DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2003, n.97

   Regolamento  concernente l'amministrazione e la contabilita' degli
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
(GU n. 103 del 6-5-2003- Suppl. Ordinario n.71)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto  l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
    Visto  l'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208,
concernente  «Disposizioni  in  materia finanziaria e contabile», che
prevede,  per  gli  enti  pubblici  disciplinati dalla legge 20 marzo
1975,  n.  70, la rielaborazione del regolamento di amministrazione e
contabilita'  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre  1979,  n. 696, per adeguarlo ai principi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94;
    Vista  la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,
recante  «Disposizioni  sul  riordinamento  degli enti pubblici e del
rapporto di lavoro del personale dipendente»;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 dicembre
1979,  n. 696, concernente «Approvazione del nuovo regolamento per la
classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e
la  contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975,
n. 70»;
    Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
riguardante  «Riforma  di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio»;
    Visto   il   decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  e
successive  modificazioni,  concernente  «Norme in materia di sistemi
informativi  automatizzati  delle  amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2,  comma  1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 286, recante
«Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio
e   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti   e  dei  risultati
dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente
«Riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici nazionali a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
    Ritenuta  la  necessita'  di  adeguare la contabilita' degli enti
pubblici non economici alla nuova realta' gestionale;
    Acquisito  il  parere  reso  dalla  Corte  dei  conti,  a sezioni
riunite, nell'adunanza del 4 luglio 2002;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003;
    Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

     ---->
  Vedere testo del decreto da pag. 6 a pag. 47  <----

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2003
                               CIAMPI
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                     Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2003
  Ufficio di controllo su Ministeri economico-finanziari, registro n.
2 Economia e finanze, foglio n. 230
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo
              - La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sui
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente».
          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potete di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art. 17 della legge 23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa)».
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art.  l della legge 25
          giugno  1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e
          contabile) e' il seguente:
              «3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  gli  enti  e gli organismi pubblici di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29,  con  esclusione degli enti locali di cui al
          decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, adeguano il
          sistema  di  contabilita' ed i relativi bilanci ai principi
          contenuti  nella  legge  3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti
          pubblici  disciplinati  dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e
          successive  modificazioni,  si  provvede  ad  apportare  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento di amministrazione e
          contabilita'  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   18   dicembre   1979,  n.  696,  e  successive
          modificazioni.».
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  18
          dicembre   1979,  n.  696  reca:  «Approvazione  del  nuovo
          regolamento  per  la  classificazione delle entrate e delle
          spese  e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti
          pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.».
              - La  legge  3 aprile 1997, n. 94 reca: «Modifiche alla
          legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni e
          integrazioni,  recante norme di contabilita' generale dello
          Stato  in  materia  di  bilancio.  Delega  al  Governo  per
          l'individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base del
          bilancio dello Stato.».
          Note all'art. 2:
              - Il  titolo  della gia' citata legge n. 70 del 1975 e'
          riportato nella nota al titolo.
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».
              - Il  titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e'
          riportato nelle premesse.
          Note all'art. 3:
              - Il   testo   dell'art.  4  del  gia'  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
              «Art.  4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                b) la  definizione  di  obiettivi,  priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                c) la  individuazione  delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                d) la  definizione dei criteri generali in materia di
          ausili  finanziari  a terzi e di determinazione di tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                e) le  nomine,  designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                f) le    richieste    di    pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di  spesa di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano i propri ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro.».
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo dell'art. 1-bis della legge n. 468 del 1978
          (il cui titolo e' riportato nelle premesse) e' il seguente:
              Art.  1-bis  (Strumenti di programmazione finanziaria e
          di  bilancio).  -  1. La  impostazione  delle previsioni di
          entrata  e di spesa del bilancio dello Stato e' ispirata al
          metodo  della  programmazione  finanziaria.  A  tal fine il
          Governo presenta alle Camere:
                a) entro  il 30 giugno il documento di programmazione
          economico-finanziaria,  che viene, altresi', trasmesso alle
          regioni;
                b) entro  il  30  settembre  il  disegno  di legge di
          approvazione   del   bilancio   annuale   e   del  bilancio
          pluriennale  a  legislazione  vigente,  il disegno di legge
          finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il
          bilancio  pluriennale  programmatico che vengono, altresi',
          trasmessi alle regioni;
                c) entro  il 15 novembre i disegni di legge collegati
          alla manovra di finanza pubblica.
              2.  La  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, esprime il
          proprio  parere  sui  documenti  di cui alla lettera a) del
          comma  1,  entro il 15 luglio, e di cui alla lettera b) del
          medesimo  comma,  entro  il  15  ottobre,  e lo comunica al
          Governo ed al Parlamento.».
          Note all'art. 8:
              - Il  testo  dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il
          seguente:
              «Art.  14  (Programmazione  dei  lavori pubblici). - 1.
          L'attivita'   di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla
          presente  legge  si  svolge  sulla  base  di  un  programma
          triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di
          cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  a), predispongono ed
          approvano,  nel  rispetto dei documenti programmatori, gia'
          previsti   dalla   normativa  vigente,  e  della  normativa
          urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
          nell'anno stesso.
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
          comma  l  predispongono  nell'esercizio delle loro autonome
          competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto
          con  altri  soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
          come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
          al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le
          caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali   ed
          economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi
          dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
          componenti       storico-artistiche,       architettoniche,
          paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti di sostenibilita'
          ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
          particolare  le  amministrazioni aggiudicatrici individuano
          con  priorita'  i  bisogni  che  possono essere soddisfatti
          tramite   la   realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
          capitali   privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione
          economica.  Lo  schema  di  programma  triennale  e  i suoi
          aggiornamenti  annuali sono resi pubblici, prima della loro
          approvazione,  mediante  affissione nella sede dei soggetti
          di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
          giorni consecutivi.
              3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'  tra le categorie di lavori, nonche' un ulteriore
          ordine  di priorita' all'interno di ogni categoria. In ogni
          categoria    sono   comunque   prioritari   i   lavori   di
          manutenzione,  di  recupero  del  patrimonio  esistente, di
          completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
              4.  Nel  programma  triennale  sono altresi' indicati i
          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto
          all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo
          esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati e
          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria.
              5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
          lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare
          le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
          modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
          o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi
          adottati a livello statale o regionale.
              6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
          al  comma  1  e' subordinata alla previa approvazione della
          progettazione  preliminare,  redatta ai sensi dell'art. 16,
          salvo  che  per  i  lavori  di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi accompaganata
          dalla stima sommaria dei costi.
