DELIBERAZIONE 16 giugno 2000
n. 14/DEL/2000
Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.
LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE
Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n 20, secondo il quale la Corte dei conti
delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la
struttura dei bilanci e la gestione delle spese;
Visto il regolamento (1/1997) per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e
di una sezione per gli affari comunitari e internazionali deliberato dalle sezioni riunite
nell'adunanza del 13 giugno 1997 (in Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 145 del 24
giugno 1997);
Visto il regolamento (21/1998) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 5
marzo 1998 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1998);
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il quale
dispone che, al fine anche di adeguare l'organizzazione delle strutture di controllo della
Corte dei conti al sistema dei controlli interni disciplinati dal decreto stesso, il
numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di
controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto
sono determinati dalla Corte stessa, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge,
nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dall'art. 4 della legge 20/1994;
Ritenuto doversi provvedere all'emanazione di un rego lamento al fine di determinare
gli organi preposti alla funzione di controllo ed il loro funzionamento anche con riguardo
alle strutture di supporto;
Viste le determinazioni del consiglio di presidenza, in data 13-15 marzo 2000, e del
Consiglio di amministrazione, in data 22-29 febbraio 2000;
Delibera
il seguente regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti:
Art. 1.
Gli organi di controllo
1. Il controllo di legittimità su atti è esercitato dalle sezioni riunite in sede di
controllo ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, dalla sezione del controllo di
legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato, dagli uffici
centrali di controllo di cui all'art. 4 e dalle sezioni regionali di controllo.
2. Il controllo sulla gestione è esercitato dalle sezioni riunite in sede di
controllo, dalla sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato, dagli uffici centrali di controllo di cui all'art. 8, dalla sezione del controllo
sugli enti, dalla sezione autonomie, dalla sezione di controllo per gli affari comunitari
ed internazionali e dalle sezioni regionali di controllo.
Art. 2.
Le sezioni regionali di controllo
1. È istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una sezione regionale di
controllo con sede nel capoluogo.
2. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi dell'art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, il controllo sulla gestione elle amministrazioni regionali e loro
enti strumentali ai fini di referto ai consigli regionali, nonché il controllo sulla
gestione degli enti locali territoriali e loro enti strumentali, delle università e delle
altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione. Il controllo comprende
la verifica della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con
fondi comunitari.
3. Le sezioni regionali esercitano, ai sensi delle vigenti disposizioni, il controllo
di legittimità su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato
aventi sede nella regione.
4. Il controllo sulla gestione di cui ai commi 2 e 3, comprende, in applicazione
dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le verifiche sul funzionamento
dei controlli interni a ciascuna amministrazione.
5. Ciascuna sezione regionale è composta da un presidente di sezione che la presiede e
da almeno tre magistrati assegnati dal consiglio di presidenza, cui il presidente
attribuisce le indagini di controllo sulla gestione all'inizio di ciascun anno, secondo le
cadenze previste dai programmi. I magistrati riferiscono l'esito delle indagini di
controllo sulla gestione alla sezione regionale che delibera le relazioni e assume le
altre determinazioni di cui all'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
6. Il presidente della sezione attribuisce gli incarichi relativi all'istruttoria degli
atti soggetti a controllo di legittimità ai magistrati ad essa assegnati. L'ammissione al
visto degli atti medesimi è di competenza del consigliere delegato dalla sezione, su
conforme richiesta del magistrato istruttore. In caso di dissenso la questione è devoluta
all'esame della sezione regionale. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di
massima di particolare importanza, la pronuncia sul visto è deferita alla sezione
centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle sezione centrale di
controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ai
sensi dell'art, 24 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 commi secondo e quinto, come
sostituito dall'art, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.
7. Le deliberazioni della sezione sono assunte con la presenza di almeno tre
componenti. Il presidente può disporre che la sezione si articoli in due collegi, con
competenze nei riguardi, rispettivamente, delle amministrazioni dello Stato e delle
amministrazioni regionali e restanti enti e istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede
nella regione.
8. Presso le sezioni è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione
ed istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di
segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e
dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati. Con decreto del
Presidente della Corte, sentito il segretario generale, sono individuati i servizi di
livello dirigenziale non generale. Ai servizi di livello non dirigenziale sono preposti
funzionari di area C con caratteristiche professionali corrispondenti alle declaratorie
indicate m sede di contratto collettivo di lavoro.
