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Il CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI
LOCALI. TRA
CONFERMA DELLAUTARCHIA E RICONOSCIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI (Docente di
Governo Locale presso la LUMSA di Roma) Premessa. 1. Il sistema di vigilanza
e di tutela sugli atti dei comuni e delle province. Dalla legge comunale e provinciale del
1865 al r.d. n. 383 del 1934 e successive modificazioni. 2. Il controllo sugli atti degli
enti locali nella Costituzione. La legge 10 febbraio 1953, n. 62. 3. Linizio della
parabola discendente del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali. La legge 8
giugno 1990, n. 142. 4. La disciplina dei controlli nella legge 15 maggio 1997, n. 127.
Tra innovazioni del sistema e dubbi ermeneutici. 5. Il T.U. delle leggi sullordinamento
degli enti locali ed il sistema dei controlli. Dai dubbi ermeneutici della legge n. 127
alle precisazioni terminologiche del T.U. 6. I provvedimenti del CO.RE.CO. Il visto
condizionato. 7. Lesercizio del controllo su richiesta del Prefetto. Organo di
controllo e deliberazioni controllate. 8. Il controllo successivo del Governo. Lannullamento
straordinario. 9. Considerazioni finali. Premessa Il sistema dei controlli sugli atti
degli enti locali[1],
da sempre termometro dellambiguo e a volte antitetico rapporto centro-periferia [2],
ha subito, comè noto, un graduale affievolimento nel corso dellultimo
decennio. La parabola discendente dellormai
anacronistico modello - caratterizzato da un esteso controllo di legittimità e da un
penetrante controllo di merito, esercitato mediante richiesta di riesame - ha avuto inizio
con lemanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è successivamente proseguito
con lemanazione della legge 15 maggio 1997, n. 127, il cui contenuto è stato poi
trasfuso, con alcune modificazioni, nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.
delle leggi sullordinamento degli enti locali). Lattuale disciplina ha
notevolmente ridotto lambito oggettivo degli atti assoggettati al controllo
necessario di legittimità, ha modificato i termini per lesercizio dellattività
di controllo, ha stabilito che il controllo a richiesta sia esercitato dal CO.RE.CO solo
se non sia stato istituito il difensore civico comunale o provinciale, ha previsto lattivazione,
nellambito dei comitati regionali di controllo, di servizi di consulenza. La sintomatica riduzione degli atti
sottoposti al controllo necessario di legittimità altro non è che la faccia speculare
del mutato rapporto centro-periferia, finalmente incentrato sulleffettivo
riconoscimento delle autonomie locali e non più modulato sulla ormai sbiadita formula
dellautarchia. Proprio il mutato rapporto centro-periferia e la prospettiva di una
probabile riforma dello Stato in senso federale ci induce a guardare con scetticismo al
futuro di un istituto che ormai sembra davvero anacronistico. Daltro canto, già da
tempo autorevole dottrina sosteneva che tale tipo di controllo era inutile ed addirittura
controproducente[3]. Quale futuro dunque per i controlli
preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali? Saranno demandati ad un organo
diverso dal CORECO o saranno soppressi? Dopo unopportuna esposizione
della legislazione previgente, il presente studio si propone di delineare lattuale
sistema dei controlli. In particolare, costituiranno oggetto di specifica attenzione le
problematiche riguardanti il visto condizionato del CO.RE.CO., lesercizio del
controllo su richiesta del prefetto e lannullamento straordinario governativo. Attraverso lanalisi delle varie
tappe che hanno condotto allattuale disciplina, cercheremo, inoltre, di evidenziare
il nesso di continuità, nelle sue linee essenziali, tra il sistema introdotto nel lontano
1859 e quello in vigore sino alla emanazione della legge n. 142 del 1990. A nostro modo di
vedere, infatti, il passaggio dalla disciplina dei controlli introdotta dalla legge
Rattazzi a quella in vigore sino al 1990 non è avvenuto per cambiamento, ma per
adattamento mediante giustapposizione del modello dellautarchia con quello dellautonomia.
1) Il sistema
di vigilanza e di tutela sugli atti dei comuni e delle province. Dalla legge comunale e
provinciale del 1865 al r.d. n. 383 del 1934 e successive modificazioni. La legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.
A. (legge Ricasoli)[4],
che riproduce quasi integralmente la legge Rattazzi del 23 ottobre 1859, n. 3702,
individua nella tutela e nella vigilanza sugli atti del comune e della provincia gli
strumenti attraverso i quali si manifesta lingerenza governativa nelle
amministrazioni locali. Trattasi di un sistema che rispecchia
fedelmente la condizione di subordinazione delle persone giuridiche territoriali (enti
autarchici) nello Stato amministrativo accentrato. Il comune e la provincia sono infatti
considerati, sulla scia della enucleazione concettuale di autarchia fornita da Laband[5],
degli organi dellamministrazione indiretta dello Stato, dotati di personalità
propria, che esplicano la loro attività primieramente nel loro interesse e,
secondariamente, anche nellinteresse dello Stato che coincide col loro e non se ne
distingue[6].
La coincidenza o, meglio, lintersecazione dellinteresse locale con quello
statale e la capacità riconosciuta alle persone giuridiche territoriali di emanare atti
amministrativi con contenuto ed efficacia equiparati a quelli statali, implicano di per se
lassoggettamento di tali atti ad un esteso controllo di legittimità (vigilanza) e
ad un penetrante controllo di merito (tutela). Il sistema dei controlli, soprattutto
quello afferente al merito degli atti[7], rappresenta in questo
periodo storico lo strumento attraverso il quale lo Stato centrale, in ossequio al
principio di unitarietà dellazione amministrativa (sono atti amministrativi solo
quelli emanati dallo Stato), omogeneizza gli atti degli enti locali equiparandoli a quelli
propri. Il controllo, quindi, altro non è che la faccia speculare dellautarchia[8],
ossia della capacità riconosciuta alle persone giuridiche territoriali di perseguire
interessi coincidenti con quelli statali attraverso lemanazione di atti
amministrativi. Lesercizio della funzione di
vigilanza[9],
da intendere quale controllo[10] tipico di legittimità[11]
preordinato alla verifica della regolarità formale degli atti degli enti locali, è
attribuita dalla legge Ricasoli al prefetto[12] (subentrato nel 1861 al
Governatore) sulle deliberazioni dei consigli comunali e provinciali e al sotto-prefetto
sulle deliberazioni delle giunte municipali. Il sistema di vigilanza sugli atti del
comune si estende a tutte le deliberazioni dei consigli e delle giunte municipali, eccetto
quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati e quelle inerenti i
ruoli delle entrate comunali. Tali deliberazioni devono essere trasmesse, a cura dei
sindaci, rispettivamente al prefetto o al sotto-prefetto entro otto giorni dalla loro data
(art. 130). Il controllo del prefetto sulle deliberazioni, qualora la legge non preveda la
necessità dellapprovazione, si estrinseca attraverso lesame della regolarità
formale della deliberazione e della sua non contrarietà alla legge (art. 131). Il
prefetto o il sotto-prefetto, nel caso in cui riscontrano vizi di legittimità della
deliberazione, ne sospendono lesecuzione; in caso contrario appongono il visto e la
trasmettono al comune (artt. 132-133). La deliberazione diventa esecutiva se entro 15
giorni (un mese per i bilanci e due mesi per i conti consuntivi) dalla ricezione della
stessa da parte dellorgano di vigilanza non ne sia stata sospesa lesecuzione o
non sia stato apposto il visto (art. 134). Inoltre, il prefetto può pronunciare, sentito
il consiglio di prefettura, lannullamento delle deliberazioni la cui esecuzione è
stata sospesa e anche di quelle durgenza. Lannullamento, però, può essere
pronunciato solo se non siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della
deliberazione (art. 136). Lesercizio della funzione di
vigilanza sugli atti della provincia non diverge molto dal sistema sopra descritto, anche
se dobbiamo evidenziare che sono sottoposti al controllo di legittimità del prefetto solo
le deliberazioni del consiglio provinciale, le quali devono essere trasmesse sempre entro
otto giorni (art. 190). A differenza che per le deliberazioni comunali, il prefetto deve
esaminare non solo la regolarità formale e la conformità alla legge delle stesse, ma
altresì che queste rientrino nella competenza del consiglio (art. 191). Inoltre, le
deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le annulla entro venti giorni dal
ricevimento (due mesi se trattasi dei bilanci) (art. 192). Il sistema dei controlli è completato
dallesercizio della funzione di tutela, da intendere quale controllo di merito e
momento di integrazione dellefficacia giuridica delle deliberazioni a contenuto
finanziario del comune e della provincia. Tale funzione viene esercitata sugli atti del
Comune dalla Deputazione Provinciale, mediante lapprovazione[13]
delle deliberazioni che riguardano, in sintesi non esaustiva: lalienazione di
immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito; la costituzione di
servitù; le locazioni e conduzioni oltre i dieci anni; le spese che vincolino i bilanci
oltre cinque anni; listituzione di fiere e di mercati; i regolamenti duso e di
amministrazione dei beni del comune; i regolamenti dei dazi e delle imposte comunali e
quelli di igiene, ediltà e polizia locale (artt. 137-145). I regolamenti dei dazi e delle
imposte comunali e quelli di igiene, ediltà e polizia locale una volta approvati devono
essere trasmessi dal prefetto al Ministro che, udito il Consiglio di Stato, può
annullarli, in tutto o in parte, ove gli stessi siano contrari alle leggi ed ai
regolamenti. Lesercizio della tutela sugli
atti del consiglio provinciale è attribuita al prefetto. Sono soggette ad approvazione le
deliberazioni del consiglio che abbiano natura uguale a quelle comunali, per le quali è
prevista lapprovazione della Deputazione Provinciale (art. 192). Il sistema di tutela e di vigilanza
sugli atti degli enti locali contenuto nella legge del 1865 non subisce nel corso degli
anni dei cambiamenti quanto alloggetto su cui insiste, ma solo una sorta di
novazione soggettiva degli organi di controllo. Ed infatti, la legge 30 dicembre 1888, n.
