|
VERSO LINTEGRAZIONE
DEI SISTEMI INFORMATIVI PUBBLICI:
LA RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di Massimiliano Minerva
Linterconnessione e linteroperabilità dei sistemi
informativi pubblici. 1.1 Quadro normativo. 1.2 Nozioni fondamentali. 2. La situazione
attuale 3. Il progetto di "Rete unitaria della pubblica amministrazione". 3.1
Premessa. 3.2 Gli obiettivi. 3.3 Il modello di riferimento: Internet. 3.4 I soggetti. 4.
Lo studio di fattibilità del progetto 5. Recenti disposizioni legislative in materia 6.
Conclusioni
1. Linterconnessione e linteroperabilità dei sistemi
informativi pubblici.
1.1 Quadro normativo
Lobiettivo strategico della interconnessione dei sistemi
informatici pubblici è al centro della elaborazione normativa più recente in materia di
informatica pubblica, e costituisce la linea di intervento principale dellAutorità
per linformatica nella pubblica amministrazione - istituita con decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39 - in particolare dei suoi compiti di coordinamento.
Il legislatore, sin dalla legge delega alla base della disciplina
istitutiva dellAutorità, la legge n. 421/1992 (art. 2, co. 1, lett. mm), difatti,
nellattribuire a questultima le funzioni di coordinamento delle
iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, ha
espressamente finalizzato tali azioni alla garanzia dellinterconnessione dei sistemi
informatici pubblici, con ciò sintetizzando la necessaria coincidenza tra lesigenza
e lobiettivo: senza interconnessione dei sistemi non ha senso attribuire funzioni di
coordinamento ad un organismo centrale; di più, linterconnessione e la conseguente
interoperabilità dei sistemi costituiscono lobiettivo prioritario, sul piano
"tecnico-informatico", dellazione amministrativa di coordinamento
dellAuthority.
Daltro canto anche il principale decreto legislativo emanato in
attuazione della citata delega legislativa, il n. 29/1993 (di pochi giorni precedente
rispetto al decreto istitutivo dellAutorità), fin dal suo esordio, appare
fortemente orientato verso ladozione generalizzata e "coordinata" delle
nuove tecnologie informatiche nellorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al
fine di accrescerne lefficienza e di adeguare così il livello e la qualità
dellerogazione dei servizi al cittadino agli standard degli altri Paesi della
Comunità Europea. Lespressione "coordinato sviluppo dei sistemi
informativi", ivi contenuta (art. 1, co. 1, lett. a), riprende il contenuto della
lettera mm) dellarticolo 2, comma 1, della citata legge delega n. 421/1992 - che
indica la missione dellorganismo poi istituito proprio in attuazione di
quella disposizione - e sembra contrassegnare, in maniera inequivocabile, il nuovo corso
dellazione di informatizzazione della pubblica amministrazione.
Il citato (e fondamentale) decreto legislativo di razionalizzazione
della pubblica amministrazione stabilisce, inoltre, proprio nellinterconnessione dei
sistemi informatici (e statistici) pubblici uno dei criteri secondo cui le amministrazioni
devono essere ordinate (art. 5, co. 1, lett. b), assegnando allistituenda Autorità
per linformatica, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, il compito
di definire i modelli e i sistemi informativi utili alla interconnessione tra le
amministrazioni pubbliche (art. 11, co. 1) .
Altre conferme della centralità dellintegrazione delle risorse
informatiche nellazione di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni
intrapresa dal legislatore del decreto legislativo n. 29, si ritrovano, oltre che nel
citato articolo 5, comma 1, lett. b), nellart. 63, co. 3 (così come modificato dal
decreto legislativo 23 dicembre 1993 n. 546), il quale dispone che, ai fini del controllo
della spesa del personale pubblico, il Ministero del Tesoro, dintesa con il
Dipartimento per la funzione pubblica, avvia un "...processo di integrazione dei
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni che rilevano i trattamenti economici e
le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento
delle retribuzioni".
Dal suo canto la disciplina generale e fondamentale in materia di
sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, dettata dal successivo
d. lgs. n. 39/1993, sin dallart. 1, co. 3, chiarisce che lo sviluppo dei sistemi
risponde al criterio prioritario della integrazione ed interconnessione, oltre che al
rispetto degli standard. Al comma immediatamente precedente troviamo laffermazione
di un importante principio in materia di sviluppo dei sistemi informativi pubblici: la
necessaria finalizzazione della loro utilizzazione al raggiungimento dei seguenti
obiettivi strategici:
miglioramento dei servizi;
trasparenza dellazione amministrativa;
potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;
contenimento dei costi dellazione amministrativa.
La finalità dellinterconnessione ritorna poi quale obiettivo
degli atti di indirizzo e delle raccomandazioni nei confronti delle regioni, degli enti
locali, dei concessionari di pubblici servizi (art. 1, co. 4). Tali atti (raccomandazioni
e atti di indirizzo) costituiscono espressione tipica di una potestà di coordinamento,
finalizzati a realizzare lintegrazione tra tutti i sistemi informativi pubblici,
senza irrazionali omissioni o discontinuità operative, proprio come suggerisce la logica
del coordinamento funzionale, e come prevedeva già la norma di delega.
In definitiva, attraverso la realizzazione degli obiettivi di
interconnessione e interoperabilità il legislatore vuole raggiungere il risultato
generale di far interagire il cittadino (e limpresa) con una pubblica
amministrazione unitaria, che funzioni come centro privilegiato di erogazione di servizi e
prestazioni, e che sia dotata, allo scopo, di un sistema informativo integrato ed
unitario. Il tutto, come visto, nellottica del miglioramento dei servizi al
cittadino, della maggiore trasparenza delle decisioni pubbliche e del contenimento dei
costi dellazione amministrativa.
In tale prospettiva il legislatore, emanando il decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, ha previsto la costituzione di un organismo, avente la funzione di
svolgere unattività di indirizzo, di proposta e di innovazione che possa
coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche ed incentivarle ad approfondire
lintegrazione tra organizzazione e nuove tecnologie, trasparenza e qualità dei
servizi e nel contempo garantire la massima razionalità e trasparenza delle scelte
pubbliche in materia informatica.
Daltra parte, la realizzazione di un "sistema informativo
pubblico integrato" - nel che consiste il progetto di Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni - si impone in quanto consente di riformare effettivamente la pubblica
amministrazione, dando concreta attuazione alle innumerevoli disposizioni normative che
dalla legge 241/1990 al decreto legislativo n. 29/1993, sino ad arrivare alle ultime leggi
di riforma dello Stato (le recenti leggi n. 59/1997 e n. 127/1997), hanno inteso avviare
il processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, anche nella prospettiva
della integrazione europea.
In particolare sarà possibile automatizzare ed integrare tra loro le
diverse fasi in cui si articola lattività amministrativa procedimentalizzata
(protocollazione, istruttoria, emanazione, conservazione ed archiviazione degli atti
amministrativi), accrescendo i livelli di efficacia, efficienza ed economicità
dellagire pubblico e fornendo finalmente al cittadino strumenti di conoscenza
dellattività delle amministrazioni, in modo da renderla effettivamente trasparente.
Ad esempio, in tema di diritto di accesso, nuovi e ben più efficaci saranno i relativi
strumenti di attuazione, in modo da trasformarsi da accesso cartolare ad accesso
informatico, secondo quanto previsto anche dal dpr n. 352/1992 (art. 6, co. 1, lett. d);
inoltre le informazioni che i vari sportelli al cittadino o gli uffici per le relazioni
con il pubblico (URP) oggi faticosamente forniscono, saranno disponibili in maniera più
completa ed in tempi più rapidi, mentre ancora più interessanti saranno gli effetti
delle applicazioni legate ai flussi di lavoro (workflow) in relazione allo stato
delliter amministrativo, di cui si potrà conoscere con precisione e tempestività
funzionario responsabile, termine di scadenza del procedimento, uffici ed amministrazioni
interessate al successivo corso di competenza.
Si può affermare, allora, che il coordinamento dellazione
amministrativa di informatizzazione dello Stato, a partire dal legislatore della legge
delega n. 421/92, si pone in rapporto di strumentalità necessaria rispetto alla
realizzazione concreta degli obiettivi dellazione di riforma della pubblica
amministrazione intrapresa nei primi anni 90, rappresentandone lopzione
strategica di fondo.
1.2 Nozioni fondamentali.
Questo il quadro normativo di riferimento, che risulta ispirato dalla
necessità di realizzare il coordinamento dei sistemi informativi pubblici, finalizzandolo
allinterconnessione e allinteroperabilità degli stessi.
