|
Del. Corte conti 5 marzo 1998 Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 21/1998). Pubblicata nella G.U. 27 marzo 1998, n. 72.
LA CORTE DEI CONTI A sezioni riunite;
Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese; Visto il regolamento (n. 4/D/98), di autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 gennaio 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998); Visti il regolamento (n. 1 /97), per l'organizzazione di collegi regionali di controllo e di una sezione per gli affari comunitari e internazionali ed il regolamento (n. 2/97), per l'organizzazione di un seminario permanente sui controlli, deliberati dalle sezioni riunite nell'adunanza del 13 giugno 1997 (entrambi in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997); Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti; Sentiti il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione;
delibera:
il seguente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti.
Capo I - Disposizioni preliminari
1. Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi della Corte dei conti e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte. 2. Il regolamento individua gli uffici, i loro compiti, le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari ad essi preposti.
2. Definizioni.
Nel presente regolamento, le espressioni che seguono vanno intese secondo il significato accanto a ciascuna riportato: Corte: Corte dei conti; presidente: presidente della Corte dei conti; sezioni di controllo: sezioni riunite in sede referente, sezione controllo Stato, sezioni di controllo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sezione di controllo sugli enti, sezione enti locali, sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali; collegi regionali di controllo: collegi di controllo nelle regioni a statuto ordinario, operanti secondo il modello organizzativo di sezioni, istituiti con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 13 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 24 giugno 1997); consigliere delegato: consigliere delegato, capo di delegazione o capo di ufficio distaccato; uffici: gli uffici di cui all'art. 1; uffici di controllo: uffici di controllo sulle amministrazioni centrali dello Stato e delegazioni della Corte dei conti; regolamento di autonomia finanziaria: regolamento (n. 4/D/98) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, approvato con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite il 13 gennaio 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 1998); legge n. 20 del 1994: legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; legge n. 639 del 1996: decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 , convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Capo II - Uffici generali
3. Il presidente.
1. Il presidente è l'organo di direzione della Corte e determina gli indirizzi generali dell'attività amministrativa e della gestione. 2. Il presidente: a) presiede il consiglio di presidenza ed il consiglio di amministrazione; b) nomina, tra i magistrati della Corte, il segretario generale; c) determina l'organizzazione degli uffici; d) nomina e assegna i dirigenti generali e i dirigenti, sentito il segretario generale, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme vigenti in materia di incarichi di funzioni dirigenziali e di nomina dei dirigenti generali nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili; e) nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito; f) può, per particolari motivi di necessità e urgenza, avocare gli atti di competenza del segretario generale; g) svolge tutte le altre funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti. 3. Il presidente è coadiuvato dal magistrato addetto, dall'ufficio della presidenza e da una segreteria particolare. 4. Alle dirette dipendenze del presidente operano l'ufficio stampa, l'ufficio relazioni internazionali e comunitarie, l'ufficio documentazione e studi. 5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di magistrati e funzionari e può istituire commissioni di studio.
4. L'ufficio della presidenza.
1. L'ufficio della presidenza coadiuva il presidente nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte. 2. All'ufficio sovrintende il magistrato addetto alla presidenza. La gestione amministrativa dell'ufficio è affidata a un dirigente. Il magistrato e il dirigente sono scelti dal presidente. 3. Con decreto del presidente della Corte può essere istituito, nell'ambito dell'ufficio della presidenza, il servizio del cerimoniale.
5. Il servizio di controllo interno.
1. Il servizio di controllo interno rimane disciplinato dall'art. 54 del regolamento di autonomia finanziaria. 2. Al dirigente generale nominato componente del collegio di direzione del servizio di controllo interno sono attribuiti, ai sensi del successivo art. 25, compiti diversi da quello di direzione.
