|
Relazione del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale del Piemonte, Mario Pischedda, in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2000
Sommario: 1.Le riforme costituzionali 2. La riforma a costituzione invariata 3. La giustizia contabile 4. Le novità legislative del 1999 5. Le novità giurisprudenziali del 1999 6. Attività degli Uffici a) Attività della procura b) Attività della Sezione Giurisdizionale c) Attività della Delegazione 7. Conclusioni
Linizio del nuovo millennio costituisce loccasione per fare il punto sul processo di riforma della pubblica amministrazione, avviato da quasi un decennio. La riforma sin qui compiuta non ha inciso in alcun modo sulla nostra Carta fondamentale, ma la modifica dellordinamento costituzionale non è ulteriormente rinviabile, essendo necessaria per darci un paese più moderno, e più integrato in Europa. Le riforme costituzionali sono, quindi, il primo ineludibile appuntamento che lItalia dovrà affrontare nei prossimi anni. Per farle, tuttavia, è indispensabile avere chiari alcuni principi fondamentali, che non possono essere ignorati, o ancor peggio violati, senza causare guasti irrimediabili al Paese. Il primo e fondamentale principio è quello che in uno stato di diritto non esiste il primato della politica, ma quello dellordinamento giuridico. In questo campo lordinamento comunitario, al quale il nostro deve tendere ad uniformarsi, ha fatto notevoli passi in avanti, riconoscendo la soggezione di tutti i poteri, compreso quello legislativo, al principio della responsabilità giuridica per danni. Altro ineliminabile principio è quello della democrazia nei rapporti tra pubblici poteri e cittadini, che vanno considerati non soggetti passivi da amministrare, ma utenti, attivamente partecipi della funzione pubblica. La concreta applicazione di questi principi non può essere assicurata senza due strumenti fondamentali che garantiscano ai cittadini la legalità sostanziale dellattività dei pubblici poteri: un sistema di controlli indipendenti e neutrali, ed una funzione giurisdizionale globale ed effettiva. Da ciò discende limportanza e la centralità delle riforme concernenti la pubblica amministrazione e la giustizia, settori che interessano direttamente la Corte dei conti. Nello scorso anno si è avviata, sia pur timidamente, la riforma della Costituzione nel settore della giustizia. La recentissima legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2 ha introdotto nel nostro ordinamento i principi del giusto processo, della parità tra le parti, della terzietà ed imparzialità del giudice e della ragionevole durata del processo. Pur trattandosi di principi pacificamente rientranti nella costituzione materiale, il loro inserimento nella Carta Costituzionale non può che essere valutato positivamente. In particolare lintroduzione del principio della ragionevole durata del processo non concede più alcun alibi al legislatore per affrontare, con incisivi provvedimenti legislativi, lormai annosa questione del contenzioso pensionistico. Lesperienza piemontese, dove la Sezione giurisdizionale, pur triplicando nel giro di due anni la propria produttività, ha soltanto scalfito larretrato, dimostra linsufficienza e linadeguatezza di rimedi esclusivamente organizzativi. Occorrono anche interventi legislativi sulla struttura del processo. Al riguardo è auspicabile che siano al più presto introdotte la perenzione dei ricorsi ultra decennali, e la decisione in forma abbreviata, istituti previsti dal disegno di legge sulla riforma del processo amministrativo, giacente alla Camera. Sarebbe anche opportuno introdurre nel contenzioso pensionistico il giudice monocratico, analogamente a quanto è stato fatto in materia civile e penale. Al riguardo, va segnalato che presso la prima commissione del Senato giace da un anno il disegno di legge S3711, contenente norme per lo snellimento della procedura in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti. Per quanto riguarda la riforma costituzionale della pubblica amministrazione, è in fase di discussione il disegno di legge che modifica il secondo comma dell'articolo 95 della Costituzione, introducendo ministri di due livelli, alcuni preposti all'intero ministero, e quindi responsabili davanti al Parlamento delle politiche intersettoriali complessive, altri preposti ad una o più strutture ministeriali e responsabili essi stessi davanti al Parlamento per la loro specifica attività di direzione.
