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I procedimenti cautelari: aspetti pratici dell'esecuzione del sequestro conservativo disposto dalla Corte dei conti, di Alessandra Pomponio, magistrato della Corte dei conti
Le norme speciali di procedura contenute nelle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 1038/33 e L. 19 e 20/94) non affrontano il problema della esecuzione dei provvedimenti cautelari né dell’esecuzione delle sentenze di condanna quando nel corso del procedimento di responsabilità sia stato disposto un sequestro conservativo (ante causam ovvero in corso di causa). È
necessario, pertanto, per il richiamo dinamico contenuto nell’art.
26 del R.D. 1038/33, applicare le norme del codice di procedura
civile che disciplinano la materia, ovviamente in quanto
compatibili, a volte adattandone alcune al procedimento contabile
per rendere il sistema funzionale ad assicurare la garanzia
patrimoniale al credito che si intende tutelare. Il
codice di procedura civile prevede distinte procedure di esecuzione
a seconda della natura dei beni da sottoporre a sequestro e del
soggetto che le possiede. Ai
sensi dell’art. 678 c.p.c., l’esecuzione del sequestro
conservativo sui mobili e sui crediti si esegue nelle forme del
pignoramento presso il debitore (art. 513 e ss.) o presso terzi (artt.
543 e ss.). Per
l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili e sui
crediti gli articoli citati prevedono l’intervento dell’ufficiale
giudiziario. Infatti, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 1229 del 15
dicembre 1959 modificato dall’art. 2 della legge 322/75, l’espletamento
degli atti di esecuzione rientra tra le attribuzioni dell’ufficiale
giudiziario. Un primo problema che si è posto riguarda la
possibilità di fare eseguire il sequestro da soggetti diversi dall’ufficiale
giudiziario, quali l’aiutante ufficiale giudiziario ovvero i
militari della Guardia di Finanza. Tale dubbio nasce dall’equivoco
di fondo di ritenere sufficiente ai fini dell’esecuzione del
sequestro la notifica del decreto autorizzativo e del ricorso. In
realtà, l’esecuzione del sequestro conservativo richiede un’attività
più complessa che esula dalla semplice notifica di un atto. All’esecutore
del sequestro è, infatti, richiesto di ricercare i beni da
sequestrare, di ingiungere al debitore di astenersi da atti di
disposizione, di affidare i beni sequestrati ad un custode, etc.
Pertanto, se è vero che, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., alla
Guardia di Finanza può essere richiesta, dietro autorizzazione del
giudice, la notifica di atti in particolari circostanze, in analogia
all’art. 148 c.p.p., è, altresì, da considerare che in questo
caso non trattasi di semplice notifica di atti bensì di esecuzione
di un sequestro. Lo stesso D.P.R. 1229 citato, all’art. 33,
esclude espressamente gli atti di esecuzione da quelli per i quali,
nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario o per
migliore distribuzione del servizio, il capo dell’Ufficio
giudiziario si possa avvalere dell’opera degli aiutanti ufficiali
giudiziari addetti allo stesso Ufficio. Sembrerebbe, pertanto, che l’esecuzione
del sequestro conservativo sia un atto proprio dell’ufficiale
giudiziario, laddove sia espressamente previsto il suo intervento.
Si segnala, tuttavia, una pronuncia della Cassazione civile, Sez. I,
del 27 agosto 1996, n. 7862 che ha ritenuto validamente eseguito un
sequestro conservativo presso terzi operato da un aiutante ufficiale
giudiziario in quanto “il momento centrale e determinante del
pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità
di elementi, è costituito dalla notificazione dell’atto”
contenente le indicazioni di cui all’art. 543 c.p.c. Si
riterrebbe comunque consigliabile fare eseguire il sequestro agli
ufficiali giudiziari anche per evitare contestazioni (ovvero atti di
disposizione) per ritenuta incompetenza del soggetto notificatore
che potrebbe portare, addirittura, come da taluno affermato, a
sanzioni gravi quali anche l’inesistenza dell’atto.
In
sede di esecuzione del sequestro conservativo contabile una prima
peculiarità riguarda l’individuazione dei beni da pignorare.
Infatti nel procedimento contabile, a differenza che nel processo
civile, l’indicazione dei beni da pignorare viene normalmente
effettuata dal pubblico ministero in sede di istanza di sequestro
[1]
. Sarebbe comunque opportuno richiedere il pignoramento
mobiliare presso il debitore in forma generica ed individuare i
beni, dei quali in sede di accertamenti patrimoniali si è
conosciuta l’esistenza, solo in via indicativa. E ciò sia perché
l’ufficiale giudiziario potrebbe rinvenire denaro contente titoli
oggetti preziosi non conosciuti dal PM procedente, sia perché anche
al sequestro conservativo contabile si ritiene applicabile, in
quanto non incompatibile, l’art. 517 c.p.c. che consente al
debitore esecutato di indicare i beni sui quali preferisce che cada
il pignoramento. L’art. 517 che, comunque, consente una preferenza
per la liquidità e una indicazione dei beni da parte del P.M. da
sottoporre in via prioritaria a vincolo laddove dimostri che vi
possa essere pregiudizio per il creditore, può essere utilmente
invocato dal P.M. anche in sede di udienza di conferma modifica o
revoca del sequestro, laddove sia ipotizzata una riduzione dei beni
da assoggettare a cautela.
[2]
L’ufficiale
giudiziario, una volta trovate le cose da pignorare, con le
modalità e nei limiti di cui agli artt. dal 513 al 516 c.p.c.,
redige delle sue operazioni processo verbale nel quale deve dare
atto di aver ingiunto al debitore (o alle persone di cui all’ art.
139 c.p.c.) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano
alla espropriazione e i frutti di essi. Si è verificato che, in
sede di esecuzione del sequestro disposto dalla Corte dei conti,
taluni ufficiali giudiziari si siano limitati a notificare il
verbale di esecuzione con la relativa ingiunzione, senza procedere
all’effettiva ricerca dei beni indicati dal PM, con ciò causando
problemi in sede di esecuzione della sentenza di condanna laddove,
al momento della conversione del sequestro in pignoramento, non sono
stati materialmente rinvenuti i beni che si riteneva fossero
accantonati per la soddisfazione del credito. Va tenuto in
considerazione, ad esempio, nel caso di sequestro di automezzi, per
il quale normalmente il PM ha già effettuato gli accertamenti
presso il PRA, spesso a mezzo della G.di F., che in tale pubblico
registro non vengono in realtà annotate tutte le operazioni
compiute sugli automezzi (in particolare vengono raramente annotate
le cancellazioni a seguito di demolizione degli automezzi). E’
dunque indispensabile l’attività di effettiva ricerca degli
automezzi che deve essere posta in essere dall’ufficiale
giudiziario anche ai fini della nomina di un
custode dei beni rinvenuti.
