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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la puglia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Consigliere dott. Francesco Paolo ROMANELLI ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 019146 del Registro di Segreteria, proposto dalla Signora MANZONE Maria Antonietta, rappresentata e difesa dall’Avv. Ezio Pallara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Lecce, alla via Pirandello n. 29. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Vista la legge n. 205/2000; Uditi, nella camera di consiglio del 12.7. 2001, l’Avv. Ezio Pallara per la ricorrente e il Dott. Giovanni Romano per l'I.N.P.D.A.P.; Ritenuto in F A T T O Con il ricorso all’esame, depositato in Segreteria in data 9.11.2000, la signora Manzone Maria Antonietta, ut supra rappresentata, lamenta la mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione della sentenza di questa Sezione n. 345-382/99 del 30 giugno/16 agosto 1999, regolarmente notificata a detta Amministrazione e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, con la quale è stato accertato il suo diritto alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell’intero aumento stipendiale recato dal D.P.R. n. 345/1983. Espone la ricorrente che, sebbene la predetta sentenza avesse inequivocabilmente stabilito il suo ulteriore diritto alla percezione della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme arretrate dovute a tale titolo, mentre le era stata corrisposta la sorte capitale, nulla le era stato invece corrisposto a titolo di emolumenti accessori. Senza esito, peraltro, era rimasto l’atto di diffida e messa in mora notificato in data 29.9.2000 al Provveditorato agli Studi di Lecce (nonché alla D.P.T. di Lecce ed all’I.N.P.D.A.P.), avendo il predetto Ufficio Scolastico Provinciale rappresentato, con nota del 20.12.2000, che la rivalutazione legale e gli interessi legali non erano nella specie dovuti, sia perché aveva operato la prescrizione quinquennale, sia perché, in ogni caso, mancava una statuizione del giudice in ordine al diritto alla riliquidazione della pensione, per essere stata questa disposta autonomamente da essa Amministrazione nelle more della definizione del giudizio. Si è costituito in giudizio soltanto l’I.N.P.D.A.P. – Sede Provinciale di Lecce ( a cui, a cura della Segreteria, è stata data notizia – così come al Provveditorato agli Studi ed alla D.P.T. di Lecce - del deposito del ricorso e della fissazione dell’odierna camera di consiglio) - rappresentando che, per parte sua, si è limitato, nella dedotta vicenda, a dare esecuzione al Decreto del Provveditorato agli Studi di Lecce n. 94 del 28.1.1999, con cui è stata disposta la riliquidazione della pensione della ricorrente sulla base dell’intero beneficio economico recato dal D.P.R. n. 345/1983, corrispondendo alla stessa, nel giugno del 1999, a titolo di emolumenti arretrati per il periodo dal 1.1.1984 al 30.6.1999, la complessiva somma di £. 9.066.772. Successivamente, i conteggi relativi a tali somme arretrate sono stati rimessi al Provveditorato agli Studi di Lecce per la liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (in ordine alla corresponsione dei quali era stata fatta esplicita riserva nel dispositivo del succitato Decreto Provveditoriale), sulla base degli accordi intercorsi tra la Direzione Centrale dell’Istituto ed il Ministero della Pubblica Istruzione, secondo cui la competenza per la liquidazione e la corresponsione di siffatti emolumenti accessori è stata rimessa all’Amministrazione Scolastica. Il Provveditorato agli Studi di Lecce ha fatto pervenire in Segreteria, in data 5.7.2001, una nota con cui ha rappresentato di non poter presentare documenti, per non essere stato ad esso mai notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio. La Direzione Provinciale del Tesoro di Lecce, invece - con nota in data 7.6.2001, pervenuta "per conoscenza" in Segreteria in data 14.6.2001 – si è limitata a trasmettere la comunicazione di deposito del ricorso alla sede Provinciale dell’I.N.P.D.A.P. di Lecce, rappresentando che, a norma dell’art. 4 del D. L.vo n. 479/1994 e all’art 2 della legge n. 335/1995, la competenza in materia di pagamento delle pensioni dei dipendenti dello Stato era stata ad essa trasferita a decorrere dal 1.1.1999. Nell’odierna camera di consiglio, l’avv. Pallara, dopo aver ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del gravame, ha insistito per il suo accoglimento e, conseguentemente, per la declaratoria dell’obbligo del Provveditorato agli Studi di Lecce di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n, 345-382/1999 per quanto riguarda la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, con la nomina, in caso di persistente inottemperanza, di un commissario ad acta con poteri sostitutori dell’Amministrazione; il dott. Romano ha ribadito quanto rappresentato con la memoria scritta, concludendo per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’I.N.P.D.A.P., essendo la competenza relativa alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui trattamenti pensionistici dei dipendenti dell’Amministrazione della Pubblica Istruzione rimessa, sulla base delle disposizioni vigenti, esclusivamente a quest’ultima. In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO 1.