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Cagliari 12 novembre 2001 Giornata di studio sul tema: “La nuova conformazione della responsabilità amministrativa ed il problema della graduazione della condanna in base alla gravità della colpa”
L’effettività
della tutela nella nuova conformazione della responsabilità amministrativa .
di
Salvatore Pilato
1.Il
principio di effettività quale espressione polisemica. 2.La responsabilità
amministrativa tra retrospettive e profili evolutivi . 3.Principio di
effettività e responsabilità amministrativa. I regimi misti e differenziati
. 4.Privatizzazione e regimi differenziati. Zone d’ombra e contraddizioni
negli orientamenti della giurisprudenza. 5.Effettività ed illiceità penale.
6.I comportamenti criptati e l’effettività della tutela della P.A.
1.Il principio di effettività quale espressione polisemica.
Il principio d’effettività è stato ,per lungo tempo, considerato quale corollario minore del principio di legalità , ma si è progressivamente trasformato in canone utilizzabile per identificare la distanza tra diritto vigente e diritto vivente allo scopo di verificare il valore ipotetico di una norma applicata con significati -diversi o minori da quelli potenziali- ma univoci nelle interpretazioni giurisprudenziali . L’effettività
,con tali contenuti, specifica il significato normativo di un precetto ,
desumendolo dalla sua concreta applicazione . Al
contempo , l’effettività consente il confronto tra la interpretazione
comune della norma e le interpretazioni ipotetiche ed alternative a quella
corrente , per incentivare i controlli di costituzionalità , oppure ancora
per indurre l’interpretazione giurisprudenziale ad una opzione evolutiva .
Nella giurisprudenza costituzionale il principio di effettività è
stato enunciato sotto il profilo del controllo di ragionevolezza della legge . Le
sentenze interpretative di rigetto fondano le proprie argomentazioni sulla
sussistenza di significati normativi compatibili con i valori costituzionali ,
ed accessibili per i giudici di merito attraverso interpretazioni di revisione
degli orientamenti applicativi divenuti comuni . L’indicazione
della compatibilità costituzionale del significato alternativo a quello
comune serve ad indicare lo scarto (o distanza) tra diritto vigente e diritto
vivente , per consentire al primo di riaffermarsi sul secondo . Nei
recenti orientamenti della Corte Costituzionale , il principio d’effettività
si arricchisce di ulteriori contenuti che lo avvicinano alla materia
processuale , e lo trasformano in canone di controllo della ragionevolezza
delle norme di rito . Così
, l’effettività della tutela significa completezza ed adeguatezza delle
garanzie processuali rispetto al riconoscimento di una situazione soggettiva
di diritto sostanziale . Non
può ritenersi effettivamente protetta una situazione soggettiva nei confronti
della quale , l’ordinamento processuale si limiti a riconoscere al suo
titolare un’azione di cognizione nel merito , senza completare le garanzie
di rito con la contestuale predisposizione di mezzi di tutela cautelare ed
esecutiva . La
statuizione giudiziale non deve trasformarsi in precetto inerte , e pertanto
la tutela anticipatoria della decisione di merito , e la tutela
esecutiva della pronunzia provvisoria o definitiva del giudice ,
costituiscono misure indefettibili per assicurare l’effettività
delle garanzie di giurisdizionali .
[1]
Il
principio d’effettività della tutela esprime ulteriori ed altrettanto
intensi contenuti negli orientamenti della giurisprudenza comunitaria . La Corte di Giustizia Europea nel sindacare l’effettività della tutela delle situazioni soggettive di derivazione comunitaria , ha ritenuto l’obbligo dell’ordinamento interno di predisporre sanzioni dissuasive , adeguate e proporzionate alla gravità del fatto illecito , con assimilazione del trattamento della violazione comunitaria alla violazione del diritto nazionale (=standard minimo di tutela) . Così
laddove l’ordinamento comunitario si limiti ad attribuire la posizione
soggettiva rimettendone le tecniche di tutela all’ordinamento nazionale , il
diritto interno non deve contenere discriminazioni processuali tra situazioni
soggettive di derivazione comunitaria e situazioni soggettive di diritto
interno (=principio di equiparazione) , e deve predisporre mezzi sanzionatori
che siano effettivi , proporzionati ed adeguati alla natura dell’interesse
sostanziale leso .
