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REPUBBLICA ITALIANA
N. 15/2003/QM IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE DEI CONTI A SEZIONI
RIUNITE in sede
giurisdizionale composta dai seguenti magistrati: dott. Francesco
CASTIGLIONE MORELLI
Presidente dott. Silvio AULISI
Consigliere dott. Nicola
MASTROPASQUA
Consigliere Relatore dott. Angelo
Antonio PARENTE
Consigliere dott. Antonio Carlo
PENSA
Consigliere dott. Rocco DI
PASSIO
Consigliere dott. Angela
SILVERI
Consigliere ha pronunciato la
seguente S E N T E N Z Asulla questione di massima iscritta al n. 164/SR/QM
del registro di Segreteria deferita dalla II Sezione Giurisdizionale di appello con
ordinanza n. 89/2002/A del 14 novembre 2002 emessa in sede di giudizio di appello proposto
dal Procuratore regionale per lUmbria avverso la sentenza della Sezione territoriale
n. 536/M dell11 ottobre 2000 e nei confronti di SCERNA Antonello. Visti gli atti del giudizio; Uditi nelludienza
pubblica del 21 maggio 2003 con lassistenza del segretario Sig.ra Alida Stefani, il
relatore Cons. Nicola Mastropasqua, il Pubblico Ministero nella persona del Vice
Procuratore Generale dott. Fiorenzo Santoro, lAvv. Giancarlo Di Mattia, per delega
dellavv. Arnaldo Picuti, per Antonello Scerna. Ritenuto in F A T T OIn sede di giudizio
sullappello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per
lUmbria contro il Sig. Antonello SCERNA, rappresentato e difeso dagli avv.ti Arnaldo
Picuti e Monica Benedetti, nonché sullappello incidentale proposto dal medesimo
sig. Scerna, avverso la sentenza della predetta Sezione territoriale n. 536/M dell11
ottobre 2000, la II Sezione giurisdizionale ha proposto con ordinanza 89/2002/A del 14
novembre 2002 la seguente questione di massima: quale sia
linterpretazione da dare allart. 6, comma 6, D.L. 15 novembre 1933, n. 453,
convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui contempla il potere del
Procuratore generale di ricorrere in via principale nellinteresse della
legge, ed in particolare se: a) legittimato
a proporre il ricorso nellinteresse della legge ivi indicato sia solo il
Procuratore Generale ovvero anche (o solo) il Procuratore regionale, nei rispettivi gradi
di giudizio; b) il detto
ricorso abbia o meno assorbito o abrogato il ricorso nellinteresse dellErario,
di cui allart. 76 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, e lintervento di cui
allart. 70, ultimo comma, c.p.c.; c) il ricorso
nellinteresse della legge sia previsto solo per motivi di carattere generale ed
eccezionali ovvero possa ordinariamente riguardare anche i vizi intrinseci del
provvedimento (dipendenza da causa di servizio, ecc.). Espone la Sezione
remittente che con ricorso del 24 maggio 1999 il Procuratore regionale per lUmbria
impugnava, ai sensi dellart. 6, comma 6, D.L. n. 453/1999, il decreto col quale
lAmministrazione della Difesa aveva concesso al Sig. Antonello Scerna, ex militare
di leva, trattamento vitalizio di 7 cat. per linfermità ulcera duodenale, in
atto; gastrite e duodenite peptica di 4° grado. Con latto introduttivo
della causa, illustrate le ragioni che ad avviso della Procura regionale
consentono il ricorso principale nellinteresse della legge, anche per profili di
dipendenza dellinfermità invalidante e dopo aver argomentato per la proponibilità
di un simile ricorso da parte del procuratore regionale, il gravato provvedimento veniva
censurato, sia per vizio della motivazione, che per assenza delle condizioni di legge, che
consentono il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta
infermità. Il Giudice unico delle
pensioni presso la Sezione territoriale accoglieva leccezione della parte
resistente, dichiarando inammissibile il ricorso, previa declaratoria di manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in udienza dal P.M.. In tal
modo, accoglieva le considerazioni espresse dal medesimo legale, sotto il profilo della
carenza di legittimazione del Procuratore regionale a proporre ricorso nellinteresse
della legge ex art. 6, comma 6, L. 19/1994. Nellappello interposto
avverso la sentenza di primo grado il Procuratore regionale ha dedotto quanto segue: A) Quanto, in primo
luogo, alla legittimazione del Procuratore regionale a proporre ricorso in materia
pensionistica nellinteresse della legge, tale istituto non offre punti
di contatto col ricorso nellinteresse della legge, di cui allart.