6. Il segretario generale.
1. Il segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa della Corte dei conti. 2. Il segretario generale: a) cura, sotto la propria responsabilità, l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, anche emanando le opportune direttive; b) coordina la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e svolge attività di gestione nei limiti e con le modalità individuate dall'art. 3, commi 4 e 6, del regolamento di autonomia finanziaria; c) assegna ai dirigenti specifici progetti, della cui attuazione essi sono responsabili; d) può proporre al presidente i criteri di organizzazione degli uffici amministrativi e l'individuazione, nei limiti stabiliti da specifiche norme di legge e dalle disponibilità di organico, degli uffici di livello dirigenziale anche generale, sentiti, per gli uffici di supporto alle attività istituzionali, i magistrati di queste responsabili; e) può istituire uffici di livello non dirigenziale; f) adotta gli atti relativi al personale di magistratura ed amministrativo non attribuiti alla competenza di altri organi; g) esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche dirigenziali, in caso di inerzia di questi; h) provvede agli adempimenti occorrenti per garantire la vigilanza sull'attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ; i) in rappresentanza dell'amministrazione, promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere; l) coordina l'acquisizione delle risorse informatiche e lo sviluppo dei sistemi informativi; m) richiede, nelle materie di propria competenza, pareri agli organi consultivi e valutazioni ad organi tecnici, anche esterni alla Corte; n) corrisponde alle richieste degli organi di controllo e risponde alle osservazioni formulate da questi; o) riferisce periodicamente al presidente e, almeno annualmente, al consiglio di presidenza ed al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; p) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge o da regolamenti. 3. Il segretario generale si avvale di magistrati assegnatigli su sua richiesta, di cui uno con funzioni di vice-segretario generale, ai quali può delegare specifiche funzioni.
7. Il segretariato generale.
1. Il segretariato generale è articolato in servizi: il servizio degli affari generali; il servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione; il servizio per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni di governo della Corte e per il trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge; il servizio del bilancio; il servizio di provveditorato. 2. L'organizzazione del servizio degli affari generali è così determinata: a) ufficio affari amministrativi di carattere generale; b) ufficio per la contrattazione e per le relazioni sindacali; c) ufficio per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene ambientale; d) ufficio per i servizi ausiliari e di supporto; e) ufficio di statistica; f) ufficio del cassiere; g) ufficio del consegnatario; h) ufficio tecnico; i) ufficio di coordinamento delle attività informatiche del segretariato; l) ufficio per i servizi sociali. 3. L'organizzazione del servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione è così determinata: a) ufficio per la formazione e l'aggiornamento del personale; b) ufficio accessi e mobilità del personale amministrativo e tecnico; c) ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro; d) ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro; e) ufficio trattamento economico; f) ufficio trattamenti di quiescenza, cause di servizio, cessazione del rapporto di impiego. 4. L'organizzazione del servizio per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni di governo della Corte e per il trattamento economico e di quiescenza del personale disciplinato dalla legge è così determinata: a) ufficio per le attività di supporto alle funzioni di governo della Corte; b) ufficio del trattamento economico, di quiescenza e delle cause di servizio. 5. Presso il servizio di cui al comma 4 sono, inoltre, costituiti la commissione di sorveglianza sugli archivi e l'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico. 6. Il servizio di cui al comma 4 è coordinato, per delega del segretario generale, da uno dei magistrati assegnati ai sensi dell'art. 6, comma 3. 7. Il servizio del bilancio è disciplinato dall'art. 40 del regolamento di autonomia finanziaria. 8. Nell'ambito del segretariato generale opera il seminario permanente sui controlli, istituito con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 13 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1997). 9. Il servizio degli affari generali, il servizio per la gestione delle risorse umane e per la formazione ed il servizio del bilancio sono coordinati da dirigenti generali. 10. Agli uffici di cui alle lettere da a) ad e) del comma 2, agli uffici di cui alle lettere da a) a f) del comma 3 e all'ufficio di cui alla lettera b) del comma 4 sono preposti dirigenti. 11. Gli uffici e i servizi si articolano in sezioni e reparti cui sono preposti funzionari di livello non inferiore, di norma, alla ottava qualifica funzionale. 12. Il comitato per le pari opportunità si avvale, per il proprio funzionamento, di strutture e personale del segretariato generale. 13. Le attribuzioni e l'organizzazione del servizio di provveditorato rimangono disciplinate dall'art. 37 del regolamento di autonomia finanziaria. 14. L'organizzazione del segretariato generale può essere modificata con decreto del presidente della Corte, su proposta del segretario generale, per assicurare che il livello delle responsabilità amministrative, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, sia costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di semplificazione amministrativa, secondo quanto stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 , dalla L. 15 marzo 1997, n. 59 , nonché dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 . 15. I dirigenti generali e i dirigenti assegnati agli uffici svolgono i compiti loro attribuiti o delegati secondo gli indirizzi e le direttive del segretario generale, emanate ai sensi del precedente art. 6.
