dato di cui alla tabella 3.1 (in app.) non è completo, in
quanto sono state emesse decisioni che definiscono giudizi di conto, ma non è
stato possibile estrapolare il dato da quello che nella tabella 3.2 va sotto la
generica denominazione “altro”, con riferimento
ad altri modi di definizione delle cause nella specifica materia. La Procura ha assunto un minore
numero di iniziative, di quelle che la Sezione ha definito di carattere
sollecitatorio della funzione, anche perché abbiamo potuto limitare
l’iniziativa alle sole ipotesi di resa di conto, mentre per effetto della
modifica reintrodotta dal D.Lgs. 267/2000, di cui abbiamo parlato lo scorso
anno, gli enti locali hanno di nuovo l’obbligo di inoltrare i conti dei propri
agenti contabili alla Sezione. Ora, anche in questa materia, dopo oltre un anno
dall’entrata in vigore della normativa (sono gli artt. 226 e 233 del D. lgs.
cit.) è necessario che la Sezione verifichi quali sono gli enti locali
renitenti all’obbligo legislativamente imposto. Rimane tutto intero il
problema della necessità del rafforzamento dell’Ufficio del magistrato
relatore ai conti e dell’istituzione del corrispondente Ufficio presso la
Procura. La formazione dell’anagrafe
degli agenti contabili, iniziata nel 2000, è ormai a buon punto e costituirà
un formidabile elemento di conoscenza, anche per il tempestivo avviamento delle
procedure per ottenere il rispetto dell’obbligo di rendere il conto. Il
ritardo nell’esame dei conti, soprattutto quando sono gli stessi agenti
contabili a rendersi negligenti nell’assolvimento dell’obbligo, può essere
fonte di perdite che, proprio per il decorso del tempo, possono rivelarsi non
solo irrecuperabili, ma di importi assai più elevati di quelli che si avrebbero
a seguito di interventi tempestivi.
E’ senz’altro positiva
la tendenza alla diminuzione delle pendenze del contenzioso contabile; tendenza
di cui deve auspicarsi che sia durevole, anche in relazione all’esigenza della
sollecita definizione dei giudizi. In particolare sono stati definiti alcuni
giudizi molto vecchi e ci pare che rimanga in piedi, ma sarà discusso questo
stesso mese, uno dei primi giudizi instaurati presso la Sezione. Per concludere con i numeri,
converrà dire che la Sezione ha tenuto 14 udienze collegiali dedicate ai
giudizi di responsabilità cui devono aggiungersi le udienze camerali (2
collegiali e 4 davanti al giudice monocratico) oltre quelle in relazione ai
giudizi di conto ed alle istanze di proroga di termini; 12 della Sezione per
l’esame delle sospensive in materia di pensioni. Le udienze del giudice unico
in materia pensionistica sono state 66. La situazione della Sezione, già
preoccupante nel corso del 2001, è divenuta drammatica, perché, a parte il
Presidente, i giudici titolari sono stati appena due e al loro personale
sacrificio si è aggiunto quello di due magistrati che operano, a tempo pieno,
in altri settori e che hanno prestato e prestano tuttora la loro attività anche
presso la nostra Sezione. Dal primo febbraio di quest’anno è stato immesso in
ruolo un magistrato vincitore di concorso che diverrà operativo dal mese di
marzo. Si accresce l’esigenza di
maggiori spazi non solo per la Sezione giurisdizionale, ma per il complesso
degli uffici della Corte nella regione. Il problema non appare di facile
soluzione, non tanto o non soltanto sotto il profilo delle risorse economiche
necessarie (ma si pensi che per la Sezione si paga il corrispettivo della
locazione), ma proprio per la notoria difficoltà di reperire locali, anche da
acquistare, previo adattamento alle esigenze, in Catanzaro. *
* * * * Qui
rendiamo conto di taluni indirizzi giurisprudenziali della nostra Sezione. Pensioni
di guerra. Nell’anno 2001
sono stati presentati n. 95 ricorsi di cui 24 diretti avverso provvedimenti di
rigetto dell’istanza di aggravamento; 2 ricorsi per revocazione avverso
decisioni di questa Sezione; 1 in
materia di interessi e rivalutazione monetaria e n. 68 ricorsi in riassunzioni
proposte da eredi in relazione a fattispecie per le quali era stata dichiarata
l’interruzione a verbale (in realtà sotto il profilo statistico non sono
ricorsi nuovi, infatti mantengono il vecchio numero di ruolo). Nessuno di questi
ricorsi è stato notificato all’Amministrazione per cui saranno portati in
udienza per la dichiarazione di inammissibilità . Segnaliamo, al riguardo, che
è stata già depositata una sentenza con cui è stata dichiarata
l’inammissibilità di una riassunzione non notificata all’amministrazione . Esponiamo ora alcune
questioni di carattere generale. Per la prima volta
nel 2001 (udienza del 27 aprile 2001) ,dopo l’entrata in vigore dell’art. 10
della legge n. 205 del 21 luglio 2000) è stato discusso un giudizio di
ottemperanza; al riguardo crediamo sia
interessante sottolineare, a fronte di oscillanti orientamenti giurisprudenziali
delle altre Sezioni, che è stata ritenuta la competenza del giudice collegiale
in camera di consiglio, in applicazione analogica dell’art. 33 della legge n.
1034 del 1971 e 27, primo comma, n. 4 del R.D. n. 1054/1924, ed è stata
adottata la forma dell’ordinanza . Interessi
e rivalutazione monetaria.
Rispetto a quanto segnalato per l’anno
2000 si rileva un’inversione di tendenza da parte delle Amministrazione
interessate che, d’ufficio, hanno dato corso alla liquidazione degli interessi
e della rivalutazione monetaria, in applicazione del decreto ministeriale n.
352/98. In tali
fattispecie l’Amministrazione ha incominciato ad eccepire la prescrizione
quinquennale (anche se, assurdamente, non in modo continuo .) Per il resto non ci
sono particolari novità: le fattispecie trattate sia nel settore civile che in
quello militare sono ripetitive: a parte la pensionistica privilegiata,
riliquidazione di pensione sistematica sulla base della dinamica retributiva
ovvero di accordi contrattuali contratti collettivi successivi, quantomeno sotto
il profilo della decorrenza economica, alla cessazione dal servizio; recupero di
indebiti in un’alta percentuale di casi emersi
in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva; inserimento
nella base pensionabile di indennità
particolari. Pensioni
civili. Si
segnalano alcune problematiche connesse alla entrata in vigore della nuova
disciplina di cui alla legge n. 335/95 in particolare in relazione: all’applicazione
del comma 20 dell’art. 2 della legge n.335/95 che introduce, in via
transitoria, una deroga all’art. 15 comma 3 della legge n. 724/94 nella parte
in cui prevede l’inglobamento dell’indennità integrativa speciale nella
base pensionabile con la conseguenza che in tutti i casi la suddetta indennità
viene ad essere determinata in tanti quarantesimi quanti sono gli anni di
servizio utili a pensione. La deroga opera a favore dei soggetti che
anteriormente all’1.1.1995 si erano già avvalsi della facoltà di restare in
servizio o che alla medesima data avevano in corso il procedimento per la
dichiarazione di inabilità al servizio. Tale trattamento è stato però dal
giudice unico negato, in aderenza alla lettera della norma e, soprattutto, in
considerazione del suo carattere speciale, nei confronti di un dipendente il cui
procedimento era stato instaurato successivamente a tale data ,anche se
anteriormente aveva già chiesto la dispensa con esito negativo (era stata
concessa l’aspettativa per inabilità temporanea); al comma 12
dell’art. 2 legge n. 335/95 che prevede a favore dei dipendenti cessati
a decorrere dal 1° gennaio 1996 per infermità non dipendente dal
servizio e che abbia comportato l’assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa, che la pensione sia calcolata in misura
pari a quella che sarebbe spettata all’atto del collocamento a riposo per
limiti di età . La problematica è insorta
in relazione al caso in cui la domanda era stata presentata nel periodo
compreso tra l’entrata in vigore della legge e l’emanazione del decreto del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale contenente la determinazione
delle modalità applicative di tale disposizione (D.M. 8 maggio 1997, n.187): il
giudice ha accolto il ricorso ricollegando l’insorgenza del diritto
all’entrata in vigore della legge, Ci sono altre due
ipotesi che non sono particolarmente significative nel senso che non riflettono
questioni interpretative particolarmente complesse che, però, obiettivamente
possono scatenare un contenzioso imponente. Un caso
riguardava una dipendente cessata dal servizio senza aver maturato i requisiti
per la pensione, sia per quanto riguarda l’anzianità anagrafica che quella
contributiva. L’altro caso riguarda l’inserimento
nella quota B della pensione (distinzione tra quota A e B introdotta
dall’art.13 del D.lgs 30.11.1992 n.503) dell’indennità di amministrazione
(nel caso di specie ai sensi dell’art.34 del C.C.N.L. retribuzione accessoria
e come tale da considerare in quota B solo per la parte eccedente il 18%
del trattamento fondamentale ) *
* * * *
Riferiamo ora, in maniera molto
sintetica, di alcune decisioni della Sezione, in materia di responsabilità e,
se non costituisce novità giurisprudenziale, però ci sembra meritevole di
menzione la decisione che nel condannare alcune dipendenti dello Stato per
assenteismo, nella modica somma corrispondente alla prestazione lavorativa non offerta, ha ad esse addebitato un importo notevolmente superiore
quale danno da disservizio. Afferma la Sezione: Tale
ipotesi di danno è configurata propriamente dal mancato raggiungimento
dell’utilità che l’Amministrazione prevedeva di ricavare dal funzionamento
dei servizi e delle funzioni pubbliche nella misura
e qualità ordinariamente ricavabile dalle risorse investite e consiste
in una lesione di beni che, anche se inidonei a costituire intrinsecamente
oggetto di scambio e di quantificazione pecuniaria secondo le ordinarie leggi di
