CORTE DEI CONTI - SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO.

Sentenza n. 96 – 2002/A del 26 marzo 2002 (conferma sezione Lazio n. 1015/99-R del 6.5./10.9.1999)

Presidente SORIA - Relatore LONGONI – Pubblico Ministero DE DOMINICIS c/ Fiorenzi, Boratto e Ambrosi (avv. Sanino, Frascaroli, Schiavello, Mattoni, Camerini e Rossi).

Giudizio di responsabilità amministrativa – giurisdizione contabile – pregiudizio diretto sul bilancio dell’ente pubblico - sindaco - responsabilità in ordine al mancato esercizio dell’azione sociale ex art. 2393 c.c. nelle società in cui l’ente pubblico è socio unico – sussiste – prescrizione – dal momento in cui è impossibile perseguire sul piano risarcitorio gli amministratori della società – sindaco – responsabilità per la mancata tutela degli interessi finanziari della comunità amministrata – sussiste.

A mente della giurisprudenza regolatrice della Cassazione la giurisdizione del giudice contabile si fonda sulla pertinenza del denaro all’ente pubblico e, quindi, essa va affermata ogni qualvolta si controverta sulla sussistenza di un pregiudizio che direttamente si rifletta sul bilancio erariale.

Sussiste la responsabilità amministrativa del sindaco di un comune in ordine al mancato esercizio dell’azione sociale di responsabilità, di cui all’art. 2393 del c.c., a carico degli amministratori sociali revocati di una s.p.a. di cui il medesimo comune era l’unico socio azionista.

In caso di mancato esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393, da parte di un’amministrazione comunale nei confronti degli amministratori sociali di una s.p.a. di cui il comune stesso deteneva l’intero pacchetto azionario, la prescrizione, per l’azione di responsabilità amministrativa conseguente al danno erariale arrecato dagli amministratori, decorre dalla data in cui si consuma il periodo di prescrizione dell’azione sociale di cui alla predetta norma, perché solo da questo momento si determina l’impossibilità di perseguire sul piano risarcitorio gli amministratori della società di cui il Comune è unico azionista, realizzandosi, di conseguenza, l’obbligo per l’ente pubblico di ripianare le perdite.

Sussiste la responsabilità amministrativa per colpa grave a carico dei sindaci, succedutisi alla guida di un Comune, che hanno omesso di deliberare tempestivamente l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. a tutela del patrimonio sociale e, di riflesso, delle finanze del Comune, unico azionista.

La responsabilità di cui trattasi consegue al ruolo del sindaco che cumula, in termini indissolubili, la carica di vertice dell’Amministrazione comunale e il ruolo di assemblea sociale.

Il sindaco, in quanto responsabile diretto delle azioni di tutela (anche cautelare) del patrimonio comunale (art. 151, n. 8, del T.U. n. 148 del 1915) ed in posizione di sovrintendenza su tutti gli affari ex art. 36 della legge. 142, ex art. 142 del 1990, ha la diretta responsabilità sulle vicende che, per l’entità degli interessi finanziari coinvolti, turbano profondamente l’opinione pubblica della comunità da egli amministrata.

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto ai nn. 11726, 11872 e 11882, del registro di segreteria e promosso, con separati atti d’appello depositati alle date 15.11.1999, 23.12.1999 e 29.12.1999, rispettivamente dai sigg. Fiorenzi Ezio (con il patrocinio dell’avv. Gustavo Schiavello), Boratto Alcibiade (con il patrocinio degli avv.ti Mario Sanino e Ruggero Frascaroli) e Ambrosi Piero (con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Mattoni, Vincenzo Camerini e prof. Adriano Rossi), avverso la sentenza n. 1015/99-R del 6.5./10.9.1999 della Sezione giurisdizionale per il Lazio.

Visti i predetti atti d’appello;

Vista la sentenza impugnata;

Viste le conclusioni del Procuratore Generale depositate il 2.3.2000;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 7 novembre 2001, il relatore cons. dr. Camillo Longoni, gli avv.ti Schiavello, Frascaroli, Sonino e Rossi e il Pubblico Ministero nella persona del V. Procuratore Generale Raffaele De Dominicis;

Ritenuto in

\E[s \E[201s FATTO

Con atto del 22.5.1998 il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio gli ex sindaci del Comune di Tivoli Pietro Ambrosi, Ezio Fiorenti ed Alcibiade Boratto per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune predetto, della somma complessiva di un miliardo.

La “causa petendi” era riposta nel fatto che essi, nella loro qualità di sindaci pro-tempore di quel Comune, avevano lasciato che si prescrivessero, nonostante una delibera in merito del Consiglio comunale, l’azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori, revocati dall’incarico, della S.p.a. Acque Albule, il cui capitale era interamente posseduto dal Comune di Tivoli.

L’azione sociale in parola si rendeva, infatti, necessaria – a giudizio della Procura attrice – per la tutela degli interessi del Comune, unico azionista, in quanto le ingenti perdite subite dalla Società negli esercizi compresi dal 1989 al 1991 erano state causate, in larga misura, da cattiva gestione della stessa da parte degli amministratori revocati. Tali perdite erano state in definitiva sopportate dall’ente locale, il quale aveva dovuto ripianarle.

Il danno risarcibile da porre a carico dei convenuti era stato valutato dalla Procura attrice globalmente in L. 1 miliardo secondo criteri equitativi e di ragionevolezza, tenendo conto della distinta posizione dei convenuti.

La Sezione laziale, con sentenza n. 1015/99-R del 6.5/10.9.1999, accoglieva integralmente la domanda attrice, condannando i sigg. Ambrosi Piero, Fiorenzi Ezio e Boratto Alcibiade al pagamento della somma rispettivamente di L. 600.000.000, L. 300.000.000 e 100.000.000, oltre alle spese processuali poste a carico dell’Ambrosi  nella misura del 60%, del Fiorenzi nella misura del 30% e del Boratto nella misura del 10%.

Avverso la menzionata sentenza tutti i soccombenti hanno proposto appello.

