|
Lart. 652 c.p.p. ed i suoi effetti nel giudizio di responsabilità
amministrativa di Francesco Castiglione Morelli P R E M E S S A Relativamente alla
tematica di nostra trattazione va rilevato anzitutto che il nuovo codice di procedura
penale ha espunto il principio del rapporto di pregiudizialità obbligatoria del
processo penale (previsto dallart. 3 del vecchio codice del 1930) rispetto agli
altri processi (civile, amministrativo e contabile), sostituendolo per una maggiore
speditezza dei processi con un sistema diverso, fondato sul principio
dellautonomia e separatezza dei singoli giudizi civili e amministrativi-contabili
di danno, riducendo notevolmente larea di incidenza del giudizio penale su di essi,
avendo il legislatore quale obiettivo la massima celerità dello svolgimento del
processo. Il legislatore
dopo aver semplificato il regime della pregiudizialità penale, riservata solo a casi
eccezionali e ridotto parimenti listituto della sospensione a casi limitati
e particolari, espressamente indicati nel nuovo codice (art. 75, 3° co.) ha
previsto una puntuale disciplina dei rapporti tra giudizio penale e giudizio
civile o amministrativo in termini di effetti del giudizio penale sugli altri
giudizi, civile o amministrativo (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.)1). ----- 1)
Lart. 651 c.p.p. disciplina lefficacia della sentenza penale di condanna
irrevocabile nel giudizio civile o amministrativo di danno. Lart. 652 c.p.p.
disciplina lefficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel
giudizio civile o amministrativo di danno. Lart. 654 c.p.p. disciplina
lefficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione in
altri giudizi civili o amministrativi. Tali rapporti
tra il giudizio penale da un lato e gli altri giudizi dallaltro ai fini
della proponibilità o della procedibilità dellazione civile (e quindi della
sospensione del giudizio) - vanno riguardati non sul piano della pregiudizialità penale
ma in termini di effetti del giudizio penale (ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) sui giudizi
civili o amministrativi in corso, fermo restando che, fin quando non esiste un giudicato
penale, non essendovi ancora diritti accertati in sede penale, il giudice civile o
amministrativo del danno è libero di decidere. Una volta intervenuto il giudicato
penale, mentre il giudizio civile o amministrativo è ancora in corso, non può non
tenersi conto di tale giudicato2. Va, quindi, esaminato
in relazione ai predetti artt. 651, 652 e 654 del nuovo c.p.p. il regime delle
sospensioni e,successivamente, con riferimento allart. 652, ----- 2)
Maddalena Rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa
nel nuovo codice di procedura penale (Riv. Cons. Stato, 1990, Parte 1^). che
costituisce oggetto specifico della nostra trattazione, lambito di operatività di
detto articolo e delle eventuali preclusioni.
1.
Il regime delle sospensioni nel giudizio amministrativo di danno. Lart. 3, 2° e 4° co. del
previgente c.p.p. disciplinava la materia in via generale, disponendo la sospensione
necessaria del processo civile o amministrativo ogni qualvolta, nel corso del
procedimento, si presentavano fatti che concretavano gli estremi di reato (c.d.
pregiudizialità da cognizione di reato) e lazione penale era stata promossa (2°
co.) oppure era già in corso (4° co.), sempre che la cognizione del reato fosse
influente sulla decisione della controversia civile (amministrativa o disciplinare). Con il nuovo cod. proc. pen. del 1988 la
regola non è più la sospensione del giudizio civile per pendenza del processo penale,
bensì la separazione dei vari giudizi con lautonoma prosecuzione del processo
penale da una parte e quello amministrativo (contabile) di danno dallaltra. Il processo riformatore del
legislatore è continuato anche con la novella dellart. 295 c.p.c. che ha
cancellato dallo stesso articolo il rinvio allart. 3 del previgente c.p.p.
(rinvio che era sopravvissuto allabrogazione dello stesso art. 3) ed ha eliminato la
qualifica civile o amministrativa della controversia pregiudiziale, mentre ha
lasciato immutato lart. 297 c.p.c., ove resta ancora sia il richiamo allart. 3
dellabrogato c.p.p. sia quello alla controversia civile e amministrativa
di cui allart. 295 c.p.c., generando notevole ambiguità in materia. In ordine al regime delle sospensioni
applicabili ai giudizi civili ed al giudizio amministrativo per danno in pendenza del
giudizio penale, la dottrina e la giurisprudenza (contabile e quella della Suprema Corte
di Cassazione) hanno assunto posizioni non univoche. La dottrina
processualistica (Satta-Punzi)1 sostiene lautonomia ed indipendenza delle
giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria, da un lato, e penale, ----- 1)
Satta-Punzi Diritto processuale civile, Padova 1996, p. 18 e seg. dallaltro,
con la sola eccezione delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dallart. 75,
3° co., c.p.p.2; mentre altra dottrina (Vellani)3 ritiene, invece, che il processo
debba essere sospeso allorché vi sia pendenza di un processo penale influente. Unaltra parte
della dottrina (Arganelli, Astraldi De Zorzi, Gallucci e Martucci di Scarfizzi) e della
giurisprudenza contabile prevalente (cfr. per tutte SS.RR. n. 648/1990 e n. 754 del 2
marzo 1992e la più recente Sez. 1^ centr. n. 15/2001 del 31.1.2001) hanno escluso ----- 2)
Lart. 75 del nuovo c.p.p. dal titolo Rapporti tra azione civile e azione
penale al 3° comma così dispone: Se lazione è proposta in sede civile
nei confronti dellimputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale
di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale
non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge. 3)
Vellani Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo
codice di procedura penale
, (Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, pag.
