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2157 – Sezione giurisdizionale Regione Emilia Romagna, 20 ottobre 2003; Pres. f.f. Sullo, Est. Venturini, PM Novelli; Malevolti ( avv.ti Bottiglioni e Cappello) c. Procura Regionale, Università degli Studi di Modena ( Avv. Distrettuale dello Stato, Avv.to Cairo); Procura Regionale, Università degli Studi di Modena ( Avv. Distrettuale dello Stato, Avv.to Cairo) c. INPDAP ( avv.to Foschini)
Corte dei Conti – Giudizi ad istanza di parte – Ritenute cautelari – Giurisdizione della Corte dei Conti – Sussistenza
Corte dei Conti – Giudizi ad istanza di parte – Ritenute cautelari – Obbligo di esecuzione del decreto – nei confronti dell’ INPDAP- Sussistenza
Corte dei Conti – Giudizi ad istanza di parte – Ritenute cautelari – Trattamento pensionistico – Assoggettabilità
Corte dei Conti – Giudizi ad istanza di parte – Ritenute cautelari- Posizione processuale dell’Amministrazione – “ Ad adiuvandum”
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti il ricorso – rientrante nell’alveo dei giudizi ad istanza di parte previsti dagli artt. 52 ss. RD 1038\1933 – contro il provvedimento di ritenuta cautelare, adottato dall’amministrazione quando venga accertato un danno causato all’amministrazione stessa da un proprio dipendente; la normativa di cui agli artt. 69 ss. del RD n. 2440/1923, 58 RD 1214/1934, è integrata dall’art. 1, comma 2 del RDL n. 295/1939, che va interpretato come destinato non solo ai contabili in senso stretto ma anche a tutti coloro che sono legati alle amministrazioni pubbliche da un rapporto di servizio e prevede l’inefficacia del decreto stesso qualora entro sei mesi dall’adozione del provvedimento cautelare non si sia instaurato il giudizio di responsabilità amministrativa o non sia stato richiesto decreto di sequestro.
E’ soggetto all’esecuzione del decreto stesso, dovendo provvedere a interrompere le erogazioni pensionistiche dallo stesso Istituto corrisposte, l’INPDAP, nei confronti del quale la personalità giuridica e l’autonomia ad esso connessa non valgono a delineare un ruolo di “terzietà” indicatore di una estraneità dello stesso al suddetto obbligo: ciò perché l’Ente è ricompreso nel novero degli enti del parastato ed è soggetto alla vigilanza del Ministero dell’Economia e del Lavoro, vigilanza che è il risvolto del modulo operativo della direzione, strumento che sostituisce, nel complesso evolversi delle pubbliche amministrazioni, il modello gerarchico, a fini di maggior efficienza e celerità nell’azione amministrativa; si configura quindi come ente funzionale allo Stato e, sebbene abbia competenza, come peraltro le precedenti casse previdenziali amministrate dal Ministero del Tesoro, sulla quasi totalità delle posizioni pensionisitiche pubbliche, ciò è dovuto all’oramai avvenuta omogeneizzazione dello statuto lavorativo del dipendente delle pubbliche amministrazioni e dei conseguenti rapporti previdenziali, con evidente parallelismo con i compiti dell’INPS per quanto attiene il settore privato; è soggetto alle regole di contabilità pubblica ed al controllo della Corte dei conti secondo le modalità di cui all’art. 12 della legge n. 258 del 1959; specialmente con riferimento alle pensioni legate al regime retributivo, riceve dallo Stato una continua provvista finanziaria ed il procedimento erogativo dell’attribuzione pensionistica prevede il coinvolgimento, senza differenziazioni esterne, del datore di lavoro e dell’ente previdenziale.
L’attribuzione pensionistica è espropriabile o assoggettabile a provvedimento cautelare, nei limiti del quinto, senza che ad essa possa essere frapposto in maniera assolutamente ostativa l’art. 38 della Costituzione con il quale, invece, deve trovare una soluzione di contemperamento; l’indirizzo della Consulta ( fra tante n. 506\2002) sancisce che il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" Nei giudizi ad istanza di parte, e quindi anche nel ricorso avverso decreto di ritenuta cautelare, il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti si configura come parte necessaria e soggetto prioritario nella tutela delle risorse finanziarie pubbliche, di talchè la presenza processuale dell’ente adottante il decreto medesimo ( nella specie patrocinato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato), si configura come “ ad adiuvandum”.
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 2157/03/ip IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA composta dai seguenti magistrati: dott. Pietro SULLO Pres. dott. ssa Chiara BERSANI I Ref. dott. Leonardo VENTURINI I Ref. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n.29373/IP ex 422/IP del registro di segreteria su ricorso - ex art. 57R.D. 13.8.1933 n. 1038 – proposto da MALEVOLTI FRANCA, nata a Bologna l'8.7.1944 ed ivi residente via S. Vitale n. 88 - rappresentata e difesa dagli avv. Gino Bottiglioni e Carmela Cappello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultima in Bologna, via Rubbiani n. 3, Contro · · PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA · · UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, in persona del Rettore pro tempore, difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna per l'annullamento del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Bologna n. 42/2003 del 21.1.2003 e comunicato alla ricorrente con nota prot.n. 2595 del 21.1.2003 pervenuta il 27.1.2003; e, dopo l’ordinanza dettata a verbale nella pubblica udienza dell’8 maggio 2003, dispositiva di integrazione di contraddittorio nei confronti dell’INPDAP · · ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – INPDAP rappresentato dal Direttore pro-tempore della sede di Bologna, dott. Vacchetti, giusta determinazione n. 106 del 25 settembre 2002 della D.C.P. dell’INPDAP rapp. e difeso dall’avv.to Foschini (det. n. 209 del 3.6.2003) nel cui studio in Bologna, via S. Vitale 40/3a è el.te dom.to Visto l’atto introduttivo del giudizio Visti gli altri atti e documenti della causa; Uditi, nelle udienza pubblica dell’8 maggio 2003 con l’assistenza del segretario, dott.ssa Natalucci il I ref. Relatore dott. Leonardo Venturini, l’avv.to Cappello per la Malevolti, l’avv.to dello Stato Cairo per l’Università degli Studi di Bologna ed il PM nella persona del SPG dott. P. Novelli; in quella del 19 giugno 2003 con l’assistenza del segretario, dott.ssa Natalucci il I ref. Relatore dott. Leonardo Venturini, l’avv.to Foschini per l’INPDAP l‘avv.to Cappello per la Malevolti ed il Pubblico Ministero nella persona del SPG dott. P. Novelli Visti gli atti di causa; Ritenuto in FATTO La sig.ra Malevolti, già dipendente dell’Università degli Studi di Bologna, ha proposto ricorso al fine di veder annullato il decreto n. 42/2003 del 21.1.2003 del Magnifico Rettore della predetta Università degli Studi, comunicato alla ricorrente con nota prot.n. 2595 del 21.1.2003, pervenuta il 27.1.2003; con l’atto in questione, l’anzidetto Rettore, traendo le conseguenze – ai fini cautelari, a garanzia di una possibile pretesa di ristoro per danni - dalla circostanza che all’esito di due ispezioni amministrative presso l’Archivio Storico ed il Dipartimento di Italianistica, erano emerse fattispecie di illegittimità (di carattere amministrativo contabili fra cui, fra le fattispecie constatate, il rimborso per cassa di somme già pagate a fornitori pari a euro 36.049, 72 ed euro 1010, 50 con riferimento all’archivio storico e euro 7.555,49, con riferimento al Dipartimento di Italianistica) presumibilmente attribuibili alla segretaria amministrativa sig.ra Franca Malevolti, disponeva la ritenuta cautelare ai sensi degli artt. 73 R.D. 2440/1923, art. 58 t.u. 1214/1934 e art. 1 R.D.L. n° 295/1939, degli stipendi, della pensione e dell’indennità di buonuscita e di ogni altro assegno comunque corrisposto. Per l’effetto disponeva la trasmissione del decreto all’I.N.P.D.A.P., sede provinciale di Bologna affinché provvedesse a dare esecuzione al predetto provvedimento in relazione agli emolumenti erogati all’odierna ricorrente. L’odierno giudizio si instaura, quindi, a seguito del gravame avverso tale provvedimento; proponeva infatti prontamente ricorso la sig.ra Malevolti, ora in quiescenza, lamentando, si premette in sintesi, l’illegittimità del medesimo per violazione di legge, essendo stato adottato senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, ed in violazione del principio del contraddittorio per la mancata conoscenza delle stesse ragioni poste a fondamento del provvedimento, per difetto di motivazione del decreto medesimo, senza alcuna considerazione del “fumus boni iuris” – afferma infatti essere estranea ad ogni addebito, e che il proprio operato non ha mai indotto gli organi di controllo interno ad intervenire - e del “periculum in mora”. Va premesso che la ricorrente ha ricoperto, fin dal 1983, le funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento di Italianistica, del Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale dal 1996, dell'Archivio Storico dal 2000 e dal 2002 del Centro letteratura comparata presso l'Università di Bologna. Passando all’esame in dettaglio del contenuto del ricorso dalla stessa proposto, questo rende una breve esposizione dei fatti che hanno condotto all’adozione della ritenuta cautelare evidenziandosi