L’Ambrosi, patrocinato dagli avv.ti Alessandro Mattoni, Vincenzo Camerini e prof. Adriano Rossi, ha prospettato, con atto depositato il 29.12.1999, le seguenti censure:

1- Vizio di ultrapetizione. Violazione del principio della domanda ai sensi degli artt. 1, 26 e 43 del Regolamento di procedura n. 1038 del 1933 in relazione all’art. 112 c.p.c..

La sentenza avrebbe pronunciato “ultra petita”, ravvisando responsabilità personale dei sindaci per le perdite prodotte dalla Società, in quanto, tenendo un comportamento gravemente colpevole, avrebbero consentito che la Società illegittimamente o illecitamente costituita continuasse ad operare con la presenza di un unico azionista, il Comune. Invero, l’unico titolo di responsabilità fatto valere con l’atto di citazione riguardava il danno prodotto dalla intervenuta prescrizione dell’azione sociale di responsabilità.

2- Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al profilo di responsabilità ravvisato dalla sentenza nonostante il difetto della domanda giudiziale, come sopra rilevato.

Giudicando sul profilo di responsabilità che la Procura Regionale non aveva fatto valere, la sentenza ha qualificato illegittima o illecita l’attività sociale che ha dato luogo alle perdite di esercizio ed ha ritenuto che l’Ambrosi, quale sindaco, aveva il dovere di vigilare sull’attività della Società e l’obbligo di farne cessare l’attività assumendo tutte le iniziative idonee ad evitare che la gestione societaria producesse danni al Comune. Invero, però, nei confronti della Società regolarmente costituita e dotata di propri organi rappresentativi e di controllo previsti dal codice civile, il Sindaco del Comune unico azionista non aveva proprie funzioni amministrative specifiche né di controllo, né tanto meno potere di ingerirsi nella gestione sociale. La Corte è, pertanto, incorsa in difetto di giurisdizione.

Peraltro, non pare dubbio che il sindaco Ambrosi, trovatosi ad amministrare un comune che da gran tempo prima della sua nomina era unico azionista della s.p.a Acque Albule, non aveva poteri propri per modificare l’assetto societario. Il Sindaco, quindi, non poteva di sua iniziativa considerare la società un organismo del Comune, al quale andassero impartite disposizioni direttamente rilevanti ai fini della gestione sociale.

3- Difetto di legittimazione passiva.

Al Sindaco non compete l’esercizio dei diritti che spettano al Comune, quale azionista unico, ed in particolare non spettano poteri in materia di promozione dell’azione sociale di responsabilità, che solo gli azionisti possono deliberare in sede di assemblea. La volontà del Comune azionista unico doveva essere espressa dal consiglio comunale mediante atti deliberativi che valevano come mandato per il Sindaco rappresentante dell’azionista.

E’ fuor di dubbio, quindi, che l’Ambrosi non  venne incaricato di deliberare, in rappresentanza del Comune azionista unico, l’azione di responsabilità perché gli venne solo dato mandato (del tutto ragionevolmente in relazione alla necessità di verifica delle responsabilità concretamente addebitabili agli amministratori revocati) di riservare all’azionista unico la proposizione dell’azione di responsabilità, che successivamente quindi avrebbe dovuto essere formalmente deliberata dal Consiglio Comunale e non dal Sindaco, non avente competenza al riguardo, a scioglimento della riserva.

In subordine, osserva l’appellante che la  legittimazione passiva del sindaco Ambrosi potrebbe sussistere solo limitatamente al danno eventualmente provocato dalla prescrizione dell’azione sociale di responsabilità non esercitata nell’assemblea sociale che ha approvato  il bilancio 1991, e che quindi di sicuro l’Ambrosi non è passivamente legittimato a rispondere per la prescrizione di azioni sociali di responsabilità diverse da quelle relative ai danni evidenziati dal  bilancio 1990, perché le eventuali altre azioni di responsabilità per i danni non ancora noti alla data dell’assemblea sociale del 12.12.1991 avrebbero dovuto essere deliberate da assemblee sociali successive alla data in cui l’Ambrosi era cessato dalla carica di sindaco. Ciò significa che l’Ambrosi non poteva essere convenuto in giudizio per rispondere delle perdite relative all’esercizio 1991, risultanti dal bilancio approvato nell’ottobre 1992; perdite che ammontavano a ben L. 4.718 milioni.

4 – Prescrizione della domanda.

Il “dies a quo” della prescrizione andrebbe al massimo individuato nel 10.8.1992 (data di cessazione dalla carica dell’Ambrosi); sicchè alla data della citazione l’azione si sarebbe già prescritta ai sensi dell’art. 58, 4° comma, della legge n. 142 del 1990.

5 – Sussistenza del vizio di indeterminatezza della domanda.

La quota di danno posta a carico dei sindaci convenuti è stata presuntivamente quantificata nell’importo di L. 1 miliardo, a fronte di perdite per l’importo di L. 5.861 milioni verificatesi nei tre esercizi 1989-1991.

La determinazione dell’importo della condanna è avvenuta senza alcuna indicazione del calcolo quantitativo operato in via presuntiva. Comunque, l’Ambrosi non poteva essere ritenuto responsabile della perdita di L. 1 miliardo, una volta che le perdite riferibili agli esercizi 1989 e 1990, per i quali solo era ipotizzabile una sua eventuale responsabilità, superavano di poco tale cifra (L. 1.143.600.000).

6 - Indeterminatezza ed irragionevolezza del criterio di ripartizione del danno tra i convenuti.

Poiché la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità si è verificata ben dopo che l’Ambrosi era cessato dalla carica di sindaco e poiché i sindaci che lo hanno sostituito avrebbero dovuto farsi carico di evitare la prescrizione che andava maturandosi, la ripartizione della responsabilità dei Sindaci, succedutisi nella carica, per non aver impedito la prescrizione produttiva del danno erariale, andava effettuata con criterio completamente  inverso rispetto a quello ritenuto ragionevole con la sentenza impugnata.

