BREVI SPUNTI DI RIFLESSIONE SULL’ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI PREPROCESSUALI  E PROCESSUALI DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI

 

Relatore:    Luigi   Cirillo      Magistrato

della Sezione  Giurisdizionale

 per    la    Regione   Campania

§ 1 – Premessa

 

I problemi delle notificazioni nel processo di responsabilità amministrativa[1] attengono sia alla loro obbligatorietà, in presenza o meno di previsioni legali  (an notificandum), sia alle loro formalità di  svolgimento (quomodo notificandum), sia ai problemi interpretativi e pratici che esse pongono all’operatore, sia –infine- alle sanzioni previste dall’ordinamento processuale nell’ipotesi di notificazioni omesse o irrituali. Appare quindi evidente l’ampiezza del tema, che elimina alla radice ogni pretesa di sistematicità o di completezza: pertanto,  in questa sede si affronteranno solo alcune tematiche specifiche,  con umiltà di intenti ma con la certezza che ulteriori stimoli alla discussione ed alla riflessione, ed anche ulteriori profili problematici, saranno prospettati dall’uditorio, alla cui benevolenza ci si rimette.

Ovviamente, si dà per scontata la disciplina generale relativa alle notificazioni[2], ma appare opportuno qualche piccolo riferimento ad alcuni profili della stessa, preliminari per il discorso che seguirà.

a. In primo luogo, è noto che nel processo dinanzi a questa Corte manca una disciplina speciale:

-         delle ipotesi in cui in generale è necessaria la notificazione degli atti del Pubblico Ministero (esistono solo norme specifiche che, caso per caso, dispongono la notificazione per singoli tipi di atto);

-         delle formalità delle notificazioni (eccezion fatta per l’art.5 comma 2 R.D.1038/1933, peraltro relativo solo alla notificazione all’amministrazione, e per l’art.6  R.D. ult. cit.,  peraltro contenente un mero rinvio alle disposizioni sulla notificazione a mezzo posta);

-         delle sanzioni per omessa o irrituale notificazione.

Le lacune della normativa speciale vengono colmate dal rinvio dinamico al codice di procedura civile (art.26 R.D. ult. cit.), in forza del quale deve ritenersi che anche per il processo di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, come per il processo civile, vigano i principi:

-         di tassatività delle ipotesi di notificazione: la notificazione va effettuata solo per gli atti e nei casi espressamente previsti (o comunque sistematicamente desumibili da un complesso di disposizioni espresse e specifiche);

-         di libertà delle forme, (art.121 c.p.c.[3]) nei limiti dell’art.160 c.p.c. (e degli articoli 156 e 157 da esso richiamati): il mancato rispetto delle disposizioni sulla notificazione da luogo a nullità solo nel caso in cui non vengano rispettate le disposizioni sulla persona cui va notificata la copia dell’atto o vi sia “assoluta incertezza” sulla data o sulla persona cui è stata consegnata la copia, salve la nullità per mancato raggiungimento dello scopo ed eventuali sanatorie (per raggiungimento dello scopo o anche per acquiescenza);

-         di rilevabilità della nullità solo su istanza di parte (art.157), salvi i casi eccezionali di rilevabilità di ufficio (cfr. in particolare l’art.291 c.p.c., che impone di rilevare di ufficio la nullità della notificazione dell’atto di citazione).

b. In secondo luogo, va evidenziato che  il c.p.c. tende ad equiparare in tutto e per tutto il P.M. ad una parte processuale, in quanto  nel corso del  giudizio attribuisce ad esso gli stessi poteri e impone di esercitarli con le stesse forme delle parti private in causa (art.72 comma 1), ma  non disciplina in alcun modo la sua attività prima del suo intervento in giudizio[4], in quanto l’attività che precede l’instaurazione del rapporto processuale è ritenuta, sic et simpliciter, “stragiudiziale” (non processuale) e quindi assoggettata alle normali regole di diritto comune (civile), così come l’attività stragiudiziale del difensore privato[5]. Pertanto, è evidente che il rinvio dinamico al c.p.c. (art.26 R.D.1038/1933) non consente di individuare con precisione la disciplina dell’attività preprocessuale (istruttoria e, per quel che qui interessa, di notificazione) del P.M. contabile, il quale,  se da un lato si avvantaggia della equiparazione ad un difensore privato[6], dall’altro si trova nella difficoltà di utilizzare i poteri istruttori ad esso concessi dalla legge[7]; laddove tale rinvio consente una più precisa individuazione della disciplina dell’attività della parte pubblica in corso di causa. In quest’ottica si spiega la scelta del tema del presente incontro, che presuppone una distinzione tra le notificazioni  aventi ad oggetto gli atti “preprocessuali” e quelle aventi ad oggetto gli atti “processuali” e sottintende quindi una diversa disciplina delle due forme di conoscibilità degli atti.

Va tuttavia notato che questa tendenziale equiparazione (che certo risponde al principio di parità delle parti nel processo di cui al nuovo testo dell’art.111 Cost.[8]) subisce proprio in materia di notificazioni una notevole deroga, potenzialmente pregiudizievole per l’ordinato svolgimento della concreta attività delle procure. Infatti, mentre il difensore può procedere direttamente alle notificazioni ex L.53/1994 (con le formalità  e le garanzie in essa previste), il P.M. non ha questa facoltà, per cui è soggetto alle disfunzioni dell’organizzazione degli Ufficiali giudiziari (e, comunque, alla dilatazione dei tempi determinata dalla trasmissione dell’atto notificando a tali Uffici), laddove una notificazione diretta consentirebbe risparmi di tempo e denaro[9].

Inoltre, va evidenziato che la tendenziale equiparazione del P.M. ad una parte privata e quindi l’assorbimento delle sue attività (e della attività di notificazione dei suoi atti) in un limbo “preprocessuale” è venuta meno nella legislazione più recente, che almeno in parte  disciplina espressamente alcuni atti “preprocessuali” e la loro notificazione (cfr. sub § 3); sicché si viene a creare un “procedimento”, che precede il “processo”  in senso stretto, ma senz’altro non può ritenersi una attività meramente “stragiudiziale”. In tali casi, pertanto, non può aprioristicamente escludersi l’applicazione della disciplina processuale, in relazione alla natura “non processuale” dell’atto, tanto più che la normativa sulle notificazioni, pur appartenendo al Tit. VI del Libro primo (“Degli atti processuali”) non fa espresso riferimento agli “atti del processo” come altre disposizioni dello stesso titolo (cfr. ad es. art.121 c.p.c.) e contiene quindi norme suscettibili di applicazione analogica anche ad atti non “processuali” in senso stretto, e –come è noto- l’ufficiale  giudiziario provvede alla notificazione anche di atti stragiudiziali.

c. Quanto, infine, alle disposizioni del c.p.c. sulle notifiche, va anzitutto sottolineata la presenza di disposizioni innovative, contenute nell’art.174  D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (sulla tutela dei dati personali) che modificano gli articoli da  137 a 143 (eccezion fatta per l’art.141) e 151 , 250, 490, 570 c.p.c., e gli artt. da 2 a 8 della L.890/1982 (oltre a disposizioni del c.p.p., che non interessano in questa sede). Principio fondamentale sotteso a queste disposizioni è la tutela della riservatezza del notificato, che si concreta nell’imposizione di formalità particolari nel caso in cui l’atto non possa essere notificato in mani proprie e nella casa di abitazione[10]  e nella possibilità di adoperare forme particolari di notificazione ordinate dal giudice per motivi di riservatezza o tutela della dignità (art.152 nuovo testo c.p.c.).

