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Aspetti del sequestro conservativo nel giudizio contabile, di Augusto Sanzi, magistrato della Corte dei conti
§ 1 Premessa § 2 Profili normativi § 3 Il decreto
presidenziale
3.1 I poteri del presidente della Sezione
3.2 Decreto presidenziale e pronuncia del giudice designato
3.3 La designazione del giudice
3.4 Fissazione udienza di comparizione, notifica ricorso e
termini relativi
3.5 Effetti del decreto
§ 4 L’udienza davanti al giudice designato
4.1 Generalità
4.2 L’udienza di (prima) comparizione
4.3
Dichiarazione di terzo
4.4 L’intervento nel sequestro
4.5 Attività istruttoria e regime delle prove
4.6 L’udienza del giudice per sentire le parti
§ 5 Il provvedimento del giudice designato
5.1 Questioni sulla giurisdizione, sulla competenza e di
legittimità costit.
5.2 I presupposti di merito
5.3 Il provvedimento negativo
5.4 L’ordinanza di accoglimento
5.5 La custodia
§ 6
I casi di modifica e revoca del provvedimento cautelare
§ 7
L’esecuzione anticipata della sentenza di primo grado
§ 1. Premessa. Affrontare
le problematiche inerenti al sequestro conservativo nel processo
contabile, è come stringere un fascio di arbusti spinosi: si ha l’impressione
di avere chiaro il quadro degli assetti normativi e delle
situazioni, ma l’interferenza di disposizioni appartenenti a
distinti comparti processuali, nonché le diverse architetture
legislative rendono spesso evanescenti i risultati dell’attività
interpretativa con oscillazioni giurisprudenziali o diversificazioni
della dottrina, quest’ultima scarsamente presente nel dibattito in
corso. Questa
ricerca si sofferma su alcuni aspetti, soprattutto di rito,
riguardanti la fase introduttiva e quella intermedia di un
procedimento profondamente rinnovato, accessorio e complementare all’azione
di responsabilità amministrativo-contabile e, cioè, la fase
comunque successiva alla presentazione del ricorso e alle indagini
spettanti al procuratore regionale (o generale), che lo porteranno a
promuovere la procedura cautelare. Pertanto,
saranno prima esaminati i profili normativi dell’intera materia,
con i tratti peculiari che presenta nell’ordinamento della Corte
dei conti e, poi, saranno trattati gli argomenti relativi al decreto
presidenziale di autorizzazione
del sequestro conservativo e di designazione del giudice e
all’udienza di comparizione delle parti, che consentirà di
considerare sia le caratteristiche dei diversi “tipi” di udienza
a seconda dei momenti della procedura e delle richieste delle parti,
sia le posizioni possibili nella procedura cautelare con
riferimento, segnatamente, ai terzi coinvolti nella medesima
procedura in forza della loro titolarità –attiva o passiva- di
rapporti giuridici dedotti. Saranno,
inoltre, trattati: il provvedimento del giudice designato, la
possibile casistica (la natura giuridica e gli effetti) della
modifica e revoca del sequestro, che è modifica e revoca del
relativo provvedimento, nonché i problemi legati alla esecuzione
anticipata della sentenza di primo grado, in un regime in cui l’effetto
sospensivo della sentenza di primo grado in seguito all’appello è
regola generale e non eccezione. Seppure
deve riconoscersi che non esiste una preclusione normativa per l’applicazione
di altre figure cautelari oltre il sequestro conservativo, poiché
ad esse i procuratori regionali, titolari dell’azione di
responsabilità amministrativo-contabile non hanno fatto ricorso, è
principalmente con riferimento a quest’ultima cautelare che
saranno esaminate le problematiche istituzionali connesse con il
tema da trattare
[1]
§ 2. Profili normativi. La
materia delle misure cautelari nel codice di procedura civile è
stata integralmente rinnovata dalla novella della legge 26 novembre
1990, n. 353, che ha prodotto un duplice effetto nell’ordinamento
contabile: quello di stimolare il legislatore che vi ha introdotto
una disposizione ad hoc
(art. 5, commi 2, 3, 4 e 5 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, in seguito richiamato
come art. 5 della legge n. 19 del 1994) e quello di accentuare l’integrazione
ordinamentale, affidata in via ordinaria all’art. 26 del
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti,
approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in seguito chiamato
regolamento di procedura. Prima
della riforma del 1993, l’unica norma dell’ordinamento contabile
che si riferiva al sequestro era l’art. 48 del regolamento di
procedura, che. tutto sommato, nel fissare alcune regole di rito
(domanda del procuratore generale, decreto concessivo del presidente
della Sezione, fissazione dell’udienza del giudizio di convalida),
fa, però, rinvio al codice di procedura civile
[2]
, alla cui disciplina, anche in virtù del rinvio di cui
all’art. 26 dello stesso regolamento, occorreva e occorre far
riferimento per gli aspetti non regolati, che sono i più. Caratteristica
dell’ordinamento processuale della Corte dei conti, che ne
costituisce, però, anche il limite maggiore, che ha finito per
stimolare una giurisprudenza necessariamente pretoria, è il
rapporto di integrazione permanente tra il regolamento di procedura
del 1933, per di più rispondente a modelli processuali appartenenti
ad un comparto legislativo, quello del 1865, rivisto e innovato
profondamente, attraverso un lavorio esperienziale e di
stratificazione, trasfuso nella codificazione del 1940. Quest’ultima,
poi, è stata oggetto di continue modificazioni negli anni
successivi, a partire dal 1950
[3]
, attraverso interventi legislativi episodici
[4]
e più organici, nel 1990, con la legge n. 353, sopra
richiamata, e ancora nel 1998, con il d. lgs. 19 febbraio 1998, n.
51 sul giudice unico, per cui la giurisprudenza della Corte dei
conti, per evitare la cristallizzazione dell’ordinamento
processuale speciale nell’ambito di un regime normativo, ormai
superato e non più rispondente alle esigenze sociali, che, invece,
lo stesso è chiamato a realizzare, ha affermato, praticamente da
sempre, che il rinvio, disposto dall’art. 26, ha carattere di
rinvio dinamico e, quindi, è tale da “adattarsi” alle
variazioni normative dell’ordinamento richiamato, mantenendo, in
certo senso, l’attualità dell’ordinamento richiamante. L’intuizione
giurisprudenziale, frutto di un corretto uso degli strumenti
interpretativi, soffre di un limite, voluto dal legislatore e
costituito dalla compatibilità della norma richiamata con quelle
dell’ordinamento richiamante, che sono norme speciali ed, in
quanto tali, prevalgono sulle prime
[5]
: in base a tale principio, sono stati via via applicati
sia gli artt. 671 e ss. del codice del 1940, ora largamente
abrogati, sia la nuova disciplina dettata dalla legge n. 353 del
1990, la quale, innovando radicalmente la materia, vi ha apportato
modifiche di struttura e ha previsto una disciplina “generale”,
unitaria delle misure cautelari, integrata dalle disposizioni di
specie.
[6]
Diversamente,
rispetto a tale disciplina unitaria, l’art. 5 della legge n. 19
del 1994 ha adottato una soluzione di compromesso, che il
legislatore ha ritenuto più confacente alle esigenze di un
processo, quello contabile, profondamente diverso dal processo
civile sotto il profilo dell’esercizio dell’azione, degli
interessi tutelati e delle finalità perseguite, che lo collocano al
di fuori dell’area del processo dispositivo vero e proprio, anche
se la integrazione dell’ordinamento speciale avviene attingendo al
serbatoio normativo proprio di tale modello processuale.
[7]
Innanzi
tutto, occorre tenere presente che delle figure di sequestro,
previste dal codice civile e, più specificamente, disciplinate dal
codice di rito
[8]
, l’unica che può applicarsi al giudizio contabile è
il sequestro conservativo e ciò sia per dato testuale
[9]
, sia per ragioni di ordine concettuale e sistematico, in
quanto il sequestro, quale misura cautelare, ha una funzione
strumentale e non autonoma: dato il rapporto di accessività che
lega l’attività cautelare al processo di merito, nel giudizio
contabile, che verte su una pretesa risarcitoria, stricto o lato sensu
intesa a seconda delle articolazioni in cui si presenta, per
impossibilità dell’oggetto non potrebbe trovare applicazione,
neppure attraverso il rinvio dell’art. 26 reg. proc., il sequestro
giudiziario, che inerisce ad una controversia vertente sulla
proprietà o sul possesso di un bene
[10]
, o il sequestro liberatorio, che inerisce a particolari
profili del rapporto obbligatorio
[11]
Pertanto,
nella specifica e speciale materia di cui ci stiamo occupando, la
norma “nuova” dell’art. 5 predetto deve trovare
contemperamento e va confrontata, perché ne costituisce norma di
riferimento e parametro ai fini dell’integrazione ordinamentale
[12]
, con una disciplina integrata e variegata che ha la
propria base nella disciplina generale dei provvedimenti cautelari e
trova il proprio completamento negli articoli, residualmente
lasciati in vita dal legislatore dopo la ridefinizione della materia
realizzata con la novella del 1990.
[13]
Le
innovazioni principali della nuova disciplina sono costituite dal
carattere ordinatorio, che permea l’intero procedimento e ha reso
più flessibile l’istituto cautelare per farlo aderire meglio agli
interessi, che si contrappongono nel relativo processo, e dalla
eliminazione della convalida (ma, anche della fase dell’autorizzazione)
[14]
che ne costituiscono conseguenza ed applicazione. A
fini sistematici, anche nel giudizio contabile, se rimane ferma la
relazione che deve esistere tra gli artt. 26 e 48 del regolamento di
procedura, l’art. 5 della legge n. 19 del 1994 e le norme del
codice di rito civile, in una visione complessiva della disciplina,
appare opportuno rifarsi all’archetipo voluto dal legislatore che
vede la disciplina articolarsi in tre fasi: a.
la fase iniziale, della autorizzazione del sequestro che termina con
la pronuncia sul ricorso (decreto prima e ordinanza, poi) con una
attività che presenta analogie con quella di cognizione nelle sue
caratteristiche intrinseche e nel contesto di uno svolgimento
procedimentale corrispondente; b.
la fase della esecuzione o di attuazione, con caratteristiche
analoghe a quelle del processo esecutivo
[15]
; c.
la fase dell’impugnazione, che rappresenta “la più importante
innovazione della riforma”
[16]
e consente il controllo dell’ordinanza
[17]
. L’art.
5 della legge n. 19 del 1994 limita la propria disciplina alla prima
fase e presenta notevoli differenze rispetto alla disciplina del
codice di rito e di queste si darà conto, unitamente alle
problematiche inerenti all’adattamento della normativa della
procedura civile, nei paragrafi che seguono: il secondo comma
prevede la richiesta del sequestro, i requisiti, le condizioni e i
beni su cui può essere esercitata la misura cautelare, nonché il
giudice competente a ricevere il ricorso; il terzo comma, la forma,
le caratteristiche e il contenuto del provvedimento adottato dal
presidente della Sezione; il comma quarto individua i “compiti”
del magistrato designato ad esaminare il ricorso; il quinto comma,
infine, fissa il termine per il deposito della citazione in ipotesi
di accoglimento della richiesta cautelare. Si
nota che tale disposizione detta una disciplina uniforme, che è
valida sia per il sequestro anta
causam che per quello in corso di causa, fatto salvo il comma
quinto, che, come accennato, fissando il termine per il deposito
dell’atto di citazione, riguarda la prima misura cautelare. Appare
chiaro che l’impianto di insieme si modella su quello della
novella processualcivilistica del 1990
[18]
, ma sono altrettanto chiare le differenze, per cui la
disciplina attuale, nella valutazione di fondo, non abbandona del
tutto lo schema previsto dall’art. 48 del regolamento di
procedura. § 3. Il decreto presidenziale. Una
volta depositato il ricorso da parte del procuratore regionale
[19]
, viene investita la Sezione giurisdizionale e, cioè,
quella competente a conoscere del merito del giudizio: il primo
esame dell’atto è affidato al presidente della Sezione, il quale provvede
con decreto motivato (art. 5, terzo comma), autorizzando il
sequestro eseguito dal procuratore regionale. L’autorizzazione
presidenziale avviene inaudita
altera parte e rappresenta una deroga rispetto alla procedura
civile, ma viene a confermare l’orientamento normativo che
costituisce caratteristica strutturale del procedimento cautelare
nel giudizio contabile: infatti, l’art. 48 del regolamento di
procedura prevedeva che il sequestro conservativo fosse “concesso”
dal presidente della Sezione, il quale provvedeva a fissare l’udienza
per la convalida. Pertanto,
la fase iniziale del procedimento cautelare contabile era ed è
caratterizzato dalla temporanea stabilizzazione del ricorso e del
sequestro eseguito senza che sia costituito il contraddittorio e,
quindi, sulla base del solo atto di impulso del procedimento
cautelare: il contraddittorio, invece, viene instaurato avanti al
giudice designato, nell’udienza di comparizione in cui le parti
possono esporre e far valere le proprie ragioni a sostegno o contro
il proposto ricorso. Diversamente,
nella procedura civile lo svolgimento di una fase o l’adozione di
un provvedimento inaudita
altera parte è eventuale ed è legato alla sussistenza di una
situazione che richieda l’immediata autorizzazione della misura
cautelare: ciò accade quando
la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione
del provvedimento (art. 669 sexies
cod. proc. civ.) ed è comprensibile, in quanto l’iniziativa della
parte istante potrebbe essere vanificata dal comportamento della “controparte”,
che, venutane a conoscenza, voglia sottrarre alla cautela i beni
contro cui la relativa azione è diretta. La
ragione, per cui il legislatore del 1993 ha voluto mantenere la fase
autorizzativa preventiva del sequestro conservativo in assenza di
contraddittorio, va trovata nella tipicità dell’azione di
responsabilità amministrativa, nella funzione da questa svolta e
nella natura degli interessi coinvolti, nonché nella particolare
struttura, che è stata introdotta, nel relativo processo, dalla
legge n. 19 del 1994, con una nuova modulazione dell’attività del
procuratore regionale e con la previsione dell’invito a dedurre:
infatti, tra l’invito e la proposizione dell’atto di citazione
può trascorrere anche un notevole lasso di tempo, che potrebbe
favorire la sottrazione, da parte dell’invitato che divenga, poi,
convenuto, delle garanzie patrimoniali di cui egli disponga
[20]
. Ma,
occorre anche considerare che, nel processo civile, la figura del
giudice monocratico, seppure con funzione istruttoria (che è
propedeutica all’esame del collegio), è figura istituzionale,
che, quando la pronuncia sulla cautela rientra nella competenza del
tribunale, riceve direttamente il ricorso, mentre nei giudizi
davanti alla Corte dei conti l’attività giudiziaria appartiene al
collegio e, solo dopo che la causa si è incardinata davanti ad
esso, celebrata la prima udienza, può essere svolta da un
magistrato istruttore ex
artt. 14 e 15 del regolamento di procedura, ma in forza e nell’ambito
della delega conferita dallo stesso collegio. Di
qui la coerenza della deroga anzidetta (doppia fase iniziale) con la
tradizione legislativa (art. 48 reg, proc.) e con la struttura e le
peculiarità del processo contabile
[21]
. Con
il decreto, il presidente della Sezione, oltre ad autorizzare il
sequestro, compie contestualmente
tre atti: designa il giudice, che provvederà all’esame e alla
pronuncia sul ricorso, fissa l’udienza di comparizione davanti al
giudice designato entro un termine non superiore a 45 giorni e
assegna al procuratore regionale un termine perentorio non superiore
a trenta giorni per la notificazione della domanda e dello stesso
decreto
[22]
Rispetto
al decreto autorizzativo inaudita
altera parte, si pone una serie di problemi legati alla sua
definizione e configurazione con riguardo a profili soggettivi, agli
effetti e al contenuto. 3.1
I poteri del presidente della Sezione. Innanzi
tutto, appare difficoltoso individuare quali siano i poteri che il
presidente della Sezione giurisdizionale esercita nello svolgimento
della sua pronuncia sul ricorso, in quanto il regime giuridico e l’impianto
normativo sembrano configurare una sorta di automaticità, tale da
assimilare il decreto ad una sorta di atto obbligato, ma così non
è, né può essere. Infatti,
se il legislatore richiede che il decreto sia motivato, la pronuncia
del presidente della Sezione giurisdizionale non può non venire che
dopo la valutazione anche del tutto sommaria degli atti, che
pervengono con il ricorso, poiché il presidente deve verificare che
esistano i requisiti e gli elementi minimi, tali da consentire di
ritenere di essere in presenza di un ricorso per sequestro
conservativo e che non siano stati violate grossolanamente le norme
in materia: l’autorizzazione presidenziale non può dar luogo ad
un esame analogo o equivalente a quello del giudice designato, in
quanto, comunque, è reso al di fuori del contraddittorio e produce
un effetto provvisorio. Ma,
è altrettanto vero che il presidente della Sezione non ha poteri