363 c.p.c., al di là della comune posizione di terzietà rispetto alle parti del
Procuratore presso la Corte di cassazione e del Procuratore presso la Corte dei conti e
listituto stesso resta soggetto alle stesse regole del ricorso in via principale
nellinteresse dellErario, di cui allart. 76 R.D. 13 agosto 1993, n.
1038, salvo che per laggiuntiva legittimazione processuale del Procuratore
regionale, quale nuova articolazione del P.M. presso la Corte dei conti. Nel caso
dellordinamento della Corte dei conti lespressione ricorso nellinteresse
della legge va dunque riguardata con riferimento alle attribuzioni della Corte ed al ruolo
del Pubblico Ministero istituito presso di essa. Sicché è errato ritenere che
legittimato a ricorrere sia unicamente il Procuratore generale, nella veste di Organo
neutro ed imparziale e non anche il Procuratore regionale, dato che la suddetta natura
dellOrgano è tratto caratterizzante lUfficio del Pubblico Ministero, sia esso
Procuratore generale o regionale. B) La riserva al
Procuratore generale dellazione de qua è lesiva del diritto di difesa del
cittadino, ex art. 24 Cost., avendo voluto il legislatore, nel decentrare la
giurisdizione, avvicinare il giudice al cittadino, per favorirne la difesa, anche
diminuendone gli oneri processuali ed è lesiva degli artt. 3, 97, e 107 Cost., venendosi
a determinare una disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda se ricorrenti o
resistenti in giudizio in materia pensionistica (per i rilevanti oneri di difesa,
conseguenti alla attribuzione della funzione de qua, riconosciuta al Procuratore
generale); e venendosi a ledere il principio del buon andamento dellAmministrazione,
in conseguenza del venir meno di una plausibile verifica della legalità degli atti da
parte del giudice delle pensioni, in un contesto che incide negativamente
sullesercizio della giurisdizione nella materia pensionistica. C) Espone infine
censura di merito. In sede di appello il Sig.
Scerna ha dedotto, tra laltro linammissibilità dellazione proposta per
difetto di legittimazione attiva, atteso che sussisterebbe una vera riserva di legge. Lart. 6, comma
6, cit. demanda al solo Procuratore generale, quale Organo apicale di controllo e
supervisore, un potere di impugnativa del tutto eccezionale, che non può essere
assimilato al ricorso nellinteresse dellerario, di cui allart. 76 R.D.
1038/1933, il quale è stato abrogato dal legislatore del 1994. Non potrebbe, inoltre,
essere deferita la questione alle Sezioni riunite, essendosi in presenza di un contrasto
tra i giudici di primo grado, e di secondo grado, anzi tra due diverse pronunce dello
stesso giudice di primo grado, rese nel corso del tempo in differenti giudizi. Nella parte motiva
dellordinanza la Sezione remittente precisa che con la sentenza di quella Sezione n.
