REPUBBLICA ITALIANA                                  ORD. N.28

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

Il consigliere Angela Luigia Borrelli, giudice designato,  assistito dal segretario di udienza dott.ssa Carmela Tudino, ha pronunciato la seguente

 ORDINANZA

Nel procedimento cautelare "ante causam" , iscritto al n.17308\R del registro di Segreteria sull'istanza di sequestro conservativo promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per le Marche nei confronti di XXX YYY;

Visto  il decreto presidenziale  in data 23 aprile 2001, a mezzo del quale è stato autorizzato il sequestro conservativo, fissata la data di comparizione delle parti, designato il giudice per l'udienza ed assegnato il termine per la notificazione dell'istanza e del decreto nonché per la citazione dei terzi ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 678 e 547 c.p.c.;

Visti gli articoli 48 e 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv.  in  legge 14 gennaio 1994  n. 19; 547, 548, 669 bis e segg., 671 e 678  del codice di procedura civile;

Visto il ricorso per sequestro conservativo con contestuale invito a dedurre;

Visti  gli atti e documenti depositati nel fascicolo di causa;

Uditi, nell'udienza di comparizione del 4 giugno 2001, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Alessandra Pomponio nonchè il dott. Di Ianni Augusto in rappresentanza dell'E.T.I. s.p.a. e il dott. Egisto Virgili in rappresentanza della CARISP - comparsi nella qualità di soggetti terzi per rendere la dichiarazione di cui agli artt. 678 e 547 c.p.c. - mentre nessuno è comparso in rappresentanza del debitore sequestrato

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso depositato in data 20 aprile 2001 la Procura Regionale della Corte dei conti  per le Marche ha chiesto al Presidente di questa Sezione di autorizzare il sequestro conservativo nei confronti di XXX YYY ed in favore dell'Erario  sino alla concorrenza della complessiva somma di  £. 51.640.000 - recte 51.862.297 - debitamente rivalutata oltre agli interessi – di qualsiasi  somma dovuta o debenda al predetto da  Enti Locali, Amministrazioni pubbliche e\o da Enti e\o Casse di previdenza ed Ente Tabacchi s.p.a.  nonché dei beni  di seguito indicati:

·    Conti correnti ed ogni altra attività (depositi, titoli, libretti, gestioni mobiliari etc.) intestati a Xxx yyy presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A Agenzia di Amandola (AP);

·     Conti correnti ed ogni altra attività (depositi, titoli, libretti, gestioni mobiliari etc.) intestati a Xxx yyy presso la della CASSA DI RISPARMIO di Ascoli Piceno sede di Amandola (AP);

·        quota spettante a Xxx yyy della Società “MA.TE.MA. s.r.l.” con sede in Macerata, via dei Velini, 14 ;

·        autovettura SAAB Scania CC. 1985 targata AV890VR;

·        moto GUZZI cc. 1000, targata APFI312446;

·       autovettura FORD Fiesta cc. 957, targata AP FIF37380.

Con il citato ricorso la Procura Regionale ha chiesto,  tra l'altro, di fissare l'udienza di comparizione delle parti e dei terzi (per la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.) dinanzi al giudice designando e di stabilire il termine per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto.

La suddetta richiesta è stata motivata:

a)      col timore che nelle more della introduzione del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile l'Erario - individuato nel Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato poi trasformato in E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani) -  possa perdere la garanzia per il soddisfacimento del credito (periculum in mora) in considerazione sia del fatto che il convenuto non risulta titolare di beni immobili sia dell'evidente non trascurabile entità del danno in rapporto alle condizioni economiche del presunto responsabile, sia dei profili dolosi della condotta tenuta dal medesimo, sia in ordine alla possibilità che esistano altri creditori concorrenti;

b)                 con la fondatezza della pretesa Erariale (fumus boni juris) ampiamente emersa dalle risultanze della verifica eseguita dalla dott.ssa Guidotti dal 4 all'11 agosto 1999 - confermate sulla base degli accertamenti fatti eseguire dalla Procura  medesima alla Guardia di Finanza  - in esito alle quali è stato accertato un ammanco di tabacchi lavorati pari a Kg. 180,590 presso il Magazzino Vendita di Generi di Monopoli di Amandola (AP).

