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Sintesi
della relazione orale Seminario
di studi Cosa
dice lart.6, secondo comma, L. n.97/2001? Dice
che la semplice condanna penale per i delitti contro la pubblica amministrazione commessi
a fini patrimoniali viene trasmessa al P.G. perché proceda agli accertamenti patrimoniali
a carico del condannato. La
patrimonialità, a mio avviso, è vista non come arricchimento dellautore del reato,
ma come danno patrimoniale della P.A., cioè come danno conseguente alla svendita
dellimparzialità e dellonore della P.A., come violazione delle clausole
generali di diritto pubblico, e, quindi, come lesione dei beni materiali ed immateriali
della P.A.. In
generale può dirsi che mentre lart.3 e lart.7 fanno riferimento ad alcuni
tipi di delitti contro la P.A. e si parla di sentenza penale di condanna irrevocabile,
lart.6 richiama indistintamente tutti i reati commessi contro la P.A. e sembra
collegarsi con lart.7. Se
non che allart.3 non compare la malversazione in danno dello Stato ex art.316 bis
(!) Comunque,
lart.6, secondo comma, ci impone di rispondere a tre domande:
Lo
spirito della legge La
legge 97/2001 è un provvedimento anticorruzione che pone al centro la sentenza penale ed
i conseguenti effetti automatici della sanzione accessoria (confisca) e che non prevede
solo conseguenze sul piano disciplinare ma esige che i corrotti vengano giudicati innanzi
alla C.d.C. A)
Del perché la norma abbia chiaramente funzione e natura cautelare. 1.
La sentenza penale definitiva (prevista allart.6) ha effetti conseguenziali sul
patrimonio del condannato. 2.
Si colloca in una serie di disposizioni patrimoniali conseguenziali di modifica di norme
(penali, di procedura penale, ecc.) . 3.
Le indagini del P.M. contabile sono mirate alla tutela cautelare patrimoniale, e quindi
alla conservazione delle garanzie patrimoniali generiche del condannato in sede penale. B)
Del perché la norma si collochi nel sistema vigente e nelle competenze degli organi
requirenti precostituite dalle leggi 19 e 20 del 94 e 639 del 96. Si
pensi alle 1.
Attribuzioni conferite al P.R. dallart.2, primo comma, della L. 19/94 2.
SS.UU. Cass. (19/2000): I P.R. sono gli esclusivi promotori dei giudizi di responsabilità
in campo regionale e dei connessi, ancorché autonomi, giudizi cautelari in 1°grado. 3.
SS.RR. Corte dei Conti (n.12/2000/QM) la competenza cautelare si radica presso la Sezione
competente nel merito. Tre
conseguenze: ·
Ne discende che lautonomia funzionale piena dei P.R. non può essere subordinata
agli accertamenti patrimoniali effettuati dal P.G., quando il primo requirente deve agire
in via cautelare. ·
Ne discende altresì che la disposizione non riguarda solo il P.G. ma anche il P.R. ·
La norma vuole che gli accertamenti patrimoniali (ove non siano ancora effettuati) si
facciano in qualsiasi stato o grado si trovi il giudizio di responsabilità innanzi alla
Corte dei Conti quando venga trasmessa al P.G. la sentenza di condanna.
Tutto
ciò ai fini dei 3 Procedimenti cautelari. Comè
noto 3 sono le azioni cautelari esperibili innanzi alla Corte dei Conti sui noti
presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora: 1.
Sequestro cautelativo ANTE CAUSAM (art.5, commi 2,3 e 4 L.19/94); 2.
Sequestro cautelativo INTRA CAUSAM (art.5, comma 5, L.19/94); 3.
