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Il principio della ragionevole durata del processo nei giudizi innanzi alla Corte dei conti
di
Furio Pasqualucci, Presidente di Sezione della Corte dei conti
1) Ricordo che in un convegno svoltosi
allISLE agli inizi degli anni 80 ebbi ad osservare che i giudizi relativi alla
responsabilità amministrativo-contabile erano strutturalmente destinati a prolungarsi nel
tempo, tanto che uno dei maggiori problemi riguardava la posizione degli eredi, troppo
spesso chiamati a rispondere col loro intero patrimonio di fatti svoltisi molto tempo
prima, di cui spesso non avevano alcuna conoscenza, sì che la loro possibilità di difesa
ne rimaneva seriamente compromessa. Molteplici i
fattori che giustificavano tale affermazione: -
la
sospensione obbligatoria nel caso sugli stessi fatti fosse in corso processo penale (art.
3 del vecchio Codice di Procedura Penale); -
la
sospensione obbligatoria nel caso di regolamento di giurisdizione spesso proposto come
espediente difensivo; -
lazionabilità
del giudizio solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile nel caso di danno
arrecato da un pubblico amministratore o dipendente ad un privato (c.d. danno indiretto); -
la durata
decennale della prescrizione; -
lapplicazione
generale della solidarietà (con tutte le conseguenze intuibili nel caso di organi
collegiali composti da molti membri, quali lesigenza di rinviare il tutto
nellipotesi di omessa o errata notifica, ovvero di morte di un convenuto); -
lesercizio,
molto frequente, di un ampio potere sindacatorio, teso ad individuare nelle pieghe
dellapparato amministrativo altri possibili corresponsabili; -
la piena
trasmissibilità, infine, della responsabilità del de cuius agli eredi. Oggi la situazione è molto cambiata e
non mi sentirei di ripetere le pessimistiche osservazioni di allora: -
la mancata
riproduzione del principio di cui allart. 3 nel nuovo codice di procedura penale fa
sì che il principio della sospensione automatica del giudizio di responsabilità nel caso
di pendenza del giudizio penale non sia più operativo (permane peraltro la problematica
relativa alla costituzione di parte civile ad opera della P.A. che, secondo la prevalente
giurisprudenza non pregiudica lesercizio dellazione di responsabilità ma che,
sia detto per inciso, dà luogo ad unincongruenza del sistema in quanto di fronte al
giudice penale non opera, almeno secondo il diritto vivente, la normativa dettata dalle
leggi 20/94 e 639/96 che delimita notevolmente la responsabilità di amministratori e
dipendenti pubblici anche nelle ipotesi di dolo); -
del pari il
regolamento preventivo di giurisdizione non comporta più la sospensione automatica del
giudizio a seguito della riforma dellart. 367 c.p.c. secondo cui il giudice di
fronte a cui pende la causa può procedere, ove ritenga listanza manifestamente
inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata; -
il ritardo
collegato al danno indiretto permane, ma i suoi effetti negativi sono limitati
dal nuovo regime della responsabilità degli eredi di cui si dirà appresso; -
la durata
della prescrizione è stata ridotta a cinque anni per tutte le ipotesi di responsabilità
con la legge 20/94; -
la
solidarietà è stata limitata alle sole ipotesi dolose, come disposto dalla legge 639/96
(al riguardo va segnalata la sentenza delle SS.RR. che ha meritoriamente respinto
quellorientamento giurisprudenziale tendente a far rivivere la solidarietà nel caso
di provvedimenti adottati da organi collegiali); -
gli eredi
sono responsabili solo nelle ipotesi di arricchimento conseguente a quello illecito del de
cuius. Per quanto riguarda il potere
sindacatorio ancora non è emerso un nuovo orientamento giurisprudenziale, ma ritengo che
la sopravvivenza e la misura di tale istituto debbano essere valutate alla luce del nuovo
111 della Costituzione ed uscirne notevolmente ridimensionate. In
conclusione può dirsi che attualmente il processo di responsabilità
amministrativo-contabile si è liberato di molti dei lacciuoli che ne ostacolavano lo
svolgimento ed è divenuto più agile. Se a ciò si
aggiunge il contenimento della durata dellistruttoria imposto attraverso il
meccanismo dellinvito a dedurre e dei conseguenti limiti temporali (pur con tutte le
complicazioni ed i dubbi interpretativi cui tale procedura ha dato luogo) emerge
chiaramente che nel processo in esame il problema dei tempi lunghi non è particolarmente
rilevante, tanto più che la fase dibattimentale è caratterizzata da una forte
concentrazione, sì che di norma il processo si svolge e si conclude nellambito di
unudienza collegiale o al massimo due, se è necessario qualche accertamento
