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REPUBBLICA ITALIANA
7/2004/QM IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE
DEI CONTI A SEZIONI
RIUNITE in sede
giurisdizionale composta dai seguenti magistrati: dott. Antonino
COCO
Presidente dott. Gabriele
DE SANCTIS
Consigliere dott. Nicola
MASTROPASQUA
Consigliere Relatore dott. Angelo
DE MARCO
Consigliere dott. Bruno
DI FORTUNATO
Consigliere dott. Mariano
GRILLO
Consigliere dott. Tommaso
MIELE
Consigliere ha pronunciato la
seguente S E N T E N Z A
Nei giudizi per questione di massima iscritti ai nn. 192-193-194-195/SR/QM del
registro di Segreteria proposti dalla Sezione Giurisdizionale Regione Sardegna con
ordinanze nn. 486, 487, 488 del 28 novembre 2003 e n. 516 del 10 dicembre 2003. Visti gli atti di causa; Uditi nelludienza
pubblica del 5 maggio 2004, con lassistenza del segretario Sig. Pietro Montibello,
il relatore Cons. Nicola Mastropasqua ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice
Procuratore Generale dott. Fiorenzo Santoro. Ritenuto in F A T T O Con quattro ordinanze di identico contenuto rese dalla
Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna in composizione monocratica, in sede di
giudizio pensionistico concernente il diritto alla percezione della indennità integrativa
speciale sulla pensione privilegiata tabellare in godimento nel periodo nel quale gli
interessati prestavano anche attività lavorativa, è stata proposta a queste Sezioni
riunite questione di massima avente il seguente oggetto: se nel processo
pensionistico innanzi alla Corte dei conti il giudice debba rilevare dufficio la
prescrizione non opposta, o invece trovi integrale applicazione lart. 2938
c.c.. Il giudice remittente riferisce in punto di fatto di aver già con sentenza
parziale riconosciuto il diritto dei ricorrenti a percepire lindennità integrativa
speciale in misura intera. Si è però riservato la pronuncia sulla decorrenza degli
arretrati con riferimento ai ratei non corrisposti allesito della risoluzione della
questione di massima come innanzi proposta, atteso che nella fattispecie è decorso tra il
sorgere del diritto e la domanda di riconoscimento del diritto stesso un periodo di tempo
superiore al quinquennio e lAmministrazione convenuta non si è costituita in
giudizio.
In detta situazione applicando la norma di diritto comune dettata dallart.
2938 c.c., che vieta al giudice di rilevare dufficio la prescrizione non opposta,
conseguirebbe lintegrale accoglimento del ricorso.
In tale senso si è in effetti pronunciata parte della giurisprudenza di questa
Corte (v. Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale centrale dappello, n. 128
del 21 maggio 2001; Terza Sezione giurisdizionale centrale dappello, n. 202 del 20
luglio 2001; Sezione quarta pensioni militari, n. 72432 del 2 agosto 1988; idem, n. 71754
del 29 gennaio 1988), in analogia a quanto affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato (v.Sezione quarta, n. 191 del 30 marzo 1987; Sezione sesta, n. 282 del 4 marzo
1980).
Secondo diverso indirizzo giurisprudenziale, invece, la prescrizione in questione
dovrebbe essere rilevata dufficio (v. Corte dei conti, Seconda Sezione
giurisdizionale centrale dappello, n. 367 del 29 novembre 2001; Sezione
giurisdizionale Campania, n. 191 del 20 febbraio 2001; Sezione giurisdizionale Emilia
Romagna, n. 1654 del 17 ottobre 2000; Sezione giurisdizionale Veneto, n. 622 del 10 agosto
1998; Sezione giurisdizionale Lazio, n. 38 del 25 aprile 1995; Sezione giurisdizionale
Marche, n. 51 del 12 ottobre 1994).