cognitivi, né può assumere sommarie informazioni, come, invece,
avviene nel processo civile nell’ipotesi prevista dal secondo
comma dell’art. 669 sexies,
anche se, in questo caso, la pronuncia temporaneamente autorizzativa
inaudita altera parte è
affidata allo stesso giudice competente alla pronuncia che chiuderà
la procedura cautelare ed è prevista soltanto per rimediare ad una
situazione del tutto eccezionale ed eventuale
[23]
. Piuttosto,
l’obbligo di motivazione, imposto dall’art. 5 della legge n. 19
del 1994, ha carattere del tutto peculiare in quanto il vizio della
motivazione non produce effetti immediati, ma viene assorbito nella
successiva pronuncia del giudice designato, che esercita un
controllo anche sull’autorizzazione preventiva: questa, peraltro,
non diviene oggetto di autonoma impugnativa, né provoca la
caducazione del sequestro conservativo, per cui si presenta come
obbligo privo di sanzione
[24]
. 3.2
Il decreto presidenziale e la pronuncia del giudice designato. La
Corte dei conti, una volta entrata in vigore la riforma
ordinamentale del 1993, ha, da subito, iniziato il processo di
adeguamento e integrazione dei due comparti normativi processuali,
individuando in un giudice monocratico il giudice designato della
misura cautelare: ma, ciò ha portato all’attenzione della
giurisprudenza e della dottrina la problematica del rapporto
esistente tra il provvedimento del presidente e quello, successivo,
emesso dal giudice designato, tenuto conto che il giudice designato,
se non censura il decreto presidenziale, però lo include nella
pronuncia conclusiva sulla cautela unitamente al ricorso, che,
così, divengono, l’uno e l’altro, oggetto della medesima
pronuncia. Pur
tuttavia, si tratta di provvedimenti (decreto presidenziale e
ordinanza del giudice designato) destinati ad integrarsi, nel senso
che ambedue assolvono a funzioni concorrenti, ma diverse, per cui
perdono di rilievo i profili di compatibilità, che sono stati
affacciati, in passato, dalla giurisprudenza: in effetti, il
provvedimento del giudice designato, al di là della pronuncia
formale, che è di accoglimento o reiezione del ricorso e del
decreto presidenziale, non procede ad un riesame e ad una
valutazione dello stesso decreto presidenziale, ma delle operazioni
e delle attività che hanno portato alla realizzazione della misura
cautelare
[25]
3.3
La designazione del giudice. La
espressione usata dal legislatore del 1993, fissa
l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato,
nella sua laconicità, ha posto da subito la questione della
composizione del giudice designato, se monocratico o collegiale, e
ciò in quanto il modello cui la disciplina innovatrice della legge
n. 19 si rifaceva, è essenzialmente quello di un giudice
monocratico (il giudice istruttore civile o il pretore), mentre nell’ordinamento
speciale della Corte dei conti, salvi due casi particolari (il
magistrato relatore sui conti e il magistrato istruttore delegato
dal collegio ex artt. 14 e 15 del regolamento di procedura), la
composizione ordinaria e tradizionale del giudice è quella
collegiale. A
ben vedere, anche il magistrato istruttore è figura che rimane nell’ambito
della cognizione collegiale della causa, atteso che deriva i propri
poteri e la propria competenza dalla delega conferitagli dal
collegio, il quale rimane titolare esclusivo dell’attività
svolta, per cui può ben dirsi che l’unica figura di giudice
monocratico, fornito di competenze proprie, fosse a quell’epoca
solo il magistrato relatore sui conti
[26]
. A
diradare i dubbi e il disorientamento che si era creato nella fase
della prima applicazione della legge n. 19/94, sono venute le
Sezioni riunite, in sede di questione di massima, le quali,
investite del problema dalla Sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio, con la sentenza n. 6/QM del 29 luglio 1994, che si è avuto
già occasione di richiamare, dichiaravano che il giudice designato alla adozione in contraddittorio del
provvedimento sulla domanda di sequestro conservativo, di cui al
comma terzo lett. a) dell’art. 5 del D.L. n. 453/1993, è il
giudice singolo. A
tale pronuncia, espressa ad un livello così autorevole, va dato il
merito di avere significativamente contribuito a consolidare e
attuare quella apertura ordinamentale, che era insita nella riforma
del 1993, ma che, per la timidezza del legislatore, aveva destato
perplessità in sede applicativa: nella storia delle istituzioni e
degli istituti giuridici, spesso viene affidato all’interprete non
solo il compito (e il ruolo) di fare chiarezza sulle norme
esistenti, ma quello, più arduo e delicato, altrettanto, se non
più importante, di rinvenire nell’ordinamento positivo quegli
elementi che ne consentano la proiezione nel futuro in relazione
alle esigenze da soddisfare. Le
Sezioni riunite, partendo dalla considerazione che le disposizioni
dell’art. 5 della legge n. 19 del 1994 nella parte in cui non
disciplinano interamente la materia, debbono essere integrate con il
nuovo processo civile, sono pervenute a riconoscere che “è il
giudice singolo competente ad adottare il provvedimento” sulla
cautela e, salvo il caso del sequestro in sede di appello, in primo
grado non potrebbe essere il collegio: tale soluzione contrasterebbe
anche con il sistema dei gravami esperibili, che rappresenta momento
qualificante dell’intera disciplina processualcivilistica, per cui
si sarebbe prodotto l’effetto di introdurre, dopo il decreto
presidenziale, una fase privata della possibilità di gravame, con
sostanziale reviviscenza delle norme del vecchio codice di procedura
civile, relative al giudizio di convalida del sequestro. Una
siffatta soluzione è stata del tutto esclusa, in quanto si sarebbe
scontrata con “l’impianto della fase concessiva del sequestro”
in sede contabile, che, conformato sul modello voluto dalla riforma
della procedura civile del 1990, ne viene ad essere integrato
normativamente in applicazione dell’art. 26
del regolamento di procedura: pertanto, che il giudice
designato deve essere il giudice singolo discende da ragioni di
ordine testuale e sistematico, senza escludere dubbi di
costituzionalità legati ad una diversa interpretazione. Nonostante
i dubbi e le oscillazioni iniziali, è ormai jus
receptum che il giudice designato sia il giudice monocratico, da
considerare come il primo mutamento che si inserisce nel processo di
avvicinamento in corso tra la normativa dei giudizi avanti alla
Corte dei conti e la procedura civile, per un ammodernamento che
consenta di avvicinare il corpo, pur organico, del t.u. 12 luglio
1934, n. 1214 e del regolamento di procedura, ad una realtà
ordinamentale più moderna
[27]
. Piuttosto,
va data risposta decisamente negativa al dubbio se il presidente
della Sezione possa designare se stesso per la successiva procedura
e il provvedimento cautelare, problema che, pure, ha avuto qualche
eco, sia in considerazione del fatto che la dottrina
processualcivilistica non lo aveva negato
[28]
, sia in relazione ad una situazione di
carenza di organico che ha contraddistinto la prima fase, quella di
avvio, delle Sezioni giurisdizionali regionali, coincisa con la
prima applicazione dell’art. 5 della legge n. 19 del 1994 e
caratterizzata da difficoltà di composizione dei collegi in sede di
reclamo. Impedisce
una soluzione diversa innanzi tutto e principalmente il dato
testuale (art. 5, n. 3 predetto, lett.a), che individua
distintamente i due ruoli, quello svolto dal presidente della
Sezione, cui è rimessa l’adozione del decreto autorizzativo, e l’altro
svolto dal giudice designato, che viene nominato dal primo e
provvede al completamento della procedura con la pronuncia
conclusiva sulla domanda: in secondo luogo, non possono escludersi
ragioni di ordine organizzativo e sistematico, che, come già
accennato, vogliono il presidente della Sezione in una posizione
centrale nell’ambito dell’ufficio giudiziario e, semmai,
potrebbero spingere nel senso che questi presieda il collegio del
reclamo, eventualmente proposto
[29]
. Comunque, è sempre il presidente della Sezione che
nomina il collegio di reclamo, per cui, ove il presidente fosse
stato giudice designato, si avrebbe la ben strana situazione di un
giudice, il cui operato deve essere riesaminato, il quale, però,
nomina –e sceglie- i propri controllori, con profili di chiara
incompatibilità
[30]
. 3.4
Fissazione dell’udienza di comparizione, notifica del ricorso e
termini relativi. Oltre
a designare il giudice –monocratico- del sequestro, il presidente
della Sezione deve fissare l’udienza di comparizione delle parti e
assegna al procuratore regionale il termine per la notificazione del
decreto e del ricorso: ambedue le competenze, che presentano
carattere derogatorio rispetto alla procedura civile
[31]
, danno anche ragione delle peculiarità del processo
cautelare contabile, della sopravvivenza di una parte della vecchia
normativa che ne forma la continuità con il passato e della
soluzione che è stata data alla modifica e revoca del provvedimento
cautelare, per le quali si rinvia al § 6. Però,
che a fissare l’udienza di comparizione delle parti sia il
presidente della Sezione, costituisce un elemento di rigidità della
procedura ed è da ritenersi una conseguenza della stretta
connessione che esiste tra il ricorso per sequestro conservativo ante causam, l’invito a dedurre e la proposizione della
domanda giudiziale: in effetti, l’invito a dedurre rappresenta
peculiarità che si rinviene solo nei giudizi di responsabilità
amministrativo-contabile
[32]
ed il legislatore ha inteso privilegiare l’accentramento
nel capo dell’ufficio giudiziario delle attribuzioni che
consentono il controllo sulla struttura da lui diretta e sui flussi
di attività dell’ufficio medesimo. Del
resto, la timidezza, dimostrata nel disciplinare la individuazione
del giudice designato, ha finito per obliterare, anche per il modo
in cui la riforma del 1994 è stata realizzata, quelle modifiche che
avrebbero consentito, al pari della procedura civile, un sistema
normativo più armonico e il raggiungimento di un più marcato
livello di funzionalità, mentre ha lasciato irrisolti ampi settori
della attività che, solo con fatica, come si vedrà, hanno trovato
un assetto neppure tanto soddisfacente. Altra
discrasia è rappresentata dal fatto che il legislatore, per un
verso ha assegnato al presidente della Sezione poteri dispositivi
propri del procedimento cautelare, pur non essendo egli il giudice
che adotterà il provvedimento sulla domanda e, per altro verso,
foss’anche ai limitati fini della “motivazione” del decreto,
non gli ha conferito il potere di assumere ove
occorra, sommarie informazioni, riconosciuto, invece, al giudice
designato civile nella medesima sede di pronuncia inaudita
altera parte. Infine,
come ultima annotazione sul carattere derogatorio delle attribuzioni
del presidente della Sezione, va segnalato il diverso regime dei
termini, la cui durata è diversa e più lunga rispetto alla
procedura civile, dovendo ritenersi termini più appropriati e
consoni alla tipicità del giudizio contabile di cui il legislatore
non poteva non tenere conto: piuttosto, poiché si tratta di
procedimenti caratterizzati dalla sommarietà, gli stessi non sono
soggetti alla disciplina della sospensione dei termini processuale
nel periodo feriale
[33]
, per cui sia quello per la fissazione dell’udienza di
comparizione che l’altro, a carico del procuratore regionale
promovente, per la notificazione del decreto e del ricorso, non
risentono del relativo prolungamento in attuazione dell’urgenza
che accompagna tutta la procedura cautelare, senza che si possa
distinguere e configurare fasi distinte, come è avvenuto per il
procedimento antea novella
del 1990. 3.5
Effetti del decreto Il
decreto presidenziale costituisce condizione di esistenza della
misura cautelare: il presidente della Sezione giurisdizionale,
ricevuto il ricorso, dopo il suo esame più che sommario e nei
limiti di valutazione che l’ordinamento gli consente, con il
proprio provvedimento autorizza l’attore a dar corso alla
attività esecutiva, con la quale la cautela si realizza, fissando i
limiti temporali di esecuzione della stessa attività, che andrà al
vaglio del giudice designato che si pronuncerà dopo la costituzione
del contraddittorio tra le parti. Per certi versi, il decreto
presidenziale completa la disciplina della cautela nel caso
concreto, definendo gli ultimi elementi, quelli da commisurare alla
fattispecie prima della valutazione conclusiva, di accoglimento o di
rigetto. § 4. L’udienza davanti al giudice designato. 4.1
Generalità L’udienza
davanti al giudice designato richiede alcune precisazioni
preliminari, in quanto è più esatto parlare di udienze davanti al
giudice designato, secondo una tipologia connessa con l’oggetto
dell’attività che vi viene svolta in relazione alle richieste
delle parti: esiste, infatti, l’udienza di comparizione delle
parti in cui queste vengono sentite e possono far valere le proprie
ragioni in rapporto alla domanda cautelare, che ha trovato
esecuzione, ma deve essere ancora valutata nel merito (cautelare). Nell’udienza
si instaura e si verifica il contraddittorio sul ricorso per
sequestro conservativo, rispetto al quale si fronteggiano gli
interessi contrapposti davanti al giudice designato, chiamato a
rendere la “prima” pronuncia sul sequestro, per la sua conferma
o per la dichiarazione di inefficacia. Esistono,
poi, le udienze che debbono essere tenute in occasione della
modifica e della revoca del sequestro e nella fase gestoria della
misura cautelare quando può essere necessario apportare quelle
variazioni che servano a mantenere e amministrare i beni sequestrati
a migliore tutela degli interessi delle parti, attore (che vuole
evitare il pregiudizio, derivante alla propria pretesa dalla perdita
o dalla diminuzione di valore delle garanzie) e convenuto
(spogliato, se non del tutto e in via definitiva, dei beni
assoggettati a sequestro). Seppure
la terminologia corrente definisce tali udienze come udienze di
comparizione, si tratta di udienze diverse assoggettate a regimi
diversi, per le quali valgono regole diverse, come sarà chiarito in
seguito. Ma,
occorre un’altra puntualizzazione: il giudice davanti al quale
vengono tenute le udienze, quella che può essere chiamata di prima
comparizione e le altre di modifica del sequestro che realizzano
esigenze gestorie, è sempre il giudice designato e non può
ritenersi che tale sia soltanto quello che è chiamato ad accogliere
o respingere ex se la
iniziale domanda cautelare. La
designazione avviene in relazione e al fine di esaminare e
provvedere su una richiesta che determina il tipo di provvedimento
da adottare e l’udienza da tenere oltre che l’attività che
debbono compiere le parti: la giurisprudenza della Corte, invero, in
passato, è sembrata essere orientata a fare una distinzione tra la
prima e le altre figure di giudice designato, a differenza della
procedura civile, dove l’esistenza tradizionale di un magistrato
singolo con funzioni correnti (il giudice istruttore) non ha
costituito alcun problema, in quanto il giudice istruttore gestisce
per intero (fissazione delle udienze, richiesta di atti istruttori,
disposizioni alle parti, ecc.) l’attività che si svolge davanti a
lui, nei suoi aspetti organizzativi e contenutistici. 4.2
L’udienza di (prima) comparizione. L’udienza
fissata dal presidente non è udienza pubblica: ciò discende dal
fatto che le norme processuali della Corte dei conti nulla dicono e,
quindi, vanno applicate quelle di rito civile, per le quali valgono
le regole riguardanti le udienze avanti al giudice istruttore
[34]
. Ad
esse possono partecipare le parti e i loro difensori, il giudice è
assistito da un segretario che compila il verbale e verifica la
qualità e il titolo dei partecipanti, sono ammessi i terzi presso i
quali sia stato eseguito il sequestro, che debbono essere sentiti
per la dichiarazione di cui all’art. 547 cod. proc. civ.: è stata
riconosciuta la possibilità per i difensori, nelle cause più
rilevanti e, cioè, quando la causa lo giustifichi, di farsi
coadiuvare da assistenti di studio, ma né loro, né le parti
possono prendere la parola, salvo che il giudice non ritenga di
farle “interloquire” (tale facoltà è espressamente prevista
solo per le parti, ma, data la informalità e oralità essenziale
della udienza, deve ritenersi rientri nella discrezionalità del
giudice). Per
quanto attiene alla formazione del contraddittorio, in particolare,
nel procedimento cautelare contabile, la parte attrice è costituita
dal procuratore regionale (nel giudizio di primo grado) in quanto
titolare dell’azione di responsabilità e futuro attore nel
giudizio di merito. Il procuratore regionale e i difensori delle
parti (e le parti se a loro si rivolge il giudice) svolgono le loro
difese sviluppando la dialettica del contraddittorio. Rispetto
all’udienza di comparizione, alcune problematiche richiedono
attenzione e considerazioni particolari. 4.3
Dichiarazione di terzo. Quando
il sequestro cade su beni (mobili e crediti) che rientrino nella
disponibilità di un soggetto terzo, l’art. 678 cod. proc. civ.