Misura cautelare POST CAUSAM (art.1, comma 5-ter, L.19/94), attinente alla dichiarazione
di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. E
giusto, a mio avviso, parlare di un duplice collegamento logico e giuridico tra le
suindicate disposizioni cautelari e la norma contenuta allart.6, secondo comma,
della legge n.97/2001. Questa
legge, infatti, produce effetti processuali nel sistema vigente innanzi alla Corte dei
Conti. Se
così è, ove la trasmissione della sentenza penale di condanna interviene quando il
giudizio di responsabilità penda in grado di appello, tutte le azioni cautelari (intra
causam e post causam) spettano al P.G. che, pertanto, dovrà dotarsi di un apposito nucleo
investigativo della Guardia di Finanza. Se,
invece, la sentenza penale sopraggiunge quando il processo penda in primo grado, la
competenza spetta al P.R.; ed il P.G. avrà il compito di trasmetterla, sollecitando le
opportune azioni cautelari, in virtù del potere di coordinamento nazionale che gli deriva
dallart.2, comma 3, L. 19/94. C)
Del perché la norma ha effetti sostanziali. La
norma amplia enormemente i poteri dinchiesta del P.M. contabile e, quindi produce
effetti sostanziali perché supera i limiti delle indagini presso terzi (banche), come
stabiliti allart.5, comma 6, lett. a) della legge n.19/94. Infatti
i poteri istruttori, riguardanti gli accertamenti diretti presso terzi (banche) contraenti
non beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici
(sequestro di documenti, audizioni personali, perizie e consulenze) risultano fortemente
ampliati e consentono al P.M. di superare il segreto bancario (Auriemma). Art.255 C.p.p. e
D. Lgvo n.68/2001 Guardia di Finanza. (V.P.G. De Dominicis) Relazione scritta Seminario
di studi sulla legge 27 marzo 2001, n. 97 recante norme sul rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Materiale di studio a cura del v.p.g. Angelo R.
De Dominicis I N D I C E
1. Aspetti
introduttivi sullinterpretazione dellart. 6, secondo comma, della L.
nr.97/2001: A)Il
problema interpretativo della nuova disposizione. B)Natura
cautelare della norma, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del
condannato in sede penale: effetti sia nel caso di pendenza in appello del giudizio di
responsabilità, sia nel caso di richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza
impugnata, ex art.1, comma 5-ter, della L. nr.19 del 14.1.1994, nel testo novellato
dallart.1,comma 1, del d.l. n.543/96 convertito nella legge nr.639 del 20.12.1996. C)Ampliamento
dei poteri di indagini e di accertamento patrimoniale dellorgano requirente di primo
e secondo grado: effetti sostanziali e di integrazione dei poteri dinchiesta
riconducibili alla previsione dellart.5, comma 6, lett. a) della L. nr.19/1994. 2.
I provvedimenti di disposizione patrimoniale rimessi alliniziativa del P.M. presso
la Corte dei Conti: A)Profili
generali del sequestro conservativo ante causam e della misura cautelare intra causam ad
opera del P.R. o del P.G.. B)La
richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, quale
strumento di garanzia patrimoniale post causam. C)Strumenti
e limiti dellindagine patrimoniale del P.M. presso la Corte dei Conti. A)
Il problema interpretativo della nuova disposizione. Nelle mie Riflessioni sulla legge 27 marzo 2001 n.97, tenute nelladunanza del consiglio dei Procuratori del giorno 15 ottobre 2001, ho manifestato qualche preoccupazione sulla corretta interpretazione dellarticolo 6, secondo comma, che, prevedendo il diretto coinvolgimento del Procuratore Generale nellattività di accertamento patrimoniale a carico del condannato in sede penale, sembra forzare il vigente sistema processuale innanzi alla Corte dei Conti. Nel nostro ordinamento, riformato, prima, dalle leggi nn.19 e 20 del 1994 e, poi, dalla legge n.639 del 1996, il ruolo