Sempre
nelle forme del sequestro diretto, con necessità di apprensione
materiale del documento, va effettuato il sequestro delle cassette
di sicurezza, così come dei libretti di risparmio al portatore (od
anche nominativi ma pagabili al portatore) in quanto il titolo si
immedesima nel documento stesso e risulta inefficace il semplice
sequestro del corrispondente ammontare presso l’istituto di
credito od emittente. Infatti, l’art. 1997 c.c. impone che il
sequestro dei titoli di credito avvenga sugli stessi titoli.
Peraltro, l’osservanza delle forme previste dall’art.1997 c.c.
per l’imposizione del vincolo, non è richiesta per la validità
del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo
efficace rispetto ai terzi, affinchè possa essere opposto ai nuovi
possessori del titolo. Ne consegue che l’inosservanza delle forme
richieste dal menzionato art.1997 non può mai provocare l’invalidità
del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la
conversione ai sensi dell’art.686 c.p.c.
[3]
.
Alcuni
adempimenti procedurali in più sono richiesti per il pignoramento
di beni mobili registrati. Quanto
agli autoveicoli, dopo aver effettuato l’esecuzione tramite
ufficiale giudiziario del provvedimento di sequestro, sarà compito
degli uffici di procura trasmettere il decreto con il verbale di
sequestro redatto dall’ufficiale giudiziario al P.R.A. competente,
assieme alla nota di trascrizione compilata su modello fornito dallo
stesso P.R.A. (tali uffici non sono normalmente ancora
informatizzati)
[4]
. Il P.R.A. restituirà, poi, alla Procura procedente
copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro,
indicando la data dell’avvenuta formalità. Per
la procedura di sequestro di imbarcazioni o aeromobili si fa
riferimento alla normativa prevista nel codice della navigazione.
[5]
Il
sequestro presso terzi (crediti del debitore verso terzi ovvero cose
del debitore in possesso di terzi), ai sensi dell’art. 543 c.p.c.,
si effettua attraverso la notifica dell’atto personalmente al
terzo e al debitore. L’atto dovrà contenere, oltre all’ingiunzione
al debitore, anche l’intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, indicate almeno genericamente, senza
ordine del giudice. Deve altresì contenere la citazione del terzo e
del debitore a comparire davanti al giudice designato nell’udienza
fissata dal decreto presidenziale di autorizzazione al sequestro,
affinché il terzo renda la dichiarazione di cui all’art. 547 e il
debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori. Nelle
forme del sequestro presso terzi andrà effettuato il sequestro di
quote di fondi comuni o di gestioni mobiliari da parte di soggetti
terzi, quali ordinariamente le società di intermediazione
mobiliare. In tal caso il sequestro dovrà essere rivolto anche
verso tali soggetti, giuridicamente distinti, anche quando si agisca
verso l’Istituto di credito collegato alla società di
intermediazione. Vanno
altresì sequestrati nelle forme del pignoramento presso terzi i
libretti di risparmio nominativi, siano essi bancari o postali
(quali titoli di credito impropri ex art. 2002 c.c), per l’importo
risultante dalle scritture o dai documenti. L’art.
543, 3°c. del c.p.c. prevede che, nell’indicare l’udienza di
comparizione, si deve rispettare il termine previsto nell’art.
501, e cioè è necessario garantire ai soggetti citati a comparire
il termine di 10 giorni tra la notifica e l’udienza. Tale
disciplina va poi conciliata con il rispetto dei termini altresì
imposti dalla normativa speciale della Corte dei conti. Infatti, ai
sensi della legge 19/94, il Presidente di Sezione assegna al
Procuratore Regionale un termine perentorio non superiore a 30
giorni per la notificazione della domanda e del decreto ma è
tenuto, altresì, a fissare l’udienza di comparizione delle parti
innanzi al giudice designato entro un termine non superiore a 45
giorni (art. 5 comma 3 della legge 19/94). Sorge, pertanto, la
necessità di chiarire se il termine di 30 giorni stabilito dalla
legge 19/94 per l’esecuzione del sequestro decorra dal deposito
del decreto autorizzativo di sequestro ovvero dalla comunicazione
dello stesso alla Procura e se il termine dei 30 giorni debba essere
inteso per il completamento della procedura di esecuzione ovvero
solo per il compimento di atti iniziali. Anche
nel processo civile sono previsti, a pena di inefficacia, 30 giorni
per l’esecuzione del sequestro. Ma, in tal caso, lo stesso art.
675 prevede la decorrenza di tale termine dalla pronuncia del
provvedimento
[6]
. Analogicamente, nel sequestro conservativo contabile,
per consentire il rispetto dei termini a comparire sopra menzionati,
i 30 giorni per l’esecuzione del provvedimento dovrebbero
necessariamente decorrere dalla data di pubblicazione del decreto
(che dovrà essere trasmesso tempestivamente dalla Sezione alla
Procura). Per quanto riguarda il secondo problema (cosa debba essere
eseguito entro i 30 giorni) la conclusione dell’esecuzione del
provvedimento di sequestro nei 30 giorni consentirebbe di evitare
dilazioni nello svolgimento dell’udienza davanti al giudice
designato, che tendenzialmente è unica. Si
segnala però che sia la giurisprudenza civile che quella contabile
[7]
considerano il termine di 30 giorni valido ai fini dell’inizio
dell’attività di esecuzione. Il sequestro perderà comunque
efficacia (con conseguente impossibilità di confermare il
sequestro) se l’esecuzione non sarà completata al momento della
chiusura dell’istruttoria del giudice designato, in analogia a
quanto accade nel procedimento civilistico
[8]
. Si
ricorda, infine, che l’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.742
esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento
giudiziario
[9]
, tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari
nella fase sommaria ed esecutiva. Pertanto, l’anzidetta
sospensione non si applica al termine di efficacia del sequestro di
30 giorni di cui sopra
[10]
. Per quanto
riguarda i beni cointestati (frequente è il rinvenimento di conti
correnti cointestati), ovvero i beni che rientrano nella comunione
dei beni o in comunioni ereditarie, l’esecuzione del sequestro
avviene con le forme del pignoramento di beni indivisi di cui all’art.