              7.  Un  lavoro o un tronco di lavoro a rete puo' essere
          inserito  nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o piu'
          lotti,  purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata
          elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
          quantificate  le complessive risorse finanziarie necessarie
          per  la  realizzazione  dell'intero  lavoro.  In  ogni caso
          l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
          addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
          fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
              8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Per  motivate  ragioni  di pubblico interesse si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  1,  commi  quarto e
          quinto,  della  legge  3  gennaio  1978, n. 1, e successive
          modificazioni,  e  dell'art.  27,  comma  5,  della legge 8
          giugno 1990, n. 142.
              9.  L'elenco  annuale predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del
          decreto-legge  31  ottobre  1990,  n.  310, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1990, n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali territoriali si
          applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo
          25 febbraio  1995,  n.  77,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              10.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
              11.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono tenuti ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
          elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
          che  ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
          dal  Ministero  della  difesa.  I programmi triennali e gli
          aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli
          predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro
          associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
          per  la  verifica della loro compatibilita' con i documenti
          programmatori vigenti.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 5 e 10 si
          applicano  a  far  data  dal  primo  esercizio  finanziario
          successivo  alla  pubblicazione del decreto di cui al comma
          11,  ovvero  dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
          secondo semestre dell'anno.
              l 3. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
          una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
          di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  dei
          lavori.».
          Nota all'art. 9:
              - Il  testo  degli  articoli 25  e 30 della gia' citata
          legge n. 468/1978 e', rispettivamente, il seguente:
              «Art.   25   (Normalizzazione   dei  conti  degli  enti
          pubblici).  -  Ai comuni, alle province e relative aziende,
          nonche'  a  tutti  gli enti pubblici non economici compresi
          nella  tabella  «A»  allegata alla presente legge, a quelli
          determinati   ai   sensi  dell'ultimo  comma  del  presente
          articolo,  gli  enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
          apposite  norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
          alle  aziende  autonome  dello Stato, agli enti portuali ed
          all'ENEL,  e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
          vigore  della  presente legge, di adeguare il sistema della
          contabilita'  ed  i  relativi  bilanci  a quello annuale di
          competenza   e  di  cassa  dello  Stato,  provvedendo  alla
          esposizione  della  spesa  sulla base della classificazione
          economica  e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
          introiti  in  relazione  alla  provenienza degli stessi, al
          fine  di  consentire  il  consolidamento  delle  operazioni
          interessanti il settore pubblico.
              La  predetta  tabella  "A" potra' essere modificata con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
          della programmazione economica.
              Per  l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli
          enti  territoriali,  l'obbligo  di  cui  al  primo comma si
          riferisce  solo  alle  previsioni e ai consuntivi di cassa,
          restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
          la tenuta della contabilita'.
              Gli  enti  territoriali  presentano in allegato ai loro
          bilanci  i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
          loro  dipendono,  secondo  uno  schema  tipo  definito  dal
          Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
              Ai  fini della formulazione dei conti pluriennali della
          finanza  pubblica  e'  fatto  obbligo  agli  enti di cui al
          presente   articolo  di  fornire  al  Ministro  del  tesoro
          informazioni  su  prevedibili  flussi delle entrate e delle
          spese  per  gli  anni considerati nel bilancio pluriennale,
          ove   questi  non  risultino  gia'  dai  conti  pluriennali
          prescritti da specifiche disposizioni legislative.
              Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta
          dei   Ministri   del   tesoro   e   del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  con  proprio decreto, individua
          gli  organismi  e  gli  enti  anche di natura economica che
          gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
          la  finanza  pubblica, con eccezione degli enti di gestione
          delle   partecipazioni   statali   e  degli  enti  autonomi
          fieristici,  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni del
          presente  articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
          al  primo  comma  si  riferisce  solo alle previsioni ed ai
          consuntivi in termini di cassa.».
              «Art.  30  (Conti  di  cassa).  -  1.  Entro il mese di
          febbraio  di  ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al
          Parlamento  una  relazione  sulla  stima del fabbisogno del
          settore  statale  per  l'anno in corso, quale risulta delle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto   con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi
          nell'anno precedente.
              Nella   stessa  relazione  sono,  altresi'  indicati  i
          criteri  adottati  per  la  formulazione  delle  previsioni
          relative  ai  capitoli  di  interessi sui titoli del debito
          pubblico.  Entro  la stessa data il Ministro del bilancio e
          della  programmazione  economica  invia  al  Parlamento una
          relazione  contenente  i  dati sull'andamento dell'economia
          nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per
          l'esercizio in corso.
              2.  Entro  i  mesi  di  maggio,  agosto  e  novembre il
          Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento una relazione
          sui  risultati  conseguiti  dalle  gestioni  di  cassa  del
          bilancio  statale  e  della tesoreria, rispettivamente, nel
          primo,  secondo  e  terzo trimestre dell'anno in corso, con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
              3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del  tesoro,  presenta  altresi' al Parlamento per l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti  di  cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
          la  stima  della previsione di cassa per l'anno in corso, i
          risultati  riferiti  ai  trimestri  di  cui  al comma 2 e i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
              4.  Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi  previsionali e i dati periodici della gestione di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio   e   ottobre,   i  comuni  e  le  province  debbono
          trasmettere  alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di
          cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
              6.  In  detti  prospetti devono, in particolare, essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
              7.  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio,  maggio,  agosto  e  novembre i dati di cui sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
              8.  Nella  relazione  sul  secondo  trimestre di cui al
          comma  2,  il  Ministro  del  tesoro comunica al Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              9.  A  tal  fine,  gli  enti  di  cui  al  comma  5 con
          esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende di servizi debbono
          comunicare   entro   il   30   giugno   informazioni  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              10.  I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro   il   15  giugno.  Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare  tali  dati e ad inviarli entro lo stesso mese di
          giugno  al  Ministero  del  tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
              11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi.».
          Note all'art. 11:
              - Il   testo  dell'art.  17  del  gia'  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
              «Art.  7  (Funzioni  dei  dirigenti). - 1. I dirigenti,
          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 4, esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni
          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di
          acquisizione delle entrate;
                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei
          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi
          in caso di inerzia;
                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici.».
              - Il  testo  del  comma  1 dell'art. 60 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
              «1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,   definisce   un  modello  di  rilevazione  della
          consistenza  del  personale, in servizio e in quiescenza, e
          delle  relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali
          e  le  entrate  derivanti dalle contribuzioni, anche per la
          loro  evidenziazione  a preventivo e a consuntivo, mediante
          allegati  ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica  elabora,  altresi', un
          conto   annuale   che   evidenzi   anche  il  rapporto  tra
          contribuzioni   e  prestazioni  previdenziali  relative  al
          personale delle amministrazioni statali.».