194/98/A del 14 settembre 1998, è stata fornita una prima interpretazione della norma,
secondo la quale lespressione fatto salvo il potere
contenuta nel
menzionato art. 6, comma 6, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in L. 14 gennaio
1994, n. 19, significa non gia permanenza in vita di una disposizione già vigente, bensì
potere, da parte del Procuratore generale, di ricorrere nellinteresse della legge. In altri termini, il ricorso
nellinteresse della legge significa azione diretta allattuazione ed alla
conservazione dellordinamento ed alla tutela del diritto obiettivo, azione
perseguita e garantita da un Organo terzo ed imparziale (appunto al di sopra delle parti),
quale il Procuratore generale. Questultimo, infatti, è Organo portatore di un
interesse generale al rispetto dellordinamento giuridico nei suoi valori generali ed
indifferenziati e rappresenta il Pubblico Ministero innanzi alla Corte dei conti (art. 1
T.U. 12 luglio 1934, n. 1214), e, allinterno di questa, innanzi alle Sezioni riunite
ed alle Sezioni giurisdizionali di appello (art. 2 comma 1 L.. 19/1994). In tale
occasione, pertanto, la Sezione non ha ritenuto che il ricorso nellinteresse della
legge possa essere ordinariamente eccitato dal P.G. per rimarcare qualsiasi vizio
dellatto e/o del relativo procedimento e/o del relativo rapporto sostanziale, ed in
particolare i vizi intrinseci al provvedimento pensionistico, attinenti al contenuto del
medesimo (quali quelli relativi alla dipendenza da causa di servizio di uninfermità
ovvero allaggravamento e/o classifica di infermità già riconosciute dipendenti d
causa di servizio). Secondo la citata sentenza
n. 194 del 1998, la locuzione in questione ha carattere ampio e generale, in quanto
assorbe e ricomprende (e quindi non si identifica con) i concetti di ricorso
nellinteresse dellErario (di cui allart. 76 R.D. 1038/1033), nonché di
intervento facoltativo del P.M. nella causa intentata da altri, allorché egli ravvisi un
pubblico interesse (intervento, di cui allart. 70, ultimo comma, c.p.c.). In altri termini, il ricorso
nellinteresse della legge significherebbe azione diretta allattuazione ed alla
conservazione dellordinamento ed alla tutela del diritto obiettivo, azione
perseguita e garantita da un Organo terzo ed imparziale (appunto al di sopra delle parti,
quale il Procuratore Generale). Il detto ricorso,
dunque, potrebbe essere attivato, non già in via ordinaria, bensì nei casi più
significativi e di maggior rilievo, in cui sia stato gravemente pretermesso un interesse
pubblico di natura primaria, eventualmente anche di tipo patrimoniale e la sussistenza dei
motivi, che diano luogo a detto ricorso, sarebbe rimessa allapprezzamento
discrezionale dello stesso Procuratore Generale. Questultimo,
quale soggetto deputato alla tutela dello Stato. Ordinamento nel suo complesso, potrebbe
pure, in ipotesi in contrasto con linteresse patrimoniale dellErario (che è
pur sempre un interesse di parte), assicurare il rispetto del diritto del
pensionato, che sia stato vittima di grave ingiustizia e potrebbe, più in generale,
intervenire affinché la giurisprudenza si formi e si consolidi in un senso possibilmente
univoco e conforme ad un indirizzo ritenuto corretto, con ciò venendo a svolgere una
funzione di orientamento della giurisprudenza, in corrispondenza di quanto previsto
dallart. 363 c.p.c.. In diverso avviso è
andata successivamente la stessa Sezione remittente con la sentenza n. 375/2000/A del 21
novembre 2000. In essa è stato affermato che una lettura rettificata della contorta
espressione letterale, porta al convincimento che il legislatore abbia inteso confermare
nel nuovo ordinamento il potere di ricorrere in via principale, previsto dal sopra
menzionato art. 76, ma che, nel contempo abbia voluto abbandonare la concezione che
identificava il Pubblico Ministero come sostituto processuale dellamministrazione,
per affermarne la posizione di tutore dellordinamento e del diritto obiettivo.
Quindi, non una disposizione semplicemente conservativa, ma innovativa di altra già
esistente, funzionale alla semplificazione ed alla ristrutturazione del processo
pensionistico ed allinserimento di esso nellordinamento giurisdizionale
decentrato. Cosicché, quando la norma menziona il procuratore generale, in realtà
intende riferirsi al pubblico ministero presso il giudice dinanzi al quale si agisce. Secondo la sentenza in
questione, considerazioni di ordine logico e stringenti esigenze di natura sistematica,
insite nella struttura del nuovo ordinamento e nellesigenza di funzionalità che ne
deriva, inducono a ritenere la legittimazione a ricorrere in via generale
nellinteresse della legge in capo al Procuratore regionale, anziché al Procuratore
generale, poiché la contraria soluzione incontrerebbe, nel momento applicativo,
difficoltà non facilmente risolvibili. Conclusivamente, si è affermato nella sentenza
ora riferita, che lordinamento della Corte dei conti, per quanto al momento
disorganico ed incompleto, nelle linee esenziali contiene una disciplina esauriente in
ordine alla legittimazione del pubblico ministero riguardo ai giudizi pensionistici: può
ricorrere in via principale soltanto nellinteresse della legge vale a dire agendo in
primo grado, e poi eventualmente in appello, contro provvedimenti di liquidazione della
pensione, emessi in violazione della legge. Ma lintervento nei giudizi promossi da
altri deve intendersi espressamente escluso dallart.6, comma 6, della citata legge
n.19/1994, sia nella forma obbligatoria che in quella facoltativa. Ancora viene ricordato
che la Sezione I centrale (cfr. sentenza 6 aprile 1998 n. 93), esaminando una fattispecie
di rigetto in primo grado dellintervento del Procuratore regionale ha ritenuto che
il combinato disposto dellart.6, comma 6, L.19/1994 e dellart. 70 c.p.c.