Si è in proposito sostenuto che lart. 2938 c.c. non trova applicazione nel
processo pensionistico, poiché questultimo avrebbe per oggetto lintero
rapporto giuridico sostanziale, per cui, diversamente argomentando, verrebbe sottratta
alla cognizione del giudice unindagine preliminare ed assorbente rispetto al
contenuto del diritto. Inoltre, lirrinunciabilità della prescrizione come
lindisponibilità del diritto connesso al vantaggio economico derivante
allErario dalla prescrizione, che si trarrebbe dalla ripetibilità delle somme
pagate, ancorché prescritte, dalla P.A. (v. art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295),
sarebbero giuridicamente caratteristiche di un regime derogatorio al diritto comune in cui
la tutela del superiore interesse dellErario, e quindi della collettività dei
contribuenti, sarebbe prevalente rispetto alla non rilevabilità dufficio della
prescrizione così come previsto dallart. 2938 del c.c.. Detta norma, tipica del
processo civile in cui vige il principio dispositivo, sarebbe quindi da considerare
cedevole rispetto al giudizio pensionistico, stante specificamente la disciplina
derogatoria di cui al R.D.L. 295/1939 sopra citato.
Il giudice remittente rileva che il primo indirizzo giurisprudenziale non richiede
particolari commenti, trattandosi di unapplicazione pedissequa del disposto della
norma codicistica che vieta al giudice di rilevare dufficio la prescrizione del
credito azionato.
Per quanto riguarda invece lorientamento di segno opposto, osserva che
lassunto, secondo cui la rilevabilità dufficio della prescrizione troverebbe
giustificazione in un presunto potere-dovere del giudice contabile di assoggettare al
proprio giudizio lintero rapporto controverso in tutte le sue componenti,mal si
concilia con la progressiva evoluzione verso la pateticità del rapporto tra P.A. e
dipendente o pensionato pubblico, che ha trovato, nel versante processuale che riguarda i
giudizi innanzi a questa Corte, particolare conferma nelle riforme legislative che, dal
1944 in poi, hanno interessato il processo pensionistico.
La tesi giurisprudenziale sembra, in sostanza, riesumare nella materia de qua una
vetusta concezione del potere sindacatorio della Corte dei conti, nella misura in cui
rivendica il potere del giudice di attrarre nelloggetto del giudizio questioni che
le parti non vi hanno introdotto, in deroga al principio dispositivo.
In proposito, si è affermato che il processo pensionistico si differenzierebbe da
quello civile evolvendo verso schemi inquisitori, atteso anche che la corte dispone di
ampi poteri istruttori azionabili dufficio (v.Sezione giurisdizionale Veneto, n. 622
del 10 agosto 1998 cit.).
Osserva però che, nel processo del lavoro, lart. 421 c.p.c. (norma ora
applicabile anche nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti, ex art. 5,
comma 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205) assegna al giudice amplissimi poteri
istruttori esercitabili dufficio, ma questo non ha indotto la giurisprudenza civile
ad affermare lesistenza di un potere del giudice di modificare il thema
decidendum liberamente definito dalla parti con le rispettive conclusioni (in tale
senso, v. Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 4935 del 3 giugno 1997, secondo cui
lam-missione dufficio di una prova è da considerare ammissibile sempre che il
giudice, in osservanza del principio dispositivo, si mantenga nei limiti dei fatti
costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti).
Meno discutibile appare la motivazione che fa perno su una deroga alle norme di
diritto comune, desumibile dalla normativa speciale in tema di recupero dei crediti dello
Stato prevista dal r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295.
Comè noto, lart. 3 del suddetto r.d.l. prevede, in deroga alla norma
generale sullirripetibilità delle somme pagate in adempimento di un debito
prescritto (art. 2940 c.c.), la possibilità, o, meglio, il dovere
dellAmministrazione di procedere al recupero delle somme pagate a titolo di stipendi
o pensioni o equivalenti nel caso in cui i relativi crediti fossero prescritti.
