I procedimenti cautelari: aspetti pratici dell'esecuzione del sequestro conservativo disposto dalla Corte dei conti, di Alessandra Pomponio, magistrato della Corte dei conti

Le norme speciali di procedura contenute nelle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 1038/33 e L. 19 e 20/94) non affrontano il problema della esecuzione dei provvedimenti cautelari né dell’esecuzione delle sentenze di condanna quando nel corso del procedimento di responsabilità sia stato disposto un sequestro conservativo (ante causam ovvero in corso di causa).

È necessario, pertanto, per il richiamo dinamico contenuto nell’art. 26 del R.D. 1038/33, applicare le norme del codice di procedura civile che disciplinano la materia, ovviamente in quanto compatibili, a volte adattandone alcune al procedimento contabile per rendere il sistema funzionale ad assicurare la garanzia patrimoniale al credito che si intende tutelare.

Il codice di procedura civile prevede distinte procedure di esecuzione a seconda della natura dei beni da sottoporre a sequestro e del soggetto che le possiede.

Ai sensi dell’art. 678 c.p.c., l’esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue nelle forme del pignoramento presso il debitore (art. 513 e ss.) o presso terzi (artt. 543 e ss.).

Per l’esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti gli articoli citati prevedono l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Infatti, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 1229 del 15 dicembre 1959 modificato dall’art. 2 della legge 322/75, l’espletamento degli atti di esecuzione rientra tra le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario. Un primo problema che si è posto riguarda la possibilità di fare eseguire il sequestro da soggetti diversi dall’ufficiale giudiziario, quali l’aiutante ufficiale giudiziario ovvero i militari della Guardia di Finanza. Tale dubbio nasce dall’equivoco di fondo di ritenere sufficiente ai fini dell’esecuzione del sequestro la notifica del decreto autorizzativo e del ricorso. In realtà, l’esecuzione del sequestro conservativo richiede un’attività più complessa che esula dalla semplice notifica di un atto. All’esecutore del sequestro è, infatti, richiesto di ricercare i beni da sequestrare, di ingiungere al debitore di astenersi da atti di disposizione, di affidare i beni sequestrati ad un custode, etc. Pertanto, se è vero che, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., alla Guardia di Finanza può essere richiesta, dietro autorizzazione del giudice, la notifica di atti in particolari circostanze, in analogia all’art. 148 c.p.p., è, altresì, da considerare che in questo caso non trattasi di semplice notifica di atti bensì di esecuzione di un sequestro. Lo stesso D.P.R. 1229 citato, all’art. 33, esclude espressamente gli atti di esecuzione da quelli per i quali, nel caso di impedimento temporaneo di un ufficiale giudiziario o per migliore distribuzione del servizio, il capo dell’Ufficio giudiziario si possa avvalere dell’opera degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti allo stesso Ufficio. Sembrerebbe, pertanto, che l’esecuzione del sequestro conservativo sia un atto proprio dell’ufficiale giudiziario, laddove sia espressamente previsto il suo intervento. Si segnala, tuttavia, una pronuncia della Cassazione civile, Sez. I, del 27 agosto 1996, n. 7862 che ha ritenuto validamente eseguito un sequestro conservativo presso terzi operato da un aiutante ufficiale giudiziario in quanto “il momento centrale e determinante del pignoramento presso terzi, ancorché atto composto da una pluralità di elementi, è costituito dalla notificazione dell’atto” contenente le indicazioni di cui all’art. 543 c.p.c.

Si riterrebbe comunque consigliabile fare eseguire il sequestro agli ufficiali giudiziari anche per evitare contestazioni (ovvero atti di disposizione) per ritenuta incompetenza del soggetto notificatore che potrebbe portare, addirittura, come da taluno affermato, a sanzioni gravi quali anche l’inesistenza dell’atto.

 

In sede di esecuzione del sequestro conservativo contabile una prima peculiarità riguarda l’individuazione dei beni da pignorare. Infatti nel procedimento contabile, a differenza che nel processo civile, l’indicazione dei beni da pignorare viene normalmente effettuata dal pubblico ministero in sede di istanza di sequestro [1] . Sarebbe comunque opportuno richiedere il pignoramento mobiliare presso il debitore in forma generica ed individuare i beni, dei quali in sede di accertamenti patrimoniali si è conosciuta l’esistenza, solo in via indicativa. E ciò sia perché l’ufficiale giudiziario potrebbe rinvenire denaro contente titoli oggetti preziosi non conosciuti dal PM procedente, sia perché anche al sequestro conservativo contabile si ritiene applicabile, in quanto non incompatibile, l’art. 517 c.p.c. che consente al debitore esecutato di indicare i beni sui quali preferisce che cada il pignoramento. L’art. 517 che, comunque, consente una preferenza per la liquidità e una indicazione dei beni da parte del P.M. da sottoporre in via prioritaria a vincolo laddove dimostri che vi possa essere pregiudizio per il creditore, può essere utilmente invocato dal P.M. anche in sede di udienza di conferma modifica o revoca del sequestro, laddove sia ipotizzata una riduzione dei beni da assoggettare a cautela. [2]

L’ufficiale giudiziario, una volta trovate le cose da pignorare, con le modalità e nei limiti di cui agli artt. dal 513 al 516 c.p.c., redige delle sue operazioni processo verbale nel quale deve dare atto di aver ingiunto al debitore (o alle persone di cui all’ art. 139 c.p.c.) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Si è verificato che, in sede di esecuzione del sequestro disposto dalla Corte dei conti, taluni ufficiali giudiziari si siano limitati a notificare il verbale di esecuzione con la relativa ingiunzione, senza procedere all’effettiva ricerca dei beni indicati dal PM, con ciò causando problemi in sede di esecuzione della sentenza di condanna laddove, al momento della conversione del sequestro in pignoramento, non sono stati materialmente rinvenuti i beni che si riteneva fossero accantonati per la soddisfazione del credito. Va tenuto in considerazione, ad esempio, nel caso di sequestro di automezzi, per il quale normalmente il PM ha già effettuato gli accertamenti presso il PRA, spesso a mezzo della G.di F., che in tale pubblico registro non vengono in realtà annotate tutte le operazioni compiute sugli automezzi (in particolare vengono raramente annotate le cancellazioni a seguito di demolizione degli automezzi). E’ dunque indispensabile l’attività di effettiva ricerca degli automezzi che deve essere posta in essere dall’ufficiale giudiziario anche ai fini della nomina di un  custode dei beni rinvenuti.