[2]
Il
principio di effettività ,dunque, può considerarsi un parametro globale ed
omnicomprensivo , utile per esprimere un giudizio di valore sulla relazione di
congruità , di ragionevolezza e di proporzione tra un sistema od un regime
giuridico -da un lato- ed i valori ed interessi sostanziali -dall’altro
lato- che l’ordinamento giuridico intende proteggere. In
termini più diretti ed immediati , il principio di effettività consente nell’interpretazione
pratica di un sistema giuridico la verifica sulla razionalità delle scelte
normative attraverso il confronto tra la struttura formale di un istituto
giuridico ed i valori sostanziali che si intendono proteggere .
2.
La responsabilità amministrativa tra retrospettive e profili evolutivi
La
responsabilità amministrativa ha da sempre rappresentato un istituto di
difficile lettura sotto la logica del confronto tra struttura formale e
funzione sostanziale . Costituiscono
palese ed ancora attuale dimostrazione di tali difficoltà ricostruttive le
oscillazioni e le divaricazioni d’opinioni che -nel movimento simbolico di
un pendolo- transitano dalla natura extracontrattuale alla natura contrattuale
, ed ancora dalla natura risarcitoria-patrimoniale alla contrapposta natura
sanzionatoria . Il
punto di mediazione tra i simbolici e contrapposti movimenti del pendolo è
dato dalle opinioni della natura <extra ordinem> , <mista> , od
ancora di diritto speciale o particolare dell’istituto . La
disamina della responsabilità amministrativa sotto la lente d’ingrandimento
del principio d’effettività pone però la necessità di optare per una
prospettiva che rappresenti il punto di partenza al fine di operare il
confronto tra struttura e funzione . Tale
punto di partenza potrebbe essere rappresentato da una affermazione
apparentemente tautologica secondo la quale : la responsabilità
amministrativa non è , e non può essere null’altro che la responsabilità
amministrativa .
[3]
Ciò
significa che piuttosto che interrogarsi su similitudini , analogie , e
contrapposizioni con gli altri regimi di responsabilità
è importante rinvenire unanimità d’opinione su taluni lineamenti
che sono oramai indefettibili e che esprimono i tratti indelebili conferiti
dalla disciplina di diritto positivo . Peraltro
, molti profili normativi costituiscono il portato di acquisizioni
giurisprudenziali maturate nel lungo periodo . Tali
lineamenti indefettibili possono coagularsi intorno ad alcuni punti di
osservazione . Innanzitutto
la responsabilità amministrativa , pur essendo sistema unitario , opera in un
regime a doppio binario ; il primo binario scorre su un sistema mite e
bilanciato dagli ammortizzatori giuridici , tra i quali la colpa grave ; il
secondo binario esprime un sistema rafforzato dalla esigenza di perseguire
fini di contrasto della devianza finanziaria . La
“summa divisio” rinviene la linea di confine nello spartiacque che divide
le condotte dolose con o senza illecito profitto , dalle condotte viziate da
colpa grave .
[4]
In
secondo luogo , la funzione dell’istituto è quella di garantire l’accrescimento
dell’efficienza dell’azione amministrativa con una disciplina epurata da
qualsiasi effetto dissuasivo ed inibitorio sull’operare e sul decidere
amministrativo con effetti premiali e di favore per l’agente pubblico ,
secondo logiche di equa ripartizione del rischio d’amministrazione . La
tutela dell’efficienza è completata dalla predisposizione di effetti di
contrasto progressivamente più incisivi , in misura direttamente
proporzionale alla distanza che il concreto comportamento di gestione assume
rispetto al modello della corretta e sana amministrazione della finanza
pubblica . In
terzo luogo , il bilanciamento dei due regimi è fondato sulla formulazione di
un sistema a clausole generali in cui assumono portata strategica i concetti
di danno , colpa grave , merito , vantaggi comunque conseguiti , etc. , le
quali rappresentano le chiavi logiche per le operazioni di interpretazione
applicativa della disciplina giuridica . Infine
, in tale contesto di sistema inizia a trasparire l’utilità oltre che la
necessità di discutere della esistenza di una clausola generale di diritto
pubblico , secondo la quale qualsiasi soggetto che si trovi nei confronti
della P.A. in una posizione giuridica differenziata dalle regole di diritto
comune in ragione della immanenza di un interesse pubblico , diviene
responsabile -in dipendenza e per effetto di tale posizione- di qualsiasi
fatto che cagioni danno erariale senza la concorrenza di alcuna causa di
giustificazione . Tra
i molteplici argomenti a favore della clausola generale di diritto pubblico
oltre a quelli letterali fondati sull’art.1 della legge n. 20/94 , giova
rinviare alle opinioni di coloro che annoverano tra i presupposti della
responsabilità amministrativa la esistenza di un rapporto sottostante a
quello di gestione , il cui contenuto è dato dai doveri di protezione dell’esatto
adempimento dell’obbligazione
[5]
, e quindi più precisamente dai doveri di buona fede , fedeltà ,
correttezza e lealtà
[6]
. Né
può difettare ,per completare la descrizione sommaria del contesto normativo,
la menzione di un contenuto etico insito nel vigente regime di responsabilità
amministrativa , e non solo nel senso della formulazione di un giudizio circa
la rimproverabilità di un comportamento valutato con disvalore sociale , ma
soprattutto nel senso -finora poco considerato- della formulazione di un
giudizio di affidabilità sulla capacità di gestione professionale del
soggetto investito della titolarità della funzione pubblica , nei cui
confronti è possibile comminare misure interdittive dell’esercizio di
poteri di gestione (v. ora art. 248 co.5 T.U enti locali , approvato con
decreto legislativo 267/2000) .