- Preliminarmente, deve darsi carico il Giudicante di verificare la propria competenza funzionale relativamente al giudizio che ne occupa.E’ noto che la competenza in ordine ai giudizi di ottemperanza al giudicato per le sentenze della Corte dei conti è stata attribuita alla stessa Corte dei conti dall’art. 10, 2° comma della legge n. 205/2000, il quale ha testualmente previsto che "La disposizione di cui al comma 1… (che ha attribuito al T.A.R. i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza di cui all’art. 27, 1° comma, n. 4 del R.D. n. 1054/1924 per le sentenze di primo grado non sospese dal Consiglio di Stato) …si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per le sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti…". La disposizione in questione, come si vede, si è limitata ad attribuire alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato per l’esecuzione delle proprie sentenze, quali previsti dall’art. 27, 1° comma, n. 4 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, senza tuttavia precisare le regole processuali di siffatto giudizio, prima fra tutte, per l’appunto, quella della competenza funzionale del giudice (collegiale o monocratico) chiamato a decidere, posto che, com’è altresì noto, a norma del precedente art. 5, 1° comma della stessa legge n.205/2000, nel giudizio pensionistico di primo grado dinanzi alla Corte dei conti è stata innovativamente introdotta la figura del Giudice unico, salvo che per la fase cautelare, per la quale è stata conservata la cognizione collegiale; sicché, la competenza funzionale delle Sezioni Regionali Giurisdizionali in materia pensionistica si presenta ora ripartita tra la composizione monocratica (per il giudizio di merito) e la composizione collegiale (per la sede cautelare). In materia va affacciandosi un orientamento giurisprudenziale (cfr. Sezione Piemonte Ord. n. 206/2000 e, da ultimo, Sezione Umbria n. 423/C/2001) che, facendo leva sulla pretesa assimilabilità del giudizio di ottemperanza a quello cautelare (per la uguale incidenza che entrambi avrebbero sull’organizzazione dell’Amministrazione), afferma che la competenza spetta alla Sezione in composizione collegiale, piuttosto che in composizione monocratica. Ritiene questo Giudice di non poter convenire con siffatta tesi, dovendosi, nella specie, per il particolare contesto normativo in cui è inserita la disposizione all’esame, privilegiare, piuttosto che il criterio interpretativo analogico (peraltro di dubbia utilizzazione nel caso di specie, a norma dell’art. 14 delle preleggi) quello sistematico ed, in particolare, il canone ermeneutico c.d. a silentio (ubi lex voluit dixit). Ed invero, la circostanza che il legislatore abbia nel medesimo contesto normativo esplicitamente derogato al principio della natura monocratica del giudizio pensionistico di primo grado - innovativamente introdotto, come detto, con carattere di generalità, dalla stessa legge n. 205/2000 - esclusivamente per l’eventuale fase cautelare, induce a ritenere che laddove avesse voluto estendere la regola della collegialità anche ai giudizi di ottemperanza non avrebbe mancato di prevederlo espressamente in quella stessa sede. In altri termini, al silenzio della legge non può attribuirsi altro significato, nella fattispecie all’esame, se non quello che il giudizio di ottemperanza rientra, al pari di quello di merito che lo presuppone, nella generale competenza della Sezione Giurisdizionale Regionale in composizione monocratica. Non va, d’altra parte, trascurato di considerare che, laddove si accedesse alla contestata interpretazione, si finirebbe con l’introdurre surrettiziamente nel giudizio pensionistico di primo grado (ancorché limitatamente alla fase dell’ottemperanza) una sorta di inammissibile controllo del giudice collegiale su quello monocratico (quale, in effetti, si configura nei contesti processuali in cui è normativamente previsto un pronunciamento del giudice collegiale sulla stessa questione già oggetto della cognizione del giudice monocratico nell’ambito dello stesso grado di giudizio), posto che, come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza del Giudice amministrativo, il giudizio che ne occupa si presenta come un giudizio a struttura mista, essendo in esso presenti, oltre ad elementi del processo esecutivo, anche quelli propri del giudizio di cognizione e di interpretazione (motivo, per cui, ritiene, per altro verso, questo Giudice, aderendo a tale orientamento giurisprudenziale, che esso vada definito con sentenza, piuttosto che con ordinanza). Per i suesposti motivi, reputa, in conclusione, il Giudicante sussistente la propria competenza funzionale in ordine al presente giudizio. 