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CORTE
DEI CONTI - SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
D’APPELLO. Sentenza
n. 96 – 2002/A del 26 marzo 2002
(conferma sezione Lazio n. 1015/99-R
del 6.5./10.9.1999) Presidente
SORIA
- Relatore LONGONI
– Pubblico Ministero DE DOMINICIS
c/ Fiorenzi, Boratto e Ambrosi (avv. Sanino, Frascaroli,
Schiavello, Mattoni, Camerini e Rossi). Giudizio
di responsabilità amministrativa – giurisdizione contabile
– pregiudizio diretto sul bilancio dell’ente pubblico -
sindaco - responsabilità in ordine al mancato esercizio
dell’azione sociale ex art. 2393 c.c. nelle società in cui
l’ente pubblico è socio unico – sussiste – prescrizione
– dal momento in cui è impossibile perseguire sul piano
risarcitorio gli amministratori della società – sindaco –
responsabilità per la mancata tutela degli interessi finanziari
della comunità amministrata – sussiste. A
mente della giurisprudenza regolatrice della Cassazione la
giurisdizione del giudice contabile si fonda sulla pertinenza
del denaro all’ente pubblico e, quindi, essa va affermata ogni
qualvolta si controverta sulla sussistenza di un pregiudizio che
direttamente si rifletta sul bilancio erariale. Sussiste
la responsabilità amministrativa del sindaco di un comune in
ordine al mancato esercizio dell’azione sociale di
responsabilità, di cui all’art. 2393 del c.c., a carico degli
amministratori sociali revocati di una s.p.a. di cui il medesimo
comune era l’unico socio azionista. In
caso di mancato esercizio dell’azione sociale di responsabilità
ex art. 2393, da parte di un’amministrazione comunale nei
confronti degli amministratori sociali di una s.p.a. di cui il
comune stesso deteneva l’intero pacchetto azionario, la
prescrizione, per l’azione di responsabilità amministrativa
conseguente al danno erariale arrecato dagli amministratori,
decorre dalla data in cui si consuma il periodo di prescrizione
dell’azione sociale di cui alla predetta norma, perché solo
da questo momento si determina l’impossibilità di perseguire
sul piano risarcitorio gli amministratori della società di cui
il Comune è unico azionista, realizzandosi, di conseguenza,
l’obbligo per l’ente pubblico di ripianare le perdite. Sussiste
la responsabilità amministrativa per colpa grave a carico dei
sindaci, succedutisi alla guida di un Comune, che hanno omesso
di deliberare tempestivamente l’azione sociale di
responsabilità ex
art. 2393 c.c. a tutela del patrimonio sociale e, di riflesso,
delle finanze del Comune, unico azionista. La
responsabilità di cui trattasi consegue al ruolo del sindaco
che cumula, in termini indissolubili, la carica di vertice
dell’Amministrazione comunale e il ruolo di assemblea sociale. Il
sindaco, in quanto responsabile diretto delle azioni di tutela
(anche cautelare) del patrimonio comunale (art. 151, n. 8, del
T.U. n. 148 del 1915) ed in posizione di sovrintendenza su tutti
gli affari ex art. 36 della legge. 142, ex art. 142 del 1990, ha
la diretta responsabilità sulle vicende che, per l’entità
degli interessi finanziari coinvolti, turbano profondamente
l’opinione pubblica della comunità da egli amministrata. SENTENZA
Nel
giudizio di responsabilità amministrativa iscritto ai nn.
11726, 11872 e 11882, del registro di segreteria e promosso, con
separati atti d’appello depositati alle date 15.11.1999,
23.12.1999 e 29.12.1999, rispettivamente dai sigg. Fiorenzi Ezio
(con il patrocinio dell’avv. Gustavo Schiavello), Boratto
Alcibiade (con il patrocinio degli avv.ti Mario Sanino e Ruggero
Frascaroli) e Ambrosi Piero (con il patrocinio degli avv.ti
Alessandro Mattoni, Vincenzo Camerini e prof. Adriano Rossi),
avverso la sentenza n. 1015/99-R del 6.5./10.9.1999 della
Sezione giurisdizionale per il Lazio. Visti
i predetti atti d’appello; Vista
la sentenza impugnata; Viste
le conclusioni del Procuratore Generale depositate il 2.3.2000; Visti
gli altri atti e documenti di causa; Uditi,
alla pubblica udienza del 7 novembre 2001, il relatore cons. dr.
Camillo Longoni, gli avv.ti Schiavello, Frascaroli, Sonino e
Rossi e il Pubblico Ministero nella persona del V. Procuratore
Generale Raffaele De Dominicis; Ritenuto
in FATTO Con
atto del 22.5.1998 il Procuratore Regionale presso la Sezione
giurisdizionale per il Lazio aveva convenuto in giudizio gli ex
sindaci del Comune di Tivoli Pietro Ambrosi, Ezio Fiorenti ed
Alcibiade Boratto per sentirli condannare al risarcimento, in
favore del Comune predetto, della somma complessiva di un
miliardo. La
“causa petendi” era riposta nel fatto che essi, nella loro
qualità di sindaci pro-tempore di quel Comune, avevano lasciato
che si prescrivessero, nonostante una delibera in merito del
Consiglio comunale, l’azione sociale di responsabilità nei
confronti di amministratori, revocati dall’incarico, della
S.p.a. Acque Albule, il cui capitale era interamente posseduto
dal Comune di Tivoli. L’azione
sociale in parola si rendeva, infatti, necessaria – a giudizio
della Procura attrice – per la tutela degli interessi del
Comune, unico azionista, in quanto le ingenti perdite subite
dalla Società negli esercizi compresi dal 1989 al 1991 erano
state causate, in larga misura, da cattiva gestione della stessa
da parte degli amministratori revocati. Tali perdite erano state
in definitiva sopportate dall’ente locale, il quale aveva
dovuto ripianarle. Il
danno risarcibile da porre a carico dei convenuti era stato
valutato dalla Procura attrice globalmente in L. 1 miliardo
secondo criteri equitativi e di ragionevolezza, tenendo conto
della distinta posizione dei convenuti. La
Sezione laziale, con sentenza n. 1015/99-R del 6.5/10.9.1999,
accoglieva integralmente la domanda attrice, condannando i sigg.