8. L'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza.
1. Il consiglio di presidenza si avvale, per il suo funzionamento, di un ufficio di segreteria composto da funzionari e impiegati. 2. Le attività di supporto al magistrato direttore dell'ufficio di segreteria sono svolte da un dirigente e da un contingente di funzionari ed impiegati.
9. Il consiglio di amministrazione.
1. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato ed è composto: dal segretario generale o dal vice segretario generale; da due dirigenti generali; dal dirigente generale con funzioni di coordinamento del servizio del bilancio; da tre magistrati rispettivamente assegnati a funzioni di controllo-referto, giudicanti e requirenti, e da tre dirigenti. Alle sedute possono assistere i componenti del collegio dei revisori dei conti. 2. I componenti ed il segretario del consiglio di amministrazione sono nominati dal presidente della Corte; per il personale di magistratura, la nomina è disposta previa intesa con il consiglio di presidenza. Segretario del consiglio di amministrazione è un funzionario di livello non inferiore all'ottava qualifica. 3. I componenti non di diritto durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati. 4. Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti; può essere altresì convocato su richiesta del segretario generale per l'esame di specifiche questioni. Il consiglio è convocato almeno due volte l'anno. 5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio si pronuncia con voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del presidente. 6. Salva diversa previsione normativa, il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro il termine di trenta giorni da quando ne sia stato richiesto o da quando il suo obbligo di pronuncia sia sorto in virtù di legge o di regolamento.
10. Gli uffici per le relazioni con il pubblico.
1. Gli uffici per le relazioni con il pubblico promuovono la conoscenza delle attività della Corte ed attuano le iniziative idonee a facilitare e semplificare ai cittadini e agli utenti l'accesso ai servizi istituzionali e l'esercizio dei relativi diritti. Essi pongono in essere, altresì, gli adempimenti necessari per assicurare l'accesso ai documenti e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte. 2. Gli uffici di cui al comma 1 possono proporre iniziative per l'incremento delle modalità di accesso, anche informale, ai documenti amministrativi e alle informazioni in possesso della Corte. Svolgono ogni altra attività prevista dalla legge, dai regolamenti e dagli indirizzi generali emanati nelle materie di propria competenza. 3. L'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico ha competenza generale e funzioni di coordinamento. Con ordinanza del presidente della Corte possono essere istituiti, presso ciascuna sede regionale, uffici locali per le relazioni con il pubblico. Gli uffici per le relazioni con il pubblico possono essere articolati per settori e per aree omogenee di attività. 4. All'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico è preposto un dirigente.
11. L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie.
1. L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie cura, alle dipendenze del presidente, gli aspetti organizzativi delle relazioni internazionali e comunitarie della Corte, nonché i rapporti amministrativi con la Corte dei conti europea, con le istituzioni superiori di controllo di altri paesi e con gli organismi internazionali costituiti da tali istituzioni. 2. All'ufficio sono assegnati magistrati ed un contingente di funzionari e impiegati.
12. Il servizio massimario e rivista.
1. Il servizio massimario e rivista: a) cura la massimazione delle decisioni, deliberazioni e determinazioni emesse dalla Corte; b) provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio informatico della giurisprudenza della Corte nonché di quello presso il centro di documentazione della Corte di cassazione e presso eventuali altre banche di dati; c) effettua, su richiesta dei magistrati interessati e dei capi dei servizi e degli uffici della Corte, la ricerca di informazioni giuridiche contenute nelle predette banche dati; d) provvede alla redazione e all'edizione della «Rivista della Corte dei conti». 2. Al servizio sono assegnati magistrati ed un contingente di funzionari e impiegati.