mercato, costituiscono tuttavia interessi protetti dall’ordinamento…. La Sezione, in alcune
decisioni, ha condannato i convenuti al risarcimento, a favore
dell’amministrazione, anche del danno che si suole definire come non
patrimoniale, ma di cui sembra ormai individuata la natura patrimoniale. In un caso la Sezione ha
ritenuto che fatti dannosi penalmente rilevanti, commessi da guardie forestali recano
un’intrinseca potenzialità lesiva del rapporto fiduciario tra tutori
dell’ordine e cittadini, con grave detrimento della considerazione sociale e
dell’integrità dell’Amministrazione. In un altro caso, in cui un
impiegato infedele si era appropriato di somme destinate al pagamento di
fornitori dell’amministrazione, la Sezione ha ritenuto che il danno non patrimoniale ben possa discendere dalla produzione di una
perdita di prestigio dell’ente danneggiato, con grave detrimento della
personalità pubblica tale da determinare una spesa necessaria al ripristino del
bene leso. Per la valutazione in concreto della sussistenza del pregiudizio deve
tenersi conto della natura dell’ente danneggiato e dell’esposizione del
funzionario infedele, con le conseguenze che il comportamento da questi tenuto
abbia determinato in termini pregiudizievoli all’ordinario svolgimento dei
rapporti tra l’ente e i soggetti che con quest’ultimo instaurino rapporti in
qualità di amministrati o di interlocutori contrattuali. In una terza ipotesi il Giudice
dopo avere sottolineato che il danno non patrimoniale consista non tanto nella
menomazione del prestigio dell’Ente e della sua credibilità, ma piuttosto sia
funzione del risultato negativo della mancata o non puntuale realizzazione
dell’interesse pubblico, non essendo tale tipo di danno esclusivamente
ravvisabile in una diminuzione patrimoniale già verificatasi, ma dei maggiori
costi che la p.a. è eventualmente chiamata a sopportare… Ne discende che il
vero elemento fondante del c.d. danno non patrimoniale finisca per essere non il
generico discredito subìto dalla p.a. in conseguenza di un comportamento
illecito posto in essere da un operatore incardinato in essa, quanto la
ricognizione… di un danno certo, determinantesi in prospettiva e, dunque, da
considerare in divenire, da definirsi in rapporto alle spese sostenute e da
erogarsi per il conseguimento di quell’interesse non conseguito e
temporaneamente disatteso. Nel caso di specie la Sezione
ha ritenuto che la natura
dell’Amministrazione danneggiata… in uno con la smaccata aggressività del
comportamento illecito del convenuto, abbiano determinato verosimilmente quel
pregiudizio alla credibilità dell’Amministrazione stessa, non disgiunto da un
altrettanto verosimile pregiudizio della sua piena operatività ordinamentale
anche successiva al verificarsi della vicenda oggetto del giudizio, meritevole
di un risarcimento ulteriore rispetto a quello strettamente patrimoniale … Interessante ci sembra anche la
sentenza con cui la Sezione ha condannato gli amministratori di un comune per
avere omesso la riscossione della tariffa di depurazione e fognatura. Afferma la sezione: …
non può avere alcun pregio la tesi difensiva secondo la quale non si sarebbe
potuto procedere all’applicazione delle tariffe in mancanza della istituzione
e della operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali… soprattutto quando
detta imposizione è resa cogente da norme legislative. 2. L’attività della Sezione regionale
di controllo. Il 2001 ha segnato l’inizio
dell’attività delle nuove Sezioni regionali di controllo, nate dal potere
attribuito alla Corte dal Regolamento per
l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti [1]
. Lo scorso anno abbiamo detto
dell’organico della nuova Sezione, un Presidente e cinque magistrati, e che
proprio all’inizio dell’anno erano stati assegnati alla Sezione due
magistrati vincitori di concorso. L’organico di fatto (Presidente e tre
magistrati) non è variato durante l’anno ed è andata, invece, deserta la
procedura per il completamento dell’organico.
Uno dei giudici della Sezione è anche assegnato, con carico, alla
Sezione giurisdizionale, come già ricordato. Il Collegio ha potuto approvare
(deliberazione n. 5/2001 del 18 luglio 2001), la Relazione annuale sui
risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario 1999 della Regione
Calabria (Presidente Oriani, relatore il ref. dott.ssa A. Bombino). L’esame ha
riguardato, come già per l’esame della gestione 1998, anche due indagini
settoriali sul comparto sanitario e sui fondi strutturali per il periodo
1995-1999 nella Regione Calabria. Con deliberazione n. 12 del 10 dicembre 2001,
in conformità al programma di lavoro per l’anno 2001, definito dal Collegio
regionale con la deliberazione n. 1/2000, è stata approvata la Relazione sui
risultati della gestione finanziaria della Regione Calabria per l’esercizio
2000, di cui non possiamo riferire oggi perché è ancora in corso la
pubblicazione. Sono stati rinviati a specifici referti i risultati delle
indagini in materia di sanità, trasporti e organizzazione urbana. Nella sua relazione la Sezione
da atto dello spirito collaborativo dell’amministrazione regionale, a fornire
gli elementi necessari per lo svolgimento della relazione. La Sezione ha, intanto, posto
in evidenza lo sbilanciamento, in senso sfavorevole alla Regione, tra le entrate
libere e quelle vincolate, che costituiscono l’81,30% di tutte le entrate
regionali, la diminuzione delle entrate da IRAP, addizionale IRPEF, Fondo
sanitario di parte corrente e Fondo di compensazione interregionale. Desta anche preoccupazione il
crescente deficit della gestione del sistema sanitario ed il fatto che la
Regione ha dovuto accendere mutui per finanziare tale deficit. E per rimanere alla sanità,
prima di esaminare altre aspetti della gestione del bilancio regionale, la
Relazione rileva che è rimasta non
attuata la norma che prevede il
controllo sulle attività della aziende sanitarie e non è stato adottato il
piano sanitario regionale per il triennio1998-2000 e, ancora, l’elevata
incidenza, anche sulla spesa, dell’esodo
dei cittadini calabresi verso le regioni del centro nord per ragioni di
cura. Tale mobilità nel 1999 ha inciso per 267 miliardi sul bilancio della
sanità. Rivenendo alla gestione del
bilancio, la Sezione rileva che nel
passaggio da una struttura centralista ad una organizzazione più decentrata
delle articolazioni dello Stato, l’aspetto dianzi evidenziato assume una
particolare rilevanza atteso che su di esso si basa qualsiasi discorso
sull’autonomia regionale i cui ambiti e limiti non possono prescindere dal
riferimento alle risorse liberamente disponibili ed alla manovrabilità delle
entrate. La Sezione ha potuto rilevare
che sul versante delle spese la gestione
di competenza ha evidenziato significativi scostamenti tra stanziamenti ed
impegni, atteso che le somme impegnate risultano pari al 59,7
delle previsioni iniziali. Basso è anche l’indice di
riscossione che è espresso nella
percentuale del 50,6, mentre presentano un andamento positivo la cosiddetta
rigidità della spesa corrente e la velocità di gestione delle spese correnti
(86,9%). Rimane elevato l’importo dei
residui: la somma non spesa alla fine
dell’esercizio ’99 ammonta a L.
6.784,6 mld. Per concludere, rinviando al
testo della Relazione, vale la pena di cogliere l’osservazione per cui sul
piano normativo stentano a decollare le riforme amministrative, sia in tema di
organizzazione della macchina burocratica… sia in tema di strumenti di
programmazione e controllo. Certo la pubblicazione della
relazione relativa alla gestione del bilancio 2000 ci avrebbe consentito una
maggiore attualizzazione delle osservazioni, anche se, alla luce dei ritardi
nell’approvazione della legge di bilancio e della finanziaria, possiamo dire
che non sembrano intravedersi sostanziali novità, per cui, mentre da
un lato le leggi di riforma dell’amministrazione pubblica corrono, le
amministrazioni - e non solo quella regionale - faticano ad applicarle e,
quindi, a rinnovarsi. La Sezione ha svolto rilievi
anche sulla gestione del patrimonio della Regione, mettendo in evidenza la
bassissima redditività di cespiti patrimoniali immobiliari per cui da un lato
la Regione spende oltre undici miliardi in canoni di locazione passiva e
dall’altro lato riscuote somme miserrime dai propri beni (un campeggio del
valore di 280 milioni registra un reddito di sole lire ventimila). Parimenti è stata messa in
rilievo la redditività nulla delle partecipazioni azionarie ed anzi della
sottoscrizione di aumenti di capitale sociale a ripiano di perdite di esercizio
(per cui ci permettiamo di notare che potrebbe porsi anche un problema di aiuti
non consentiti dalla normativa comunitaria). *
* * * * Per quanto riguarda il
controllo preventivo di legittimità, i dati sono esposti nella tabella 5 in
appendice. I rilievi agli atti delle
amministrazioni statali nella Regione hanno riguardato la proroga della
concessione del completamento del complesso demaniale in capo al R.T.I., il
pregresso esercizio effettivo di funzioni da parte di alcuni dirigenti
(Provveditorato alle OO.PP.); la legittimità di alcuni decreti di proroga di
contratti per il mantenimento di detenuti, in seguito a gara ritenuta
illegittima (Provveditorato generale dell’Amministrazione Penitenziaria). Un
contratto, sottoposto a rilievo, è stato poi deferito alla
Sezione di controllo regionale. Con riferimento al controllo
successivo (tab. 6 in app.), le contestazioni dell’Ufficio, cui ha fatto
seguito il deferimento di nove atti alla Sezione regionale di controllo, hanno
riguardato il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico dalla
data di maturazione del diritto a quella
del 1° gennaio 1994, senza tenere conto di quando disposto dalla sentenza n.