Ma cosa si intende per interconnessione e per interoperabilità, dalla
cui sintesi tecnico-informatica deriva lintegrazione reale dei sistemi ?
Ai fini della realizzazione di un sistema informativo realmente
"integrato" ed "unitario", é necessario garantire che due o più
applicazioni residenti in sistemi diversi - per tecnologie usate, per fornitore delle
apparecchiature e/o dei programmi, per tempi e modalità di realizzazione, perché
soprattutto gestiti da amministrazioni diverse - abbiano la possibilità di interoperare
tra loro, svolgendo unattività di comune interesse, sia a livello di condivisione e
accesso reciproco dei dati, sia, in prospettiva, a livello di procedimentalizzazione
elettronica delle varie fasi di competenza dei diversi enti, in un sistema di
teleamministrazione.
Linterconnessione (interconnection) rende tecnicamente
possibile il colloquio, lo scambio di dati tra diversi sistemi informativi, attraverso
apparati di telecomunicazione, determinando così la capacità ricevere e spedire messaggi
elettronici. La conformità alle norme sullinterconnessione costituisce dunque il
primo ineliminabile passo verso lintegrazione, ne rappresenta la condizione tecnica,
il presupposto, sia pure dal punto di vista statico, delle potenzialità di interazione,
ancora non reale, non effettiva.
Questultima é garantita invece dallinteroperabilità (interworking),
quale possibilità di due o più sistemi di capirsi e di svolgere insieme un lavoro in
comune, una volta che gli stessi siano tra loro collegati cioè interconnessi e possano
dunque già scambiarsi messaggi usando un sistema di telecomunicazione. Le applicazioni
rese possibili dai meccanismi di interoperabilità consistono principalmente in alcuni
"servizi comuni" quali, ad esempio, il trasferimento di file, la posta
elettronica e laccesso a banche dati remote.
Esistono due livelli di interoperabilità: di base e tra le
applicazioni. La prima, indipendentemente dallapplicazione specifica, permette di
realizzare la cooperazione e la condivisione delle risorse al livello minimo, ma già
idoneo a conseguire linteroperabilità dei sistemi coinvolti: si tratta, in
concreto, di formati comuni, adozione di regole semantiche comuni, meccanismi per la
regolazione dellalternanza degli scambi di dati e del dialogo tra sistemi, ecc..
Essa riguarda in sostanza i sistemi informativi in sè.
Linteroperabilità tra le applicazioni regola le modalità di
interazione tra i processi applicativi, cioè tra i processi tecnico-informatici
(software) che effettuano le operazioni sui dati. Essa presuppone, non solo
linterconnessione, come per linteroperabilità di base, ma anche
questultima, e consiste nella normalizzazione e standardizzazione degli archivi e
delle basi di dati, in modo che gli scambi e le condivisioni di dati non risultino prive
di significato: solo se le basi di dati pubbliche sono strutturate (o ristrutturate)
secondo criteri uniformi e comprensibili, processi applicativi diversi potranno operare
correttamente.
Mentre, infine, linteroperabilità di base riguarda tutti i
sistemi informativi in generale ed è normalizzata a livello internazionale,
linteroperabilità tra gli applicativi riguarda solo la pubblica amministrazione
italiana e la relativa normalizzazione deve essere svolta dallAutorità, in linea
con le indicazioni dellUnione europea.
Dal punto di vista dellinteroperabilità, la situazione dei
sistemi informativi pubblici è caratterizzata, come vedremo, da uneccessiva
eterogeneità di situazioni. Ne derivano: ridondanza, nel senso che sono presenti in
archivi pubblici diversi più informazioni descrittive dello stesso fenomeno; incoerenza
tra le stesse; rigidità dellaccesso allinformazione, quasi sempre di tipo
verticale, a cascata; scarsa potenzialità informativa, per linsufficienza o
lassenza di collegamenti tra sistemi informativi pubblici, non solo non integrati
(interoperanti), ma spesso neppure interconnessi.
E, infine, evidente che, perchè le amministrazioni pubbliche
possano interagire efficacemente e presentarsi allesterno (allutenza) come un
unico soggetto, occorrono, oltre alle norme tecniche ed alle risorse tecnologiche
descritte, anche una rivoluzione nei processi organizzativi e decisionali interni, in
grado di conciliare i tempi e i modi dellagire amministrativo con i tempi e i modi
dellintegrazione informatica e telematica. Ciò comporta, sotto il profilo
delloperatività interna un miglioramento dellefficienza e dellefficacia
dellagire amministrativo nel suo complesso, non solo nei rapporti con una utenza
esterna.
In questo modo, inoltre, il sistema informativo italiano diverrà
integrabile anche nel contesto europeo, in modo da poter interoperare con i sistemi
informativi delle pubbliche amministrazioni degli altri Paesi membri.
Come visto, proprio per realizzare questi ambiziosi obiettivi, il
legislatore ha affidato ad un organismo indipendente, appositamente costituito,
lAutorità per linformatica, il compito di curare la razionalizzazione dello
sviluppo dei sistemi informativi pubblici, secondo i criteri e i principi appena esposti,
attraverso unattenta e, soprattutto, coordinata azione di pianificazione degli
investimenti e di programmazione delle attività di progettazione; ciò in una visione del
tutto nuova dellinformatica pubblica, cui viene attribuito il ruolo effettivo di
strumento e motore, diremmo di risorsa, dellazione di modernizzazione della pubblica
amministrazione.
2. La situazione attuale
I sistemi informativi di 52 organizzazioni della Pubblica
amministrazione centrale, recentemente censiti dallAutorità per linformatica,
si avvalgono oggi di circa 75 sistemi centrali la cui potenza elaborativa è distribuita
sul territorio, attraverso 3250 sistemi dipartimentali, con circa 131.000 posti di lavoro
dotati di strumenti informatici, corrispondente questultimo dato ad un indice di
0,28 stazioni di lavoro per dipendente, largamente inferiore a quelli presenti in altri
settori (ad es. quello bancario) o in pubbliche amministrazioni di altri Paesi.
La struttura di trasmissione dei dati è molto diversificata e
disomogenea, essendo costituita da 20 reti virtuali che utilizzano la rete pubblica ITAPAC
e da ben 50 distinte reti dedicate estese sul territorio nazionale che utilizzano oltre
9000 circuiti diretti e che sono realizzati di solito con tecnologie proprietarie, e sono
quindi spesso incompatibili tra loro.
La rilevazione sullo stato di informatizzazione delle amministrazioni
centrali dello Stato ha mostrato che lautomazione dei processi copre una percentuale
modesta (14%), che peraltro sale al 27% se si considerano i soli processi ad alta
centralità, a cui occorre aggiungere che un terzo delle unità che sono titolari di
processi ad alta centralità si avvale di "office automation" che peraltro
sovente si limita a singole postazioni di lavoro di "word processing".
Quanto agli aspetti economico-finanziari, con riferimento al triennio
97-99, il Piano per l'Informatica della P.A. predisposto dall'AIPA ha rappresentato la
necessità di un finanziamento pari a circa 13.590 Miliardi nel suddetto triennio, di cui
però soltanto 3.193 Miliardi si riferiscono al progetto della Rete unitaria, mentre il
resto riguarda i piani di informatizzazione delle amministrazioni soggette al
coordinamento dellAIPA (amministrazioni centrali e enti pubblici non economici); va
sottolineato che le spese di mera gestione dei sistemi esistenti tendono a diminuire
(passando dal 46% al 43% del totale), mentre aumentano le spese relative alle nuove
iniziative.
Il complesso delle reti di comunicazione dei ministeri e degli enti
pubblici non economici comporta un costo per servizi e ammortamento di apparecchiature di
circa 660 miliardi allanno, costituiti per il 90% da canoni per apparati e servizi
di telecomunicazione.
Ma il dato più allarmante e nello stesso tempo più significativo è
costituito dalla somma dei canoni relativi alle utenze telefoniche per i servizi vocali,
per la trasmissione dati, ecc.: il dato aggregato che comprende dunque tutte le
amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, ha superato nel 1994 i 2.000 miliardi e
rappresenta così una quota vicina al 7% del fatturato complessivo della concessionaria
pubblica. Lincidenza su questultimo della spesa pubblica telefonica supera il
21% se la si considera in rapporto al fatturato della sola utenza affari; essa è
proporzionalmente più bassa, circa il 16%, nel comparto della trasmissione dati, ad
ulteriore dimostrazione del ridotto grado di informatizzazione della pubblica
amministrazione rispetto a quello delle grandi imprese del terziario.
