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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003,
n.97 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208,
concernente «Disposizioni in materia finanziaria e contabile», che
prevede, per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo
1975, n. 70, la rielaborazione del regolamento di amministrazione e
contabilita' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, per adeguarlo ai principi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,
recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1979, n. 696, concernente «Approvazione del nuovo regolamento per la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70»;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
riguardante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, concernente «Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Ritenuta la necessita' di adeguare la contabilita' degli enti
pubblici non economici alla nuova realta' gestionale;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni
riunite, nell'adunanza del 4 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
---->
Vedere testo del decreto da pag. 6 a pag. 47 <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
Ufficio di controllo su Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 230
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sui
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
del personale dipendente».
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potete di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)».
- Il testo del comma 3 dell'art. l della legge 25
giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
contabile) e' il seguente:
«3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il
sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti
pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, si provvede ad apportare le
necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e
contabilita' approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive
modificazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1979, n. 696 reca: «Approvazione del nuovo
regolamento per la classificazione delle entrate e delle
spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.».
- La legge 3 aprile 1997, n. 94 reca: «Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per
l'individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato.».
Note all'art. 2:
- Il titolo della gia' citata legge n. 70 del 1975 e'
riportato nella nota al titolo.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e'
riportato nelle premesse.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1-bis della legge n. 468 del 1978
(il cui titolo e' riportato nelle premesse) e' il seguente:
Art. 1-bis (Strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio). - 1. La impostazione delle previsioni di
entrata e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il
Governo presenta alle Camere:
a) entro il 30 giugno il documento di programmazione
economico-finanziaria, che viene, altresi', trasmesso alle
regioni;
b) entro il 30 settembre il disegno di legge di
approvazione del bilancio annuale e del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge
finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale programmatico che vengono, altresi',
trasmessi alle regioni;
c) entro il 15 novembre i disegni di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica.
2. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il
proprio parere sui documenti di cui alla lettera a) del
comma 1, entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
medesimo comma, entro il 15 ottobre, e lo comunica al
Governo ed al Parlamento.».
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il
seguente:
«Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia'
previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma l predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita' tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
ordine di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di
completamento dei lavori gia' iniziati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 16,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompaganata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o piu'
lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell'anno.
l 3. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori.».
Nota all'art. 9:
- Il testo degli articoli 25 e 30 della gia' citata
legge n. 468/1978 e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti
pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende,
nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi
nella tabella «A» allegata alla presente legge, a quelli
determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente
articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed
all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, di adeguare il sistema della
contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di
competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla
esposizione della spesa sulla base della classificazione
economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella "A" potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli
enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si
riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa,
restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro
bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della
finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al
presente articolo di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa.».
«Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese di
febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al
Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle
previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi
nell'anno precedente.
Nella stessa relazione sono, altresi' indicati i
criteri adottati per la formulazione delle previsioni
relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito
pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e
della programmazione economica invia al Parlamento una
relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia
nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per
l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il
Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel
primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con
correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero
settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli
enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i
risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i
correlativi aggiornamenti della stima annua predetta,
sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la
stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa
relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio
decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli
elementi previsionali e i dati periodici della gestione di
cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile,
luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di
cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni
nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi
presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e
nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di
febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei
comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con
esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono
comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad
aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di
giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi
relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 17 del gia' citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
«Art. 7 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano,
fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni
ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti e provvedimenti
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi
in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri
uffici.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 60 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce un modello di rilevazione della
consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la
loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante
allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica elabora, altresi', un
conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra
contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al
personale delle amministrazioni statali.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 della gia' citata
legge n. 468/1978 e' il seguente:
«3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.».
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione
della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli
enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad
eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo
comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonche' agli
articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma,
perche' ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975,
n. 70), e' il seguente:
«Art. 59 (Benefici di natura assistenziale e sociale).
- Con norme da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente accordo gli enti potranno
disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative su base nazionale,
sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n.