493/1994 della Corte costituzionale, il differimento al 1° gennaio 1996 del
trattamento pensionistico, rispetto alla data di maturazione del diritto, senza
tener conto della sentenza n. 347/97 della Corte costituzionale e il
riconoscimento da parte dell’amministrazione della decorrenza economica dei
pagamenti in data successiva alla maturazione del diritto. La Sezione ha ricusato il visto
a tutti i decreti oggetto di deferimento. A seguito dell’entrata in
vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340[2]
che – come abbiamo rilevato nella relazione dello scorso anno – ha eliminato
il controllo della Corte sulle Agenzie finanziarie, sono stati restituiti
all’amministrazione tutti gli atti pervenuti al controllo. * * * * * Contrariamente a quanto
avvenuto nel 2000, nonostante la diminuzione degli atti pervenuti al controllo
successivo, nel corso dell’anno 2001 è
di nuovo aumentato il numero degli atti che non si sono potuti esaminare entro
la fine dell’esercizio. Anche nel corso del 2001 sono
stati esaminati i rendiconti dei 507 funzionari delegati che operano nella
regione. Può mettersi in evidenza che
la situazione del personale amministrativo è soddisfacente e, anche nella
Sezione di controllo, è stata definita, con l’immissione nei ruoli della
Corte la posizione di quattro impiegati comandati da altre amministrazioni. 3. L’attività
della Procura regionale. La Procura calabrese ancora una
volta è riuscita a mantenere elevata la produttività, nonostante il ripetersi
di un evento troppo frequente: il trasferimento dei magistrati ad altra sede
senza contestuale sostituzione; comunque, quando la sostituzione avviene – ed
avverrà di fatto dal prossimo mese di marzo – avviene con l’inserimento di
magistrati vincitori di concorso. Non cessa il
frequentissimo turn-over che – è inutile ripeterlo – produce gravi
rallentamenti nell’attività. Si potrebbe obiettare che abbiamo appena detto
che la produttività dell’Ufficio è rimasta elevata. Possiamo aggiungere che
quella per magistrato addetto è addirittura aumentata: ma non vi è
contraddizione. La produttività è aumentata perché i due magistrati che
avevano preso servizio nella seconda metà del 2000, hanno, con l’esperienza,
accresciuto, appunto, la propria produttività: sembra quasi ovvio che siano
stati trasferiti, uno con decorrenza 1° luglio 2001 e il secondo con decorrenza
1°dicembre. Quanto detto trova conferma nei
dati della tabella 8 (in appendice). Nel 2000, tre magistrati avevano prodotto
54 atti di citazione; nel 2001, 2,5 ne hanno prodotti 51, rimanendo
sostanzialmente immutato il numero dei sequestri e reclami, mentre, come abbiamo
già rilevato, la diminuzione delle istanze per
promuovere giudizi di conto non assume particolare rilevanza, dato che è
stato ripristinato l’obbligo del deposito dei conti degli agenti contabili
degli enti locali che, prima della
modifica normativa, era necessario “sollecitare” con apposita istanza alla
Sezione. La diminuzione del numero delle
archiviazioni (tab. 8 in app.)
trova la sua spiegazione nel fatto che l’anno precedente era stato portato a
compimento un progetto finalizzato
all’eliminazione di vertenze pendenti nelle quali si era verificata la
prescrizione del diritto dell’amministrazione al risarcimento del danno
erariale. Il progetto è stato ripetuto nel corso del 2001, ma con riferimento
ad un migliaio di fascicoli, mentre sono circa 500 le vertenze archiviate nel
corso della normale attività di esame ed istruttoria. Sono state effettuate 555
istruttorie e sono stati emessi 171 inviti a dedurre. E’ quasi completata
l’istruttoria, affidata alla Guardia di Finanza, la cui preziosa
collaborazione non può essere adeguatamente compensata con il solo nostro più
sincero ringraziamento, sulla vertenza riguardante la costruzione della diga sul
fiume Alaco, nella Piana della Lacina. L’attività svolta ha
consentito finora – a parte il diverso problema dell’imputabilità di tali
fatti a qualcuno – di accertare che la spesa inizialmente prevista, in sede di
approvazione del progetto speciale (dicembre 1978) ammontava a Lire
15.751.823.000. I lavori furono appaltati per
Lire 7.652.778.780 e consegnati il 16 aprile 1985, con data di ultimazione
fissata per il 23 settembre 1987. Dal 1985 al 1996 sono state
approvate ed eseguite sei perizie suppletive e di variante ed una perizia di
completamento, che hanno comportato nove sospensioni dei lavori. Il costo complessivo
dell’opera che oggi sembra - la forma dubitativa è d’obbligo – in
dirittura d’arrivo, è lievitato fino a 103 miliardi. Per le sospensioni dei lavori,
l’impresa aggiudicataria ha chiesto il risarcimento dei danni. Un collegio
arbitrale ha condannato l’amministrazione appaltante al pagamento di oltre
undici miliardi, mentre altri due miliardi sono stati spontaneamente
riconosciuti come dovuti dallo stesso Ministero dei LL.PP.
E’ stato anche stipulato un accordo transattivo per la ripresa dei
lavori, per l’importo di oltre trentasette miliardi per il completamento della
diga. Come già detto sopra, è
proseguita anche nel corso del 2001, sia pure con minore intensità, l’attività
di promozione di giudizi per resa di conto e di sollecitazione della Sezione
nell’iscrivere a ruolo giudizi sui conti degli agenti contabili degli Enti
locali e, in particolare delle Aziende Sanitarie Locali. La Sezione,
d’iniziativa, ha iscritto al ruolo i giudizi di conto dei confronti dei
tesorieri delle camere di Commercio. Per le ASL, la Procura, in
particolare, si è posta il problema dell’individuazione della norma.
Le leggi regionali delle
diverse regioni talvolta prevedono e talaltra non prevedono il giudizio di conto
a carico degli agenti contabili della USL (ora ASL) e, peraltro, la materia
della giurisdizione sui conti degli agenti contabili non può certo dirsi
rientrante nelle attribuzioni legislative delle regioni, per cui la mancata
previsione legislativa, nel caso di specie, la legge regionale della Calabria,
n. 18 del 1981 nulla dice circa il
giudizio di conto degli agenti contabili delle Unità Sanitarie Locali
regionali, non può impedire l’esplicazione dell’attività riconosciuta in
capo alla Corte dei conti dalla stessa Carta Costituzionale, con riferimento a
tutte le ipotesi in cui vi sia gestione di denaro pubblico. La Procura, quindi, ha ritenuto
che il fondamento dell’obbligo di
resa del conto o del giudizio di conto è l’art. 103, comma 2,
Cost. ed il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 (Testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti), art. 44, nonché l’art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979,n.761
il quale afferma che “In materia di responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie
locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui
al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3”, e regola tanto le responsabilità
amministrative, quanto quelle contabili; l’art. 28 ora citato parla
genericamente di responsabilità, ma sarebbe interpretazione veramente singolare
quella che pretendesse di escludere che i dipendenti delle USL non rispondano
contabilmente. Infine la Corte Costituzionale,
con sentenza n.1005 del 1988 ha riaffermato che spetta allo
Stato e, per esso, alla Prima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,
richiedere ai presidenti del Comitato di gestione di una USL la documentazione
necessaria per l’esame del conto
del tesoriere della USL medesima. Anche la Corte di cassazione (SS.UU.
n. 3384 del 1989) ha confermato l’applicabilità dell’istituto del giudizio
necessario di conto nei confronti di amministratori o dipendenti di enti
pubblici territoriali in genere, i quali abbiano il maneggio di denaro pubblico;
l’applicabilità del medesimo istituto nei confronti dei dipendenti delle ASL
i quali abbiano, con o senza legale autorizzazione, maneggio del denaro posto
nella disponibilità di quelle strutture; l’applicabilità del predetto
istituto (ex art. 44 cit.) nei confronti delle aziende di credito, cui le USL
abbiano affidato il proprio servizio di tesoreria. Sinteticamente, altre
iniziative della Procura hanno riguardato danni erariali dipendenti da fatti
penalmente rilevanti: dall’appropriazione indebita di un dipendente di una
cancelleria giudiziaria, ad indebiti pagamenti a soggetti che non vantavano
alcun diritto di credito, nell’ambito di un’istituzione scolastica, fino
alla scoperta - segnalata dal Commissario straordinario di un comune -
di una gestione parallela del bilancio, da cui alcuni amministratori e
dipendenti attingevano forse per ragioni d’ufficio, ma, secondo la Procura,
non tutte le somme, il cui prelievo
è avvenuto comunque illegittimamente, sembrano trovare giustificazione
documentale. In un caso di illecita
appropriazione di somme provenienti da contravvenzioni stradali, peraltro di
importo invero modesto, la Procura ha chiesto alla Sezione di disporre che il
ristoro del danno all’immagine dell’amministrazione (un ente locale) avvenga
con pubblicazione della sentenza di condanna su giornali locali. Alla fine del 2001 il nostro
Ufficio ha sollevato una questione che, per quanto ci consta[3],
è la prima volta che viene portata alla decisione del Giudice e che ci vede
dialetticamente contrapposti alla Procura generale: se l’ordinanza - emessa
con espresso richiamo dell’art. 295 c.p.c. - che sospende il giudizio per
pendenza del processo penale sia impugnabile solo dal Procuratore generale,
giusta l’art. 1, comma 7 del d.l. 453/1993, ovvero anche dalla Procura
regionale, versandosi nell’ambito del giudizio di primo grado e, comunque, se
il giudice dell’impugnazione siano le Sezioni Riunite della Corte. L’udienza
per la decisione si è tenuta lo scorso 30 gennaio. 4. Un decennio d’attività. Nell’anno da poco concluso, i
cui dati abbiamo ricordato, è caduto anche il decennale dell’istituzione in
Calabria della nostra Sezione giurisdizionale e della Procura regionale. Ci era sembrato che
l’occasione meritasse, quali che siano stati
meriti e manchevolezze della Corte in Calabria, che si affrontassero in
una pubblica discussione con l’Università, con il Foro, con le pubbliche
amministrazioni, i problemi della responsabilità amministrativa e del nostro
processo. Ora vogliamo chiedere scusa a
tutti coloro ai quali, involontariamente, per scarsa esperienza e per i tempi
brevi in cui abbiamo cercato di organizzare un convegno di studi celebrativo,
appunto, di quell’avvenimento, abbiamo potuto arrecare dispiacere e, nel
contempo ringraziare ancora tutti coloro che hanno partecipato e gli Enti e la
nostra Associazione Magistrati che hanno contribuito finanziariamente alla
riuscita della manifestazione. Anche
il tempo non è stato favorevole; voglio dire, il tempo atmosferico che scelse
le giornate del convegno per imbiancare, per la prima volta nella stagione, la
Calabria. Il convegno è stato di elevata qualità, sia per la statura
scientifica dei relatori, sia per l’impegno appassionato che tutti gli
intervenuti hanno disinteressatamente profuso. Ci sia consentito di rilevare
che il Signor Procuratore generale ha, pochi giorni dopo, in occasione di una
riunione di coordinamento, disposto la distribuzione a tutti i Procuratori
regionali, del testo della relazione del Consigliere Buscema relativamente
all’attività svolta dalla Sezione nella materia dei giudizi di conto. In questa sede vogliamo sintetizzare i dati del decennio di
attività della Sezione. La Sezione, come ormai sanno tutti, fu istituita in un periodo
drammatico per il Paese, anticipazione di una riforma - il decentramento della
Corte dei conti in sede giurisdizionale - che tardava a venire; un momento in
cui emergevano i gravissimi guasti della ricostruzione post-terremoto del 1981.
