Va
dato atto al Consiglio di presidenza della bontà dell'iniziativa assunta: il tema
prescelto è di assoluta importanza, anche sul piano pratico, per l'esercizio della
giurisdizione di responsabilità.
L'interesse della Corte alla nuova normativa contenuta nella L. n. 97 del 27 marzo 2001 è
evidente: un obiettivo da lungo tempo perseguito e che sembrava ormai irraggiungibile per
la concorde e costante avversione della giurisprudenza della Cassazione e della Corte
costituzionale, ritorna di nuovo tra le prospettive possibili, nella sua formulazione più
ampia, ed è stato, da subito, raggiunto quanto meno per il profilo particolare
direttamente considerato dal legislatore.
I problemi interpretativi sono tanti ma certo il principale è proprio quello della misura
in cui la novella abbia esteso la giurisdizione di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici (economici) e degli enti a prevalente
partecipazione pubblica.
La
prima interpretazione, almeno apparentemente, più corretta, porterebbe a limitare tale
estensione alle fattispecie espressamente considerate, in cui un illecito penale
costituisce il presupposto del giudizio di responsabilità. Questa tesi è coerente con la
logica dell'interpositio legislatoris, richiesta dalla Corte costituzionale per estendere
la giurisdizione a settori per i quali non ricorra "identità oggettiva di
materia": se è necessario un riconoscimento espresso è conseguenziale che
questo operi nei limiti espressamente indicati.
Può
anche riscontrarsi una ratio condivisibile, nella disposizione: si è voluto garantire
l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti degli autori di un
reato (degli agenti, quindi, maggiormente infedeli) mediante l'intervento obbligatorio del
Pubblico Ministero, stante l'incertezza dell'azione risarcitoria rimessa alla diligenza
degli amministratori dell'ente danneggiato.
Un'altra
interpretazione, peraltro, può essere avanzata che porterebbe all'estensione
generalizzata della giurisdizione come da tempo auspicato: l'intervento del legislatore
andrebbe inteso, al di là delle ipotesi considerate, come accettazione e conferma
dell'indirizzo interpretativo da sempre inutilmente sostenuto dalla Corte.
A
sostegno di questa tesi giova il continuo processo di privatizzazione di funzioni e
servizi pubblici, processo che ha come risultato, voluto, una privatizzazione, sotto
l'aspetto soggettivo e formale, del pubblico e, contemporaneamente, una pubblicizzazione,
sotto l'aspetto contenutistico-sostanziale, del privato.
Questa
concezione oggettiva e sostanziale di pubblica amministrazione è ormai acquisita
all'ordinamento comunitario, cui pertiene la nozione di "organismo di diritto
pubblico" svincolata da quella di ente pubblico, ed è anche alla base della
legislazione nazionale in Europa in materia di controlli delle diverse Corti dei conti o
Istituzioni equiparate.
Naturalmente
non è questa per me l'occasione di approfondire il tema e prendere partito, ritengo
comunque inevitabile per il momento un ritorno alla carica presso le SS.UU. della
Cassazione. Per il momento, in quanto è mia convinzione che la strada maestra sia quella
di richiamare il legislatore ad un riordino di tutta la materia: la giurisdizione di
responsabilità della Corte ha ricevuto in questi ultimi anni troppi interventi
scoordinati, troppi scossoni, che ne hanno mutato natura lasciando inalterato il quadro
normativo di partenza, è ormai l'ora di una generale sistemazione che elimini dubbi e
incongruenze e precisi chiaramente i confini.
Quanto
indicato è il principale problema interpretativo e su di esso forse si è già
parlato nelle precedenti sessioni del Convegno, cui, purtroppo, non ho potuto assistere;
ma non mancano altri nodi interpretativi, forse meno importanti ma non certo più facili,
da risolvere.
Mi
limito ad indicarne due: quale è il significato di "partecipazione prevalente"
(maggioritaria, assoluta o relativa, di comando, ecc.) e quale è il ruolo attribuito al
Procuratore Generale, dall'art. 6, secondo comma, con la previsione dell'obbligo di
procedere ad accertamenti patrimoniali nei confronti del condannato per delitti contro la
pubblica amministrazione, commessi a fini patrimoniali.
Signore, Signori,
ringrazio innanzi
tutto gli organizzatori di questo Convegno per avermi dato il privilegio di intervenire.