Il Presidente di questa Sezione, con decreto del 23 aprile 2001, ha autorizzato il sequestro conservativo nei limiti indicati nel ricorso ed    ha   ordinato la comparizione dei terzi debitori:

·    BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A Agenzia di Amandola (AP), Via Indipendenza, 110 – in persona del suo legale rappresentante;

·     CASSA DI RISPARMIO di Ascoli Piceno sede di Amandola (AP), Via Matteotti, 1, in persona del suo legale rappresentante;

·     E.T.I. (Ente Tabacchi Italiani) S.P.A. sede di Roma, Via C. Colombo, 115, Roma, in persona del suo legale rappresentante;

per comparire all'udienza fissata per la data odierna dinanzi a questo giudice designato, allo scopo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, ed ha assegnato alla Procura Regionale il termine di trenta giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

Nella odierna udienza camerale, rilevata la regolarità del contraddittorio ed in particolare  la regolarità della notifica inviata al  Xxx yyy - non presente né rappresentato - notifica che è stata ricevuta dal di lui  padre convivente (v. certificato di stato di famiglia prodotto in atti dalla Procura Regionale) si è proceduto a raccogliere le dichiarazioni dei terzi citati.

La Banca Commerciale, sede di Ascoli Piceno, ha fatto pervenire una nota nella quale dichiara la inesistenza di crediti a nome del Xxx yyy.

Per la CARISP è comparso il dott. Egisto Virgili, direttore della sede di Amandola, il quale ha affermato che presso la Banca che egli rappresenta non vi sono conti di spettanza del Salvucci.

Il dott. Di Ianni Augusto, delegato in rappresentaza dell’E.T.I. s.p.a. , intervenuto per rendere la dichiarazione di terzo, ha depositato una nota nella quale si afferma che l’Ente Tabacchi Italiani non è debitore di alcuna somma al Salvucci  nei confronti del quale ha promosso azione dinanzi al  Tribunale di Ancona per il recupero delle somme relative all’ammanco di tabacchi lavorati di proprietà dell’E.T.I.  s.p.a. pari a kg. 180,590.

Nel corso dell’udienza il rappresentante dell'E.T.I. s.p.a. ha  eccepito la non  sussistenza della giurisdizione di questa Corte; ha affermato che con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 283 del 9 luglio 1998 è stato istituito l’ente pubblico economico  E.T.I. che svolge le attività produttive e commerciali dapprima riservate all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; ha illustrato i rapporti intercorrenti con il gestore il quale è tenuto  a mantenere  integra la dotazione; ha  inoltre confermato l’esistenza della  cauzione “congelata” indicata dal  Pubblico Ministero nell'atto scritto ed ha concordato con lo stesso che l’E.T.I. è creditore del Salvucci.

Il  Pubblico Ministero ha  affrontato il problema della giurisdizione e ne ha affermato la sussistenza anche alla luce della recente legge 27 marzo  2001 n. 97   richiamandone  in particolare gli articoli 7 e 3; ha  argomentato che nonostante le modifiche  apportate all’istituzione non vi è nessun limite per l'accertamento del danno erariale sia perché non sussiste alcuna preclusione per danni arrecati ad enti diversi da quelli di appartenenza, sia perché anche sul nuovo ente - E.T.I. s.p.a.  - vi è giurisdizione della Corte dei conti; ha affermato, inoltre, richiamando la  giurisprudenza della Cassazione, che la giurisdizione   della Corte dei conti  esclude quella del giudice civile; ha  chiesto di poter rettificare un mero errore di  sommatoria verificatosi nel ricorso; ha affermato che la somma esatta da porre sotto sequestro è pari a  £. 51.862.297 e non £. 51.640.000; ha ampiamente illustrato le ragioni a sostegno della propria  tesi con riferimento alla sussistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora  ed ha chiesto che il decreto presidenziale venga confermato.