Ambrosi Piero, Fiorenzi Ezio e Boratto Alcibiade al pagamento
della somma rispettivamente di L. 600.000.000, L. 300.000.000 e
100.000.000, oltre alle spese processuali poste a carico dell’Ambrosi
nella misura del 60%, del Fiorenzi nella misura del 30% e
del Boratto nella misura del 10%. Avverso
la menzionata sentenza tutti i soccombenti hanno proposto
appello. L’Ambrosi,
patrocinato dagli avv.ti Alessandro Mattoni, Vincenzo Camerini e
prof. Adriano Rossi, ha prospettato, con atto depositato il
29.12.1999, le seguenti censure: 1-
Vizio di ultrapetizione. Violazione del principio della domanda
ai sensi degli artt. 1, 26 e 43 del Regolamento di procedura n.
1038 del 1933 in relazione all’art. 112 c.p.c.. La
sentenza avrebbe pronunciato “ultra petita”, ravvisando
responsabilità personale dei sindaci per le perdite prodotte
dalla Società, in quanto, tenendo un comportamento gravemente
colpevole, avrebbero consentito che la Società illegittimamente
o illecitamente costituita continuasse ad operare con la
presenza di un unico azionista, il Comune. Invero, l’unico
titolo di responsabilità fatto valere con l’atto di citazione
riguardava il danno prodotto dalla intervenuta prescrizione
dell’azione sociale di responsabilità. 2-
Difetto di giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al
profilo di responsabilità ravvisato dalla sentenza nonostante
il difetto della domanda giudiziale, come sopra rilevato. Giudicando
sul profilo di responsabilità che la Procura Regionale non
aveva fatto valere, la sentenza ha qualificato illegittima o
illecita l’attività sociale che ha dato luogo alle perdite di
esercizio ed ha ritenuto che l’Ambrosi, quale sindaco, aveva
il dovere di vigilare sull’attività della Società e
l’obbligo di farne cessare l’attività assumendo tutte le
iniziative idonee ad evitare che la gestione societaria
producesse danni al Comune. Invero, però, nei confronti della
Società regolarmente costituita e dotata di propri organi
rappresentativi e di controllo previsti dal codice civile, il
Sindaco del Comune unico azionista non aveva proprie funzioni
amministrative specifiche né di controllo, né tanto meno
potere di ingerirsi nella gestione sociale. La Corte è,
pertanto, incorsa in difetto di giurisdizione. Peraltro,
non pare dubbio che il sindaco Ambrosi, trovatosi ad
amministrare un comune che da gran tempo prima della sua nomina
era unico azionista della s.p.a Acque Albule, non aveva poteri
propri per modificare l’assetto societario. Il Sindaco,
quindi, non poteva di sua iniziativa considerare la società un
organismo del Comune, al quale andassero impartite disposizioni
direttamente rilevanti ai fini della gestione sociale. 3-
Difetto di legittimazione passiva. Al
Sindaco non compete l’esercizio dei diritti che spettano al
Comune, quale azionista unico, ed in particolare non spettano
poteri in materia di promozione dell’azione sociale di
responsabilità, che solo gli azionisti possono deliberare in
sede di assemblea. La volontà del Comune azionista unico doveva
essere espressa dal consiglio comunale mediante atti
deliberativi che valevano come mandato per il Sindaco
rappresentante dell’azionista. E’
fuor di dubbio, quindi, che l’Ambrosi non
venne incaricato di deliberare, in rappresentanza del
Comune azionista unico, l’azione di responsabilità perché
gli venne solo dato mandato (del tutto ragionevolmente in
relazione alla necessità di verifica delle responsabilità
concretamente addebitabili agli amministratori revocati) di
riservare all’azionista unico la proposizione dell’azione di
responsabilità, che successivamente quindi avrebbe dovuto
essere formalmente deliberata dal Consiglio Comunale e non dal
Sindaco, non avente competenza al riguardo, a scioglimento della
riserva. In
subordine, osserva l’appellante che la
legittimazione passiva del sindaco Ambrosi potrebbe
sussistere solo limitatamente al danno eventualmente provocato
dalla prescrizione dell’azione sociale di responsabilità non
esercitata nell’assemblea sociale che ha approvato
il bilancio 1991, e che quindi di sicuro l’Ambrosi non
è passivamente legittimato a rispondere per la prescrizione di
azioni sociali di responsabilità diverse da quelle relative ai
danni evidenziati dal
bilancio 1990, perché le eventuali altre azioni di
responsabilità per i danni non ancora noti alla data
dell’assemblea sociale del 12.12.1991 avrebbero dovuto essere
deliberate da assemblee sociali successive alla data in cui l’Ambrosi
era cessato dalla carica di sindaco. Ciò significa che l’Ambrosi
non poteva essere convenuto in giudizio per rispondere delle
perdite relative all’esercizio 1991, risultanti dal bilancio
approvato nell’ottobre 1992; perdite che ammontavano a ben L.
4.718 milioni. 4
– Prescrizione della domanda. Il
“dies a quo” della prescrizione andrebbe al massimo
individuato nel 10.8.1992 (data di cessazione dalla carica
dell’Ambrosi); sicchè alla data della citazione l’azione si
sarebbe già prescritta ai sensi dell’art. 58, 4° comma,
della legge n. 142 del 1990. 5
– Sussistenza del vizio di indeterminatezza della domanda. La
quota di danno posta a carico dei sindaci convenuti è stata
presuntivamente quantificata nell’importo di L. 1 miliardo, a
fronte di perdite per l’importo di L. 5.861 milioni
verificatesi nei tre esercizi 1989-1991. La
determinazione dell’importo della condanna è avvenuta senza
alcuna indicazione del calcolo quantitativo operato in via
presuntiva. Comunque, l’Ambrosi non poteva essere ritenuto
responsabile della perdita di L. 1 miliardo, una volta che le
perdite riferibili agli esercizi 1989 e 1990, per i quali solo
era ipotizzabile una sua eventuale responsabilità, superavano
di poco tale cifra (L. 1.143.600.000). 6
- Indeterminatezza ed irragionevolezza del criterio di
ripartizione del danno tra i convenuti. Poiché
la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità si è
verificata ben dopo che l’Ambrosi era cessato dalla carica di
sindaco e poiché i sindaci che lo hanno sostituito avrebbero
dovuto farsi carico di evitare la prescrizione che andava
maturandosi, la ripartizione della responsabilità dei Sindaci,
succedutisi nella carica, per non aver impedito la prescrizione
produttiva del danno erariale, andava effettuata con criterio
completamente
inverso rispetto a quello ritenuto ragionevole con la
sentenza impugnata. In
conclusione, l’appellante chiede: che sia annullato il capo
della sentenza in cui si incorre nel vizio di ultrapetizione;
che sia dichiarato il difetto di giurisdizione; che sia
annullata la sentenza
relativamente agli altri capi, in accoglimento delle
eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione
e per infondatezza della domanda risarcitoria.