6, la concessione dei seguenti benefici di natura
assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:
1) sussidi;
2) borse di studio;
3) contributi a favore di attivita' culturali,
ricreative e con finalita' sociale;
4) prestiti;
5) mutui edilizi.
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al
precedente comma gli enti non possono modificare la
disciplina in atto dei relativi trattamenti.
E' fatto divieto agli enti di concedere benefici in
aggiunta a quelli sopra previsti. Quelli gia' in atto
presso singoli enti, quali ad esempio le riduzioni
ferroviarie e le provvidenze a favore di orfani di
dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti
alla data di entrata in vigore del presente accordo.».
- Si ritiene opportuno riportare il testo dell'allegato
6 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 509/1979:
«Principi informatori per la disciplina con criteri
omogenei dei benefici di natura assistenziale e sociale. -
La disciplina dei benefici di natura assistenziale e
sociale di cui all'art. 59 del presente accordo dovra'
uniformarsi ai seguenti principi informatori:
1) i sussidi sono concessi in presenza di documentare
situazioni di necessita' determinate da gravi eventi che
incidano sul bilancio familiare del dipendente, entro un
importo massimo di 300.000 lire;
2) le borse di studio sono concesse ai figli dei
dipendenti che frequentano scuole medie pubbliche e
facolta' universitarie, per un importo massimo
rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire, da attribuire
secondo una priorita' determinata in base al profitto
scolastico ed al reddito del nucleo familiare in rapporto
alla consistenza del nucleo stesso;
3) l'ente, ove non ritenga di gestire direttamente
attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a
favore di sodalizi costituiti fra i dipendenti dell'ente
stesso per lo svolgimento di attivita' culturali,
ricreative, turistiche, sportive e per prestazione di
servizi vari;
4) i prestiti sono concessi in presenza di
documentati eventi che comportino sensibili aggravi al
bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo
pari a tredici mensilita' di stipendio. L'estinzione ha
luogo mediante piano di ammortamento di durata
proporzionale all'entita' del prestito con applicazione del
saggio di interesse legale;
5) i mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la
costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o
ammodernamento di immobili o per il finanziamento di
cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente.
I mutui sono erogabili a condizioni che l'immobile sia
destinato a prima abitazione del dipendente e del suo
nucleo familiare, per un importo non eccedente l'80 per
cento della spesa sostenuta dal dipendente e debitamente
documentata, fino ad un massimo di 50 milioni di lire.
L'estinzione del mutuo ha luogo mediante piani di
ammortamento di durata non eccedente i trentacinque anni
con applicazione di un saggio di interesse agevolato.
L'onere complessivo annuo a carico dell'ente per la
concessione dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1)
a 4) non potra' superare un importo pari all'1 per cento
delle spese per il personale iscritte nel bilancio di
previsione.».
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
«Art. 10 (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di consentire la
valutazione economica dei servizi e delle attivita'
prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in
applicazione dell'art. 64 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, un sistema
di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche
per centri di costo. Esso collega le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati
conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni
analitiche riguardanti le attivita' di propria competenza
secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal
sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione
dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei
dati.
2. Le componenti del sistema pubblico di contabilita'
economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i
centri di costo e i servizi erogati.
3. Il piano dei conti, definito nella tabella «B»
allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo
strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
al controllo di gestione.
4. I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilita'
dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e
ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai
provvedimenti di riorganizzazione.
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono
gli organi di direzione politica o di vertice.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, puo'
apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al
comma 3.».
Nota all'art. 33:
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367 reca: «Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili».
Note all'art. 35:
- Il testo del comma 53 dell'art. l della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
«53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52
del presente articolo.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996,
n. 701, reca: «Regolamento recante norme per la graduale
introduzione della carta di credito, quale sistema di
pagamento, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in
attuazione dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
Nota all'art. 37:
- Il testo del comma 1 dell'art. 27 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001, e' il seguente:
«1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio
della propria potesta' statutaria, legislativa e
regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio della propria potesta' statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e del
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle
relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici
nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando
appositi regolamenti di organizzazione.».