599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.. Per beni indivisi, secondo la
dottrina tradizionale, si intendono i beni in comproprietà. Alcuni
autori invece estendono il concetto a tutti i casi in cui si va ad
espropriare un “diritto di quota, facendovi dunque rientrare non
solo il caso di beni comuni (in comunione), ma altresì dei beni
sociali (in società). Ma i beni sociali, finchè dura la società,
anche se al socio spetta una quota sui medesimi, non possono essere
espropriati dai creditori particolari del socio debitore. E dunque
se la società ha personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., società
in accomandita per azioni) con conseguente autonomia patrimoniale
perfetta, l’espropriazione da parte dei creditori particolari del
socio ha per oggetto non i beni sociali, bensì le quote di
partecipazione dei soci, anche se rappresentate da azioni, ossia da
titoli di credito (artt. 1997 e 2480 c.c.). Per quanto riguarda i
titoli azionari, se vengono rinvenuti materialmente si procede con
la forma del sequestro mobiliare diretto (asportati e depositati in
cancelleria); se non vengono rinvenuti, ma se ne conosce l’esistenza,
il sequestro si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi con
l’ingiunzione al rappresentante legale della società
e con l’obbligo del tenutario dei registri di annotare il
provvedimento sui libri sociali (una specie di trascrizione per
pubblicità verso terzi). Per
le quote sociali delle s.r.l. il sequestro si esegue sempre nelle
forme del pignoramento presso terzi con ingiunzione al
rappresentante legale di non disporre delle quote né degli utili.
In tal caso il rappresentante legale, di fatto, diventa custode
delle quote salvo che non chieda che venga nominato un terzo (es.
commercialista).
[11]
Caso
particolare è la società cooperativa con personalità giuridica,
nei cui confronti il creditore procedente non può agire neppure
sulla quota o sulle azioni del socio debitore (art. 2531 c.c.). Nel
caso invece di società di persone (semplice, s.n.c., società in
accomandita semplice), non possono essere oggetto di esecuzione da
parte di creditori particolari del socio, finchè dura la società,
né i beni né le quote di partecipazione ma solo i diritti sugli
utili spettanti al socio debitore (artt. 2270, 2293, 2305, 2315
c.c.). Anche
i crediti possono avere caratteristiche di beni indivisi. Rientrano,
ad esempio, in quest’ultima categoria i saldi attivi di conti
correnti bancari intestati a più persone con facoltà per le
medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente. In quest’ultimo
caso gli intestatari sono considerati dall’art. 1854 c.c.
creditori in solido del saldo attivo, con la conseguenza che
ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera
obbligazione
[12]
. Ci si è pertanto interrogati se da parte di terzi,
creditori anche solo di uno dei contitolari del conto, può essere
chiesto il sequestro dell’intero importo del saldo. Al riguardo la
giurisprudenza contabile è orientata nel ritenere che la
cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità
dell’oggetto del contratto, di talchè la prova contraria è a
carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da
quella risultante dalla cointestazione stessa;
Così come la giurisprudenza ritiene legittimo che in regime
di comunione legale il sequestro conservativo possa colpire la metà
dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati
esclusivamente al coniuge del debitore
[13]
; e ciò in quanto l’intestazione dei beni ad uno solo
dei coniugi non fa venir meno la presunzione che essi rientrino nel
regime della comunione legale ex art. 177 e 195 c.c.. Il
pignoramento dovrebbe colpire solo la quota del bene effettivamente
appartenente al debitore
[14]
. Pertanto, laddove possibile l’indisponibilità
colpirà solo la quota separabile del bene indiviso. Maggiori
perplessità sorgono quando la separazione non è possibile o
comunque facilmente effettuabile. In tal caso il vincolo di
indisponibilità dovrebbe colpire l’intero bene e solo in sede
esecutiva in presenza di una sentenza di condanna, a seguito della
conversione del sequestro in pignoramento, il giudice dell’esecuzione
disporrà la vendita della quota indivisa, ovvero la vendita dell’intero
bene con soddisfazione sulla quota parte del ricavato oggetto di
sequestro
[15]
. I
beni indivisi da pignorare possono essere beni mobili o immobili.
Ma, qualunque sia la particolare forma di pignoramento, il creditore
procedente è tenuto a notificarne avviso anche agli altri
cointestatari o comproprietari, ai quali è fatto divieto di
lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza
ordine del giudice. Ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c. l’avviso
deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene
pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della sua
trascrizione. Nella procedura esecutiva civile con lo stesso avviso
(o con altro separato) gli interessati debbono essere invitati a
comparire davanti al giudice dell’esecuzione; parallelamente nella
procedura cautelare contabile è necessario che siano resi edotti
della esistenza dell’udienza davanti al giudice designato ove
eventualmente rappresentare e difendere i propri interessi.
[16]
Nessuna
disposizione disciplina cosa accade nel caso di mancata
notificazione dell’avviso ai comproprietari non debitori.
[17]
Secondo la giurisprudenza della Cassazione civile
[18]
in tale ipotesi non si verifica la nullità del
pignoramento, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento
essenziale, ma si determina per i comproprietari non debitori il
venir meno della preclusione di procedere alla divisione
(contrattuale o giudiziale) del bene che potrà essere opposta al
creditore anche dopo la trascrizione del pignoramento. In tal modo
non si raggiunge quella che è la finalità della notificazione
cioè di imporre ai comproprietari di non consentire al debitore di
separare la sua quota dalle cose comuni senza ordine del giudice e
di rendere possibile la audizione di tutti gli interessati.