 

Sempre nelle forme del sequestro diretto, con necessità di apprensione materiale del documento, va effettuato il sequestro delle cassette di sicurezza, così come dei libretti di risparmio al portatore (od anche nominativi ma pagabili al portatore) in quanto il titolo si immedesima nel documento stesso e risulta inefficace il semplice sequestro del corrispondente ammontare presso l’istituto di credito od emittente. Infatti, l’art. 1997 c.c. impone che il sequestro dei titoli di credito avvenga sugli stessi titoli. Peraltro, l’osservanza delle forme previste dall’art.1997 c.c. per l’imposizione del vincolo, non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinchè possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo. Ne consegue che l’inosservanza delle forme richieste dal menzionato art.1997 non può mai provocare l’invalidità del pignoramento e degli atti successivi, una volta verificatasi la conversione ai sensi dell’art.686 c.p.c. [3] .

 

Alcuni adempimenti procedurali in più sono richiesti per il pignoramento di beni mobili registrati.

Quanto agli autoveicoli, dopo aver effettuato l’esecuzione tramite ufficiale giudiziario del provvedimento di sequestro, sarà compito degli uffici di procura trasmettere il decreto con il verbale di sequestro redatto dall’ufficiale giudiziario al P.R.A. competente, assieme alla nota di trascrizione compilata su modello fornito dallo stesso P.R.A. (tali uffici non sono normalmente ancora informatizzati) [4] . Il P.R.A. restituirà, poi, alla Procura procedente copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro, indicando la data dell’avvenuta formalità.

Per la procedura di sequestro di imbarcazioni o aeromobili si fa riferimento alla normativa prevista nel codice della navigazione. [5]

 

         Il sequestro presso terzi (crediti del debitore verso terzi ovvero cose del debitore in possesso di terzi), ai sensi dell’art. 543 c.p.c., si effettua attraverso la notifica dell’atto personalmente al terzo e al debitore. L’atto dovrà contenere, oltre all’ingiunzione al debitore, anche l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, indicate almeno genericamente, senza ordine del giudice. Deve altresì contenere la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice designato nell’udienza fissata dal decreto presidenziale di autorizzazione al sequestro, affinché il terzo renda la dichiarazione di cui all’art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

Nelle forme del sequestro presso terzi andrà effettuato il sequestro di quote di fondi comuni o di gestioni mobiliari da parte di soggetti terzi, quali ordinariamente le società di intermediazione mobiliare. In tal caso il sequestro dovrà essere rivolto anche verso tali soggetti, giuridicamente distinti, anche quando si agisca verso l’Istituto di credito collegato alla società di intermediazione.

Vanno altresì sequestrati nelle forme del pignoramento presso terzi i libretti di risparmio nominativi, siano essi bancari o postali (quali titoli di credito impropri ex art. 2002 c.c), per l’importo risultante dalle scritture o dai documenti.

L’art. 543, 3°c. del c.p.c. prevede che, nell’indicare l’udienza di comparizione, si deve rispettare il termine previsto nell’art. 501, e cioè è necessario garantire ai soggetti citati a comparire il termine di 10 giorni tra la notifica e l’udienza. Tale disciplina va poi conciliata con il rispetto dei termini altresì imposti dalla normativa speciale della Corte dei conti. Infatti, ai sensi della legge 19/94, il Presidente di Sezione assegna al Procuratore Regionale un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la notificazione della domanda e del decreto ma è tenuto, altresì, a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato entro un termine non superiore a 45 giorni (art. 5 comma 3 della legge 19/94). Sorge, pertanto, la necessità di chiarire se il termine di 30 giorni stabilito dalla legge 19/94 per l’esecuzione del sequestro decorra dal deposito del decreto autorizzativo di sequestro ovvero dalla comunicazione dello stesso alla Procura e se il termine dei 30 giorni debba essere inteso per il completamento della procedura di esecuzione ovvero solo per il compimento di atti iniziali.

Anche nel processo civile sono previsti, a pena di inefficacia, 30 giorni per l’esecuzione del sequestro. Ma, in tal caso, lo stesso art. 675 prevede la decorrenza di tale termine dalla pronuncia del provvedimento [6] . Analogicamente, nel sequestro conservativo contabile, per consentire il rispetto dei termini a comparire sopra menzionati, i 30 giorni per l’esecuzione del provvedimento dovrebbero necessariamente decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (che dovrà essere trasmesso tempestivamente dalla Sezione alla Procura). Per quanto riguarda il secondo problema (cosa debba essere eseguito entro i 30 giorni) la conclusione dell’esecuzione del provvedimento di sequestro nei 30 giorni consentirebbe di evitare dilazioni nello svolgimento dell’udienza davanti al giudice designato, che tendenzialmente è unica.

Si segnala però che sia la giurisprudenza civile che quella contabile [7] considerano il termine di 30 giorni valido ai fini dell’inizio dell’attività di esecuzione. Il sequestro perderà comunque efficacia (con conseguente impossibilità di confermare il sequestro) se l’esecuzione non sarà completata al momento della chiusura dell’istruttoria del giudice designato, in analogia a quanto accade nel procedimento civilistico [8] .

Si ricorda, infine, che l’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n.742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario [9] , tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. Pertanto, l’anzidetta sospensione non si applica al termine di efficacia del sequestro di 30 giorni di cui sopra [10] .

