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Prime osservazioni sulla sentenza C. conti, sezioni riunite, del 13 febbraio 2002 n. 4/2002/QM, in tema di competenza territoriale nei giudizi di responsabilità amministrativo contabile Un tentativo di pervenire ad una complessiva chiarificazione è stato effettuato nella ordinanza con la quale la sezione giurisdizionale per la regione dellUmbria (ord. n. 43/R/99 dell11 marzo 1999 - dep. 19 aprile 1999) ha sollevato una questione di massima formulando una serie di quesiti con i quali venivano affrontati pressoché complessivamente i problemi interpretativi posti in particolare dallart. 2 lettera b) della legge 8 ottobre 1984 n. 658 . Le sezioni riunite tuttavia dichiararono linammissibilità delle questioni proposte essendosi la sezione remittente già implicitamente pronunciata sulla propria competenza nel procedimento a quo . La medesima questione è stata proposta dalla sezione prima centrale nel successivo giudizio di appello con ordinanza 057/2001/A del 10 luglio 2001, depositata il 30 luglio 2001[2]. La vicenda riguardava un giudizio di responsabilità per il quale il Procuratore regionale per lUmbria aveva chiesto il risarcimento della somma complessiva di lire 2.618.630.000, nei confronti di dirigenti e funzionari direttivi dellE.N.P.A.S. in ordine al relativo danno conseguente ad attività contrattuale[3]. Rispetto alla puntuale ricognizione effettuata dalla prima sezione centrale[4], si è ritenuto di poter formulare alcune ulteriori osservazioni. La norma, che disponeva originariamente in materia di competenza territoriale della sezione giurisdizionale per la regione Sardegna (riproducendo sostanzialmente quanto previsto per la sezione regionale siciliana di cui al d. lgs. 6.5.1948 n.655), è stata estesa a tutte le sezioni giurisdizionali istituite con le leggi 203/1991 e 19/1994. La competenza territoriale delle sezioni regionali viene distribuita sulla base di criteri che si individuano non soltanto in base alla richiamata lettera B) ma , per quanto attiene in particolare ai giudizi in tema di responsabilità , anche con riferimento alla lettera A) dellart. 2 legge 658/1984 che prevede che sono attribuiti alle rispettive sezioni giurisdizionali regionali ...i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e agenti della regione, delle province e dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali.... Tale disposizione realizza un evidente preferenza del giudice regionale, individuando nella relativa sezione il giudice competente per tutte le vicende di responsabilità che coinvolgano soggetti in rapporto di servizio con la regione o con enti locali o sub regionali, valorizzando un criterio che trova nel foro di residenza o di domicilio del convenuto (art. 18 c.p.c.), il più sicuro riferimento nella disciplina processuale comune. Accanto allanzidetto criterio si colloca la previsione di cui alla lettera B) che si riferisce alla posizione dei soggetti (agenti contabili, amministratori, impiegati , agenti) ...di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando lattività di gestione si sia svolta nellambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione.... Tale disposizione riguarda lo Stato e gli enti (nonché strutture assimilabili di più recente emersione, quali organismi di diritto pubblico, agenzie, autorità indipendenti) a competenza ultraregionale e ricollega il ricorrere della competenza al requisito della esistenza, nellambito regionale, di una sede o di uffici dellente, richiedendo altresì che nellambito regionale si sia svolta lattività di gestione ovvero si sia verificato il fatto da cui deriva il danno. Si è in primo luogo osservato che la questione sub A) atteneva allinterpretazione dei parametri ..attività di gestione... e ...fatto da cui deriva il danno.... Essa risultava rilevante in quanto nella vicenda si poteva individuare la intervenuta realizzazione di un ...attività di gestione... pur non configurandosi figure soggettive con la qualificazione di agente contabile. Si è ritenuto che la limitazione della nozione di attività di gestione al giudizio di conto non risulti supportata da sicuri indici normativi, che depongono invece per lopinione contraria. Ciò può evincersi dalla più recente disciplina normativa di riforma della pubblica amministrazione (d.lgls. n.29/1993 e successive modificazioni - ora d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - che ha richiamato più volte il concetto di gestione con riferimento allazione amministrativa nel suo complesso e non solo con riguardo alla attività contabile- cfr. art. 4 comma 1 Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo definendo gli obiettivi e programmi...Ad essi spettano in particolare ....b) la definizione di obiettivi, priorità, piani , programmi e direttive generali per lazione amministrativa e la gestione... ; -art. 4 comma 2 Ai dirigenti spetta ladozione degli atti e provvedimenti amministrativi ...Essi sono responsabili in via esclusiva dellattività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati...; art. 4 comma 4 Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dallaltro; art. 7 Gestione delle risorse umane...; art. 21 Responsabilità dirigenziale - I risultati negativi dellattività amministrativa e della gestione...). Peraltro, facendosi riferimento alle disposizioni riguardanti le funzioni della Corte dei conti, è sufficiente ricordare quanto prevede la legge 20/1994 in materia di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ..., non certamente diretto soltanto alle attività svolte dai contabili, ma a quelle di tutte le pubbliche amministrazioni, secondo i programmi annualmente deliberati (art. 3 comma 10 bis legge 20/1994). Pertanto, per attività di gestione di beni pubblici, non può che intendersi il complesso delle attività strumentali con le quali la pubblica amministrazione utilizza (gestisce) le risorse poste a sua disposizione per il perseguimento dei fini pubblici ad essa assegnati, sicché la configurazione di tale nozione in termini meramente contabili appare ingiustificatamente restrittiva e non conforme allassetto normativo. Detta nozione appariva comunque accolta dallo stesso giudice remittente che, riferendosi alle fattispecie oggetto del giudizio a quo, si esprimeva in termini di ...condotta gestoria... (pag.28) e trovava conferma nella giurisprudenza della stessa sezione umbra ( sent. n. 959/R/98 del 23.9.1998 e n. 1001/R/98 del 21.10.1998 ), benché si potessero segnalare anche posizioni contrarie (sez. reg. Sardegna, dec. n. 1/1996 del 13.1.1996 secondo cui ...il successivo richiamo alla attività di gestione e al fatto va propriamente posto in rapporto, rispettivamente alle due ipotesi di giudizi di conto e di quelli di responsabilità per danni erariali...-pag.55). Si è ritenuto inoltre che lapplicabilità del criterio relativo allattività di gestione anche con riferimento ai giudizi di responsabilità e la sua collocazione topografica antecedente, nellambito dellart. 2 lettera b della legge n. 658/1984, consenta di ipotizzare per esso un rapporto di prevalenza e non di mera alternatività rispetto al successivo canone fondato sul fatto da cui deriva il danno. Ne deriva che , in una fattispecie nella quale lattività di gestione si fosse svolta tutta in uno stesso ambito territoriale non sussiste la necessità di ricercare ulteriori criteri cui ricollegare la competenza territoriale, venendo in rilievo il secondo profilo solo quando l attività di gestione si sia svolta nel territorio di più regioni, per la concorrenza di condotte poste in essere dal medesimo o da più soggetti. In tal caso infatti è necessario individuare un elemento discriminante che determini la competenza del giudice. In sostanza, lattività di gestione (condotta) , deve essere il criterio principale, da adottarsi ogniqualvolta essa venga a svolgersi nellambito di ununica regione. In tal caso non è necessario far ricorso ad altri elementi ed in particolare al secondo parametro indicato nella norma fatto da cui deriva il danno. Alla distinzione fra attività di gestione e fatto da cui deriva il danno, erano diretti i successivi quesiti di cui alle lettere B), C), D) ed F) che si è ritenuto andassero considerati complessivamente, con riferimento particolare allaspetto principale della questione, relativo alla individuazione di una nozione accettabile e condivisa del concetto di fatto da cui deriva il danno. Al riguardo è stato sostenuto doversi fare riferimento al luogo in cui si è realizzata la fattispecie costitutiva di responsabilità, con la precisazione che , qualora non vi sia coincidenza temporale e spaziale tra condotta ed evento dannoso, soltanto il verificarsi dellevento lesivo integra la fattispecie stessa e ad esso occorre aver riguardo per lindividuazione del giudice (sez. Sardegna cit. n. 1/1996). Di contro numerose pronunce hanno individuato detta nozione nella condotta dannosa,annettendo rilievo al luogo ove essa si era svolta anziché al luogo di definitiva concretizzazione del danno (sez. reg. Sicilia n. 380 del 25.2.1957; n. 682 del 9.1.1962; n. 1226 del 20.6.1979; n. 1301 del 6.11.1981; n. 38/88 del 16.123.1987 ; sez. riun. n. 68 del 10.5.1967; sez. Umbria n. 1001/R/98 del 21). Si è ipotizzato che i contrasti interpretativi ampiamente illustrati nellordinanza di rimessione potessero essere risolti se qualora si fosse accettata una diversa accezione della nozione di fatto dannoso e del suo rapporto con lattività di gestione. Sembrava infatti potersi ritenere che condotta produttiva del danno ed attività di gestione fossero nozioni sostanzialmente coincidenti, nellambito dellart. 2 lettera b della legge n. 658/1984 (avendo essa riguardo alle attività gestorie che rilevino ai fini della realizzazione del danno erariale), sicché la nozione di fatto da cui deriva il danno doveva avere un significato diverso da quello di condotta dannosa e che assumesse rilievo allorquando non fosse sufficiente il primo criterio. Ne seguiva la considerazione che a detto parametro poteva farsi riferimento quando si fosse in presenza di attività di gestione (ovvero di condotte dannose) realizzate nel territorio di più regioni e dovesse pertanto essere individuato un diverso elemento decisivo che non poteva che corrispondere ad un elemento oggettivo , diverso dal comportamento dannoso e coincidente con la concreta ed effettiva realizzazione del danno. Poteva quindi ritenersi che in ogni fattispecie di danno erariale fossero riconoscibili unattività di gestione ed un fatto (oggettivo) cui conseguiva la definitiva realizzazione del danno. Se attività e fatto avvenivano nella stessa regione non vi era luogo a problemi di competenza. Se gestione e fatto avvenivano in regioni diverse a questultimo elemento doveva farsi riferimento. Per fatto da cui deriva il
danno pertanto, non andava intesa la condotta dannosa , ma la materiale
realizzazione del danno, accettandosi pertanto la concezione di fatto dannoso
ormai prevalente in giurisprudenza con riguardo allindividuazione del termine di
prescrizione (art. 1 comma 2 della legge 20 del 1994 come modificato dalla legge 639/1996)
e che coincideva , con leffettivo pagamento di indebite erogazioni, con
la definitiva perdita del bene, con il mancato introito, con attività contrattuale con
gestione imprudente o inavvertita che cagioni una perdita economica per la P.A. con
conseguente perdita economica (pagamento a terzi, prescrizione del diritto a ricevere
quanto dovuto), con la realizzazione della lesione al prestigio della P.A (danno
allimmagine) e, in generale,si ripete, con
la concreta realizzazione del danno (sez. II, centr., 10 ottobre 1997 n. 171, 14 novembre
1997 n. 216, 30 aprile 1998 n. 129/A; sez.
reg. Campania, n. 87 del 30.11.1998; sez. reg. Umbria n. 49 del 18.1.1999; sez. II centr.
