L’art. 652 c.p.p. ed i suoi effetti nel giudizio di responsabilità amministrativa

di Francesco Castiglione Morelli

 

P R E M E S S A

Relativamente alla tematica di nostra trattazione va rilevato anzitutto che il nuovo codice di procedura pe­nale ha espunto il principio del rapporto di pregiudizia­lità obbligatoria del processo penale (previsto dall’art. 3 del vecchio codice del 1930) rispetto agli altri processi (civile, amministrativo e contabile), sostituendolo – per una maggiore speditezza dei processi – con un sistema diverso, fondato sul principio dell’autonomia e separa­tezza dei singoli giudizi civili e amministrativi-contabili di danno, riducendo notevolmente l’area di incidenza del giudizio penale su di essi, avendo il legislatore quale obiettivo la massima celerità dello svolgimento del pro­cesso.

Il legislatore – dopo aver semplificato il regime della pregiudizialità penale, riservata solo a casi eccezionali  e ridotto parimenti l’istituto della sospensione a casi li­mitati e particolari, espressamente indicati nel nuovo codice (art. 75, 3° co.) – ha previsto una puntuale disci­plina  dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile o amministrativo in termini di “effetti del giudizio penale“ sugli altri giudizi, civile o amministrativo (artt. 651, 652 e 654 c.p.p.)1).

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1)       L’art. 651 c.p.p. disciplina l’efficacia della sentenza penale di condanna irrevocabile nel giudi­zio civile o amministrativo di danno. L’art. 652 c.p.p. disciplina l’efficacia della sentenza penale irre­vocabile di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno. L’art. 654 c.p.p. disciplina l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione in “altri” giudizi civili o amministrativi.

 

Tali rapporti tra il giudizio penale da un lato e gli al­tri giudizi dall’altro – ai fini della proponibilità o della procedibilità dell’azione civile (e quindi della sospen­sione del giudizio) - vanno riguardati non sul piano della pregiudizialità penale ma in termini di effetti del giudizio penale (ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p.) sui giudizi civili o amministrativi in corso, fermo restando che, fin quando non esiste un giudicato penale, non essendovi ancora diritti accertati in sede penale, il giudice civile o ammini­strativo del danno è libero di decidere. Una volta inter­venuto il giudicato penale, mentre il giudizio civile o amministrativo è ancora in corso, non può non tenersi conto di tale giudicato2.

Va, quindi, esaminato in relazione ai predetti artt. 651, 652 e 654 del nuovo c.p.p. il regime delle sospen­sioni e,successivamente, con riferimento all’art. 652,

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2)       Maddalena “Rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa nel nuovo co­dice di procedura penale” (Riv. Cons. Stato, 1990, Parte 1^).

 

che costituisce oggetto specifico della nostra trat­tazione, l’ambito di operatività di detto articolo e delle eventuali preclusioni.

 


1. Il regime delle sospensioni nel giudizio amministra­tivo di danno.

L’art. 3, 2° e 4° co. del previgente c.p.p. disciplinava la materia in via generale, disponendo la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo ogni qualvolta, nel corso del procedimento, si presentavano fatti che concretavano gli estremi di reato (c.d. pregiu­dizialità da cognizione di reato) e l’azione penale era stata promossa (2° co.) oppure era già in corso (4° co.), sempre che la cognizione del reato fosse influente sulla decisione della controversia civile (amministrativa o di­sciplinare).

Con il nuovo cod. proc. pen. del 1988 la regola non è più la sospensione del giudizio civile per pendenza del processo penale, bensì la separazione dei vari giu­dizi con l’autonoma prosecuzione del processo penale da una parte e quello amministrativo (contabile) di danno dall’altra.

Il processo riformatore del legislatore  è continuato anche con la novella dell’art. 295 c.p.c. che ha cancel­lato dallo stesso articolo il rinvio all’art. 3  del previgente c.p.p. (rinvio che era sopravvissuto all’abrogazione dello stesso art. 3) ed ha eliminato la qualifica “civile o amministrativa” della controversia pregiudiziale, mentre ha lasciato immutato l’art. 297 c.p.c., ove resta ancora sia il richiamo all’art. 3 dell’abrogato c.p.p. sia quello alla “controversia civile e amministrativa” di cui all’art. 295 c.p.c., generando notevole ambiguità in materia.

In ordine al regime delle sospensioni applicabili ai giudizi civili ed al giudizio amministrativo per danno in pendenza del giudizio penale, la dottrina e la giurispru­denza (contabile e quella della Suprema Corte di Cas­sazione) hanno assunto posizioni non univoche.

La dottrina processualistica (Satta-Punzi)1 sostiene l’autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria, da un lato, e penale,

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1)       Satta-Punzi “Diritto processuale civile”, Padova 1996, p. 18 e seg.

