Associazione magistrati Corte dei conti

PROPOSTA COSTITUZIONALE

 

 

La lista “Proposta Costituzionale” nasce dalla fusione di componenti delle Liste “Nuova Proposta” e “Impegno Costituzionale” presentatesi nelle elezioni scorse.

Prosegue così il tentativo, gia portato avanti con l’unione di esponenti di Indipendenza Democratica e Progresso, di invertire la tendenza frazionistica che, in seno all’Associazione, ha portato ad un proliferare di liste e ad un’eccessiva settorializzazione degli interessi rappresentati; crediamo infatti che già a partire dalle candidature debba realizzarsi quella mediazione fra le varie categorie che dovrebbe sfociare in un’azione associativa diretta al perseguimento di finalità a tutti comuni, sempre nel quadro di riferimento dei valori costituzionali e dell’interesse della Società.

Altro elemento che ci caratterizza è l’apartiticità, non nel senso di escludere che i singoli magistrati abbiano le proprie idee politiche e partitiche, ma intesa come garanzia di terzietà, sicchè l’elemento aggregante e proiettato come immagine esterna sia quello di una magistratura non soggetta a condizionamenti, ma sottoposta solo alla legge, in modo da non lasciare adito a dubbi sulla sua imparzialità.

Possiamo ancora aggiungere che intendiamo la partecipazione alla vita associativa come valore a sé stante e non come strumento di potere o come mezzo per perseguire altri, pur leciti, interessi.

Per quanto riguarda il futuro della Corte dei conti, condividiamo naturalmente i progetti di rafforzamento e specialmente di miglioramento della sua funzionalità: i compiti che l’ordinamento attribuisce al nostro Istituto sono amplissimi e delicati; superiori a quelli di ogni altra Istituzione di controllo esterno; sta a noi la responsabilità di farvi fronte in maniera adeguata attraverso l’impegno quotidiano e l’approfondimento delle nostre professionalità.

Particolare impegno dovrà essere rivolto a far sì che la funzione di controllo, notevolmente rafforzata con l’approvazione della legge La Loggia, possa avvalersi delle necessarie condizioni di mezzi e di personale che ne consentano una adeguata esplicazione.

In tale ambito sarà indispensabile dare rapido avvio alle procedure di reclutamento di personale di collaborazione altamente specializzato, in possesso di laurea in discipline economiche, così come previsto dalla intervenuta recente riforma dell’art. 3, comma 8°, della legge n. 127/97 (cd. Bassanini bis).

Occorre altresì adottare misure che garantiscano una maggiore stabilità dei magistrati preposti alle funzioni di controllo e giurisdizionali nelle sedi di servizio diverse da quella romana. Esigenza quest’ultima già in qualche modo perseguita attraverso l’apertura del pertinente concorso a funzionari e dirigenti delle Regioni e degli Enti Locali, ma che dovrebbe trovare più rapida soddisfazione anche attraverso appositi incentivi economici da adottare con norme che si riferiscano alla specifica realtà della Corte dei conti.

In questo quadro va ribadito il carattere magistratuale di tutte le funzioni della Corte, giacchè lo stesso è indispensabile per garantire quella indipendenza e quella neutralità necessarie anche nel controllo, sia su atti che sulle gestioni, come recenti scandali finanziari hanno chiaramente dimostrato.

Per quanto riguarda la giurisdizione, mentre prendiamo atto con soddisfazione delle recenti aperture della Cassazione in riferimento agli Enti Pubblici Economici ed alle Società a partecipazione pubblica, esprimiamo l’auspicio che analoga riconsiderazione intervenga nell’importante settore del danno ambientale; non possiamo invece non manifestare profondo allarme per le ventilate iniziative legislative che si riferiscono ad ipotesi di condono per le condanne irrogate dalla Corte dei conti e di transazioni, relative a giudizi contabili in corso, rimesse alla discrezionalità della P.A.; è evidente, specie in quest’ultimo caso, il vulnus alla funzione del P.M. e del giudice, in chiaro contrasto non solo con l’art. 103 della Costituzione, ma anche con l’art. 97 che è alla base dell’istituto della responsabilità amministrativo-contabile.

Passando ad altri problemi, non siamo d’accordo con quanti valutano positivamente il progetto inteso ad enucleare funzioni superiori con conseguente distinzione della magistratura contabile in due carriere, di guisa che si darebbe vita ad un assetto simile a quello della magistratura amministrativa.

L’Associazione ha infatti sempre voluto evitare il doppio ruolo dei magistrati, mantenendone, a costo di sacrifici personali, l’unicità pure nel momento dell’istituzione delle Sezioni Regionali.