La Sezione e le altre due parimenti istituite con la stessa normativa
d’urgenza – un parto trigemino – ebbero competenza solo nella materia
delle responsabilità amministrative e contabili. La particolare ragione di
quell’anticipo di decentramento non consentì che alle Sezioni neonate fosse
affidata anche la competenza nella materia pensionistica, che, con il suo
gravoso carico di arretrato, avrebbe reso problematico il raggiungimento dello
scopo che il legislatore si era prefisso. Tale competenza venne attribuita solo
con l’estensione del decentramento avvenuto, anch’esso, alquanto
improvvidamente, con il sistema della decretazione d’urgenza che vide la
conversione in legge solo del quinto decreto legge. Tutto ciò ha fatto sì che,
in realtà, fino alla conversione in legge del d.l. 453/1993 (legge 14 gennaio
1994, n. 19, cui si affiancò la l. 14 gennaio 1994, n. 20 soprattutto per
quanto riguarda la modifica dei controlli) non si siano potute creare le sezioni
giurisdizionali decentrate fino a quando non si ebbe la certezza della
definitività del provvedimento normativo. Ricordiamo pochi dati circa
l’attività svolta dalla Sezione e dalla Procura nel decennio (in appendice le
tabelle - da 11 a 15 - con i dati completi). Premesso che la materia
pensionistica è stata attribuita alla Sezione solo con i decreti legge del
1993, i ricorsi pervenuti da Roma e quelli via via presentati nella nostra
segreteria, sono stati, fino al 31 dicembre 2001, 12.997; ne sono stati, finora,
portati in udienza 8742; 679 sono stati decisi favorevolmente per i ricorrenti
(il 15,73 per cento di tutti i ricorsi decisi), mentre 4.315 sono stati definiti
con rigetto del ricorso o in altro modo. Nel corso degli anni la Sezione ha
emesso ben 1599 ordinanze. Le ordinanze sono andate notevolmente crescendo negli
ultimi quattro anni, fino alle 537 del 2001. La differenza
tra i ricorsi comunque decisi e quelli portati in udienza, si spiega, in
parte, con il fatto che alcuni sono in attesa che venga eseguita l’ordinanza,
ma, soprattutto, con l’interruzione per morte del ricorrente o per mancata
riassunzione nei termini di cui alla legge 205 del 2000. Nella materia delle
responsabilità amministrativo-contabili, mentre rinvio alle tabelle in
appendice, per i dati in particolare, essi possono essere così riassunti: i
giudizi iscritti, ovviamente sono quelli per i quali la Procura
ha depositato un atto di citazione; nel primo anno, il 1991, furono
emesse due sentenze in materia di responsabilità, una in materia di conto e
alcune ordinanze istruttorie. Nel complesso (1991-2000, i dati del 2001 sono
offerti nel corpo della relazione) la Sezione ha
emesso oltre 400 ordinanze, 337 sentenze e deciso 28 sequestri. Poche settimane fa, alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario della Magistratura ordinaria in Catanzaro, il rappresentante del
Consiglio superiore della Magistratura ha ricordato una sua esperienza in
Brasile, dove i magistrati hanno un’elevatissima produttività, ma hanno anche
un certo numero di assistenti, istituto, questo, praticamente ignoto per i
nostri magistrati. La Procura, dal canto suo, dopo aver ricevuto alcune migliaia di
fascicoli di responsabilità amministrativa da Roma, ha aperto 1173 vertenze
nuove nel 1992, fino al massimo di 3299 del 1997, raggiungendo il complesso di
poco meno di 30.000 vertenze aperte fino al 2000, cui si debbono aggiungere
quelle aperte nel corso del 2001 (1.825). Il numero delle vertenze che sono
state archiviate nel decennio è di oltre 15.000. Gli atti di citazione emessi
fino al 2000 sono stati 600. Tanto le archiviazioni, quanto le citazioni, hanno comportato
un’intensa attività istruttoria, che ha riguardato migliaia di vertenze e, a
partire dal 1993, l’emissione degli atti di invito a dedurre preventivamente,
rispetto alla citazione, la richiesta alla Sezione di provvedimenti cautelari,
per tacere dei giudizi di conto di cui abbiamo già riferito. Ma non solo i giudici della nostra Sezione non hanno assistenti - mentre
diversa è la situazione dei magistrati della Sezione di controllo, che possono
contare sull’apporto di revisori, di esperti economico-finanziari e di
analisti contabili - ma unicamente la loro dedizione al dovere ha consentito lo
svolgimento dell’attività perché la situazione - anche dell’intero
decennio - riguardata dall’esterno potrebbe far domandare se non si sia voluto
vanificare l’intenzione del legislatore. I giudici assegnati alla Sezione, compreso il Presidente, hanno
oscillato, anno per anno, da 3 nel 1993 a
4,583 nel 2000, passando per un miserrimo 1,832 del 1995 e la Sezione, sempre,
ha potuto funzionare grazie a magistrati assegnati ad essa aggiuntivamente, ma
titolari di altre funzioni (i numeri frazionari si spiegano con i magistrati che
sono stati presenti solo per frazione di anno). Non è quasi mai stata meglio la Procura, come forse siete stanchi,
gentili ospiti, di sentirci ripetere anno per anno. Ma la colpa sarà di chi si
ostina a segnalare le manchevolezze o di chi non riesce a provvedere? Sappiamo che la presenza della Corte non si giustifica solo con
l’emissione di atti di citazione e con le decisioni della Sezione; esiste
certamente un effetto dissuasivo, un effetto correttivo dei comportamenti delle
amministrazioni pubbliche, che dipende dall’esistenza della Corte
e dalla sua attività. Sia consentito citare un documento[4]
dell’Amministrazione regionale che, testualmente, recita: Atteso
che il Procuratore della Corte dei Conti, nella sua relazione annuale[5],
nel valutare l’iter procedimentale relativo al pagamento delle somme spettanti
agli operatori della Formazione Professionale, ha etichettato tale procedura
come esempio di amministrazione da censurare e da rivisitare; che sulla
base di tale segnalazione gli uffici competenti hanno accelerato la
rivisitazione dell’iter procedurale e di calcolo, nonché, l’accertamento di
eventuali duplicazioni di pagamento acclarando che in tale procedura, risultavano
essere già stati pagati circa il 30% delle partite[6]
di cui 45 a seguito di decreti ingiuntivi divenuti esecutivi; (…. Omissis…). La Corte può raggiungere risultati altrettanto e, forse, talvolta,
persino più produttivi che non attraverso le sentenze di condanna, attraverso
l’induzione all’autocorrezione delle amministrazioni. Ancora un esempio può
essere tratto da un articolo di stampa recente, dove la decisione di nominare un
commissario per le opere del c.d. decreto-Reggio è stata da alcuni imputata
anche a quanto detto lo scorso anno nella Relazione, ed alla deliberazione della
Sezione centrale di controllo citata
nella stessa Relazione[7].