        

         Per quanto riguarda i beni cointestati (frequente è il rinvenimento di conti correnti cointestati), ovvero i beni che rientrano nella comunione dei beni o in comunioni ereditarie, l’esecuzione del sequestro avviene con le forme del pignoramento di beni indivisi di cui all’art. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.. Per beni indivisi, secondo la dottrina tradizionale, si intendono i beni in comproprietà. Alcuni autori invece estendono il concetto a tutti i casi in cui si va ad espropriare un “diritto di quota, facendovi dunque rientrare non solo il caso di beni comuni (in comunione), ma altresì dei beni sociali (in società). Ma i beni sociali, finchè dura la società, anche se al socio spetta una quota sui medesimi, non possono essere espropriati dai creditori particolari del socio debitore. E dunque se la società ha personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., società in accomandita per azioni) con conseguente autonomia patrimoniale perfetta, l’espropriazione da parte dei creditori particolari del socio ha per oggetto non i beni sociali, bensì le quote di partecipazione dei soci, anche se rappresentate da azioni, ossia da titoli di credito (artt. 1997 e 2480 c.c.). Per quanto riguarda i titoli azionari, se vengono rinvenuti materialmente si procede con la forma del sequestro mobiliare diretto (asportati e depositati in cancelleria); se non vengono rinvenuti, ma se ne conosce l’esistenza, il sequestro si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi con l’ingiunzione al rappresentante legale della società  e con l’obbligo del tenutario dei registri di annotare il provvedimento sui libri sociali (una specie di trascrizione per pubblicità verso terzi).

Per le quote sociali delle s.r.l. il sequestro si esegue sempre nelle forme del pignoramento presso terzi con ingiunzione al rappresentante legale di non disporre delle quote né degli utili. In tal caso il rappresentante legale, di fatto, diventa custode delle quote salvo che non chieda che venga nominato un terzo (es. commercialista). [11]   Caso particolare è la società cooperativa con personalità giuridica, nei cui confronti il creditore procedente non può agire neppure sulla quota o sulle azioni del socio debitore (art. 2531 c.c.). Nel caso invece di società di persone (semplice, s.n.c., società in accomandita semplice), non possono essere oggetto di esecuzione da parte di creditori particolari del socio, finchè dura la società, né i beni né le quote di partecipazione ma solo i diritti sugli utili spettanti al socio debitore (artt. 2270, 2293, 2305, 2315 c.c.).

Anche i crediti possono avere caratteristiche di beni indivisi. Rientrano, ad esempio, in quest’ultima categoria i saldi attivi di conti correnti bancari intestati a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche disgiuntamente. In quest’ultimo caso gli intestatari sono considerati dall’art. 1854 c.c. creditori in solido del saldo attivo, con la conseguenza che ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione [12] . Ci si è pertanto interrogati se da parte di terzi, creditori anche solo di uno dei contitolari del conto, può essere chiesto il sequestro dell’intero importo del saldo. Al riguardo la giurisprudenza contabile è orientata nel ritenere che la cointestazione di un conto corrente fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, di talchè la prova contraria è a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa;      Così come la giurisprudenza ritiene legittimo che in regime di comunione legale il sequestro conservativo possa colpire la metà dei valori esistenti in conti correnti e depositi intestati esclusivamente al coniuge del debitore [13] ; e ciò in quanto l’intestazione dei beni ad uno solo dei coniugi non fa venir meno la presunzione che essi rientrino nel regime della comunione legale ex art. 177 e 195 c.c.. Il pignoramento dovrebbe colpire solo la quota del bene effettivamente appartenente al debitore [14] . Pertanto, laddove possibile l’indisponibilità colpirà solo la quota separabile del bene indiviso. Maggiori perplessità sorgono quando la separazione non è possibile o comunque facilmente effettuabile. In tal caso il vincolo di indisponibilità dovrebbe colpire l’intero bene e solo in sede esecutiva in presenza di una sentenza di condanna, a seguito della conversione del sequestro in pignoramento, il giudice dell’esecuzione disporrà la vendita della quota indivisa, ovvero la vendita dell’intero bene con soddisfazione sulla quota parte del ricavato oggetto di sequestro [15] .

I beni indivisi da pignorare possono essere beni mobili o immobili. Ma, qualunque sia la particolare forma di pignoramento, il creditore procedente è tenuto a notificarne avviso anche agli altri cointestatari o comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Ai sensi dell’art. 180 disp. att. c.p.c. l’avviso deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della sua trascrizione. Nella procedura esecutiva civile con lo stesso avviso (o con altro separato) gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione; parallelamente nella procedura cautelare contabile è necessario che siano resi edotti della esistenza dell’udienza davanti al giudice designato ove eventualmente rappresentare e difendere i propri interessi. [16]

Nessuna disposizione disciplina cosa accade nel caso di mancata notificazione dell’avviso ai comproprietari non debitori. [17] Secondo la giurisprudenza della Cassazione civile [18] in tale ipotesi non si verifica la nullità del pignoramento, del quale il suddetto avviso non costituisce elemento essenziale, ma si determina per i comproprietari non debitori il venir meno della preclusione di procedere alla divisione (contrattuale o giudiziale) del bene che potrà essere opposta al creditore anche dopo la trascrizione del pignoramento. In tal modo non si raggiunge quella che è la finalità della notificazione cioè di imporre ai comproprietari di non consentire al debitore di separare la sua quota dalle cose comuni senza ordine del giudice e di rendere possibile la audizione di tutti gli interessati.