In conclusione, l’appellante chiede: che sia annullato il capo della sentenza in cui si incorre nel vizio di ultrapetizione; che sia dichiarato il difetto di giurisdizione; che sia annullata la sentenza  relativamente agli altri capi, in accoglimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione e per infondatezza della domanda risarcitoria.  In subordine, si chiede  che la pronuncia  di condanna a carico dell’appellante venga congruamente contenuta in accoglimento dei motivi d’appello e che sia fatto uso nella maniera più ampia del potere riduttivo.

Con atto depositato il 15.11.1999 il Fiorenti, rappresentato e difeso dall’avv. Gustavo  Schiavello ha esposto i seguenti motivi d’appello: 1- Prescrizione dell’azione. Se il titolo di responsabilità è il comportamento omissivo del supposto obbligo di convocare il Consiglio Comunale con la proposta di intraprendere l’azione contro i revocati amministratori della Società, tale comportamento è venuto meno dal marzo del 1993, cioè da quando il Fiorenzi – ai sensi del comma 3 dell’art. 31 della legge n. 142 del 1990 - non aveva più il potere di convocare il Consiglio comunale con all’o.d.g. questioni non urgenti e certamente non era urgente la paventata prescrizione che si sarebbe compiuta di là a tre anni;

2 – indeterminatezza della domanda. La domanda non può essere determinata “per relationem” ad atti non conosciuti dai convenuti;

3 – Infondatezza dell’azione. L’assemblea sociale, identificata nel sindaco Ambrosi, aveva infatti dato mandato al nuovo consiglio di amministrazione di verificare l’esistenza di fattispecie di responsabilità a carico degli amministratori revocati e di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori che fossero ritenuti responsabili. Erroneamente questa deliberazione è stata intesa come una sorta di rinvio, mentre in realtà è la deliberazione prevista dall’art. 2393 c.c..

In materia societaria, infatti, l’assemblea sociale non esegue né esercita alcuna azione, che spetta agli organi esecutivi della società.

In sostanza la delibera del Sindaco- Assemblea è deliberazione dell’azione di responsabilità; ciò  che è mancato è l’esercizio dell’azione stessa da parte degli amministratori, che evidentemente – a torto o a ragione – non ne hanno rinvenuto i presupposti.

Peraltro, l’azione sociale verso gli amministratori non è obbligatoria perché consegue a più possibilità di scelta.

Inoltre, l’arbitraria valutazione del Procuratore  Regionale, effettuata sulla scorta di una fragile consulenza di parte pubblica  acriticamente fatta propria dal giudice di primo grado, si basa in realtà su soggettive considerazioni in ordine alla opportunità di sciogliere la società e sulla convenienza per il Comune di privatizzare.

Infine,  non vi sarebbe nesso di causalità tra il danno virtuale e l’omissione di un  comportamento né dovuto né censurabile.

4 – Indeterminatezza della sentenza e condanna “ultra petitum”.

Concludendo, considerato che l’azione è prescritta, che la sentenza è affetta da vizi insanabili e che il presunto obbligo di richiedere la promozione dell’azione sociale di responsabilità era stato assolto dal sindaco Ambrosi e che la pretesa violazione di tale obbligo non era idonea a produrre alcun danno, l’appellante chiede l’accoglimento dell’appello e il suo proscioglimento da ogni responsabilità.

Il  Boratto, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Mario Sanino e Ruggero Frascaroli, con atto depositato il 23.12.1999, ha rappresentato le seguenti censure.

Anzitutto, l’appellante lamenta che non sia stato convenuto in giudizio il commissario prefettizio Gallo, che, a seguire l’impostazione della sentenza, doveva ritenersi anche lui responsabile per essere egli, al pari dei sindaci convenuti, rimasto in carica nell’arco di tempo in cui avrebbe potuto esercitarsi l’azione sociale di responsabilità. Non sarebbe stato, quindi, rispettato il principio dell’integrità del contraddittorio.

Altrettanto deve dirsi con riguardo ai componenti il Consiglio Comunale, che aveva avuto modo in varie occasioni di esaminare la situazione della Società Acque Albule e ciononostante nessun mandato aveva affidato al Sindaco per delibere un’azione sociale di responsabilità. I consiglieri, se lo avessero voluto, avrebbero ben potuto proporre di votare per deliberare l’azione sociale di responsabilità, nulla ostandovi al riguardo.

Pertanto, è davvero singolare sostenere una responsabilità autonoma del sindaco Boratto, allorquando egli non ha mai ricevuto un mandato per esercitare l’azione risarcitoria.

La difesa svolge, quindi, una meticolosa disanima della buona e attenta gestione, da parte del Boratto, dei rapporti con la Società. Sicchè non è assolutamente vero che il Boratto, non avendo sollecitato nelle assemblee sociali di Acque Albule l’azione di responsabilità, avrebbe consentito la dilagante continuazione delle irregolarità accertate. Erra, quindi, la sentenza allorquando imputa al prof. Boratto una responsabilità amministrativa accusandolo di “consapevole trascuratezza dei propri doveri”, allorquando proprio l’intensa opera condotta dal Boratto ha consentito il raggiungimento pareggio del bilancio e l’avviamento della privatizzazione della Società.

Peraltro, non si comprende in che termini rilevi la responsabilità dell’appellante, ove si tenga conto che la vicenda riguarda una situazione pregressa che il Boratto non ha certo concorso a determinare.

I fatti, che imponevano l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, risalgono alle gestioni 1989-1990. Tant’è che gli amministratori della società (compreso il Di Gaspare) vennero revocati nell’aprile 1991. Il Boratto ha assunto la carica di sindaco nel dicembre 1993 a distanza di oltre due anni e mezzo dalla revoca degli amministratori e allorquando si erano succeduti altri amministratori.

Non è agevole pretendere che un Sindaco, subentrato a distanza di quasi tre anni, avviasse un’azione del genere, in assenza, peraltro, di qualsiasi informazione utile per esaminare la sussistenza dei presupposti che legittimano la proposizione dell’azione. Tale azione avrebbe dovuto essere deliberata dagli stessi organi (Consiglio Comunale e Sindaco) che avevano proceduto alla revoca degli amministratori.