che, nell'aprile 2002, la Direzione Amministrativa dell'università disponeva una verifica contabile presso tali Dipartimenti, all'esito della quale non rilevava alcuna irregolarità nei Dipartimenti di Filologia Classica e presso il Centro letteratura comparata, mentre accertava la sparizione di alcuni documenti di spese depositati presso il Dipartimento dell'Archivio storico e relativi a questa struttura ed a quella di Italianistica. In data 11.6.2002 la sig. Malevolti riceveva la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare per irregolarità nella gestione amministrativa-contabile, in cui le veniva contestata la mancanza di "pezze giustificative di spese" relative ad alcuni mandati di pagamento. Il procedimento disciplinare veniva poi sospeso in attesa della definizione del processo penale, instaurato presso la Procura della Repubblica di Bologna su segnalazione della stessa università. Tanto premesso, l’atto di gravame si appunta sui seguenti profili di vizio dell’atto impugnato: 1° MOTIVO: Violazione dell'art. 1 comma 3° R.D.L. 19.1.1939 n. 295 e art. 73 comma 2° R.D. 18.11.1923 n. 2440. Si sostiene che l'Amministrazione può disporre la ritenuta cautelare soltanto qualora abbia accertato la sussistenza a carico del funzionario di una responsabilità amministrativa o vi sia stato l'accertamento giudiziale di una responsabilità contabile e risulti certo sia il danno erariale sia il suo ammontare. L'università ha disposto la ritenuta cautelare a carico della sig. Malevolti prima ancora che la stessa sia stata ritenuta responsabile in via amministrativa o contabile dei fatti che avrebbero determinato il (presunto) danno erariale e prima dell'accertamento di eventuali illeciti disciplinari o violazioni dei doveri d'ufficio: si lamenta che, poiché anche il procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’interessata è stato sospeso, ne deriva un impedimento alla ricorrente anche di far valere le proprie ragioni, quantomeno in detta sede. Sulla scorta della considerazione che non vi è, allo stato, alcun provvedimento giudiziale o amministrativo nel quale la ricorrente abbia riportato una condanna o sia stato accertato a suo carico un comportamento colpevole, detto omesso accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo alla sig. Malevolti, nonché la mancanza di qualsiasi procedimento di acclaramento ed individuazione dei fatti di danno e dei corresponsabili, determina quindi, si afferma, l'assoluta illegittimità della ritenuta cautelare disposta, per insussistenza dei presupposti ex lege di operatività. 2° MOTIVO: Violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Sostiene tesi di ricorso che la sig. Malevolti non è stata portata a conoscenza, in alcuna sede, degli elementi e circostanze specifiche che costituiscono il fondamento e la giustificazione del provvedimento adottato: ed infatti non è mai stata chiamata a rispondere né le è stato consentito di svolgere le proprie difese in nessuna sede a ciò deputata. 3° MOTIVO: Violazione dell'art. 2 legge n. 241/90 in tema di requisiti del provvedimento amministrativo Si eccepisce la circostanza che il decreto impugnato non offre elementi tali da chiarire i fatti e consentire una adeguata difesa, essendo privo di tutti gli elementi e le indicazioni che la legge richiede per i provvedimenti amministrativi. Le formule adottate risulterebbero vaghe ed ambigue impedendo la necessaria chiarezza circa gli addebiti mossi alla Malevolti: in primo ordine, poi, mancherebbe una precisa indicazione delle ragioni e dei presupposti sottesi all'adozione della ritenuta cautelare. Peraltro, scendendo anche nel merito delle vicende oggetto di ispezione amministrativa, la ricorrente ritiene che non possa esserle rivolta alcuna censura: ed a tal fine ritiene opportuno evidenziare la prassi seguita dall'università, per la gestione contabile delle piccole spese dei Dipartimenti. Viene portato a conoscenza di questo Giudice che la sig.ra Malevolti aveva la gestione di un fondo di cassa per ciascun Dipartimento, che doveva essere utilizzato per i pagamenti urgenti, salvo poi essere ricostituito, con lo stanziamento delle somme anticipate, a seguito del pagamento da parte della Tesoreria dell'università dei "mandati" di pagamento. La qualità di Segretario Amministrativo ha condotto la sig.ra Malevolti ad essere il punto di riferimento di tutti i professori che, avendo effettuato spese connesse all'attività didattica, le consegnavano le relative ricevute, fatture, scontrini o note di spese per ottenerne provvedere direttamente al pagamento. Citando un esempio, riportato nel ricorso, se un professore aveva acquistato valori bollati o francobolli, o ancora oggetti di cancelleria o libri, consegnava alla ricorrente le "pezze giustificative" di spesa e la sig. Malevolti prelevava dal fondo la somma da rimborsare al professore. O ancora poteva accadere che il professore organizzasse un pranzo di lavoro, incaricando poi la sig. Malevolti di pagare direttamente il conto al ristorante. Contabilmente avveniva che dette spese venivano poi raggruppate in un "mandato di pagamento", predisposto con servizio informatico dalla sig. Malevolti e sottoposto alla firma del Direttore Amministrativo, di cui una copia veniva archiviata presso il Dipartimento ed una copia inviata alla Tesoreria per ottenere lo stanziamento della somma. La Tesoreria autorizzava il pagamento e restituiva il mandato, con il timbro di autorizzazione, al Dipartimento di provenienza, ove veniva archiviato, quale originale, unitamente alla documentazione di spesa ad esso riferita. Le somme stanziate dalla Tesoreria andavano poi a ricostituire il fondo di cassa, utilizzato per le anticipazioni di dette spese. Appare in contrasto con gli esiti ispettivi la circostanza che, nel 2000, i Dipartimenti in gestione alla ricorrente furono assoggettati a controllo da parte del Revisore dei conti, il quale nulla contestò su tale prassi né rilevò alcuna irregolarità contabile. Nell’atto di ricorso si rileva che, a fronte di tale procedura, che peraltro trova legittimazione nello stesso regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Bologna agli art. 24, 63, 64, 72 bis, nonché nel regolamento delle spese in economia, risulterebbe inconsistente in capo alla ricorrente l’addebito di un doppio pagamento ai fornitori. Secondo la difesa della Malevolti la gestione del fondo cassa avveniva con la procedura innanzi descritta, che non consentiva alcun doppio rimborso, atteso che le spese rimborsate dalla Tesoreria erano state prima anticipate con il fondo. Peraltro il decreto non darebbe conto di dove possano essere transitate tali somme rimborsate; viene eccepito, infatti – per confutare l'accusa di appropriazione da parte della Malevolti - che tutti i mandati di pagamento venivano archiviati due volte (prima dell'invio alla Tesoreria e dopo la restituzione con il timbro della Tesoreria stessa) e pertanto l'eventuale sottrazione di somme avrebbe dovuto - necessariamente - comportare anche la "sparizione" dei mandati. Detti mandati, invece, si obietta nel ricorso, sono stati regolarmente rinvenuti. Il decreto rettorale non indicherebbe, inoltre, con chiarezza, neppure di quale importo la sig. Malevolti viene chiamata a rispondere, atteso che il provvedimento fa riferimento ad un importo pari ad euro 36.049,72, ma le somme imputate ai Dipartimenti di cui la ricorrente era Segretario Amministrativo sono ben diverse: inoltre, si contesta la circostanza che il decreto non precisa, neppure nella parte dispositiva, né l'ammontare complessivo della somma da ritenersi né l'importo e la cadenza temporale della ritenuta: vi è solo la precisazione per cui la ritenuta opera "nei limiti di un quinto", la quale però non consente alcun calcolo in mancanza degli elementi di base del conteggio. Da ultimo si rileva che la ricorrente viene ad essere illegittimamente gravata da una decurtazione imprecisata della pensione, che potrebbe incidere in maniera assai pregiudizievole sulle proprie condizioni economiche. L’Università degli Studi di Bologna, nella persona del rettore pro-tempore, ha invocato il patrocinio della locale Avvocatura Erariale; nella memoria difensiva tale Organo, ha eccepito, con dovizia di citazioni giurisprudenziali, l’inconsistenza dei punti di doglianza di cui al ricorso. Destituito di fondamento è rilevare la violazione della normativa in materia di procedimento amministrativo, poiché non vi è stata carenza motivazionale, potendo il relativo obbligo essere adempiuto “per relationem”, nel caso di specie dovendosi far riferimento alle articolate e dettagliate ispezioni amministrative; proprio la presenza, la richiesta di informazione e collaborazione, l’invito al contraddittorio nei confronti della Malevolti rendono prive di sostanza le contestazioni circa l’assenza di possibilità di giustificazione in sede amministrativa della ricorrente, così come quelle relative alla mancanza di comunicazione di avvio del procedimento (dovendosi poi tener conto anche della sussistenza di un’urgenza qualificata quale presupposto dell’adozione di un decreto di ritenuta cautelare). La Procura presso questa Sezione, ha presentato, in data 16 aprile 2003, conclusioni scritte e contestuale domanda riconvenzionale con richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPDAP. La ragione della pretesa in riconvenzionale riposa sulla circostanza che, in data 20 febbraio 2003, la competente sede di Bologna di detto Istituto Previdenziale comunicava alla locale Università che non aveva intenzione di dare corso al provvedimento di ritenuta cautelare, non ritenendosi assoggettato agli effetti del provvedimento rettorale in quanto ente autonomo, sottratto alla sfera impositiva degli enti ed amministrazioni iscritte all’I.N.P.D.A.P., soggetto terzo e non più “amministrazione dello stato”. Secondo l’I.N.P.D.A.P. la normativa concernente la ritenuta cautelare si riferisce invece unicamente agli stipendi ed alle pensioni dovute dallo Stato; l’interpretazione data dall’Ente in questione allo strumento giuridico della ritenuta cautelare limita – tiene a rilevare la Procura - la facoltà di detta ritenuta alle erogazioni dalle medesime amministrazioni effettuate, e rispetto alle quali l’I.N.P.D.A.P. si considera soggetto terzo e non tenuto quindi al rispetto del decreto rettorale. Per la Procura, l’impostazione difensiva, e l’esposizione delle motivazioni di diritto su cui si fonda l’istanza riconvenzionale non possono prescindere da una breve ricognizione della attuale portata applicativa dell’istituto della ritenuta cautelare, così come conformatosi a seguito di una stratificazione normativa. La prima fonte deve essere individuata - fa presente l’Organo di tutela erariale - nell’art. 73 del R.D. 18 novembre 1923 n° 2440, con valenza prescrittiva nei confronti di agenti e funzionari che avevano gestione di denaro di valori o di materia; a detta disposizione ha fatto seguito l’art. 58 del T.U. 1214/34, che ha, un decennio dopo, previsto l’applicabilità della ritenuta cautelare nei confronti degli impiegati cui agli artt. 44 e 52, nei termini previsti dalla legge sulla contabilità dello Stato. Gli artt. 56 e 57 del regolamento di procedura n° 1038/1933, poi, disciplinano il procedimento destinato ad accertare la sussistenza dei presupposti della ritenuta cautelare. Di capitale importanza risulta inoltre l’art. 1 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n° 295, convertito in legge 2 giugno 1939 n° 739, il quale ha previsto ulteriormente – rafforzando ulteriormente la valenza ordinamentale dell’istituto di cui si discute - che le Amministrazioni statali, comprese le Aziende e le Gestioni statali ad ordinamento autonomo, possono assoggettare a ritenuta, nei limiti del quinto, gli stipendi, gli assegni equivalenti, ogni altro assegno escluso le indennità di missione e di trasferimento, le pensioni e le indennità che tengono luogo a pensione, dovute ai funzionari, agenti, impiegati che abbiano gestione del denaro o di altro valore o materia, ovvero alle loro mogli e vedove od ad altri aventi diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza, per il recupero di crediti derivanti da responsabilità: ciò nell’ipotesi in cui il “danno sia stato accertato in via amministrativa”. A mente del secondo comma dell’art. 1 tale ritenuta cessa di avere effetto se entro sei mesi dalla data del decreto non sia iniziato il giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti o presentata richiesta da parte dell’Amministrazione alla Procura Generale della Corte stessa per il sequestro. E così, in questa cornice normativa, la Procura espone la propria argomentata interpretazione dell’istituto, corredando la propria tesi con la giurisprudenza in materia: afferma l’Ufficio di tutela delle pubbliche risorse che, sebbene considerato da norme non perfettamente armonizzate tra loro, l’istituto della ritenuta cautelare è sempre stato considerato in dottrina e giurisprudenza unico e fondante il generale potere delle PP.AA. di sottoporre a ritenuta gli stipendi e le pensioni a fronte di crediti sorti in conseguenza di danni prodotti in ragione del rapporto d’impiego o di servizio; mentre sul piano processuale si ritiene debba trovare generale applicazione la procedura disciplinata dal R.D.L. n.295/1939, con riconoscimento quindi del termine semestrale di validità del decreto, a pena della sua inefficacia ex tunc nel caso in cui nel predetto termine non si dia inizio al procedimento di responsabilità, ovvero l’Amministrazione non abbia chiesto al Procuratore Generale presso la Corte dei conti (ora Procuratore presso le Sezioni Giurisdizionali regionali) il sequestro conservativo, sul piano applicativo-sostanziale si afferma essere difficilmente confutabile la sua efficacia con riferimento a tutti i soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni dello Stato; e ciò pur se la giurisprudenza della Corte dei Conti ha sempre oscillato tra un’interpretazione delle norme ristretta ai soli c.d. agenti contabili (pur in essa ricompresi i c.d. “contabili in senso lato”, come affermato da Corte conti Sez. II n° 65, 10 ottobre 1964), od al contrario estesa anche ai soggetti diversi dagli agenti contabili che sono, si ricorda, solo quelli aventi “maneggio di denaro, altro valore o materia” (ammettono difatti che la ritenuta cautelare possa riguardare soggetti e casi non presupponenti una responsabilità contabile intesa in senso proprio : C.d.C. Sez. II, 20 settembre 1982 n° 116; Sez. giur. Sicilia 15 ottobre 1972 n° 54 e 17 ottobre 1972 n° 63; Sez. II 23 novembre 193 n° 19; contra : Sez. I 18 maggio 1970 n° 16; Sez. I 30 maggio 1969 n° 18; Sez. I 18 maggio 1970 n° 15; ; Sez. I 15 settembre 1982 n° 101; Sez. II 29 novembre 1980 n° 157; Sez. I 14 aprile 1962 n° 136). Argomenta infatti la Procura, che se si considera il rinvio operato dall’art. 58 del T.U. 1214/1934 agli articoli 44 e 52 (che considerano rispettivamente i “contabili” e tutti gli altri “funzionari, dipendenti ed impiegati pubblici” pur soggetti alla generale giurisdizione di responsabilità) pare evidente che tale istituto abbia assunto una valenza generale anche nei confronti dei soggetti ai quali siano rivolti addebiti di responsabilità amministrativa (sulla stessa linea interpretativa: Corte dei conti, Sez. Giur. Sicilia 15 ottobre 1971 n° 54, Corte dei conti sez. II, n° 116 del 20 settembre 1982); tale tesi non può che essere ritenuta la più autorevole e di preponderante peso, dato che sulla questione peraltro sono autorevolmente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.362 del 30 giugno 1999, le quali hanno precisato che lo strumento della ritenuta cautelare di cui all’art. 73 del R.D. 2440/23 e 58 R.D. 1214/34 si applica “non solo nei confronti degli agenti con gestione di denaro pubblico ma anche nei confronti di coloro cui vengano rivolti addebiti di responsabilità amministrativa”. Inoltre, sempre la Procura sottolinea che la prevalente giurisprudenza contabile è orientata nel senso di ritenere che l’oggetto del giudizio del ricorso avverso la ritenuta sia limitato alla verifica dei presupposti di legittimità del provvedimento di ritenuta cautelare e non sia estensibile alle questioni inerenti l’evento dannoso vero e proprio e le relative responsabilità, nemmeno sotto il profilo della verifica del “fumus” (si citano Sez. I, 18 febbraio 1970 n° 65; Sez. giur. Sicilia 17 ottobre 1972 n° 63; Sez. I, 11 novembre 1954 n° 33; Sez. I, 28 gennaio 1960 n° 105; Sez. II 13 dicembre 1989 n° 328). Nella finale chiosa interpretativa sempre la Procura qualifica la controversia “de qua” quale ricompresa nel più generale alveo dei giudizi ad istanza di parte, in difetto di una compiuta disciplina specifica, e anche per esigenze di sistematicità (desumibili positivamente dalla stessa previsione del giudizio de quo nell’ambito del Capo III intitolato “dei giudizi ad istanza di parte” del regolamento di procedura R.D. 1038/1933) quale categoria residuale che considera tutti i giudizi attribuiti alla giurisdizione della Corte dei conti diversi da quelli pensionistici e di responsabilità. Alla Procura preme inoltre rilevare – sempre nel proprio “excursus” interpretativo – che nei giudizi di ricorso avverso il provvedimento di ritenuta cautelare, così come avviene nei giudizi ad istanza di parte ed in particolare nei ricorsi dell’Esattore avverso il diniego di discarico delle quote inesigibili, giudizi tutti attribuiti alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, unico soggetto legittimato a resistere al ricorso, anche nell’interesse dell’Amministrazione resistente, è il P.M. contabile, essendo al più concesso all’Amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati la facoltà di intervenire “ad adiuvandum”. Nella presente fattispecie, rilevato che, come è riscontrabile dalla menzionata comunicazione dell’I.N.P.D.A.P., Il provvedimento del Magnifico Rettore dell’Università di Bologna in realtà non ha mai svolto i propri effetti, in quanto l’I.N.P.D.A.P. non vi ha dato esecuzione per le ragioni suesposte, si evidenzia il prioritario interesse del Pubblico Ministero vedere riconosciuta l’efficacia del provvedimento del Magnifico Rettore sin dalla data di trasmissione all’I.N.P.D.A.P. di Bologna, al fine di assicurare alle ragioni di credito dell’Amministrazione Universitaria altresì le quote pari al quinto dei ratei mensili decorrenti dalla predetta data. Sul punto, la Procura motiva in maniera articolata le ragioni per le quali ritiene che debba essere censurato l’atteggiamento dell’ente