 

 

dall’altro, con la sola eccezione delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dall’art. 75, 3° co., c.p.p.2; men­tre altra dottrina (Vellani)3 ritiene, invece, che il pro­cesso debba essere sospeso allorché vi sia pendenza di un processo penale influente.

Un’altra parte della dottrina (Arganelli, Astraldi De Zorzi, Gallucci e Martucci di Scarfizzi) e della giurispru­denza contabile prevalente (cfr. per tutte SS.RR. n. 648/1990 e n. 754 del 2 marzo 1992e la più recente Sez. 1^ centr. n. 15/2001 del 31.1.2001) hanno escluso

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2)       L’art. 75 del nuovo c.p.p. dal titolo “Rapporti tra azione civile e azione penale” al 3° comma così dispone: “Se l’azione è proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge”.

3)       Vellani “Considerazioni sulla sospensione del processo civile alla luce del nuovo codice di proce­dura penale ……”, (Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, pag. 751 e seg.)

l’applicabilità dell’art. 75, 3° co. c.p.p., ai giudizi amministrativi-contabili, per la espressa intestazione letterale della norma relativa a “Rapporti tra azione ci­vile e azione penale” per cui ritengono che la norma stessa si riferisca al giudizio civile di “danno” e non sia suscettibile di applicazione analogica ai giudizi di danno di responsabilità amministrativo-contabile, rilevando, comunque,  l’impossibilità per il P.G. presso la Corte dei conti, titolare dell’azione di responsabilità ammini­strativa, di costituirsi parte civile nel processo penale, soggiungendo che l’azione obbligatoria (di natura con­trattuale) del P.G. non può confondersi con quella (di natura extra-contrattuale) eventualmente spiegata dalla P.A. danneggiata, costituitasi parte civile nel processo penale.

Altra dottrina4 fa riferimento anche  all’art. 211 delle norme di coordinamento del nuovo codice di procedura

penale (D. L.vo 28.7.1989 n. 271)5 ed afferma che tale disposto determina solo la durata della sospensione prevista in altre norme “fino alla definizione del pro­cesso penale” e le condizioni perché il giudizio debba essere arrestato (ossia l’esercizio dell’azione penale e l’efficacia di giudicato della sentenza penale nel proces-

so civile o amministrativo).

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4)       Consolo “Nuovo processo penale ………” pag. 313 e segg.

5)       L’art. 211 D. L.vo n. 271 del 28.7.1989 dispone che “ salvo quanto disposto dall’art. 75 co. 11 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile (art. 295 c.p.c.) o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo e se è stata già esercitata l’azione penale”.

 

Della sospensione automatica ex art. 75, 3° co. c.p.p. nel giudizio di responsabilità amministrativo-con­tabile ha fatto applicazione una giurisprudenza minori­taria della 2^ Sez. centrale della Corte dei conti (n. 23/A del 21.5.1996 e n. 196 del 23.9.1998), rilevando  che – ancorché l’art. 75 c.p.p., intitolato ai “rapporti tra azione civile e azione penale” non contenga alcun accenno al giudizio di responsabilità amministrativa - tuttavia la considerazione non è decisiva, dappoichè l’art. 211 del D. leg.vo 28 luglio 1989, n. 271, relativo alle  norme di attuazione del codice di procedura penale, reca lo stesso titolo dell’art. 75 c.p.p. (“rapporti tra azione civile e azione penale”), e ciononostante si occupa della so­spensione del processo “civile o amministrativo”, attri­buendo all’uso della congiunzione “o” un valore di equi­valenza dei giudizi ai fini dell’operatività del 3° comma dell’art. 75.

Anche per la sospensione obbligatoria in pendenza del giudizio penale ex art. 295 c.p.c. la giurisprudenza contabile ha assunto posizioni non del tutto univoche.

L’orientamento prevalente è nel senso che deve prescindersi da rapporti di pregiudizialità data l’autonomia reciproca tra giudizio contabile e giudizio penale, per cui  non vi è luogo a sospensione quando il giudice contabile è in possesso di elementi sufficienti ai fini del decidere.

Per l’esclusione della sospensione obbligatoria, nel rilievo che non si possa mai configurare una vera e propria pregiudizialità penale, si sono espresse: la Sez. 1^ centr. (n. 266 del 17.9.2001; n. 331 del 14.11.2000 e n. 15 del 13.1.2000), la Sez. 2^ centr. (n. 328 del 30.10.2000), la Sez. 3^ centr. (n. 272 del 23.10.1998) e la Sez. Reg. per la Toscana (n. 1944 del 31.10.2000).

 La Sez. 1^ centr. (n. 184 del 20.6.2000), la Sez. 2^ centr. (n. 328 del 30.10.2000) e la Sez. 3^ centr. (n.272 del 23.10.1998) hanno escluso la sospensione obbli­gatoria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla  re­ciproca autonomia dei due processi (penale e conta­bile), in quanto concernenti gli stessi fatti materiali.