§2 La riforma a costituzione invariata La riforma dellamministrazione pubblica, fatta con leggi ordinarie e pertanto denominata a costituzione invariata, ha proseguito inarrestabile la propria marcia, con un continuo fluire di provvedimenti normativi: nel 1999 sono stati emanati 94 decreti legislativi, in aumento rispetto ai 61 dello scorso anno. Il lavoro svolto dal legislatore è stato veramente notevole, ma occorre passare dalle parole ai fatti, per evitare il pericolo che la riforma resti solo sulla carta. Si tratta di un rischio concreto, che discende dallimpossibilità per lapparato amministrativo di assorbire il flusso di norme emesse negli ultimi anni. Va pertanto valutata favorevolmente la proposta di una tregua normativa, utile per metabolizzare il cambiamento in atto, avanzata lo scorso novembre dal Ministro della Funzione pubblica. Linvocata tregua serve per risolvere i problemi quotidiani che lattuazione della riforma comporta, nella consapevolezza, per adoperare le stesse parole del Ministro, che non si può amministrare attraverso provvedimenti legislativi. Un problema, forse troppo spesso trascurato, ma che ha un'importanza fondamentale per la concreta attuazione della riforma, è la formazione professionale del personale. Si tratta di un aspetto strumentale alla realizzazione della riforma; in caso contrario, non vi sarà alcun rinnovamento della pubblica amministrazione, ma si produrranno nuove disfunzioni e conseguenti danni. È bene ricordare che i precedenti tentativi di riforma, peraltro mai organici come quello in atto, sono falliti anche per la scarsa attenzione prestata al fattore umano, che, se non coinvolto attivamente, può condizionarne negativamente gli esiti. Sintomatico è il ricorso alle consulenze esterne, che è diventato talmente frequente da assorbire una buona parte del bilancio dei singoli enti. A prescindere dai casi patologici, sui quali questa Procura sta indagando per verificare lesistenza delle condizioni per lesercizio dellazione di responsabilità, va evidenziato come leccessivo ricorso a prestazioni esterne, se non è accompagnato da un piano di formazione professionale, demotiva il personale, ponendolo al di fuori del processo di riforma, e generando il convincimento che lamministrazione possa andare avanti senza il loro impegno. Il coinvolgimento del personale nellattuazione della riforma richiede non soltanto unadeguata preparazione professionale, ma anche, per il forte carattere incentivante che riveste, un appropriato sistema retributivo, finalizzato a premiare i dipendenti più efficienti. Va pertanto rilevata la contrarietà allo spirito della riforma di quegli accordi contrattuali che prevedono aumenti economici generalizzati. Si tratta di un fattore che può mettere a rischio la realizzazione della riforma, come evidenziato da esponenti del Governo e della cultura. La composizione della retribuzione dei dipendenti pubblici deve, invece, indirizzarsi sempre di più verso elementi accessori, valorizzando ed esaltando istituti economici differenzianti ed incentivanti, pur avendo presente le limitate risorse finanziarie disponibili. Formazione ed adeguato trattamento retributivo, tuttavia, pur essendo indispensabili per far decollare la riforma, non sono da soli sufficienti, ma occorre anche attivare le previste responsabilità. Va ricordato, infatti, che lautonomia, senza alcuna responsabilità, può diventare fonte di sperpero delle risorse finanziarie pubbliche, oltre che costituire un comodo paravento per ingiustificati privilegi. Non va dimenticato, inoltre, che la corruzione trova il proprio humus in abusi di potere, commessi fidando nellimpunità. In questo campo il bilancio delle riforme è alquanto deficitario: la responsabilità dirigenziale, ad oggi, tranne che in casi sporadici, risulta completamente inattuata, anzi non appena si è tentato lo spostamento di qualche dirigente, si è subito scatenata una campagna contro il cd spoyl sistem, dimenticando che la rotazione e la rimozione dei dirigenti sono fenomeni normali, nella nuova organizzazione della pubblica amministrazione. La responsabilità disciplinare si è risolta in un completo fallimento, se è vero che ladri, corrotti, e concussori rimangono al loro posto; e la situazione sembra essersi aggravata con la recentissima legge 13 dicembre 1999 n 475, che ha abolito la sospensione obbligatoria dei dipendenti pubblici sotto processo per gravi reati. Una riforma dellintero sistema diviene necessaria, anche alla luce dellavvenuta privatizzazione del rapporto dimpiego. Al riguardo non posso che ripetere quanto già detto lo scorso anno circa lopportunità di giurisdizionalizzare questa particolare responsabilità. Anche la responsabilità amministrativa, nonostante le riforme del 1994 e del 1996, che ne hanno modificato il regime sostanziale e processuale, non è adeguata al mutato assetto dellamministrazione ed al suo nuovo modo di agire. Il sistema della giustizia contabile va, pertanto, riconsiderato, al fine di verificare se, come sostengono i fautori della sua soppressione, essa costituisce un retaggio del passato da abolire definitivamente, o se ha ancora un ruolo ed una funzione da svolgere.
