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BREVI
SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI PREPROCESSUALI E PROCESSUALI DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
CORTE DEI CONTI Relatore:
Luigi Cirillo
Magistrato della
Sezione Giurisdizionale per
la Regione Campania § 1
Premessa I
problemi delle notificazioni nel processo di responsabilità amministrativa[1] attengono sia alla loro
obbligatorietà, in presenza o meno di previsioni legali
(an notificandum), sia alle loro formalità di svolgimento (quomodo notificandum), sia ai
problemi interpretativi e pratici che esse pongono alloperatore, sia infine-
alle sanzioni previste dallordinamento processuale nellipotesi di
notificazioni omesse o irrituali. Appare quindi evidente lampiezza del tema, che
elimina alla radice ogni pretesa di sistematicità o di completezza: pertanto, in questa sede si affronteranno solo alcune
tematiche specifiche, con umiltà di intenti
ma con la certezza che ulteriori stimoli alla discussione ed alla riflessione, ed anche
ulteriori profili problematici, saranno prospettati dalluditorio, alla cui
benevolenza ci si rimette. Ovviamente,
si dà per scontata la disciplina generale relativa alle notificazioni[2], ma appare opportuno qualche
piccolo riferimento ad alcuni profili della stessa, preliminari per il discorso che
seguirà. a.
In primo luogo, è noto che nel processo dinanzi a questa Corte manca una disciplina
speciale: -
delle
ipotesi in cui in generale è necessaria la notificazione degli atti del Pubblico
Ministero (esistono solo norme specifiche che, caso per caso, dispongono la notificazione
per singoli tipi di atto); -
delle
formalità delle notificazioni (eccezion fatta per lart.5 comma 2 R.D.1038/1933,
peraltro relativo solo alla notificazione allamministrazione, e per lart.6 R.D. ult. cit.,
peraltro contenente un mero rinvio alle disposizioni sulla notificazione a mezzo
posta); -
delle
sanzioni per omessa o irrituale notificazione. Le
lacune della normativa speciale vengono colmate dal rinvio dinamico al codice di procedura
civile (art.26 R.D. ult. cit.), in forza del quale deve ritenersi che anche per il
processo di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, come per il processo civile,
vigano i principi: -
di
tassatività delle ipotesi di notificazione:
la notificazione va effettuata solo per gli atti e nei casi espressamente previsti (o
comunque sistematicamente desumibili da un complesso di disposizioni espresse e
specifiche); -
di
libertà delle forme, (art.121
c.p.c.[3]) nei limiti dellart.160 c.p.c.
(e degli articoli 156 e 157 da esso richiamati): il mancato rispetto delle disposizioni
sulla notificazione da luogo a nullità solo nel caso in cui non vengano rispettate le
disposizioni sulla persona cui va notificata la copia dellatto o vi sia
assoluta incertezza sulla data o sulla persona cui è stata consegnata la
copia, salve la nullità per mancato raggiungimento dello scopo ed eventuali sanatorie
(per raggiungimento dello scopo o anche per acquiescenza); -
di
rilevabilità della nullità solo su istanza di parte (art.157), salvi i casi
eccezionali di rilevabilità di ufficio (cfr. in particolare lart.291 c.p.c., che
impone di rilevare di ufficio la nullità della notificazione dellatto di
citazione). b.
In secondo luogo, va evidenziato che il
c.p.c. tende ad equiparare in tutto e per tutto il P.M. ad una parte processuale, in
quanto nel corso del giudizio attribuisce ad esso gli stessi poteri e
impone di esercitarli con le stesse forme delle parti private in causa (art.72 comma 1),
ma non disciplina in alcun modo la sua
attività prima del suo intervento in giudizio[4],
in quanto lattività che precede linstaurazione del rapporto processuale è
ritenuta, sic et simpliciter, stragiudiziale (non processuale) e quindi
assoggettata alle normali regole di diritto comune (civile), così come lattività
stragiudiziale del difensore privato[5].
Pertanto, è evidente che il rinvio dinamico al c.p.c. (art.26 R.D.1038/1933) non consente
di individuare con precisione la disciplina dellattività preprocessuale
(istruttoria e, per quel che qui interessa, di notificazione) del P.M. contabile, il
quale, se da un lato si avvantaggia della
equiparazione ad un difensore privato[6],
dallaltro si trova nella difficoltà di utilizzare i poteri istruttori ad esso
concessi dalla legge[7]; laddove tale rinvio consente una
più precisa individuazione della disciplina dellattività della parte pubblica in
corso di causa. In questottica si spiega la scelta del tema del presente incontro,
che presuppone una distinzione tra le notificazioni aventi
ad oggetto gli atti preprocessuali e quelle aventi ad oggetto gli atti
processuali e sottintende quindi una diversa disciplina delle due forme di
conoscibilità degli atti. Va
tuttavia notato che questa tendenziale equiparazione (che certo risponde al principio di
parità delle parti nel processo di cui al nuovo testo dellart.111 Cost.[8]) subisce proprio in materia di
notificazioni una notevole deroga, potenzialmente pregiudizievole per lordinato
svolgimento della concreta attività delle procure. Infatti, mentre il difensore può
procedere direttamente alle notificazioni ex L.53/1994 (con le formalità e le garanzie in essa previste), il P.M. non ha
questa facoltà, per cui è soggetto alle disfunzioni dellorganizzazione degli
Ufficiali giudiziari (e, comunque, alla dilatazione dei tempi determinata dalla
trasmissione dellatto notificando a tali Uffici), laddove una notificazione diretta
consentirebbe risparmi di tempo e denaro[9]. Inoltre,
va evidenziato che la tendenziale equiparazione del P.M. ad una parte privata e quindi
lassorbimento delle sue attività (e della attività di notificazione dei suoi atti)
in un limbo preprocessuale è venuta meno nella legislazione più recente, che
almeno in parte disciplina espressamente
alcuni atti preprocessuali e la loro notificazione (cfr. sub § 3); sicché si
viene a creare un procedimento, che precede il processo in senso stretto, ma senzaltro non può
ritenersi una attività meramente stragiudiziale. In tali casi, pertanto, non
può aprioristicamente escludersi lapplicazione della disciplina processuale, in
relazione alla natura non processuale dellatto, tanto più che la
normativa sulle notificazioni, pur appartenendo al Tit. VI del Libro primo (Degli
atti processuali) non fa espresso riferimento agli atti del processo
come altre disposizioni dello stesso titolo (cfr. ad es. art.121 c.p.c.) e contiene quindi
norme suscettibili di applicazione analogica anche ad atti non processuali in
senso stretto, e come è noto- lufficiale
giudiziario provvede alla notificazione anche di atti stragiudiziali. c.
Quanto, infine, alle disposizioni del c.p.c. sulle notifiche, va anzitutto sottolineata la
presenza di disposizioni innovative, contenute nellart.174 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (sulla tutela dei dati
personali) che modificano gli articoli da 137
a 143 (eccezion fatta per lart.141) e 151 , 250, 490, 570 c.p.c., e gli artt. da 2 a
8 della L.890/1982 (oltre a disposizioni del c.p.p., che non interessano in questa sede).