prevede che il sequestro si esegua secondo le norme stabilite per il
pignoramento presso il debitore o presso terzi e che il terzo sia
citato a comparire innanzi al giudice per rendere la dichiarazione
di cui all’art. 547 dello stesso codice: la finalità della norma
è quella di eliminare incertezze sulla esistenza del credito e del
bene presso il terzo e di fare chiarezza
sulla effettiva entità del corrispondente valore, per la
definizione del vincolo cautelare e per la valutazione della
congruità del sequestro chiesto rispetto ai beni sequestrati. Pertanto,
il terzo, che è stato chiamato nel processo con citazione, personalmente
o a mezzo di mandatario speciale rende al giudice la prescritta
dichiarazione, cui la dottrina riconosce il valore di confessione
[35]
o confessione stragiudiziale
[36]
, ovvero ancora di riconoscimento di debito
[37]
, o dichiarazione di scienza
[38]
: “se il terzo dichiara di essere debitore, il
sequestro è attuato”
[39]
Però,
può accadere che il terzo non compaia in aula e non renda la
dichiarazione che gli viene richiesta: in tal caso, prevede il
codice di procedura civile, relativamente al processo di esecuzione,
che possa instaurarsi un procedimento di cognizione vero e proprio
per l’accertamento dell’effettivo obbligo del terzo: ove questi
non renda la propria dichiarazione neppure nel corso del giudizio di
primo grado, allora il giudice può
ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio
[40]
Invece,
nel sequestro conservativo, opportunamente il legislatore (art. 678
cod. proc. civ., primo comma), data la diversa struttura e finalità
del procedimento, stabilisce che il giudizio sulle controversie
relative all’accertamento dell’obbligo del terzo sia sospeso
fino all’esito di quello sul merito
[41]
, a meno che il terzo non richieda l’immediato
accertamento dei propri obblighi: è ovvio che l’accertamento dell’obbligo
del terzo è vicenda che rimane all’interno della cognizione del
giudice ordinario
[42]
, ma non può negarsi che la controversia relativa
finirebbe per avere un effetto paralizzante sul procedimento
cautelare che va a riverberarsi sul giudizio di merito, data la
strumentalità del primo rispetto al secondo. Pertanto,
appare più corretto ritenere che, ove il terzo non renda la propria
dichiarazione, dopo che è stata verificata la regolarità della
citazione e della sua notificazione, poiché tale dichiarazione
realizza anche un interesse del terzo a non essere assoggettato ad
una misura cautelare eccessiva che lo danneggi
[43]
, il giudice designato, non insorta controversia, in
armonia con la regola prevista dall’art. 232 del codice di rito
civile (che ha la funzione di rimuovere, in una prospettiva di
economia processuale, una situazione di stallo determinata dal
terzo), possa ritenere, se non come confermato, però determinato
nella sua entità o nei suoi termini fisici, il credito o il bene
sequestrati e a lui pertinenti. A
proposito dell’obbligo del terzo, va notato che spesso le
amministrazioni pubbliche, verso le quali i debitori convenuti
vantano dei crediti (stipendi, pensioni, altri emolumenti) che siano
stati assoggettati a sequestro conservativo, non si presentano in
aula: in qualche caso, inviano una lettera di riscontro e di
assicurazione, altre volte inviano una dichiarazione equivalente a
quella da leggere all’udienza, con la quale danno un quadro, non
sempre preciso, dei rapporti di debito o credito esistenti con il
proprio dipendente, ma non può escludersi che non sia dato neppure
riscontro alla citazione del procuratore regionale. La
ragione può essere trovata nella considerazione che tale
dichiarazione proviene dal creditore, per cui sarebbe inutile l’applicazione
formale delle norme della procedura civile innanzi citate, ma c’è
da osservare che le finalità legate a tali disposizioni sono
molteplici, come abbiamo visto, e la dichiarazione del terzo, nel
conferire certezza alla pretesa avanzata cautelarmene dall’attore,
“soddisfa” interessi che sono anche contrapposti, quali quello
del creditore procedente
[44]
, quello del debitore
[45]
e quello del terzo presso il quale si trova il bene o il
credito sequestrati. 4.4
L’intervento nel sequestro Bisogna
premettere che neppure nella riforma organica del 1990, men che meno
nell’ordinamento processuale della Corte dei conti, si rinvengono
disposizioni che disciplinino l’intervento nel procedimento
cautelare, ma la dottrina ed ancor più la giurisprudenza hanno
compiuto una approfondita analisi in materia, per la preoccupazione
che il terzo poteva e può essere leso da un provvedimento, che pur
riguardando altri soggetti, potrebbe arrecargli pregiudizio anche
potenzialmente, in relazione alla futura definizione della
controversia per la quale la cautela è stata perseguita. In
effetti, la problematica dell’intervento del terzo nel sequestro
è compresa nella problematica più generale della tutela del terzo,
in direzione della quale, come si è accennato, può ritenersi si
ponga la stessa dichiarazione ex
art. 547 cod. proc. civ., da rendere in aula: già sotto il passato
regime normativo, la giurisprudenza civile era orientata ad
ammettere l’intervento, in particolar modo quello adesivo,
soprattutto in relazione alle lesioni che potevano derivare da
provvedimenti di urgenza (art. 700 cod. proc. civ.)
[46]
. La
soluzione positiva, data all’ammissibilità in linea generale dell’intervento
nella cautela, deriva dalla considerazione che gli istituti del
processo di cognizione possono applicarsi, salvo espresso
impedimento, anche nei procedimenti cautelari e, segnatamente, nel
sequestro conservativo: anteriormente al 1990, nel giudizio di
convalida il terzo vi poteva partecipare e poteva rappresentare le
proprie ragioni e ottenere tutela dei propri interessi
pacificamente, intervenendo in buona sostanza in un procedimento di
cognizione. Semmai,
diveniva problematico il suo inserimento nella procedura cautelare
nel momento riservato alla fase inaudita altera parte, in cui l’iniziativa di parte è
compressa al massimo: per certi versi, la nuova normativa, pur
abolendo il giudizio di convalida, ha però stabilito il principio
generale che il procedimento cautelare si svolga in via ordinaria
attraverso la instaurazione del contraddittorio e, svincolandolo dal
formalismo più rigido della convalida, ha consentito e consente al
giudice designato di apprezzare e verificare l’eventuale lesione
degli interessi dei terzi, che intendano avere ingresso nel
procedimento instaurato anche per evitare o limitare il pregiudizio
che dovesse derivare loro dalla successiva, futura pronuncia sul
merito
[47]
. Questi
concetti, però, se possono essere ritenuti pacifici e coerenti
secondo le regole del processo civile, richiedono alcune
puntualizzazioni allorquando si passa a darne applicazione al
processo contabile, rispetto al quale l’intervento si ritiene
astrattamente possibile. Nel
concreto, sull’ammissione dell’intervento di terzo, l’art. 47
del regolamento di procedura
[48]
, che ne costituisce la disciplina speciale, richiede (e
impone al giudice) la verifica della sussistenza dell’interesse
fatto valere o posto a fondamento dell’intervento, che deve essere
giuridicamente rilevante, tale che rappresenti una posizione
giuridica soggettiva che potrebbe essere lesa dalla attuazione o
dalla inefficacia della misura cautelare: non può trattarsi di
interesse generico che rientri in quello generale avanzato
giudizialmente dal procuratore regionale attore, seppure assuma la
forma e la sostanza dell’intervento adesivo alla posizione della
parte pubblica
[49]
e necessita di una differenziazione che giustifichi l’ingresso
nella compagine processuale di un altro soggetto, con inevitabile
ampliamento della domanda complessiva. Del
resto, la partecipazione del terzo che potrebbe essere leso da una
pronuncia a lui pregiudizievole sia del giudice designato (la
lesione del proprio interesse può iniziare, effettivamente o
potenzialmente, da tale momento), che del collegio, gli consente,
attraverso il controllo sulla gestione, di curare e non essere
estraniato dalla amministrazione e conservazione del bene
sequestrato e realizza in maniera più piena una delle finalità
della medesima gestione affidata ad un custode, sotto il controllo
del giudice, che è organo neutro rispetto alle parti. 4.5
Attività istruttoria e regime delle prove Il
procedimento cautelare, per sua natura sommario e improntato alla
immediatezza del risultato e degli effetti, in via astratta si pone
anteticamente rispetto alla possibilità di compiere attività
istruttoria, che richiede e provoca tempi necessariamente più
lunghi per la definizione della relativa domanda, ma non fino al
punto da obliterare del tutto o in maniera incisiva l’onere della
prova, che incombe per principio generale a ciascuna delle parti per
le richieste dalle stesse avanzate, ricorso ed eccezioni. L’ordinamento
processuale dei giudizi avanti alla Corte dei conti nulla dispone al
riguardo, per cui occorre rifarsi alla procedura civile e al
dibattito dottrinale che ne è scaturito. Ora,
il codice di procedura civile, all’art. 669 sexies,
[50]
e, quindi, nell’ambito della disciplina unitaria dei
procedimenti cautelari, sembra contrapporre gli atti
istruttori autorizzati nel primo comma alle sommarie
informazioni, previste nel secondo comma, i primi riferiti alla
fase “normale” del procedimento, quella contraddistinta dall’urgenza
connaturale in via ordinaria all’esperimento della cautela, e le
seconde legate e destinate alla pronuncia del provvedimento inaudita
altera parte. Il
principio, che permea la disciplina dei procedimenti cautelari, è
quello della completa libertà di forme, con le uniche limitazioni
del rispetto (assoluto) del contraddittorio
[51]
e dell’indispensabilità da porre in relazione ai
presupposti e ai fini del provvedimento richiesto: in tal modo, il
legislatore ha attribuito, con le limitazioni anzidette, al giudice
della cautela un ampio potere discrezionale in ordine all’acquisizione
delle prove, che possono anche raggiungere la forma e la sostanza di
veri e propri mezzi di prova, ma possono essere assunte nella
maniera che lo stesso giudice ritenga opportuno
[52]
. In
tale prospettiva, vanno considerati sia la mancanza di termini
minimi a difesa, che la possibilità di acquisizione di prove
tipiche, ma anche atipiche senza regole precostituite che non siano
quelle dell’attinenza e della necessarietà,ai fini di chiarire
gli aspetti rimasti oscuri al giudice in ordine ai presupposti della
domanda e al provvedimento da adottare,e,così,formarne il
convincimento: nella dottrina processualcivilistica c’è chi ha
affermato essere una conseguenza della libertà delle forme “la
piena apertura delle prove atipiche”
[53]
, così da acquisire al processo dichiarazioni di scienza
senza le formalità previste dalla normativa processuale, anche se,
poi, in tal caso si apre una delicata problematica riguardante la
utilizzabilità, nel giudizio di merito, delle prove o semiprove
così raccolte
[54]
, che, però, esula dall’ambito della presente
relazione. Ma,
dal primo comma della norma in argomento discende, altresì, che il
giudice non possa omettere alcuna formalità che sia “essenziale”
al contraddittorio, per cui l’acquisizione che sia avvenuta con
esclusione di una parte o senza che una parte ne abbia conoscenza
determina la nullità e l’inutilizzabilità della prova medesima. L’altro
requisito di ammissibilità
[55]
della prova, relativamente ai presupposti e al
provvedimento, è costituito dalla indispensabilità, che presuppone
un particolare rapporto tra mezzo istruttorio e risultato da
raggiungere, più intenso della semplice rilevanza: tra i
presupposti, sembra siano da comprendere sia quelli tipici, quali il
fumus boni juris e il periculum
in mora, sia i presupposti processuali e le condizioni dell’azione
cautelare, e, in ordine ai fini del provvedimento, superano il
vaglio di ammissibilità i mezzi istruttori i quali riescano a “fornire
quegli elementi (anche tecnici o descrittivi) che consentano di
emettere in concreto una misura idonea a realizzare la cautela
richiesta”
[56]
. Piuttosto,
essendo stato conferito al giudice il potere di procedere alla
attività istruttoria nel modo
che ritiene più opportuno, è fondato rinvenire nell’istruttoria
cautelare un carattere inquisitorio in senso formale
[57]
, atteso che il giudice può disporre anche d’ufficio
la predetta attività, nei limiti, però, delle allegazioni delle
parti. In
sede contabile, invero, la particolare articolazione, data dal
legislatore al procedimento, non sembra facilitare lo svolgimento
dell’attività istruttoria da parte del giudice designato, in