previdenziale e sancito un conseguente obbligo di adempimento al provvedimento di ritenuta cautelare. Non si può sottacere, infatti, si sostiene, la complessiva evoluzione del macrocosmo che ora deve essere definito con il termine “Pubbliche Amministrazioni”; a questo devesi far riferimento in occasione del riscontro dei pubblici dipendenti soggetti alla gestione I.N.P.D.A.P.. L’istituto infatti – rammenta la Procura - è stato istituto con D.lgs. del 30 giugno 1994, n.479, in attuazione della delega conferita dall’art. 1 32° comma della legge 24 dicembre 1993 n.537; è rilevante la circostanza sia stato preposto a tutto quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 1 legge 537/93), che sia iscritto nella cat. I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n° 70 e che ad esso si applicano le disposizioni della legge 70/1975, n.88/1989, ed art. 25 della legge 468/1978. La Corte dei conti – va ancora detto - esercita il controllo continuativo a mente dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n.259. Segno dell’evoluzione cui prima si faceva cenno, che non consente la scindibilità dell’ampio mosaico delle Amministrazioni pubbliche è il d.lgs. n.165 del 30.3.2001, nuovo T.U. del lavoro delle pubbliche amministrazioni, in cui si è disciplinato in maniera uniforme il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo non solo più alle “amministrazioni statali”, ma anche agli enti territoriali, alle camere di commercio, alle aziende e gli enti del S.S.N., agli istituti autonomi, a tutti gli enti non economici. Ed allora, si argomenta, la disciplina fondamentale uniforme del rapporto di pubblico impiego (art. 55 d.lgs n° 165/2001), ricostruita in sola contrapposizione con quei pubblici dipendenti soggetti completamente alle regole dell’impiego privato (enti pubblici economici, società di capitali in mano pubblica, aziende autonome, ecc.), trova il suo corrispettivo nell’attribuzione dei compiti di gestione e liquidazione dei trattamenti previdenziali in capo all’I.N.P.D.A.P. (laddove per il settore privato vi provvede l’I.N.P.S.). Per la Procura risulta evidente quindi che, tanto più nell’ambito complessivo delle vicende sorte in ragione o connessione del rapporto di impiego, la distinzione tra amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni ha perduto ogni significativa rilevanza; in particolar modo erroneo sarebbe contrapporre le amministrazioni dello Stato a quelle locali o degli enti territoriali, dato che vi sono, in generale, le “Amministrazioni Pubbliche”, che pur annoverano tra loro molti enti dotati di personalità giuridica e di spiccata autonomia, tutte comunque ricomprese nel medesimo settore, disciplinante in maniera uniforme – con particolare riguardo al settore del rapporto di lavoro, del trattamento retributivo e del trattamento pensionistico – il rapporto di pubblico impiego. L’interpretazione evolutiva delle norme che si indirizzavano alle sole “amministrazioni statali”, quanto meno nel campo specifico della previdenza ed assistenza, devono quindi essere vagliate e considerate alla luce della diversa ricostruzione del settore uniforme della Pubblica Amministrazione. La peculiare natura del rapporto previdenziale renderebbe poi ancora più vuota la rivendicazione di “terzietà” dell’I.N.P.D.A.P: ciò in particolare per tutti quei pubblici dipendenti transitati di recente, e giunti agli anni finali del loro rapporto di impiego o di servizio, alla gestione della loro posizione pensionistica da parte dell’I.N.P.D.A.P, considerato che detto istituto ha assunto ed esercitato in concreto solo da poco le competenze già proprie delle passate gestioni speciali e del Tesoro in merito all’erogazione dei trattamenti di pensione (e per l’indennità di buonuscita in precedenza attribuite al Fondo di previdenza e credito gestito dall’ENPALS, ente pure esso dotato di distinta personalità giuridica). D’altro canto questi lavoratori sono soggetti al precedente sistema d’erogazione delle pensioni denominato “retributivo”; per essi come per coloro che rientrano in tale dinamica di computo pensionistico non si pone in ogni caso alcuna questione di materiale accumulo dei contributi versati presso l’Istituto, poiché questi riceve le provviste finanziarie necessarie a fronteggiare le erogazioni delle prestazioni, direttamente dallo Stato, mediante continui trasferimenti. Al fine di segnalare lo stretto legame fra l’Istituto previdenziale in questione e le finanze statali, viene fatto presente, a titolo d’esempio, come l’I.N.P.D.A.P., stante il disavanzo di molte gestioni (così come avviene già per l’I.N.P.S.), oltre ai consueti trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, possa anche conseguire dal Tesoro, a mente dell’art. 35 legge 448/1998, anticipazioni di tesoreria senza oneri per gli importi necessari alla regolare erogazione dei trattamenti pensionistici. Si può quindi dire, secondo la Procura, soprattutto con riferimento ai lavoratori cui si applica il predetto regime pensionistico cd. “retributivo” che l’Istituto svolge le funzioni di mero erogatore delle prestazioni, in forza di ciò che la Procura definisce una sorta di “delegazione di pagamento permanente ex lege” che, pur riconoscendo al medesimo ente ogni compito esecutivo nella gestione delle prestazioni ed altresì l’esclusiva legittimazione attiva e passiva per il contenzioso connesso, anche relativo alle posizioni precedenti ed alle questioni pendenti, non fa venir meno la sostanza del rapporto d’impiego e di servizio in passato esistito tra l’Amministrazione e l’impiegato. E detto rapporto di impiego costituisce – afferma l’Organo di tutela erariale - l’unica ragione fondante il titolo del dipendente di vedersi riconosciute e garantite le prestazioni previdenziali, tanto più per i lavoratori dotati di una certa anzianità, in ragione delle continue trattenute obbligatorie subite, fossero esse fiscali o previdenziali, (parallelamente a quelle percentualmente prevalenti figuratamente a carico della stessa Amministrazione pubblica). Sul piano procedimentale, poi, i compiti di liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita costituiscono una fattispecie procedimentale condotta dall’Amministrazione datrice di lavoro e dall’Istituto Previdenziale con modalità tali da non poter enucleare responsabilità ed attribuzioni nettamente differenziate. Sottolinea tale commistione di competenze anche la circostanza che solamente a far data dal 1 gennaio 1998 l’I.N.P.D.A.P. ha assunto in concreto i compiti di vigilanza sulle riscossioni, di versamento e contabilizzazione dei contributi e degli altri proventi di spettanza, avendo in precedenza continuato a provvedervi – in attesa della definizione dell’assetto organizzativo del nuovo Istituto – le Direzioni Provinciali del Tesoro (artt. 4 e 5 d.lgs 479/94 ed art. 2 legge 335/95). Quanto alle altre censure rivolte dalla ricorrente al decreto rettoriale, la Procura ne sottolinea la debolezza, avendo la Malevolti avuto conoscenza della vicenda lei addebitata, con possibilità di difesa e apporto conoscitivo a sua discolpa, in un procedimento accertativo di irregolarità e danno erariale in via amministrativa che concreta il presupposto cui intende riferirsi la normativa in tema di ritenuta cautelare. Nel caso del provvedimento di ritenuta cautelare, poi, la stessa legge prevede che soggetti passivi possano essere non solo i dipendenti in servizio ma anche quelli già collocati in quiescenza, evidenziando che l’ambito della misura cautelare “de qua” trova origine nel rapporto d’impiego e di servizio ma non si arresta tout-court al momento di cessazione del medesimo, come ad esempio avviene per il procedimento disciplinare. Esso estende la propria efficacia anche su tutti gli emolumenti che percepirà l’ex impiegato per effetto dei trattamenti previdenziali che hanno trovato la loro origine nel pregresso rapporto di pubblico impiego. Questa, quindi, la posizione e l’assunto processuale dell’Organo di tutela erariale. Nella pubblica udienza del giorno 8 maggio 2003, udito l’avv.to Cappello, l’avv.to dello Stato Cairo, sullo specifico punto di decisione della richiesta di integrazione del contraddittorio, il Collegio ha ritenuto sussistere l’interesse processuale come evidenziato dalla Procura (ribadito in udienza) cui è intervenuta in ausilio il rappresentante dell’Avvocatura erariale, in particolare in ragione di precisa notazione opposta al patrono della ricorrente; questi aveva evidenziato il venir meno, a causa dell’intervenuto provvedimento di sequestro nell’ambito di procedimento per responsabilità amministrativo-contabile di un concreto interesse alla predetta integrazione del contraddittorio: all’affermazione è stata opposta, senza tralasciare uno “spatium temporis”, che potrebbe risultare rilevante, fra il decreto di ritenuta cautelare, e il citato provvedimento, la profonda valenza di un’affermazione giudiziaria dell’obbligo dell’INPDAP di sottoposizione a detto provvedimento. La pubblica udienza si è conclusa con ordinanza letta in udienza e riportata a verbale, dal quale, allora, per precisione, si riprende il seguente stralcio: “Il Presidente, sentito il collegio, pronuncia la seguente ordinanza a verbale d’udienza: “ La Sezione Giurisdizionale, riconosciuta la validità delle