Tali orientamenti risultano non del tutto consolidati, rinvenendosi, talvolta, presso le stesse Sezioni centrali pronunce di segno opposto, quali: la Sez. 1^ centrale (n. 050/98/Adell’1.12.1998), la quale ha affermato che la reciproca autonomia tra giudizio contabile e giudizio penale esclude che il primo possa essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., quando la sua definizione di­penda dalla previa definizione del giudizio penale; la Sez. 2^ centrale (nn. 196 e 197 del 23.9.1998) ammette la sospensione ex art. 295 c.p.c. per fatti identici a quelli del giudizio penale; la stessa Sez. 2^  centr. (n. 27 del 3.2.1998) giustifica la sospensione anche ai fini di ottenere dal giudice penale elementi di valutazione “preziosi” per l’accertamento dell’elemento soggettivo.

Un diverso orientamento tende a ritenere applica­bile la sospensione ex art. 295 c.p.c. ogni volta che ciò sia opportuno e risponda a criteri di economia proces­suale (Sez. 2^ centr. n. 015 e 017 del 20.2.1997 e n. 27 del 3.2.1998; Sez. Reg. per il Lazio (n. 11 del 28.1.1998).

La Cassazione (Sez. 1^ civ. n. 4179 del 13.5.1997) – con riguardo alla sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. (art. 35 della l. n. 353/1990  del 1990)6 in

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6)       il novellato art. 295 c.p.c., dal testo “Sospensione necessaria”, così statuisce: “il giudice di­spone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.

 

pendenza di procedimento penale – ha precisato che la sospensione non può mai essere facoltativa, per ragioni di mera opportunità, quale espressione di un potere “di­screzionale” del giudice, ma è sempre necessaria, quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice costituisca, per il suo carattere pregiu­diziale, l’indispensabile antecedente logico-giuridico  dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con ef­ficacia di giudicato.

Ha soggiunto che occorre distinguere: l’ipotesi del giudizio civile avente ad oggetto l’azione riparatoria per le restituzioni ed il risarcimento del danno (che è disci­plinata dall’art. 75 c.p.p.) ed è tendenzialmente domi­nata dal principio dell’autonomia delle giurisdizioni e quindi dal divieto di sospensione del processo civile se non nelle due ipotesi previste dal 3° comma della

citata disposizione (se l’azione è stata proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza pe­nale di primo grado), e l’ipotesi di ogni altro giudizio ci­vile, che è invece retta (ex art. 211 norme att. coord. e trans. c.p.p.) dal principio della prevenzione della pos­sibile contraddittorietà di giudicato; sì che la sospen­sione necessaria del giudizio pregiudicato è in tal caso condizionata alla ricorrenza della duplice condizione dell’avvenuto esercizio dell’azione penale e della rile­vanza e dell’opponibilità del giudicato penale formatosi a seguito di giudizio dibattimentale.

Nella giurisprudenza più recente della Cassazione permangono posizioni alterne. Una sentenza della Sez. 2^  n. 7242 del 28.5.2001 (che segue una linea più au­tonomistica) – dopo la riformulazione dell’art. 295 c.p.c. con conseguente eliminazione di ogni riferimento alla c.d. pregiudiziale penale – ritiene che “il nuovo ordina­mento processuale penale (non più ispirato al principio precedentemente imperante dell’unità della giurisdi­zione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile) è fondato sul diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione dei giudizi (penale da un lato e civile dall’altro) sì che, tranne alcune parti­colari ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75, comma 3 del nuovo c.p.p. (azione pro­mossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere in­fluenzato dal processo penale e, inoltre, anche nel senso che il giudice civile deve procedere ad autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) de­dotti in giudizio”.

    Un’altra sentenza della stessa Corte di Cassa­zione – Sezione Lavoro – (n. 8402 del 20.6.2001) se­gue una linea meno rigorosa in quanto ammette la so­spensione necessaria ex art. 295 c.p.c. “non solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposi­zione di legge, ma anche quando, per il suo carattere pregiudiziale costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”.

Sempre in materia di sospensioni è stato rilevato7 che il nuovo c.p.p. ha inteso scorag­giare, ai fini di assicurare una maggiore celerità del giu­dizio penale l’inserimento nel giudizio penale della co­stituzione di parte civile e favorire il danneggiato nei confronti del danneggiante, lasciando allo stesso la scelta del giudice presso cui far valere l’azione risarcito­ria di danno senza attendere l’esito del processo penale per ottenere il riconosci­mento delle proprie ra­gioni. Ciò sarebbe desumibile sia dall’art. 75 c.p.p. che dalla diversa efficacia del giudi­cato penale nel giudizio civile o amministrativo di danno (artt. 651 e 652).