 

Altra peculiarità del sequestro conservativo contabile, che determina conseguenze anche in fase di sua esecuzione, riguarda la posizione dell’Amministrazione danneggiata, titolare del diritto sostanziale al risarcimento del danno cui è sottesa l’azione di merito contabile e soggetto a garanzia del quale viene richiesto  il provvedimento cautelare da parte del PM contabile. Il codice, nel richiamare per l’esecuzione del sequestro le forme dell’esecuzione forzata, sembra escludere il sequestro chiesto dal debitore su quanto da lui dovuto perché contesta il debito o vanta altro credito. Sull’ammissibilità di tale forma di sequestro, c.d. sequestro presso se stesso o in mani proprie, d’altra parte, vengono sollevate una serie di obiezioni di principio, soprattutto imperniate sul rilievo che, in campo civile, opera la compensazione legale e giudiziale di cui all’art. 1243, 1 e 2 comma c.c.. Ma, si replica, la compensazione non sempre soccorre, per assenza dei suoi presupposti legali, mentre nessun ostacolo si frappone al sequestro presso se stesso dei beni del creditore, anche perché in tal modo essi vengono garantiti da eventuali rivendicazioni a titolo di garanzia da parte di terzi. Poiché, peraltro, la giurisprudenza della Cassazione per lo più lo ammette, in tali ipotesi occorre adattare le forme della procedura alla particolare situazione. Nell’ambito del sequestro conservativo civile, pertanto, al debitore, anche creditore del creditore sequestrante, andranno notificati il provvedimento autorizzativo e l’intimazione di non disporre del credito , mentre sono superflui gli adempimenti previsti dall’art. 543 (citazione del terzo) che la coincidenza nella stessa persona richiederebbe di effettuare verso se stessi [19] . La procedura contabile, poi, in considerazione dello sdoppiamento dei soggetti coinvolti nella tutela del credito erariale, il PM procedente e l’Amministrazione titolare del diritto sostanziale, andrebbe integrata con la notifica–esecuzione del sequestro anche nei confronti dell’Amministrazione danneggiata , qualora contestualmente debitrice nei confronti del debitore esecutato, anche per rendere indisponibili tali crediti ad “attacchi” di eventuali altri soggetti terzi, creditori del medesimo debitore, interessati a tutelare il proprio credito. L’Amministrazione danneggiata, però, non essendo terza, non verrà citata ex art. 543 c.p.c. ma sarà cura del PM contabile assumere informazioni presso la PA per la quale agisce circa l’ammontare dei crediti dalla stessa vantati divenuti indisponibili a seguito del sequestro e degli accantonamenti già effettuati. E ciò in quanto in sede di udienza di conferma , modifica o revoca del sequestro innanzi al giudice designato, dove vengono anche rese le dichiarazioni di terzo, vanno individuati con certezza tutti i beni e i crediti sui quali è caduto il sequestro per dare la possibilità al giudice di valutarne la congruità dell’ammontare in relazione all’importo assoggettato a sequestro. E’ necessario infine tenere in considerazione che il PM sequestrante rappresenta l’Amministrazione o Ente danneggiati, che non necessariamente coincidono con quelli di appartenenza del soggetto contro il quale si agisce, soprattutto dopo l’estensione della giurisdizione contabile ai danni ad “amministrazione diversa da quella di appartenenza”. Pertanto per applicare la disciplina del sequestro in mani proprie è necessario verificare che vi sia coincidenza tra amministrazione danneggiata (rappresentata dal PM procedente) e amministrazione debitrice degli emolumenti che si intendono sequestrare.

 

Per quanto riguarda la problematica inerente la nomina di un custode dei beni sequestrati, il codice di procedura civile prevede all’art. 559 che custode dei beni immobili sia il debitore, all’art. 546 che custode dei beni espropriati presso terzi sia il terzo, mentre la disciplina della custodia dei beni mobili espropriati presso il debitore è affidata agli articoli 520 e seguenti. Tale articolo prevede che il deposito di denaro (nelle forme dei depositi giudiziari) dei titoli di credito e degli oggetti preziosi avvenga presso il Cancelliere. In tal caso non potrà che essere competente la cancelleria presso la Sezione giurisdizionale contabile. Mentre per la conservazione delle altre cose mobili sottoposte al sequestro, considerata la frequente indisponibilità di luoghi di pubblico deposito, l’ufficiale giudiziario provvede ad affidarle ad un custode, spesso individuato nella persona dello stesso debitore.

L’individuazione del custode può essere dunque effettuata o direttamente dall’Ufficiale giudiziario in sede di esecuzione del sequestro, laddove necessario, ovvero dal giudice che dispone il sequestro, soprattutto se ritiene di voler derogare alla norma generale sui criteri di individuazione del custode [20] . Questi, ai sensi dell’art. 522 del c.p.c. non ha diritto a compenso se non lo ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’Ufficiale giudiziario all’atto della nomina. Nessun compenso è comunque dovuto nell’ipotesi in cui custode venga nominato il creditore ovvero il debitore. L’art. 65 del c.p.c. dispone, poi, che il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell’esecuzione nel caso di nomina fatta dall’Ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che lo ha nominato.

        

Con riferimento al sequestro di beni immobili l’art. 679 del c.p.c. prevede che si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’Ufficio del Conservatore dei Registri Immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Va innanzi tutto rilevato che, in questo caso, il codice non ha previsto un richiamo alle norme sull’espropriazione immobiliare, bensì una forma semplificata di esecuzione. Infatti, mentre per l’espropriazione immobiliare vi sono due distinti procedimenti da seguire, e cioè la notifica dell’atto al debitore esecutato e la sua trascrizione nei registri immobiliari, per l’esecuzione del sequestro conservativo è sufficiente la trascrizione del provvedimento presidenziale che dispone il sequestro presso l’Ufficio del Conservatore dei Registri Immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. Pertanto è direttamente a cura delle Segreterie delle Procure che viene trasmesso alla Conservatoria (non è necessaria una notifica in senso proprio) il provvedimento che dispone il sequestro assieme al dischetto (la trascrizione viene richiesta generalmente dalle Conservatorie su supporto informatico), contenente un modello nel quale vengono inseriti tutti i dati che individuano esattamente l’immobile e che il P.M. procedente avrà già acquisito, anche a mezzo di accertamenti della Guardia di Finanza, ai fini della predisposizione dell’istanza di sequestro [21] .