costituisce la fonte sia dellintervento facoltativo, sia del ricorso in via
principale, entrambi genericamente riconosciuti al Pubblico ministero. Soluzioni
discordanti risultano assunte anche dalle Sezioni regionali. A fronte delle riferite
contrarie interpretazioni, il giudice remittente considera preminente il canone secondo il
quale nella interpretazione di una norma deve dare prevalenza al criterio letterale o
testuale (vedi art. 12, comma 1, dalle disposizioni sulla legge in generale). Sulla base della indicata
premessa il giudice remittente sottopone alle Sezioni riunite le questioni di massima
innanzi esposte. Il Procuratore
Generale nella memoria depositata in data 8 maggio 2003 prospetta una interpretazione
della norma in discussione secondo la quale essa ha ampliato il potere previsto
dallart.76R.D 1038/1933, che viene fatto salvo ed esteso. Il ricorso del Pubblico
Ministero è inteso infatti al ripristino della legittimità violata dal provvedimento
pensionistico, con il limite che lillegittimità deve concernere lapplicazione
di una norma di legge. Quanto alla titolarità del potere di ricorrere, questo segue il
disegno organizzativo del decentramento e spetta perciò in primo grado al Procuratore
regionale ed in appello al Procuratore Generale. In data 8 maggio 2003 ha depositato
memoria il Sig. Antonello Scerna tramite i difensori costituiti avv. Arnaldo Picuti e
Monica Benedetti, nella quale sostiene motivando con richiami giurisprudenziali
lesclusività del potere di ricorrere in capo al Procuratore Generale. Nelludienza di
discussione il Pubblico Ministero e il difensore di parte costituita hanno illustrato le
rispettive tesi. Considerato in DIRITTO
La questione di
massima proposta dalla II sezione centrale dappello è ammissibile in quanto intesa
a definire un contrasto giurisprudenziale su un istituto quale il ricorso principale del
pubblico ministero in materia pensionistica, e cioè di un istituto a carattere generale,
sul quale le sezioni di appello (come esposto in narrativa) hanno assunto posizioni
divergenti. La soluzione della
questione dovrà poi trovare concreta applicazione nel giudizio innanzi al giudice
remittente, il che ne attesta la rilevanza ai fini del decidere. I quesiti posti
nellordinanza di rimessione alle Sezioni riunite richiedono la soluzione del
problema centrale della posizione e dei poteri del Pubblico Ministero nel giudizio
pensionistico successivamente alla riforma recata dalla L. n. 19/1994. Lart. 6 n. 6
della legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha abrogato le disposizioni che prevedono e
disciplinano le conclusioni e lintervento del Procuratore Generale nei giudizi in
materia di pensioni civili, militari e di guerra, facendo salvo il potere dello stesso di
ricorrere in via principale nellinteresse della legge. Detta norma è
inserita in una disciplina del giudizio pensionistico completamente rivisitato dalla legge
di riforma della Corte dei conti e da ultimo dallart. 5 della L. n. 205/2000. La nuova normativa ha
posto termine ad un tipo di giudizio che era fortemente influenzato da attribuzioni
storicamente deferite alla Corte dei conti, modificate nel tempo. Taluni poteri ed in
particolare la posizione del Procuratore Generale si connettono infatti alla funzione
liquidatrice della pensione originariamente attribuita allIstituto e quindi
allesercizio seppure in veste neutrale di attività amministrativa da parte della
Corte dei conti. Su queste funzioni
istituzionali nonché sulle ipotesi della natura del pubblico ministero in genere,
suggerite dalle origini storiche del suo ufficio, si fondava la tesi che vedeva nel
Procuratore Generale un sostituto processuale dellAmministrazione, in quanto sia
nella veste di controparte necessaria sia in quella di attore principale sia in quella
interveniente necessario faceva valere formalmente in nome proprio interessi sostanziali
appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, nei confronti delle quali le decisioni
adottate dal giudice erano destinate a dispiegare i loro effetti. Questa concezione
peraltro era venuta meno dopo la introduzione della Costituzione repubblicana, che ha
esaltato la funzione magistratuale anche del Pubblico Ministero ed il suo agire
nellinteresse dellordinamento. In ogni caso nel