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7)                          Arganelli: “Sui rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa dopo il nuovo codice di procedura penale (Riv. Consiglio di Stato Vol. Xl 1989, Parte 2^.

Dalla comparazione degli art. 651 e 652 c.p.p. si rileva la loro diversità di efficacia: mentre la sen­tenza penale di condanna, anche in assenza di costitu­zione di parte civile nel processo penale del danneg­giato ha sempre efficacia di giudicato relativamente all’accertamento dei fatti, al riconoscimento della loro il­liceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651 c.p.c.), invece la sentenza penale di assoluzione (art. 652 c.p.c.) non fa stato e quindi non è vincolante (quando il danneggiato  non si è costituito parte civile nel processo penale ed invece ha preferito l’azione in sede civile), quanto all’accertamento che i fatti non sussistono o che l’imputato non li ha commessi o che sussiste l’esimente dell’adempimento di un do­vere o di una legittima facoltà. Da qui la conseguenza che i risultati del processo penale di assoluzione favo­revoli al danneggiante non sono opponibili al danneg­giato e non fanno stato nel giudizio civile per il ristoro del danno.

È stato osservato da altra dottrina8 che la P.A. non

può essere equiparata ad un qualsiasi danneggiato da reato per cui sussiste l’esigenza di sospensione – in relazione alle caratteristiche dei rapporti tra giudizi di responsabilità e giudizio penale. In particolare è da ri- conoscere alla P.A. attraverso la costituzione di parte

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8)       Garri: “Rapporti tra giudizi innanzi alla Corte dei conti” p. 521 e segg..

civile nel processo penale la potestà di esercitare in modo completo l’azione civile nel processo penale, avendo, oltre il fine del reintegro del suo patrimonio, anche l’interesse al perseguimento di reati contro la P.A.. Ove, invece, per le caratteristiche del caso concreto, non vi siano ragioni di interesse pubblico di costituzione di parte civile della P.A. permane quello del reintegro del patrimonio pubblico, perseguibile con l’autonoma azione del Procuratore Generale della Corte dei conti.

 Da qui la successiva esigenza – al fine di evitare l’inconveniente di due pronunce risarcitorie per i mede­simi fatti, specie nei casi di costituzione di parte civile nel processo penale della P.A. e di contemporanea pendenza del giudizio di responsabilità – della sospen­sione del giudizio contabile ex art. 295 c.p.c., come ri­conosciuto dalla dottrina  e da una parte della giuri­sprudenza contabile, semprechè il giudizio penale al­meno si configuri nell’”an debeatur” con carattere di in­dispensabile antecedente logico-giuridico” della deci­sione sul “quantum” di cognizione del giudice contabile.

 


 

2. Ambito di operatività e limiti di efficacia dell’art. 652 c.p.p. nel giudizio amministrativo-contabile.

Come si è rilevato in premessa il nuovo codice di procedura penale ha disciplinato negli articoli 651, 652 e 654 c.p.p. l’efficacia delle sentenze penali irrevocabili di condanna (art. 651) e di assoluzione (art. 652)1 nei giu­dizi civile o amministrativo di danno e nell’art. 654, l’efficacia della sentenza penale di condanna o di asso-

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(1)     L’art. 652 c.p.p. così dispone: 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussi­ste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le resti­tuzioni e il risar­cimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che si sia co­stituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel pro­cesso penale, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75 comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’art. 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.

luzione, con riferimento agli “altri” giudizi civili o ammi­nistrativi.

La giurisprudenza della Corte dei conti mentre ha sempre ritenuto, fin dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l’applicabilità dell’art. 651 al giudizio amministrativo di danno, ha espresso molti dubbi sull’applicabilità dell’art. 654 del nuovo c.p.p. al giudizio di respon­sabilità amministrativo-contabile. Detto articolo 6542 (pur avendo sostituito e non ripro­dotto nella sua integrità l’art. 28 del previgente c.p.p. che era di generale applicazione  sotto l’impero del

2)       Nella relazione preliminare al nuovo c.p.p. si legge che “non si è ritenuto riprodurre l’inciso di apertura dell’art. 28 (del previgente c.p.p.), risultando chiaro che l’efficacia vincolante del giudicato penale disciplinato dall’art. 645 (art. 654 del testo definitivo) opera al di fuori degli effetti del giudi­cato di condanna e di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il risarci­mento del danno.

 

vecchio codice per l’autorità del giudicato penale nel giudizio ammini­strativo-contabile) fa rife­rimento agli “al­tri” giudizi – civili e amministrativi, diversi da quelli civili o amministrativi di danno (la cui efficacia vincolante del giudicato penale è circoscritta ai soli fatti materiali og­getto del giudizio penale e ritenuti rilevanti ai fini della decisione) e si presenta di marginale applicazione nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile (SS.RR. n. 648/A del 5.2.1990), attenendo semmai ad aspetti relativi al riconoscimento di un diritto che sia presupposto per il radicarsi della giurisdizione o dell’azione di responsabilità.