3.
Principio di effettività e responsabilità amministrativa. I regimi misti e
differenziati .
Su tali premesse non solo descrittive , ma anche valutative della struttura e della funzione della responsabilità amministrativa, diviene possibile formulare talune osservazioni critiche secondo le prospettive aperte dal principio di effettività . Le
trasformazioni dell’agire amministrativo pongono un fenomeno che nella sua
pervasività ed in apparenza illimitata espansione è rappresentato in termini
di utilizzazione di schemi , mezzi e discipline di diritto privato .
Tale
fenomeno non può più essere incapsulato nelle abusate ed oramai consunte
formule della fuga dell’amministrazione nel diritto privato e della
privatizzazione del diritto pubblico .
[7]
Altrettanto
consunte iniziano ad apparire le contrapposte formule dell’oggettivazione
dell’azione amministrativa e della pubblicizzazione del diritto privato ,
che vorrebbero costituire un mezzo interpretativo di contrasto dell’inverso
fenomeno .
[8]
Diviene
necessario spingersi oltre tali formule per riconsiderare il rapporto tra
diritto pubblico e diritto privato , i quali non si presentano più quali
sistemi separati , antagonisti ed alternativi tra loro ,
ma appaiono viceversa sempre più quali sistemi integrati , coordinati
ed applicabili congiuntamente e contemporaneamente in quanto costituenti
discipline a rete . Soccorre
per la ricostruzione della dinamica del fenomeno normativo , la similitudine
con il rapporto tra ordinamento comunitario e diritto interno , in cui la
prevalenza dell’uno sul secondo è compatibile con l’emersione di zone di
reciproca influenza .
[9]
E’ ovvia infatti la constatazione che le fondamentali manifestazioni dell’organizzazione e dell’azione amministrativa sono oramai improntati a regimi misti in quanto tali differenziati tanto dal diritto comune , quanto dal diritto pubblico , rispettivamente considerati nei loro tradizionali lineamenti di diritto del consenso , e di diritto dell’autorità . La differenziazione delle discipline si esprime nell’applicazione di regole di diritto comune , le quali pur salvaguardate nei loro principi generali , subiscono modificazioni , integrazioni , inversioni nelle gerarchie di rapporto tra regola ed eccezione . Qualora si volesse raffigurare il fenomeno con il ricorso all’insiemistica si potrebbe affermare di essere in presenza di un grande cerchio concentrico che al proprio interno ne contiene altri due , i quali non solo si lambiscono dall’esterno , ma divengono progressivamente sempre più concentrici tra loro per parti variabili , con confini mobili dipendenti dalle discipline di diritto positivo vigenti per le singole materie . [10] Questo fenomeno si traduce nella necessità di abbandonare il sistema delle regole proprie della P.A. , intese quali regole di diritto speciale della P.A. [11] e di ricercare –qualora si volesse conservare il lessico tradizionale– la specialità nei regimi differenziati . Il sistema di responsabilità amministrativa esprime dunque una tutela effettiva solo se interpretato con opzioni evolutive idonee a renderlo duttile e flessibile per muoversi all’interno di un sistema a regimi differenziati . Non sono quindi più accettabili , perché obsolete e difformi dal principio di effettività tutte le prospettive argomentative che vorrebbero ancora oggi fondare la giurisdizione contabile esclusivamente sulla manifestazione di volontà e di poteri autoritativi , enunciando aprioristicamente la sussistenza di limiti di cognizione ogni qualvolta l’oggetto dell’accertamento sia dato dall’esercizio di attività non contrassegnata formalmente da una situazione di supremazia speciale intestata alla P.A. Valore emblematico hanno le ipotesi del soggetto privato agente nell’interesse pubblico senza essere provvisto di capacità di diritto pubblico , e del complesso aziendale esercente attività d’impresa a partecipazione pubblica . [12] La presenza di elementi soggettivi ed oggettivi di diritto comune non può ,infatti, costituire causa automatica di esclusione della cognizione del Giudice contabile , proprio perché le trasformazioni dell’agire amministrativo propongono come fenomeno -più o meno palese- il sub-ingresso ai regimi di puro diritto pubblico dei regimi misti e differenziati.