Secondo la tesi giurisprudenziale in argomento dalla norma in questione si
dedurrebbe lirrinunziabilità, da parte dellamministrazione, alla prescrizione
maturata in proprio favore, atteso che, in base allart. 2937 primo comma c.c. non
può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Sempre in via deduttiva, si giunge quindi a postulare lemersione di un
principio di diritto pubblico incompatibile con il divieto per il giudice di rilevare
dufficio la prescrizione, maturata in favore dellAmministrazione pubblica, ma
da questa non opposta nel processo. Sul punto della irrinunziabilità della prescrizione
maturata in favore della P.A. concorda la giurisprudenza del giudice amministrativo
(Consiglio di stato, Adunanza plenaria, n. 17 del 7 agosto 1996).
Il Procuratore Generale ha depositato in data 26 aprile 2004 memoria, nella quale
sostiene che la disciplina della prescrizione dei diritti, in materia pensionistica,
presenta tratti peculiari che la differenziano nettamente da quella civilistica, anche se
alcuni profili appaiono coincidere ed anche se deve ammettersi che la normativa di
riferimento, per gli aspetti non regolati, sia proprio quella codicistica (in termini,
Sez. II centr., 20/2003/A).
La materia, infatti, è regolata dagli articoli 2 e 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939 n.
295 (convertito in legge 2 giugno 1939 n. 739) e, già precedentemente, dagli articoli 380
e 406 del regolamento di contabilità generale dello Stato (r.d. 827/1924), che
costituiscono una disciplina speciale e prevalente rispetto a quella di diritto comune. Le
richiamate disposizioni devono considerarsi tuttora vigenti beninteso, con le
modifiche apportate da successivi provvedimenti normativi- sia in base al principio
secondo cui la legge posteriore di carattere generale (nella specie, le norme codicistiche
in materia di prescrizione) non deroga alla legge speciale anteriore, sia in ragione del
richiamo delle stesse operato dagli articoli 3 del d.p.r. 30 giugno 1955 n. 1544 e 2 della
legge 7 agosto 1985 n. 428 (in termini analoghi, Cons. St., A.p., 17/1996). Sulla base di queste norme deduce la inammissibilità
della rinuncia dellAmministrazione alla prescrizione verificatasi e lobbligo
dellamministrazione di procedere al recupero delle somme pagate.
Nelludienza di discussione il Pubblico Ministero ha illustrato le tesi
sostenute nellatto scritto. Considerato in DIRITTO 1.
I giudizi vanno riuniti in rito per connessione oggettiva ai sensi dellart.
274 c.p.c. in quanto propongono la medesima questione giuridica.
Va innanzitutto affermata lammissibilità della questione di massima proposta
dalla Sezione giurisdizionale Sardegna in composizione monocratica. Infatti in punto di
rilevabilità dufficio della prescrizione sussiste contrasto giurisprudenziale anche
tra le Sezioni giurisdizionali dappello, mentre in punto di rilevanza il giudice
remittente attesta di aver sospeso i giudizi in ordine alla decorrenza del diritto già
riconosciuto in attesa della definizione della questione da parte di queste Sezioni
riunite. 2.
A fini di decisione della questione è da precisare che quando vengono applicati
istituti di diritto comune quale è la prescrizione, gli istituti stessi debbono trovare
integrale applicazione secondo le regole codicistiche stabilite in proposito salvo deroghe
o modificazioni sancite da specifiche disposizioni di legge.
In tema lart. 2934 c.c., stabilendo che ogni diritto si estingue per
prescrizione, ha definitivamente risolto il problema se il diritto o lazione formi
oggetto dellistituto. E stato, peraltro, notato che estinguendosi insieme al
diritto anche il correlativo obbligo, più corretto sarebbe parlare di estinzione
dellintero rapporto.
Ancora molto dibattuto è il modo di funzionamento della prescrizione. Infatti una
corrente dottrinale ricollega lestinzione al decorso del tempo inerte, altra alla
proposizione delleccezione da parte del debitore. Di recente listituto è
stato inquadrato in una prospettiva procedimentale, affermando che alla inattuazione del
rapporto nel tempo previsto dalla legge conseguirebbe non la prescrizione, ma la
prescrivibilità. Questa determinerebbe lidoneità del concreto rapporto
a subire lulteriore vicenda estitintiva per prescrizione sol che venga esercitata
lapposita eccezione nata da quella modificazione.