Principio fondamentale sotteso a queste disposizioni è la tutela della riservatezza del
notificato, che si concreta nellimposizione di formalità particolari nel caso in
cui latto non possa essere notificato in mani proprie e nella casa di abitazione[10]
e nella possibilità di adoperare forme particolari di notificazione ordinate dal
giudice per motivi di riservatezza o tutela della dignità (art.152 nuovo testo c.p.c.). In
ordine a tali formalità, in disparte le responsabilità che potrebbero derivare da
notificazioni effettuate in violazione di queste nuove disposizioni (questione che
esorbita dalla presente trattazione[11]), deve
ritenersi che qualora tali notificazioni irrituali venissero effettuate dovrebbero
comunque trovare applicazione principi
precisati sub a); sicché a parte la mancanza di previsioni espresse di nullità-
sembrerebbe che non possano comunque configurarsi nullità assolute, se lo scopo
dellatto sia stato raggiunto, il consegnatario dello stesso sia una delle persone
indicate dalla legge e la data e la persona che hanno ricevuto latto siano
individuabili dalla relata di notificazione. Problemi
specifici sono posti, poi, dalla ammissibilità di notificazioni dirette del P.M. a mezzo
di Corpi di Polizia, in quanto la notificazione è atto dellufficiale giudiziario (art.137 c.p.c.), e quindi se
effettuata da altro soggetto potrebbe ritenersi addirittura inesistente[12]. A tale questione si collega quella
della ammissibilità di forme atipiche di notificazione autorizzate dal giudice ex art.151
c.p.c.[13]. Infatti, premesso che la
disposizione in esame prevede unautorizzazione del giudice e che il
c.p.c. distingue tra giudice e P.M. (per cui la notificazione atipica, ad esempio a mezzo
Guardia di finanza, non può essere disposta unilateralmente dalla parte pubblica), non è
chiara lampiezza delle deroghe ammissibili per legge[14],
ed in particolare non è pacifica la possibilità di estendere tale autorizzazione ad atti
stragiudiziali[15]; la giurisprudenza
sullart.151 c.p.c. si è concentrata per lo più sul problema dellampia
discrezionalità del giudice nella individuazione dei presupposti e nelle forme di tali
notificazioni, ribadendo i principi della
necessità che venga comunque salvaguardato il diritto di difesa del notificato[16], e del raggiungimento dello scopo[17]. § 2 La
scissione del momento di perfezionamento della notificazione alla luce della
giurisprudenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza civile Nella
giurisprudenza e nella dottrina civili[18] è in
corso un acceso dibattito suscitato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 477/2002
e 28/2004 (seguite dalle decisioni 97, 132 e 153 del 2004), che introducono nel nostro
ordinamento il principio della scissione (per soggetti) del momento di
perfezionamento della notificazione, nel senso che è ormai presente
nellordinamento processuale civile, fra le norme generali sulla notificazione degli
atti, il principio in base al quale relativamente alla funzione che sul piano
processuale la notificazione svolge per il notificante- il momento in cui la notifica si
deve considerare perfezionata per il medesimo [il notificante] si distingue da quello nel
quale essa si perfeziona per il destinatario, pur restando fermo che la produzione degli
effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento
del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di
costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla
notificazione, essi debbano calcolarsi o correlarsi al momento nel quale la notifica si
perfeziona nei suoi confronti (in tal senso cfr. Ord.153/2004 e Sent. 28/2004 Corte
Cost.). In
particolare, tale principio si estrinseca nella censura di incostituzionalità (per
irragionevolezza e lesione del diritto di difesa) delle norme
sulle notificazioni, se interpretate nel
senso che si verifichi un effetto di decadenza per una parte (il notificante) non
riconducibili ad una sua condotta ma a
ritardi riferibili ad attività di soggetti diversi (lufficiale giudiziario e
lagente postale)[19]. La
Corte costituzionale, in verità, aveva esaminato fattispecie di termini perentori legati
alla notificazione di atti processuali, e la ratio decidendi si attagliava ad
ipotesi in cui la notificazione andava effettuata in (o era collegata a) un dies ad
quem previsto a pena di decadenza (nelle quali il principio di scissione si
giustificava nellottica di garantire un
equilibrio tra lesigenza del notificante a non vedere frustrato il suo diritto di
difesa per fatti a lui non imputabili, e lesigenza del notificato alla effettiva
conoscenza dellatto). Tuttavia, lampiezza del principio posto a base delle
decisioni e del loro dispositivo (che genericamente si limita a prevedere una
scissione del momento di perfezionamento della notificazione) legittimava
linterprete a ritenere che tale principio valesse sia per le decadenze di ordine
processuale che per le decadenze di ordine sostanziale[20],
sia in bonam partem (ovvero nelle
ipotesi oggetto specifico delle decisioni del giudice
delle leggi, in cui la notifica andava effettuata entro un dies ad quem) sia in
malam partem, (ovvero nelle ipotesi in cui la notificazione segna il dies a quo
di un termine decadenziale). a.
In particolare, dal punto di vista sostanziale per il notificante la notificazione
si dovrebbe ritenere perfezionata con la consegna allufficiale giudiziario anche
nelle ipotesi di notificazione di atti giudiziali preclusivi delle decadenze
(sostanziali: ad es. 2377, 2378 c.c., impugnazione di delibere assembleari)[21]
e/o interruttivi della prescrizione (notifica della citazione, 2943 cod. civ.), in
quanto anche in tali ipotesi sussisterebbe la ratio di evitare lesioni del diritto
di difesa per fatti non imputabili al titolare del diritto sostanziale (ritardo nella
consegna). Lo
stesso principio, poi, dovrebbe valere anche
per le notificazioni di atti stragiudiziali aventi efficacia interruttiva della
decadenza o della prescrizione (atto di costituzione in mora, 1219 e 2943 cod. civ.) o altri effetti legali (ad es.
1335 cod. civ. sulla conclusione del contratto); ma a
questa interpretazione si oppone (oltre al fatto che la decisione della Corte
costituzionale si riferisce ad atti giudiziari) lart.1334 c.c., secondo il quale
latto unilaterale produce i suoi effetti solo quando perviene a conoscenza della
persona alla quale è destinato (infatti, gli atti predetti sono tutti unilaterali e
quindi recettizi). Per
cui, si avrebbe una diversa disciplina, a seconda che latto notificato abbia o meno
natura giudiziale, perché nel primo caso già con la consegna dellatto stesso
allufficiale giudiziario si verificherebbero tutti gli effetti sostanziali della notificazione (di interruzione della
prescrizione etc.), salvi i casi in cui espresse disposizioni di legge colleghino
leffetto sostanziale al perfezionamento di tutta la fattispeci (ovvero alla consegna
al destinatario)[22];
nel secondo caso, invece, occorrerebbe sempre leffettiva conoscenza
dellatto da parte del destinatario[23]. Non
è chiaro, poi, cosa accadrebbe nel caso di notifiche di atti aventi natura processuale e
sostanziale insieme (come la licenza per
finita locazione e contestuale citazione per la convalida). b.
