Sintesi della relazione orale

 

Seminario di studi

 

 

Cosa dice l’art.6, secondo comma, L. n.97/2001?

 

 

 

 

Dice che la semplice condanna penale per i delitti contro la pubblica amministrazione commessi a fini patrimoniali viene trasmessa al P.G. perché proceda agli accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

 

 

 

La patrimonialità, a mio avviso, è vista non come arricchimento dell’autore del reato, ma come danno patrimoniale della P.A., cioè come danno conseguente alla svendita dell’imparzialità e dell’onore della P.A., come violazione delle clausole generali di diritto pubblico, e, quindi, come lesione dei beni materiali ed immateriali della P.A..

 

 

 

 

In generale può dirsi che mentre l’art.3 e l’art.7 fanno riferimento ad alcuni tipi di delitti contro la P.A. e si parla di sentenza penale di condanna irrevocabile, l’art.6 richiama indistintamente tutti i reati commessi contro la P.A. e sembra collegarsi con l’art.7.

Se non che all’art.3 non compare la malversazione in danno dello Stato ex art.316 bis (!)

 

 

 

 

Comunque, l’art.6, secondo comma, ci impone di rispondere a tre domande:

 

 

 

  1. Del perché il P.G. presso la Corte dei Conti sia stato chiamato in causa ed a quali fini; quindi, quale natura abbia la norma in commento.

 

 

 

  1. In quale veste deve operare il P.G. e, quindi, entro quali limiti, come discendenti dal sistema delle competenze precostituite per legge. (effetti processuali)

 

 

 

  1. Con quali mezzi il P.G. è chiamato a fare gli accertamenti patrimoniali e, quali ostacoli incontra e come deve superarli. (effetti sostanziali)

 

 

 

Lo spirito della legge

 

La legge 97/2001 è un provvedimento anticorruzione che pone al centro la sentenza penale ed i conseguenti effetti automatici della sanzione accessoria (confisca) e che non prevede solo conseguenze sul piano disciplinare ma esige che i corrotti vengano giudicati innanzi alla C.d.C.

 

 

 

 

A)    Del perché la norma abbia chiaramente funzione e natura cautelare.

 

 

 

1.     La sentenza penale definitiva (prevista all’art.6) ha effetti conseguenziali sul patrimonio del condannato.

2.     Si colloca in una serie di disposizioni patrimoniali conseguenziali di modifica di norme (penali, di procedura penale, ecc.) .

3.     Le indagini del P.M. contabile sono mirate alla tutela cautelare patrimoniale, e quindi alla conservazione delle garanzie patrimoniali generiche del condannato in sede penale.

 

 

 

B)   Del perché la norma si collochi nel sistema vigente e nelle competenze degli organi requirenti precostituite dalle leggi 19 e 20 del 94 e 639 del 96.

 

 

Si pensi alle

 

1.     Attribuzioni conferite al P.R. dall’art.2, primo comma, della L. 19/94

2.     SS.UU. Cass. (19/2000): I P.R. sono gli esclusivi promotori dei giudizi di responsabilità in campo regionale e dei connessi, ancorché autonomi, giudizi cautelari in 1°grado.

3.     SS.RR. Corte dei Conti (n.12/2000/QM) la competenza cautelare si radica presso la Sezione competente nel merito.

 

 

 

Tre conseguenze:

 

 

·        Ne discende che l’autonomia funzionale piena dei P.R. non può essere subordinata agli accertamenti patrimoniali effettuati dal P.G., quando il primo requirente deve agire in via cautelare.

·        Ne discende altresì che la disposizione non riguarda solo il P.G. ma anche il P.R.

·        La norma vuole che gli accertamenti patrimoniali (ove non siano ancora effettuati) si facciano in qualsiasi stato o grado si trovi il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti quando venga trasmessa al P.G. la sentenza di condanna.

 

 

              

 

Tutto ciò ai fini dei 3 Procedimenti cautelari.

Com’è noto 3 sono le azioni cautelari esperibili innanzi alla Corte dei Conti sui noti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora:

1.     Sequestro cautelativo ANTE CAUSAM (art.5, commi 2,3 e 4 L.19/94);

2.     Sequestro cautelativo INTRA CAUSAM (art.5, comma 5, L.19/94);

3.     Misura cautelare POST CAUSAM (art.1, comma 5-ter, L.19/94), attinente alla dichiarazione di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

 

 

 

E’ giusto, a mio avviso, parlare di un duplice collegamento logico e giuridico tra le suindicate disposizioni cautelari e la norma contenuta all’art.6, secondo comma, della legge n.97/2001.

Questa legge, infatti, produce effetti processuali nel sistema vigente innanzi alla Corte dei Conti.

 

 

Se così è, ove la trasmissione della sentenza penale di condanna interviene quando il giudizio di responsabilità penda in grado di appello, tutte le azioni cautelari (intra causam e post causam) spettano al P.G. che, pertanto, dovrà dotarsi di un apposito nucleo investigativo della Guardia di Finanza.

Se, invece, la sentenza penale sopraggiunge quando il processo penda in primo grado, la competenza spetta al P.R.; ed il P.G. avrà il compito di trasmetterla, sollecitando le opportune azioni cautelari, in virtù del potere di coordinamento nazionale che gli deriva dall’art.2, comma 3, L. 19/94.

 

 

 

C)   Del perché la norma ha effetti sostanziali.

 

La norma amplia enormemente i poteri d’inchiesta del P.M. contabile e, quindi produce effetti sostanziali perché supera i limiti delle indagini presso terzi (banche), come stabiliti all’art.5, comma 6, lett. a) della legge n.19/94.

 

 

Infatti i poteri istruttori, riguardanti gli accertamenti diretti presso terzi (banche) contraenti – non beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici – (sequestro di documenti, audizioni personali, perizie e consulenze) risultano fortemente ampliati e consentono al P.M. di superare il segreto bancario (Auriemma). Art.255 C.p.p. e D. Lgvo n.68/2001 Guardia di Finanza.

 

 

(V.P.G. De Dominicis)

 


Relazione scritta

 

Seminario di studi sulla legge 27 marzo 2001, n. 97 recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Materiale di studio 

a cura del v.p.g. Angelo R. De Dominicis

 

I N D I C E

1.  Aspetti introduttivi sull’interpretazione dell’art. 6, secondo comma, della L. nr.97/2001:

A)Il problema interpretativo della nuova disposizione.

 

B)Natura cautelare della norma, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del condannato in sede penale: effetti sia nel caso di pendenza in appello del giudizio di responsabilità, sia nel caso di richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ex art.1, comma 5-ter, della L. nr.19 del 14.1.1994, nel testo novellato dall’art.1,comma 1, del d.l. n.543/96 convertito nella legge nr.639 del 20.12.1996.

 

C)Ampliamento dei poteri di indagini e di accertamento patrimoniale dell’organo requirente di primo e secondo grado: effetti sostanziali e di integrazione dei poteri d’inchiesta riconducibili alla previsione dell’art.5, comma 6, lett. a) della L. nr.19/1994.

 

2. I provvedimenti di disposizione patrimoniale rimessi all’iniziativa del P.M. presso la Corte dei Conti:

 

A)Profili generali del sequestro conservativo ante causam e della misura cautelare intra causam ad opera del P.R. o del P.G..