istruttorio (in particolare consulenze tecniche). Queste
conclusioni sono suffragate dallesperienza: presso la Sezione di Milano fra il
deposito della citazione e la fissazione delludienza corrono al massimo 6 o 7 mesi e
molto spesso casi di scottante attualità arrivano a trattazione e vengono decisi prima
dei paralleli giudizi penali. Tanto
premesso non ritengo di poter avanzare molti suggerimenti per rendere più celere il
processo che stiamo trattando; un aspetto va però rilevato ed è quello della quasi
totale mancanza di strumenti che consentano di prevenire lo svolgimento del processo
stesso attraverso un accordo delle parti. Esiste, è
vero, il procedimento monitorio ma la sua limitazione a 5 milioni ne riduce ampiamente
lutilità. Per quanto
riguarda la transazione, questa è prevista solo fra P.A. e privato ma la giurisprudenza
della Corte dei conti è piuttosto contraria a ritenere che laccordo possa inibire
lazione obbligatoria ed indisponibile del P.M. contabile, pur riconoscendo la
valutazione, in sede di esecuzione della sentenza, di quanto versato. Chiaramente
questa situazione lungi dal semplificare liter processuale ne costituisce un
appesantimento a causa di tutte le eccezioni (ivi compresa quella di costituzionalità)
che le difese oppongono in tali casi. Sarebbe
quindi opportuno prevedere normativamente la possibilità di un patteggiamento
contabile cui oltre alla P.A. ed al privato partecipi anche il P.M. contabile:
questo strumento consentirebbe di accogliere le numerose richieste che al riguardo vengono
avanzate da soggetti inquisiti di risolvere rapidamente situazioni contenziose ed, infine,
particolare non trascurabile, di migliorare la percentuale di recupero dei danni subiti
dalla P.A., non troppo eclatante per quanto riguarda lesecuzione delle sentenze
della Corte dei conti. 2)
Notevolmente diverso è il quadro relativo al processo pensionistico in cui
larretrato è tuttora pesante con gravi conseguenze sulle aspettative dei ricorrenti
(circa 225.000 ricorsi al 31/12/99). Le cause sono
molteplici. La
propensione al ricorso al giudice, che pare una caratteristica sociale su cui più che
quella giuridica altre discipline potranno indagare, è stata indubbiamente agevolata da
un favor actoris particolarmente evidente nel settore e diffuso sia a livello
legislativo che giurisprudenziale (basti pensare alla possibilità di fare a meno del
patrocinio legale, alle reiterate riaperture di termini, alle pronunzie della Corte
costituzionale in materia di abbandono o di estinzione del processo per morte del
ricorrente, nonchè in generale allassoluta mancanza di formalità richieste dal
giudice per qualificare ricorso qualsiasi atto di protesta inviato alla Corte
dei conti). A tale
atteggiamento, peraltro ampiamente condivisibile in quanto relativo a richieste e pretese
avanzate per lo più dalla componente più debole e indifesa della Società, si aggiungono
elementi propri del rapporto pensionistico per cui molte volte la pronunzia del giudice
non definisce lo stesso in quanto da essa si diramano altri filoni (aggravamento,
interdipendenza di infermità, diritti derivati del coniuge, dei figli, dei genitori
etc....). Questa
complessa realtà, a sua volta, poggia su un corpus juris estremamente
complesso, confuso e spesso contraddittorio, reso ancor più problematico dai molteplici
interventi della Corte Costituzionale, che alimenta lansia di rivolgersi al giudice
dei cittadini (si pensi allannosa vicenda della doppia indennità integrativa, alla
normativa stratificata in materia di interessi e rivalutazione, per non parlare del
miraggio delladeguamento delle pensioni alla dinamica salariale); ove a tutto questo
si aggiunga la riottosità dellAmministrazione ad adeguarsi ad orientamenti
giurisprudenziali anche se ampiamente consolidati (riottosità sorretta da circolari
interne quando non da disposizioni di legge) penso che il quadro emerga abbastanza
chiaramente. Non cè
da meravigliarsi quindi se sul giudice delle pensioni si continua ad abbattere una
quantità di giudizi spesso superiore alle sue capacità di assorbimento. Una risposta
positiva a tali problemi è tuttavia arrivata a seguito della riforma e del decentramento
regionale disposti con le leggi 19 e 20 del gennaio 1994. Il venir meno
della presenza obbligatoria del P.M. nel processo pensionistico ha indubbiamente liberato
risorse ed eliminato strozzature e duplicazioni; certamente non è stata una modifica
indolore perchè, fra ricorrenti raramente assistiti da avvocati ed Amministrazioni spesso
non rappresentate in giudizio, il povero giudice è costretto ad un difficile lavoro
ermeneutico anche al solo fine di inquadrare la vicenda negli esatti termini giuridici,