La spesa per i sistemi informativi della amministrazioni centrali
risulta concentrata per la massima parte in cinque di esse (ministero delle Finanze, del
Tesoro, della Giustizia, dellInterno, della Pubblica Istruzione), e quella degli
Enti non economici in due (Inps, Inail). Lo sviluppo dei sistemi automatizzati è
fortemente differenziato anche allinterno della stessa amministrazione, per cui
settori che impiegano tecnologie moderne e integrate convivono con ambienti decisamente
arretrati e isolati. In molti casi, poi, coesistono nella stessa amministrazione
tecnologie di rete diverse non interoperanti (ad esempio: INPS, Finanze, Interno).
In sintesi, la situazione complessiva dellinformatizzazione della
Pubblica Amministrazione e degli Enti non economici, con particolare riguardo ai loro
sistemi di reti telematiche è, dunque, tuttora caratterizzata da: elevata disomogeneità;
diffuse inefficienze (preponderanza di impiego di linee dedicate a bassa velocità che
sovente si accompagnano ad improprie utilizzazioni degli impianti ed alti costi unitari di
noleggio); eterogeneità dei centri decisionali: in alcuni casi si registra infatti la
gestione diretta degli apparati da parte dellAmministrazione interessata, più
spesso la gestione di terzi (spesso, comè noto società concessionarie); struttura
stellare centrata a Roma della maggior parte delle reti, con conseguente incapacità di
assorbire traffico trasversale fra gli uffici periferici, caratteristica essenziale per lo
sviluppo di servizi applicativi avanzati.
3. Il progetto di "Rete unitaria della pubblica
amministrazione".
3.1 Premessa. LAutorità per linformatica,
effettuata la rilevazione dello stato dei sistemi informativi appena sintetizzata, e
confidando che lintegrazione dei sistemi informativi pubblici, sia a livello
centrale che a livello locale, costituisca fattore prioritario per ogni intervento di
riforma della pubblica amministrazione, sin dalla sua istituzione, anche sul modello di
quanto stava avvenendo in altri Paesi, ha dato avvio ad un lungo ed approfondito studio
sulle possibilità di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni,
finalizzandolo al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei servizi al cittadino
e di contenimento dei costi, indicati anche dal decreto legislativo n. 39/93 (art. 3).
In questo contesto, con direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, approvata in data 5 settembre 1995 dal Consiglio dei Ministri, sono state
definite le linee di riferimento per la realizzazione di una "Rete unitaria della
pubblica amministrazione" (R.U.P.A.), già indicata nel Piano triennale per
l'informatica della pubblica amministrazione relativo al periodo 1995-1997 quale progetto
intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi di efficienza,
miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi e contenimento dei costi
dell'azione amministrativa. La direttiva, che, tra laltro, assegna
allAutorità il compito di predisporre lo studio di fattibilità del progetto, pur
non rappresentando il primo provvedimento normativo relativo alla Rete unitaria,
costituisce indubbiamente una tappa fondamentale nella storia dellinformatica
pubblica, in ragione degli obiettivi che pone, degli indirizzi che fornisce, delle
priorità che individua; deve sottolinearsi, inoltre, che tali contenuti sono formalizzati
in un tipico atto con funzioni di coordinamento e di indirizzo generale (direttiva del
Presidente del Consiglio).
Gli obiettivi del progetto sono stati poi ribaditi dal Governo in sede
di approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio
1997-99; in tale occasione si è sottolineato il carattere di priorità e lalta
valenza strategica del progetto in relazione alla ridefinizione delle funzioni e dei
compiti attribuiti alle amministrazioni statali, da conseguire, come recita testualmente
il citato documento, attraverso "il potenziamento delle capacità di comunicazione
delle amministrazioni pubbliche sia fra di loro, sia con i cittadini e le imprese,
mediante la rapida realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
e la diffusione generalizzata dellinformatizzazione".
La prima disposizione di legge relativa al progetto è costituita da
una norma di finanziamento, larticolo 2, comma 2 del decreto legge 3 giugno 1996, n.
307, convertito nella legge 30 luglio 1996, n. 400, che ha autorizzato la spesa di 30
Miliardi di lire per il 1996, 50 per il 1997 e 100 per il 1998, destinati al finanziamento
del progetto Rete unitaria, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura
informatica e telematica ad essi connessi. La disposizione prevede, inoltre, che
lAutorità per linformatica formuli al Ministro del Tesoro le relative
proposte di assegnazione dei fondi stessi alle amministrazioni interessate, ovvero
allAutorità medesima.
Infine, nello studio di fattibilità predisposto dallAutorità
veniva suggerito al Governo, allo scopo di dare immediata attuazione alla complessa
iniziativa, di presentare al Parlamento talune disposizioni legislative di portata ben
più ampia, volte a consentire leffettuazione di una gara unica per la realizzazione
concreta della Rete, a costituire un centro tecnico-operativo di riferimento per le
amministrazioni-utenti della Rete e, infine, a precostituire un fondamento
giuridico-amministrativo alle transazioni ed agli scambi in rete, introducendo
nellordinamento una clausola generale di validità delle attività in forma
elettronica. Si tratta, come vedremo nel paragrafo 5, delle fondamentali disposizioni di
legge poi effettivamente approvate nel corso del 1997: lart. 15, commi 1 e 2, della
legge n. 59/1997, lart. 17, comma 19, della legge 127/1997.
Da ultimo devono essere ricordate le iniziative volte a dare una prima
attuazione al progetto di Rete unitaria (una anticipazione), attraverso la realizzazione
di una rete di cooperazione tra gli uffici di Gabinetto, gli uffici legislativi e gli
uffici dei responsabili dei sistemi informativi automatizzati appartenenti alle
Amministrazioni centrali e agli enti pubblici non economici nazionali (rete G-NET). Al
riguardo con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 1997 sono
stati dettati i criteri e le modalità di attuazione di questa infrastruttura di rete, che
consentirà, tra laltro, ai ministri, ai sottosegretari, agli uffici di gabinetto e
agli uffici legislativi, nonché agli uffici dei responsabili dei sistemi informativi di
poter comunicare tra loro mediante nuove tecnologie informatiche finalizzate
allinteroperabilità, tra cui, in particolare, la posta elettronica; sarà, inoltre,
reso possibile a questi uffici laccesso a banche dati e alla rete Internet. Le
procedure di gara dovrebbero concludersi entro il primo semestre del 1998, mentre
lavvio concreto dellinterconnessione è previsto per la fine dello stesso
anno.
Il rapido succedersi degli eventi, soprattutto normativi, dimostra che
il Governo ritiene che occorra operare al più presto affinché si realizzi
leffettiva integrazione e la piena interoperabilità dei sistemi informativi
automatizzati delle diverse amministrazioni, procedendo nel contempo al riordino e alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la smaterializzazione
degli stessi (teleamministrazione).
3.2 Gli obiettivi. La costituzione di una infrastruttura di rete
unitaria per la pubblica amministrazione e la fornitura di servizi telematici integrati
risponde, in sintesi, ai seguenti obiettivi:
a) abbattimento dei costi. Esso deriverà dalla progressiva adozione di
tecnologie più moderne (larga banda e integrazione di servizi: dati, voce, video) e dalla
razionalizzazione dei modelli organizzativi, che consentiranno lo sfruttamento di
significative economie di scala e leliminazione di duplicazioni di apparati e
strutture trasmissive;
b) standardizzazione dei servizi. Tenuto conto della rapidità di
trasformazione delle tecnologie dellinformazione, una rete unica, orientata alla
adozione di standard internazionalmente riconosciuti e alla sollecita adozione di
tecnologie innovative, consente di ottenere la riduzione dei costi di impianto e di
esercizio e la protezione degli investimenti pubblici già effettuati;
c) affidabilità, efficienza, sicurezza delle transazioni telematiche e
degli scambi di dati tra le amministrazioni;
d) garanzia di un grado elevato e omogeneo di qualità dei servizi su
tutto il territorio e per tutte le amministrazioni.
Inoltre, la realizzazione del progetto comporterà, quali risultati
indotti, miglioramenti complessivi nella produttività della P.A. in termini di quantità
e qualità dei servizi prestati; oltre alla riduzione delle spese della P.A., attraverso
la riallocazione in modo efficiente delle risorse disponibili e lincremento della
professionalità del personale mediante adeguati interventi formativi.