In subordine, si chiede
che la pronuncia
di condanna a carico dell’appellante venga congruamente
contenuta in accoglimento dei motivi d’appello e che sia fatto
uso nella maniera più ampia del potere riduttivo. Con
atto depositato il 15.11.1999 il Fiorenti, rappresentato e
difeso dall’avv. Gustavo
Schiavello ha esposto i seguenti motivi d’appello: 1- Prescrizione
dell’azione. Se il titolo di responsabilità è il
comportamento omissivo del supposto obbligo di convocare il
Consiglio Comunale con la proposta di intraprendere l’azione
contro i revocati amministratori della Società, tale
comportamento è venuto meno dal marzo del 1993, cioè da quando
il Fiorenzi – ai sensi del comma 3 dell’art. 31 della legge
n. 142 del 1990 - non aveva più il potere di convocare il
Consiglio comunale con all’o.d.g. questioni non urgenti e
certamente non era urgente la paventata prescrizione che si
sarebbe compiuta di là a tre anni; 2
– indeterminatezza della domanda. La domanda non può
essere determinata “per relationem” ad atti non conosciuti
dai convenuti; 3
– Infondatezza dell’azione. L’assemblea sociale,
identificata nel sindaco Ambrosi, aveva infatti dato mandato al
nuovo consiglio di amministrazione di verificare l’esistenza
di fattispecie di responsabilità a carico degli amministratori
revocati e di esercitare l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori che fossero ritenuti
responsabili. Erroneamente questa deliberazione è stata intesa
come una sorta di rinvio, mentre in realtà è la deliberazione
prevista dall’art. 2393 c.c.. In
materia societaria, infatti, l’assemblea sociale non esegue né
esercita alcuna azione, che spetta agli organi esecutivi della
società. In
sostanza la delibera del Sindaco- Assemblea è deliberazione
dell’azione di responsabilità; ciò
che è mancato è l’esercizio dell’azione stessa da
parte degli amministratori, che evidentemente – a torto o a
ragione – non ne hanno rinvenuto i presupposti. Peraltro,
l’azione sociale verso gli amministratori non è obbligatoria
perché consegue a più possibilità di scelta. Inoltre,
l’arbitraria valutazione del Procuratore
Regionale, effettuata sulla scorta di una fragile
consulenza di parte pubblica
acriticamente fatta propria dal giudice di primo grado,
si basa in realtà su soggettive considerazioni in ordine alla
opportunità di sciogliere la società e sulla convenienza per
il Comune di privatizzare. Infine,
non vi sarebbe nesso di causalità tra il danno virtuale
e l’omissione di un
comportamento né dovuto né censurabile. 4
– Indeterminatezza della sentenza e condanna “ultra petitum”. Concludendo,
considerato che l’azione è prescritta, che la sentenza è
affetta da vizi insanabili e che il presunto obbligo di
richiedere la promozione dell’azione sociale di responsabilità
era stato assolto dal sindaco Ambrosi e che la pretesa
violazione di tale obbligo non era idonea a produrre alcun
danno, l’appellante chiede l’accoglimento dell’appello e
il suo proscioglimento da ogni responsabilità. Il
Boratto, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mario Sanino e Ruggero Frascaroli, con atto depositato il
23.12.1999, ha rappresentato le seguenti censure. Anzitutto,
l’appellante lamenta che non sia stato convenuto in giudizio
il commissario prefettizio Gallo, che, a seguire
l’impostazione della sentenza, doveva ritenersi anche lui
responsabile per essere egli, al pari dei sindaci convenuti,
rimasto in carica nell’arco di tempo in cui avrebbe potuto
esercitarsi l’azione sociale di responsabilità. Non sarebbe
stato, quindi, rispettato il principio dell’integrità del
contraddittorio. Altrettanto
deve dirsi con riguardo ai componenti il Consiglio Comunale, che
aveva avuto modo in varie occasioni di esaminare la situazione
della Società Acque Albule e ciononostante nessun mandato aveva
affidato al Sindaco per delibere un’azione sociale di
responsabilità. I consiglieri, se lo avessero voluto, avrebbero
ben potuto proporre di votare per deliberare l’azione sociale
di responsabilità, nulla ostandovi al riguardo. Pertanto,
è davvero singolare sostenere una responsabilità autonoma del
sindaco Boratto, allorquando egli non ha mai ricevuto un mandato
per esercitare l’azione risarcitoria. La
difesa svolge, quindi, una meticolosa disanima della buona e
attenta gestione, da parte del Boratto, dei rapporti con la
Società. Sicchè non è assolutamente vero che il Boratto, non
avendo sollecitato nelle assemblee sociali di Acque Albule
l’azione di responsabilità, avrebbe consentito la dilagante
continuazione delle irregolarità accertate. Erra, quindi, la
sentenza allorquando imputa al prof. Boratto una responsabilità
amministrativa accusandolo di “consapevole trascuratezza dei
propri doveri”, allorquando proprio l’intensa opera condotta
dal Boratto ha consentito il raggiungimento pareggio del
bilancio e l’avviamento della privatizzazione della Società. Peraltro,
non si comprende in che termini rilevi la responsabilità
dell’appellante, ove si tenga conto che la vicenda riguarda
una situazione pregressa che il Boratto non ha certo concorso a
determinare. I
fatti, che imponevano l’esercizio dell’azione sociale di
responsabilità, risalgono alle gestioni 1989-1990. Tant’è
che gli amministratori della società (compreso il Di Gaspare)
vennero revocati nell’aprile 1991. Il Boratto ha assunto la
carica di sindaco nel dicembre 1993 a distanza di oltre due anni
e mezzo dalla revoca degli amministratori e allorquando si erano
succeduti altri amministratori. Non
è agevole pretendere che un Sindaco, subentrato a distanza di
quasi tre anni, avviasse un’azione del genere, in assenza,
peraltro, di qualsiasi informazione utile per esaminare la
sussistenza dei presupposti che legittimano la proposizione
dell’azione. Tale azione avrebbe dovuto essere deliberata
dagli stessi organi (Consiglio Comunale e Sindaco) che avevano
