Sent. n. 43/G/00

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lodovico Principato Presidente f.f.

Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.

Dott.ssa Cristiana Rondoni Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n°3976/PG, ora 3514, del registro di Segreteria, proposto da A., nato .... residente a S. Giustino (PG), elettivamente domiciliato presso lo studio legale degli avv. Domenico e Paolo Bonaiuti, avverso la nota del Ministero del Tesoro n°5646, del 12/6/1998.

Uditi, alla pubblica udienza del 12/1/2000, con l’assistenza del Segretario, sig.ra Elvira Fucci : il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il difensore del ricorrente, avv. Bonaiuti; il rappresentante dell’ Amministrazione del Tesoro, nella persona del dr. Carlo Checcaglini.

Esaminati gli atti e documenti tutti della causa.

F A T T O

Con l’impugnata nota, il Ministero del Tesoro ha respinto l’istanza presentata dal Sig. A. A. in data 19/5/1998, volta a conseguire gli interessi legali sulle somme dovute per effetto della determinazione del Dir. Gen. Pens. di Guerra n°4433, del 4/2/1997, facendo presente che i principi affermati in proposito da questa Corte «sono operanti esclusivamente nell’ambito del giudizio espresso dalla Corte stessa», laddove, «nel caso, il riconoscimento del diritto a pensione è avvenuto senza l’intervento di tale Organo giurisdizionale».

Dagli atti risulta che all’interessato, con deliberazione della Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio KZ n°40418, del 30/1/1987, venne negato il diritto all’assegno vitalizio di cui all’art. 1 della l. n°791/1980, dal medesimo chiesto con istanza del 28/8/1981.

Successivamente, prodotta domanda di riesame, con deliberazione n°50399, del 28/11/19996 l’anzidetta Commissione riconosceva il cennato beneficio, contestualmente revocando la ricordata deliberazione n°40418/1987.

Seguiva, quindi, la citata determinazione direttoriale n°4433/ 1997, che riconosceva il beneficio stesso dall’1/9/1981, ossia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda del 1981.

Di qui, prodotta dall’A. la domanda per la corresponsione degli interessi legali, la nota gravata con il ricorso in discussione.

Con l’atto introduttivo della causa, il ricorrente ha ribadito la domanda degli interessi legali ed ha chiesto altresì la rivalutazione monetaria, «a titolo di maggior danno», nonché l’ulteriore beneficio degli «interessi sugli interessi», di cui all’art. 1283 cc.

All’odierna pubblica udienza, i rappresentanti delle parti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene di dover anzitutto precisare, con riferimento alle ragioni indicate dall’Amministrazione nella gravata nota sulla impossibilità di liquidare essa stessa gli interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte, autonomamente ed al di fuori di un giudizio innanzi a questa Corte, che una simile possibilità è stata invece già considerata ed assentita sia dal Comitato di Liquidazione delle Pensioni di Guerra, nell’adunanza plenaria del 22/10/1992, sia dalla Sezione del Controllo Stato di questa Corte, con la deliberazione n°75/97 del 15/5/1997, e sia da questa stessa Sezione, con la sent. n°872/1997 (ed altre consimili), nella quale si è pure precisato, sulla scorta dei principi di cui alla citata deliberazione della Sez. Controllo Stato, che «l’istanza a tal fine prodotta dall’interessato (è di per sé) atto idoneo al promovimento della corrispondente attività amministrativa, senza necessità di una favorevole pronuncia giurisdizionale».

Ciò stante, il Collegio non può che ribadire tale indirizzo, invitando l’Amministrazione a riconsiderare il proprio orientamento in proposito.

Tanto premesso la pretesa di parte ricorrente è, quanto alla corresponsione degli interessi, senz’altro fondata, in relazione ai principi affermati in proposito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sent. n°525-A/1987 e successivo consolidato indirizzo applicativo degli stessi, pure richiamati nella gravata nota.

Ed invero, con la determinazione n°4433, del 4/2/1997, l’Amministrazione del Tesoro ha provveduto a riconoscere al ricorrente il diritto al trattamento vitalizio di cui all’art. 1 della l. n°791/1980 sin dal primo giorno del mese successivo alla data (agosto 1981) della prima istanza avanzata in tal senso, espressamente revocando la precedente determinazione negativa n°40418, del 30/1/1987, ma non ha disposto alcunché in merito agli interessi, pure dovuti dalla data della revocata determinazione, avendo essa (determinazione del 1987) reso «liquido ed esigibile» il credito principale, secondo i principi di cui alla citata sentenza n°525-A/1987 delle Sezioni Riunite.

In relazione a tale inerzia, pertanto, va dichiarato il diritto del ricorrente agli interessi legali, dalla data della ripetuta determinazione del 1987.

Va da sé poi che, sempre in base ai principi affermati in proposito dalle SS.RR. (ex sent. n°84-C/ 1990), tali interessi dovranno essere calcolati tenendo anche conto del maturato economico, costituito dalla somma dei ratei venuti a scadenza tra la cennata data di decorrenza del menzionato assegno vitalizio (1/9/1981) e quella della revocata determinazione direttoriale (30/1/1987).