In ordine a tali formalità, in disparte le responsabilità che potrebbero derivare da notificazioni effettuate in violazione di queste nuove disposizioni (questione che esorbita dalla presente trattazione[11]), deve ritenersi che qualora tali notificazioni irrituali venissero effettuate dovrebbero comunque  trovare applicazione principi precisati sub a); sicché –a parte la mancanza di previsioni espresse di nullità- sembrerebbe che non possano comunque configurarsi nullità assolute, se lo scopo dell’atto sia stato raggiunto, il consegnatario dello stesso sia una delle persone indicate dalla legge e la data e la persona che hanno ricevuto l’atto siano individuabili dalla relata di notificazione.

Problemi specifici sono posti, poi, dalla ammissibilità di notificazioni dirette del P.M. a mezzo di Corpi di Polizia, in quanto la notificazione è atto dell’ufficiale  giudiziario (art.137 c.p.c.), e quindi se effettuata da altro soggetto potrebbe ritenersi addirittura inesistente[12]. A tale questione si collega quella della ammissibilità di forme atipiche di notificazione autorizzate dal giudice ex art.151 c.p.c.[13]. Infatti, premesso che la disposizione in esame prevede un’autorizzazione del “giudice” e che il c.p.c. distingue tra giudice e P.M. (per cui la notificazione atipica, ad esempio a mezzo Guardia di finanza, non può essere disposta unilateralmente dalla parte pubblica), non è chiara l’ampiezza delle deroghe ammissibili per legge[14], ed in particolare non è pacifica la possibilità di estendere tale autorizzazione ad atti stragiudiziali[15]; la giurisprudenza sull’art.151 c.p.c. si è concentrata per lo più sul problema dell’ampia discrezionalità del giudice nella individuazione dei presupposti e nelle forme di tali notificazioni, ribadendo  i principi della necessità che venga comunque salvaguardato il diritto di difesa del notificato[16], e del raggiungimento dello scopo[17].

 

 

§ 2 – La scissione del momento di perfezionamento della notificazione alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza civile

 

Nella giurisprudenza e nella dottrina civili[18] è in corso un acceso dibattito suscitato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 477/2002 e 28/2004 (seguite dalle decisioni 97, 132 e 153 del 2004), che introducono nel nostro ordinamento il principio della scissione (per soggetti) del momento di perfezionamento della notificazione, nel senso che “è ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulla notificazione degli atti, il principio in base al quale –relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione svolge per il notificante- il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo [il notificante] si distingue da quello nel quale essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, essi debbano calcolarsi o correlarsi al momento nel quale la notifica si perfeziona nei suoi confronti” (in tal senso cfr. Ord.153/2004 e Sent. 28/2004 Corte Cost.).

In particolare, tale principio si estrinseca nella censura di incostituzionalità (per “irragionevolezza” e lesione del “diritto di difesa”) delle norme sulle notificazioni, se  interpretate nel senso che si verifichi un effetto di decadenza per una parte (il notificante) non riconducibili ad una sua condotta  ma a ritardi riferibili ad attività di soggetti diversi (l’ufficiale  giudiziario  e l’agente postale)[19].

La Corte costituzionale, in verità, aveva esaminato fattispecie di termini perentori legati alla notificazione di atti  processuali, e  la ratio decidendi si attagliava ad ipotesi in cui la notificazione andava effettuata in (o era collegata a) un dies ad quem previsto a pena di decadenza (nelle quali il principio di scissione si giustificava  nell’ottica di garantire un equilibrio tra l’esigenza del notificante a non vedere frustrato il suo diritto di difesa per fatti a lui non imputabili, e l’esigenza del notificato alla effettiva conoscenza dell’atto). Tuttavia, l’ampiezza del principio posto a base delle decisioni e del loro dispositivo (che genericamente si limita a prevedere una “scissione del momento di perfezionamento della notificazione”) legittimava l’interprete a ritenere che tale principio valesse sia per le decadenze di ordine processuale che per le decadenze di ordine sostanziale[20], sia  in bonam partem (ovvero nelle ipotesi oggetto specifico delle decisioni del  giudice delle leggi, in cui la notifica andava effettuata entro un dies ad quem) sia in malam partem, (ovvero nelle ipotesi in cui la notificazione segna il dies a quo di un termine decadenziale).

a. In particolare, dal punto di vista sostanziale per il notificante la notificazione si dovrebbe ritenere perfezionata con la consegna all’ufficiale  giudiziario  anche nelle ipotesi di notificazione di atti giudiziali preclusivi delle decadenze (sostanziali: ad es. 2377, 2378 c.c., impugnazione di delibere assembleari)[21]  e/o interruttivi della prescrizione (notifica della citazione, 2943 cod. civ.), in quanto anche in tali ipotesi sussisterebbe la ratio di evitare lesioni del diritto di difesa per fatti non imputabili al titolare del diritto sostanziale (ritardo nella consegna).

Lo stesso principio, poi,  dovrebbe valere anche per le notificazioni di atti stragiudiziali aventi efficacia interruttiva della decadenza o della prescrizione (atto di costituzione in mora, 1219  e 2943 cod. civ.) o altri effetti legali (ad es. 1335 cod. civ. sulla conclusione del contratto); ma a  questa interpretazione si oppone (oltre al fatto che la decisione della Corte costituzionale si riferisce ad atti giudiziari) l’art.1334 c.c., secondo il quale l’atto unilaterale produce i suoi effetti solo quando perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato (infatti, gli atti predetti sono tutti unilaterali e quindi recettizi).

Per cui, si avrebbe una diversa disciplina, a seconda che l’atto notificato abbia o meno natura giudiziale, perché nel primo caso già con la consegna dell’atto stesso all’ufficiale  giudiziario  si verificherebbero tutti gli effetti sostanziali  della notificazione (di interruzione della prescrizione etc.), salvi i casi in cui espresse disposizioni di legge colleghino l’effetto sostanziale al perfezionamento di tutta la fattispeci (ovvero alla consegna al destinatario)[22];  nel secondo caso, invece, occorrerebbe sempre l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario[23]. Non è chiaro, poi, cosa accadrebbe nel caso di notifiche di atti aventi natura processuale e sostanziale insieme (come la licenza  per finita locazione e contestuale citazione per la convalida).

b. Dal punto di vista processuale, poi, anzitutto la ratio posta a base della decisione (evitare sanzioni processuali per la parte incolpevole del ritardo) sarebbe suscettibile di applicazioni anche in campi diversi da quelli della decadenza per omessa notificazione nel termine, ad esempio:

-         procedimenti introdotti con ricorso di parte e decreto giudiziale di fissazione di udienza, da notificarsi al convenuto (in caso di ritardo, dovrebbe valere la regola che basta il deposito nella cancelleria del giudice che deve fissare l’udienza)[24];

-         smarrimento del plico postale contenente l’atto da notificare (anche in tal caso, se la notifica non si perfeziona non è colpa del notificante: non potendosi applicare l’art.184 bis c.p.c. sulla rimessione in termini perché è un  atto stragiudiziale, vi sarebbe solo risarcimento danni verso le Poste, salva una legge speciale o un D.M. di sospensione dei termini per calamità o disastri).