Art. 3.
La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo
e delle amministrazioni dello Stato
1. La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato è presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai
magistrati assegnati dal consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 4.
2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio è competente all'esame
degli atti deferiti dagli uffici di controllo sui ministeri istituzionali ed
economico-finanziari. 11 secondo collegio è competente all'esame degli atti deferiti
dagli uffici di controllo sui ministeri delle attività produttive, delle infrastrutture
ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e delle attività culturali.
3. Il presidente della sezione, coadiuvato da magistrati assegnati dal consiglio di
presidenza, cura il coordinamento dell'attività degli uffici di controllo e può, con
riguardo alla natura degli affari, convocare adunanze congiunte dei collegi.
4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente,
di sette e di undici componenti.
5. La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente di
seconda fascia.
Art. 4.
Gli uffici di controllo di legittimità su atti
1. Il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali
dello Stato è esercitato, secondo i moduli procedimentali definiti dall'art. 24 del regio
decreto 12 luglio 1934 n. 1214, come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n.
161, nonché dall'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da magistrati
assegnati dal consiglio di presidenza ai seguenti uffici:
a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali; b) ufficio di controllo sui
ministeri economico-finanziari;
c) ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive;
d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;
e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.
2. L'ufficio di controllo sui ministeri istituzionali esercita il controllo sugli atti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della giustizia,
della difesa e degli affari esteri. L'ufficio di controllo sui Ministeri
economico-finanziari esercita il controllo sugli atti dei Ministeri delle finanze, del
tesoro, bilancio e programmazione economica., nonché sugli atti relativi al trattamento
di quiescenza del personale civile e militare. L'ufficio di controllo sui ministeri delle
attività produttive esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dell'industria,
commercio ed artigianato, del commercio estero, delle comunicazioni e delle politiche
agricole e forestali. L'ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto
del territorio esercita il controllo sugli atti dei Ministeri dei lavori pubblici, dei
trasporti e dell'ambiente. L'ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali esercita il controllo sugli atti dei Ministeri del lavoro, della
sanità, dell'università e della ricerca, della pubblica istruzione e per i beni e le
attività culturali.
3. Gli atti a contenuto normativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 14
gennaio 1994. n. 20, adottati con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera
del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti agli uffici di controllo di cui ai commi 1 e
2, avuto riferimento al Ministro che propone l'atto.
4. Il consiglio di presidenza., su proposta del presidente della sezione centrale del
controllo di legittimità su atti, in relazione alla entità numerica degli atti
concernenti i trattamenti di quiescenza, può incaricare un magistrato assegnato
all'ufficio di cui al comma 1 lettera b) di assolvere, limitatamente agli atti medesimi,
le funzioni proprie del consigliere delegato.
5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale
amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali
corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con
compiti di revisione, di collaborazione, di attestazione, esecutivi e di segreteria, posto
alle dipendenze funzionali del consigliere delegato e dei magistrati in relazione agli
affari di competenza di ciascuno di essi.
Art. 5.
Programmazione del controllo sulla gestione
1. Le sezioni riunite in sede di controllo definiscono, entro il 30 ottobre di ciascun
anno, il quadro di riferimento programmatico, anche pluriennale, delle indagini di finanza
pubblica e dei controlli sulla gestione e i relativi indirizzi di coordinamento e criteri
metodologici di massima; programmano, inoltre, entro il 15 novembre indagini relative a
più sezioni, tenendo conto delle eventuali richieste formulate dal parlamento e
Determinano, secondo criteri di prevalenza, la sezione competente, ovvero definiscono le
modalità della collaborazione operativa tra le sezioni interessate. I programmi di
indagine intersettoriale relativi ad analisi generali di finanza pubblica possono essere
svolti direttamente dalle sezioni riunite anche in collaborazione con le sezioni del
controllo.
2. Le sezioni centrali e regionali di controllo, previa analisi di fattibilità e nel
rispetto di quanto disposto dal comma 1, deliberano i propri programmi di controllo entro
il 30 novembre di ciascun anno. I programmi individuano anche metodologie di analisi sul
funzionamento dei controlli interni ai sensi delle norme vigenti, al fine di verificarne
fazione e di trarre indirizzi per la successiva programmazione delle attività di
controllo.