Considerato che con l’avvenuta trascrizione l’immobile è sottratto alla disponibilità del debitore, le Conservatorie non consentono la trascrizione della successiva ordinanza confermativa del sequestro (in alcuni casi è stata usata la dicitura “Si annota la presente ordinanza su richiesta della Procura Regionale ai soli fini della pubblicità notizia”). L’eventuale ordinanza che, in modifica o revoca del decreto presidenziale, sottraesse l’immobile al vincolo del sequestro viene normalmente trasmessa dalle Procure alle Conservatorie competenti, anche se queste ultime non provvedono alla cancellazione del vincolo attraverso una “trascrizione negativa” se non dietro istanza della parte che vi ha interesse. [22]

Il conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell’art.561 c.p.c., se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che comunque va restituita al creditore procedente (Procura) che provvederà al deposito della stessa presso la Cancelleria della Sezione giurisdizionale.

 

Altro problema sollevato in sede di esecuzione riguarda l’applicabilità in fase di esecuzione del sequestro degli artt. 518 ultimo comma del c.p.c. e 543 ultimo comma c.p.c., relativi al deposito, da parte dell’ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione dell’atto di pignoramento, dell’originale dell’atto nella cancelleria del Tribunale per la formazione del fascicolo previsto dall’art. 488 c.p.c. (fascicolo dell’esecuzione). In pratica ci si è posti il problema di valutare se l’ufficiale giudiziario, eseguito il sequestro di beni mobili presso il debitore ovvero presso terzi, debba procedere al deposito dei verbali di pignoramento presso la Cancelleria del Giudice dell’esecuzione.

Si ritiene che la normativa sopra citata non sia applicabile al sequestro conservativo bensì solo al pignoramento quale prima fase del procedimento di esecuzione. Infatti il sequestro conservativo di beni mobili presso il debitore o presso terzi si effettua “nelle forme” del pignoramento presso il debitore o presso terzi ma ciò non comporta l’applicabilità di tutta la disciplina della prima fase del procedimento di esecuzione al procedimento cautelare. Per di più una diversa interpretazione porrebbe comunque il problema della compatibilità della previsione della norma con il sistema della giurisdizione contabile che non prevede la possibilità per il P.M. contabile, seppure tramite il suo ausiliario – ufficiale giudiziario, di depositare atti direttamente presso la cancelleria di un Giudice ordinario (eventualmente tale adempimento non potrebbe che essere richiesto all’Amministrazione).

Più correttamente, l’ufficiale giudiziario, una volta eseguito il pignoramento, depositerà, anche tramite la competente Procura contabile, l’originale dei verbali di pignoramento presso la Cancelleria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti [23] , che verranno inseriti nel relativo fascicolo aperto con il deposito dell’istanza di sequestro. Una volta intervenuta la sentenza di condanna esecutiva, che determina l’automatica conversione del sequestro in pignoramento, il fascicolo contenente tutta la documentazione del sequestro, sarà trasmesso, anche su richiesta e  per tramite del creditore procedente, al Giudice dell’esecuzione, ai fini dell’apertura del fascicolo dell’esecuzione di cui all’art.488 c.p.c. [24] .

Tale soluzione permetterebbe altresì di superare le eccezioni spesso mosse dagli avvocati circa il giudice competente a ricevere le dichiarazioni di terzo [25] . Infatti nel fascicolo che verrebbe trasmesso al giudice dell’esecuzione sarebbero contenute anche tali dichiarazioni e tutte le eccezioni che sono state proposte in sede cautelare che potrebbero avere rilevanza anche in sede esecutiva.

D’altra parte anche nell’ambito del processo civile, qualora venga richiesta all’ufficiale giudiziario l’esecuzione di un sequestro conservativo questi deposita i relativi verbali di sequestro presso il Giudice di cognizione, e solo in presenza di una sentenza definitiva di condanna la Cancelleria di quest’ultimo, su istanza della parte che vi ha interesse, trasmetterà al Giudice dell’esecuzione il relativo fascicolo.

Gli articoli sopra citati rimarranno dunque applicabili solo all’ipotesi di pignoramento mobiliare presso il debitore e presso terzi quale prima fase del procedimento di esecuzione, ma in assenza di un previo sequestro conservativo.

D’altra parte le esigenze sottese alla tutela delle diverse posizioni in caso di concorso tra creditori sequestranti ovvero tra questi e creditori pignoranti del procedimento esecutivo sono garantite da una serie di disposizioni che prevedono obblighi di avviso ad altri creditori interessati. [26]

 

Una volta completata l’esecuzione del sequestro conservativo, può accadere che sorgano nuove esigenze di tutela del credito derivante dal pericolo che il bene si deteriori o perda di valore. In tal caso su richiesta della parte che vi ha interesse [27] , il custode dei beni potrebbe presentare istanza con la quale propone il compimento di un atto di disposizione del bene sequestrato. L’art. 685 c.p.c. prevede che in caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può stabilire la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate (529 e s.). Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

La relativa istanza andrà proposta al giudice che ha disposto il sequestro di quel bene, anche se nel frattempo sia iniziato il giudizio di merito e sia giunto in fase di appello [28] .