istituzionale del P.G. è quello di Pubblico Ministero di secondo grado innanzi alle Sezioni Centrali di appello ed, inoltre, di coordinatore nazionale dellattività requirente di tutti i procuratori regionali presso le Sezioni locali. La disposizione appare, prima facie, non in sintonia con le competenze attribuite al P.G. nel processo di responsabilità amministrativo-contabile e ciò è inutile nasconderlo può dare adito a qualche perplessità. In dissenso con la mia relazione, che tentava di fornire una visione sistematica dello jus novum, è stato osservato che la funzione di accertamento patrimoniale del P.G. avrebbe natura propedeutica rispetto alle azioni cautelari di competenza del P.R.. La legge individuerebbe solo nel P.G. lorgano deputato a monitorare le condizioni patrimoniali del condannato; la qual cosa apparirebbe strumentale rispetto allazione risarcitoria di esclusiva competenza del primo requirente. A mio avviso, invece, è da escludere che la nuova disposizione affidi al P.G. accertamenti patrimoniali al di fuori del processo di 2° grado, tali da alterare lo schema delle attribuzioni funzionali dei pubblici ministeri nel giudizio di responsabilità amministrativa. Due sono le ragioni che mi hanno convinto a sostenere che larticolo 6, secondo comma, non abbia inteso cambiare il sistema delle competenze precostituite dalle citate leggi 19/94, 20/94 e 639/96. In primo luogo, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno affermato che i procuratori regionali sono gli esclusivi promotori dai giudizi di responsabilità innanzi alle Sezioni regionali della Corte dei Conti (cfr. sentenza n.019/2000). Lautonomia dei primi requirenti non può ritenersi circoscritta al potere dinchiesta ed alla vocatio in ius dei presunti responsabili di un danno allerario, ma si estende alluso di tutte le iniziative a garanzia della conservazione patrimoniale dellindagato e, quindi, comprende tutte le azioni dirette ad ottenere i provvedimenti cautelari sia ante causam, sia intra causam (o in corso di causa), sia post causam (come discendenti dalla dichiarazione di provvisoria esecuzione della sentenza appellata). Lautonomia di valutazione
del P.R. deve ritenersi piena, e, quindi, non subordinata agli accertamenti patrimoniali
eseguiti da altri organi: vuoi nel procedimento di cognizione della responsabilità
amministrativa, vuoi in quello incidentale finalizzato alla garanzia patrimoniale
cautelare che andrà a fondarsi, comè noto, sulla base delle due note condizioni,
del periculum in mora e del fumus boni iuris. I poteri dinchiesta e di iniziativa cautelare del P.R. sono normativamente previsti allarticolo 5, comma 6, della legge n.19 del 1994 (sequestri conservativi ante causam), allart.5, comma 2, della stessa legge n.19/94 (tutela conservativa post causam) ed, infine, allart.6, secondo comma, della legge n.97/2001, che ha introdotto un nuovo strumento cautelare intra causam, sul presupposto di un titolo specifico integrante il c.d. fumus boni iuris e discendente appunto dalla sentenza penale di condanna. Non appare, perciò, ragionevole ritenere che gli accertamenti patrimoniali del P.G. si collochino al di fuori del sistema processuale vigente, in posizione strumentale rispetto alluso che potrà farne il P.R., grazie alla sua autonomia funzionale. In secondo luogo, la disposizione in analisi amplia certamente i poteri dindagine sugli accertamenti patrimoniali finalizzati alla concessione dei provvedimenti cautelari, superando gli angusti limiti dellinchiesta contabile, di cui allart.5, comma 6, lett a) della legge n.19/94. La norma, quindi, non può riguardare solo il P.G., Pubblico Ministero di secondo grado, ma anche, e direi soprattutto, il P.R., requirente in prime cure, quando questi assuma liniziativa per ottenere la garanzia cautelare sulla base della sentenza penale