proceduto alla revoca degli amministratori. Osserva,
inoltre, l’appellante, a dimostrazione dell’attenzione con
cui il Boratto seguiva la gestione della Società, che non
appena venne a conoscenza della condanna
del sig. Pasquale Di Gaspare, amministratore revocato nel
1991, egli manifestò immediatamente l’opportunità di
iniziare un’azione civile di risarcimento nei suoi confronti,
sollecitando in tal senso con lettera del 4 marzo 1995
l’Amministratore unico della Società. Si
contesta, poi, che nella vicenda il Boratto si sia comportato
con colpa “grave”, soprattutto in considerazione del fatto
che l’azione sociale di responsabilità non era stata
deliberata dai due sindaci precedenti e che egli si è sempre
comportato in modo attento agli interessi della Società al
punto
da consentirne il raggiungimento del pareggio di
bilancio. L’appello
conclude con la richiesta di annullamento della sentenza e di
proscioglimento del Boratto. In
via estremamente subordinata si chiede il più ampio esercizio
del potere riduttivo dell’addebito. Con
atto depositato il 2 marzo 2000 il Procuratore Generale ha
svolto le proprie controdeduzioni in ordine ai seguenti punti. A
– Sulla presunta prescrizione dell’azione. Non
può considerarsi prescritto, al momento dell’atto
introduttivo del giudizio (1998), il diritto dell’organo
requirente ad agire per il risarcimento del danno subito dal
Comune di Tivoli. Ciò in quanto la lesione del patrimonio
comunale si è realizzata nel 1996, all’atto della maturazione
dell’”excursus” prescrittivo dell’azione sociale diretta
a far valere la responsabilità degli amministratori delle
“Acque Albule”. B
– Sul presunto vizio di extrapetizione della sentenza. Dalla
lettura della sentenza si evince che i convenuti sono stati
condannati tenendo presente quello che era il fondamentale
addebito mosso
dal P.M. agli ex sindaci di Tivoli, cioè l’omissione
degli adempimenti di competenza al fine dell’esercizio
dell’azione sociale di responsabilità nei confronti degli
amministratori revocati della società. Le
ulteriori considerazioni svolte dal giudice di 1° grado,
seppure non attinenti strettamente alla causa petendi
dell’azione, sono comunque servite a specificare la conoscenza
della particolare situazione gestionale della società, da parte
dei convenuti, o almeno il loro dovere di informarsi sulla
stessa in modo da poter agire a tutela dell’ente locale. Orbene,
risulta dagli atti che vi era una fondata e notevole probabilità
di ottenere una condanna, in sede civile, degli ex
amministratori della società, con parziale ristoro del
patrimonio sociale e, quindi, delle finanze del Comune di Tivoli
unico azionista. Va
sottolineato, infine, che l’omissione, contestata ai Sindaci,
è stata da essi posta in essere in qualità di rappresentanti
legali dell’Azionista unico; perciò nell’esercizio delle
funzioni di Organi del Comune, al quale erano legati da un
rapporto di servizio. C
- Sul presunto difetto di legittimazione passiva
dell’appellante Ambrosi e sulla eventuale responsabilità del
Consiglio comunale e del Commissario prefettizio. Precisato
che la proposizione dell’azione sociale di responsabilità non
è una scelta politica e nemmeno di alta amministrazione, si
osserva che il Sindaco non è, in materia, un semplice
“nuncius” del Consiglio comunale, che deve limitarsi a
trasferire , in sede di
assemblea sociale, la volontà del consiglio, ma anche in
tale sede è un vero e proprio rappresentante dell’ente. E’
quindi tenuto ad agire, nell’interesse del Comune, anche
attraverso autonome iniziative finalizzate a tale scopo. La
rilevanza degli interessi patrimoniali del Comune in gioco
dovevano spingerlo, per elementari motivi di cautela, con
tempestività ad attivarsi in questa direzione. In siffatta
situazione
un minimo di prudenza avrebbe suggerito di dare
tempestivo mandato al Consiglio d’amministrazione della Società
per l’esercizio dell’azione, ovvero di provvedere alla
convocazione del Consiglio Comunale al fine di relazionarlo
sulla questione ed ottenere ulteriori chiarimenti o impulsi. Quanto
all’affermazione dell’Ambrosi circa la limitazione della sua
eventuale responsabilità solo con riferimento al danno
risultante in sede di approvazione del bilancio consuntivo
relativo al 1990, la Procura Generale rileva che in sede di
approvazione di tale bilancio (avvenuta il 12.12.1991) il danno
era stato considerato nella sua interezza. Quanto
alla censura prospettata dall’appellante Boratto circa la
responsabilità del Consiglio Comunale per non aver dato un
mandato specifico al Sindaco per deliberare l’azione di
responsabilità, il Requirente sottolinea che il Consiglio fu
convocato solo per l’approvazione dei bilanci sociali; perciò,
invitò il Sindaco pro-tempore ad approvare il bilancio con
riserva di perseguire le responsabilità degli amministratori. Non
era necessario, in materia, un mandato specifico, ma era
sufficiente anche una direttiva per indirizzare l’azione del
Sindaco, come avvenuto nel caso in esame. Né
potrebbe imputarsi una responsabilità al Commissario
prefettizio, atteso il limitato periodo in cui egli rimase in
carica (6 mesi). Circa,
poi, la rilevanza nel giudizio “de quo”
dell’impegno particolare profuso del Boratto per
avviare un risanamento della Società, la Procura resistente
osserva che proprio tale impegno denota
che anche il Boratto
era a conoscenza della cattiva condotta degli
Amministratori; sicchè
anche per il Boratto, rimasto in carica dal dicembre 1993
al luglio 1996, non può giustificarsi l’inerzia nel tutelare
le ragioni del Comune. Tuttavia, questa circostanza vale per una
congrua riduzione dell’addebito. D
– Sulla responsabilità del Fiorenzi. Devesi
rilevare che un azionista di minima diligenza non avrebbe dovuto
avere alcuna remora nell’agire in giudizio per tutelare il
patrimonio della società, specie ove si consideri che nella
specie il capitale sociale aveva carattere “pubblico”,