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi quanto alla richiesta rivalutazione monetaria, anch’essa oggetto della domanda giudiziale.

Ed invero, noto essendo l’orientamento che rapporta tale beneficio, nella materia pensionistica di guerra, al «maggior danno», di cui all’art. 1224 cc, e noto essendo altresì che la prova di tale maggior danno può realizzarsi anche medianti presunzioni semplici, magari facendo ricorso alla figura del «modesto consumatore», non meno noto è però che l’interessato, qualora non dia la prova diretta di tale maggior danno, deve comunque dimostrare «l’appartenenza alla categoria del modesto consumatore o di altra categoria di cui egli affermi di rientrare», ai fini della prova (indiretta) per presunzioni (cfr., testualmente, SS. RR. n°4/1998 e, in termini, di questa stessa Sezione, sent. n°47-PG/1999).

Nel caso, viceversa, deve rilevarsi che, come correttamente osservato anche dal rappresentante dell’Amministrazione, il ricorrente non ha fornito alcuna prova sull’allegato maggior danno, né diretta, né per presunzioni, ovvero – quanto a quest’ultima – non ha fornito la prova dell’appartenenza ad una qualche categoria che giustifichi il maggior danno stesso, avendo - in aula - la difesa del ricorrente medesimo soltanto affermato l’appartenenza del proprio assistito alla categoria del «modesto consumatore».

In tale contesto, dunque, il gravame non può, sul punto, che essere disatteso.

Da ultimo, venendo alla richiesta di «interessi su interessi», ex art. 1283 c.c., oggetto anch’essa del ricorso, il Collegio ritiene che la stessa possa essere accolta nei limiti di cui al medesimo articolo 1283 c.c., ossia dal giorno della domanda giudiziale (cfr., in termini, Sez. Basilicata n°70/1997).

Tanto nella considerazione che le innovazioni introdotte al giudizio pensionistico dalla l. n°19/1994, sotto il profilo della necessarietà della notifica dell’atto introduttivo della causa all’ Amministrazione controparte, e per essa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha fatto cadere il maggior ostacolo al riconoscimento degli interessi anatocistici, costituito, nel previgente sistema, dalla mancata notifica del ricorso all’Amministrazione medesima.

Secondo la giurisprudenza dell’epoca, infatti, «anche il ricorso prodotto nella presente sede potrebbe, in linea di principio, contenere una siffatta istanza (anatocistica), che non troverebbe del resto ostacolo nella natura del trattamento privilegiato di guerra, atteso che trattasi di indennizzo per attività legittime, prive di carattere risarcitorio, e quindi di obbligazione di valuta»; solo che «tale beneficio – secondo la cennata giurisprudenza – trova in sede civilistica logico riscontro nella previa notifica dell’atto di citazione alla controparte, fatto questo che pone la medesima in condizione di valutare a priori le conseguenze del proprio atteggiamento processuale», mentre «tutto ciò non si rinviene nel giudizio pensionistico di guerra, che si instaura a seguito di domanda avanzata direttamente al giudice e solo in un secondo momento, in genere distante nel tempo, portata a conoscenza della competente Amministrazione» (cfr. Sez. I^ Pens. di Guerra n°291471/1994).

Senonché, caduta la premessa di tale ragionamento, costituita –lo si ripete – dalla necessarietà della notifica del ricorso all’intimata Amministrazione, non si intravede più alcun ostacolo alla proponibilità innanzi a questo giudice della domanda di interessi anatocistici, ex art. 1283 cc, neanche con riferimento alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, del decreto del Ministero del Tesoro n°352/1998, applicabile –come noto – alle sole pensioni ordinarie e non anche a quelle di guerra.

Nei termini che precedono, dunque, il ricorso in epigrafe deve essere parzialmente accolto e per l’effetto, come più volte affermato da questa Sezione, va dichiarato «il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti gli interessi legali sugli arretrati già corrisposti e percepiti, a decorrere dal provvedimento di diniego del diritto pensionistico, tenendosi conto del c.d. maturato economico, fino alla data di avvenuto pagamento degli arretrati ; a decorrere da quest’ultima data, sulla somma come sopra determinata, spettano gli interessi corrispettivi fino al soddisfo» (cfr. tra le tante sent. n°336-PG/1999), affermandosi ora anche il diritto agli «interessi sugli interessi», a decorrere dalla data della domanda giudiziale, ex art. 1283 cc.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

ACCOGLIE

parzialmente il ricorso n°3976/PG, ora 3514, proposto da A. A., avverso la nota del Ministero del Tesoro n°5646, del 12/6/1998, nel senso di riconoscere il diritto agli interessi legali sul trattamento vitalizio al medesimo spettante quale ex deportato nei campi di sterminio KZ, nonché il benefico dell’anatocismo, nei termini di cui in parte motiva, respingendolo per la parte relativa alla rivalutazione monetaria.

Spese compensate.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 12/1/2000.

Depositata in Segreteria il

L’Estensore Il Presidente

(Fulvio Maria Longavita) (Lodovico Principato)

 

Il Direttore della Segreteria