 

B)La richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, quale strumento di garanzia patrimoniale post causam.

 

C)Strumenti e limiti dell’indagine patrimoniale del P.M. presso la Corte dei Conti.


 

Aspetti introduttivi sull’interpretazione dell’art.6,

secondo comma, della legge n.97/2001.

 

 

*   *   *

 

A)       Il problema interpretativo della nuova disposizione.

 

 

Nelle mie “Riflessioni sulla legge 27 marzo 2001 n.97”, tenute nell’adunanza del consiglio dei Procuratori del giorno 15 ottobre 2001, ho manifestato qualche preoccupazione sulla corretta interpretazione dell’articolo 6, secondo comma, che, prevedendo il diretto coinvolgimento del Procuratore Generale nell’attività di accertamento patrimoniale a carico del condannato in sede penale, sembra forzare il vigente sistema processuale innanzi alla Corte dei Conti.

 

Nel nostro ordinamento, riformato, prima, dalle leggi nn.19 e 20 del 1994 e, poi, dalla legge n.639 del 1996, il ruolo istituzionale del P.G. è quello di Pubblico Ministero di secondo grado innanzi alle Sezioni Centrali di appello ed, inoltre, di coordinatore nazionale dell’attività requirente di tutti i procuratori regionali presso le Sezioni locali.

 

La disposizione appare, prima facie, non in sintonia con le competenze attribuite al P.G. nel processo di responsabilità amministrativo-contabile e ciò – è inutile nasconderlo – può dare adito a qualche perplessità.

 

In dissenso con la mia relazione, che tentava di fornire una visione sistematica dello jus novum, è stato osservato che la funzione di accertamento patrimoniale del P.G. avrebbe natura propedeutica rispetto alle azioni cautelari di competenza del P.R..

 

La legge individuerebbe solo nel P.G. l’organo deputato a monitorare le condizioni patrimoniali del condannato; la qual cosa apparirebbe strumentale rispetto all’azione risarcitoria di esclusiva competenza del primo requirente.

 

A mio avviso, invece, è da escludere che la nuova disposizione affidi al P.G. accertamenti patrimoniali al di fuori del processo di 2° grado, tali da alterare lo schema delle attribuzioni funzionali dei pubblici ministeri nel giudizio di responsabilità amministrativa.

 

Due sono le ragioni che mi hanno convinto a sostenere che l’articolo 6, secondo comma, non abbia inteso cambiare il sistema delle competenze precostituite dalle citate leggi 19/94, 20/94 e 639/96.

 

In primo luogo, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che i procuratori regionali sono gli esclusivi promotori dai giudizi di responsabilità innanzi alle Sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr. sentenza n.019/2000).

L’autonomia dei primi requirenti non può ritenersi circoscritta al potere d’inchiesta ed alla vocatio in ius dei presunti responsabili di un danno all’erario, ma si estende all’uso di tutte le iniziative a garanzia della conservazione patrimoniale dell’indagato e, quindi, comprende tutte le azioni dirette ad ottenere i provvedimenti cautelari sia ante causam, sia intra causam (o in corso di causa), sia post causam (come discendenti dalla dichiarazione di provvisoria esecuzione della sentenza appellata).

 

L’autonomia di valutazione del P.R. deve ritenersi piena, e, quindi, non subordinata agli accertamenti patrimoniali eseguiti da altri organi: vuoi nel procedimento di cognizione della responsabilità amministrativa, vuoi in quello incidentale finalizzato alla garanzia patrimoniale cautelare che andrà a fondarsi, com’è noto, sulla base delle due note condizioni, del periculum in mora e del fumus boni iuris.

 

I poteri d’inchiesta e di iniziativa cautelare del P.R. sono normativamente previsti all’articolo 5, comma 6, della legge n.19 del 1994 (sequestri conservativi ante causam), all’art.5, comma 2, della stessa legge n.19/94 (tutela conservativa post causam) ed, infine, all’art.6, secondo comma, della legge n.97/2001, che ha introdotto un nuovo strumento cautelare intra causam, sul presupposto di un titolo specifico integrante il c.d. fumus boni iuris e discendente appunto dalla sentenza penale di condanna.

 

Non appare, perciò, ragionevole ritenere che gli accertamenti patrimoniali del P.G. si collochino al di fuori del sistema processuale vigente, in posizione strumentale rispetto all’uso che potrà farne il P.R., grazie alla sua autonomia funzionale.

 

In secondo luogo, la disposizione in analisi amplia certamente i poteri d’indagine sugli accertamenti patrimoniali finalizzati alla concessione dei provvedimenti cautelari, superando gli angusti limiti dell’inchiesta contabile, di cui all’art.5, comma 6, lett a) della legge n.19/94.

 

La norma, quindi, non può riguardare solo il P.G., Pubblico Ministero di secondo grado, ma anche, e direi soprattutto, il P.R., requirente in prime cure, quando questi assuma l’iniziativa per ottenere la garanzia cautelare sulla base della sentenza penale di condanna, integrante, come già detto, il titolo specifico del fumus boni iuris.

 

L’articolo 6, secondo comma, della L. n.97/2001, costituisce , altresì, condizione giuridica tipica affinché il P.R., al pari del P.G., possa richiedere la provvisoria esecuzione della sentenza della Corte dei Conti di primo grado, qualora gli venga notificato l’atto di impugnazione (tutela cautelare post causam).

 

L’articolo 6, secondo comma, in commento appare, infatti, disposizione integrativa dell’art.1, comma 5-ter, della legge n.19/94, nella parte in cui è prevista la declaratoria di esecutività della sentenza appellata, su istanza del P.R. o del P.G..

 

Risiede in ciò il collegamento funzionale tra l’articolo 6 e l’articolo 7 della L. n.97/2001.

Sulla base dell’uno (art.6) il P.R. o il P.G., a seconda del momento in cui viene trasmessa la sentenza penale di condanna, e dello stato o grado in cui il processo di responsabilità si trova, effettuano gli accertamenti patrimoniali; mentre sulla base della sentenza irrevocabile di condanna (art.7) il solo P.R. sarà tenuto a promuovere l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale.

 

L’articolo 6, comma secondo, della L. n.97/2001 innova il sistema processuale contabile perché, prevedendo che una sentenza di condanna venga trasmessa in pendenza del giudizio di secondo grado, obbliga il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti a disporre gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato al fine di promuovere i provvedimenti cautelari intra causam (in grado di appello).

 

Attesa l’obbligatorietà di questi accertamenti, ove il giudizio di responsabilità penda in primo grado o non sia ancora iniziato, il P.G. ha il dovere di trasmettere la sentenza penale al P.R., sollecitando l’azione cautelare di competenza di quest’ultimo.

 

L’articolo 6, secondo comma, della L. n.97/2001 vuole, in definitiva, che in qualsiasi grado o stato il giudizio di responsabilità si trovi, debbano essere effettuati gli accertamenti patrimoniali e, quindi, essere richiesti i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni.

 

La ragione per la quale la disposizione investe direttamente il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, e non anche il P.R. territorialmente competente, a questo punto si manifesta alquanto chiara.