              - Il  testo  del  comma 3 dell'art. 2 della gia' citata
          legge n. 468/1978 e' il seguente:
              «3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
                a) l'ammontare  presunto dei residui attivi o passivi
          alla  chiusura  dell'esercizio  precedente  a quello cui il
          bilancio si riferisce;
                b) l'ammontare   delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce;
                c) l'ammontare   delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare  e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
          cui   il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione  fra
          operazioni  in  conto  competenza  ed  in conto residui. Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria.».
          Nota all'art. 18:
              - Il  testo  dell'art.  59  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  16  ottobre  1979,  n. 509 (Approvazione
          della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli
          enti  pubblici,  di  cui  alla  legge 20 marzo 1975, n. 70,
          contenuta  nell'ipotesi  di  accordo  del 31 luglio 1979 ad
          eccezione  delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo
          comma,  5,  12,  28,  sesto  comma,  53  e  54 nonche' agli
          articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma,
          perche'  ritenute  in contrasto con la legge 20 marzo 1975,
          n. 70), e' il seguente:
              «Art.  59 (Benefici di natura assistenziale e sociale).
          -  Con  norme  da  adottare  entro  sei  mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente accordo gli enti potranno
          disciplinare, sentite le federazioni sindacali nazionali di
          categoria  maggiormente  rappresentative su base nazionale,
          sulla base dei principi e nei limiti di cui all'allegato n.
          6,   la   concessione   dei  seguenti  benefici  di  natura
          assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti:
                1) sussidi;
                2) borse di studio;
                3)   contributi  a  favore  di  attivita'  culturali,
          ricreative e con finalita' sociale;
                4) prestiti;
                5) mutui edilizi.
              Fino   all'adozione   dei   provvedimenti   di  cui  al
          precedente   comma  gli  enti  non  possono  modificare  la
          disciplina in atto dei relativi trattamenti.
              E'  fatto  divieto  agli  enti di concedere benefici in
          aggiunta  a  quelli  sopra  previsti.  Quelli  gia' in atto
          presso   singoli   enti,  quali  ad  esempio  le  riduzioni
          ferroviarie   e  le  provvidenze  a  favore  di  orfani  di
          dipendenti, restano disciplinati in base ai criteri vigenti
          alla data di entrata in vigore del presente accordo.».
              - Si ritiene opportuno riportare il testo dell'allegato
          6  del  gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 509/1979:
              «Principi  informatori  per  la  disciplina con criteri
          omogenei  dei benefici di natura assistenziale e sociale. -
          La  disciplina  dei  benefici  di  natura  assistenziale  e
          sociale  di  cui  all'art.  59  del presente accordo dovra'
          uniformarsi ai seguenti principi informatori:
                1) i sussidi sono concessi in presenza di documentare
          situazioni  di  necessita'  determinate da gravi eventi che
          incidano  sul  bilancio  familiare del dipendente, entro un
          importo massimo di 300.000 lire;
                2)  le  borse  di  studio  sono concesse ai figli dei
          dipendenti   che   frequentano  scuole  medie  pubbliche  e
          facolta'    universitarie,    per    un   importo   massimo
          rispettivamente di 200.000 e di 250.000 lire, da attribuire
          secondo  una  priorita'  determinata  in  base  al profitto
          scolastico  ed  al reddito del nucleo familiare in rapporto
          alla consistenza del nucleo stesso;
                3)  l'ente,  ove  non ritenga di gestire direttamente
          attivita' culturali e ricreative, puo' erogare contributi a
          favore  di  sodalizi  costituiti fra i dipendenti dell'ente
          stesso   per   lo   svolgimento   di  attivita'  culturali,
          ricreative,  turistiche,  sportive  e  per  prestazione  di
          servizi vari;
                4)   i   prestiti   sono   concessi  in  presenza  di
          documentati  eventi  che  comportino  sensibili  aggravi al
          bilancio familiare del dipendente, entro un importo massimo
          pari  a  tredici  mensilita'  di stipendio. L'estinzione ha
          luogo    mediante   piano   di   ammortamento   di   durata
          proporzionale all'entita' del prestito con applicazione del
          saggio di interesse legale;
                5)  i  mutui edilizi sono concessi per l'acquisto, la
          costruzione o per l'esecuzione dei lavori di manutenzione o
          ammodernamento  di  immobili  o  per  il  finanziamento  di
          cooperative edilizie costituite fra i dipendenti dell'ente.
          I  mutui  sono  erogabili  a  condizioni che l'immobile sia
          destinato  a  prima  abitazione  del  dipendente  e del suo
          nucleo  familiare,  per  un  importo non eccedente l'80 per
          cento  della  spesa  sostenuta dal dipendente e debitamente
          documentata,  fino  ad  un  massimo  di 50 milioni di lire.
          L'estinzione   del   mutuo   ha  luogo  mediante  piani  di
          ammortamento  di  durata  non eccedente i trentacinque anni
          con applicazione di un saggio di interesse agevolato.
              L'onere  complessivo  annuo  a  carico dell'ente per la
          concessione  dei benefici di cui ai precedenti numeri da 1)
          a  4)  non  potra' superare un importo pari all'1 per cento
          delle  spese  per  il  personale  iscritte  nel bilancio di
          previsione.».
          Nota all'art. 21:
              - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto  legislativo 7
          agosto   1997,   n.   279   (Individuazione   delle  unita'
          previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
          sistema   di   tesoreria   unica   e  ristrutturazione  del
          rendiconto generale dello Stato), e' il seguente:
              «Art.  10  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle
          pubbliche  amministrazioni).  - 1. Al fine di consentire la
          valutazione   economica   dei  servizi  e  delle  attivita'
          prodotti,  le  pubbliche amministrazioni adottano, anche in
          applicazione   dell'art.   64  del  decreto  legislativo  3
          febbraio   1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  e successive modificazioni e integrazioni, un sistema
          di contabilita' economica fondato su rilevazioni analitiche
          per  centri  di  costo.  Esso  collega  le  risorse  umane,
          finanziarie   e   strumentali  impiegate  con  i  risultati
          conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
          scopo   di   realizzare  il  monitoraggio  dei  costi,  dei
          rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
          amministrazioni.  Queste ultime provvedono alle rilevazioni
          analitiche  riguardanti  le attivita' di propria competenza
          secondo  i  criteri  e  le metodologie unitari previsti dal
          sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
          supporto  al  controllo interno, assicurando l'integrazione
          dei  sistemi  informativi  e  il costante aggiornamento dei
          dati.
              2.  Le  componenti del sistema pubblico di contabilita'
          economica  per  centri di costo sono: il piano dei conti; i
          centri di costo e i servizi erogati.