 

Con la sentenza di condanna esecutiva il sequestro conservativo si converte in pignoramento. Sorge a questo punto il problema di stabilire la normativa applicabile in sede di esecuzione della sentenza di condanna quando nel corso del procedimento sia intervenuto un sequestro conservativo. Secondo un primo orientamento [29] nel giudizio di responsabilità amministrativa non trovava applicazione l’articolo 156 delle disp. att. c.p.c. in quanto, anche in ipotesi di sussistenza di un sequestro conservativo prevaleva la normativa speciale di cui al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (artt. 636 e 641). Conseguentemente la parte sequestrante non era tenuta a depositare copia della sentenza di condanna nella cancelleria del giudice competente dell’esecuzione, bensì a trasmettere la sentenza medesima in forma esecutiva all’Amministrazione danneggiata, in quanto non soggetta ad alcun termine. Successivamente, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 260 del 1998, che non disciplina tale ipotesi, ha prevalso l’orientamento che ritiene applicabile le norme del c.p.c., perché compatibili, alla fase successiva alla conversione del sequestro contabile in pignoramento. Infatti, la disciplina prevista dal D.P.R. 260/98, che ha concentrato in capo all’Amministrazione titolare del credito tutte le competenze relative alla fase attuativa della pronunzia di condanna, va coordinata con la disciplina dell’esecuzione forzata civile, le cui regole vengono ad applicarsi in via esclusiva dal momento della conversione del sequestro in pignoramento. Non essendo prevista una procedura speciale al riguardo, il governo del processo esecutivo è affidato al giudice dell’esecuzione in base all’art.484,c.p.c., con conseguente esclusione della giurisdizione della Corte dei conti in ordine a questioni relative all’inefficacia di provvedimenti cautelari in dipendenza del decorso dei termini di cui all’ 156 disp. att. c.p.c. [30]

Ci si è poi interrogati sull’ambito di applicazione dell’art. 156 ed in particolare se tale procedura debba ritenersi applicabile anche nelle ipotesi di sequestro di crediti di natura stipendiale o previdenziale. Al riguardo, l’Avvocatura Generale dello Stato, in un parere reso in data 20/12/2001 al Comando generale della Guardia di Finanza, in ordine alla necessità di differenziare gli adempimenti processuali gravanti sull’Amministrazione in relazione alla diversa tipologia dei beni pignorati ha affermato che “la regolarità della procedura sarà garantita dal rispetto degli oneri processuali imposti dal codice di procedura e in ogni caso deferiti alla scrivente (Avvocatura di Stato), vale a dire -una volta effettuato il deposito ex art. 156 citato- dalla presentazione dell’istanza di vendita (beni mobili ed immobili) e di assegnazione (crediti), mentre per le somme dovute da parte di altri Enti pubblici sarà da applicarsi il meccanismo della richiesta diretta previsto dall’art. 2 del DPR 260/98” [31] .

Tale ultima soluzione, però, desta qualche perplessità se si considera che in fase esecutiva potrebbero doversi conciliare diversi interessi (ad esempio di altri creditori procedenti che invochino pretese sui medesimi crediti stipendiali o previdenziali). Si riterrebbe pertanto più corretto che tutta la procedura esecutiva resti diretta da un unico soggetto (giudice dell’esecuzione) e che l’art. 2 del D.P.R. 260/98 possa soccorrere eventualmente una volta assegnato il credito.

L’art.. 156 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che il sequestrante che ha ottenuto una sentenza di condanna esecutiva, che ai sensi dell’art. 686 del c.p.c. comporta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, deve depositarne copia nella Cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione, e deve procedere alle notificazioni previste dall’art. 498 c.p.c. [32] . Per quanto riguarda i beni immobili l’art. 156, 2 comma, stabilisce che il sequestrante deve chiedere entro 60 giorni l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione nonché il deposito presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione di copia della medesima.

Il problema che si è posto riguarda la decorrenza del termine dei 60 giorni (se dalla pubblicazione della sentenza ovvero dalla sua comunicazione al P.M. sequestrante ovvero dalla trasmissione della sentenza all’Amministrazione danneggiata creditrice). E ciò in quanto nel processo contabile non vi è né coincidenza tra sequestrante e creditore, né la possibilità da parte del P.M. contabile di depositare atti presso il giudice dell’esecuzione. Considerato che il legislatore non ha usato il termine “pubblicazione” bensì “comunicazione” della sentenza, e che l’art. 133 del codice di procedura civile prevede due distinti momenti, la pubblicazione della sentenza mediante deposito (primo comma) e la comunicazione dell’avvenuto deposito alle parti entro 5 giorni dal deposito mediante biglietto del Cancelliere (secondo comma), si ritiene che la soluzione più corretta e più conforme ad una interpretazione letterale dell’art. 156, seppure resa compatibile con il nostro procedimento, sia che il termine di 60 giorni decorra dalla comunicazione che la Sezione fa al Pubblico Ministero contabile (sequestrante) dell’avvenuto deposito della sentenza di condanna.

Tale soluzione appare altresì più coerente con la prassi delle Sezioni Giurisdizionali contabili di trasmettere direttamente alle Procure le sentenze di condanna munite della formula esecutiva (e non biglietti di cancelleria). In tal caso però sarebbe opportuno far risultare in calce alla sentenza stessa la data dell’avvenuta comunicazione in quanto, in caso contrario, tale elemento si potrà desumere solo dal cosiddetto “scambia pratiche” (registro informale dello scambio di atti tra Procura e Sezione), con conseguente onere di trasmettere all’Amministrazione copia della pagina dello scambia pratiche dalla quale risulti la data della comunicazione ai fini del deposito presso il giudice dell’esecuzione quale prova al fine di stabilire la decorrenza del termine ed evitare una dichiarazione di inefficacia del sequestro per mancato rispetto del termine di cui sopra.

Alcuni Uffici di Procura, in attesa di pronunce chiarificatrici al riguardo, ovvero di una compiuta disciplina dell’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti da parte del legislatore, nel caso in cui vi sia stato il sequestro conservativo, richiedono in via precauzionale all’Amministrazione, che andrà sensibilizzata al riguardo, il rispetto del termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza [33] .

In linea di massima, infatti, in assenza di una compiuta disciplina di raccordo delle diverse fasi di concessione ed esecuzione del sequestro conservativo contabile affidato alla cognizione della Corte dei conti con quella di esecuzione della sentenza esecutiva di condanna diretta da un giudice dell’esecuzione, è preferibile adottare tutte le interpretazioni più prudenziali che limitino i rischi di inefficacia del sequestro ovvero di infruttuosità dello stesso.