RITENUTO IN DIRITTO

 A mente  del combinato disposto degli articoli 48 e 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038; 5 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, conv.  in  legge 14 gennaio 1994  n. 19; 547, 548, 669 bis e segg., 671 e 678  del codice di procedura civile ed alla stregua della prevalente dottrina e giurisprudenza, il giudice designato deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti emanati con il decreto, delibando sulla sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano il contenuto, e riservando l'accertamento definitivo del merito al giudizio principale.   Nel rispetto delle citate norme il giudice designato, rilevato che  risultano   osservati i termini e le formalità previsti per la notifica del ricorso e del decreto,  curato l'adempimento contemplato dall'articolo 547 c.p.c.,  ascoltate le ragioni manifestate negli interventi orali cui ha fatto riscontro la replica del Pubblico Ministero di udienza, è pervenuto alle  conclusioni che seguono.

1)        Pregiudiziale si presenta la questione relativa alla ammissibilità, in sede di giudizio cautelare, della pronuncia  relativa alla giurisdizione di questa Corte dei conti in ordine ai danni  provocati dal Salvucci nei confronti della società E.T.I. S.p.A..

La questione è  ammissibile per le considerazioni che seguono.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile, con sentenza n. 2.465 del 22 marzo 1996, nel dichiarare inammissibile  il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, hanno fornito delle  argomentazioni che possono essere ritenute valide anche nel caso  che ci occupa.

Afferma la Cassazione che, vertendo in tema di procedimenti speciali, una pronuncia in merito al regolamento preventivo di giurisdizione farebbe eseguire in anticipo il controllo che le è in genere devoluto successivamente con ricorso promosso avverso il provvedimento conclusivo del procedimento.

  A ciò si aggiunga che l'articolo 669 terdecies c.p.c. ha  introdotto nell'ordinamento processuale il rimedio del reclamo avverso i provvedimenti di accoglimento della cautela richiesta, rimedio che è poi divenuto ammissibile anche nei confronti dei provvedimenti di rigetto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 1994.

Non sussistendo quindi alcun motivo per limitare l'esperibilità del reclamo, deve ritenersi che la questione di giurisdizione possa con esso dedursi, e in conseguenza della menzionata sentenza della Corte costituzionale, non solo in caso di accoglimento ma anche in caso di rigetto dell'istanza proposta per promuovere il procedimento speciale.

L'ammissibilità di tale rimedio e la possibilità di ottenere con esso la pronuncia sulla giurisdizione in termini brevissimi e non più in tempi lunghi previsti per l'appello, hanno indotto la Corte di Cassazione a negare l'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo sia nel caso in cui sia stato emanato provvedimento cautelare sia durante lo svolgimento del procedimento relativo, ammettendo, in via implicita che la questione pregiudiziale  debba essere affrontata dal giudice del sequestro.

2)        Sulla sussistenza della giurisdizione.

Con il ricorso con il quale la Procura Regionale ha chiesto il provvedimento cautelare, nell'illustrare i motivi per i quali ritiene la sussistenza del fumus boni juris, sono stati richiamati la normativa in vigore e il rapporto in essere con l'Amministrazione dei Monopoli di Stato  sulla base dei quali il  gestore del magazzino è responsabile delle deficienze " dei cali delle avarie e di ogni altro danno comunque derivato  ai generi costituenti la dotazione, a quelli prelevati successivamente ed ai valori ricavati dalla vendita. Il compenso per l'onere relativo è compreso nel corrispettivo di appalto".

Il rappresentante dell'E.T.I. S.p.a. ha affermato che, attualmente, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato  non esiste più essendosi trasformata dapprima in ente pubblico economico e poi in   società per azioni il cui capitale è allo stato totalmente  pubblico; ha  richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla insussistenza della giurisdizione della Corte dei conti per quanto riguarda  tali enti.

Nella discussione orale il Pubblico Ministero ha introdotto le argomentazioni,  già riportate  nella parte in fatto,  acclaranti, a suo dire, la sussistenza della giurisdizione soprattutto dopo la introduzione della  legge n. 97 del 2001.