Osserva, inoltre, l’appellante, a dimostrazione dell’attenzione con cui il Boratto seguiva la gestione della Società, che non appena venne a conoscenza della condanna  del sig. Pasquale Di Gaspare, amministratore revocato nel 1991, egli manifestò immediatamente l’opportunità di iniziare un’azione civile di risarcimento nei suoi confronti, sollecitando in tal senso con lettera del 4 marzo 1995 l’Amministratore unico della Società.

Si contesta, poi, che nella vicenda il Boratto si sia comportato con colpa “grave”, soprattutto in considerazione del fatto che l’azione sociale di responsabilità non era stata deliberata dai due sindaci precedenti e che egli si è sempre comportato in modo attento agli interessi della Società al punto  da consentirne il raggiungimento del pareggio di bilancio.

L’appello conclude con la richiesta di annullamento della sentenza e di proscioglimento del Boratto.

In via estremamente subordinata si chiede il più ampio esercizio del potere riduttivo dell’addebito.

Con atto depositato il 2 marzo 2000 il Procuratore Generale ha svolto le proprie controdeduzioni in ordine ai seguenti punti.

ASulla presunta prescrizione dell’azione.

Non può considerarsi prescritto, al momento dell’atto introduttivo del giudizio (1998), il diritto dell’organo requirente ad agire per il risarcimento del danno subito dal Comune di Tivoli. Ciò in quanto la lesione del patrimonio comunale si è realizzata nel 1996, all’atto della maturazione dell’”excursus” prescrittivo dell’azione sociale diretta a far valere la responsabilità degli amministratori delle “Acque Albule”.

BSul presunto vizio di extrapetizione della sentenza.

Dalla lettura della sentenza si evince che i convenuti sono stati condannati tenendo presente quello che era il fondamentale addebito mosso  dal P.M. agli ex sindaci di Tivoli, cioè l’omissione degli adempimenti di competenza al fine dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori revocati della società.

Le ulteriori considerazioni svolte dal giudice di 1° grado, seppure non attinenti strettamente alla causa petendi dell’azione, sono comunque servite a specificare la conoscenza della particolare situazione gestionale della società, da parte dei convenuti, o almeno il loro dovere di informarsi sulla stessa in modo da poter agire a tutela dell’ente locale.

Orbene, risulta dagli atti che vi era una fondata e notevole probabilità di ottenere una condanna, in sede civile, degli ex amministratori della società, con parziale ristoro del patrimonio sociale e, quindi, delle finanze del Comune di Tivoli unico azionista.

Va sottolineato, infine, che l’omissione, contestata ai Sindaci, è stata da essi posta in essere in qualità di rappresentanti legali dell’Azionista unico; perciò nell’esercizio delle funzioni di Organi del Comune, al quale erano legati da un rapporto di servizio.

C - Sul presunto difetto di legittimazione passiva dell’appellante Ambrosi e sulla eventuale responsabilità del Consiglio comunale e del Commissario prefettizio.

Precisato che la proposizione dell’azione sociale di responsabilità non è una scelta politica e nemmeno di alta amministrazione, si osserva che il Sindaco non è, in materia, un semplice “nuncius” del Consiglio comunale, che deve limitarsi a trasferire , in sede di  assemblea sociale, la volontà del consiglio, ma anche in tale sede è un vero e proprio rappresentante dell’ente. E’ quindi tenuto ad agire, nell’interesse del Comune, anche attraverso autonome iniziative finalizzate a tale scopo.

La rilevanza degli interessi patrimoniali del Comune in gioco dovevano spingerlo, per elementari motivi di cautela, con tempestività ad attivarsi in questa direzione. In siffatta situazione  un minimo di prudenza avrebbe suggerito di dare tempestivo mandato al Consiglio d’amministrazione della Società per l’esercizio dell’azione, ovvero di provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale al fine di relazionarlo sulla questione ed ottenere ulteriori chiarimenti o impulsi.

Quanto all’affermazione dell’Ambrosi circa la limitazione della sua eventuale responsabilità solo con riferimento al danno risultante in sede di approvazione del bilancio consuntivo relativo al 1990, la Procura Generale rileva che in sede di approvazione di tale bilancio (avvenuta il 12.12.1991) il danno era stato considerato nella sua interezza.

Quanto alla censura prospettata dall’appellante Boratto circa la responsabilità del Consiglio Comunale per non aver dato un mandato specifico al Sindaco per deliberare l’azione di responsabilità, il Requirente sottolinea che il Consiglio fu convocato solo per l’approvazione dei bilanci sociali; perciò, invitò il Sindaco pro-tempore ad approvare il bilancio con riserva di perseguire le responsabilità degli amministratori.

Non era necessario, in materia, un mandato specifico, ma era sufficiente anche una direttiva per indirizzare l’azione del Sindaco, come avvenuto nel caso in esame.

Né potrebbe imputarsi una responsabilità al Commissario prefettizio, atteso il limitato periodo in cui egli rimase in carica (6 mesi).

Circa, poi, la rilevanza nel giudizio “de quo”  dell’impegno particolare profuso del Boratto per avviare un risanamento della Società, la Procura resistente osserva che proprio tale impegno denota  che anche il Boratto  era a conoscenza della cattiva condotta degli Amministratori; sicchè  anche per il Boratto, rimasto in carica dal dicembre 1993 al luglio 1996, non può giustificarsi l’inerzia nel tutelare le ragioni del Comune. Tuttavia, questa circostanza vale per una congrua riduzione dell’addebito.

DSulla responsabilità del Fiorenzi.

Devesi rilevare che un azionista di minima diligenza non avrebbe dovuto avere alcuna remora nell’agire in giudizio per tutelare il patrimonio della società, specie ove si consideri che nella specie il capitale sociale aveva carattere “pubblico”, essendo il Comune di Tivoli l’unico azionista.