n. 13 e n. 26 del 3.2.1999 e sezione II centrale n. 209/2001 che aveva precisato come
fossero ininfluenti
le diverse
espressioni adoperate dal legislatore dalla commissione del fatto
art. 58 della legge n. 142/90 dalla data in cui si è verificato
il danno-come si leggeva in vari decreti legge sulla istituzione delle sezioni
regionali della Corte dei conti, poi non convertiti in legge dalla data
in cui si è verificato il fatto dannoso-art. 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 - , giacché tali espressioni in realtà si equivalgono, posto che, anche quando la
lettera della legge parla soltanto del fatto, questo
fatto trattandosi di fattispecie assimilabile a quello che
dalla dottrina penalistica è chiamato reato di evento non può ritenersi limitato
alla condotta, ma deve estendersi anche alla realizzazione dellevento, che può
essere coevo -nelle situazioni giuridiche a formazione istantanea -, ma può anche venire
ad esistenza in tempi diversi -nelle situazioni giuridiche a formazione progressiva. Ed è
la suprema Corte Cass., 15 marzo 1989, n. 1306 a insegnare che il concetto
di fatto, da cui decorre il termine di prescrizione, non deve considerarsi ristretto
allazione o omissione, ma deve essere esteso allevento
nonché,
con specifico riferimento alla competenza territoriale sez. reg. Lazio n. 430 del 5 maggio
1999 per la quale ...nei giudizi di
responsabilità in materia di rimborso di spese non dovute per missioni è competente la
sezione giurisdizionale nel cui ambito territoriale è avvenuto il relativo indebito
pagamento...).. Ne seguiva che poteva proporsi una interpretazione che si discostava dalla identificazione del fatto da cui deriva il danno con la condotta del soggetto, per individuarla invece nel fatto oggettivo di realizzazione concreta del danno. Nessun rilievo sembrava invece riservare lart. 2 legge 658/1984 al luogo in cui si trovano la cosa o il bene danneggiato che è criterio seguito in materia di diritti reali (art. 21 c.p.c. Per le cause relative a diritti reali su beni immobili ...è competente il giudice del luogo ove è posto limmobile...).Non importa pertanto il rapporto fra il luogo ove si trovi il bene e il luogo ove si svolge l attività di gestione, poiché solo a questultima va fatto riferimento (anche considerando che ciò che rileva nel giudizio di responsabilità è il comportamento dannoso), potendosi far ricorso, in presenza di gestione svolta in regioni diverse, al solo ulteriore (e subordinato) criterio , questa volta oggettivo (secondo linterpretazione qui proposta) indicato dallart. 2 lettera b) della legge 658/1984, costituito dal luogo ove il danno si era realizzato. Pertanto doveva essere individuata la competenza territoriale della sezione regionale in cui si erano realizzati (in via principale) lattività gestoria ovvero (in linea subordinata) il fatto dannoso e non quella riferibile all ubicazione del bene. Ugualmente, lutilizzo dei criteri anzidetti, consentiva di non annettere particolare rilevanza alla questione relativa alla sede o agli uffici osservandosi che ,in linea di massima, la gestione avviene ove lente ha la sua sede o il suo ufficio ma, è sulla gestione, che la norma imperniava il criterio distintivo (con il criterio subordinato del luogo della realizzazione del danno). Quanto alla questione di cui alla lettera G) (connessione dei giudizi) e relativa competenza territoriale, si ènosservato che lart. 2 della legge n. 658/1984 non indica soluzioni espresse. La stessa si verifica allorquando il comportamento dannoso (attività di gestione) è realizzato da più soggetti, (non appartenenti allente regione o ad enti regionali o locali), in ambiti regionali diversi. Si è anche constatato che la norma non indica come criterio quello della condotta gestoria prevalente (pur sostenuta in sede giurisprudenziale e dottrinale), non dimenticandosi che la chiamata in causa di più soggetti impone che si valuti con rigore la sussistenza della competenza territoriale con riferimento a ciascuno di essi non potendosene sacrificare le garanzie di difesa (art. 24 e ora anche art. 111 cost.) , di cui la competenza del giudice è componente essenziale (art. 25 cost. ...Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge...). La mancanza di disciplina specifica imponeva di considerare, ai sensi dellart. 26 del regolamento di procedura, le disposizioni previste nel codice di procedura civile. Sulla base dei criteri individuabili in base alle disposizioni processuali comuni, si è osservato che la competenza territoriale in tema di giudizio di responsabilità ha carattere inderogabile (art.28 c.p.c.) secondo cui è giudice competente, quello indicato dalla legge, salve le modificazioni ammesse dalla legge medesima. Le deroghe al regime ordinario della competenza per ragioni di connessione sono stabilite negli artt. da 31 a 40 c.p.c fra i quali si rinviene anche la previsione dell accessorietà (art. 31 c.p.c.) che risulta anche prospettata con riferimento ad una delle posizioni dei soggetti convenuti nel giudizio a quo. Questultima tesi non appare tuttavia condivisibile, in quanto non risulta configurato un rapporto logico giuridico di dipendenza della domanda proposta nei confronti del medesimo, rispetto a quelle avanzate nei confronti degli altri convenuti. Il vincolo di accessorietà infatti presuppone che ...le decisioni di entrambe debbano fondarsi sugli stessi motivi o i motivi della decisione debbano desumersi dalla decisione resa sulla domanda principale... (cass, 28 maggio 1955 n. 1663). E inoltre richiesto che ...tra le due domande sussista identità di soggetti...(cass. 7 marzo 1963 n. 551). Non sembra pertanto estensibile al giudizio di responsabilità (che può configurare più domande nei confronti di soggetti diversi ma tutti convenuti in via principale ciascuno sulla base di distinti petitum e causa petendi) tale nozione, la cui fattispecie più ricorrenti si identificano nella richiesta di risarcimento della svalutazione monetaria rispetto alla domanda di liquidazione del danno (cass. 14 maggio 1992 n. 5741), nella domanda di risarcimento del danno rispetto a quella di rilascio di immobile (cass. 7 maggio 1981 n. 2994) o di risoluzione del contratto rispetto a quella di adempimento (cass. 21 febbraio 1991 n. 1858). Un ipotesi peculiare di domanda accessoria nel giudizio contabile potrebbe forse individuarsi nel caso di responsabilità colposa sussidiaria in presenza di concomitante responsabilità principale a titolo di dolo (C. conti, sez. riun. n. 4/99/QM del 19 gennaio 1999) , che peraltro non ricorre nella odierna fattispecie. Potrebbe allora farsi riferimento allipotesi generica di connessione oggettiva (art. 40 c.p.c.), per effetto della quale ...le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte avanti a giudici diversi se sono connesse, per loggetto o per il titolo,possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.... Essa richiede comunanza di domande in ordine ad oggetto e presupposti giuridici (titolo), ma si riferisce alla possibile modificazione di competenza con riguardo al foro generale delle persone fisiche (art.18) o giuridiche (art.19) mentre non ...può spostare la competenza per materia ed ogni altra inderogabile... (cass. 28 aprile 1967 , n. 792; cass, 3 marzo 1976 n. 712 . In tal senso con riferimento allipotesi analoga di cui allart. 33 c.p.c. cumulo soggettivo cfr. cass. sez. III civ. 1 luglio 1994 , n. 6269 ...qualora per una delle cause connesse per identità di titolo sia previsto un foro convenzionale, non è consentito dallart. 33 cp.c. lo spostamento di competenza, relativamente alle altre controversie, a favore di questo foro e non può essere costituito il cumulo processuale...). Non è quindi criterio utilizzabile con riferimento a fattispecie di competenza inderogabile. Nemmeno i criteri forniti dallart. 103 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo che comporta la c.d. connessione impropria), dallart. 104 c.p.c. (pluralità di domande contro la stessa parte) sono idonei a risolvere la questione in quanto richiamano entrambi le disposizioni di cui agli artt. 31 e ss. e la conseguente permanenza del limite della competenza inderogabile, consentendo invece la riunione dei giudizi pendenti presso lo stesso giudice o la loro separazione (art. 103 , 2° comma c.p.c.- cfr. Cass. 24.1.1973, n. 237 ...nel caso di riunione di più cause o di cumulo soggettivo o comunque di litisconsorzio facoltativo, nellunico giudizio instaurato si vengono a trovare riunite più cause separabili a norma dellart. 103 c.p.c., con la conseguenza che il giudice può, allatto dellemanazione della sentenza, disporre la separazione delle cause, decidendo completamente e definitivamente talune di esse e rinviando la decisione delle altre se necessitano di ulteriore istruzione...). Ne segue che i criteri desumibili dalla disciplina processuale civile, per il limite frapposto dalla inderogabilità della competenza, non apparivano idonei (come peraltro evidenziato dalla perdurante incertezza interpretativa che ha dato luogo all ordinanza in epigrafe) a dirimere i problemi in tema di competenza delle sezioni regionali della Corte dei conti. Era allora necessario ritornare allart. 2, lett. b) della legge 658/1984, al fine di ricercarvi una possibile ipotesi di soluzione. Si è rilevato che le fattispecie realizzabili possono riguardare:1) più condotte dannose (più atti di gestione) realizzati da un unico soggetto in più regioni diverse; 2) più atti di gestione, realizzati da più soggetti diversi,in regioni diverse, con un unico danno; 3) più atti di gestione, realizzati da soggetti diversi, in regioni diverse e con pluralità di danni. I casi sub 1) e sub 2) sembravano risolvibili con il criterio (subordinato), del fatto dannoso. Non essendo sufficiente il criterio principale della attività di gestione (sia che sia realizzata da uno che da più soggetti) non poteva che farsi ricorso al criterio del luogo ove il danno si era definitivamente realizzato. Tale criterio riguarda tutti i soggetti compartecipi, ha carattere oggettivo,non implica una valutazione circa la prevalenza di una o altra fase dellattività di gestione (considerato anche che deve tenersi conto del principio generale in materia di nesso causale, di equivalenza delle cause artt. 40-41 c.p.), non impone impervie valutazioni in ordine ai concetti di sede o di ufficio e, in definitiva, non sacrifica alcuna posizione soggettiva[5]. Diverse considerazioni potevano porsi con riguardo allipotesi sub 3). in tal caso infatti, si è in presenza di più atti di gestione,imputabili a soggetti diversi, che hanno realizzato più danni. Si tratta pertanto di più domande, solo occasionalmente riunite in un unico atto di citazione. Ciò comporta la necessità di separazione delle cause, che devono essere proposte ciascuna innanzi al giudice competente, individuato secondo i criteri prima indicati. Allobiezione per la quale ciò può confliggere con il criterio di economia processuale poteva osservarsi che esso, pur rilevante , non è codificato e non assurge a criterio primario e comunque non può prevalere su principi costituzionali (diritti di difesa e giudice naturale). Peraltro il cumulo delle domande, spesso, nei fatti incide negativamente proprio con riguardo alla velocità del procedimento, sia per ciò che attiene ai problemi di individuazione della competenza evidenziati anche nel giudizio a quo, sia per il complessivo appesantimento del processo derivante dalla necessità di esaminare fattispecie diverse e complesse, sicché, ad essere codificato è il principio inverso, quello di separazione (art. 103, 2° comma c.p.c., in precedenza citato, ma in senso analogo anche lart. 18 , 2° comma del codice di procedura) che risulta pertanto funzionale alle esigenze di speditezza ed efficienza del giudizio, ora espressamente garantite dallart. 