Guardando la realtà con animo disincantato e senza pregiudizi, ci si accorge che la necessità di accertare la sana gestione della finanza pubblica è insopprimibile, perché attua il fondamentale principio democratico del controllo dei cittadini sulla spesa pubblica. A ciò si aggiunge la considerazione che unamministrazione efficiente, presuppone una forte ed effettiva tutela dei propri interessi finanziari; non a caso uno dei pilastri del nuovo modo di amministrare è leconomicità. Per meglio comprendere quanto sia indispensabile la tutela degli interessi finanziari pubblici, è necessario ricordare che i rigorosi ed incisivi vincoli fissati dall'articolo 104 C del Trattato sull'Unione Europea, dal protocollo sui disavanzi eccessivi e dal patto europeo di stabilità e crescita, impongono alla finanza pubblica obiettivi di tendenziale pareggio strutturale complessivo, e di pareggio della parte corrente. Tali vincoli sono aggravati nel nostro Paese dalla necessità di ridurre lenorme deficit pubblico accumulato negli anni precedenti. Lapplicazione delle regole per il controllo dei disavanzi è resa più complessa dallampliamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, posto come principio fondamentale della riforma amministrativa. È stato introdotto, perciò, il cd patto di stabilità interno con il quale le autonomie regionali e locali, per concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, sono impegnate a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle spese di loro competenza, e il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Risulta evidente che gli obblighi assunti dallItalia in sede comunitaria, determinano una minore quantità di risorse finanziarie da destinare alla pubblica amministrazione, che deve essere in grado di gestirle con efficienza ed economicità. In questa situazione lo spreco di risorse finanziarie, determina inevitabilmente la contrazione dei servizi e fa regredire leconomia del Paese, portandoci ai margini dellEuropa. Lefficiente e sana gestione delle risorse finanziarie pubbliche, quindi, è un interesse primario della collettività, la quale esige che il pubblico denaro sia speso in modo saggio ed efficiente. È il caso di ricordare, che anche lordinamento comunitario è particolarmente sensibile alla tutela dei propri interessi finanziari, tanto che, di recente, è stata approvata una proposta di regolamento, per listituzione di un ufficio europeo per le indagini contro le frodi e le altre attività illegali, che ledono gli interessi finanziari comunitari. La funzione della giurisdizione contabile, che consiste nella verifica della corretta gestione del pubblico denaro, esce, quindi, rafforzata dal processo di modernizzazione del Paese. Il problema della giustizia contabile, pertanto, si pone esclusivamente sul come essa deve essere strutturata per perseguire al meglio le proprie finalità, ed è innegabile che occorrono profondi cambiamenti, per rendere questa giustizia effettiva, globale ed incisiva. Questi cambiamenti sono di un duplice ordine: culturale e legislativo. Dal punto di vista culturale occorre abbandonare i vecchi schemi, legati ad una visione formalistica delloperare amministrativo, cercando di cogliere pienamente il significato delle riforme del 1994 e del 1996, che hanno dato una nuova conformazione allistituto della responsabilità amministrativa. In particolare occorre rivedere il concetto stesso di danno, che non può essere limitato al semplice pregiudizio patrimoniale del singolo ente pubblico, ma va inteso come lesione degli interessi economici della collettività. Questa nuova concezione è implicita nella legge 639/96, laddove afferma che si deve tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dalla collettività amministrata. I recenti indirizzi giurisprudenziali in materia di danno da disservizio ed allimmagine si collocano in questa rielaborazione concettuale. Sono orientamenti che hanno bisogno ancora di essere affinati, ma essi indicano con chiarezza la strada da seguire, per rendere la giurisdizione contabile più aderente alla realtà. Occorre anche rivedere il concetto di rapporto di servizio, che, così come elaborato dalla giurisprudenza contabile e dalla stessa Cassazione, non