Dal punto di vista processuale, poi, anzitutto la ratio posta a base della
decisione (evitare sanzioni processuali per la parte incolpevole del ritardo) sarebbe
suscettibile di applicazioni anche in campi diversi da quelli della decadenza per omessa
notificazione nel termine, ad esempio: -
procedimenti
introdotti con ricorso di parte e decreto giudiziale di fissazione di udienza, da
notificarsi al convenuto (in caso di ritardo, dovrebbe valere la regola che basta il
deposito nella cancelleria del giudice che deve fissare ludienza)[24]; -
smarrimento
del plico postale contenente latto da notificare (anche in tal caso, se la notifica
non si perfeziona non è colpa del notificante: non potendosi applicare lart.184 bis
c.p.c. sulla rimessione in termini perché è un atto
stragiudiziale, vi sarebbe solo risarcimento danni verso le Poste, salva una legge
speciale o un D.M. di sospensione dei termini per calamità o disastri). Inoltre,
il principio secondo cui la semplice consegna dellatto allufficiale giudiziario rappresenta il momento della
notificazione sarebbe suscettibile di svariate applicazioni processuali, in
particolare: -
quanto
alla notifica dellatto introduttivo del giudizio, si avrebbe pendenza della lite con la semplice
consegna dellatto (con ciò che ne consegue in termini di perpetuatio
iurisdictionis e di determinazione della giurisdizione e della competenza ex art. 5
c.p.c.; di litispendenza ex art. 39 c.p.c.[25];
di successione a titolo particolare nel corso del processo ex art.111 c.p.c.); -
quanto
alla decadenza per violazione di termini perentori, sarebbe
possibile affermare che anche il termine di 10 giorni per la iscrizione a ruolo della
causa in primo grado ed in appello da parte dellattore (art.165 e art.347 c.p.c.),
previsto rispettivamente a pena di quiescenza del processo (art.171 comma 1 e 307 commi 1
e 2 c.p.c.) e di improcedibilità dellappello (art.348 c.p.c.), decorre per il
notificante dalla consegna dallatto
allufficiale giudiziario , con la
conseguenza che occorrerebbe iscrivere a ruolo la copia priva di relazione di notifica per
evitare la decadenza; -
il
termine per limpugnazione che decorre dalla notificazione della sentenza
(art.326 c.p.c.) decorrerebbe per il notificante dal momento della consegna dellatto
allufficiale giudiziario [26], e per il notificato dal momento
della ricezione (con problemi di coordinamento con lappello incidentale[27]). Non
è questa la sede adatta per affrontare le diverse argomentazioni poste a sostegno delle
due tesi[28] (le quali, soprattutto,
presuppongono una diversa lettura delle decisioni della Corte Costituzionale, la prima che
ne valorizza la ratio, la seconda il dispositivo). In ogni caso, va evidenziato che
la soluzione del problema è connessa anche alla soluzione di problemi pratici, ad
esempio: -
i
problemi di diritto transitorio dati dalla applicazione della decisione della
Corte costituzionale; -
i
problemi di documentazione del momento della consegna, in quanto se lufficiale giudiziario
utilizza la notificazione a mezzo posta, può far fede della data il timbro
dellUfficio Postale (ma la legge consente allUfficiale di spedire latto
il giorno successivo alla consegna, e quindi il problema si può porre ugualmente); ma
negli altri casi egli si limita spesso ad utilizzare un timbro datario sullatto originale (senza firma e timbro con
il nome)[29], né la bolletta
contenente la data di consegna dellatto (rilasciata al notificante per il successivo
ritiro dellatto notificato) conferisce certezza a tale data, perché è foglio
staccato dallatto e quindi si presta ad abusi; -
i
problemi legati alla notificazione diretta (nella giurisprudenza civile il
problema è dato dalla notifica dellavvocato ex L.54 del 1994: non è chiaro se vale
la data della consegna alla posta o la data
apposta sul registro); -
i
problemi legati alle ipotesi in cui il plico senza responsabilità del notificante-
non sia consegnato al destinatario della notifica (in quanto, secondo la Corte
costituzionale, solo se la notificazione giunge nelle mani del destinatario leffetto
preliminare della consegna dellatto allufficiale giudiziario si
consolida); -
i
problemi legati alle ipotesi in cui il notificante possa essere ritenuto colpevole del
ritardo (ad esempio presenti latto allufficiale giudiziario lultimo
giorno utile per la notifica senza chiederne lurgenza per scadenza termini, salvo
ovviamente che si proceda a mezzo posta) e alle ipotesi di disparità di trattamento per
la maggiore o minore diligenza dellUfficiale giudiziario nella ricerca del destinatario della notifica e/o nella consegna. Appare
solo opportuno precisare che, problemi pratici a parte, non appare convincente la tesi che
lega la scissione degli effetti alla natura dellatto notificato
(giudiziale-stragiudiziale) in quanto, a parità di ratio, da un lato occorrerebbe
ritenere costituzionalmente illegittime quelle norme sostanziali che imponessero di
ritenere perfezionata la notifica (per il notificante) nel momento della ricezione da
parte del destinatario; dallaltro non si comprenderebbe perché la scissione degli
effetti della notifica della domanda giudiziale dovrebbe valere sia ai fini sostanziali
che processuali (come sembrerebbe implicito nella decisione della Corte costituzionale),
né perché la scissione degli effetti della comunicazione di un atto sostanziale dovrebbe
valere solo qualora latto venga notificato a mezzo dellUfficiale giudiziario e non comunicato con altre forme (ad
es. direttamente a mezzo posta). Inoltre, premesso che la decisione 28/2004 fa espresso
riferimento (in motivazione) alla funzione che sul piano processuale, cioè come
atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il
notificante (per cui non sembrerebbe che si possa affermare lefficacia
sostanziale del principio di scissione sulla base della sentenza della Corte
costituizonale) occorre verificare se effettivamente sussista laffermata
identità di ratio per le decadenze processuali e le decadenze e
prescrizioni sostanziali. Nei
paragrafi successivi si esamineranno i problemi che si pongono nel rito di responsabilità
amministrativa in relazione a questa giurisprudenza costituzionale, verificando se le
norme speciali che disciplinano tale rito consentano di addivenire a soluzioni diverse da
quelle prospettate dalla giurisprudenza civile. § 2
Notificazione degli atti preprocessuali
Anzitutto,
non può sottacersi che nella generica definizione di atti preprocessuali
rientrano atti assai diversi tra loro, per natura e funzione: infatti, le leggi speciali
sulla Corte dei conti prevedono alcuni tipi di atti del P.M., sia con funzione
istruttoria che con funzione diversa, ma mentre per i primi la legge si limita ad
individuare il nomen iuris dellatto
e la sua funzione istruttoria[30] senza precisarne le formalità[31], per i secondi (si pensi, in
particolare, allinvito a dedurre ed al sequestro) vi è una migliore specificazione
nella legge della funzione dellatto, specificata anche da alcuni interventi della
Corte costituzionale. Principio
comune a tutti questi atti è la loro natura, in senso lato stragiudiziale e
preprocessuale. Secondo Corte cost. 513/2002, infatti, perfino il procedimento
che si instaura con listanza di proroga del termine di emissione della citazione non
ha natura processuale e quindi non si impone né il rispetto del principio del
contraddittorio ex art.111 Cost., né alcuna notifica dellistanza stessa al soggetto
invitato a dedurre; di conseguenza, a fortiori deve