quanto la fase di avvio è costellata da una attività formalizzata
(decreto del presidente, assegnazione di termini al procuratore
regionale procedente, comunicazione degli atti nel rispetto delle
regole codicistiche –notificazione-, apposizione di termini alle
parti per il deposito degli atti e, ne consegue, per la
costituzione, anche se nessuna sanzione è prevista se la
costituzione non avviene), tanto che appare più esatto riconoscere
che l’avvio del procedimento cautelare si modella, più che altro,
sulla sequenza delle attività compiute per l’instaurazione dei
giudizi di merito. Però,
poi, i poteri e l’attività del giudice designato non si
discostano, per quanto attiene all’attività istruttoria o, per lo
meno, alla necessità di compiere accertamenti che si profilino
necessari in dipendenza sia degli elementi probatori (che si tratti
di prove piene o subprove è distinzione non rilevante) forniti
dalle parti, sia della necessità che abbia il giudice di
raggiungere quel convincimento che gli consenta di adottare un
provvedimento idoneo a risolvere la controversia che, comunque, si
consuma nella sede cautelare: il tutto, con i limiti della
indispensabilità ed essenzialità cui si è sopra accennato, che
rappresentano canoni di comportamento anche per il giudice
contabile. Poteri
e attività quelli ora descritti che non rappresentano un novum per il giudice contabile, che appartiene ad un
comparto giurisdizionale in cui la cognizione si caratterizza per il
c.d. “potere sindacatorio”, su cui, nonostante le prese di
posizione più recenti, soprattutto dopo l’entrata in vigore del
“giusto processo”, si sta sviluppando un approfondito dibattito,
ma che non appare né eliminato, né ridotto ad una sorta di stato
larvale, e ciò in quanto rappresenta strumento affidato al giudice
in relazione ad un tipo particolare di processo, alle sue finalità
e all’intreccio degli interessi (erario e parti convenute,
dipendenti e amministratori pubblici), che vi debbono trovare
realizzazione
[58]
. 4.6
L’udienza del giudice per sentire le parti L’ipotesi,
cui qui si accenna, si riferisce a tutte le volte che, ormai
eseguito il sequestro e superata la fase di stabilizzazione del
provvedimento, si presenti la necessità di una pronuncia per la
quale occorra sentire le parti (il codice di rito civile, già nella
fase di primo esame della domanda cautelare, nel disciplinare i
poteri istruttori del giudice, ricorre ad una espressione, “sentite
le parti”, che impone qualche riflessione sul tipo di udienza che
lo stesso giudice deve tenere e su quale modello normativo sia da
seguire). La
soluzione, che va data a questo interrogativo, assume carattere di
particolarità per lo meno nel sequestro conservativo, nel senso che
tale misure cautelare si esegue, nel momento della prima attuazione
e nella successiva fase di gestione, secondo le norme e le forme del
processo di esecuzione, seppure con le differenze richieste dalla
natura cautelare dell’attività, che non presuppone una vicenda di
cognizione ormai definita, ma è preordinata proprio a questa in
quella relazione di strumentalità che consente di salvaguardare la
pretesa creditoria, soggetta al pericolo di perdere la garanzia di
buon esito. In
effetti, il sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti si
esegue secondo le norme
stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi
(art. 678 cod. proc. civ.) e il sequestro conservativo sugli
immobili con la trascurizione
del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri
immobiliari, che è adempimento il quale riecheggia quello
analogo previsto dall’art. 555 cod. proc. civ. con cui si dà
inizio alla procedura di espropriazione immobiliare attraverso la
notifica e la trascrizione dell’atto di pignoramento. Ma,
il legislatore continua ad operare rinvio per tutte le altre
operazioni con le quali la cautela in questione trova attuazione (la
dichiarazione del terzo debitore, la nomina del custode), per cui
appare corretto ritenere che sia da far ricorso alle norme del
processo di esecuzione per eventuali integrazioni di aspetti non
espressamente disciplinati: così, ritengo che la disciplina dell’udienza
che il giudice designato deve tenere per risolvere problemi inerenti
a modifiche dei provvedimenti cautelari e ad esigenze gestorie per
la conservazione dei beni sequestrati, debba essere rinvenuta nell’art.
485 cod. proc. civ., in base al quale quando la legge richiede, o il giudice ritiene necessario che
le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il
giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore
pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente
gli altri interessati debbono comparire davanti a lui. Il decreto è
comunicato dal cancelliere. Se risulta o appare probabile che alcuna
delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua
volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della
quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa. Tale
norma è coerente sia con il regime di duttile informalità che
contraddistingue il regime dell’acquisizione probatoria e dell’attività
in genere del giudice cautelare, su cui ci siamo soffermati poco
sopra, sia con la necessità di provvedere alla cura di interessi e
di profili patrimoniali dei beni sequestrati, laddove un eccessivo
formalismo impedisce o non consente fino in fondo di pervenire ad
una completa realizzazione degli interessi contrapposti delle parti,
interessi che confluiscono nella conservazione del valore dei beni,
a garanzia o della pretesa creditoria o della legittima aspettativa
del debitore vittorioso a riottenere i beni nello stato “migliore”
[59]
. Questa
conclusione, però, appare di faticosa realizzazione, anche perché
la giurisprudenza della Corte dei conti, pur sensibile da sempre
agli aspetti funzionali della dialettica normativa immanente al
rapporto di integrazione tra procedura civile e procedura contabile
cui provvede l’art. 26 del regolamento, appare invece accentuare
gli aspetti più formali, che finiscono per rallentare la fluidità
e la speditezza dell’attività processuale, seppure solo in questo
particolare settore
[60]
§ 5. Il provvedimento del giudice designato. Il
giudice designato, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con
decreto (art. 669 sexies cod. proc. civ.): ipotesi, questa, che si attaglia
al sequestro conservativo contabile, contraddistinto dalle due fasi,
la prima affidata al presidente della Sezione con il decreto inaudita altera parte, e la seconda, di stretta competenza
del giudice designato, che si svolge secondo il modello dell’attività
di cognizione. Pertanto,
il giudice designato, nel pronunciarsi sulla domanda cautelare, o la
accoglie, ed allora dà conferma al sequestro conservativo, che esce
dalla fase di incertezza legata alla valutazione del giudice, ovvero
vi rinviene ragioni che ne impongono la reiezione, producendo l’effetto
di porre nel nulla la misura cautelare e di liberare i beni, che vi
erano stati assoggettati, dal relativo vincolo: comunque, seppure il
giudice pronuncia formalmente anche sul decreto presidenziale, per
tutto quanto detto sulla relazione esistente tra i due
provvedimenti, deve più correttamente ritenersi che tale pronuncia
sia rivolta sostanzialmente soltanto al ricorso per sequestro
conservativo e alla cautela in sé, su cui se ne riverberano gli
effetti. Prima,
però, di esaminare in dettaglio tali effetti, occorre prendere in
considerazione le questioni che possono insorgere nel corso di
questa fase della procedura cautelare, per verificarne anche l’ammissibilità,
in relazione alle peculiarità di specie. 5.1
Questioni sulla giurisdizione, sulla competenza e di legittimità
costituzionale Criterio
base da cui occorre prendere le mosse è che il processo cautelare,
in quanto strumentale a quello di merito, è strettamente
finalizzato alla realizzazione della cautela per la quale al
giudice, come si è visto, sono conferiti poteri particolari,
destinati a privilegiare i profili sostanziali dell’attività,
anche nella considerazione che, comunque, il primo processo avanza
appaiato a quello di merito e ha uno sbocco ed una definizione con
la pronuncia che definisce la stessa causa di merito. Cognizione
attenuata dei fatti, delibazione della fattispecie, accertamento
coerente con la natura sommaria del procedimento, accompagnata dalla
libertà di forme
[61]
e da un ruolo del giudice improntato ad una
discrezionalità mirata, per il conseguimento del risultato
richiesto con la domanda cautelare fanno di tale procedimento la
sede in cui vengono, è vero, coinvolti interessi anche molto
rilevanti, ma solo negli stretti limiti derivanti dalla idoneità
del sequestro accolto a garantire il credito vantato dall’attore,
che in sede contabile è costituito dal procuratore regionale che
agisce in favore dell’erario nella sua più lata accezione. Se
così è, tutte le questioni, che attengono al giudizio di merito
soprattutto se richiedono l’assunzione di prove piene ottenute
mediante le garanzie e le modalità previste dalle leggi
processuali, non possono essere esaminate e decise dal giudice
designato, che non vi può porre a base la propria pronuncia: per
questo, sembra facile la risposta che le questioni attinenti alla
giurisdizione o alla competenza rimangano al di fuori della
cognizione cautelare. Però,
anche in questo caso, occorrono alcune puntualizzazioni: si deve
infatti distinguere se la eccezione sia proposta dalla parte, che
subisce il sequestro, relativamente a profili strettamente
riguardanti la fattispecie cautelare e l’intreccio di interessi
che vi sono coinvolti ed, allora, può riconoscersi l’ammissibilità
dell’eccezione e della relativa questione: del resto, che le
questioni sulla competenza possano rientrare nella cognizione del
giudice del sequestro, è circostanza ammessa dallo stesso
legislatore, che prevede l’ordinanza di incompetenza (art. 669 septies)
e ha fissato, quale criterio cardine, quello della coincidenza tra
la competenza del giudice del merito e quello della cautela. Da
ciò discende che una questione di giurisdizione potrà essere presa
in considerazione solo durante il procedimento cautelare ante
causam, in quanto ove fosse sollevata mentre è pendente il
giudizio di merito, la stessa coinciderebbe con analoga problematica
riguardante quella sede ed ivi andrebbe risolta: nel procedimento ante
causam, poi, può ritenersi ammissibile la questione di
giurisdizione nella considerazione che a questa andrebbe applicato l’art.
669 septies che distingue,
tra i provvedimenti negativi, quello che dichiari l’incompetenza e
quello di rigetto, ai quali ultimi soltanto, legati ad un esame di
merito (fumus boni juris e
periculum in mora) viene attribuito effetto preclusivo. E’
stato, infatti, riconosciuto che nella valutazione della
(in)competenza è, in fondo, contenuta implicitamente la valutazione
sulla giurisdizione, atteso che, in tanto può parlarsi di
competenza di un giudice, in quanto lo stesso possegga il potere
giurisdizionale nell’ambito del quale andrà individuato l’entità
di giurisdizione a lui spettante ed espressa in termini di
competenza, secondo i diversi criteri di determinazione. Soluzione
negativa va, invece, data alla possibilità di esperire il
regolamento di giurisdizione, che è uno strumento di tutela
preventiva, volto a realizzare un obiettivo di economia processuale,
in quanto serve ad evitare che un giudizio venga interamente svolto
davanti ad un giudice che sia carente del potere di conoscere quella
causa: la giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo alterni
indirizzi, alla luce della nuova disciplina unitaria introdotta
dalla legge n. 353 del 1990, si è orientata a riconoscerne l’inammissibilità
in quanto la stessa Corte verrebbe ad eseguire in anticipo “lo
stesso controllo che le è, in genere, devoluto successivamente col
ricorso promosso avverso il provvedimento conclusivo del
procedimento” essendo evidente che “negando la ricorribilità
dei provvedimenti cautelari, deve, altresì, escludersi l’esperibilità
del regolamento preventivo, perché questo, pur non essendo un mezzo
di impugnazione, sarebbe destinato a risolvere la stessa questione
di giurisdizione, di cui la Corte di cassazione non può essere
investita col ricorso ex
art. 111 della Costituzione”
[62]
Ancor
più netta è la risposta –negativa- che va data al quesito se nei
procedimenti cautelari contabili trovi ingresso il regolamento di
competenza, atteso che, al di là di profili sistematici, le Sezioni
riunite della Corte dei conti, con recentissima sentenza (n. 7/2002/CC
del 9 aprile 2002) hanno escluso che possano trovare applicazione
nei giudizi avanti alla Corte dei conti le norme degli articoli 42 e
ss. cod. proc. civ.