3, Il Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni centrali del controllo
comunicano al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica i programmi annuali di controllo di cui ai commi 1 e 2. I presidenti delle
sezioni regionali di controllo comunicano ai residenti dei consigli regionali i programmi
di lavoro di cui al comma 2.
4. Il Presidente della Corte, ai fini del coordinamento, nonché della individuazione
delle indagini relative a settori comuni a più sezioni, può indire una conferenza dei
presidenti elle sezioni centrali e regionali, che si esprime, anche sui riflessi operativi
ed organizzativi delle indagini proposte.
Art. 6.
Le sezioni riunite in sede di controllo
1. Le sezioni riunite in sede di controllo oltre a svolgere le attività di
programmazione di cui all'art. 5:
a) deliberano sul rendiconto generale dello Stato e riferiscono annualmente al
Parlamento sulla finanza pubblica ai sensi, e con le formalità della giurisdizione
contenziosa, degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Delirano sulla regolarità del
rendiconto generale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
b) svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni e integrazioni in materia di certificazione dei contratti
collettivi;
c) esercitano le funzioni di cui all'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, in
materia di copertura finanziaria delle leggi;
d) riferiscono al Parlamento in tema di costo del lavoro, di analisi generali di
finanza pubblica relative a specifici temi intersettoriali, e su ogni altra materia per la
quale la legge preveda uno specifico referto delle sezioni riunite;
e) deliberano ai sensi dell'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ance con riguardo alle richieste
conseguenti a rifiuto di visto da parte delle sezioni regionali di controllo.
2. Le sezioni riunite deliberano sulle questioni di competenza in materia di controllo.
3. Le sezioni riunite in sede di controllo sono presiedute dal Presidente della Corte,
coadiuvato da due presidenti di sezione e sono composte, in deroga all'art. 4 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, da
un numero congruo di magistrati designati annualmente dal consiglio di presidenza secondo
criteri di rotazione tali da assicurare la rappresentatività delle varie componenti del
controllo. Il numero dei votanti non può essere inferiore a quindici.
4. Al fine di assicurare la migliore funzionalità delle sezioni riunite in sede di
controllo, il consiglio di presidenza delibera, salvo che per l'attività di
programmazione, l'articolazione delle sezioni stesse in più collegi tenuto conto dei
diversi ambiti di competenza. Nell'esercizio dell'attribuzione di cui al comma 2,
integrano il collegio i presidenti delle sezioni interessate alla questione.
5. Un contingente di almeno dodici magistrati, coordinato da uno dei presidenti di
sezione di cui al comma 3, è stabilmente assegnato dal consiglio di presidenza alle
sezioni riunite in sede di controllo con riferimento ai compiti connessi alle attività di
cui al comma 1, lettere a, b, c. I magistrati integrano il collegio in relazione alle
materie delle quali sono relatori.
6. Presso le sezioni riunite in sede di controllo è istituito, alle dipendenze
funzionali del Presidente della Corte e dei presidenti di sezione di cui al comma 3, un
servizio cui è preposto un dirigente di seconda fascia, con compiti di collaborazione ed
istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche. Al servizio è assegnato
un contingente di personale, non superiore a trenta unità, dotato di adeguata
preparazione professionale. Il servizio può anche avvalersi di non più di dieci esperti
estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di alta qualificazione professionale,
con documentata competenza nelle discipline economiche e statistiche. Gli incarichi agli
esperti sono conferiti con contratti di diritto privato di durata massima di tre anni,
rinnovabili per una sola volta. Gli esperti, oltreché per le esigenze delle sezioni
riunite, possono essere utilizzati dalle sezioni di controllo, previa intesa tra il
Presidente della Corte e i presidenti delle sezioni medesime. La selezione degli esperti
avviene secondo i criteri e con le modalità stabiliti dal Presidente della Corte, sentito
il segretario generale.
Art. 7.
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni
dello Stato
1. La sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è
presieduta da un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal
consiglio di presidenza agli uffici di cui all'art. 8.
2. La sezione opera suddivisa in due collegi. Il primo collegio delibera sulle gestioni
delle attività dei Ministeri istituzionali ed economico-finanziari. Il secondo collegio
delibera sulle gestioni delle attività dei Ministeri delle attività produttive, delle
infrastrutture ed assetto del territorio, dei servizi alla persona e dei beni culturali.