 

La legge vuole non solo che sia il P.G. ad assumere le opportune iniziative cautelari quando la causa penda in grado di appello, ma esige anche che il massimo organo requirente, titolare della funzione di coordinamento, ai sensi dell’art.2, terzo comma della L. n.19/94, orienti l’attività dei procuratori regionali, trasmettendo loro la sentenza penale di condanna e sollecitandoli ad intraprendere le iniziative necessarie, mirate alla concessione del provvedimento di sequestro dei beni dell’indagato o del convenuto, ove costui abbia riportato una condanna penale per uno dei delitti previsti al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale.

 

L’intera legge n.97/2001 è protesa a fare piazza pulita dei corrotti ed a colpirli non solo sul versante penale e disciplinare, ma anche, e forse soprattutto, su quello patrimoniale.

 

I corrotti, in rapporto di servizio con la P.A., non possono più trincerarsi dietro la discrezionalità amministrativa per attenuare, ritardare o eludere i provvedimenti disciplinari, di sospensione dal servizio, di trasferimento e perfino di licenziamento dall’impiego.

 

La nuova legge anticorruzione, che, tra l’altro, amplia la platea di coloro che possono essere assoggettati al giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti (cfr. articoli 3 e 7 L. n.97/2001) vuole, però, che sia innanzitutto la sentenza penale di condanna ad affermare la responsabilità di coloro che hanno avuto un rapporto (anche concessorio o associativo) con la P.A.

 

La pronuncia penale di condanna serve, quindi, a dimostrare, già tutto?

 

Il problema è aperto: ma chi scrive concorda con la tesi di altro relatore (Auriemma) che considera non perfettamente sovrapponibile il fatto illecito penale a quello amministrativo-contabile.

 

La legge 27 marzo 2001 n.97 è un provvedimento legislativo anticorruzione di grande efficacia ed a carattere fortemente innovativo, che pone in prima linea l’azione penale, i provvedimenti ablativi di confisca e la conseguente declaratoria di responsabilità.

 

Se così è, lo spirito di questa legge è anche quello di considerare l’azione pubblica risarcitoria, e le connesse o autonome azioni cautelari, “a rimorchio” della sentenza penale di condanna.

 

La mens legis della L. 97/2001, la sua funzione teleologica o finalistica, è quella di sollecitare l’erogazione della condanna patrimoniale e di fornire al P.M. presso la Corte dei Conti il titolo giuridico (la sentenza di condanna penale) per reclamare, entro il più breve tempo possibile, la concessione delle opportune misure conservative.

 

In gioco non vi è soltanto la restituzione dell’illecita locupletazione o il frutto immorale del mercimonio, ma l’inadempimento degli obblighi che discendono dal dovere  di imparzialità, ed, inoltre, la violazione delle clausole generali di diritto pubblico, lesive dell’immagine, della legalità e del buon andamento della P.A.

 

L’analisi interpretativa dell’articolo 6, ed il suo collegamento funzionale con l’articolo 7 (allorché le indagini patrimoniali debbano essere effettuate dal P.R.) induce, a questo punto, a disegnare il seguente quadro d’insieme.

 

Va innanzitutto evidenziato che mentre gli articoli 3 e 7 fanno riferimento, rispettivamente, all’inizio dell’azione penale o alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna penale per alcuni dei delitti previsti al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale (limitatamente, quindi, ai reati di peculato, ex art.314 C.p., di concussione, ex art. 317 C.p., di corruzione per atto d’ufficio, ex art. 318 C.p., di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, ex art. 319 C.p., di corruzione in atti giudiziari, ex art. 319-ter C.p., di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, ex art. 320 C.p.) l’articolo 6 in analisi fa riferimento indistintamente a tutti i delitti compresi nel suddetto Capo, purchè commessi a fini patrimoniali.

 

Qui la patrimonialità va intesa come danno pubblico: come nocumento diretto o indiretto al patrimonio pubblico considerato nel suo complesso, comprensivo, cioè, di beni materiali ed immateriali.

 

Inoltre, mentre l’anzidetto articolo 7 parla di sentenza irrevocabile di condanna, cioè di sentenza inoppugnabile per scadenza dei termini processuali per adire al giudizio di appello o a quello in Cassazione, l’articolo 6 parla di sentenza penale (definitiva) di primo grado, trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti per l’esercizio di accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

 

La norma stabilisce, quindi, che anche la sola sentenza penale di primo grado può produrre effetti sul patrimonio del condannato, ancora prima della sua irrevocabilità o del suo conclusivo passaggio in giudicato.

 

Ciò sembra evidenziare, senza ombra di dubbio, che la disposizione in analisi è chiaramente finalizzata allo scopo della tutela cautelare ed all’adozione dei provvedimenti di conservazione delle garanzie patrimoniali generiche a carico di colui che ha un rapporto di servizio con la P.A. e che trovasi o nelle condizioni di essere assoggettato ad un giudizio di responsabilità su iniziativa del P.R. o nella situazione di poter impugnare una sentenza contabile, emessa in primo grado, ovvero ancora di essere parte (appellante o appellata) in un giudizio di secondo grado innanzi ad una Sezione Centrale di appello della Corte dei Conti.

 

Lo scopo cautelare dell’articolo 6 si deduce anche da un’ulteriore considerazione.

 

La norma in commento è inserita in un quadro di disposizioni che hanno tutte effetti patrimoniali consequenziali e che integrano o  il codice penale (primo comma dell’art. 6) o il codice di procedura penale (terzo comma dell’art.6) o la disciplina delle misure cautelari in sede di responsabilità amministrativo-contabile (secondo comma dell’art.6) o i provvedimenti amministrativi conseguenti alle misure ablative di confisca stabilite dagli articoli 322-ter e 335-bis del C.p.

 

La nuova disposizione, che concerne specificatamente le misure di salvaguardia incidenti sul patrimonio del condannato in sede penale, non costituisce una disposizione integrativa del C.p., nè una pena accessoria di quella penale ma norma autonoma, propulsiva ed ampliativa dei poteri d’indagine patrimoniale del P.M. contabile, finalizzata alla concessione di provvedimenti cautelari in qualsiasi stato o grado si trovi la causa innanzi alla Corte dei Conti.

 

Se il quadro sopra descritto è accettabile sotto il profilo sistematico, due sono gli strumenti di collegamento che possono ragionevolmente proporsi.

 

Nel primo (lett. B del paragrafo seguente) l’articolo 6 della L. 97/2001 dovrebbe collegarsi all’art.1, comma 5-ter della L. n.19/94 e, quindi, alla richiesta, da parte del P.G. o del P.R., delle misure cautelari post causam.

 

Nel secondo (lett. C del terzo paragrafo) lo stesso articolo 6 dovrebbe collegarsi all’art.5 comma 6 della L. n.19/94, e, cioè, ai poteri di accertamento patrimoniali diretti, effettuati dal P.G. o dal P.R. sul presupposto della sentenza penale di condanna, nell’intento di richiedere provvedimenti conservativi intra causam o in corso di causa.

 

 

 

 

B)       Natura cautelare della norma, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del condannato in sede penale: effetti sia nel caso di pendenza in appello del giudizio di responsabilità, sia nel caso di richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ex art.1, comma 5-ter, della L. nr.19 del 14.1.1994, nel testo novellato dall’art.1,comma 1, del d.l. n.543/96 convertito nella legge nr.639 del 20.12.1996.