[63]
. Secondo
i criteri di riparto e intensità cognitivi sopra indicati, va,
altresì, riconosciuta la possibilità, che si estrinseca in termini
di ammissibilità, di proporre questioni di costituzionalità o, per
quanto attiene al giudice, di esaminare dette questioni, nel senso
che, tenuto conto delle esigenze sottese alla realizzazione della
cautela, la illegittimità costituzionale potrà riguardare soltanto
norme “tipiche” che riguardino la procedura cautelare o l’attuazione
della misura richiesta, sia nel procedimento ante
causam che in corso di causa e ciò tanto più nel giudizio
contabile, caratterizzato dalla esecuzione –seppure provvisoria e
condizionata- anteriore alla stessa costituzione del
contraddittorio. Infatti,
come si è visto, il primo atto della procedura prima della “convocazione”
delle parti avanti al giudice designato, il presidente della Sezione
autorizza il sequestro, che viene eseguito ed impone il vincolo di
indisponibilità sui beni oggetto della cautela: qualsiasi occasione
di impedimento del normale svolgimento del processo cautelare,
provocherebbe un prolungamento del pregiudizio sul debitore. Si
possono fare le due ipotesi: nel procedimento ante
causam, se il giudice designato riconosce la fondatezza della
questione, deve sospendere il procedimento e riservarsi la pronuncia
a quando la stessa questione sarà decisa dalla Corte
costituzionale: in tal modo, però, egli, nella ipotesi di
accoglimento del ricorso dell’attore, neppure gli potrebbe
assegnare il termine per la proposizione dell’azione di
responsabilità amministrativa e, così, verrebbe ad essere
ritardato l’inizio del processo di merito. Per tale motivo, la
possibilità che siano sollevate questioni di costituzionalità va
riconosciuta con rigore, nei limiti cui prima si accennava. Ove,
poi, si tratti di procedimento cautelare in corso di causa, tali
questioni vanno esaminate nell’ambito del giudizio del merito,
dati il collegamento e la dipendenza tra i due giudizi. 5.2
I presupposti di merito La
cognizione del giudice designato è cognizione sommaria e, pertanto,
non è richiesta la prova piena dei fatti posti a base della domanda
cautelare a giustificarne la fondatezza: ma, in questa materia,
tutto è nel segno della verosimiglianza e dell’approssimazione
con riferimento alla fattispecie reale ed effettiva, che troverà la
sua verità nel giudizio di merito, in cui prove e fatti debbono
raggiungere il grado della certezza. Nei
modelli processuali attuali e, rispetto a questi, soprattutto in
quello del processo contabile, in cui se non manca è, però,
penalizzata la fase istruttoria, anche a causa di una giurisprudenza
e di comportamenti eccessivamente timidi delle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti, la prova tendenzialmente si
forma nella sede di contraddittorio pieno e, cioè, nel
dibattimento, avanti al collegio giudicante, che dovrà poi rendere
la pronuncia con cui si chiude la controversia in atto: in un
procedimento, che ha natura strumentale e assolve alla funzione di
salvaguardare le aspettative su cui riposa la pretesa dell’attore
quando si profila il pericolo che il debitore possa sottrarre le
garanzie patrimoniali in danno del proprio creditore, la dialettica
processuale assume connotati peculiari e risente delle finalità che
si debbono raggiungere e delle esigenze che vi sono collegate. E’
richiesta l’immediatezza; l’attività e la raccolta degli
elementi probatori sono sommarie e, abbiamo visto, improntate alla
massima semplificazione sul piano formale; il giudice deve evitare
gli indugi e ciò, come ritengo, non solo per evitare pregiudizi all’attore
procedente, ma anche pregiudizi al debitore chiamato, che, in caso
di mancata conferma, vedrebbe il protrarsi di una situazione per lui
non vantaggiosa: per tali ragioni, la procedura cautelare è volta a
realizzare una speditezza che ne costituisce caratteristica naturale
e riflette anche il rapporto che la lega ad un giudizio di merito
che può essere stato instaurato, ma che può non essere stato
ancora promosso. Pertanto,
il giudice designato, superate le eventuali questioni di rito, deve
portare il suo esame sui due aspetti, che, soli, possono condurre ad
una pronuncia di accoglimento della domanda cautelare (nel giudizio
contabile, ricorso per sequestro conservativo): la esistenza del
diritto a tutela del quale è stata promossa l’azione cautelare e il
fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Occorre
intendersi: l’accertamento dell’esistenza del diritto non
rappresenta una sorta di duplicato dell’analogo accertamento che
sarà compiuto dal collegio del merito, davanti al quale avviene l’assunzione
di prove piene dei fatti, secondo le prescrizioni delle norme di
rito. Si è accennato alla possibilità, per larga parte esclusa, di
utilizzare nel giudizio di merito le prove raccolte nel procedimento
cautelare (che sono o possono essere, ma non è detto che siano
atipiche), problema questo che va risolto come per tutti i casi di
acquisizione di elementi provenienti da altri processi, nel senso
che sarà il giudice a valutarne l’ammissibilità nel
contraddittorio delle parti: però, va posto l’accento su tale
aspetto della cognizione della cautela, perché è un punto delicato
in cui debbono conciliarsi le opposte esigenze e gli opposti interessi del
creditore istante e del debitore i cui beni sono stati sequestrati. Infatti,
cognizione sommaria e valutazione delibativa dei fatti non esimono
il creditore dal fornire una pur minima prova, che deve essere
comunque tale da convincere il giudice, in termini di probabilità e
verosimiglianza, dell’esistenza del credito (altrettanto vale per
il debitore): soprattutto, non occorre che il credito abbia tutte
intere le caratteristiche che il legislatore richiede per la sua
realizzazione, in quanto, ove si dovesse attendere che lo stesso
credito raggiunga la certezza, liquidità ed esigibilità, il
debitore potrebbe avere occasione e tempo per sottrarre beni alla
garanzia. Non deve però trattarsi di situazione obbligatoria del
tutto eventuale. Per
quanto concerne il periculum in mora, che esprime il timore del creditore di
perdere la garanzia patrimoniale, deve trattarsi innanzi tutto, come
prevede l’art. 671 cod. proc. civ., di un timore che sia fondato
e ciò per evitare che l’azione del creditore non sia capziosa e
pretestuosa, tale da imporre un pregiudizio che non ha fondamento di
esistere. Deve, cioè, trattarsi di una convinzione del creditore
che riposi su elementi concreti, i quali diano conto, anche a
livello sintomatico, della possibilità che la garanzia possa andare
perduta. La
giurisprudenza della Corte dei conti ha rinvenuto tale presupposto
della misura cautelare, in numerosissimi casi, in particolare nella
sproporzione tra l’elevato ammontare del risarcimento e le risorse
economiche –limitate- del dipendente, tale da far ritenere come
attuale e altamente probabile il tentativo dello stesso dipendente
di sottrarre le “poche” garanzie patrimoniali al credito
erariale (giurisprudenza costante): proprio su tale elemento e sulla
sua obiettività, è stato fondata dalla giurisprudenza la
necessità del sequestro conservativo di stipendi, pensioni o altri
emolumenti del pubblico dipendente, nella ulteriore considerazione
che non viene in rilievo tanto la propensione dello stesso a
sottrarre alla pretesa risarcitoria erariale le sue pur limitate
risorse economiche, quanto la sua possibilità di far luogo al
risarcimento
[64]
. Ma,
è stato altresì, dato rilievo, ai fini della conferma del
sequestro conservativo, al comportamento processuale ed
extraprocessuale del debitore, da cui si desuma la probabilità del
depauperamento patrimoniale in danno dell’erario: tanto vale sia
nel caso in cui gli elementi di garanzia patrimoniale si trovino
presso il debitore, sia nel caso in cui tali elementi invece siano
giacenti presso la stessa amministrazione danneggiata, ma possano
essere utilizzati dal dipendente convenuto. Ciò che provoca la
necessità della misura cautelare, diviene, quindi, l’atteggiamento
del dipendente, che impone il sequestro a salvaguardia delle ragioni
erariali in vista della relativa definizione nel giudizio di merito
[65]
. 5.3
Il provvedimento negativo L’art.
5 della legge n. 19 del 1994, comma quarto si limita a disporre che all’udienza…..il giudice, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto, per
cui si impone il rinvio alla disciplina della procedura civile e,
con esso, l’esame delle problematiche relative, dovendosi
intendere la conferma come provvedimento di accoglimento, la revoca
come provvedimento negativo e la modifica come accoglimento
parziale, perciò rientrante nella prima categoria. Il
codice di rito civile, come accennato, prevede due ipotesi in cui il
giudice designato, con provvedimento che assume la forma dell’ordinanza
[66]
, non accoglie la domanda cautelare (art. 669 septies):
la prima fondata su un motivo di rito, l’incompetenza, e la
seconda riguardante motivi di “merito”. La
distinzione ha rilievo, nel senso che, mentre l’ordinanza di
incompetenza non preclude la riproponibilità dell’istanza
cautelare, diversamente, per l’ordinanza di rigetto, che comporta
la delibazione del merito portato nella cautela, tale facoltà è
consentita quando si
verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove
ragioni di fatto o di diritto: va chiarito, in ordine alla
riproponibilità legata all’ordinanza di incompetenza, che, stante
la dizione letterale della norma, la domanda cautelare potrebbe
essere riproposta anche davanti allo stesso giudice che si sia
dichiarato incompetente, seppure sono state espresse in dottrina
ragioni contrarie così come nella giurisprudenza della Corte di
cassazione si sono registrate oscillazioni in una materia, che, in
verità, ha presentato problematiche di ordine sistematico, sfociate
in dubbi di costituzionalità, risolti dal giudice delle leggi. Infatti,
l’esclusione, prevista dalla riforma del 1990 per le ordinanze di
rigetto, della riproponibilità della domanda cautelare, senza
limiti, ha spinto la dottrina dominante (Tarzia, Saletti, Arieta,
Consolo) ad avanzare seri dubbi di costituzionalità, risolti dalla
Corte costituzionalità con le sentenze n. 253 del 23 giugno 1994 e
n. 197 del 26 maggio 1995, dichiarative della illegittimità
costituzionale dell’art. 669 septies
nella parte in cui non consentiva il reclamo avverso, prima, le
ordinanze di rigetto e, poi, anche quelle di incompetenza
[67]
. Altra
distinzione che assume rilevanza, a proposito del provvedimento
negativo, è quella tra procedure cautelari instaurate ante
causam o in corso di causa, perché nel primo caso la norma
impone la pronuncia sulle spese, mentre nel secondo caso, la
determinazione sulle spese va rinviata “al definitivo” e, cioè,
quando si conclude la causa di merito: ovviamente, nel giudizio
contabile, essendo l’atto di impulso (cautelare, come la domanda
di merito) ad istanza del procuratore regionale, la questione ha una
importanza del tutto marginale per quanto concerne le spese di
giudizio in senso stretto, ad esclusione di spese ed onorari
sostenute dalla parte convenuta. Il
problema si pone per queste ultime, in relazione alla previsione
dell’art. 3, comma 2 bis
del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge n. 639
dello stesso anno, in base al quale in
caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal
comma 1 dell’art.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 2, come
modificato dal comma 1 de presente articolo, le spese legali
sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti
sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza. E’
indubbio che tale disposizione si riferisce al giudizio di merito:
pur tuttavia deve ritenersi che essa esprima un principio,
innovativo nell’ordinamento contabile, di cui si debba tenere
conto ogni volta che una procedura, che sia e rimanga autonoma,
pervenga alla sua conclusione definitiva, come accade nei casi delle
ordinanze negative, che abbiano esaurito il loro iter.
Quello
della determinazione delle spese di parte, onorari compresi, è
problema che ha dato luogo ad oscillazioni notevoli e che diviene
tanto più delicato in una materia caratterizzata dalla natura dei
provvedimenti, perciò rivedibili: però, sembra preferibile la
soluzione positiva, non solo nel senso che comunque il giudice debba
esprimersi sulle prime (spese di cancelleria, ecc.) magari con la
formula “nulla per le spese” od altra equivalente, ma anche
prendendo in esame la richiesta di parte, quando se ne siano
verificate le condizioni. Piuttosto,
a proposito della procedura di rimborso delle spese legali nel
giudizio contabile, ritengo che siano individuabili due fasi, quella
della liquidazione, affidata al giudice, e l’altra del rimborso,
su cui si è soffermato il legislatore con la norma sopra riportata,
che, nel risolvere il problema della rifusione delle spese legali al
convenuto assolto, ha, innovativamente, individuato il soggetto a
cui il dipendente o l’amministratore, che siano stati
definitivamente prosciolti, potranno rivolgersi per ottenere la
rifusione delle spese sostenute: queste però debbono essere
liquidate dal giudice (tale soluzione, non ci si può nascondere,
pone delicati problemi in ordine agli effetti della sentenza, ma
appare rispettosa dell’ordinamento, che pone a carico del giudice,
da sempre, l’obbligo di liquidare le spese
[68]
). 5.4
L’ordinanza di accoglimento La
conferma della domanda cautelare (e del decreto autorizzativo del
presidente della Sezione), se non presenta difficoltà
interpretative ex se in
ordine alla reclamabilità, intesa come possibilità astratta di
proporre “impugnazione” contro il provvedimento che non sia
condiviso, per il resto si pone in maniera differenziata a seconda
che il sequestro conservativo sia stato chiesto ante
causam e in corso di causa. Nel
primo caso, l’art. 5 della legge n. 19 del 1994 detta una
disciplina sufficientemente completa in relazione alla ipotesi del
sequestro conservativo, che rappresenta la figura più (se non
esclusivamente) ricorrente nell’attività cautelare avanti alla
Corte dei conti nel settore contabile: disciplina, che occorre
sottolineare, pur rispettando lo schema normativo seguito dalla
procedura civile, apporta alcune deroghe soprattutto al regime dei
termini. La
novella del 1990, nell’articolare la disciplina unitaria delle
cautele nel processo civile, è ispirata al principio della
tempestività e dell’eliminazione di diaframmi tra l’esperimento
della misura cautelare, e il giudizio di merito: tale principio è
stato recepito dal legislatore con la legge n. 19 del 1994, che, per
l’ordinamento processuale contabile, ha previsto che il giudice,
nell’accogliere il ricorso conservativo, fissi un
termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la
segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di
citazione per il correlativo giudizio di merito. Si
tratta di un termine che ha durata doppia rispetto a quello previsto
dall’art. 669 octies
cod. proc. civ. e la cui decorrenza viene stabilita dalla data di
comunicazione dell’ordinanza all’ufficio del procuratore
regionale: la differente durata deve ritenersi derivi dalle
peculiarità del processo cautelare contabile e tenga conto delle
esigenze, anche organizzative, legate all’attività delle procure
regionali, senza raggiungere il carattere di una vera e propria
deroga. Rappresenta, cioè, un adeguamento di una disciplina
recepita nella sua sostanza ad una realtà giudiziaria diversa, da
quella che, in un certo senso, ne costituisce la fonte. Due
notazioni: il termine, che ha natura di termine perentorio come
riconosciuto dalle Sezioni riunite (20 gennaio 1998, n. 2/98/QM),
rimane fermo anche se contro l’ordinanza fosse avanzato reclamo,
che riguardi la misura cautelare e la relativa pronuncia emessa dal
giudice designato (il reclamo non travolge l’atto in sé nella sua
interezza); in secondo luogo, sia ove il giudice designato abbia
omesso di fissare il termine per il deposito dell’atto di
citazione, sia nel caso in cui egli abbia fissato un termine
maggiore, deve considerarsi sussistente, per il procuratore
regionale, l’obbligo di osservanza comunque del termine indicato
dalla norma (sessanta giorni). Ritengo,
invero, che, per tali evenienze, la disposizione speciale (art. 5
della legge n. 19/94) sia da integrare con la previsione contenuta
nel secondo comma dell’art. 669 opties
cod. proc. civ., in quanto le esigenze di speditezza, volute dal
legislatore nel 1990 e riconfermate nel 1993, impongono di
privilegiare quelle interpretazioni ex
art. 26 del regolamento di procedura, che ne favoriscano la
realizzazione. Piuttosto,
il giudice designato, con l’accoglimento del ricorso per sequestro
conservativo, compie, oltre alla valutazione in ordine alla
sussistenza dei presupposti della cautela (fumus e periculum),
la valutazione della congruità del sequestro richiesto sotto il
profilo del valore dei beni assoggettati al vincolo cautelare in
rapporto all’entità del danno di cui si prospetta la necessità
di risarcimento: ove siffatta relazione si mantenga nei limiti della
proporzionalità, alla luce anche degli elementi –in contrario-
che abbia fornito la parte convenuta, egli accoglie, come da
richiesta, il ricorso confermando il sequestro conservativo
autorizzato ed eseguito, seppure, è il caso di dire, sub
sudice. Ma,
se dovesse riscontrare una eccessività del sequestro conservativo
rispetto al danno in un giudizio di necessaria approssimazione, egli
ridurrà la misura cautelare al risarcimento verosimilmente
individuato, nell’uno e nell’altro caso confermando il sequestro
solo per la parte o quota che, relativamente ad ogni bene, risulti
essere riferibile al debitore chiamato e ritenuto presunto
responsabile. Tanto
vale per gli immobili o per i depositi bancari contestati o per
qualunque altro bene (es. beni mobili registrati, aziende,
universalità), che rechino o sia dimostrato che appartengono al
debitore e ad altri soggetti: in tali casi, ove il cointestatario o
il comproprietario (con la dichiarazione di terzo o con ogni altro
mezzo di prova) non dimostri la sussistenza di quote differenziate,
queste si presumono uguali in applicazione del principio generale
sancito dagli artt. 1101 e 1298, secondo comma cod. civ. Sussistono,
inoltre, i limiti della sequestrabilità al quinto per stipendi,
pensioni ed emolumenti a carattere retributivo, cui si è aggiunta,
più di recente, per i dipendenti civili e militari dello Stato, l’indennità
di fine rapporto
[69]
. 5.5
La custodia Rispetto
ai beni sequestrati, il giudice deve impartire le opportune
disposizioni per conservarne il valore e, così, mantenere la
funzione di garanzia loro riconosciuta, senza arrecare pregiudizio
al debitore cui gli stessi si riferiscono: per questo il giudice
deve nominare un custode, cui incombe l’obbligo di conservare ed
amministrare il bene sequestrato (art. 65 cod. proc. civ.). Il
codice di procedura civile detta norme sparse sulla custodia: una
disciplina comune (artt. 65-67) e disposizioni particolari sulla
custodia dei beni mobili pignorati (artt. 520-522) e dei beni
immobili pignorati (art. 559), valevoli nel sequestro in forza degli
artt. 678 e 679: salvi i casi in cui la custodia dei beni mobili sia
affidata, ma col consenso del procuratore regionale, al debitore o a
persone della sua famiglia, ai quali non spetta alcun compenso, in
tutti gli altri casi (salva l’ipotesi, eventuale, di cui all’art.