Di conseguenza, sulla base delle esposte tesi, si dibatte se leccezione proposta dal debitore entri tra gli elementi
costitutivi delleffetto estintivo ovvero questo si verifichi ipso iure per il
decorso del tempo. Anche in questultima ipotesi lordinamento ha inteso
comunque conciliare loperatività ipso iure delleffetto estintivo con la sua
disponibilità da parte del soggetto passivo, così caratterizzando listituto. Pertanto solo norme derogatorie di diritto positivo
potrebbero diversamente caratterizzare listituto, ma di esse non vi è traccia
nellordinamento positivo. 3.
Talune sentenze della II Sezione giurisdizionale centrale dappello affermano
la indisponibilità del credito pensionistico da parte della Pubblica Amministrazione e
quindi lirrinunciabilità della prescrizione intesa come indisponibilità del
diritto connesso al vantaggio economico derivante allErario dalla prescrizione sia
sullesistenza di un regime derogatorio al diritto comune in cui il superiore
interesse dellErario , e quindi della collettività dei contribuenti è prevalente
rispetto alle non rilevabilità dufficio della prescrizione ex art. 2938 c.c., sia
sulle norme di cui agli artt. 2 e 3 del R.D.L. n. 295 del 1939. Come è ben noto la tutela di interessi ritenuti
superiori o cogenti dallordinamento si attua anche attraverso la indisponibilità
del diritto, reso così insensibile alla eventuale volontà dispositiva del suo titolare
ovvero a vicende estintive diverse dalla realizzazione dellinteresse protetto. In tal senso, per restare alla materia che qui
interessa, è imprescrittibile il diritto a pensione, mentre sono soggetti a prescrizione
i singoli ratei di pensione. Tale fatto, va incidentalmente notato, attesta che
linteresse tutelato dallordinamento è quello del titolare del diritto a
pensione inteso anche quale prestazione differita della retribuzione del lavoratore e
perciò fondata sugli artt. 35 e 36 della costituzione, norme queste che hanno trovato
nellordinamento ampia espressione (si pensi solo al processo del lavoro) e che sono
alla base di svariate pronunce della Corte Costituzionale. Di contro non appare desumibile dalla normazione
positiva alcun principio generale che renda indisponibili e quindi non prescrittibili
prestazioni o diritti nascenti da obbligazioni pubbliche, come è dimostrato dal fatto che
sono soggetti a prescrizione laccertamento e la riscossione delle imposte, che pure
trovano il loro presupposto giuridico nellart. 53 della costituzione. Non possono poi essere posti a fondamento della tesi
esposta nella citata sentenza della II Sezione giurisdizionale centrale di appello i
principi costituzionali di eguaglianza, di buon andamento e di imparzialità
dellamministrazione. Detti principi debbono caratterizzare lattività
della pubblica amministrazione e perciò indirizzare il comportamento dei pubblici
impiegati. Essi eventualmente impongono ai pubblici dipendenti di
eccepire la prescrizione relativamente a tutti i debiti ed in particolare per quelli
nascenti da obbligazioni pubbliche, con eventuale responsabilità per linadempimento
dellobbligo di comportamento e con effetto sui rapporti interorganici e non sui
rapporti intesoggettivi. 4.