751 e seg.) lapplicabilità
dellart. 75, 3° co. c.p.p., ai giudizi amministrativi-contabili, per la espressa
intestazione letterale della norma relativa a Rapporti tra azione civile e azione
penale per cui ritengono che la norma stessa si riferisca al giudizio civile di
danno e non sia suscettibile di applicazione analogica ai giudizi di danno di
responsabilità amministrativo-contabile, rilevando, comunque, limpossibilità
per il P.G. presso la Corte dei conti, titolare dellazione di responsabilità
amministrativa, di costituirsi parte civile nel processo penale, soggiungendo che
lazione obbligatoria (di natura contrattuale) del P.G. non può confondersi con
quella (di natura extra-contrattuale) eventualmente spiegata dalla P.A. danneggiata,
costituitasi parte civile nel processo penale. Altra dottrina4 fa riferimento
anche allart. 211 delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale
(D. L.vo 28.7.1989 n. 271)5 ed afferma che tale disposto determina solo la durata della
sospensione prevista in altre norme fino alla definizione del processo
penale e le condizioni perché il giudizio debba essere arrestato (ossia
lesercizio dellazione penale e lefficacia di giudicato della sentenza
penale nel proces- so
civile o amministrativo). ----- 4)
Consolo Nuovo processo penale
pag. 313 e segg. 5)
Lart. 211 D. L.vo n. 271 del 28.7.1989 dispone che salvo quanto disposto
dallart. 75 co. 11 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione
necessaria del processo civile (art. 295 c.p.c.) o amministrativo a causa della pendenza
di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso se questo può dare
luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nellaltro processo e se è
stata già esercitata lazione penale. Della sospensione
automatica ex art. 75, 3° co. c.p.p. nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile ha fatto applicazione una giurisprudenza minoritaria della 2^
Sez. centrale della Corte dei conti (n. 23/A del 21.5.1996 e n. 196 del 23.9.1998),
rilevando che ancorché lart. 75 c.p.p., intitolato ai rapporti
tra azione civile e azione penale non contenga alcun accenno al giudizio di
responsabilità amministrativa - tuttavia la considerazione non è decisiva, dappoichè
lart. 211 del D. leg.vo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alle norme di
attuazione del codice di procedura penale, reca lo stesso titolo dellart. 75 c.p.p.
(rapporti tra azione civile e azione penale), e ciononostante si occupa della
sospensione del processo civile o amministrativo, attribuendo alluso
della congiunzione o un valore di equivalenza dei giudizi ai fini
delloperatività del 3° comma dellart. 75. Anche per la
sospensione obbligatoria in pendenza del giudizio penale ex art. 295 c.p.c. la
giurisprudenza contabile ha assunto posizioni non del tutto univoche. Lorientamento
prevalente è nel senso che deve prescindersi da rapporti di pregiudizialità data
lautonomia reciproca tra giudizio contabile e giudizio penale, per cui non vi
è luogo a sospensione quando il giudice contabile è in possesso di elementi sufficienti
ai fini del decidere. Per lesclusione
della sospensione obbligatoria, nel rilievo che non si possa mai configurare una vera e
propria pregiudizialità penale, si sono espresse: la Sez. 1^ centr. (n. 266 del
17.9.2001; n. 331 del 14.11.2000 e n. 15 del 13.1.2000), la Sez. 2^ centr. (n. 328 del
30.10.2000), la Sez. 3^ centr. (n. 272 del 23.10.1998) e la Sez. Reg. per la Toscana (n.
1944 del 31.10.2000). La Sez. 1^
centr. (n. 184 del 20.6.2000), la Sez. 2^ centr. (n. 328 del 30.10.2000) e la Sez. 3^
centr. (n.272 del 23.10.1998) hanno escluso la sospensione obbligatoria, ai sensi
dellart. 295 c.p.c., in relazione alla reciproca autonomia dei due processi
(penale e contabile), in quanto concernenti gli stessi fatti materiali. Tali orientamenti
risultano non del tutto consolidati, rinvenendosi, talvolta, presso le stesse Sezioni
centrali pronunce di segno opposto, quali: la Sez. 1^ centrale (n.