522 cod. proc. civ. in materia di sequestro mobiliare), il giudice
deve stabilire il compenso in favore del custode, che, per sua
parte, deve adempiere ai suoi obblighi con la diligenza del buon
padre di famiglia e risponde del suo operato. Egli, pertanto, opera
sotto il controllo del giudice cui riferisce ed è obbligato alla
resa del conto della sua gestione, ricevendo, comunque, dal giudice
le istruzioni sulla amministrazione e tenuta dei beni (es. custode
di quote sociali di s.r.l. ovvero di azioni di s.p.a., la cui
gesione, per la delicatezza ed urgenza dei problemi gestionali, può
richiedere elevate professionalità). § 6. Casi di modifica e revoca del provvedimento cautelare La
disciplina generale della modifica e della revoca del provvedimento
cautelare (art. 669 decies) appare essere una conseguenza e la
attuazione della scelta legislativa di attribuire natura ordinatoria
alla pronuncia del giudice designato in modo da mantenere in atto un
continuo adeguamento della cautela alla situazione, di fatto e
processuale, che si viene determinando nel corso del processo. Non
senza condizioni: è previsto, infatti, che il giudice, su istanza
di parte, possa modificare o revocare il provvedimento cautelare se
si verificano mutamenti nelle circostanze
[70]
, per cui è richiesto che : -
pervenga al giudice una istanza di parte, essendo precluso a questi,
che pure rilevi il mutamento della situazione che consentirebbe o
imporrebbe la modifica o la revoca, di adottare ex
officio un nuovo provvedimento; -
sia riscontrata la sussistenza del mutamento
delle circostanze: ciò porta ad escludere che il rimedio in
parola consista in una nuova valutazione di circostanze già
esistenti ovvero nell’accertamento di un vizio del provvedimento
(cui consente di por rimedio il reclamo dell’art. 669 terdecies).
Sul mutamento delle circostanze, parte della dottrina ne ha limitato
l’ambito ai mutamenti extraprocessuali delle circostanze di fatto,
in cui è stato escluso rientrino le nuove allegazioni istruttorie
che finiscano per indebolire o dissolvere il fumus boni juris
[71]
. Altri autori ritengono che i mutamenti che possono
giustificare la modifica o la revoca possono scaturire o essere
desunti dalla istruttoria in corso e, quindi, dal processo
in corso, proprio in ossequio alla finalità cui il
legislatore ha affidato la nuova impostazione della materia
cautelare
[72]
; -
deve trattarsi del giudice istruttore per la procedura civile e,
quindi, del giudice di merito: nel processo contabile, giudice
competente rimane il giudice singolo, come riconosciuto dalle
Sezioni riunite della Corte dei conti
[73]
, che ha rilevato come la scelta legislativa di far
ricadere l’esame e il provvedimento di modifica e revoca sia
coerente con quel tipo di procedimento ed assicuri l’aspetto
funzionale del procedimento cautelare per cui la competenza si
articola tra giudice singolo, che adotta il provvedimento, e il
collegio cui è rimesso il reclamo, con la conseguenza che non è
attribuibile la competenza in materia ad un giudice collegiale
(salva ovviamente l’adozione di una misura cautelare in appello). Alla
luce anche dell’art. 669 quaterdecies,
che rafforza la scelta espansiva della disciplina del codice di
rito, le Sezioni riunite hanno sottolineato che non esistono
incompatibilità tra tale disciplina e il procedimento cautelare
contabile e hanno fatto due affermazioni importanti: -
l’istanza di parte per la modifica e la revoca deve essere
presentata al presidente della Sezione e non al magistrato che ha
adottato il provvedimento da modificare o revocare, il quale
esaurisce la sua funzione con l’emanazione del provvedimento
medesimo; -
il presidente della Sezione, ricevuta l’istanza, designa il
magistrato per l’esame della stessa e la conseguente pronuncia. Nel
lasciare alla trattazione del reclamo e della inefficacia i rapporti
che sussistono tra questi e la revoca, vanno solo sottolineati altri
due aspetti: la modifica e la revoca, in quanto conseguenti al
mutamento delle circostanze possono riguardare anche il
provvedimento contro cui è stato esercitato il reclamo, così come,
in ossequio al principio del doppio grado della cognizione
cautelare, introdotto dalla riforma del 1990, le ordinanze di revoca
e modifica debbono ritenersi reclamabili e, quindi, anch’esse
assoggettate al vaglio di un giudice superiore secondo le regole
previste dall’art. 669 terdecies. Da
ultimo, va portata l’attenzione su un caso particolare di revoca,
quello definito revoca del
sequestro e previsto dall’art. 684 cod. proc. civ., che
consente al debitore di ottenere dal giudice istruttore la revoca
del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l’ammontare
del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in
ragione delle cose sequestrate. Hanno
correttamente osservato la dottrina e la giurisprudenza che non si
tratta di un caso di revoca, ma di conversione dell’oggetto del
sequestro, che si trasferisce dal bene originariamente sequestrato
alla cauzione
[74]
: qui è irrilevante la sopravvenienza di nuove
circostanze e il provvedimento cautelare non decade come avverrebbe
in caso di revoca ex art. 669 decies.
Inoltre, con la sostituzione della cauzione al bene sequestrato si
mantiene la par condicio
creditorum: piuttosto, poiché la competenza viene assegnata al
giudice istruttore valgono le considerazioni svolte dalle Sezioni
riunite con la sentenza n. 2/2000/QM in ordine ai riflessi nell’ordinamento
contabile (giudice singolo e regole procedurali ivi indicate). Se
l’ordinanza adottata dal giudice sulla richiesta di parte è non
impugnabile, la stessa deve ritenersi comunque revocabile. § 7. L’esecuzione anticipata della sentenza di primo grado. Per
il comma 5 ter dell’art.
1 della legge n. 19 del 1994, il
ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione
della sentenza impugnata. Pertanto, dopo la proposizione dell’appello,
il sequestro conservativo, in quanto procedimento strumentale, segue
le sorti del giudizio, nel senso che continuerà a vivere e a
svolgersi nella dinamica imposta dagli interessi delle parti,
mantenendo la sua funzione di tutela delle garanzie del risarcimento
del danno richiesto dal procuratore regionale. Potrebbero,
però, verificarsi situazioni differenti. Nulla
quaestio se la sentenza impugnata è di condanna piena e viene
impugnata da tutti i convenuti, condannati in primo grado. Già,
si mostrano le prime differenze ove solo alcuni di tali soggetti
presentino impugnazione: nei confronti di questi opera l’effetto
sospensivo e continua la cautela, mentre per coloro che non hanno
appellato (fatta salva l’ipotesi del litisconsorzio necessario e
la attrazione che ne segue in appello) ed erano stati assoggettati
alla procedura cautelare, il passaggio in giudicato della pronuncia
dei giudici di primo grado determina l’effetto pieno e definitivo
della conversione del sequestro in pignoramento. Nell’ambito
delle sentenze di assoluzione, l’appello del procuratore regionale
o del procuratore generale, esplicando lo stesso effetto sospensivo,
dovrebbe produrre l’effetto –come avviene nel caso di appello
proposto dal convenuto contro la sentenza di condanna- di mantenere
in atto la misura cautelare e, invero, per l’art. 683, secondo
comma del codice di rito, ora abrogato, l’inefficacia conseguiva
dal passaggio in giudicato della sentenza, con la quale era
dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale il sequestro
conservativo era stato concesso: ora, l’art. 669 novies prevede che è sufficiente una sentenza, anche non
passata in giudicato, nella evidente considerazione che una
pronuncia decisoria sul merito fa venir meno il fumus
boni juris, che è presupposto di merito del sequestro.
Peraltro, deve ritenersi che, ove sussistano ancora i motivi (e i
requisiti e presupposti) della misura cautelare, il procuratore
regionale o generale, in pendenza del (proprio) appello, possa
promuovere un nuovo sequestro, chiedendone l’autorizzazione (e
riavviando la procedura sopra esaminata), per cui, così, si rientra
nell’ipotesi precedente e il procedimento cautelare prosegue:
potrebbe, inoltre, lo stesso appellante chiedere la provvisoria
esecuzione della sentenza consentita dalla norma innanzi
richiamata (art. 5 della legge n. 19 del 1994), che prescrive: -
l’istanza del procuratore regionale competente territorialmente o
del procuratore generale; -
che vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate; -
che la Sezione adita si pronunci con ordinanza motivata, sentite le
parti. Pertanto,
la Sezione centrale competente a pronunciarsi sull’appello, ove
riscontri la sussistenza delle accennate condizioni, dopo un
procedimento camerale, con provvedimento ordinatorio può disporre
che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva: la situazione
che si determina, va assimilata a quella della sentenza passata in
giudicato, per cui deve riconoscersi che sussiste il potere (e
diritto dell’amministrazione danneggiata) di dar corso al processo
esecutivo realizzando l’effetto della conversione del sequestro in
pignoramento. In
effetti, l’art. 686 cod. proc. civ. stabilisce che il
sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui
il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva:
questa disposizione, seppure si riferisce per implicito alla
situazione che riecheggia l’esistenza del giudicato, tuttavia da
un punto di vista letterale richiede soltanto che la sentenza sia
esecutiva e la sentenza di cui al comma 5 ter
dell’art. 1 della legge n. 19 del 1994 è esecutiva, seppure
provvisoriamente esecutiva. Seppure
con qualche perplessità, questa sembra essere la soluzione
normativa consentita: del resto, al debitore non sono negati rimedi
alla conversione
[75]
.