E certamente, aver ridato spazio ai giudizi – necessari – di conto indurrà
le amministrazioni ad una maggiore attenzione
anche per i fatti gestionali e la loro documentazione contabile. Ancora, una decisione della Terza Sezione centrale d’appello ha
ritenuto cessata la materia del
contendere in relazione ad una vicenda dannosa nella quale è
stata chiarita la definitiva sistemazione, anche in via esecutiva, delle somme
dovute dai singoli sanitari in relazione alle vicende di causa, con riferimento alla vicenda dei così
detti falsi vivi, cioè del pagamento ai medici di base delle competenze per
pazienti in realtà defunti. Ma
se la Corte continua a versare in questa situazione di drammatica sopravvivenza,
la sua azione rischia di divenire casuale; se la casualità presenta un basso
indice di probabilità, c’è da domandarsi come potrà verificarsi ancora
l’effetto – positivo – dell’adeguamento degli enti alle regole di buona
amministrazione. Adeguamento che potrebbe ottenersi, sinergicamente, con
l’attività di controllo gestionale svolta dalla Sezione di controllo. Al
riguardo taluno sembra ritenere, sulla base di una non corretta lettura della
sentenza n. 29/1995 della Corte costituzionale, l’esistenza di una
inconciliabile contrapposizione tra la funzione di controllo attribuita alla
Corte dei conti e la funzione della Procura di attore nell’interesse della
legge, ma, certamente, anche della pubblica amministrazione e della Sezione
giurisdizionale, quindi, quale giudice delle responsabilità
amministrativo-contabili. La
Corte costituzionale, intanto, ha rilevato lo sviluppo del decentramento e l’istituzione delle
regioni quale
fenomeno che ha portato
alla moltiplicazione dei centri di spesa pubblica e,
quindi, l’espansione delle funzioni della Corte dei conti come
organo posto al servizio dello Stato-comunità… esaltandone il ruolo
complessivo quale garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del
settore pubblico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse
collettive sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e della
economicità. Ed
ancora, la Corte costituzionale sottolinea il rafforzamento del ruolo della Corte dei conti come organo posto a
tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministrazione, sia statale sia
regionale o locale. Di modo che l’imputazione alla Corte dei conti del
controllo sulla gestione esercitabile anche nei confronti delle amministrazioni
regionali non può essere considerata come l’attribuzione di un potere statale
che si contrappone alle autonomie delle regioni… I
poteri attribuiti alla Corte dei conti nell’esercizio dei controlli sulle
gestioni consistono in
un’attività essenzialmente collaborativa, dalla quale non può derivare
alcuna sanzione nel senso proprio del termine. Né
costituisce sanzione giuridica, come sostenuto dalle regioni ricorrenti, il
fatto che in conseguenza di notizie o elementi raccolti nel corso del controllo
di gestione possa attivarsi l’intervento del giudice della responsabilità
contabile dei pubblici funzionari, quando gli scostamenti dai parametri di
riferimento siano censurabili come spreco di risorse pubbliche tali da mettere
capo, nel concorso degli altri presupposti, alla responsabilità per danno. Alla
luce delle modifiche apportate al regime delle responsabilità
amministrativo-contabili, in particolare dalla legge 639 del 1996, e di cui si
è ampiamente discusso nel nostro convegno per il decennale, dello scorso mese
di dicembre, il raccordo tra controllo e giurisdizione di responsabilità
intanto deve prescindere dai timori di chi, sottoposto a controllo, teme di
poter essere assoggettato anche alla responsabilità amministrativa, perché
tanto il controllo, quanto l’azione di responsabilità sono svolti
nell’interesse dell’ente, proprio contro chi operando per esso, non si
limita a commettere errori che sono ineliminabili dall’azione umana, ma li
commette con dolo o colpa grave. Il
controllo sulle gestioni può essere inteso come collaborazione verso
l’amministrazione nel senso che la legge non può mancare di prevedere, nel
superiore interesse della collettività, anche contro la volontà di chi è
preposto a realizzare i fini della comunità organizzata, una verifica
dell’attività in relazione agli scopi, ai fini, ai programmi e, quindi, alla
loro realizzazione in base ai noti principi secondo cui deve realizzarsi
l’attività amministrativa. Il controllo secondo l’insegnamento della Corte
costituzionale, mira a stimolare
nell’ente… processi di autocorrezione sia sul piano delle decisioni
legislative, dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali,
sia sul piano dei controlli interni. L’attività
della Corte diretta alla repressione delle responsabilità amministrative si
colloca su un piano diverso e non può prescindere da mirati accertamenti svolti
dall’organo inquirente, senza possibilità di confusione e con la necessaria
presenza di tutti gli elementi richiesti dal legislatore per l’esercizio della
relativa azione. 5. Norme
emanate nel corso dell’anno 2001 e di interesse per la Corte dei conti. La
société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration. [art. 15 de la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen (26 août 1789)] La citazione consente di
collegare l’argomento appena trattato con quello che ci accingiamo a trattare
ora. Lo scorso anno ci siamo
intrattenuti, nella Relazione, sul decreto legislativo n. 76/2000, con cui
venivano posti i nuovi principi fondamentali e le norme di coordinamento in
materia di bilancio e contabilità delle regioni e, contestualmente, veniva
abrogata la L. 335 del 1976. La nuova normativa disponeva
che le regioni dovessero adeguare la propria normativa nella materia del
bilancio e della finanza entro il 31 dicembre 2001, prevedendo anche una
gravissima sanzione: “il mancato
adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto è
rilevabile quale vizio di legittimità delle legge regionale di applicazione del
bilancio… ai sensi dell’art. 127 della Costituzione” (art. 34). Di ciò è cosciente la Regione
Calabria, nella relazione[8]
al progetto di legge Ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria. Né, d’altronde, si potrebbe
ritenere che la modifica apportata al titolo V della Carta costituzionale abbia
fatto venir meno la sanzione, perché, comunque, la materia non sembra essere
stata attribuita alla competenza esclusiva della Regione, posto che il comma 3
del nuovo articolo 117 prevede, tra le materie di legislazione concorrente l’armonizzazione
dei bilanci pubblici e (il)
coordinamento della finanza pubblica… Dispiace poi osservare che
nell’anno 2001, autorizzato, dal Consiglio regionale l’esercizio provvisorio
del bilancio, per tre mesi[9],
le leggi di bilancio e finanziaria siano state promulgate dal Presidente della
regione solo il 2 maggio 2001, quando l’esercizio provvisorio era già scaduto
e, comunque, un terzo dell’esercizio era già compiuto. Nel momento in cui la presente
relazione viene scritta non si ha notizia – dal sito internet della Regione non si rileva – che sia stato
approvato almeno l’esercizio provvisorio, né che sia stato approvato il nuovo
ordinamento di bilancio e di contabilità regionale. Ovviamente siamo pronti e
anzi felici di poter prendere atto che nelle more della stampa la Regione ha
potuto approvare la propria legge di contabilità, e l’esercizio provvisorio
o, addirittura le leggi – finanziaria e di bilancio – il cui ritardo
vanifica almeno in parte ogni programmazione, ogni intervento, ogni attività. La Regione Calabria si presenta
apparentemente ancora inadeguata all’appuntamento con la riforma della
Costituzione[10] in senso – come si usa
dire – federalistico o, comunque, di notevole ampliamento delle autonomie,
anche per via dell’introduzione nell’ordinamento del principio di
sussidiarietà. Intanto per la cronica
incapacità di iniziare l’esercizio con le leggi fondamentali per la
realizzazione concreta di qualsivoglia programma politico-amministrativo. Opportunamente, il Procuratore
generale della Corte dei conti, nella sua Relazione per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario delle Sezioni Riunite, lo scorso 23 gennaio, ha posto
l’accento sul fatto che non è stato modificato l’art. 5 della Costituzione,
che sancisce il principio dell’unità nazionale. E, comunque, agli oltranzisti
del federalismo si potrebbe
chiedere se sono veramente sicuri che le singole regioni possano contare
qualcosa e possano far valere i propri interessi di fronte agli Stati nazionali,
in particolare le regioni meridionali? Ciò in un’Europa vieppiù allargata e
dove vi sono Stati nazionali di notevoli dimensioni, che, benché articolati al
loro interno, non rinunciano certo alla loro unità sul piano dei rapporti
internazionali e comunitari. Poi sia consentito di esprimere perplessità in relazione alla
previsione contenuta nell’articolo 119
novellato secondo cui i Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. E’ pur vero che l’autonomia
impositiva deve, comunque, realizzarsi in
armonia con la Costituzione e secondi i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, e a correzione delle sperequazioni
inevitabili, dal lato soprattutto dell’entrata, a causa del persistente e
apparentemente ineliminabile dualismo italiano[11],
viene previsto un fondo perequativo (comma 3) e
lo Stato destina risorse aggiuntive
ed effettua interventi speciali e ciò al fine di promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali… Ma abbiamo notato che proprio
in Calabria, molti enti locali, se vorranno
evitare il dissesto saranno obbligati ad aumentare e di fatto alcuni comuni –
anche qui occorrerebbe un adeguato monitoraggio – lo hanno attuato negli
ultimi anni, sia le tariffe, sia l’ICI, sia la quota di partecipazione
all’IRPEF. Il fenomeno è peraltro
nazionale se il maggiore giornale
economico nazionale ha potuto scrivere[12]:
Se, infatti, è vero che le aliquote sono una leva offerta agli
amministratori locali per legittime (e opinabili) scelte di politica fiscale nei
confronti di cittadini e imprese, è innegabile che sono ormai fuori controllo e
fonte di incredibili complicazioni… Spinti dalla necessità di fare cassa,
quasi tutti i sindaci, [hanno] elevato
al massimo tollerabile l’imposizione per cittadini e attività
imprenditoriali… Spremuta l’ICI i sindaci hanno cambiato ottica (ma non
tattica) rivolgendo l’attenzione all’addizionale IRPEF… Si può seriamente credere che
il cittadino potrà a lungo sopportare l’inesistenza di controlli adeguati e
imparziali sulle gestioni, di
fronte ad incrementi delle aliquote proprio mentre il programma governativo
prevede la riduzione della pressione tributaria attraverso la riduzione a due
sole aliquote, e di misura notevolmente inferiore a quelle attuali,
dell’IRPEF? Certo non sembra un buon
segnale la legge della Regione Veneto 24 dicembre 2001, n. 40 che non paga
dell’aliquota IRPEF dello 0,9% comune a tutte le regioni, applicata nel 2001,
introduce una serie di aliquote progressive da 1,2% a 1,9% e, nel contempo,
aumenta del 10% la tassa e la soprattassa automobilistica regionale. Lo strumento dell’autonomia
impositiva che potrebbe essere un mezzo di riequilibrio della distribuzione
delle imprese sul territorio nazionale non sembra ipotizzabile in una situazione
in cui ciò che importa, soprattutto agli enti locali, sembra fare cassa. Le Regioni ed anche la Nostra,