2.- In secondo luogo, va verificata la regolare instaurazione del contraddittorio da parte della ricorrente, avendo il Provveditorato agli Studi di Lecce eccepito, in buona sostanza, ancorché non nelle forme di rito, la mancata notificazione del ricorso introduttivo. In altri termini, va accertato se nel giudizio pensionistico di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti sia necessario notificare il ricorso introduttivo all’Amministrazione inadempiente. La giurisprudenza della Corte dei conti, dopo l’entrata in vigore della legge n. 19/1994, si è ormai unanimemente attestata nel ritenere che per effetto dell’abrogazione nel processo pensionistico, disposta dall’art. 6, comma 6° di tale legge, di ogni norma inerente all’intervento del Pubblico Ministero (che nel precedente ordinamento assumeva la funzione di sostituto processuale dell’Amministrazione), siffatto giudizio si connota quale comune giudizio di parti, il cui canone fondamentale è, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., l’instaurazione del contraddittorio a cura della parte istante, mediante notificazione dell’atto introduttivo all’Amministrazione, non essendo a tal’uopo più sufficiente il mero deposito nella Segreteria della Sezione adita, come precedentemente previsto - ancorché per le sole pensioni a carico dello Stato - dall’art. 72 del Regio Decreto n. 1038/1933 (cfr. in termini, ex plurimis, Sez. Basilicata, n. 26 del 31.03.1995, Sez. Campania, n. 44 del 19.04.1996, Sez. Puglia, n. 15-102/99 dell’8.2.1999 e, da ultimo, SS.RR. n.6/2001/QM del 9.7.2001). Sennonché, ritiene questo Giudice che tale principio giurisprudenziale, per quanto condivisibile, non possa essere esteso al giudizio di ottemperanza, atteso che la materia trova già (diversa) disciplina nella disposizione di cui all’art. 91 del Regio Decreto n. 642/1907 (Regolamento di procedura del Consiglio di Stato). Sicché è a tale norma - secondo cui, agli effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, non è richiesta la notificazione del ricorso all’Amministrazione tenuta all’esecuzione del giudicato, bensì la semplice comunicazione della proposizione dello stesso a cura della Segreteria - che deve farsi (questa volta sì) ricorso in via analogica, per ciò che concerne questo particolare aspetto processuale (lo stesso criterio interpretativo, peraltro, deve seguirsi per quegli altri casi in cui esista una disciplina positiva che non risulti incompatibile con la peculiare struttura del processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti: vedi, ad esempio, l’art. 27, n. 4 della legge n. 1034/1971, a norma del quale la discussione del ricorso deve avvenire in camera di consiglio). D’altra parte, non riesce a scorgersi il motivo per cui la (attuale) connotazione del giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti quale comune giudizio di parti in posizione paritaria (con la conseguente necessità dell’applicazione del principio del contraddittorio), dovrebbe condurre ad una procedura diversa, per ciò che concerne le regole dell’instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, rispetto a quella prevista per lo stesso tipo di giudizio dinanzi al Giudice amministrativo, ove si consideri che il processo amministrativo (di merito) è anch’esso indubitalmente (lo è sempre stato) un giudizio nel quale vige il principio generale di cui all’art. 101 c.p.c. E la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pur non escludendo la possibilità che a cura del ricorrente si proceda alla notificazione del ricorso, ha sempre riconosciuto la regolarità della instaurazione del contraddittorio mediante la procedura c.d. semplificata prevista dall’art. 91 del R.D. n. 624/1907, ravvisandone la ratio nella peculiarità del giudizio di ottemperanza (cfr., tra le ultime, C.d.S. Sezione 4^ n. 436 del 12.12.1997 e Sezione. 5^, n. 1402 del 26.11.1994). Orbene, poiché, nel caso di specie, la Segreteria ha dato comunicazione al Provveditorato agli Studi di Lecce (così come alla D.P.T. ed alla Sede Provinciale dell’I.N.P.D.A.P. di Lecce), del deposito del ricorso, il contraddittorio con tale Amministrazione deve ritenersi, a norma dell’art. 91 del Regio Decreto n. 642/1907, regolarmente instaurato. 3.- Infine, ma sempre in via preliminare, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della D.P.T. e dell’I.N.P.D.A.P. di Lecce. Ed infatti, se da un lato è indubitabile che alle Direzioni Provinciali del Tesoro è stata legislativamente sottratta, a far tempo dal 1.1.1999 ed in favore delle Sedi Provinciali dell’I.N.P.D.A.P., la competenza di ordinatore secondario di spesa in materia di pensioni dei dipendenti dello Stato, dall’altro, con riguardo all’I.N.P.D.A.P., è altrettanto evidente che tale competenza, sebbene ancora in essere all’attualità (è noto che la riforma del sistema del sistema previdenziale dei dipendenti dello Stato prevede, a regime, il trasferimento a detto Istituto anche della funzione di liquidazione delle pensioni), non ha alcun rilievo nel presente giudizio, posto che la lamentata inottemperanza al giudicato attiene ad un adempimento (la liquidazione e la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali su emolumenti arretrati) rientrante nella esclusiva competenza dell’Amministrazione scolastica, giusta gli accordi intercorsi tra le quest’ultima e l’I.N.P.D.A.P. 4.