La prestigiosa
sede in cui esso si svolge, la presenza del Presidente S. E. Francesco Staderini, e di
tante altre personalità danno al nostro incontro il peso di una responsabilità non
indifferente, accresciuta dalla complessità e dalla delicatezza del tema che dobbiamo
affrontare.
* * * * * *
Quale è o quale
può essere, ed entro quali confini, linterazione tra pubblici poteri e società
solidale, tra autorità dello Stato ed etica?
Già appare
difficile dare ai termini di questo confronto una definizione univoca e chiara.
Cosa si intende
per autorità dello Stato, se non il potere legittimo che trova il proprio fondamento
nella libera volontà della collettività che la conferisce?
E cosa si indica
per etica, riferita alle relazioni tra tale autorità e la collettività, presa
questultima nella complessità dei suoi membri, ciascuno dei quali è portatore di
un proprio bagaglio di cultura, di sentimenti, di aspirazioni?
Se si tien conto
che il concetto di autorità appartiene in primo luogo al diritto naturale e che il
concetto di etica appartiene soprattutto alla filosofia, ed alla scienza soprannaturale
della fede religiosa appare non agevole impostare e svolgere il nostro discorso ottenendo
soluzioni generalizzabili, quindi riferibili ad ogni concreta comunità, vivente in un
determinato periodo storico ed in un determinato territorio.
Ma un punto deve
essere tenuto per fermo.
La autorità,
quale che sia il regime politico che la esprime:
-
deve uniformarsi, costantemente, in ogni suo atto, alla legge naturale, allordine
pubblico ed ai diritti fondamentali delluomo, esercitando il suo ufficio con mezzi
moralmente onesti, quindi conformi alla retta ragione.
-
Deve consentire ad ognuno di alimentare, in un reciproco rapporto, le proprie capacità
spirituali e morali partecipando al comune godimento del bene, in tutte le sue
lecite espressioni.
Ogni sviamento da questa linea
operativa, determina il sopruso e, quindi, ingenera uno stato di illiceità.
Ma è sulla individuazione e la
definizione di bene che va fatta una riflessione.
In primo luogo
bene è laccesso agli strumenti indispensabili per condurre una esistenza umana.
Tra questi debbono
primeggiare:
-
lassicurare ad ognuno un lavoro retribuito, in tal misura da garantire una esistenza
dignitosa;
-
il dare alla famiglia sicurezza e tranquillità, nella pienezza delle sue fondamentali
funzioni di primo nucleo dellordinamento collettivo e di primo ed insostituibile
centro di educazione;
-
il fornire una cultura umanistica e professionale adeguata, idonea ad immettere
lindividuo nel concerto collettivo, con una sufficiente capacità di adattamento e
di preparazione;
-
il garantire una assistenza sanitaria che assicuri, nei limite del possibile, non soltanto
un adeguato soccorso tecnico, ma anche il caritatevole aiuto psicologico, dovuto al malato
come essere umano;
-
il dare una informazione corretta, indipendente, completa e rispettosa dei diritti di
ognuno.
In secondo luogo, bene è sicurezza ed
è stabilità di un ordine che assicuri la difesa legittima, collettiva e personale.
Il perseguimento del bene, in tale
duplice accezione, non può però essere convenientemente attuato con i soli strumenti
normativi e con le sole strutture organizzative, predisposte dalla Autorità superiore.
E necessaria, anzi indispensabile,
la partecipazione volontaria e spontanea alla vita pubblica, nelle sue forme associative
più disparate, di tutti e di ognuno, secondo le proprie capacità ed il proprio rango.
E proprio in questa partecipazione
che si realizza a pieno lo scopo della conservazione e della tutela del creato, che
incombe ad ognuno di noi come compito fondamentale e motivo infungibile della stessa
esistenza terrena.
* * * * * *
Certo è che non
può farsi un discorso sul tema che ci interessa, prescindendo dal fenomeno della
globalizzazione, che annulla i confini e tende a vanificare le differenze tra popolo e
popolo.
Ora, lattuale accellerazione della globalizzazione mondiale delleconomia,
trova insufficientemente preparati molti degli ordinamenti statuali.
In questo senso, si avverte la carenza dei pubblici poteri nei confronti delle leggi di
mercato.
Leggi,
che hanno ormai frontiere e dimensioni di tale ampiezza, da non poter essere ricondotte in
un unico ordine globale, se non con nuove forme di cooperazione
internazionale.