Non è stato rilevato un altrettanto univoco orientamento giuri­sprudenziale per l’applicabilità al giudizio amministra­tivo-contabile dell’art. 6523 c.p.p., concernente l’efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di asso­luzione pronunciata in se­guito a dibattimento, non tanto per la determinazione del significato da attribuire alla locuzione “giudizio amministrativo di danno” (il disposto normativo nella sua intitolazione si riferisce espressamente all’efficacia della sentenza pe­nale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno) quanto all’aspetto soggettivo

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3)    In un primo tempo (SS.RR. n. 774 del 5.2.1992) sono stati ritenuti applicabli al giudizio di respon­sabilità amministrativo-contabile entrambi gli artt. 651 e 652 c.p.p.. Successivamente (SS.RR. n. 754 del 2.3.1992 e n. 786 del 12.6.1992) al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile  l’art. 652 c.p.p. non è stato ritenuto applicabile, in quanto il P.G. non si può costituire parte civile ed il suo comportamento non può essere condizio­nato da quello della Pubblica Amministrazione.

del processo poiché, per l’effetto del giudicato della sentenza penale di assoluzione, è necessario che, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il ri­sarcimento del danno, la persona offesa o danneggiata dal reato si sia costi­tuita o sia stata posta in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale.

La giurisprudenza prevalente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (n.648 del 5.2.1990, n. 675 del 22.6.1990, n. 754 del 2.3.1992 e n. 911 del 2.11.1993) ha affermato il principio che la sentenza penale irrevo­cabile di assolu­zione ex art 652 è opponibile esclusi­vamente nei con­fronti del danneggiato che si sia costi­tuito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel pro­cesso penale; e, pertanto, poiché il Procu­ratore Gene­rale (titolare dell’azione di responsabilità di natura con­trattuale) – secondo la citata giurisprudenza - non può costituirsi parte civile nel processo penale (azione civile per danni di natura extra-contrattuale), l’art. 652 c.p.p. non può trovare applicazione nel giudi­zio di responsa­bilità amministrativo-contabile.

Le più recenti sentenze della 1^ Sez. centr. (n. 331 del 14.1.2000 e n. 221/2001/A dell’11.7.2001) - re­lativa­mente ai rapporti tra giudicato penale di assolu­zione ex art. 652 c.p.p. e giudizio contabile – hanno confermato la precedente giurisprudenza sopraindicata in ordine all’efficacia  del giudicato penale di assoluzione nel giu­dizio contabile esclusivamente per soggetti che nel giu­dizio penale si siano costituiti parte civile o che ne ab­biano avuto la possibilità di parteciparvi - e quindi dell’inopponibilità del giudicato penale al P.M. contabile, in quanto formatosi in assenza di tale organo nel pro­cesso penale, essendo lo stesso P.M. privo di legitti­mazione in tale giudi­zio, non potendo lo stesso costi­tuirsi parte civile nel processo penale – affermando al­tresì i seguenti principi:

a)       la pretesa preclusione per la consumazione dell’azione di responsabilità esercitata dal P.G. conta­bile in conseguenza di analoga azione della P.A. (co­stituitasi parte civile nel giudizio penale dove ha otte­nuto sentenza definitiva di condanna generica) non co­stituisce questione di riparto di giurisdizione (o di limiti esterni della giurisdizione) che possa essere deducibile con ricorso alle SS.UU. della Corte di Cassazione (SS.UU civili n. 822 del 23.9.1999), dove si precisa che la giurisprudenza penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e la giurisdizione amministrativo-contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l’interferenza può av­venire tra i giudizi ma non fra le giurisdizioni;

b)       in ordine al problema della proponibilità dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile quando sia stata esercitata l’azione civile di danno in sede penale, si rileva che non vi è sovrapponibilità nè preclusione tra l’azione ci­vile nascente da reato e l’azione di responsa­bilità amministrativo-contabile, conseguente all’ina­dempimento colposo di obblighi di servizio, es­sendo di­versi i presupposti, gli effetti e le discipline delle due azioni con diversa area di tutela data da cia­scuna delle due azioni al soggetto leso.