Il fatto che restavano ancora tre anni per il maturare della prescrizione non esonera da  colpa il sindaco Fiorenzi, considerato che egli era stato in carica in un periodo più vicino alla commissione dei fatti di cattiva gestione societaria.

Comunque, ritiene il Requirente che il non lungo periodo di permanenza in carica (10 mesi) possa essere valutato come causa di riduzione dell’addebito.

Si conclude con la richiesta di reiezione degli appelli e di condanna degli appellanti alle spese  del doppio grado di giudizio.

Alle conclusioni del Procuratore Generale ha replicato, con memoria depositata il 16.3.2001 il Fiorenzi. Si lamenta, anzitutto, che per l’asserita responsabilità dei sindaci vi sia stata una discriminazione delle posizioni personali con una gradazione inversa della sanzione rispetto al verificarsi dell’evento dannoso.

Si sostiene, poi, che la dottrina e la giurisprudenza ritengono appartenga agli amministratori il potere di promuovere azioni, tra cui quelle di responsabilità (art. 2393 c.c.), mentre all’assemblea compete di deliberare solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge dello statuto (artt. 2364, 2380, 2384 c.c.).

Il Procuratore Generale – sostiene l’appellante – ha riconosciuto che il Fiorenzi non aveva alcun obbligo di indurre gli amministratori ad agire.

Infine, si osserva che non può essere considerato danno il mancato vantaggio patrimoniale che si reputa sarebbe disceso dall’esito di un giudizio, che, come insegna la sentenza impugnata, può essere del tutto contrario a ciò che logicamente è da attendersi.

Con memoria depositata il 23 marzo 2001  ha, infine, replicato anche l’appellante Boratto.

Questi ha, innanzitutto, precisato che, in esito alla sentenza penale di condanna del sig. Di Gaspare, ex amministratore della società “Acque Albule” revocato  nel 1991, il medesimo è stato condannato a risarcire alla predetta società l’importo di L. 856.003.615 oltre gli interessi; sicchè sembra potersi prospettare la cessazione della materia del contendere.

Si insiste, poi, nella irregolare instaurazione del contraddittorio per la mancata chiamata in giudizio  del commissario prefettizio, ampiamente informato dei fatti. Si osserva, al riguardo, che, cumulando in sé i poteri del consiglio e del sindaco, avrebbe ben potuto proporre di deliberare l’azione sociale di responsabilità.

Anche il Consiglio comunale non è esente da responsabilità, atteso che non necessitava di essere convocato appositamente per deliberare l’azione sociale di responsabilità.

Nel merito si ribadisce la mancanza di ogni responsabilità da parte del Boratto, che non aveva alcuna conoscenza diretta dei fatti  relativi alla gestione della società  nel corso degli anni ottanta. Nessuna particolare segnalazione era stata a lui fatta per deliberare un’azione risarcitoria  ex art. 2393 c.c..

In data 16.3.2001 l’Ambrosi ha depositato memoria  difensiva con la quale si sviluppano ulteriormente le argomentazioni  svolte  nell’atto d’appello. In particolare, si insiste nella questione  di natura processuale (e di portata assorbente rispetto alla questione di giurisdizione) concernente  la condanna che sarebbe stata pronunciata  incorrendo in vizi di ultrapetizione, considerato che l’Ambrosi era stato convenuto in giudizio per aver omesso di votare nell’assemblea della società del 12 dicembre 1991 l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, mentre la sentenza  di condanna è stata pronunciata anche nel riflesso nell’omissione di denuncia alla Corte dei Conti della responsabilità degli amministratori della Società.

Si precisa, inoltre, che il Sindaco non aveva ricevuto mandato di deliberare l’azione sociale di responsabilità nella assemblea del 12 settembre 1991, posto che il Consiglio comunale ne aveva esplicitamente riservato l’eventuale promozione. Ed egli incaricò espressamente il Consiglio di Amministrazione della verifica delle condizioni per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità.

La memoria conclude insistendo nell’accoglimento dell’appello.

Con ordinanza n. 22/2001 del 19.4/29.5.2001, il Collegio giudicante ha disposto l’acquisizione della sentenza n. 31032/2000 del 9.10/18.10.2000 con cui il Tribunale Civile di Roma ha condannato il revocato presidente del Consiglio d’amministrazione della Società “Acque Albule” al pagamento di L. 8.56.003.615 per i danni causati alla predetta Società.

All’odierna udienza di trattazione sono intervenuti gli avv.ti Schiavello, Frascaroli, Sanino e Rossi e il Pubblico Ministero.

L’avv. Schiavello ha ribadito che mancano gli elementi della responsabilità. Non sussisteva l’obbligo di esercitare l’azione sociale di responsabilità. Il mandato non poteva avere carattere imperativo. Comunque, tale azione era stata deliberata dal sindaco Ambrosi: il consiglio d’amministrazione della Società era stato incaricato di accertare la sussistenza delle condizioni dell’azione sociale di responsabilità.

Comunque, il Consiglio di Amministrazione – ha sottolineato  l’avv. Schiavello – ha esercitato l’azione di responsabilità contro il Di Gaspare. Dalla acquisita sentenza del Tribunale di Roma si argomenta  che tra  il 1995 e il 1996 è stata esercitata l’azione di responsabilità e, quindi, è stata interrotta la prescrizione dell’azione di responsabilità. Se ne deduce che mancano i presupposti di diritto e di fatto dell’azione contro i sindaci, ora appellanti.

L’avv. Frascaroli ha dichiarato di condividere quanto detto dall’avv. Schiavello e ribadisce che il contraddittorio doveva essere integrato con la chiamata in causa del commissario prefettizio.

Anche l’avv. Sanino si associa a quanto esposto dall’avv. Schiavello. Ha insistito, inoltre, sulla eccezione relativa alla mancanza di giurisdizione, in quanto l’attività gestoria sfugge alle attribuzioni del giudice contabile.