111, 2° comma cost., nonché dalla legge n. 89/2001 (tale impostazione, infine, trova anche conforto nella recente sentenza n. 5/2001/QM delle Sezioni riunite del 20 giugno 2001, ove si è affermato, tra laltro, il principio di non necessaria unitarietà del processo contabile, in presenza di più condotte dannose, anche nel caso di unico danno, sicché tali condotte sono autonomamente valutabili, ai fini dellattribuzione del danno ai compartecipi ). Le sezioni riunite, con sentenza n. 4/QM/2002 del 13 febbraio 2002 hanno definito la questione, evidenziando un profilo non particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza di merito. Il criterio dirimente della competenza, infatti, non è stato individuato nei profili attività di gestione o fatto dannoso, ma nel diverso elemento dell incardinazione del pubblico amministratore o dipendente, supposto autore del comportamento illecito nella sede o ufficio ubicati nella regione . Qualora peraltro nella produzione dellevento dannoso concorrano più comportamenti illeciti di soggetti incardinati presso uffici o sedi di diverse regioni, criterio ulteriore per determinare il giudice competente è la individuazione del fatto giuridico (o dellattività gestoria) necessariamente causativo del danno e la sua iscrizione al soggetto che lo ha posto in essere, in forza della incardinazione presso un ufficio, un organo dello Stato o di un ente pubblico . Infine in ipotesi di concentrazione di più fattispecie di danno in un unico atto di citazione, ove vengano individuati più giudici competenti, va disposta la separazione delle cause, stante la inderogabilità della competenza funzionale attribuita alle sezioni regionali . Rilevano le Sez. riun. che la lettera a) dellart. 2 della legge 8 ottobre 1984 n. 658 individua un criterio di competenza soggettivo:sono attribuiti alla sezione territoriale i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché degli enti regionali. Spettano pertanto alla sezione territoriale i giudizi in materia di contabilità pubblica riguardanti i soggetti legati da rapporto di servizio (anche di fatto) con gli enti rappresentativi della collettività di quella regione o con enti regionali ovviamente per lattività connessa allo svolgimento del rapporto di servizio . La soluzione suddetta risulta pacificamente dalla norma e non ha, comunque, presentato difficoltà interpretative. Invece più articolata è la disposizione legislativa di cui alla lettera b) del primo comma dellart. 2 della citata legge n. 658/1984 che riguarda il riparto di competenza, allepoca tra sezione regionale e sezioni centrali, ora tra sezioni territoriali nelle ipotesi che il soggetto agente sia legato da rapporto di servizio con lo Stato o con altro ente pubblico a carattere nazionale o sovraregionale. Anche la prima parte di questultima norma detta un criterio di attribuzione di competenza alla sezione regionale del tutto analogo a quello previsto dalla lettera a). Appartengono infatti alla sezione regionale i giudizi in materia di contabilità pubblica nei confronti di agenti contabili, amministratori o funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sedi o uffici nella regione.Appare evidente dalla stessa natura della norma che il criterio soggettivo di attribuzione della competenza si radica sullincardinazione del soggetto agente in un ufficio o organo avente sede nella regione al quale viene imputata lattività svolta dal soggetto agente.Già è incisivamente indicativo in tal senso il fatto che mentre nella lettera a) del primo comma del citato art. 2 della legge n. 658/1984 vengono enumerati i vari qualficati soggetti degli enti territoriali, nella lettera b) viene invece precisato che i soggetti sono agenti contabili, amministratori, funzionari, ecc. di uffici ed organi dello Stato (e non semplicemente dello Stato). Questo fatto indica che ai fini del riparto di competenza non è sufficiente il generico rapporto organico con lo Stato ma è anche necessaria lincardinazione nellufficio o nellorgano avente sede nella regione. Considerazioni del tutto analoghe si possono allora fare per gli enti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale. Di conseguenza diviene del tutto nominalistica la disputa se linciso contenuto nella norma citata aventi sedi e uffici nella regione si riferisce esclusivamente agli enti pubblici o anche allo Stato, dal momento che esso va in ogni caso raccordato con linciso uffici e organi dello Stato da intendersi incardinati nella regione . Prosegue la sentenza affermando che la soluzione data è, daltro canto, coerente con i principi fondamentali del giudizio di responsabilità amministrativo contabile. Spetta infatti a questo giudice accertare se il danno sofferto da un ente pubblico consegue ad un comportamento illecito di un pubblico dipendente. Va ricordato che nel giudizio di responsabilità non è senzaltro utilizzabile la categoria del legittimo-illegittimo riferita ad un provvedimento amministrativo. Essa attiene al rapporto (esterno) tra momento dellautorità (e quindi esercizio di un potere da parte dellamministrazione) e diritti dei privati ed al giudizio di rispondenza dellatto a schemi normativamente prefissati,perché lautorità non è assoluta e può esercitarsi solo laddove lordinamento giuridico la riconosca e nei limiti in cui la riconosca. Come tale il provvedimento è riferibile soltanto alla amministrazione, cioè allente cui lautorità viene conferita. Se poi il provvedimento amministrativo si riguarda non come atto ma come azione, il rapporto di immedesimazione organica tra organo agente ed ente persona giuridica implica unimputazione giuridica formale allente delle intere fattispecie dei comportamenti del titolare dellorgano (e salvo che questi non agisca per moventi personali cioè in sostanza al di là e al di fuori delle sue attribuzioni di organo). Il conseguente rischio dellazione e la eventuale responsabilità verso terzi non possono, quindi, che far capo direttamente allamministrazione. Ma laddove (ed è qui il fondamento della responsabilità amministrativa), allagire dellamministrazione consegua un danno alla stessa provocato da un comportamento illecito del funzionario agente, il quale non abbia osservato norme giuridiche od obblighi di servizio su di lui incombenti, questi viene chiamato a rispondere nei confronti della persona giuridica di cui ricopre lufficio. Onde lazione di responsabilità amministrativa (in termini processuali) o il trasferimento del rischio dellazione e del danno conseguente dallente- persona giuridica pubblica al funzionario agente (in termini sostanziali) si radica nel comportamento illecito di questi e dellincidenza di tale comportamento sul fatto causativo del danno. Se dunque viene giuridicamente in rilievo lagire per lufficio o per lorgano dellente, è la relazione tra soggetto e specifico ufficio od organo il dato di rilievo ai fini del radicarsi della giurisdizione.Detta relazione costituisce, quindi, criterio coerente anche ai fini del riparto di competenza. Daltro canto un mero riferimento fattuale allesistenza di sedi, uffici, organi dello Stato eo degli enti pubblici nella regione avulso da qualsiasi rapporto tra soggetto agente e struttura organizzativa si proporrebbe come criterio del tutto incoerente con la natura del giudizio di responsabilità, ancorando la competenza ad un dato meramente casuale privo di qualsiasi rilievo giuridico. Un tale criterio, infatti, proprio perché riferito alla mera esistenza di una struttura organizzativa non servirebbe neppure a rendere sicuramente preminente la funzione di eventuale tutela della collettività regionale più direttamente incisa dallattività illecita, criterio peraltro in nessun caso indicato dal legislatore. La soluzione innanzi esposta è esaustiva nella ipotesi in cui il danno sia stato arrecato dal comportamento di uno o più soggetti incardinati nel medesimo ufficio . La soluzione scelta dalle sezioni riunite, come si è prima accennato, appare capovolgere il criterio prevalente in giurisprudenza, che aveva sempre valorizzato il profilo del fatto dannoso. In tal modo nel caso di attività dannosa (fatto dannoso[6]) realizzata in una regione diversa da quella dellufficio ove lagente si trovi incardinato, la competenza sarà della regione ove ha lufficio medesimo ha sede (es:incidente stradale verificatosi in Puglia da parte di conducente militare con sede in Milano: la competenza è della sezione Lombardia). Tale soluzione appare tuttavia in contrasto con il principio secondo cui la competenza si deve ricollegare al luogo del fatto o dellevento dannoso e potrà dar luogo a una difforme regolazione della competenza in situazioni collegate a fatti penalmente rilevanti (si pensi al caso delle truffe militari per le quali, in sede penale rileva il luogo ove la truffa si consuma, ovvero il luogo ove viene percepito lingiusto profitto, mentre in sede contabile si avrà riguardo alla sede del reparto del militare. In proposito la giurisprudenza contabile aveva invece affermato che cfr. sez. reg. Lazio n. 430 del 5 maggio 1999 in precedenza citata- che ...nei giudizi di responsabilità in materia di rimborso di spese non dovute per missioni è competente la sezione giurisdizionale nel cui ambito territoriale è avvenuto il relativo indebito pagamento...). Un ulteriore problema che la soluzione proposta nella sent. 4/ QM/2002 non sembra risolvere è quello concernente la responsabilità per danni cagionati ad ente diverso da quello di appartenenza. In tal caso, infatti, lincardinazione nellufficio risulta irrilevante ai fini della produzione del danno, che può riguardare un ente ubicato in regione diversa. In tal caso sarebbe competente un giudice regionale solo in riferimento al dato formale dellincardinazione dellagente in un ufficio ubicato nella propria regione, senza collegamenti con il luogo ove si è verificata in concreto la condotta dannosa e ove si è realizzato il danno. La sentenza prosegue osservando che per quanto attiene al caso in cui nella produzione del danno concorrano comportamenti attribuibili a soggetti legati da rapporti di servizio con uffici od organi ubicati in diverse regioni, soccorre laltro criterio, complementare. Si tratta di casi nei quali il concorrere di più comportamenti tenuti nel corso di un unico procedimento amministrativo implicano di necessità che laccertamento avvenga in un unico giudizio nel quale vengano singolarmente e complessivamente valutati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.Ciò precisato va innanzitutto affermato che le nozioni di attività di gestione e di fatto dannoso sono ambedue applicabili sia alla responsabilità contabile che a quella amministrativa a seconda di come si sia in concreto configurato il fatto illecito causativo del danno. La nozione di attività di gestione può riferirsi, infatti, anche alla responsabilità contabile (recte amministrativa) quando il danno sia stato causato non da un singolo e puntuale atto ma da un complesso di attività (si pensi ai procedimenti amministrativi complessi, alle responsabilità per fatti omissivi riferiti ad attività gestionale, alle moderne forme di responsabilità gestionali) così come nella responsabilità contabile può venire in rilievo un unico e puntuale fatto dannoso (si pensi alla sottrazione ed alla appropriazione indebita di beni o di somme di denaro da parte del soggetto che ne ha la custodia). Il criterio che si riferisce alla territorialità dellattività o del fatto causativo del danno viene in rilievo quando nella produzione dellevento di danno confluiscano o concorrano più condotte tenute da soggetti incardinati in uffici siti in più regioni. In questa ipotesi deve essere individuato, sulla base dellatto introduttivo del giudizio, quale tra le condotte sia stata quella che ha determinato levento di danno. Il criterio discretivo in proposito deve essere quello della resistenza o della sufficienza. Si deve cioè accertare quale delle condotte sia ineliminabile per la produzione dellevento di danno, senza la quale cioè il danno non si sarebbe in ogni caso verificato. Così la formulazione di un parere giuridico o tecnico o la eliminazione di un fatto impeditivi dellesercizio di un potere (nulla osta, ecc.) non è di per sé solo causativo del danno, che si verifica al momento della adozione dellatto nel