previgente giudizio pensionistico erano attribuiti al Procuratore Generale imprescindibili
poteri istruttori e di impulso processuale, ai quali era raccordato il potere conferito
dallart. 76 R.D. 1038/1933 di ricorrere in via principale. Va notato tra
laltro che lart. 76 stabiliva il dies a quo per ricorrere nella data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto concessivo di pensione o altra indennità,
fatto non più verificabile stanti le modifiche della funzione di controllo attribuita
alla Corte dei conti. Le leggi di riforma
della Corte dei conti hanno travolto il preesistente sistema. Oggi il giudizio
pensionistico è essenzialmente giudizio tra parti contrapposte costituite
dallAmministrazione e dal privato ricorrente ed è per molti tratti conformato in
primo grado sul giudizio del lavoro. Sono inoltre espressamente venute meno le tipiche
funzioni del Procuratore Generale in detto giudizio. In questo contesto
deve escludersi che il potere di ricorrere in via principale conservato al Procuratore
Generale dallart. 6 n. 6 della l. n. 19/1994 sia quello richiamato e disciplinato
dallart. 76 R.D. n. 1038/1933, potere che si inseriva e si connotava come sopra
rilevato nel generale contesto delle preesistenti funzioni del Procuratore Generale
totalmente venute meno per leffetto abrogativo dellart. 6 l. n. 19/1994. Pur nella
particolarità delle funzioni dellorgano Pubblico Ministero innanzi alla Corte dei
conti i principi per individuare il contenuto del potere del Pubblico Ministero in materia
pensionistica vanno desunti in forza del rinvio dinamico di cui allart. 26 R.D. n.
1038/1933 dalle norme del codice di procedura civile ed in particolare dal titolo II del
libro primo del codice di rito, per quanto applicabili alle disposizioni contenute nella
legge di riforma n. 19/1994. A tal fine occorre
esaminare listituto dellintervento del Pubblico Ministero nel processo civile.
La dottrina giusprocessualistica civilistica osserva che il Pubblico Ministero non agisce
ed interviene del processo civile a tutela di un interesse concreto, corrispondente a
specifiche articolazioni della pubblica amministrazione. La sua presenza nel processo
esprime, invece, una esigenza di tutela del più generale interesse allattuazione ed
alla esatta applicazione della legge, alla realizzazione dellordinamento giuridico,
interesse rispetto al quale non è ragionevolmente possibile individuare un titolare. In
sostanza il Pubblico Ministero è un organo giudiziario che consente al giudice di
provvedere al di là della domanda e delle difese delle parti interessate ai fini del
rispetto dei limiti posti per ragioni di pubblico interesse al diritto del privato ed alla
sua disponibilità. Il Pubblico Ministero è di conseguenza parte processuale, ma non
parte sostanziale stante la sua estraneità al rapporto sostanziale ed allinteresse
concreto dedotti in giudizio. Quanto al potere del Pubblico Ministero di esercitare in via
principale lazione civile, lart. 69 c.p.c. lo riferisce ai soli casi stabiliti
dalla legge. Per vero lart. 73 ord. giud. afferma al comma 2 che il Pubblico
Ministero ha azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e
che interessano i diritti dello Stato. In forza di questa disposizione è stata affermata
una generale e diretta attribuzione al Pubblico Ministero del potere di azione nelle
materie nelle quali linteresse pubblico appaia particolarmente rilevante alla
stregua di una considerazione globale dellordinamento, sia pure in mancanza di una
specifica normativa al riguardo. La prevalente
dottrina e giurisprudenza sono però dellopinione restrittiva, fondandosi
sullart. 75, comma 1 dellord. Giurd. e sullart. 2907 c.c. Peraltro nel processo
civile il principio di tassatività vigente per lazione del Pubblico Ministero è
derogato per lintervento facoltativo, possibile in ogni causa in cui egli ravvisa un
pubblico interesse in modo da garantire che il meccanismo necessario per la realizzazione
dellordinamento attivato dalle parti sia concretamente conseguito e non venga
piegato ad esigenze diverse. Sia lobbligo
sia la facoltà di intervento sono assistiti nel processo civile da strumenti idonei a
consentirne lattuazione (art. 71 c.p.c., art. 75 ord. Giud., art. 1 disp. att.