Forme
di cooperazione queste che debbono trovare un denominatore comune, da perseguire con
sinergie di contributi reciproci.
Nel
mondo virtualizzato, ciò che accade in una qualsiasi parte del pianeta Terra è destinato
a riflettersi nei singoli punti del villaggio globale, con tutti i suoi effetti negativi e
positivi.
Ma, per il momento, questo ordine globale appare essere una speranza utopistica.
Allora
compete ai singoli ordinamenti statali, lonere e la responsabilità di gestire
questa situazione.
Certo
è che esiste spesso una contraddizione profonda tra politiche economiche dei singoli
Stati e linternazionalizzazione dei mercati.
La
disuguaglianza allinterno di una comunità e tra comunità e comunità, può minare
le ragioni stesse della convivenza civile.
Ma, non tutti gli Stati hanno gli stessi interessi contingenti, essendo diversificate ed a
volte contrapposte le esigenze materiali immediate e le concezioni ideologiche.
Lattività
più delicata che i legislatori devono espletare è proprio quella di trovare una
mediazione, un punto dequilibrio tra le opposte concezioni, che, in senso lato ed
alto, sono definibili come politiche.
* * * * * *
I liberisti ad oltranza sostengono che il mercato si autogoverna, in base alla regola
della domanda e dellofferta e che non sopporta vincoli di alcun genere.
E davvero così?
Deve essere davvero così?
Indubbiamente la riduzione della sovranità degli Stati in materia economica impone una
attenta riflessione sui pubblici poteri ed, in particolare, sul Welfare State.
Non
sarà facile salvaguardarlo dagli effetti e dalla logica della globalizzazione economica
iperliberista.
In un recente volume intitolato Finanza barbara, Gregory Millnam ha scritto:
Ogni giorno, gli operatori in valuta, muovono 1.000 miliardi di dollari (più di due
milioni di miliardi di lire e, ciò equivale più o meno al nostro debito pubblico), che
ogni giorno vengono scambiati, su una gigantesca piazza affari telematica globale, che si
apre al mattino a Tokyo e si chiude a Wall Street.
* * * * * *
Ma
fermiamoci alla situazione dello Stato italiano.
Già lart.2 Cost. impone obblighi di solidarietà e lart.3 enuncia il
principio di eguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini senza distinzione di sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Sempre lart.3 prosegue, affermando solennemente che: è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la
libertà e luguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e leffettiva partecipazione di tutti i lavoratori allorganizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Questa concezione, pienamente solidaristica, è anche ripresa e ribattuta dallart.38
Cost., quando riconosce e garantisce ad ogni cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei
mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento ed allassistenza sociale e,
ai lavoratori, il diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria, aggiungendo che, ai suddetti compiti provvedano
organi ed istituti predisposti dallo Stato.
E, pertanto corretto che, la cosiddetta riforma federale (che è la legge che
rimodula i poteri tra i vari Enti pubblici centrali e periferici) mantenga la previdenza
sociale fra le materie oggetto di legislazione statale esclusiva, confermando la
connotazione solidaristica e la funzione primaria tipiche dello Stato sociale di garantire
benessere e sicurezza.
Questi principi trovano purtroppo il limite delle risorse finanziarie disponibili.
E noto, infatti, che linvecchiamento della popolazione, rende ardua la
sostenibilità del meccanismo a ripartizione.
Ma le indubbie difficoltà potrebbero essere superate anche ricorrendo alla previdenza
complementare, così come già previsto dal D. Lgs. n. 124 del 1993, che ha attribuito
alla previdenza integrativa il ruolo di secondo pilastro del sistema, destinandola alla
erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Ma questa soluzione, pur apprezzabile, non può essere esaustiva. Infatti la vita
economica chiama in causa interessi diversi, anche generazionali, spesso tra loro opposti,
che sono la ragione stessa dei conflitti che la caratterizzano.
Ecco
che lazione dei pubblici poteri (intesi nel senso più ampio possibile) ha un ruolo
determinante, in quanto lattività economica, in particolare quella
delleconomia di mercato, non può e non deve svolgersi in un vuoto istituzionale,
giuridico e politico, in cui possa prevalere la legge del più forte.
Al
contrario, i pubblici poteri debbono garantire, sorvegliare e guidare lesercizio dei
diritti umani nel settore economico.