tesi esposte dal Pubblico Ministero e dal rappresentante dell’Avvocatura dello Stato, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPDAP. A tal fine dispone che a cura della Procura Regionale di questa corte detto Istituto venga chiamato in causa per l’udienza del 19 giugno 2003 alle ore 9,30.” Definita, così, con ordinanza, la cura della Procura di convenire a giudizio anche l’Istituto previdenziale, lo stesso, citato nei tempi di rito, ha prodotto memoria difensiva. In data 6 giugno 2003, infatti, si è costituito l’INPDAP, nella persona del legale rappresentante pro-tempore e con il patrocinio dell’avv.to Foschini, eccependo la carenza di interesse in capo alla Procura poiché l’integrazione del contraddittorio per la declaratoria dell’assoggettabilità dell’INPDAP al provvedimento di ritenuta cautelare si è ridotto a mera affermazione teorica, stante la sovrapposizione dell’intervenuto “ medio tempore” decreto di sequestro conservativo chiesto dalla Procura stessa. L’istituto previdenziale ribadisce poi la propria posizione di terzietà, in quanto ente autonomo e con personalità giuridica, gestore delle posizioni previdenziali nei confronti della quasi totalità dei dipendenti pubblici. Il rapporto previdenziale, si afferma nella comparsa di risposta, si configura come del tutto autonomo rispetto a quello di lavoro, e a nulla vale eccepire che l’istituto previdenziale è subentrato nella gestione delle casse di previdenza prima facenti riferimento al Ministero del Tesoro. La normativa invocata indica come soggetti destinatari le Amministrazioni dello Stato, e l’indicazione della corresponsione pensionistica come oggetto di provvedimento cautelare va letta in questo contesto. Diversamente ogni ente erogatore di prestazioni previdenziali ai dipendenti pubblici, non solo l’INPDAP (che svolge in tal senso un ruolo preponderante ma non esaustivo) andrebbe annoverato fra coloro gli obbligati a dar corso ad un atto di ritenuta. Nella pubblica udienza del giorno 19 giugno 2003 è intervenuto l’avvocato Carmela Cappello per la Malevoli, precisando quanto affermando quanto esposto nel ricorso depositato agli atti ed in particolare eccependo: - che sono state rivolte alla Malevolti soltanto contestazioni generiche che non le hanno consentito di difendersi e non si conoscono i singoli addebiti; - la somma oggetto di addebito è ben lungi dall’essere ancora accertata sia in relazione alla ritenuta cautelare che al sequestro; - il provvedimento di ritenuta cautelare è generico ed il conseguente vizio deve condurre all’annullamento dello stesso deve essere annullato; il provvedimento di ritenuta cautelare è stato notificato il 27 gennaio 2003 ed il sequestro è avvenuto circa 10 giorni dopo: l’interesse dell’erario risulta pienamente tutelato. Chiede, pertanto, l’accoglimento delle richieste contenute nel ricorso. In rappresentanza dell’INPDAP, è intervenuto l’avvocato Paolo Foschini; anch’egli illustra e si rimette a quanto già esposto nella memoria depositata agli atti sottolineando, in particolare, la carenza di legittimazione attiva del procuratore regionale e la carenza di legittimazione passiva dell’INPDAP; ribadisce che l’INPDAP è un soggetto terzo e non è tenuto a dare esecuzione ai provvedimenti dell’Università: chiede, pertanto, il rigetto della domanda della Procura. Il Pubblico Ministero, nella persona del SPG Paolo Novelli ha ribadito (si riprendono ampi stralci dal verbale di udienza) i seguenti punti ripresi dall’articolato contenuto della posizione processuale della Procura: - - quanto alla posizione dell’INPDAP, va sottolineato che con il provvedimento di ritenuta cautelare si crea un fermo di somme dovute da chiunque. Quindi, la norma prevede la ritenuta cautelare a prescindere dall’identità del soggetto che deve provvedervi. Non può esistere, rispetto al procedimento per sequestro, il “bis in idem”: al limite può esistere una carenza di interesse perché i sequestri sono avvenuti dopo poco tempo. Il Pubblico Ministero, però, agisce anche nell’interesse della legge e si ritiene, pertanto, che la Procura abbia svolto correttamente il proprio compito; la terzietà dell’INPDAP, pertanto, è irrilevante poiché non c’è nessuna norma discriminante rispetto alla provenienza: non lo dice neanche la normativa successiva. - - Da ultimo, in aggiunta alle tesi esposte negli atti scritti, si sofferma sulla natura dell’erogazione pensionistica come delineata dalla giurisprudenza costituzionale: per la Consulta, non vi è differenziazione fra erogazione di quiescenza prestata dall’INPDAP e quella resa dall’INPS, e tutt’e due sono espropriabili e soggette a provvedimenti cautelari non potendo detta fonte patrimoniale risultare insensibile alle regioni dei creditori, certi o potenziali, pur nella considerazione della sua natura di “retribuzione differita” e legata anche alla soddisfazione delle esigenze di vita. Al termine dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO I. Il presente giudizio si inserisce nella tipologia delle controversie – innanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti – instaurate ad istanza di parte, definite nelle forme e svolgimento dalla matrice procedurale introdotta dall’art. 52 del RD n. 1038 del 1933, Testo Unico dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti. In detta tipologia di giudizio il Pubblico Ministero presso la Corte stessa assume la veste di parte necessaria e necessario difensore della posizione della Pubblica amministrazione il cui provvedimento viene censurato; ciò a maggior ragione nel caso di specie, ove è innegabile un legame fra il provvedimento cautelare posto al vaglio del Giudice ed il procedimento di responsabilità amministrativa (come poi si vedrà, la sorte dell’atto è legata proprio alle iniziative dell’anzidetto Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti): ne consegue quindi, che la presenza e la posizione processuale dell’ente stesso può essere contemplata solo nella prospettiva dell’intervento “ ad adiuvandum” ed in tal senso il Collegio qualifica il ruolo ed i fini del difensore dell’Università di Bologna, l’Avvocatura distrettuale dello Stato. La normativa principe, cui fare riferimento, per delinearne i tratti e indicare la sicura intestazione giurisdizionale degli stessi in capo al Giudice della responsabilità amministrativo- contabile è ritraibile dalle disposizioni contenute nel r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, che comprende il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti. Com’è noto, l'art. 44 del citato r.d. introduce la disciplina relativa al giudizio sui conti dei pubblici dipendenti qualificandoli come coloro che sono incaricati di "riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro pubblico"; di più ampio spettro applicativo, e prescindendo dal presupposto specificante del “maneggio” di denaro pubblico è l'art. 52 (sempre dello stesso Testo Unico), primo comma, che sottopone gli stessi pubblici dipendenti, che nell'esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo Stato - o ad altra amministrazione dalla quale dipendono - all'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti. E per tutt'e due le fattispecie l'art. 58 del citato R.D. 1214\34 stabilisce che i suddetti impiegati "possono ricorrere alla Corte avverso il provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall'amministrazione ai termini della legge sulla contabilità dello Stato"; la disposizione in questione fa rinvio ad un istituto di natura cautelare ed alla normativa che lo tratteggia (v. gli artt.69, 73, 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440): la Corte di Cassazione (decisione n. 362 del 1999) ha ritenuto, specificamente invocata in tema di giurisdizione, interpretazione più vicina al significato del sistema normativo così delineato, sostenere, con la decisione in riferimento – come stato, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (si veda, fra le tante, Corte dei conti, Sez. II, 20 settembre 1982 n. 116 C.d.C.; Sez. giur. Sicilia 15 ottobre 1972 n° 54 e 17 ottobre 1972 n° 63; Sez. II 23 novembre 193 n° 19; la più risalente interpretazione si mostrava di contrario avviso Sez. I 18 maggio 1970 n.16; Sez. I 30 maggio 1969 n° 18; Sez. I 18 maggio 1970 n.15; ; Sez. I 15 settembre 1982 n° 101; Sez. II 29 novembre 1980 n° 157; Sez. I 14 aprile 1962 n° 136)) - che la ritenuta per la quale è vertenza sia stata operata con lo strumento di un istituto cautelare che ben può essere adottato, dopo l'entrata in vigore del predetto art. 58 del r.d. n. 1214 del 1923 anche nei confronti di coloro cui vengono rivolti addebiti di responsabilità amministrativa. Come si vede, allora, riassumendo le nozioni sopra esposte, il perno interpretativo intorno al quale trova soluzione la questione fa leva sul più volte menzionato art. 58 e la sua implicita ricomprensione di tutti i soggetti legati alle amministrazioni dello Stato da rapporto di servizio nell’ambito di coloro i quali possono essere sottoposti alla ritenuta e cui accorda la possibilità di ricorrere alla Corte avverso il provvedimento cautelare, disposto dall'amministrazione sugli stipendi ed altri emolumenti ai termini della legge sulla contabilità dello Stato" (si ricordano, allora, già citati artt.69, 73, 