c.p.c.) nonché da adeguate sanzioni (artt. 158, 161 e 397 c.p.c.). Va a questo punto
accertato come e in quali limiti i sopraenunciati principi siano applicabili al processo
pensionistico innanzi alla Corte dei conti. Come si è detto,
dopo le riforme del 1994 e del 2000, il processo pensionistico è un processo tra parti
poste su un piano di parità e si connota, almeno per un tratto, sul processo del lavoro,
essendo venuto meno il carattere di officialità e di propulsione del Procuratore
Generale. Dopo la riforma dei giudizi innanzi a questa Corte, la figura del Procuratore
Generale assume connotazioni profondamente diverse nel processo di responsabilità e nel
processo pensionistico. Nel primo lorgano è il titolare esclusivo dellazione,
nel secondo non fa valere interessi sostanziali dellAmministrazione ma può stare in
giudizio solo per far valere interessi superiori dellordinamento in posizione di
equidistanza tra le parti. Il legislatore ha
ritenuto che nellattuale situazione giuridica gli interessi del richiedente il
trattamento pensionistico e dellamministrazione erogante trovino adeguata tutela con
un tal tipo di processo, in gran parte coincidente con la tutela accordata ai lavoratori
pubblici ed agli altri pensionati. Particolare rilievo
per il privato in tale senso assumono la possibilità di promuovere la causa e di stare in
giudizio senza lassistenza di un avvocato ed i poteri istruttori accordati al
giudice dagli artt. 419 e 420 c.p.c.. Gli interessi
dellAmministrazione sono invece adeguatamente tutelati con la sua presenza in
giudizio e con leventuale patrocinio dellAvvocatura dello Stato. Daltro canto,
come è stato riaffermato dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza n.
82/2003, la Pubblica Amministrazione conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto
di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare sotto il profilo della
conformazione della condotta al rispetto dei principi costituzionali di legalità,
imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa. La conformazione
dellattività della P.A. ai principi costitu-zionali di legalità ed organizzativi
posti in particolare dallart. 97 Cost., nonché a quelli di copertura della spesa di
cui allart. 81 Cost. sono idonei ad assicurare in via generale la tutela
dellordinamento cui erano sottesi i poteri precedentemente attribuiti al Procuratore
Generale. Nel sistema del previgente regolamento di procedura n. 1038/1933 non si ponevano
problemi di coordinamento tra potere di promozione dellazione e necessaria presenza
in giudizio, essendo questa inderogabile. Anche per questa via
appare evidente che non può affermarsi la sopravvivenza dellart. 76 R.D. 1038/1933
completamente avulso dal sistema nel quale era inserito, sistema ribaltato dal nuovo
processo pensionistico nel quale il potere di promozione dellazione è attribuito al
Procuratore Generale nellinteresse della legge e cioè dellordinamento
generale e non nellinteresse dello Stato Amministrazione (erario). Va ancora rilevato
che il ricorso in via principale investe un provvedimento della P.A. assistito dalla
presunzione di legittimità e nei confronti del quale è assicurata la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Sicché da una parte il
provvedimento provenendo dallamministrazione tutela gli interessi pubblici secondo i
principi costituzionali, dallaltro al soggetto inciso dal provvedimento è
assicurata la tutela giurisdizionale in un processo conformato alla salvaguardia della
parte debole. Daltro canto
nellordinamento non è prevista neppure nei casi in cui siano in gioco interessi
particolarmente rilevanti lintestazione generalizzata al Pubblico Ministero del
potere di promuovere lazione per la loro tutela. Di conseguenza la
previsione di un potere generalizzato di promozione dellazione intestato
allorgano pubblico nel processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti
costituirebbe immotivato aggravio delle posizioni delle parti pubblica e privata,
contrastante con i principi costituzionali di parità di trattamento e di buon andamento. Peraltro in questa
sede, esclusa la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità, il limite di
valutabilità delle norme con principi costituzionali è quello ermeneutico, nel senso di
dover dare alla norma presa in esame significato conforme ai principi posti in
Costituzione. Va allora rilevato
che nel codice di procedura civile il potere di azione del Pubblico Ministero è, almeno
secondo la di gran lunga prevalente dottrina e giurisprudenza, tassativamente limitato ai
casi previsti dalla legge, che in via di principio si riferiscono alla tutela di interessi
ritenuti particolarmente rilevanti per lordinamento. Pacifica dottrina e
giurisprudenza escludono poi che il pubblico ministero agisca od intervenga nel processo
civile a tutela di un interesse concreto, intestato alle singole pubbliche
amministrazioni. La sua presenza nel processo esprime, invece, una esigenza di tutela del
più generale interesse allattuazione ed allesatta applicazione della legge,
alla realizzazione dellordinamento giuridico, interesse rispetto al quale non è
ragionevolmente possibile individuare un titolare dotato di personalità giuridica.