- Passando al merito, ritiene il Giudicante che il ricorso è fondato. Ed invero, se da un lato risponde al vero che la riliquidazione della pensione in favore della ricorrente è stata disposta in via di autotutela da parte dell’Amministrazione nelle more della definizione del giudizio di merito (la circostanza è, peraltro, riferita esplicitamente nella parte narrativa della sentenza n. 345-382/1999), dall’altro, è fuor di dubbio, che, cionondimeno, non è seguita una declaratoria di cessazione della materia del contendere, bensì (verosimilmente per la mancata allegazione della prova della adozione di tale decreto, ovvero proprio per la riserva in esso apposta circa la corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali) una pronuncia di integrale accoglimento del ricorso (v. punto n. 2 del dispositivo). Del pari indubitabile è la condanna dell’Amministrazione, conseguente a tale esito del giudizio, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi (v. parte finale del dispositivo e punto n. 2 della parte motiva). Del tutto pretestuosa si appalesa, pertanto, l’argomentazione del Provveditorato agli Studi di Lecce, che ha negato esecuzione alla predetta sentenza sul punto della corresponsione degli emolumenti accessori, sul rilievo che il diritto (principale) alla riliquidazione del trattamento pensionistico non sarebbe stato affermato nella sentenza, ma autonomamente riconosciuto da essa Amministrazione. In ogni caso, laddove pure volesse accedersi per un momento a siffatta tesi (che cioè la sentenza sarebbe stata nella specie inutiliter data per quanto riguarda il diritto principale vantato, per essere stato questo medio tempore riconosciuto in via amministrativa), ciò non pertanto può ritenersi che l’Amministrazione fosse, per ciò solo, abilitata a non dare esecuzione all’ulteriore precisa statuizione del giudice concernente il diritto della ricorrente alla percezione degli emolumenti accessori della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, tenuto conto, peraltro, che, proprio in considerazione della riserva apposta sul decreto concessivo del beneficio, tale diritto, pure espressamente riconosciuto dalla normativa vigente, non era stato (ancora) riconosciuto in via amministrativa. Del pari destituita di fondamento e pretestuosa è l’ulteriore argomentazione della intervenuta prescrizione quinquennale, addotta dal Provveditorato agli Studi di Lecce in sede amministrativa a giustificazione della mancata esecuzione del giudicato, posto che, come si evince dal sopra citato D.P. n. 94/1999 esibito dall’I.N.P.D.A.P., analoga eccezione non risulta essere stata opposta al momento della liquidazione del credito principale. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Provveditorato agli Studi di Lecce di eseguire il giudicato. In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, a tale esecuzione dovrà provvedere un commissario ad acta, che si provvede a nominare in dispositivo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Provveditorato agli Studi di Lecce di dare esecuzione entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, alla sentenza di questa Sezione n. 345-382/99 del 30 giugno/16 agosto 1999 per quel che attiene alla corresponsione alla signora MANZONE Maria Antonietta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (da calcolarsi secondo le modalità indicate nella sentenza medesima) sulle somme arretrate corrisposte alla predetta insegnante per effetto della riliquidazione della pensione ai sensi del D.P.R. n. 345/1983. In caso di mancato o parziale inadempimento, nomina commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria Provinciale dello Stato di Lecce, perché provveda, in sostituzione dell’autorità inadempiente, all’adozione dei provvedimenti necessari, attività da svolgersi entro 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Condanna il Provveditorato agli Studi di Lecce al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in £. 500.000 (cinquecentomila). Ordina che, a cura della Segreteria, la presente sentenza sia notificata al Provveditorato agli Studi di Lecce e sia altresì comunicata al Direttore della Ragioneria Provinciale dello Stato di Lecce, nonché, unitamente a copia del fascicolo processuale, all’Ufficio del Procuratore Regionale, per le valutazioni di competenza in ordine all’eventuale sussistenza nella fattispecie di ipotesi di responsabilità per danno all’Erario. Così deciso, all’esito della camera di consiglio del 12 luglio 2001. IL GIUDICE UNICO (Francesco Paolo ROMANELLI)
Depositata in Segreteria il IL DIRIGENTE
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