              3.  Il  piano  dei  conti,  definito  nella tabella «B»
          allegata  al  presente  decreto legislativo, costituisce lo
          strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
          al controllo di gestione.
              4.  I  centri di costo sono individuati in coerenza con
          il     sistema     dei     centri     di    responsabilita'
          dell'amministrazione,  ne  rilevano i risultati economici e
          ne    seguono   l'evoluzione,   anche   in   relazione   ai
          provvedimenti di riorganizzazione.
              5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
          strumentali,  cui danno luogo i diversi centri di costo per
          il  raggiungimento  degli  scopi dell'amministrazione. Essi
          sono  aggregati  nelle  funzioni-obiettivo che esprimono le
          missioni    istituzionali   di   ciascuna   amministrazione
          interessata.  In base alla definizione dei servizi finali e
          strumentali   evidenziati   nelle   rilevazioni  analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia  e  di economicita' del risultato della gestione,
          anche  ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          ai sensi dell'art. 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          aggiunto  dall'art.  3, comma 1, della legge 3 aprile 1997,
          n.  94.  Per  le altre amministrazioni pubbliche provvedono
          gli organi di direzione politica o di vertice.
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   con   proprio  decreto,  puo'
          apportare  integrazioni  e modifiche alla tabella di cui al
          comma 3.».
          Nota all'art. 33:
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,  n.  367 reca: «Regolamento recante semplificazione e
          accelerazione delle procedure di spesa e contabili».
          Note all'art. 35:
              - Il  testo  del  comma  53  dell'art. l della legge 28
          dicembre  1995,  n.  549 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              «53.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui all'art. 1,
          comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi
          della  procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52
          del presente articolo.».
              - Il  decreto  del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996,
          n.  701,  reca:  «Regolamento recante norme per la graduale
          introduzione  della  carta  di  credito,  quale  sistema di
          pagamento,  nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in
          attuazione  dell'art. 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53,
          della legge 28 dicembre 1995, n. 549.».
          Nota all'art. 37:
              - Il  testo  del  comma  1 dell'art. 27 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001, e' il seguente:
              «1.  Le  regioni  a  statuto  ordinario, nell'esercizio
          della    propria   potesta'   statutaria,   legislativa   e
          regolamentare,   e   le  altre  pubbliche  amministrazioni,
          nell'esercizio   della   propria   potesta'   statutaria  e
          regolamentare,  adeguano  ai  principi  dell'art.  4  e del
          presente  capo  i  propri  ordinamenti, tenendo conto delle
          relative  peculiarita'.  Gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali  si  adeguano,  anche  in  deroga  alle  speciali
          disposizioni   di  legge  che  li  disciplinano,  adottando
          appositi regolamenti di organizzazione.».
          Nota all'art. 42:
              - Il  testo vigente dell'art. 2424 del codice civile e'
          il seguente:
              «Art.  2424  (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo
          stato  patrimoniale  deve  essere redatto in conformita' al
          seguente schema.
          Attivo:
              A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con
          separata indicazione della parte gia' richiamata.
              B) Immobilizzazioni:
                I - Immobilizzazioni immateriali:
                  1) costi di impianto e di ampliamento;
                  2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
                  3)  diritti  di  brevetto  industriale e diritti di
          utilizzazione delle opere dell'ingegno;
                  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
                  5) avviamento;
                  6) immobilizzazioni in corso e acconti;
                  7) altre.
              Totale.
                II - Immobilizzazioni materiali:
                  1) terreni e fabbricati;
                  2) impianti e macchinario;
                  3) attrezzature industriali e commerciali;
                  4) altri beni;
                  5) immobilizzazioni in corso e acconti.
              Totale.
                III  -  Immobilizzazioni  finanziarie,  con  separata
          indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi
          esigibili entro l'esercizio successivo:
                  1) partecipazioni in:
                    a) imprese controllate;
                    b) imprese collegate;
                    c) imprese controllanti;
                    d) altre imprese.
                  2) crediti:
                    a) verso imprese controllate;
                    b) verso imprese collegate;
                    c) verso controllanti;
                    d) verso altri;
                  3) altri titoli;
                  4) azioni proprie, con indicazione anche del valore
          nominale complessivo.
              Totale.
              Totale immobilizzazioni (B).
              C) Attivo circolante:
                I - Rimanenze:
                  1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
                  2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
                  3) lavori in corso su ordinazione;
                  4) prodotti finiti e merci;
                  5) acconti.
              Totale.
                II  - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                  1) verso clienti;
                  2) verso imprese controllate;
                  3) verso imprese collegate;
                  4) verso controllanti;
                  5) verso altri.
              Totale.
                III  -  Attivita'  finanziarie  che non costituiscono
          immobilizzazioni:
                  1) partecipazioni in imprese controllate;
                  2) partecipazioni in imprese collegate;
                  3) partecipazioni in imprese controllanti;
                  4) altre partecipazioni;
                  5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore
          nominale complessivo;
                  6) altri titoli.
              Totale.
                IV - Disponibilita' liquide:
                  1) depositi bancari e postali;
                  2) assegni;
                  3) danaro e valori in cassa.
              Totale.
              Totale attivo circolante (C).
              D)  Ratei  e  risconti,  con  separata  indicazione del
          disaggio su prestiti.
              Passivo:
                A) Patrimonio netto:
                  I - capitale.
                  II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
                  III - Riserve di rivalutazione.
                  IV - Riserva legale.
                  V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
                  VI - Riserve statutarie.
                  VII - Altre riserve, distintamente indicate.
                  VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
                  IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
              Totale.
                B) Fondi per rischi e oneri:
                  1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
                  2) per imposte;
                  3) altri.
              Totale.
                C)   Trattamento   di   fine   rapporto   di   lavoro
          subordinato.
                D)  Debiti,  con  separata  indicazione, per ciascuna
          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
                  1) obbligazioni;
                  2) obbligazioni convertibili;
                  3) debiti verso banche;
                  4) debiti verso altri finanziatori;
                  5) acconti;
                  6) debiti verso fornitori.
                  7) debiti rappresentati da titoli di credito;
                  8) debiti verso imprese controllate
                  9) debiti verso imprese collegate;
                  10) debiti verso controllanti;
                  11) debiti tributari;
                  12)  debiti  verso  istituti  di  previdenza  e  di
          sicurezza sociale;
                  13) altri debiti.
              Totale.
                E)   Ratei   e  risconti,  con  separata  indicazione
          dell'aggio su prestiti.
              Se  un  elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto
          piu'   voci  dello  schema,  nella  nota  integrativa  deve
          annotarsi,  qualora  cio'  sia  necessario  ai  fini  della
          comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci
          diverse da quella nella quale e' iscritto.