Come è stato affermato in Senato (v. seduta del 24 gennaio u.s.) “nel disegno costituzionale la Corte dei conti, al pari del Consiglio di Stato, è una magistratura superiore nella sua configurazione unitaria… distinguere i magistrati della Corte dei conti sulla base delle concrete funzioni di volta in volta espletate, oltre che in contrasto con la predetta unitaria configurazione costituzionale, non appare condivisibile, considerato che tutti i magistrati contabili da un lato sono potenzialmente idonei a svolgere qualsiasi funzione intestata all’organo, dall’altro operano un continuo avvicendamento all’interno dei collegi delle Sezioni Riunite”.

Queste illuminate parole pronunziate dall’on. Manzione, sono state condivise e recepite dal Parlamento, tanto vero che la Corte di conti è rimasta estranea al disegno riformatore, ed esprimono al meglio valori irrinunziabili dell’intera magistratura contabile.

Proprio in coerenza con detti valori, i nuovi organi associativi dovranno vigilare con la massima determinazione perché in sede di riforma della Costituzione venga adottata una formula che non lasci dubbi sulla legittimazione della magistratura contabile ad eleggere un giudice costituzionale; nel testo approvato in prima lettura al Senato si usa infatti la locuzione “magistratura amministrativa” che appare ambigua e quindi non soddisfacente.

Con riferimento alle giuste aspirazioni dei colleghi più giovani, intese ad ottenere una progressione di carriera non deteriore rispetto a quella di chi li ha preceduti, massimo deve essere l’impegno associativo per conseguire – in continuità con quanto già realizzato con la fondamentale previsione dell’art. 50 della legge n. 388/2000 e conseguente attività interpretativa – tale risultato, attraverso una norma a regime che, sarebbe auspicabile, producesse l’effetto di sopprimere le qualifiche iniziali referendariali, assorbendole nella qualifica unica di consigliere, analogamente a quanto avvenuto per il confratello istituto del Consiglio di Stato.

La dovuta attenzione dovrà essere, altresì, dedicata ai colleghi di nomina esterna, in funzione di una adeguata valorizzazione del bagaglio di esperienze e professionalità di cui gli stessi sono portatori.

Spetterà al Consiglio di Presidenza adottare, da un canto, criteri tali da far sì che, nell’interesse dell’Istituto, dette esperienze possano essere al meglio utilizzate, dall’altro, pretendere, nel rendere i pareri sulle nuove nomine, la presenza di adeguati requisiti di età e professionalità.

Per quanto riguarda, infine, il trattamento economico, è necessario riprendere con decisione il discorso di una nuova perequazione con le retribuzioni dei dirigenti: con la “legge Piccioni” nel 1951 venne disposto che lo stipendio dei magistrati fosse superiore di 1/3 rispetto a quelli degli equivalenti gradi dell’Amministrazione.

Successivamente con la riforma del 1970 venne affermata l’onnicomprensività dei trattamenti dei magistrati e dei dirigenti e fu prevista l’equiparazione fra Consigliere di Cassazione e Dirigenti Generali di liv. B, vale a dire con i massimi livelli dell’Amministrazione. Attualmente, senza che tali principi siano mai stati espressamente abrogati, attraverso il meccanismo della contrattazione individuale, si verifica che anche Direttori Generali di ASL o Dirigenti di Università percepiscano molto di più non solo del Consigliere, ma addirittura del 1° Presidente della Cassazione. Una riparametrazione è assolutamente doverosa, anche per evitare un declassamento della funzione magistratuale che si rifletta pure sulla sua capacità di richiamare i giovani più preparati.

Un ripensamento infine appare opportuno in ordine all’elezione del Presidente dell’Associazione, sembrando preferibile un’elezione di 2° grado (da parte del Consiglio Direttivo) al fine di garantire una maggiore funzionalità degli organi associativi ed una migliore correlazione fra gli stessi.

 

La Segreteria

GAMBIOLI          PASQUALUCCI           VIOLA

 

Elenco dei candidati della lista

 Cons. Fabio VIOLA - Pres. Sez. Furio PASQUALUCCI - Cons. Pietro GAMBIOLI - Pres. Sez. Mario GIAQUINTO - Pres. Sez. Giovanni VINCENTI - Pres. Sez. Sergio ANNUNZIATA - Cons. Bruno BOVE - Pres. Sez. Giorgio CLEMENTE - Cons. Francesco D'AMARO - Cons. Antonio DE SALVO - Cons. Gabriele DE SANCTIS - Ref. Rosa FRANCAVIGLIA - 1° Ref. Antonio GIUSEPPONE - 1° Ref. Roberto LEONI - Cons. Franco MENCARELLI - Pres. Sez. Ivo MONFELI - Cons. Francesco PETRONIO - Cons. Giovanni PISCITELLI - Cons. Giacomo ROSSANO - Cons. Renato SPETRINO - Cons. Gemma TRAMONTE