Ma
la stessa responsabilità grava anche sui singoli, sulle diverse associazioni o gruppi dei
quali si compone la società.
Anche il Governatore Fazio non tralascia di sottolineare che Leconomia
privata, nel suo dinamismo, può svolgersi ordinatamente se, nel contempo un settore
pubblico efficiente opera, non solo nello stabilire e far rispettare le regole, ma anche
nel provvedere ai beni pubblici la cui offerta non può essere affidata alle forze di
mercato. Se, da un lato, lo Stato deve ritirarsi dalle attività economiche che, meglio e
più efficacemente, possono essere svolte dal settore privato, dallaltro lo sviluppo
economico accresce lesigenza di regole e di alcuni beni e servizi pubblici
fondamentali, che devono essere esercitati dallo Stato.
Dunque, né assenza di Stato, né totale esclusione del pubblico.
E, soprattutto, nei rapporti politico-istituzionali e sociali che deve realizzarsi
una sana presenza di Stato e di pubblico, che si armonizzi con le attività private.
Questi principi sono alla base della dottrina del cattolicesimo.
Già
Pio XI nella Quadragesimo anno ha affrontato la questione dei rapporti tra i
poteri economici ed i diritti e le libertà fondamentali del cittadino.
La
sussidiarietà, per il pensiero della Chiesa, non ha mai significato né capitalismo
selvaggio, né iperliberismo del mercato, ma sviluppo del mercato nel quadro di regole
capaci di gestire un privato che si armonizzi con il pubblico ed un pubblico che gestisca
alcuni beni e servizi fondamentali, affinché ciascuna persona, formazione sociale e
comunità di cittadini sia garantita nella sua crescita politica, sociale ed economica.
Non meno apprezzabile è la configurazione che si sta dando allassistenza sociale.
Infatti, essa si basa su un approccio integrato alla
situazione di bisogno, piuttosto che ai tradizionali modelli sperimentali od alternativi
dintervento.
Ed
è questo un passo in avanti molto importante.
Infatti
il destinatario non è più solo il singolo, ma anche le famiglie, che, dopo molti anni di
ecclissi, vengono riscoperte come luogo di rilevazione dei bisogni e di soluzioni dei
problemi.
Quindi,
non solo servizi alla persona, ma al nucleo familiare, essendo la struttura sociale
fondamentale del rapporto di solidarietà tra le persone e le generazioni.
Lamore per il prossimo (ed il prossimo più vicino e coeso è rappresentato dai
membri della famiglia) è alla base dei sentimenti di solidarietà.
Questa, a sua volta, incarna i principi di altruismo e di reciproca assistenza, che sono
un forte fattore di coesione sociale.
Occorre
contrastare le tendenze che vorrebbero proporre un esasperato individualismo.
E,
seppur possa apparire strano, neppure leconomia può far a meno delletica.
La
violazione sistematica dei principi etici è dannosa, alla lunga, per la stessa
proficuità dei risultati dellattività di mercato.
Si debbono così contrastare coloro che vogliono affermare un relativismo etico.
Solidarietà tra generazioni, solidarietà con lambiente implicano, a livello di
politiche economiche e sociali, interventi strutturali, capacità di scelta, in funzione
degli obiettivi di risanamento e di rilancio, e di coerenza nelle strategie.
* * * * * *
Per concludere, vi è una necessità impellente di un nuovo ordine internazionale, nel
quale sia sempre garantita la equità nellaccesso ai beni da parte di tutti i
cittadini soprattutto dei più deboli ed indifesi.
Non
è ineluttabile che i ricchi siano sempre più ricchi e che i poveri siano sempre più
poveri.
Come non è ineluttabile che, nel quadro di un ruolo del pubblico, si
vada affermando un modello di economia che prescinda da quello che deve essere
il fine ultimo di ogni attività statuale: la tutela della personalità umana, nelle sue
molteplici e variegate esplicazioni.
E, comunque, sempre in funzione della persona umana quale principio, soggetto e fine
di tutte le istituzioni sociali che va tentata la costruzione di una società più giusta,
nella quale lo spirito di solidarietà, ed oso dire di fraternità, deve avere un ruolo
sempre crescente ed essenziale.
Se ciò non dovesse accadere non cè da prefigurarsi un futuro equo e felice.
Speriamo che non sia così.
Grazie dellascolto.