Tutta la procedura esecutiva, come risultante dalle norme attualmente in vigore, risulta assolutamente insufficiente a garantire la snellezza e la celerità che l’esecuzione delle pronunce di condanna della Corte dei conti a tutela di interessi pubblici richiederebbero. Si auspica, pertanto, un intervento legislativo adeguato che semplifichi le procedure di acquisizione dei beni sequestrati una volta accertata la sussistenza delle pretese erariali fatte valere dal Pubblico ministero contabile [34]

 

Roma, 14 maggio 2002

                                               Alessandra Pomponio


[1] Si rileva che , per prassi, anche nel decreto presidenziale che autorizza il sequestro conservativo vengono normalmente elencati i beni e i crediti sui quali eseguire il pignoramento, in quanto già analiticamente indicati dal creditore procedente (PM contabile). Nel procedimento cautelare civile, in realtà, il giudice non individua con precisione gli specifici beni (a differenza di quanto accade nel sequestro giudiziario) ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito. Esso può colpire qualsiasi bene del creditore, in quanto l’apprensione di determinati beni è regolata dall’art.517 e dalla volontà del creditore istante, e non del giudice, che deve limitarsi a disporre la cautela (Trib. Penale di Macerata, ord. del 25/11/99). Nel decreto presidenziale che dispone il sequestro andrebbe pertanto, più correttamente, indicato il solo importo fino alla concorrenza del quale andrà eseguito il sequestro sui beni e sui crediti del debitore, ferma rimanendo l’indicazione precisa solo dei beni immobili, per i quali è prevista una precisa indicazione in sede di istanza di sequestro (che peraltro non si effettua nelle forme del pignoramento). Sarà poi compito del giudice designato, una volta accertati i cespiti sui quali è caduto il pignoramento, andare ad individuare con precisione, anche in relazione al loro valore od ammontare) quelli sui quali andrà confermato il sequestro.

[2] Corte conti, ord.84/01 del 21/12/01.

[3] Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 2001, n. 3747.

[4] Nel modello vengono richiesti i seguenti dati: targa, classe, telaio, cavalli fiscali, anno di immatricolazione, sede iscrizione PRA e i codici fiscali del soggetto a favore del quale si procede e di quelli contro.

[5] Secondo il codice della navigazione (art. 136) per” nave” s’intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo. Essa è iscritta nel pubblico registro che la riguarda ed è abilitata alla navigazione. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere, sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Entrambe queste categorie di navi sono iscritte in distinti registri (r. di navi maggiori o matricola e r. di navi minori o galleggianti) tenuti presso l’Ufficio Naviglio della Capitaneria di Porto, con attribuzione di relative targhe.

In carati, che sono ventiquattro e divisibili in frazioni, sono espresse le quote di comproprietà della nave. Non sono pignorabili le navi da guerra e, in assenza di autorizzazione, le navi di linea di interesse nazionale, le navi adibite a servizi pubblici di linea della navigazione interna, le navi ed i galleggianti pronti a partire o in corso di navigazione.

L’atto di pignoramento deve contenere, oltre i dati significativi del credito e del titolo, l’ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre il bene alla garanzia del credito (ovvero i carati che si assoggettano all’espropriazione), l’intimazione al comandante di non far partire la nave (ovvero se la nave è in corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo), gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.

Il pignoramento si esegue mediante notificazione dell’atto al debitore proprietario ed al comandante.

Eseguita la notificazione, il creditore invia copia autentica dell’atto all’Ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che provvede alla trascrizione nel Registro di iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche all’annotazione sull’atto di nazionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l’espletamento delle formalità indicate nel precedente comma. Pertanto il pignoramento consiste in un atto formato dal creditore precettante, il quale anche lo sottoscrive prima della relazione di notificazione, eseguito dall’ufficio giudiziario, che ingiunge e notifica, ed è notificato al debitore proprietario e al comandate.

Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro. E’ immatricolato nel registro aeronautico nazionale,dal 1997 tenuto presso ,l ’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) , divisi in circoscrizioni di norma regionali .

Il pignoramento avviene nelle stesse forme del pignoramento delle navi.  E anche in questo caso non appena eseguita la notificazione il creditore invia copia autentica dell’atto all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di iscrizione e alla annotazione sul certificato di immatricolazione, per gli aeromobili che ne sono provvisti. Detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti l’espletamento delle formalità sopra indicate

 

[6] Si è dubitato della legittimità costituzionale della decorrenza di questo termine dalla pronuncia, anziché dalla comunicazione del provvedimento. Ma la Corte cost., sentenza n. 237 del 13 giugno 1995, ha ritenuto la questione infondata.

[7] Corte dei conti, Sezione Sicilia, 05 dicembre 1996, ordinanza n. 473.

[8] Cass. Civ., sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672; Cass., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3679

[9] R.D. 30 gennaio 1941, n.12.

[10] Cass. Civ., sez. III, 14 marzo 1988, n.2429.

[11] In tutti i casi di sequestro di quote di società sarà poi cura del creditore procedente (ufficio di procura), anche a mezzo di ufficiale giudiziario trasmettere ovvero notificare il verbale di esecuzione alla Camera di commercio dove è iscritta la società per la sua annotazione

 

[12] Anche le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella sentenza n. 590 del 30/07/88 hanno avuto modo di affermare che “la cointestazione di un conto corrente bancario comporta che i singoli contestatari abbiano la disponibilità dell’intero e rispondano in solido tra loro (art. 1854 c.c.), mentre i rapporti interni di proprietà del bene sono soggetti alla disciplina dei beni indivisibili.

[13] Cassazione penale, Sez. II, 13 novembre 1997, n. 6216.

[14] Si segnala Corte conti, sez. Marche, ord. 70/01 del 7/11/01 che ha limitato il sequestro al 50% del saldo dei conti correnti e dei deposito titoli intestati anche al coniuge del convenuto in quanto vi era prova dell’esistenza del regime della comunione legale dei beni. Analogo discorso è stato effettuato dal giudice designato anche per conti cointestati ad altri soggetti.