Appare significativa ed illuminante la disamina delle opinioni espresse
in sede consultiva e giurisdizionale dall’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato in riferimento alle situazioni d’impatto con discipline di
privatizzazione dell’organizzazione amministrativa . Da
tale disamina emerge la fondamentale affermazione che la privatizzazione non
pone mai situazioni dubitative e sistematiche sull’an,
bensì sul quantum .
[13]
Ciò
significa che in tutti quei profili nei quali si evidenziano fenomeni di
privatizzazione delle forme , dei modi , delle regole , e delle soggettività
di diritto pubblico , vi è sempre una questione di <quantum> nel senso
che la permeabilità dell’ordinamento pubblicistico a ricevere e contenere
regole di diritto comune -pur rappresentando oramai un punto di non ritorno-
pone sempre e comunque la questione del limite oltre il quale l’osmosi e l’integrazione
tra i due sistemi non è più praticabile perché vi ostano i principi
costituzionali afferenti la pubblica amministrazione , ed in particolare lo
statuto dato dall’art. 97 cost .
4.Privatizzazione
e regimi differenziati. Zone d’ombra e contraddizioni negli orientamenti
della giurisprudenza.
In tale ibridismo normativo se l’an della privatizzazione non è in discussione , il problema del quantum apre la questione della effettività della tutela contabile nel duplice senso che :
Ø
vi sono profili costituzionali ,
strutturali e funzionali della P.A. che non sono suscettivi di discipline
comuni né differenziate perché sussiste il limite invalicabile del quantum ;
Ø
vi sono profili per i quali non opera
il limite del quantum , ma per i quali la compresenza di pubblico e privato
determina l’insorgenza delle discipline miste e differenziate per le quali
è ovvio porsi il problema del ruolo che deve essere svolto dagli istituti di
tutela contabile . Tra
i tanti esempi praticabili di ibridismo normativo e di discipline miste e
differenziate potrebbero menzionarsi gli accordi sostitutivi ed
endo-procedimentali , il regime giuridico delle mansioni superiori nel
rapporto di lavoro con le PP.AA. , la normazione sul debiti fuori bilancio
nella gestione della spesa degli enti locali , la costituzione di società
<legali> a partecipazione pubblica . Ed
allora in tale contesto complessivo è necessario evidenziare talune
prospettive empiriche che coinvolgono le tematiche della effettività della
tutela contabile e che propongono soluzioni asimmetriche se confrontate tra
loro . L’asimmetricità
delle soluzioni è ovviamente riconducibile alla sussistenza di temi
argomentativi aperti e contrastati .
Così, alle enunciazioni del Giudice contabile secondo il quale ,
laddove vi sia il sub-ingresso della società per azioni all’ente pubblico
economico sarebbe necessario
individuare la permanenza di poteri autoritativi e forme procedimentali quali
presupposti della giurisdizione riservata alla Corte dei Conti
[14]
, si contrappongono le affermazioni del Consiglio di Stato secondo
le quali anche in una prospettiva di privatizzazione del rapporto di lavoro
con le PP.AA. , e pur in presenza dell'intestazione alla P.A. dei poteri del
datore di lavoro privato , continuano a persistere fenomeni organizzativi che
si manifestano in atti <paritetici> e <neutri> suscettivi d’impugnazione
con ricorso straordinario al Capo dello Stato , anche se formalmente
disciplinati dal diritto privato .