L’avv. Rossi ha insistito nell’assunto che l’azione sociale di responsabilità è stata esercitata con riferimento all’ex presidente del c.d.a. Di Gaspare. Manca, comunque, la prova del danno. Ha sottolineato che la prescrizione dell’azione risarcitoria pubblica decorre dal comportamento, non dal danno.

Il P.M. ha ribadito la responsabilità  degli attuali appellanti che nel loro ruolo di sindaci pro-tempore del Comune di Tivoli avevano omesso di vigilare sulla disinvolta gestione della Società e non avevano adottato nessuna azione a difesa del bilancio pubblico. Questi Sindaci, che rappresentavano il Comune nella Società, giocavano su due tavoli: quello dell’Assemblea sociale, regolata dalle norme di diritto privato, e quelli del Consiglio Comunale, disciplinato da disposizioni di diritto pubblico.

Il Consiglio Comunale aveva assegnato precisi indirizzi e prospettato azioni di responsabilità. La relativa delibera del c.c. era stata preceduta da fatti gravissimi, come l’incendio e l’appropriazione indebita di fondi sociali.

Ma il tempo era trascorso invano e nel 1996 risultava prescritta l’azione sociale di responsabilità. Non possono, quindi, negarsi le omissioni e le colpe gravi dei Sindaci. La loro responsabilità nasce, dunque, dalle omissioni nell’esercizio dei doveri di vigilanza che incombevano direttamente sui sindaci e sulla mancanza di iniziative a tutela del bilancio comunale.

Dopo una breve replica degli avv.ti Schiavello, Sonino e Rossi, la causa è stata rimessa in decisione.

Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

Va rilevato, anzitutto, che gli appelli “de quibus”, essendo tutti rivolti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti e decisi in un “unicus processus” ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il Collegio deve, quindi, farsi carico dell’esame delle numerose eccezioni pregiudiziali sollevate, prima fra tutte quella relativa alla pretesa carenza di giurisdizione del giudice contabile.

Prodromica alla verifica del fondamento della predetta eccezione è l’individuazione del “tema decidendum” della presente controversia. In proposito, ritiene il Collegio che gli esatti termini della lite siano ragionevolmente ravvisabili nel rapporto organico che continuava a legare al Comune di Tivoli i sindaci, coinvolti nella vicenda, anche nel loro ruolo di soggetti costituenti l’assemblea sociale delle “Acque Albule” in rappresentanza del Comune stesso, quale unico azionista. E’ nel quadro di siffatto rapporto che si collocano gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa addebitata agli attuali appellanti. Essi, infatti, secondo l’accusa, avrebbero arrecato: a- contravvenendo ai loro doveri di amministratori pubblici; b- con omissioni gravemente colpevoli; c- un danno alle finanze del Comune, unico azionista della S.p.A. “Acque Albule”.

Ciò che nel giudizio di primo grado è stato rimproverato ai Sindaci convenuti è il fatto che essi, in rappresentanza dell’ente locale danneggiato, avevano omesso la  vigilanza sulla società (di cui costituivano “l’assemblea sociale”) rimanendo inerti di fronte all’accollo di debiti ingiustificati, senza esercitare nessuna azione quale quella di cui all’art. 2393 c.c., a tutela del patrimonio sociale e, quindi, in buona sostanza, del bilancio comunale.

L’eccezione di difetto di giurisdizione va, pertanto, respinta. Giova ricordare, al riguardo, che secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. da ultimo, sent. N. 15050 del 9 settembre 2001) la giurisdizione del giudice contabile si fonda sulla pertinenza del denaro all’ente pubblico e, quindi, va affermata ogni qualvolta si controverta sulla sussistenza di un pregiudizio che direttamente – come nel caso di specie – si rifletta sul bilancio erariale.

Nell’angolazione delle osservazioni suesposte viene a cadere anche la censura di ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i primi giudici. La lettura della sentenza impugnata consente di acclarare che i sindaci, ora appellanti, sono stati condannati per aver essi omesso gli adempimenti di loro competenza per il tempestivo esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori revocati della Società.

Il giudice di I° grado ha svolto le considerazioni su cui fa leva l’appellante Ambrosi solo “ad abundantiam”, per meglio precisare, cioè, la particolare situazione gestionale della Società.

Quanto all’eccezione, preliminare al merito, riproposta dall’Ambrosi e sollevata dal Fiorenzi, della prescrizione dell’azione, essa si appalesa chiaramente inconsistente. Gli appellanti ne sostengono la fondatezza nel convincimento che il “dies a quo” dell’excursus prescrittivo andrebbe ravvisato per ciascuno dei convenuti nella data di cessazione dalla carica di sindaco (1992 l’Ambrosi e 1993 per il Fiorenzi).

Ma l’assunto è erroneo. La responsabilità amministrativa dei convenuti, ora appellanti, si ricollega, nella prospettazione attorea, accolta nella sentenza impugnata, al mancato esercizio dell’azione sociale di responsabilità a carico degli amministratori sociali revocati. Pertanto, la relativa azione pubblica risarcitoria non poteva essere  esperita prima che si consumasse il periodo di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. ossia prima del 1996. E’ in tale epoca che si determina l’impossibilità di perseguire sul piano risarcitorio gli amministratori della Società con il correlato effetto di rendere, nel contempo, certo e concreto il danno delle finanze comunali costrette a ripianare le perdite della Società. E’, quindi, in tale momento che va individuato l’inizio del periodo di prescrizione dell’azione risarcitoria erariale nei confronti dei Sindaci, dimentichi di deliberare tempestivamente l’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. a tutela del patrimonio sociale e, di riflesso, delle finanze del Comune, unico azionista.

Sostiene la difesa degli appellanti che con l’azione contro l’ex presidente del c.d.a. Di Gaspare sarebbe rimasta interrotta  la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c.. L’affermazione non è sostenibile, atteso che nei confronti del Di Gaspare era stato avviato un giudizio penale e che nessuna azione era stata comunque intrapresa nei confronti degli altri amministratori sociali responsabili della decozione della Società. Inoltre, del tutto destituito di fondamento appare l’assunto difensivo secondo cui la prescrizione decorre dal comportamento illecito e non dall’evento, considerato che nella fattispecie il comportamento ha avuto una iterazione di ben cinque anni.