di condanna, integrante, come già detto, il titolo specifico del fumus boni iuris. Larticolo 6, secondo comma, della L. n.97/2001, costituisce , altresì, condizione giuridica tipica affinché il P.R., al pari del P.G., possa richiedere la provvisoria esecuzione della sentenza della Corte dei Conti di primo grado, qualora gli venga notificato latto di impugnazione (tutela cautelare post causam). Larticolo 6, secondo comma, in commento appare, infatti, disposizione integrativa dellart.1, comma 5-ter, della legge n.19/94, nella parte in cui è prevista la declaratoria di esecutività della sentenza appellata, su istanza del P.R. o del P.G.. Risiede in ciò il collegamento funzionale tra larticolo 6 e larticolo 7 della L. n.97/2001. Sulla base delluno (art.6) il P.R. o il P.G., a seconda del momento in cui viene trasmessa la sentenza penale di condanna, e dello stato o grado in cui il processo di responsabilità si trova, effettuano gli accertamenti patrimoniali; mentre sulla base della sentenza irrevocabile di condanna (art.7) il solo P.R. sarà tenuto a promuovere leventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Larticolo 6, comma secondo, della L. n.97/2001 innova il sistema processuale contabile perché, prevedendo che una sentenza di condanna venga trasmessa in pendenza del giudizio di secondo grado, obbliga il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti a disporre gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato al fine di promuovere i provvedimenti cautelari intra causam (in grado di appello). Attesa lobbligatorietà di questi accertamenti, ove il giudizio di responsabilità penda in primo grado o non sia ancora iniziato, il P.G. ha il dovere di trasmettere la sentenza penale al P.R., sollecitando lazione cautelare di competenza di questultimo. Larticolo 6, secondo comma, della L. n.97/2001 vuole, in definitiva, che in qualsiasi grado o stato il giudizio di responsabilità si trovi, debbano essere effettuati gli accertamenti patrimoniali e, quindi, essere richiesti i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni. La ragione per la quale la disposizione investe direttamente il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, e non anche il P.R. territorialmente competente, a questo punto si manifesta alquanto chiara. La legge vuole non solo che sia il P.G. ad assumere le opportune iniziative cautelari quando la causa penda in grado di appello, ma esige anche che il massimo organo requirente, titolare della funzione di coordinamento, ai sensi dellart.2, terzo comma della L. n.19/94, orienti lattività dei procuratori regionali, trasmettendo loro la sentenza penale di condanna e sollecitandoli ad intraprendere le iniziative necessarie, mirate alla concessione del provvedimento di sequestro dei beni dellindagato o del convenuto, ove costui abbia riportato una condanna penale per uno dei delitti previsti al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale. Lintera legge n.97/2001 è protesa a fare piazza pulita dei corrotti ed a colpirli non solo sul versante penale e disciplinare, ma anche, e forse soprattutto, su quello patrimoniale. I corrotti, in rapporto di servizio con la P.A., non possono più trincerarsi dietro la discrezionalità amministrativa per attenuare, ritardare o eludere i provvedimenti disciplinari, di sospensione dal servizio, di trasferimento e perfino di licenziamento dallimpiego. La nuova legge anticorruzione, che, tra laltro, amplia la platea di coloro che possono essere assoggettati al giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei Conti (cfr. articoli 3 e 7 L. n.97/2001) vuole, però, che sia innanzitutto la sentenza penale di condanna ad affermare la responsabilità di coloro che hanno avuto un rapporto (anche concessorio o associativo) con la P.A. La pronuncia penale di condanna serve, quindi, a