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Accertamenti
patrimoniali ai sensi dellart. 6 legge n. 97/2001 : destinatario, oggetto e
modalità investigative. Materiale di studio e
documentazione a cura del v.p.g. Sergio
Auriemma I N D I C E
1. Introduzione e premesse
metodologiche
...
2 2. Lambito oggettivo di applicazione : le tipologie di
reato
. 4 3. Lambito soggettivo : il destinatario degli
accertamenti
. 8 4. La finalità degli
accertamenti
10 5. Loggetto degli
accertamenti
.
14 6. Il quomodo investigativo : principali
tecniche e modalità
. 18 7. Appendice normativa · legge 27 marzo 2001, n. 97 . 22 ·
art. 240 codice penale
.............................................................
.. 25 ·
art. 322 ter codice penale
.
..
25 ·
art. 335 bis codice penale
..
.
25 ·
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (stralcio)
..
26 ·
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(stralcio)
..
.. 29 ·
DM 4 agosto 2000, n.
269............................................................. 32 ·
DLGS 19 marzo 2001, n. 68
(stralcio)
.
36 1. Introduzione e premesse metodologiche Larticolo 6 della legge 27 marzo 2001, n. 97, che nella sua struttura include taluni precetti (commi 1 e 3) dettati ad integrazione del codice penale e di quello di rito penale, reca una norma riguardante le attività funzionali del Pubblico Ministero contabile. La disposizione di interesse (comma 2) recita :
Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore
generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del
condannato. I lavori preparatori
della legge, in ordine allenunciata disposizione e a differenza di quanto attiene ad
altre norme presenti nel testo (es. art. 9, che modifica lart. 652 c.p.p. e su cui
si registrano precise indicazioni della mens legis), attraverso i resoconti pubblicati non
lasciano trasparire elementi in grado di giovare alle riflessioni sul tema. Basti annotare, in
proposito, che i commi 1 e 2 dellarticolo 6 scaturiscono da un emendamento proposto
ed introdotto al Senato (rispetto al testo precedentemente licenziato dalla Camera),
approvato con ladesione del relatore e del Governo, senza alcuna traccia di
discussione. Anche nella successiva fase cd. di navetta non risulta che
laltro ramo parlamentare sia tornato ad occuparsi, con miglior dettaglio
argomentativo, della prescrizione. [1] Lanalisi,
pertanto, non può che esclusivamente avvalersi dei tradizionali criteri ermeneutici di
cui allart. 12 delle preleggi. Nel fare ciò, vanno
messi in separata evidenza gli aspetti suscettibili di lettura pacifica, perché
palesemente assistita dallelemento letterale (significato delle parole) o
logico (connessione) e quelli che invece, esigendo luso di altri criteri
(teleologico, sistematico, storico) talvolta forieri di letture controverse o non
suffragate da solidità argomentativa, suggeriscono di orientarsi verso una più capillare
e prudente introspezione. Rimane da segnalare,
prima di entrare nel vivo del tema, una circostanza utile a cogliere il taglio rivestito
dal presente documento. Il programma
predisposto per lodierno Seminario di studi ha ipotizzato, sullunico tema
suaccennato, la stesura di una doppia relazione. Ciò ha reso
inevitabile concordare preventivamente e circoscrivere, tra i due relatori
designati, un diverso spazio di intervento, affinché restasse limitata al massimo
loccorrenza di sovrapposizioni argomentative. Per queste ragioni, sembra doveroso dar conto della metodologia scelta nel mettere a punto la presente relazione. Partendo
dallunica norma in discussione e presupponendo compiutamente conclusa
unanalisi di tipo sistematico e funzionale (la ratio ; i rapporti tra
giurisdizione penale e giurisdizione contabile; le interrelazioni con larticolo 7
della medesima legge; lorgano gravato dallobbligo di trasmissione della
sentenza; lorgano inquirente titolare delle potestà accertative; i provvedimenti di
disposizione patrimoniale di competenza del giudice contabile), le notazioni di qui in poi
offerte alla riflessione collettiva che avrà luogo nel Seminario proseguiranno
nelloccuparsi dei soli aspetti contenutistici degli accertamenti
patrimoniali. In altre parole, si
cercherà di mettere a fuoco lesame sui destinatari, sulle finalità procedurali,
sulloggetto e sulle modalità di svolgimento delle investigazioni esperibili.
2. Lambito oggettivo di applicazione : le tipologie
di reato. La norma in esame, nel
prevedere lassolvimento di adempimenti intestati alla competenza di due diverse
autorità giudiziarie, reca puntuale enunciazione sia delle tipologie di reato per le
quali debbono valere i prescritti adempimenti, sia del soggetto sottoponibile ad
accertamenti. Da un punto di vista
sistematico, la disposizione obiettivamente amplia la portata di alcune norme di
attuazione del codice di procedura penale. Ci si intende riferire,
in primo luogo, allart. 129, comma 3, att., che già prescriveva la cd.
informativa sullimputazione, proveniente dal Pubblico Ministero
penale e diretta al Procuratore generale presso la Corte dei conti, allatto
del cd. esercizio dellazione penale (richiesta del PM di
applicazione di pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p. o richiesta del
PM di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p.). Laltra
disposizione che viene comparativamente in rilievo è il comma 1 bis dellart. 133
att., come introdotto dallart. 3, comma 5, della legge 97/2001. Il comma aggiunto
prescrive la notifica del decreto che dispone il giudizio (dunque del
decreto emesso dal giudice delludienza preliminare) alle amministrazioni o
enti di appartenenza, sempre che limputazione riguardi talune specifiche tipologie
di delitti e compreso il caso in cui il decreto sia emesso nei confronti di dipendenti di
enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica. [2] Lampliamento
così operato - lasciando in disparte ogni considerazione sulla
diversa funzione o ratio assolta dalle varie norme citate e prendendo in esame la
sola parte che interessa lambito tematico prescelto per la presente relazione
- è nel senso che la disposizione che qui ci occupa (art. 6, comma 2,
legge 97/2001) aggiunge nel sistema due ulteriori e distinti adempimenti
. Gli adempimenti
prescritti consistono : - per lautorità
penale, nel trasmettere la sentenza di condanna alla Corte dei conti; - per il pubblico
ministero contabile, nel dar corso a susseguenti accertamenti patrimoniali. Va notato, attraverso
una sorta di diagnosi differenziale su aspetti che qui interessano, che la norma
: ·
esattamente al pari dellart. 129, comma 3, att., letteralmente indica quale
destinatario della trasmissione della sentenza di condanna il Procuratore Generale
della Corte dei conti ·
a differenza dellart. 129, comma 3, att., impone la trasmissione documentale della
sentenza di condanna (cioè un quid pluris rispetto alla generica informativa o
notizia sull imputazione, talvolta rassegnata senza documentazione a
supporto). ·
a differenza dellart. 129, comma 3, att., impone la trasmissione della sentenza in
caso di condanna per classe omogenea di reati (delitti contro la P.A. commessi a fini
patrimoniali), senza più fare indistinto riferimento a reato che
ha cagionato un danno per lerario · a differenza dellart. 129, comma 3, att., non individua con precisione lautorità penale (giudice o Pubblico Ministero) onerata dellobbligo comunicazionale ·
a differenza dellart. 133, comma 1 bis, att., non si riferisce a fattispecie
analiticamente enunciate, ma attiene a classe omogenea di reati, quali i delitti contro la