per non parlare poi della ricerca delle prove a fronte di fascicoli contenenti talvolta
poco più della copertina. Tuttavia
sulle ali di un rinnovato entusiasmo e forse anche di un approccio più pratico di quello
proprio di una più paludata giurisprudenza consolidatasi nella sede centrale, le sezioni
regionali hanno determinato (forse unica giurisdizione in Italia) una positiva inversione
di tendenza, talchè larretrato è stato intaccato con ritmi che consentirebbero
ottimistiche previsioni. Significativi
al riguardo appaiono i seguenti dati relativi ai giudizi esauriti nellultimo
decennio
Come si vede,
dopo una flessione negli anni 94 e 95 dovuto ai problemi concernenti listituzione
delle Sezioni regionali, la produzione è gradualmente aumentata sin oltre a triplicare
quella del 1990. Per i dati
più completi rinvio alla Tabella A, allegata. A questi
risultati si è pervenuti, va inoltre notato, non solo senza che a seguito del
decentramento sia stato previsto alcun aumento di organico sia nel personale di
magistratura che in quello amministrativo, ma anche facendo fronte allulteriore
onere rappresentato dallintroduzione operata dalla legge 639/96 dellappello
nelle materie pensionistiche sia pure limitato ai motivi di diritto. Nel parlare
di ottimistiche previsioni ho usato il condizionale e non senza ragione: il modulo
organizzativo che dopo il decentramento è entrato gradualmente in funzione pervenendo ai
risultati ricordati dovrà ora fare i conti con le modifiche introdotte dalla legge 21
luglio 2000 n. 205; già il
passaggio dal giudice collegiale a quello monocratico non sembra foriero di buoni
risultati: limpegno per la definizione di una controversia si concretizza
principalmente nello studio del fascicolo, nellesame delle leggi e della
giurisprudenza, nonchè nella redazione della sentenza; il venir meno della Camera di
Consiglio non sembra comporti un apprezzabile risparmio di tempo, mentre sottrae al
decidente il conforto di altre esperienze e di una maggiore ponderazione particolarmente
utili specialmente in carenza, come si è detto, di uneffettiva dialettica
processuale. Certo
mancherà il ritardo provocato dalla sottoposizione alla firma del Presidente e dalle
modifiche talvolta da questo richieste, ma è prevedibile per contro un aumento degli
appelli che bilancerà in negativo abbondantemente tale vantaggio. Il settore
che più subirà, peraltro, gli oneri derivanti dal giudice unico sarà quello delle
segreterie in quanto il moltiplicarsi del numero delle udienze e dei relativi incombenti
determinerà certamente un aggravio di lavoro per un personale già numericamente molto
scarso specie nelle sedi regionali (e fra queste nelle sedi del Nord). Ciò che
però lascia più perplessi è lapplicazione, decisa senza il necessario
approfondimento tecnico, delle norme sul processo del lavoro al giudizio pensionistico. Quando tale
rito fu introdotto nel giudizio civile, lo stesso fu preceduto da studi approfonditi e
seguito da una notevole copertura amministrativa che consentì, almeno allinizio, di
far fronte con maggiore celerità al contenzioso nella materia; nel giudizio pensionistico
di fronte alla Corte dei conti sono mancati luno e laltra e temo che ciò non
sarà privo di conseguenze negative. Non tanto per
il favor actoris molto evidente (v. articoli 420 e 421 c.p.c.) giacchè, come già detto,
lo stesso, sia pure in via pretoria, era già ampiamente praticato dalla giurisprudenza
della Corte, quanto per la presenza di criteri ispiratori poco congrui rispetto alla
materia in esame: così non si vede quale spazio possa avere il tentativo di conciliazione
in carenza di diritti disponibili da parte della P.A. e lo stesso dicasi in ordine alla
valutazione del comportamento delle parti. Daltro
canto il processo pensionistico è per lo più basato su prove documentali per cui
scarsamente utilizzabili appaiono le norme dettate dagli artt. 420 e 421 chiaramente
orientate a favorire limmediatezza di accertamenti di fatto. Preoccupa,
inoltre, il ritmo convulso imposto al processo (assunzione di prove nello stesso giorno o
in quelli immediatamente successivi; termini perentori di cinque o dieci giorni,
molteplicità di comunicazioni e notifiche tutte a carico delle segreterie) che
seppur ispirato da nobili motivazioni appare incongruo rispetto ai tempi imposti
dallarretrato e comporta un notevole aggravio di lavoro a carico di un personale,
come detto, già numericamente scarso; daltro canto la maggiore complessità
delludienza dibattimentale e la lettura del dispositivo subito dopo la discussione
orale, comportano necessariamente una dilatazione dei tempi da dedicare in udienza ad ogni