Altra
peculiarità del sequestro conservativo contabile, che determina
conseguenze anche in fase di sua esecuzione, riguarda la posizione
dell’Amministrazione danneggiata, titolare del diritto sostanziale
al risarcimento del danno cui è sottesa l’azione di merito
contabile e soggetto a garanzia del quale viene richiesto
il provvedimento cautelare da parte del PM contabile. Il
codice, nel richiamare per l’esecuzione del sequestro le forme
dell’esecuzione forzata, sembra escludere il sequestro chiesto dal
debitore su quanto da lui dovuto perché contesta il debito o vanta
altro credito. Sull’ammissibilità di tale forma di sequestro,
c.d. sequestro presso se stesso o in mani proprie, d’altra parte,
vengono sollevate una serie di obiezioni di principio, soprattutto
imperniate sul rilievo che, in campo civile, opera la compensazione
legale e giudiziale di cui all’art. 1243, 1 e 2 comma c.c.. Ma, si
replica, la compensazione non sempre soccorre, per assenza dei suoi
presupposti legali, mentre nessun ostacolo si frappone al sequestro
presso se stesso dei beni del creditore, anche perché in tal modo
essi vengono garantiti da eventuali rivendicazioni a titolo di
garanzia da parte di terzi. Poiché, peraltro, la giurisprudenza
della Cassazione per lo più lo ammette, in tali ipotesi occorre
adattare le forme della procedura alla particolare situazione. Nell’ambito
del sequestro conservativo civile, pertanto, al debitore, anche
creditore del creditore sequestrante, andranno notificati il
provvedimento autorizzativo e l’intimazione di non disporre del
credito , mentre sono superflui gli adempimenti previsti dall’art.
543 (citazione del terzo) che la coincidenza nella stessa persona
richiederebbe di effettuare verso se stessi
[19]
. La procedura contabile, poi, in considerazione dello
sdoppiamento dei soggetti coinvolti nella tutela del credito
erariale, il PM procedente e l’Amministrazione titolare del
diritto sostanziale, andrebbe integrata con la notifica–esecuzione
del sequestro anche nei confronti dell’Amministrazione danneggiata
, qualora contestualmente debitrice nei confronti del debitore
esecutato, anche per rendere indisponibili tali crediti ad “attacchi”
di eventuali altri soggetti terzi, creditori del medesimo debitore,
interessati a tutelare il proprio credito. L’Amministrazione
danneggiata, però, non essendo terza, non verrà citata ex art. 543
c.p.c. ma sarà cura del PM contabile assumere informazioni presso
la PA per la quale agisce circa l’ammontare dei crediti dalla
stessa vantati divenuti indisponibili a seguito del sequestro e
degli accantonamenti già effettuati. E ciò in quanto in sede di
udienza di conferma , modifica o revoca del sequestro innanzi al
giudice designato, dove vengono anche rese le dichiarazioni di
terzo, vanno individuati con certezza tutti i beni e i crediti sui
quali è caduto il sequestro per dare la possibilità al giudice di
valutarne la congruità dell’ammontare in relazione all’importo
assoggettato a sequestro. E’ necessario infine tenere in
considerazione che il PM sequestrante rappresenta l’Amministrazione
o Ente danneggiati, che non necessariamente coincidono con quelli di
appartenenza del soggetto contro il quale si agisce, soprattutto
dopo l’estensione della giurisdizione contabile ai danni ad “amministrazione
diversa da quella di appartenenza”. Pertanto per applicare la
disciplina del sequestro in mani proprie è necessario verificare
che vi sia coincidenza tra amministrazione danneggiata
(rappresentata dal PM procedente) e amministrazione debitrice degli
emolumenti che si intendono sequestrare.
Per
quanto riguarda la problematica inerente la nomina di un custode dei
beni sequestrati, il codice di procedura civile prevede all’art.
559 che custode dei beni immobili sia il debitore, all’art. 546
che custode dei beni espropriati presso terzi sia il terzo, mentre
la disciplina della custodia dei beni mobili espropriati presso il
debitore è affidata agli articoli 520 e seguenti. Tale articolo
prevede che il deposito di denaro (nelle forme dei depositi
giudiziari) dei titoli di credito e degli oggetti preziosi avvenga
presso il Cancelliere. In tal caso non potrà che essere competente
la cancelleria presso la Sezione giurisdizionale contabile. Mentre
per la conservazione delle altre cose mobili sottoposte al
sequestro, considerata la frequente indisponibilità di luoghi di
pubblico deposito, l’ufficiale giudiziario provvede ad affidarle
ad un custode, spesso individuato nella persona dello stesso
debitore. L’individuazione
del custode può essere dunque effettuata o direttamente dall’Ufficiale
giudiziario in sede di esecuzione del sequestro, laddove necessario,
ovvero dal giudice che dispone il sequestro, soprattutto se ritiene
di voler derogare alla norma generale sui criteri di individuazione
del custode
[20]
. Questi, ai sensi dell’art. 522 del c.p.c. non ha
diritto a compenso se non lo ha chiesto e se non gli è stato
riconosciuto dall’Ufficiale giudiziario all’atto della nomina.
Nessun compenso è comunque dovuto nell’ipotesi in cui custode
venga nominato il creditore ovvero il debitore. L’art. 65 del
c.p.c. dispone, poi, che il compenso al custode è stabilito, con
decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’Ufficiale
giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che lo ha nominato. Con
riferimento al sequestro di beni immobili l’art. 679 del c.p.c.
prevede che si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’Ufficio
del Conservatore dei Registri Immobiliari del luogo in cui i beni
sono situati. Va
innanzi tutto rilevato che, in questo caso, il codice non ha
previsto un richiamo alle norme sull’espropriazione immobiliare,
bensì una forma semplificata di esecuzione. Infatti, mentre per l’espropriazione
immobiliare vi sono due distinti procedimenti da seguire, e cioè la
notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei
registri immobiliari, per l’esecuzione del sequestro conservativo
è sufficiente la trascrizione del provvedimento presidenziale che
dispone il sequestro presso l’Ufficio del Conservatore dei
Registri Immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Pertanto
è direttamente a cura delle Segreterie delle Procure che viene
trasmesso alla Conservatoria (non è necessaria una notifica in
senso proprio) il provvedimento che dispone il sequestro assieme al
dischetto (la trascrizione viene richiesta generalmente dalle
Conservatorie su supporto informatico), contenente un modello nel
quale vengono inseriti tutti i dati che individuano esattamente l’immobile
e che il P.M. procedente avrà già acquisito, anche a mezzo di
accertamenti della Guardia di Finanza, ai fini della predisposizione
dell’istanza di sequestro
[21]
. Considerato
che con l’avvenuta trascrizione l’immobile è sottratto alla
disponibilità del debitore, le Conservatorie non consentono la
trascrizione della successiva ordinanza confermativa del sequestro
(in alcuni casi è stata usata la dicitura “Si annota la presente
ordinanza su richiesta della Procura Regionale ai soli fini della
pubblicità notizia”). L’eventuale ordinanza che, in modifica o
revoca del decreto presidenziale, sottraesse l’immobile al vincolo
del sequestro viene normalmente trasmessa dalle Procure alle
Conservatorie competenti, anche se queste ultime non provvedono alla
cancellazione del vincolo attraverso una “trascrizione negativa”
se non dietro istanza della parte che vi ha interesse.
