|
Sent. n. 43/G/00 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria composta dai seguenti Magistrati : Dott. Lodovico Principato Presidente f.f. Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel. Dott.ssa Cristiana Rondoni Referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n°3976/PG, ora 3514, del registro di Segreteria, proposto da A., nato .... residente a S. Giustino (PG), elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv. Domenico e Paolo Bonaiuti, avverso la nota del Ministero del Tesoro n°5646, del 12/6/1998. Uditi, alla pubblica udienza del 12/1/2000, con lassistenza del Segretario, sig.ra Elvira Fucci : il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il difensore del ricorrente, avv. Bonaiuti; il rappresentante dell Amministrazione del Tesoro, nella persona del dr. Carlo Checcaglini. Esaminati gli atti e documenti tutti della causa. F A T T O Con limpugnata nota, il Ministero del Tesoro ha respinto listanza presentata dal Sig. A. A. in data 19/5/1998, volta a conseguire gli interessi legali sulle somme dovute per effetto della determinazione del Dir. Gen. Pens. di Guerra n°4433, del 4/2/1997, facendo presente che i principi affermati in proposito da questa Corte «sono operanti esclusivamente nellambito del giudizio espresso dalla Corte stessa», laddove, «nel caso, il riconoscimento del diritto a pensione è avvenuto senza lintervento di tale Organo giurisdizionale». Dagli atti risulta che allinteressato, con deliberazione della Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio KZ n°40418, del 30/1/1987, venne negato il diritto allassegno vitalizio di cui allart. 1 della l. n°791/1980, dal medesimo chiesto con istanza del 28/8/1981. Successivamente, prodotta domanda di riesame, con deliberazione n°50399, del 28/11/19996 lanzidetta Commissione riconosceva il cennato beneficio, contestualmente revocando la ricordata deliberazione n°40418/1987. Seguiva, quindi, la citata determinazione direttoriale n°4433/ 1997, che riconosceva il beneficio stesso dall1/9/1981, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 1981. Di qui, prodotta dallA. la domanda per la corresponsione degli interessi legali, la nota gravata con il ricorso in discussione. Con latto introduttivo della causa, il ricorrente ha ribadito la domanda degli interessi legali ed ha chiesto altresì la rivalutazione monetaria, «a titolo di maggior danno», nonché lulteriore beneficio degli «interessi sugli interessi», di cui allart. 1283 cc. Allodierna pubblica udienza, i rappresentanti delle parti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità. D I R I T T O Il Collegio ritiene di dover anzitutto precisare, con riferimento alle ragioni indicate dallAmministrazione nella gravata nota sulla impossibilità di liquidare essa stessa gli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, autonomamente ed al di fuori di un giudizio innanzi a questa Corte, che una simile possibilità è stata invece già considerata ed assentita sia dal Comitato di Liquidazione delle Pensioni di Guerra, nelladunanza plenaria del 22/10/1992, sia dalla Sezione del Controllo Stato di questa Corte, con la deliberazione n°75/97 del 15/5/1997, e sia da questa stessa Sezione, con la sent. n°872/1997 (ed altre consimili), nella quale si è pure precisato, sulla scorta dei principi di cui alla citata deliberazione della Sez. Controllo Stato, che «listanza a tal fine prodotta dallinteressato (è di per sé) atto idoneo al promovimento della corrispondente attività amministrativa, senza necessità di una favorevole pronuncia giurisdizionale». Ciò stante, il Collegio non può che ribadire tale indirizzo, invitando lAmministrazione a riconsiderare il proprio orientamento in proposito. Tanto premesso la pretesa di parte ricorrente è, quanto alla corresponsione degli interessi, senzaltro fondata, in relazione ai principi affermati in proposito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sent. n°525-A/1987 e successivo consolidato indirizzo applicativo degli stessi, pure richiamati nella gravata nota. Ed invero, con la determinazione n°4433, del 4/2/1997, lAmministrazione del Tesoro ha provveduto a riconoscere al ricorrente il diritto al trattamento vitalizio di cui allart. 1 della l. n°791/1980 sin dal primo giorno del mese successivo alla data (agosto 1981) della prima istanza avanzata in tal senso, espressamente revocando la precedente determinazione negativa n°40418, del 30/1/1987, ma non ha disposto alcunché in merito agli interessi, pure dovuti dalla data della revocata determinazione, avendo essa (determinazione del 1987) reso «liquido ed esigibile» il credito principale, secondo i principi di cui alla citata sentenza n°525-A/1987 delle Sezioni Riunite. In relazione a tale inerzia, pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente agli interessi legali, dalla data della ripetuta determinazione del 1987. Va da sé poi che, sempre in base ai principi affermati in proposito dalle SS.RR. (ex sent. n°84-C/ 1990), tali interessi dovranno essere calcolati tenendo anche conto del maturato economico, costituito dalla somma dei ratei venuti a scadenza tra la cennata data di decorrenza del menzionato assegno vitalizio (1/9/1981) e quella della revocata determinazione direttoriale (30/1/1987). A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi quanto alla richiesta rivalutazione monetaria, anchessa oggetto della domanda giudiziale. Ed invero, noto essendo lorientamento che rapporta tale beneficio, nella materia pensionistica di guerra, al «maggior danno», di cui allart. 