Inoltre, il principio secondo cui la semplice consegna dell’atto all’ufficiale  giudiziario rappresenta il momento della “notificazione” sarebbe suscettibile di svariate applicazioni processuali, in particolare:

-         quanto alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, si avrebbe  “pendenza della lite” con la semplice consegna dell’atto (con ciò che ne consegue in termini di perpetuatio iurisdictionis e di determinazione della giurisdizione e della competenza ex art. 5 c.p.c.; di litispendenza ex art. 39 c.p.c.[25]; di successione a titolo particolare “nel corso del processo” ex art.111 c.p.c.);

-         quanto alla decadenza per violazione di termini perentori,  sarebbe possibile affermare che anche il termine di 10 giorni per la iscrizione a ruolo della causa in primo grado ed in appello da parte dell’attore (art.165 e art.347 c.p.c.), previsto rispettivamente a pena di quiescenza del processo (art.171 comma 1 e 307 commi 1 e 2 c.p.c.) e di improcedibilità dell’appello (art.348 c.p.c.), decorre per il notificante dalla consegna  dall’atto all’ufficiale  giudiziario , con la conseguenza che occorrerebbe iscrivere a ruolo la copia priva di relazione di notifica per evitare la decadenza;

-         il termine per l’impugnazione che decorre dalla “notificazione della sentenza” (art.326 c.p.c.) decorrerebbe per il notificante dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale  giudiziario [26], e per il notificato dal momento della ricezione (con problemi di coordinamento con l’appello incidentale[27]).

Non è questa la sede adatta per affrontare le diverse argomentazioni poste a sostegno delle due tesi[28] (le quali, soprattutto, presuppongono una diversa lettura delle decisioni della Corte Costituzionale, la prima che ne valorizza la ratio, la seconda il dispositivo). In ogni caso, va evidenziato che la soluzione del problema è connessa anche alla soluzione di problemi pratici, ad esempio:

-         i problemi “di diritto transitorio” dati dalla applicazione della decisione della Corte costituzionale;

-         i problemi di documentazione del momento della consegna, in quanto se l’ufficiale  giudiziario  utilizza la notificazione a mezzo posta, può far fede della data il timbro dell’Ufficio Postale (ma la legge consente all’Ufficiale di spedire l’atto il giorno successivo alla consegna, e quindi il problema si può porre ugualmente); ma negli altri casi egli si limita spesso ad utilizzare un timbro datario  sull’atto originale (senza firma e timbro con il nome)[29], né la “bolletta” contenente la data di consegna dell’atto (rilasciata al notificante per il successivo ritiro dell’atto notificato) conferisce certezza a tale data, perché è foglio staccato dall’atto e quindi si presta ad abusi;

-         i problemi legati alla notificazione “diretta” (nella giurisprudenza civile il problema è dato dalla notifica dell’avvocato ex L.54 del 1994: non è chiaro se vale la data della consegna alla posta o  la data apposta sul registro);

-         i problemi legati alle ipotesi in cui il plico –senza responsabilità del notificante- non sia consegnato al destinatario della notifica (in quanto, secondo la Corte costituzionale, solo se la notificazione giunge nelle mani del destinatario l’effetto preliminare della consegna dell’atto all’ufficiale  giudiziario  si consolida);

-         i problemi legati alle ipotesi in cui il notificante possa essere ritenuto colpevole del ritardo (ad esempio presenti l’atto  all’ufficiale  giudiziario  l’ultimo giorno utile per la notifica senza chiederne l’urgenza per scadenza termini, salvo ovviamente che si proceda a mezzo posta) e alle ipotesi di disparità di trattamento per la maggiore o minore diligenza dell’Ufficiale  giudiziario  nella ricerca del destinatario della notifica  e/o nella consegna.

Appare solo opportuno precisare che, problemi pratici a parte, non appare convincente la tesi che lega la scissione degli effetti alla natura dell’atto notificato (giudiziale-stragiudiziale) in quanto, a parità di ratio, da un lato occorrerebbe ritenere costituzionalmente illegittime quelle norme sostanziali che imponessero di ritenere perfezionata la notifica (per il notificante) nel momento della ricezione da parte del destinatario; dall’altro non si comprenderebbe perché la scissione degli effetti della notifica della domanda giudiziale dovrebbe valere sia ai fini sostanziali che processuali (come sembrerebbe implicito nella decisione della Corte costituzionale), né perché la scissione degli effetti della comunicazione di un atto sostanziale dovrebbe valere solo qualora l’atto venga notificato a mezzo dell’Ufficiale  giudiziario e non comunicato con altre forme (ad es. direttamente a mezzo posta). Inoltre, premesso che la decisione 28/2004 fa espresso riferimento (in motivazione) alla “funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante” (per cui non sembrerebbe che si possa affermare l’efficacia sostanziale del principio di scissione sulla base della sentenza della Corte costituizonale) occorre verificare se effettivamente sussista l’affermata “identità di ratio” per le decadenze processuali e le decadenze e prescrizioni sostanziali.

Nei paragrafi successivi si esamineranno i problemi che si pongono nel rito di responsabilità amministrativa in relazione a questa giurisprudenza costituzionale, verificando se le norme speciali che disciplinano tale rito consentano di addivenire a soluzioni diverse da quelle prospettate dalla giurisprudenza civile.

 

 

§ 2 – Notificazione degli atti preprocessuali

 

Anzitutto, non può sottacersi che nella generica definizione di atti “preprocessuali” rientrano atti assai diversi tra loro, per natura e funzione: infatti, le leggi speciali sulla Corte dei conti prevedono alcuni “tipi” di atti del P.M., sia con funzione istruttoria che con funzione diversa, ma mentre per i primi la legge si limita ad individuare il nomen iuris  dell’atto e la sua funzione  istruttoria[30] senza precisarne le formalità[31], per i secondi (si pensi, in particolare, all’invito a dedurre ed al sequestro) vi è una migliore specificazione nella legge della funzione dell’atto, specificata anche da alcuni interventi della Corte costituzionale.

Principio comune a tutti questi atti è la loro natura, in senso lato “stragiudiziale” e “preprocessuale”. Secondo Corte cost. 513/2002, infatti, perfino il procedimento che si instaura con l’istanza di proroga del termine di emissione della citazione non ha natura processuale e quindi non si impone né il rispetto del principio del contraddittorio ex art.111 Cost., né alcuna notifica dell’istanza stessa al soggetto invitato a dedurre; di conseguenza, a fortiori  deve ritenersi che nessuna notifica sia prevista per gli atti del P.M. che precedono tale fase (in cui non solo il P.M. non ha ancora deciso se esercitare o meno l’azione, ma addirittura non vi è ancora l’individuazione di un presunto responsabile del danno erariale cui si possa indirizzare la notificazione), potendosi effettuare quindi delle forme di comunicazione anche atipiche (secondo il diritto comune), ovvero utilizzare in via analogica (ove possibile) le forme previste per l’attività processuale in senso stretto, ma sempre con libertà di forme, nei limiti del raggiungimento dello scopo (artt.121 e 156 c.p.c.)[32].