5965, successivamente trasfusa nel r.d. 10 febbraio 1889, n.5921 (che approva il T.U.
della legge comunale e provinciale), ricalca la legge del 1865. La novità riguarda la
soppressione della Deputazione Provinciale e listituzione al suo posto della Giunta
Provinciale Amministrativa, che le subentra nellesercizio del controllo di merito
sugli atti degli enti locali (comuni, province, opere pie). Il sistema venutosi così a delineare
non viene modificato nelle sue linee essenziali sino allavvento del fascismo. In
questa particolare epoca storica, infatti, il controllo prefettizio assume una maggiore
estensione, in quanto diviene comprensivo dellesame di legittimità e di merito
sugli atti del podestà, del preside e del rettorato[14]. Il prefetto munisce del
visto di esecutività, e non più del visto di legittimità come avveniva in passato, le
deliberazioni non soggette allapprovazione della Giunta Provinciale Amministrativa,
sempre che li riconosca regolari[15]. In caso contrario può
pronunciarne lannullamento per motivi di legittimità (vigilanza) o ricusarne lapprovazione
per motivi di merito (tutela) (artt. 97 ss. e artt. 148 ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383).
Altre differenze rispetto alla precedente disciplina sono la mancanza di un termine per la
trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo (il termine era nel sistema
precedente di otto giorni), nonché la facoltà riconosciuta al prefetto di richiedere,
qualora lo ritenesse opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni aventi ad
oggetto la mera esecuzione di provvedimenti già adottati (nel precedente sistema non vi
è traccia di questa facoltà, anzi è previsto il contrario). La disciplina dei controlli contenuta
nel T.U. del 1934 viene modificata, a seguito della caduta del fascismo, dalla legge 9
giugno 1947, n. 530[16].
Tale legge introduce delle novità di rilievo non solo rispetto al citato T.U., ma anche
riguardo a tutta la legislazione precedente[17]. Viene infatti: a)
riportata al suo originario carattere la funzione di vigilanza del prefetto (solo
controllo di legittimità); b) soppresso il visto e trasformata la funzione prefettizia in
un controllo puramente negativo, cioè in un semplice potere di annullamento delle
deliberazioni illegittime; c) reintrodotto il termine (otto giorni) entro il quale devono
essere trasmesse, a pena di decadenza, le deliberazioni soggette alla vigilanza; d)
prevista lesecutività delle deliberazioni inviate al prefetto e pubblicate per 15
giorni nellalbo pretorio; e) reintrodotta la possibilità che le deliberazioni, in
caso durgenza, siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto favorevole di
metà più uno dei componenti il consiglio o la giunta (nellart. 135 della legge
Ricasoli e nellart. 214 del T.U. n. 148 del 1915 era prevista la maggioranza dei due
terzi); f) stabilito che la pronuncia di
annullamento deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento (art. 97 e 148, T.U. n. 383
del 1934 come modificati dagli artt. 3 e 12, l. n. 530 del 1947). Si evince, da quanto sinora esposto,
che il sistema dei controlli nel periodo che va dal 1865 al 1947 (salvo lintervallo
del fascismo) si connota per una sostanziale e impressionante continuità, quasi come se
esso non fosse, al pari di ogni altro fenomeno istituzionale, un fenomeno storicamente
determinato[18].
Cambiano, infatti, i Titoli delle disposizioni concernenti i controlli (dallingerenza
governativa nellamministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette
a approvazioni si passa alla vigilanza ed ingerenza governativa e delle attribuzioni della
Giunta Provinciale Amministrativa, per giungere infine alla vigilanza e tutela
governativa) ma rimane invariato il contenuto di questo istituto, che ha per così lungo
tempo condizionato lazione degli enti locali. 2) Il controllo sugli atti degli enti
locali nella Costituzione. La legge 10 febbraio 1953, n. 62. La disciplina costituzionale sui
controlli degli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali è contenuta
nellart. 130[19].
Tale articolo prevede che un organo della regione, costituito nei modi stabiliti
dalla legge della Repubblica, esercita anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali. In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di
richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. La norma così formulata, nonostante
le innovative affermazioni di principio circa lintroduzione del controllo di merito
mediante richiesta di riesame[20] (al posto di quello
esercitato mediante approvazione), a nostro avviso non opera nello spazio
logico-dispositivo degli artt. 5 e 128 Cost. Ne sono testimonianza la previsione di un
sistema di controlli a cascata e soprattutto lassoggettamento generalizzato di tutti
gli atti degli enti locali (non solo di quelli amministrativi[21].)
al controllo preventivo di legittimità. Entrambe le scelte, in particolare però la
riconferma dellantiquato controllo preventivo di legittimità sugli atti,
evidenziano la continuità con il precedente sistema, incentrato, comè noto, sulla
centralità del provvedimento amministrativo e sulla sua caratteristica di simbolo della
imperatività dellagire dellamministrazione. Anche il Costituente pare
inseguire lippogrifo dellunità amministrativa che pure, con il riconoscimento
della necessaria coesistenza di più ordinamenti giuridici, aveva mostrato di considerare
un mito[22].
Il principio innovatore della Costituzione rimane legato ai residui di una concezione che
vedeva i controlli come mezzi o strumenti di convalidazione degli atti degli enti
minori, anziché, come deve essere, come procedimenti autonomi di verifica indipendente
della validità degli atti sottoposti a controllo[23].
Si passa, secondo autorevole dottrina, da un asservimento degli enti locali agli
interessi politici del centro a un asservimento agli interessi politici periferici, forse
aggravando, non attenuando, gli inconvenienti, sempre lamentati, del precedente sistema,
che faceva apparire i comuni e le province quasi come enti dipendenti dello Stato[24]. Il sistema dei controlli rappresenta,
dunque, ancora una volta, lo strumento attraverso il quale lo Stato esercita il suo
dominio sugli enti locali. Esso rappresenta il
controbilanciamento dellinnovativo principio autonomistico consacrato nella
Costituzione. Lambiguità della norma, la sua
vasta latitudine interpretativa e la sua efficacia differita nel tempo (strettamente
collegata allattuazione dellordinamento regionale, e più precisamente alla
istituzione degli organi di controllo) costituiscono i punti deboli dellimpianto
autonomistico mirabilmente sfruttati dal legislatore ordinario per riproporre un sistema
formalmente ispirato al principio autonomistico, ma sostanzialmente ancora legato alla pur
sempre valida nozione di autarchia, vera costante storica del nostro ordinamento. Come si
è detto allinizio, lart. 130 della Costituzione, e ancor di più la legge di
prima attuazione (legge 10 febbraio 1953, n. 62, c.d. legge Scelba), sono la prova
inconfutabile del passaggio da un sistema di controlli ad un altro avvenuto non per
cambiamento, ma per adattamento mediante giustapposizione tra la conferma dellautarchia
e il riconoscimento delle autonomie locali. Fatta questa doverosa premessa,
veniamo ora ad enucleare sinteticamente il contenuto della legge n. 62 del 1953, nota
purtroppo per essere stata per anni il braccio armato del legislatore ordinario puntato
contro il fragile ed ambiguo modello autonomistico introdotto dal Costituente. Tale legge
individua nel Comitato di controllo sulle province lorgano che subentra al prefetto
ed alla Giunta Provinciale Amministrativa nellesercizio delle funzioni agli stessi
demandati dalla legislazione sino ad allora vigente in materia di controllo. Trattasi di un organo che dura in
carica quanto il Consiglio regionale e risulta composto: a) da tre esperti nelle
discipline amministrative eletti dal Consiglio regionale; b) da un membro nominato dal
Commissario del Governo; c) da un giudice del tribunale amministrativo regionale; d) da
quattro membri supplenti. Il presidente è eletto dal Comitato tra i tre esperti eletti
dal Consiglio regionale (art. 55). Lart. 56 prevede che sia lo Statuto regionale a
stabilire se il Comitato debba svolgere anche la funzione di controllo sugli atti dei
comuni, o se questa debba essere svolta in forma decentrata (in tal caso la sezione
speciale è composta da tre esperti nelle discipline amministrative eletti dal consiglio
regionale, da un membro nominato dal Commissario del Governo, dal funzionario di grado
più elevato dellAmministrazione provinciale e da tre membri supplenti). I nuovi
organi di controllo esplicano, nei confronti delle province e dei comuni, sia il controllo
di legittimità deferito al prefetto ed alla Giunta Provinciale Amministrativa dalle
disposizioni sino ad allora vigenti (art. 59), sia il controllo di merito, con la variante
della richiesta di riesame, sino ad allora deferito alla Giunta Provinciale Amministrativa
(art. 60). Anche i consorzi provinciali e comunali vengono assoggettati al controllo sugli
atti previsto per i comuni e le province (art. 61). La norma però che più di ogni altra
sancirà la riconferma per molti anni, sino allentrata in vigore della l. n. 142 del
1990, del vecchio modello dei controlli è, senza dubbio, quella contenuta nellart.