 

 

 

 

L’articolo 6 della L. n. 97/2001, come già evidenziato,  sembra collegarsi, sul piano logico-sistematico, all’art.1, comma 5-ter, della legge n.19 del 14-01-1994, nel testo novellato dall’art.1, comma 1, del D.L. n.543/96, convertito nella legge 20-12-1996 n.639.

 

<<Il ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende l’esecuzione della sentenza impugnata.

La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano fondate ragioni ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva>>.

 

In analogia col giudizio penale, e diversamente da quanto avviene nel giudizio civile, dove la sentenza di condanna di primo grado è immediatamente esecutiva, la predetta disposizione della L.19/94 stabilisce che l’appello sospende l’efficacia della sentenza impugnata.

 

Il P.M., tuttavia, può chiedere al giudice ad quem, di concedere la provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado.

 

La richiesta dell’organo requirente deve fondarsi - così come avviene nella domanda di concessione delle misure cautelari ante causam - sul presupposto del periculum in mora - del fumus boni iuris si deve prescindere perché esso discende chiaramente dalla stessa sentenza di condanna - che, nella specie, si configura di maggiore ampiezza: infatti, al timore di perdere le garanzie del credito erariale, devono alligarsi le <<fondate ragioni, esplicitamente motivate>> che giustificano l’esecuzione (anticipata) della sentenza appellata.

 

 

Se non che gli atti di esecuzione, (diffide all’adempimento, pignoramento o quant’altro) sono a carico delle amministrazioni danneggiate; per cui il P.M. contabile, ottenuto il provvedimento ordinatorio (che avrà la forma dell’ordinanza e non del decreto, e che, pertanto, non potrà essere pronunciato inaudita altera parte) (1) non avrà altro potere se non quello di difendere “il titolo cautelare” qualora lo stesso, com’è probabile, venga impugnato innanzi al collegio.

 

La scarsa applicazione dell’istituto della richiesta di provvisoria esecuzione delle sentenze impugnate, che si configura come una sorta di misura cautelare post causam, discende dalla considerazione che, diversamente del processo penale, il P.M. presso la Corte dei Conti non cura l’esecuzione della sentenza di condanna.

 

La condanna patrimoniale, provvisoria o definitiva, divenuta “titolo esecutivo”, viene trasmessa, a cura della segreteria del P.M., alle amministrazioni interessate perché provvedano al concreto recupero delle somme stabilite in sentenza, attraverso i modi e le forme stabilite dal R.D. n.776/1909 (ritenute sugli stipendi, ecc.) o mediante il procedimento disciplinato per l’esecuzione civile, di cui agli articoli 474 e segg. C.p.c.; e, quindi, senza alcun intervento diretto dell’organo giudiziario requirente. (2).

 

Quest’ultimo, tuttavia, essendo l’organo istituzionale, che agisce in rappresentanza e nell’interesse della legge, secondo una parte della dottrina (Oricchio) avrebbe anche il potere di vigilare sulla esecuzione della sentenza di condanna, in qualità di sostituto processuale, ex art.81 C.p.c. e 2900 C.c. (azione surrogatoria), qualora l’amministrazione danneggiata rimanga inerte.

La tesi è affascinante, ma ardita.

 

Essa non tiene conto che il P.M. presso la Corte dei Conti non ha il potere di costituirsi innanzi ad un’altra magistratura.

 

Ed in assenza di una specifica disposizione di legge che gli attribuisca anche il potere di vigilare sulla esecuzione della sentenza di condanna, il P.M. contabile non è ancora il giudice dell’esecuzione.

Egli conserva solo il potere di agire con la richiesta del sequestro conservativo ante causam (ex art.5, comma 2, L. n.19/94) oppure con l’istanza per la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (che costituisce, nella sostanza, una misura cautelare post causam), ex art.1, comma 5-ter, L. n.19/94.

 

Dati questi presupposti, l’art.6 L. n.97/2001 in commento si inserisce nella prima fase della tutela cautelare post causam (essendo la seconda fase, quella dell’esecuzione vera e propria, riservata alla P.A. danneggiata) e, quindi, nell’ipotesi dell’istanza per la concessione del provvedimento ordinatorio che dovrà adottare il giudice designato in camera di Consiglio “audita altera parte”, ai sensi dell’art.1, comma 5-ter, della L. n.19/94, come novellata dalla L. n.636/96.

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(1) Si concorda con l’orientamento della Sez. I Centrale (n. 011 del 20 marzo 2001) che ammette il sequestro conservativo in pendenza di appello allorchè ricorrà una situazione di assoluta urgenza, ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 2, C.p.c.

(2) – Tra le fonti normative ai fini dell’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei Conti si ricorda l’art.76 T.U. n.1214/1934, il R.D. n.776/1909, modificato dal D.L. n.79/97, conv. nella L. n.140/1997 (cessione di crediti, cartolarizzazione dei crediti), gli artt. 636-641 R.D. n.827/1924, l’art. 24 del R.D. 1038/1933 e R.D. n.295/1939.

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C)   Ampliamento dei poteri di indagini e di accertamento patrimoniale dell’organo requirente di primo e secondo grado: effetti sostanziali e di integrazione dei poteri d’inchiesta riconducibili alla previsione dell’art.5, comma 6, lett. a) della L. nr.19/1994.

 

 

L’art.6 della legge n.97/2001 sembra collegarsi, altresì, all’art.5, comma 6, della L. n.19/94, per quanto riguarda le attività istruttorie del P.R. ivi contemplate.

 

<<Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell’art.2 (ordinanza di conferma, modifica o revoca del sequestro ante causam, concesso con  decreto) il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a)      l’esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e di terzi contraenti e beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b)      il sequestro dei documenti;

c)       audizioni personali;

d)      perizia e consulenza>>.

 

La suindicata disposizione, ancorchè riferita alla disciplina ed all’ambito dei poteri istruttori del P.R., ha una portata meno ampia di quella stabilita dall’art.6 L. n.97/2001; perciò, a mio avviso, l’art.5, comma 6, della L. n.19/94 deve ritenersi integrato dallo ius novum.

 

Come risulta evidente, il potere conferito al P.G. di procedere <<ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato>> è formulazione che si manifesta più ampia di quella stabilita alla lett. a) dell’art. 5, comma 6, della L. n.19/94.

 

Il potere di accertamento patrimoniale, conferito dall’art.6, secondo comma, L. n.97/2001, non è limitato all’esibizione di documenti o alle ispezioni ed agli accertamenti diretti … presso terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici.

 

Quest’ultima proposizione costituisce disposizione fortemente limitativa dei poteri di accertamento patrimoniale del P.M., perché i terzi (le banche) possono opporre di non essere contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche.

 

In altri termini, il nuovo potere di accertamento patrimoniale, come discendente dall’art. 6 della L. n.97/2001, si manifesta certamente più ampio di quello stabilito dall’art.5, comma 6, della L. n.19/94.