[22]
Il
conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell’art.561
c.p.c., se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli
stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione
nella nota di trascrizione che comunque va restituita al creditore
procedente (Procura) che provvederà al deposito della stessa presso
la Cancelleria della Sezione giurisdizionale.
Altro
problema sollevato in sede di esecuzione riguarda l’applicabilità
in fase di esecuzione del sequestro degli artt. 518 ultimo comma del
c.p.c. e 543 ultimo comma c.p.c., relativi al deposito, da parte
dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione
dell’atto di pignoramento, dell’originale dell’atto nella
cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto
dall’art. 488 c.p.c. (fascicolo dell’esecuzione). In pratica ci
si è posti il problema di valutare se l’ufficiale giudiziario,
eseguito il sequestro di beni mobili presso il debitore ovvero
presso terzi, debba procedere al deposito dei verbali di
pignoramento presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione. Si
ritiene che la normativa sopra citata non sia applicabile al
sequestro conservativo bensì solo al pignoramento quale prima fase
del procedimento di esecuzione. Infatti il sequestro conservativo di
beni mobili presso il debitore o presso terzi si effettua “nelle
forme” del pignoramento presso il debitore o presso terzi ma ciò
non comporta l’applicabilità di tutta la disciplina della prima
fase del procedimento di esecuzione al procedimento cautelare. Per
di più una diversa interpretazione porrebbe comunque il problema
della compatibilità della previsione della norma con il sistema
della giurisdizione contabile che non prevede la possibilità per il
P.M. contabile, seppure tramite il suo ausiliario – ufficiale
giudiziario, di depositare atti direttamente presso la cancelleria
di un Giudice ordinario (eventualmente tale adempimento non potrebbe
che essere richiesto all’Amministrazione). Più
correttamente, l’ufficiale giudiziario, una volta eseguito il
pignoramento, depositerà, anche tramite la competente Procura
contabile, l’originale dei verbali di pignoramento presso la
Cancelleria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti
[23]
, che verranno inseriti nel relativo fascicolo aperto con
il deposito dell’istanza di sequestro. Una volta intervenuta la
sentenza di condanna esecutiva, che determina l’automatica
conversione del sequestro in pignoramento, il fascicolo contenente
tutta la documentazione del sequestro, sarà trasmesso, anche su
richiesta e per tramite
del creditore procedente, al Giudice dell’esecuzione, ai fini dell’apertura
del fascicolo dell’esecuzione di cui all’art.488 c.p.c.
[24]
. Tale
soluzione permetterebbe altresì di superare le eccezioni spesso
mosse dagli avvocati circa il giudice competente a ricevere le
dichiarazioni di terzo
[25]
. Infatti nel fascicolo che verrebbe trasmesso al giudice
dell’esecuzione sarebbero contenute anche tali dichiarazioni e
tutte le eccezioni che sono state proposte in sede cautelare che
potrebbero avere rilevanza anche in sede esecutiva. D’altra
parte anche nell’ambito del processo civile, qualora venga
richiesta all’ufficiale giudiziario l’esecuzione di un sequestro
conservativo questi deposita i relativi verbali di sequestro presso
il Giudice di cognizione, e solo in presenza di una sentenza
definitiva di condanna la Cancelleria di quest’ultimo, su istanza
della parte che vi ha interesse, trasmetterà al Giudice dell’esecuzione
il relativo fascicolo. Gli
articoli sopra citati rimarranno dunque applicabili solo all’ipotesi
di pignoramento mobiliare presso il debitore e presso terzi quale
prima fase del procedimento di esecuzione, ma in assenza di un
previo sequestro conservativo. D’altra
parte le esigenze sottese alla tutela delle diverse posizioni in
caso di concorso tra creditori sequestranti ovvero tra questi e
creditori pignoranti del procedimento esecutivo sono garantite da
una serie di disposizioni che prevedono obblighi di avviso ad altri
creditori interessati.
[26]
Una
volta completata l’esecuzione del sequestro conservativo, può
accadere che sorgano nuove esigenze di tutela del credito derivante
dal pericolo che il bene si deteriori o perda di valore. In tal caso
su richiesta della parte che vi ha interesse
[27]
, il custode dei beni potrebbe presentare istanza con la
quale propone il compimento di un atto di disposizione del bene
sequestrato. L’art. 685 c.p.c. prevede che in caso di pericolo di
deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il
giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro
successivo, può stabilire la vendita nei modi stabiliti per le cose
pignorate (529 e s.). Il prezzo ricavato dalla vendita rimane
sequestrato in luogo delle cose vendute. La
relativa istanza andrà proposta al giudice che ha disposto il
sequestro di quel bene, anche se nel frattempo sia iniziato il
giudizio di merito e sia giunto in fase di appello
[28]
.
Con
la sentenza di condanna esecutiva il sequestro conservativo si
converte in pignoramento. Sorge a questo punto il problema di
stabilire la normativa applicabile in sede di esecuzione della
sentenza di condanna quando nel corso del procedimento sia
intervenuto un sequestro conservativo. Secondo un primo orientamento
[29]
nel giudizio di responsabilità amministrativa non
trovava applicazione l’articolo 156 delle disp. att. c.p.c. in
quanto, anche in ipotesi di sussistenza di un sequestro conservativo
prevaleva la normativa speciale di cui al Regolamento di
Contabilità Generale dello Stato (artt. 636 e 641).
Conseguentemente la parte sequestrante non era tenuta a depositare
copia della sentenza di condanna nella cancelleria del giudice
competente dell’esecuzione, bensì a trasmettere la sentenza
medesima in forma esecutiva all’Amministrazione danneggiata, in
quanto non soggetta ad alcun termine. Successivamente, anche a
seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 260 del 1998, che non
disciplina tale ipotesi, ha prevalso l’orientamento che ritiene
applicabile le norme del c.p.c., perché compatibili, alla fase
successiva alla conversione del sequestro contabile in pignoramento.