essendo il Comune di Tivoli l’unico azionista. Il
fatto che restavano ancora tre anni per il maturare della
prescrizione non esonera da
colpa il sindaco Fiorenzi, considerato che egli era stato
in carica in un periodo più vicino alla commissione dei fatti
di cattiva gestione societaria. Comunque,
ritiene il Requirente che il non lungo periodo di permanenza in
carica (10 mesi) possa essere valutato come causa di riduzione
dell’addebito. Si
conclude con la richiesta di reiezione degli appelli e di
condanna degli appellanti alle spese
del doppio grado di giudizio. Alle
conclusioni del Procuratore Generale ha replicato, con memoria
depositata il 16.3.2001 il Fiorenzi. Si lamenta, anzitutto, che
per l’asserita responsabilità dei sindaci vi sia stata una
discriminazione delle posizioni personali con una gradazione
inversa della sanzione rispetto al verificarsi dell’evento
dannoso. Si
sostiene, poi, che la dottrina e la giurisprudenza ritengono
appartenga agli amministratori il potere di promuovere azioni,
tra cui quelle di responsabilità (art. 2393 c.c.), mentre
all’assemblea compete di deliberare solo nei casi e nei limiti
previsti dalla legge dello statuto (artt. 2364, 2380, 2384
c.c.). Il
Procuratore Generale – sostiene l’appellante – ha
riconosciuto che il Fiorenzi non aveva alcun obbligo di indurre
gli amministratori ad agire. Infine,
si osserva che non può essere considerato danno il mancato
vantaggio patrimoniale che si reputa sarebbe disceso
dall’esito di un giudizio, che, come insegna la sentenza
impugnata, può essere del tutto contrario a ciò che
logicamente è da attendersi. Con
memoria depositata il 23 marzo 2001
ha, infine, replicato anche l’appellante Boratto. Questi
ha, innanzitutto, precisato che, in esito alla sentenza penale
di condanna del sig. Di Gaspare, ex amministratore della società
“Acque Albule” revocato
nel 1991, il medesimo è stato condannato a risarcire
alla predetta società l’importo di L. 856.003.615 oltre gli
interessi; sicchè sembra potersi prospettare la cessazione
della materia del contendere. Si
insiste, poi, nella irregolare instaurazione del contraddittorio
per la mancata chiamata in giudizio
del commissario prefettizio, ampiamente informato dei
fatti. Si osserva, al riguardo, che, cumulando in sé i poteri
del consiglio e del sindaco, avrebbe ben potuto proporre di
deliberare l’azione sociale di responsabilità. Anche
il Consiglio comunale non è esente da responsabilità, atteso
che non necessitava di essere convocato appositamente per
deliberare l’azione sociale di responsabilità. Nel
merito si ribadisce la mancanza di ogni responsabilità da parte
del Boratto, che non aveva alcuna conoscenza diretta dei fatti
relativi alla gestione della società
nel corso degli anni ottanta. Nessuna particolare
segnalazione era stata a lui fatta per deliberare un’azione
risarcitoria
ex art. 2393 c.c.. In
data 16.3.2001 l’Ambrosi ha depositato memoria
difensiva con la quale si sviluppano ulteriormente le
argomentazioni
svolte
nell’atto d’appello. In particolare, si insiste nella
questione
di natura processuale (e di portata assorbente rispetto
alla questione di giurisdizione) concernente
la condanna che sarebbe stata pronunciata
incorrendo in vizi di ultrapetizione, considerato che
l’Ambrosi era stato convenuto in giudizio per aver omesso di
votare nell’assemblea della società del 12 dicembre 1991
l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, mentre
la sentenza
di condanna è stata pronunciata anche nel riflesso
nell’omissione di denuncia alla Corte dei Conti della
responsabilità degli amministratori della Società. Si
precisa, inoltre, che il Sindaco non aveva ricevuto mandato di
deliberare l’azione sociale di responsabilità nella assemblea
del 12 settembre 1991, posto che il Consiglio comunale ne aveva
esplicitamente riservato l’eventuale promozione. Ed egli
incaricò espressamente il Consiglio di Amministrazione della
verifica delle condizioni per l’esercizio dell’azione
sociale di responsabilità. La
memoria conclude insistendo nell’accoglimento dell’appello. Con
ordinanza n. 22/2001 del 19.4/29.5.2001, il Collegio giudicante
ha disposto l’acquisizione della sentenza n. 31032/2000 del
9.10/18.10.2000 con cui il Tribunale Civile di Roma ha
condannato il revocato presidente del Consiglio
d’amministrazione della Società “Acque Albule” al
pagamento di L. 8.56.003.615 per i danni causati alla predetta
Società. All’odierna
udienza di trattazione sono intervenuti gli avv.ti Schiavello,
Frascaroli, Sanino e Rossi e il Pubblico Ministero. L’avv.
Schiavello ha ribadito che mancano gli elementi della
responsabilità. Non sussisteva l’obbligo di esercitare
l’azione sociale di responsabilità. Il mandato non poteva
avere carattere imperativo. Comunque, tale azione era stata
deliberata dal sindaco Ambrosi: il consiglio d’amministrazione
della Società era stato incaricato di accertare la sussistenza
delle condizioni dell’azione sociale di responsabilità. Comunque,
il Consiglio di Amministrazione – ha sottolineato
l’avv. Schiavello – ha esercitato l’azione di
responsabilità contro il Di Gaspare. Dalla acquisita sentenza
del Tribunale di Roma si argomenta
che tra
il 1995 e il 1996 è stata esercitata l’azione di
responsabilità e, quindi, è stata interrotta la prescrizione
dell’azione di responsabilità. Se ne deduce che mancano i
presupposti di diritto e di fatto dell’azione contro i
sindaci, ora appellanti. L’avv.
Frascaroli ha dichiarato di condividere quanto detto dall’avv.
Schiavello e ribadisce che il contraddittorio doveva essere
integrato con la chiamata in causa del commissario prefettizio. Anche
l’avv. Sanino si associa a quanto esposto dall’avv.
Schiavello. Ha insistito, inoltre, sulla eccezione relativa alla
mancanza di giurisdizione, in quanto l’attività gestoria
sfugge alle attribuzioni del giudice contabile. L’avv.