[15]
Tale
fenomeno si ripropone nella giurisprudenza del Consiglio di Stato al fine
della soluzione circa l’ammissibilità del diritto d’accesso ex art. 22
legge 241/90 verso gli atti di diritto privato espletati e/o nel possesso
della P.A. , con la conclusione che sussistono atti di diritto comune i quali
rappresentano strumenti di realizzazione dell’interesse pubblico
ed in quanto tali vincolati al regime di conoscibilità verso l’esterno.
[16]
Tutto
ciò rappresenta una spinta evolutiva della giurisprudenza amministrativa , i
cui antecedenti di logica giuridica potrebbero essere indicati nell’individuazione
dell’atto paritetico di diritto pubblico nell’ambito dell’antologia dell’abrogata
giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego
[17]
, oppure ancora nel
paradigma della <equivalenza del mezzo rispetto al fine> coniata per
giustapporre e non contrapporre il consenso all’autorità.
[18]
Ma
costituisce un grave errore ricercare la giustificazione delle nuove logiche
giurisprudenziali di lettura del sistema attraverso il ripescaggio o la
riesumazione di vecchie impostazioni concettuali , poiché tale prospettiva
- pur essendo praticabile al fine di cogliere le continuità
concettuali - , sacrificherebbe la individuazione delle evidenti opzioni
evolutive . In
tale contesto evolutivo agilmente riconducibile alla logica di effettività
dei sistemi di tutela , non sempre il giudice contabile si è rivelato pronto
a recepire od a elaborare analoghe opzioni d’interpretazione evolutiva . Rimane
sempre ,talvolta incosciamente, lo spirito d’affezione al feticcio dell’atto
autoritativo , il quale però è stato talvolta abbandonato per riproporre
nuove logiche di lettura delle ragioni di esistenza della giurisdizione
contabile , con l’avallo della giurisprudenza della Corte di Cassazione . Così
il vincolo finalistico di destinazione sulla provvista finanziaria erogata
dalla P.A. a soggetto privato per la gestione di un’attività d’interesse
pubblico diviene criterio di collegamento con la giurisdizione contabile ,
anche se il conferimento assume le forme della convenzione di diritto privato
.
[19]
Il
vincolo finalistico apposto nell’interesse pubblico , per fungere da
criterio di collegamento con la giurisdizione contabile, potrebbe afferire non
la provenienza ma la destinazione ultima delle risorse finanziarie , essendo
irrilevante la natura di entrata di diritto pubblico (tributaria o non
tributaria) , o di entrata di diritto privato degli introiti conferiti in
riscossione al soggetto privato .
[20]
Prevale
la sostanza sulla forma , laddove il soggetto danneggiato dall’illecito
contabile sia individuato non nella P.A. che iscrive la provvista finanziaria
nel proprio bilancio , bensì nella diversa amministrazione che è per legge
titolare dell’interesse-fine da realizzare con la attività di gestione . L’appartenenza
formale della risorsa pubblica secondo l’iscrizione formale delle somme nel
bilancio diviene ,quindi, elemento posposto alla titolarità del fine e della
attività gestoria .
[21]
Allo
stesso modo , l’estraneità della materia e dell’oggetto deliberativo alla
competenza d’auto-organizzazione riservata dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato ai Consigli Regionali , determina la impossibilità d’invocare
la immunità giurisdizionale a prescindere dalle forme e dal valore degli atti
adottati dall’organo assembleare .
[22]
L’immunità
,quindi, essendo istituto di stretta interpretazione non opera in dipendenza
del valore e della forma dell’atto , bensì in dipendenza della materia
conferita per attribuzione costituzionale all’organo rappresentativo dell’autonomia
ed ora del federalismo regionale .
[23]
Talvolta
, quale criterio di collegamento della giurisdizione contabile alle nuove
fenomenologie dell’impresa pubblica si è proposta la regola dell’assenza
del rischio d’impresa nella gestione di diritto privato
[24]
, che unitamente al principio del vincolo di destinazione potrebbe
integrare il tradizionale riparto di giurisdizione fondato sulla
contrapposizione tra atto autoritativo ed atto d’impresa . Ma tali tentativi della giurisdizione contabile sono viziati da discontinuità e disorganicità , prevalendo la logica dell’atteggiarsi caso per caso , piuttosto che quella più utile e lungimirante dell’approccio completo e globale alle trasformazioni genetiche dell’agire amministrativo .
Non possono costituire causa di giustificazione le cicliche e talvolta
preoccupanti battute d’arresto della Corte di Cassazione nei confronti delle
interpretazioni evolutive proposte dal Giudice Contabile , soprattutto nella
materia dell’impresa pubblica .