050/98/Adell1.12.1998), la quale ha affermato che la reciproca autonomia tra
giudizio contabile e giudizio penale esclude che il primo possa essere sospeso ai sensi
dellart. 295 c.p.c., quando la sua definizione dipenda dalla previa definizione
del giudizio penale; la Sez. 2^ centrale (nn. 196 e 197 del 23.9.1998) ammette la
sospensione ex art. 295 c.p.c. per fatti identici a quelli del giudizio penale; la stessa
Sez. 2^ centr. (n. 27 del 3.2.1998) giustifica la sospensione anche ai fini di
ottenere dal giudice penale elementi di valutazione preziosi per
laccertamento dellelemento soggettivo. Un diverso
orientamento tende a ritenere applicabile la sospensione ex art. 295 c.p.c. ogni volta
che ciò sia opportuno e risponda a criteri di economia processuale (Sez. 2^ centr. n.
015 e 017 del 20.2.1997 e n. 27 del 3.2.1998; Sez. Reg. per il Lazio (n. 11 del
28.1.1998). La Cassazione (Sez. 1^
civ. n. 4179 del 13.5.1997) con riguardo alla sospensione del giudizio civile ex
art. 295 c.p.c. (art. 35 della l. n. 353/1990 del 1990)6 in ----- 6)
il novellato art. 295 c.p.c., dal testo Sospensione necessaria, così
statuisce: il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli
stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la
decisione della causa. pendenza
di procedimento penale ha precisato che la sospensione non può mai essere
facoltativa, per ragioni di mera opportunità, quale espressione di un potere
discrezionale del giudice, ma è sempre necessaria, quando la previa
definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo
stesso o ad altro giudice costituisca, per il suo carattere pregiudiziale,
lindispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione
della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di
giudicato. Ha soggiunto che
occorre distinguere: lipotesi del giudizio civile avente ad oggetto lazione
riparatoria per le restituzioni ed il risarcimento del danno (che è disciplinata
dallart. 75 c.p.p.) ed è tendenzialmente dominata dal principio
dellautonomia delle giurisdizioni e quindi dal divieto di sospensione del processo
civile se non nelle due ipotesi previste dal 3° comma della citata
disposizione (se lazione è stata proposta in sede civile nei confronti
dellimputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la
sentenza penale di primo grado), e lipotesi di ogni altro giudizio civile, che
è invece retta (ex art. 211 norme att. coord. e trans. c.p.p.) dal principio della
prevenzione della possibile contraddittorietà di giudicato; sì che la sospensione
necessaria del giudizio pregiudicato è in tal caso condizionata alla ricorrenza della
duplice condizione dellavvenuto esercizio dellazione penale e della
rilevanza e dellopponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio
dibattimentale. Nella giurisprudenza
più recente della Cassazione permangono posizioni alterne. Una sentenza della Sez.
2^ n. 7242 del 28.5.2001 (che segue una linea più autonomistica) dopo la
riformulazione dellart. 295 c.p.c. con conseguente eliminazione di ogni riferimento
alla c.d. pregiudiziale penale ritiene che il nuovo ordinamento processuale
penale (non più ispirato al principio precedentemente imperante dellunità della
giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile) è fondato sul
diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei giudizi (penale da
un lato e civile dallaltro) sì che, tranne alcune particolari ipotesi di
sospensione del processo civile previste dallart. 75, comma 3 del nuovo c.p.p.
(azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza
penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere
influenzato dal processo penale e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve
procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in
giudizio.
Unaltra sentenza della stessa Corte di Cassazione Sezione Lavoro (n.