Infatti, la disciplina prevista dal D.P.R. 260/98, che ha
concentrato in capo all’Amministrazione titolare del credito tutte
le competenze relative alla fase attuativa della pronunzia di
condanna, va coordinata con la disciplina dell’esecuzione forzata
civile, le cui regole vengono ad applicarsi in via esclusiva dal
momento della conversione del sequestro in pignoramento. Non essendo
prevista una procedura speciale al riguardo, il governo del processo
esecutivo è affidato al giudice dell’esecuzione in base all’art.484,c.p.c.,
con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti
in ordine a questioni relative all’inefficacia di provvedimenti
cautelari in dipendenza del decorso dei termini di cui all’ 156
disp. att. c.p.c.
[30]
Ci
si è poi interrogati sull’ambito di applicazione dell’art. 156
ed in particolare se tale procedura debba ritenersi applicabile
anche nelle ipotesi di sequestro di crediti di natura stipendiale o
previdenziale. Al riguardo, l’Avvocatura Generale dello Stato, in
un parere reso in data 20/12/2001 al Comando generale della Guardia
di Finanza, in ordine alla necessità di differenziare gli
adempimenti processuali gravanti sull’Amministrazione in relazione
alla diversa tipologia dei beni pignorati ha affermato che “la
regolarità della procedura sarà garantita dal rispetto degli oneri
processuali imposti dal codice di procedura e in ogni caso deferiti
alla scrivente (Avvocatura di Stato), vale a dire -una volta
effettuato il deposito ex art. 156 citato- dalla presentazione dell’istanza
di vendita (beni mobili ed immobili) e di assegnazione (crediti),
mentre per le somme dovute da parte di altri Enti pubblici sarà da
applicarsi il meccanismo della richiesta diretta previsto dall’art.
2 del DPR 260/98”
[31]
. Tale
ultima soluzione, però, desta qualche perplessità se si considera
che in fase esecutiva potrebbero doversi conciliare diversi
interessi (ad esempio di altri creditori procedenti che invochino
pretese sui medesimi crediti stipendiali o previdenziali). Si
riterrebbe pertanto più corretto che tutta la procedura esecutiva
resti diretta da un unico soggetto (giudice dell’esecuzione) e che
l’art. 2 del D.P.R. 260/98 possa soccorrere eventualmente una
volta assegnato il credito. L’art..
156 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
prevede che il sequestrante che ha ottenuto una sentenza di condanna
esecutiva, che ai sensi dell’art. 686 del c.p.c. comporta la
conversione del sequestro conservativo in pignoramento, deve
depositarne copia nella Cancelleria del giudice competente per l’esecuzione
nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, e deve
procedere alle notificazioni previste dall’art. 498 c.p.c.
[32]
. Per quanto riguarda i beni immobili l’art. 156, 2
comma, stabilisce che il sequestrante deve chiedere entro 60 giorni
l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della
trascrizione nonché il deposito presso la cancelleria del giudice
competente per l’esecuzione di copia della medesima. Il
problema che si è posto riguarda la decorrenza del termine dei 60
giorni (se dalla pubblicazione della sentenza ovvero dalla sua
comunicazione al P.M. sequestrante ovvero dalla trasmissione della
sentenza all’Amministrazione danneggiata creditrice). E ciò in
quanto nel processo contabile non vi è né coincidenza tra
sequestrante e creditore, né la possibilità da parte del P.M.
contabile di depositare atti presso il giudice dell’esecuzione.
Considerato che il legislatore non ha usato il termine “pubblicazione”
bensì “comunicazione” della sentenza, e che l’art. 133 del
codice di procedura civile prevede due distinti momenti, la
pubblicazione della sentenza mediante deposito (primo comma) e la
comunicazione dell’avvenuto deposito alle parti entro 5 giorni dal
deposito mediante biglietto del Cancelliere (secondo comma), si
ritiene che la soluzione più corretta e più conforme ad una
interpretazione letterale dell’art. 156, seppure resa compatibile
con il nostro procedimento, sia che il termine di 60 giorni decorra
dalla comunicazione che la Sezione fa al Pubblico Ministero
contabile (sequestrante) dell’avvenuto deposito della sentenza di
condanna. Tale
soluzione appare altresì più coerente con la prassi delle Sezioni
Giurisdizionali contabili di trasmettere direttamente alle Procure
le sentenze di condanna munite della formula esecutiva (e non
biglietti di cancelleria). In tal caso però sarebbe opportuno far
risultare in calce alla sentenza stessa la data dell’avvenuta
comunicazione in quanto, in caso contrario, tale elemento si potrà
desumere solo dal cosiddetto “scambia pratiche” (registro
informale dello scambio di atti tra Procura e Sezione), con
conseguente onere di trasmettere all’Amministrazione copia della
pagina dello scambia pratiche dalla quale risulti la data della
comunicazione ai fini del deposito presso il giudice dell’esecuzione
quale prova al fine di stabilire la decorrenza del termine ed
evitare una dichiarazione di inefficacia del sequestro per mancato
rispetto del termine di cui sopra. Alcuni
Uffici di Procura, in attesa di pronunce chiarificatrici al
riguardo, ovvero di una compiuta disciplina dell’esecuzione delle
sentenze di condanna della Corte dei conti da parte del legislatore,
nel caso in cui vi sia stato il sequestro conservativo, richiedono
in via precauzionale all’Amministrazione, che andrà
sensibilizzata al riguardo, il rispetto del termine di 60 giorni
dalla pubblicazione della sentenza
[33]
. In
linea di massima, infatti, in assenza di una compiuta disciplina di
raccordo delle diverse fasi di concessione ed esecuzione del
sequestro conservativo contabile affidato alla cognizione della
Corte dei conti con quella di esecuzione della sentenza esecutiva di
condanna diretta da un giudice dell’esecuzione, è preferibile
adottare tutte le interpretazioni più prudenziali che limitino i
rischi di inefficacia del sequestro ovvero di infruttuosità dello
stesso. Tutta
la procedura esecutiva, come risultante dalle norme attualmente in
vigore, risulta assolutamente insufficiente a garantire la snellezza
e la celerità che l’esecuzione delle pronunce di condanna della
Corte dei conti a tutela di interessi pubblici richiederebbero. Si
auspica, pertanto, un intervento legislativo adeguato che
semplifichi le procedure di acquisizione dei beni sequestrati una
volta accertata la sussistenza delle pretese erariali fatte valere
dal Pubblico ministero contabile
[34]
Roma,
14 maggio 2002
Alessandra Pomponio
[1] Si rileva che , per prassi, anche nel decreto presidenziale che autorizza il sequestro conservativo vengono normalmente elencati i beni e i crediti sui quali eseguire il pignoramento, in quanto già analiticamente indicati dal creditore procedente (PM contabile). Nel procedimento cautelare civile, in realtà, il giudice non individua con precisione gli specifici beni (a differenza di quanto accade nel sequestro giudiziario) ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito. Esso può colpire qualsiasi bene del creditore, in quanto l’apprensione di determinati beni è regolata dall’art.517 e dalla volontà del creditore istante, e non del giudice, che deve limitarsi a disporre la cautela (Trib. Penale di Macerata, ord. del 25/11/99). Nel decreto presidenziale che dispone il sequestro andrebbe pertanto, più correttamente, indicato il solo importo fino alla concorrenza del quale andrà eseguito il sequestro sui beni e sui crediti del debitore, ferma rimanendo l’indicazione precisa solo dei beni immobili, per i quali è prevista una precisa indicazione in sede di istanza di sequestro (che peraltro non si effettua nelle forme del pignoramento). Sarà poi compito del giudice designato, una volta accertati i cespiti sui quali è caduto il pignoramento, andare ad individuare con precisione, anche in relazione al loro valore od ammontare) quelli sui quali andrà confermato il sequestro.