13. L'ufficio documentazione e studi.
1. L'ufficio documentazione e studi: a) effettua gli studi e le ricerche che gli sono richiesti dal presidente della Corte e dal segretario generale; b) effettua studi e ricerche in materia di finanza pubblica; c) cura la raccolta sistematica degli atti normativi e dei documenti parlamentari relativi alle funzioni e all'ordinamento della Corte; d) cura gli affari contenziosi non attribuiti alla competenza di altri organi. 2. All'ufficio sono assegnati magistrati ed un contingente di funzionari e impiegati.
14. La biblioteca centrale e le biblioteche regionali.
1. La biblioteca centrale della Corte ha il carattere di biblioteca speciale nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, con sezioni dedicate ad altre scienze e alla cultura generale. Compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sua funzione di servizio, essa è accessibile ad utenti esterni. 2. Alla biblioteca sovrintende un comitato di tre magistrati. La gestione amministrativa è affidata ad un funzionario, con compiti di direttore. 3. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano possono essere istituite biblioteche di servizio per le esigenze comuni agli uffici, sezioni, collegi e procure aventi sede nel capoluogo. A ciascuna biblioteca sovrintende, di norma, un magistrato. La gestione amministrativa è affidata ad un funzionario di qualifica non inferiore, di norma, all'ottava. Biblioteche di servizio possono essere altresì istituite presso le sedi distaccate della Corte in Roma. 4. Una commissione permanente per la biblioteca centrale e le biblioteche regionali e provinciali esprime il suo avviso sui fondi necessari al funzionamento delle biblioteche per ciascun esercizio finanziario, sulla scelta delle opere e dei periodici destinati ad incrementare il patrimonio bibliografico, nonché su problemi e questioni particolari. 5. La commissione di cui al comma 4 è composta, oltre che dai magistrati e dal direttore della biblioteca centrale, da almeno un direttore di biblioteca regionale o provinciale, da esperti e da un magistrato delegato dal segretario generale. 6. L'organizzazione dei servizi della biblioteca centrale, il suo funzionamento e le regole di accesso degli utenti esterni sono stabilite con apposite norme interne, adottate in armonia con i criteri di organizzazione vigenti per gli uffici centrali della Corte.
15. Il servizio per l'informatica.
1. Il servizio per l'informatica promuove, anche con riguardo al progetto di rete unica delle pubbliche amministrazioni, il coordinamento e la unificazione operativa delle reti informatiche finalizzate all'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte e la loro interconnessione con le altre reti informatiche delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelle del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze, del SISTAN e dell'ISTAT. 2. Il servizio svolge compiti di supporto alle attività di coordinamento e sviluppo attribuite al responsabile per l'informatica. Al servizio è assegnato un dirigente che opera in conformità alle direttive del responsabile, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal comitato di cui al comma 4. 3. Il responsabile per l'informatica è nominato dal consiglio di presidenza su proposta del presidente della Corte e può essere temporaneamente coadiuvato da altri magistrati. 4. Gli indirizzi e le linee di sviluppo in materia di informatizzazione dei servizi della Corte sono adottati dal segretario generale, sentito il comitato per l'informatica. Il comitato, presieduto dal segretario generale, è composto dal responsabile per l'informatica e da altri cinque componenti, scelti, per un triennio, dal presidente della Corte fra magistrati, dirigenti e funzionari. 5. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare esperti esterni, appartenenti a pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti. 6. Il presidente della Corte, sentito il comitato per l'informatica, può costituire sezioni staccate del servizio per l'informatica presso uffici centrali e locali della Corte. All'attività di gestione provvede il dirigente o il funzionario preposto all'ufficio presso il quale la sezione è costituita. 7. I centri elaborazione dati istituiti nell'ambito degli uffici e servizi della Corte costituiscono sezioni staccate ai sensi del comma precedente.
Capo III - Uffici di segreteria
Sezione I - Sezioni riunite
16. La segreteria delle sezioni riunite.
1. La segreteria delle sezioni riunite cura gli adempimenti strumentali all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, di controllo, referenti, consultive e deliberanti e svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento. 2. Alla segreteria è preposto un dirigente, il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria secondo le direttive del presidente della Corte; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo. 3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere a), b) e d).