quale il parere confluisce; così latto di controllo è accestivo allatto controllato e non può senza questultimo avere vita propria ed è quindi eliminabile senza far venir meno levento di danno, ecc Nei casi ora descritti non è sufficiente il criterio di collegamento soggettivo, ma nel concorrere di una pluralità di comportamenti illeciti tutti collegati allevento di danno, soccorre il criterio oggettivo che radica nellattività o nel fatto ineliminabile ai fini dellevento il memento di radicamento della competenza giurisdizionale, attribuito alla sezione territoriale della regione nella quale è ubicato lufficio, o la sede nella quale è incardinato il soggetto al quale è ascrivibile quella specifica attività o fatto di per sé causativo del danno. Per stare alla fattispecie in relazione alla quale è stata introdotta la questione di massima , il fatto causativo dei danni (almeno quelli di maggiore entità) è stato individuato, nellatto introduttivo del giudizio nella deliberazione del competente organo centrale dellENPAS di contrattare con la parte venditrice di immobili ai prezzi da questa richiesti. Nel procedimento sono intervenuti anche pareri tecnici della commissione di congruità e di un architetto, tecnico legato da rapporto di servizio con lENPAS incardinato presso la sede di Perugia dellente stesso. Detti pareri, però, pur qualificati dallattore come comportamenti illeciti, non costituiscono il fatto (giuridico) causativo del danno, dal momento che solo con la deliberazione a contrattare è venuto ad esistere il preteso nocumento patrimoniale. Altri fatti o attività successive, ove non si assumano come autonomamente causative di danno sono attuativi delle delibere a contrattare. Essi talvolta costituiscono adempimento di una obbligazione (e perciò atti giuridicamente dovuti come la stipula del contratto di compravendita e il pagamento del prezzo pattuito, posto che il contratto fra lENPAS e i venditori dellimmobile non è nullo né annullabile). In ogni caso può essere del tutto irrilevante rispetto al giudizio di responsabilità amministrativo contabile il luogo nel quale essi si sono verificati: così il luogo nel quale è stato stipulato il contratto può essere determinato dalla sede del notaio scelto dalle parti, il luogo del pagamento del prezzo dalla richiesta di localizzazione del venditore, il luogo di emissione del mandato di pagamento dallorganizzazione dellente, che potrebbe aver centralizzato o comunque localizzato in un determinato ufficio gli atti di pagamento, ecc Conclusivamente il criterio di attribuzione della competenza, nella ipotesi ora descritta, si risolve nella individuazione da parte del giudice e sulla base della domanda introduttiva del giudizio, del fatto giuridico illecito (che può essere costituito anche da una attività di gestione) in grado di determinare anche autonomamente levento di danno e nella sua iscrizione al soggetto agente, incardinato presso una sede, un ufficio, un organo dello Stato o di un ente pubblico . Le sezioni riunite, per il profilo connesso alla concorrenza di più condotte illecite, pone lattenzione non tanto alla circostanza che dette condotte siano state poste in essere in regioni diverse (problema che si è più frequentemente posto in giurisprudenza) quanto al fatto che esse siano imputabili a soggetti incardinati in uffici aventi sede in regioni diverse (e quindi,in ipotesi, si porrebbe questione di competenza anche in presenza di fatti dannosi realizzati tutti nella stessa regione) , e sposta pertanto la prospettiva complessiva del problema. Invero,anche nella fattispecie concreta che ha dato origine alla questione di massima, le tesi contrastanti in tema di competenza territoriale vertevano sul luogo ove si era realizzata la condotta dannosa prevalente e non sulla sede rispettiva dei soggetti chiamati. Peraltro la soluzione offerta (che individua il fatto giuridico determinante) potrebbe porre alcuni problemi, in ordine alla effettiva individuazione di detto fatto determinante, potendo apparire non coerente con la teoria dellequivalenza delle cause, sempre affermata anche dalla giurisprudenza contabile. In ogni caso la soluzione sembra richiamare il principio dellindividuazione della condotta illecita prevalente perciò ne consegue che il soggetto che abbia posto in essere detta situazione ha il diritto ad essere giudicato dal giudice regionale competente, mentre i soggetti che abbiano posto in essere condotte accessorie,e che siano incardinati in uffici aventi sede in regioni diverse (e che pertanto, seguendo il ragionamento delle sezioni riunite, dovrebbero essere giudicati dalla rispettiva sezione regionale) verrebbero privati del loro giudice in ragione della minore importanza del loro comportamento illecito. Irrilevante risulta invece, per le sezioni riunite, la questione relativa alla delimitazione dei concetti di attività di gestione e fatto dannoso, risultando comunque che con questultima accezione viene inteso il fatto illecito, inteso come condotta dannosa, cosicchè non sembra azzardato ritenere che in tal modo si rende sostanzialmente superflua la nozione di attività di gestione, pur prevista nella norma (considerando che la sentenza , correttamente, afferma che anchessa è comunque riferibile anche alla responsabilità amministrativa). Infine la sentenza si sofferma sulla problematica della connessione osservando che nel giudizio in relazione al quale è stata proposta la questione di massima confluiscono più domande introdotte con un medesimo atto di citazione concernente più ipotesi di danno relative però ai medesimi immobili. Va in proposito affermato che la concentrazione in un unico atto di citazione di più fattispecie di danno non è causa di connessione in grado di derogare alla competenza funzionale, come innanzi stabilito, di ciascuna sezione territoriale. In dette ipotesi ove più siano le sezioni territoriali competenti , va disposta la separazione delle cause, che devono essere proposte autonomamente al giudice competente, individuato secondo i criteri prima indicati, stante la inderogabilità della competenza di detto giudice. Lindagine va compiuta dal giudice innanzi al quale è stata incardinata la causa Paolo Luigi Rebecchi
[1] Con la sentenza n.
109/2000/F del 21 dicembre 1999 (dep. il 4 aprile 2000-) la
prima sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, aveva
dichiarato lincompetenza territoriale della sezione giurisdizionale per la regione
Sardegna a giudicare sulla responsabilità amministrativo di numerosi soggetti, chiamati a rispondere, dal
procuratore regionale per la Sardegna, del danno erariale connesso alla realizzazione di
un parcheggio ubicato nei pressi dellaeroporto di Cagliari [2] I quesiti erano i
seguenti: se, in relazione alle disposizioni
proprie dellart. 2, lettera b, della L. n. 658/1984, il criterio della
territorialità della condotta, si presenta in maniera unitaria, riferito
indifferentemente al parametro dellagestione ed a quello del fatto da
cui deriva il danno, sia per il giudizio di conto che per quello di responsabilità,
ovvero se il criterio stesso deve essere separato, raccordando il parametro della gestione
al giudizio di conto ed il parametro del fatto da cui deriva il danno, al
giudizio di responsabilità; B) se, in relazione alle
disposizioni proprie del precisato art. 2, sia giuridicamente corretto annoverare tra i
criteri di collegamento ivi considerati, oltre a quello della territorialità della
condotta ed a quello della territorialità del soggetto, anche il
criterio della territorialità del danno, sotto il profilo
dellincardinamento del danno stesso nellambito proprio della regione dove ha
sede la sezione della cui competenza si discute, e, in caso affermativo, se il criterio in
discorso si configuri come integrativo e/o sussidiario rispetto a quelli della
territorialità della condotta e della territorialità del
soggetto, o addirittura come criterio principale, concorrente o, in ipotesi,
prevalente su questi ultimi; C) quale sia , in
relazione alla eventuale ritenuta unitarietà del criterio della territorialità
della condotta (ex precedente lettera A), lambito concettuale dell
attività di gestione, rispetto a quello proprio, del fatto da cui
deriva il danno; D) se, con riferimento al
criterio della territorialità della condotta, levento dannoso deve
essere assunto nel suo valore naturalistico, di fatto, cioè, distinto e separato dalla
condotta ed ad essa etiologicamente collegato, ovvero nel suo valore giuridico, di lesione
cioè, che completa la fattispecie dannosa e, in questultimo caso, se trattandosi di
lesione ad un bene pubblico, il luogo di perfezionamento della condotta sempre quello in cui è sito il bene,
laddove negli altri casi, il luogo di perfezionamento della condotta è quello in cui si
è verificata lultima parte della condotta stessa; E) se, con riferimento al
criterio della territorialità del soggetto, lespressione
sede e/o uffici deve essere assunta nel suo valore,
statico-strutturale, ovvero nel suo valore dinamico-etiologico
funzionale; F) se,in relazione alle
ripetute disposizioni dellart.2 lett.b) della L. n. 659/1984, possa configurarsi, in
ipotesi di mancata concorrenza nella medesima vicenda del parametro della
territorialità della condotta con quello della territorialità del
soggetto (e magari anche con quello della territorialità del danno, ex
precedente lettera B), un criterio assorbente, così di individuare in base ad
esso soltanto la Sezione territorialmente competente; G) se in caso di pluralità di fattispecie dannose
autonome , dedotte nel medesimo giudizio per motivi di connessione, debbano prevalere le
ragioni dellautonomia, sì che ognuna di tali fattispecie deve essere decisa dalla
sezione competente, ovvero quelle della connessione, sì che esse vanno decise tutte dalla
stessa sezione, indicando, in questultima ipotesi, lelemento di individuazione
della sezione tenuta alla complessiva pronuncia; [3] Le attività contestate
aveva riguardato due immobili ubicati in Perugia. Erano stati citati il Commissario
straordinario e il Direttore generale,
nonché i direttori del servizio patrimonio succedutisi in carica nel tempo, il
responsabile ufficio gare e contratti e i componenti della commissione di
congruità.I medesimi, con ripartizione ai sensi dellart. 1 legge 20/1994
mod.L. n. 639/1996, erano stati chiamati a
rispondere del danno derivato:a) dal maggior prezzo pagato in occasione dellacquisto
di un immobile sito in via Pievaiola (L. 800.000.000);b) della riduzione del c.d. reddito
garantito, relativo al medesimo immobile, dovuto alla venditrice ICE s.r.l. (Impresa
Costruzioni Edili Stradali, allENPAS, per il periodo 1° febbraio 1988- 1° agosto
1990 L. 372.000.000);c) dal mancato conseguimento dellanalogo reddito per
altro immobile acquistato dallENPAS, sempre dallICE, sito in via Scarlatti,
per il periodo 1° luglio 1987 8 agosto 1988 (L. 611.380.000);e) dal mancato
conseguimento della pattuita penale per la tardiva consegna di tale ultimo immobile dal 22
agosto al 29 ottobre 1987 (L. 68.000.000).In particolare, per ledificio sito in via
Scarlatti, interamente adibito ad uso ufficio, nel contratto di acquisto concluso il 23.3.1987, era stato previsto che la
parte venditrice si sarebbe occupata anche della locazione dellimmobile e che dalla
data di consegna (prevista per il 30.6.1987 e poi slittata al 28.8.1987) e comunque
dall1.7.1987, fino allintervenuta locazione, avrebbe corrisposto un reddito
annuo pari al 7,20% del prezzo di acquisto di lire 7.700.000.000, ossia L. 554.400.000
annue. A garanzia di tale reddito
era stata stipulata unapposita polizza fideiussoria. Era stata anche
contrattualmente prevista una penale di lire 1.000.000 al giorno, per il caso di ritardata consegna dellimmobile; ritardo poi
effettivamente realizzatosi, in quanto il fabbricato era stato consegnato il 29.10.1987,
dopo 68 gg. dalla data stabilita (28.8.1987). LENPAS
aveva comunque periodicamente richiesto il pagamento del reddito garantito in
assenza della locazione dellimmobile, per il quale limpresa venditrice (I.C.E.