La novità del dettato legislativo dianzi riportato impone a questo Organo Giudicante una ricostruzione normativa e  giurisprudenziale della problematica partendo dal disposto dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione che testualmente recita: " la Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge".

Il criterio della  ripartizione per materia che sembrerebbe  disciplinare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e il  giudice contabile in realtà non è stato il più seguito.

 Un intenso dibattito dottrinale e giuridico,  maturato negli anni soprattutto in conseguenza delle pronunce  della Corte di Cassazione, ha  riservato scarsa  rilevanza all'attribuzione per materia ed ha privilegiato, invece,  la  sussistenza di "regole proprie" perché le responsabilità conseguenti ad eventi dannosi possano rientrare nelle attribuzioni della Corte dei conti.

Le regole "proprie" di cui parla la giurisprudenza vanno ricercate nella mancanza "..di una specifica norma regolatrice del maneggio e della gestione del denaro pubblico…" (Cassaz. Civile Sez. Unite 18\10\1991 n.11037) o, più chiaramente " la materia di contabilità pubblica non è definibile oggettivamente ma occorrono apposite qualificazioni legislative…." (Corte Costituzionale 30\12\1987, n. 641).

In conseguenza di ciò  la giurisprudenza rilevante ha  prevalentemente negato la giurisdizione della Corte dei conti  nei confronti di enti pubblici economici e di società per azioni considerando le attribuzioni del giudice contabile derogatorie  rispetto a quelle del giudice ordinario e quindi soggette, al fine della determinazione degli ambiti, alla scelta del legislatore.

Si è detto che in relazione al disposto dell'art. 103, cost. la giurisdizione è configurabile limitatamente agli atti che esorbitino dall'esercizio imprenditoriale vero e proprio e si ricolleghino a poteri autoritativi e di autoorganizzazione ciò in quanto l'attività imprenditoriale di detti enti non può ritenersi attinente alla materia di contabilità pubblica.

Ora,  la legge 27 marzo 2001, N. 97 "norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche" all'art. 3, nell'identificare i soggetti nei confronti dei quali opera il trasferimento a seguito di rinvio a giudizio  recita: " ….. nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica….". All'art. 7, con il titolo Responsabilità per danni erariali, stabilisce che: " La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3……è comunicata  al competente Procuratore  Regionale  della Corte dei conti affinchè promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato".

Da tale disposizione si desume la volontà esplicita del legislatore di ritenere sussistente la giurisdizione della Corte dei conti – quantomeno per le ipotesi astrattamente ricollegabili a fattispecie penali - nei confronti di soggetti che operano presso  enti di qualsiasi natura giuridica, purché a prevalentemente capitale pubblico, e quindi anche nei confronti delle società per azioni.

 In proposito si può ricordare che la teorica possibilità che la Corte dei conti estenda la sua competenza anche su enti disciplinati in  forma di società per azioni è stata da tempo risolta dalla Corte Costituzionale  chiamata a pronunciarsi in materia di controllo.

Con sentenza n. 466 del 28 dicembre 1993, la Corte costituzionale, in ordine al conflitto di attribuzione nei confronti del governo, in relazione al comportamento omissivo consistente nell'impedimento dell'esercizio delle attribuzioni costituzionali relative all'articolo 100, secondo comma, sulle società per azioni succedute a taluni enti pubblici economici, ebbe a dichiarare che spetta alla Corte dei conti esercitare nei confronti delle società per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e  dell'ENEL   ….il potere di controllo di cui all'articolo 100 ..... fino a quando permanga una partecipazione esclusiva o maggioritaria dello Stato al capitale azionario di tale società. Ha aggiunto, inoltre,  che  a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento  delle norme  con le quali è stato avviato  il processo di privatizzazione di taluni enti pubblici,   disponendone la   trasformazione in società per azioni, si è sempre più affievolita la distinzione tra attività di diritto pubblico e attività di diritto privato, mentre l'attività amministrativa   è stata sempre più posta in essere anche da   soggetti privati.