Dal punto di vista tecnico-organizzativo, il risultato finale sarà
quello di migliorare lo sfruttamento del patrimonio informativo disponibile eliminando
sprechi e ridondanze e diffondendo luso di tecnologie di office automation e
di groupware (posta elettronica, trasferimento di files, condivisione di procedure
e di dati).
Dal punto di vista, invece, più spiccatamente
amministrativo-organizzativo linteroperabilità, quale obiettivo fondamentale della
Rete, consentirà la realizzazione di una nuova modalità dellazione amministrativa,
caratterizzata dalla dinamicità dei processi di lavoro e dallaccelerazione e
razionalizzazione delle strutture procedimentali stesse dellagire pubblico.
Ciò sarà reso possibile, principalmente, dalla circostanza che
finalità principale della Rete, in attuazione dei principi in materia di interconnessione
e di interoperabilità, è quella di permettere al sistema informativo di ciascuna
amministrazione l'accesso diretto e continuo ai dati e alle procedure residenti nei
sistemi informativi delle altre amministrazioni, pur nel rispetto della normativa in
materia di segreto dufficio e di tutela della riservatezza dei dati personali.
In tale prospettiva, come vedremo, nella realizzazione della Rete
unitaria si sono individuate tre aree di intervento: la prima è costituita dal servizio
di interconnessione telematica erogato utilizzando canali di comunicazione e appositi nodi
di commutazione e instradamento dei dati, in massima parte già esistenti; la seconda dai
servizi che garantiscono l'interoperabilità fra i sistemi informativi delle diverse
amministrazioni che utilizzeranno la Rete e la terza dai programmi applicativi delle
amministrazioni. Questultima fase (adeguamento dei programmi applicativi)
richiederà un processo più lungo e graduale, nel quale giocherà un ruolo di primaria
importanza la riorganizzazione dellamministrazione e la dotazione di personale
specializzato; al riguardo il Ministro della funzione pubblica adotterà le opportune
iniziative rivolte a promuovere interventi organizzativi e procedimentali - anche ai fini
della relativa semplificazione - promuovendo anche attività di "formazione
informatica" e indicendo concorsi per laccesso ai ruoli unici per le qualifiche
tecniche in materia informatica.
3.3 Il modello di riferimento: Internet. Come accennato, pur
realizzando un sistema informativo integrato, nel quale le diverse amministrazioni
pubbliche possano non solo colloquiare tra di loro, ma anche proporsi all'esterno, nei
confronti dei cittadini, come soggetto sostanzialmente unitario, deve tenersi presente che
le soluzioni tecnologiche proposte dallAutorità consentono di salvaguardare
lautonomia delle singole Amministrazioni-utenti della Rete, che conserveranno la
responsabilità della progettazione, realizzazione e gestione dei propri sistemi
informativi, secondo le regole tecniche indicate dall'Autorità per l'informatica.
In questo senso, la Rete unitaria si configura, dunque, come una
"rete di reti": essa infatti collegherà le reti attualmente esistenti, che
continueranno a funzionare sotto il controllo delle singole amministrazioni, tanto che,
più propriamente dovrebbe parlarsi di rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni. La Rete unitaria deve, cioè, essere considerata come un insieme di domini,
laddove con questultimo termine si intende "linsieme di risorse
informatiche (hardware, comunicazione e software), in particolare procedure, dati e
servizi, che cadono sotto la giurisdizione di una determinata organizzazione o ente".
La possibilità per due o più sistemi (domini) di interoperare tra loro si basa
essenzialmente sulladozione di un opportuno sistemi di "protocolli" di
trasmissione, oltre che, ovviamente, sullesistenza di una connessione fisica,
infrastrutturale.
Dal punto di vista giuridico-organizzativo il concetto di dominio tende
a coincidere con quello di "sistema informativo automatizzato" contenuto nel
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, espressione in cui coesistono aspetti
tecnico-informatici, organizzativi e strutturali: al dominio di ogni amministrazione
corrisponde, orizzontalmente, il dominio della Rete unitaria, in stretta coerenza con le
scelte di tutela delle singole autonomie - e di conseguente adozione del modello di architettura
federata della Rete - operate dallAutorità.
LAutorità per linformatica, al momento
dellindividuazione dellarchitettura di fondo sulla base della quale costruire
la prima rete telematica nazionale della pubblica amministrazione, si è volutamente
ispirata al fortunato modello della "rete di reti", Internet, che comè
noto, si basa proprio sul rivoluzionario concetto della forma acefala e diffusa della rete
e sulla possibilità di accesso indifferenziato ai singoli sistemi interconnessi, in
maniera del tutto indipendente e trasparente per lutente rispetto alle diverse
tecnologie hardware e software in uso sugli stessi. Se, peraltro, il modello (lo schema)
è lo stesso, si è escluso di utilizzare direttamente Internet per realizzare la Rete
della pubblica amministrazione - mettendo cioè semplicemente on line, sulla rete
delle reti, parte dei sistemi informativi pubblici - per evidenti (e reali) problemi di
intrinseca insicurezza di Internet e per i limiti propri della rete legati
alleccessivo traffico di dati su Internet, che spesso ne rallentano notevolmente
lutilizzo. Naturalmente, le amministrazioni che vogliano consentire laccesso a
proprie risorse informative attraverso Internet potranno ricorrere a tale utilissimo ed
efficacissimo strumento di diffusione del pensiero e di comunicazione, utilizzandone le
potenzialità in maniera aggiuntiva e, allo stato, in assenza di una regolamentazione
specifica.
La scelta del modello Internet, quale modello generale di riferimento
per la realizzazione della Rete unitaria, trova conferma, in concreto, nelladozione
dei protocolli di trasmissione tipici di Internet (i protocolli TCP/IP) nella
realizzazione della dorsale di rete, ai quali protocolli tutte le amministrazioni si
dovranno attenere per la realizzazione di quelle particolari strutture di rete (porte di
rete) che consentono linterconnessione al dominio della Rete unitaria.
3.4 I soggetti. Come si evince da questa iniziale disamina delle
linee essenziali del progetto, si tratta di una realizzazione di notevole complessità,
anche per la quantità dei soggetti pubblici implicati nella realizzazione del progetto;
volendo indicare in maniera schematica i rispettivi compiti, occorre riferirsi alle
seguenti indicazioni ricavabili dallesame della direttiva del Presidente del
consiglio:
a) compiti del Comitato dei ministri, appositamente costituito allo
scopo di realizzare il coordinamento politico-amministrativo delliniziativa:
- esame delle più rilevanti problematiche relative alla elaborazione
ed alla attuazione del progetto, anche con riferimento alle procedure di gara per
laffidamento dei servizi di trasporto dati ed interoperabilità;
- formulazione di proposte al Consiglio dei Ministri, in relazione alle
soluzioni, anche di carattere legislativo, che riterrà opportune;
b) compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (coordinamento
amministrativo):
- indirizzo e vigilanza sullintera realizzazione del progetto;
c) compiti dellAutorita per linformatica nella
pubblica amministrazione (coordinamento tecnico):
- elaborazione dello uno studio di fattibilità del progetto;
- definizione delle regole tecniche per gli interventi da effettuare
nelle singole reti delle amministrazione ai fini delle interconnessioni;
- definizione delle regole tecniche al fine di procedere alle
necessarie modificazioni ed integrazioni dei sistemi informativi delle singole
amministrazioni in modo da consentire lo sviluppo dei servizi comuni;
- definizione delle indicazioni e regole tecniche al fine della
introduzione, da parte delle singole amministrazioni, delle necessarie modifiche nella
tenuta delle basi di dati e nelle applicazioni esistenti in modo da realizzare il dialogo
tra i sistemi informativi;
- in collaborazione con le amministrazioni, individuazione delle
applicazioni nuove da realizzare tenendo conto della Rete.