P.A. commessi a fini patrimoniali. Alcuni fra i tratti
comparativi summenzionati tornano utili, come si vedrà di qui a poco,
nellindagine interpretativa concernente la disposizione di
interesse. Per il momento, al fine
di proseguire lesame, si deve tener presente che le fattispecie incriminatrici
portate in rilievo dalla disposizione sono i delitti di cui al capo I, titolo
II, libro II del codice penale, commessi a fini patrimoniali. Quanto ai poteri
accertativi affidati al PM contabile, essi riguardano il
condannato. La norma, quindi,
strutturalmente tratteggia due elementi, meglio a dirsi presupposti, che ne delimitano
lambito di applicazione, rispettivamente sotto il profilo oggettivo e
soggettivo. I due presupposti sono concomitanti o cumulativi. Infatti, stante la formulazione lessicale, vi è necessità di acclarare la sussistenza e tener conto di entrambi, onde dare legittimamente corso agli incombenti (obbligo di trasmissione della sentenza; susseguenti investigazioni patrimoniali). In presenza di una
condanna per delitti commessi a fini patrimoniali, lautorità penale sarà
tenuta a curare la trasmissione della sentenza al PM contabile e questultimo, da
parte sua, procederà agli accertamenti. Se il cumulo è
traguardo ermeneutico raggiungibile de plano, lanalisi concernente ciascuno
dei due presupposti, invece, lascia intravedere talune perplessità, che è
opportuno vagliare più approfonditamente. E utile
individuare singolarmente : ·
lambito oggettivo di applicazione della norma, cioè lesistenza di una
sentenza penale di condanna per
delitti commessi a fini
patrimoniali ·
lambito soggettivo di applicazione della norma, cioè la conducibilità di
accertamenti patrimoniali
a carico del
condannato Iniziando
dallambito oggettivo, si osserva che la locuzione
commessi a fini
patrimoniali potrebbe indurre a ritenere - a prima vista
- trattarsi di una indicazione superflua, considerato che : a) i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione costituiscono ipotesi incriminatrici prevalentemente caratterizzate da apprensioni di denaro o altre utilità o profitti, aventi contenuto direttamente patrimoniale (es. peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc.); b) la giurisdizione contabile attiene, di per se stessa, a vicende nelle quali viene in rilievo ed esame una lesione a contenuto patrimoniale o, comunque, patrimonialmente valutabile. Sennonché, non può
sfuggire allattenzione dellinterprete che, fra i delitti dei pubblici
ufficiali contro la P.A. si iscrivono talune figure di reato (si pensi,
esemplificativamente, allabuso di ufficio ex art. 323 c.p. e allomissione o
rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p.) nel cui paradigma costitutivo non è
rinvenibile, o non sempre è rinvenibile, il cosiddetto fine
patrimoniale. Qualche riflessione aggiuntiva, proprio in tema di abuso di ufficio, permette di cogliere con nettezza la circostanza anzidetta. Il reato di abuso d'ufficio, quale
regolato da nuova configurazione normativa (art.323 cod. pen., come modificato dalla legge
16 luglio 1997, n. 234) sussiste quando, per effetto di indebita condotta posta in essere
mediante un comportamento tipico (violazione di legge o di regolamento, trasgressione del
dovere di astensione), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano
effettivamente procurato a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere
patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri un danno ingiusto. Nell'attuale previsione incriminatrice, pertanto, labuso non si configura come reato formale di mera condotta e di pericolo, ma quale vero e proprio reato di evento e di danno. Nella diversa
descrizione della fattispecie legale tipica rispetto alla
pregressa formulazione, occorre il verificarsi di una lesione effettiva e non la
mera esposizione a pericolo dell'interesse garantito dalla norma (il bene giuridico
tutelato dall'art. 97 Cost. , ossia il buon andamento e
l'imparzialità della pubblica amministrazione). [3] Vi è da dire che rispetto alla
previgente configurazione del reato, la riforma del 1997 ha sicuramente ristretto
lingiusto vantaggio a quello di natura patrimoniale, postulando così un
carattere specifico (appunto quello patrimoniale) che, prima della novella, valeva solo a
contraddistinguere ed integrare lipotesi più grave di cui al comma secondo
dell'art. 323 cod. pen. previgente, costituente autonoma ed alternativa fattispecie
di reato. [4] Di contro, il
danno ingiusto cui si riferisce lart. 323 c.p. è, per esplicita lettera
del precetto, di natura non necessariamente patrimoniale. Esso, cioè, non corrisponde
univocamente a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti
soggettivi perfetti, ma può riguardare anche l'aggressione ingiusta ad altro bene o
interesse, come ad esempio alla sfera della personalità tutelata da norme costituzionali,
concretandosi nella induzione di ansie, di preoccupazioni, di perdita di prestigio e di
decoro, quali eventi causati dalla condotta del pubblico ufficiale agente. [5] La diversità
paradigmatica tra le due ipotesi di abuso è tale che si può parlare di eventi in
alternativa (conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale o realizzazione di danno
ingiusto per altri) e che, solo quando ricorre il secondo, il reato è qualificabile come
plurioffensivo, nel senso della presenza necessaria di un soggetto leso determinato,
diverso dalla pubblica amministrazione, titolare di un proprio interesse tutelato,
distinto da quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità , dalla
trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. [6] Tutto ciò è sintetizzabile nella notoria distinzione tra abuso a fini patrimoniali e abuso in danno. Tenendo presente la
distinzione, dovrebbe essere agevole riconoscere che la locuzione
commessi a fini patrimoniali affatto è da considerare espressione
pleonastica o addirittura risalente a trascurata padronanza di lessico tecnico-giuridico. Al contrario, nella struttura della disposizione in esame la formula riveste una precisa funzione limitatrice. Essa è rivolta a
cogliere e circoscrivere le uniche tipologie di delitti contro la
P.A. - quelli perpetrati a fini di vantaggio patrimoniale dellagente o
di altri - per i quali lautorità penale potrà dirsi
onerata dell obbligo di trasmissione della sentenza al Pubblico Ministero presso la
Corte dei conti, restando invece esclusi gli abusi commessi solo recando ad altri un
danno non patrimoniale. [7] La precisazione
letterale di legge, quindi, attinge senzaltro al concetto dei cosiddetti
reati causalmente orientati . Si tratta di strutture
paradigmatiche nelle quali, affinchè possa reputarsi integrata la fattispecie
incriminatrice, è indispensabile che la condotta illecita descritta dal precetto
codicistico e tenuta dallagente si ponga in rapporto di connessione o derivazione
causale con uno specifico evento (nel nostro caso il vantaggio patrimoniale
conseguito dallagente o da un terzo). [8] Naturalmente tutto ciò
in sede penale ha riflessi precipui anche in tema di elemento soggettivo, dovendo
lintenzionalità del reo essere orientata alla causazione dellevento in
parola e restando, di converso, esclusa la configurabilità del cd. dolo eventuale. In conclusione, per la
parte che ci interessa più da vicino, può dirsi che proprio in ragione
dellacclarata finalità patrimoniale dellazione delittuosa linquirente
contabile riceverà in trasmissione la sentenza penale e potrà procedere agli
accertamenti di propria competenza.
3. Lambito soggettivo : il
destinatario degli accertamenti. Superato
liniziale snodo ermeneutico, conviene passare allesame del cd. ambito
soggettivo della disposizione di legge, cioè alla individuazione del soggetto che,
avendo riportato condanna in sede penale, a seguito della trasmissione della sentenza
potrà essere assoggettato alle investigazioni patrimoniali e, se del caso, al
novero dei connessi provvedimenti di disposizione patrimoniale promuovibili dal
Pubblico Ministero ed assumibili dal Giudice
contabile. Anche sotto questo
profilo, in una fase di studio come quella odierna è indispensabile sforzarsi di
enucleare un criterio identificativo a valenza generale, che sappia svincolarsi
dalle specificità di casi concreti. In questa
prospettiva, si intende parlare succintamente di coloro che, per comodità espositiva,
possono essere denominati destinatari degli accertamenti. E pacifico, in primo luogo, che i delitti contro la P.A., pur se reati propri esigenti la qualificazione del soggetto agente, non escludono per ciò solo il concorso da parte di persone estranee agli apparati organizzativi pubblici. Leventuale compartecipazione, nel senso di contributo causale attivo e concreto, da parte di soggetto non qualificato, allattività criminosa compiuta dallagente pubblico, fa sì che lestraneo possa restare condannato al medesimo titolo. Altrettanto evidente è
che, qualora il reato sia commesso a scopo di vantaggio patrimoniale,
questultimo non necessariamente orbita nella sola sfera giuridica dellagente
pubblico autore della condotta incriminata, ben potendo concretarsi nel vantaggio
assicurato ad un terzo privato, non concorrente nel reato e non
condannato. Ebbene, nelle due
diverse ipotesi suindicate (concorso nella condotta delittuosa da parte di terzo,
condannato allo stesso titolo; mero vantaggio patrimoniale appreso da terzo non
condannato) il soggetto estraneo alla P.A., in ogni caso, non può diventare destinatario
degli accertamenti affidati al PM contabile. A ciò nettamente
sembra contrastare sia il tenore letterale della disposizione, sia la sua ratio. Tenendo a mente che la
legge affida accertamenti a carico
del condannato,
lelemento letterale porta ad escludere che gli accertamenti possano avere quale
destinatario il terzo non condannato, pure se costui abbia, in concreto, tratto
vantaggio patrimoniale dalla consumazione del reato. Circa, invece,
lipotesi di terzo del tutto estraneo alla P.A., compartecipe nel reato e condannato
(ex artt. 110 e 117 c.p.), dovrebbe in proposito farsi uso del criterio cd. teleologico. Gli accertamenti
patrimoniali sono finalizzati e non potrebbe essere diversamente
al susseguente ed eventuale espletamento di funzioni e compimento di atti giudiziari
di competenza del PM contabile, cioè allesercizio oppure alla prosecuzione, se già
autonomamente avviata, dellazione di responsabilità, con connesse misure di tutela
interinale o cautelare. Se così è, il terzo,
anche se condannato a titolo di compartecipe, è soggetto comunque privo della qualifica
di pubblico ufficiale (o esercente di pubblico servizio) e, quindi, non assoggettabile
alla giurisdizione di responsabilità, per carenza di presupposto giuridico indefettibile
(rapporto di servizio). Per completare
lesame dellambito soggettivo della norma in discussione viene da chiedersi, a
questo punto, se la sentenza di condanna debba essere oggetto di trasmissione anche nel
caso in cui sia stato condannato un dipendente di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica. Già si è dato cenno,
in precedenza, del fatto che la legge n. 97/2001, in altre sue partizioni
(articolo 3, commi 1 e 5), ha previsto significativi potenziamenti dellazione
di contrasto da essa in generale ipotizzata, estendendola verso tipologie di delitti
commessi da soggetti non rientranti nel ristretto novero dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, quale attualmente delimitato dallart. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 29/1993 (poi trasfuso nellarticolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30.3.2001, n. 165). Sul piano teleologico,
pertanto, risulterebbe irragionevole e contraddittorio ritenere che lestensione in
parola riguardi i soli rapporti tra illecito penale ed illecito
disciplinare e non investa i casi, connotati da maggior disvalore, di
comportamento delittuoso causatore di illecito e di danno erariale, rimesso alla
cognizione del giudice contabile. Ma vi è di più. La dizione letterale
usata nellarticolo 6, comma 2, comprende tutti i delitti contro la P.A.
commessi a fini patrimoniali , non solo quelli analiticamente
enumerati nellarticolo 3. Sarebbe illogico pensare che il legislatore, pur utilizzando una classificazione di reati tanto più ampia, abbia nel contempo inteso escludere, solo per i dipendenti di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, lobbligo di trasmissione della sentenza. Esiste infine, e va
colto nellarticolo 7 della medesima legge n. 97, un ulteriore elemento
letterale, anchesso insuperabile. Quando fa riferimento
alla cd. responsabilità per danno erariale e dispone lobbligo di
comunicazione della sentenza irrevocabile, la legge 97 richiama indistintamente le
condanne penali pronunciate nei confronti di tutti i dipendenti elencati nel precedente
articolo 3. Ciò induce
inevitabilmente a ritenere che la trasmissione della sentenza presa in considerazione
nellarticolo 6 non possa che comprendere, al pari di quanto avviene nella ipotesi di
comunicazione della sentenza ex art. 7, i delitti contro la P.A. commessi a fini
patrimoniali da dipendenti di enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica. Derivatamente, gli
accertamenti patrimoniali a cura del PM contabile potranno aver corso nei confronti dei
succitati soggetti, ove condannati in sede penale.
4. La finalità degli accertamenti
Un interrogativo
cruciale nellanalisi della norma che ci occupa attiene alla finalità
degli accertamenti patrimoniali, intesa quale obiettivo o scopo degli
stessi. In prima battuta può dirsi che
deve trattarsi, con tutta evidenza, di uno scopo di natura strumentale. Le investigazioni dalla
legge commesse al PM contabile, ricevente in trasmissione la sentenza penale di
condanna, non possono che essere finalizzate ad un quid ulteriore e
susseguente, verosimilmente correlato allesercizio di attribuzioni di competenza. Diversamente opinando,
la prescrizione normativa risulterebbe inutiliter data. Né sembra ipotizzabile
che il legislatore, pur nella sua lata ed insindacabile discrezionalità, abbia
inteso con larticolo 6 in ogni caso eccitare lesercizio di poteri
giudiziari istruttori, a prescindere totalmente dalla eventualità che possa essere
instaurato un giudizio di responsabilità patrimoniale. Siffatta impostazione
lascerebbe trasparire unintrinseca ed insanabile irragionevolezza della norma,
probabilmente violatrice finanche del precetto di cui allart. 97 Cost. che, sia pure
eccezionalmente e per casi limitatissimi enunciati dalla Consulta, può venire in rilievo
nel campo dellamministrazione della giustizia sotto il solo profilo
organizzativo-funzionale. Se queste
primissime asserzioni paiono essere abbastanza attendibili, per il resto si schiude un
terreno ermeneutico più impervio, tutto da esplorare. La trattazione svolta
da altro relatore (che mi ha preceduto), già dedicata allo specifico tema,
mette accuratamente in risalto, attraverso lesame sistematico di due complessi
normativi recati dalla legge n. 97/2001 (segnatamente larticolo 6, letto in
correlazione con larticolo 7), il legame finalistico che lega tra di loro gli
accertamenti patrimoniali e le azioni giudiziarie (prevalentemente cautelari o
conservative) che, allesito dei primi ed a cura del PM contabile, potranno
conseguire. La medesima
trattazione, inoltre, offre irrinunciabili ed acute precisazioni in ordine allorgano
(Procuratore Generale o Procuratore Regionale) intestatario delle potestà
accertative. E evidente
che - entro il diverso ambito di riflessione affrontato dal collega
- può anche discutersi della reale efficacia che la comunicazione della
sentenza prevista dallart. 6, pur ampliando la portata dellart. 129 att.
c.p.p., è in grado di assicurare allintervento accertativo del PM contabile (che
dovrebbe tempestivamente intervenire prima che siano poste in essere operazioni di
dispersione intenzionale della consistenza del patrimonio del soggetto sottoposto a
procedimento penale). Tuttavia, onde
evitare un improduttiva sovrapposizione di argomenti, foriera di confusioni,
mi limiterò a proporre stimoli di riflessione intorno ad un profilo diverso. La disposizione di cui
al comma 2 dellarticolo 6, nellattribuire al PM contabile la potestà di
realizzare gli accertamenti, precisa che essi si svolgono a carico
del condannato. Lespressione
lessicale, per certi versi riecheggiante toni penalistici indotti dalla natura stessa del
tema preso in considerazione dalla norma, merita un succinto vaglio. Nel precedente
paragrafo ampio spazio è stato dedicato alla questione della individuazione del
possibile destinatario degli accertamenti. Si è avuto occasione
di osservare che assoggettabile ad investigazioni patrimoniali non può che essere
lagente pubblico autore del reato, se del caso vocabile innanzi al giudice della
responsabilità. Sembra, allora,
ragionevole ritenere che lespressione letterale anzidetta lasci ravvisare niente
altro che una delimitazione soggettiva, in virtù di essa restando preclusa la
possibilità di investigare sul patrimonio di soggetti (non condannati, oppure
compartecipi, ma estranei alla PA) nei cui confronti neppure è validamente esercitabile
lazione di responsabilità. Difficilmente
accoglibili perché non assistite da elemento giuridico,
letterale o logico, che le supporti adeguatamente - sarebbero prospettazioni
interpretative alternative sul punto. In particolare, sarebbe
arduo ritenere che il compito di svolgere accertamenti
a carico si
traduca nel potere di indirizzare le investigazioni patrimoniali verso
lindividuazione della misura (o quantum) della responsabilità amministrativa
addebitabile al condannato. Siffatta costruzione sarebbe contrastata da varie, concordanti considerazioni. In primo luogo, compiere accertamenti di natura patrimoniale, da un punto di vista letterale, significa soltanto poter investigare sulla consistenza e sugli elementi costitutivi di un complesso di diritti o situazioni soggettive, a rilevanza economica, giuridicamente intestato al condannato. Né la locuzione a carico è in grado di modificare il senso logico-letterale della frase, a meno che, mediante smaccata forzatura concettuale, si voglia attingere a nozioni giuridiche (es. il cd. carico contabile) del tutto estranee e inconferenti rispetto allambito di applicazione della norma. Che, poi, il compiuto accertamento patrimoniale possa diventare strumentalmente utile, se del caso ed in presenza di ogni altro presupposto, per aggredire successivamente - nelle forme, modi e limiti consentiti dalla legge - singole componenti del patrimonio indagato, ciò giammai deriva dallaccertamento in sé, ma unicamente dalla circostanza che venga adeguatamente acclarata la sussistenza di un danno e di una corrispondente responsabilità amministrativa in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso quello soggettivo o psicologico. In altre parole, lindividuazione del quantum di responsabilità prescinde dalla consistenza ed estensione del patrimonio del danneggiatore e si commisura prima di tutto allesistenza e, poi, allentità della lesione o vulnus provocato su un diverso patrimonio (quello dellamministrazione danneggiata). La quantificazione,
inoltre, si iscrive in un sistema normativo e processuale che affida al giudice, sia pure
attraverso il vaglio giudiziale svolto sulla pretesa azionata in causa (comprensiva,
dunque, di petitum) da parte del PM, di determinare con sentenza lammontare del
danno addebitabile, tenendo conto di molteplici elementi. [9] Addirittura, la
consistenza del patrimonio dellagente responsabile offre un
parametro significativo per lesercizio di un potere (cd. riduttivo) conducente
alla attenuazione della responsabilità, atteso che, a tale precipuo fine, si può
tenere conto delle capacità economiche del soggetto. [10] Quanto sin qui detto
sembra già bastevole ad escludere che lespressione accertamenti patrimoniali
a carico possa significare, per linquirente contabile, prendere spunto dal
giudicato penale (sulla scorta della sentenza ricevuta in trasmissione) e determinare,
quasi pedissequamente, il quantum di responsabilità risarcitoria addebitabile
al condannato. E essenziale,
tuttavia, non incorrere in errore prospettico opposto, ritenendo che gli accertamenti sul
patrimonio del condannato non possano sortire effetti ulteriori (semmai più ampi)
rispetto a quanto già acclarato e statuito in sede penale. L analisi
comparativo-differenziale tra alcune peculiarità delle due giurisdizioni coinvolte
(penale e contabile) aiuta a confermare la specifica e diversa finalità
che la legge ha assegnato agli accertamenti in discussione. Sia il sequestro penale (quale
misura preventiva che fa riferimento al noto concetto dei beni o cose pertinenti al
reato : v. art. 321 c.p.p.), sia la confisca penale, per quanta estensione
economico-patrimoniale possano avere, vanno sempre e solo a colpire beni costituenti il
profitto o il prodotto o il prezzo del reato, anche nellipotesi
della cd. confisca per equivalente. [11] Lestensione oggettiva delle misure di disposizione patrimoniale adottabili su iniziativa del PM contabile è, di contro, più vasta di quella delle misure di sicurezza patrimoniale applicabili in sede penale. Il sequestro conservativo contabile e la condanna risarcitoria definitiva, infatti, sono da commisurare e rapportare allammontare del danno erariale causato e addebitabile. Questultimo può assumere entità significativamente superiore al solo prezzo o profitto del reato, andando a comprendere altre lesioni incidenti sul patrimonio della P.A. od anche lesioni a beni immateriali giuridicamente tutelati (es. danno allimmagine). Intervenuta, quindi, che sia una sentenza di condanna penale, è ben possibile, da un lato, che il credito risarcitorio vantabile dalla P.A. risulti superiore al valore complessivo dei beni oggetto della disposta confisca penale e, dallaltro, che il giudice penale neppure abbia potuto aggredire taluni beni presenti nel patrimonio del reo, perché insuscettibili di sequestro penale e di confisca, in quanto non è stato possibile dimostrarne lillecita provenienza. Le cennate diversità attestano,
senza che insorga equivoco, lesistenza di uno spazio entro il quale le susseguenti
disposizioni patrimoniali adottabili in sede contabile possono operare, con autonoma ed
indipendente efficacia, al fine di pervenire al recupero allerario della globalità
delle lesioni sofferte. [12] In conclusione, proprio la finalità strumentale degli accertamenti nei sensi anzidetti spinge a considerare decisamente attendibili le notazioni già svolte da altro relatore in ordine allorgano (Procuratore Generale e Procuratore Regionale) da ritenere abilitato agli stessi. Il Procuratore generale ed il Procuratore regionale quali rappresentanti, entrambi, dell ufficio del pubblico ministero presso la Corte dei conti (ufficio unitario, anche se processualmente distinguibile nelle sue attribuzioni ed articolazioni funzionali e territoriali [13]), saranno di volta in volta - in stretta correlazione allo stato della vicenda in sede giudiziaria contabile ed attraverso gli accertamenti di cui si discute - in condizione di assumere conseguenti determinazioni (richiesta di autorizzazione per misure cautelari ante causam o in corso di causa; promovimento ex novo dellazione di responsabilità; richiesta di provvisoria esecuzione di sentenza di primo grado, nel caso in cui sussista specifico pericolo di dispersioni o deflussi nella consistenza patrimoniale, perfino se già cautelata).
5. Loggetto degli accertamenti In una materia - come quella oggetto di studio - collocata su di un crinale delimitante due diversi versanti giudiziali (penale e contabile), è indispensabile che ogni esegesi indirizzata a cogliere il significato di espressioni letterali utilizzate nella regolazione di legge si faccia carico di considerare eventuali peculiarità di entrambi i versanti coinvolti. Dando per assodate ed implicite tutte le connotazioni che caratterizzano la nozione del patrimonio in campo contabile, è utile allora brevemente rammentare talune caratteristiche che lo stesso termine assume in campo penalistico. In mancanza di una teoria generale sui reati patrimoniali, notoriamente i penalisti e la giurisprudenza di settore indagano il vocabolo facendo riferimento a singole fattispecie criminose, rientranti o meno in classi omogenee di reati. [14] In estrema sintesi, può dirsi che da sempre il terreno interpretativo ha visto delineate e contrapposte due concezioni. [15] Luna, definita giuridica, pone laccento su di un aspetto tecnico formale riguardante la relazione tra il bene e la persona ed individua il patrimonio nel complesso dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale appartenenti ad un dato soggetto. Laltra, definita economica, pone laccento sullaspetto materiale o fattuale ed individua il patrimonio nel complesso dei beni di valore economico appartenenti ad un dato soggetto. In passato la giurisprudenza, nel caso dei delitti contro la P.A., attingeva alla concezione giuridica, perché per alcuni di essi la presa di vantaggio era individuabile in una qualsiasi situazione favorevole al complesso dei rapporti giuridici intestati al pubblico ufficiale o al terzo estraneo. Nel caso, invece, dei reati contro
il patrimonio era seguita (e tuttora lo è) la concezione economica, in quanto il
vantaggio dellagente deve avere sempre, quale simmetrico e contrario, un danno
economico causato alla parte offesa. [16] Lassetto riguardante i
delitti dei pubblici ufficiali, dopo le novelle normative e, in
particolare, la consistente riforma dellabuso di ufficio, è mutato e oramai
unitariamente si segue la concezione economica, ritenendosi che anche per
questa classe di delitti, pur essendo astrattamente tutelato il prestigio della PA e la
regolarità funzionale delle attività pubbliche, la presa di vantaggio deve riguardare
sempre e solo situazioni suscettibili di valutazione economica, cioè effettivi incrementi
patrimoniale di valore economico derivati al soggetto agente o ad altri. [17] Appare evidente che la penetrante e sottile distinzione operata in area penalistica, non scevra di pregnanti risvolti giuridici, è senzaltro utile per identificare i cd. reati commessi a fini patrimoniali. Essa, però, non sembra altrettanto confacente per risolvere il diverso problema interpretativo da affrontare in questa sede, cioè lidentificazione dei beni, dei rapporti, delle situazioni giuridiche che potenzialmente costituiscono il contenuto del patrimonio del soggetto, assoggettabile ad accertamenti del PM contabile dopo che sia intervenuta una sentenza penale di condanna. In questa diversa ottica, infatti, non si tratta più di individuare gli eventuali accrescimenti patrimoniali causalmente derivati dalla commissione del reato e dalla condotta criminosa, ma si devono soltanto accertare le componenti patrimoniali soggettive suscettibili di apprensione, per pervenire alla soddisfazione delleventuale credito risarcitorio erariale. Soccorrono, allora, i criteri generali desumibili dalla normativa civilistica. Da un lato, si deve tener conto della garanzia offerta ai sensi dellart. 2740 c.c., che annovera, nel patrimonio, tutti i beni presenti e futuri del creditore. Dallaltro, non si può disconoscere che componente patrimoniale importante sono anche i cd. diritti di credito verso terzi, per il contenuto di patrimonialità che li contrassegna (art. 1176 c.c.). A questo punto può dirsi ragionevolmente ottenibile una ulteriore acquisizione ermeneutica sul punto in esame. Gli accertamenti patrimoniali, in assenza di precisazioni o limitazioni espresse nella disposizione di interesse (art. 6, comma 2, legge n. 97/2001), devono ritenersi genericamente effettuabili sul complesso dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, anche di credito, facenti capo al condannato in sede penale. Lambito oggettivo, pertanto, esemplificativamente potrà comprendere : ·
redditi personali, di varia natura (es. stipendi, compensi, emolumenti periodici,
trattamenti pensionistici, ecc.) ·
beni mobili, registrati o non (es. denaro, vetture, natanti, ecc.) ·
beni immobili ·
possidenze economiche bancarie (es. conti correnti, depositi di risparmio nominativi al
portatore, depositi amministrati di titoli azionari o obbligazioni, cassette di sicurezza,
titoli del debito pubblico, transazioni transnazionali, ecc.) ·
altre possidenze non depositate (es. titoli di credito al portatore, titoli di credito
allordine, titoli di credito nominativi, titoli azionari o di partecipazione,
titoli di credito impropri) ·
partecipazioni societarie non incorporate in titoli [18] ; partecipazioni aziendali. Il ventaglio è ampio e difficilmente classificabile in breve, specialmente nella odierna realtà economica, estremamente dinamica e variegata. Daltronde, talune esperienze giudiziarie penali (si pensi alle indagini patrimoniali nei confronti di soggetti coinvolti in fenomeni di criminalità mafiosa, condotte in vista delladozione di misure di prevenzione patrimoniale quali assentite dalla speciale legislazione vigente in materia [19]), indubbiamente più vaste ed articolate di quelle routinariamente praticate in campo contabile, hanno da tempo avuto occasione di scandagliare in ogni risvolto il tema e di mettere a frutto particolari attenzioni e metodiche investigative su di una molteplicità di situazioni. Le esperienze succitate sono maturate su vicende di sicuro rilievo economico-patrimoniale e quindi - ferme restando tutte le diversità di istituto [20] - risultano essere di particolare interesse per chi debba perseguire non tanto il recupero di somme e valori illecitamente appresi ma, mediante lutilizzo di tecniche similari, il ristoro di danni erariali di più estesa entità rispetto ai beni confiscati in relazione ad una condanna penale intervenuta per un commesso delitto contro la P.A.. Senza potere in questa sede indugiare su argomenti che meriterebbero autonomi approfondimenti, troppo distanti però dallo specifico tema prescelto per il Seminario e di odierno interesse, preme soltanto ribadire che, se pure gli accertamenti affidati al PM contabile fanno solo seguito ad unintervenuta condanna penale (se del caso comprensiva della misura della confisca e, dunque, pronunziata a valle di accertamenti patrimoniali già avvenuti), ciò non deve far trascurare quanto osservato in precedenza. Linquirente penale, alla ricerca del prezzo o profitto di reato, ha senzaltro indagato il patrimonio del reo. Ciò, però, è accaduto entro i confini segnati dalle finalità di competenza, per consentire la prova del reato e ladozione di un provvedimento ablatorio (la confisca ex art. 240 c.p.) che, nel momento in cui diviene definitivo, determina il trasferimento coattivo e a favore dello Stato dei soli beni confiscati, cioè dei beni frutto di illecita provenienza. Linquirente contabile, alla ricerca del sostrato patrimoniale che può garantire leffettivo ristoro del danno erariale provocato (talvolta più ampio del mero prezzo o profitto di reato), dovrebbe sforzarsi, se necessario, di arricchire ed estendere linvestigazione patrimoniale, anche al fine di promuovere eventuali provvedimenti conservativi che evitino, come talvolta accade, fraudolente dispersioni della garanzia patrimoniale (ex art. 2740 c.c.) esistente a favore della P.A. titolare del credito risarcitorio. E tale garanzia, è bene rammentarlo, comprende indistintamente tutti i beni inclusi nel patrimonio del danneggiatore, anche quelli di sicura provenienza lecita o comunque frutto di attività consentite. Ciò a prescindere da situazioni
particolari nelle quali, eventi accidentali successivamente occorsi (es. morte del
condannato), devono inevitabilmente spostare lindagine verso proiezioni o relazioni
patrimoniali intercorrenti con altri soggetti (gli eredi dellagente condannato in
sede penale, perseguibili nei casi di indebito arricchimento ai sensi dellart. 1,
comma 1, legge n. 20/1994). [21] Il compito investigativo, come si può intuire, non è semplice, posto che inseguire e captare singole componenti patrimoniali, frantumate nel variegato e multiforme spettro prima solo stringatamente elencato, comporta operazioni di accertamento complesse e lunghe, talvolta ostacolate dalla scarna non sempre di chiara o pacifica applicazione - regolamentazione esistente in materia. Non sempre agevole si presenta pure la questione delle forme e modalità tecniche utilizzabili che, come si dirà di qui a poco, manifesta anchessa risvolti problematici.
6. Il quomodo investigativo : principali tecniche e
modalità Il panorama delle tecniche accertative, estremamente eterogeneo, si presta difficilmente a diventare oggetto di esposizione e classificazione teorica generale, dovendo piuttosto essere tema declinato in ragione di singole, omogenee tipologie di vicende dannose. La tecnica investigativa, del resto, per corretto costume processuale e professionale, andrebbe individuata in quella più adeguata ed appropriata alla fattispecie. Essa, perciò, è fisiologicamente destinata a variare di volta in volta, in dipendenza delle caratteristiche del soggetto sottoposto ad accertamento patrimoniale, del tipo di reato commesso, del tipo di danno erariale configurabile, di tutte le specificità della vicenda venuta in evidenza nelle sedi giudiziali, penale e contabile. In ogni caso, le procedure investigative risentono tutte, in misura non marginale, dello spirito di iniziativa e della capacità individuale di saper cogliere e percorrere piste fruttuose. Dando, allora, per sicure (ed inevitabili, per chi è stato chiamato a scrivere in proposito) linsoddisfacente esaustività e le approssimazioni generalizzatrici che qualcuno acutamente riterrà di poter rinvenire nel presente paragrafo, si è scelto non a caso - di usare lespressione quomodo investigativo. In altri termini, la riflessione di qui in poi tende a portare in risalto alcune connotazioni metodologiche di massima assumibili dagli accertamenti patrimoniali, piuttosto che addentrarsi nel dettaglio tecnico dei singoli atti accertativi in concreto esperibili. Va notato subito, per esperienza ricorrente nella pratica giudiziaria, che quando il danno arrecato allerario scaturisce da fatti delittuosi coinvolgenti flussi di denaro e di valori (es. fenomeni corruttivi, tangentizi o di peculato), a monte sovente è stata intessuta una rete di operazioni dissimulatrici più o meno fitta, mirata ad occultare qualsiasi traccia patrimoniale troppo evidente dei movimenti effettuati. In detti casi, le indagini condotte dallinquirente penale (finalizzate alla scoperta e prova del commesso reato) hanno, quasi sempre, già sufficientemente dissodato il terreno patrimoniale con meticolosità più o meno intensa, secondo laccuratezza impegnata nella investigazione. Ciò non toglie, comunque, che linquirente contabile specie nei casi in cui il danno erariale, per le specifiche connotazioni rivestite, esorbiti per entità dal prezzo o profitto del reato - può proseguire ed eventualmente ampliare gli accertamenti patrimoniali già compiuti dallinquirente penale. Del resto, in precedenza è già stato osservato che levoluzione economico-finanziaria moderna è tale da aprirsi su orizzonti vastissimi. In siffatto contesto talune tradizionali metodiche di allocazione di beni e valori rappresentano oramai sporadiche eccezioni residuali, più che regole frequenti. Lo stesso dinamismo dei flussi economici è tale da non potere con certezza escludere che singoli elementi o componenti, in un dato momento assenti e non rinvenuti nel patrimonio di un soggetto (ad es. allatto dei disposti accertamenti penali), successivamente vi rientrino, per strade non sempre tortuose o del tutto imprevedibili. Le principali tipologie di indagine evidenziabili, con connesse modalità operative, sono le seguenti: Non sono da escludere, se del caso, anche accertamenti di tipo diverso (es. presso un notaio, al fine di accertare se, per conto dello stesso soggetto e nella stessa o in altra occasione, siano stati stipulati atti di compravendita di immobili o di donazione a congiunti). indagini bancarie Le indagini bancarie o interbancarie in
passato erano oltremodo difficili. Successive disposizioni sulla trasparenza bancaria
hanno introdotto reticolari discipline concernenti la circolazione del denaro, dei titoli
di credito, delle erogazioni di credito, nelle cui maglie lasciano traccia quasi tutte le
forme di operazioni finanziarie e creditizie. Gli accertamenti possono riguardare
libretti di risparmio al portatore (spesso intestati a nomi di fantasia), per i quali le
banche sono in grado di indicare gli effettivi titolari di depositi di questo genere. Sono effettuabili accertamenti sulla documentazione completa di un conto corrente, che riporta indicazioni sugli assegni tratti, sulle distinte di versamento, sulle richieste di assegni circolari , sui bonifici a favore di prossimi congiunti, sui depositi a risparmio accesi con addebito sul conto corrente. Lastratta complessità dei rapporti bancari sconsiglia, in ogni caso ed almeno in prima battuta, di formulare richieste istruttorie (anche delegate) omnicomprensive, che farebbero correre il rischio di ricevere ponderosi e spesso inutili quadri informativi. E preferibile, invece, attivare primi accertamenti concernente la sintesi delle tipologie di rapporti intercorsi con lindagato da una certa data e, solo successivamente ed allesito ottenuto, stabilire su quale tipo di rapporti si intende mettere a fuoco lindagine. indagini societarie Le investigazioni vanno svolte presso le
camere di commercio, le cancellerie commerciali dei Tribunali e relativi registri, gli
atti notarili. In tal modo è possibile individuare sia
lesistenza di società, sia i componenti degli organismi sociali ed i nominativi dei
soci. E opportuno osservare - anche se ciò dovrebbe risultare di per sé evidente - che solo per comodità espositiva la surriportata schematizzazione indica ed esamina separatamente le varie tipologie di indagine. Spesso, nel corso delleffettuazione di accertamenti patrimoniali, vengono in risalto interferenze o legami che dovrebbero suggerire lopportunità di procedere ad investigazioni incrociate (più indagini riferite al medesimo cespite) o temporalmente cadenzate (prima un tipo di accertamento, successivamente un altro). Ancora una volta, sarà la specificità del caso oltre che, ovviamente, lintuito e lesperienza professionale soggettiva - ad orientare linquirente nella scelta del tipo e dei tempi di effettuazione dei singoli accertamenti. Capitolo totalmente a parte, infine, è quello concernente le modalità operative per effettuare gli accertamenti, ad esempio attraverso deleghe conferibili agli organi di polizia giudiziaria. A tale proposito sembra utile fornire cenno su alcune innovazioni normative recentemente intervenute, particolarmente interessanti e meritevoli di attenzione ed approfondimenti. Trattasi di novità che, da un lato, potrebbero intensificare il rapporto privilegiato già intercorrente con il Corpo della Guardia di Finanza, per lespletamento di indagini concernenti, in genere, vicende di danno erariale; dallaltro, potrebbero far superare talune difficoltà ed ostacoli operativi in cui linquirente contabile si imbatte, specialmente quando debba dare corso ad indagini bancarie. La prima area di novità risulta
tracciata dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 98, che ha ridefinito i compiti
istituzionali e funzionali assegnati alla Guardia di Finanza. [22] In particolare, la previsione normativa assegna al Corpo una specifica competenza in materia di tutela del bilancio, richiamando espressamente in proposito lesercizio di facoltà e poteri indicati negli articoli 32 e 33 del d.P.R. 29.9.1973, n. 600 e succ. mod. e negli articoli 51 e 52 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633. E da notare che le disposizioni rinviate consentono indagini bancarie su depositi in valori e titoli. Ciò induce a ritenere espletabili tali tipologie di investigazione ogniqualvolta la Guardia di Finanza operi, con funzioni di polizia giudiziaria e, quindi, anche su delega ad essa conferita dal Pubblico Ministero contabile, in tema di tutela del bilancio pubblico. La sopravvenienza legislativa, naturalmente, riporta in luce una questione organizzativa probabilmente degna di rinnovata e più intensa considerazione. Ci si intende riferire allopportunità che nel riassetto del Corpo previsto in attuazione del decreto possano essere ipotizzate strutture investigative da mettere a diretta disposizione della Corte dei conti, specie oggi che le finalità di contrasto avverso fenomeni corruttivi nellambito della P.A di cui è portatrice la legge n. 97/2001, proprio attraverso gli accertamenti patrimoniali prescritti dellarticolo 6, rendono oggettivamente più estesi ed impegnativi i compiti di investigazione del Pubblico Ministero contabile. [23] Una seconda area di novità
normativa si era, precedentemente, aperta in relazione al varo del decreto
ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, recante il regolamento istitutivo dell'anagrafe dei
rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30
dicembre 1991, n. 413. [24] E pur vero che tra le autorità abilitate ad avanzare richieste alla cd. anagrafe , secondo quanto dispone larticolo 4, comma 2, lettera a (facendo riferimento, nella richiesta, a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, onde conoscere l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre) non risulta indicato il PM contabile, ma genericamente il solo Pubblico Ministero. Tuttavia, il primo comma del
medesimo articolo 4 precisa che le richieste e lutilizzazione degli elementi
informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento, tra laltro, di
accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione
previste da specifiche disposizioni di legge
. La lettura sistematica e teleologica dei complessi normativi succitati dovrebbe condurre, ad avviso di chi scrive, a considerare superabile - quanto meno nelle ipotesi di indagini delegate alla Guardia di Finanza - il noto problema dell eventuale opposizione, nel corso di investigazioni patrimoniali, del cosiddetto segreto bancario.
APPENDICE NORMATIVA
Legge 27 marzo 2001, n. 97
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche. (G.U. 5 aprile 2001, n. 80) Art. 1 - Efficacia della sentenza penale
nel giudizio disciplinare. 1. All'articolo 653 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole: "di
assoluzione" sono soppresse; b) nel comma 1, le parole:
"pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole:
"il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce
illecito penale ovvero"; c) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di
giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità
quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all'affermazione che l'imputato lo ha commesso". Art. 2 - Modifica all'articolo 445 del
codice di procedura penale. 1. All'articolo 445, comma 1, secondo
periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita dalle
seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche". Art. 3 - Trasferimento a seguito di rinvio
a giudizio. 1. Salva l'applicazione della sospensione
dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei
confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e
dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo
trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto,
con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di
carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione
alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione
di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti
motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione
del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza. 2. Qualora, in ragione della qualifica
rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il
trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di
disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli
emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni
dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. 3. Salvo che il dipendente chieda di
rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata
sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi
cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna
definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva,
l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci
giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. 4. Nei casi previsti nel comma 3, in
presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio
originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo,
l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro. 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto è altresì
comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di
dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre
1941, n. 1383". Art. 4 - Sospensione a seguito di condanna
non definitiva. 1. Nel caso di condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei
delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo
sono sospesi dal servizio. 2. La sospensione perde efficacia se per
il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche
non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione
del reato. Art. 5 - Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva. 1. All'articolo 19, primo comma, del
codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5-bis) l'estinzione del rapporto di
impiego o di lavoro;". 2. Dopo l'articolo 32-quater del codice
penale è inserito il seguente: "Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali
alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto
previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a
tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320
importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica". 3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre
1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies
del codice penale". 4. Salvo quanto disposto dall'articolo
32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di
condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a
pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può
essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare
deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di
novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente
competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve
concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto
disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale. Art. 6 - Disposizioni patrimoniali. 1. Dopo l'articolo 335 del codice penale,
è inserito il seguente: "Art. 335-bis. - (Disposizioni
patrimoniali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per
delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi
previste dall'articolo 240, primo comma". 2. Nel caso di condanna per delitti di cui
al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali,
la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad
accertamenti patrimoniali a carico del condannato. 3. All'articolo 321 del codice di
procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nel corso del procedimento
penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca". 4. I beni immobili confiscati ai sensi
degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La
sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri
immobiliari. Art. 7 - Responsabilità per danno erariale. 1. La sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la
pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno
erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Art. 8 - Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali. 1. Le disposizioni della presente legge
prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia. 2. I contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in
alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge. Art. 9 - Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato. 1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice
di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine,
sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello
stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di
costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in
sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2". Art. 10 - Disposizioni transitorie. 1. Le disposizioni della presente legge si
applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non
si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge,
ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti. 3. I procedimenti disciplinari per fatti
commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere
instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza
irrevocabile. Art. 11 - Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 335-bis codice penale (Disposizioni patrimoniali) Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.
DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000, n. 269
Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto
dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(G.U. 2 ottobre 2000, n. 230)
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68
Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4
della legge 31 marzo 2000, n. 78.
[1] La Camera dei deputati, in data 19 maggio 1998 (atto derivante dalla
unificazione dei disegni di legge n. 2602 e n. 2607) ha approvato larticolo 3, comma
4, nel seguente testo: Nel caso di sentenza di condanna irrevocabile per delitti
contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dellarticolo 240
del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la
pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa alla procura
generale presso la Corte dei conti la quale procede ad accertamenti patrimoniali a carico
del condannato. Il Senato, ricevuto il disegno di
legge unificato (atto n. 3285), ha svolto i propri lavori e licenziato un nuovo testo, nel
quale la disposizione di interesse, prima trasfusa nellarticolo 5 come proposto in
sede di Commissione, è poi confluita nellarticolo 6, comma 2 (a seguito di
emendamento n. 5.1 proposto da Senese e Russo ed approvato in Assemblea, con parere
favorevole del relatore Pellegrino e del rappresentante del Governo), nella seduta n.
1014-a dell 8 gennaio 2001 (dal resoconto non risulta alcuna discussione in
proposito). Il testo così riformulato è stato
approvato dalla Camera in via definitiva, senza ulteriori emendamenti (e senza che dai
resoconti risulti alcuna specifica discussione in proposito). [2] I delitti indicati nella disposizione sono : peculato
(art. 314), concussione (art. 317), corruzione per un atto dufficio (art.
318), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319), corruzione
in atti giudiziari (art. 319-ter), corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio (art. 320) e violazioni di leggi finanziarie commesse da appartenenti al Corpo
della Guardia di finanza. [3] Così Cass. pen., Sez. VI, sent. n.
10136 del 25 settembre 1998. [4] Vedi ex multis : Cass. pen. , Sez. VI, sent. n. 8244, del
9 settembre 1997; sent. n. 11204, del 4 dicembre 1997 ; sent. n. 11520, del 15
dicembre 1997; sent. n. 26, del 14 gennaio 1998. [5] Per una fattispecie esemplificativa in tal senso, nella quale risulta
affermato il riferito principio, si veda Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 11549, del
2 ottobre 6 novembre 1998. [6] Cfr. in termini Cass. pen., Sez. VI, sent. n.
3499, del 25 novembre 1999. [7] La limitazione, quindi, lascia fuori dal campo di applicazione della
norma fattispecie di abuso in danno altrui che possono, invece, rivestire
importanza per la giurisdizione di responsabilità. Si pensi, ad esempio, ad un abuso
perpetrato in un concorso per inquadramento in livello superiore, a favore di un candidato
ed in danno di altri, che conseguentemente porti a corrispondere indebite maggiorazioni
retributive al candidato ingiustamente favorito. Il reato non è commesso a fini
patrimoniali, ma nella specie può sussistere una dannosità erariale. Stesso
discorso, naturalmente, vale per i casi di omissione o ritardo in atti di ufficio che, in
via consequenziale, comporti evenienze lesive per la P.A. [8] Per un caso in cui si è fatto esplicito riferimento alla nozione di
reato causalmente orientato, proprio a proposito di abuso di ufficio, si veda :
Cass. pen. Sez. VI sentenza n. 6274 del 1999. [9] Si pensi alla valutazione degli eventuali
vantaggi, di cui allart. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994. [10] Un richiamo esplicito al potere riduttivo
nellambito del sistema di attenuazione della responsabilità ed alla possibilità di
tener conto delle capacità economiche del soggetto responsabile si legge nella recente
sentenza Corte costituzionale, n. 340 del 24 ottobre 2001. [11] La confisca per equivalente è misura di
sicurezza patrimoniale recentemente introdotta dallart. 3 della legge
29.9.2000, n. 300, attraverso linserimento nel codice penale dellart. 322-ter
(Confisca). Il testo dellarticolo 322-ter può essere letto nellAppendice
Normativa, riportata in calce alla presente relazione. [12] A fini meramente esemplificativi si può citare
una complessa vicenda recentemente conclusasi in sede giudiziale (nota come vicenda sui
cd. fondi riservati Sisde), nella quale in concreto sono emerse differenze di tipo
oggettivo tra disposizioni patrimoniali intervenute in sede penale
(confisca) e misure patrimoniali adottate in sede contabile (sequestro conservativo;
quantum di condanna definitiva inflitta in risarcimento). La lettura delle ponderose
risultanze processuali (v. sentenza Sez. Lazio n. 1 del 3 gennaio 2000 e sent.
Sez. I centrale di appello n. 331/A del 14 novembre 2000) può tornare utile per meditare
più approfonditamente sul profilo tematico qui accennato. [13] Cfr. in termini :
Cassazione SS.UU. civili sent. n. 19 del 29 gennaio 2000. [14] I reati che offendono interessi
patrimoniali non si esauriscono nella classe elencata al tredicesimo titolo
del libro secondo c.p. (delitti contro il patrimonio), ma comprendono altre
fattispecie criminose disseminate nel codice (tra cui alcuni delitti
plurioffensivi commessi da pubblici ufficiali contro la P.A.). Peraltro,
esistono disposizioni trasversali (es. aggravante di cui allart. 61, n. 7 e
attenuante di cui allart. 62, n. 4) che portano anchesse in evidenza la
nozione della patrimonialità : in proposito e, più in generale, sul concetto di
patrimonio in area penale v. Antolisei Manuale di
diritto penale Parte speciale I Giuffrè editore Milano 1999
pagg. 263 e ss. [15] Un chiaro riferimento alla duplice
concezione, esaminata con specifico riguardo ai delitti contro la p.a., può
leggersi nel libro Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione , di A. Segreto e G. De Luca, Giuffrè, Milano 1999, pag. 540 e
ss. [16] In verità qualche autore (v. Antolisei op.
citata) osserva che nel caso di reati contro il patrimonio non si può parlare di
concezione economica del patrimonio tout court, atteso che taluni reati
si configurano anche se ad essere aggredito è un bene fornito di mero valore di affezione
(es. furto di un oggetto carico di valore affettivo-sentimentale, ma privo di valore
economico). Non vi è, dunque, perfetta coincidenza tra danno patrimoniale e danno
economico, perché il primo ha unestensione di poco superiore, comprendendo anche
cose sfornite di valore di scambio. [17] In tal senso, ad esempio, si ritiene non configurato il
reato di cui allart. 323 c.p. nei casi in cui labuso non sia stato commesso
nella consapevolezza del vantaggio patrimoniale ottenuto da un terzo, ma al solo scopo di
incrementare il proprio prestigio o credibilità politica e, dunque, un bene immateriale,
pur facente parte del patrimonio giuridico personale dellagente. Tra le tante, vedi
: Cass. pen. Sez. VI n. 6871 del 1993; n. 3172 del 1994; n. 1260 del
1995; n. 2120 del 1995; n. 1192 del 1998; [18] Le quote di partecipazione a società a responsabilità
limitata, a società di persona ed a società cooperative esprimono una
posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un
bene immateriale equiparato ai beni mobili, ai sensi dell'art.
812 c.c.. La quota , se non può considerarsi un bene materiale, come
l'azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del
patrimonio che rappresenta ed è dalla legge trattata come oggetto
unitario di diritti (in tal senso depongono gli artt.
2477, 2480, e 2482) ed è assimilata ai beni immateriali (così, a
proposito di quote di partecipazione a società a responsabilità limitata, Cass. civ.,
Sez. I, sent. n. 697 del 23 gennaio 1997). [19] In particolare, ci si intende riferire alle indagini
patrimoniali preordinate alladozione della misura di prevenzione patrimoniale di cui
allarticolo 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, come aggiunto
dallarticolo 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646. [20] Fra le principali connotazioni degli accertamenti finalizzati
alladozione di misure di prevenzione patrimoniale in materia di associazioni mafiose
o dedite al traffico di stupefacenti, divaricanti rispetto agli accertamenti in esame, sta
il fatto che i primi investono beni che siano nella disponibilità diretta o
indiretta del proposto e non solo quelli di sua stretta appartenenza giuridica. [21] In casi come quello segnalato, il ventaglio dei beni
individuabili quali componenti del patrimonio si estende fino alle cd. universitates
iuris, nozione questultima che può comprendere leredità non ancora accettata
o accettata con beneficio di inventario, costituita interamente da beni provenienti
dallillecito arricchimento del de cuius. [22] Le disposizioni di interesse possono essere lette
nellAppendice Normativa, riportata in calce alla presente relazione. [23] Nel segnalare la mera opportunità di creare una
struttura organizzativa della Guardia di Finanza destinata a svolgere, direttamente ed in
via esclusiva, compiti investigativi delegati dalla Corte dei conti non si intende certo
affermare che tale evenienza sia assolutamente indispensabile per garantire
lesercizio dei poteri del P.M. contabile, pena una loro inammissibile compressione.
La recentissima sent. Corte cost. n. 345 del 5- 6 novembre 2001 ricorda, se pure per
diversa materia, la non incidenza degli assetti organizzativi della polizia giudiziaria
sulla piena esercitabilità dei poteri di utilizzazione delle forze di polizia giudiziaria
stesse, in via ordinaria spettanti al Pubblico Ministero. Si tratta, dunque, di una
semplice proposta razionalizzatrice, mirante a rendere più efficiente lazione di
contrasto voluta dalla legge. [24] Il testo integrale del decreto può essere letto
nellAppendice Normativa, riportata in calce alla presente relazione.
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