8402 del 20.6.2001) segue una linea meno rigorosa in quanto ammette la sospensione
necessaria ex art. 295 c.p.c. non solo quando la previa definizione di altra
controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro
giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ma anche quando, per il suo
carattere pregiudiziale costituisca lindispensabile antecedente logico-giuridico dal
quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto
con efficacia di giudicato. Sempre
in materia di sospensioni è stato rilevato7 che il nuovo c.p.p. ha inteso scoraggiare,
ai fini di assicurare una maggiore celerità del giudizio penale linserimento nel
giudizio penale della costituzione di parte civile e favorire il danneggiato nei
confronti del danneggiante, lasciando allo stesso la scelta del giudice presso cui far
valere lazione risarcitoria di danno senza attendere lesito del processo
penale per ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni. Ciò sarebbe desumibile
sia dallart. 75 c.p.p. che dalla diversa efficacia del giudicato penale nel
giudizio civile o amministrativo di danno (artt. 651 e 652). ------ 7)
Arganelli: Sui rapporti tra giudizio penale e giudizio di
responsabilità amministrativa dopo il nuovo codice di procedura penale (Riv. Consiglio di
Stato Vol. Xl 1989, Parte 2^. Dalla comparazione
degli art. 651 e 652 c.p.p. si rileva la loro diversità di efficacia: mentre la
sentenza penale di condanna, anche in assenza di costituzione di parte civile nel
processo penale del danneggiato ha sempre efficacia di giudicato relativamente
allaccertamento dei fatti, al riconoscimento della loro illiceità penale ed
allaffermazione che limputato lo ha commesso (art. 651 c.p.c.), invece la
sentenza penale di assoluzione (art. 652 c.p.c.) non fa stato e quindi non è vincolante
(quando il danneggiato non si è costituito parte civile nel processo penale ed
invece ha preferito lazione in sede civile), quanto allaccertamento che i
fatti non sussistono o che limputato non li ha commessi o che sussiste
lesimente delladempimento di un dovere o di una legittima facoltà. Da qui
la conseguenza che i risultati del processo penale di assoluzione favorevoli al
danneggiante non sono opponibili al danneggiato e non fanno stato nel giudizio civile
per il ristoro del danno. È stato osservato
da altra dottrina8 che la P.A. non può
essere equiparata ad un qualsiasi danneggiato da reato per cui sussiste lesigenza di
sospensione in relazione alle caratteristiche dei rapporti tra giudizi di
responsabilità e giudizio penale. In particolare è da ri- conoscere alla P.A. attraverso
la costituzione di parte ------ 8)
Garri: Rapporti tra giudizi innanzi alla Corte dei conti p. 521 e segg.. civile
nel processo penale la potestà di esercitare in modo completo lazione civile nel
processo penale, avendo, oltre il fine del reintegro del suo patrimonio, anche
linteresse al perseguimento di reati contro la P.A.. Ove, invece, per le
caratteristiche del caso concreto, non vi siano ragioni di interesse pubblico di
costituzione di parte civile della P.A. permane quello del reintegro del patrimonio
pubblico, perseguibile con lautonoma azione del Procuratore Generale della Corte dei
conti. Da qui la
successiva esigenza al fine di evitare linconveniente di due pronunce
risarcitorie per i medesimi fatti, specie nei casi di costituzione di parte civile nel
processo penale della P.A. e di contemporanea pendenza del giudizio di responsabilità
della sospensione del giudizio contabile ex art. 295 c.p.c., come riconosciuto
dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza contabile, semprechè il
giudizio penale almeno si configuri nellan debeatur con carattere di
indispensabile antecedente logico-giuridico della decisione sul
quantum di cognizione del giudice contabile.
2.
Ambito di operatività e limiti di efficacia dellart. 652 c.p.p. nel giudizio
amministrativo-contabile. Come si è rilevato in
premessa il nuovo codice di procedura penale ha disciplinato negli articoli 651, 652 e 654
c.p.p. lefficacia delle sentenze penali irrevocabili di condanna (art. 651) e di
assoluzione (art. 652)1 nei giudizi civile o amministrativo di danno e nellart.
654, lefficacia della sentenza penale di condanna o di asso- -------- (1)
Lart. 652 c.p.p. così dispone: 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
allaccertamento che il fatto non sussiste o che limputato non lo ha commesso
o che il fatto è stato compiuto nelladempimento di un dovere o nellesercizio
di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nellinteresse dello stesso,
sempre che si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile
nel processo penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato lazione
in sede civile a norma dellarticolo 75 comma 2. 2.
La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma
dellart. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato. luzione,
con riferimento agli altri giudizi civili o amministrativi. La giurisprudenza
della Corte dei conti mentre ha sempre ritenuto, fin dalla entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale, lapplicabilità dellart. 651 al giudizio
amministrativo di danno, ha espresso molti dubbi sullapplicabilità dellart.
654 del nuovo c.p.p. al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Detto
articolo 6542 (pur avendo sostituito e non riprodotto nella sua integrità lart.
28 del previgente c.p.p. che era di generale applicazione sotto limpero del 2)
Nella relazione preliminare al nuovo c.p.p. si legge che non si è ritenuto
riprodurre linciso di apertura dellart. 28 (del previgente c.p.p.), risultando
chiaro che lefficacia vincolante del giudicato penale disciplinato dallart.