[25]
Anche
perché tali battute d’arresto convivono con significative pronunzie
affermative della giurisdizione della Corte dei Conti , e limitative delle
immunità e dei regimi di irresponsabilità che trasmodino in privilegi
personali di esenzione dal controllo giurisdizionale .
5.Effettività
ed illiceità penale. Fenomeno
altrettanto meritevole di considerazione per le rilevanti implicazioni che ne
derivano per l’effettività della giurisdizione contabile nel rapporto con
la giurisdizione penale , è quello connesso al definitivo assetto conferito
ai reati contro la P.A. E’
certamente fondamentale ,nell’attuale congiuntura normativa, la verifica d’approfondimento
delle questioni interpretative derivanti dalle prime applicazioni della legge
n.97 del 27/3/01 , ma a tale disamina devono anteporsi talune osservazioni
critiche che -con atteggiamenti non polemici ma costruttivi- evidenziano la
contrazione dell’area della difesa penale nella protezione dei valori dell’imparzialità
e del buon andamento della P.A. Ed
invero , nella interpretazione dell’ambito di applicazione della disciplina
sanzionatoria del rifiuto d’atti d’ufficio (art.328 c.p) , il giudice
penale ha individuato la <ratio criminis> nella necessità di apprestare
sostanziale tutela all’interesse del privato cittadino , rimanendo estranea
l’incriminazione di condotte che riguardino i rapporti tra le pubbliche
amministrazioni .
[26]
I
principi di trasparenza , imparzialità, e buon andamento violati dall’inerzia
operativa , gestoria , od anche meramente informativa della P.A. non
costituiscono valori protetti in sè , perché il rifiuto d’atti d’ufficio
nell’ultima configurazione data all’art. 328 c.p. , presuppone la
sussistenza di un interesse del soggetto privato all’adozione di un atto d’amministrazione
che deve essere compiuto senza ritardo (1° comma) , o nel termine dei trenta
giorni dalla richiesta (2°comma) .
[27]
Dunque,
la norma dell’art.328 c.p. non mira tanto a salvaguardare il regolare
andamento della P.A. ed il buon funzionamento della sua struttura
organizzativa , quanto l’agire della stessa attraverso i propri dipendenti
per il conseguimento dei compiti istituzionali nell’interesse dei soggetti
amministrati . Pertanto
, restano estranee all’ambito dell’incriminazione le omissioni che si
concretano nella mera violazione dei doveri d’ufficio privi di rilevanza
esterna verso i terzi soggetti amministrati. Ancora
più significative per le inferenze da trarre nella prospettiva del principio
di effettività , sono le enunciazioni della giurisprudenza penale adottate
nel contesto dell’interpretazione della disciplina incriminatrice dell’abuso
d’ufficio (art.323 c.p.) .
Non è superfluo evidenziare che l’incriminazione dell’abuso d’ufficio
è stata per lungo tempo unanimemente indicata come chiave di volta del
sistema di tutela penale della pubblica amministrazione , ed è stata poi
aspramente criticata per l’insufficiente descrizione formale della
fattispecie astratta , la quale a causa della carenza di tassatività si è
prestata ad essere utilizzata quale reato-civetta o reato-sentinella , idoneo
a fungere da ipotesi prodromica alla ricerca di più gravi fatti di corruzione
e di concussione .
[28]
Per
colmare l’indeterminatezza della fattispecie penale , la nuova formulazione
dell’abuso d’ufficio conferisce maggiore tipicità alla condotta di reato
mediante l’incriminazione dello sfruttamento privato dell’ufficio o del
servizio pubblico a fini prevaricatori (=arrecare ad altri un danno ingiusto)
, oppure a fini di favoritismo affaristico (=procurare a sé od altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale) . Rimane esente
dall’incriminazione il favoritismo non affaristico .
[29]
Nella
ultima configurazione del reato d’abuso , la violazione di norme di legge o
di regolamento è condizione necessaria ma non sufficiente per la consumazione
del reato , poiché la illegittimità provvedimentale o di comportamento per
tradursi in illecito penale deve completarsi con la prevaricazione od il
favoritismo affaristico . Vi
è rilevanza penale dell’abuso a condizione ,quindi, che sussista violazione
di normazioni di rango primario o secondario,
escludendosi però -come enunciato nei lavori preparatori ed affermato
dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione- che il vizio di
eccesso di potere possa costituire elemento costitutivo della condotta
incriminabile solo ed esclusivamente per violazione di legge .