s.r.l. -impresa costruzione edile stradale) aveva anche indicato allENPAS dei
possibili interessati. Tuttavia in data 8.8.1998 , l ICE aveva comunicato
allENPAS di aver agito giudizialmente per la declaratoria dellinadempimento
dei suoi obblighi contrattuali in merito alla locazione e di non essere perciò tenuta al
pagamento del reddito garantito. Alla locazione aveva poi provveduto
direttamente lENPAS in data 15.10.1991.Per quanto attiene alledificio di via
Pievaiola, limmobile (parzialmente destinato ad uso ufficio ed in parte ad uso
abitativo) era stato offerto dallICE in
vendita allENPAS, con nota del 21.2.1986 per il prezzo di lire
19.150.676.500.Listruttoria preliminare relativa alleventuale acquisto aveva
determinato una valutazione sommaria per lire 16.180.000.000, effettuata dal
tecnico dellente. Il prezzo proposto dallICE era tuttavia successivamente
lievitato fino alla somma definitiva di lire 21.936.480.000. Il tecnico a seguito di nuovo
sopralluogo aveva indicato il valore del bene in lire 16.142.500.000.LENPAS aveva
richiesto una perizia ad un tecnico esterno, (funzionario U.T.E. ma operante nel caso quale libero professionista)
il quale, in data 9.12.1987, aveva stimato il valore dellimmobile in L. 14.700.000.000. Su richiesta del
responsabile della direzione del patrimonio dellENPAS , il tecnico dellente
aveva riesaminato la perizia del tecnico UTE pervenendo alla valutazione secondo cui la valutazione equa fosse quella corrispondente
alla media fra le due perizie, per limporto di L. 15.421.000.000, elevabile ad un
massimo di 15.500.000.000. Con nota in data 22 dicembre 1987, la Commissione per la
trattativa privata aveva dato atto dellinfruttuoso esito della trattativa, non
avendo lICE accettato lofferta di quasi 15.000 milioni, basata sulla anzidette
perizie. Era intervenuta nel procedimento la Commissione di congruità, cui il commissario
dellente aveva inviato gli atti. Detta commissione, con parere del 23 dicembre 1987,
aveva valutato congruo il prezzo dellimmobile nella misura di lire 15.500.000.000 e
quindi superiore di lire 800 milioni rispetto al valore indicato dal tecnico
esterno. Successivamente il
commissario dellente con delibera del 30 dicembre 1987, aveva autorizzato
lacquisto dellimmobile. Nel relativo
contratto (concluso il 29 gennaio 1988) era stato previsto che lI.C.E. si sarebbe
dovuta occupare della locazione dellimmobile prevedendosi la corresponsione
allENPAS, dalla data di consegna dello stabile e comunque a partire dal 1° febbraio
1988 e fino alla completa locazione, di un reddito garantito da apposita fideiussione
assicurativa, stabilito nel 6% del prezzo di acquisto della parte destinata ad ufficio,
corrispondente al 49% del totale, da versare trimestralmente, a partire dalla consegna ,
fissata per l11 febbraio 1988. Tale impegno era stato confermato dallI.C.E.
con nota del 5.3.1988. I fatti si erano sviluppati successivamente con contestazione da
parte dellI.C.E. (nota in data del 21.3.1988) circa la percentuale destinata ad
ufficio, sostenendosi da parte dellimpresa che la quota garage e fondi non era da
considerare al servizio degli uffici, ma delle abitazioni. Il 10 giugno 1988 il direttore
generale dellENPAS (dr. Cibati), in una relazione diretta al commissario
straordinario, aveva riconosciuto che la quota degli uffici era del 33% e non del 49%. Il
commissario, con nota del 13 giugno 1988 aveva approvato e comunicato allI.C.E. la
modifica effettuata ed intimato il pagamento di L. 153.450.000.000, pari a due trimestri,
entro il 30 giugno 1988. LICE non aveva provveduto al pagamento , aveva inviato una
missiva interlocutoria con cui aveva segnalato lavori di adattamento in corso
, e chiesto un colloquio con il dr. Collari in ordine alla questione reddito.
Essendo in data 30 giugno scaduto il termine , lufficio gare e contratti aveva
suggerito al commissario dellENPAS di rivalersi sulla polizza assicurativa, da
calcolarsi nel ridotto limite del 33%. Il successivo 5 agosto 1988 il commissario aveva
richiesto allICE ed alla compagnia assicuratrice (soc.NITLLOYD), il pagamento dei
due trimestri maturati (dall1 febbraio al 30 luglio 1988) entro il 10 agosto 1988,
con interessi del 5%, chiedendo anche il pagamento della trimestralità in scadenza al 31
ottobre 1988, entro il 15 agosto 1988. La vicenda era proseguita con la comunicazione (in
data 18 agosto 1988) dellispettorato compartimentale tasse ed imposte dirette di
Perugia, con la quale venivano indicati allENPAS i lavori da effettuare al fine di
accettare la proposta di locazione, chiedendo di quantificare il (relativo) canone
mensile. Larch. Rizzo aveva al riguardo riferito alla direzione generale (nota del
13 settembre 1988), che i lavori proposti dallufficio finanziario potevano essere
eseguiti, purché il canone da richiedere non fosse inferiore a L. 11.500 al mq. per mese,
con una redditività dellimmobile del 5,47%, che risultava inferiore al 6%
contrattualmente previsto, ma comunque conveniente in considerazione delle difficoltà di
locazione delledificio. Scaduta nel frattempo (31 ottobre 1988) unaltra
trimestralità di reddito garantito, lENPAS aveva inviato nuova
richiesta di pagamento allICE ed alla compagnia assicuratrice. Limpresa, il
successivo 30 gennaio 1989 aveva comunicato con
atto notificato, sia allENPAS sia allAvvocatura distrettuale dello Stato, che
rifiutava il pagamento del reddito garantito, aveva diffidato la compagnia assicuratrice
di dare esecuzione alla garanzia, contestando linerzia dellENPAS nelle trattative locative
sottopostegli. Nel marzo 1989 lENPAS aveva comunicato ai ministeri Industria e
Lavoro nonché allISVAP le inadempienze dellICE e della compagnia
assicuratrice relative ai due immobili oggetto di controversia (via Scarlatti e via
Pievaiola), ma non aveva intrapreso nessun tipo di azione nei loro confronti, nonostante
il suggerimento del ministero vigilante (nota del 26 maggio 1989). Dagli
accertamenti effettuati dalla Procura regionale era emerso che lAvvocatura distrettuale dello Stato non
aveva attivato alcun giudizio civile per il mancato reddito di via Pievaiola, in quanto la
nota del 5.7.1989, firmata dal prof. Meucci, con la quale lo stesso aveva manifestato
lintenzione dellente di citare in giudizio lI.C.E., chiedendo contemporaneamente un parere sulla
possibile risoluzione dei due contratti, non era mai stata ricevuta dallAvvocatura
erariale. Comunque limmobile di via Pievaiola, che era già stato locato per la
parte relativa ad abitazioni tra il 22 luglio ed il 4 novembre 1988, era stato autonomamente locato dallENPAS,
per la restante parte adibita ad uffici, il 31 luglio 1990. Il Procuratore regionale, a
seguito di invito ex art. 5 legge 19/94, aveva ravvisato gli elementi per la
configurazione della responsabilità in relazione a varie fattispecie individuabili nella
vicenda. Per quanto attiene alledificio di via Scarlatti aveva evidenziato che per
il conseguimento del reddito garantito era trascorso circa un anno di tempo
nel corso del quale lENPAS si era limitata a scrivere più volte allaltro
contraente, chiedendo la corresponsione del dovuto e richiamando a tal fine gli usi in
materia locativa in ordine al versamento trimestrale di tale reddito, in quanto
improvvidamente lufficio gare e contratti, non si era curato di
...specificare nellatto di compravendita le cadenze di versamento di reddito
stesso.... In relazione a tale situazione lorgano requirente aveva individuato
quale maggior responsabile del danno il dirigente dellufficio
gare e contratti. Ciò sia in relazione alla condotta dal medesimo tenuta
nella predisposizione dello schema di contratto, sia con riferimento agli scambi di note
intervenuti con il commissario dellente nei quali non aveva mai proposto di
rivalersi immediatamente sulla polizza fideiussoria. In un caso aveva inoltre
assunto un atteggiamento di possibile favore verso lICE quando l1.4.1988,
aveva dichiarato al commissario di ritenere troppo oneroso laccollo alla venditrice
della penale per la ritardata consegna e della quota di reddito garantito. Infine in considerazione che il medesimo benché fosse più di ogni altro a conoscenza della vicenda ( per la sua posizione
istituzionale e perché aveva in concreto svolto funzione di collegamento fra ente ed
impresa), non si era preoccupato di sottoporre al commissario straordinario
lopportunità di citare in giudizio gli amministratori della ICE e la NITLLOYD. Del
danno anzidetto erano stati inoltre ritenuti responsabili , per quote gradatamente minori,
anche i direttori centrali del patrimonio dellente,
in relazione al loro comportamento omissivo, per effetto del quale non avevano
suggerito al direttore generale ed al commissario dellente misure sostitutive
efficaci, rispetto alle mere richieste periodiche di corresponsione del reddito garantito. Il direttore generale, che a capo di tutti i
servizi, si era limitato a recepire passivamente le indicazioni che provenivano
dallufficio gare e contratti e non aveva mai pensato di proporre, ex art.3
ordinamento ENPAS, misure alterative a quelle che venivano stancamente reiterate dagli
uffici competenti. Infine il commissario straordinario, in relazione anchesso alla
mera ricezione passiva delle indicazioni provenienti dallufficio gare e
contratti e lomessa utilizzazione di
poteri decisori per unazione
incisiva nei confronti dellaltro contraente, con omessa intrapresa di azione alla
scadenza del termine per ladempimento
limitandosi, il 15.7.1988 a reiterare le
medesime richieste per la fissazione di un nuovo termine.... La parte attrice aveva
inoltre evidenziato la sussistenza della gravità della colpa anche in considerazione del
disposto pagamento anticipato del saldo della compravendita di L.770.000.000 + I.V.A.,
prima del collaudo e della consegna dellimmobile
e della grave negligenza consistente nel essere stata tenuta adeguatamente
considerata la situazione finanziaria dellI.C.E., assoggettata al regime di
amministrazione controllata dal 31.10.1986 al 4.2.1987. Per quanto attiene
alledificio di via Pievaiola lattore aveva
in primo luogo sostenuto la responsabilità dei componenti della Commissione di
congruità , nonché del tecnico dellente ,per la maggior somma di lire 800 milioni
pagata per lacquisto, avendo gli stessi determinato apoditticamente, come congruo il
prezzo di lire 15.500.000.000 rispetto alla perizia del tecnico U.T.E. di lire
14.700.000.000. In particolare il Procuratore regionale aveva argomentato per
lillogicità e la contraddittorietà delle ragioni addotte nelle varie note
controdeduttive per giustificare loperato della Commissione e aveva precisato di non
volere contestare la facoltà della Commissione di congruità di esprimere una valutazione
diversa da quella certificata da un perito incaricato a hoc; ma dalle modalità di
esercizio di tale diritto aveva tratto ulteriore argomento per le proprie accuse, atteso
che la stima richiesta ora per allora allUTE di Perugia, aveva assegnato
allimmobile un valore di lire 11.500.000.000, addirittura inferiore a quello
proposto dal tecnico esterno. Da qui lascrivibilità del danno stesso ai
soli componenti la Commissione di congruità, in relazione allapporto causale dei
singoli soggetti. In relazione al medesimo
edificio era stata poi individuata unulteriore partita di danno conseguente alla
unilaterale riduzione della percentuale dellimmobile destinata ad
uffici, passata dal 49 al 33%, con conseguente riduzione dellammontare del reddito
da corrispondere allente (L. 306.900.000 anziché L. 455.700.000) per un conseguente
danno di lire 148.800.000 annue. La responsabilità relativa era stata posta a carico del
solo responsabile ufficio gare e contratti per il periodo 1° febbraio 1988- 1° agosto
1990 (L. 372.000.000) in considerazione dellomessa verifica circa la percentuale di
immobile destinata ad ufficio prima della stipula e per non aver consigliato , dopo la
stipula, di mantenere ferme le anzidette percentuali nei rapporti con lI.C.E.. Per
quanto infine attiene alla residua quota dei reddito garantito (L.