dimostrare, già tutto? Il problema è aperto: ma chi scrive concorda con la tesi di altro relatore (Auriemma) che considera non perfettamente sovrapponibile il fatto illecito penale a quello amministrativo-contabile. La legge 27 marzo 2001 n.97 è un provvedimento legislativo anticorruzione di grande efficacia ed a carattere fortemente innovativo, che pone in prima linea lazione penale, i provvedimenti ablativi di confisca e la conseguente declaratoria di responsabilità. Se così è, lo spirito di questa legge è anche quello di considerare lazione pubblica risarcitoria, e le connesse o autonome azioni cautelari, a rimorchio della sentenza penale di condanna. La mens legis della L. 97/2001, la sua funzione teleologica o finalistica, è quella di sollecitare lerogazione della condanna patrimoniale e di fornire al P.M. presso la Corte dei Conti il titolo giuridico (la sentenza di condanna penale) per reclamare, entro il più breve tempo possibile, la concessione delle opportune misure conservative. In gioco non vi è soltanto la restituzione dellillecita locupletazione o il frutto immorale del mercimonio, ma linadempimento degli obblighi che discendono dal dovere di imparzialità, ed, inoltre, la violazione delle clausole generali di diritto pubblico, lesive dellimmagine, della legalità e del buon andamento della P.A. Lanalisi interpretativa dellarticolo 6, ed il suo collegamento funzionale con larticolo 7 (allorché le indagini patrimoniali debbano essere effettuate dal P.R.) induce, a questo punto, a disegnare il seguente quadro dinsieme. Va innanzitutto evidenziato che mentre gli articoli 3 e 7 fanno riferimento, rispettivamente, allinizio dellazione penale o alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna penale per alcuni dei delitti previsti al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale (limitatamente, quindi, ai reati di peculato, ex art.314 C.p., di concussione, ex art. 317 C.p., di corruzione per atto dufficio, ex art. 318 C.p., di corruzione per atto contrario ai doveri dufficio, ex art. 319 C.p., di corruzione in atti giudiziari, ex art. 319-ter C.p., di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, ex art. 320 C.p.) larticolo 6 in analisi fa riferimento indistintamente a tutti i delitti compresi nel suddetto Capo, purchè commessi a fini patrimoniali. Qui la patrimonialità va intesa come danno pubblico: come nocumento diretto o indiretto al patrimonio pubblico considerato nel suo complesso, comprensivo, cioè, di beni materiali ed immateriali. Inoltre, mentre lanzidetto articolo 7 parla di sentenza irrevocabile di condanna, cioè di sentenza inoppugnabile per scadenza dei termini processuali per adire al giudizio di appello o a quello in Cassazione, larticolo 6 parla di sentenza penale (definitiva) di primo grado, trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti per lesercizio di accertamenti patrimoniali a carico del condannato. La norma stabilisce, quindi, che anche la sola sentenza penale di primo grado può produrre effetti sul patrimonio del condannato, ancora prima della sua irrevocabilità o del suo conclusivo passaggio in giudicato. Ciò sembra evidenziare, senza ombra di dubbio, che la disposizione in analisi è chiaramente finalizzata allo scopo della tutela cautelare ed alladozione dei provvedimenti di conservazione delle garanzie patrimoniali generiche a carico di colui che ha un rapporto di servizio con la P.A. e che trovasi o nelle condizioni di essere assoggettato ad un giudizio di responsabilità su iniziativa del P.R. o nella situazione di poter impugnare una sentenza contabile, emessa in primo grado, ovvero ancora di essere parte (appellante o appellata) in un giudizio di secondo grado innanzi ad una Sezione Centrale di appello della Corte dei Conti. Lo scopo cautelare dellarticolo 6 si deduce anche da unulteriore considerazione. La norma in commento è inserita in un quadro di disposizioni che hanno tutte effetti patrimoniali consequenziali e che integrano o il codice penale (primo comma dellart. 