è più in sintonia con il diverso modo di agire dellamministrazione. Se lazione amministrativa si esplica, indifferentemente, con gli strumenti del diritto pubblico, o con quelli del diritto privato, non ha più alcun senso ancorare la giurisdizione della Corte allagire secondo le regole proprie dellamministrazione. Quello che dovrebbe rilevare non è la forma ma la sostanza; in altre parole non lagire secondo regole proprie dellamministrazione, ma il perseguimento dellinteresse collettivo, mediante risorse finanziarie pubbliche. Solo così possono recuperarsi situazioni che la giurisprudenza, e non solo quella della Corte, esclude dalla cognizione del giudice contabile, ma che il buon senso avverte rientrarvi. Un esempio per tutti è quello del beneficiario di un contributo o di una sovvenzione, con vincolo a finalità di pubblico interesse, che ne alteri la destinazione. La fattispecie è addirittura sanzionata penalmente, mentre laspetto principale della vicenda è leffettiva tutela degli interessi finanziari. Deve anche essere rivalutato il giudizio di conto, troppo spesso sacrificato a favore di quello di responsabilità, perché è attraverso questo strumento, opportunamente modificato ed adattato alla mutata realtà, che si verifica la corretta gestione del denaro, e si esplica unefficace funzione deterrente. Proprio il giudizio di conto dimostra che il semplice rinnovamento culturale non è sufficiente: occorrono anche interventi legislativi per potenziare la giurisdizione contabile. Certamente parlare di potenziamento della giurisdizione contabile, quando i sostenitori della sua soppressione sono ancora agguerriti, può sembrare utopistico e temerario, ma non è cosi, perché il suo rafforzamento è necessario per prevenire il ripetersi dilleciti a danno della finanza pubblica, che con lintegrazione europea hanno più ampi spazi, come il fenomeno delle frodi comunitarie, ed i ripetuti allarmi sulla permanenza della corruzione purtroppo dimostrano. A ciò si aggiunga che il rinnovato interesse della criminalità organizzata per il settore degli appalti, di recente evidenziato dalla Direzione Investigativa Antimafia, rende più concreto il pericolo di nuovi sprechi. Occorre intervenire, pertanto, per eliminare le zone dimpunità che si sono create in seguito alle privatizzazioni. Sul punto è bene chiarire che il ricorso agli strumenti del diritto privato, è stato voluto per consentire una maggiore efficienza dellazione amministrativa, ma si tratta pur sempre di gestione di risorse finanziarie pubbliche, che non possono essere utilizzate senza alcun controllo e senza responsabilità. Va ricordato che una norma in tal senso era stata già introdotta dal decreto legge 25 febbraio 1995 n 47, non convertito in legge, ma stranamente essa non è stata più inserita nelle successive reiterazioni. È da modificare anche il meccanismo del giudizio di conto, che già trentanni fa era definito un venerando avanzo delle antiche procedure inquisitorie. Lattuale struttura, del tutto singolare rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, ha reso questo giudizio incomprensibile, persino agli addetti ai lavori, e lo ha trasformato in un mero ed inutile accertamento cartolare. Tenendo presente che lesame del conto non è un fine, ma un mezzo per verificare la corretta gestione del pubblico denaro, andrebbe rivista anche la competenza istruttoria di questo giudizio, attualmente affidata alla sezione giurisdizionale. Andrebbe attentamente verificata, infine, lopportunità di mantenere la necessità del giudizio, che, in considerazione dellelevato numero di contabili, costituisce soltanto una semplice affermazione di principio. Senza questi cambiamenti la giustizia contabile non potrà tutelare gli interessi finanziari della collettività, ed a pagare saranno, come al solito, i contribuenti, che, a ben vedere, pagheranno due volte: prima per finanziare gli sprechi e dopo per ripianare il deficit causato. Va, pertanto, evidenziato, con amara e lucida chiarezza, che, senza interventi correttivi, vi è il rischio di assistere ad un inaridimento graduale e costante della giurisdizione contabile, sfuggendo alla sua cognizione i più importanti centri di gestione del pubblico denaro.