Augusto Sanzi
[1] In ordine ad altre figure cautelari nel giudizio contabile, F. Garri, I giudizi innanzi alla Corte dei conti, Milano, 1995, p. 483 ss.; M. Sciascia, Manuale di diritto processuale contabile, Milano, 1996, p. 262 ss (denuncia di danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva, provvedimenti di urgenza). [2] L’art. 48 richiama gli artt. 924 e ss. del codice di procedura civile del 1865, allora vigente, cui corrispondevano gli artt. 671 e ss. del codice di rito del 1940 (ora, anche questi rimaneggiati). [3] Legge 14 luglio 1950, n. 581. [4] Es. legge 20 novembre 1982, n. 890 sulla notificazione di atti a mezzo posta; d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito dalla legge 20 dicembre dello stesso anno, n. 534. [5] Dispone l’art. 26 del regolamento di procedura che nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente regolamento. [6] Gli artt. 669 bis e ss., pur non lasciando pienamente soddisfatti, hanno recepito le istanze soprattutto della dottrina, ma anche della giurisprudenza, che avevano posto in evidenza le insufficienze e le contraddizioni delle soluzioni adottate dal codice del 1940, superate dall’evolversi tumultuoso della società nel secondo dopoguerra anche per effetto di una Carta costituzionale tra le più avanzate d’Europa: nella dottrina processualcivilistica, v. soprattutto i primi commenti “a caldo”: AA.VV. Il nuovo processo cautelare, a cura di Giuseppe Tarzia, Padova, 1993; Proto Pisani, I procedimenti cautelari, Roma, 1991; Consolo, Luiso e Sassoni, La riforma del processo civile, Milano, 1991; AA. VV., Le riforme del processo civile, Bologna, 1992. [7] Le differenze strutturali e teleologiche dei due processi rendono evidente la funzione condizionante del limite della compatibilità posto dall’art. 26 reg. proc., cui si è accennato, e hanno costituito, fino ai primi anni ’80, motivo e fonte di oscillazioni giurisprudenziali per la necessità di un contemperamento che spesso si è presentato arduo. [8] Oltre alle figure previste dalla procedura civile, nel codice civile è previsto il sequestro convenzionale (art. 1798), che, però, se realizza una esigenza di cautela, peraltro non ha carattere giurisdizionale, ma contrattuale e, ovviamente, richiede la libera disponibilità del diritto e del bene, che vi viene assoggettato. e il sequestro liberatorio, ipotesi speciale configurata dall’art. 687 cod. proc. civ. per il quale il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo di pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta. Si tratta, in quest’ultimo caso, di strumento legato alla mora del creditore, quando il debitore vuole adempiere, ma il creditore rifiuta e non mantiene quell’atteggiamento collaborativo che viene richiesto e incombe ad ogni parte del rapporto obbligatorio. [9] L’art. 48 del regolamento e l’art. 5, commi da 2 a 5 della legge n. 19 del 1994 prevedono soltanto il sequestro conservativo. [10] In ordine al sequestro giudiziario (l’art. 670 cod. proc. civ. accosta alle controversie sulla proprietà e sul possesso dei beni, anche la necessità di acquisire libri, registri, ecc. da cui si pretende di desumere elementi di prova) M. Sciascia, Manuale, cit. sostiene che se ne possa riconoscere l’applicazione nell’ambito del giudizio contabile con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 5, comma 6, della legge n. 19 del 1994, ma non sembra che tale opinione possa accogliersi, atteso che la norma in questione attribuisce al procuratore regionale, nelle istruttorie di propria competenza, il potere di disporre il sequestro di documenti, che è figura diversa dal sequestro giudiziario del codice di rito civile, questo affidato al giudice. In effetti, il potere di disporre la cautela è attribuzione di un potere proprio e non facoltà di presentare istanza al giudice, che dispone, autorizzandola, la cautela. [11] Configura tale ipotesi speciale l’art. 687 cod. proc. civ. per il quale il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo di pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta. Si tratta, in quest’ultimo caso, di strumento legato alla mora del creditore, quando il debitore vuole adempiere, ma il creditore rifiuta e non mantiene quell’atteggiamento collaborativo che viene richiesto e incombe ad ogni parte del rapporto obbligatorio. [12] Anche nella disciplina della procedura civile è contenuta una norma di salvaguardia e completamento, l’art. 669 quaterdecies che prevede l’applicazione delle disposizioni della presente sezione anche ai provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, ponendo il limite della compatibilità tra la normativa “generale” e quella particolare e specifica, al fine di precostituire un modello procedurale uniforme, e svolgendo un chiaro ruolo di coordinamento tra discipline diverse. [13] Anteriormente al 1990, la materia dell’attività cautelare, al di là della esaustività delle soluzioni adottate, presentava carattere “episodico”, nel senso che erano disciplinate, senza troppi collegamenti e senza un serio coordinamento delle relative norme, le singole figure di misure cautelari: la nuova sistematica, che ha accompagnato la riforma del processo civile del 1990, ha introdotto modifiche più che altro strutturali, prevedendo una disciplina organica e “generale”, comune a tutta l’attività cautelare, e rinviando a poche disposizioni particolari, costituenti disciplina specifica riguardante le fattispecie da ricondurre ai singoli procedimenti cautelari (sequestro, denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimenti di istruzione preventiva e provvedimenti d‘urgenza). [14] Sono stati abrogati gli artt. da 672 a 674 e da 680 a 683 cod. proc. civ. perché sostituiti dalla disciplina generale, mentre sono stati mantenuti in vigore gli artt. 670, 671 e 687 che definiscono i vari tipi di sequestro (giudiziario, conservativo e liberatorio), gli artt. 675 (termine di efficacia), 676 (custodia nel sequestro giudiziario); 677, 678 e 679 (varie ipotesi ed adempimenti della fase di esecuzione); 684 (revoca del sequestro); 685 (vendita delle cose deteriorabili) e 686 (conversione del sequestro conservativo in pignoramento). [15] F. P. Luiso, Diritto processuale civile, vol. IV, p. 188, Milano, 2000. Ha notato la dottrina (Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. III, p. 326, Torino, 2000) che “gli effetti di cautela propri della misura cautelare conseguono all’esecuzione della misura stessa e non alla sua autorizzazione”. [16] Luiso, Diritto processuale civile, cit., p. 183 e dottrina unanime. [17] In base alla precedente normativa, la convalida del sequestro, in quanto strettamente legata al processo di merito, non assicurava una tutela adeguata e sufficientemente duttile, in relazione alla o alle situazioni di volta in volta esistenti. [18] In tal senso, SS.RR. 26 luglio 1994, n. 6/QM. [19] Il ricorso e i requisiti, nonché l’attività di indagine del procuratore regionale sono stati oggetto di relazioni nella giornata di ieri, 13 maggio 2002, ed a tali relazioni si rinvia per le relative problematiche. [20] L’invito è attività, cui la giurisprudenza, pur in un dibattito molto vivo incentrato soprattutto sulle relative vicende e sugli effetti che possono discenderne, ha riconosciuto, ormai pacificamente, natura preprocessuale: può dar luogo a nuove esigenze istruttorie e alla necessità di approfondimenti dell’attività fino ad allora compiuta, che, mediante un sistema di proroghe, sottoposte al vaglio del giudice, può prolungare anche considerevolmente il tempo che separa l’invito o il primo invito e l’atto di citazione con cui viene instaurato il giudizio di merito. Né il legislatore ha inteso porre una limitazione che non sia il controllo del giudice o il termine assegnato al procuratore regionale di emettere la domanda giudiziale (art. 5, primo comma della legge n. 19 del 1994, nel testo sostituito dal d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge n. 639 dello stesso anno). [21] Hanno riconosciuto le Sezioni riunite (n. 6/QM, cit.) che le “esigenze garantistiche della efficacia della misura cautelare che avevano portato alla previsione nel processo civile della concessione della misura richiesta inaudita altera parte in via eccezionale e previa valutazione del giudice delle ragioni di pregiudizio nel ritardo, nel giudizio di responsabilità contabile sono state valutate dal legislatore come insite nel tipo di azione”. [22] Il terzo comma dell’art. 5 della legge n. 19 del 1994 dispone: sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Invero, gli adempimenti che il legislatore pone a carico del presidente della Sezione sono due, ma, rispetto alla fissazione dell’udienza di comparizione, è implicita la designazione del giudice della cautela, che, soprattutto per un giudizio quale quello contabile, presenta una autonomia incontestabile e assume un ruolo particolare, se non speciale. [23] Diversamente, l’autorizzazione presidenziale è soluzione normativa che il legislatore ha voluta connaturata al procedimento. [24] In dottrina, con riferimento al processo civile e all’art. 669 sexies, secondo comma, Cass. 20 dicembre 1980, n. 6576 e Verde-Di Nanni, Codice, p. 253. [25] SS.RR., 6 aprile 1995, n. 15/QM. [26] Tale veste è stata riconosciuta al magistrato relatore sui conti da Corte cost., sent. n. 19 del 1978. La problematica dello svolgimento dell’attività istruttoria nel processo di responsabilità amministrativa, su cui v. Sez. I, 5 aprile 1988, n. 56, ed in particolare, quella della possibilità di estendere al processo contabile la figura del giudice istruttore, in applicazione del rinvio di cui all’art. 26 del regolamento di procedura, è stata da me affrontata –e risolta affermativamente-, ma la posizione è rimasta del tutto isolata, sia nella dottrina che nella giurisprudenza (A. Sanzi, Individuazione dei responsabili e chiamata in causa dei corresponsabili, aspetti processuali in L’acquisizione delle prove nel processo contabile tra iniziativa del pubblico ministero e poteri delle sezioni, Riv. Corte dei conti, 1992, Quaderno n. 1, p. 82 ss). [27] Segno della progressiva espansione del modello monocratico di giudice per la risoluzione di problemi legati soprattutto agli arretrati e alla correntezza dell’attività giurisdizionale, volto a risolvere i problemi di affaticamento della giustizia, è la istituzione di un giudice unico delle pensioni (art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205) e l’introduzione, anche nell’ordinamento speciale, di procedure semplificate volte a privilegiare gli aspetti funzionali e organizzativi (artt. 9 e 10 della legge). [28] Luiso-Consolo-Sassani, La riforma del processo civile, Milano, 1991, p. 437; Mandrioli, Diritto processuale civile, vol. III, p. 329, Torino, 2000. [29] In ordine alle ragioni di incompatibilità che portano a respingere tale soluzione, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ord. 22 febbraio 1995, n. 207. [30] L’accenno alle situazioni di (in)compatibilità, dà l’occasione per accennare al diverso regime che, in materia cautelare, civile e penale, accompagna le posizioni contigue del giudice che pronuncia e conosce della cautela e il relatore della causa di merito: la Corte costituzionale, che, in sede processuale penale, aveva ravvisato una situazione di incompatibilità tra “il giudice che abbia applicato una misura cautelare personale e il giudice componente del collegio per il dibattimento”, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. (sent. n. 432 del 1995), ha invece escluso analoga incompatibilità in sede civile: la Corte, pur riconoscendo che la previsione dell’art. 51, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il giudice ha l’obbligo di astenersi se ha conosciuto [della causa] come magistrato in altro grado del processo, è funzionale al principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione, ha precisato che i provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile assolvono ad una funzione strumentale e la relativa cognizione è lungi dall’identificarsi con una normale istruzione probatoria, senza esprimere una valutazione contenutistica su fatti rilevanti della causa. Inoltre, “la cognizione che il codice di procedura civile attribuisce al giudice in sede di provvedimenti cautelari ante causam lascia dunque assolutamente irrisolto il quesito circa l’esito finale del giudizio e non <anticipa> affatto la decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un preteso diritto onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave e irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e di semplice verosimiglianza”. Nel considerare “l’ipotizzabile coinvolgimento in concreto di quel giudice” come “un’eventualità anormale”, la Corte ha dichiarato non fondata la proposta questione di incostituzionalità dell’art. 51 del codice di rito civile (sent. n. 326 del 1997). In dottrina, sul problema dell’opportunità che il giudice designato potesse essere anche componente del collegio giudicante della causa di merito, nella veste soprattutto di relatore del giudizio, si erano sviluppate due differenti opinioni: quella di coloro che ritenevano sussistente una situazione di incompatibilità e quella di coloro, che, invece, ritenevano rispondesse a criteri di migliore funzionalità l’identità fisica tra il giudice della cautela e quello del merito, ai fini di una più approfondita conoscenza della causa. Riassume i dubbi, comunque legati all’una o all’altra soluzione, M. Moscardini, Giurisdizione e competenza in Il nuovo processo cautelare a cura di G. Tarzia, p. 225, Padova, 1993: “una scelta legislativa, che avesse stabilito l’identità fisica fra giudice della cautela e giudice del merito, avrebbe coordinato maggiormente l’attività istruttoria sommaria con quella del merito, coll’evidente rischio però di permettere che il convincimento formatosi in sede cautelare e fondato su un’attività sommaria potesse poi di fatto precludere un obiettivo esame e rivalutazione in sede di merito”. [31] Ivi, il capo dell’ufficio giudiziario competente si limita a designare il giudice nel caso in cui il giudice istruttore non sia stato ancora designato (diversa è, come si è visto, l’ipotesi che la causa si trovi davanti al giudice istruttore, che diviene il destinatario diretto della domanda di cautela) o il giudizio sia interrotto o sospeso: tutti i compiti successivi appartengono al giudice, che viene designato, o al giudice istruttore che stia trattando la causa (artt. 669 ter e quater cod. proc. civ.). [32] Su tale figura, da considerare come esperienza singolare ed unica nel panorama della legislazione processuale (sicuramente è tale nel comparto che fa capo alla procedura civile), SS.RR. n. 7/98/QM del 16 febbraio 1998; n. 14/98/QM del 19 giugno 1998; n. 27/99/QM del 7 dicembre 1999. [33] La legge 7 ottobre 1969, n. 742, all’art. 3 prevede che la sospensione non si applichi ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, che enumera, tra gli atti da trattare durante il periodo feriale, anche i procedimenti cautelari. La giurisprudenza prevalente aveva distinto, nell’ambito delle procedure cautelari, la fase iniziale, sommaria, da quella successiva, a rito ordinario, ritenendo che solo la prima si sottraesse alla deroga della legge n. 742, mentre, a proposito della seconda fase, aveva affermato che non fosse possibile distinguere tra giudizio di convalida e giudizio di merito (per tutte, con riferimento al sequestro, Cass., 27 agosto 1991, n. 9154; in senso contrario, Cass. 29 aprile 1986, n. 2975 ed altre, in base alle quali la sospensione non andava applicata neppure alla fase a rito ordinario e non occorreva un provvedimento che ne dichiarasse l’urgenza, data la natura di tali controversie). In seguito alla riforma del 1990, tale distinzione appare artificiale e si è configurato un orientamento di merito favorevole a ritenere sottratti alla disciplina della sospensione i termini previsti per le procedure cautelari, di cui viene posto in rilievo il carattere sommario. Semmai, qualche dubbio potrebbe manifestarsi ove la procedura abbia uno sviluppo diverso e sia dalle parti richiesto un accertamento istruttorio, di cui anche lo stesso giudice designato riconosca la necessità, di modo che, all’udienza di comparizione, il giudice impartisca disposizioni assegnando un termine ad una o alle parti e, dopo l’udienza di comparizione, venga tenuta altra, successiva udienza. Tale termine ritengo che debba essere assoggettato alla disciplina della legge n. 742 del 1969. [34] Nella procedura civile, il giudice designato è il giudice istruttore (sia nella cautela chiesta ante causam che quella chiesta in corso di causa) o il pretore e la natura dei poteri a lui conferiti, la mancanza di formalità e la sommarietà degli accertamenti sarebbero inconciliabili con l’udienza pubblica e le sue regole, per cui occorre rifarsi all’art. 84 disp. att. cod. proc. civ. che indica i soggetti che possono partecipare all’udienza e detta i comportamenti che essi debbono tenere (Le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche. Per ciascuna causa sono ammessi davanti al giudice i difensori delle parti e le parti stesse. Queste debbono assistere all’udienze in