Rossi ha insistito nell’assunto che l’azione sociale di
responsabilità è stata esercitata con riferimento all’ex
presidente del c.d.a. Di Gaspare. Manca, comunque, la prova del
danno. Ha sottolineato che la prescrizione dell’azione
risarcitoria pubblica decorre dal comportamento, non dal danno. Il
P.M. ha ribadito la responsabilità
degli attuali appellanti che nel loro ruolo di sindaci
pro-tempore del Comune di Tivoli avevano omesso di vigilare
sulla disinvolta gestione della Società e non avevano adottato
nessuna azione a difesa del bilancio pubblico. Questi Sindaci,
che rappresentavano il Comune nella Società, giocavano su due
tavoli: quello dell’Assemblea sociale, regolata dalle norme di
diritto privato, e quelli del Consiglio Comunale, disciplinato
da disposizioni di diritto pubblico. Il
Consiglio Comunale aveva assegnato precisi indirizzi e
prospettato azioni di responsabilità. La relativa delibera del
c.c. era stata preceduta da fatti gravissimi, come l’incendio
e l’appropriazione indebita di fondi sociali. Ma
il tempo era trascorso invano e nel 1996 risultava prescritta
l’azione sociale di responsabilità. Non possono, quindi,
negarsi le omissioni e le colpe gravi dei Sindaci. La loro
responsabilità nasce, dunque, dalle omissioni nell’esercizio
dei doveri di vigilanza che incombevano direttamente sui sindaci
e sulla mancanza di iniziative a tutela del bilancio comunale. Dopo
una breve replica degli avv.ti Schiavello, Sonino e Rossi, la
causa è stata rimessa in decisione. Considerato
in DIRITTO Va
rilevato, anzitutto, che gli appelli “de quibus”, essendo
tutti rivolti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti
e decisi in un “unicus processus” ai sensi dell’art. 335
c.p.c.. Il
Collegio deve, quindi, farsi carico dell’esame delle numerose
eccezioni pregiudiziali sollevate, prima fra tutte quella
relativa alla pretesa carenza di giurisdizione del giudice
contabile. Prodromica
alla verifica del fondamento della predetta eccezione è
l’individuazione del “tema decidendum” della presente
controversia. In proposito, ritiene il Collegio che gli esatti
termini della lite siano ragionevolmente ravvisabili nel
rapporto organico che continuava a legare al Comune di Tivoli i
sindaci, coinvolti nella vicenda, anche nel loro ruolo di
soggetti costituenti l’assemblea sociale delle “Acque Albule”
in rappresentanza del Comune stesso, quale unico azionista. E’
nel quadro di siffatto rapporto che si collocano gli elementi
costitutivi della responsabilità amministrativa addebitata agli
attuali appellanti. Essi, infatti, secondo l’accusa, avrebbero
arrecato: a- contravvenendo ai loro doveri di amministratori
pubblici; b- con omissioni gravemente colpevoli; c- un danno
alle finanze del Comune, unico azionista della S.p.A. “Acque
Albule”. Ciò
che nel giudizio di primo grado è stato rimproverato ai Sindaci
convenuti è il fatto che essi, in rappresentanza dell’ente
locale danneggiato, avevano omesso la
vigilanza sulla società (di cui costituivano
“l’assemblea sociale”) rimanendo inerti di fronte
all’accollo di debiti ingiustificati, senza esercitare nessuna
azione quale quella di cui all’art. 2393 c.c., a tutela del
patrimonio sociale e, quindi, in buona sostanza, del bilancio
comunale. L’eccezione
di difetto di giurisdizione va, pertanto, respinta. Giova
ricordare, al riguardo, che secondo la giurisprudenza della
Cassazione (cfr. da ultimo, sent. N. 15050 del 9 settembre 2001)
la giurisdizione del giudice contabile si fonda sulla pertinenza
del denaro all’ente pubblico e, quindi, va affermata ogni
qualvolta si controverta sulla sussistenza di un pregiudizio che
direttamente – come nel caso di specie – si rifletta sul
bilancio erariale. Nell’angolazione
delle osservazioni suesposte viene a cadere anche la censura di
ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i primi giudici. La
lettura della sentenza impugnata consente di acclarare che i
sindaci, ora appellanti, sono stati condannati per aver essi
omesso gli adempimenti di loro competenza per il tempestivo
esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli
amministratori revocati della Società. Il
giudice di I° grado ha svolto le considerazioni su cui fa leva
l’appellante Ambrosi solo “ad abundantiam”, per meglio
precisare, cioè, la particolare situazione gestionale della
Società. Quanto
all’eccezione, preliminare al merito, riproposta dall’Ambrosi
e sollevata dal Fiorenzi, della prescrizione dell’azione, essa
si appalesa chiaramente inconsistente. Gli appellanti ne
sostengono la fondatezza nel convincimento che il “dies a
quo” dell’excursus prescrittivo andrebbe ravvisato per
ciascuno dei convenuti nella data di cessazione dalla carica di
sindaco (1992 l’Ambrosi e 1993 per il Fiorenzi). Ma
l’assunto è erroneo. La responsabilità amministrativa dei
convenuti, ora appellanti, si ricollega, nella prospettazione
attorea, accolta nella sentenza impugnata, al mancato esercizio
dell’azione sociale di responsabilità a carico degli
amministratori sociali revocati. Pertanto, la relativa azione
pubblica risarcitoria non poteva essere
esperita prima che si consumasse il periodo di
prescrizione dell’azione sociale di responsabilità ex art.