La preclusione all’esperibilità dell’una azione, per essere stata eserci­tata l’altra, può sussistere solo se è stabilita dall’ordinamento, ma ciò non è secondo la logica giuri­dica, stante – come già precisato -  la diversa area di tutela data da ciascuna delle due azioni al soggetto leso;

c)       non esercitabilità in sede penale dell’azione di respon­sabilità amministrativo-contabile: essendo - sotto il profilo soggettivo - il P.G. presso la Corte dei conti l’esclusivo titolare dell’azione contabile, in quanto questo, per la struttura dell’organo P.M., può esercitarla sol­tanto dinanzi al giudice presso il quale è incardinato (art. 51, co. 3 c.p.p.). Sotto il profilo oggettivo, si rileva che essendovi diversità tra le due azioni: quella ammi­nistrativo-contabile, di natura con­trattuale ed intestata al Procuratore Generale o Regio­nale, e quella civile di danno, di carattere extra-contrattuale in disponibilità della P.A., il rapporto tra le due azioni può essere solo di preclusione o di impro­cedibilità dell’una rispetto all’altra, quando con l’una si sia ottenuto l’integrale ri­storo del danno patito. L’assunto, se­condo la sentenza n. 221/2001, trova conferma nel di­sposto dell’art. 7 della l. 7 marzo 2001 n. 97, in forza del quale la sen­tenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti pubblici per delitti contro la P.A. è comuni­cata al competente Procuratore Reg. della Corte dei conti affinché promuova l’eventuale procedimento di re­sponsabilità nei confronti del condannato, senza che vi sia distinzione tra ipotesi in cui la P.A. si sia costituita (o sia stata posta nelle condizioni di costituirsi) parte civile nel processo penale e ipotesi in cui ciò non sia acca­duto; con la conseguenza che l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è esercitabile anche nella prima ipotesi, cioè quando la P.A. si sia costituita parte civile, fermo restando che la norma del citato art. 7 della l. n. 97 del 2001 è da intendersi integrativa dell’obbligo di informazione posto dall’art. 129, 3° co., del D. Leg.vo n. 271/1989;

d)       rilevato che nel nuovo c.p.p. (improntato al principio della separatezza tra giudizio penale e gli altri giudizi) il rapporto tra giudizi, ai fini della proponibilità o della pro­cedibilità dell’azione civile o amministrativa (e quindi della sospensione del giudizio), deve procedere sul filo delle disposizioni che disciplinano gli effetti del giudi­cato penale negli altri giudizi - viene affermato che, re­lativamente agli effetti del vincolo, il nuovo codice di procedura penale limita l’incidenza soggettiva del vin­colo quanto “all’illiceità del fatto” (direttiva 22 della l. di delega), ed alla circostanza che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima;

e)       si esclude che l’art. 652 c.p.p. possa trovare in­gresso nel giudizio di responsa­bilità amministrativo-contabile poiché la citata norma esplica la sua efficacia esclusivamente per soggetti che nel giudizio penale si siano costituiti parte civile o che ne abbiano avuto la possibilità; sì che il relativo giudicato resta inopponibile al P.M. contabile privo di legittimazione nel giudizio pe­nale. Viene conte­stata anche l’affermazione secondo la quale il P. G. della Corte dei conti possa stare nel giu­dizio penale attra­verso la presenza del P.M. presso quel giudice, in quanto ciò contra­sta con la lettura e la logica sistematica dell’art. 652 c.p.p.. Considera a tal proposito “illuminante” il richiamo all’art. 75, 2° comma c.p.p. con­tenuto nello stesso art. 652 rite­nendo che il giudicato penale derivante da detto arti­colo non può essere ec­cepito nei confronti del Procu­ratore Generale o Regio­nale, attore nel giudizio di re­sponsabilità amministra­tivo-contabile;

f)          viene affermato che il Proc. Reg. della Corte dei conti è l’unico titolare dell’azione di responsabilità ed è istitu­zionalmente chiamato a valutare o tutelare proces­sualmente l’interesse sostanziale dell’amministrazione danneggiata, che non ha alcun potere dispositivo in or­dine a detta azione; sì che nessun effetto produce la modifica ap­portata dall’art. 9 L. n. 97 del 27.3.2001 che ha esteso la pro­pria efficacia “all’azione civile promossa nell’interesse del danneggiato”, posto che la tutela di detti interessi compete in via esclusiva al Proc. Reg. della Corte dei conti.

Sotto il profilo oggettivo, l’azione di responsabilità amministrativo-contabile, a connotazione pubblicistica, ha finalità, contenuti ed effetti totalmente diversi dall’azione civile di danno. Di conseguenza l’efficacia dell’art. 652 c.p.p. è limitata al giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito parte civile nel pro­cesso penale, e cioè ai giudizi civili innanzi al giudice ci­vile o amministrativo innanzi al TAR - Consiglio di Stato, fondati sulla lesione di diritti soggettivi o interessi legit­timi e ripartiti tra giudice civile e giudice ammini­strativo secondo la rispettiva competenza. Si conclude, in detta sentenza, esclu­dendo l’applicabilità dell’art. 652 c.p.p. al giudizio di re­sponsabilità amministrativo-conta­bile.

Quanto all’incidenza degli accertamenti compiuti dal giudice penale sui fatti materiali, essi costituiscono mezzo di prova nel giudizio di responsabilità contabile ma non si estendono alle valutazioni compiute da detto giudice (es. la liceità delle erogazioni è conseguenza di una valutazione dei giudizi e non dell’accertamento dei fatti materiali).