ritenersi che nessuna notifica sia prevista per gli atti del P.M. che precedono tale fase
(in cui non solo il P.M. non ha ancora deciso se esercitare o meno lazione, ma
addirittura non vi è ancora lindividuazione di un presunto responsabile del danno
erariale cui si possa indirizzare la notificazione), potendosi effettuare quindi delle
forme di comunicazione anche atipiche (secondo il diritto comune), ovvero utilizzare in
via analogica (ove possibile) le forme previste per lattività processuale in senso
stretto, ma sempre con libertà di forme, nei limiti del raggiungimento dello scopo
(artt.121 e 156 c.p.c.)[32]. Viceversa,
qualora disposizioni espresse prevedano espressamente la necessità di notificazioni per
atti preprocessuali del P.M., da un lato tali notificazioni devono ritenersi obbligatorie
per legge (ovvero non surrogabili da altre forme di comunicazione), dallaltro devono
essere eseguite secondo le disposizioni del c.p.c., a prescindere dalla natura di tali
atti (anzi, la necessità di una loro notificazione è semmai indice di una loro natura
processuale in senso molto lato). In particolare, notificazioni sono previste nella fase
della emissione dellinvito a dedurre e nel procedimento cautelare di sequestro. § 2.1 Notifica dellinvito a dedurre Lart.5,
comma 1, D.L.453/1993 prevede la notifica della comunicazione dellinvito[33] come dies a quo della
decorrenza del termine per presentare deduzioni e documenti che spetta al presunto
responsabile (per cui la notificazione deve ritenersi forma di comunicazione obbligatoria
per questo tipo di atto, e va eseguita con le forme del c.p.c.); e prevede un termine di
120 giorni per lemissione della citazione, che decorre dalla scadenza del
termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del
danno. Stante
che il termine legato alla prima notificazione è nellinteresse del notificato
(presunto responsabile), non vi è dubbio che il termine decorre dalla ricezione
dellatto; ed il secondo termine decorre, per previsione espressa, dalla scadenza del termine per la
presentazione delle deduzioni (che è anchesso termine a favore del presunto
responsabile). Pertanto, in base ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale (cfr. §
1), va escluso che possa darsi rilievo, ai fini di questa decadenza, alla data di consegna
dellatto allUfficiale giudiziario come data della notificazione ai fini
del P.M.. Peraltro, tali principi possono venire in rilievo ove si acceda alla tesi della
efficacia ai fini sostanziali del principio di scissione del momento della
notifica; infatti, se linvito a dedurre contenesse una costituzione in mora, si
potrebbe affermare che leffetto interruttivo della prescrizione si verifichi dalla
data di consegna allUfficiale giudiziario e non dalla data di ricezione dellatto[34]. In
ordine a tale problema, ci si limita a rinviare a quanto precisato sub § 2 ed alle
perplessità ivi manifestate; va solo evidenziato che apparirebbe, a questo punto,
incongruo negare una analoga efficacia interruttiva, ad esempio, alla costituzione in mora non contenuta nellinvito a dedurre
(effettuata con mezzi diversi dalla notifica, ad esempio per posta ordinaria o a mezzo fax
o con sistemi informatici). Ovviamente, se si potesse affermare che linvito a
dedurre è lunico atto attraverso il quale si può costituire in mora il presunto
responsabile, la notificazione diverrebbe mezzo necessitato di costituzione in mora, e
quindi la soluzione del problema sarebbe più facile: ma ciò sembrerebbe contraddire
limpostazione data al problema della legittimazione del P.M. alla costituzione in
mora nelle note decisioni 14/2000/QM e
6/2003/QM delle Sezioni Riunite. §
2.2 Notifica del sequestro Altra
previsione espressa di notificazione è contenuta nellart.5 comma 3 (e comma 4) del
D.L.453/1993, con riferimento alla domanda di sequestro conservativo ed al decreto
presidenziale di concessione della cautela e di fissazione delludienza di
comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del sequestro: notifica da
effettuarsi in un termine fissato nello stesso decreto dal presidente di sezione, in
misura non superiore a trenta giorni (120 se la notificazione va eseguita
allestero). Premesso
che tale attività va considerata a tutti gli effetti processuale, in quanto svolta nel
contraddittorio delle parti (benché differito) dinanzi ad un giudice, ne consegue che la
notificazione dellatto di sequestro va intesa come notificazione a tutti gli effetti
(disciplinata dal c.p.c., e quindi assoggettata a tutte le regole precisate sub § 1) e
come forma obbligatoria di comunicazione dellatto (non surrogabile in altro modo)[35]. I
problemi maggiori di notificazione, peraltro, non sono relativi agli atti predetti, ma
agli atti di esecuzione del sequestro concesso con decreto presidenziale; infatti, è noto
che per prassi giudiziaria costante si tende a concentrare la fase della esecuzione del
sequestro con quella della convalida (contestualmente citando a comparire il terzo
pignorato )[36] e che le forme del sequestro
seguono quelle del pignoramento, per cui nella ipotesi di pignoramento presso terzi (negli
altri casi si prescinde dalla notifica del precetto) occorre notificare la citazione al
terzo affinché renda la dichiarazione di quantità. In questa sede non si effettua una
trattazione autonoma del problema delle necessità o meno della notifica nel caso del c.d.
pignoramento in mani proprie, così come del problema della necessità che
tutto il procedimento esecutivo del sequestro (compresa la notificazione) sia stato o meno
completato al momento della dichiarazione del terzo, in quanto tali problemi sono oggetto
di separate relazioni (su alcune particolari forme di notificazione cfr.sub §3). § 3
Notificazione degli atti processuali Con
la emissione della citazione (ovvero con il suo deposito presso la Segreteria della
Sezione) si ha la pendenza del giudizio e inizia il processo vero e proprio,
per cui ogni atto va comunicato (alle parti del giudizio) a mezzo di notificazioni intese
in senso tecnico; fermo restando, ovviamente,
che per una vasta serie di atti la notificazione non è obbligatoria, stante che ai sensi
dellart. 4 R.D. 1038/1933 gli scambi di comparse, memorie e risposte si effettuano
con deposito in Segreteria[37], e che ai sensi
dellart.5 R.D. 1038/1933, in linea di principio, anche la notifica di ricorsi, atti
o memorie al P.M. si effettua tramite il medesimo deposito (tale disposizione, peraltro,
trova eccezione in varie ipotesi, in particolare quella della notificazione dellatto
di appello ex art.1 comma 5 bis D.L.453/1993[38]).
Pertanto, gli atti per i quali con più frequenza si pone la necessità di
notificazione sono la citazione, i provvedimenti interlocutori o ordinatori del processo
ed i provvedimenti che definiscono il giudizio di primo grado (ordinanze collegiali e
sentenza, che vanno notificati al procuratore costituito o se la parte è costituita
di persona- nel domicilio eletto: art.170 e 285 c.p.c.) e latto di appello. Stante
che nel giudizio di responsabilità la costituzione dellattore (P.M.) precede la
fissazione di udienza e la notificazione a controparte (artt.45 e 46 R.D. 1038/1933) e che
il termine per la costituzione del convenuto decorre dalla notificazione dellatto
introduttivo del giudizio a questultimo (art.7 R.D.ult. cit. in relazione
allart.163 bis c.p.c.), nella fase della notificazione della citazione non si
pongono i problemi legati alla scissione del momento di perfezionamento della notifica,
evidenziati nel rito civile (cfr. § 1).