Del pari infondata appare l’eccezione concernente la pretesa indeterminatezza della domanda introduttiva del giudizio.

Sostengono i convenuti, ora appellanti, che il contenuto  della domanda giudiziale non può essere costruito “per relationem”, ossia facendo rinvio ad atti non conosciuti dalla parte  convenuta. Devesi rilevare, per contro, che la domanda si presenta incentrata su documenti pubblici, di cui i convenuti avrebbero ben potuto prendere conoscenza. Nessuna indeterminatezza, idonea a rendere invalido l’atto di citazione, può, quindi, rimproverarsi nella fattispecie.

Il quadro delle eccezioni preliminari si completa con quella, insistita dal Boratto, secondo cui il giudizio sarebbe claudicante per incompletezza del contraddittorio, non essendo stati citati anche il Commissario prefettizio del Comune (in carica da giugno al dicembre 1993) e i consiglieri comunali dell’epoca, che avevano approvato i bilanci della Società.

Invero, l’enormità e la risonanza della notoria situazione deficitaria in cui versava la Società imponevano ai predetti soggetti un’azione più incisiva e determinante a tutela delle finanze comunali; sicchè non possono escludersi profili di responsabilità a loro carico. Tuttavia, dato che nel caso in specie non si verte in ipotesi di “litis consortio” necessaria, la mancata loro “vocativo in ius” non travolge né  inficia in alcun modo il presente giudizio.

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Sgombrato il campo dalle questioni preliminari e passando all’esame del merito, ritiene il Collegio che possono fissarsi nella vicenda i seguenti punti fermi, risultanti “per tabulas” e che nemmeno le difese dei soccombenti, ora appellanti, revocano in dubbio:

1 – la gestione degli amministratori della Società “Acque Albule”, poi revocati dall’Assemblea sociale e da cui ha tratto origine la vicenda in parola, può considerarsi una “mala gestio” che ha causato alla Società danni per alcuni miliardi (circa 4.800 milioni);

2 – tali danni si sono “de plano” riversati ai sensi dell’art. 2362 c.c. sulle finanze del Comune di Tivoli, unico azionista della società;

3 – Vi era una notevole probabilità di ottenere una condanna in sede civile degli ex amministratori della Società, con ristoro, sia pure parziale, del patrimonio sociale e, quindi, delle finanze comunali. Lo attestano i seguenti numerosi e univoci fatti, tutti conosciuti o facilmente conoscibili dagli attuali appellanti:

a – le relazioni del Collegio sindacale;

b – lo studio del dr. Salvati, commercialista incaricato di esaminare la situazione economico-finanziaria della società;

c – la revoca degli amministratori della società, avvenuta  nel giugno 1991;

d – l’incendio che distrusse parte della documentazione della Società;

e – i fatti criminosi, connessi alla gestione sociale, imputabili all’ex Presidente del consiglio di amministrazione, conosciuti fin dal mese di agosto del 1991;

4 – con delibera del 10.12.1991 il Consiglio Comunali di Tivoli conferiva al Sindaco precisi indirizzi e prospettava azioni di responsabilità contro gli amministratori;

5 – Nessuna azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2393 c.c. venne mai esperita e nel 1996 ogni azione di siffatta tipologia risultava prescritta, rendendo certo il danno subito del patrimonio sociale e conseguentemente lo speculare depauperamento delle finanze comunali.

A  fronte del suddelineato quadro giuridico-fattuale, il comportamento dei Sindaci, evocati in giudizio, non può non apparire gravemente colpevole.

La vicenda aveva suscitato grave allarme sociale nell’opinione pubblica del grosso centro laziale. Essa, pertanto, doveva essere seguita costantemente dagli attuali appellanti, ciascuno dei quali cumulava in termini indissolubili la carica di vertice dell’Amministrazione  comunale e il ruolo di assemblea sociale. I sindaci, sia come organi di vertice del Comune sia come assemblea sociale, avevano l’elementare dovere di intervenire richiedendo  formalmente ai nuovi amministratori di esperire l’azione sociale di responsabilità.

E’ vero che l’assemblea sociale, identificata nel Sindaco Ambrosi, aveva dato mandato al nuovo consiglio d’Amministrazione di verificare l’esistenza di fattispecie di responsabilità a carico degli amministratori revocati.

Ma non è sufficiente, per sottrarsi a una prognosi di responsabilità, adombrare – come fa la difesa degli appellanti – che, se gli amministratori sociali non hanno proposto l’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., ciò significherebbe che essi non avevano ritenuto sussistenti le condizioni per agire.

I sindaci, in quanto responsabili diretti delle azioni di tutela (anche cautelare) del patrimonio comunale (art. 151, n. 8, del T.U. n. 148 del 1915) ed in posizione di sovrintendenza su tutti gli affari ex art. 36 della legge. 142  ex art. 142 del 1990, avevano la diretta responsabilità su una vicenda, quale quella dell’”Acque Albule”, che per l’entità degli interessi finanziari coinvolti aveva profondamente turbato l’opinione pubblica della comunità amministrata.

Ad essi spettavano le doverose funzioni propulsive, che invece non hanno certamente esercitato. Non risulta, infatti, dagli atti la benché minima traccia documentale che i sindaci avessero preteso e sollecitato dagli amministratori sociali una risposta formale e giuridicamente impegnativa sulla necessità di agire ex art. 2393 c.c., come prospettato dal massimo organo collegiale comunale.

Nell’ottica di tali considerazioni non possono revocarsi in dubbio l’inerzia dei Sindaci convenuti, ora appellanti, e la gravità del loro comportamento.

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Acclarata la responsabilità degli appellanti nella fattispecie “de qua”, occorre procedere all’esame delle censure concernenti la quantificazione del danno posto in concreto a carico dei soccombenti e i criteri di ripartizione tra gli stessi dell’addebito.

Circa l’importo della condanna, la difesa dell’Ambrosi  sostiene che esso sarebbe stato determinato senza alcuna indicazione dei criteri del calcolo operato in via presuntiva.