Viceversa, qualora disposizioni espresse prevedano espressamente la necessità di notificazioni per atti preprocessuali del P.M., da un lato tali notificazioni devono ritenersi obbligatorie per legge (ovvero non surrogabili da altre forme di comunicazione), dall’altro devono essere eseguite secondo le disposizioni del c.p.c., a prescindere dalla natura di tali atti (anzi, la necessità di una loro notificazione è semmai indice di una loro natura processuale in senso molto lato). In particolare, notificazioni sono previste nella fase della emissione dell’invito a dedurre e nel procedimento cautelare di sequestro.

 

 § 2.1 – Notifica dell’invito a dedurre

 

L’art.5, comma 1, D.L.453/1993 prevede la “notifica della comunicazione dell’invito”[33] come dies a quo della decorrenza del termine per presentare deduzioni e documenti che spetta al presunto responsabile (per cui la notificazione deve ritenersi forma di comunicazione obbligatoria per questo tipo di atto, e va eseguita con le forme del c.p.c.); e prevede un termine di 120 giorni per l’emissione della citazione, che decorre “dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno”.

Stante che il termine legato alla prima notificazione è nell’interesse del notificato (presunto responsabile), non vi è dubbio che il termine decorre dalla ricezione dell’atto; ed il secondo termine decorre, per previsione espressa,  dalla “scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni” (che è anch’esso termine a favore del presunto responsabile). Pertanto, in base ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale (cfr. § 1), va escluso che possa darsi rilievo, ai fini di questa decadenza, alla data di consegna dell’atto all’Ufficiale  giudiziario  come data della “notificazione” ai fini del P.M.. Peraltro, tali principi possono venire in rilievo ove si acceda alla tesi della efficacia ai fini sostanziali del principio di scissione del momento della notifica; infatti, se l’invito a dedurre contenesse una costituzione in mora, si potrebbe affermare che l’effetto interruttivo della prescrizione si verifichi dalla data di consegna all’Ufficiale  giudiziario  e non dalla data di ricezione dell’atto[34].

In ordine a tale problema, ci si limita a rinviare a quanto precisato sub § 2 ed alle perplessità ivi manifestate; va solo evidenziato che apparirebbe, a questo punto, incongruo negare una analoga efficacia interruttiva, ad esempio, alla costituzione in mora  non contenuta nell’invito a dedurre (effettuata con mezzi diversi dalla notifica, ad esempio per posta ordinaria o a mezzo fax o con sistemi informatici). Ovviamente, se si potesse affermare che l’invito a dedurre è l’unico atto attraverso il quale si può costituire in mora il presunto responsabile, la notificazione diverrebbe mezzo necessitato di costituzione in mora, e quindi la soluzione del problema sarebbe più facile: ma ciò sembrerebbe contraddire l’impostazione data al problema della legittimazione del P.M. alla costituzione in mora nelle note decisioni  14/2000/QM e 6/2003/QM delle Sezioni Riunite.

 

§ 2.2 – Notifica del sequestro

 

Altra previsione espressa di notificazione è contenuta nell’art.5 comma 3 (e comma 4) del D.L.453/1993, con riferimento alla domanda di sequestro conservativo ed al decreto presidenziale di concessione della cautela e di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del sequestro: notifica da effettuarsi in un termine fissato nello stesso decreto dal presidente di sezione, in misura non superiore a trenta giorni (120 se la notificazione va eseguita all’estero).

Premesso che tale attività va considerata a tutti gli effetti processuale, in quanto svolta nel contraddittorio delle parti (benché differito) dinanzi ad un giudice, ne consegue che la notificazione dell’atto di sequestro va intesa come notificazione a tutti gli effetti (disciplinata dal c.p.c., e quindi assoggettata a tutte le regole precisate sub § 1) e come forma obbligatoria di comunicazione dell’atto (non surrogabile in altro modo)[35].

I problemi maggiori di notificazione, peraltro, non sono relativi agli atti predetti, ma agli atti di esecuzione del sequestro concesso con decreto presidenziale; infatti, è noto che per prassi giudiziaria costante si tende a concentrare la fase della esecuzione del sequestro con quella della convalida (contestualmente citando a comparire il terzo pignorato )[36] e che le forme del sequestro seguono quelle del pignoramento, per cui nella ipotesi di pignoramento presso terzi (negli altri casi si prescinde dalla notifica del precetto) occorre notificare la citazione al terzo affinché renda la dichiarazione di quantità. In questa sede non si effettua una trattazione autonoma del problema delle necessità o meno della notifica nel caso del c.d. “pignoramento in mani proprie”, così come del problema della necessità che tutto il procedimento esecutivo del sequestro (compresa la notificazione) sia stato o meno completato al momento della dichiarazione del terzo, in quanto tali problemi sono oggetto di separate relazioni (su alcune particolari forme di notificazione cfr.sub §3).

 

§ 3 – Notificazione degli atti processuali

 

Con la emissione della citazione (ovvero con il suo deposito presso la Segreteria della Sezione) si ha la pendenza del giudizio e inizia il “processo” vero e proprio, per cui ogni atto va comunicato (alle parti del giudizio) a mezzo di notificazioni intese in  senso tecnico; fermo restando, ovviamente, che per una vasta serie di atti la notificazione non è obbligatoria, stante che ai sensi dell’art. 4 R.D. 1038/1933 gli scambi di comparse, memorie e risposte si effettuano con deposito in Segreteria[37], e che ai sensi dell’art.5 R.D. 1038/1933, in linea di principio, anche la notifica di ricorsi, atti o memorie al P.M. si effettua tramite il medesimo deposito (tale disposizione, peraltro, trova eccezione in varie ipotesi, in particolare quella della notificazione dell’atto di appello ex art.1 comma 5 bis  D.L.453/1993[38]).  Pertanto, gli atti per i quali con più frequenza si pone la necessità di notificazione sono la citazione, i provvedimenti interlocutori o ordinatori del processo ed i provvedimenti che definiscono il giudizio di primo grado (ordinanze collegiali e sentenza, che vanno notificati al procuratore costituito o –se la parte è costituita di persona- nel domicilio eletto: art.170 e 285 c.p.c.) e l’atto di appello.

Stante che nel giudizio di responsabilità la costituzione dell’attore (P.M.) precede la fissazione di udienza e la notificazione a controparte (artt.45 e 46 R.D. 1038/1933) e che il termine per la costituzione del convenuto decorre dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio a quest’ultimo (art.7 R.D.ult. cit. in relazione all’art.163 bis c.p.c.), nella fase della notificazione della citazione non si pongono i problemi legati alla scissione del momento di perfezionamento della notifica, evidenziati  nel rito civile (cfr. § 1). Viceversa, si pongono problemi pratici, soprattutto qualora occorra procedere a notificazioni all’estero o si proceda alla notificazione presso il domiciliatario.

 

§ 3.1 – Notificazioni all’estero (art.142 c.p.c.)