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440). In particolar modo, è l’art. 73 citato che conferisce all’Amministrazione la facoltà di assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti goduti da funzionari ed agenti – che abbiano maneggio di denaro ed altri valori - anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico, quando il danno dell'erario sia accertato in via amministrativa. Sempre in tema di ritenuta cautelare, il quadro normativo va completato con l’importante menzione di disposizione successiva a quelle finora illustrate ovvero l’art. 1, comma 2 del RDL n.295 del 1939, che legittima l’organo competente ad adottare ritenuta cautelare nei confronti del dipendente, e che perde di efficacia (condizione invocata dall’istante) se entro sei mesi dalla data di tale decreto non sia iniziato giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti o non sia presentata, ad opera della Procura presso la stessa, richiesta di sequestro, presenta un connotato di specialità: afferma infatti, testualmente, la disposizione in questione, che “per il ricupero dei crediti derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato civili e militari compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico danaro o di qualunque altro valore o materia, l'amministrazione, in base all'accertamento del danno in via amministrativa, può assoggettare a ritenuta, nei limiti del quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti”. Per completezza motivazionale non ci si può qui esimere dal rilevare che, alla luce della formulazione normativa sopra riportata, vi è indirizzo giurisprudenziale che ritiene che tale ultima disposizione si applichi solo nei confronti di soggetti che siano chiamati a rispondere a titolo di responsabilità contabile, ed abbia qualifica di normativa specializzante (cfr. Corte Conti, sez. I, 15 settembre 1982 n. 101): solo a titolo di cenno, si ricorda che tale tipologia di responsabilità, “species” nell’alveo generale di quella amministrativa, riguarda, per l’appunto, coloro che hanno “maneggio” di pubblico denaro, materia o valore (nel testo sopra riportato l’espressione è più forbitamente esplicata con la perifrasi “gestione” in relazione al “servizio affidato”; circa la necessità di evitare che, in concreto, dati i sei mesi per promuovere azione di responsabilità o richiesta di sequestro ai sensi del citato art. RDL 295/39, e l’assenza di tale rigoroso confine temporale per i pubblici dipendenti non contabili, la Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia – nn.1661 e 1691 del 2001 - ha ritenuto che spetti alla discrezionalità del Giudice valutare il rispetto di un analogo obbligo (ancorché non precisato nei tempi dal Legislatore) di sollecita attivazione nel senso della richiesta di giudizio di archiviazione dell’Ufficio di Procura sulla fattispecie che ha indotto l’adozione di un provvedimento di ritenuta cautelare). Questa Sezione, all’opposto, ritiene che l’ultima norma che qui si interpreta, intervenuta da ultimo nel quadro normativo di riferimento, non possa che essere valutata come integrativa di questo (il dato dei sei mesi per una attivazione del Pubblico Ministero) e non, parimenti, debba essere estraniata dalla portata del predetto art. 58 del RD 1214 del 1934 come interpretato dal Giudice della nomofilachia nella già illustrata decisione n. 362 del 1999 rivestendo, quindi, una valenza generale. Peraltro la norma, comunque la si interpreti, si attaglia al caso di specie che costituisce l’oggetto di controversia, poiché alla Malevolti vengono mossi addebiti in relazione al suo ruolo di segretaria amministrativa ed al maneggio di pubblico denaro. In ogni caso, d‘altronde, si ripete, la giurisdizione della Corte dei conti non può essere revocata in dubbio, e la tipologia di giudizio non muta, qualora ci si muova dal presupposto della più generale fattispecie di responsabilità amministrativa e dalla posizione di pubblico impiegato della ricorrente. II. Così precisata la legittimazione giurisdizionale di questo Giudice, e la natura ed i presupposti processuali su cui lo stesso volge il proprio ministero, si pone ora la questione, di rilevante profilo pratico nel caso che qui ne occupa (la Malevolti è in quiescenza), della assoggettabilità ad atto cautelare della specie di quello qui impugnato del trattamento pensionistico; il “thema decidendum” pone due prospettiche, l’una legata alla posizione ordinamentale dell’INPDAP, l’altra alle garanzie ed alla permeabilità ad atti cautelari o di esecuzione dell’attribuzione pensionistica. L’INPDAP assume di non esser soggetto cui può essere disposto di dare adempimento ad un provvedimento di ritenuta cautelare in ragione della sua posizione di terzietà, avendo detto ente personalità giuridica ed un’autonoma posizione nell’erogazione di prestazioni previdenziali nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche. Proprio in ragione dell’inottemperanza al provvedimento di ritenuta disposto dall’Università degli Studi di Bologna, e poiché un tale diniego, in sostanza, può frustrare totalmente le pratiche ragioni, nel caso di specie, che hanno indotto l’Amministrazione che si assume danneggiata ad adottare il provvedimento di tutela impugnato con gli atti introduttivi il presente giudizio la Procura ha chiesto al Collegio - inquadrando la domanda nella prospettiva dell’azione riconvenzionale – l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Istituto di previdenza dei pubblici dipendenti. La domanda – come detto in narrativa - è stata accolta, e, sentite le argomentazioni dell’INPDAP, poste a supporto del proprio comportamento, è da ritenersi che non vi sia dubbio che detto ente debba dar esecuzione ai provvedimenti di ritenuta emessi ai sensi della normativa sopra richiamata. Invero, le ragioni addotte dall’Istituto per dar sostegno all’asserita estraneità dalla platea dei soggetti coinvolti ai fini di assicurare idoneo funzionamento all’istituto di cui si tratta, appaiono del tutto prive di fondamento oltre che singolarmente speciose. Il sostenere dette tesi contravviene alla lettera ed alla ragione del quadro normativo delineato e per tali aberrazioni di carattere sostanziale si profila la possibilità di danno erariale dovuta ad un “vulnus” arrecato all’ordito dello strumentario di tutela delle pubbliche risorse previste dall’ordinamento. Di contro, non si rileva nessuna cura reale di interesse pubblico nell’interpretazione – errata, si ripete - del ruolo dell’INPDAP assunta dall’istituto stesso, per opera dei suoi organi competenti, se non una orgogliosa rivendicazione – ma mera ed autoreferenziale – della propria soggettività ed autonomia. Peraltro – richiamando le due linee di valutazione prima tracciate - gli unici due possibili spazi argomentativi di un siffatto atteggiamento possono riposare – ad avviso del Collegio – su un dato soggettivo ed uno oggettivo. Il primo è la già ricordata difesa delle incombenze dell’INPDAP, cui fa correlato la sua autonomia, che la declaratoria di un obbligo di ottemperare ad un decreto di ritenuta cautelare limiterebbe. La seconda, opina sempre il Giudicante, potrebbe essere correlata alla già ricordata peculiare natura della prestazione pensionistica che si ritiene presidiata da particolari guarentigie. Né l’una né l’altra tesi mostrano pregio, per quanto si dirà dappresso. Quanto al primo aspetto, l’Istituto previdenziale dimentica che le rivendicate prerogative di soggettività ed autonomia, sono il portato dell’evoluzione di moduli organizzativi in seno alle pubbliche amministrazioni, evoluzione tesa a garantire maggior efficienza e celerità all’operato dei centri di azione amministrativa eliminando le eccessive restrizioni alle condizioni e alla natura del loro operato e creando la legittimazione all’intestazione e alla gestione di autonome posizioni giuridiche soggettive. Ciò che è indefettibile è l’unità dell’apparato amministrativo nelle sue articolazioni nel fornire agli amministrati la cura degli interessi cui è preposta ed il coordinamento fra i singoli plessi operativi. In sostanza viene meno un criterio di collegamento di carattere gerarchico, che non permetteva diversificazioni di soggettività e l’introduzione di criteri di modelli di carattere funzionale, garantiti dalla forma procedimentale e dagli strumenti della direttiva e della vigilanza. L’istituzione dell’INPDAP assicura – oramai non solo in teoria ma anche di fatto, vieppiù si consolida l’organizzazione e la strutturazione dell’ente – maggior economia, efficienza, trasparenza e certezza nella gestione e fruizione delle posizioni previdenziali; in questo senso le affermazioni di un ruolo di indipendenza rivendicate in questa sede dall’Istituto hanno convalida e giustificazione solo nel senso di un’autonomia finalizzata a miglior efficienza (concretamente raggiunta) nell’erogazione delle prestazioni previdenziali. Ma, d’altro canto, l’INPDAP (istituito con D.lgs. 30 giugno 1994, n.479, in adempimento della delega conferita dall’art. 1, 32° comma della legge 24 dicembre 1993 n°537 ed attributario delle competente relative alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 1 legge 537/93), è soggetto alla vigilanza (ed alla direttiva) del Ministero del Tesoro; come ricorda la Procura, è contemplato dalla