              In  calce  allo  stato patrimoniale devono risultare le
          garanzie    prestate    direttamente    o   indirettamente,
          distinguendosi  tra  fidejussioni,  avalli,  altre garanzie
          personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
          ciascun  tipo,  le  garanzie  prestate  a favore di imprese
          controllate  e  collegate,  nonche'  di  controllanti  e di
          imprese  sottoposte  al  controllo di queste ultime; devono
          inoltre risultare gli altri conti d'ordine.».
          Nota all'art. 43:
              - Il testo vigente dell'art. 2426 del codice civile, e'
          il seguente:
              «Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore  questo  non  puo'  essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante
          dall'ultimo  bilancio  delle  imprese  medesime, detratti i
          dividendi  ed  operate le rettifiche richieste dai principi
          di   redazione  del  bilancio  consolidato  nonche'  quelle
          necessarie  per  il  rispetto  dei  principi indicati negli
          articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie.».
          Nota all'art. 44:
              - Il testo vigente dell'art. 2427 del codice civile, e'
          il seguente:
              «Art.  2427  (Contenuto  della  nota integrativa). - La
          nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
          altre disposizioni:
                1)  i  criteri applicati nella valutazione delle voci
          del   bilancio,   nelle   rettifiche   di  valore  e  nella
          conversione  dei  valori non espressi all'origine in moneta
          avente corso legale nello Stato;
                2)  i  movimenti delle immobilizzazioni, specificando
          per  ciascuna  voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti  da  una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
          nell'esercizio;  le  rivalutazioni,  gli  ammortamenti e le
          svalutazioni  effettuati  nell'esercizio;  il  totale delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio;
                3) la composizione delle voci "costi di impianto e di
          ampliamento"   e  "costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  di
          pubblicita'",  nonche'  le  ragioni  dell'iscrizione  ed  i
          rispettivi criteri di ammortamento;
                4)  le variazioni intervenute nella consistenza delle
          altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
          fondi   e   per   il   trattamento  di  fine  rapporto,  le
          utilizzazioni, e gli accertamenti;
                5)    l'elenco    delle   partecipazioni,   possedute
          direttamente  o  per  tramite  di societa' fiduciaria o per
          interposta  persona  in  imprese  controllate  e collegate,
          indicando  per  ciascuna  la  denominazione,  la  sede,  il
          capitale,  l'importo  del  patrimonio  netto,  l'utile o la
          perdita  dell'ultimo  esercizio,  la  quota  posseduta e il
          valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
                6)  distintamente  per ciascuna voce, l'ammontare dei
          crediti  e  dei debiti di durata residua superiore a cinque
          anni,  e  dei  debiti  assistiti  da garanzie reali su beni
          sociali,  con  specifica  indicazione  della  natura  delle
          garanzie;
                7)  la  composizione  delle  voci  "ratei  e risconti
          attivi"  e  "ratei  e risconti passivi" e della voce "altri
          fondi"  dello  stato patrimoniale, quando il loro ammontare
          sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce "altre
          riserve";
                8)   l'ammontare   degli  oneri  finanziari  imputati
          nell'esercizio  ai  valori iscritti nell'attivo dello stato
          patrimoniale, distintamente per ogni voce;
                9)   gli   impegni   non   risultanti   dallo   stato
          patrimoniale;  le  notizie  sulla  composizione e natura di
          tali  impegni  e  dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
          utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
          della  societa',  specificando  quelli  relativi  a imprese
          controllate  collegate, controllanti e a imprese sottoposte
          al controllo di queste ultime;
                10)  se  significativa,  la  ripartizione  dei ricavi
          delle  vendite  e  delle  prestazioni  secondo categorie di
          attivita' e secondo aree geografiche;
                11)   l'ammontare  dei  proventi  da  partecipazioni,
          indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
                12)  la  suddivisione  degli interessi ed altri oneri
          finanziari,  indicati  nell'art.  2425,  n. 17), relativi a
          prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
                13)    la    composizione    delle   voci   "proventi
          straordinari"  e  "oneri straordinari" del conto economico,
          quando il loro ammontare sia apprezzabile;
                14)  i  motivi  delle  rettifiche  di  valore e degli
          accantonamenti  eseguiti  esclusivamente in applicazione di
          norme  tributarie  ed  i  relativi  importi,  appositamente
          evidenziati   rispetto   all'ammontare   complessivo  delle
          rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite
          voci del conto economico;
                15)  il  numero  medio  dei dipendenti, ripartito per
          categoria;
                16)   l'ammontare   dei   compensi   spettanti   agli
          amministratori  ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
          categoria;
                17)  il  numero  e  il  valore  nominale  di ciascuna
          categoria  di azioni della societa' e il numero e il valore
          nominale  delle  nuove  azioni  della societa' sottoscritte
          durante l'esercizio;
                18)   le   azioni   di   godimento,  le  obbligazioni
          convertibili  in  azioni  e i titoli o valori simili emessi
          dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
          essi attribuiscono.».
          Nota all'art. 46:
              - Il testo vigente dell'art. 2428 del codice civile, e'
          il seguente:
              «Art.  2428  (Relazione  sulla gestione). - Il bilancio
          deve essere corredato da una relazione degli amministratori
          sulla  situazione  della  societa'  e  sull'andamento della
          gestione,  nel suo complesso e nei vari settori in cui essa
          ha  operato,  anche  attraverso  imprese  controllate,  con
          particolare,   riguardo   ai   costi,   ai  ricavi  e  agli
          investimenti.
              Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
                1) le attivita' di ricerca e di sviluppo;
                2)  i  rapporti  con  imprese controllate, collegate,
          controllanti  e  imprese  sottoposte al controllo di queste
          ultime;
                3)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          possedute  dalla  societa',  anche  per tramite di societa'
          fiduciaria  o  per  interposta  persona,  con l'indicazione
          della parte di capitale corrispondente;
                4)  il  numero  e il valore nominale sia delle azioni
          proprie  sia  delle azioni o quote di societa' controllanti
          acquistate   o   alienate   dalla   societa',   nel   corso
          dell'esercizio,  anche per tramite di societa' fiduciaria o
          per    interposta    persona,   con   l'indicazione   della
          corrispondente  parte  di capitale, dei corrispettivi e dei
          motivi degli acquisti e delle alienazioni;
                5)  i  fatti  di  rilievo  avvenuti  dopo la chiusura
          dell'esercizio;
                6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
              Entro   tre   mesi   dalla   fine  del  primo  semestre
          dell'esercizio gli amministratori delle societa' con azioni
          quotate  in  borsa devono trasmettere al collegio sindacale
          una   relazione   sull'andamento  della  gestione,  redatta
          secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per
          le  societa'  e  la  borsa con regolamento pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione
          deve  essere  pubblicata  nei  modi e nei termini stabiliti
          dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.