 

Per queste ragioni la nuova disposizione non può riguardare soltanto il Procuratore Generale, perchè, essendo integrativa delle attività istruttorie finalizzate agli <<accertamenti patrimoniali>>, amplia anche i corrispondenti poteri del P.R., ex art. 5 comma 6 L. n.19/94.

 

A mio avviso, i poteri di accertamento patrimoniale, attribuiti al P.G. dalla legge n.97/2001, non solo integrano le attività istruttorie di competenza del P.R., ex lege n.19/94, ma risolvono, per certi aspetti, il problema del segreto bancario.

 

Il muro che occorre infrangere concerne, come si è prima accennato, proprio il c.d. segreto bancario sovente utilizzato dagli istituti di credito.

 

Tenendo presente che nelle economie avanzate il ruolo delle banche è cambiato e che esse, oltre che ad intrattenere rapporti di conto corrente con i clienti, gestiscono fondi, titoli al portatore (BOT e CCT), partecipazioni nei capitali di società di leasing e di factoring, la questione che si pone è, appunto, quella del segreto bancario e di come possa essere infranto.

 

Il c.d. <<segreto bancario>> non è previsto da alcuna norma di legge e costituisce solo un dovere di riservatezza della banca, che attiene ai rapporti con i suoi clienti, dovere che viene meno laddove, come nel caso dell’art. 547 C.p.c., sia la legge ad imporre alla banca l’obbligo di fornire determinate notizie o quando vi sia un ordine da parte del giudice civile o penale nell’ambito di un processo (Trib. Roma, 20-2-1981, Mostacci).

 

Il c.d. >>segreto bancario>> non rientra nell’elencazione tassativa dei segreti contenuta negli artt. 200 e 201 C.p.p. (Trib. Napoli, 7-3-1996, Chisari).

 

In relazione al <<segreto bancario>>, ed alle deroghe stabilite, non sussiste una posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta da parte dei clienti delle banche (Corte Costituzionale, sentenza n.9 del 26-2-1992).

 
Secondo la Corte Costituzionale (cit. sentenza 1992) <<le scelte discrezionali del legislatore, ove si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al punto di fare di quest’ultimo un ostacolo all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà…… ovvero fino al punto di farne derivare il benchè minimo intralcio all’attuazione delle esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse all’amministrazione della giustizia>>.

 

Vero è che nessuno è legittimato a far valere in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art.81 C.p.c.), (per cui) la banca non potrebbe opporre all’ordine di esibizione il danno che ne ricaverebbe un altro soggetto (cfr. Corte di appello di Milano, 27-7-1997).

 

Reputa, tuttavia, la dottrina (R. Vigo, Novissimo Digesto) che la lunga consuetudine praeter legem, favorevole al rispetto del segreto bancario, può essere superata soltanto con una specifica disposizione di legge oppure con un ordine del giudice emesso in corso di causa.

 

La problematica in discorso, concernente il tema del superamento del segreto bancario, può, peraltro, ritenersi ampiamente spiegata dalle lucide argomentazioni esposte da altro relatore (Auriemma) al quale il presente studio fa rinvio.

Qui può dirsi soltanto che, per superare l’obbiezione che i terzi non sono contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche, e per aggirare l’ostacolo, interposto dalle banche, secondo cui <<agli accertamenti patrimoniali finalizzati alla richiesta di provvedimenti cautelari non possono essere estese le norme previste per gli accertamenti in materia di responsabilità penale, ex art.255 c.p.p.>>, occorre delegare la Guardia di Finanza, in funzione di polizia giudiziaria del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, a richiedere le informazioni bancarie necessarie.

 

Ed, infatti, mentre con l’art.5, comma 6, lett. a) della L. n.19/94 il P.M. contabile non deteneva il potere di accertare la consistenza dei conti correnti e/o dei dossiers titoli gestiti dagli istituti di credito, ora, in virtù dell’art.6, secondo comma, della L. n.97/2001, dispone degli strumenti operativi per superare l’opposizione del segreto bancario, e ciò indipendentemente dai poteri coercitivi di cui si giova il Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art.255 c.p.p..

 


I provvedimenti di disposizione patrimoniale rimessi all’iniziativa del P.M. presso la Corte dei Conti.

 

 

 

* * * *

 

A)       Profili generali del sequestro conservativo ante causam

e della misura cautelare intra causam ad opera del P.R.

o del P.G.

 

L’art.5, comma 2, della legge n.19/94 prevede l’ipotesi del sequestro conservativo ante causam, su iniziativa del P.M. presso la Corte dei Conti, a condizione che sussistano, e siano alligati, i due noti presupposti, del fumus boni iuris, o della ragionevole apparenza del diritto fatto valere, e del periculum in mora o del fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale a carico del presunto debitore.

 

Le SS.RR. della Corte dei Conti, con sentenza 15 febbraio 2000 n.2/QM, hanno affermato che la competenza ad adottare i provvedimenti cautelari, tanto nella fase anteriore all’instaurazione del giudizio, quanto in quella ricadente in corso di causa, spetta al Giudice designato dal Presidente della Sezione.

 

Com’è noto, il procedimento cautelare innanzi alla Corte dei Conti, si compone di due fasi.

 

Nella prima fase il P.M. assume l’iniziativa di richiedere al Presidente della Sezione un provvedimento di sequestro conservativo ante causam, alligando un principio di prova del diritto creditorio (fumus boni iuris) ed il fondato timore di perdere la garanzia del credito, come desumibile dalla gravità della pretesa risarcitoria, dalla consistenza patrimoniale del presunto debitore e dai comportamenti di quest’ultimo che, potendo disporre liberamente dei suoi beni, fa supporre che intende sottrarli all’esecuzione (periculum in mora).

 

Il Presidente, dopo un esame sommario della richiesta cautelare, emette decreto motivato, inaudita altera parte, fissando un termine non superiore a 45 gg., entro il quale le parti dovranno comparire innanzi al Giudice designato per la conferma, la  modifica o la revoca del provvedimento stesso.

 

Nel decreto, concessivo della misura cautelare, è altresì nominato il Giudice monocratico, deputato al controllo ex post del provvedimento presidenziale; in esso viene, altresì, fissato un termine non superiore a 30 gg. per la notifica della domanda e per l’esecuzione del sequestro.

 

Questa fase, detta a cognizione sommaria, è connotata dai caratteri della tempestività e della segretezza (Oricchio).

 

La ragione di dette connotazioni si deve alla minore efficacia del procedimento cautelare innanzi alla Corte dei Conti rispetto al corrispondente procedimento innanzi all’A.G.O., modellato secondo il nuovo rito voluto dalla L. n.353/1990, che ha, tra l’altro, abolito il giudizio di convalida nel rito civile.

 

Infatti, <<il giudice contabile non può disporre il sequestro di beni non più presenti nel patrimonio del convenuto, né può dichiarare l’inefficacia di atti di disposizione fraudolenta>> (Bax), configurandosi, quindi, in sede contabile, l’inammissibilità dell’azione revocatoria, ex art. 2901 C.c., e dell’azione surrogatoria, ex art. 2900 C.c.