 

Anzitutto,  qualora il soggetto cui vada notificato l’atto non abbia residenza, dimora o domicilio o procuratore in Italia, la notificazione va effettuata:

-         o con le forme consentite dalle fonti internazionali[39] (che sono le uniche possibili qualora i  convenuti nel giudizio di responsabilità siano cittadini stranieri, ovviamente non domiciliati né residenti né dimoranti in Italia: si pensi ad esempio a ingegneri stranieri, nominati Direttori dei lavori per appalti pubblici), ovvero dalla L.42/1981, di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali[40], e il Reg. CE n.1348/2000[41]; tali fonti consentono o la notificazione effettuata direttamente dallo Stato mittente a mezzo posta,  ma nei limiti comunicati dallo Stato ricevente (artt.14 e 23 Reg.CE prefato, art.10 lett.a Convenzione Aja), ovvero tramite apposite “Autorità centrali” individuate dallo Stato mittente e dallo Stato destinatario (L.42/81 e Reg. CE);

-          ovvero, qualora i destinatari dell’atto siano cittadini italiani[42], con le forme c.d. “consolari” (art.30, 75, 91 D.P.R. 200/1967) ammesse negli stati esteri qualora si tratti di cittadini dello Stato che procede alla notificazione (cfr. art.8 comma 2 della L.42/1981, di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali, nonché, per le notifiche nell’ambito della Comunità Europea, l’art.13 del Reg. CE n.1348/2000).

Qualora sia  “impossibile” eseguire le notificazioni con le forme predette (in particolare,  perché sia sconosciuto l’indirizzo del destinatario: l’art.1  comma 2 di entrambe le fonti internazionali citate, infatti, prevede espressamente che esse si applicano solo qualora sia “noto il recapito della persona cui l’atto va notificato” [43]), ai sensi dell’art.142 c.p.c. si può procedere tramite spedizione a mezzo posta e consegna al P.M. per inoltro al Ministero degli affari esteri per la consegna al destinatario.

 

§ 3.2 – Notifica al domiciliatario (art.141 c.p.c.)

 

Abbastanza frequenti nella prassi sono le questioni relative alla notificazione della citazione effettuata nel domicilio eletto (di solito presso un difensore) in sede di deduzioni o audizione a seguito di invito a dedurre, ovvero in sede di costituzione nel procedimento cautelare di  sequestro.

In merito alle notificazioni nel domicilio eletto, la giurisprudenza ha enucleato alcuni principi generali utili nelle fattispecie predette, ed in particolare:

-         L’elezione del domicilio non impone al notificante la notifica presso il domiciliatario, sussistendo tale obbligo solo se espressamente sancito in un contratto (art.141 comma 2 c.p.c.)[44]; per tale motivo molte procure preferiscono la notifica a mani proprie o nella residenza, anche per l’impossibilità (e quindi la nullità) di tali notificazioni nelle ipotesi in cui l’elezione di domicilio sia stata “chiesta dal domiciliatario” (ella memoria di costituzione) o il domiciliatario (dopo la nomina) non possa più ricevere l’atto (per trasferimento della sede, per morte, per “cessazione dall’ufficio[45]”);

-         l’elezione del domicilio e la procura al difensore (anche se formalmente contenute in un unico atto) sono due atti funzionalmente distinti, per cui eventuali vizi di validità della seconda (in particolare l’apposizione della procura alle liti su atti diversi da quelli previsti dall’art.83 c.p.c.) non incidono sulla validità della prima, che è atto unilaterale di natura sostanziale (art.47 cod. civ.)[46];

-         stante che la procura alle liti vale solo per il grado di giudizio nel quale essa è conferita, salva diversa  ed espressa volontà (art.85 comma 4 c.p.c.), al  di fuori delle ipotesi in cui l’elezione di domicilio contestuale alla procura sia espressamente conferita per ogni stato e grado del giudizio, si discute se si debba presumere che detta elezione sia valida per ogni stato e grado del giudizio, salvo che dal tenore dell’atto si desuma una espressa limitazione solo a quel grado[47];  ovvero  si debba presumere che essa (al pari della procura alle liti contestualmente conferita) sia limitata alla fase di giudizio in corso, salvo che dal tenore dell’atto emerga che essa tende ad indicare il luogo nel quale l’interessato preferisce ricevere le comunicazioni che lo riguardano a prescindere dal giudizio in corso (ad es. si pensi ad una elezione del domicilio non effettuata presso il difensore)[48]. 

Applicando tali principi nel rito dinanzi alla Corte dei conti, potrebbe affermarsi che proprio perché le deduzioni precedenti l’invito a dedurre o la costituzione nel procedimento di sequestro anticipano un giudizio vero e proprio, dovrebbe presumersi che la parte abbia inteso dare all’elezione di domicilio una efficacia futura, a prescindere da un giudizio in corso e dalle sue fasi[49].

 

§ 3.3 – La notifica della sentenza e il termine dell’appello: i problemi della scissione del momento di perfezionamento della notificazione

 

Quanto alla notifica della sentenza, si è sopra precisato che essa va effettuata al difensore costituito o, in mancanza, nel domicilio eletto; analoga regola vale per l’atto di appello, con la precisazione che in mancanza di domicilio eletto o dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza la notifica si effettua personalmente ex artt.137 segg.c.p.c. (art. 330 c.p.c.). Ai sensi dell’art.1 comma  5 bis D.L.453/1993, l’appello va proposto “entro sessanta giorni dalla notificazione, o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione [ovviamente, della sentenza]. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata”.

Pertanto, la disposizione in esame fissa due termini, ritenuti dalla giurisprudenza di appello della Corte dei conti previsti a pena di inammissibilità dell’appello (con passaggio in giudicato della sentenza impugnati)[50].

In ordine a tali termini si ripropone la questione della scissione del momento di perfezionamento della notificazione già prospettata dal giudice civile. Infatti, se si ritiene che per il notificante il momento in cui si perfeziona la notifica è quello della consegna della sentenza  all’Ufficiale  giudiziario  (non quello in cui la controparte riceve l’atto), è da tale momento che decorre il termine breve per proporre l’appello. Analogo problema potrebbe sorgere per il successivo termine di deposito dell’atto di appello presso le Sezioni centrali, in quanto –sebbene rilevante- non sembra decisivo l’argomento tratto dal dato testuale dell’art.1 comma 5 bis in ordine alla necessità del deposito della “prova dell’avvenuta notifica”, in quanto, nell’ottica predetta, per il notificante la notifica deve ritenersi perfezionata (“avvenuta”) con la consegna all’Ufficiale  giudiziario .

Su tale questione – in merito alla quale si rinvia alle considerazioni effettuate sub § 2 – non mancheranno, certamente, sviluppi e forse anche contrasti giurisprudenziali.


[1] Nel presente lavoro si esaminano solo i problemi delle notificazioni nel processo di responsabilità generale, non nei riti speciali (giudizio di conto, processo informatico).

 

[2] Sulle notificazioni in generale e nel processo di responsabilità in particolare si rinvia alle trattazioni manualistiche e generali, tra le quali –solo a titolo esemplificativo- si richiamano: C Mandrioli – Diritto processuale civile – Torino 2003; F.Garri – I giudizi innanzi alla Corte dei conti – Milano 2000; M. Sciascia – Manuale di diritto processuale contabile – MI 2003; AA.VV. – La nuova Corte dei conti  - Milano 2004.

 

[3] Va però evidenziato che tale principio è espressamente sancito per gli “atti processuali”, per cui la libertà delle forme di comunicazione di atti non qualificabili “processuali” è riferibile al principio (di diritto comune) della libertà delle  forme degli atti negoziali (art.1321, 1325 n.4 c.c.).