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Per l’applicabilità dell’art. 652 c.p.p. nel giudizio contabile si sono invece espresse le SS.RR. n. 774 del 5.2.1992 e la Sez. 1^ (n. 9 del 14.1.1994, n. 27 dell’1.4.1996, n. 69 del 9.10.1996, n. 74 del 30.10.1996) e tra le più recenti, la Sez. Reg. per la To­scana (n. 1516 del 28.12.1999).

Tali sentenze sostengono l’applicabilità dell’art. 652 c.p.p. al giudizio contabile, affermando che il P.G. è rappresentato nel giudizio contabile attraverso la pre­senza del P.M. penale e che il risarcimento del danno richiesto dalla P.A. in sede civile riguarda lo stesso danno del quale si chiede il risarcimento in sede di giu­dizio di re­sponsabilità amministrativa e che il danno è della P.A..

La Sez. Reg. per la Toscana (sentenza n. 1516 del 28.12.1999) rileva preliminarmente che non esiste un orientamento consolidato in merito all’applicabilità dell’art. 652 c.p.p. ai giudizi di responsabilità di cogni­zione della Corte dei conti, essendo stato osservato in alcune pronunce che la disposizione  subordina l’effetto di giudicato alla circostanza che il “danneggiato” si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale. Da qui la conseguenza che detto rapporto dovrebbe escludersi per il P.M. contabile, cui è affidata la titolarità dell’azione di re­sponsabilità amministrativa e non può esercitare l’azione civile nel processo penale, essendo l’azione stessa rimessa alle esclusive valutazioni dell’Amministrazione danneggiata. Si rileva nella sen­tenza che, tenuto conto dell’unitarietà delle attribuzioni del P.M., rappresentato presso la Corte dei conti dai magistrati addetti agli uffici della Procura, la Procura stessa è, comunque, presente nel processo penale at­traverso il P.M. penale e che, comunque, il riferimento posto dal c.p.p. alla possibilità di costituzione di parte ci­vile va verificato unicamente nei riguardi dell’Amministrazione, essendo identico il bene tutelato con l’azione incardinata nel processo penale o con l’azione di responsabilità amministrativa.

Ha, quindi, rilevato che non può negarsi in via gene­rale l’applicabilità dell’art. 652 c.p.p., in quanto nella ru­brica e nel testo si indica quale desti­natario dell’efficacia extra-penale della sentenza asso­lutoria non solo il giudizio civile ma anche quello ammi­nistra­tivo di danno. L’orientamento che esclude in ra­dice l’effetto di giudicato – soggiunge la sentenza della Sez. Reg. Toscana - appare in contrasto con l’ampia dizione voluta dal legislatore che non ignorava la pe­culiarietà del giudizio di responsabilità amministrativa.

Rileva, peraltro, che, relativamente al disposto dell’art. 652 c.p.p., quanto all’effetto di giudicato extra-penale nel giudizio amministrativo di danno della sen­tenza di “accertamento che il fatto non sussiste”, non vi è alcun automatismo tra la formula suddetta e l’efficacia extra-penale, potendo il giudice accertare, al di là della formula, l’effettivo contenuto della sentenza penale, in­tegrando il dispositivo con la motivazione. Ne consegue che - quando la formula sia stata usata non per affer­mare l’insussistenza del fatto materiale incontroverso, ma la mancanza di un qualche altro elemento che la fattispecie astratta configuri come essenziale perché possa affermarsi la sussistenza del fatto-reato -  l’accertamento contenuto nella sentenza applicativa non è sempre tale  da escludere l’illecito amministrativo che rientra nella cognizione accertativa della Corte dei conti. In conclusione la formula assolutoria perché “il fatto non sussiste” può non essere indicativa dell’effettivo accertamento del fatto materiale, potendo implicare che – pur essendo intervenuto il fatto feno­menico - manchi taluno degli elementi di cui si occupa il fatto-reato.

La giurisprudenza della 2^ Sezione centrale (n. 24 del 3.2.1998) afferma, invece che - ove si verifichi contrasto tra giudicato penale e quello contabile - la prevalenza del giudicato penale costituisce la soluzione più cor­retta, che il legislatore abbia potuto dare al pro­blema del contrasto fra giudicati; contrasto che l’ordinamento giuridico non può consentire perché ciò equivarrebbe alla riaffermazione dell’incertezza dell’ordinamento, mentre la giurisdizione ne deve ga­rantire la certezza.

Viene affermata, a tal riguardo, in via assoluta­mente prioritaria l’esigenza che l’ordinamento abbia l’attitudine a dare risposte univoche in termini di cer­tezza, evitando che di un medesimo fatto naturale or­dini giudi­ziari diversi accertino in materia difforme la ve­rità, e si constata che nel sistema processuale – an­corchè infor­mato al principio della separazione dei giu­dizi – viene ri­conosciuta la  prevalenza del giudizio pe­nale.