              Dalla  relazione  deve inoltre risultare l'elenco delle
          sedi secondarie della societa'.».
          Nota all'art. 48:
              - Il  testo  del  comma 3 dell'art. 2435-bis del codice
          civile e' il seguente:
              «Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le indicazioni
          richieste  dal  n.  10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
          7),  9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427;
          le  indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
          bilancio.».
          Note all'art. 50:
              - Il  decreto  legislativo  10  settembre 1993, n. 385,
          reca:  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia.».
              - La  legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione
          del  sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed organismi
          pubblici.».
          Nota all'art. 53:
              - Si ritiene opportuno riportare il testo vigente degli
          articoli 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818 e 819 del codice
          civile:
              «Art.  812 (Distinzione dei beni). - Sono beni immobili
          il  suolo,  le  sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli
          edifici  e  le altre costruzioni, anche se unite al suolo a
          scopo  transitorio, e in genere tutto cio' che naturalmente
          o artificialmente e' incorporato al suolo.
              Sono  reputati  immobili  i mulini, i bagni e gli altri
          edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
          riva  o  all'alveo  o  sono  destinati  ad  esserlo in modo
          permanente per la loro utilizzazione.
              Sono mobili tutti gli altri beni.».
              «Art.  813 (Distinzione dei diritti). - Salvo che dalla
          legge  risulti  diversamente, le disposizioni concernenti i
          beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno
          per  oggetto  beni  immobili  e  alle  azioni  relative; le
          disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti
          gli altri diritti.».
              «Art.  814  (Energie).  - Si considerano beni mobili le
          energie naturali che hanno valore economico.».
              «815  (Beni  mobili iscritti in pubblici registri). - I
          beni  mobili  iscritti  in  pubblici registri sono soggetti
          alle  disposizioni  che  li riguardano e, in mancanza, alle
          disposizioni relative ai beni mobili.».
              «Art.  816  (Universalita' di mobili). - E' considerata
          universalita'   di   mobili   la  pluralita'  di  cose  che
          appartengono  alla  stessa persona e hanno una destinazione
          unitaria.
              Le  singole  cose  componenti  l'universalita'  possono
          formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.».
              «Art.  817  (Pertinenze).  -  Sono  pertinenze  le cose
          destinate  in  modo  durevole  a servizio o ad ornamento di
          un'altra  cosa.  La destinazione puo' essere effettuata dal
          proprietario  della  cosa principale o da chi ha un diritto
          reale sulla medesima.».
              «Art.  818  (Regime  delle  pertinenze). - Gli atti e i
          rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale
          comprendono  anche  le  pertinenze,  se non e' diversamente
          disposto.
              Le  pertinenze possono formare oggetto di separati atti
          o rapporti giuridici.
              La  cessazione  della  qualita'  di  pertinenza  non e'
          opponibile   ai   terzi   i   quali  abbiano  anteriormente
          acquistato diritti sulla cosa principale.».
              «Art.  818  (Diritti  dei terzi sulle pertinenze). - La
          destinazione  di  una  cosa  al servizio o all'ornamento di
          un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a
          favore  dei  terzi. Tali diritti non possono essere opposti
          ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente
          data  certa anteriore, quando la cosa principale e' un bene
          immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.».
          Nota all'art. 56:
              -  Il  testo  degli  articoli  4,  5, 6 e 22 della gia'
          citata  legge  n.  241  del  1990,  e', rispettivamente, il
          seguente:
              «Art.  4.  - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono  tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile  della istruttoria e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
              2.  Le  disposizioni adottate ai sensi del comma l sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti.».
              «Art.   5.   -  1.  Il  dirigente  di  ciascuna  unita'
          organizzativa  provvede  ad  assegnare  a  se'  o  ad altro
          dipendente  addetto  all'unita'  la  responsabilita'  della
          istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
          procedimento   nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
          provvedimento finale.
              2.  Fino  a quando non sia effettuata l'assegnazione di
          cui  al  comma  1,  e' considerato responsabile del singolo
          procedimento    il   funzionario   preposto   alla   unita'
          organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
              3.  L'unita'  organizzativa  competente e il nominativo
          del   responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai
          soggetti  di  cui  all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
          abbia interesse.».
              «Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i
          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di
          provvedimento;
                b) accerta   di   ufficio   i  fatti,  disponendo  il
          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni
          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento
          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il
          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
          competente per l'adozione».
              «Art.  22.  -  1.  Al fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27.».
          Note all'art. 57:
              - Per  il  titolo  della  gia'  citata legge n. 109 del
          1994, si veda in nota all'art. 8.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre  1999,  n.  554,  reca: «Regolamento di attuazione
          della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  legge quadro in
          materia di lavori pubblici, e successive modificazioni.».
          Note all'art. 58:
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre   2000,   n.   445,   reca:   «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa.»,
              - Il  testo  dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 485 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato. Legge finanziaria 2000), e' il
          seguente:
              «Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia
          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di
          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in
          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con
          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed
          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si
          impegna  ad  accertare,  sino a concorrenza della quantita'
          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai
          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il
          ricorso  alla  locazione  finanziaria. I contratti conclusi
          con  l'accettazione  di tali ordinativi non sono sottoposti
          al parere di congruita' economica.
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17,  comma 25,  lettera  e), della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai
          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello
          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della
          legge  14  gennaio  1994,  n. 20, si applica il comma 4 del
          medesimo art. 3 della stessa legge.
              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello
          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le
          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto
          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche
          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni
          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli
          oggetto di convenzionamento.
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici   preposti   al   controllo  di  gestione  ai  sensi
          dell'articolo  4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286,  verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma
          3,  richiedendo  eventualmente al Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e
          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,
          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere
          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione dei
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
          Nota all'art. 62:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
          2001,  n.  384,  reca:  «Regolamento di semplificazione dei
          procedimenti di spese in economia.».
          Nota all'art. 63:
              - Il  titolo del decreto legislativo n. 165 del 2001 e'
          riportato nelle premesse.
          Nota all'art. 65:
              - Per il titolo della legge n. 720 del 1984, si veda in
          nota all'art. 50.