Viceversa, si pongono problemi pratici, soprattutto qualora occorra procedere a
notificazioni allestero o si proceda alla notificazione presso il domiciliatario. §
3.1 Notificazioni allestero (art.142 c.p.c.) Anzitutto, qualora il soggetto cui vada notificato
latto non abbia residenza, dimora o domicilio o procuratore in Italia, la
notificazione va effettuata: -
o
con le forme consentite dalle fonti internazionali[39]
(che sono le uniche possibili qualora i convenuti
nel giudizio di responsabilità siano cittadini stranieri, ovviamente non domiciliati né
residenti né dimoranti in Italia: si pensi ad esempio a ingegneri stranieri, nominati
Direttori dei lavori per appalti pubblici), ovvero dalla L.42/1981, di ratifica della
Convenzione dellAja sulla notificazione di atti giudiziali e stragiudiziali[40], e il Reg. CE n.1348/2000[41]; tali fonti consentono o la
notificazione effettuata direttamente dallo Stato mittente a mezzo posta, ma nei limiti comunicati dallo Stato ricevente
(artt.14 e 23 Reg.CE prefato, art.10 lett.a Convenzione Aja), ovvero tramite apposite
Autorità centrali individuate dallo Stato mittente e dallo Stato destinatario
(L.42/81 e Reg. CE); -
ovvero, qualora i destinatari dellatto siano
cittadini italiani[42], con le forme c.d.
consolari (art.30, 75, 91 D.P.R. 200/1967) ammesse negli stati esteri qualora
si tratti di cittadini dello Stato che procede alla notificazione (cfr. art.8 comma 2
della L.42/1981, di ratifica della Convenzione dellAja sulla notificazione di atti
giudiziali e stragiudiziali, nonché, per le notifiche nellambito della Comunità
Europea, lart.13 del Reg. CE n.1348/2000). Qualora
sia impossibile eseguire le
notificazioni con le forme predette (in particolare,
perché sia sconosciuto lindirizzo del destinatario: lart.1 comma 2 di entrambe le fonti internazionali
citate, infatti, prevede espressamente che esse si applicano solo qualora sia noto
il recapito della persona cui latto va notificato [43]), ai sensi dellart.142 c.p.c.
si può procedere tramite spedizione a mezzo posta e consegna al P.M. per inoltro al
Ministero degli affari esteri per la consegna al destinatario. §
3.2 Notifica al domiciliatario (art.141 c.p.c.) Abbastanza
frequenti nella prassi sono le questioni relative alla notificazione della citazione
effettuata nel domicilio eletto (di solito presso un difensore) in sede di deduzioni o
audizione a seguito di invito a dedurre, ovvero in sede di costituzione nel procedimento
cautelare di sequestro. In
merito alle notificazioni nel domicilio eletto, la giurisprudenza ha enucleato alcuni
principi generali utili nelle fattispecie predette, ed in particolare: -
Lelezione
del domicilio non impone al notificante la notifica presso il domiciliatario, sussistendo
tale obbligo solo se espressamente sancito in un contratto (art.141 comma 2 c.p.c.)[44]; per tale motivo molte procure
preferiscono la notifica a mani proprie o nella residenza, anche per limpossibilità
(e quindi la nullità) di tali notificazioni nelle ipotesi in cui lelezione di
domicilio sia stata chiesta dal domiciliatario (ella memoria di costituzione)
o il domiciliatario (dopo la nomina) non possa più ricevere latto (per
trasferimento della sede, per morte, per cessazione dallufficio[45]); -
lelezione
del domicilio e la procura al difensore (anche se formalmente contenute in un unico atto)
sono due atti funzionalmente distinti, per cui eventuali vizi di validità della seconda
(in particolare lapposizione della procura alle liti su atti diversi da quelli
previsti dallart.83 c.p.c.) non incidono sulla validità della prima, che è atto
unilaterale di natura sostanziale (art.47 cod. civ.)[46];
-
stante
che la procura alle liti vale solo per il grado di giudizio nel quale essa è conferita,
salva diversa ed espressa volontà (art.85
comma 4 c.p.c.), al di fuori delle ipotesi in
cui lelezione di domicilio contestuale alla procura sia espressamente conferita per
ogni stato e grado del giudizio, si discute se si debba presumere che detta elezione sia
valida per ogni stato e grado del giudizio, salvo che dal tenore dellatto si desuma
una espressa limitazione solo a quel grado[47]; ovvero si
debba presumere che essa (al pari della procura alle liti contestualmente conferita) sia
limitata alla fase di giudizio in corso, salvo che dal tenore dellatto emerga che
essa tende ad indicare il luogo nel quale linteressato preferisce ricevere le
comunicazioni che lo riguardano a prescindere dal giudizio in corso (ad es. si pensi ad
una elezione del domicilio non effettuata presso il difensore)[48].
Applicando
tali principi nel rito dinanzi alla Corte dei conti, potrebbe affermarsi che proprio
perché le deduzioni precedenti linvito a dedurre o la costituzione nel procedimento
di sequestro anticipano un giudizio vero e proprio, dovrebbe presumersi che la parte abbia
inteso dare allelezione di domicilio una efficacia futura, a prescindere da un
giudizio in corso e dalle sue fasi[49]. §
3.3 La notifica della sentenza e il termine dellappello: i problemi della
scissione del momento di perfezionamento della notificazione Quanto
alla notifica della sentenza, si è sopra precisato che essa va effettuata al difensore
costituito o, in mancanza, nel domicilio eletto; analoga regola vale per latto di
appello, con la precisazione che in mancanza di domicilio eletto o dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza la notifica si effettua personalmente ex artt.137 segg.c.p.c.
(art. 330 c.p.c.). Ai sensi dellart.1 comma 5
bis D.L.453/1993, lappello va proposto entro sessanta giorni dalla
notificazione, o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione [ovviamente, della
sentenza]. Entro i trenta giorni successivi esso deve essere depositato nella segreteria
del giudice di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della
sentenza appellata. Pertanto,
la disposizione in esame fissa due termini, ritenuti dalla giurisprudenza di appello della
Corte dei conti previsti a pena di inammissibilità dellappello (con passaggio in
giudicato della sentenza impugnati)[50]. In
ordine a tali termini si ripropone la questione della scissione del momento di
perfezionamento della notificazione già prospettata dal giudice civile. Infatti, se si
ritiene che per il notificante il momento in cui si perfeziona la notifica è quello della
consegna della sentenza allUfficiale giudiziario
(non quello in cui la controparte riceve latto), è da tale momento che
decorre il termine breve per proporre lappello. Analogo problema potrebbe sorgere
per il successivo termine di deposito dellatto di appello presso le Sezioni
centrali, in quanto sebbene rilevante- non sembra decisivo largomento tratto
dal dato testuale dellart.1 comma 5 bis in ordine alla necessità del deposito della
prova dellavvenuta notifica, in quanto, nellottica predetta, per
il notificante la notifica deve ritenersi perfezionata (avvenuta) con la
consegna allUfficiale giudiziario . Su
tale questione in merito alla quale si rinvia alle considerazioni effettuate sub §
2 non mancheranno, certamente, sviluppi e forse anche contrasti giurisprudenziali.