Lasserita rilevabilità dufficio della prescrizione è ulteriormente
fondata sul disposto degli artt. 2 e 3 del R.D.L. n. 295/1939. Il Regio Decreto Legge 19 gennaio 1939, n. 295 ha quale
oggetto il recupero dei crediti verso impiegati e pensionati e prescrizione biennale di
stipendi, pensioni ed altri emolumenti. Le disposizioni riguardano, oltrechè la durata della prescrizione, in primo luogo modalità di recupero propedeutiche ad una forma di compensazione tra crediti certi liquidi ed esigibili e cioè in sostanza ad un provvedimento cautelare. Si tratta in ogni caso di ritenute che non possono essere incamerate dall'Amministrazione anteriormente al formarsi di un giudicato ovvero allaccettazione da parte dellinteressato od allinoppugnabilità di un provvedimento amministrativo. Una diversa interpretazione delle norme sarebbe palesemente incostituzionale perché concederebbe allAmministrazione poteri autoritativi in ordine alla nascita di un credito da ripetizione di indebito ed alla relativa procedura esecutiva in contrasto con lart. 24 Cost. Pertanto, ove il provvedimento amministrativo venga contestato dagli interessati, dovrà iniziarsi un apposito giudizio nel quale lAmministrazione dovrà dimostrare lesistenza del proprio credito nascente da indebito oggettivo ed il pubblico dipendente potrà eccepire linesistenza dellindebito, la sua diversa dimensione, i fatti estintivi del suo debito. Lunico problema che può porsi in proposito è lapplicabilità del disposto dellart. 2940 c.c. alle ipotesi di pagamento di debito prescritto previste dallart. 3 del R.D.L. n. 295/1939. Fondati dubbi di costituzionalità del citato art. 3 del R.D.L. n. 295/1939 potrebbero in tal caso prospettarsi quanto meno per i motivi per i quali è stata sancita (Cort. Cost. n. 50/1981) la incostituzionalità del primo comma dellart. 2 del citato R.D.L. n. 295/1939. In ogni caso la norma in questione non può che riguardare gli effetti del pagamento spontaneo da parte dellAmministrazione di un debito prescritto e cioè di un fatto codicisticamente parificato al riconoscimento del debito. Va comunque notato che lart. 3 del R.D.L. n. 295/1939 è stato completamento superato dalla più recente legislazione in materia. Infatti lart. 206 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ha stabilito che nel caso in cui, in conseguenza di provvedimento revocato o modificato, siano stati riscossi ratei di pensione o di assegni ovvero indennità risultanti non dovuti, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano stati disposti in seguito allaccertamento del fatto doloso dellinteressato. In tal senso ormai la legislazione complessiva in materia pensionistica si è evoluta sancendo che il recupero è possibile esclusivamente nelle ipotesi in cui lindebito trovi origine nellat-tività dolosa del percepiente; comè attestato dalla legge 18 agosto 2000 n. 236 che ha previsto anche per le pensioni di guerra la restituzione da parte dellAmministrazione delle somme recuperate salvo il caso di dolo del percepiente. Va messo infine in rilievo che lintegrazione apportata allart. 206 D.P.R. n. 1092/1973 dallart. 3, secondo comma, della legge n. 428/1985 mette in piena luce la valenza interorganica e non intersoggettiva delle disposizioni sul recupero. 5. Non sono infine condivisibili le affermazioni giurisprudenziali che fanno risalire la rilevabilità di ufficio della prescrizione alla natura del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti. Questo è ormai un giudizio tra parti poste in posizione di parità e sostanzialmente conformato sul giudizio del lavoro con disponibilità delle situazioni soggettive di ambedue le parti, come è attestato dal tentativo obbligatorio di conciliazione della lite da parte del giudice (art. 420 c.p.c. richiamato dallart. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205). Il problema dellestensione del giudizio pensionistico si risolve pertanto nella individuazione della domanda ai sensi dellart. 