 Nella delibera della Corte dei conti di rimessione alla Corte costituzionale vengono esaminate le figure di società per azioni previste nell'ordinamento e si sottolinea che tali figure non si esauriscono in quelle disciplinate del codice civile, ma comprendono anche le società di "diritto speciale" che mutuano dallo schema codicistico  solo alcuni aspetti strutturali mentre ne divergono sotto il profilo genetico, funzionale e del rapporto con gli interessi generali.

 Tali difformità riguardano la derivazione, senza soluzione di continuità nel mutamento di identità, da un ente pubblico preesistente; l'assenza all'origine di un contratto o più in generale di un atto di autonomia sostituito, nel caso, da un intervento legislativo; la mancanza iniziale di una pluralità di soci; la mancanza iniziale di un capitale determinato da uno statuto; la statuizione per legge dell'esercizio dei poteri sociali da parte dell'azionista di intesa con altri soggetti e il carattere pubblico di tale intesa; l'esercizio del potere sociale da parte dell'azionista secondo un programma  elaborato in sede pubblica.  Tali modalità, come si vedrà in seguito,  sono rinvenibili nella legge riguardante  la istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani.

Ha affermato la Corte costituzionale che " la semplice trasformazione degli enti pubblici economici...... non può essere, infatti, ritenuto motivo sufficiente a determinare l'estinzione del controllo di cui all'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, fino a quando permanga inalterato nella sostanza l'apporto finanziario dello Stato alla struttura economica dei nuovi soggetti, cioè fino a quando lo Stato conservi nella propria disponibilità la gestione economica delle nuove società mediante una partecipazione esclusiva o prevalente al capitale azionario delle stesse".

Il giudice delle leggi ha ricordato, in relazione alla individuazione dei soggetti sottoposti al controllo,   come la stessa dicotomia  tra ente pubblico e società di diritto privato si sia andata sempre più stemperando tanto in sede normativa che giurisprudenziale e questo in relazione, da un lato, all'impiego crescente dello strumento delle società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, dall'altro, in conseguenza degli indirizzi  emersi in sede di normazione comunitaria.  Ha richiamato la natura di "diritto speciale" che va riconosciuta a dette società e che viene ad emergere dal complesso della disciplina adottata al fine di regolare il processo di privatizzazione.

Le motivazioni illustrate dalla Corte Costituzionale, anche se riferite in una pronuncia inerente l'attività svolta in sede di controllo, ben si attagliano  alla attività che la Corte dei conti svolge in sede giurisdizionale  avuto riguardo agli illeciti perpetrati da soggetti incardinati in enti pubblici economici e in società per azioni a prevalente capitale pubblico.

Ciò nonostante si deve rilevare che la Corte di Cassazione, nelle numerose pronunce sulla giurisdizione,  ha continuato a dare preferenza  al criterio  della  peculiarità degli enti pubblici economici e delle società per azioni rispetto alle altre amministrazioni pubbliche ed ha, per lo più, escluso la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di detti enti ritenendo mancante la chiara volontà del legislatore.

L’orientamento  appena rappresentato si ritiene  debba subire profonde  modifiche alla luce del disposto della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Passando ad esaminare la natura giuridica dell'Ente Tabacchi Italiani, si rileva innanzitutto che con il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 è stato istituito l'Ente Tabacchi Italiano, ente pubblico economico, con sede in Roma. Al comma 2 dell'articolo 1 si legge: l'ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione...... le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato...... restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Pur essendo prevista la disciplina relativa all'ente con riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi relative alle persone giuridiche private, l'ente può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, è sottoposto all'alta vigilanza del ministero delle Finanze che detta gli indirizzi programmatici.

Di detto ente, con una procedura meticolosa di intervento  e vigilanza pubblica, viene disposta la trasformazione in una o più società per azioni, trasformazione avvenuta  con atto notarile  omologato dal Tribunale Civile di Roma in data 19 luglio 2000.