§4 Le novità legislative del 1999 La quantità dei provvedimenti legislativi emanati nel corso del 1999 mimpone di tralasciare lesposizione di quelli che, pur modificando lordinamento amministrativo, hanno una rilevanza soltanto indiretta sullattività della Corte. Per la loro importanza generale, vanno comunque segnalati il decreto legislativo 30 luglio 1999 n 300, che riforma, a partire dalla prossima legislatura, lorganizzazione del Governo, il decreto legislativo 19 giugno 1999 n 229, dettante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario, il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n 419, che riordina il sistema degli enti pubblici nazionali. Particolare evidenza va data alla legge 8 marzo 1999 n 50 (legge di semplificazione), che ha affrontato per la prima volta il problema del riordino del sistema normativo. Con questa legge, il Parlamento ha affidato al Governo il compito di raccogliere e coordinare in testi unici la normativa vigente in numerosi settori dellordinamento. Lo scopo è quello di definire dei corpi normativi sufficientemente chiari e organici, che siano facilmente accessibili da parte dei cittadini. Nonostante lenorme quantità di provvedimenti legislativi emanati nel corso del 1999, sono pochi quelli che riguardano direttamente le funzioni della Corte. Va segnalato innanzi tutto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n 286, dettante norme per il riordino dei controlli interni dellamministrazione. La nuova disciplina dei controlli interni, disegnata dal citato decreto legislativo, ne prevede quattro forme: quello di regolarità amministrativa e contabile, le cui verifiche tendono a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dellazione amministrativa, quello di gestione, che tende a verificare lefficacia efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare, anche mediante interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, quello strategico, che valuta ladeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, ed infine la valutazione della dirigenza. Il nuovo sistema pone le premesse per una più salda costruzione del controllo esterno sulla gestione, affidato alla Corte dei conti. Esso acquista un rilievo ancora maggiore, a garanzia di una compiuta ed indipendente informazione del Parlamento, dei Consigli Regionali e di quelli Comunali. Particolare importanza riveste larticolo 3 del decreto legislativo in questione, che attribuisce alla Corte, nellesercizio dei propri poteri di autonomia organizzativa, la determinazione del numero, della composizione e della sede degli organi adibiti a compiti di controllo preventivo su atti, e successivo su pubbliche gestioni. Si tratta di unoccasione unica, per dotare la Corte di una struttura più aderente al mutato quadro normativo. Il Consiglio di Presidenza ha immediatamente avviato i lavori per lapplicazione di tale disposizione e, tra breve, dovrebbe essere deliberata la nuova struttura degli uffici, che in sede regionale dovrebbe prevedere la formazione di Sezioni Regionali di controllo, in sostituzione delle attuali Delegazioni e Collegi Regionali. Infine il sesto comma dellarticolo 1 dello stesso decreto legislativo, esclude la configurazione dellobbligo di denunzia di eventuali danni erariali per gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, quello strategico, e la valutazione dei dirigenti. La disposizione è coerente con i principi affermati dalla corte costituzionale nella sentenza 29/95: essa, infatti, tende ad escludere qualsiasi commistione tra il controllo di gestione e lattività giurisdizionale della Corte. Va evidenziato, peraltro, che non sono esclusi dallobbligo di denunzia né gli organi addetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile né, tanto meno, gli organi di vertice delle amministrazioni. Va citata anche la legge 25 giugno 1999 n 208, che introduce importanti novità in materia finanziaria e contabile, con talune modifiche diametralmente opposte a quelle che condussero, alla fine degli anni 80, alla cd finanziaria snella, e larticolo 9 della legge 13 maggio 1999 n 133, riferito alla modalità di compilazione del conto giudiziale delle somme versate dai concessionari in tesoreria. Va infine segnalato larticolo 4 della legge 3 agosto 1999 n 265, contenente disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n 142. La disposizione ha radicalmente cambiato la disciplina per lazione sul danno ambientale, prevedendo che le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario, che spettano al comune ed alla provincia, ed ha ampliato lazione popolare prevista dalla legge 142, eliminando il limite della giurisdizione amministrativa.