processo, talchè appare prevedibile un minor numero di casi trattati, mentre più
difficoltoso appare il ricorso a maxi udienze per filoni omogenei. Non credo
infine che notevole giovamento possa derivare dalle sentenze in forma semplificata,
giacchè era (o avrebbe dovuto essere) già prerogativa del buon giudice quella di saper
cogliere i punti essenziali della controversia, centrando su questi la motivazione, mentre
la perenzione dei ricorsi ultradecennali non dovrebbe sortire grossi effetti in quanto
preceduto, per i giudizi pensionistici, da un istituto analogo rappresentato
dallestinzione in caso di mancata o intempestiva istanza di prosecuzione del
giudizio, prevista dallart. 6 della legge 19/94 a seguito del decentramento
regionale. Lo stesso
giudizio di ottemperanza, affidato alla Corte dei conti dallart. 10 della legge 205,
se da un lato appresta unulteriore tutela per il cittadino, dallaltro
rappresenta un aggravio di lavoro che certamente frapporrà altri ostacoli ad una più
rapida decisione sui ricorsi pendenti. In
conclusione temo che la nuova legge, introdotta senza una normativa transitoria, senza
unadeguata copertura amministrativa e con riferimento a moduli processuali pensati
per altri tipi di giudizio avrà effetti negativi sulla rapidità del giudizio
pensionistico: purtroppo le soluzioni miracolistiche sono molto improbabili e non basta
disporre per legge la rapidità se non si apprestano mezzi adeguati. Per terminare
con una notazione positiva, vorrei segnalare alcune apprezzabili innovazioni contenute
nella legge 205: la prima è la possibilità di interrogare liberamente le parti; fin ora
il ricorrente poteva far sentire la sua voce o tramite lavvocato o con memorie
scritte. La possibilità di interrogatorio, oltre ad avvicinare ulteriormente il giudice
alla parte, superando barriere formalistiche spesso non comprensibili da chi è
legittimato a ricorrere pur senza il patrocinio legale, costituisce indubbiamente un
ulteriore strumento per conoscere fatti talvolta remoti. Inoltre tale facoltà, combinata
col potere riconosciuto alle parti di modificare domande, eccezioni e conclusioni, nonchè
con quello attribuito al giudice di indicare irregolarità
che possono essere sanate, consente di recuperare o meglio inquadrare iniziative
processuali mal proposte, spesso a causa della scarsa competenza giuridica di chi ricorre
senza il patrocinio legale. Labrogazione,
infine, del 2° comma dellart. 105 del regolamento di procedura dinanzi alla Corte
dei conti secondo cui le Sezioni Riunite, in sede di appello, quando la pronuncia di primo
grado riguardi anche il merito, possono conoscere di questultimo, oppure rinviare
la causa al primo giudice: a seguito della legge 19/94 vennero istituite presso la
Corte dei conti tre Sezioni dAppello e la legge 639/96 previde limpugnazione,
solo per motivi di diritto, delle sentenze relative alla materia pensionistica; senonchè
le Sezioni Riunite hanno affermato che tra i motivi di diritto rientrano pure i vizi di
motivazione talchè, attraverso questa via, le Sezioni dAppello si son trovate in
buona sostanza a dover trattare questioni di fatto. Ritenendosi
al riguardo non competenti, le Sezioni dAppello hanno talvolta fatto ricorso,
appunto, al 2° comma dellart. 105 per rimettere gli atti al giudice di primo grado. Questa
interpretazione restrittiva delleffetto devolutivo dellappello comporta
ovviamente una dilatazione dei tempi del processo e nel caso divenga generalizzata rischia
di rendere vani i tentativi e gli sforzi tesi a ridurre larretrato nel settore
pensionistico; labrogazione del comma in esame appare pertanto un chiaro segnale a
favore della competenza piena del giudice dappello, ove ritenga limpugnazione
ammissibile, e contro il rinvio al giudice di primo grado. Così come a
chiusura del paragrafo sulla responsabilità, vorrei concludere in maniera propositiva: il processo
dinanzi alla Corte dei conti è retto, come in parte si è visto, da una normativa
frastagliata e stratificata, carente di organicità, con conseguenti notevoli problemi per
linterprete. E ormai impellente ladozione di un nuovo regolamento di
procedura che coordini sistematicamente gli istituti previsti dalle varie leggi,
eliminando i molteplici motivi di dubbio e di perplessità: come auspicato dal Consiglio
di Presidenza della Corte dei conti, un decreto delegato che recepisca lo studio di
unapposita commissione appare lo strumento più idoneo per affrontare i problemi che
quotidianamente lesperienza propone. Tab. A SITUAZIONE
GIUDIZI PENSIONISTICI ANNI 1989 1999
Fonte:
Ufficio di Statistica Corte dei conti
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