- collaborazione con il Dipartimento della funzione pubblica e con la
Scuola superiore della pubblica amministrazione per la promozione di attività di
formazione volte a sviluppare lapproccio informatico allo svolgimento del lavoro
amministrativo.
d) compiti delle singole amministrazioni:
- interventi da effettuare nelle singole reti in conformità a quanto
verrà disposto dalle regole tecniche emanate dallAutorità;
- modificazioni ed integrazioni dei sistemi informativi sulla base
delle regole tecniche definite dallAutorità, in modo da consentire lo sviluppo dei
servizi comuni;
- introduzione delle necessarie modifiche nella tenuta delle basi di
dati e nelle applicazioni esistenti in modo da realizzare il dialogo tra i sistemi
informativi sulla base delle indicazioni e regole tecniche dettate dallAutorità;
- redazione di progetti per ladeguamento degli attuali sistemi
informativi alla Rete Unitaria;
- redazione dei piani per la realizzazione del software applicativo in
grado di trarre il massimo vantaggio dai servizi di interoperabilità;
- collaborazione con lAutorità al fine di individuare le
applicazioni nuove da realizzare tenendo conto della Rete;
- individuazione delle applicazioni esistenti da modificare e da
integrare con quelle delle altre amministrazioni al fine di realizzare un sistema
informativo unitario;
- nel biennio 1997-1998, effettuazione delle interconnessioni delle
reti geografiche, delle reti locali e dei centralini telefonici con la rete metropolitana
di Roma;
- nel biennio 1998-1999, migrazione delle reti esistenti, su tutto il
territorio nazionale, nella Rete;
- adeguamento dellorganizzazione e delle procedure in modo da
renderle coerenti con il nuovo assetto integrato dei sistemi informativi della p.a.
e) compiti del Ministro per la funzione pubblica:
- adozione delle iniziative rivolte a promuovere interventi
organizzativi e procedimentali ( anche ai fini della semplificazione) correlati alla
realizzazione della nuova rete;
- in collaborazione con lAutorita e la Scuola superiore
della pubblica amministrazione promozione delle attività di formazione volte a sviluppare
lapproccio informatico allo svolgimento del lavoro amministrativo;
- iniziative per lindizione di concorsi per laccesso a
ruoli unici per le qualifiche tecniche in materia informatica.
Quanto ai tempi previsti, la direttiva indicava i seguenti riferimenti:
entro gennaio 1996 lAutorità doveva consegnare lo studio di fattibilità del
progetto al Presidente del Consiglio dei ministri (come poi è avvenuto); nel periodo
compreso tra febbraio 96-giugno 96 si doveva passare alla progettazione
delladeguamento dei sistemi informativi alla rete unitaria (attività in corso di
espletamento); nel biennio 1997-98 si darà luogo alla realizzazione della rete
metropolitana di Roma (in corso), con il collegamento di importanti infrastrutture, come
centralini telefonici, reti locali, reti geografiche, mentre nel successivo
biennio98-99 si procederà alla migrazione delle attuali reti geografiche
sulla nuova rete unitaria.
4. Lo studio di fattibilità del progetto.
La direttiva sulla Rete unitaria, come si è visto, stabiliva che la
realizzazione del progetto fosse preceduta da uno studio di fattibilità, predisposto a
cura dell'Autorità per linformatica, concernente la razionalizzazione delle reti
esistenti, la loro integrazione nella Rete unitaria ed il loro completamento, considerando
anche l'eventuale istituzione di un Centro tecnico di assistenza responsabile dei servizi
di interoperabilità tra le amministrazioni che utilizzeranno la rete. In un secondo tempo
verrà effettuato uno studio preliminare concernente l'estensione della Rete agli Enti
locali ed alle Regioni.
LAutorità, nello studio effettivamente consegnato il 31 gennaio
1996, ha approfondito gli aspetti relativi al servizio di trasporto dati, ai servizi di
interoperabilità, al Centro tecnico di assistenza, e alle modifiche normative necessarie
per la realizzazione della Rete (sulle quali ultime v., in particolare, par. succ.),
formulando le relative proposte, poi accolte dal Governo.
1) Il servizio di trasporto dati sarà oggetto di
apposita gara internazionale sin dal momento iniziale della realizzazione della Rete
unitaria. Comè noto, la normativa comunitaria vigente nel settore delle
telecomunicazioni ha completamente liberalizzato il relativo mercato. Ne consegue
lobbligo per le pubbliche amministrazioni (rectius gli "organismi
pubblici" nella terminologia comunitaria) di seguire, anche nel settore delle
telecomunicazioni, le regole contenute nella disciplina sugli appalti pubblici di
derivazione comunitaria, posta a tutela della libera concorrenza e della pari opportunità
tra gli operatori economici dei diversi Paesi.
Allo scopo di risolvere il problema costituito dallesigenza di
garantire le medesime condizioni contrattuali alle diverse amministrazioni utenti della
Rete, si è scelto di ricorrere allo strumento del contratto-quadro, stipulato da un unico
soggetto (Autorità per linformatica) con il vincitore della gara comunitaria per
lappalto del servizio di trasporto dati; le singole amministrazioni potranno
approvigionarsi direttamente dei servizi offerti dal gestore senza effettuare a loro volta
gare, tramite appositi atti esecutivi, secondo le condizioni ed i termini stabiliti nel
contratto-quadro.
Il fornitore dei servizi di trasporto dati dovrebbe operare con una
società che svolga esclusivamente le attività ad essa attribuite. Il meccanismo della
separazione societaria assicurerebbe un certo livello di trasparenza contabile anche nel
caso in cui la società appartenga ad un gruppo imprenditoriale complesso.
Il contratto-quadro avrebbe durata di cinque anni, rinnovabile a
richiesta unilaterale della P.A. per ulteriori quattro anni. I contratti individuali
stipulati dalle singole Amministrazioni avrebbero durata più breve.
Le condizioni economiche a cui saranno resi disponibili i servizi
offerti saranno pubbliche e potranno essere aggiornate periodicamente, solo in
diminuzione, rispetto alle condizioni offerte all'atto della gara iniziale.
Lindicazione iniziale delle condizioni economiche di fornitura potrà prevedere
clausole di indicizzazione. Infine, le tariffe praticate alle diverse singole
amministrazioni, nell'ambito di contratti individuali di fornitura saranno le stesse, a
parità di servizio offerto.
2) I servizi per linteroperabilità,
come visto, consentono alle singole amministrazioni-utenti della Rete di interagire tra
loro; si suddividono in servizi di base (indicati nello studio come servizi di
interoperabilità) e servizi applicativi (servizi di cooperazione). I servizi
di interoperabilità offerti dalla rete unitaria della pubblica amministrazione saranno i
seguenti: terminale virtuale (telnet), il trasferimento di file (ftp), la
posta elettronica, la guida o directory service, il reperimento di informazioni on
line; essi potranno essere forniti utilizzando prodotti software commerciali e
protocolli standard (a differenza dei servizi applicativi, che saranno erogati mediante
applicazioni sviluppate ad hoc ).
Il servizio di interoperabilità del primo tipo (terminale virtuale)
consentirà ad un posto di lavoro connesso in un punto qualsiasi della Rete di accedere ad
una applicazione residente in uno dei sistemi connessi; si presuppone, come detto,
ladozione di protocolli IP, oltre che la predisposizione delle opportune misure di
sicurezza atte a prevenire accessi non autorizzati, intercettazione (cd sniffing)
di informazioni di servizio che vengono trasferiti in chiaro sulla rete al momento
dellattivazione del collegamento (nome dellutente e password).
Il trasferimento di file (ftp) consentirà di trasmettere documenti e
dati, anche di notevoli dimensioni, tra due sistemi qualsiasi connessi in Rete,
facilitando e accelerando i tempi delle attività istruttorie che coinvolgono soggetti
appartenenti a amministrazioni diverse.
Quanto alla posta elettronica (e-mail), essa rappresenta uno dei
valori aggiunti più significativi che la Rete sarà in grado di apportare al modo di
lavorare e allorganizzazione stessa della pubblica amministrazione, consistendo
nella possibilità di inviare messaggi, documenti (anche multimediali e cioè comprensivi
di immagini, suoni, ecc.) a destinatari anche non direttamente connessi alla Rete
unitaria, ma comunque titolari di un indirizzo e-mail; prerogativa dei sistemi da adottare
dovrà essere quella di garantire la certezza della provenienza, dellintegrità del
messaggio, della sua riservatezza, nonchè lulteriore funzionalità
dellimpossibilità di negare la paternità del messaggio (non ripudio relativo al
mittente) e leffettivo ricevimento dello stesso da parte del destinatario (non
ripudio relativo al destinatario).
Il servizio di guida (directory service) consentirà di estrarre
informazioni relative agli utenti della Rete da una banca dati appositamente costituita
(indirizzo, numero di telefono, chiave pubblica per la firma elettronica, ecc.); mentre il
reperimento delle informazioni verrà garantito dallutilizzo del protocollo http
che consente un accesso semplificato alle informazioni memorizzate nei cosiddetti server
web o server www (come quelli presenti in Internet), attraverso una interfaccia
utente amichevole, ipertestuale e multimediale.