§5 Le novità giurisprudenziali del 1999 La novità giurisprudenziale, senza dubbio più importante nel corso del 1999, è stata la sentenza della Corte di Cassazione n 500 del 22 luglio, che ha ammesso la risarcibilità degli interessi legittimi. La pronunzia, a prescindere dal dibattito giuridico in corso, apre nuovi scenari nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, che avranno a disposizione uno strumento in grado di incidere in modo assai pregnante sull'azione amministrativa. Essa, inoltre, può avere una notevole incidenza sui bilanci pubblici, che possono essere gravati di pesanti poste risarcitorie. Tale preoccupazione non intende contestare la pronuncia delle Suprema Corte, di elevatissimo spessore giuridico, ma richiamare l'attenzione di amministratori e funzionari sul maggior pericolo di lesione dei bilanci rispetto a prima, quando da provvedimenti illegittimi poteva scaturire, al massimo, un annullamento da parte dei giudici amministrativi. Va peraltro evidenziato che, una volta corrisposto il risarcimento, si è in presenza di un fatto dannoso per la finanza pubblica. Conseguentemente, le Procure regionali della Corte dovranno attivarsi, per verificare la sussistenza della colpa grave in capo ai singoli funzionari preposti all'azione amministrativa. La valutazione del comportamento del funzionario agente, infatti, è rimessa all'indagine della magistratura contabile e non al giudice ordinario. Su tale aspetto la Corte di Cassazione è stata abbastanza chiara, precisando che il giudice ordinario dovrà svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente, ma della p.a. intesa come apparato. Va anche ricordata la sentenza n 461 del 19 luglio, sempre della Corte di Cassazione, che ha affermato la giurisdizione della Corte nei confronti degli agenti contabili, operanti nell'ambito dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda la giurisprudenza della Corte Costituzionale, va richiamata la sentenza n 392, con la quale la Corte ha riaffermato che limmunità prevista dallarticolo 122, quarto comma, della Costituzione si estende anche alle funzioni di amministrazione attiva del Consiglio Regionale, nell'attività di gestione dei fondi stanziati in bilancio per le esigenze di funzionamento dellorgano elettivo, con la doverosa precisazione, peraltro, che non si tratta di unimmunità assoluta, in quanto da essa sono esclusi gli atti non riconducibili, all'autonomia dei suddetti organi. Va anche ricordata la sentenza n 457, che ha ritenuto conforme alla costituzione la riduzione dei controlli su alcuni enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Prima di riferire sullattività degli uffici ho il dovere di ringraziare quanti hanno consentito alla Corte di operare. In primo luogo lArma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, ed in particolare i componenti della sezione danni erariali, istituzionalmente preposta a collaborare con la Corte dei conti. Devo anche ringraziare il personale amministrativo, per linsostituibile collaborazione e lencomiabile spirito di servizio, che consente di supplire alle deficienze di organico.
Nel corso del 1999 la Procura Regionale ha incardinato 51 nuovi giudizi responsabilità; sono stati proposti 7 appelli, emessi 95 inviti a dedurre, e richieste 7 proroghe dei termini per lemissione dellatto di citazione. Sono stati richiesti 2 sequestri conservativi, per oltre 4 miliardi, anche se è giusto precisare che gli importi sequestrati sono stati inferiori, per lincapienza dei patrimoni aggrediti. Si segnala, inoltre, l'archiviazione di circa 1700 denunzie manifestamente infondate e di 3895 istruttorie, di cui 7 per avvenuto risarcimento del danno nel corso dellattività istruttoria, 13 in seguito alle deduzioni fornite dai destinatari dellinvito a dedurre, a riprova della validità di questistituto, mentre notevole incidenza hanno avuto le archiviazioni per intervenuta prescrizione. Lesame dei dati statistici evidenzia una considerevole diminuzione del carico dellufficio, passato da 6091 a 2546 istruttorie e il dato sembra destinato ad unulteriore riduzione, non essendo ancora terminata larchiviazione delle istruttorie prescritte. Tale circostanza merita un chiarimento. Innanzi tutto bisogna tenere conto degli effetti causati dallentrata a regime della prescrizione quinquennale: ciò ha comportato che, al 31 dicembre 1998, essa è maturata per i fatti commessi nel quinquennio 88/93. Alla riduzione del carico hanno contribuito anche due accorgimenti tecnici: laccorpamento delle denunce per incidenti stradali in due rapporti semestrali, e lintroduzione dellesame preliminare delle denunzie, al fine di archiviare immediatamente quelle manifestamente infondate. Va anche evidenziato un notevole calo delle denunzie provenienti dalle amministrazioni. Teoricamente questa circostanza potrebbe essere indice di una maggiore efficienza dellamministrazione, ma siffatta interpretazione sembra inverosimile, perché le