17. Il ruolo generale dei giudizi di appello.
1. È istituito l'ufficio del ruolo generale dei giudizi di appello, con il compito di tenere un ruolo unico di tutte le impugnazioni contro le decisioni emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali. 2. L'ufficio cura gli adempimenti di segreteria e di cancelleria relativi alle impugnazioni di cui al comma 1, fino all'assegnazione dei giudizi, con decreto del presidente della Corte, a ciascuna sezione centrale. Il numero di repertorio del ruolo generale costituisce elemento di identificazione del procedimento nel successivo svolgimento del giudizio.
Sezione II - Procure e sezioni giurisdizionali
18. La segreteria della procura generale.
1. La segreteria della procura generale svolge gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti istituzionali dell'ufficio. 2. Alla segreteria è preposto un dirigente, il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria secondo le direttive del procuratore generale; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo. 3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere a), b) e d).
19. Le segreterie delle procure regionali.
1. Le segreterie delle procure regionali svolgono gli adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti di ciascuna procura. 2. Alla segreteria di ciascuna procura regionale è, di regola, preposto un dirigente, il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria secondo le direttive del procuratore regionale; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo. 3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere a), b) e d).
20. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali.
1. Le segreterie delle sezioni giurisdizionali svolgono gli adempimenti di cancelleria, quelli di supporto e di collaborazione all'attività di ciascuna sezione e gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 2. A ciascuna segreteria è, di regola, preposto un dirigente il quale svolge i compiti inerenti all'organizzazione ed al funzionamento della segreteria sulla base delle direttive del presidente della sezione; in tal quadro, egli è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale amministrativo. 3. Il dirigente svolge, inoltre, i compiti di cui all'art. 22, comma 2, lettere a), b) e d).
Sezione III - Controllo
21. Organizzazione del personale amministrativo di supporto al controllo successivo sulla gestione.
1. Sono istituiti servizi a supporto delle seguenti sezioni e collegi centrali: sezioni riunite in sede referente; sezione di controllo sugli enti; sezione enti locali; sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali; collegi di controllo successivo sulla spesa e sull'entrata, costituiti nell'ambito della sezione controllo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 20 del 1994 , nel testo sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 639 del 1996; sezioni di controllo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. A ciascun servizio è preposto un dirigente. 2. A supporto di ciascun collegio regionale di controllo è istituito un servizio, cui è preposto un funzionario di qualifica non inferiore alla nona. 3. I servizi svolgono attività di collaborazione ed esecutive presso le sezioni, i collegi di controllo successivo e i collegi regionali di controllo. Essi: sono posti alle dipendenze funzionali del competente presidente di coordinamento o presidente di collegio regionale o presidente della sezione enti locali; svolgono attività di verifica e di analisi tecnico-economica su direttiva del competente presidente, a supporto anche dei magistrati relatori e istruttori. 4. Il personale tecnico-economico e il personale amministrativo svolgono attività di collaborazione ed esecutiva alle dipendenze funzionali dei magistrati relatori ed istruttori sulla base dei piani di lavoro stabiliti nell'ambito del programma annuale. 5. Ai fini della definizione dei programmi di attività della sezione controllo Stato di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 20 del 1994 , come modificato dall'art. 5 della legge n. 639 del 1996, le proposte sono formulate dai competenti presidenti di coordinamento anche sulla base delle indicazioni dei magistrati componenti dei collegi. 6. Il personale tecnico-economico dei servizi posti a supporto dei collegi della sezione controllo Stato può essere assegnato, sulla base del programma annuale, ovvero per esigenze rilevate dal competente presidente di coordinamento, a compiti aventi ad oggetto l'attività di singole amministrazioni statali centrali o periferiche operando, a tal fine, come unità di scopo, alle dipendenze funzionali dei magistrati istruttori e relatori designati ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento (n. 1/97) deliberato dalle sezioni riunite il 13 giugno 1997, con collocazione temporanea, ove occorra, presso gli uffici di cui all'art. 23.