6) o il codice di procedura penale (terzo comma dellart.6) o la disciplina delle misure cautelari in sede di responsabilità amministrativo-contabile (secondo comma dellart.6) o i provvedimenti amministrativi conseguenti alle misure ablative di confisca stabilite dagli articoli 322-ter e 335-bis del C.p. La nuova disposizione, che concerne specificatamente le misure di salvaguardia incidenti sul patrimonio del condannato in sede penale, non costituisce una disposizione integrativa del C.p., nè una pena accessoria di quella penale ma norma autonoma, propulsiva ed ampliativa dei poteri dindagine patrimoniale del P.M. contabile, finalizzata alla concessione di provvedimenti cautelari in qualsiasi stato o grado si trovi la causa innanzi alla Corte dei Conti. Se il quadro sopra descritto è accettabile sotto il profilo sistematico, due sono gli strumenti di collegamento che possono ragionevolmente proporsi. Nel primo (lett. B del paragrafo seguente) larticolo 6 della L. 97/2001 dovrebbe collegarsi allart.1, comma 5-ter della L. n.19/94 e, quindi, alla richiesta, da parte del P.G. o del P.R., delle misure cautelari post causam. Nel secondo (lett. C del terzo paragrafo) lo stesso articolo 6 dovrebbe collegarsi allart.5 comma 6 della L. n.19/94, e, cioè, ai poteri di accertamento patrimoniali diretti, effettuati dal P.G. o dal P.R. sul presupposto della sentenza penale di condanna, nellintento di richiedere provvedimenti conservativi intra causam o in corso di causa. B)
Natura cautelare della norma, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale
generica del condannato in sede penale: effetti sia nel caso di pendenza in appello del
giudizio di responsabilità, sia nel caso di richiesta di provvisoria esecuzione della
sentenza impugnata, ex art.1, comma 5-ter, della L. nr.19 del 14.1.1994, nel testo
novellato dallart.1,comma 1, del d.l. n.543/96 convertito nella legge nr.639 del
20.12.1996. Larticolo
6 della L. n. 97/2001, come già evidenziato, sembra collegarsi, sul piano
logico-sistematico, allart.1, comma 5-ter, della legge n.19 del 14-01-1994, nel
testo novellato dallart.1, comma 1, del D.L. n.543/96, convertito nella legge
20-12-1996 n.639. <<Il
ricorso alle sezioni giurisdizionali centrali sospende lesecuzione della sentenza
impugnata. La
sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del procuratore regionale
territorialmente competente o del procuratore generale, quando vi siano fondate ragioni ed
esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la
sentenza sia provvisoriamente esecutiva>>. In
analogia col giudizio penale, e diversamente da quanto avviene nel giudizio civile, dove
la sentenza di condanna di primo grado è immediatamente esecutiva, la predetta
disposizione della L.19/94 stabilisce che lappello sospende lefficacia della
sentenza impugnata. Il
P.M., tuttavia, può chiedere al giudice ad quem, di concedere la provvisoria esecuzione
della sentenza di condanna di primo grado. La
richiesta dellorgano requirente deve fondarsi - così come avviene nella domanda di
concessione delle misure cautelari ante causam - sul presupposto del periculum in mora -
del fumus boni iuris si deve prescindere perché esso discende chiaramente dalla stessa
sentenza di condanna - che, nella specie, si configura di maggiore ampiezza: infatti, al
timore di perdere le garanzie del credito erariale, devono alligarsi le <<fondate
ragioni, esplicitamente motivate>> che giustificano lesecuzione (anticipata)
della sentenza appellata. Se
non che gli atti di esecuzione, (diffide alladempimento, pignoramento o
quantaltro) sono a carico delle amministrazioni danneggiate; per cui il P.M.