sono impegnate nella stesura dei nuovi statuti di autonomia. Nella bozza di statuto
predisposta dalla Commissione consiliare per l’autoriforma si parla di
controllo nell’art. 12, dove tra i poteri dell’Assemblea
regionale vengono poste le funzioni di controllo del Governo regionale ed
essa valuta i risultati ed accerta la
conformità al programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento ed
imparzialità dell’attività amministrativa svolta dagli uffici della Regione,
degli enti e delle aziende da essa dipendenti (e fin qui siamo al controllo
politico: l’Assemblea valuta; per valutare occorre conoscere e, sembra che altri debbano
fornire gli elementi per la valutazione: ci viene da pensare ai referti della
nostra Sezione di controllo). L’art. 28, intitolato
all’attività conoscitiva ed al sindacato ispettivo attribuisce alle
Commissioni permanenti dell’Assemblea il potere di svolgere funzioni di controllo sull’attività amministrativa degli uffici della
Regione degli enti e delle aziende da essa dipendenti, e possono anche
disporre indagini conoscitive. Il potere di svolgere inchieste
sull’attività amministrativa della
Regione degli enti e delle aziende da essa dipendenti, nonché su ogni altra
questione di interesse regionale è attribuito, dall’art. 29, anche
all’Assemblea. E siamo, data la natura dei controllori,
ancora nell’ambito di un controllo politico. Poi, tra le attribuzioni della
Giunta regionale vi è la verifica della rispondenza
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti. E qui non vi è altro che la naturale attribuzione al soggetto il
quale stabilisce obiettivi e
programmi del potere di verificare anche gli stessi effettivi perseguimento e
realizzazione. Si arriva, nel progetto che
stiamo esaminando, all’art. 48 che prevede la predisposizione con
legge [de]gli strumenti e [del]le
procedure idonee ad operare il controllo sull’efficienza e l’efficacia
dell’attività amministrativa della Regione… e sulla gestione del bilancio e
del patrimonio. La legalità non viene
menzionata, ma è anche vero che ci viene detto che il principio di legalità è
un ferrovecchio. Infine, la proposta di statuto,
laddove parla dei dirigenti regionali dice che essi espletano
i necessari controlli interni per come previsti dalla normativa nazionale… e,
quindi, in un comma successivo (siamo all’art.50) si prevede un sistema di
controlli interni, successivi e concomitanti, nonché verifiche sul
raggiungimento dei risultati. Dove si può rilevare una certa
contraddittorietà tra i controlli interni come sistema e i controlli interni
svolti dai dirigenti. Manca qualsiasi previsione di
un controllo, anche solo sulla gestione, affidato ad un organo in posizione di
imparzialità, di neutralità, di terzietà, quale solo la Corte dei conti da
sempre è in grado di offrire. *
* * * * In occasione di un nostro
intervento nel corso del Convegno di studio organizzato per la ricorrenza del
decennale dell’istituzione della nostra Sezione giurisdizionale abbiamo posto
il problema, che ci è sembrato inavvertito, che forse la legge 205 del 2000,
che ha riformato il processo amministrativo ed ha anche modificato notevolmente
il nostro processo pensionistico, ha, di nuovo, a distanza di meno di quattro
anni dall’entrata in vigore della L. 639/1996 che dispone sull’esecutorietà della sentenza di primo grado,
innovato anche nella materia delle responsabilità amministrativo-contabili. La legge 639 ha disposto – in
controtendenza rispetto ad altre scelte fatte dal legislatore, come già notammo
– che la proposizione dell’appello sospende l’esecuzione della sentenza
impugnata e, eventualmente sarebbe stato il Procuratore regionale competente o
il Procuratore generale a onerarsi di chiedere alla Sezione giurisdizionale
centrale che la sentenza sia
provvisoriamente esecutiva. La legge 205, art. 10 (Esecuzione
di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti) dispone
che per l’esecuzione delle sentenza non
sospese dal Consiglio di Stato il TAR esercita
i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato… Il comma 2 dispone che il comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali
regionale della Corte dei conti per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle
sezioni medesime e non sospese dalle
sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti. Ne abbiamo dedotto che se si può
parlare di sentenze non sospese dalle Sezioni centrali, evidentemente, la mera
proposizione dell’appello non ha (non ha più) l’effetto di sospendere
automaticamente l’esecutorietà della sentenza di primo grado, ma, appunto,
come dice la norma, queste debbono essere sospese dalle Sezioni centrali e, in
mancanza di sospensione per l’esecuzione di esse i poteri appartengono alle sezioni territoriali di primo
grado. Ci ha lasciati quindi perplessi
che un’ordinanza della Sezione I centrale[13]
abbia ritenuto l’inammissibilità di un’istanza
di sospensione dell’esecutività della sentenza di condanna appellata, che
deve invero ritenersi automaticamente sospesa a seguito della proposizione dello
stesso gravame, giusta quanto disposto dall’art. 1, comma 5 ter, d.l. 15
novembre 1995, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19 e modificato
dalla l. 20 novembre 1996, n. 639. Riteniamo che l’appellante
abbia proposto istanza di sospensione dell’esecutività proprio in relazione
all’entrata in vigore della legge 205/2000. Una conferma ci viene offerta
anche dalla dottrina, che, parlando dell’esecuzione delle decisioni della
Corte dei conti in sede giurisdizionale afferma che i poteri per
l’ottemperanza possono essere esercitati
dalla sezione giurisdizionale regionale per le sentenze non sospese dalle
sezioni centrali d’appello…[14] L’obiezione che potrebbe
farsi è che la norma si riferisce (forse) alle (sole) sentenze nella materia
pensionistica. Ma non la pensa così la
Sezione III centrale[15]
che ha affermato che a seguito
dell’entrata in vigore della l. 21 luglio 2000, n. 205, l’appello non ha più effetti automatici sospensivi
dell’esecutorietà delle decisioni impugnate, sia se pronunciate in materia di
pensioni che in materia di responsabilità amministrativa…. *
* * * * La legge 24 marzo 2001, n. 89
reca disposizioni per l’equa
riparazione del danno nell’ipotesi di violazione del diritto ad un processo
che si svolga in tempi ragionevoli, sostituendo, così, il giudice nazionale
alla Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo. Di questa legge si può notare,
con un poco di mesta arguzia, che tra non molto il giudice individuato come
competente (la Corte d’appello in unico grado) sarà presto così oberato di
lavoro che si porrà il problema se sia indennizzabile il danno… da ritardo
nella decisione del processo per l’equa riparazione (qualche accenno in tal
senso mi è parso di poter cogliere anche nella relazione del Procuratore
generale presso la Corte d’appello di Catanzaro poche settimane fa, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della magistratura
ordinaria, nel lamentare la carenza d’organico di quella Corte). Riparazione giusta e che ha per
oggetto moltissimi ricorsi che riguardano i ritardi della Corte dei conti nella
decisione dei ricorsi in materia pensionistica. Noi stessi notavamo, qualche
anno fa, citando alcune decisioni della nostra Sezione che esse si riferivano a
ricorsi anche del 1967! Ogni condanna è un’ipotesi
di danno erariale, ma è evidente, occorrendo per la promozione di un giudizio
che sia individuabile almeno la colpa grave, che non sarà agevole poter
promuovere giudizi di responsabilità, tenendo conto che quando un processo dura
decine d’anni, o, anche solo (solo?) alcuni lustri di esso si sono occupati
molti magistrati, diversi cancellieri e poi occorre valutare quanto abbiano
inciso, sulla durata del processo, i cosiddetti meri rinvii richiesti dai
difensori delle stesse parti (e, in questo caso, evidentemente, non può neppure
esservi indennizzo). Ciò che ha colpito gli addetti
ai lavori nella legge (e anche nella immediatamente successiva legge 27 marzo
2001, n. 97, che riguarda il rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato
penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) è
la norma contenuta nell’art. 5, la quale dispone che il decreto di
accoglimento della domanda di indennizzo è comunicato a cura della cancelleria,
oltre che alle parti, al Procuratore generale della Corte dei conti, ai fini
dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari
dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal
procedimento. Anche la legge 97 contiene una
norma - art. 6 - secondo la quale nel
caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al
procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti
patrimoniali a carico del condannato. Le norme sembrano – ma
sembrano soltanto ad una lettura che non tenga conto, per esempio, ma non solo,
che la riforma ha dato un certo assetto alla Corte e non sembra possibile, se
altre interpretazioni siano coerenti, che il legislatore voglia, a distanza di
pochi anni, mutare quell’assetto – innovare l’assetto decentrato della
Corte che parrebbe un dato acquisito. Un’interpretazione che
volesse giungere al risultato ora accennato sarebbe ancor più contraddittoria,
ove si consideri che nella legge
97, l’art. 7 dispone: La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per
i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per
danno erariale nei confronti del condannato. Converrà aggiungere che la
seconda parte del comma unico dell’articolo 7 fa salvo l’obbligo di
comunicazione circa l’esercizio dell’azione penale, di cui all’art. 129 disp. att. c.p.p. Ora non vogliamo tediare il
gentile uditorio e ci limiteremo a segnalare alcune incongruenze: nell’art. 6
si parla di sentenza di condanna, nell’articolo 7 di sentenza definitiva di
condanna; si parla di promozione dell’eventuale
procedimento di responsabilità amministrativa, e per questo si fissa un
termine di trenta giorni. Per quanto riguarda il problema
di quale sia il P.M. contabile interessato, oltre l’argomento già sopra messo
in evidenza, vorremmo segnalare che a parte il fatto che il Procuratore generale
della Corte, oggi non è attrezzato per lo svolgimento di indagini patrimoniali;
che potrebbero esservi duplicazioni di indagini, perché, comunque, il
Procuratore regionale, prima della condanna, ancorché non definitiva, avrebbe
dovuto avere notizia dei fatti penalmente rilevanti e ipoteticamente dannosi per
l’erario (dal P.M. in sede penale) e, quindi, avere già svolto attività
accertativa delle condizioni patrimoniali del soggetto rinviato a giudizio o
condannato. A parte tutto ciò – che non sembra poco – si può affermare che
probabilmente un legislatore frettoloso ha letto l’art. 2 del d.l. 453/1993:
questo al comma 2 recita: Presso le
sezioni giurisdizionali regionale le funzioni del pubblico ministero sono
esercitate da un procuratore generale
o da altro magistrato assegnato all’ufficio. E al comma 3 dispone: Il
procuratore generale coordina l’attività dei procuratori regionali e, questi
ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici. Sembra quindi – ed è
l’unica soluzione coerente con la riforma della Corte dei conti del 1994 - che
nelle due leggi di cui abbiamo ora parlato l’espressione Procuratore generale
debba essere riferita al Procuratore regionale. E per ritornare alla legge n.