[2]
Corte conti, ord.84/01 del 21/12/01.
[3]
Cassazione civile, sez. I, 15 marzo
2001, n. 3747.
[4]
Nel modello vengono richiesti i seguenti
dati: targa, classe, telaio, cavalli fiscali, anno di
immatricolazione, sede iscrizione PRA e i codici fiscali del
soggetto a favore del quale si procede e di quelli contro.
[5]
Secondo il codice della navigazione
(art. 136) per” nave” s’intende qualsiasi costruzione
destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di
pesca, di diporto o ad altro scopo. Essa è iscritta nel pubblico
registro che la riguarda ed è abilitata alla navigazione. Le navi
si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi
alturiere, sono minori le navi costiere, quelle del servizio
marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
Entrambe queste categorie di navi sono iscritte in distinti
registri (r. di navi maggiori o matricola e r. di navi minori o
galleggianti) tenuti presso l’Ufficio Naviglio della Capitaneria
di Porto, con attribuzione di relative targhe. In
carati, che sono ventiquattro e divisibili in frazioni, sono
espresse le quote di comproprietà della nave. Non sono
pignorabili le navi da guerra e, in assenza di autorizzazione, le
navi di linea di interesse nazionale, le navi adibite a servizi
pubblici di linea della navigazione interna, le navi ed i
galleggianti pronti a partire o in corso di navigazione. L’atto
di pignoramento deve contenere, oltre i dati significativi del
credito e del titolo, l’ingiunzione al debitore proprietario di
astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre il bene alla
garanzia del credito (ovvero i carati che si assoggettano all’espropriazione),
l’intimazione al comandante di non far partire la nave (ovvero
se la nave è in corso di navigazione, di non farla ripartire dal
porto di arrivo), gli elementi di individuazione della nave o del
galleggiante. Il
pignoramento si esegue mediante notificazione dell’atto al
debitore proprietario ed al comandante. Eseguita
la notificazione, il creditore invia copia autentica dell’atto
all’Ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che
provvede alla trascrizione nel Registro di iscrizione e, ove si
tratti di navi maggiori, anche all’annotazione sull’atto di
nazionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del
pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione. Il
detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal quale risulti l’espletamento delle formalità indicate nel
precedente comma. Pertanto il pignoramento consiste in un atto
formato dal creditore precettante, il quale anche lo sottoscrive
prima della relazione di notificazione, eseguito dall’ufficio
giudiziario, che ingiunge e notifica, ed è notificato al debitore
proprietario e al comandate. Per
aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di
persone o cose da un luogo ad un altro. E’ immatricolato nel
registro aeronautico nazionale,dal 1997 tenuto presso ,l ’ENAC
(Ente Nazionale Aviazione Civile) , divisi in circoscrizioni di
norma regionali . Il
pignoramento avviene nelle stesse forme del pignoramento delle
navi. E anche in
questo caso non appena eseguita la notificazione il creditore
invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile,
il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e
alla annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli
aeromobili che ne sono provvisti. Detto ufficio è tenuto a
consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l’espletamento
delle formalità sopra indicate
[6] Si è dubitato della legittimità costituzionale della decorrenza di questo termine dalla pronuncia, anziché dalla comunicazione del provvedimento. Ma la Corte cost., sentenza n. 237 del 13 giugno 1995, ha ritenuto la questione infondata.
[7]
Corte dei conti, Sezione Sicilia, 05
dicembre 1996, ordinanza n. 473.
[8]
Cass. Civ., sez. I, 19 aprile 1983, n.
2672; Cass., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3679
[9]
R.D. 30 gennaio 1941, n.12.
[10]
Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 1988,
n.2429.
[11]
In tutti i casi di sequestro di quote di
società sarà poi cura del creditore procedente (ufficio di
procura), anche a mezzo di ufficiale giudiziario trasmettere
ovvero notificare il verbale di esecuzione alla Camera di
commercio dove è iscritta la società per la sua annotazione
[12]
Anche le Sezioni
Riunite della Corte dei conti, nella sentenza n. 590 del 30/07/88
hanno avuto modo di affermare che “la cointestazione di un conto
corrente bancario comporta che i singoli contestatari abbiano la
disponibilità dell’intero e rispondano in solido tra loro (art.
1854 c.c.), mentre i rapporti interni di proprietà del bene sono
soggetti alla disciplina dei beni indivisibili.
[13]
Cassazione penale, Sez. II, 13 novembre
1997, n. 6216. [14] Si segnala Corte conti, sez. Marche, ord. 70/01 del 7/11/01 che ha limitato il sequestro al 50% del saldo dei conti correnti e dei deposito titoli intestati anche al coniuge del convenuto in quanto vi era prova dell’esistenza del regime della comunione legale dei beni. Analogo discorso è stato effettuato dal giudice designato anche per conti cointestati ad altri soggetti.