 

Al riguardo, per quanto la giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. SS.RR. 6 aprile 1995 n.15/QM e 20 Gennaio 1998 n.2/QM) abbia affermato che la disciplina cautelare contenuta nelle disposizioni del codice del rito civile, come novellate dalla legge n.353/1990, abbia carattere generale e si applica al rito contabile, <<in quanto compatibile>>, grazie al rinvio dinamico di cui all’art. 26 del r.d. 13-8-1933 n.1038, evidenti sono le differenze tra i due procedimenti cautelari.

 

Nel rito civile l’ordinanza cautelare (e non il decreto) è concessa, di norma, sentite le parti; la fase della conferma del provvedimento avviene innanzi allo stesso giudice istruttore; i termini per l’udienza di conferma sono ridottissimi (15 e 18 giorni); il giudice istruttore, prima di concedere il provvedimento cautelare, assume sommarie informazioni.

 

Nel rito contabile, invece, il decreto presidenziale avviene sempre inaudita altera parte; la fase del controllo implica l’instaurazione di un contraddittorio pieno, ancorché posticipato; i termini sono più ampi (45 e 30 giorni); il presidente concede il decreto di sequestro preventivo sulla scorta delle prime valutazioni alligate dal P.M. contabile.

 

Soltanto, dunque, nella seconda fase, detta dell’autorizzazione o della conferma, viene discussa ed accertata la legittimità del decreto presidenziale di sequestro.

 

Il Giudice designato decide con ordinanza motivata, assunta in pubblica udienza (e non in camera di consiglio) ed, in caso di conferma o di accoglimento, stabilisce un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell’atto di citazione (cfr. SS.RR. n.6/QM/94; 15/QM/95 e 25/QM/95).

 

Questo termine è stato ritenuto perentorio dalla giurisprudenza (cfr. SS.RR. n.2/QM/1998) in considerazione che <<l’intero sistema delle misure cautelari innanzi alla Corte dei Conti sono delineate come strumentali rispetto al giudizio di merito>> (Oricchio).

 

Tuttavia la connessione strumentale tra giudizio cautelare e giudizio di merito non altera assolutamente la loro rispettiva autonomia.

 

Con questa seconda fase, che – si ribadisce - conserva la sua autonomia rispetto al giudizio di merito, sembra concludersi l’intervento del giudice monocratico (Presidente della Sezione – Giudice designato).

 

Un dubbio, tuttavia, rimane perché, in applicazione dell’art.669-decies c.p.c., il sequestrato potrebbe richiedere (al medesimo giudice designato?) la modifica dell’ordinanza di conferma del sequestro, per l’avvento di fatti nuovi, modificativi della situazione precedente.

 

Il problema, in verità, sussiste in quanto, com’è noto, tutti i provvedimenti cautelari sono revocabili e sono assistiti dalla clausola rebus sic stantibus (SS.RR. n.2/2000/QM).

 

In disparte quest’ultima chiosa, il sequestrato può impugnare l’ordinanza del Giudice designato innanzi al Collegio, eccependo eventuali errores in procedendo o in giudicando.

 

La fase del reclamo al collegio, asperibile in virtù dell’art.669-terdecies C.p.c., deve iniziare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, ai sensi dell’art.739, secondo comma, C.p.c., e si conclude con una (seconda) ordinanza, presa in camera di Consiglio, a contraddittorio pieno.

 

Anche questa decisione è assoggettabile ai normali mezzi di impugnazione.

 

Chiusa la fase cautelare, che potrà svolgersi in parallelo con quella di merito, (ancorché da essa ne sia autonoma) il sequestro conservativo si converte “ipso iure” in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 C.p.c., ove, appunto, il giudizio di merito si concluda con una sentenza (irrevocabile) di condanna a carico del convenuto-sequestrato.

 

Diversamente, nel caso che intervenga una pronuncia di assoluzione, la misura cautelare perderà efficacia, ex art.669-novies C.p.c.

 

Il quadro del procedimento cautelare ante causam, sommariamente delineato, va completato con due ultime notazioni: innanzitutto, l’Amministrazione danneggiata è da ritenersi estranea al giudizio de quo, per carenza d’interesse, e, quindi, essa non può chiedere una diminuzione del sequestro conservativo (Corte dei Conti, Sez. I Centrale n.52/1999); inoltre, alla procedura cautelare non sembra applicarsi la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (1° agosto-15 settembre), ex art. 3 L. 742/1969.

 

Quid iuris se l’azione cautelare o non sia stata iniziata dal P.R. in primo grado oppure sia stata respinta e non accolta dal Giudice designato e, nel frattempo, risulti notificata al Procuratore Generale la sentenza penale di condanna, ai sensi dell’art.6, secondo comma, della L. 97/2001?

 

La soluzione al problema potrebbe essere la seguente.

 

Ove sia stato già esaurito il giudizio di primo grado, con la sentenza della Sezione regionale che si sia pronunciata nel merito, dell’intero procedimento cautelare rimane investito il Procuratore Generale, che deve disporre immediatamente gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato (in sede penale ed in sede contabile).

 

Il P.G. ha tuttavia la facoltà di invocare preventivamente l’applicazione dell’art.1, comma 5-ter, L. n.19/94, richiedendo che l’impugnata sentenza di primo grado venga dichiarata provvisoriamente esecutiva.

 

A mio avviso, sussistono sufficienti ragioni logiche e cronologiche affinchè il P.G., nelle more degli accertamenti patrimoniali a carico del condannato (in sede penale ed in sede contabile) privilegi la richiesta della misura cautelare post causam, invocando la declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (cfr. il seguente paragrafo B).

 

Se, però, dagli accertamenti patrimoniali dovessero emergere elementi tali da rendere inappagante la già concessa provvisoria esecuzione, lo stesso P.G. potrà richiedere il sequestro conservativo in corso di causa o intra causam, ai sensi dell’art.5, comma 5, della L. n.19/94.

 

Ricorrendo questa seconda ipotesi si dovrà prima chiedere il provvedimento cautelare al Presidente della Sezione Centrale di appello, inaudita altera parte, e, poi, entro 30 giorni, dare esecuzione al sequestro, e, nel contempo, chiamare in contraddittorio il sequestrato, all’udienza dibattimentale innanzi al Giudice designato per la conferma, la notifica o la revoca del decreto presidenziale.

 

Dovrà, cioè, essere applicato il procedimento cautelare di primo grado con gli adattamenti necessari al giudizio di appello.

 

Seguirà, eventualmente, la fase del reclamo al collegio, che non sospende l’esecuzione del sequestro, e le altre consentite impugnazioni.

 

Infine, secondo la giurisprudenza, l’impugnazione dell’ordinanza collegiale, emessa in grado di appello, deve essere assegnata ad altra Sezione Centrale (Sez. I Centrale n.58/1999).

 

Tutto ciò, dunque, se la causa sia stata definitivamente decisa in prime cure ed il riesame della causa in grado di appello non sia stato ancora devoluto al giudice di secondo grado.

 

Ricorrendo, invece, l’ipotesi della pendenza del giudizio di merito in primo grado, il P.G. avrà il compito di trasmettere la sentenza penale di condanna al P.R. competente, invitandolo ad effettuare gli accertamenti a carico del condannato ed a richiedere le eventuali misure patrimoniali cautelari ante causam o intra causam.