Espressione di questa posizione giuridica del pubblico ministero è la sua configurazione
come organo agente nellinteresse ed in rappresentanza della collettività
strutturalmente organizzata (stato comunità). Nellart. 6 n. 6
della L. 19/1994 il potere di ricorrere in via principale del Procuratore Generale è
rapportato ad unazione nellinteresse della legge. La dizione ricorso nellinteresse della
legge è contenuta nel codice di procedura civile solo nellart. 363, norma
nella quale è particolarmente evidente il distacco tra il potere di impugnazione del
pubblico ministero e linteresse sostanziale della parte privata. La decisione sul
ricorso, infatti, si risolve in una mera declaratoria di conformità - non conformità
allordinamento della sentenza impugnata, costituente ormai giudicato sostanziale tra
le parti ed è intesa a togliere valore di precedente giurisprudenziale (o a rafforzare in
tale veste) alla sentenza impugnata. Il ricorso ex art.
363 c.p.c. è istituito a carattere del tutto eccezionale. La norma pertanto non può
essere applicata per regolare altra fattispecie in mancanza di una espressa previsione
legislativa. Daltro canto la
funzione di unificazione della giurisprudenza e di uniformità nella interpretazione delle
norme giuridiche è attribuita nel disegno riformatore della legge 19/1994 a queste
Sezioni riunite (art. 1 co. 7) sede giurisdizionale che in pendenza di cause può essere
adita direttamente dal Procuratore Generale, in qualsiasi tipo di giudizio, promosso
innanzi alla Corte dei conti. Al fine di
individuare il contenuto del potere di cui allart. 6 comma 6 L. 19/1994 e
linteresse ad esso sottostante può, però, farsi ricorso non a fini applicativi ma
interpretativi allart. 363 c.p.c., una volta pretermessi gli aspetti strutturali,
configurando così il ricorso nellinteresse della legge come strumento
di omogeneità e uniformità nellinterpretazione normativa avulsa
dallinteresse delle parti nel caso concreto. Dalla dizione
letterale dellart. 6 co. 6 n. 19/94 nonché dai principi generali in materia risulta
evidente che linteresse posto alla base del potere conferito allorgano
pubblico non è linteresse delle parti ma linteresse oggettivo alla
realizzazione dellordinamento giuridico e quindi alla interpretazione uniforme della
legge in una materia nella quale questo bene giuridico appare di fondamentale
rilevanza per assicurare una risposta giuridica il più possibile omogenea a domande che
investono lambito applicativo della legge e di impedire la violazione della legge
nellapplicazione di principi di diritto. Va allora in primo
luogo affermato che loggetto del giudizio deve riguardare lesistenza o
inesistenza di una norma primaria, la sua violazione o falsa applicazione, ma non può
investire la concreta applicazione di una norma la cui portata non si contesta. Infatti
lesistenza inesistenza di una prova adeguata nel caso concreto dei fatti
posti a base della domanda è questione di fatto che non attiene in via immediata alla
regola giuridica da applicare al caso concreto. Inoltre,
nellindividuare il limite del potere conferito al Procuratore Generale, appaiono
utili elementi desumibili dallo stesso contesto normativo sul quale lart. 6 n. 6
e inserito. Si deve allora
rilevare che nel giudizio pensionistico lappello è limitato ai soli motivi di
diritto e che per espressa disposizione normativa costituiscono questioni di fatto tutte
quelle attinenti a valutazioni medico legali (cfr. sul punto SS.RR. n. 10/2001/QM e Corte
Cost. n. 84/2003 ord.). Ora se
linteresse sottostante al potere attribuito allorgano requirente pubblico è
quello alluniformità nella interpretazione della legge, lambito del potere
non può che essere segnato dallambito del giudizio dappello nel quale si
discute se sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta
applicazione ad una fattispecie da essa non regolata, in modo da giungere a conseguenze
giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. Daltro canto
luniformità della interpretazione giurisprudenziale è assicurata dalle sentenze di
queste SS.RR. e quindi dallambito del relativo giudizio. Pertanto il ricorso
in via principale di cui allart. 6 n. 6 L. 19/1994 deve riguardare la portata