2393 c.c. ossia prima del 1996. E’ in tale epoca che si
determina l’impossibilità di perseguire sul piano
risarcitorio gli amministratori della Società con il correlato
effetto di rendere, nel contempo, certo e concreto il danno
delle finanze comunali costrette a ripianare le perdite della
Società. E’, quindi, in tale momento che va individuato
l’inizio del periodo di prescrizione dell’azione
risarcitoria erariale nei confronti dei Sindaci, dimentichi di
deliberare tempestivamente l’azione sociale di responsabilità
ex art. 2393 c.c. a tutela del patrimonio sociale e, di
riflesso, delle finanze del Comune, unico azionista. Sostiene
la difesa degli appellanti che con l’azione contro l’ex
presidente del c.d.a. Di Gaspare sarebbe rimasta interrotta
la prescrizione dell’azione sociale di responsabilità
ex art. 2393 c.c.. L’affermazione non è sostenibile, atteso
che nei confronti del Di Gaspare era stato avviato un giudizio
penale e che nessuna azione era stata comunque intrapresa nei
confronti degli altri amministratori sociali responsabili della
decozione della Società. Inoltre, del tutto destituito di
fondamento appare l’assunto difensivo secondo cui la
prescrizione decorre dal comportamento illecito e non
dall’evento, considerato che nella fattispecie il
comportamento ha avuto una iterazione di ben cinque anni. Del
pari infondata appare l’eccezione concernente la pretesa
indeterminatezza della domanda introduttiva del giudizio. Sostengono
i convenuti, ora appellanti, che il contenuto
della domanda giudiziale non può essere costruito “per
relationem”, ossia facendo rinvio ad atti non conosciuti dalla
parte
convenuta. Devesi rilevare, per contro, che la domanda si
presenta incentrata su documenti pubblici, di cui i convenuti
avrebbero ben potuto prendere conoscenza. Nessuna
indeterminatezza, idonea a rendere invalido l’atto di
citazione, può, quindi, rimproverarsi nella fattispecie. Il
quadro delle eccezioni preliminari si completa con quella,
insistita dal Boratto, secondo cui il giudizio sarebbe
claudicante per incompletezza del contraddittorio, non essendo
stati citati anche il Commissario prefettizio del Comune (in
carica da giugno al dicembre 1993) e i consiglieri comunali
dell’epoca, che avevano approvato i bilanci della Società. Invero,
l’enormità e la risonanza della notoria situazione
deficitaria in cui versava la Società imponevano ai predetti
soggetti un’azione più incisiva e determinante a tutela delle
finanze comunali; sicchè non possono escludersi profili di
responsabilità a loro carico. Tuttavia, dato che nel caso in
specie non si verte in ipotesi di “litis consortio” necessaria,
la mancata loro “vocativo in ius” non travolge né
inficia in alcun modo il presente giudizio. °°° Sgombrato
il campo dalle questioni preliminari e passando all’esame del
merito, ritiene il Collegio che possono fissarsi nella vicenda i
seguenti punti fermi, risultanti “per tabulas” e che nemmeno
le difese dei soccombenti, ora appellanti, revocano in dubbio: 1
– la gestione degli amministratori della Società “Acque
Albule”, poi revocati dall’Assemblea sociale e da cui ha
tratto origine la vicenda in parola, può considerarsi una
“mala gestio” che ha causato alla Società danni per alcuni
miliardi (circa 4.800 milioni); 2
– tali danni si sono “de plano” riversati ai sensi
dell’art. 2362 c.c. sulle finanze del Comune di Tivoli, unico
azionista della società; 3
–
Vi era una notevole probabilità di ottenere una condanna in
sede civile degli ex amministratori della Società, con ristoro,
sia pure parziale, del patrimonio sociale e, quindi, delle
finanze comunali. Lo attestano i seguenti numerosi e univoci
fatti, tutti conosciuti o facilmente conoscibili dagli attuali
appellanti: a
– le relazioni del Collegio sindacale; b
– lo studio del dr. Salvati, commercialista incaricato di
esaminare la situazione economico-finanziaria della società; c
– la revoca degli amministratori della società, avvenuta
nel giugno 1991; d
– l’incendio che distrusse parte della documentazione della
Società; e
– i fatti criminosi, connessi alla gestione sociale,
imputabili all’ex Presidente del consiglio di amministrazione,
conosciuti fin dal mese di agosto del 1991; 4
–
con delibera del 10.12.1991 il Consiglio Comunali di Tivoli
conferiva al Sindaco precisi indirizzi e prospettava azioni di
responsabilità contro gli amministratori; 5
– Nessuna azione sociale di responsabilità ai sensi
dell’art. 2393 c.c. venne mai esperita e nel 1996 ogni azione
di siffatta tipologia risultava prescritta, rendendo certo il
danno subito del patrimonio sociale e conseguentemente lo
speculare depauperamento delle finanze comunali. A
fronte del suddelineato quadro giuridico-fattuale, il
comportamento dei Sindaci, evocati in giudizio, non può non
apparire gravemente colpevole. La
vicenda aveva suscitato grave allarme sociale nell’opinione
pubblica del grosso centro laziale. Essa, pertanto, doveva
essere seguita costantemente dagli attuali appellanti, ciascuno
dei quali cumulava in termini indissolubili la carica di vertice
dell’Amministrazione
comunale e il ruolo di assemblea sociale. I sindaci, sia
come organi di vertice del Comune sia come assemblea sociale,
avevano l’elementare dovere di intervenire richiedendo
formalmente ai nuovi amministratori di esperire
l’azione sociale di responsabilità. E’
vero che l’assemblea sociale, identificata nel Sindaco Ambrosi,
aveva dato mandato al nuovo consiglio d’Amministrazione di
verificare l’esistenza di fattispecie di responsabilità a
carico degli amministratori revocati. Ma
non è sufficiente, per sottrarsi a una prognosi di
responsabilità, adombrare – come fa la difesa degli
appellanti – che, se gli amministratori sociali non hanno
proposto l’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., ciò
significherebbe che essi non avevano ritenuto sussistenti le
condizioni per agire. I
sindaci, in quanto responsabili diretti delle azioni di tutela
(anche cautelare) del patrimonio comunale (art. 151, n. 8, del
T.U. n. 148 del 1915) ed in posizione di sovrintendenza su tutti
gli affari ex art. 36 della legge. 142
ex art. 142 del 1990, avevano la diretta responsabilità
su una vicenda, quale quella dell’”Acque Albule”, che per
l’entità degli interessi finanziari coinvolti aveva
profondamente turbato l’opinione pubblica della comunità
amministrata. Ad
essi spettavano le doverose funzioni propulsive, che invece non
hanno certamente esercitato. Non risulta, infatti, dagli atti la
benché minima traccia documentale che i sindaci avessero
preteso e sollecitato dagli amministratori sociali una risposta
formale e giuridicamente impegnativa sulla necessità di agire
ex art. 2393 c.c., come prospettato dal massimo organo
collegiale comunale. Nell’ottica
di tali considerazioni non possono revocarsi in dubbio
l’inerzia dei Sindaci convenuti, ora appellanti, e la gravità
del loro comportamento. °°° Acclarata
la responsabilità degli appellanti nella fattispecie “de
qua”, occorre procedere all’esame delle censure concernenti
la quantificazione del danno posto in concreto a carico dei
soccombenti e i criteri di ripartizione tra gli stessi
dell’addebito. Circa
l’importo della condanna, la difesa dell’Ambrosi
sostiene che esso sarebbe stato determinato senza alcuna
indicazione dei criteri del calcolo operato in via presuntiva. La
doglianza è infondata. Giova ricordare, anzitutto, che il danno
causato dalla “mala gestio” della Società ammontava al
31.12.1991 a non meno di L. 4.718.000.000; somma che andava a
gravare sulle finanze del Comune quale unico azionista. Il
reintegro del patrimonio sociale e, quindi, delle finanze
comunali sarebbe stato possibile soltanto con l’esercizio
dell’azione ex art. 2393 c.c.. Il
danno subito dal Comune da porre a carico
dei Sindaci consiste, pertanto, nella perdita di una c.d.