          Note all'art. 74:
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          «Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle  amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'art., 2,
          comma  1,  lettera  mm),  della  legge  23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Il  testo  dell'art. 58 del piu' volte citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art. 58 (Finalita). - 1. Al fine di realizzare il piu'
          efficace   controllo  dei  bilanci,  anche  articolati  per
          funzioni  e  per programmi, e la rilevazione dei costi, con
          particolare  riferimento  al costo del lavoro, il Ministero
          del  tesoro  del bilancio e della programmazione economica,
          d'intesa  con  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,  provvede  alla
          acquisizione   delle  informazioni  sui  flussi  finanziari
          relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.
              2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, tutte le
          amministrazioni    pubbliche    impiegano    strumenti   di
          rilevazione  e  sistemi informatici e statistici definiti o
          valutati  dall'Autorita'  per  l'informatica nella pubblica
          amministrazione  di  cui al decreto legislativo 12 febbraio
          1993,  n.  39,  e successive modificazioni ed integrazioni,
          sulla  base  delle  indicazioni  definite dal Ministero del
          tesoro,  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
              3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo
          della  spesa  del personale di cui al comma 1, il Ministero
          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
          d'intesa  con  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della funzione pubblica, avvia un processo di
          integrazione  dei sistemi informativi delle amministrazioni
          pubbliche  che  rilevano i trattamenti economici e le spese
          del   personale,  facilitando  la  razionalizzazione  delle
          modalita'  di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni
          acquisite  dal  sistema  informativo del Dipartimento della
          ragioneria  generale dello Stato sono disponibili per tutte
          le amministrazioni e gli enti interessati.».
              - Il  testo  dell'art.  13  del gia' citato decreto del
          Presidente   della  Repubblica  n.  445  del  2000,  e'  il
          seguente:
              «Art. 13 (Libri e scritture). - 1. I libri, i repertori
          e  le  scritture,  ivi compresi quelli previsti dalla legge
          sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di
          cui  sia  obbligatoria  la  tenuta possono essere formati e
          conservati  su  supporti  informatici  in  conformita' alle
          disposizioni  del  presente testo unico e secondo le regole
          tecniche definite col decreto di cui all'art. 8, comma 2.».
          Nota all'art. 78:
              - Il  capo I del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59)  reca disposizioni di carattere generale in materia
          di controllo interno.
          Note all'art. 79:
              - Il  testo  della  lettera h) del comma 1 dell'art. 13
          del   decreto   legislativo   29   ottobre   1999,  n.  419
          (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
          norma  degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), e' il seguente:
              «1.  Le  amministrazioni  dello Stato che esercitano la
          vigilanza  sugli  enti  pubblici cui si applica il presente
          decreto  promuovono,  con  le  modalita' stabilite per ogni
          ente  dalle  norme  vigenti, la revisione degli statuti. La
          revisione  adegua  gli  statuti  stessi alle seguenti norme
          generali, regolatrici della materia:
                a-g) (omissis);
                h) previsione di un collegio dei revisori composto di
          tre  membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
          o  dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o tra
          persone   in   possesso   di   specifica  professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole    rilievo    o    dimensione    organizzativa   o
          finanziaria;».
              - Il  testo vigente dell'art. 2403 del codice civile e'
          il seguente:
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
          societa',  vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
          costitutivo   ed   accertare   la   regolare  tenuta  della
          contabilita'  sociale,  la corrispondenza del bilancio alle
          risultanze   dei   libri  e  delle  scritture  contabili  e
          l'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 per la
          valutazione del patrimonio sociale.
              Il  collegio  sindacale  deve altresi' accertare almeno
          ogni  trimestre  la  consistenza di cassa e l'esistenza dei
          valori  e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
          societa' in pegno, cauzione o custodia.
              I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
          individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
              Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
          notizie   sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o  su
          determinati affari.
              Degli  accertamenti  eseguiti  deve  farsi constare nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».
              - Il  testo  degli articoli 59, 60 e 61 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001 e', rispettivamente, il
          seguente:
              «Art.   59   (Rilevazione   dei   costi).   -   1.   Le
          amministrazioni  pubbliche  individuano i singoli programmi
          di  attivita'  e  trasmettono alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed
          al controllo dei costi.
              2.    Ferme    restando   le   attuali   procedure   di
          evidenziazione   della  spesa  ed  i  relativi  sistemi  di
          controllo,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica al fine di rappresentare i profili
          economici  della spesa, previe intese con la Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,   definisce   procedure  interne  e  tecniche  di
          rilevazione  e  provvede,  in  coerenza  con le funzioni di
          spesa  riconducibili alle unita' amministrative cui compete
          la  gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci
          pubblici a carattere sperimentale.
              3.  Per  la  omogeneizzazione  delle procedure presso i
          soggetti  pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte
          alla  vigilanza  ministeriale,  la Presidenza del Consiglio
          dei   ministri   adotta   apposito   atto  di  indirizzo  e
          coordinamento.».
              «Art.  60  (Controllo  del  costo  del lavoro). - 1. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  d'intesa  con  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, definisce
          un  modello di rilevazione della consistenza del personale,
          in  servizio  e in quiescenza, e delle relative spese, ivi,
          compresi  gli  oneri  previdenziali  e le entrate derivanti
          dalle  contribuzioni,  anche  per  la loro evidenziazione a
          preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica  elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi
          anche   il   rapporto   tra   contribuzioni  e  prestazioni
          previdenziali  relative  al personale delle amministrazioni
          statali.
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche presentano, entro il
          mese  di  maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
          tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
          annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
          pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
          regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
          presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
          determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
          riferisce  l'applicazione  delle misure di cui all'art. 30,
          comma  11,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              3.  Gli  enti  pubblici  economici  e  le  aziende  che
          producono  servizi  di pubblica utilita' nonche' gli enti e
          le  aziende  di  cui  all'art.  70,  comma 4, sono tenuti a
          comunicare  alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e al Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, il
          costo   annuo   del   personale   comunque  utilizzato,  in
          conformita'  alle  procedure  definite  dal  Ministero  del
          tesoro,   d'intesa   con  il  predetto  Dipartimento  della
          funzione pubblica.
              4.   La   Corte  dei  conti  riferisce  annualmente  al
          Parlamento   sulla   gestione   delle  risorse  finanziarie
          destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di
          tutti  i  dati  e  delle informazioni disponibili presso le
          amministrazioni  pubbliche. Con apposite relazioni in corso
          d'anno,   anche   a  richiesta  del  Parlamento,  la  Corte
          riferisce  altresi' in ordine a specifiche materie, settori
          ed interventi.