 

 

Ed è proprio questa la funzione di coordinamento che investe il P.G.: affidare all’organo requirente territorialmente competente le indagini patrimoniali ed, inoltre, monitorare i risultati, attivando, se del caso, le azioni propulsive e di controllo che rientrano nella sua esclusiva competenza istituzionale.


 

B)       La richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, quale strumento di garanzia patrimoniale post causam.

 

L’art. 1, comma 5-ter, della legge n.19/94, come novellata dalla L. n.639/96, recita: <<il ricorso alle Sezioni giurisdizionali centrali (di appello) sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. La Sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del Procuratore regionale territorialmente competente o del Procuratore Generale, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva>>.

 

Dalla surriportata disposizione discende che l’appello innanzi alle Sezioni Centrali della Corte dei Conti, oltre ad avere il tipico effetto devolutivo, ha anche l’effetto sospensivo della sentenza di primo grado.

 

In disparte le considerazioni svolte a pag. 7 del presente studio (lett. B), la richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata si iscrive nel novero delle misure cautelari post causam perché tende ad anticipare gli effetti patrimoniali che potrebbero derivare dalla emananda sentenza di appello.

 

Situazione opposta o inversa a quella in esame era prevista all’articolo 77 del T.U. n.1214 del 1934 ed agli articoli 91 e 92 del Reg. di procedura n.1038/1933, in ordine alla dichiarazione di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

 

L’inibitoria della sentenza di condanna veniva invocata dal soccombente in primo grado poiché, com’è noto, fino al momento nelle leggi di riforma del 1994 e 1996, i gravami non sospendevano l’esecuzione delle decisioni impugnate.

 

La giurisprudenza dell’epoca, spesso conformandosi agli indirizzi del Consiglio di Stato in materia di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, richiedeva che l’interessato alligasse il danno grave ed irreparabile, come derivante dall’esecuzione della sentenza di primo grado, e la manifesta apparenza del suo diritto  o interesse reclamato in appello.

 

La misura sospensiva endoprocessuale poteva essere richiesta in calce al ricorso di appello (art.92 seg.) o con atto separato, ed implicava l’adozione di una ordinanza presa in camera di consiglio, con l’audizione delle parti, non oltre la seconda udienza di discussione innanzi alla Sezione adita.

 

L’innovazione normativa, a seguito della Legge n.639 del 1996, ha comportato una sostanziale divergenza tra il sistema vigente nel giudizio contabile e quello nel processo civile (articoli 282 e 283 C.p.c.); in quest’ultimo è prevista l’immediata esecutività della sentenza di primo grado, salva la dichiarazione di sospensione pronunciata dal giudice di appello, sulla scorta dell’alligazione dei gravi motivi, attinenti principalmente all’irreparabilità ed all’irreversibilità del danno.

 

La previsione che la sentenza impugnata possa essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ha indotto qualche autore a sostenere che la sentenza di condanna per responsabilità amministrativa è assimilabile a quella di condanna per responsabilità penale perché per entrambe opera il principio di presunzione di non colpevolezza, solennemente enunciato all’articolo 27, secondo comma, della Costituzione ed in virtù del quale l’incolpato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva irrevocabile.

 

In realtà, lo scopo della declaratoria di provvisoria esecutività della sentenza impugnata nel processo innanzi alla Corte dei Conti mira ad esaltarne la funzione cautelare ed a garantire, sia pure temporaneamente, le pretese creditorie di parte resistente, che, forte della sentenza di condanna in primo grado, ha il diritto di lamentare che potrebbero non venire assicurate le sue posizioni, in conseguenza della durata del giudizio di appello e dal periculum oggettivo che ne conseguirebbe.

 

Che la richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata si configuri come misura latamente cautelare nel nostro processo viene, altresì, confermato da una recente giurisprudenza di questa Corte.

 

Secondo i giudici (cfr. Ordinanza della Seconda Sezione Centrale n.0118/97/A del 19-12-1997 e n.022/98/A del 18-2-1998) le <<fondate ragioni>>, richieste dal comma 5-ter, art. 1 L. n.19/94, devono comunque fondarsi sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, nel senso che l’atto di appello (sovente strumentale per ritardare l’esecuzione della condanna) deve manifestarsi, almeno prima facie inammissibile ed, inoltre, che il pericolo di non realizzare il credito erariale si manifesti evidente, in relazione alla concreta fattispecie ed alle esplicite motivazioni alligate dal P.M. contabile (ad es., la durata del processo di appello).

 

Vi è di più: secondo la citata giurisprudenza, <<la Procura istante non deve dimostrare specifici fatti commessi dal condannato in primo grado o addurre probanti indizi che, sostanziando le fondate ragioni, stiano a dare concretezza ed attualità al “periculum in mora>>.

 

Di conseguenza le <<fondate ragioni>>, che devono essere <<esplicitamente motivate>> nell’istanza (che potrà assumere la forma del ricorso), dovranno essere alligate ed esibite dal requirente innanzi alla Sezione Centrale di appello; quindi, portate in contraddittorio nella camera di Consiglio da fissarsi dal Presidente della Sezione prima dell’udienza di discussione della causa di merito.

 

L’ordinanza di rigetto o di accoglimento (ovviamente motivata, come qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale) è inoppugnabile.

 

Ad avviso di chi scrive l’istanza per la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata deve essere avanzata dal P.G. (e non dal P.R.) ogni qual volta la condanna penale, ai sensi dell’art.6, secondo comma, della L. n.97/2001, venga trasmessa per gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

 

Nel precedente paragrafo (lett. B, pag. 15) ho posto in evidenza che, per effetto dell’esaurimento del giudizio di primo grado, tutto le incombenze cautelari devono ritenersi affidate al P.G., in qualità di Pubblico Ministero di secondo grado.

 

Poiché, dunque, risulta pronunciata una sentenza di condanna per danno erariale, nella sopravvenienza della condanna penale, nessun ruolo può ancora residuare al P.R.

 

Questi, ai sensi del comma 5-ter, può avere chiesto, per suo conto, la provvisoria esecuzione della sentenza contabile di primo grado, ma non essendo poi destinatario della sentenza penale di condanna, ex art.6 L. 97/2001, sarà sprovvisto dei nuovi elementi di cui, invece, dispone il P.G.

 

Il problema è un altro: può il P.G. chiedere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e poi, acquisiti gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato in sede penale, richiedere anche il sequestro cautelare intra causam?

 

Al quesito deve darsi risposta positiva.

 

Infatti la declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, oltre a seguire un paradigma processuale suo proprio, è considerata misura latamente cautelare; misura, cioè, che conserva l’evidenziata funzione conservativa post causam, pur senza costituire un vero e proprio provvedimento cautelare ante causam o intra causam.

 

Il procedimento per il sequestro antecedente alla causa o in corso di causa, assistito o meno dalla sentenza penale di condanna, ha caratteri suoi specifici ed alquanto articolati, molto differenti dal più semplice procedimento post causam, che si esaurisce con una sola udienza e con un’ordinanza insuscettibile di impugnazione.

 

I due procedimenti possono, quindi, cumularsi sia in relazione alla gravità (economica) dell’illecito penale, accertato con la sentenza di condanna penale , sia all’esito degli accertamenti patrimoniali effettuati dal P.G. a carico del condannato.

 


C)       Strumenti e limiti dell’indagine patrimoniale del P.M. presso la Corte dei Conti.