cat. I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975 n. n. 70 (al cui regime normativo è assoggettato), rivestendo, perciò, la natura di ente pubblico non economico, a carattere strumentale – ovvero svolge funzioni proprie dello Stato in un regime di entificazione – rispetta normativa di contabilità pubblica (L n. 88/1989, ed art. 25 della legge 468/1978), è assoggettato al controllo della Corte dei Conti (con la metodologia e la forma di controllo di cui all’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n°259). In sintesi, quindi, affermare l’estraneità dell’Istituto agli interessi dell’Erario dello Stato, solo perché da questo è formalmente distinto sotto l’aspetto della soggettività appare errato: peraltro detto requisito della soggettività di per sé – se non si fa riferimento agli interessi curati (i quali, nel caso di specie, sono intrinsecamente collegati al concetto di pubblico impiego, anche statale) – indica solo l’intenzione legislativa di dare evidenza ed enucleare una sfera autonoma di imputazione ad un centro organizzato ed operativo, ma giammai, per solo stesso, indicare una cesura fra l’amministrazione di riferimento e l’ente servente; per finalità molto simili a quelle ora esposte, con evidente, anche se parziale analogia, è stata ravvisata, con riferimento ai Dicasteri, la figura dell’organo-persona giuridica, o, ancora, l’ente che si configura come organo di altra amministrazione. Ed infatti, ad avviso del Collegio, le valutazioni che valgono a confutare le affermazioni dell’istituto previdenziale riposano sulla circostanza che l’INPDAP è, come detto, contemplato nella tabella I allegata alla legge n. 70 del 1975 e sul parallelismo - sotto il profilo della categorizzazione ed assunzione nel diritto positivo di modelli organizzativi ed operativi - fra enti organo ed enti funzionali ad altro apparato amministrativo e ad esso legati da rapporto di direzione. In primo luogo, gli enti di cui alla predetta legge n. 70/75, comunemente detti enti del parastato, assumono un aspetto entificato, come detto, per maggior duttilità operativa, ma non sono enti esponenziali o assumono interessi pubblici che si pongono in termini di differenziazione con l’amministrazione di riferimento alla cui vigilanza sono sottoposti; la differenza è che l’organo persona giuridica o l’ente organo è legato all’amministrazione da rapporto di servizio e dal modello operativo gerarchico, mentre l’ente funzionale deve far riferimento alle linee guida dello strumento giuridico della direzione. Anche ciò è in linea con l’evoluzione delle tecniche e delle dinamiche operative degli apparati amministrativi che segna l’obsolescenza del modello gerarchico anche all’interno degli enti territoriali, in favore di autonomia operativa. Ma ciò non vuol dire che non sussista un intenso legame di sindacato ed indirizzo sull’ente funzionale, il cui correlato è, poi, la responsabilità politica (quando sono coinvolti interessi ed attribuzioni dello Stato) del Ministro a capo del dicastero di riferimento, in questo caso il Ministro dell’Economia e del Lavoro (Welfare). Nel caso dell’INPDAP, poi, il vincolo è ancora più stretto assumendo profili attuativi ed esecutivi (con spazi di azione di carattere tecnico operativo) per cui si può realmente prospettare la natura sostitutiva dello stesso, formula che indica che in assenza di questo le relative attribuzioni dovrebbero (almeno per quanto attiene il rapporto di impiego statale e, d‘altronde, così come era fino a poco tempo fa, peraltro con competenze anche sul personale egli enti locali) refluire fra le attribuzioni dello Stato – persona giuridica in senso stretto. Che poi l’Istituto di cui si discute sia l’ente di riferimento – unitamente ad altre attribuzioni - per tutto il settore del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, in evidente simmetria con le attribuzioni dell’INPS, che si occupa della previdenza dei lavoratori del settore privato – non è che altro indice sintomatico del fenomeno cui prima di faceva cenno, ovvero della creazione della pluralità di centri di imputazione, od il riconoscimento sempre maggiore dell’esponenzialità di alcuni di essi, quelli territoriali, rafforzando, però, al contempo, l’integrazione e la coesione in seno alla divisione dei compiti e di servizio al cittadino degli enti territoriali medesimi e degli enti ad essi afferenti, divisione (in uno scenario unitario) nella quale si sostanzia il pluralismo autonomistico della Repubblica, così come l’unità di quadro normativo di riferimento quanto ad istituti giuridici e regolamentazione e stato del personale (da ciò il D. Lgs. n. 165/2001, Testo Unico del lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni). Che l’INPDAP svolga funzioni serventi anche nei confronti degli enti locali non può far leva per negare l’inconfutabile ruolo strumentale in seno all’apparato amministrativo statale; d’altro canto, anche sul piano logico l’argomento delle generali attribuzioni pensionistiche non vale a confutare i seguenti punti di valutazione contrari: le pubbliche amministrazioni e l’impiego presso le stesse vanno contemplate- data l’evoluzione della normativa in materia - sotto un’ottica unitaria; l’INPDAP in ogni caso gestisce, fra le sue attribuzioni, i rapporti previdenziali del personale delle amministrazioni statali ed il rapporto pensionistico trova la sua sorgente, matrice e parametri di definizione nel contenuto nel rapporto di lavoro e nella relativa retribuzione, con la quale condivide gli stessi connotati sinallagmatici; in ogni caso l’Istituto previdenziale in questione è ente funzionale dello Stato e si inserisce nel generale assetto dello stesso (è ente del parastato), a significare che lo Stato medesimo si fa carico – per volontà del Legislatore - di un compito di generale garanzia dell’erogazione pensionistica (ciò vale – “mutatis mutandis” - anche per quella privata e per quanto attiene il legame strumentale con l’INPS), data la rilevantissima valenza sociale della stessa; onere che comporta un’imputazione di risultati (se non altro a carattere politico) conseguente all’intestazione della funzione di (direzione e) vigilanza. D’altro canto, il ruolo di terzietà nella valenza che assume l’INPDAP, varrebbe ad estraniare lo stesso da ogni forma di indirizzo e sindacato come se, per paradosso, rivendicasse un ruolo di esponenzialità nei confronti di una sorta di collettività, quella dei pensionati; è vero invece che l’INPDAP deve gestire il rapporto pensionistico, mentre i profili sociali ricollegabili alla categoria sopradetta sono altra cosa. Casomai si deve valutare – proprio per i profili sopradetti – le garanzie e l’aggredibilità (“sub specie” di atti cautelari o esecutivi) dell’attribuzione pensionistica. Ma di ciò, e dei chiari indirizzi della Consulta, in merito, si parlerà dappresso. Preme qui ora rilevare che, da quanto sopra detto derivano, e si atteggiano a chiara conferma dell’assunto illustrato, i seguenti correlati normativi: per i soggetti rientranti – in virtù di anzianità pregressa -nel regime del precedente sistema d’erogazione delle pensioni, secondo il computo “retributivo”, anche per il parziale accumulo dei contributi versati presso l’Istituto, il medesimo riceve la provvista finanziaria per la corresponsione pensionistica grazie a trasferimenti a carico dello Stato; oltre a detti trasferimenti, sempre l’I.N.P.D.A.P., può anche conseguire dal Tesoro, a mente dell’art. 35 legge 448/1998, al fine di ripianare gestioni deficitarie, anticipazioni di tesoreria – così come ha ricordato anche la Procura, senza oneri per gli importi necessari alla regolare erogazione dei trattamenti pensionistici; il profilo attuativo ed esecutivo – pur nell’ambito di un’autonomia gestionale - dell’Istituto nell’erogazione delle pensioni rendono chiara e calzante la definizione dell’Organo di tutela erariale, secondo il quale si assiste, nella fattispecie, ad una “delegazione di pagamento permanente ex lege”: la definizione evidenzia da un lato le competenze dell’INPDAP in tema di conduzione del profilo concretamente satisfattivo della fattispecie procedimentale destinata alla liquidazione ed all’erogazione pensionistica (e riconosce, in virtù dell’intestazione di detto finale segmento procedimentale e di ogni compito esecutivo nella gestione delle prestazioni la legittimazione attiva e passiva per il contenzioso connesso), dall’altro, grazie al legame coesivo della scansione del procedimento non elide il necessario legame genetico e contenutistico con il rapporto d’impiego e di servizio cessato (ma che ancora incide sul rapporto pensionistico nei termini della competenza dell’Amministrazione datrice di lavoro alla definizione degli elementi e dei presupposti per la liquidazione). Giustamente il Consiglio di Stato ha, in sostanza, affermato che i rapporti di alterità fra INPDAP e Amministrazione hanno veste endoprocedimentale e non rilevanza esterna ove conta solo la sequela procedimentale che è delineata dalla norma regolatrice come una fattispecie unica (CdS, sez. IV n. 1328 del 1998, 197 del 1998); come prima ricordato, l’INPDAP deve seguire a normativa in materia di contabilità pubblica (che indica anche il dovere di curare e collaborare nella tutela delle risorse pubbliche) ed è soggetta