[15]
E’ opportuno tener
presente, ad esempio, che il valore della metà di un immobile è
notevolmente diverso se lo si considera corrispondente alla metà
del ricavato dalla vendita dell’intero bene (di regola
facilmente collocabile sul mercato) ovvero se si fa riferimento
all’ipotetico prezzo di mercato che potrebbe avere la metà di
un bene, sicuramente più difficilmente collocabile sul mercato.
[16]
Normalmente da parte del creditore
procedente si chiede all’ufficiale giudiziario di notificare l’avviso
ai soggetti cointeressati, già individuati dalla Procura in sede
di accertamenti istruttori , usando la formula “per quanto
occorrer possa”. In alcune pronunce la Corte dei conti (Sez. II,
19 luglio 1982, n. 108, ha addirittura ipotizzato la necessità
della citazione del terzo interessato in udienza, e la
integrazione del contraddittorio laddove questo non avvenga, per
evitare l’inefficacia del sequestro per vizio del rapporto
processuale. In altri casi (Corte dei conti, Sez. I, 12 dicembre
1997, ord. n. 78/A) la Corte ha sostenuto che il terzo che affermi
la titolarità di un diritto su un bene assoggettato a sequestro
può esperire, innanzi alla Corte dei conti, l’intervento
autonomo ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c. per ottenere un
accertamento negativo della titolarità dei beni in capo al
soggetto destinatario dell’azione di responsabilità
amministrativa, pretesa conoscibile dal giudice contabile “incidenter
tantum” ferma rimanendo la possibilità per il terzo di
proporre, innanzi al giudice civile, l’azione di rivendica dei
beni sequestrati.
[17]
E’ pacifico che i
condebitori possano far valere le loro ragioni attraverso l’opposizione
di terzo ovvero con autonoma azione di accertamento o rivendica
(art. 948 c.c.).
[18]
Cassazione civile, sezione III, 17
giugno 1985, n. 3648.
[19]
Cass. 8/2/92, n. 1407; Corte dei conti,
sez. Sicilia 22/2/94, n. 101
[20]
Corte conti, sez. Marche, ord.n.70/01
del 7/11/01.
[21]
Nel dischetto andranno inseriti i seguenti dati: Comune,
indirizzo, natura, categoria, sezione, foglio, particella, sub,
codici fiscali sia del soggetto a favore del quale si procede, sia
del soggetto o dei soggetti contro.
[22]
Alcune Procure
procedenti ritengono poi opportuno notificare al debitore l’avvenuta
trascrizione del provvedimento di sequestro dell’immobile presso
la Conservatoria competente.
[23]
La Procura dovrà altresì farsi carico
di depositare presso la cancelleria della Sezione giurisdizionale
tutta la documentazione giustificativa degli adempimenti da lei
stessa posti in essere ai fini dell’esecuzione del sequestro.
[24]
L’art.488 c.p.c. così recita: “Il
cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un
fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal
giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli
atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali
interessati”.
[25]
Nel giudizio di sequestro conservativo
innanzi alla Corte dei conti, il giudice competente a ricevere la
dichiarazione del terzo “debitor debitoris” di cui agli
artt.547 e 678c.p.c. è il giudice contabile e non il pretore
(Corte conti, Sez.riun., 16 gennaio 1996, n. 24/QM)
[26]
Ad es., ai sensi dell’art 158
disp.att.c.p.c. quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici
registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui
beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al
sequestrante avviso del pignoramento a norma dell’art. 498 del
codice.
[27]
Non necessariamente
l’interesse è esclusivo del creditore. Anche il debitore
potrebbe avere interesse a che il bene conservi il suo valore
originario per evitare aggressioni ad altri beni.
[28]
Corte conti, Sez. riun., 23 novembre
2000, n. 12/QM
[29]
Corte dei conti Sezione II, 18 luglio
1995, Ordinanza n.15
[30]
Corte dei conti Sez. Riun., 25 novembre
1999, n. 9/A; Sezione I n.52 del 27 maggio 1996; Sez. Emilia e
Romagna n. 566 del 14 novembre 1997. Anche
l’Avvocatura Generale dello Stato, recentemente investita della
questione dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha
affermato che se il pignoramento scaturito da sequestro disposto
dal Giudice contabile ricade sotto la piena operatività delle
norme regolanti l’esecuzione forzata civile, l’esclusione di
alcune di tali norme è difficilmente argomentabile ed un
eventuale eccezione di inefficacia del pignoramento per mancato
assolvimento dell’onere di cui all’art. 156 cit. non pare
utilmente superabile. [31] L’art. 2 del D.P.R. 260/98, comma 2, così recita: “Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il credito alla quale l’ufficio o l’ente erogatore dà esecuzione immediata”.
[32]
L’art.498 c.p.c. così recita: “Debbono
essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni
pignorati hanno un diritto di prelazione (2741 c.c.) risultante da
pubblici registri (2673 ss., 2693, 2745 c.c.; 158 att.)”. A tal
fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore
pignorante, un avviso contenente l’indicazione del creditore
pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e
delle cose pignorate. In mancanza di prova di tale notificazione
il giudice dell’esecuzione non potrà provvedere sull’istanza
di assegnazione o di vendita
[33]
E’ prassi di alcune Procure, nella
nota di trasmissione della sentenza di condanna munita della
formula esecutiva, qualora sia stato disposto un sequestro
conservativo, ricordare
alle Amministrazioni che curano l’esecuzione di prestare
attenzione al rispetto del termine previsto dall’art. 156 disp.
att. c.p.c., oltre a richiedere, ai sensi dell’art.7 del D.P.R.
260/98 il nominativo del responsabile del procedimento che
comunicherà poi al Procuratore regionale la conclusione del
procedimento di esecuzione [34] Potrebbe ad esempio essere prevista, in analogia alla disciplina introdotta per i beni oggetto di sequestro preventivo penale dalla legge 97/01, l’acquisizione diretta dei beni immobili al patrimonio della amministrazione o ente danneggiati, per evitare le lungaggini, le difficoltà e i rischi delle normali procedure di esecuzione immobiliare.
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