72, secondo cui sino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di
controllo previsti dalla presente legge, i controlli sulle province e sui comuni saranno
esercitati dagli organi che attualmente li esercitano, nelle forme e nei modi previsti
dalle leggi vigenti. Si dà il caso che stranamente lattuazione
dellordinamento regionale e, quindi listituzione degli organi di controllo, è
avvenuta ben diciassette anni dopo. In tutto questo periodo e anche oltre il controllo
rivela la sua funzione di strumento di indirizzo, attraverso il quale il prefetto prima, e
il Comitato di controllo dopo, traducono in provvedimenti concreti la visione
politico-amministrativa del Governo centrale[25]. Mutano i periodi storici, ma il
controllo sugli atti degli enti locali conserva sempre le proprie caratteristiche: più
che un fenomeno storicamente determinato, risulta essere un fenomeno storicamente datato. 3) Linizio della parabola
discendente del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali. La legge 8 giugno
1990, n. 142. Gli anni novanta segnano linizio
della parabola discendente del vecchio modello dei controlli. La legge 8 giugno 1990, n.
142, infatti, traccia le linee guida di un nuovo sistema, caratterizzato, oltre che dalla
definitiva abrogazione del controllo di merito, dalla riduzione degli atti assoggettati al
controllo preventivo di legittimità e dalla ristrutturazione dellorgano regionale
di controllo[26].
La nuova disciplina prevede lassoggettamento
al controllo preventivo di legittimità (necessario) delle sole deliberazioni riservate
dalla legge ai consigli comunali e provinciali (art. 45, comma 1), nonché di quelle che
le giunte di propria iniziativa intendono sottoporre a controllo (controllo facoltativo).
Sono altresì soggette a controllo necessario le deliberazioni delle giunte dichiarate
urgenti[27]
(art. 46, comma 6). Accanto ai due tipi di controllo citati è previsto un terzo tipo di
controllo (a richiesta) che può essere attivato, con richiesta scritta e motivata di una
minoranza qualificata di consiglieri[28], sia sulle deliberazioni
delle giunte ritenute viziate da illegittimità, sia su quelle (sempre delle giunte)
aventi ad oggetto determinate materie (acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti
i contratti; contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a
dipendenti o a terzi; assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale)
(art. 45, comma 2) entro i limiti, però, delle illegittimità denunziate. Successivamente
è stato conferito anche al prefetto il potere di richiedere lesercizio del
controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni dei comuni, delle province e
degli altri enti locali aventi ad oggetto le materie di cui allart. 45, comma 2,
lett. a della l. n. 142 del 1990 (acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i
contratti)[29].
Sono, comunque, escluse da qualsiasi controllo le deliberazioni meramente esecutive di
altre deliberazioni. Le deliberazioni assoggettate al
controllo, che solo se dichiarate urgenti (immediatamente esecutive) devono essere
trasmesse al CO.RE.CO entro cinque giorni dallo loro adozione (pena la decadenza)[30],
diventano esecutive se entro venti giorni (o quaranta per lesame del bilancio
preventivo e del conto consuntivo) dalla loro ricezione lorgano di controllo non
comunichi ladozione di un provvedimento di annullamento, che indichi le norme
violate (art. 46, commi1 e 3). Le deliberazioni diventano parimenti esecutive se il
CO.RE.CO., prima del decorso del termine (che può essere interrotto una sola volta,
qualora vengano chiesti allente deliberante chiarimenti od integrazioni), comunichi
di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5). Il termine per lesame
del bilancio e del conto consuntivo è fissato in quaranta giorni (art. 46, comma 8). Le altre novità di rilievo introdotte
dalla legge n. 142 del 1990 concernono la composizione e la struttura del Comitato
Regionale di Controllo. Riguardo alla prima è da dire che il
CO.RE.CO e ogni sua eventuale sezione risultano composti da cinque membri effettivi, di
cui quattro eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dal Commissario di Governo,
più tre supplenti (due eletti dal Consiglio regionale ed uno designato dal Commissario di
Governo) (art. 42). I quattro membri elettivi sono individuati tra esperti, di cui: a) uno
iscritto da almeno dieci anni nellalbo degli avvocati, scelto in una terna proposta
dal competente ordine professionale; b) uno iscritto da almeno dieci anni allalbo
dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi
ordini professionali; c) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno
cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale
o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti
locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente; d) uno scelto tra i
magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di ruolo di
università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i segretari comunali o
provinciali in quiescenza. Il quinto esperto, designato dal Commissario di governo, è
scelto fra i funzionari dellamministrazione civile dellinterno in servizio
nelle rispettive province. Il presidente del CO.RE.CO è eletto nel proprio seno tra i
componenti eletti dal Consiglio regionale, parimenti il presidente di eventuali sezioni
viene eletto nel proprio seno tra i componenti eletti dal Consiglio regionale. La legge
prevede, inoltre, che non possono essere eletti e non possono far parte del CO.RE.CO, in
sintesi non esaustiva: i parlamentari nazionali e europei, i consiglieri regionali, gli
amministratori comunali e provinciali o di altri enti soggetti a controllo del comitato,
nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nellanno precedente alla
costituzione del medesimo, ecc.(art. 43). Il Comitato ed ogni sua sezione sono
integralmente rinnovati a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale, nonché a
seguito di contemporanea dimissione della maggioranza dei rispettivi componenti (art. 42,
comma 6). Riguardo poi alla struttura del
CO.RE.CO., dobbiamo dire che per la prima volta è stata prevista la possibilità di
introdurre sezioni dellorgano di controllo articolate, non solo territorialmente, ma
anche per materia (art. 41, comma 2). La legge n. 142 del 1990, pur con le
innovazioni introdotte, conferma, nelle sue linee essenziali, il preesistente modello dei
controlli sugli enti locali. Tuttavia, riveste particolare importanza nellordinamento,
poiché segna linversione di tendenza del legislatore in materia di autonomie locali
e, soprattutto, perché contiene in sé il germe di una futura riforma del sistema. 4) La disciplina dei controlli nella
legge 15 maggio 1997, n. 127. Tra innovazioni del sistema e dubbi ermeneutici. La riforma del sistema dei controlli,
iniziata con la legge n. 142 del 1990, ha trovato completa attuazione con la legge 15
maggio 1997, n. 127 (art. 17, commi 33-45)[31]. Tale legge rappresenta, a
Costituzione vigente, lo sforzo più grosso compiuto dal legislatore ordinario per rompere
con il precedente sistema. Le novità introdotte sono molteplici e riguardano: a) la
riduzione degli atti soggetti al controllo necessario di legittimità. Si passa da un
controllo esteso a tutte le deliberazioni del consiglio ed a quelle della giunta
dichiarate urgenti, ad un controllo circoscritto esclusivamente agli statuti dellente,
ai regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti allautonomia
organizzativa e contabile, ai bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, al
rendiconto della gestione (art. 17, comma 33); b) la precisazione che solo le
deliberazioni delle giunte possono costituire oggetto di controllo facoltativo (art. 17,
comma 34); c) la possibilità di attivare nellambito dei comitati di controllo dei
servizi di consulenza. al fine di fornire agli enti locali preventivi elementi valutativi
in ordine alladozione di atti o provvedimenti di particolare complessità (art. 17,
comma 35); d) la trasmissione in elenco, contestualmente allaffissione allAlbo,
di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta (e non più solo di quelle concernenti
determinate materie) ai capigruppo consiliari; e) lassoggettamento al controllo
mediante richiesta non solo delle deliberazione adottate dalla giunta in determinate
materie (appalti, assunzione del personale e piante organiche) ma anche di quelle del
consiglio, sempre sulle materie sopra indicate ed entro i limiti delle illegittimità
denunziate. Muta, altresì, il quorum per
attivare il controllo de quo, che viene fissato
per i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per i
consigli provinciali in ¼ dei consiglieri, mentre per i consigli dei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti in 1/5 dei consiglieri (art. 17, comma 38); f) la
mancata riproposizione del controllo a richiesta su tutte le deliberazioni della giunta
viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio; g) lattribuzione
al difensore civico comunale o provinciale dellesercizio del controllo a richiesta,
a far data dalla loro istituzione. Tale controllo, nel caso in cui sia riscontrata la
illegittimità della deliberazione, implica solo linvito ad eliminare il vizio, da
comunicare allente di provenienza entro 15 giorni dalla richiesta di controllo. Se lente
non ritiene di modificare la delibera, questa diviene efficace se è confermata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Trattasi, a nostro
avviso, di un controllo superfluo ed inutile, dato che anche in presenza del vizio la
deliberazione può comunque diventare efficace sub
conditione (art. 17, comma 39); h) la previsione di un termine (cinque giorni) per la
trasmissione delle deliberazioni allorgano di controllo a pena di decadenza. Nella
precedente disciplina il suddetto termine era previsto solo per la trasmissione delle
deliberazioni urgenti adottate dalla giunta. Inoltre, viene previsto un nuovo termine per
lesercizio del controllo (trenta giorni e non più venti) che decorre dalla
trasmissione e non più dalla ricezione delle deliberazioni (art. 17, comma 40); i) la
fissazione di un termine (dieci giorni) per laudizione dei rappresentanti dellente
richiedente il controllo o per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. Riteniamo che la richiesta di chiarimenti sia circoscritta
esclusivamente agli atti soggetti al controllo necessario, in quanto il legislatore fa
espresso riferimento agli atti di cui al comma 33 e non agli altri di cui ai successivi
commi (art. 17, comma 42). La legge n. 127 del 1997, pur
innovando profondamente il sistema dei controlli, ha suscitato, per la non felice
formulazione di alcune sue norme, diverse perplessità di natura ermeneutica. Si legge, ad
esempio, che sono soggetti al controllo necessario gli statuti dellente e i
regolamenti consiliari, con esclusione di quelli relativi allautonomia organizzativa
e contabile, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni. Luso del plurale
(statuti) al posto del singolare induce a riflettere se solo lo statuto dellente
locale (e sue modifiche) sia soggetto a controllo (tesi restrittiva), ovvero se il
controllo debba considerarsi esteso anche agli statuti delle aziende speciali e dei
consorzi (tesi estensiva). Tra le due tesi optiamo per quella restrittiva, in quanto
confortata sia dalla ratio legis (riduzione
degli atti soggetti a controllo), sia dalla lettera della norma, che espressamente si
riferisce allente e non agli enti[32]. Altro dubbio ermeneutico
riguarda lesatta individuazione dei regolamenti esclusi dal controllo necessario di
legittimità. Sono esclusi tutti i regolamenti dellente attinenti allautonomia
organizzativa e contabile, ovvero solo quelli di competenza consiliare? Non sussistono
dubbi che la norma debba essere interpretata nel senso che sono esclusi solo i regolamenti
del consiglio attinenti allautonomia organizzativa e contabile[33].