[15] E’ opportuno tener presente, ad esempio, che il valore della metà di un immobile è notevolmente diverso se lo si considera corrispondente alla metà del ricavato dalla vendita dell’intero bene (di regola facilmente collocabile sul mercato) ovvero se si fa riferimento all’ipotetico prezzo di mercato che potrebbe avere la metà di un bene, sicuramente più difficilmente collocabile sul mercato.

[16] Normalmente da parte del creditore procedente si chiede all’ufficiale giudiziario di notificare l’avviso ai soggetti cointeressati, già individuati dalla Procura in sede di accertamenti istruttori , usando la formula “per quanto occorrer possa”. In alcune pronunce la Corte dei conti (Sez. II, 19 luglio 1982, n. 108, ha addirittura ipotizzato la necessità della citazione del terzo interessato in udienza, e la integrazione del contraddittorio laddove questo non avvenga, per evitare l’inefficacia del sequestro per vizio del rapporto processuale. In altri casi (Corte dei conti, Sez. I, 12 dicembre 1997, ord. n. 78/A) la Corte ha sostenuto che il terzo che affermi la titolarità di un diritto su un bene assoggettato a sequestro può esperire, innanzi alla Corte dei conti, l’intervento autonomo ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c. per ottenere un accertamento negativo della titolarità dei beni in capo al soggetto destinatario dell’azione di responsabilità amministrativa, pretesa conoscibile dal giudice contabile “incidenter tantum” ferma rimanendo la possibilità per il terzo di proporre, innanzi al giudice civile, l’azione di rivendica dei beni sequestrati.

[17] E’ pacifico che i condebitori possano far valere le loro ragioni attraverso l’opposizione di terzo ovvero con autonoma azione di accertamento o rivendica (art. 948 c.c.).

[18] Cassazione civile, sezione III, 17 giugno 1985, n. 3648.

[19] Cass. 8/2/92, n. 1407; Corte dei conti, sez. Sicilia 22/2/94, n. 101

[20] Corte conti, sez. Marche, ord.n.70/01 del 7/11/01.

[21] Nel dischetto andranno inseriti i seguenti dati: Comune, indirizzo, natura, categoria, sezione, foglio, particella, sub, codici fiscali sia del soggetto a favore del quale si procede, sia del soggetto o dei soggetti contro.

 

[22] Alcune Procure procedenti ritengono poi opportuno notificare al debitore l’avvenuta trascrizione del provvedimento di sequestro dell’immobile presso la Conservatoria competente.

[23] La Procura dovrà altresì farsi carico di depositare presso la cancelleria della Sezione giurisdizionale tutta la documentazione giustificativa degli adempimenti da lei stessa posti in essere ai fini dell’esecuzione del sequestro.

[24] L’art.488 c.p.c. così recita: “Il cancelliere forma per ogni procedimento d’espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati”.

[25] Nel giudizio di sequestro conservativo innanzi alla Corte dei conti, il giudice competente a ricevere la dichiarazione del terzo “debitor debitoris” di cui agli artt.547 e 678c.p.c. è il giudice contabile e non il pretore (Corte conti, Sez.riun., 16 gennaio 1996, n. 24/QM)

[26] Ad es., ai sensi dell’art 158 disp.att.c.p.c. quando dall’atto di pignoramento o dai pubblici registri risulta l’esistenza di un sequestro conservativo sui beni pignorati, il creditore pignorante deve far notificare al sequestrante avviso del pignoramento a norma dell’art. 498 del codice.

[27] Non necessariamente l’interesse è esclusivo del creditore. Anche il debitore potrebbe avere interesse a che il bene conservi il suo valore originario per evitare aggressioni ad altri beni.

[28] Corte conti, Sez. riun., 23 novembre 2000, n. 12/QM

[29] Corte dei conti Sezione II, 18 luglio 1995, Ordinanza n.15

[30] Corte dei conti Sez. Riun., 25 novembre 1999, n. 9/A; Sezione I n.52 del 27 maggio 1996; Sez. Emilia e Romagna n. 566 del 14 novembre 1997.

Anche l’Avvocatura Generale dello Stato, recentemente investita della questione dal Comando Generale della Guardia di Finanza, ha affermato che se il pignoramento scaturito da sequestro disposto dal Giudice contabile ricade sotto la piena operatività delle norme regolanti l’esecuzione forzata civile, l’esclusione di alcune di tali norme è difficilmente argomentabile ed un eventuale eccezione di inefficacia del pignoramento per mancato assolvimento dell’onere di cui all’art. 156 cit. non pare utilmente superabile.

[31] L’art. 2 del D.P.R. 260/98, comma 2, così recita: “Il recupero è effettuato su tempestiva richiesta dell’ufficio che ha in carico il credito alla quale l’ufficio o l’ente erogatore dà esecuzione immediata”.

[32] L’art.498 c.p.c. così recita: “Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione (2741 c.c.) risultante da pubblici registri (2673 ss., 2693, 2745 c.c.; 158 att.)”. A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate. In mancanza di prova di tale notificazione il giudice dell’esecuzione non potrà provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita

[33] E’ prassi di alcune Procure, nella nota di trasmissione della sentenza di condanna munita della formula esecutiva, qualora sia stato disposto un sequestro conservativo,  ricordare alle Amministrazioni che curano l’esecuzione di prestare attenzione al rispetto del termine previsto dall’art. 156 disp. att. c.p.c., oltre a richiedere, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 260/98 il nominativo del responsabile del procedimento che comunicherà poi al Procuratore regionale la conclusione del procedimento di esecuzione

[34] Potrebbe ad esempio essere prevista, in analogia alla disciplina introdotta per i beni oggetto di sequestro preventivo penale dalla legge 97/01, l’acquisizione diretta dei beni immobili al patrimonio della amministrazione o ente danneggiati, per evitare le lungaggini, le difficoltà e i rischi delle normali procedure di esecuzione immobiliare.