22. I dirigenti dei servizi.
1. Il dirigente preposto al servizio coadiuva il presidente di ciascuna sezione, i presidenti di coordinamento e il presidente di ciascun collegio in ordine alle attività di verifica tecnico-economica affidate ai funzionari e svolge i compiti inerenti all'organizzazione e al funzionamento del servizio secondo le direttive dei presidenti stessi; in tal quadro, egli assegna il personale alle diverse mansioni. 2. In particolare, il dirigente preposto al servizio: a) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del personale e propone i conseguenziali provvedimenti in caso di insufficiente rendimento ovvero di esubero; b) provvede alla liquidazione delle competenze economiche accessorie spettanti al personale, anche a seguito della predisposizione e dello svolgimento di specifici progetti; c) è responsabile della continuità del servizio e della disciplina del personale; d) comunica al segretariato generale i fatti suscettibili di comportare sia la sospensione o la riduzione delle competenze fisse e continuative, sia l'attribuzione di compensi. 3. Ai funzionari preposti ai servizi di cui all'art. 21, comma 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma precedente.
23. Le segreterie degli uffici di controllo.
1. Il personale addetto agli uffici di controllo è organizzato in segreterie dirette da un funzionario di qualifica non inferiore all'ottava al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 22, comma 2. 2. Le segreterie costituiscono le strutture di supporto dei magistrati preposti al controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali centrali e periferiche. 3. Presso ciascuna segreteria, il personale addetto alla revisione o ad attività istruttorie svolge i propri compiti secondo moduli operativi determinati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal consigliere delegato al controllo preventivo e dai magistrati assegnati all'ufficio. 4. Nel caso in cui l'attività istruttoria dell'ufficio sia ripartita fra più magistrati istruttori, il personale può essere ripartito in separate unità operative, coordinate da un funzionario di qualifica non inferiore alla settima.
24. Le segreterie degli uffici di coordinamento del controllo.
1. I compiti di supporto alle funzioni dei presidenti di sezione addetti al coordinamento del controllo sono svolti da personale amministrativo assegnato all'ufficio, diretto da un funzionario che opera secondo le direttive del presidente di sezione o del consigliere con funzioni vicarie. 2. Il personale di cui al comma 1 cura, inoltre, gli adempimenti occorrenti per il regolare svolgimento delle adunanze delle sezioni e dei collegi.
Capo IV - Norme in materia di personale
25. L'organizzazione degli uffici e le funzioni dirigenziali.
1. In relazione ad esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici e in armonia con i princìpi di organizzazione di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nel testo introdotto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , con decreto del presidente della Corte sono periodicamente rideterminati i compiti dei dirigenti, distintamente per le funzioni di direzione degli uffici, di studio e ricerca, di controllo e ispettive. 2. L'individuazione dei compiti dei dirigenti comprende la determinazione delle responsabilità per la gestione delle risorse finanziarie assegnate alle unità previsionali di base, in relazione alle funzioni- obiettivo definite a norma delle leggi vigenti. 3. Con lo stesso atto di cui al comma 1, la gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento degli uffici aventi sede in ciascun capoluogo di regione può essere attribuita ad un unico dirigente.
26. L'esercizio delle funzioni e le responsabilità dirigenziali.
1. I dirigenti generali e i dirigenti svolgono le proprie funzioni sulla base delle direttive generali del presidente e di quelle specifiche impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'organo di direzione di ciascun ufficio e dal segretario generale. 2. I dirigenti generali e i dirigenti preposti agli uffici della Corte provvedono, dandone comunicazione all'organo di direzione di ciascun ufficio, all'attribuzione dei compiti di spettanza del personale amministrativo. 3. I dirigenti generali e i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della attuazione delle direttive ad essi rispettivamente impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi riferiscono, ai soggetti che hanno impartito le direttive, in ordine all'attività svolta nell'anno precedente. 4. In caso di speciali necessità e nei limiti delle disponibilità nell'organico dei dirigenti, possono essere conferiti, con contratto di diritto privato a tempo determinato, incarichi di dirigente a persone estranee alla Corte, dotate di professionalità adeguata ai compiti da svolgere. 5. In caso di assenza o impedimento di un dirigente generale, le funzioni vicarie sono affidate ad un dirigente. In caso di assenza o impedimento di un dirigente, le funzioni vicarie sono affidate ad un funzionario di qualifica non inferiore all'ottava.