Si  tratta  di   società per azioni   a totale capitale pubblico i cui  agenti, per il disposto  dell'art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ne consegue che sussistendo  la giurisdizione della Corte dei conti sull'Ente Tabacchi Italiani S.p.A.   la dichiarazione resa in qualità di terzo debitore dal rappresentante dell'ente in udienza diviene superflua.

3)        Per quanto attiene alla questione preliminare, sollevata dall'E.T.I. S.p.A., di sospendere il presente giudizio in quanto attivato  analogo  giudizio presso altro giudice, si richiama la  Sentenza n. 933\99\S.U. del 21\10\1999  emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione    nella parte in cui si afferma che costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei conti è esclusiva, nel senso che è l'unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione.

Ciò posto, seppure affermata la giurisdizione di questa Corte, trattandosi di giudizio cautelare, questo Organo giudicante,  allo stato,   si può limitare a dichiarare la irrilevanza  della questione.

4)        Per quanto concerne la sussistenza del fumus boni juris, atteso che per l'adozione della misura  cautelare richiesta non è necessaria, tra l'altro, la probatio plena  dei fatti determinanti il danno erariale, si osserva che dall'esame complessivo degli atti e dalle considerazioni svolte in udienza  dal Pubblico Ministero si evidenzia - prima facie - la fondatezza della pretesa risarcitoria di parte attrice quanto all'attribuibilità dell'evento dannoso al comportamento dell'indagato.

5)        Per quanto riguarda il periculum in mora esso appare comprovato tanto dall'entità del danno in rapporto alle oggettive disponibilità economiche del presunto responsabile quanto dall'atteggiamento dallo stesso tenuto nella vicenda che non fa presumere il puntuale rispetto delle ragioni patrimoniali dell'Ente danneggiato.

Tutto ciò premesso, va, per conseguenza, confermato il sequestro conservativo già disposto  sul patrimonio di Xxx yyy sino alla concorrenza di lire 51.862.297 di qualsiasi  somma dovuta o debenda al predetto da  Enti Locali, Amministrazioni pubbliche e\o da Enti e\o Casse di previdenza ed Ente Tabacchi s.p.a.; nonché - attese le situazioni debitorie di fatto quali sono emerse   dalle dichiarazioni dei terzi e dalle  conclusive richieste formulate in udienza dal Pubblico Ministero - per i beni  di seguito elencati e per i quali è confermata la qualità di  custode del Sig. Xxx yyy, ai sensi dell’art. 521  c.p.c.:

·        quota spettante a Xxx yyy della Società “MA.TE.MA. s.r.l.” con sede in Macerata, via dei Velini, 14;

·        autovettura SAAB Scania CC. 1985 targata AV890VR;

·        moto GUZZI cc. 1000, targata APFI312446;

·        autovettura FORD Fiesta cc. 957, targata AP FIF37380.

Non  si procede a conferma del sequestro presso gli Istituti di credito, non risultando partite a favore del Xxx yyy.

P.Q.M.

Il giudice designato presso la  Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione  Marche

 MODIFICA il sequestro conservativo nei confronti di Xxx yyy, autorizzato con decreto presidenziale del 23 aprile 2001, relativamente ai crediti  presso gli istituti bancari; 

CONFERMA  per la restante parte;

 STABILISCE nel sessantesimo giorno dalla data di acquisizione della presente ordinanza il termine per il deposito, da parte del Procuratore Regionale, del correlato atto di citazione in giudizio presso la Segreteria della Sezione;

RINVIA la pronuncia sulle spese alla definitiva  decisione di merito.

MANDA alla Segreteria della Sezione per la comunicazione della presente ordinanza  alla Procura Regionale che provvederà per la  notifica   alla  parte  privata, ai terzi  debitori e   gli  altri  terzi  interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso reclamo a questa Sezione Giurisdizionale ai sensi e nei termini di cui agli articoli 669 terdecies e 739 secondo comma c.p.c..

Così  disposto in  Ancona, lì 4 giugno 2001.

Il giudice designato : Angela Luigia Borrelli                                           

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL 4 luglio 2001

IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA