Accertamenti patrimoniali ai sensi dell’art. 6 legge n. 97/2001 :  destinatario, oggetto e modalità investigative.

Materiale di studio e documentazione 

a cura del v.p.g. Sergio Auriemma

 

I N D I C E

 

1.  Introduzione e premesse metodologiche………………………………...   2

 

 

2.  L’ambito oggettivo di applicazione : le tipologie di reato ………….   4

 

 

3.  L’ambito soggettivo :  il destinatario degli accertamenti ………….   8

 

 

4.  La  finalità  degli accertamenti………………………………………………  10

 

 

5.  L’oggetto  degli accertamenti……………………………………………….  14   

 

 

6.  Il “quomodo”  investigativo : principali tecniche e modalità…….  18

 

 

7.  Appendice normativa 

 

·        legge 27 marzo 2001, n. 97 ………………………………………….…… 22

 

·        art. 240 codice penale .............................................................…..  25

 

·        art. 322 ter codice penale …………………………………………….…..  25

 

·        art. 335 bis codice penale ……………………………………………..….  25

 

·        D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (stralcio) …………………………..…  26

 

·        D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (stralcio)……………………..…..   29

 

·        DM 4 agosto 2000, n. 269.............................................................   32

 

·        DLGS 19 marzo 2001, n. 68 (stralcio)……………………………….…   36

 

 

 


Accertamenti patrimoniali ai sensi dell’art. 6 legge n. 97/2001 :  destinatario, oggetto e modalità investigative.

 

 

 

*   *   *

 

 

1.   Introduzione e premesse metodologiche

 

L’articolo 6 della legge 27 marzo 2001, n. 97, che nella sua struttura include taluni precetti (commi 1 e 3) dettati ad integrazione del codice penale e di quello di rito penale, reca una norma riguardante le attività funzionali del Pubblico Ministero contabile.

La  disposizione di interesse (comma 2) recita :

 

“ Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.”

 

I lavori preparatori della legge, in ordine all’enunciata disposizione e a differenza di quanto attiene ad altre norme presenti nel testo (es. art. 9, che modifica l’art. 652 c.p.p. e su cui si registrano precise indicazioni della mens legis), attraverso i resoconti pubblicati non lasciano trasparire elementi in grado di giovare alle riflessioni sul tema.

Basti annotare, in proposito, che i commi 1 e 2 dell’articolo 6 scaturiscono da un emendamento proposto ed introdotto al Senato (rispetto al testo precedentemente licenziato dalla Camera), approvato con l’adesione del relatore e del Governo, senza alcuna traccia di discussione. Anche nella successiva fase cd. “di navetta” non risulta che l’altro ramo parlamentare sia tornato ad occuparsi, con miglior dettaglio argomentativo, della prescrizione. [1]

 

 

L’analisi, pertanto, non può che esclusivamente avvalersi dei tradizionali criteri ermeneutici di cui all’art. 12 delle preleggi.

Nel fare ciò, vanno messi in separata evidenza gli aspetti suscettibili di lettura pacifica, perché palesemente assistita dall’elemento letterale  (significato delle parole) o logico (connessione) e quelli che invece, esigendo l’uso di altri criteri (teleologico, sistematico, storico) talvolta forieri di letture controverse o non suffragate da solidità argomentativa, suggeriscono di orientarsi verso una più capillare e prudente introspezione.     

Rimane da segnalare, prima di entrare nel vivo del tema, una circostanza utile a cogliere il taglio rivestito dal presente documento. 

Il programma predisposto per l’odierno Seminario di studi ha ipotizzato, sull’unico tema suaccennato, la stesura di una doppia relazione.

Ciò ha reso inevitabile concordare preventivamente e circoscrivere,  tra i due relatori designati,  un diverso spazio di intervento, affinché restasse limitata al massimo l’occorrenza di sovrapposizioni argomentative.  

Per queste ragioni, sembra doveroso dar conto della metodologia scelta nel  mettere a punto la presente relazione.

Partendo dall’unica norma in discussione e presupponendo compiutamente  conclusa un’analisi di tipo sistematico e funzionale  (la ratio ; i rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione contabile; le interrelazioni con l’articolo 7 della medesima legge; l’organo gravato dall’obbligo di trasmissione della sentenza; l’organo inquirente titolare delle potestà accertative; i provvedimenti di disposizione patrimoniale di competenza del giudice contabile), le notazioni di qui in poi offerte alla riflessione collettiva che avrà luogo nel Seminario proseguiranno nell’occuparsi dei soli aspetti contenutistici  degli accertamenti patrimoniali.     

In altre parole, si cercherà di mettere a fuoco l’esame sui destinatari, sulle finalità procedurali, sull’oggetto e sulle modalità di svolgimento delle investigazioni esperibili.   


2.  L’ambito oggettivo di applicazione :  le tipologie di reato.  

 

La norma in esame, nel prevedere l’assolvimento di adempimenti intestati alla competenza di due diverse autorità giudiziarie, reca puntuale enunciazione sia delle tipologie di reato per le quali debbono valere i prescritti adempimenti, sia del soggetto sottoponibile ad accertamenti.  

Da un punto di vista sistematico, la disposizione obiettivamente amplia la portata di alcune norme di attuazione del codice di procedura penale.

Ci si intende riferire, in primo luogo, all’art. 129, comma 3, att., che già  prescriveva la cd.  informativa  sull’imputazione,   proveniente dal Pubblico Ministero penale e diretta al Procuratore generale presso la Corte dei conti, all’atto  del cd. esercizio dell’azione penale   (richiesta del PM  di applicazione di pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p.  o  richiesta del PM  di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p.). 

L’altra disposizione che viene comparativamente in rilievo è il comma 1 bis dell’art. 133 att., come introdotto dall’art. 3, comma 5, della legge 97/2001. Il comma aggiunto prescrive la notifica del  decreto che dispone il giudizio   (dunque del decreto emesso dal giudice dell’udienza preliminare)  alle amministrazioni o enti di appartenenza, sempre che l’imputazione riguardi talune specifiche tipologie di delitti e compreso il caso in cui il decreto sia emesso nei confronti di dipendenti di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica. [2]

L’ampliamento così  operato   -  lasciando in disparte ogni considerazione sulla diversa funzione o ratio  assolta dalle varie norme citate e prendendo in esame la sola parte che interessa l’ambito tematico prescelto per la presente relazione  -   è nel senso che la disposizione che qui ci occupa  (art. 6, comma 2, legge 97/2001)  aggiunge nel sistema due   ulteriori e distinti adempimenti .

Gli adempimenti prescritti consistono : 

- per l’autorità penale, nel trasmettere la  sentenza di condanna  alla Corte dei conti; 

- per il pubblico ministero contabile, nel dar corso a susseguenti   accertamenti patrimoniali.

 

Va notato, attraverso una sorta di diagnosi differenziale su aspetti che qui interessano,  che la norma : 

 

·        esattamente al pari dell’art. 129, comma 3, att., letteralmente indica quale destinatario della trasmissione della sentenza di condanna il Procuratore Generale  della Corte dei conti

 

·        a differenza dell’art. 129, comma 3, att., impone la trasmissione documentale della sentenza di condanna  (cioè un quid pluris rispetto alla generica informativa o notizia sull’ imputazione, talvolta rassegnata senza  documentazione a supporto).

 

·        a differenza dell’art. 129, comma 3, att., impone la trasmissione della sentenza in caso di condanna per classe omogenea di reati (delitti contro la P.A. commessi a fini patrimoniali),  senza più fare indistinto  riferimento  a “reato che ha cagionato un danno per l’erario”      

 

·        a differenza dell’art. 129, comma 3, att., non individua con precisione l’autorità penale (giudice o Pubblico Ministero) onerata dell’obbligo comunicazionale

 

·        a differenza dell’art. 133, comma 1 bis, att., non si riferisce a fattispecie  analiticamente enunciate, ma attiene a classe omogenea di reati, quali i delitti contro la P.A. commessi a fini patrimoniali.   

 

Alcuni fra i tratti comparativi summenzionati tornano utili, come si vedrà di qui a poco,  nell’indagine interpretativa concernente la disposizione di interesse.    

Per il momento, al fine di proseguire l’esame, si deve tener presente che le fattispecie incriminatrici  portate in rilievo dalla disposizione  sono  i delitti di cui al capo I, titolo II, libro II del codice penale, commessi a fini patrimoniali.

Quanto ai poteri accertativi affidati al PM contabile, essi riguardano il condannato.         

La norma, quindi, strutturalmente tratteggia due elementi, meglio a dirsi presupposti, che ne delimitano l’ambito di applicazione, rispettivamente sotto il profilo oggettivo e soggettivo.  

I due presupposti sono concomitanti o cumulativi. Infatti, stante la formulazione lessicale, vi è necessità di acclarare la sussistenza e tener conto di entrambi, onde dare legittimamente corso agli incombenti (obbligo di trasmissione della sentenza; susseguenti investigazioni patrimoniali).

In presenza di una condanna per delitti commessi a fini patrimoniali,  l’autorità penale sarà tenuta a curare la trasmissione della sentenza al PM contabile e quest’ultimo, da parte sua,  procederà agli accertamenti.

Se il cumulo è traguardo ermeneutico raggiungibile de plano, l’analisi  concernente ciascuno dei due presupposti, invece, lascia intravedere talune  perplessità,  che è opportuno vagliare più approfonditamente.  

 

E’ utile individuare singolarmente :

 

·        l’ambito oggettivo  di applicazione della norma, cioè l’esistenza di una sentenza penale di condanna per    “…delitti commessi a fini patrimoniali” 

 

·        l’ambito soggettivo di applicazione della norma, cioè la conducibilità di  accertamenti patrimoniali     “…a carico del condannato” 

 

Iniziando dall’ambito oggettivo, si osserva che la locuzione “…commessi a fini patrimoniali”  potrebbe indurre a ritenere  -  a prima vista  -  trattarsi di una indicazione superflua,  considerato che : 

a) i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione costituiscono  ipotesi incriminatrici prevalentemente caratterizzate da apprensioni di denaro o altre utilità o profitti, aventi contenuto direttamente patrimoniale (es. peculato, malversazione, concussione, corruzione, ecc.); 

b) la giurisdizione contabile attiene, di per se stessa,  a vicende nelle quali viene in rilievo ed esame una lesione a contenuto patrimoniale o, comunque, patrimonialmente valutabile. 

 

Sennonché, non può sfuggire all’attenzione dell’interprete che, fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. si iscrivono talune figure di reato (si pensi, esemplificativamente, all’abuso di ufficio ex art. 323 c.p. e all’omissione o rifiuto di atti di ufficio ex art. 328 c.p.)  nel cui paradigma costitutivo non è rinvenibile, o non sempre è rinvenibile,  il cosiddetto  “fine patrimoniale”. 

Qualche riflessione aggiuntiva, proprio in tema di abuso di ufficio, permette di cogliere con nettezza la circostanza anzidetta. 

Il reato di abuso d'ufficio, quale regolato da nuova configurazione normativa (art.323 cod. pen., come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234) sussiste quando, per effetto di indebita condotta posta in essere mediante un comportamento tipico (violazione di legge o di regolamento, trasgressione del dovere di astensione), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano effettivamente procurato a sé o ad altri  un ingiusto profitto di carattere patrimoniale ovvero abbiano arrecato ad altri  un danno ingiusto.

Nell'attuale previsione incriminatrice, pertanto, l’abuso non si configura come reato formale di mera condotta e di pericolo, ma quale vero e proprio reato di evento e di danno.

Nella  diversa  descrizione della fattispecie legale  tipica  rispetto  alla  pregressa  formulazione, occorre il verificarsi di una lesione effettiva e non la mera esposizione a pericolo dell'interesse garantito dalla norma (il bene giuridico tutelato dall'art. 97 Cost. , ossia  il  buon  andamento e l'imparzialità  della  pubblica amministrazione). [3]

Vi è da dire che rispetto alla previgente configurazione del reato, la riforma del 1997 ha sicuramente ristretto l’ingiusto vantaggio a quello di natura patrimoniale,  postulando così un carattere specifico (appunto quello patrimoniale) che, prima della novella, valeva solo a contraddistinguere ed integrare l’ipotesi più grave di cui al comma secondo dell'art. 323 cod. pen. previgente, costituente autonoma ed alternativa  fattispecie di reato. [4]

Di contro, il  danno ingiusto   cui si riferisce l’art. 323 c.p. è, per esplicita lettera del precetto, di natura non necessariamente patrimoniale. Esso, cioè, non corrisponde univocamente a situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno a diritti soggettivi perfetti, ma può riguardare anche l'aggressione ingiusta ad altro bene o interesse, come ad esempio alla sfera della personalità tutelata da norme costituzionali, concretandosi nella induzione di ansie, di preoccupazioni, di perdita di prestigio e di decoro, quali eventi causati dalla condotta del pubblico ufficiale agente. [5]

 La diversità paradigmatica tra le due ipotesi di abuso  è tale che si può parlare di eventi in alternativa (conseguimento di ingiusto vantaggio patrimoniale o realizzazione di danno ingiusto per altri) e che, solo quando ricorre il secondo, il reato è qualificabile come plurioffensivo, nel senso della presenza necessaria di un soggetto leso determinato,  diverso dalla  pubblica amministrazione, titolare di un proprio interesse tutelato, distinto da quello costituito dal buon  andamento, dalla imparzialità , dalla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali. [6]

Tutto ciò è sintetizzabile  nella notoria distinzione tra abuso “a fini patrimoniali”  e  “abuso in danno”.

Tenendo presente la distinzione, dovrebbe essere agevole riconoscere che la locuzione  “…commessi a fini patrimoniali”  affatto è da considerare espressione pleonastica o addirittura risalente a trascurata padronanza di lessico tecnico-giuridico.

Al contrario, nella struttura della disposizione in esame la formula riveste una precisa  funzione limitatrice.

Essa è rivolta  a cogliere e  circoscrivere  le uniche tipologie di delitti contro la P.A.   - quelli perpetrati a fini di vantaggio patrimoniale dell’agente o di altri  -    per i quali l’autorità penale potrà dirsi onerata dell’ obbligo di trasmissione della sentenza al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, restando invece esclusi gli abusi commessi solo recando ad altri un  “danno”  non patrimoniale.  [7]

La precisazione letterale di legge, quindi, attinge senz’altro al concetto dei cosiddetti  “reati causalmente orientati” .

Si tratta di strutture paradigmatiche nelle quali, affinchè possa reputarsi integrata la fattispecie incriminatrice, è indispensabile che la condotta illecita descritta dal precetto codicistico e tenuta dall’agente si ponga in rapporto di connessione o derivazione causale con uno specifico evento (nel nostro caso il vantaggio patrimoniale  conseguito dall’agente o da un terzo). [8]

Naturalmente tutto ciò in sede penale ha riflessi precipui anche in tema di elemento soggettivo, dovendo l’intenzionalità del reo essere orientata  alla causazione dell’evento in parola e restando, di converso, esclusa la configurabilità del cd. dolo eventuale.

In conclusione, per la parte che ci interessa più da vicino,  può dirsi che proprio  in ragione dell’acclarata finalità patrimoniale dell’azione delittuosa l’inquirente contabile riceverà in trasmissione la sentenza penale e potrà procedere agli accertamenti di propria competenza.

 


 

3. L’ambito soggettivo :  il destinatario  degli accertamenti. 

 

Superato l’iniziale snodo ermeneutico, conviene passare all’esame del cd. ambito soggettivo della disposizione di legge, cioè alla individuazione del  soggetto che, avendo riportato condanna in sede penale, a seguito della trasmissione della sentenza potrà essere assoggettato alle investigazioni patrimoniali  e, se del caso,  al novero dei connessi provvedimenti di disposizione patrimoniale promuovibili dal  Pubblico Ministero ed assumibili dal  Giudice  contabile.     

Anche sotto questo profilo, in una fase di studio come quella odierna è indispensabile sforzarsi di enucleare un criterio identificativo a valenza generale, che sappia  svincolarsi dalle specificità di casi concreti. 

In questa prospettiva, si intende parlare succintamente di coloro che, per comodità espositiva, possono essere denominati destinatari  degli accertamenti. 

E’ pacifico, in primo luogo, che i delitti contro la P.A., pur se reati  “propri” esigenti la qualificazione del soggetto agente, non escludono per ciò solo il concorso da parte di persone estranee agli apparati organizzativi pubblici.

L’eventuale compartecipazione, nel senso di contributo causale attivo e concreto, da parte di soggetto non qualificato, all’attività criminosa compiuta dall’agente pubblico, fa sì che l’estraneo possa restare condannato al medesimo titolo.

Altrettanto evidente è che, qualora il reato sia commesso a scopo di  vantaggio patrimoniale, quest’ultimo non necessariamente orbita nella sola sfera giuridica dell’agente pubblico autore della condotta incriminata,  ben potendo concretarsi nel vantaggio assicurato ad un terzo privato, non concorrente nel reato e non condannato.   

Ebbene, nelle due diverse ipotesi suindicate (concorso nella condotta delittuosa da parte di terzo, condannato allo stesso titolo; mero vantaggio patrimoniale appreso da terzo non condannato) il soggetto estraneo alla P.A., in ogni caso, non può diventare destinatario degli accertamenti affidati al PM contabile.  

A ciò nettamente sembra contrastare sia il tenore letterale della disposizione, sia la sua ratio.

Tenendo a mente che la legge affida accertamenti  a carico “…del condannato”,  l’elemento letterale porta ad escludere che gli accertamenti possano avere quale destinatario il terzo  non condannato, pure se costui abbia, in concreto, tratto vantaggio patrimoniale  dalla consumazione del  reato.

Circa, invece, l’ipotesi di terzo del tutto estraneo alla P.A., compartecipe nel reato e condannato (ex artt. 110 e 117 c.p.), dovrebbe in proposito farsi uso del criterio cd. teleologico.

Gli accertamenti patrimoniali sono finalizzati  – e non potrebbe essere diversamente –  al susseguente ed eventuale espletamento di funzioni e  compimento di atti giudiziari di competenza del PM contabile, cioè all’esercizio oppure alla prosecuzione, se già autonomamente avviata, dell’azione di responsabilità, con connesse misure di tutela interinale o cautelare.

Se così è, il terzo, anche se condannato a titolo di compartecipe, è soggetto comunque privo della qualifica di pubblico ufficiale (o esercente di pubblico servizio) e, quindi, non assoggettabile alla giurisdizione di responsabilità, per carenza di presupposto giuridico indefettibile (rapporto di servizio).

Per completare l’esame dell’ambito soggettivo della norma in discussione viene da chiedersi, a questo punto, se la sentenza di condanna debba essere oggetto di trasmissione anche nel caso in cui sia stato condannato un dipendente di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.   

Già si è dato cenno, in precedenza, del fatto che la legge n.  97/2001,  in altre sue partizioni (articolo 3, commi 1 e 5), ha previsto significativi potenziamenti  dell’azione di contrasto da essa in generale ipotizzata, estendendola verso tipologie di delitti commessi da soggetti non rientranti nel ristretto novero dei  dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quale attualmente delimitato dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 (poi trasfuso nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165).

Sul piano teleologico, pertanto, risulterebbe irragionevole e contraddittorio ritenere che l’estensione in parola riguardi i soli rapporti tra  illecito penale  ed  illecito disciplinare  e non investa i casi, connotati da maggior disvalore, di  comportamento delittuoso causatore di illecito e di danno erariale, rimesso alla cognizione del giudice contabile. 

Ma vi è di più.

La dizione letterale usata nell’articolo 6, comma 2, comprende tutti i delitti contro la P.A. “commessi a fini patrimoniali” ,   non solo quelli analiticamente enumerati  nell’articolo 3.

Sarebbe illogico pensare che il legislatore, pur utilizzando una classificazione di reati tanto più ampia, abbia nel contempo inteso escludere, solo per i dipendenti di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, l’obbligo di trasmissione della sentenza.

Esiste infine, e va colto nell’articolo 7 della medesima legge n. 97, un ulteriore  elemento  letterale, anch’esso insuperabile. 

Quando fa riferimento alla cd. responsabilità per danno erariale  e dispone l’obbligo di comunicazione della sentenza irrevocabile, la legge 97 richiama indistintamente le condanne penali pronunciate nei confronti di tutti i dipendenti elencati nel precedente articolo 3.

Ciò induce inevitabilmente a ritenere che la trasmissione della sentenza presa in considerazione nell’articolo 6 non possa che comprendere, al pari di quanto avviene nella ipotesi di comunicazione della sentenza ex art. 7, i delitti contro la P.A. commessi a fini patrimoniali da  dipendenti di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Derivatamente, gli accertamenti patrimoniali a cura del PM contabile potranno aver corso nei confronti dei succitati soggetti, ove condannati in sede penale.

      


4.  La finalità  degli accertamenti     

 

Un interrogativo cruciale nell’analisi della norma che ci occupa attiene alla “finalità”   degli accertamenti patrimoniali, intesa quale obiettivo  o scopo degli stessi. 

In prima battuta può dirsi che deve trattarsi, con tutta evidenza, di uno scopo di natura strumentale.

Le investigazioni dalla legge commesse al PM contabile, ricevente in trasmissione la sentenza penale di condanna,  non possono che essere finalizzate ad un quid  ulteriore e susseguente, verosimilmente correlato all’esercizio di attribuzioni di competenza.

Diversamente opinando, la prescrizione normativa risulterebbe inutiliter data. 

Né sembra ipotizzabile che il legislatore, pur nella sua lata ed insindacabile discrezionalità,  abbia inteso con l’articolo 6  in ogni caso eccitare l’esercizio di poteri giudiziari istruttori, a prescindere totalmente dalla eventualità che possa essere instaurato un giudizio di responsabilità patrimoniale. 

Siffatta impostazione lascerebbe trasparire un’intrinseca ed insanabile irragionevolezza della norma, probabilmente violatrice finanche del precetto di cui all’art. 97 Cost. che, sia pure eccezionalmente e per casi limitatissimi enunciati dalla Consulta, può venire in rilievo nel campo dell’amministrazione della giustizia sotto il solo profilo organizzativo-funzionale.   

 Se queste primissime asserzioni paiono essere abbastanza attendibili, per il resto si schiude un terreno ermeneutico più impervio, tutto da esplorare.

La trattazione svolta da altro relatore  (che mi ha preceduto),  già dedicata allo specifico tema, mette accuratamente in risalto, attraverso l’esame sistematico di due complessi  normativi recati dalla legge n. 97/2001 (segnatamente l’articolo 6,  letto in correlazione con l’articolo 7), il legame finalistico che lega tra di loro gli accertamenti patrimoniali e le azioni giudiziarie (prevalentemente cautelari o conservative) che, all’esito dei primi ed a cura del PM contabile, potranno conseguire.

 La medesima trattazione, inoltre, offre irrinunciabili ed acute precisazioni in ordine all’organo (Procuratore Generale o Procuratore Regionale) intestatario delle potestà accertative. 

E’ evidente che   - entro il diverso ambito di riflessione affrontato dal collega -    può anche discutersi della reale efficacia che la comunicazione della sentenza prevista dall’art. 6,  pur ampliando la portata dell’art. 129 att. c.p.p., è in grado di assicurare all’intervento accertativo del PM contabile (che dovrebbe tempestivamente intervenire prima che siano poste in essere operazioni di dispersione intenzionale della consistenza del patrimonio del soggetto sottoposto a procedimento penale).        

Tuttavia,  onde evitare un’ improduttiva sovrapposizione di argomenti, foriera di confusioni,  mi limiterò a proporre stimoli di riflessione intorno ad un profilo diverso.

La disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 6, nell’attribuire al PM contabile la potestà di realizzare gli accertamenti, precisa che essi si svolgono  “a carico”  del condannato.        

L’espressione lessicale, per certi versi riecheggiante toni penalistici indotti dalla natura stessa del tema preso in considerazione dalla norma, merita un succinto vaglio.  

Nel precedente paragrafo ampio spazio è stato dedicato alla questione della individuazione del possibile  destinatario  degli accertamenti.     

Si è avuto occasione di osservare che assoggettabile ad investigazioni patrimoniali non può che essere l’agente pubblico autore del reato, se del caso vocabile innanzi al giudice della responsabilità.  

Sembra, allora, ragionevole ritenere che l’espressione letterale anzidetta lasci ravvisare niente altro che una  delimitazione soggettiva,  in virtù di essa restando preclusa la possibilità di investigare sul patrimonio di soggetti (non condannati, oppure compartecipi, ma estranei alla PA) nei cui confronti neppure è validamente esercitabile l’azione di responsabilità.     

Difficilmente accoglibili   –   perché non assistite da elemento giuridico, letterale o logico, che le supporti adeguatamente -   sarebbero prospettazioni interpretative alternative sul punto.

In particolare, sarebbe arduo ritenere che il compito di svolgere “accertamenti…a carico” si traduca nel potere di indirizzare le investigazioni patrimoniali verso l’individuazione della misura (o quantum) della responsabilità amministrativa addebitabile al condannato.   

Siffatta costruzione sarebbe contrastata da varie, concordanti considerazioni.

In primo luogo, compiere accertamenti di natura “patrimoniale”,  da un punto di vista letterale, significa soltanto poter investigare sulla consistenza e sugli elementi costitutivi di un complesso di diritti o situazioni soggettive, a rilevanza economica, giuridicamente intestato al condannato.

Né la locuzione “ a carico”  è in grado di modificare il senso logico-letterale  della frase, a meno che, mediante smaccata forzatura concettuale, si voglia attingere a nozioni giuridiche (es. il cd. “carico” contabile) del tutto estranee e inconferenti rispetto all’ambito di applicazione della norma.    

Che, poi, il compiuto accertamento patrimoniale possa diventare strumentalmente utile, se del caso ed in presenza di ogni altro presupposto, per aggredire successivamente  -  nelle forme, modi e limiti consentiti dalla legge  -  singole componenti del patrimonio indagato, ciò giammai deriva dall’accertamento in sé, ma unicamente dalla circostanza che venga adeguatamente acclarata la sussistenza di un danno e di una corrispondente responsabilità amministrativa in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso quello soggettivo o  psicologico. 

In altre parole,  l’individuazione del  quantum  di responsabilità  prescinde dalla consistenza ed estensione del patrimonio del danneggiatore e si commisura prima di tutto all’esistenza e, poi, all’entità della lesione o vulnus provocato su un diverso patrimonio (quello dell’amministrazione danneggiata). 

La quantificazione, inoltre, si iscrive in un sistema normativo e processuale che affida al giudice, sia pure attraverso il vaglio giudiziale svolto sulla pretesa azionata in causa (comprensiva, dunque, di petitum) da parte del PM, di determinare con sentenza l’ammontare del danno addebitabile, tenendo conto di molteplici elementi. [9]

Addirittura, la consistenza del “patrimonio”  dell’agente responsabile offre un parametro significativo per l’esercizio di un potere (cd. riduttivo) conducente alla  attenuazione della responsabilità, atteso che, a tale precipuo fine, si può tenere conto delle  capacità economiche   del soggetto. [10]

Quanto sin qui detto sembra già bastevole ad escludere che l’espressione  accertamenti patrimoniali a carico  possa significare, per l’inquirente contabile, prendere spunto dal giudicato penale (sulla scorta della sentenza ricevuta in trasmissione) e determinare, quasi pedissequamente, il  quantum  di responsabilità risarcitoria addebitabile al condannato. 

E’ essenziale, tuttavia, non incorrere in errore prospettico opposto, ritenendo che gli accertamenti sul patrimonio del condannato non possano sortire effetti ulteriori (semmai più ampi) rispetto a quanto già acclarato e statuito in sede penale.

 L’ analisi comparativo-differenziale tra alcune peculiarità delle due giurisdizioni coinvolte  (penale e  contabile)  aiuta a confermare la specifica e diversa  finalità che la legge ha assegnato agli accertamenti in discussione.   

Sia il sequestro penale (quale misura preventiva che fa riferimento al noto concetto dei beni o cose  pertinenti al reato : v. art. 321 c.p.p.), sia la confisca penale, per quanta estensione economico-patrimoniale possano avere, vanno sempre e solo a colpire beni costituenti il profitto  o il prodotto  o il  prezzo del reato, anche nell’ipotesi della cd.  confisca per equivalente. [11]

L’estensione oggettiva  delle misure di disposizione patrimoniale adottabili su iniziativa del PM contabile è, di contro, più vasta di quella delle misure di sicurezza patrimoniale applicabili in sede penale.

Il sequestro conservativo contabile e la condanna risarcitoria definitiva, infatti,  sono da commisurare e rapportare all’ammontare del danno erariale causato e addebitabile. 

Quest’ultimo può assumere entità significativamente superiore al solo prezzo o profitto del reato, andando a comprendere altre lesioni incidenti sul patrimonio della P.A. od anche lesioni a beni immateriali giuridicamente tutelati (es. danno all’immagine).

Intervenuta, quindi, che sia una sentenza di condanna penale, è ben possibile, da un lato, che il credito risarcitorio vantabile dalla P.A. risulti superiore al valore complessivo dei beni oggetto della disposta confisca penale e, dall’altro, che il giudice penale neppure abbia potuto aggredire taluni beni presenti nel patrimonio del reo, perché insuscettibili di sequestro penale e di confisca, in quanto non è stato possibile dimostrarne l’illecita provenienza.

Le cennate diversità attestano, senza che insorga equivoco, l’esistenza di uno spazio entro il quale le susseguenti disposizioni patrimoniali adottabili in sede contabile possono operare, con autonoma ed indipendente efficacia, al fine di pervenire al recupero all’erario della globalità delle lesioni sofferte. [12]

In conclusione,  proprio la  finalità strumentale  degli accertamenti nei sensi anzidetti spinge a considerare decisamente attendibili le notazioni già svolte da altro relatore in ordine all’organo (Procuratore Generale e Procuratore Regionale) da ritenere abilitato agli stessi.

Il Procuratore generale ed il Procuratore regionale quali rappresentanti, entrambi, dell’ ufficio del pubblico ministero presso la Corte dei conti (ufficio unitario, anche se processualmente distinguibile nelle sue attribuzioni ed articolazioni funzionali e territoriali [13]), saranno di volta in volta   - in stretta correlazione allo stato della vicenda in sede giudiziaria contabile ed attraverso gli accertamenti di cui si discute -    in condizione di assumere conseguenti  determinazioni  (richiesta di autorizzazione per misure cautelari ante causam o in corso di causa;  promovimento ex novo dell’azione di responsabilità;  richiesta di provvisoria esecuzione di sentenza di primo grado, nel caso in cui sussista specifico pericolo di dispersioni o deflussi nella consistenza patrimoniale, perfino se già cautelata).     


 

5.  L’oggetto  degli accertamenti

 

In una materia  - come quella oggetto di studio -  collocata su di un crinale delimitante due diversi versanti giudiziali (penale e contabile),  è indispensabile che ogni esegesi indirizzata a cogliere il significato di espressioni letterali utilizzate nella regolazione di legge si faccia carico di considerare eventuali peculiarità di entrambi i versanti coinvolti.  

Dando per assodate ed implicite tutte le connotazioni che caratterizzano la nozione del “patrimonio”  in campo contabile, è utile allora brevemente rammentare talune caratteristiche che lo stesso termine assume in campo penalistico. 

In mancanza di una teoria generale sui reati patrimoniali, notoriamente i  penalisti e la giurisprudenza di settore indagano il vocabolo facendo riferimento a singole fattispecie criminose,  rientranti o meno in classi omogenee di reati. [14]   

In estrema sintesi, può dirsi che da sempre il terreno interpretativo ha visto delineate e contrapposte  due concezioni. [15]

L’una, definita giuridica, pone l’accento su di un aspetto tecnico formale riguardante la relazione tra il bene e la persona ed individua il patrimonio nel complesso dei  rapporti giuridici a contenuto patrimoniale   appartenenti ad un dato soggetto.  

L’altra, definita economica,  pone l’accento sull’aspetto materiale o fattuale ed individua il patrimonio  nel complesso dei   beni di valore economico   appartenenti ad un dato soggetto.

In passato la giurisprudenza, nel caso dei delitti contro la P.A., attingeva alla concezione giuridica,  perché per alcuni di essi la presa di vantaggio era individuabile in una qualsiasi situazione favorevole al  complesso dei rapporti giuridici intestati al pubblico ufficiale o al terzo estraneo.

Nel caso, invece, dei reati contro il patrimonio era seguita (e tuttora lo è) la concezione economica, in quanto il vantaggio dell’agente deve avere sempre, quale simmetrico e contrario, un danno economico causato alla parte offesa. [16]

L’assetto riguardante i delitti dei pubblici ufficiali,  dopo le novelle normative   e, in particolare, la consistente riforma dell’abuso di ufficio, è mutato e oramai  unitariamente si segue la  concezione economica,  ritenendosi che anche per questa classe di delitti, pur essendo astrattamente tutelato il prestigio della PA e la regolarità funzionale delle attività pubbliche, la presa di vantaggio deve riguardare sempre e solo situazioni suscettibili di valutazione economica, cioè effettivi incrementi patrimoniale di valore economico derivati al soggetto agente o ad altri. [17]

  Appare evidente che la penetrante e sottile distinzione operata in area penalistica, non scevra di pregnanti risvolti giuridici,  è senz’altro utile per identificare i cd.  reati commessi a fini patrimoniali.            

Essa, però, non sembra altrettanto confacente per risolvere il diverso problema interpretativo da affrontare in questa sede, cioè l’identificazione dei beni, dei rapporti, delle situazioni giuridiche che potenzialmente costituiscono il contenuto del  “patrimonio” del soggetto, assoggettabile ad accertamenti del PM contabile dopo che  sia intervenuta una sentenza penale di condanna. 

In questa diversa ottica, infatti, non si tratta più di individuare gli eventuali accrescimenti patrimoniali  causalmente derivati dalla commissione del reato e dalla condotta criminosa, ma si devono soltanto accertare le componenti patrimoniali soggettive suscettibili di apprensione,  per pervenire alla soddisfazione dell’eventuale credito risarcitorio erariale.       

Soccorrono, allora, i criteri generali desumibili dalla normativa civilistica.  

Da un lato, si deve tener conto della garanzia offerta ai sensi dell’art. 2740 c.c., che annovera, nel patrimonio, tutti i beni presenti e futuri   del creditore.

Dall’altro, non si può disconoscere che componente patrimoniale importante sono anche i cd. diritti di credito verso terzi,  per il contenuto di  patrimonialità che li contrassegna (art. 1176 c.c.).  

A questo punto può dirsi ragionevolmente ottenibile una ulteriore acquisizione ermeneutica sul punto in esame.

Gli accertamenti patrimoniali,  in assenza di precisazioni o limitazioni espresse nella disposizione di interesse (art. 6, comma 2, legge n. 97/2001), devono ritenersi genericamente effettuabili sul complesso  dei rapporti giuridici a contenuto patrimoniale, anche di credito, facenti capo al condannato in sede penale.

L’ambito oggettivo, pertanto, esemplificativamente potrà comprendere :

·        redditi personali, di varia natura (es. stipendi, compensi, emolumenti periodici, trattamenti pensionistici,  ecc.)

·        beni mobili, registrati o non (es. denaro, vetture, natanti, ecc.)  

·        beni immobili

·        possidenze economiche bancarie (es. conti correnti, depositi di risparmio nominativi al portatore, depositi amministrati di titoli azionari o obbligazioni, cassette di sicurezza, titoli del debito pubblico, transazioni transnazionali, ecc.)

·        altre possidenze non depositate (es. titoli di credito al portatore, titoli di credito all’ordine, titoli di credito nominativi,  titoli azionari o di partecipazione, titoli di credito impropri)

·        partecipazioni societarie non incorporate in titoli  [18] ;  partecipazioni aziendali.

Il ventaglio è ampio e difficilmente classificabile in breve, specialmente nella odierna realtà economica, estremamente dinamica e variegata. 

D’altronde, talune esperienze giudiziarie penali (si pensi alle indagini patrimoniali nei confronti di soggetti coinvolti in fenomeni di criminalità mafiosa, condotte in vista dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniale  quali assentite dalla speciale legislazione vigente in materia [19]), indubbiamente più vaste ed articolate di quelle routinariamente praticate in campo contabile, hanno da tempo avuto occasione di scandagliare in ogni risvolto il tema e di mettere a frutto particolari attenzioni e metodiche investigative su di una molteplicità di situazioni.

Le esperienze succitate sono maturate su vicende di sicuro rilievo economico-patrimoniale e quindi  - ferme restando tutte le diversità di istituto [20]  -  risultano essere di particolare interesse per chi debba perseguire non tanto il recupero di somme e valori illecitamente appresi ma, mediante l’utilizzo di tecniche similari, il ristoro di danni erariali di più estesa entità rispetto ai beni confiscati in relazione ad una condanna penale intervenuta per un commesso delitto contro la P.A.. 

Senza potere in questa sede indugiare su argomenti che meriterebbero   autonomi approfondimenti,  troppo distanti però dallo specifico tema prescelto per il Seminario e di odierno interesse, preme soltanto ribadire che, se pure gli accertamenti affidati al PM contabile fanno solo seguito ad un’intervenuta condanna penale (se del caso comprensiva della misura della  confisca e, dunque, pronunziata  a valle di accertamenti patrimoniali già avvenuti), ciò non deve far trascurare quanto osservato in precedenza.  

L’inquirente penale, alla ricerca del prezzo o profitto di reato, ha senz’altro indagato il patrimonio del reo.

Ciò, però, è accaduto entro i confini segnati dalle finalità di competenza, per consentire la prova del reato e l’adozione di un provvedimento ablatorio (la confisca ex art. 240 c.p.) che, nel momento in cui diviene definitivo, determina il trasferimento coattivo e a favore dello Stato dei soli beni confiscati, cioè dei beni frutto di illecita provenienza.  

L’inquirente contabile, alla ricerca del sostrato patrimoniale che può garantire l’effettivo ristoro del danno erariale   provocato  (talvolta più ampio del mero prezzo o profitto di reato), dovrebbe sforzarsi, se necessario, di arricchire ed estendere l’investigazione patrimoniale, anche al fine di promuovere eventuali provvedimenti  conservativi che evitino, come talvolta accade, fraudolente dispersioni della garanzia patrimoniale (ex art. 2740 c.c.) esistente a favore della P.A. titolare del credito risarcitorio.

E tale garanzia, è bene rammentarlo, comprende indistintamente tutti i beni inclusi nel patrimonio del danneggiatore, anche quelli di sicura provenienza lecita o comunque frutto di attività consentite.  

Ciò a prescindere da situazioni particolari nelle quali, eventi accidentali successivamente occorsi (es. morte del condannato), devono inevitabilmente spostare l’indagine verso proiezioni o relazioni patrimoniali intercorrenti con altri soggetti (gli eredi dell’agente condannato in sede penale, perseguibili nei casi di indebito arricchimento ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994). [21]

Il compito investigativo, come si può intuire,  non è semplice,  posto che inseguire e captare singole componenti patrimoniali, frantumate nel variegato e multiforme spettro prima solo stringatamente elencato, comporta operazioni di accertamento complesse e lunghe, talvolta ostacolate dalla scarna – non sempre di chiara o pacifica applicazione -   regolamentazione esistente in materia.     

Non sempre agevole si presenta pure la questione delle forme e modalità tecniche utilizzabili che, come si dirà di qui a poco, manifesta anch’essa risvolti problematici. 

 


6.  Il quomodo  investigativo : principali tecniche e modalità

 

Il panorama delle tecniche accertative, estremamente eterogeneo, si presta difficilmente a diventare oggetto di esposizione e classificazione teorica generale, dovendo piuttosto essere tema declinato in ragione di singole, omogenee tipologie di vicende dannose.  

La tecnica investigativa, del resto, per corretto costume processuale e professionale, andrebbe individuata in quella più adeguata ed appropriata alla  fattispecie. 

Essa, perciò, è fisiologicamente destinata a variare di volta in volta, in dipendenza delle caratteristiche del soggetto sottoposto ad accertamento patrimoniale, del tipo di reato commesso, del tipo di danno erariale configurabile, di tutte le specificità della vicenda venuta in evidenza nelle sedi giudiziali, penale e contabile.

In ogni caso, le procedure investigative risentono tutte, in misura non marginale, dello spirito di iniziativa e della capacità individuale di saper cogliere e percorrere piste fruttuose.         

 Dando, allora, per sicure (ed inevitabili, per chi è stato chiamato a scrivere in proposito) l’insoddisfacente esaustività e le approssimazioni generalizzatrici che qualcuno acutamente riterrà di poter rinvenire nel presente paragrafo,  si è scelto  – non a caso - di usare  l’espressione  quomodo investigativo.

In altri termini, la riflessione di qui in poi tende a portare in risalto alcune connotazioni metodologiche di massima assumibili dagli accertamenti patrimoniali, piuttosto che addentrarsi  nel dettaglio tecnico dei singoli atti accertativi in concreto esperibili.

Va notato subito, per esperienza ricorrente nella pratica giudiziaria, che quando il danno arrecato all’erario scaturisce da fatti delittuosi coinvolgenti flussi di denaro e di  valori (es. fenomeni corruttivi,  “tangentizi” o di peculato),  a monte sovente è stata intessuta una rete di operazioni dissimulatrici più o meno fitta, mirata ad occultare qualsiasi traccia patrimoniale troppo evidente dei movimenti effettuati.     

In detti casi, le indagini condotte dall’inquirente penale (finalizzate alla scoperta e prova del commesso reato) hanno, quasi sempre, già sufficientemente dissodato il terreno patrimoniale con meticolosità più o meno intensa, secondo l’accuratezza impegnata nella  investigazione. 

Ciò non toglie, comunque, che l’inquirente contabile   – specie nei casi in cui il danno erariale, per le specifiche connotazioni rivestite, esorbiti per entità dal  prezzo o profitto del reato -   può proseguire ed eventualmente ampliare gli accertamenti patrimoniali già compiuti  dall’inquirente penale.

Del resto, in precedenza è già stato osservato che l’evoluzione economico-finanziaria moderna è tale da aprirsi su orizzonti vastissimi.

In siffatto contesto talune tradizionali metodiche di allocazione di beni e valori rappresentano oramai sporadiche eccezioni residuali, più che regole frequenti.

Lo stesso dinamismo dei flussi economici è tale da non potere con certezza   escludere che singoli  elementi o componenti, in un dato momento assenti e non rinvenuti nel patrimonio di un soggetto (ad es. all’atto dei disposti accertamenti penali), successivamente vi rientrino, per strade non sempre tortuose o del tutto imprevedibili.   

Le principali tipologie di indagine evidenziabili, con connesse modalità operative, sono le seguenti:

 

indagini patrimoniali in senso stretto

Sede elettiva per tali tipologie di accertamenti sono le conservatorie dei registri immobiliari, attraverso ricerche nominative che evidenziano i negozi giuridici   oggetto di trascrizione.

Va ricordato che anche l’anagrafe tributaria dispone di annotazioni sui trasferimenti di beni soggetti a regime di pubblicità.

Non sono da escludere, se del caso, anche accertamenti di tipo diverso (es. presso un notaio, al fine di accertare se, per conto dello stesso soggetto e nella stessa o in altra occasione, siano stati stipulati  atti di compravendita di immobili o di donazione a congiunti). 

 

 

 

indagini bancarie

Le indagini bancarie o interbancarie in passato erano oltremodo difficili. Successive disposizioni sulla trasparenza bancaria hanno introdotto reticolari discipline concernenti la circolazione del denaro, dei titoli di credito, delle erogazioni di credito, nelle cui maglie lasciano traccia quasi tutte le forme di operazioni finanziarie e creditizie. 

Gli accertamenti possono riguardare libretti di risparmio al portatore (spesso intestati a nomi di fantasia), per i quali le banche sono in grado di indicare gli effettivi titolari di depositi di questo genere.

Sono effettuabili accertamenti sulla documentazione completa di un conto corrente, che riporta indicazioni sugli assegni tratti, sulle distinte di versamento, sulle richieste di assegni circolari , sui bonifici a favore di prossimi congiunti, sui depositi a risparmio accesi con addebito sul conto corrente.

L’astratta complessità dei rapporti bancari sconsiglia, in ogni caso ed almeno in prima battuta, di formulare richieste istruttorie (anche delegate) omnicomprensive, che farebbero correre il rischio di ricevere ponderosi e spesso inutili quadri informativi.

E’ preferibile, invece, attivare primi accertamenti concernente la sintesi delle  tipologie di rapporti intercorsi con l’indagato da una certa data e, solo successivamente ed all’esito ottenuto, stabilire su quale tipo di rapporti si intende mettere a fuoco l’indagine.       

 

 

 

indagini societarie

Le investigazioni vanno svolte presso le camere di commercio, le cancellerie commerciali dei Tribunali e relativi registri, gli atti notarili. 

In tal modo è possibile individuare sia l’esistenza di società, sia i componenti degli organismi sociali ed i nominativi dei soci.

 

 

E’ opportuno osservare    - anche se ciò dovrebbe risultare di per sé evidente -  che solo per comodità espositiva la surriportata schematizzazione indica ed esamina separatamente le varie tipologie di indagine.

Spesso, nel corso dell’effettuazione di accertamenti patrimoniali, vengono in risalto interferenze o legami che dovrebbero suggerire l’opportunità di procedere ad  investigazioni  incrociate  (più indagini riferite al medesimo cespite) o temporalmente cadenzate (prima un tipo di accertamento, successivamente un altro).       

Ancora una volta, sarà la specificità del caso  – oltre che, ovviamente, l’intuito e l’esperienza professionale soggettiva -  ad orientare l’inquirente nella scelta del tipo e dei tempi di effettuazione dei singoli accertamenti.

Capitolo totalmente a parte, infine, è quello concernente le modalità operative  per effettuare gli accertamenti, ad esempio attraverso deleghe conferibili agli organi di polizia giudiziaria. 

A tale proposito sembra utile fornire cenno su alcune innovazioni normative recentemente intervenute, particolarmente interessanti e meritevoli di attenzione ed  approfondimenti.  

Trattasi di novità che, da un lato, potrebbero intensificare il rapporto privilegiato  già intercorrente con il Corpo della Guardia di Finanza, per l’espletamento di  indagini concernenti, in genere, vicende di danno erariale;  dall’altro, potrebbero far superare talune difficoltà ed ostacoli operativi in cui l’inquirente contabile si imbatte, specialmente quando debba dare corso ad indagini bancarie.   

La prima area di novità risulta tracciata dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 98, che ha ridefinito i compiti istituzionali e funzionali assegnati alla Guardia di Finanza. [22]

In particolare, la previsione normativa assegna al Corpo una specifica competenza in materia di  tutela del bilancio,   richiamando espressamente in proposito l’esercizio di  facoltà e  poteri  indicati negli articoli 32 e 33 del d.P.R. 29.9.1973,  n. 600 e succ. mod. e negli articoli 51 e 52 del d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

E’ da notare che le disposizioni rinviate consentono indagini bancarie  su depositi in valori e titoli.

 Ciò induce a ritenere espletabili tali tipologie di investigazione ogniqualvolta la Guardia di Finanza operi, con funzioni di polizia giudiziaria e, quindi, anche su delega ad essa conferita dal Pubblico Ministero contabile, in tema di tutela del bilancio pubblico.

La sopravvenienza legislativa, naturalmente, riporta in luce una questione organizzativa probabilmente degna di rinnovata e più intensa considerazione.

Ci si intende riferire all’opportunità che nel riassetto del Corpo –  previsto in attuazione del decreto –  possano essere ipotizzate strutture investigative da mettere a diretta disposizione della Corte dei conti, specie oggi che le finalità di contrasto avverso fenomeni corruttivi nell’ambito della P.A di cui è portatrice la legge n. 97/2001, proprio attraverso gli accertamenti patrimoniali prescritti dell’articolo 6, rendono  oggettivamente  più  estesi  ed  impegnativi  i  compiti di investigazione del

 

 

 

Pubblico Ministero contabile. [23]  

Una seconda area di novità normativa si era, precedentemente, aperta  in relazione al varo del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, recante il regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. [24]

E’ pur vero che tra le autorità abilitate ad avanzare richieste alla cd. anagrafe , secondo quanto dispone l’articolo 4, comma 2, lettera a  (facendo riferimento, nella richiesta, a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, onde conoscere l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre) non risulta indicato il PM contabile, ma genericamente il solo Pubblico Ministero.

Tuttavia, il primo comma del medesimo articolo 4 precisa che le richieste e l’utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento, tra l’altro, di   “… accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge…”.

La lettura sistematica e teleologica dei complessi normativi succitati dovrebbe condurre, ad avviso di chi scrive, a considerare superabile   -  quanto meno nelle ipotesi di indagini delegate alla Guardia di Finanza -   il noto problema dell’ eventuale opposizione, nel corso di investigazioni patrimoniali, del cosiddetto segreto bancario.

 


 

APPENDICE NORMATIVA

 

 

 

 

Legge 27 marzo 2001, n. 97

 

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(G.U. 5 aprile 2001, n. 80)

 

 

Art. 1 - Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

 

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;

b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

 

Art. 2 - Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale.

 

1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".

 

Art. 3 - Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio.

 

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

 

Art. 4 - Sospensione a seguito di condanna non definitiva.

 

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

 

 

Art. 5 - Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva.

 

1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".

2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

 

Art. 6 - Disposizioni patrimoniali.

 

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma".

2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca".

4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

 

 Art. 7 - Responsabilità per danno erariale.

 

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

 

Art. 8 - Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali.

 

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.

 

Art. 9 - Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".

 

Art. 10 - Disposizioni transitorie.

 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.

 

Art. 11 - Entrata in vigore.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Art. 335-bis  codice penale

 

(Disposizioni patrimoniali)

 

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

 

 

 

Note

I delitti richiamati nell’articolo 335-bis sono quelli inclusi nel Capo primo del Titolo secondo del Libro secondo del codice penale, cioè i  delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 

 

Il testo  vigente del richiamato art. 240 del codice penale è il seguente :

 

Art. 240

(Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

E’ sempre ordinata la confisca :

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna;

Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

 

Il testo vigente  del richiamato articolo 322-ter del codice penale è il seguente :

 

Art. 322–ter

(Confisca)

Nel caso di condanna, o di applicazione della  pena  su  richiesta  delle parti a norma dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  per  uno  dei  delitti previsti dagli articoli  da  314  a  320,  anche  se  commessa dai soggetti indicati nell'articolo  322-bis,  primo  comma, è sempre ordinata la confisca dei  beni  che  ne  costituiscono  il profitto o il prezzo, salvo che appartengano  a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile,  la  confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel   caso  di  condanna,  o  di  applicazione  della  pena  a  norma dell'articolo  444  del  codice  di  procedura penale, per il delitto previsto  dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis,  secondo  comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne  costituiscono  il  profitto  salvo  che  appartengano  a  persona estranea  al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di  beni,  di  cui  il  reo  ha  la  disponibilità,  per  un  valore corrispondente  a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a  quello  del  denaro  o  delle  altre  utilità  date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di  condanna,  determina  le  somme  di  denaro  o  individua  i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del  reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

 


 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

 

Stralcio

 

Art. 51

(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto)

 

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi .

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52 ;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141 ;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente .

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni .

Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni .

 

 

Art. 52

(Accessi, ispezioni e verifiche)

 

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato .

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale .

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale .

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma .

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo  comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni .

 

 


 

 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

 

 

Stralcio

 

 

Art. 32

( Poteri degli uffici)

 

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma . I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale ;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso ;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie . Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141 ;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro . La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente ;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati ;

8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi ;

8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale .

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale .

Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta .

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile .

 

 

 

Art. 33

(Accessi, ispezioni e verifiche)

 

Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale .

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria .

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti .

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali .

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 2000, n. 269

 

Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(G.U. 2 ottobre 2000,  n. 230)

 

 

Art. 1.  - Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito

1. L'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è istituita mediante la costituzione di un centro operativo, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, titolare del trattamento dei dati, al quale i soggetti di cui all'articolo 4 possono richiedere, con riferimento a persone fisiche o giuridiche specificamente individuate, l'eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito alle medesime intestati o cointestati o relativamente ai quali esse agiscono in nome e per conto o ne possono disporre nell'ambito dell'archivio unico informatico tenuto dagli intermediari creditizi o finanziari e dalle Poste italiane S.p.a., ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini del presente regolamento, per "rapporti di conto o di deposito" si intendono i conti, i depositi, nominativi o al portatore, in denaro o in titoli, di qualunque importo, nonché ogni altro rapporto continuativo rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario relativo all'amministrazione o gestione di attività patrimoniale della clientela. Il termine "deposito" non comprende i certificati di deposito e i titoli analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari ed i rapporti relativi a cassette di sicurezza e depositi chiusi.

3. Al centro operativo, quale responsabile della organizzazione e della correttezza della gestione, viene preposto il dirigente della competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.  - Soggetti presso i quali sono intrattenuti i rapporti di conto o di deposito

1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, riguardano i rapporti di conto o di deposito intrattenuti presso i seguenti soggetti, operanti nel territorio nazionale, con riferimento ai rapporti di rispettiva titolarità ivi incardinati:

a) banche;

b) poste italiane S.p.a.;

c) società fiduciarie;

d) società di intermediazione mobiliare e imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile (SICAV);

h) società Monte titoli S.p.a.;

i) intermediari di cui alla lettera m) dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

l) intermediari individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

 

 

Art. 3. - Richieste di accesso all'anagrafe

1. Le richieste di cui all'articolo 1, comma 1, debbono essere formulate con la specificazione dei seguenti elementi identificativi della persona sottoposta ad accertamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, per le persone fisiche; denominazione e sede legale, per le persone giuridiche; codice fiscale in entrambi i casi, se in possesso del richiedente; nonché, limitatamente alle richieste dirette a consentire l'espletamento delle attività fiscali, gli specifici motivi per i quali sono presentate con indicazione delle sommarie ragioni dell'accertamento e delle disposizioni di legge in forza delle quali tale accertamento e le eventuali attività istruttorie sono eseguiti.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono volte a conoscere se, nell'archivio unico informatico tenuto dai soggetti di cui all'articolo 2, esistono rapporti di conto o di deposito alla medesima persona intestati o cointestati o relativamente ai quali essa agisce in nome o per conto o ne può disporre e, in caso positivo, i seguenti ulteriori elementi contenuti nello stesso archivio:

a) il codice identificativo dei soggetti di cui all'articolo 2 e dell'eventuale succursale ove i rapporti di conto o di deposito sono intrattenuti;

b) gli estremi identificativi dei rapporti di conto o di deposito, la data di accensione ed eventualmente quella di chiusura;

c) il codice fiscale del titolare, dei cointestatari ove esistenti e degli eventuali altri soggetti che agiscono in nome o per conto o che ne possono disporre.

3. I dati relativi ai conti o depositi chiusi sono conservati nell'anagrafe per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del conto o del deposito.

 

Art. 4. - Soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe

1. La richiesta al centro operativo e la utilizzazione degli elementi informativi acquisiti sono consentite per l'espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

2. Le richieste possono essere avanzate:

a) dall'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) dall'Ufficio italiano dei cambi, nell'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

c) dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale;

d) dagli esperti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT), dai funzionari del Dipartimento delle entrate o dagli ufficiali della Guardia di finanza, su autorizzazione, rispettivamente, del direttore del SECIT, del direttore centrale per l'accertamento e la programmazione o dei direttori regionali delle entrate, dei comandanti regionali della Guardia di finanza;

e) dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Nei casi di grave pregiudizio per la tutela degli interessi attinenti alla sicurezza interna ed internazionale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre che le richieste relative a persone o conti e depositi specificamente individuati con apposito provvedimento trasmesso al centro operativo, siano sottoposte a preventiva autorizzazione. In tali casi il centro operativo informa immediatamente l'autorità richiedente della necessità di acquisire detta autorizzazione. Sulla richiesta di autorizzazione il Presidente del Consiglio dei Ministri si pronuncia entro trenta giorni.

4. Le modalità di inoltro al centro operativo delle richieste circa la eventuale esistenza di rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le modalità delle risposte del centro operativo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, sentito il comitato di cui all'articolo 7.

5. Le autorità procedenti forniscono immediata notizia agli interessati delle richieste d'informazione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di comunicazione e di notificazione previsti dal codice di procedura penale o da altra legge.

6. Gli elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono coperti dal segreto di ufficio.

 

 

 

Art. 5. - Società interbancaria per l'automazione

1. In relazione alle richieste ricevute, il centro operativo acquisisce gli elementi informativi circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, dai soggetti indicati nell'articolo 2. Il centro operativo fornisce le risposte di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Il centro operativo, ai fini dell'acquisizione dei predetti elementi informativi, si avvale del servizio fornito dalla Società interbancaria per l'automazione (S.I.A.), responsabile del trattamento dei dati, attraverso la rete telematica dalla medesima gestita.

3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione e acquisizione, su base consolidata giornaliera, dei dati tra il centro operativo e la S.I.A. e quelli tra la S.I.A. ed i soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto dei requisiti di segretezza e sicurezza conformi agli standards e alle compatibilità informatiche e telematiche stabilite dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di attuazione dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, nonché di attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. Con apposita convenzione stipulata tra il centro operativo e la S.I.A. ed approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'interno e delle finanze, sono stabilite le procedure tecnico-operative per lo svolgimento del servizio, e la disciplina dei relativi oneri e le modalità del controllo del centro operativo sulla regolarità e correttezza del servizio espletato dalla S.I.A.

 

Art. 6. - Obblighi di riservatezza

1. Tutti i soggetti che hanno notizia di elementi informativi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, circa la esistenza dei rapporti di conto o di deposito ivi indicati, sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dalla utilizzazione e dalla diffusione degli elementi informativi stessi.

2. Per ogni richiesta circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, il centro operativo deve conservare memoria dell'autorità richiedente, della data in cui la richiesta è pervenuta e di quella di trasmissione alla S.I.A., nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura. Analoga memoria dovrà essere conservata della data in cui la S.I.A. ha fornito la risposta e di quella di trasmissione all'autorità richiedente, nonché degli operatori del centro operativo che sono intervenuti nella procedura.

3. Il responsabile del centro operativo segnala alle autorità competenti per i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché alle autorità preposte alla vigilanza di settore, eventuali irregolarità rilevate nella tenuta dell'archivio unico informatico da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2.

4. Le autorità indicate al comma 3 informano il responsabile del centro operativo di eventuali anomalie rilevanti per il funzionamento del centro operativo stesso emerse a causa e nell'esercizio delle loro funzioni di controllo.

5. Il personale della S.I.A. addetto ai servizi operativi dell'anagrafe ha l'obbligo di riservatezza in ordine a tutte le richieste pervenute dal centro operativo.

 

Art. 7. - Comitato di garanzia

1. Presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è costituito, con decreto del Ministro da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento, un Comitato di garanzia composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile designato dall'organo di autogoverno della magistratura di appartenenza, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuna delle seguenti amministrazioni, con qualifica non inferiore a quella di dirigente:

1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero delle finanze;

4) Ministero della giustizia;

5) Banca d'Italia;

6) Ufficio italiano dei cambi.

2. Il Comitato di garanzia è attivato, in sede consultiva, dal responsabile del centro operativo per la risoluzione di questioni relative all'attività del medesimo centro operativo ed esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

3. Il parere del Comitato di garanzia deve essere acquisito a proposito delle modalità di inoltro delle richieste circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1 e di acquisizione delle relative risposte, di cui all'articolo 4, comma 4 e all'articolo 5, comma 3, con particolare riferimento ai requisiti di segretezza e di sicurezza, nonché a proposito dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 5, comma 4.

4. Il Comitato di garanzia esercita in piena indipendenza le funzioni attribuitegli dal presente regolamento; i suoi membri durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

5. Il Comitato di garanzia stabilisce le modalità del proprio funzionamento e decide a maggioranza dei suoi componenti, previa eventuale istruttoria. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le sedute sono valide con la presenza di quattro componenti.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, in sua assenza o impedimento, dal rappresentante del Ministero dell'interno.

7. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dalla competente direzione del Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L'attività dei componenti del Comitato di garanzia è svolta a titolo gratuito.

 

Art. 8. - Richieste escluse

1. Le richieste al centro operativo circa la eventuale esistenza dei rapporti di conto o di deposito di cui all'articolo 1, comma 1, sono escluse per i rapporti di conto o di deposito intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per quelli intrattenuti dagli uffici delle pubbliche amministrazioni nonché per quelli che intercorrono tra gli intermediari abilitati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

 

 

Art. 9. - Criteri procedurali e misure di sicurezza

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, si dotano del programma informatico necessario per l'invio delle richieste di accertamento e la ricezione delle relative risposte per il tramite del centro operativo.

2. Il flusso delle informazioni tra le autorità richiedenti ed il centro operativo avviene tramite interconnessioni informatiche compatibili.

3. Il flusso delle informazioni tra il centro operativo e la S.I.A. e tra quest'ultima ed i soggetti di cui all'articolo 2 avviene attraverso apposita rete di interconnessione messa a disposizione dalla S.I.A. sulla base della convenzione di cui al precedente articolo 5, comma 4.

4. La protezione e la riservatezza delle informazioni in transito sulla rete di cui al comma 3 è assicurata mediante misure di sicurezza di carattere logico, fisico ed organizzativo, adottate dalla S.I.A. secondo i seguenti criteri:

a) la sicurezza logica o applicativa è assicurata mediante l'utilizzo della crittografia a chiave pubblica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1997, n. 513, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

b) la sicurezza fisica è assicurata da meccanismi anti intrusione che garantiscono la riservatezza per gli utenti, nonché da tutte le altre misure di sicurezza richieste per la tutela dei dati personali dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi comprese quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

c) la sicurezza organizzativa è realizzata dalla S.I.A. in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 

 

Art. 10. - Disposizione finale

1. L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

DECRETO LEGISLATIVO  19 marzo 2001, n. 68
 
Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

( S.O. n. 59/L alla G.U. n. 71 del 26.3.2001)

 

Stralcio

 

 

Art. 2. - Tutela del bilancio

 

1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n.   189,   e   dalle  altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di  finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.                                                                    

2. A  tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte   dirette   e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;

b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;                                                 c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

d) attività  di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di    funzioni    pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;

e) risorse  e   mezzi   finanziari  pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;

f) entrate   ed   uscite   relative  alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza    e    altre   forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h) valute,   titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati   finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti  d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

3. Il    Corpo    della    Guardia   di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale,    esercita    in    mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,   primo   comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n.979, dagli   articoli   200,   201  e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali,   e   i   compiti  istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al   Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva, richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio   dei  propri compiti, nonché, fermo restando quanto previsto dalla legge  1 aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di   polizia  in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.

4. Ferme  restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i   militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si   avvalgono  delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33del decreto   del   Presidente   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 660, e successive modificazioni,  51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. Ai    fini    dell'assolvimento    dei  compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le   disposizioni  di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente    della    Repubblica    29   settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19,  comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.                         

 

 

 

 

Art. 3 . - Collaborazione con organi ed enti nazionali

 

 

1. Il  Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica   e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione,   previe   intese  con il Comando generale, può essere fornita agli  organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

2. Nell'espletamento   delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con   le   facoltà   e   i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.                                                                     

 

 

Art. 6. -  Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica

 

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi  e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.  Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e   della  sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.                                        

 


[1]  La Camera dei deputati, in data 19 maggio 1998 (atto derivante dalla unificazione dei disegni di legge n. 2602 e n. 2607) ha approvato l’articolo 3, comma 4, nel seguente testo: “Nel caso di sentenza di condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell’articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa alla procura generale presso la Corte dei conti la quale procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.”

Il Senato, ricevuto il disegno di legge unificato (atto n. 3285), ha svolto i propri lavori e licenziato un nuovo testo, nel quale la disposizione di interesse, prima trasfusa nell’articolo 5 come proposto in sede di Commissione, è poi confluita nell’articolo 6, comma 2 (a seguito di emendamento n. 5.1 proposto da Senese e Russo ed approvato in Assemblea, con parere favorevole del relatore Pellegrino e del rappresentante del Governo), nella seduta n. 1014-a dell ‘8 gennaio 2001 (dal resoconto non risulta alcuna discussione in proposito).

Il testo così riformulato è stato approvato dalla Camera in via definitiva, senza ulteriori emendamenti (e senza che dai resoconti risulti alcuna specifica discussione in proposito).   

[2]   I delitti indicati nella disposizione sono :  peculato (art. 314), concussione (art. 317), corruzione per un atto d’ufficio (art. 318),  corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320) e violazioni di leggi finanziarie commesse da appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

[3]      Così Cass. pen.,  Sez. VI, sent. n. 10136 del 25 settembre 1998.

[4]   Vedi ex multis : Cass. pen. , Sez. VI, sent. n. 8244,  del 9 settembre 1997; sent. n. 11204,  del 4 dicembre 1997 ; sent. n. 11520,  del 15 dicembre 1997; sent. n. 26, del 14 gennaio 1998.

[5]  Per una fattispecie esemplificativa in tal senso, nella quale risulta affermato il riferito principio, si veda Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 11549,  del 2 ottobre – 6 novembre 1998.  

[6]    Cfr. in termini Cass. pen., Sez. VI,  sent. n.  3499, del 25 novembre 1999.

[7]  La limitazione, quindi, lascia fuori dal campo di applicazione della norma fattispecie di abuso “in danno altrui” che possono, invece, rivestire importanza per la giurisdizione di responsabilità. Si pensi, ad esempio, ad un abuso perpetrato in un concorso per inquadramento in livello superiore, a favore di un candidato ed in danno di altri, che conseguentemente porti a corrispondere indebite maggiorazioni retributive al candidato ingiustamente favorito. Il reato non è commesso “a fini patrimoniali”, ma nella specie può sussistere una dannosità erariale. Stesso discorso, naturalmente, vale per i casi di omissione o ritardo in atti di ufficio che, in via consequenziale, comporti evenienze lesive per la P.A.   

[8]  Per un caso in cui si è fatto esplicito riferimento alla nozione di reato causalmente orientato, proprio a proposito di abuso di ufficio, si veda :  Cass. pen. – Sez. VI – sentenza n. 6274 del 1999.

[9]    Si pensi alla valutazione degli eventuali “vantaggi”, di cui all’art. 1, comma 1 bis, legge n. 20/1994.

[10]  Un richiamo esplicito al potere riduttivo nell’ambito del sistema di attenuazione della responsabilità ed alla possibilità di tener conto delle capacità economiche del soggetto responsabile si legge nella recente sentenza Corte costituzionale, n. 340 del 24 ottobre 2001. 

[11]   La confisca per equivalente è misura di sicurezza patrimoniale recentemente introdotta dall’art. 3 della  legge 29.9.2000, n. 300, attraverso l’inserimento nel codice penale dell’art. 322-ter (Confisca). Il testo dell’articolo 322-ter può essere letto nell’Appendice Normativa, riportata in calce alla presente relazione.

[12]   A fini meramente esemplificativi si può citare una complessa vicenda recentemente conclusasi in sede giudiziale (nota come vicenda sui cd. fondi riservati Sisde), nella quale in concreto sono emerse  differenze di tipo “oggettivo”  tra disposizioni patrimoniali intervenute in sede penale (confisca) e misure patrimoniali adottate in sede contabile (sequestro conservativo; quantum di condanna definitiva inflitta in risarcimento). La lettura delle ponderose risultanze processuali (v. sentenza Sez. Lazio n. 1 del  3 gennaio 2000  e sent. Sez. I centrale di appello n. 331/A del 14 novembre 2000) può tornare utile per meditare più approfonditamente sul profilo tematico qui accennato.

[13]     Cfr. in termini :  Cassazione  – SS.UU. civili – sent. n. 19 del 29 gennaio 2000.

[14]  I reati che offendono “interessi patrimoniali”  non si esauriscono nella classe elencata al tredicesimo titolo del libro secondo c.p. (delitti contro il patrimonio),  ma comprendono altre fattispecie criminose disseminate nel codice  (tra cui alcuni delitti  “plurioffensivi” commessi da pubblici ufficiali contro la P.A.). Peraltro, esistono disposizioni trasversali (es. aggravante di cui all’art. 61, n. 7 e attenuante di cui all’art. 62, n. 4)  che portano anch’esse in evidenza la nozione della patrimonialità :  in proposito e, più in generale, sul concetto di “patrimonio”  in area penale  v.  Antolisei – Manuale di diritto penale – Parte speciale I – Giuffrè editore – Milano 1999 – pagg. 263 e ss.

[15]   Un chiaro  riferimento alla duplice concezione,  esaminata con specifico riguardo ai delitti contro la p.a., può leggersi nel libro “Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” , di A. Segreto e G. De Luca, Giuffrè, Milano 1999, pag. 540 e ss. 

[16]  In verità  qualche autore (v. Antolisei op. citata) osserva che nel caso di reati contro il patrimonio non si può parlare di “concezione economica del patrimonio”  tout court, atteso che taluni reati si configurano anche se ad essere aggredito è un bene fornito di mero valore di affezione (es. furto di un oggetto carico di valore affettivo-sentimentale, ma privo di valore economico). Non vi  è, dunque, perfetta coincidenza tra danno patrimoniale e danno economico, perché il primo ha un’estensione di poco superiore, comprendendo anche cose sfornite di valore di scambio.  

[17]  In tal senso, ad esempio, si ritiene non configurato il reato di cui all’art. 323 c.p. nei casi in cui l’abuso non sia stato commesso nella consapevolezza del vantaggio patrimoniale ottenuto da un terzo, ma al solo scopo di incrementare il proprio prestigio o credibilità politica e, dunque, un bene immateriale, pur facente parte del patrimonio giuridico personale dell’agente. Tra le tante, vedi : Cass. pen. – Sez. VI – n. 6871 del 1993; n. 3172 del 1994;  n. 1260 del 1995; n. 2120 del 1995; n. 1192 del 1998;  

 [18] Le quote di partecipazione a società a responsabilità limitata, a società di persona ed a società cooperative  esprimono  una  posizione contrattuale obiettivata,  che  va  considerata  come un bene immateriale equiparato ai beni  mobili, ai  sensi  dell'art.  812  c.c..  La quota , se non può considerarsi un bene materiale, come l'azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del  patrimonio  che  rappresenta  ed è dalla legge trattata come oggetto unitario  di  diritti  (in  tal  senso  depongono gli artt. 2477, 2480, e  2482)  ed è assimilata ai  beni  immateriali (così, a proposito di quote di partecipazione a società a responsabilità limitata, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 697 del 23 gennaio 1997).

[19] In particolare, ci si intende riferire alle indagini patrimoniali preordinate all’adozione della misura di prevenzione patrimoniale di cui all’articolo 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575, come aggiunto dall’articolo 14 della legge 13 settembre 1982 n. 646.  

[20] Fra le principali connotazioni degli accertamenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione patrimoniale in materia di associazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti, divaricanti rispetto agli accertamenti in esame, sta il  fatto che i primi investono beni che siano nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e non solo quelli di sua stretta appartenenza giuridica.

[21]  In casi come quello segnalato, il ventaglio dei beni individuabili quali componenti del patrimonio si estende fino alle cd. universitates iuris, nozione quest’ultima che può comprendere l’eredità non ancora accettata o accettata con beneficio di inventario, costituita interamente da beni provenienti dall’illecito arricchimento del de cuius.

[22] Le disposizioni di interesse possono essere lette nell’Appendice Normativa, riportata in calce alla presente relazione.

[23] Nel segnalare la mera opportunità  di creare una struttura organizzativa della Guardia di Finanza destinata a svolgere, direttamente ed in via esclusiva, compiti investigativi delegati dalla Corte dei conti non si intende certo affermare che tale evenienza sia assolutamente indispensabile per garantire l’esercizio dei poteri del P.M. contabile, pena una loro inammissibile compressione. La recentissima sent. Corte cost. n. 345 del 5- 6 novembre 2001 ricorda, se pure per diversa materia, la non incidenza degli assetti organizzativi della polizia giudiziaria sulla piena esercitabilità dei poteri di utilizzazione delle forze di polizia giudiziaria stesse, in via ordinaria spettanti al Pubblico Ministero. Si tratta, dunque, di una semplice proposta razionalizzatrice, mirante a rendere più efficiente l’azione di contrasto voluta dalla legge.     

[24] Il testo integrale del decreto può essere letto nell’Appendice Normativa, riportata in calce alla presente relazione.