27. La pianta organica.
1. Con decreto del presidente, da emanarsi, su proposta del segretario generale, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, è stabilita la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, del personale amministrativo e tecnico-economico, previa informativa alle organizzazioni sindacali e sentito il consiglio di amministrazione. 2. La pianta organica stabilita sulla base dei carichi di lavoro rilevati anche con riferimento alle misure di razionalizzazione dei servizi amministrativi ed al riordino delle loro attribuzioni, è sottoposta, con le modalità indicate nel comma precedente, a revisione triennale. Se le variazioni rispetto alle dotazioni precedentemente determinate comportano aggravi di spesa non coperti da appositi aumenti della dotazione finanziaria della Corte, si provvede attraverso i risparmi di gestione, accertati in sede di approvazione del conto finanziario. 3. Con decreto del presidente, su proposta del segretario generale, sentito il consiglio di amministrazione, entro un mese dalla adozione del provvedimento di determinazione degli organici viene formulato il programma triennale del fabbisogno del personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità della Corte con le disponibilità del bilancio. 4. Con lo stesso decreto sono individuate, in coerenza con i princìpi ed i criteri indicati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (10) e dell'art. 3, comma 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (11), le modalità con le quali, a cura del seminario permanente sui controlli, si procederà al reperimento, con criteri selettivi, delle professionalità identificate e globalmente quantificate con il decreto stesso. 5. Nell'ambito della pianta organica, è costituito un contingente di personale tecnico-economico da assegnare agli uffici indicati nell'art. 21. Il contingente è composto di almeno trecento unità, appartenenti alle qualifiche non inferiori alla settima e corrispondenti, ivi compresi venti dirigenti, con comprovata idoneità a compiti di studio e ricerca, avente qualificazione professionale nelle materie del controllo sulla gestione, con particolare riferimento alle analisi di bilancio ed alla misurazione e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa, nonché della verifica dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia della gestione e della regolarità dei procedimenti amministrativi, di spesa e contabili. 6. Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in prima attuazione del presente regolamento, non più di venti funzionari possono essere nominati, con incarico temporaneo quadriennale, fra il personale di autorità indipendenti, del servizio statistico nazionale e di enti ed organismi pubblici operanti nel campo della ricerca economica, dotato di qualificazione professionale corrispondente a quella prevista dal comma 5.
28. Il codice di comportamento.
1. Il presidente della Corte adotta, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali, il codice di comportamento dei dipendenti della Corte. Fino all'emanazione del decreto, si applica il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 2. Ogni dipendente riceve il codice all'atto dell'assunzione. 3. Sull'osservanza del codice di comportamento vigila una commissione etica, composta da un magistrato e da due funzionari amministrativi, nominati dal presidente della Corte sentito il segretario generale. La commissione, inoltre, dà pareri sull'interpretazione del codice e formula al presidente proposte per eventuali modifiche o aggiornamenti del codice. 4. Le modifiche e gli aggiornamenti al codice di comportamento sono portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione negli albi e pubblicazione nel notiziario della Corte.
29. I servizi sociali.
1. Le iniziative e i servizi sociali in favore del personale dipendente sono svolti, sulla base delle direttive del presidente della Corte, a cura dell'ufficio per i servizi sociali, in conformità delle disposizioni delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi che disciplinano la materia. 2. Per particolari attività che richiedono l'utilizzazione di strutture ed impianti esterni a carattere sportivo, culturale e ricreativo, i servizi relativi possono essere svolti a mezzo di organizzazioni del personale costituite in forma associativa senza fini di lucro, mediante convenzioni che assicurino l'autosufficienza finanziaria della gestione.
30. Norma finale.
1. Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 16 e 23 febbraio 1998 e 2, 4 e 5 marzo 1998.
|