[1] Nel presente lavoro
si esaminano solo i problemi delle notificazioni nel processo di responsabilità generale,
non nei riti speciali (giudizio di conto, processo informatico). [2] Sulle notificazioni
in generale e nel processo di responsabilità in particolare si rinvia alle trattazioni
manualistiche e generali, tra le quali solo a titolo esemplificativo- si richiamano:
C Mandrioli Diritto processuale civile Torino 2003; F.Garri I
giudizi innanzi alla Corte dei conti Milano 2000; M. Sciascia Manuale
di diritto processuale contabile MI 2003; AA.VV. La nuova Corte dei
conti - Milano 2004. [3] Va però
evidenziato che tale principio è espressamente sancito per gli atti
processuali, per cui la libertà delle forme di comunicazione di atti non
qualificabili processuali è riferibile al principio (di diritto comune) della
libertà delle forme degli atti negoziali
(art.1321, 1325 n.4 c.c.). [4] Infatti, il c.p.c.
non prevede atti tipici del P.M. prima del giudizio, né tanto meno la necessità di
notificarli, né le forme di tali notificazioni, né le sanzioni per la loro violazione. [5] Ciò si spiega in
quanto nellottica del legislatore- il processo presuppone la
instaurazione del contraddittorio tra le parti, per cui sono da ritenersi come atti
processuali e sono espressamente disciplinati gli atti che tendono a tale
instaurazione (ovvero la citazione o il ricorso e la relativa notificazione) e gli atti ad
esse seguenti (in particolare, per ciò che riguarda il P.M., gli atti di riassunzione del
processo interrotto o sospeso, gli atti di appello etc.). Pertanto, prima di questo
momento non vi è un processo in senso stretto, ma un procedimento (mutuando
la terminologia utilizzata per il processo penale, sottesa anche al nuovo testo dellart.111 Cost.) dominato
dalla presenza di un magistrato con funzioni inquirenti, che non compie atti
processuali in senso stretto né instaura un contraddittorio in senso tecnico;
eccezion fatta per la sola ipotesi della domanda
di sequestro, in cui si instaura un rapporto
processuale vero e proprio (benché a contraddittorio differito) dinanzi al giudice
designato ed in cui (non a caso) è espressamente prevista la notificazione degli atti
(art.5 comma 3-4). In coerenza a questi principi, comè noto, la Corte
costituzionale (513/2002) ha negato la necessità della notificazione al presunto
responsabile della richiesta di proroga del termine di emissione della citazione (proprio
in quanto atto preprocessuale). [6] Si pensi, a solo
titolo esemplificativo, alla riconosciuta facoltà di costituire in mora il presunto
responsabile (SS.RR. 14/2000/QM, 6/2003/QM), ma
più in generale alla mancanza di ogni formalismo in fase istruttoria, che esclude in
radice la possibilità di configurare attività istruttorie nulle o prove inutilizzabili. [7] Proprio per la
mancanza di indicazioni circa le procedure da seguire nellattività istruttoria. [8] Proprio
nellottica della parità tra le parti e della tendenza allequiparazione delle
stesse anche nel processo penale, si pensi alla nuova disciplina delle c.d. indagini
difensive (svolte dal difensore ed
utilizzabili in presenza di certi presupposti- come quelle svolte dal P.M.) , di
recente introdotta nel c.p.p. [9] Ovviamente, non
potendosi risolvere il problema in via interpretativa è auspicabile solo una soluzione
legislativa; va sottolineato che essa apparirebbe opportuna anche nellottica del
contenimento dei costi del processo, profilo non irrilevante soprattutto nelle ipotesi di
assoluzione del convenuto. Non sembra, del resto, possibile
risolvere il problema tramite un giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale, in quanto ciò presupporrebbe (ai fini della rilevanza della questione) che
un P.M. effettuasse una notificazione a mezzo posta con le formalità della L. 53/1994
senza utilizzare una altra forma valida di notificazione (al solo fine, quindi, di
sollecitare la questione di costituzionalità), rischiando prescrizioni o decadenze nelle
more del processo. [10] Inserimento
dellatto in busta chiusa e sigillata e priva di segni di riconoscimento, con
annotato il n. cron. della notificazione in caso di comunicazione o
deposito a soggetti diversi (art.137, che estende la regola anche alle
comunicazioni di cancelleria); notificazione a mani proprie nella casa di abitazione e
ove ciò non sia possibile in altri luoghi (art.138); firma dei terzi non
sulla copia dellatto loro consegnato ma su una ricevuta (art.139); affissione
dellatto in busta chiusa e sigillata nel caso di irriperibilità o rifiuto
(art.140); eliminazione della notificazione con affissione di copia allAlbo nel caso
di persona che non abbia residenza, domicilio o dimora nel territorio della Repubblica o
di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (art.142, che nel nuovo testo prevede la
notifica a mezzo posta con le modalità del
D.P.R.200/1967 o nei casi in cui sia impossibile con posta ordinaria e consegna al P.M.
che linoltra al Ministero degli affari esteri; art.143 che nel nuovo testo prevede solo il deposito nella casa
comunale). Analoghe garanzie sono previste per la notificazione a mezzo posta, che va
effettuata in buste senza segni particolari (art.2 L.890/1982) e in caso di avviso sulla
porta di abitazione per irreperibilità di fatto o rifiuto (in busta chiusa: art.8 L. ult.
cit.). Inoltre,
lart.250 nel nuovo testo prevede che
anche la intimazione ai testimoni debba essere effettuata in busta chiusa e sigillata
dallufficiale giudiziario; gli art.490 e 570 c.p.c. riguardano attività di
notifica nelle esecuzioni, sottratte alla giurisdizione della Corte dei conti. [11] In ogni caso, in
proposito si segnala che il D.Lgs. n.196/2003
richiede il rispetto dei principi di necessità, correttezza etc. del trattamento dei dati personali (artt.2, 3,11 etc.) anche per i trattamenti in
ambito giudiziario, a pena di sanzioni civili (art.15). Il rispetto di tali principi
dovrebbe valere anche in ipotesi di notificazioni atipiche ex art.151 c.p.c.
(ad esempio a mezzo di Guardia di finanza), ma anche qui nei limiti dei principi generali
di cui nel testo. [12] In tal senso,
cfr.Cassazione civile, 17 marzo 2004, n. 5392, con riferimento ad un atto civile
notificato a mezzo della Polizia Giudiziaria. [13] La rubrica
dellart.151 parla di forme ordinate dal giudice, ma il testo della
disposizione di modi (concetto più ampio). In ordine alle modalità atipiche
di notificazione, si ricorda lart.12 L.205/2000, che consente espressamente
luso di fax e mezzi telematici; tale disposizione, tuttavia, sembrerebbe non applicabile al rito dinanzi alla
Corte dei conti, perché nella L.205/2000 (che disciplina per lo più la giustizia
amministrativa del complesso TAR-CdS) vi sono o disposizioni specifiche o richiami
espressi alla Corte stessa, laddove lart.12 non fa richiami alla Corte dei conti e
fa riferimento espresso al Presidente del tribunale (T.A.R.). [14] Si potrebbe
affermare che lart.151 c.p.c., prevedendo formalità particolari di
notificazione, presupponga comunque un atto dellufficiale giudiziario (art.137
c.p.c.). Peraltro, Cass. civ. 3 febbraio 1981 n.739 riconobbe valida una notificazione a
mezzo di notaio (ma nella fattispecie vi era lo sciopero degli ufficiali giudiziari nel
distretto). [15] Sul punto cfr. § 2
e § 2.1. [16] In tal senso Cass.
civ. 24 settembre 2002 n.13868 [17] In particolare,
lindividuazione della persona cui si consegna e della data (cfr. a tal proposito
Corte dei conti 17.9.1997 n.55 per la notificazione a mezzo facsimile). [18] Sul punto, cfr. C.