112 c.p.c., al fine di stabilirne loggetto necessario, e cioè se ne sia possibile oggetto il rapporto giuridico nel suo venire ad esistere e nel suo svolgersi ovvero solo lesistenza o la conformazione del rapporto giuridico in un determinato momento storico qual è la proposizione della domanda in sede amministrativa ovvero al momento di decisione da parte dellamministrazione. Il problema dellindividuazione della domanda ha un aspetto sostanziale e uno formale: sotto il primo aspetto si parla più comunemente di individuazione o identificazione delle azioni, sotto il secondo si considerano gli elementi e le enunciazioni che la domanda (latto in cui lazione si concreta mediante la postulazione del giudizio) deve contenere ai fini della sua identificazione. In questo luogo ed è il più importante effetto la domanda pone i limiti invalicabili del giudizio, anche perché le enunciazioni formali della domanda sono in funzione degli elementi costitutivi e sostanziali dellazione. Sotto il primo profilo lazione fatta valere nel giudizio pensionistico non è né di annullamento del provvedimento dellammini-strazione né di mero accertamento della situazione giuridica dedotta dalla domanda amministrativa, ma piuttosto nella generalità dei casi di condanna dellamministrazione alladempimento delle prestazioni. Sotto il secondo profilo la domanda normalmente contiene la enunciazione di un diritto e la richiesta di quantificazione del diritto di credito in forza di un rapporto giuridico conseguente alla verifica dellesistenza di determinati presupposti di legge. Ai fini di identificazione della domanda dottrina e giurisprudenza hanno enucleato principi pratici, taluni dei quali posssono essere utili nel giudizio pensionistico. In primo luogo si afferma che le varie possibili impugnazioni di un atto o di un contratto non costituiscono in generale autonome domande, perché la situazione che si denuncia come illegittima è quella derivante dallatto o dal contratto, essendo la singola previsione di legge il motivo dellillegittimità. Non si ritiene inoltre decisiva ai fini dellidentificazione della domanda la limitazione del petitum in relazione ad un determinato aspetto del rapporto, potendo essere implicitamente dedotto lintero rapporto. Da quanto sopra esposto risulta che la domanda proposta al giudice delle pensioni è intesa ad accertare se ed in quali limiti esiste un diritto a trattamento pensionistico e, pertanto, un rapporto giuridico in forza del quale lAmministrazione può essere condannata al pagamento di prestazioni pecuniarie in favore del richiedente. In tal senso il momento in cui il diritto è sorto o viene a cessare attiene non allesistenza del diritto o del rapporto ma ai limiti o alla quantificazione del diritto. Il giudice deve pertanto accertare se al momento in cui emette pronuncia sussista e in quali limiti il diritto fatto valere in giudizio sulla base delle deduzioni e delle eccezioni delle parti ed in forza degli elementi e delle prove di parte o acquisite dufficio al giudizio stesso, mantenendosi nellambito della domanda come innanzi identificata. Daltro canto gli ampi poteri di acquisizione delle prove concesse al giudice del lavoro dallart. 421 c.p.c. non consentono comunque al giudice di ampliare il thema decidendum oltre i limiti posti dallart. 112 c.p.c.. 6. Conclusivamente va affermato che nel giudizio pensionistico la prescrizione del diritto è regolata dalle norme del codice civile e pertanto in esso trova applicazione lart. 2938. La Pubblica Amministrazione, pertanto, deve opporre ai sensi dellart. 2938 c.c. la prescrizione innanzi al giudice delle pensioni nei modi e nei termini di cui allart. 416 c.p.c., come affermato da queste Sezioni Riunite con la sentenza n. 4/2004/QM del 3 marzo 2004. La natura del giudizio non consente pronuncia sulle spese. P. Q. M. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale risolvono la questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna con le ordinanze in epigrafe nel senso seguente: Nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti trova applicazione listituto della prescrizione così come regolato dal codice civile e di conseguenza anche lart. 2938 c.c. Pertanto la prescrizione non può essere rilevata dufficio dal giudice, ma va opposta dallAmministrazione convenuta in giudizio. Nulla per le spese Dispone che a cura della Segreteria si provveda alla restituzione degli atti alla Sezione giurisdizionale remittente ed alle comunicazioni di rito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2004. LESTENSORE IL PRESIDENTE Nicola MASTROPASQUA Antonino COCO Depositata in Segreteria il 27 MAGGIO 2004 Per Il Dirigente Pietro Montibello |