645 (art. 654 del testo definitivo) opera al di fuori degli effetti del giudicato di
condanna e di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il
risarcimento del danno. vecchio
codice per lautorità del giudicato penale nel giudizio amministrativo-contabile)
fa riferimento agli altri giudizi civili e amministrativi, diversi
da quelli civili o amministrativi di danno (la cui efficacia vincolante del giudicato
penale è circoscritta ai soli fatti materiali oggetto del giudizio penale e ritenuti
rilevanti ai fini della decisione) e si presenta di marginale applicazione nei giudizi di
responsabilità amministrativo-contabile (SS.RR. n. 648/A del 5.2.1990), attenendo semmai
ad aspetti relativi al riconoscimento di un diritto che sia presupposto per il radicarsi
della giurisdizione o dellazione di responsabilità. Non
è stato rilevato un altrettanto univoco orientamento giurisprudenziale per
lapplicabilità al giudizio amministrativo-contabile dellart. 6523 c.p.p.,
concernente lefficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di
assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, non tanto per la determinazione del
significato da attribuire alla locuzione giudizio amministrativo di danno (il
disposto normativo nella sua intitolazione si riferisce espressamente allefficacia
della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno)
quanto allaspetto soggettivo ----- 3)
In un primo tempo (SS.RR. n. 774 del 5.2.1992) sono stati ritenuti applicabli al giudizio
di responsabilità amministrativo-contabile entrambi gli artt. 651 e 652 c.p.p..
Successivamente (SS.RR. n. 754 del 2.3.1992 e n. 786 del 12.6.1992) al giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile lart. 652 c.p.p. non è stato
ritenuto applicabile, in quanto il P.G. non si può costituire parte civile ed il suo
comportamento non può essere condizionato da quello della Pubblica Amministrazione. del
processo poiché, per leffetto del giudicato della sentenza penale di assoluzione,
è necessario che, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il
risarcimento del danno, la persona offesa o danneggiata dal reato si sia costituita o
sia stata posta in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale. La giurisprudenza
prevalente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (n.648 del 5.2.1990, n. 675 del
22.6.1990, n. 754 del 2.3.1992 e n. 911 del 2.11.1993) ha affermato il principio che la
sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art 652 è opponibile esclusivamente
nei confronti del danneggiato che si sia costituito o sia stato posto in condizione di
costituirsi parte civile nel processo penale; e, pertanto, poiché il Procuratore
Generale (titolare dellazione di responsabilità di natura contrattuale)
secondo la citata giurisprudenza - non può costituirsi parte civile nel processo penale
(azione civile per danni di natura extra-contrattuale), lart. 652 c.p.p. non può
trovare applicazione nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Le più recenti
sentenze della 1^ Sez. centr. (n. 331 del 14.1.2000 e n. 221/2001/A dell11.7.2001) -
relativamente ai rapporti tra giudicato penale di assoluzione ex art. 652 c.p.p. e
giudizio contabile hanno confermato la precedente giurisprudenza sopraindicata in
ordine allefficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio
contabile esclusivamente per soggetti che nel giudizio penale si siano costituiti parte
civile o che ne abbiano avuto la possibilità di parteciparvi - e quindi
dellinopponibilità del giudicato penale al P.M. contabile, in quanto formatosi in
assenza di tale organo nel processo penale, essendo lo stesso P.M. privo di
legittimazione in tale giudizio, non potendo lo stesso costituirsi parte civile nel
processo penale affermando altresì i seguenti principi: a)
la pretesa preclusione per la consumazione dellazione di responsabilità esercitata
dal P.G. contabile in conseguenza di analoga azione della P.A. (costituitasi parte
civile nel giudizio penale dove ha ottenuto sentenza definitiva di condanna generica)
non costituisce questione di riparto di giurisdizione (o di limiti esterni della
giurisdizione) che possa essere deducibile con ricorso alle SS.UU. della Corte di
Cassazione (SS.UU civili n. 822 del 23.9.1999), dove si precisa che la giurisprudenza
penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione
amministrativo-contabile, dallaltro, sono reciprocamente indipendenti nei profili
istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che
linterferenza può avvenire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni; b)
in ordine al problema della proponibilità dellazione di responsabilità
amministrativo-contabile quando sia stata esercitata lazione civile di danno in sede
penale, si rileva che non vi è sovrapponibilità nè preclusione tra lazione
civile nascente da reato e lazione di responsabilità amministrativo-contabile,
conseguente allinadempimento colposo di obblighi di servizio, essendo diversi
i presupposti, gli effetti e le discipline delle due azioni con diversa area di tutela
data da ciascuna delle due azioni al soggetto leso. La
preclusione allesperibilità delluna azione, per essere stata esercitata
laltra, può sussistere solo se è stabilita dallordinamento, ma ciò non è
secondo la logica giuridica, stante come già precisato - la diversa area
di tutela data da ciascuna delle due azioni al soggetto leso; c)
non esercitabilità in sede penale dellazione di responsabilità
amministrativo-contabile: essendo - sotto il profilo soggettivo - il P.G. presso la Corte
dei conti lesclusivo titolare dellazione contabile, in quanto questo, per la
struttura dellorgano P.M., può esercitarla soltanto dinanzi al giudice presso il
quale è incardinato (art. 51, co. 3 c.p.p.). Sotto il profilo oggettivo, si rileva che
essendovi diversità tra le due azioni: quella amministrativo-contabile, di natura
contrattuale ed intestata al Procuratore Generale o Regionale, e quella civile di
danno, di carattere extra-contrattuale in disponibilità della P.A., il rapporto tra le
due azioni può essere solo di preclusione o di improcedibilità delluna rispetto
allaltra, quando con luna si sia ottenuto lintegrale ristoro del danno
patito. Lassunto, secondo la sentenza n. 221/2001, trova conferma nel disposto
dellart. 7 della l. 7 marzo 2001 n. 97, in forza del quale la sentenza penale
irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti pubblici per delitti contro la P.A.