dispositiva di una norma giuridica ed il suo ambito applicativo a fattispecie astratte
dalle quali consegue in via immediata la regola da applicare al caso concreto. Eccede lambito
del presente giudizio il quesito relativo al potere e ai limiti dellintervento del
pubblico ministero nel giudizio pensionistico. Esso è, infatti, non rilevante ai fini del
decidere nel caso concreto che ha dato origine alla rimessione a queste Sezioni riunite,
dal momento che la causa è stata introdotta con ricorso principale del Procuratore
Regionale. Il quesito è pertanto inammissibile. Quanto alla
intestazione del potere di ricorrere in via principale va ricordato che
nellordinamento giudiziario la legittimazione processuale del pubblico ministero è
legata non allinteresse di cui è portatore nel processo, ma alla sua competenza in
ragione della appartenenza ad un determinato ufficio di procura. A svolgere attività
processuali presso il giudice è ammesso soltanto il magistrato appartenente
allUfficio di procura costituito presso lo stesso giudice. Nel passaggio, poi, del
processo da uno ad altro giudice per ragioni di competenza o per il succedersi dei vari
gradi del giudizio, le scelte del pubblico ministero costituito presso il nuovo giudice
non sono in alcun modo vincolate da quelle del pubblico ministero che ha trattato
laffare nella fase o nel grado precedenti. Di conseguenza il
potere di ricorrere in via principale nellinteresse della legge è intestato al
Procuratore regionale presso la sezione territoriale competente a decidere la causa,
mentre in appello sta in giudizio il Procuratore Generale. Il potere di promuovere
direttamente questioni di massima è poi attribuito, per quanto riguarda lorgano
pubblico ministero, in via esclusiva al Procuratore Generale. Sulla base delle
esposte considerazioni va conclusivamente affermato che: a) lart. 76 del
R.D. 1038/1933, come tutte le altre norme del regolamento di procedura che regolavano
poteri ed attribuzioni del pubblico ministero nel processo pensionistico, è stato
abrogato dallart. 6 della L. n. 19/1994; b) nel processo
pensionistico conseguente alla riforma recata dalla legge n. 19/1994 e dalle successive
modificazioni il potere di ricorrere nellinteresse della legge è attribuito al
pubblico ministero al fine di tutelare linteresse oggettivo alla realizzazione
dellordinamento giuridico (interesse diverso ed eccedente quello delle parti
sostanziali del processo pensionistico) e così ottenere la interpretazione uniforme della
legge e impedire la violazione della legge nellapplicazione di principi di diritto. Restano escluse dal
potere di ricorrere le controversie su questioni di fatto o a queste equiparate dal
legislatore della legge di riforma della Corte e quelle in cui il giudizio abbia ad
oggetto la sufficienza delle prove nonchè tutti i casi in cui non sia in discussione
linterpretazione della norma giuridica e il suo ambito applicativo ma
lapplicazione concreta che ne è stata fatta; c) il potere di
ricorrere nellinteresse della legge è intestato al Procuratore Regionale
incardinato presso la sezione territoriale competente a giudicare e, nei gradi successivi
al Procuratore Generale al quale spettava in via esclusiva il potere di promuovere
questioni di massima. Va, infine,
dichiarato inammissibile il quesito relativo allintervento del pubblico ministero
nel giudizio pensionistico perché non rilevante nel giudizio pendente davanti al giudice
remittente. P.Q.M. La Corte dei conti a
Sezioni riunite in sede giurisdizionale dichiara che il ricorso principale
nellinteresse della legge in materia pensionistica può essere promosso solo nei
limiti indicati in motivazione da parte dellorgano di pubblico ministero costituito
presso il giudice competente. Dichiara
inammissibile perché non rilevante ai fini del decidere il quesito relativo
allintervento del pubblico ministero nel processo pensionistico. Ordina la
restituzione degli atti al giudice remittente a cura della Segreteria. Così deciso in Roma
nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2003. LESTENSORE
IL PRESIDENTE (Nicola Mastropasqua)
(F.
Castiglione Morelli) .Depositata in
Segreteria il 17 luglio 2003
PER IL
DIRIGENTE
(P.
MONTIBELLO) |