silenzio, salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l’autorizzazione ad interloquire. Le parti e i loro difensori non possono dettare le loro deduzioni nel processo verbale se non ne sono autorizzati dal giudice). [35] Carnelutti, Tutela del terzo debitore pignorato, p. 501, Milano; Furno, Questioni sulla ritualità; Cass., 30 maggio 1963, n. 1426; 9 maggio 1951, n. 584; in senso diverso, 18 dicembre 1987, n. 9407. [36] De Stefano, Assegnazione nell’esecuzione forzata, p. 287. [37] Dini, L’espropriazione presso terzi, p. 962; Satta, L’esecuzione forzata, p. 198. [38] Garbagnati, Dichiarazione tardiva del terzo pignorato e nukkutà dell’atto introduttivo del processo di accertamento dell’obbligo del terzo, p. 105. [39] Luiso, Diritto processuale civile, vol. IV, Milano, 2000, p. 207; Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 1998, p. 480. [40] Art. 232, secondo comma cod. proc. civ., che disciplina la mancata risposta nell’interrogatorio formale. [41] Sulla posizione, critica, della dottrina nel pregresso ordinamento, Trisorio Liuzzi, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, p. 318 ss. [42] A. Attardi, Le nuove disposizioni sul processo civile, Padova, 1991, p. 272. [43] E’ indubbio che, se il procuratore regionale e, subordinatamente, il debitore convenuto, che sono parti del rapporto obbligatorio a tutela del quale viene promosso il sequestro conservativo, hanno un interesse diretto a conoscere l’entità dell’obbligo del terzo, un interesse parimenti diretto ed effettivo si rinviene in capo allo stesso terzo, che potrebbe contestare l’esistenza stessa del titolo in forza del quale è coinvolto nel procedimento cautelare, in modo da evitare di essere pregiudicato: perciò, la citazione ex artt. 547 e 678 cod. proc. civ. lo mette a conoscenza della procedura in corso e gli dà la possibilità di tutelarsi. [44] Questi, effettivamente, date le peculiarità dell’azione di responsabilità amministrativa, può non avere grande interesse a conoscere nel dettaglio nei suoi aspetti quantitativi il credito del debitore, tanto più che vengono usualmente utilizzate formule generiche e proiettate nel futuro ad attrarre eventuali crediti che dovessero poi maturarsi, ma appare più rispondente allo “spirito” della norma una osservanza più scrupolosa e formale delle operazioni da eseguire anche a completa tutela della posizione del debitore assoggettato alla procedura cautelare. Piuttosto, l’amministrazione statale, per compiere questa attività, può comparire in aula senza l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato (Cass. 9 febbraio 1981, n. 798) e, ritengo, ad analoghe conclusioni può pervenirsi per tutte le altre amministrazioni pubbliche che possono inviare propri funzionari, anziché patroni legali, soprattutto in un momento in cui il legislatore sta “liberalizzando” la rappresentanza tecnica delle amministrazioni nei giudizi (pensionistico, ecc.). [45] Questi, invero, vuole tendenzialmente sottrarsi ai vincoli della cautela, che ne limitano le capacità operative sul proprio patrimonio, per cui ha interesse a non vedersi assoggettato oltre misura anche ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo de sequestro, che deve provvedere al mantenimento ed alla amministrazione dei beni sequestrati, onde evitarne la perdita di valore. [46] La dottrina si è posta le difficoltà di superare il “contrasto concettuale tra l’esigenza di immediatezza, che è propria soprattutto di alcune misure cautelari, e quella della tutela del terzo che, qualora si realizzi nelle forme dell’intervento in causa, comporta di necessità l’ampliamento del tema del contendere ed una dilatazione dei tempi del processo” L. Salvaneschi, La domanda e il procedimento, in Il nuovo processo cautelare a cura di Tarzia, cit., p. 283, Padova, 1993 [47] L. Salvaneschi, cit. p. 285; Pototschnig, Il provvedimento di sequestro in AA.VV., I procedimenti cautelari a cura di Tarzia, Padova, 1990, p. 82; Cecchella, Il processo cautelare, p. 62, Torino, 1997; per una panoramica sulla problematica nel periodo antecedente alla riforma, Biavati, Note sulla tutela del terzo nei procedimenti cautelari in Riv. trim. dir. proc. civ., 1983, p. 998 ss. [48] Tale norma dispone che chiunque vi abbia interesse può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione. L’intervento può essere anche ordinato dalla Sezione , d’ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti. [49] In un procedimento cautelare innanzi alla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio (ord. 6 dicembre 1994, n. 90/94, inedita), promosso in relazione ad illeciti commessi in campo sanitario, hanno svolto intervento due cittadini privati e due associazioni di categoria, indicando quale “criterio di collegamento” a dimostrazione dell’esistenza di un interesse tutelabile, la lievitazione artificiale della spesa sanitaria farmaceutica e dei prezzi dei singoli farmaci. L’intervento è stato dichiarato inammissibile per gli uni e per le altre, proprio sotto il profilo della mancanza dell’interesse autonomamente tutelabile e dell’inidoneità della pronuncia ad arrecare un pregiudizio, ai soggetti privati nella loro qualità di cittadini, in quanto il loro interesse era assorbito in toto da quello del procuratore e alle associazioni di categoria (dei consumatori) anche per il difetto di alcuna prova in ordine ad un interesse dichiarato, ma non dimostrato né rinvenibile dagli atti. [50] Dispone l’art. 669 sexies : Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nelmodo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda. * Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.* Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati. [51] Verde-Di Nanni, Codice di procedura civile. Legge 26 novembre 1990, n. 353, Torino, 1991, p. 250. [52] Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, p. 240. [53] Proto Pisani, La nuova disciplina, cit. p. 340. [54] Verde-Di Nanni, Codice di procedura civile, cit. p. 252: questi autori hanno precisato che la prova atipica deve essere intesa come “quella assunta senza seguire in tutto o in parte il processo legale di acquisizione” e che uno strumento probatorio non previsto dalla legge “sarà utilizzabile nei limiti in cui esso possa valere come indizio a base di un processo di interferenze di tipo presuntivo”. [55] G. Frus, Procedimento in Le riforme del processo civile, Bologna, 1992, p. 660. [56] Così, Bucci-Crescenzi-Malpica, Manuale pratico della riforma del processo civile, Padova, 1991, p. 289; ancor più chiaramente, rilevano Carpi-Colesanti-Taruffo, Commentario breve al codice di proc. civ. Appendice di aggiornamento, Padova, 1991, p. 216, sottolineano che il giudice deve “compiere quei soli atti istruttori senza i quali non sia possibile emanare il provvedimento”. [57] L. Salvaneschi, La domanda e il procedimento, cit. p. 265 ss. Il problema si era posto in riferimento alle due diverse ipotesi degli “atti istruttori” e delle “sommarie informazioni”, previste nella procedura normale e in quella svolta inaudita altera parte, per cui l’impulso d’ufficio è insito in quest’ultima e parte della dottrina aveva mostrato resistenze e perplessità a riconoscere che il giudice della cautela, nonostante la libertà delle forme voluta dal legislatore del 1990, potesse attivarsi indipendentemente da allegazioni delle parti. Sempre a proposito dei poteri istruttori del giudice della cautela, l’autrice pone in evidenza che la “libertà” del giudice trova spazio soltanto nell’ambito delle allegazioni delle parti in quanto, pur dopo la novella del 1990, continua a valere in materia il principio che discende dall’art. 112 cod. proc. civ. e che, pur dovendosi rilevare “l’assenza di una predeterminazione legale di forme e termini concernenti l’allegazioni di domande, eccezioni e fatti, l’onere dell’allegazione è principio che esce rafforzato dalla nuova disciplina del procedimento cautelare in ragione di alcune regole che lo costellano”. [58] E’ interessante notare come nella dottrina processualcivilistica, certe aperture del legislatore verso un ruolo più aperto del giudice siano accolte con favore: R. Frasca, Questioni in tema di procedimento nel processo cautelare uniforme, in Giur. ital., 1999, c. 453, riconosce che “il fatto che sia demandata al giudice una discrezionalità nella fissazione delle modalità con cui procedere agli atti di istruzione, rappresenta per un verso un importante indice rivelatore.…dell’esistenza di un rilevante potere ufficioso del giudice circa la cognizione” e , per altro verso, configurando il carattere non formale della cognizione, “segna nel contempoanche un limite a quel potere giudiciale, determinando fino a che punto l’istruzione funzionale a questa cognizione sommaria per come determinata nelle forme dal giudice può discostarsi da quella formale propria della cognizione piena”. [59] Tale considerazione appare particolare rilevante ove si consideri che qui si tratta di sequestro conservativo chiesto dal procuratore regionale, rispetto al quale si presenta di difficile attuazione la dialettica sul risarcimento (eventuale) per i danni riportati in seguito all’esecuzione della misura cautelare: di qui, anche, l’importanza di evitare lacci all’azione e all’attività del giudice incaricato di curare gli aspetti e le necessità gestorie. [60] Sul punto, si rinvia al § 6, allorquando si richiamerà SS.RR. 15 febbraio 2000, n. 2/2000/QM. [61] La dottrina parla di “massima deformalizzazione del procedimento”: G. Frus, Procedimento, cit. p. 657. [62] Cass. S.U., 13 giugno 1996, n. 5442; che, invece non trovi ingresso nella procedura cautelare il regolamento preventivo di giurisdizione, ma per ragioni diverse (mancanza, nel procedimento ante causam, di un giudizio di merito e contraddittorietà tra le lungaggini della procedura di definizione del regolamento e le finalità della tutela cautelare) sostiene M. Moscardini, Giurisdizione e competenza in Il nuovo processo cautelare a cura di Tarzia, Padova, 1993, p. 221 ss. [63] Le Sezioni riunite, con tale sentenza, nell’affrontare il caso dell’impugnazione delle ordinanze di sospensione del giudizio di primo grado, previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., hanno però affermato la inapplicabilità ai giudizi contabili della intera normativa dettata dagli artt. 42 e ss. dello stesso codice, per ragioni di ordine testuale, sistematico e temporale. [64] Si tratta, cioè, di una valutazione di tipo temporale, che si aggiunge a quella della sproporzione tra debito e risorse del debitore, legata alla durata del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, che finisce per determinare l’impossibilità di rifondere il danno erariale alla luce degli elementi patrimoniali emergenti: anche per queste conclusioni, la giurisprudenza della Corte dei conti tradizionalmente è del tutto costante e uniforme. [65] La dottrina processualcivilistica (Coniglio, Costa, Schermi, Protettì) nell’ipotesi delle obbligazioni solidali, è giunta a negare la possibilità della cautela nella considerazione che tutti i patrimoni dei coobligati concorrono a costituire la garanzia patrimoniale a favore del credito, e che la valutazione del creditore deve essere complessiva, così che la proposizione della misura cautelare richiede che il periculum in mora si verifichi nei confronti di tutti i coobbligati. Però, altra dottrina (Satta, Pototschnig) ha più correttamente osservato che in tal modo si finirebbe per ledere il diritto del creditore di rivolgersi indifferentemente nei confronti di ciascuno dei coobbligati, essendo questi “costretto” ad agire nei confronti di quello che abbia conservato garanzie patrimoniali sufficienti. [66] A differenza che nella procedura civile, in materia contabile, il decreto presidenziale, adottato inaudita altera parte, ha una posizione interlocutoria e intermedia nello svolgimento procedimentale ed è sfornito di effetti che incidano in via definitiva sul sequestro conservativo (ciò vale anche per il caso che con il decreto il presidente neghi l’autorizzazione richiesta dall’attore in quanto, in assenza di previsioni al riguardo, si può riconoscere in capo al procuratore regionale la possibilità di riproporre la domanda cautelare). [67] La dottrina processualcivilistica, che ha approfondito queste tematiche, ha osservato che sarebbe stato preferibile, più logico e coerente eliminare ogni limite alla riproponibilità delle ordinanze di rigetto, per evitare i problemi, delicati e di difficile risoluzione, legati al rapporto tra reclamo e riproponibilità, da ritenere esclusa in relazione a quanto deducibile con reclamo o legati alla possibilità che il giudice del reclamo possa emettere il provvedimento, con conseguente problema di individuare il giudice competente a gestirne l’esecuzione (Capponi, Guarnirei, Consolo). [68] In tal senso, per i giudizi di merito, Sez. II centrale, 26 novembre 2001, n. 364/2001/A. [69] La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 4 luglio 1997, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e dell’art. 21 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032, “nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile”. La Corte, richiamata la propria precedente pronuncia n. 99 del 1993, ha affermato che “non si può infatti asserire….che l’assenza di limiti al pignoramento o al sequestro conosca le sue ragioni giustificatrici nella tutela rafforzata, prevista per l’erario, se (e quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da dipendenti incapaci e infedeli, in quanto è proprio tale privilegio che, nel bilanciamento dei valori, non può prevalere sul diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore, pubblico o privato che sia”. [70] La modificabilità del provvedimento del giudice per la sopravvenienza di nuove circostanze era stato oggetto, prima della riforma generale del 1990, con riferimento ai provvedimenti di urgenza: Cass. 1° marzo 1985, n. 1782; per un approfondito esame, E. Merlin, I limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica in Il nuovo processo civile a cura di Tarzia, Padova, 1993, p. 351 ss. [71] Tommaseo, Commento alla legge 26 novembre 1990, n. 353. Procedimenti urgenti per il processo civile, Corriere giuridico, 1991, 104. [72] Consolo-Luiso-Sassani, La riforma, cit. p. 501. Per Mandrioli, Diritto proc. civ., cit., vol. III, p. 342, “l’espressione mutamenti delle circostanze può essere intesa in senso molto ampio, comprensiva dei mutamenti di diritto e delle successive risultanze istruttorie….nonché comprensiva delle circostanze preesistenti e non allegate”; nello stesso senso, G.Frus, Revoca e modifica in Le riforme cit. p. 743, “il giudice potrà ritenere mutate le circostanze sulla cui base è stato concesso il provvedimento cautelare di cui gli viene chiesta la modifica o la revoca non solo in presenza di nuovi fatti storici, ma anche (purché siano consentite dal rispetto delle preclusioni processuali stabilite da quel determinato rito) in caso di modifica delle allegazioni delle parti, o di allegazione di fatti preesistenti ma non dedotti fino al momento dell’emanazione del provvedimento stesso, o in caso di esiti istruttori che dimostrino l’assenza (o la diversa configurazione) del presupposto del fumus boni iuris o del pericum in mora, ovvero del diritto cautelato”. [73] SS.RR. 15 febbraio 2000, n. 2/2000/QM. Sembrano irrisolti o risolti in maniera non del tutto soddisfaciente gli aspetti procedimentali relativi, più che alla designazione, alla fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in quanto la costruzione che ne esce mantiene accentrate nel presidente della Sezione tutte le funzioni del procedimento, che finiscono per irrigidirne lo svolgimento. Non sembra che sia da escludere la possibilità di una designazione una tantum, con riferimento ad un determinato giudizio e alle procedure cautelari che vi accedono (nell’ordinamento della Corte dei conti se ne rinviene un esempio nella nomina dei magistrati relatori sui conti). Inoltre, neppure sembra contrasti con alcuna norma o costituisca “introduzione” di nuove norme che il giudice designato fissi egli l’udienza per la l’esame dell’istanza, atteso che tale evenienza si verifica tutte le volte che il collegio giudicante delega un proprio componente a svolgere attività istruttoria che richieda la fissazione di una udienza (istruttoria). In effetti, una volta che il presidente della Sezione abbia designato un magistrato a provvedere alle incombenze derivanti dalle procedure cautelari (le stessa Sezioni riunite sottolineano “l’opportunità in linea di principio di una designazione del medesimo magistrato che già conosce i termini della questione”), l’effetto di tale designazione (che il giudice designato fissi le udienze) appare assimilabile all’effetto conseguente alla delega conferita dal collegi in materia istruttoria. Né va trascurato che nella procedura civile la competenza provvedimentale e le incombenze che vi sono connesse, sono attribuite al giudice istruttore. [74] Cass. 13 settembre 1983, n. 5545; 31 maggio 1988, n. 3705. [75] Cass. 24 maggio 1986, n. 3499, che ha ritenuto che l’opposizione del debitore alla conversione del sequestro in pignoramento configura opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. |