Le gestioni statali non direttamente imputabili ai ministeri sono ripartite tra i collegi
in relazione alla materia trattata.
3. Il presidente della sezione può, con riguardo alla natura degli affari, convocare
adunanze congiunte dei collegi. La sezione in adunanza congiunta approva entro il 30
novembre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, il programma di
controllo da espletare nell'anno successivo. Ciascun magistrato è istruttore e relatore
delle indagini previste dal programma di controllo ed a lui assegnate A presidente della
sezione.
4. I collegi e l'adunanza congiunta deliberano con un numero minimo, rispettivamente,
di sette e di undici componenti.
5. Il presidente cura il coordinamento dell'attività della sezione anche avvalendosi
di magistrati assegnati agli uffici di cui all'art. 8; cura, altresì, i necessari
raccordi con i presidenti delle sezioni regionali interessate relativamente a quelle
indagini su amministrazioni dello Stato che presentano, comunque, connessioni per materia.
La sezione si avvale del supporto di una segreteria cui è preposto un dirigente di
seconda fascia. Il dirigente svolge, altresì, alle dipendenze funzionali del presidente,
compiti di coordinamento del personale amministrativo assegnato agli uffici di cui
all'art. 8, anche al fine di assicurarne l'ottimale utilizzazione.
Art. 8.
Gli uffici di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato
1. Il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato è esercitato, a norma
dei commi 4, 6, 8, 9 e 12 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da magistrati
assegnati dal Consiglio di presidenza ai seguenti uffici:
a) ufficio di controllo sui ministeri istituzionali;
b) ufficio di controllo sui ministeri economico-finanziari;
c) ufficio di controllo sui ministeri delle attività produttive;
d) ufficio di controllo sui ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio;
e) ufficio di controllo sui ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali.
2. Gli uffici di controllo di cui al comma 1, esercitano il controllo sulla gestione
dei ministeri secondo il criterio di ripartizione indicato all'art. 4, comma 2. Gli uffici
di cui al comma 1, lett. b) e c), esercitano, inoltre, rispettivamente, il controllo sulla
gestione delle contabilità di tesoreria, spese fisse e debito vitalizio e sulle gestioni
fuori bilancio e sui fondi di rotazione.
3. Il controllo sulle entrate, sulla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte,
sull'officina carte valori, Zecca e magazzini dello Stato è svolto da apposita
articolazione operante all'interno dell'ufficio di cui al comma 1, lettera b), cui il
Consiglio di presidenza assegna un congruo numero di magistrati.
4. Le indagini e le attività istruttorie ad esse correlate si estendono a tutti i
soggetti pubblici interessati al fenomeno gestorio, anche indipendentemente dalla
ripartizione delle competenze di cui al comma 2.
5. A ciascun ufficio di controllo è assegnato un congruo numero di personale
amministrativo, cui è preposto un funzionario di area C con caratteristiche professionali
corrispondenti alle declaratorie indicate in sede di contratto collettivo di lavoro, con
compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi tecnico-economiche,
esecutivi e di segreteria, posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e
dei magistrati in relazione alle indagini a ciascuno di essi assegnate.
Art. 9.
Sezione autonomie
1. La sezione enti locali istituita dall'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.
786 convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, assume la denominazione di sezione
autonomie ed esercita i controlli finanziari e le analisi comparative sull'andamento delle
gestioni degli enti locali previsti dalla legge medesima e successive modifiche e
integrazioni.
2. La sezione autonomie riferisce al Parlamento, almeno una volta in ciascun esercizio
finanziario, sull'andamento generale della finanza regionale e locale anche tenuto conto
dei referti delle sezioni regionali e con riferimento al rispetto del quadro delle
compatibilità generali di finanza pubblica poste dall'Unione europea e dal bilancio dello
Stato ed agli strumenti di riequilibrio e solidarietà definiti dalla Costituzione e è
leggi dello Stato.
3. La sezione autonomie é presieduta da un presidente di sezione e composta da
magistrati assegnati dal Consiglio di presidenza. Il presidente cura il coordinamento
delle attività della sezione ed i necessari raccordi con le sezioni regionali di
controllo relativamente alle attività da queste esercitate ai sensi dell'art. 2, comma 2.
Art. 10.
La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali
1. La sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali è presieduta da
un presidente di sezione ed è composta dai magistrati assegnati dal consiglio di
presidenza.