Nota all'art. 42:
- Il testo vigente dell'art. 2424 del codice civile e'
il seguente:
«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al
seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata
indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese.
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del
disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I - capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori.
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve
annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della
comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
diverse da quella nella quale e' iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le
garanzie prestate direttamente o indirettamente,
distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie
personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese
controllate e collegate, nonche' di controllanti e di
imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono
inoltre risultare gli altri conti d'ordine.».
Nota all'art. 43:
- Il testo vigente dell'art. 2426 del codice civile, e'
il seguente:
«Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minor valore questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i
dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi
di redazione del bilancio consolidato nonche' quelle
necessarie per il rispetto dei principi indicati negli
articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso del collegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E'
tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli "primo
entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione.
E' consentito effettuare rettifiche di valore e
accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme
tributarie.».
Nota all'art. 44:
- Il testo vigente dell'art. 2427 del codice civile, e'
il seguente:
«Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci
del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci "costi di impianto e di
ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita'", nonche' le ragioni dell'iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
fondi e per il trattamento di fine rapporto, le
utilizzazioni, e gli accertamenti;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
7) la composizione delle voci "ratei e risconti
attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
riserve";
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci "proventi
straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico,
quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) i motivi delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie ed i relativi importi, appositamente
evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle
rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
voci del conto economico;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono.».
Nota all'art. 46:
- Il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile, e'
il seguente:
«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - Il bilancio
deve essere corredato da una relazione degli amministratori
sulla situazione della societa' e sull'andamento della
gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
ha operato, anche attraverso imprese controllate, con
particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
possedute dalla societa', anche per tramite di societa'
fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni
proprie sia delle azioni o quote di societa' controllanti
acquistate o alienate dalla societa', nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale
una relazione sull'andamento della gestione, redatta
secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa con regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione
deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti
dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle
sedi secondarie della societa'.».
Nota all'art. 48:
- Il testo del comma 3 dell'art. 2435-bis del codice
civile e' il seguente:
«Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni
richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427;
le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
riferite all'importo globale dei debiti iscritti in
bilancio.».
Note all'art. 50:
- Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.».
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici.».
Nota all'art. 53:
- Si ritiene opportuno riportare il testo vigente degli
articoli 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 del codice
civile:
«Art. 812 (Distinzione dei beni). - Sono beni immobili
il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli
edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a
scopo transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente
o artificialmente e' incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.».
«Art. 813 (Distinzione dei diritti). - Salvo che dalla
legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i
beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno
per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le
disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti
gli altri diritti.».
«Art. 814 (Energie). - Si considerano beni mobili le
energie naturali che hanno valore economico.».
«815 (Beni mobili iscritti in pubblici registri). - I
beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti
alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle
disposizioni relative ai beni mobili.».
«Art. 816 (Universalita' di mobili). - E' considerata
universalita' di mobili la pluralita' di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione
unitaria.
Le singole cose componenti l'universalita' possono
formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.».
«Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un'altra cosa. La destinazione puo' essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima.».
«Art. 818 (Regime delle pertinenze). - Gli atti e i
rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
comprendono anche le pertinenze, se non e' diversamente
disposto.
Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti
o rapporti giuridici.
La cessazione della qualita' di pertinenza non e'
opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente
acquistato diritti sulla cosa principale.».
«Art. 818 (Diritti dei terzi sulle pertinenze). - La
destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di
un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a
favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti
ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente
data certa anteriore, quando la cosa principale e' un bene
immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.».
Nota all'art. 56:
- Il testo degli articoli 4, 5, 6 e 22 della gia'
citata legge n. 241 del 1990, e', rispettivamente, il
seguente:
«Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma l sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.».
«Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita'
organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.».
«Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione».
«Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.».
Note all'art. 57:
- Per il titolo della gia' citata legge n. 109 del
1994, si veda in nota all'art. 8.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, reca: «Regolamento di attuazione
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in
materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.».