Quanto appena sostenuto trova conforto soprattutto nella formulazione del comma 32 dello
stesso art. 17 (che a proposito del controllo sugli atti della regione[34]
espressamente esclude i regolamenti del consiglio regionale attinenti allautonomia
organizzativa e contabile). Ed ancora, ci si chiede, atteso il tenore letterale della
norma, se il controllo sui bilanci e sulle relative variazioni, debba intendersi esteso
anche alle variazioni adottate dalla giunta con proprie deliberazioni urgenti, ovvero
debba ritenersi circoscritto ai soli provvedimenti di ratifica del consiglio comunale. Il
quesito è di pronta soluzione, in quanto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai
pacifico, le deliberazioni urgenti della giunta di variazione del bilancio non sono
soggette a controllo per una questione di economia procedimentale;
di conseguenza, il controllo è circoscritto ai soli provvedimenti di ratifica del
consiglio[35].. Infine, molti si sono chiesti se con lentrata
in vigore della nuova normativa dovesse ritenersi ancora vigente il controllo a richiesta
del prefetto introdotto dallart. 15 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, poi convertito
in legge 12 luglio 1991, n. 203. Comè noto, la legge n. 203 del 1991 rinvia quanto
alle modalità e ai termini per lesercizio del potere propulsivo da parte del
prefetto allart. 45, lett. a) della l. n. 142 del 1990. Dato che la legge n.127
espressamente abroga, tra gli altri, anche lart. 45, in molti hanno ritenuto
abrogato il potere del prefetto di attivazione del controllo. Altri, invece, sostenendo il
principio di specialità del potere propulsivo del prefetto, hanno ritenuto lo steso
sussistere in assenza di una abrogazione espressa. Siamo del parere che non sussista alcun
dubbio circa la vigenza del potere del prefetto, dato che la richiesta di controllo
rientra tra gli atti posti in essere nellesercizio di poteri relativi allordine
ed alla sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale[36]. Tutte le perplessità ermeneutiche
sopra passate in rassegna sono state fugate dal recente T.U. delle leggi sullordinamento
degli enti locali, nel quale è stato trasfuso, con le dovute precisazioni terminologiche,
il contenuto della legge n. 127. La legge di riforma, insieme ad altre
disposizioni legislative precedentemente emanate (d.lgs. n. 29 del 1993 e successive
modificazioni, d.lgs. n. 77 del 1995 e successive modificazioni)[37],
segna la fine del vecchio modello di controlli e, al contempo, costituisce nellottica
di una probabile revisione della Costituzione lanticamera della futura soppressione
di questo tradizionale istituto. 5. Il T.U. delle leggi sullordinamento
degli enti locali ed il sistema dei controlli. Dai dubbi ermeneutici della L. n. 127 del
1997 alle precisazioni terminologiche del T.U.. La legge n. 127 del 1997, come già
detto, è stata di recente trasfusa, con opportune modificazioni, nel d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267 (T.U. delle leggi sullordinamento degli enti locali), che dedica al
controllo sugli atti degli enti locali il Capo I (artt. 124-140). Il controllo necessario, che viene
esteso anche agli atti delle IPAB, rimane circoscritto agli atti di cui allart. 17,
comma 33 della legge n. 127 del 1997. Lart. 126, comma 1, del T.U., però, fuga
qualsiasi dubbio ermeneutico, precisando che sono esclusi i regolamenti attinenti allautonomia
organizzativa e contabile del consiglio, e che sono soggetti a controllo le variazioni di
bilancio adottate o ratificate dal consiglio. Il controllo eventuale (art. 127) è
esercitato sulle deliberazioni della giunta e del consiglio dal CO.RE.CO ovvero, se
istituito, dal difensore comunale o provinciale (rispetto alla precedente disciplina muta
la formulazione). Come in passato, liniziativa per lattivazione di questo tipo
di controllo spetta ad un numero qualificato di consiglieri (1/4 dei consiglieri
provinciali e dei consiglieri comunali dei comuni aventi una popolazione superiore ai
15.000 abitanti, 1/5 dei consiglieri comunali dei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti). Il controllo deve essere esercitato solo entro i limiti delle
illegittimità denunziate. Il legislatore prevede, altresì, la possibilità per la giunta
di sottoporre al controllo preventivo di legittimità ogni altra deliberazione dellente
(nuova formulazione dellart. 17, comma 34). Organo di controllo è sempre il
CO.RE.CO., tranne che per lesercizio del controllo eventuale che spetta, ove
istituito, al difensore civico comunale o provinciale. La composizione del CO.RE.CO.
rimane immutata, quindi formata da cinque componenti, di cui quattro esperti eletti dal
Consiglio regionale ed uno designato dal Commissario di governo, più tre supplenti (due
eletti dal Consiglio ed uno designato dal Commissario). Il T.U., però, introduce una
prima novità riguardo alla maggioranza richiesta per lelezione dei membri (sia
effettivi, sia supplenti) di competenza consiliare. E lo stesso legislatore
ordinario, infatti, che pur in modo contorto fissa la maggioranza qualificata per lelezione
e la tempestiva sostituzione (in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate
assenze ingiustificate o incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del
presidente) dei componenti lorgano di controllo (art. 128). Laltra novità
introdotta dal T.U. concerne la precisazione terminologica di alcune cause di
incompatibilità e di ineleggibilità a componente del CO.RE.CO. Ai sensi dellart.
131, infatti, non possono far parte dellorgano di controllo i deputati, i senatori,
i parlamentari europei (precedentemente la legge si riferiva solo ai parlamentari
nazionali ed europei), i consiglieri e gli assessori regionali (prima erano compresi solo
i consiglieri); le altre cause restano invariate. Nellambito dei comitati possono
sempre essere attivati i servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi
per acquisire preventivamente elementi valutativi in relazione ad atti o provvedimenti di
particolare complessità (art. 129). Anche il procedimento di controllo non
subisce notevoli trasformazioni. Le deliberazioni soggette a controllo necessario devono
essere trasmesse a pena di decadenza entro cinque giorni dalla loro adozione (art. 134).
Il CO.RE.CO., entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, può disporre laudizione
dei rappresentanti dellente deliberante o può richiedere, per una sola volta
(novità questa introdotta dal T.U. poiché la precedente disciplina non poneva alcun
limite)[38]
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta (art. 133). In tal caso il
termine (trenta giorni) entro il quale lorgano di controllo deve pronunciarsi viene
sospeso e riprende a decorrere dalla trasmissione dei chiarimenti o dallaudizione
dei rappresentanti (il T.U. avrebbe dovuto fissare il termine entro il quale lente
deliberante deve assolvere alle richieste istruttorie, a nostro avviso, comunque, tale
termine non può essere superiore ai 10 giorni). Le deliberazioni soggette a controllo
necessario diventano esecutive se entro trenta giorni dalla loro trasmissione il CO.RE.CO.