306.900.000), il comportamento dannoso fonte di responsabilità era stato individuato
nell ininfluente ed irrilevante scambio di corrispondenza con limpresa e
nellomessa rivalsa sulla polizza fideiussoria (analogamente a quanto rilevato per il
precedente edificio di via Scarlatti) sicché ne erano stati chiamati a rispondere il
medesimo responsabile ufficio gare e contratti, il commissario straordinario, il direttore
generale e il nuovo direttore centrale del patrimonio. Le parti convenute (ad esclusione
del tecnico interno ) , nel prospettare le proprie difese, avevano eccepito anche
lincompetenza territoriale della sezione regionale per lUmbria a favore della
sezione regionale per il Lazio. Il PM e la difesa del suddetto tecnico si erano espressi per la competenza della sezione
Umbra. [4] Ordinanza n. 57/2001/A
nella quale, preliminarmente, ha affermato di
condividere, seppure in presenza di alcuna
giurisprudenza difforme (per tutte Cass.civ. sez. I, n. 2125 del 10.6.1976), quanto
affermato dalle SS.RR. relativamente alla priorità
da attribuirsi allesame della questione sulla competenza territoriale rispetto
alle altre questioni di rito e ciò anche per il valore di nomofiliachia che assumono le
pronunce d detto giudice
. Osserva la I sezione centrale che il primo
giudice
sulla base delle motivazioni che
vengono di seguito integralmente riprodotte, aveva rimesso al massimo organo
giurisdizionale di questa Corte come questione di massima ritenuta poi inammissibile
la complessa problematica attinente allassetto della competenza territoriale
delle Sezioni regionali, così come definita dallart. 2 lett. b della legge n.
658/1984. La controversia allesame attiene a cinque
diverse pretese risarcitorie, autonome e distinte, per petitum e causa pretendi. Ed invero, trattasi di pretese che, oggettivamente e
soggettivamente connesse sotto vari profili, avrebbero anche potuto dar luogo ad
altrettanti autonomi procedimenti giudiziali. Così, accanto alle pretese risarcitorie
per i danni relativi 1) alla mancata acquisizione del reddito
garantito e 2) alla mancata acquisizione della penale
per ledificio di via Scarlatti, si pone 3) la pretesa per il danno relativo al
maggior prezzo pagato per lacquisto delledificio di via Pievaiola e quello per
4) il danno attinente alla riduzione della percentuale di detto edificio destinato ad
uffici, nonché la pretesa 5) per il danno da mancata acquisizione del reddito
garantito relativo al medesimo secondo edificio. Venendo al problema della
competenza della Sezione Umbria, va subito detto che, a fronte di tale pluralità di
pretese, le attenzioni delle parti si sono in prevalenza incentrate sul danno relativo al
maggior prezzo pagato per lacquisto delledificio di via Pievaiola, lasciando
nellombra buona parte degli aspetti relativi alla competenza medesima per la
controversia nel suo complesso
, con diverse prospettazioni ed ipotesi di
individuazione della Sezione regionale competente. Il giudice di appello (pag. 14) rileva ancora che
nel contrasto così delineatosi fra le parti, non possono nascondersi
le difficoltà di pervenire ad una soluzione che offra margini di certezza e sicurezza
tali da lasciar ragionevolmente escludere anche possibili conflitti negativi virtuali con
la Sezione giur.reg. Lazio (indicata come quella effettivamente competente dalla maggior
parte dei difensori dei convenuti), attese da un lato, le non univoche indicazioni che
emergono in tema di competenza dalla sintetica e forse poco felice formula
adottata dal legislatore, con lart. 2 della L. n. 658/1984 (cfr. Sez.
giur. reg. Sardegna- sent. n. 1-R/1996) e, dallaltro, gli indirizzi dottrinari e
giurisprudenziali delineatisi in proposito, ancor meno univoci e chiari. Al di là della
natura funzionale ed inderogabile della
competenza ex art. 28 c.p.c. e della rilevabilità dufficio della incompetenza, ex
art. 38 c.p.c., chiaramente e specificamente affermata da questa Corte (cfr. fra le tante,
Sez. I, giur. centrale sent. n. 125/1995), gli altri aspetti della competenza territoriale
delle Sez. giur. regionali in materia di
responsabilità formano oggetto di discussioni e di divergenti pronunce giudiziali, a
cominciare dalla stessa identificazione esegetica dei criteri per la determinazione di
siffatta competenza e della corretta indicazione della portata applicativa dei criteri
stessi. Peraltro, limitando la trattazione ai soli profili significativi per la vicenda,
caratterizzata dalla riferibilità degli addebitati danni ad un ente pubblico a rilevanza
nazionale, vengono qui in considerazione, nellambito dellart. 2 della L. n.
658/1984, le sole disposizioni di cui alla lettera b) del medesimo articolo; disposizioni
queste che, come è noto, assegnano a ciascuna Sezione regionale i giudizi di
conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti
contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e organi dello
Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella Regione, quando lattività di
gestione di beni pubblici si sia svolta nellambito del territorio regionale, ovvero
il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nella regione dove ha sede la
sezione. Tralasciando i giudizi a istanza di parte, assolutamente irrilevanti nella
specie, dubbi esegetici sono insorti anzitutto con riferimento al modo in cui si combinano
i criteri individuabili nelle riferite disposizioni, ossia il criterio della
territorialità della condotta, il criterio della
territorialità del soggetto e quello di incerta
configurazione della territorialità del danno
con il
tipo di giudizio considerato nel caso concreto. Così, quanto al criterio della
territorialità della condotta ossia al collegamento della
attività di gestione ovvero al fatto da cui deriva il
danno con il territorio della regione non è mancato chi, a fronte
della prevalente giurisprudenza che considera in maniera unitaria il criterio stesso , ha
separato il parametro della attività di gestione da quello del
fatto da cui deriva il danno, raccordando il primo al giudizio di
conto ed il secondo al giudizio di responsabilità (cfr. Sez. giur. reg. Sardegna, n.
1-R/1996). E evidente che qualora fosse corretta una tale separazione, il parametro
della gestione sarebbe inutilizzabile per i giudizi di
responsabilità, come quello in discussione, per il quale varrebbe invece il solo
parametro del fatto dal quale deriva il danno, si che la stessa
esigenza di una giusta delimitazione concettuale tra attività di
gestione e fatto da cui deriva il danno, pure
avvertita tra gli assertori della sostanziale unitarietà del criterio della
territorialità della condotta, non avrebbe ragion dessere.
Daltro canto, con riferimento al criterio della territorialità del
soggetto, ossia con riferimento al collegamento del dipendente o
amministratore pubblico che ha posto in essere la condotta dannosa con il territorio della
regione, non è mancato chi, in relazione soprattutto allo specifico dovere
processuale della presentazione del conto, gravante su alcuni soggetti pubblici
soltanto, ha ritenuto che il parametro della sede,
valga per i soli giudizi di conto, laddove, sulla scorta della generale
soggezione dei pubblici dipendenti al giudizio di responsabilità, la competenza
territoriale, in questo tipo di giudizio, si individua essenzialmente in base al criterio
della territorialità della condotta, essendo sufficiente, sotto il profilo della
territorialità del soggetto, che il danneggiante sia incardinato, se non nella sede
dellente pubblico di appartenenza, almeno in un suo ufficio che operi in ambito
regionale
(Sez.
reg. Umbria, sent. n. 959-R/1998).
Alla stregua
di tale impostazione, nei giudizi di responsabilità, quindi, laspetto
preponderante, ai fini della determinazione della competenza territoriale, sarebbe
costituito dal luogo in cui si è verificata la condotta dannosa indifferentemente intesa,
come attività di gestione del bene pubblico ovvero, come
fatto dal quale deriva il danno. Nellambito di tali giudizi
però, si è ulteriormente distinto. E stato infatti puntualizzato che, nei giudizi
di responsabilità attinenti ad enti con competenza nazionale o ultra
regionale, per i danni causati da meri fatti, assume rilievo il solo luogo in cui è
avvenuto il fatto dannoso, mentre per i danni derivanti da attività di gestione dei beni
pubblici, ai fini della individuazione della Sezione regionale competente, occorre tenere
conto ed accertare sia lelemento della sede dellente o dellufficio nella
regione, sia quello della condotta antidoverosa, svolta nellambito della regione
stessa
(Sez. Umbria, sent. n. 1001-R/1998).