è comunicata al competente Procuratore Reg. della Corte dei conti affinché promuova
leventuale procedimento di responsabilità nei confronti del condannato, senza che
vi sia distinzione tra ipotesi in cui la P.A. si sia costituita (o sia stata posta nelle
condizioni di costituirsi) parte civile nel processo penale e ipotesi in cui ciò non sia
accaduto; con la conseguenza che lazione di responsabilità
amministrativo-contabile è esercitabile anche nella prima ipotesi, cioè quando la P.A.
si sia costituita parte civile, fermo restando che la norma del citato art. 7 della l. n.
97 del 2001 è da intendersi integrativa dellobbligo di informazione posto
dallart. 129, 3° co., del D. Leg.vo n. 271/1989; d)
rilevato che nel nuovo c.p.p. (improntato al principio della separatezza tra giudizio
penale e gli altri giudizi) il rapporto tra giudizi, ai fini della proponibilità o della
procedibilità dellazione civile o amministrativa (e quindi della sospensione del
giudizio), deve procedere sul filo delle disposizioni che disciplinano gli effetti del
giudicato penale negli altri giudizi - viene affermato che, relativamente agli effetti
del vincolo, il nuovo codice di procedura penale limita lincidenza soggettiva del
vincolo quanto allilliceità del fatto (direttiva 22 della l. di
delega), ed alla circostanza che il fatto è stato compiuto nelladempimento di un
dovere o nellesercizio di una facoltà legittima; e)
si esclude che lart. 652 c.p.p. possa trovare ingresso nel giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile poiché la citata norma esplica la sua
efficacia esclusivamente per soggetti che nel giudizio penale si siano costituiti parte
civile o che ne abbiano avuto la possibilità; sì che il relativo giudicato resta
inopponibile al P.M. contabile privo di legittimazione nel giudizio penale. Viene
contestata anche laffermazione secondo la quale il P. G. della Corte dei conti
possa stare nel giudizio penale attraverso la presenza del P.M. presso quel giudice,
in quanto ciò contrasta con la lettura e la logica sistematica dellart. 652
c.p.p.. Considera a tal proposito illuminante il richiamo allart. 75,
2° comma c.p.p. contenuto nello stesso art. 652 ritenendo che il giudicato penale
derivante da detto articolo non può essere eccepito nei confronti del Procuratore
Generale o Regionale, attore nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile; f)
viene affermato che il Proc. Reg. della Corte dei conti è lunico titolare
dellazione di responsabilità ed è istituzionalmente chiamato a valutare o
tutelare processualmente linteresse sostanziale dellamministrazione
danneggiata, che non ha alcun potere dispositivo in ordine a detta azione; sì che
nessun effetto produce la modifica apportata dallart. 9 L. n. 97 del 27.3.2001 che
ha esteso la propria efficacia allazione civile promossa nellinteresse
del danneggiato, posto che la tutela di detti interessi compete in via esclusiva al
Proc. Reg. della Corte dei conti. Sotto
il profilo oggettivo, lazione di responsabilità amministrativo-contabile, a
connotazione pubblicistica, ha finalità, contenuti ed effetti totalmente diversi
dallazione civile di danno. Di conseguenza lefficacia dellart. 652
c.p.p. è limitata al giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile nel
processo penale, e cioè ai giudizi civili innanzi al giudice civile o amministrativo
innanzi al TAR - Consiglio di Stato, fondati sulla lesione di diritti soggettivi o
interessi legittimi e ripartiti tra giudice civile e giudice amministrativo secondo la
rispettiva competenza. Si conclude, in detta sentenza, escludendo lapplicabilità
dellart. 652 c.p.p. al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile. Quanto
allincidenza degli accertamenti compiuti dal giudice penale sui fatti materiali,
essi costituiscono mezzo di prova nel giudizio di responsabilità contabile ma non si
estendono alle valutazioni compiute da detto giudice (es. la liceità delle erogazioni è
conseguenza di una valutazione dei giudizi e non dellaccertamento dei fatti
materiali). oooOOooo Per
lapplicabilità dellart. 652 c.p.p. nel giudizio contabile si sono invece
espresse le SS.RR. n. 774 del 5.2.1992 e la Sez. 1^ (n. 9 del 14.1.1994, n. 27
dell1.4.1996, n. 69 del 9.10.1996, n. 74 del 30.10.1996) e tra le più recenti, la
Sez. Reg. per la Toscana (n. 1516 del 28.12.1999). Tali sentenze