non comunichi allente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Dette
deliberazioni diventano parimenti esecutive se il CO.RE.CO. comunichi di non aver
riscontrato vizi. E bene precisare che la sopra
esposta disciplina si applica anche alle città metropolitane, alle comunità montane,
alle comunità isolane, alle unioni di comuni, ai consorzi cui partecipano enti locali,
fatta eccezione per quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale, nonché, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei
servizi sociali (art. 140). Passate in rassegna, in estrema
sintesi, le modifiche apportate dal T.U. al sistema dei controlli, veniamo ora a
soffermarci sui provvedimenti del CO.RE.CO., ed in particolare sul visto condizionato,
nonché sullesercizio del controllo su richiesta del prefetto e sullanacronistico
annullamento straordinario. 6) I provvedimenti del CO.RE.CO. Il
visto condizionato. Il sub-procedimento di controllo
(necessario e facoltativo), ai sensi della vigente normativa, può concludersi con un
provvedimento espresso (positivo o negativo) ovvero per decorrenza dei termini. Il
CO.RE.CO., infatti, entro trenta giorni dalla trasmissione della deliberazione può
comunicare di non aver riscontrato vizi (c.d. visto di legittimità), può annullare la
deliberazione con proprio provvedimento motivato[39] (provvedimento negativo),
può lasciare trascorrere il termine senza comunicare o trasmettere alcun provvedimento
allente deliberante (in questo caso la deliberazione diventa esecutiva trovando
applicazione listituto del silenzio assenso). La minuziosa individuazione delle
forme di esercizio del potere di controllo fatta dal legislatore non ha costituito
ostacolo allaffermarsi nella prassi del c.d. provvedimento condizionato. Trattasi di
un istituto non espressamente previsto dalla legge, correlato alla esigenza di
economicità e di efficienza dellazione amministrativa, che in passato ha suscitato
ampie discussioni in dottrina[40]. La giurisprudenza, invece,
salvo qualche sporadica pronuncia[41], ha sempre ritenuto
ammissibile lapprovazione condizionata[42]. Bisogna comunque precisare che lapprovazione
condizionata è cosa ben diversa dal visto condizionato. La prima, infatti, svolgeva la
sua funzione acceleratoria e sollecitatoria del procedimento nellambito di rapporti
autarchici (tutela), il secondo, invece, esplica la sua funzione nellambito di
rapporti di autonomia (controllo di legittimità). Pertanto, reputiamo che originariamente
lapprovazione condizionata costituisse un ulteriore limite alla libertà degli enti
locali, in quanto lorgano tutorio non solo poteva annullare o approvare la
deliberazione dellente, ma addirittura poteva porre una condizione e, di tal guisa,
indirizzare politicamente lattività del controllato. Così agendo lorgano
tutorio si sostituiva allamministrazione attiva. La giurisprudenza del tempo, però,
sosteneva che lapprovazione condizionata non comportava una sostituzione dellorgano
tutorio allorgano di amministrazione attiva, poiché era in facoltà di questultimo
accogliere o meno la condizione, anche se nel caso di non accoglimento la deliberazione
era da ritenersi non approvata[43]. Ancora oggi il provvedimento
condizionato costituisce una fattispecie legislativamente ignota, e tuttavia trova
frequente applicazione nella prassi. Un ruolo determinante ai fini dellammissibilità
del visto condizionato è stato svolto dalla giurisprudenza, la quale sostiene che
trattasi di un istituto che assolve a finalità di abbreviazione del procedimento connesso
al controllo e che può consistere sia nella precisazione di espressioni di dubbio
significato contenute nellatto, sia nellindicazione del necessario
completamento dellatto medesimo[44]. Il visto condizionato può essere
considerato alla stregua di un provvedimento positivo di controllo soggetto a condizione
risolutiva. In altre parole, attraverso questo atipico istituto il CO.RE.CO. comunica allente
locale che il visto di legittimità si ritiene apposto a condizione che si proceda agli
accorgimenti formali richiesti. Nel caso in cui lamministrazione attiva ritenga di
non conformarsi alle precisazioni richieste, la deliberazione è da intendersi annullata. A nostro avviso, però, lorgano
di controllo può ricorrere allistituto in questione solo in presenza di violazioni
di norme sul procedimento o sulla struttura formale dellatto e non in tutti gli
altri casi di illegittimità. Resta, inoltre, da considerare il
fatto che il provvedimento condizionato può accelerare il sub-procedimento di controllo,
ma al contempo potrebbe anche rallentarlo. Ed invero, entro quale termine lamministrazione
attiva deve conformarsi o meno? Ed ancora, nel caso di volontà dellente di
conformarsi alle richieste, bisogna trasmettere la relativa deliberazione o meno? I quesiti che ci siamo posti non sono
di facile soluzione, dato che trattasi di un istituto non previsto dal nostro ordinamento.
Riteniamo che lamministrazione attiva debba pronunciarsi entro termini brevissimi e
comunque non superiore ai 10 giorni dalla ricezione del provvedimento condizionato.
Riguardo al secondo quesito, reputiamo che lamministrazione attiva debba
semplicemente comunicare la propria volontà di conformarsi ai rilievi formulati dallorgano
di controllo. Questa atipica forma di atto finale,
consolidatasi nella prassi, è comunque destinata a dissolversi non appena verrà
approvata dal Senato la proposta di legge di iniziativa dellOn. Cerulli Irelli[45],
che esclude lannullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla struttura formale dellatto, quando il contenuto del medesimo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. 7) Lesercizio del controllo su
richiesta del Prefetto. Organo di controllo e deliberazioni controllate. Il comma 1 bis dellart. 16 l. 19
marzo 1990, n. 55 introdotto dallart. 15, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991,
n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dellattività
amministrativa ha conferito al prefetto il potere di chiedere lassoggettamento
al controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni adottate dai comuni, dalle
province e dagli enti locali di cui allart. 49 della l. n. 142 del 1990 (unioni di
comuni, comunità montane, consorzi e unità sanitarie locali) aventi ad oggetto
acquisti, alienazioni, appalti e contratti in
generale (art. 45, 2 comma lett. a, l. n. 142 del 1990)[46].
Il potere del prefetto di attivare il
controllo del CO.RE.CO. è stato messo in dubbio allindomani dellabrogazione
degli artt. 45, 46 e 48 della l. n. 142 del 1990 operata dalla l. n. 127 del 1997 (art.
17, commi 33-45)[47].
A nostro avviso, il potere propulsivo del prefetto ha continuato a sussistere anche dopo lentrata
in vigore della legge n. 127, in quanto rientrante nellesercizio di poteri relativi
allordine ed alla sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale[48].
Questa nostra convinzione è rafforzata dalla circostanza che il T.U. ha espressamente
previsto, anche se con una formulazione errata (controllo del prefetto), lesercizio
del controllo su richiesta del prefetto. Poiché tale potere propulsivo, a differenza di
quello politico, si inserisce nel contesto della legislazione antimafia ed è quindi
preordinato alla prevenzione della criminalità organizzata, riteniamo che il procedimento
di controllo, una volta attivato con la richiesta (scritta e motivata) e con la
indicazione delle illegittimità denunziate, debba proseguire e concludersi con le
modalità previste per il controllo necessario e non con quelle previste per il controllo
eventuale.. Quindi, organo di controllo non può che essere il CO.RE.CO., il quale si deve
pronunciare, entro i termini fissati dalla legge, con gli atti finali tipici del controllo
necessario. Sono soggette al potere discrezionale
di richiesta di controllo del prefetto le deliberazioni relative agli acquisti,
alienazioni, appalti ed in generale a tutti i contratti.. Sorge il dubbio se a seguito
della emanazione della l. 30 dicembre 1991, n. 412 le deliberazioni delle Aziende
Sanitarie Locali, aventi ad oggetto le materie sopra indicate, possano ancora essere
soggette a controllo su richiesta del prefetto. Tale dubbio è stato fugato da un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, che ha confermato il potere del prefetto
rivolto a stimolare non più il CO.RE.CO. ma i competenti organi regionali di
amministrazione attiva[49]. 8) Il controllo successivo del
Governo. Lannullamento straordinario. Lart. 138 del T.U. prevede lesercizio
di un controllo successivo del Governo (diverso quindi da quello impeditivo attribuito al
CO.RE.CO, che, comè noto, al di là del linguaggio usato dal legislatore
(annullamento), è da considerare una misura che si inserisce nelle fasi del procedimento
amministrativo) sugli atti degli enti locali a tutela dellunità dellordinamento[50].
Tale potere si estrinseca attraverso lannullamento degli atti viziati da
illegittimità. Trova, dunque, applicazione anche nel vigente ordinamento lanacronistico
art. 6 del T.U. n. 383 del 1934, successivamente trasfuso nellart. 2, comma 3, lett.
p), l. n. 400 del 1988.. Lannullamento può essere disposto in qualunque tempo, dufficio
o su denunzia, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellInterno e sentito il Consiglio
di Stato. La vigenza di una così penetrante
forma dingerenza statale sullattività amministrativa degli enti locali è di
certo in netto contrasto con lordinamento
pluralista introdotto dalla Costituzione[51]. Tale contrasto diventa
ancor più stridente se consideriamo che la Corte Costituzionale ha dichiarato lillegittimità
dellannullamento straordinario nei confronti degli atti delle regioni e delle
province autonome[52].
La motivazione addotta è che il potere di annullamento straordinario va ricondotto alla
disciplina del controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione,
disciplina che lart. 125 Cost. configura in termini tassativi e, quindi,
insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario. Prosegue la Corte
affermando che quandanche si riconoscesse il potere di annullamento straordinario
quale atto di autotutela[53] o quale atto di alta
amministrazione[54],
la sua previsione sarebbe al pari illegittima; infatti la sua considerazione come atto di
autotutela presuppone una concezione monolitica dellamministrazione pubblica, che
non è compatibile con il sistema pluralista previsto dalla Costituzione; la sua
considerazione come atto di alta amministrazione ne farebbe un atto specifico e puntuale
del tutto svincolato da qualsiasi tipizzazione dei contenuti e degli interessi generali da
tutelare. Le brillanti motivazioni addotte dalla
Corte Costituzionale a fondamento della dichiarazione dillegittimità dellannullamento
straordinario degli atti delle regioni e delle province autonome, però, non sono state
estese agli atti degli enti locali. Ed infatti, la stessa Corte, a distanza di una sola
settimana, ha dichiarato inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dellart. 2, comma 3, lett. p). l. n. 400/1988, nella
parte in cui si riferisce allannullamento straordinario degli atti amministrativi
degli enti dipendenti dalla regione e degli enti locali[55].