I servizi di interoperabilità descritti potrebbero essere offerti su
base paritetica alle amministrazioni ed agli enti che intendano entrare nella Rete, senza
alcun onere finanziario a carico dei loro bilanci, "a costo zero". Ogni
amministrazione che entra nella Rete diverrebbe, infatti, non solo utente ma anche offerente
rispetto ai servizi di interoperabilità, mettendo a disposizione delle altre
amministrazioni i propri file, la propria casella postale, ecc.
Quanto ai servizi applicativi (o di cooperazione applicativa), essi
consistono nelle procedure che consentono a più utenti della rete di condividere ed,
eventualmente, modificare informazioni appartenenti a più domini, fornendo, ad esempio,
il necessario supporto informativo ed istruttorio alle decisioni, nella considerazione che
la Rete unitaria deve prima di tutto consentire e garantire la condivisione delle
informazioni, vero e proprio patrimonio pubblico, attualmente gestito e accessibile
soltanto allamministrazione proprietaria dei dati e, dunque, ampiamente
sottoutilizzato.
I sistemi informativi della pubblica amministrazione contengono 350
grandi basi di dati, circa diecimila tipologie di archivi, corrispondenti a circa 10
miliardi di unità elementari di informazione e, in termini di processi applicativi
necessari per gestire ed interrogare tali archivi, a 300 milioni di linee di codice; nella
maggioranza dei casi, il tutto viene utilizzato esclusivamente dalle singole
amministrazioni responsabili degli archivi. I servizi di cooperazione consentirebbero,
appunto, ad unamministrazione (dominio) di accedere, mediante i propri servizi
applicativi, ai dati e servizi di unaltra amministrazione; inoltre, i nuovi servizi
realizzati nellottica della R.U.P.A. potrebbero accedere ai servizi di più domini,
anche contemporaneamente.
Lo studio definisce larchitettura generale dei servizi
applicativi, alla cui concreta realizzazione restano affidati gli effettivi benefici
attesi dalla Rete, limitandosi a precisare che, come per linteroperabilità è
necessario introdurre le Porte di rete, per la cooperazione si tratta di ricorrere a porte
applicative (che si occupano di esportare e rendere accessibili proprie applicazioni
allesterno) e porte delegate (attraverso le quali, specularmente, vengono esportati
i servizi verso i domini degli altri utenti). Questa soluzione architetturale consente di
rispettare, tra laltro, i principi e i vincoli relativi allautonomia
amministrativa e gestionale dei soggetti pubblici utenti del sistema, in quanto rende
possibile lattivazione di meccanismi di controllo della proprietà dei dati, di
tutela della riservatezza della persona rispetto al trattamento degli stessi,
nonché di verifica dei diritti di accesso (che, ovviamente, saranno differenziati per
tipologia di amministrazione, nonché per grado e qualifica di chi concretamente accede).
In sostanza la porta applicativa di amministrazione corrisponde allinsieme dei
servizi informativi che lamministrazione accetta di esportare alle altre in
condizioni di sicurezza, realizzando così la conciliazione delle due opposte esigenze di
autonomia delle singole amministrazioni e di condivisione dellinformazione.
3) Quanto alla necessita dellistituzione di un Centro
tecnico di assistenza, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, al
punto 5, prevede che il relativo studio di fattibilità consideri anche leventuale
istituzione di un "Centro tecnico di assistenza" per le amministrazioni che
utilizzeranno la Rete.
Seppure la direttiva consideri meramente eventuale listituzione
di un centro tecnico, si è ritenuto che tale organismo debba necessariamente essere
istituito in relazione alla struttura stessa della Rete, in quanto, come visto, le reti
delle singole amministrazioni - anche dopo lintegrazione allinterno del
sistema unico - continueranno a funzionare sotto la responsabilità di queste ultime,
conservandosi ad ognuna di esse anche la competenza e la responsabilità della
progettazione e realizzazione dei propri sistemi informativi, pur se nel rispetto di nuove
regole tecniche comuni ("rete di reti").
In sostanza, stante larchitettura del sistema, si rende
necessaria la presenza di un centro unitario che faccia da punto di riferimento per gli
utenti e che sia in grado di coordinare la risoluzione dei problemi tecnici ed operativi,
fermo restando che la responsabilità primaria dellassistenza e della manutenzione
ordinaria graverà sul fornitore dei servizi di trasposto e dellinteroperabilità,
quali prestazioni accessorie connaturate e connesse a queste ultime.
Vi sono, inoltre, una serie di motivi tecnico-organizzativi, quali la
necessità del coordinamento e della vigilanza a livello unitario sulla fornitura e
gestione dei servizi di trasporto dei dati e, soprattutto, di interoperabilità (posta
elettronica, directory, trasferimento di file, terminale remoto, ecc.); di una gestione
centralizzata della sicurezza di rete (security); della vigilanza sulla connessione
della Rete unitaria ad altre reti (rete GARR, rete interbancaria, rete Internet); del
coordinamento della migrazione delle reti delle singole amministrazioni nella Rete con
lutilizzo dei servizi di trasporto comuni; del supporto ai responsabili delle
diverse reti (intesi come utenti), sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista
dellassistenza normativa e contrattuale.
5. Recenti disposizioni legislative in materia.
In relazione alle esigenze ed agli obiettivi posti nello Studio di
fattibilità, lAutorità allatto della sua presentazione sottolineava come, ai
fini della realizzazione della Rete unitaria, si rendessero necessari diversi interventi
normativi finalizzati a risolvere importanti questioni di carattere giuridico,
organizzativo ed economico relative alla concreta attuazione della Rete. Tali disposizioni
dovevano considerarsi, dunque, in rapporto di strumentalità necessaria rispetto
alleffettivo funzionamento dei servizi (di interoperabilità) altamente innovativi
previsti nellambito della Rete e, dunque, più in generale, rispetto alla
realizzazione degli obiettivi generali di efficienza, economicità e razionalizzazione
dellazione amministrativa che il progetto si prefiggeva.
a) In particolare si tratta delle iniziative legislative necessarie per
costituire il Centro tecnico di assistenza, in relazione alla cui forma giuridica
inizialmente si poneva lalternativa, come risulta dallo stesso studio di
fattibilità, dellAgenzia presso lAutorità ovvero della società per azioni
con capitale interamente pubblico.
Nel primo caso, ci saremmo trovati dinanzi ad una vera e propria
articolazione dellAutorità, sia pure con compiti esclusivamente tecnico-operativi,
dotata di adeguati mezzi e personale. Nellipotesi della creazione con legge di una
società per azioni con capitale interamente pubblico, avente quale unico scopo sociale
lespletamento delle attività di competenza del Centro, si sarebbero avuti indubbi
vantaggi connessi alla struttura e caratteristiche tipicamente imprenditoriali del Centro
così costituito, che avrebbe agito secondo le regole del diritto privato, con conseguente
snellezza e flessibilità della propria struttura organizzativa e delle modalità di
azione.
Come anticipato, la legge n. 15 maggio 1997, n. 127, allart. 17,
comma 19, ha provveduto ad attuare lindicazione dellAutorità, istituendo
presso di essa, ma con autonomia amministrativa e funzionale (quindi al di fuori
delliniziale modello alternativo di vera e propria "Agenzia"), un
"Centro tecnico per lassistenza ai soggetti che utilizzano la Rete
unitaria". Si tratta di un organismo a carattere tecnico-operativo posto sotto il
controllo e la direzione dellAutorità. Un regolamento, emanato ai sensi
dellart. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, definisce compiti, organizzazione e
funzionamento del Centro, con particolare riguardo ai rapporti con lAutorità ed
alla fase di primo avvio della Rete.
Il Centro tecnico di assistenza per la Rete unitaria, dotato di
adeguati mezzi e personale, svolgerà i seguenti rilevanti compiti: coordinare,
controllare e analizzare le prestazioni fornite a chi utilizza la Rete (monitoraggio
continuo), coordinare lassistenza per la soluzione dei problemi tecnici ed
organizzativi, promuovere la realizzazione dei servizi di cooperazione applicativa, curare
lattuazione delle misure di sicurezza e amministrare la certificazione delle chiavi
crittografiche, la funzione di notariato e il sistema di validazione temporale,
predisporre gli schemi degli atti esecutivi dei contratti quadro in materia di servizi di
trasporto dati e di interoperabilità stipulati dallAutorità in attuazione
dellart. 15, co. 1 della l. 59/97 (su cui v. oltre, sub b), definire le specifiche
tecniche dei relativi capitolati di base, assistere le amministrazioni nellattività
di progettazione volta a potenziare aggiornare e ristrutturare le proprie reti, formulare
allAIPA proposte relative alla formazione del personale.