[30]
Nonostante
le autorevoli opinioni di segno contrario
[31]
, secondo le quali è possibile ricondurre tutte le figure
sintomatiche dell’eccesso di potere nell’ambito del vizio di violazione di
legge, è finora dominante l’orientamento
del giudice penale circa la preclusione del sindacato sui comportamenti
amministrativi sotto il profilo dell’accertamento dell’eventuale
sussistenza dell’eccesso di potere al fine di desumerne la consumazione dell’abuso
d’ufficio . Ed
è alquanto emblematico l’atteggiamento di critica non isolata avverso tale
interpretazione riduttiva e restrittiva della <ratio> della
incriminazione penale , contro la cui fondatezza si è osservato che
<proprio nelle maglie (talora ben larghe) della discrezionalità
amministrativa, e dietro il paravento della scrupolosa osservanza di leggi e
di regolamenti si annida l’arbitrio più sfacciato e partigiano> .
[32]
Sotto
il profilo della riflessione circa l’effettività della tutela dell’imparzialità
e del buon andamento della P.A. , sussiste l’elevato rischio dei
comportamenti c.d. <criptati>
[33]
, i quali nell’ambito della più assoluta e rigorosa osservanza
formale della normazione vigente perseguano fini impropri e spuri rispetto
alla causa del potere , avvalendosi dell’insindacabilità dello sviamento
della funzione per l’impossibilità di
condurre in sede penale l’accertamento sulla sussistenza del vizio di
eccesso di potere . Il
medesimo rischio è trasponibile nell’esperienza del giudice contabile ,
laddove il comportamento <criptato> si presenti come formalmente
ineccepibile , e sostanzialmente meritevole di trattamento mite per la
compresenza di situazioni documentali precostituite al fine di evidenziare la
natura lieve ,e non grave, della colpa eventualmente imputabile nella scelta
di gestione assoggettata a controllo esterno di ragionevolezza . L’assenza
di costanti interpretative nella definizione dei connotati sostanziali della
colpa grave finora descritti con generiche ed indefinite clausole di stile ,
le quali si limitano a rimarcare la natura macroscopica del vizio psicologico
della condotta , senza contestuale predisposizione di criteri qualitativi d’accertamento
in concreto della gravità , e l’atteggiamento di palese ed abituale
rinunzia all’utilizzazione del potere sindacatorio , nonostante la
convergenza d’opinione sulla necessità di completezza di una istruzione
probatoria dibattimentale correttamente orientata verso la ricerca della
verità storica oltre la verità processuale rappresentata per sola prova
documentale , costituiscono due condizioni ottimali per precostituire l’accesso dei
comportamenti <criptati> al trattamento più favorevole del doppio
binario . La
chiave d’accesso è ancora più agile se solo si consideri la natura di
<probatio diabolica> oramai assunta dalla prospettazione del dolo
laddove non vi sia la evidenza dell’illecito profitto , e l’ampia gamma di
possibilità nella giustificazione di circostanze diminuitive del grado di
colpa imputabile . Diviene
, in conclusione, palese il vuoto di tutela giurisdizionale che,tuttavia,
potrebbe essere colmato da una attenta riflessione fondata sul valore
interpretativo dell’esatta portata del principio di effettività .
Per
un movimento d’inversione di tendenza , il filosofo inglese Jeremy Bentham
nel trattato di procedura del 1853
scriveva con intelligenza critica di permanente attualità che “nelle
scienze si vanno sempre più semplificando le procedure rispetto al passato;
nella giurisprudenza le si vanno invece sempre più complicando, e mentre
tutte le arti progrediscono moltiplicando i risultati con l’impiego di mezzi
più ridotti, la giurisprudenza regredisce moltiplicando i mezzi e riducendo i
risultati”.
[34]
[1]
Corte Cost. 8/9/95 n.419
[2]
Corte Giust.sentenza 21 settembre 1989 causa n.68/88
[3]
Francesco Rapisarda “Discorso per
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2001 della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia” in Riv.
Corte dei Conti n.1/01 suppl. pag 202
[4]
Paolo Maddalena “Discorso per l’inaugurazione dell’anno
giudiziario 1996 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la
Regione Lazio” in Riv. Corte dei Conti suppl. 1996 pagg.82-91
[5]
Luigi Schiavello “La nuova conformazione della responsabilità
amministrativa” Giuffrè 2001 , pag.5
[6]
Pier Camillo Davigo “Violazione dei doveri di fedeltà ed
imparzialità . Quantificazione degli effetti dannosi nelle amministrazioni
pubbliche” in Riv. Corte dei Conti n.2/99 pag.151 e segg.