La doglianza è infondata. Giova ricordare, anzitutto, che il danno causato dalla “mala gestio” della Società ammontava al 31.12.1991 a non meno di L. 4.718.000.000; somma che andava a gravare sulle finanze del Comune quale unico azionista.

Il reintegro del patrimonio sociale e, quindi, delle finanze comunali sarebbe stato possibile soltanto con l’esercizio dell’azione ex art. 2393 c.c..

Il danno subito dal Comune da porre a carico  dei Sindaci consiste, pertanto, nella perdita di una c.d. “chanche”, ossia nella perdita della possibilità “qualificata” per il comune di ottenere il risarcimento, attraverso la condanna, a favore della Società, degli amministratori incapaci e negletti.

Siffatta “chanche”, per l’obiettiva incertezza del buon esito del giudizio, a carico degli amministratori sociali che avrebbe dovuto essere intentato, è stata equitativamente quantificata, per difetto, nella misura minima di un miliardo.

Quanto ai criteri di ripartizione dell’addebito tra i soccombenti, non sembra che la sentenza meriti censure. I primi giudici hanno correttamente ritenuto di addossare al sindaco Ambrosi il 60% del danno nella prevalente considerazione che egli ebbe il mandato da parte del Consiglio Comunale  di “perseguire le eventuali azioni di responsabilità”. In quella circostanza, anziché attivarsi, ritenne di “riservarsi”, vanificando così “anche la mozione” deliberata dal Consiglio  Comunale.

Infatti, “la riserva” non fu mai sciolta e non si seppe più nulla delle verifiche, peraltro del tutto superflue dal momento che si disponeva di dati certi.

La responsabilità del Fiorenzi è stata riconosciuta meno pregnante, attesa la relativa brevità della sua permanenza in carica.

Più defilata ancora è stata giudicata, pur nella sua incontestabile gravità, la responsabilità del Boratto, giocando in suo favore la circostanza di avere egli ereditato una situazione già da altri malamente gestita e di essersi in qualche modo attivato per riportare i rapporti con la Società entro la cornice di una maggiore aderenza alla disciplina societaria.

Il Collegio ritiene di poter condividere pienamente l’impostazione e le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione del danno risarcibile e ai criteri della sua ripartizione tra i convenuti.

Tuttavia, la valutazione di talune circostanze oggettive, in parte sopraggiunte, e soggettive suggeriscono una rimeditazione dell’ammontare  del “quantum debeatur”.

Anzitutto, l’acquisizione, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 22/2001 di questa Sezione d’appello, della sentenza del  Tribunale di Roma, che condanna l’ex presidente della Società (Di Gaspare Pierluigi) alla refusione di oltre 850 milioni di lire per indebita appropriazione, induce ad una proporzionale teorica riduzione del danno di diversi miliardi subito dalle “Acque Albule” a causa della gestione che ha  occasionato il presente giudizio.

Ne consegue che anche l’importo di L. 1.000 milioni, in cui è stato determinato il danno in concreto posto a carico dei sindaci soccombenti, può essere equitativamente contenuto entro limiti più ristretti.

E’ appena il caso di sottolineare che la somma di 850 milioni di lire, al cui pagamento il Di Gaspare è stato condannato, non può essere detratto “sic et sempliciter“  dal danno di un miliardo addebitato ai Sindaci appellanti, ma va detratto dal danno globale, ben maggiore di diversi miliardi, su cui venne equitativamente calcolato il danno addossato in concreto ai sindaci in sede di giudizio contabile.

Inoltre, nel determinare la quota di danno a carico degli appellanti devesi tener conto anche della parte, sia pure marginale, addebitabile al Commissario prefettizio e ai consiglieri, secondo quanto si è sopra precisato in occasione dell’esame dell’eccezione relativa all’incompletezza  del contraddittorio.

Infine, vanno valutate al fine di un ampio esercizio del potere riduttivo ex art. 52  del R.D. n. 1214 del 1934 le circostanze soggettive della breve permanenza in carica quale sindaco, per il Fiorenzi, e del particolare impegno profuso nella sistemazione dei rapporti con la Società, per il Boratto.

Nella logica delle riflessioni sopra svolte, ritiene il Collegio che, nel prudente apprezzamento di tutte le riferite circostanze, le quote di danno da porsi a carico di ciascuno degli appellanti siano da fissarsi nelle seguenti misure: L. 400 milioni per l’Ambrosi, L. 150 milioni per il Fiorenzi e L. 50 milioni per il Boratto, oltre gli interessi legali sulle rispettive somme a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza, ma senza rivalutazione monetaria.

Le spese processuali anche di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.

\E[s \E[203s P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, riuniti gli appelli “de quibus” in un unico giudizio ex art. 335 c.p.c. condanna in parziale accoglimento degli appelli stessi e in parziale riforma della sentenza impugnata, il sig. Piero Ambrosi, il sig. Ezio Fiorenzi e il sig. Alcibiade Boratto al pagamento senza vincolo di solidarietà  e senza rivalutazione monetaria, in favore del Comune di Tivoli, delle somme a fianco di ciascuno di essi indicate: Ambrosi L. 400.000.000 (quattrocentomilioni) pari ad euro 206.582,76 (duecentoseimilacinquecentot-tantadue/76); Fiorenzi  L. 150.000.000 (centocinquanta-milioni) pari ad euro 77.468,52 (settantasettemilaquat-trocentosessantotto/52); e Boratto  L. 50.000.000 (cinquantamilioni) pari ad euro 25.822,84 (venticinque-milaottocentoventidue/84).

I summenzionati soccombenti sono, altresì, tenuti al pagamento, sulle rispettive somme suindicate, degli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza.

Gli stessi sono, inoltre, condannati al pagamento, in parti eguali e senza vincolo di solidarietà, delle spese processuali anche di questo grado di giudizio, che sino al deposito della presente sentenza ammontano a € 618,98 

(euro seicentodiciotto/98).

Omissis