89, che cosa potrebbe fare il Procuratore generale ipoteticamente destinatario
delle comunicazioni concernenti i decreti di concessione dell’equa
riparazione, posto che l’iniziativa dell’azione spetterebbe, comunque, per
effetto del decentramento della Corte, ai Procuratori regionali? Vi sono numerose questioni
nell’ambito del riparto della giurisdizione tra il giudice ordinario e il
giudice contabile che meriterebbero attenzione. Una di queste è quella della
responsabilità dei gestori di enti pubblici economici. In realtà il problema è
risolto; è risolto nel senso della costante negazione della giurisdizione della
Corte dei conti, a parte le ipotesi in cui l’ente pubblico economico esercita
potestà pubbliche. In effetti, però, aleggia
costantemente nell’aria quel senso di sostanziale esenzione dalla
giurisdizione cui si perviene negando la giurisdizione della Corte dei conti. Il
legislatore d’urgenza, lo ricordiamo tutti, si era posto
il problema e lo aveva risolto con un decreto legge del 25 febbraio 1995,
n. 47, che non venne convertito e nei successivi decreti la norma non venne
riproposta. Possiamo illuderci che la legge 97/2001 contenga qualcosa in merito? La legge afferma l’obbligo di
comunicazione al Procuratore regionale delle sentenze irrevocabili di condanna
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicati
nell’art. 3, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Ora l’art. 3 della L. 97
parla di dipendenti di amministrazioni o
di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica. La
norma ha forse esteso l’ambito della giurisdizione di responsabilità
amministrativa almeno quando il fatto dannoso dipende da fatto penalmente
rilevante - sia pure limitatamente ai fatti di reato contro la pubblica
amministrazione e neppure tutti, ma quelli indicati nella legge – in relazione
al quale sia stata emessa sentenza penale irrevocabile di condanna? Ci
pare che quando si tratta di attribuzione di giurisdizione, soprattutto in
materia così controversa,
è necessario che il legislatore sia più esplicito, anche se la norma dovrà
essere, ovviamente, esplorata, nelle sue potenzialità, dalla Procura regionale. Ma
forse sarebbe sufficiente un pronunciamento della Corte di cassazione –
Sezioni Unite – che rinunci alla propria giurisprudenza che nega la
giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli enti pubblici economici
se non quando essi svolgano attività connotata da caratteri tipici della
pubblica amministrazione, specie se si consideri la sentenza di cui diremo tra
poco. Il
problema di cui ci stiamo occupando potrebbe essere considerato in via di
superamento, in ragione della progressiva privatizzazione del comparto pubblico
economico. Non va sottaciuto, peraltro, che spesso la c.d. privatizzazione in
realtà è tale solo in ragione dello strumento giuridico adottato, per lo più
la società per azioni; ma spesso il capitale, per lo meno la
maggioranza o, comunque,
quote significative di esso, appartengono ad enti pubblici, anche enti minori.
In particolare, gli enti locali credono di avere trovato nello strumento
societario di diritto privato la panacea per la risoluzione delle inadeguatezze,
delle inefficienze della loro azione volta al soddisfacimento dei bisogni delle
collettività rappresentate (per tacere di eventuali altri scopi, non sempre
confessabili). Un caso deciso dalla Sezione
giurisdizionale Lazio e concernente un’ipotesi di responsabilità a carico di
amministratori di un comune per mancato esercizio dell’azione di responsabilità
nei confronti di una società per azioni partecipata – anzi, il comune
era azionista unico – dall’ente locale è significativo.[16]
Ancora recentemente la Corte di cassazione ha statuito che
a carico degli amministratori o
funzionari di enti di gestione delle partecipazioni statali, come in genere di
enti pubblici economici, la giurisdizione contabile della Corte dei conti
sussiste con limitato riguardo agli atti esorbitanti dall’esercizio di attività
imprenditoriale ed integranti espressione di poteri autoritativi di
autorganizzazione, ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici non economici, perché, in caso
contrario, non è configurabile un rapporto di servizio con lo Stato; pertanto
deve essere esclusa tale giurisdizione, ed affermata quella del giudice
ordinario, nell’ipotesi di responsabilità risarcitoria di detti
amministratori o funzionari per l’occultamento e l’illecita gestione di
somme provenienti dalle attività di impresa delle società partecipate.[17]
Sul tema ci sembra importante la sentenza che dichiara soggetta alla
giurisdizione contabile una società per azioni, partecipata dal Comune di Roma,
nei cui confronti il Procuratore regionale ha proposto giudizio per resa di
conto. La Corte di cassazione
premette che non sussistono dubbi sulla natura privatistica della S.T.A.
e sul fatto che ricorrendo allo strumento offerto dall’art. 22 della L.
142/1990, il comune non abbia posto in essere un trasferimento alla società di
un’attività propria secondo lo schema concessorio. Il regime privatistico del soggetto non significa però che quale
automatica conseguenza lo stesso non possa essere considerato agente contabile,
e quindi soggetto al giudizio di conto. La Suprema Corte ricorda come
anche il titolo possa addirittura mancare, ma ciò che importa
è che in relazione al maneggio di
denaro sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a
seguito della quale la percezione del denaro avvenga, … in funzione della
pertinenza di tale denaro all’ente pubblico. Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i
soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico è in perfetta armonia
con l’art. 103 Cost., la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio
principio regolatore della materia. La
Corte di cassazione riconosce quindi che non è necessario stabilire se si
tratta di un’entrata di diritto pubblico o di diritto privato, perché essa già
con una decisione del 1991 ha affermato l’esistenza della giurisdizione
contabile anche con riferimento alle entrate patrimoniali degli enti locali. Pertanto, ove sia stabilita l’originaria pertinenza ai comuni delle
entrate per la sosta, il ricorso del Comune di Roma allo strumento
organizzatorio previsto dall’art. 22, lett. e) della legge 142 del 1990
non può sottrarre la S.T.A. all’obbligo
del rendiconto delle somme riscosse[18]
. 6. Qualche dato sulla gestione degli enti locali e conclusioni. In alcune tabelle pubblicate in appendice,
mettiamo a confronto, con riferimento ad alcuni comuni delle province di Reggio
Calabria e Cosenza, i dati relativi allo stato delle riscossioni dei tributi
locali secondo quanto deducibile dai conti consuntivi del 1999 e del 2000. Avevamo già denunciato, negli anni
passati, la sconfortante situazione dello stato delle riscossioni dei tributi
locali in Calabria, in genere. Qualche comune nel comunicarci i dati
relativi al 2000 ci ha detto che i ruoli del 2000 sarebbero stati riscossi
nell’esercizio seguente. Ma è sconfortante lo stato delle
riscossioni dei residui. Perché possiamo anche comprendere che per motivi
legati ai tempi di approvazione e emissione dei ruoli e, quindi, delle cartelle
esattoriali, la riscossione possa slittare all’esercizio successivo. Solo per
un tributo che venisse introdotto per la prima volta, la riscossione
in conto competenza darebbe risultato zero, ma già nell’esercizio
successivo dovrebbe apparire il dato delle riscossioni. Qui parliamo di tributi
che si ripetono anno per anno: e mancano le riscossioni o sono in percentuale
molto bassa. A causa dei ritardi nelle riscossioni è
ben possibile ipotizzare che molti residui attivi cadano in prescrizione, con
definitiva perdita per l’erario. In questa situazione i comuni hanno
attribuita dalla Costituzione novellata capacità impositiva propria. Esistono
problemi per tutti i tributi il cui accertamento e riscossione dipendono
dall’ente locale, il quale preferisce aumentare la quota di partecipazione al
gettito IRPEF, perché a riscuotere sarà lo Stato, con calcolo quanto mai miope
e negativo sotto il profilo dell’educazione civica del cittadino, perché è
facile mostrarsi buoni non riscuotendo i propri tributi e pretendere
dall’erario generale i mezzi finanziari necessari per soddisfare i bisogni
delle proprie popolazioni. Il federalismo deve portare alla
responsabilizzazione per cui, a parte i trasferimenti che sono espressione di
doverosa solidarietà, gli amministratori dovranno agire mediante la riscossione
dei tributi propri dell’ente e dovranno dimostrare come vengono spesi i denari
prelevati dai cittadini, quale è lo stato e la qualità dei servizi offerti e,
eventualmente, perché a tariffe elevate corrispondano servizi qualitativamente
modesti. In alcune tabelle pubblicate in appendice,
mettiamo a confronto, con riferimento ad alcuni comuni delle province di Reggio
Calabria e Cosenza, i dati relativi allo stato delle riscossioni dei tributi
locali secondo quanto deducibile dai conti consuntivi del 1999 e del 2000. *