[4] Infatti,  il  c.p.c. non prevede atti tipici del P.M. prima del giudizio, né tanto meno la necessità di notificarli, né le forme di tali notificazioni, né le sanzioni per la loro violazione.

 

[5] Ciò si spiega in quanto –nell’ottica del legislatore- il “processo” presuppone la instaurazione del contraddittorio tra le parti, per cui sono da ritenersi come atti “processuali” e sono espressamente disciplinati gli atti che tendono a tale instaurazione (ovvero la citazione o il ricorso e la relativa notificazione) e gli atti ad esse seguenti (in particolare, per ciò che riguarda il P.M., gli atti di riassunzione del processo interrotto o sospeso, gli atti di appello etc.). Pertanto, prima di questo momento non vi è un processo in senso stretto, ma un “procedimento” (mutuando la terminologia utilizzata per il processo penale, sottesa anche al  nuovo testo dell’art.111 Cost.) dominato dalla presenza di un magistrato con funzioni inquirenti, che non compie atti “processuali” in senso stretto né instaura un contraddittorio in senso tecnico; eccezion fatta per la sola ipotesi della  domanda di sequestro,  in cui si instaura un rapporto processuale vero e proprio (benché a contraddittorio differito) dinanzi al giudice designato ed in cui (non a caso) è espressamente prevista la notificazione degli atti (art.5 comma 3-4). In coerenza a questi principi, com’è noto, la Corte costituzionale (513/2002) ha negato la necessità della notificazione al presunto responsabile della richiesta di proroga del termine di emissione della citazione (proprio in quanto atto preprocessuale).

 

[6] Si pensi, a solo titolo esemplificativo, alla riconosciuta facoltà di costituire in mora il presunto responsabile (SS.RR. 14/2000/QM, 6/2003/QM),  ma più in generale alla mancanza di ogni formalismo in fase istruttoria, che esclude in radice la possibilità di configurare attività istruttorie nulle o prove inutilizzabili.

 

[7] Proprio per la mancanza di indicazioni circa le procedure da seguire nell’attività istruttoria.

 

[8] Proprio nell’ottica della parità tra le parti e della tendenza all’equiparazione delle stesse anche nel processo penale, si pensi alla nuova disciplina delle c.d. “indagini difensive”  (svolte dal difensore ed utilizzabili –in presenza di certi presupposti- come quelle svolte dal P.M.) , di recente introdotta nel c.p.p.

 

[9] Ovviamente, non potendosi risolvere il problema in via interpretativa è auspicabile solo una soluzione legislativa; va sottolineato che essa apparirebbe opportuna anche nell’ottica del contenimento dei costi del processo, profilo non irrilevante soprattutto nelle ipotesi di assoluzione del convenuto. Non sembra, del resto,  possibile risolvere il problema tramite un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in quanto ciò presupporrebbe (ai fini della rilevanza della questione) che un P.M. effettuasse una notificazione a mezzo posta con le formalità della L. 53/1994 senza utilizzare una altra forma valida di notificazione (al solo fine, quindi, di sollecitare la questione di costituzionalità), rischiando prescrizioni o decadenze nelle more del processo.

 

[10] Inserimento dell’atto in busta chiusa e sigillata e priva di segni di riconoscimento, con annotato il n. cron. della notificazione in caso di “comunicazione” o “deposito” a soggetti diversi (art.137, che estende la regola anche alle comunicazioni di cancelleria); notificazione a mani proprie nella casa di abitazione e “ove ciò non sia possibile” in altri luoghi (art.138); firma dei terzi non sulla copia dell’atto loro consegnato ma su una ricevuta (art.139); affissione dell’atto in busta chiusa e sigillata nel caso di irriperibilità o rifiuto (art.140); eliminazione della notificazione con affissione di copia all’Albo nel caso di persona che non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio della Repubblica o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art.142, che nel nuovo testo prevede la notifica a mezzo posta con  le modalità del D.P.R.200/1967 o nei casi in cui sia impossibile con posta ordinaria e consegna al P.M. che l’inoltra al Ministero degli affari esteri; art.143 che nel nuovo  testo prevede solo il deposito nella casa comunale). Analoghe garanzie sono previste per la notificazione a mezzo posta, che va effettuata in buste senza segni particolari (art.2 L.890/1982) e in caso di avviso sulla porta di abitazione per irreperibilità di fatto o rifiuto (in busta chiusa: art.8 L. ult. cit.).

Inoltre, l’art.250  nel nuovo testo prevede che anche la intimazione ai testimoni debba essere effettuata in busta chiusa e sigillata dall’ufficiale  giudiziario;  gli art.490 e 570 c.p.c. riguardano attività di notifica nelle esecuzioni, sottratte alla giurisdizione della Corte dei conti.

 

[11] In ogni caso, in proposito si segnala che il  D.Lgs. n.196/2003 richiede il rispetto dei principi di necessità, correttezza  etc. del trattamento dei dati personali  (artt.2, 3,11 etc.) anche per i trattamenti in ambito giudiziario, a pena di sanzioni civili (art.15). Il rispetto di tali principi dovrebbe valere anche in ipotesi di notificazioni “atipiche” ex art.151 c.p.c. (ad esempio a mezzo di Guardia di finanza), ma anche qui nei limiti dei principi generali di cui nel testo.

 

[12] In tal senso, cfr.Cassazione civile, 17 marzo 2004, n. 5392, con riferimento ad un atto civile notificato a mezzo della Polizia Giudiziaria.

 

[13] La rubrica dell’art.151 parla di “forme” ordinate dal giudice, ma il testo della disposizione di “modi” (concetto più ampio). In ordine alle modalità atipiche di notificazione, si ricorda l’art.12 L.205/2000, che consente espressamente l’uso di “fax” e mezzi telematici; tale disposizione, tuttavia,  sembrerebbe non applicabile al rito dinanzi alla Corte dei conti, perché nella L.205/2000 (che disciplina per lo più la giustizia amministrativa del complesso TAR-CdS) vi sono o disposizioni specifiche o richiami espressi alla Corte stessa, laddove l’art.12 non fa richiami alla Corte dei conti e fa riferimento espresso al “Presidente del tribunale” (T.A.R.).

 

[14] Si potrebbe affermare che l’art.151 c.p.c., prevedendo formalità particolari di “notificazione”, presupponga comunque un atto dell’ufficiale  giudiziario  (art.137 c.p.c.). Peraltro, Cass. civ. 3 febbraio 1981 n.739 riconobbe valida una notificazione a mezzo di notaio (ma nella fattispecie vi era lo sciopero degli ufficiali giudiziari nel distretto).

 

[15] Sul punto cfr. § 2 e § 2.1.

 

[16] In tal senso Cass. civ. 24 settembre 2002 n.13868

 

[17] In particolare, l’individuazione della persona cui si consegna e della data (cfr. a tal proposito Corte dei conti 17.9.1997 n.55 per la notificazione a mezzo facsimile).

 

[18] Sul punto, cfr. C. Garufi – Notificazione: la scissione degli effetti è principio generale per l’ordinamento- in Diritto e Giustizia, 2004 n.6,  pagg. 70 segg.; R. Caponi – Sul perfezionamento della notificazione  nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)- in Foro Italiano, 2004, II, pagg. 646 segg.; G Giacalone – Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale- in Diritto e Giustizia, 2002, n.44, pagg.23 segg.; G.Basilico – Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti – in Giur.Cost.  2003 n.2 pag. 1068 segg.; S. Rusciano – Sulle ricadute applicative della sentenza 477/2002 della Corte costituzionale – relazione tenuta al Corso di studio decentrato del 3.6.2003 Organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata del C.S.M. presso la Corte d’Appello di Salerno.