In relazione alla funzione di certificazione delle chiavi
crittografiche, lattribuzione al Centro tecnico di tale rilevante compito, va
coordinata con il regolamento sul documento informatico e la firma digitale (DPR 10
novembre 1997, n. 513), il quale, allart. 17, prevede che le singole amministrazioni
provvedano autonomamente alla certificazione delle chiavi pubbliche di competenza,
nel senso che queste ultime sono le chiavi destinate ad operare nellambito e
allinterno di ciascuna amministrazione, "con riferimento al proprio
ordinamento" (certificazione intrasoggettiva), mentre il Centro certificherà le
chiavi che saranno utilizzate nel dominio della Rete unitaria, ad esempio nelle
transazioni tra amministrazioni (certificazione intersoggettiva) o tra queste ed altri
Paesi.
Per quanto riguarda lo sviluppo del software applicativo sembra
opportuno, come del resto indicava la stessa Direttiva, che il Centro non svolga alcuna
attività se non quella di promozione ed eventualmente di certificazione: le applicazioni
rimangono di esclusiva competenza delle singole amministrazioni.
Infine, secondo il regolamento in esame (in corso di registrazione
presso la Corte dei Conti), il Centro subentrerà nei compiti dellAIPA inerenti la
realizzazione e lutilizzazione della Rete (in particolare, si ritiene, la
titolarità dei contratti di trasporto e di interoperabilità che dotrebbero essere
stipulati dallAutorità), confermandosi così quale importante punto di riferimento
tecnico-operativo, con il compito strategico di prevenire o eliminare conflitti di
competenze e contrasti operativi tra le amministrazioni-utenti del sistema. In questo modo
il vincitore della gara relativa al trasporto dati e allinteroperabilità
risponderà comunque al Centro, il quale sarà titolare di poteri di intervento diretto
sul gestore dei servizi, e sul relativo rapporto contrattuale, succedendo nella totalità
dei rapporti attivi e passivi derivanti dal conttratto-quadro e inizialmente facenti capo
allAutorità.
Rispetto alla soluzione delloutsourcing totale delle
rilevanti funzioni di questo organismo tecnico, lattribuzione diretta di esse ad un
Centro controllato dallAIPA intende mantenere allinterno della pubblica
amministrazione il controllo della pianificazione dellevoluzione tecnologica, la
definizione delle linee di sviluppo ed in genere il patrimonio di conoscenze necessario
per fare della Rete un sistema in continua evoluzione, in connessione con il progresso
tecnologico.
b) Come detto, il servizio di trasporto dati e il servizio di
interoperabilità vengono messi a gara nel loro complesso sin dal momento iniziale della
realizzazione della Rete unitaria, in modo da selezionare, almeno inizialmente, un unico
gestore. Il ricorso allo strumento del contratto-quadro, stipulato da un unico soggetto
(Autorità per linformatica) con il vincitore della gara comunitaria, consentirà
alle singole amministrazioni di approvvigionarsi direttamente dei servizi offerti dal
gestore senza effettuare a loro volta gare, tramite appositi contratti (atti escecutivi,
sottratti al parere di congruità tecnico-economica di competenza dellAIPA ai sensi
dellart. 8 del d. lgs. n. 39/1993), e secondo le condizioni ed i termini stabiliti
nel contratto-quadro. Resterebbe salva in ogni caso la possibilità per le singole
amministrazioni di svolgere a loro volta apposite gare, purchè ne dimostrino la
convenienza economica e la necessità tecnica, ma sui relativi schemi di contratto
dovrebbe essere espresso il parere di congruità tecnico-economica.
Si condivide limpostazione seguita nello studio di fattibilità,
in base al quale il ricorso allo strumento del contratto-quadro richiedeva una specifica
disposizione di legge. Infatti tale strumento non é previsto in via generale
dallordinamento, bensì in relazione a fattispecie delimitate: ad esempio
lart. 44, comma 18, della legge 724/1994 in relazione a particolari convenzioni
quadro relative a prodotti informatici; lart. 16 del d. lgs 158/95, per gli appalti
nei cd settori esclusi, ma, a differenza dellipotesi appena citata, con riferimento
ad un rapporto contrattuale in cui le parti dellaccordo quadro coincidono con quelle
del contratto finale.
Il Parlamento, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di delega
alle regioni ed agli enti locali, riforma della pubblica amministrazione e semplificazione
amministrativa, ha accolto in buona sostanza le proposte dellAutorità, inserendo
una disposizione (art. 15, co. 1) che ha consentito di dare immediato avvio alle complesse
procedure di gara per la selezione del fornitore dei servizi di trasporto e di
interoperabilità. Rispetto alle proposte normative contenute nello studio di fattibilità
è, peraltro, possibile riscontrare talune differenze importanti: lart. 15, co. 1,
prevede che la gara abbia ad oggetto, oltre al servizio di trasporto dati, i servizi di
interoperabilità, in precedenza svolti direttamente dal Centro tecnico di assistenza (che
poteva comunque avvalersi di altro soggetto, previo esperimento di apposita gara).
Inoltre, il soggetto che stipula il contratto quadro è lAutorità (e non la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, come prevedeva lo studio di fattibilità),
circostanza apparentemente in contrasto con la natura di autorità amministrativa
indipendente propria di questultimo organismo e con la conseguente impossibilità di
svolgere compiti di amministrazione attiva (quali quelli, appunto, di effettuare una
procedura di gara per le amministrazioni e, allesito, stipulare il relativo
contratto). In realtà si tratta di un incarico temporaneo, affidato allAutorità
per la "qualificata competenza ed indipendenza di giudizio" con cui agisce, ed
in funzione di coordinamento, soprattutto sul piano tecnico-informatico, delle
amministrazioni interessate; una volta istituito il Centro tecnico di assistenza, come
visto (art.17, co. 19, 5° periodo, della l. n. 127/97), la titolarità dei diritti e
degli obblighi derivanti dal contratto stipulato con il fornitore dei servizi di trasporto
e di interoperabilità passerebbe dallAutorità a tale organismo tecnico
(successione ex lege nel contratto quadro).
c) Un ulteriore intervento normativo sarebbe stato necessario, secondo
lAIPA, per assicurare un livello minimo di adesione ai servizi di interoperabilità
(ad es. il servizio di posta elettronica, di trasferimento file), pur garantendo alle
amministrazioni ampia autonomia per quanto concerne lutilizzazione o meno dei
servizi di trasporto della Rete unitaria.
Ciò con particolare riferimento alle amministrazioni non soggette al
d. lgs. n. 39/93: poichè infatti le regole tecniche eventualmente dettate
dallAutorità in relazione alla realizzazione della Rete unitaria, vincolerebbero
solo le amministrazioni di cui allart. 1 del d. lgs n. 39/1993, sembrava
indispensabile che le amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1993, n. 29
fossero obbligate per legge ad assicurare ladesione ai servizi di interoperabilità
di base, pena il fallimento dellintera iniziativa. Tali servizi di base avrebbero
dovuto essere individuati dallAutorità per linformatica nella pubblica
amministrazione entro un congruo periodo di tempo.
La circostanza che tale proposta normativa non sia stata accolta dal
Governo potrebbe spiegarsi sulla base della considerazione che identico risultato pratico
- anche se con la minore forza precettiva legata alla particolare natura della fonte - si
potrebbe ottenere emanando una ulteriore direttiva del Presidente del Consiglio che
vincolerebbe tutte le amministrazioni al conseguimento dellobiettivo
dellinteroperabilità, tracciando un percorso sostanzialmente obbligato sulla scelta
degli strumenti per realizzare tale obiettivo (il ricorso ai servizi di interoperabilità
disponibili nellambito della R.U.P.A.).
d) Secondo lo studio di fattibilità, alla società che svolge il
servizio di trasporto dati (ed ai suoi fornitori di servizi intermedi) dovrebbe essere
assicurata la facoltà di acquisire risorse (in particolare linee dedicate) dal
concessionario della rete pubblica e da eventuali concorrenti alle migliori condizioni
previste per ogni altro operatore; per laffitto delle linee e dei circuiti i
soggetti che svolgono il servizio di trasporto dei dati dovrebbero aver diritto ad
ottenere le condizioni commerciali e tariffarie più favorevoli praticate dal
concessionario della rete pubblica e da altri gestori. Ciò al duplice scopo di conseguire
notevoli economie e di garantire un più elevato grado di concorrenzialità nel processo
di selezione del gestore dei servizi di trasporto dati. In assenza di una disposizione
normativa in tal senso (non inserita nelle leggi da ultime citate né in altre, forse
anche in ragione della delicatezza politico-economica della questione), si è fatto
ricorso allo strumento del protocollo di intesa con la società concessionaria del
servizio pubblico di telecomunicazioni, espressamente previsto dallarticolo 7, co.