 

 

L’articolo 6, secondo comma, della legge n.97/2001 recita:

<<Nel caso di condanna per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale commessi ai fini patrimoniali la sentenza è trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato>>.

 

Questa disposizione non altera, in verità, il sistema delle competenze processuali presso la Corte dei Conti; non muta le attribuzioni degli organi requirenti, come precostituite dalle leggi 19/94,20/94 e 639/96; non affida in via esclusiva al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti la funzione di accertamento patrimoniale a carico del condannato in sede penale; e non subordina l’esercizio delle azioni cautelari, (ante causam, intra causam o post causam) esperibili in primo grado all’esito di questo accertamento.

 

La disposizione, che ha natura e scopi chiaramente cautelari, (cfr. pag.6), calata nel sistema processuale che vige innanzi alla Corte dei Conti, e dei connessi, ancorché autonomi, procedimenti cautelativi è destinata a configurare una duplice (ed alternativa) attribuzione del P.G., a seconda della fase processuale in cui viene trasmessa la sentenza penale di condanna.

 

Se, infatti, la trasmissione della pronuncia penale interviene quando il giudizio di responsabilità amministrativa è pendente in primo grado, il Procuratore Generale, in virtù della funzione di coordinamento nazionale, conferitagli dall’art. 2, terzo comma, della L. n.19/94, ha il dovere di inviarla al Procuratore Regionale territorialmente competente, invitandolo ad esercitare le opportune iniziative cautelari, qualora le stesse non siano state ancora intraprese, indipendentemente dalla sentenza penale di condanna.

 

Il P.R., in virtù dell’art. 6 L. 97/2001, avrà il compito di disporre gli accertamenti patrimoniali diretti a carico del condannato in sede penale, e, dell’esito, richiedere i sequestri conservativi ante causam o intra causam, informandone dei risultati il P.G.

 

La competenza del P.R. si radica oltre che sulle norme processuali che gli affidano le funzioni di Pubblico Ministero presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, sull’affermazione che egli è l’esclusivo promotore dei giudizi di responsabilità (Cass. SS.UU., cit. sentenza n.019/2000) ed, inoltre, sul principio, riconosciuto da tutte le giurisdizioni, che il provvedimento cautelare si solleva, in generale, in relazione alla competenza di merito dell’organo giurisdizionale (Corte dei Conti SS.RR. Cit. sentenza n.12/2000/QM).

 

L’autonomia funzionale del P.R. non può, in definitiva, ritenersi subordinata all’esito degli accertamenti patrimoniali disposti da altro organo requirente.

 

E quest’autonomia viene ulteriormente ribadita dal legame teleologico esistente tra la disposizione contenuta nell’art.6 e quella di cui al successivo art. 7 della L. 97/2001.

 

Diversamente, qualora la sentenza penale di condanna venisse trasmessa al P.G. dopo che il giudizio di responsabilità amministrativa si sia definitivamente concluso in primo grado, con una pronuncia attestativa di danno erariale, tutte le azioni cautelari devono ritenersi attribuite all’iniziativa del P.G., in qualità di Pubblico Ministero di secondo grado.

 

Per quanto il potere di richiedere sequestri cautelari in corso di causa o intra causam, ex articolo 5, comma 5, della L. n.19/94, venisse riconosciuto al P.G. - sia pure con qualche adattamento processuale - dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (SS.RR. sent. N.15/QM del 6 aprile 1995), ora, in virtù dell’art.6 della L. n.97/2001, questa competenza gli spetta indiscutibilmente quale P.M. di secondo grado, direttamente investito dalla legge ad effettuare gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato in sede penale.

 

Com’è noto la disciplina del procedimento cautelare ante causam (art.5, commi 2, 3 e 4 della L. 19/94) ed intra causam (art. 5, comma 5) risulta modellata sulle competenze del P.R.; adesso, con l’art. 6 della L. 97/2001, questa competenza deve ritenersi estesa anche al P.G.

 

Sotto questo profilo il jus novum produce certamente effetti processuali sulle attribuzioni del Procuratore generale, perché gli conferisce il potere immediato di richiedere sequestri cautelari nei confronti dell’appellante o dell’appellato.

 

Ed, inoltre, come già segnalato al precedente paragrafo B), spetta al P.G., in quanto destinatario della sentenza penale di condanna, di domandare, ai sensi dell’art.1, comma 5-ter, della L. 19/94, la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, che si ascrive anch’essa tra i provvedimenti cautelari o latamente cautelari post causam.

 

Fin qui la natura cautelativa della norma in commento; gli effetti che produce tanto nel procedimento cautelare di primo grado quanto in quello di secondo grado; ed i poteri propulsivi assegnati al P.G., quale titolare delle funzioni di coordinamento.

 

Maggiormente significativi sono, altresì, gli effetti sostanziali, che discendono dall’art.6 della L. n.97/2001, in relazione ai poteri di accertamento patrimoniale a carico del condannato in sede penale.

 

Ad avviso di chi scrive la nuova disposizione amplia enormemente i poteri d’inchiesta riconducibili alla previsione dell’art. 5, comma 6, lett. a) della L. n.19/94.

 

Anzi, a ben vedere, il jus novum introduce una vera e propria rivoluzione copernicana nella fase degli accertamenti diretti presso terzi.

 

Ed, infatti, come già ricordato al paragrafo c) del punto 1 (pag. 9 e seg.) sono destinate a cadere le consuete obbiezioni degli istituti bancari che, come è a tutti noto, si sono finora trincerati dietro la formula che essi non potevano considerarsi <<terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici>> e che, inoltre, il P.M. presso la Corte dei Conti non deteneva gli stessi poteri di accesso ai conti correnti ed ai dossiers titoli riservati al P.M. penale, ai sensi dell’art. 255 C.p.p.

 

In virtù dell’art.6 della L. n.97/2001 e del decreto legislativo n. 68/2001, che assegna al Corpo della Guardia di Finanza una primaria competenza nell’attività d’indagine connessa alla tutela dell’erario, non solo il P.R. ma anche il P.G. possono delegare gli ufficiali del Corpo ad accertare le consistenze patrimoniali presso le banche, ai fini di chiederne tempestivamente il sequestro preventivo con le formalità stabilite dagli articoli 678 e 543 C.p.c.

 

Sugli effetti sostanziali derivanti dall’art.6 L. 97/2001 e sul quomodo degli accertamenti patrimoniali reputo opportuno rinviare al lucido ed esauriente studio del collega Auriemma.

 

Mi resta soltanto da segnalare che spetta alla potestà organizzatoria del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti predisporre gli strumenti più idonei per rendere effettivi gli accertamenti di cui parla l’art. 6, chiedendo, ad es., la dotazione di un apposito nucleo investigativo presso il suo ufficio.

 

Il segreto bancario non è un castello che cade un po’ per volta a causa dell’usura dei tempi, ma perché le sfide portate dalla malavita organizzata e, per ultimo, dal terrorismo internazionale lo hanno indebolito e reso definitivamente espugnabile.

 

Basti leggere, in proposito, il D.L. 18 ottobre 2001 n.374 varato dal Governo contro i flussi finanziari diretti a scopo terroristico.