Garufi Notificazione: la scissione degli effetti è principio generale per
lordinamento- in Diritto e Giustizia, 2004 n.6, pagg. 70 segg.; R. Caponi Sul
perfezionamento della notificazione nel
processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)- in Foro
Italiano, 2004, II, pagg. 646 segg.; G Giacalone Nuove regole per le
notificazioni a mezzo del servizio postale- in Diritto e Giustizia, 2002, n.44,
pagg.23 segg.; G.Basilico Notifiche a mezzo del servizio postale e
garanzie per le parti in Giur.Cost. 2003
n.2 pag. 1068 segg.; S. Rusciano Sulle ricadute applicative della
sentenza 477/2002 della Corte costituzionale relazione tenuta al Corso di
studio decentrato del 3.6.2003 Organizzato dallUfficio dei referenti per la
formazione decentrata del C.S.M. presso la Corte dAppello di Salerno. [19] In particolare, la
decisione 477/2002 fu dichiarativa di incostituzionalità ed additiva, mentre la
successiva sentenza 28/2004 è interpretativa di rigetto, in quanto effettua una
interpretazione adeguatrice degli
art.139 segg. C.p.c. in relazione al principio predetto. [20] Cfr. Conte
Diritto di difesa ed oneri della notifica. Lincostituzionalità degli artt.
149 c.p.c. e 4 comam 3 L:890/1982: una rivoluzione copernicana? in Corr.
Giur., 2003, 23; Olivieri
Gli atti di parte nella fase
introduttiva- in Riv. Dir. Proc. 2004,112 (citati da Rusciano, cit.),
Capponi op.ult. cit. - pag.646 [21] Lart.2966
c.c. non è di ostacolo a tale interpretazione, limitandosi a prevedere che la decadenza
è evitata dal compimento dellatto previsto dalla legge. [22] Così
lart.2568 c.c., secondo cui per la trascrizione delle domanda giudiziale è
opponibile ai terzi ma ai fini della trascrizione occorre presentare il documento munito
della relazione di notifica alla controparte. [23] In tal senso cfr.
Rusciano op.ult. cit.-, nel quale si fa anche riferimento ad una decisione della
Sez. tributaria della Corte di cassazione n.1647 del 29.1.2004, che estende il principio
della Corte costituzionale anche alla notificazione a mezzo posta di un atto
stragiudiziale sostanziale (avviso di accertamento) affermando che lAmministrazione
evita leffetto decadenziale con la mera spedizione
dellatto e non con la sua ricezione nel termine di legge. [24] In
questottica, è interessante un passaggio della sentenza n.340 del 2004 della Prima
Sezione centrale di appello, che evidenzia come i principi di tutela dellattore
incolpevole di cui alla Sent. Corte Cost. 477/2002 consentano di affermare la legittimità
costituzionale della disposizione che prevede solo lemissione, e non la
notificazione della citazione del P.M. entro
il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni. [25] Anche della
litispendenza internazionale (in tal senso, lart. 30 comma 2 Reg. CE 44/2001 prevede
addirittura che se prima della notificazione occorre depositare latto presso il
giudice, già in quel momento la lite si intende pendente). [26] In tal senso, Cass.
civ. n.709 del 19.1.2004 afferma che ai fini del termine per limpugnazione vale per
lappunto il momento della consegna dellatto allUfficiale giudiziario ; vedi però, contra, Cass.
11201/2003. [27] Non è pacifico se
nel caso di improcedibilità dellappello principale anche lappello incidentale
sia improcedibile o meno. [28] A sostegno della
tesi che limita lapplicazione del principio alle sole ipotesi in cui il momento
della notifica si colleghi ad un dies ad
quem vi sono, sostanzialmente: -
la ratio
decidendi (tutela della parte incolpevole) delle decisioni della Corte costituzionale,
ostativa alla interpretazione che contrae il termine per la costituzione o lappello
del notificante; -
la tassatività
delle ipotesi decadenziali; -
la decorrenza dei
termini dalla notifica a controparte (art.165); -
le maggiori spese
che dovrebbero essere sostenute dal notificante, che dovrebbe iscrivere la causa a ruolo
prima di sapere se la notificazione sia andata a buon fine; -
lart.4
L.890/1982, che sembra far decorrere il termine dalla consegna del piego. A sostegno della
opposta tesi si possono invocare: -
il dispositivo
delle sentenze della Corte costituzionale, e la natura interpretativa di
rigetto della seconda di esse; -
lart.5
L.890/1982 (che prevede la consegna dellatto da notificare e la sua iscrizione a
ruolo prima della consegna della copia notificata); -
la possibilità,
in ogni caso, di iscrivere a ruolo la causa anche prima della notificazione, costituendo
tale ipotesi una mera irregolarità (Cass.
13315/99). [29] Cass. 52/2004
sembra peraltro attribuire efficacia probatoria a tale timbro. [30] Le leggi sulla
Corte dei conti si limitano a stabilire i poteri istruttori del P.M. contabile, senza precisarne le modalità di esercizio, se non
la facoltà di delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche
amministrazioni e la facoltà di avvalersi di consulenti tecnici (art.2 comma 4
L.19/1994), nonché la facoltà di disporre alcune attività istruttorie
(accertamenti diretti ed ispezioni) anche a mezzo della
Guardia di finanza (art.16 D.L.152/1991). In particolare, le disposizioni speciali
prevedono: 1) la facoltà (della
Corte in genere) di richiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da
esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle
spese, e tutte le notizie e i documenti necessari allesercizio delle sue
attribuzioni (art.16 T.U. Cdc); 2) la facoltà (del
P.M.) di richiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di qualsiasi autorità
amministrativa o giudiziaria (art. 74 T.U. Cdc); 3) la facoltà (del P.M.) di disporre la esibizione di documenti
presso PP.AA. o presso terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici (art. 5, comma 6, lett.a L.19/1994); 4) la facoltà (del
P.M.) di disporre il sequestro di documenti (art. 5 comma 6 lett.b); 5) la facoltà di
disporre ispezioni e
accertamenti diretti (art.74 T.U.Cdc solo per il P.M., art.16 D.L.152/91 e
art.2 comma 4 L.19/94 per la Corte in genere), in particolare presso PP.AA. e presso
privati contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche anche a mezzo della
Guardia di finanza (art. 5 comma 6 lett.a per il P.M. e art.16 prefato per la Corte
in genere); 6) la facoltà (del
P.M.) di disporre audizioni personali (art. 5 comma 6 lett.c), in particolare
del presunto responsabile (art.5, comma 1, L.19/94); 7) la facoltà (del
P.M.) di disporre perizie e consulenze (art.5 comma 6 lett.d), ovvero la
facoltà (della Corte in genere) di avvalersi di consulenti tecnici ai sensi
dellart.73 c.p.p. (art.2 comma 4 L.19/94). Per tali atti non
sono previste particolari notificazioni . [31] Senza entrare nel
merito delle forme da seguire per le singole attività istruttorie può qui affermarsi,
come principio generale, che nella ipotesi di delega di adempimenti istruttori
il soggetto delegato (funzionario militare o civile) può svolgere attività solo nei
limiti della delega conferita (dei fatti oggetto di accertamento e dei poteri delegati);
e, sempre in generale, va evidenziato che non sono previste sanzioni espresse per la
resistenze di terzi allistruttoria (ad es. laccompagnamento coattivo delle
persone informate sui fatti, previsto per i testimoni dallart.255 c.p.c.