1224 cc, e noto essendo altresì che la prova di tale maggior danno può realizzarsi anche medianti presunzioni semplici, magari facendo ricorso alla figura del «modesto consumatore», non meno noto è però che linteressato, qualora non dia la prova diretta di tale maggior danno, deve comunque dimostrare «lappartenenza alla categoria del modesto consumatore o di altra categoria di cui egli affermi di rientrare», ai fini della prova (indiretta) per presunzioni (cfr., testualmente, SS. RR. n°4/1998 e, in termini, di questa stessa Sezione, sent. n°47-PG/1999). Nel caso, viceversa, deve rilevarsi che, come correttamente osservato anche dal rappresentante dellAmministrazione, il ricorrente non ha fornito alcuna prova sullallegato maggior danno, né diretta, né per presunzioni, ovvero quanto a questultima non ha fornito la prova dellappartenenza ad una qualche categoria che giustifichi il maggior danno stesso, avendo - in aula - la difesa del ricorrente medesimo soltanto affermato lappartenenza del proprio assistito alla categoria del «modesto consumatore». In tale contesto, dunque, il gravame non può, sul punto, che essere disatteso. Da ultimo, venendo alla richiesta di «interessi su interessi», ex art. 1283 c.c., oggetto anchessa del ricorso, il Collegio ritiene che la stessa possa essere accolta nei limiti di cui al medesimo articolo 1283 c.c., ossia dal giorno della domanda giudiziale (cfr., in termini, Sez. Basilicata n°70/1997). Tanto nella considerazione che le innovazioni introdotte al giudizio pensionistico dalla l. n°19/1994, sotto il profilo della necessarietà della notifica dellatto introduttivo della causa all Amministrazione controparte, e per essa allAvvocatura Distrettuale dello Stato, ha fatto cadere il maggior ostacolo al riconoscimento degli interessi anatocistici, costituito, nel previgente sistema, dalla mancata notifica del ricorso allAmministrazione medesima. Secondo la giurisprudenza dellepoca, infatti, «anche il ricorso prodotto nella presente sede potrebbe, in linea di principio, contenere una siffatta istanza (anatocistica), che non troverebbe del resto ostacolo nella natura del trattamento privilegiato di guerra, atteso che trattasi di indennizzo per attività legittime, prive di carattere risarcitorio, e quindi di obbligazione di valuta»; solo che «tale beneficio secondo la cennata giurisprudenza trova in sede civilistica logico riscontro nella previa notifica dellatto di citazione alla controparte, fatto questo che pone la medesima in condizione di valutare a priori le conseguenze del proprio atteggiamento processuale», mentre «tutto ciò non si rinviene nel giudizio pensionistico di guerra, che si instaura a seguito di domanda avanzata direttamente al giudice e solo in un secondo momento, in genere distante nel tempo, portata a conoscenza della competente Amministrazione» (cfr. Sez. I^ Pens. di Guerra n°291471/1994). Senonché, caduta la premessa di tale ragionamento, costituita lo si ripete dalla necessarietà della notifica del ricorso allintimata Amministrazione, non si intravede più alcun ostacolo alla proponibilità innanzi a questo giudice della domanda di interessi anatocistici, ex art. 1283 cc, neanche con riferimento alle disposizioni dellart. 3, comma 3, del decreto del Ministero del Tesoro n°352/1998, applicabile come noto alle sole pensioni ordinarie e non anche a quelle di guerra. Nei termini che precedono, dunque, il ricorso in epigrafe deve essere parzialmente accolto e per leffetto, come più volte affermato da questa Sezione, va dichiarato «il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti gli interessi legali sugli arretrati già corrisposti e percepiti, a decorrere dal provvedimento di diniego del diritto pensionistico, tenendosi conto del c.d. maturato economico, fino alla data di avvenuto pagamento degli arretrati ; a decorrere da questultima data, sulla somma come sopra determinata, spettano gli interessi corrispettivi fino al soddisfo» (cfr. tra le tante sent. n°336-PG/1999), affermandosi ora anche il diritto agli «interessi sugli interessi», a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ex art. 1283 cc. P. Q. M. LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale Regionale dellUmbria ACCOGLIE parzialmente il ricorso n°3976/PG, ora 3514, proposto da A. A., avverso la nota del Ministero del Tesoro n°5646, del 12/6/1998, nel senso di riconoscere il diritto agli interessi legali sul trattamento vitalizio al medesimo spettante quale ex deportato nei campi di sterminio KZ, nonché il benefico dellanatocismo, nei termini di cui in parte motiva, respingendolo per la parte relativa alla rivalutazione monetaria. Spese compensate. Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 12/1/2000. Depositata in Segreteria il LEstensore Il Presidente (Fulvio Maria Longavita) (Lodovico Principato)
Il Direttore della Segreteria |