Tanto premesso
sulle problematiche esegetiche relative al combinarsi dei criteri di determinazione della
competenza territoriale fissati dallart. 2, lettera b) della L. n. 658/1984 con il
tipo di giudizio di volta in volta considerato, deve inoltre osservarsi che, come
anticipato, ulteriori dissidi investono:a) sia la giuridica possibilità di annoverare tra
i criteri di collegamento previsti dalla lettera (b) del menzionato art. 2 anche il danno,
sotto il profilo del suo incardinamento nel
territorio della regione; b) sia lesatta portata e consistenza del criterio
oggettivo della condotta; c) sia lesatta portata e
consistenza del criterio soggettivo della sede o dellufficio di appartenenza del
danneggiante; d) sia infine, la concorrenza dei suddetti criteri, sotto il profilo della
loro contestuale sussistenza nella medesima vicenda. Quanto al primo dei cennati problemi
(a), deve evidenziarsi che, sebbene lart.2 lettera b della legge n. 658/1984 non
lasci molto spazio ad unoperazione interpretativa che porti a ricomprendere anche il
danno tra i criteri di collegamento territoriale ivi previsti, non mancano riferimenti a
tale elemento in dottrina, così come nella linea difensiva degli odierni resistenti,
nella quale si sostiene la competenza della Sezione Lazio in relazione, tra laltro,
anche al fatto che lipotetico danno sarebbe riferibile,
indipendentemente dallubicazione dellimmobile, al patrimonio dellEnte,
che costituisce un unicum dal punto di vista amministrativo-contabile(pag. 8
avv. Paternostro, del 15.2.1999). Sul piano giurisprudenziale la Sezione Umbria ha già
affermato che il criterio della territorialità del danno dellincardinamento
cioè, del danno nellambito del territorio proprio della regione dove opera la
Sezione della cui competenza si discute (e non anche in quello di altre regioni)
rimane del tutto estraneo alle previsioni del citato art. 2 della legge n.
658/1984 sì che esso è del tutto ininfluente quanto alla
risoluzione dei problemi sulla competenza (Sez. Umbria, n. 959-R/1998). Tuttavia, un
certo qual riferimento al danno realizzato in Umbria,
quandanche come criterio sussidiario ed integrativo rispetto a quello principale
della condotta asseritamene antidoverosa, è presente in altra
precedente sentenza della stessa sezione (n. 723-R/1997) e, pertanto, il problema rimane
ancora aperto, o nella indicata più limitata dimensione di configurare il criterio del
danno come integrativo e/o sussidiario rispetto a quello della territorialità
della condotta e a quello della territorialità del
soggetto, o addirittura nella individuazione del danno come criterio
principale concorrente o, in ipotesi, prevalente su questi ultimi. Trattasi comunque, di
problema che non ha nulla a che vedere con l'altro, attinente allesatta
determinazione del criterio oggettivo della attività di gestione,
ovvero del fatto dal quale deriva il danno,volto a verificare la
possibilità di ricomprendere nellambito concettuale della condotta antidoverosa
anche il danno, o meglio levento dannoso, inteso non nel senso naturalistico di
accadimento separato e distinto dallazione o dalla omissione ed a questa
etimologicamente correlabile, ma in senso giuridico-contabile di deminutio
patrimonii. Venendo quindi al secondo (b) dei menzionati problemi, attinente appunto
allesatta determinazione del criterio oggettivo della
condotta, deve anzitutto ricordarsi che
la prevalente
giurisprudenza ritiene che la condotta stessa può realizzarsi sia mediante il
compimento di una attività di gestione di beni pubblici, o mediante la omissione di tale
attività gestoria quando essa è dovuta (
sent. n. 1001-R/1998-sez. Umbria). Alla
stregua di tale impostazione, però, insorge immediata la esigenza di verificare e
delimitare lambito concettuale dellattività di gestione dei beni
pubblici da quello proprio del fatto dal quale deriva il
danno, attesa lindubbia rilevanza che una siffatta delimitazione può
avere allorché lattività di gestione del bene pubblico si
realizzi in una regione diversa da quella in cui è stato posto in essere il
fatto da cui deriva il danno. Evenienza questa che, in effetti,
pare si riscontri anche nei casi allesame o, quantomeno, pare si riscontri in quello
attinente al maggior prezzo pagato per lacquisto delledificio di via
Pievaiola, nel quale il comportamento gestorio dellacquisto stesso è stato posto in
essere a Roma, anche per i profili relativi alla determinazione del suddetto maggior
prezzo (al quale la Procura etimologicamente correla laddebitato danno, in quanto
indicato, nella delibera della Commissione di congruità del 23.12.1987, anchessa
adottata a Roma), ma il contratto (per il quale gli organi amministrativi ENPAS di Roma
avevano a Roma predeterminato tutte le clausole) è stato stipulato a Perugia, mentre i
mandati di pagamento del ridetto maggior prezzo sono stati emessi anchessi a
Roma.Secondo una comparata interpretazione strettamente letterale del termine
gestione rispetto a quello di fatto dal quale deriva
il danno, potrebbe dirsi che la gestione nel
suo valore semantico implichi e addirittura esalti un comportamento intellettivo
volitivo di bilanciamento degli interessi per scelte funzionali del bene pubblico,
laddove il fatto dal quale deriva il danno esprime invece una mera
attività materiale, assunta, ai fini della determinazione della competenza territoriale
al di fuori di ogni considerazione dei suoi aspetti intellettivi-volitivi, che
magari pure lo sostengono. Conseguentemente, alla stregua di un siffatto criterio
valutativo, la competenza territoriale potrebbe individuarsi, qualora il luogo di
realizzazione dellattività di gestione e quello di realizzazione del
fatto dal quale deriva il danno, siano diversi, con riferimento
alluna (gestione) ovvero allaltro (fatto
dannoso) a seconda che la lesione patrimoniale sia casualmente correlabile ad
un comportamento gestorio, ovvero dal mero fatto, del tutto
indipendente da detto comportamento. Per vero la dottrina (o meglio quella parte della
dottrina che si è posto il problema) ritiene preferibile intendere per
attività di gestione di beni pubblici qualsiasi attività amministrativa e materiale
quindi anche il mero fatto che abbia effetti diretti su beni
pubblici, ed assegna invece allespressione fatto da cui
deriva il danno il valore generale di fattispecie dannosa,
comprensiva sia del comportamento che dellevento lesivo materiale. Per
tale dottrina, che ovviamente valorizza il collegamento funzionale della
attività di gestione con un bene
pubblico, la competenza sarebbe sempre della sezione del luogo dove si trova
il bene da gestire (come forum rei sitae ex art. 21 c.p.c.) sì che è sempre in tale
luogo che verrebbe a verificarsi levento lesivo (rectius la lesione) che completa la
fattispecie dannosa. Del pari, per la medesima dottrina, che considera la lesione (ossia
levento dannoso in senso giuridico) lelemento che completa la fattispecie
dannosa, è sempre il luogo in cui si realizza tale lesione a determinare la competenza
della Sezione territoriale. Criterio questo che varrebbe, si è pure chiarito, sia per
lipotesi in cui la lesione è derivata da una attività
materiale (come lincidente stradale), nella quale si verificano nello
stesso momento e nello stesso luogo la condotta, la modifica della realtà e
levento lesivo e sia per lipotesi che la lesione stessa dipenda da
una attività amministrativa, per la quale occorre
fare riferimento allultima fase del procedimento, ovvero allultimo luogo in
cui è avvenuta una parte dellazione o dellomissione, sì da
ritenersi competente il giudice dellultimo luogo in cui è avvenuta tale parte di
azione o di omissione, cioè quella che, per essere più vicina allevento, ad esso
più strettamente si collega. La riferita dottrina, assumendo nellambito
della condotta dannosa anche levento lesivo in senso giuridico, semplifica non poco
ed offre anche il vantaggio di armonizzare i criteri della competenza territoriale di cui
allart. 2 lett. b della legge n. 658/1984, relativi alla competenza territoriale
della Sez. giur. reg. Sardegna, ed oggi estesi a tutte le regioni, con quelli di cui
allart. 4, n. 2 del d.lgs. n. 655/1948, relativi alla analoga competenza per la Sez.
giur. reg. Sicilia, che attribuiscono a detta sezione i giudizi di
responsabilità a carico di funzionari, impiegati ed agenti statali (e degli altri enti
pubblici nazionali) quando levento produttivo del danno siasi verificato nel
territorio della regione. La giurisprudenza formatasi su tali ultime disposizioni,
per vero, è passata da una iniziale concezione giuridica
dellevento ivi indicato, coincidente col danno (cfr. Sez. giur. reg. Siciliana n.
380/1957, id. n. 682/1962 e SS.RR. n. 68 app./1967), ad una concezione naturalistica
dellevento stesso, consistente non più nel danno, ma nelleffetto o risultato
naturale della condotta del soggetto (cfr. Sez. giur. reg. Siciliana n. 1226/1979 e n.
1301/1982). Una simile evoluzione interpretativa, in effetti, ha finito col raccordare i
criteri stabiliti per la competenza della Sez. giur. Siciliana con quelli dellart. 2
della L. n. 658/1984, sotto il profilo del fatto da cui deriva il
danno, essendosi ulteriormente precisato che lespressione
evento produttivo del danno, di cui allart. 4 del d.lgs. n. 655/1948,
deve più propriamente intendersi come fatto, cioè quale momento della condotta del
pubblico dipendente causativo del nocumento erariale (cfr. sez. giur. reg.
Siciliana n. 38/1988). La tesi dottrinaria, che
ricomprende il danno nella condotta, considerando levento in senso giuridico, sembra
però rispondere meglio alle varie esigenze, scientifiche e pratiche, della materia e
sarebbe perciò da preferire. Ed invero la concezione giuridica dellevento dannoso
(indefettibile in ogni illecito amministrativo-contabile), in luogo di quella
naturalistica (che può anche mancare in illeciti di mera
condotta) appare anzitutto più aderente alla struttura della responsabilità
erariale, nella quale non manca mai una deminutio patrimonii; essa
inoltre, come anticipato, semplifica notevolmente lindagine sulla sezione
territoriale competente, da individuare in quella della regione dove si è verificata la
lesione che completa la fattispecie dannosa, e consente infine, in sintonia con lo spirito
del decentramento di cui alla legge 19/1994, di avvicinare quanto più possibile il
giudice contabile al luogo in cui si è verificato il danno. Tale tesi, che in sostanza unifica il concetto di
fatto da cui è derivato il danno (ex art. 2, lettera b, della
legge n. 658/1984) con quello di fatto dannoso, di cui alle norme
sulla prescrizione dellazione di responsabilità (ex art. della legge n. 20/1994),
non è stata però seguita dalla giurisprudenza che ha avuto modo di pronunciarsi in
proposito, specie in casi di procedimenti amministrativi a fattispecie complessa.