segnalazioni provenienti dai cittadini, sono sostanzialmente immutate. A ciò va aggiunto che, come già evidenziato, buona parte della gestione sfugge alla cognizione della Procura, essendo attuata da enti non soggetti alla giurisdizione contabile. Tale essendo la situazione, è stata potenziata lattività dindagine e di acquisizione della notitia damni. In particolare va segnalata lattività svolta dalla Sezione danni erariali della Guardia di Finanza. Pur essendo composta da pochissimi uomini, peraltro assegnati anche ad altri compiti, la Sezione ha ricevuto 51 deleghe dindagine e ne ha evase 39. Numerose deleghe sono state date anche ai singoli comandi provinciali dellarma dei carabinieri. Le fattispecie portate a giudizio hanno riguardato, come per lo scorso anno, fatti già oggetto dindagini penali ed illeciti gestionali veri e propri. Per quanto riguarda i fatti penalmente rilevanti, va evidenziato che la maggiore collaborazione con gli altri uffici del Pubblico Ministero ha consentito, in alcuni casi, lesercizio dellazione di responsabilità prima ancora della conclusione delle indagini penali, o contemporaneamente alla richiesta di rinvio a giudizio. È il caso di un dirigente dellamministrazione comunale di Torino, citato per lacquisto di beni inutilizzati, di diversi peculatori o di alcuni militari di leva che hanno volontariamente danneggiato beni dellamministrazione. Lazione di responsabilità è stata esercitata anche in ipotesi che avevano visto il giudizio penale definito con sentenza di patteggiamento, o con lintervenuta prescrizione: è il caso di un amministratore e di un funzionario di un comune del cuneese per lacquisto a prezzo gonfiato di un immobile. Vi sono state anche situazioni nelle quali si è intervenuti dopo una sentenza di condanna definitiva, per integrare il risarcimento ottenuto dalle amministrazioni, che si erano limitate a richieste in qualche caso veramente irrisorie. Tale circostanza dovrebbe far riflettere quanti ritengono che lamministrazione sia capace di tutelarsi da sola. Gli illeciti gestionali vanno dal ritardato pagamento di somme dovute, allomessa notifica di atti dellamministrazione finanziaria, al risarcimento pagato a privati cittadini per uso illecito di armi da fuoco, alla pretestuosa disdetta di un contratto di locazione con conseguente risarcimento dei danni al contraente. Diverse ipotesi hanno riguardato il settore delle opere pubbliche, con particolare riferimento a gravi negligenze professionali dei tecnici incaricati della direzione dei lavori, a ritardi nei pagamenti motivati con pretestuose inadempienze della ditta appaltatrice, allesecuzione di opere senza alcun finanziamento, con conseguenti ritardi nel saldo del corrispettivo.
b) Attività della Sezione Giurisdizionale La sezione giurisdizionale ha incrementato notevolmente la propria attività: nel periodo considerato sono stati definiti 2256 ricorsi, quasi raddoppiando il risultato dello scorso anno, pur con un numero invariato di magistrati e di personale amministrativo. Si tratta di un risultato che si commenta da solo ed evidenzia limpegno profuso dai magistrati giudicanti. Il raffronto tra la produttività della Sezione ed il volume del contenzioso pensionistico potrebbe indurre ad ottimistiche previsioni sulla possibilità di giungere, in un breve arco di tempo, allo smaltimento dellarretrato, se sulla Sezione non si fosse abbattuta unulteriore valanga di circa 2000 ricorsi trasmessi da Roma nel corso dellanno. Tale circostanza vanifica lo sforzo compiuto, mantenendo pressoché inalterato il numero dei ricorsi da definire. Anche per quanto attiene i giudizi di conto, lattività della Sezione ha subito un notevole incremento, passando dai 1200 conti esaminati nel 1998 ai 4878 definiti questanno. Ciò nonostante, i dati evidenziano il permanere di un arretrato di circa 20 mila conti. Pur essendo consapevole che il contenzioso pensionistico assorbe, in maniera quasi prevalente, lattività della Sezione, anche perché leliminazione dellarretrato è un obiettivo da raggiungere a tutti i costi, non posso esimermi dallesprimere preoccupazione per una così elevata mole di arretrato nella principale funzione della giustizia contabile. In materia di responsabilità sono state tenute soltanto tre udienze nelle quali, però, si è accentrata la discussione di oltre 80 giudizi. Sono state depositate 32 sentenze di condanna, per un ammontare di oltre quattro miliardi, e 21 di assoluzione. Sono state emesse, inoltre, 4 sentenze che hanno dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto integrale risarcimento, e 3 dinterruzione del giudizio per decesso dei responsabili. Nella maggior parte delle sentenze di condanna è stato fatto uso del potere riduttivo. In particolare sono state ritenute cause che giustificano l'esercizio del suddetto potere, la mala gestio del giudizio civile da parte dell'amministrazione, e la mancata conoscenza da parte dei dipendenti dellazione risarcitoria