Alla luce di quanto esposto sinora, ci
chiediamo, e non siamo certo i primi[56], se sussistano nella nostra
Costituzione diversi gradi di autonomia[57]. Francamente reputiamo incomprensibile
la sussistenza di un doppio grado di autonomia[58], anche se la vigenza dellannullamento
straordinario su tutti gli atti degli enti locali ne è, purtroppo, la prova lampante. Al
contrario, riteniamo che nel nostro attuale ordinamento il principio autonomistico debba
essere identico sia se si guarda allente regione, sia se si guarda allente
comune o provincia. La conservazione di un istituto fondato sulla supremazia governativa,
proprio di un sistema accentrato - che non opera di certo nello spazio logico-dispositivo
degli art. 5 e 128 Cost.[59] - altro non è che la
proiezione nel nostro ordinamento della vecchia formula dellautarchia. Lannullamento
straordinario sugli atti degli enti locali, quindi, si pone in aperto contrasto con limpianto
costituzionale, che, sebbene in modo ambiguo (vedi lart. 130), risulta essere
incentrato sul riconoscimento delle autonomie locali e non certo sullautarchia.. Paradossalmente, il legislatore
ordinario riduce gli atti degli enti locali soggetti al controllo preventivo di
legittimità, ma al contempo mantiene in vita lannullamento
governativo, strumento che consente allorgano statale di intervenire
autoritativamente ed in qualunque tempo su tutti gli atti, quindi anche su quelli
monocratici e su quelli non avente carattere amministrativo, permettendo, di tal guisa,
una penetrante ingerenza statale negli affari riservati alla cura degli enti locali. A nostro avviso, la vigenza dellannullamento
straordinario sugli atti degli enti locali, sia che la si ricolleghi alla sua natura di
atto di autotutela o di atto di alta amministrazione, presuppone una concezione monolitica
dellamministrazione pubblica e, quindi, la strutturazione unitaria dellazione
amministrativa, caratteristiche proprie dello Stato liberale, che collidono con lattuale
sistema pluralista. 9) Considerazioni finali Le tappe che hanno condotto allattuale
disciplina dei controlli evidenziano la riluttanza del legislatore ad abbandonare il
vecchio modello introdotto dalla legge Rattazzi, incentrato, comè noto, sulla
formula organizzatoria dellautarchia. A questa tendenza non si è sottratto nemmeno
il Costituente che, nonostante lintroduzione del principio di autonomia, ha
inspiegabilmente mantenuto in vita i controlli preventivi di legittimità. Ne consegue che tali controlli hanno
rappresentato lo strumento principe attraverso il quale si è attuata lopera di
adattamento, di conciliante coesistenza, tra il modello dellautarchia e quello dellautonomia.
Siamo comunque scettici sul futuro di
questo istituto. Riteniamo, infatti, che la legge n. 127 del 1997 costituisca lanticamera
della imminente soppressione dei controlli preventivi di legittimità, che molto
probabilmente sarà sancita dalla riforma della parte seconda della Costituzione. Il
disegno di legge costituzionale n. 5830, presentato il 18 marzo 1999, riformula, infatti,
lart. 130 Cost., prevedendo che gli atti dei comuni, delle province e delle città
metropolitane non sono sottoposti a controlli preventivi esterni o di merito.
[1] Per una panoramica sui controlli sugli atti degli enti locali, limitandoci per ovvi motivi solo ad alcuni dei tanti ed importanti contributi, cfr. Forti, I controlli dellamministrazione comunale, nel Primo Trattato completo di Diritto Amministrativo Italiano, a cura di V.E. Orlando, II, Milano, 1915, p. 607 873; Latorre, I controlli sulle amministrazioni comunali e provinciali, Minerbio, 1922; Ortolani, I controlli sulle amministrazioni locali, Roma, 1939; Guarino, Autonomia e controlli, in Giur. Compl. Cass. Civ., 1951, I, p. 961; Scudiero, I controlli sulle regioni, sulle province e sui comuni nellordinamento costituzionale italiano, I, Napoli, 1963; Sepe, Il sistema del controllo e i vari controlli sui comuni, in Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazioni, I comuni a cura di M.S. Giannini, Vicenza, 1967, p. 190 ss.; A. M. Sandulli, I controlli sugli enti territoriali nella Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, p. 574 ss.; M. S. Giannini, Autonomie comunali e controlli, in Gli apparati statali dallUnità al fascismo, a cura di Zanni Rosiello, Bologna, 1976, p. 122 ss.; AA.VV., Il controllo della regione sugli enti locali, Milano, 1973; AA.VV., I controlli sugli enti locali, in Quaderni regionali Formez, n. 5, Napoli,1974; Coltelli, Rassegna ed analisi dei controlli sugli enti locali, in Quaderni regionali Formez, n. 46, Roma, 1984; Vandelli, I controlli sullamministrazione regionale e locale, Bologna, 1984; Id., Controlli sugli atti della Regione, della Provincia e del Comune, in Dig. Discipl. Pubbl., IV, 1989, p. 79 ss.; Volpe, Il controllo sugli atti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in Le Regioni, 1991, p. 454; Ginestra, I controlli sugli enti locali, in Trib. Amm. Reg., I, 1991, p. 399 ss.; Capotosti, Profili generali dei controlli amministrativi sugli enti locali, in Nuova Rass., 1991, n. 10, p. 1003 ss.; Cassese, I moscerini e gli avvoltoi. Sistema dei controlli e riforma della Costituzione, in Corr. Giur., 2, 1993, p. 217; Sambucci, I controlli, in AA.VV, Commento alla legge n. 127/97, Bassanini 2, coordinato da M. Stipo, Rimini, 1998, p. 347 ss.; Meloni, I controlli sugli atti amministrativi di regioni ed enti locali, Milano, 1998. [2] Sulla singolarità del rapporto centro-periferia, cfr. M. Nigro, Il Governo Locale I - Storia e problemi, Roma, 1980, p. 2 ss.. Affrontando il problema della difficile coesistenza fra Stato moderno e collettività locali, lautorevole giurista definisce singolare il rapporto tra queste due realtà , dato che esso si configura, da una parte, come di attrazione ed integrazione o, addirittura, di compenetrazione, dallaltra, come un rapporto di antitesi o, addirittura, di ostilità e di guerra. Prosegue lillustre giurista affermando che è proprio la complessità e intima contraddittorietà di siffatta relazione a generare la varietà degli assetti, la loro ambiguità, la loro storica mutevolezza, insieme con la difficoltà di lettura teorica. Sul rapporto persona giuridica Stato - persone giuridiche territoriali cfr. altresì Berti, Caratteri dellamministrazione comunale e provinciale, Padova, 1969, in particolare p. 31 ss.. [3] In tal senso cfr. in particolare M.S. Giannini, Le proposte di riforma dei controlli in Italia, in QRF, 5, 1974, p. 49 ss.; Valentini, I controlli sugli enti locali, ivi, p. 35 ss.; Cassese, I controlli sugli enti locali, in Nuova Rassegna, n. 1, 1991, p. 71 ss.. [4] Sulla legge del 1865 cfr. Saredo, La nuova legge sullamministrazione comunale e provinciale, III, Torino, 1875; S. Romano, Il Comune, in Trattato Orlando, vol. II, parte I, Milano, 1908; Petracchi, Le origini dellordinamento comunale e provinciale italiano, I, Venezia, 1962; M.S. Giannini (a cura di), I Comuni, cit.; Amorth, Le province, Vicenza, Neri Pozza, 1968. [5] Laband, Le droit pubblic de lEmpire allemand, I, Paris, 1900, p. 121 ss., sostiene, infatti, che lautarchia si profila come una modalità di organizzazione dellattività statale esplicabile, in forma indiretta, mediante figure soggettive, a base territoriale, distinte dallo Stato e munite di personalità giuridica. [6] In tal senso S. Romano, Principi di diritto amministrativo italiano, Milano, 1912, p. 78. Teniamo a precisare che la concezione del comune quale organo dello Stato risale a V.E. Orlando, Principi di diritto amministrativo, Firenze, 1892, p. 140. [7] Sul merito cfr. Amorth, Il merito dellatto amministrativo, Milano, 1939. [8] Sul concetto di autarchia,
dato che numerosi sono i contributi scientifici, ci limitiamo a rinviare alle voci Enciclopediche ed alla bibliografia ivi citata,
cfr. Cassese, Autarchia, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 324 ss.; Capotosti, Autarchia,
in Dig. Discipl. Pubbl., II, Torino, 1987, p. 1 ss.; Roversi Monaco, Autarchia, in Enc.