              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della
          programmazione  economica,  anche su espressa richiesta del
          Ministro   per   la   funzione   pubblica,  dispone  visite
          ispettive,  a  cura  dei  servizi  ispettivi di finanza del
          Dipartimento   della   ragioneria   generale  dello  Stato,
          coordinate   anche  con  altri  analoghi  servizi,  per  la
          valutazione  e  la  verifica  delle  spese, con particolare
          riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
          decentrati,   denunciando   alla   Corte   dei   conti   le
          irregolarita'  riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite
          presso  le  amministrazioni  pubbliche,  nonche' presso gli
          enti  e  le  aziende  di  cui  al  comma  3.  Ai fini dello
          svolgimento  integrato delle verifiche ispettive, i servizi
          ispettivi  di  finanza  del  Dipartimento  della ragioneria
          generale   dello   Stato   esercitano  presso  le  predette
          amministrazioni,  enti  e  aziende  sia  le funzioni di cui
          all'articolo  3,  comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  20  febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1,
          lettera  b)  del decreto del Presidente della Repubblica 28
          aprile  1998,  n.  154,  sia  i compiti di cui all'art. 27,
          comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
              6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate
          di  cui  al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante
          presso    il    Dipartimento   della   funzione   pubblica.
          L'ispettorato  stesso  si  avvale  di  cinque  ispettori di
          finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  cinque  funzionari,  particolarmente esperti in
          materia,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
          Ministero  dell'interno  e  di  altro personale comunque in
          servizio  presso  il  Dipartimento della funzione pubblica.
          L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla
          razionale  organizzazione  delle pubbliche amministrazioni,
          l'ottimale    utilizzazione   delle   risorse   umane,   la
          conformita'   dell'azione  amministrativa  ai  principi  di
          imparzialita'   e   buon  andamento  e  l'osservanza  delle
          disposizioni   vigenti   sul   controllo   dei  costi,  dei
          rendimenti  e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
          lavoro.».
              «Art.   61   (Interventi   correttivi   del  costo  del
          personale).  -  1.  Fermo  restando  il  disposto dell'art.
          11-ter,  comma  7,  della  legge  5  agosto l978, n. 468, e
          successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di
          cui  ai  commi  successivi  qualora  si verifichi o e siano
          prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli
          stanziamenti  previsti per le spese destinate al personale,
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  informato  dall'amministrazione  competente, ne
          riferisce  al  Parlamento,  proponendo l'adozione di misure
          correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio.
          La relazione e' trasmessa altresi' al nucleo di valutazione
          della  spesa  relativa al pubblico impiego istituito presso
          il CNEL.
              2.   Le   pubbliche  amministrazioni  che  vengono,  in
          qualunque  modo,  a conoscenza di decisioni giurisdizionali
          che  comportino  oneri  a  carico  del  bilancio,  ne danno
          immediata  comunicazione  alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   -   Dipartimento  della  funzione  pubblica,  al
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Ove  tali  decisioni producano nuovi o maggiori
          oneri  rispetto  alle  spese  autorizzate,  il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          presenta,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione
          delle   sentenze   della   Corte   costituzionale  o  dalla
          conoscenza  delle  decisioni  esecutive  di altre autorita'
          giurisdizionali,  una  relazione  al Parlamento, impegnando
          Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una
          nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti
          della spesa globale.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica provvede, con la stessa procedura
          di  cui  al  comma 2, a seguito di richieste pervenute alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  per  la  estensione  generalizzata  di
          decisioni   giurisdizionali   divenute  esecutive,  atte  a
          produrre  gli  effetti  indicati nel medesimo comma 2 sulla
          entita' della spesa autorizzata.».
          Nota all'art. 81
              - Il  testo vigente dell'art. 2421 del codice civile e'
          il seguente:
              «Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri
          e  le  altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214,
          la societa' deve tenere:
                1)  il  libro  dei  soci,  nel  quale  devono  essere
          indicati  il  numero delle azioni, il cognome e il nome dei
          titolari  delle  azioni  nominative,  i  trasferimenti  e i
          vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
                2)   il  libro  delle  obbligazioni,  il  quale  deve
          indicare  l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle
          estinte,   il   cognome   e  il  nome  dei  titolari  delle
          obbligazioni  nominative  e  i trasferimenti e i vincoli ad
          esse relativi;
                3)  il  libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni
          delle  assemblee,  in  cui devono essere trascritti anche i
          verbali redatti per atto pubblico;
                4)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          consiglio di amministrazione;
                5)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          collegio sindacale;
                6)  il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
          comitato esecutivo, se questo esiste;
                7)  il  libro  delle  adunanze  e delle deliberazioni
          delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse
          obbligazioni.
              I  libri  indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a
          cura  degli  amministratori,  il  libro indicato nel n. 5 a
          cura  del  collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a
          cura  del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a
          cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.
              I  libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono
          essere  numerati  progressivamente in ogni pagina e bollati
          in ogni foglio a norma dell'art. 2215.».
          Note all'art. 82:
              - Il  testo vigente dell'art. 2399 del codice civile e'
          il seguente:
              «Art.  2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non  possono  essere  eletti  alla  carica di sindaco e, se
          eletti,  decadono  dall'ufficio coloro che si trovano nelle
          condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e
          gli  affini  degli  amministratori entro il quarto grado, e
          coloro  che  sono  legati  alla societa' o alle societa' da
          questa   controllate   da   un   rapporto  continuativo  di
          prestazione di opera retribuita.
              La  cancellazione  o  la  sospensione  dal registro dei
          revisori  contabili  e'  causa di decadenza dall'ufficio di
          sindaco.».
              - Il  testo vigente dell'art. 2382 del codice civile e'
          il seguente:
              «Art.  2382 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non  puo'  essere  nominato  amministratore,  e se nominato
          decade  dal  suo  ufficio,  l'interdetto, l'inabilitato, il
          fallito,  o chi e' stato condannato ad una pena che importa
          l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici uffici o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».
              - Il   testo   vigente  dell'art.  331  del  codice  di
          procedura penale e' il seguente:
              «Art.  331  (Denuncia  da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati  di  un  pubblico  servizio).  - 1. Salvo quanto
          stabilito   dall'art.  347,  i  pubblici  ufficiali  e  gli
          incaricati  di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
          causa  delle  loro  funzioni  o  del  loro  servizio, hanno
          notizia  di  reato  perseguibile  di  ufficio, devono farne
          denuncia  per iscritto, anche quando non sia individuata la
          persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico   ministero  o  a  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato  perseguibile d'ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.».
          Nota all'art. 84:
              - Per il titolo del decreto legislativo n. 286 del 1999
          si veda in nota all'art. 78.
          Nota all'art. 95:
              - Il  titolo  del  gia'  citato  decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  696  del  1979  e'  riportato  nelle
          premesse.

      
                                                             Allegato