 

[19] In particolare, la decisione 477/2002 fu dichiarativa di incostituzionalità ed additiva, mentre la successiva sentenza 28/2004 è interpretativa di rigetto, in quanto effettua una “interpretazione adeguatrice”  degli art.139 segg. C.p.c. in relazione al principio predetto.

 

[20] Cfr. Conte – Diritto di difesa ed oneri della notifica. L’incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4 comam 3 L:890/1982: una “rivoluzione copernicana”? – in Corr. Giur., 2003, 23;  Olivieri – Gli atti di parte nella  fase introduttiva- in Riv. Dir. Proc. – 2004,112 (citati da Rusciano, cit.), Capponi – op.ult. cit. - pag.646

 

[21] L’art.2966 c.c. non è di ostacolo a tale interpretazione, limitandosi a prevedere che la decadenza è evitata dal compimento dell’atto previsto dalla legge.

 

[22] Così l’art.2568 c.c., secondo cui per la trascrizione delle domanda giudiziale è opponibile ai terzi ma ai fini della trascrizione occorre presentare il documento munito della relazione di notifica alla controparte.

 

[23] In tal senso cfr. Rusciano –op.ult. cit.-, nel quale si fa anche riferimento ad una decisione della Sez. tributaria della Corte di cassazione n.1647 del 29.1.2004, che estende il principio della Corte costituzionale anche alla notificazione a mezzo posta di un atto stragiudiziale sostanziale (avviso di accertamento) affermando che l’Amministrazione evita l’effetto decadenziale con la mera  spedizione dell’atto e non con la sua ricezione nel termine di legge.

 

[24] In quest’ottica, è interessante un passaggio della sentenza n.340 del 2004 della Prima Sezione centrale di appello, che evidenzia come i principi di tutela dell’attore incolpevole di cui alla Sent. Corte Cost. 477/2002 consentano di affermare la legittimità costituzionale della disposizione che prevede solo l’emissione, e non la notificazione della citazione del P.M.  entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni.

 

[25] Anche della litispendenza internazionale (in tal senso, l’art. 30 comma 2 Reg. CE 44/2001 prevede addirittura che se prima della notificazione occorre depositare l’atto presso il giudice, già in quel momento la lite si intende pendente).

 

[26] In tal senso, Cass. civ. n.709 del 19.1.2004 afferma che ai fini del termine per l’impugnazione vale per l’appunto il momento della consegna dell’atto all’Ufficiale  giudiziario ; vedi però, contra, Cass. 11201/2003.

 

[27] Non è pacifico se nel caso di improcedibilità dell’appello principale anche l’appello incidentale sia improcedibile o meno.

 

[28] A sostegno della tesi che limita l’applicazione del principio alle sole ipotesi in cui il momento della notifica si colleghi  ad un dies ad quem vi sono, sostanzialmente:

-         la ratio decidendi (tutela della parte incolpevole) delle decisioni della Corte costituzionale, ostativa alla interpretazione che contrae il termine per la costituzione o l’appello del notificante;

-         la tassatività delle ipotesi decadenziali;

-         la decorrenza dei termini dalla “notifica a controparte” (art.165);

-         le maggiori spese che dovrebbero essere sostenute dal notificante, che dovrebbe iscrivere la causa a ruolo prima di sapere se la notificazione sia andata a buon fine;

-         l’art.4 L.890/1982, che sembra far decorrere il termine dalla “consegna del piego”.

A sostegno della opposta tesi si possono invocare:

-         il dispositivo delle sentenze della Corte costituzionale, e la natura “interpretativa di rigetto” della seconda di esse;

-         l’art.5 L.890/1982 (che prevede la consegna dell’atto da notificare e la sua iscrizione a ruolo prima della consegna della copia notificata);

-         la possibilità, in ogni caso, di iscrivere a ruolo la causa anche prima della notificazione, costituendo tale ipotesi una mera irregolarità  (Cass. 13315/99).

 

[29] Cass. 52/2004 sembra peraltro attribuire efficacia probatoria a tale timbro.

 

[30] Le leggi sulla Corte dei conti si limitano a stabilire i poteri istruttori del P.M. contabile,  senza precisarne le modalità di esercizio, se non la facoltà di delegare “adempimenti istruttori” a funzionari delle pubbliche amministrazioni e la facoltà di avvalersi di consulenti tecnici (art.2 comma 4 L.19/1994), nonché la facoltà di “disporre” alcune attività istruttorie (“accertamenti diretti” ed “ispezioni”) “anche a mezzo della Guardia di finanza” (art.16 D.L.152/1991). In particolare, le disposizioni speciali prevedono:

1)      la facoltà (della Corte in genere) di richiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all’esercizio delle sue attribuzioni (art.16 T.U. Cdc);

2)      la facoltà (del P.M.) di richiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria (art. 74 T.U. Cdc);

3)      la facoltà  (del P.M.) di disporre la esibizione  di documenti  presso PP.AA. o  presso terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici  (art. 5, comma 6, lett.a L.19/1994);

4)      la facoltà (del P.M.) di disporre il sequestro di documenti (art. 5 comma 6 lett.b);

5)      la facoltà di disporre  “ispezioni” e “accertamenti diretti” (art.74 T.U.Cdc solo per il P.M., art.16 D.L.152/91 e art.2 comma 4 L.19/94 per la Corte in genere), in particolare presso PP.AA. e presso privati contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche “anche a mezzo della Guardia di finanza” (art. 5 comma 6 lett.a per il P.M. e art.16 prefato per la Corte in genere);

6)      la facoltà (del P.M.) di disporre “audizioni personali” (art. 5 comma 6 lett.c), in particolare del presunto responsabile (art.5, comma 1, L.19/94);

7)      la facoltà (del P.M.) di disporre “perizie e consulenze” (art.5 comma 6 lett.d), ovvero la facoltà (della Corte in genere) di “avvalersi di consulenti tecnici” ai sensi dell’art.73 c.p.p. (art.2 comma 4 L.19/94).

Per tali atti non sono previste particolari notificazioni .

 

[31] Senza entrare nel merito delle forme da seguire per le singole attività istruttorie può qui affermarsi, come principio generale, che nella ipotesi di “delega” di adempimenti istruttori il soggetto delegato (funzionario militare o civile) può svolgere attività solo nei limiti della delega conferita (dei fatti oggetto di accertamento e dei poteri delegati); e, sempre in generale, va evidenziato che non sono previste sanzioni espresse per la resistenze di terzi all’istruttoria (ad es. l’accompagnamento coattivo delle persone informate sui fatti, previsto per i “testimoni” dall’art.255 c.p.c. a cura del giudice istruttore, ma non per il P.M.), per cui si potrebbe ipotizzare (ma non constano precedenti) la applicazione le generali disposizioni penali (si pone però il problema del principio di specialità ex L.689/1981 in relazione alla sanzione ex art. 118 comma 3 c.p.c.). Inoltre, se si ammette una delega generale si pone il problema di quali poteri spettino al soggetto delegato (tra quelli di cui all’art.5 comma 6 L.19/94); ma in realtà la norma prevede “adempimenti istruttori” (art.2) distinti dagli atti con cui il P.M. “dispone” il sequestro etc., per cui il soggetto delegato si limita a dare esecuzione ai provvedimenti del P.M., senza potere disporre egli stesso sequestri, audizioni, ispezioni di sua iniziativa.