a cura del giudice istruttore, ma non per il P.M.), per cui si potrebbe ipotizzare (ma non
constano precedenti) la applicazione le generali disposizioni penali (si pone però il
problema del principio di specialità ex L.689/1981 in relazione alla sanzione ex art. 118
comma 3 c.p.c.). Inoltre, se si ammette una delega generale si pone il problema di quali
poteri spettino al soggetto delegato (tra quelli di cui allart.5 comma 6 L.19/94);
ma in realtà la norma prevede adempimenti istruttori (art.2) distinti dagli
atti con cui il P.M. dispone il sequestro etc., per cui il soggetto delegato
si limita a dare esecuzione ai provvedimenti del P.M., senza potere disporre egli stesso
sequestri, audizioni, ispezioni di sua iniziativa. [32] Premesso che per le
ispezioni e forse- gli accertamenti diretti (in qualche modo assimilabili alle
ispezioni) si potrebbe ipotizzare lapplicazione analogica degli artt.258-262 c.p.c., o della richiesta di informazioni ex art. 213
c.p.c., va detto che per il sequestro di documenti (peraltro di non frequente applicazione
nella prassi, che si contenta di acquisizione di copie autentiche su richiesta scritta)
sembra di assai difficile applicazione la disciplina del c.p.c.; infatti, nel codice di
rito il sequestro è atto del giudice, reso nel contraddittorio tra le parti, laddove il
sequestro probatorio qui in esame è atto del P.M. (art. 5 comma 6 lett. b L.19/1994) e
può intervenire in una fase in cui ancora non è stato individuato il
controinteressato-responsabile (per cui non si vede come applicare il meccanismo del
sequestro conservativo previsto dal medesimo art.5). Ancor più problematica è la
procedura da seguire per le audizioni (che certamente non è quella della testimonianza). Per le perizie e consulenze, invece, la
disposizione dellart.2 comma 4 L.19/1994 fa pensare ad una generale applicazione
delle norme del c.p.p. (quanto meno per la nomina). [33] Una problematica
pratica legata alla notificazione degli inviti a dedurre è data dallipotesi di una
pluralità di invitati, perché in tal caso (a seguito della decisione 13/QM/2003 delle
Sezioni Riunite) la decadenza ex art.5 D.L.453/1993 si verifica separatamente per ogni
convenuto, sicché la difficoltà di notificazione ad uno degli invitati a dedurre impone
al P.M. di procedere a citazioni separate da riunire successivamente in giudizio, salva la
concessione di proroga del termine per lemissione della citazione, che si giustifica
nellottica delleconomia processuale (cfr. in tal senso, incidentalmente, SS.RR.13/QM/2003). [34] Si dà per
scontata, ovviamente, la legittimazione sostanziale del P.M. a costituire in mora il
presunto responsabile, che è stata sancita a più riprese dalle Sezioni Riunite, pur
nella persistente perplessità di alcune Sezioni regionali e di appello. [35] Con la conseguenza,
ad esempio, che è dubbia la legittimità dellatto di notifica non eseguito
dallUfficiale giudiziario (ad esempio, la notifica a mezzo polizia o Guardia
di Finanza). [36] In giurisprudenza
si afferma anche la inammissibilità della convalida del sequestro qualora esso non
risulti eseguito nel termine. [37] Quanto ai
documenti, non constano precedenti della
Corte dei conti sulla applicazione dellart. 292 c.p.c. , che impone lobbligo
di notificazione di certi atti al contumace (in particolare,
il verbale in cui si attesta la produzione di scrittura privata, ai sensi della
decisione della Corte costituzionale n.317 del 6.6.1989). [38] Cfr. in tal senso
SS.RR.3/QM/98. [39] La peculiarità
delle convenzioni oltre citate è data dal fatto che esse riguardano la materia
civile e commerciale: per cui leccessiva insistenza sulla natura
sanzionatoria della
responsabilità amministrativa creerebbe vaste aree sottratte alla possibilità di
applicazione della disciplina internazionale sulle notificazioni allestero. [40] Alla quale hanno
aderito anche molti stati extracomunitari, come gli Stati Uniti dAmerica, la
Repubblica di Egitto, il Giappone etc. [41] Valido solo per gli
Stati aderenti alla Comunità europea: a tale regolamento non ha aderito la Danimarca. [42] Come avviene di
solito nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, poiché
i legittimati passivi dellazione di responsabilità amministrativa sono di
solito pubblici funzionari e quindi dipendenti statali [43] Il requisito della
conoscenza dellindirizzo da applicarsi ai fini dellart.142 c.p.c.
sembrerebbe essere lo stesso previsto dallart.143 c.p.c., e quindi andrebbe inteso
non come ignoranza soggettiva ma come impossibilità di conoscenza con tutte le indagini
possibili nel caso concreto e consigliate dalla comune diligenza (per
lart.143 c.p.c., cfr. Cass. 11.1.1988 n.60, Cass. n.1092 del 3.2.1998 e Cass. n.3358
del 28.3.1991, che precisano come il mero
certificato anagrafico che attesti che il soggetto si è trasferito per ignota
destinazione, senza la attestazione di ulteriori indagini nella relata di
notificazione, non sia sufficiente a ritenere adempiuti gli obblighi di diligenza; ma contra
Cass. 13.5.1991 n.5329) [44] Nella
giurisprudenza della Corte dei conti, hanno negato che il P.M. debba effettuare le
notificazioni nel domicilio eletto nelle deduzioni rese in sede di invito a dedurre Sez.
II centr. n.87/A dell11.3.2003 e Sez.
giur.Reg.Liguria n.146 dell11.2.2003; la prima decisione nega tale facoltà
affermando lirrilevanza della elezione di domicilio resa in sede di invito a dedurre
perché trattasi di atto estraneo ad un giudizio in senso stretto, per cui non si avrebbe
violazione del principio del contraddittorio ex art.101 c.p.c. nel caso di notificazione
non effettuata presso il difensore domiciliatario. [45] Concetto,
questultimo, nel quale rientra certamente la
cancellazione dallalbo, mentre è
dubbio se vi rientri la rinunzia al mandato, attesa lultrattività della procura (ex
art.85 c.p.c.). [46] Cfr. in tal senso
Cass. civ. 5.2.1998 n.1162 e Cass. 28.1.2003 n.1219; Cass. civ. 28.1.2003 n.1219 precisa che proprio in quanto lelezione è
atto unilaterale non occorre laccordo tra eleggete e domiciliatario. [47] In tal senso cfr. Cass. Civ. n.4845 del 7.9.1982. [48] In tal senso cfr.
Cass. civ. n.6947 del 20.6.1995 [49] Cass. civ. n.3289
del 7.4.1994, n.3662 del 28.3.1995, n.12796 del 28.11.1992 hanno ritenuto che la procura
rilasciata in fase di richiesta di sequestro si intenda conferita anche per il giudizio
relativo alla convalida ed al merito, perfino se il sequestro non sia stato concesso; per
cui, secondo lo scrivente, anche
lelezione di domicilio dovrebbe avere la stessa sorte. [50] I termini in esame
sono perentori per espressa previsione
dellart. 8 commi 1 e 2 R.D. 1038/1933 (che peraltro si riferiscono al termine
per proporre il gravame, nei quali in senso ampio può ricomprendersi il
termine per costituirsi dinanzi al giudice di appello), non
in base allart.326 c.p.c., (che si riferisce solo ai termini previsti
dallart.325 c.p.c., rispetto al quale la disposizione dellart.1 comma 5 bis è
norma speciale) né in base allart.347 (rispetto al quale larticolo 1 comma 5
bis è norma speciale). |