a controllo della Corte dei conti secondo l’art. 12 della legge 21 marzo 1958 n° 259. III. Quanto al secondo punto – la possibile intangibilità del trattamento pensionistico verso un provvedimento cautelare o esecutivo – bisogna rilevare, dato di primaria importanza, che la normativa stessa invocata contempla espressamente la pensione fra gli emolumenti sottoponibili al provvedimento di ritenuta cautelare; si deve osservare che, sul punto, detta normativa conserva la sua piena validità nonostante risalga a periodo antecedente la Carta Costituzionale, e ciò proprio alla luce dell’orientamento della Consulta, sempre più convinto, anche a seguito di recenti sentenze. Non varrebbe, infatti, come seconda ipotetica argomentazione in aggiunta a quella sin qui confutata, opporre che la sottolineata autonomia dell’INPDAP, abbia anche una funzione di protezione della peculiarità e del particolare privilegio, sul piano delle garanzie costituzionali, dell’attribuzione pensionistica. In particolare, il quadro degli orientamenti della Corte Costituzionale espresso con le sentenze nn. 506 e 468 del 2002, in parte ribadenti precedenti sentenze della Consulta (209/84;155/87;572/89), da un lato equipara in maniera assoluta – per quanto riguarda la sottoponibilità a sequestro ed a pignoramento - l’attribuzione pensionistica privata con quella pubblica, conferendo valenza generale – quanto a principi - alla normativa di cui al DPR n. 180 del 1950, dall’altro ha definitivamente concluso un processo di erosione di un regime, seppur con eccezioni, di inespropriabilità del trattamento pensionistico. Ha rilevato la Consulta (citata decisione n. 506 del 2002), che il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l'impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l'impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei "mezzi adeguati alle esigenze di vita" (da rimettere alla discrezionalità del Legislatore) che la Costituzione impone gli siano garantiti, ispirandosi ad un criterio di solidarietà sociale: e, pertanto, ad un criterio che, da un lato, sancisce un dovere dello Stato e, dall'altro, legittimamente impone un sacrificio (ma nei limiti funzionali allo scopo) a tutti i consociati (e segnatamente ai creditori). In più, per la Corte, non è contestabile possa essere consentito a certi creditori qualificati di soddisfarsi, nei limiti ivi previsti, sull'intero ammontare della pensione, in quanto ben può il Legislatore nella sua discrezionalità selezionare, attraverso un razionale bilanciamento di valori garantiti dalla Costituzione, in ragione della loro causa, i crediti rispetto ai quali la pensione - anche con maggior incidenza sulla parte in cui è volta ad assicurare al pensionato il “minimum” vitale - è (pro quota dell'intero) pignorabile. La qualità del credito, in altre parole, giustifica - quando è espressione di altri valori costituzionali - il discrezionale bilanciamento con il valore espresso dall'art. 38, secondo comma, Cost., ma tale valore, quando l'ammontare della pensione eccede quanto necessario per le esigenze di vita del pensionato, certamente non può rendere impignorabile la parte eccedente, di modo che, soddisfatta integralmente l'esigenza sottesa al disposto dell'art. 38, comma secondo, Cost., detta parte eccedente deve ritenersi (nei limiti e secondo le regole fissati dall'art. 545 cod. proc. civ.) assoggettabile al regime generale della responsabilità patrimoniale (art. 2740 cod. civ.). In sostanza il Giudice delle Leggi ha ritenuto allora che le norme che “ab origine” o per effetti di interventi della Corte stessa ammettono di soddisfarsi nei limiti del quinto sull’intero ammontare della pensione, sono pienamente conformi al dettato costituzionale, non configgono con il principio appena affermato; qui rileva in particolare l’art. 2, comma 1 del DPR 180/1950, ed ancora più in dettaglio il n.2 di detto articolo dove l’indicazione, fra i crediti privilegiati dei debiti verso lo Stato, altri enti od imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto di impiego e di servizio) non può non ricomprendere il credito derivante dal danno erariale definito nei termini dell’istituto della responsabilità amministrativa (CdC SS.RR. n° 255 del 1 dicembre 1980): si tratta di danni prodotti da soggetti legati alle Amministrazioni da rapporto di impiego, o di servizio o comunque titolari di “munus publicum” od aventi il maneggio di risorse pubbliche (si veda anche il richiamo compiuto richiamo compiuto dagli artt. 4 legge 8 giugno 1966 n° 424 e 21 D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1032). Conclusivamente, quindi, si può affermare che non è costituzionalmente precluso un intervento espropriativo – sulla base di legittimo titolo - sia di carattere definitivo che temporaneo, a fini cautelari, del trattamento pensionistico, in generale - sottolineando, inoltre, la completa parificazione dei settori pubblico e privato – fatto salvo il bilanciamento fra le esigenze del creditore e quelle di vita del pensionato; detta esigenza di bilanciamento può essere erosa – con la conseguente idoneità, senza specifica valutazione nell’ottica del bilanciamento stesso del vigente limite del quinto – in caso di crediti privilegiati, fra i quali rientrano quelli da danno erariale; quindi le le pensioni e gli assegni sostitutivi, siano essi diretti o di reversibilità, erogati dall’I.N.P.D.A.P., dall’I.N.A.I.L., dall’I.N.P.S. o da altre Casse di assistenza o Previdenza, sono indistintamente sequestrabili, pignorabili od espropriabili nei limiti del quinto sull’intero ammontare. In questo quadro normativo si inserisce l’istituto della ritenuta cautelare che, per espressa disposizione di legge contempla fra i cespiti assoggettabili le pensioni; né può essere fatta distinzione – per confutare tesi difensiva recepita la tesi dell’INPDAP – basata sull’ente erogatore. Va quindi dichiarato l’obbligo del predetto istituto previdenziale di dar adempimento al decreto di ritenuta cautelare qui impugnato. Nel merito il decreto stesso è fondato. L’accertamento cui la normativa in tema fa riferimento è di carattere amministrativo e sussiste, nella specie, nella forma privilegiata dell’atto ispettivo, per sua natura assistito – quanto all’aspetto accertativo – dalla valenza probatoria privilegiata dell’atto pubblico (Cdc, SS.RR., n. 715/91; Cas. Sez. lav. 3148/85; CdC sez. Lombardia 1659/98) ; quanto al procedimento ed al suo atto finale, la Malevolti ha avuto ogni possibilità di contraddittorio mentre per quanto attiene all’atto finale, l’obbligo di motivazione è soddisfatto . Più nello specifico, va aggiunto – come ha puntualmente rilevato anche l’Avvocatura dello Stato – che non vi è necessità, per giurisprudenza pacifica, di un formale avviso di inizio procedimento sia quando si abbia, come nel caso di specie, avuto notizia dello stesso e si abbia avuta maniera di parteciparvi (CdS sez. IV, 5003/2002, ex multis), sia quando – è ancora l’ipotesi in questione – vi sia urgenza di provvedere (Cds 5061/2000); l’obbligo di motivazione, inoltre, è pienamente soddisfatto con il rinvio “ per relationem” (Cds sez. IV 2045/2000) agli atti ispettivi disciplinari. Scendendo nel merito di questi, il Collegio ne sottolinea l’esaustività circa l’indicazione delle irregolarità in tema di procedura contabile e delle anomalie ed oscurità in tema di duplicazione di causali di pagamento. Benché – ad avviso del Collegio - questo giudizio non debba arrestarsi al mero esame di legittimità del provvedimento impugnato (contra Cdc, sez. II, 328/89), il legame, prima sottolineato, con il procedimento di responsabilità – con il quale non è in rapporto di pregiudizialità, svolgendosi i due giudizi su piani sovrapponibili – impone una delibazione del merito legata, in una valutazione di compendio, alla coerenza ed alla corretta interpretazione dei fatti sui quali il provvedimento impugnato si basa ed alla sussistenza di un profilo indiziario circa la sussistenza di ingiusto danno erariale. Perciò, appare al Collego ampiamente idoneo quanto finora detto a dar conto della estraneità da censure (nei termini sottoposti a giudizio) del provvedimento impugnato. Conclusivamente, quindi: va dichiarato l’obbligo dell’INPDAP – oramai inadempiuto - di dare esecuzione al decreto di cui si discute (non è più necessaria una condanna all’adempimento, visto l’intervenuto, “medio tempore”, provvedimento di sequestro); l’impugnazione al decreto medesimo va rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno divise in parti eguali fra ricorrente ed INPDAP. P.Q.M. La Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente, pronunciando in composizione collegiale Rigetta Il ricorso di Malevoli Franca Dichiara L’obbligo dell’INPDAP di eseguire i provvedimenti di ritenuta cautelare ex artt. 73 R.D. 2440 del 1923, 58 R.D. 1214 del 1934, e 1 R.D.L. 295 del 1939. Con condanna alle spese, così come specificato in parte motiva, liquidate in Euro 201,62 (duecentouno euro/62). Così deciso in Bologna il 19 giugno 2003. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to (Dr. Leonardo Venturini) f.to (dott. Pietro Sullo)
Depositata in Segreteria il giorno 20/10/2003 Il Direttore della Segreteria f.to Dott.ssa Valeria Sama
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