* * * * Ci avviamo alla conclusione. L’inaugurazione dell’anno
giudiziario dei colleghi della Magistratura ordinaria è stata caratterizzata da
proteste; a Catanzaro la manifestazione si è svolta correttamente, pur in
presenza di interventi fortemente critici nei confronti del Governo in carica. Condividiamo al cento per cento
e sottoscriviamo l’affermazione del Signor Procuratore generale presso la
Corte d’Appello, in quell’occasione: …non
è negoziabile… il principio della autonomia e indipendenza della magistratura
nel suo insieme. Non nell’interesse dei magistrati… ma per il rispetto del
principio più generale della divisione dei poteri che è alla base di ogni
sistema democratico e della nostra Costituzione. Un deputato sotto processo a
Milano, in un’intervista ha parlato di accordo tra P.M. e tribunale contro di
lui[19]. Le polemiche cui accennavamo
poc’anzi, sono state rinfocolate anche da dichiarazioni di esponenti
dell’attuale maggioranza governativa, circa la separazione delle carriere dei
magistrati giudicanti e requirenti. Correttamente è stato
osservato che le funzioni sono già ben distinte. L’intervista al
deputato-imputato ci sembra dare se non ragione, almeno fiato a chi sostiene,
invece la necessità della separazione delle carriere. Dall’altra parte (politica),
un filosofo militante - c’è ancora chi milita, dopo l’89 (il 1989, non il
1789) - nell’opposizione ha chiesto l’eliminazione
dell’attuale maggioranza governativa per via giudiziaria. Vale allora la pena di dirla
tutta. Con l’ammissibilità del risarcimento del danno da lesione di interesse
legittimo – che, incidentalmente, osserviamo e il tema è stato oggetto di una
pregevolissima relazione al nostro Convegno[20],
da luogo ad una nuova ipotesi di danno erariale indiretto – è venuta meno
anche una delle ragioni e forse la principale dell’esistenza di più
magistrature nel nostro Paese ed è aperta se non la porta, almeno la
discussione sull’unicità della giurisdizione dove le specificità trovano
soluzione con i giudici specializzati. D’altro canto, già
l’ufficio del Pubblico Ministero è unico, come si afferma anche in decisioni
della Cassazione. Nei processi contabili il
Pubblico ministero è parte necessaria ed indefettibile, in quanto, pur
tutelando anche l’interesse dell’amministrazione (che, tra l’altro, come
è ben noto, non è presente nel giudizio e, talvolta forse neppure gradisce la
tutela dei suoi interessi svolta dalla procura contabile) si dice rappresenti
soprattutto l’interesse della legge. Così è nel processo penale,
dove il Pubblico Ministero esercita l’azione non nell’interesse del soggetto
leso dal reato (che può anche non esservi), neppure quando esso è una pubblica
amministrazione o lo Stato, ma lo
Stato-comunità. Il Pubblico Ministero
interviene o può intervenire anche in numerosi giudizi di diritto civile o
commerciale, sempre a tutela di interessi superiori a quelli delle parti. Ora, se il P.M. è colui che
agisce (o interviene) in un giudizio per la tutela di un interesse superiore,
egli deve essere al di sopra di ogni sospetto di collusione con il giudice e così,
ovviamente, il giudice. Che ci possano essere,
soprattutto in piccole sedi giudiziarie, rapporti stretti tra giudici, P.M. e
persino avvocati è cosa che riguarda la sensibilità di ciascuno di questi
operatori di giustizia e, eventualmente, la deontologia di tutti. Ma è importante che tutti
siano inattaccabili e, certamente, la separazione delle carriere è uno
strumento per conseguire quel risultato, anche (non solo, certamente) di
apparenza. Non possiamo, non dobbiamo
permettere che da nessuna parte ci si tiri per la giacchetta e dobbiamo
proclamare ad alta voce, ma anche con i fatti del nostro lavoro – che consente
anche la critica alla legge (già nell’applicarla l’interpretazione è
critica) – che siamo, ci sentiamo e
vogliamo essere soggetti ad essa e ad essa soltanto. Altrimenti ha ragione un noto
opinionista quando scrive: La svolta
illiberale è avvenuta quando il pool di Milano si è presentato davanti alle
telecamere a sostenere che il decreto Biondi sulla riduzione dei termini della
carcerazione preventiva avrebbe compromesso l’esito delle sue inchieste[21].
Come ci sembra debba almeno
cominciare ad affrontarsi il problema dell’unità della giurisdizione, così,
separate le carriere, potrebbe affrontarsi il problema dell’unicità delle
funzioni requirenti e inquirenti, non più solo proclamata, ma affermata
sostanzialmente. Anche i Pubblici Ministeri dovrebbero distinguersi per
specializzazioni ed occorrerebbe rafforzare non solo il P.M. contabile, ma anche
quello chiamato, dalla legge, ad operare nei campi civile e commerciale, oggi,
ci sembra, trascurati e considerati compiti un poco di routine. Invece, il fatto ormai
definitivamente acquisito di un diffuso azionariato, i fondi di investimento e i
fondi di pensione dovrebbero attirare l’attenzione degli inquirenti a tutela
di azionisti, di soggetti deboli, benché talvolta detentori della maggioranza
del capitale azionario non partecipi, però, della gestione o senza adeguata
voce in capitolo nella gestione dei fondi. Certo però in un così vasto
scenario de iure condendo debbono
prevedersi canali di passaggio tra le diverse funzioni e, perché no, persino
verso l’avvocatura dello Stato, evidentemente con regole, quali quella che il
mutamento delle funzioni comporta il mutamento di sede. D’altronde, se si pensa che il periodo d’attività
di un magistrato supera facilmente
i quarantacinque anni e non è raro che tocchi i cinquanta, sembra impensabile
che taluno debba essere confinato in una gabbia dalla giovane età alla senilità,
per un periodo di tempo così lungo per cui la persona è diventata un’altra,
con altri interessi, nuove sensibilità, nuove aspirazioni. Sappiamo le difficoltà che
derivano anche da incrostazioni, dalla differente carriera, da corporativismi
per la difesa di un posto direttivo e così via. Ma nel superiore interesse
dell’amministrazione della giustizia nel nostro Paese, io credo che non
convenga a nessuno di noi – giudici e pubblici ministeri – trovarsi in
situazioni in cui possiamo essere accusati, anche ingiustamente, ma basta la
possibilità dell’accusa, di eccessiva contiguità. *
* * * * Signor Presidente, ci sentiamo
onorati, ma anche onerati da un compito che si rivela sempre più gravoso, per
le condizioni in cui, tutti noi della Corte dei conti in Calabria, siamo
costretti a lavorare, di chiederLe, per la sesta volta, di dichiarare aperto
l’anno giudiziario 2002 della Corte dei conti nella regione Calabria.
[1] Deliberazione 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in G.U. 6 luglio 2000, n. 156. [2] Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi, in G.U. 24 novembre 2000, n. 275. [3] L’archivio Corte dei conti del CED Cass., interpellato il 24 genn. 2002, con ricerca attraverso il canale normativo non ha dato alcun risultato. [4] Decreto del Dirigente generale Dipartimento n. 4, del 25 marzo 2001, n. 1398. [5]
Il riferimento è alla Relazione per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 2001, dove veniva detto: …nel
B.U. è pubblicato un decreto con cui “preso atto che la pubblicazione
sul BUR… non fu disposta in attesa…. Considerato che la verifica da
parte del Settore Economico in avanzata fase istruttoria nel corso della
quale è stato rilevato che numerosi dipendenti hanno rilasciato
dichiarazioni non veritiere deve essere definita epurando i nominativi dei
non aventi titolo” il Dirigente generale “Decreta – la pubblicazione del decreto n.
1504 del 12 aprile si dà per non avvenuto e non produce quindi effetti
giuridico e/o economici…” (…) A
parte eventuali indagini del Giudice penale… l’Amministrazione che fa,
quali provvedimenti anche conoscitivi della situazione ha assunto, posto che
sono stati impegnati oltre dieci miliardi?… [6] La sottolineatura è nostra. [7] Gazzetta del Sud 23 gennaio 2002, pag. 22 – Cronaca di Reggio. [8] Deliberazione G.R. 5 settembre 2001, n. 758. [9] Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 1. [10] Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. [11] ISTAT: Annuario statistico italiano 2001, IPZS, Roma, 2001 ; SVIMEZ: Rappporto 2001 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino, Bologna, 2001. [12] Gallullo: federalismo, angoscia da aliquote, in Il sole –24 ore, 11 gennaio 2002, pag. 8. [13] N. 53 del 19 luglio 2001. [14] Domenichelli: Giudici e procedimenti speciali, pag. 1223, in AA.VV.: Diritto amministrativo, Bologna, III ed., 2001. [15] Ordinanza n. 32 del 10 luglio 2001. [16] (Sez. Lazio 6 maggio 1999, n. 1015, in Giur. It., pag 857, con nota di Sepe). [17] (Cass. S.U. 2 ottobre 1998, n. 9870 in Riv. C. conti, 1998, fasc. 5, pag. 138; anche in Foro It. 1999, pag. 575, con nota di D’Auria). [18] C. cass., S.U. 9 ottobre 2001, n. 12397/01. [19] Corriere della Sera del 20 gennaio 2002, pag. 6. [20]
PUBUSA: Risarcibilità degli interessi
legittimi e responsabilità amministrativa; in attesa di pubblicazione. [21] Ostellino: Inchiesta continua. E scompare il diritto. Corriere della Sera 19 gennaio 2002. |