Separando il luogo di insorgenza del danno (luogo della stipula del contratto), rispetto a
quello di consumazione del danno stesso (luogo di pagamento dellultima parte,
ancorché minoritaria del prezzo pattuito), detta giurisprudenza ha affermato la
competenza territoriale della sezione della regione nella quale il danno è insorto,
escludendo quella (propria, secondo la riferita tesi dottrinaria) della sezione della
regione nella quale il danno stesso si è consumato, ovvero si è verificata lultima
parte della sua consumazione (Sez. giur. reg. Lombardia, sent. n. 32-R/1999). Ad analoghe
problematiche interpretative, peraltro, dà luogo anche il criterio della
territorialità del soggetto, ossia del collegamento del
danneggiante con il territorio della regione ove si trova la sezione adita. Ad analoghe
problematiche interpretative , peraltro, dà luogo anche il criterio della
territorialità del soggetto , ossia del collegamento del
danneggiante con il territorio della regione in cui si trova la sezione adita. La norma da
esaminare fa riferimento alla sede o agli
uffici secondo una logica di alternatività per la quale
il
danneggiante deve essere incardinato, se non nella sede dellufficio
pubblico di appartenenza, almeno in un ufficio che operi in ambito regionale
(cfr. sez. Umbria, n. 958-R/1998). Lespressione sede o
uffici, peraltro, viene assunta dalla prevalente giurisprudenza,
non in senso statico, con riferimento cioè alle dimensioni
strutturali dellente pubblico nella regione, ma in senso dinamico-etiologico,
con riferimento cioè allassetto operativo dellente medesimo nella regione,
intendendosi per sede il luogo di esercizio delle funzioni
principali, attinenti alle strategia organizzative ed operative generali dellente
complessivamente considerato, e per ufficio larticolazione
dellente in ambito regionale, alla quale sono affidate funzioni operative
specifiche, per lo più volte alla cura e realizzazione dellinteresse principale
(rectius: scopo) dellente stesso in tale ambito. In sostanza,ci si è chiesti se è
la condotta dannosa, realizzata nellambito della regione, che deve promanare
dallesercizio di una funzione intestata alla sede o allufficio dellente
che sia ubicato nel territorio della regione medesima. Ed in realtà, in presenza di una
pluralità di sedi, il problema della competenza territoriale è
stato risolto facendo riferimento alla sede effettiva,
intendendosi per tale la sede ove funzionano gli uffici operativi e non
quella dove sono ospitati solo pochi uffici, la cui attività non ha inciso
sulla produzione del danno erariale (cfr. sez. giur. reg. Abruzzo, n.
422/1998). In senso dinamico-etiologico , dunque, il concetto di
sede e/o di ufficio
finirebbe col
coincidere con la struttura presso la quale è stata posta in essere lattività che
ha inciso sulla produzione del danno: ciò dal lato del danneggiante, corrisponde alla
struttura operativa nella quale si è realizzata la violazione di un obbligo
di servizio relativo ad adempimenti, compiti e mansioni propri (degli ) organi o uffici
aventi sede nella regione della sezione adita (cfr.ancora sez. Umbria, n. 1001-R/1998). Da
questo punto di vista, pertanto, il criterio della territorialità del
soggetto si trasfonde in quello della territorialità del dovere
violato,ossia della localizzazione dellobbligo violato presso la sede o
lufficio dellente nella regione. Sul versante opposto, però, parte della
dottrina e la prevalenza delle Procure
sostengono una interpretazione meramente
letterale della norma, che valorizza laspetto statico di
sede e/o di ufficio. Per una simile
interpretazione il collegamento del soggetto con il territorio sarebbe assicurato dalla
mera presenza di una struttura dellente danneggiato nella regione della Sezione
giurisdizionale adita, senza bisogno di accertare leffettiva correlazione della
funzione dal cui esercizio deriva il danno con la struttura stessa, ovvero senza
necessità di indagare e verificare leffettiva localizzazione del dovere violato
presso la ridetta struttura. Le conseguenze che derivano dalluna o dallaltra
delle riferite ricostruzioni esegetiche del criterio della sede e/o dellufficio
dellente danneggiato (dinamico-etiologico-funzionale e statico-strutturale) sono
alquanto divergenti in termini di competenza territoriale. Alla stregua della prima
concezione, infatti, deve escludersi la competenza della Sezione regionale del luogo dove
si è verificato levento dannoso, allorquando il dovere violato si riferisca ad una
funzione di organo o ufficio che ha sede in una regione diversa. Alla stregua della
seconda concezione (statico-strutturale), invece, deve ammettersi una siffatta competenza,
allorquando il danno dipenda dalla violazione di un dovere che attiene ad una funzione
intestata ad un ufficio che ha sede in unaltra regione, ma nella regione dove si
trova la sezione adita lente ha comunque una sua struttura,
sede, o ufficio che sia. Da ultimo, un
cenno meritano anche i problemi esegetici relativi alle ipotesi di mancata concorrenza di
entrambi gli esaminati criteri di collegamento nella vicenda di volta in volta
considerata. In realtà, le disposizioni del più volte richiamato art. 2, lettera b della
L n. 658/1984, sul punto, lascerebbero intravedere la necessità che il criterio della
sede concorra con quello della condotta,
sì che spetta alla sezione della regione presso la cui sede o
ufficio è incardinato il dipendente dellente danneggiato,
quando lattività di gestione ovvero il fatto da cui deriva il danno
siasi verificato nel territorio della regione medesima. A fronte di tale
dettato normativo, che sembra imporre la concorrenza della sede e della condotta nella
medesima regione, dubbi esegetici sorgono per le ipotesi in cui la condotta dannosa venga
posta in essere in una regione diversa da quella in cui si trova la sede di appartenenza
del danneggiante e viceversa. La norma al riguardo è del tutto silente e non fissa
criteri di prevalenza di sorta. Inutile dire
che una simile problematica non ha motivo di porsi per quegli orientamenti che
interpretano la norma nel senso di fissare sempre e
comunque un criterio solo ed esclusivo per ciascuna fattispecie,
come chiarito da chi ha ritenuto che : da un lato, lespressione aventi
sede e uffici nella regione va riferita soltanto agli enti pubblici diversi dallo Stato e,
dallaltro, il successivo richiamo alla attività di gestione e al fatto, va
propriamente posto in rapporto, rispettivamente, alle ipotesi dei giudizi di conto e di
quelli di responsabilità (cfr. Sez. giur. Sardegna, n. 1-R/1996).In disparte la
considerazione che la riferita pronuncia non riesce a coprire come pretenderebbe
tutte le possibili combinazioni che si realizzano tra i criteri in questione nelle
varie fattispecie che in concreto possono verificarsi (si pensi, ad es. allincidente
stradale in Umbria tra auto di enti pubblici a rilevanza nazionale con sedi e uffici in
luoghi diversi da tale regione), devesi osservare che la maggior parte delle altre
sentenze rese in proposito non dubitano della necessaria concorrenza del criterio della
condotta e del criterio della sede, in ipotesi di danni relativi ad enti pubblici (cfr.
ancora n. 959-R/1998 sez. Umbria nonché n. 422/1998 sez. Abruzzo), almeno
allorquando i danni derivano da attività di gestione dei beni
pubblici (cfr. ancora n. 1001-R/1998 sez. Umbria). Del resto è proprio sulla
scorta della riaffermata necessità di una simile concorrenza, che la sez. reg. Puglia ha
avuto modo di puntualizzare che se è vero, da un lato, che la norma radica la
competenza territoriale di una sezione della magistratura contabile con riferimento alla
sede o agli uffici dellamministrazione pubblica interessata, è però pure vero,
dallaltro, che il fatto dannoso, causativo del danno in contesa, deve essersi
verificato in quello stesso sito, altrimenti è questultimo presupposto, quale locus
commissi damni, a determinare, in via integrativa o alternativa e comunque assorbente, il
giudice naturale precostituito per legge per una specifica controversia (sent. n.
46-R/1997). In altri termini, alla stregua di tale pronuncia, la competenza di regola si
determina facendo riferimento alla sede o alla
condotta, tuttavia, se i due criteri non concorrono, è il
criterio della condotta a prevalere, in quanto criterio assorbente, quale
locus commissi damni. Anche se è razionale una simile
affermazione, per levidenziata necessità pratica che lesperienza concreta
impone di accordare carattere assorbente ad uno dei due predetti
criteri in ipotesi di mancata concorrenza tra gli stessi, la prevalenza accordata sempre e
comunque al criterio del luogo del verificarsi del fatto dannoso
sembra però, una costruzione non saldamente supportata a livello normativo, in relazione
alle disposizioni dellart. 2 lett. b della L. n. 658/1984 che non dispongono
alcunché in merito, laddove il concetto di
fatto dannoso richiede pur sempre un chiarimento di fondo sulla
sua esatta portata
Da quanto precede emerge che tutte le descritte problematiche
trovino spazio nelle fattispecie dannose di cui al giudizio di primo grado, che questo
collegio in sede di appello dovrà valutare nel pronunciarsi in merito alla competenza (o
meno) della sezione Umbria. Ed invero, allipotesi del danno da maggior prezzo pagato
per lacquisto delledificio di via Pievaiola, corrisponde una condotta gestoria
tenuta in gran parte a Roma, con la stipula del contratto d acquisto avvenuta però
a Perugina e con lemissione dei relativi mandati di pagamento realizzatisi ancora a
Roma, per un bene comunque presente a Perugina. Del pari, quanto alle altre partite di
danno (omessa acquisizione del reddito garantito per entrambi gli
edifici, omessa acquisizione della penale per la ritardata
consegna delledificio di via Scarlatti e riduzione della quota percentuale
delledificio di via Pievaiola destinata ad uffici per la determinazione del
reddito garantito detraibile da tale edificio), è da evidenziare
che, ferma restando lubicazione degli immobili di riferimento a Perugina, la maggior
parte dellattività gestoria si è realizzata a Roma, mentre il danno, che sul piano
patrimoniale costituisce un unicum dal punto di vista
amministrativo-contabile per lENPAS
sul piano consumativi si è
pur sempre verificato a Perugina. Daltro canto, con riguardo al problema della
sede e/o degli uffici, se come osservato
da gran parte dei resistenti lENPAS (ed ora INPDAP) ha la sua sede a Roma, ,
è altrettanto vero però che come osservato dalla Procura detto ente ha
comunque a Perugina anche dei suoi uffici che esercitano, in ambito regionale, le funzioni
di assistenza e previdenza proprie dellente medesimo. Nei sopra descritti termini,
dai quali emerge con evidenza loggettiva difficoltà interpretativa delle norme in
materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali regionali, di per sé
idonea ad indurre incertezze giurisprudenziali (SS. RR. N. 5/QM/1994), difficoltà
interpretativa peraltro dimostrata dalla stessa giurisprudenza in argomento avanti
riferita, il collegio ritiene di dover formulare alle SS.RR. questione di massima a norma
dellart. 1 comma 7 del d.l. n. 439/93 convertito nella legge 19/91994 data la
particolare rilevanza che la questione da prospettare riveste nel presente
giudizio
[5] lidentificazione
della nozione di fatto dannoso con quella di danno è
espressamente affermata, seppure con riferimento alla questione del dies a quo della
prescrizione, da Sez. III centrale, 7 dicembre 2000, n. 333/A, in Foro amm., 2001, pag. 1384 e ss.
Sul piano del diritto positivo, infine, lart. 1, c. II della l. 14
gennaio 1994 n. 20, nella formulazione introdotta dallart. 3 comma 1 lettera b del
d.l.23 ottobre 1996 n. 543 convertito dalla l. 29 dicembre 1996 n. 639, stabilisce che il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrendi
dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Sebbene la
disposizione rechi un riferimento al fatto dannoso, non sembra
dubbio che lo stesso coincida con il concetto di danno erariale, come si evince dalla
stessa previsione laddove, in caso di occultamento doloso del danno, il termine di
prescrizione decorre dalla data di scoperta di questultimo
[6] si prescinde qui
dallipotesi , certamente minoritaria prospettata in via alternativa del
fatto dannoso quale realizzazione concreta del danno |