2. La sezione riferisce almeno annualmente al Parlamento: a) sulla gestione dei fondi
strutturali comunitari da parte delle amministrazioni e degli altri organismi con
riferimento all'attuazione dei quadri comunitari di sostegno ed al rispetto dei prmcipi
definiti dall'Unione europea, con particolare riguardo agli interventi nelle aree
depresse; b) sull'utilizzo di altri finanziamenti e programmi comunitari; c) sullo stato
delle risorse della comunità di pertinenza nazionale e dei relativi sistemi di verifica;
d) sulla consistenza e sulle cause delle frodi ai danni della comunità e sulle relative
misure preventive e repressive.
3. La sezione svolge, altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'art 5, comma 2,
indagini specifiche sulla gestione dei fondi comunitari e funzioni di collaborazione con
la Corte dei conti europea e con le altri istituzioni di controllo europee ed
internazionali in attuazione di trattati, accordi ed intese.
4. Il presidente della sezione cura il coordinamento delle attività della sezione con
le attività esercitate in materia di controlli sui fondi comunitari dalle sezioni
regionali di controllo e dalla sezione centrale di controllo sulla gestione delle
amministrazioni dello Stato.
Art. 11.
Servizi di supporto
1. Presso le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10 e presso la sezione di
controllo sugli enti è istituito un servizio, cui è preposto un dirigente di seconda
fascia, con compiti di collaborazione, istruttori anche nel settore delle analisi
tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria.
2. I servizi sono posti alle dipendenze funzionali dei presidenti delle sezioni e dei
magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnato.
Art. 12.
Norme finali e transitorie
1. Il Presidente della Corte può presiedere le sezioni di controllo ogniqualvolta
vengano in esame questioni di particolare rilevanza o che coinvolgano la posizione
dell'Istituto nella sua unitarietà. Nere sezioni di controllo prevale, in caso di
parità, il voto del magistrato che le presiede.
2. Il Presidente della Corte, anche su proposta dei presidenti delle sezioni di
controllo, può promuovere intese con l'ISTAT, l'ISAE, l'AIPA, con autorità indipendenti
e con università o istituti pubblici di ricerca ai fini dell'elaborazione di metodologie
e strumenti di analisi da utilizzare nell'ambito dell'attività di controllo sulla
gestione.
3. I dirigenti e i funzionari preposti ai servizi di supporto e alle segreterie
svolgono le funzioni di cui all'ari. 22, comma 2, del regolamento n. 21 deliberato dalle
sezioni riunite nell'adunanza del 5 marzo 1998, in attuazione degli indirizzi e delle
direttive impartite dal segretario generale ai sensi degli articoli 6 e 7, comma 15, della
medesima deliberazione.
4. Sono abrogati il regolamento n. 1 deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del
13 giugno 1997 e ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.
5. Le delegazioni regionali di controllo di cui alla leghe 20 dicembre 1961, n. 1345,
sono assorbite nelle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, cui sono, altresì,
intestate le competenze già esercitate dai collegi regionali. L'ufficio di controllo
distaccato presso il Magistrato per il Po di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 240, è
assorbito nella sezione regionale di controllo con sede in Bologna. I magistrati assegnati
alle sezioni regionali di controllo, nei limiti di due per ciascuna sezione, sono
collocati fuori ruolo, ai sensi degli articoli 7 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 e 3
comma nono del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, come modificato dall'art. 7 del
decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.
6. I posti di presidente di sezione di cui all'art. 2 comma 5, rendono indisponibile un
corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della camera di magistratura;
resta fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 8-bis del decreto legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, introdotto dall'art. 1, comma 3,
del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.
639.
7. Il controllo sul rendiconto e sulla gestione amministrativa della Cassa depositi e
prestiti continua ad essere esercitato dalla sezione di cui all'art. 9 sino al 31 dicembre
2000 relativamente alle attività da questa già programmate.
8. Fino all'insediamento delle sezioni centrali e regionali di controllo di cui agli
articoli 2, 3, 7, 9 e 10, da realizzare entro il 31 dicembre 2000, nulla è innovato negli
assetti relativi all'organizzazione e al funzionamento del controllo.
9. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 17 e 24
marzo, 6,14 e 19 aprile, 2, 5, 10 e 26 maggio, 8, 9 e 16 giugno 2000.
Roma, 16 giugno 2000
Il Presidente: SERNIA