sostengono lapplicabilità dellart. 652 c.p.p. al giudizio contabile,
affermando che il P.G. è rappresentato nel giudizio contabile attraverso la presenza
del P.M. penale e che il risarcimento del danno richiesto dalla P.A. in sede civile
riguarda lo stesso danno del quale si chiede il risarcimento in sede di giudizio di
responsabilità amministrativa e che il danno è della P.A.. La Sez. Reg. per la
Toscana (sentenza n. 1516 del 28.12.1999) rileva preliminarmente che non esiste un
orientamento consolidato in merito allapplicabilità dellart. 652 c.p.p. ai
giudizi di responsabilità di cognizione della Corte dei conti, essendo stato osservato
in alcune pronunce che la disposizione subordina leffetto di giudicato alla
circostanza che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in
condizione di costituirsi parte civile nel processo penale. Da qui la conseguenza che
detto rapporto dovrebbe escludersi per il P.M. contabile, cui è affidata la titolarità
dellazione di responsabilità amministrativa e non può esercitare lazione
civile nel processo penale, essendo lazione stessa rimessa alle esclusive
valutazioni dellAmministrazione danneggiata. Si rileva nella sentenza che, tenuto
conto dellunitarietà delle attribuzioni del P.M., rappresentato presso la Corte dei
conti dai magistrati addetti agli uffici della Procura, la Procura stessa è, comunque,
presente nel processo penale attraverso il P.M. penale e che, comunque, il riferimento
posto dal c.p.p. alla possibilità di costituzione di parte civile va verificato
unicamente nei riguardi dellAmministrazione, essendo identico il bene tutelato con
lazione incardinata nel processo penale o con lazione di responsabilità
amministrativa. Ha, quindi, rilevato
che non può negarsi in via generale lapplicabilità dellart. 652 c.p.p., in
quanto nella rubrica e nel testo si indica quale destinatario dellefficacia
extra-penale della sentenza assolutoria non solo il giudizio civile ma anche quello
amministrativo di danno. Lorientamento che esclude in radice leffetto di
giudicato soggiunge la sentenza della Sez. Reg. Toscana - appare in contrasto con
lampia dizione voluta dal legislatore che non ignorava la peculiarietà del
giudizio di responsabilità amministrativa. Rileva, peraltro,
che, relativamente al disposto dellart. 652 c.p.p., quanto alleffetto di
giudicato extra-penale nel giudizio amministrativo di danno della sentenza di
accertamento che il fatto non sussiste, non vi è alcun automatismo tra la
formula suddetta e lefficacia extra-penale, potendo il giudice accertare, al di là
della formula, leffettivo contenuto della sentenza penale, integrando il
dispositivo con la motivazione. Ne consegue che - quando la formula sia stata usata non
per affermare linsussistenza del fatto materiale incontroverso, ma la mancanza di
un qualche altro elemento che la fattispecie astratta configuri come essenziale perché
possa affermarsi la sussistenza del fatto-reato - laccertamento contenuto
nella sentenza applicativa non è sempre tale da escludere lillecito
amministrativo che rientra nella cognizione accertativa della Corte dei conti. In
conclusione la formula assolutoria perché il fatto non sussiste può non
essere indicativa delleffettivo accertamento del fatto materiale, potendo implicare
che pur essendo intervenuto il fatto fenomenico - manchi taluno degli elementi di
cui si occupa il fatto-reato. La giurisprudenza
della 2^ Sezione centrale (n. 24 del 3.2.1998) afferma, invece che - ove si verifichi
contrasto tra giudicato penale e quello contabile - la prevalenza del giudicato penale
costituisce la soluzione più corretta, che il legislatore abbia potuto dare al
problema del contrasto fra giudicati; contrasto che lordinamento giuridico non
può consentire perché ciò equivarrebbe alla riaffermazione dellincertezza
dellordinamento, mentre la giurisdizione ne deve garantire la certezza. Viene
affermata, a tal riguardo, in via assolutamente prioritaria lesigenza che
lordinamento abbia lattitudine a dare risposte univoche in termini di
certezza, evitando che di un medesimo fatto naturale ordini giudiziari diversi
accertino in materia difforme la verità, e si constata che nel sistema processuale
ancorchè informato al principio della separazione dei giudizi viene
riconosciuta la prevalenza del giudizio penale.