“chanche”, ossia nella perdita della possibilità
“qualificata” per il comune di ottenere il risarcimento,
attraverso la condanna, a favore della Società, degli
amministratori incapaci e negletti. Siffatta
“chanche”, per l’obiettiva incertezza del buon esito del
giudizio, a carico degli amministratori sociali che avrebbe
dovuto essere intentato, è stata equitativamente quantificata,
per difetto, nella misura minima di un miliardo. Quanto
ai criteri di ripartizione dell’addebito tra i soccombenti,
non sembra che la sentenza meriti censure. I primi giudici hanno
correttamente ritenuto di addossare al sindaco Ambrosi il 60%
del danno nella prevalente considerazione che egli ebbe il
mandato da parte del Consiglio Comunale
di “perseguire le eventuali azioni di responsabilità”.
In quella circostanza, anziché attivarsi, ritenne di
“riservarsi”, vanificando così “anche la mozione”
deliberata dal Consiglio
Comunale. Infatti,
“la riserva” non fu mai sciolta e non si seppe più nulla
delle verifiche, peraltro del tutto superflue dal momento che si
disponeva di dati certi. La
responsabilità del Fiorenzi è stata riconosciuta meno
pregnante, attesa la relativa brevità della sua permanenza in
carica. Più
defilata ancora è stata giudicata, pur nella sua incontestabile
gravità, la responsabilità del Boratto, giocando in suo favore
la circostanza di avere egli ereditato una situazione già da
altri malamente gestita e di essersi in qualche modo attivato
per riportare i rapporti con la Società entro la cornice di una
maggiore aderenza alla disciplina societaria. Il
Collegio ritiene di poter condividere pienamente
l’impostazione e le argomentazioni della sentenza impugnata in
ordine alla quantificazione del danno risarcibile e ai criteri
della sua ripartizione tra i convenuti. Tuttavia,
la valutazione di talune circostanze oggettive, in parte
sopraggiunte, e soggettive suggeriscono una rimeditazione
dell’ammontare
del “quantum debeatur”. Anzitutto,
l’acquisizione, a seguito dell’ordinanza istruttoria n.
22/2001 di questa Sezione d’appello, della sentenza del
Tribunale di Roma, che condanna l’ex presidente della
Società (Di Gaspare Pierluigi) alla refusione di oltre 850
milioni di lire per indebita appropriazione, induce ad una
proporzionale teorica riduzione del danno di diversi miliardi
subito dalle “Acque Albule” a causa della gestione che ha
occasionato il presente giudizio. Ne
consegue che anche l’importo di L. 1.000 milioni, in cui è
stato determinato il danno in concreto posto a carico dei
sindaci soccombenti, può essere equitativamente contenuto entro
limiti più ristretti. E’
appena il caso di sottolineare che la somma di 850 milioni di
lire, al cui pagamento il Di Gaspare è stato condannato, non può
essere detratto “sic et sempliciter“
dal danno di un miliardo addebitato ai Sindaci
appellanti, ma va detratto dal danno globale, ben maggiore di
diversi miliardi, su cui venne equitativamente calcolato il
danno addossato in concreto ai sindaci in sede di giudizio
contabile. Inoltre,
nel determinare la quota di danno a carico degli appellanti
devesi tener conto anche della parte, sia pure marginale,
addebitabile al Commissario prefettizio e ai consiglieri,
secondo quanto si è sopra precisato in occasione dell’esame
dell’eccezione relativa all’incompletezza
del contraddittorio. Infine,
vanno valutate al fine di un ampio esercizio del potere
riduttivo ex art. 52
del R.D. n. 1214 del 1934 le circostanze soggettive della
breve permanenza in carica quale sindaco, per il Fiorenzi, e del
particolare impegno profuso nella sistemazione dei rapporti con
la Società, per il Boratto. Nella
logica delle riflessioni sopra svolte, ritiene il Collegio che,
nel prudente apprezzamento di tutte le riferite circostanze, le
quote di danno da porsi a carico di ciascuno degli appellanti
siano da fissarsi nelle seguenti misure: L. 400 milioni per l’Ambrosi,
L. 150 milioni per il Fiorenzi e L. 50 milioni per il Boratto,
oltre gli interessi legali sulle rispettive somme a decorrere
dalla data di deposito della presente sentenza, ma senza
rivalutazione monetaria. Le
spese processuali anche di questo grado di giudizio seguono la
soccombenza. P.Q.M. La
Corte dei Conti, Sezione II giurisdizionale centrale, ogni
contraria istanza eccezione e difesa reietta, riuniti gli
appelli “de quibus” in un unico giudizio ex art. 335 c.p.c.
condanna in parziale accoglimento degli appelli stessi e in
parziale riforma della sentenza impugnata, il sig. Piero Ambrosi,
il sig. Ezio Fiorenzi e il sig. Alcibiade Boratto al pagamento
senza vincolo di solidarietà
e senza rivalutazione monetaria, in favore del Comune di
Tivoli, delle somme a fianco di ciascuno di essi indicate: Ambrosi L. 400.000.000 (quattrocentomilioni) pari ad
euro 206.582,76 (duecentoseimilacinquecentot-tantadue/76); Fiorenzi L.
150.000.000 (centocinquanta-milioni) pari ad euro 77.468,52 (settantasettemilaquat-trocentosessantotto/52);
e Boratto
L.
50.000.000 (cinquantamilioni) pari ad euro 25.822,84 (venticinque-milaottocentoventidue/84). I
summenzionati soccombenti sono, altresì, tenuti al pagamento,
sulle rispettive somme suindicate, degli interessi legali
decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza. Gli
stessi sono, inoltre, condannati al pagamento, in parti eguali e
senza vincolo di solidarietà, delle spese processuali anche di
questo grado di giudizio, che sino al deposito della presente
sentenza ammontano a € 618,98
(euro
seicentodiciotto/98). Omissis |