2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 anche in relazione alle società
concessionarie di pubblici servizi. Attraverso il protocollo dintesa, tale società
si impegna unilateralmente a rinegoziare i contratti della pubblica amministrazione
relativi ai servizi di telecomunicazione rilevanti ai fini della realizzazione della
R.U.P.A. (in particolare affitto di linee e circuiti).
e) Per quanto riguarda la fondamentale questione del valore legale dei
dati contenuti e scambiati attraverso i sistemi informativi pubblici, nonchè degli atti
amministrativi emanati attraverso i sistemi informativi medesimi, lAutorità, nello
studio di fattibilità, aveva ritenuto opportuno, anche in questo caso, suggerire al
Governo unapposita iniziativa legislativa, reputandosi insufficiente il disposto di
cui allart. 3 del decreto legislativo n. 39/1993, che lungi dallattribuire
valore legale allatto amministrativo elettronico, sembra rivestire carattere
meramente programmatico.
Difatti, perché la Rete unitaria raggiungesse i risultati voluti, si
rendeva necessario riconoscere alle transazioni telematiche tra le amministrazioni e tra
queste e i privati cittadini pieno valore giuridico, pena la sostanziale inutilità
dellintero progetto.
In particolare solo in questa prospettiva avrà un senso automatizzare
ed integrare tra loro le diverse fasi in cui si articola lattività amministrativa
procedimentalizzata (protocollazione, istruttoria, emanazione, conservazione ed
archiviazione degli atti amministrativi), accrescendo i livelli di efficacia, efficienza
ed economicità dellagire pubblico e fornendo inoltre al cittadino reali strumenti
di conoscenza dellattività delle amministrazioni.
Sulla rilevante questione è intervenuto, comè noto, il secondo
comma dellart. 15 della medesima legge n. 59/1997, secondo cui, appunto, gli atti
amministrativi, nonchè i documenti e gli atti provenienti dai privati, emanati attraverso
sistemi informatici e telematici sono considerati validi e rilevanti a tutti gli effetti
di legge; questa fondamentale disposizione normativa nasce proprio nel contesto della Rete
unitaria pubblica, potendosene difatti riscontrare una prima versione, a livello di
proposta, già nello studio di fattibilità del 1996. Successive disposizioni
regolamentari delegate emanate con DPR 10 novembre 1997, n. 513 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998), si occupano delle modalità di attuazione della norma,
con particolare riferimento ad alcune rilevanti questioni di carattere specificamente
giuridico-informatico, di notevole complessità, quali, in particolare, la validità dei
contratti stipulati in via telematica, della trasmissione dei dati e dei documenti
elettronici, della sottoscrizione elettronica (cd firma elettronica, o digital
signature).
Una volta completato, lapparato normativo primario e
regolamentare, che recepisce sostanzialmente le indicazioni dellAutorità
sullargomento, avrà portata dirompente per il nostro ordinamento: gli atti pubblici
e i negozi privati emanati e stipulati mediante lutilizzo di sistemi informatici e,
in particolare, telematici, saranno validi e rilevanti a prescindere dalla loro
trasposizione sul supporto cartaceo, che, ove presente, rappresenterà copia del documento
informatico (originale).
Nel sistema "pubblica amministrazione", poi, la generale
rilevanza e validità degli atti amministrativi e dei documenti giuridici informatici
emanati e trasmessi attraverso la Rete unitaria, per quanto sinora detto, avrà immediati
benefici effetti sulle procedure amministrative e sullorganizzazione stessa delle
amministrazioni.
6. Conclusioni
Lera della completa integrazione dei sistemi basati
sullelaborazione automatica delle informazioni, inaugurata dalla diffusione della
rete Internet, ha mutato il concetto stesso di information technology:
linformatica non é più solo strumento tecnico, mera attività di ausilio e di
automazione delle attività umane, ma diviene "risorsa" strategica
dellagire, con effetti tutti ancora da studiare sui nuovi comportamenti degli
utenti, e conseguentemente, sui nuovi rischi e sulle responsabilità ad essi collegate.
Nel caso della pubblica amministrazione, linformatica, nella
prospettiva dellinterconnessione e dellinteroperabilità, risulta finalizzata,
anzi, funzionalizzata, al complessivo ammodernamento dello Stato e
allevoluzione dei rapporti tra cittadino ed istituzioni verso modalità di esercizio
delle potestà pubbliche realmente efficienti, efficaci e trasparenti. Si tratta di una
"ricchezza", ancora da valorizzare, razionalizzare ed ottimizzare.
In questo senso, la realizzazione delle Rete, costituendo il necessario
presupposto per ladozione e lemanazione generalizzata degli atti
amministrativi in forma elettronica, consentirà di definire un sistema amministrativo
altamente innovativo (teleamministrazione), divenendo, così, la tappa fondamentale nel
processo di ammodernamento dello Stato, e dunque, dal dopoguerra ad oggi, la prima reale
riforma della pubblica amministrazione, con effetti straordinari in termini di
miglioramento dellefficienza, efficacia ed economicità dellazione pubblica.
Il coordinamento delle iniziative legate a questo nuovo corso allinformation
technology pubblica, che, come visto, dal 1993 fa capo allAutorità per
linformatica, si pone, così, in rapporto di strumentalità necessaria rispetto
allattuazione dellart. 97, primo comma, della Costituzione, contribuendo in
maniera determinante alla realizzazione del modello costituzionale del buon andamento e
dellimparzialità dellagire pubblico.
Daltra parte la diffusione generalizzata delle possibilità di
archiviare, elaborare e, soprattutto, collegare, (incrociandoli) una mole notevole di
dati, unitamente alla circostanza che sempre più spesso le decisioni pubbliche e private
si fondano sulla disponibilità di informazioni associate tra loro fino a formare il supporto
informativo alla decisione, attribuisce allaccesso generalizzato
allinformazione automatizzata - e alla sua qualità -, specialmente attraverso i
servizi di cooperazione applicativa garantiti dalla Rete, un ruolo strategico fondamentale
nei processi decisionali pubblici (e, in prospettiva, privati).
Il legislatore del decreto legislativo sullinformatica pubblica
sembra aver avuto ben presente tutto ciò: difatti, come visto, considera
linformatizzazione in modo strumentale rispetto, "al potenziamento dei supporti
conoscitivi per le decisioni pubbliche" (art. 1, co. 2), oltre che al
"miglioramento dei servizi e alla trasparenza dellazione amministrativa".
La Rete unitaria consentirà, sia alla pubblica amministrazione, sia in
prospettiva ai privati che vorranno collegarsi, di avere la disponibilità on line
delle informazioni contenute nelle basi di dati pubbliche, moltissime delle quali, tra
laltro, avranno natura personale. Con la conseguenza, nel caso della p.a., che molte
delle decisioni e dei provvedimenti che incidono sulla sfera privata, favorevolmente o
sfavorevolmente (autorizzazioni, divieti, ecc.) saranno adottati con il supporto
strategico di profili informativi, anche e soprattutto personali, elaborati
elettronicamente, con conseguenti possibili attentati alla privacy
dellindividuo.
Come è facile intuire, lintegrazione dei sistemi informativi,
con luso diffuso e generalizzato delle tecnologie dellinformazione che
comporta, pone al centro del sistema, inesorabilmente, il dato informatico, che,
pertanto, costituendo esso stesso lunica realtà (virtuale) giuridicamente
rilevante (ai sensi e per gli effetti di cui allart. 15, comma 2, della l. 59/1997),
dovrà essere sempre più sicuro, veritiero, aggiornato.
Con la conclusione che i benefici attesi e gli aspetti positivi tendono
a sovrapporsi, a coincidere, con i limiti e gli aspetti negativi: proprio
linterconnessione globale, la piena interoperabilità e le possibilità della teleamministrazione,
difatti, quali obiettivi prioritari dellintegrazione in rete delle pubbliche
amministrazioni, lasciano intravedere alcuni rischi insiti nel sistema e riguardanti,
principalmente, i profili della sicurezza dei sistemi informativi pubblici e della
qualità dei dati ivi contenuti.
Roma, 8 marzo 1998 Massimiliano
Minerva
|