Giur., IV, Roma, 1988. [9] La legge Rattazzi attribuiva lesercizio della vigilanza sugli atti degli enti locali in primo grado allIntendente ed in secondo al Governatore. Sul concetto di vigilanza cfr. Ottaviano, Considerazioni sugli enti pubblici strumentali, Padova, 1959; Arcidiacono, La vigilanza nel diritto pubblico. Aspetti problematici e profili ricostruttivi, Milano, 1984; Valentini, Vigilanza (diritto amministrativo), in Enc. dir., XLVI, 1993, Milano, p. 702 ss.; Stipo, Vigilanza e Tutela (dir. amm.), in Enc. Giur., XXXII, Roma, 1994. [10] Sul concetto di controllo fondamentale è il contributo di M. S. Giannini, Controllo: nozioni e problemi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1974, p. 1263 ss.. Sui controlli amministrativi in generale, tra la copiosa bibliografia, cfr. Berti Tumiati, Controlli amministrativi, in Enc. dir., X, Milano, 1962, p. 298 ss.; Trimarchi Banfi, Il controllo di legittimità, Padova, 1984; Sepe, Controlli: II) Controlli amministrativi, in Enc. giur., IX, 1988; De Giorgi Cezzi, I controlli nellamministrazione moderna, Bari, 1990; Cassese (a cura di), I controlli nella pubblica amministrazione, Bologna, 1993; AA.VV., I controlli amministrativi, a cura di U. Allegretti, Bologna, 1995; Berti Marzona, Controlli amministrativi, in Enc. dir., Aggiornamento III, Milano, 1999, p. 457 ss.. [11] Per M. S. Giannini, Lezioni di diritto amministrativo, Vol. I, Milano, 1950, p. 201, la vigilanza, la tutela, il riscontro, sono tre specie di controllo preventivo (il primo di legittimità, il secondo di merito, il terzo di legittimità e di regolarità di imputazione contabile) tipizzate a seguito di un ottantennio di prassi. [12] Sul prefetto cfr. Ghisalberti, DallIntendente al Prefetto, in Contributo alla storia delle amministrazioni preunitarie, Milano, 1963; Fried, Il prefetto in Italia, trad. It., Milano, 1967; Malinverno, Prefetto, in N.N.D.I., XII, Torino, 1968, p. 593; Casula, I prefetti nellordinamento italiano, Milano, 1972;Cassese, Il prefetto nella storia amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1983, n. 4, p. 1449 ss.; Meoli, Il prefetto nellordinamento italiano, Firenze, 1984; Gizzi, Prefetto, in N.N.D.I., App., V, Torino, 1984, p. 1133; Mascambruno, Il prefetto (1 Dalle origini allavvento delle regioni), Milano, 1988; Reggio DAci, Prefetto e prefetture, in Enc. giur., XXIII, Roma, 1990; Cassese, Il prefetto come autorità amministrativa generale; Re, 1992, p. 331; Mazzarelli, Prefetto e prefetture (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1995, p. 947; Meoli, Prefetto, in Dig. Discipl. Pubbl., XI, Torino, 1996. [13] Sullapprovazione cfr., per tutti, Tomei, Lapprovazione amministrativa, Torino, 1990. [14] Sul periodo fascista cfr. AA.VV., Il fascismo e le autonomie locali, a cura di S. Fontana, Bologna, 1973; Rotelli, Costituzione e amministrazione dellItalia unita, Bologna, 1981, p. 213 ss.. [15] Tale sistema fu introdotto per la prima volta con la legge 4 febbraio 1926, n. 237 (art. 13) e col R.d.l. 3 settembre 1926, n. 1910 (art. 11)relativi allordinamento podestarile. In queste fonti lestensione del visto prefettizio al merito degli atti era limitato solo alle deliberazioni dei comuni minori (con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti). [16] Su tale legge cfr. Napolitano, Dopo la legge 9 giugno 1947- Lannullamento prefettizio, in Corr. Amm., 1947, p. 787 ss.; Pratelli, Il controllo di legittimità nella riforma della legge comunale e provinciale, in Riv. amm., 1947, p. 62 ss.. [17] In tal senso G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Vol. III, IV edizione aggiornata, Milano, 1949, p. 149 ss. [18] Sottolinea Di Plinio, Contributo alla teoria del controllo amministrativo nellordinamento regionale, Chieti, 1979, p. 24, che il controllo amministrativo, come ogni altro fenomeno istituzionale, è storicamente determinato. [19] Sul sistema dei controlli nella Costituzione cfr. Amorth, Problemi del controllo sugli enti locali dopo le norme della Costituzione, in Amm. it., 1950, p. 356 ss.; Zanobini, Osservazioni sulle norme costituzionali relative ai controlli sugli enti locali, in Nuova Rassegna, 1951, p. 3 ss.. [20] Sul punto cfr. F. Benvenuti, Il controllo mediante richiesta di riesame, in Riv. trim. di dir. pubbl., 1954, p. 377 ss.. [21] A. M. Sandulli, I controlli sugli enti territoriali nella Costituzione, cit., p. 584, sostiene che usando lart. 130 una terminologia generica, si riferisce infatti al controllo sugli atti, è ammissibile un controllo anche sui contratti e su ogni genere di atto di diritto privato. [22] Così De Giorgi Cezzi, I controlli nellamministrazione moderna, cit., p. 36. [23] In tal senso F. Benvenuti, I controlli amministrativi dello Stato sulla regione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1972, p. 587 ss.. [24] Così A.M. Sandulli, Il controllo sugli enti territoriali nella Costituzione, cit., p. 582. [25] Sul punto si veda Merusi, Note introduttive sulle prime esperienze di controlli regionali sugli enti locali, in AA.VV., Il controllo della regione sugli enti locali, cit., p. 11 ss.. [26] Sul sistema dei controlli introdotto dalla legge n. 142 del 1990, tra la copiosa bibliografia, cfr De Lipsis, I controlli sugli atti degli enti locali ai sensi della legge n. 142/90, in Inf. prev., 1990, p. 1489 ss.; De Roberto, Il controllo sugli atti dei comuni e delle province, in Com. dItalia, 1990, p. 1623 ss.; Capotosti, Profili generali dei controlli amministrativi negli enti locali, cit., p. 1003 ss.; Lubrano, Il nuovo sistema dei controlli sugli atti degli enti locali, in Riv. amm., 1991, p. 1714 ss.; Volpe, Il controllo sugli atti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, cit.; Mele La nuova disciplina dei controlli scaturente dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in Nuova Rass., 1991, p. 1470; Brancasi, I controlli sugli enti locali alla luce della legge n. 142 del 1990, in S. Cassese (a cura di), I controlli nella pubblica amministrazione, cit., p. 165 ss.. [27] Sulla individuazione delle delibere urgenti cfr. Vandelli, Ordinamento delle autonomie locali, Rimini, 1990, p. 263; De Lipsis, Il controllo sugli atti degli enti locali, cit., p. 1496. Parte della dottrina identifica le delibere urgenti con quelle immediatamente esecutive. Si è posto poi il problema delle delibere di giunta di variazione del bilancio: sono da considerare urgenti e quindi da trasmettere al CO.RE.CO entro il termine fissato a pena di decadenza, ovvero non sono da annoverare tra le delibere urgenti?. Sul punto si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. V, 5 giugno 1997, n. 600, in Foro amm., 1997, p. 1656, che ha affermato: le deliberazioni adottate in via di urgenza dalla giunta comunale e riguardanti le variazioni del bilancio dellente non rientrano necessariamente tra quelle dichiarate urgenti alle quali si applica il termine perentorio ex art. 46, comma 6, l. 8 giugno 1990, n. 142, che ne dispone la trasmissione allorgano tutorio entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza in quanto tale termine concerne esclusivamente le sole deliberazioni del consiglio e della giunta per le quali è stata emessa la specifica dichiarazione dimmediata esecutività ex art. 47, comma 3, l, 8 giugno 1990, n. 142 . [28] La minoranza qualificata di consiglieri era originariamente di 1/3 nellambito dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni il cui sistema elettorale era di tipo proporzionale, mentre nei comuni a sistema elettorale maggioritario era di 1/5. Successivamente alla introduzione della legge n. 81 del 1993 la minoranza qualificata è stata individuata in 1/3 dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e in 1/5 in quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Da ultimo il quorum è stato nuovamente modificato essendo stato fissato per i consigli provinciali e per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in 1/4 dei consiglieri, mentre per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 è stato fissato in 1/5 dei consiglieri. [29] Tale potere è stato conferito dal comma 1 bis dellart. 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Il comma de quo è a sua volta stato introdotto dalla l. 19 luglio 1991, n. 203. [30] Lart. 46, comma 7, demanda alle leggi regionali la disciplina delle modalità e dei termini per tutte le altre deliberazioni assoggettate a controllo. [31] Sul sistema dei controlli introdotto dalla legge n. 127 del 1997, tra la copiosa bibliografia, cfr. T. e C. Romei, Il controllo preventivo di legittimità: innovazioni della legge Basanini, in Nuova Rassegna, 1997, 10, p. 1003 ss.; Cuttaia, il nuovo sistema dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, ivi, 1997, p. 1351; Santucci, La revisione dei controlli amministrativi sugli atti delle regioni e degli enti locali. Riforma finta in attesa della loro soppressione?, in Prime note supplemento al N. 6/1997, p. 182 ss.; Mele, Il nuovo sistema dei controlli degli atti degli enti locali dopo la L. 15 maggio 1997, n. 127, in Foro amm., 3, 1998, p. 975 ss.; Corpaci, Il controllo sugli atti regionali e degli enti locali, in Giorn. di dir. amm., n. 3, 1998, p. 273 ss.; Sambucci, I controlli, cit.; Romano Tassone, I controlli sugli atti degli enti locali nelle leggi n. 59 e n. 127 del 1997, in Dir. amm., 1998, p. 57 ss.. [32] In tal senso Corpaci, Il controllo sugli atti regionali e degli enti locali, cit., p. 276. [33] In tal senso cfr. Ministero dellInterno, Direzione generale dellamministrazione civile, circolare 1 ottobre 1997, F.L: 25/97, in G.U. 30 ottobre 1997, n. 254, Chiarimenti in merito