OooOOooo Ho inteso richiamare
nello svolgimento della tematica assegnatami, le interpretazioni date dalla dottrina
processualistica, dalla Cassazione civile e dalla giurisprudenza delle Sezioni Riunite e
delle Sezioni di appello e regionali per dare contezza delle diversificate posizioni sia
in dottrina che in giurisprudenza sui problemi degli effetti del giudicato penale nel
giudizio amministrativo di danno ex art. 652 c.p.p.. Il dibattito è
ancora aperto, considerato che anche nella giurisprudenza della Cassazione ed in
quella contabile permangono oscillanti orientamenti sul problema della sospensione
necessaria ex art. 75, 3° co. del c.p.p. e anche sullapplicabilità della
sospensione di cui allart. 295 c.p.c. e dello stesso articolo 652 c.p.p. al giudizio
di responsabilità amministrativo-contabile. Va dato atto che
dalla casistica giurisprudenziale esaminata si avvertono maggiori tendenze che in
passato alla luce degli orientamenti della Cassazione al ricorso della
sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile o contabile, in pendenza di giudizio
penale, quando questo per il suo carattere pregiudiziale costituisce
lindispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della
causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato
(fra le più recenti, Cass. Lavoro n. 8402 del 6.2.2001). Nellambito dei
rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile, viene ancora discusso in dottrina e
riproposto in giurisprudenza il problema della rappresentatività o meno del
Procuratore Generale o Regionale della Corte dei conti attraverso lufficio del P.M.
e se lazione di responsabilità amministrativo-contabile è esercitabile in sede
penale, allorché vi sia contemporaneità e coincidenza tra lazione civile per la
restituzione del danno e lazione di responsabilità amministrativo-contabile. Il
problema che venne dibattuto già sotto limpero del codice di procedura penale
previgente riguardava il tema dei rapporti tra lazione di responsabilità
amministrativa del P.G. della Corte dei conti (autonoma, obbligatoria, di natura
contrattuale e nellinteresse generale dellErario) proposta contro il pubblico
dipendente che violi contemporaneamente obblighi si servizio e di funzione unitamente a
norme penali da una parte e P.A. dallaltra, equiparata ad un qualsiasi danneggiato
da reato ma che non trova spazio di utilizzazione per la sua azione, intesa a tutelare
linteresse al perseguimento di reati contro la P.A., quella disponibilità che la
normativa di diritto processuale penale assicura al danneggiato. La Corte
Costituzionale - a cui era stata rimessa dalla Sez. regionale siciliana una questione di
legittimità relativa allart. 26 del previgente c.p.p. - con sentenza n. 773 del
7.7.1988, dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dellart. 26, con riferimento agli artt. 3, 25 e 103 Cost., nella
parte in cui precludeva al P.G. della Corte dei conti lesercizio dellazione di
responsabilità contro il pubblico dipendente, condannato dal giudice penale con sentenza
che aveva liquidato a suo carico il danno da reato subito dallAmministrazione,
costituitasi parte civile. Peraltro la stessa Corte Costituzionale, nella motivazione della sentenza, ebbe a definire, in assenza dellinterpositio legislatoris, lart. 103, 2° co. Cost. come norma processuale sulla ripartizione della giurisdizione, lasciando alla competenza della Corte di Cassazione ogni decisione di ordine processuale sulla giurisdizione. Questultima in varie occasioni, adita con regolamento di giurisdizione per questioni analoghe - (SS.UU. n. 2614 del 30.3.1990, n. 369 del 21.5.1991 e, da ultimo, n. 822 del 23.11.1999) ha precisato nei sensi illustrati in relazione, cioè che relativamente a pronuncia della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte (rivolto a denunciare, come r agione preclusiva
dellaffermazione di detta responsabilità la circostanza che la P.A., costituendosi
parte civile in sede penale abbia chiesto ed ottenuto sentenza definitiva di condanna al
risarcimento dei danni per il medesimo fatto) comporta linammissibilità del
ricorso stesso in quanto la questione non attiene alla sussistenza della giurisdizione
della Corte dei conti, ma alla proponibilità dinanzi ad essa dellazione di
responsabilità e, quindi, si traduce nella deduzione di un errore in
iudicando, esorbitante dalle previsioni degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c.; per cui
la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e quella
amministrativo-contabile,dallaltro, sono reciprocamente indipendenti nei profili
istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che
linterferenza può avvenire tra i giudizi e non fra le giurisdizioni.
|