 

[32] Premesso che per le ispezioni e –forse- gli accertamenti diretti (in qualche modo assimilabili alle ispezioni) si potrebbe ipotizzare l’applicazione analogica degli artt.258-262 c.p.c.,  o della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., va detto che per il sequestro di documenti (peraltro di non frequente applicazione nella prassi, che si contenta di acquisizione di copie autentiche su richiesta scritta) sembra di assai difficile applicazione la disciplina del c.p.c.; infatti, nel codice di rito il sequestro è atto del giudice, reso nel contraddittorio tra le parti, laddove il sequestro probatorio qui in esame è atto del P.M. (art. 5 comma 6 lett. b L.19/1994) e può intervenire in una fase in cui ancora non è stato individuato il controinteressato-responsabile (per cui non si vede come applicare il meccanismo del sequestro conservativo previsto dal medesimo art.5). Ancor più problematica è la procedura da seguire per le audizioni (che certamente non è quella della testimonianza).  Per le perizie e consulenze, invece, la disposizione dell’art.2 comma 4 L.19/1994 fa pensare ad una generale applicazione delle norme del c.p.p. (quanto meno per la nomina).

 

[33] Una problematica pratica legata alla notificazione degli inviti a dedurre è data dall’ipotesi di una pluralità di invitati, perché in tal caso (a seguito della decisione 13/QM/2003 delle Sezioni Riunite) la decadenza ex art.5 D.L.453/1993 si verifica separatamente per ogni convenuto, sicché la difficoltà di notificazione ad uno degli invitati a dedurre impone al P.M. di procedere a citazioni separate da riunire successivamente in giudizio, salva la concessione di proroga del termine per l’emissione della citazione, che si giustifica nell’ottica dell’economia processuale (cfr. in tal senso, incidentalmente,  SS.RR.13/QM/2003).

 

[34] Si dà per scontata, ovviamente, la legittimazione sostanziale del P.M. a costituire in mora il presunto responsabile, che è stata sancita a più riprese dalle Sezioni Riunite, pur nella persistente perplessità di alcune Sezioni regionali e  di appello.

 

[35] Con la conseguenza, ad esempio, che è dubbia la legittimità dell’atto di notifica non eseguito dall’Ufficiale  giudiziario  (ad esempio, la notifica a mezzo polizia o Guardia di Finanza).

 

[36] In giurisprudenza si afferma anche la inammissibilità della convalida del sequestro qualora esso non risulti eseguito nel termine.

 

[37] Quanto ai documenti,  non constano precedenti della Corte dei conti sulla applicazione dell’art. 292 c.p.c. , che impone l’obbligo di  notificazione di certi atti al contumace  (in particolare,  il verbale in cui si attesta la produzione di scrittura privata, ai sensi della decisione della Corte costituzionale n.317 del 6.6.1989).

 

[38] Cfr. in tal senso SS.RR.3/QM/98.

 

[39] La peculiarità delle convenzioni oltre citate è data dal fatto che esse riguardano la “materia civile e commerciale”:  per cui  l’eccessiva insistenza sulla natura “sanzionatoria”  della responsabilità amministrativa creerebbe vaste aree sottratte alla possibilità di applicazione della disciplina internazionale sulle notificazioni all’estero.

 

[40] Alla quale hanno aderito anche molti stati extracomunitari, come gli Stati Uniti d’America, la Repubblica di Egitto, il Giappone etc.

 

[41] Valido solo per gli Stati aderenti alla Comunità europea: a tale regolamento non ha aderito la Danimarca.

 

[42] Come avviene di solito nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, poiché  i legittimati passivi dell’azione di responsabilità amministrativa sono di solito pubblici funzionari e quindi dipendenti statali

 

[43] Il requisito della “conoscenza dell’indirizzo” da applicarsi ai fini dell’art.142 c.p.c. sembrerebbe essere lo stesso previsto dall’art.143 c.p.c., e quindi andrebbe inteso non come ignoranza soggettiva ma come impossibilità di conoscenza con tutte le indagini possibili nel caso concreto e consigliate dalla “comune diligenza” (per l’art.143 c.p.c., cfr. Cass. 11.1.1988 n.60, Cass. n.1092 del 3.2.1998 e Cass. n.3358 del 28.3.1991, che  precisano come il mero certificato anagrafico che attesti che il soggetto si è trasferito “per ignota destinazione”, senza la attestazione di ulteriori indagini nella relata di notificazione, non sia sufficiente a ritenere adempiuti gli obblighi di diligenza; ma contra Cass. 13.5.1991 n.5329)

 

[44] Nella giurisprudenza della Corte dei conti, hanno negato che il P.M. debba effettuare le notificazioni nel domicilio eletto nelle deduzioni rese in sede di invito a dedurre Sez. II centr. n.87/A dell’11.3.2003 e  Sez. giur.Reg.Liguria n.146 dell’11.2.2003; la prima decisione nega tale facoltà affermando l’irrilevanza della elezione di domicilio resa in sede di invito a dedurre perché trattasi di atto estraneo ad un giudizio in senso stretto, per cui non si avrebbe violazione del principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c. nel caso di notificazione non effettuata presso il difensore domiciliatario.

 

[45] Concetto, quest’ultimo, nel quale rientra certamente  la cancellazione dall’albo,  mentre è dubbio se vi rientri la rinunzia al mandato, attesa l’ultrattività della procura (ex art.85 c.p.c.).

 

[46] Cfr. in tal senso Cass. civ. 5.2.1998 n.1162 e Cass. 28.1.2003 n.1219; Cass. civ. 28.1.2003 n.1219  precisa che proprio in quanto l’elezione è atto unilaterale non occorre l’accordo tra eleggete e domiciliatario.

 

[47] In tal senso  cfr. Cass. Civ. n.4845 del 7.9.1982.

 

[48] In tal senso cfr. Cass. civ. n.6947 del 20.6.1995

 

[49] Cass. civ. n.3289 del 7.4.1994, n.3662 del 28.3.1995, n.12796 del 28.11.1992 hanno ritenuto che la procura rilasciata in fase di richiesta di sequestro si intenda conferita anche per il giudizio relativo alla convalida ed al merito, perfino se il sequestro non sia stato concesso; per cui, secondo lo scrivente,  anche l’elezione di domicilio dovrebbe avere la stessa sorte.

 

[50] I termini in esame sono  perentori per espressa previsione dell’art. 8 commi 1 e 2 R.D. 1038/1933 (che peraltro si riferiscono al termine “per proporre il gravame”, nei quali in senso ampio può ricomprendersi il termine per costituirsi dinanzi al giudice di appello), non  in base all’art.326 c.p.c., (che si riferisce solo ai termini previsti dall’art.325 c.p.c., rispetto al quale la disposizione dell’art.1 comma 5 bis è norma speciale) né in base all’art.347 (rispetto al quale l’articolo 1 comma 5 bis è norma speciale).