allattività gestionale degli enti locali a seguito della l. 15 maggio 1997, n. 127, in Nuova Rassegna 1997, n. 17, III ss.; Cons. St., sez. I, parere 14 ottobre 1998, n. 219, in Giornale di dir. amm., n. 4, 1999, p. 375. [34] Sul controllo sugli atti della regione cfr., da ultimo, Tomei, La parabola del controllo dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni. Da tecnica di dominio a simulacro del potere centrale, in questa Rivista, n. 2-3, 2000, p. 400 ss.. [35] In tal senso cfr. Cons. St. sez. I, parere 14 ottobre 1998, cit.; Circolare 1 ottobre 1997, n. 25/97 cit.. [36] In tal senso cfr. TAR Campania, sez. I, Napoli, 27 maggio 1999, n. 1473, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2765. [37] Le disposizioni de quibus riducono indirettamente il sistema dei controlli poiché attribuiscono ai dirigenti molti dei compiti prima esercitati da altri organi degli enti locali. Si passa dallesercizio delle funzioni mediante deliberazione a quello mediante determinazione. Poiché le determinazioni non sono soggette a controllo, in quanto atti monocratici, è evidente la riduzione indiretta del sistema dei controlli. A dire il vero qualcuno ha sostenuto che anche gli atti monocratici sono soggetti a controllo, ma noi siamo di diverso avviso anche perché sussiste in giurisprudenza un ormai consolidato orientamento che nega tale tipo di controllo: cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 21 novembre 1996, n. 1227, in Foro amm., 1996, p. 3207; Id., 19 febbraio 1999, n. 176, ibidem, 1999, p. 328. [38] Lart. 46, comma 4, della legge n. 142 del 1990, invece, prevedeva che il termine potesse essere interrotto per una sola volta. [39] Secondo parte della giurisprudenza la motivazione deve consistere solo nel raffronto tra fatto e previsione normativa, quindi nellevidenziare il contrasto sussistente tra latto controllato e il principio (o il parametro normativo) indicato dallorgano di controllo (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. IV, 28 settembre 1998, n. 1223, in Foro amm., 1998, I, p.1285). Secondo altro orientamento, invece, è viziata per difetto di motivazione la delibera di annullamento del comitato regionale di controllo che non renda conoscibile il processo logico seguito per pervenire alla decisione di annullamento, limitandosi ad un generico richiamo al contrasto con la normativa vigente (cfr., ex multis, TAR, Puglia, Sez. II Bari, 15 dicembre 1994, n. 1499, in Trib. Amm. Reg., 1995, I, p. 803). [40]Sul provvedimento condizionato parte della dottrina (Cammeo, Dellautorizzazione condizionata ad accettare lasciti e doni per parte di enti morali, in Giur. it., 1925, coll., 1-3) ha assunto posizioni intermedie sostenendo che latto di approvazione può essere soggetto a condizione a secondo dei casi. Altri (Donati, Atto complesso, autorizzazione e approvazione, in Arch. giur., 1903, p. 63; Forti, I controlli, cit:; Ortolani, I controlli, cit.) sostengono la non ammissibilità dellapprovazione condizionata, in quanto incompatibile con il sistema dei controlli amministrativi: Altri ancora (DAlessio, Commento alla legge comunale e provinciale, Torino, 1936, p. 364; Ravà, La convalida degli atti amministrativi, Padova, 1937, p. 174; Lucifredi, Latto amministrativo nei suoi elementi accidentali, Milano, 1941, p. 289) ritengono ammissibile lapprovazione condizionata. Per maggiori approfondimenti sullapprovazione condizionata cfr. Di Plinio, Contributo alla teoria del controllo, cit., p. 274; Tomei, Lapprovazione amministrativa, cit., p. 118 ss.. [41] Cfr. Cons. St., sez. V, 5 agosto 1913, in
Riv. Amm., 1914, p. 204. [42] Cfr. Cons. St., sez. V, 10 marzo 1950, n. 310, in Cons. St., 1950, p. 453; Id., sez. V, 9 ottobre 1953, n. 602, ivi, 1953, I, p. 931; Id., sez. V,10 aprile 1954, n. 341, ivi, 1954, I, p. 397. [43] Cons. St., Ad. Gen., 7 dicembre 1950, n. 417, in Cons. St., 1950, p. 1297. [44] Tra le pronunce più
recenti cfr. Cons. St., sez. IV, 22 dicembre 1997, n. 1480, in Foro amm., 1997, p. 3019;
Id., sez. IV, 27 febbraio 1998, n. 347, in Foro amm., 1998, p. 378; Id., sez. V, 1 aprile
1999, n. 348, in Cons. St., 1999, I,
p. 633; [45] La proposta è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 25 ottobre 2000 (A.C. 6844). [46] Sul controllo a richiesta del prefetto cfr. Cirillo, Il controllo preventivo di legittimità ad iniziativa del prefetto: problemi interpretativi ed applicativi, in Nuova Rass., 1991, p. 1614; Orso-Adinolfi, Il controllo sugli atti degli enti locali su iniziativa del prefetto nel sistema introdotto dalla recente legge 127/1997, in Dir. della Reg., 1997, p. 182 ss.; Orso, Il controllo antimafia del prefetto sulle determinazioni dirigenziali e dei responsabili degli uffici e dei servizi, in Riv. giur. Poliz., 1999, p. 239. [47] Sulla tesi dellavvenuta abrogazione implicita del controllo prefettizio a seguito dellabolizione del controllo necessario sulle deliberazioni della giunta cfr. Virga, Diritto amministrativo, 3, Milano, 1998, p. 227. Contra, cfr. Orso-Adinolfi, Il controllo sugli atti degli enti locali su iniziativa del prefetto, cit., p. 190. [48] In tal senso cfr. TAR Campania, sez. I Napoli, 27 maggio 199, n. 1473, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 2765. Sul fatto che il potere propulsivo del prefetto mira a tutelare un interesse statale cfr. Cort. Cost., 19 maggio 1994, n. 191, in Cons. St., 1994, II, p. 807. In dottrina cfr. Orso-Adinolfi, Il controllo sugli atti degli enti locali, cit., p. 190. [49] Cfr. ex multis, Cons. St., sez. I, 8 aprile 1992, n. 603, in Foro amm., 1994, p. 594. [50] Sullannullamento governativo in generale cfr. Bodda, Osservazioni sulla potestà governativa di annullamento in ogni tempo degli atti amministrativi illegittimi, in Studi in Onore di Cammeo, Padova, 1933, I, p. 93 ss.; Amorth, Problemi del controllo, cit., in particolare pp. 358 e 371; Treves, Costituzionalità dellannullamento governativo degli atti amministrativi nella sfera regionale, in Giur. It., 1959, I, 1, p. 1101 ss.; Cannada-Bartoli, Aspetti costituzionali dellannullamento governativo di provvedimenti amministrativi, in Giur. Cost., 1959, p. 332 ss.; Benvenuti, Autotutela, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 537 ss.; Cugurra, Lannullamento governativo come atto di alta amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1970, p. 611 ss.; Berti, Ordinamento amministrativo, annullamento governativo e autonomia regionale, in Giur. Cost., 1971, p. 2818 ss.; Arcidiacono, Organizzazione pluralistica e strumenti di collegamento, Milano, 1974, in particolare pp.22-32. [51] Sulla stridente contraddizione tra la vigenza dellannullamento straordinario sugli atti degli enti locali e il principio pluralista cfr., per tutti, Arcidiacono, Organizzazione pluralistica, cit., p. 26 ss.. [52] In tal senso Corte Cost., 21 aprile 1989, n. 229, in Regioni (con note di Cocozza e di Barbati), 1990, p. 1190 ss.. Sullargomento, da ultimo, cfr. Tomei, cit., p.405 ss.. [53] La riconduzione dellannullamento governativo allautotutela è opera di Benvenuti, Autotutela, cit., pp. 537 e 543, il quale ritiene che il potere di annullamento va giudicato come una delle manifestazioni dellautotutela, e più precisamente dellautotutela politica, che costituisce retaggio dello Stato assoluto, del quale il nostro ordinamento riassume il carattere di Stato amministrativo. Contra, Berti, Ordinamento amministrativo, cit.. [54] Sulla natura dellannullamento governativo quale atto di alta amministrazione cfr. A.M., Sandulli, Governo e amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, p. 750 ss.; Cugurra, Lannullamento governativo, cit., p. 612 ss.. [55] In tal senso Corte Cost., 28 aprile 1989, n. 242, in Foro It., 1989, I, p. 2065. [56] Sulla presunta illegittimità costituzionale dellannullamento governativo, cfr., per tutti, Arcidiacono, Organizzazione pluralistica, cit., p. 24 ss.. [57] Propendono per lesistenza di differenti forme di autonomia A.M. Sandulli, I controlli sugli enti territoriali, cit., Sica, Contributo alla teoria dellautonomia costituzionale, Napoli, 1951, p. 75 ss.; Mazziotti, Studi sulla potestà legislativa delle regioni, Milano, 1961, p. 39. In particolare, questo autore sostiene che lespressione autonomie locali di cui allart. 5 Cost. è intesa a delineare figure diverse di autonomia, nel senso che il Costituente con tale espressione ha voluto comprendere tanto lautonomia in senso stretto, quanto lautarchia. Per un maggior approfondimento sul concetto di autonomia cfr. S. Romano, Autonomia, in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1946, p. 15 ss.; Calasso, Autonomia (storia), in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 349 ss.; M.S. Giannini, Autonomia Pubblica, ivi, p. 356 ss.; A. Romano, Autonomia nel diritto pubblico, in Dig. Disc. Pubbl., II, Torino, 1987, p. 30 ss.; De Fina, Autonomia, in Enc. giur., IV, Roma, 1988. [58] Basti ricordare lintervento
dellOn. Tessitori in Assemblea Costituente, il quale in risposta allOn.
Tosello dichiarò che i principi che reggono luna e laltra autonomia sono
identici, sia che noi guardiamo allente comune, sia che guardiamo allente
regione, in Resoconti Ass. Cost., sed.
27 maggio, 1947, p. 4236. [59] Sulle autonomie locali cfr., in particolare, M.S. Giannini, Autonomia locali e autogoverno, in Corr. Amm., 1948, p. 1907 ss.; Esposito, Autonomie locali e decentramento amministrativo nellart. 5 della Costituzione italiana, in La Costituzione italiana, Padova, 1954. Sul tema, da ultimo, cfr. Vandelli, Autonomia e ordinamento degli enti locali, Milano, 1999.
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