Note all'art. 58:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.»,
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 485 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), e' il
seguente:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accertare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera e), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione dei
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Nota all'art. 62:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, reca: «Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia.».
Nota all'art. 63:
- Il titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e'
riportato nelle premesse.
Nota all'art. 65:
- Per il titolo della legge n. 720 del 1984, si veda in
nota all'art. 50.
Note all'art. 74:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art., 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Il testo dell'art. 58 del piu' volte citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
«Art. 58 (Finalita). - 1. Al fine di realizzare il piu'
efficace controllo dei bilanci, anche articolati per
funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con
particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero
del tesoro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla
acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari
relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di
rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o
valutati dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo
della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di
integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni
pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese
del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalita' di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte
le amministrazioni e gli enti interessati.».
- Il testo dell'art. 13 del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e' il
seguente:
«Art. 13 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori
e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di
cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita' alle
disposizioni del presente testo unico e secondo le regole
tecniche definite col decreto di cui all'art. 8, comma 2.».
Nota all'art. 78:
- Il capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) reca disposizioni di carattere generale in materia
di controllo interno.
Note all'art. 79:
- Il testo della lettera h) del comma 1 dell'art. 13
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
(Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
«1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la
vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni
ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La
revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme
generali, regolatrici della materia:
a-g) (omissis);
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o
finanziaria;».
- Il testo vigente dell'art. 2403 del codice civile e'
il seguente:
«Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno, cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».
- Il testo degli articoli 59, 60 e 61 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e', rispettivamente, il
seguente:
«Art. 59 (Rilevazione dei costi). - 1. Le
amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi
di attivita' e trasmettono alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed
al controllo dei costi.
2. Ferme restando le attuali procedure di
evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di
controllo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica al fine di rappresentare i profili
economici della spesa, previe intese con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce procedure interne e tecniche di
rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di
spesa riconducibili alle unita' amministrative cui compete
la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i
soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte
alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio
dei ministri adotta apposito atto di indirizzo e
coordinamento.».
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
un modello di rilevazione della consistenza del personale,
in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi,
compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti
dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni
statali.
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che
producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in
conformita' alle procedure definite dal Ministero del
tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della
funzione pubblica.
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso
d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori
ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del
Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,
coordinate anche con altri analoghi servizi, per la
valutazione e la verifica delle spese, con particolare
riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli
enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello
svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi
ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante
presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in
materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro.».
«Art. 61 (Interventi correttivi del costo del
personale). - 1. Fermo restando il disposto dell'art.
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto l978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
cui ai commi successivi qualora si verifichi o e siano
prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
stanziamenti previsti per le spese destinate al personale,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, informato dall'amministrazione competente, ne
riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure
correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione
della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso
il CNEL.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in
qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali
che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno
immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori
oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
delle sentenze della Corte costituzionale o dalla
conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorita'
giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con la stessa procedura
di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla
entita' della spesa autorizzata.».
Nota all'art. 81
- Il testo vigente dell'art. 2421 del codice civile e'
il seguente:
«Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
la societa' deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere
indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei
titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i
vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale deve
indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle
estinte, il cognome e il nome dei titolari delle
obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad
esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione;
5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale;
6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo, se questo esiste;
7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse
obbligazioni.
I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a
cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a
cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a
cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a
cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono
essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio a norma dell'art. 2215.».
Note all'art. 82:
- Il testo vigente dell'art. 2399 del codice civile e'
il seguente:
«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e
gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e
coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da
questa controllate da un rapporto continuativo di
prestazione di opera retribuita.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.».
- Il testo vigente dell'art. 2382 del codice civile e'
il seguente:
«Art. 2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
- Il testo vigente dell'art. 331 del codice di
procedura penale e' il seguente:
«Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.».
Nota all'art. 84:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 286 del 1999
si veda in nota all'art. 78.
Nota all'art. 95:
- Il titolo del gia' citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 696 del 1979 e' riportato nelle
premesse.
Allegato
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