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Ho inteso richiamare nello svolgimento della tema­tica assegnatami, le interpretazioni date dalla dottrina processualistica, dalla Cassazione civile e dalla giuri­sprudenza delle Sezioni Riunite e delle Sezioni di ap­pello e regionali per dare contezza delle diversificate posizioni sia in dottrina che in giurisprudenza sui pro­blemi degli effetti del giudicato penale nel giudizio am­ministrativo di danno ex art. 652 c.p.p..

Il dibattito è ancora aperto, considerato che anche nella giurisprudenza della Cassazione  ed in quella contabile permangono  oscillanti orientamenti sul pro­blema della sospensione necessaria ex art. 75, 3° co. del c.p.p. e anche sull’applicabilità della sospensione di cui all’art. 295 c.p.c. e dello stesso articolo 652 c.p.p. al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile.

Va dato atto che dalla casistica giurispru­denziale esaminata si avvertono maggiori tendenze che in pas­sato – alla luce degli orientamenti della Cassa­zione – al ricorso della sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudi­zio civile o contabile, in pendenza di giudizio penale, quando questo per il suo carattere pregiudiziale costi­tuisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giu­di­cato (fra le più recenti, Cass. Lavoro n. 8402 del 6.2.2001).

Nell’ambito dei rapporti tra giudizio penale e giudi­zio contabile, viene ancora discusso in dottrina e ripro­posto in giurisprudenza il problema della rappresentati­vità o meno del Procuratore Generale o Regionale della Corte dei conti attraverso l’ufficio del P.M. e se l’azione di responsabilità amministrativo-contabile è esercitabile in sede penale, allorché vi sia contemporaneità e coin­cidenza tra l’azione civile per la restituzione del danno e l’azione di responsabilità amministrativo-contabile. Il problema che venne dibattuto già sotto l’impero del co­dice di procedura penale previgente riguardava il tema dei rapporti tra l’azione di responsabilità ammini­strativa del P.G. della Corte dei conti (autonoma, obbli­gatoria, di natura contrattuale e nell’interesse generale dell’Erario) proposta contro il pubblico dipendente che violi contemporaneamente obblighi si servizio e di fun­zione unitamente a norme penali da una parte e P.A. dall’altra, equiparata ad un qualsiasi danneggiato da reato ma che non trova spazio di utilizzazione per la sua azione, intesa a tutelare l’interesse al persegui­mento di reati contro la P.A., quella disponibilità che la normativa di diritto processuale pe­nale assicura al dan­neggiato.

La Corte Costituzionale - a cui era stata rimessa dalla Sez. regionale siciliana una questione di legittimità relativa all’art. 26 del previgente c.p.p. - con sentenza n. 773 del 7.7.1988,  dichiarò manifestamente infondata la questione  di legittimità costituzionale dell’art. 26, con riferimento agli artt. 3, 25 e 103 Cost., nella parte in cui precludeva al P.G. della Corte dei conti l’esercizio dell’azione di responsabilità contro il pubblico dipendente, condannato dal giudice penale con sentenza che aveva liquidato a suo carico il danno da reato subito dall’Amministrazione, costituitasi parte civile.

Peraltro la stessa Corte Costituzionale, nella motivazione della sentenza, ebbe a definire, in assenza dell’”interpositio legislatoris”, l’art. 103, 2° co. Cost. come “norma processuale sulla ripartizione della giuri­sdizione”, lasciando alla competenza della Corte di Cassazione ogni decisione di ordine processuale sulla giurisdizione. Quest’ultima – in varie occasioni, adita con regolamento di giurisdizione per questioni analoghe - (SS.UU. n. 2614 del 30.3.1990, n. 369 del 21.5.1991 e, da ultimo, n. 822 del 23.11.1999) ha precisato nei sensi illustrati in re­lazione, cioè che “relativamente a pronuncia della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, il ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte (rivolto a de­nunciare, come r

agione preclusiva dell’affermazione di detta responsabilità la circostanza che la P.A., costituendosi parte civile in sede penale abbia chiesto ed ottenuto sentenza defi­nitiva di condanna al risarcimento dei danni per il me­desimo fatto) comporta l’inammissibilità del ricorso stesso in quanto la questione non attiene alla sussi­stenza della giurisdizione della Corte dei conti, ma alla proponibilità dinanzi ad essa dell’azione di responsabi­lità e, quindi, si traduce nella deduzione di un errore “in iudicando”, esorbitante dalle previsioni degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c.; per cui la giurisdizione penale e quella civile risarcitoria, da un lato, e quella amministrativo-contabile,dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, dal momento che l’interferenza può av­venire tra i giudizi e non fra le giurisdizioni”.