promossa contro l'ente per il loro operato professionale. Altro motivo di riduzione delladdebito è stato riscontrato nella responsabilità avvertita da un militare per adempiere un ordine. Sono stati elaborati interessanti principi giurisprudenziali. Innanzi tutto si è consolidato lorientamento che afferma la sussistenza del danno erariale nellipotesi di corruzione. È stato precisato che il pagamento di tangenti determina un sistema economico nel quale l'imprenditore privato è portato a considerare la somma, oggetto di dazione, come un elemento di costo, del quale tenere conto nel determinare il prezzo del contratto, o nel darvi esecuzione. Numerose sentenze hanno accertato anche il danno allimmagine. In particolare la sezione ha affermato che il prestigio di un ente pubblico, sebbene non idoneo a costituire oggetto di scambio secondo le leggi di mercato, costituisce un interesse direttamente protetto dall'ordinamento ed, in quanto tale, rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati. La Sezione ha ritenuto manifestamente infondato un regolamento preventivo di giurisdizione, basato sulla natura prevalentemente privata del denaro illecitamente percepito da un amministratore comunale, giacché ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, non ha alcuna rilevanza la natura delle somme in contestazione, essendo di sostanziale importanza il pregiudizio subito dallerario, per effetto del comportamento del soggetto agente. In materia probatoria, è stato precisato che, anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale la chiamata in correità costituisce un elemento di prova, non già indiziaria ma diretta, che diviene prova piena ove accompagnata da riscontri idonei a confermare lattendibilità delle dichiarazioni accusatorie. Infine è stato affermato che le dichiarazioni, rese dal presunto responsabile nelle deduzioni depositate in seguito all'invito a dedurre, o durante laudizione personale innanzi al PM contabile, non possono essere poste a base di una pronunzia di condanna, ma assumono rilievo unicamente per le determinazioni del Procuratore Regionale ai fini dellesercizio dellazione di responsabilità. Questultimo orientamento non appare condivisibile, giacché le dichiarazioni rese allamministrazione od al PM contabile, pur essendo fatte al di fuori del processo, non possono essere private del loro valore di confessione stragiudiziale. Nelle fattispecie sottoposte a giudizio la Sezione ha ravvisato la colpa grave:
Le sentenze di assoluzione sono motivate per la maggior parte con riferimento alla mancanza dellelemento psicologico: in diversi casi la Sezione ha ritenuto che il comportamento contestato ai convenuti, pur essendo connotato da colpa, tuttavia non si colorava della gravità richiesta per giungere alla condanna. Si tratta di un difforme giudizio sui comportamenti contestati che rientra nei limiti di una fisiologica diversa valutazione dei fatti. Una delle poche assoluzioni per motivi diversi dalla mancanza della colpa grave, riguarda laffermazione del difetto di legittimazione passiva nei confronti di due professionisti, convenuti in giudizio per omissioni nella direzione dei lavori di costruzione di unopera pubblica. Se ne fa menzione perché la sentenza, di segno opposto ad una pronunzia di condanna, evidenzia un contrasto giurisprudenziale. In materia pensionistica va ricordata la sentenza, con la quale è stato dichiarato il difetto di legittimazione del Procuratore Regionale a proporre ricorso nellinteresse della legge, per lannullamento di un provvedimento ritenuto illegittimo. Si tratta di un problema particolarmente complesso, sul quale, a breve, si pronunzieranno le Sezioni Riunite in sede di questione di massima, e la cui soluzione in senso positivo potrebbe aprire un nuovo spazio per lattività della Procura.
È sempre stata consuetudine inserire, nella presente relazione, anche una parte riguardante lattività di controllo. Questanno ciò non è possibile, non essendo stato fornito alcun elemento da parte dei competenti uffici.
Desidero concludere queste brevi considerazioni, evidenziando, ancora una volta, la necessità, per lattuazione della riforma, di un profondo rinnovamento culturale dellintera società, perché le idee, tutte le idee, camminano sulle gambe degli uomini. Si tratta di un compito difficile ed arduo nel quale la Corte dei conti si trova in prima linea. Lefficienza dellazione amministrativa, infatti, trova il suo necessario completamento in un efficace sistema di controlli e di responsabilità. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno in questo senso, nella convinzione che lo spendere denaro dello Stato contro linteresse pubblico è criminale quanto il rubarlo. Nel ringraziare il Collegio e tutti i gentili ospiti per lattenzione prestata, Le chiedo, Sig. Presidente, di dichiarare ufficialmente aperto, nel nome del Popolo Italiano, lanno giudiziario 2000 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte. |