[7]
Mario Nigro “L’azione
dei pubblici poteri . Lineamenti generali” in Scritti giuridici , Giuffrè
1996 tomo III pag.1590 e segg.
[8]
Paolo Maddalena “La sistemazione
dogmatica della responsabilità amministrativa nell’evoluzione attuale del
diritto amministrativo” in sito Associazione Corte dei Conti
[9]
Sabino Cassese “Diritto amministrativo Comunitario e diritti
amministrativi nazionali” in Trattato di diritto amministrativo europeo ,
Giuffrè 1997 vol. I pag. 4 e segg.
[10]
Giuseppe Cogliandro “La diade pubblico-privato nel controllo
di gestione” in Riv. Corte dei Conti , 1/1997 pag.216 e segg.
[11]
Vittorio Domenichelli “Diritto amministrativo e diritto
privato : verso un diritto amministrativo <meno speciale> o un
<diritto privato speciale> “ in Riv. Diritto Amministrativo 1/99
pag.193 e segg.
[12]
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
n.1015 del 6 maggio 1999
[13]
Cons. St. Ad.
Plen. Parere 31/8/1992 n.146
[14]
Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio n.66/96 ,
Lombardia n. 161/98 , Calabria n.25/98 , Campania nn. 22/98 e 13/2000 ,
Sicilia n. 59/2001 App. , in tema di privatizzazione dell’Ente Poste
Italiane
[15]
Cons. St.
Ad.Gen. 10 giugno 1999 n.9
[16]
Cons.St. Sez. IV
15/1/98 n.14 ,Sez. VI 3/6/97 n.843
[17]
Cons. St.
Ad.Plen. 2 ottobre 1979 n.25 , nell’ambito della c.d. giurisprudenza
<Fagiolari> (dal nome del Presidente del Consiglio di Stato che per
primo usò l’espressione <atto paritetico>)
[18]
Massimo Severo Giannini <L’amministrazione per accordi>
, in Diritto Amministrativo Giuffrè 1993 vol.II pag. 343 e segg.
[19]
Cass. Sez. Un. Civ.
29/1/2000 n.19
[20]
Cass. Sez. Un. Civ. 15/3/01 n.12367 , ricorso STA
[21]
Cass. Sez. Un. Civ.
22/11/99 n.926
[22]
Corte dei Conti Sez. I Centr. 22/3/93 n.73/A , Corte Cass.
14/5/01 n.200/01
[23]
Cass. Civ. Sez. III 27/6/2000 n.8733
[24]
Corte dei Conti Sez. III 31/7/97 n.240 C/A , Sez. I 13/7/98
n.223 C/A
[25]
Cass. Sez. Un. Civ.
2/10/98 n.9780
[26]
Cass. Sez. VI penale 30/11/98 , ric. Fusco
[27]
Ubaldo Nannucci “L’art. 328 c.p. , le riflessioni di un
operatore pratico” in <Le responsabilità pubbliche> a cura di
Domenico Sorace , Giuffrè 1998
[28]
Antonio D’Avirro “Abuso d’ufficio . Funzione e ruolo di
questa fattispecie nel sistema dei reati contro la P.A. “ in <Le
responsabilità pubbliche> cit.
[29]
Antonio Pagliaro “L’abuso d’ufficio : la costruzione della
figura criminosa” in <Le responsabilità pubbliche> cit.
[30]
Cass. Pen
Sez.VI 23 maggio 1994 n.1177 ric.Cassetti , Cass. Pen. Sez.IV 7 marzo 1995
in Guida al diritto 1995
[31]
Giuseppe Morbidelli “Il contributo dell’amministrativista
alla riforma ed alla interpretazione del reato di abuso d’ufficio” in
<Le responsabilità pubbliche> cit.
[32]
Tullio Padovani “Commento all’art.1 legge 16 luglio 1997”
in La Legge penale 1997 , pag. 234
[33]
Giuseppe Morbidelli cit.
[34]
Jeremy Bentham ,
“Traitè des preuves judiciares” (1823) in Ouvres de Jeremie Bentham , a
cura di Dumont , vol. III , ed. Hauman , Bruxelles , 1840
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