contabile, ottenuto il provvedimento ordinatorio (che avrà la forma dellordinanza e
non del decreto, e che, pertanto, non potrà essere pronunciato inaudita altera parte) (1)
non avrà altro potere se non quello di difendere il titolo cautelare qualora
lo stesso, comè probabile, venga impugnato innanzi al collegio. La
scarsa applicazione dellistituto della richiesta di provvisoria esecuzione delle
sentenze impugnate, che si configura come una sorta di misura cautelare post causam,
discende dalla considerazione che, diversamente del processo penale, il P.M. presso la
Corte dei Conti non cura lesecuzione della sentenza di condanna. La
condanna patrimoniale, provvisoria o definitiva, divenuta titolo esecutivo,
viene trasmessa, a cura della segreteria del P.M., alle amministrazioni interessate
perché provvedano al concreto recupero delle somme stabilite in sentenza, attraverso i
modi e le forme stabilite dal R.D. n.776/1909 (ritenute sugli stipendi, ecc.) o mediante
il procedimento disciplinato per lesecuzione civile, di cui agli articoli 474 e
segg. C.p.c.; e, quindi, senza alcun intervento diretto dellorgano giudiziario
requirente. (2). Questultimo,
tuttavia, essendo lorgano istituzionale, che agisce in rappresentanza e
nellinteresse della legge, secondo una parte della dottrina (Oricchio) avrebbe anche
il potere di vigilare sulla esecuzione della sentenza di condanna, in qualità di
sostituto processuale, ex art.81 C.p.c. e 2900 C.c. (azione surrogatoria), qualora
lamministrazione danneggiata rimanga inerte. La
tesi è affascinante, ma ardita. Essa
non tiene conto che il P.M. presso la Corte dei Conti non ha il potere di costituirsi
innanzi ad unaltra magistratura. Ed
in assenza di una specifica disposizione di legge che gli attribuisca anche il potere di
vigilare sulla esecuzione della sentenza di condanna, il P.M. contabile non è ancora il
giudice dellesecuzione. Egli
conserva solo il potere di agire con la richiesta del sequestro conservativo ante causam
(ex art.5, comma 2, L. n.19/94) oppure con listanza per la provvisoria esecuzione
della sentenza impugnata (che costituisce, nella sostanza, una misura cautelare post
causam), ex art.1, comma 5-ter, L. n.19/94. Dati
questi presupposti, lart.6 L. n.97/2001 in commento si inserisce nella prima fase
della tutela cautelare post causam (essendo la seconda fase, quella dellesecuzione
vera e propria, riservata alla P.A. danneggiata) e, quindi, nellipotesi
dellistanza per la concessione del provvedimento ordinatorio che dovrà adottare il
giudice designato in camera di Consiglio audita altera parte, ai sensi
dellart.1, comma 5-ter, della L. n.19/94, come novellata dalla L. n.636/96. ------------------------------- (1)
Si concorda con lorientamento della Sez. I Centrale (n. 011 del 20 marzo 2001) che
ammette il sequestro conservativo in pendenza di appello allorchè ricorrà una situazione
di assoluta urgenza, ai sensi dellart. 669-sexies, comma 2, C.p.c. (2)
Tra le fonti normative ai fini dellesecuzione delle sentenze di condanna
pronunciate dalla Corte dei Conti si ricorda lart.76 T.U. n.1214/1934, il R.D.
n.776/1909, modificato dal D.L. n.79/97, conv. nella L. n.140/1997 (cessione di crediti,
cartolarizzazione dei crediti), gli artt. 636-641 R.D. n.827/1924, lart. 24 del R.D.
1038/1933 e R.D. n.295/1939. ------------------------------- C)
Ampliamento dei poteri di indagini e di accertamento patrimoniale dellorgano
requirente di primo e secondo grado: effetti sostanziali e di integrazione dei poteri
dinchiesta riconducibili alla previsione dellart.5, comma 6, lett. a) della L.
nr.19/1994. Lart.6
della legge n.97/2001 sembra collegarsi, altresì, allart.5, comma 6, della L.
n.19/94, per quanto riguarda le attività istruttorie del P.R. ivi contemplate. <<Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 4 dellart.2 (ordinanza di conferma,
modifica o revoca del sequestro ante causam, concesso con decreto) il procuratore
regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre: a)
lesibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le
pubbliche amministrazioni e di terzi contraenti e beneficiari di provvidenze finanziarie a
carico dei bilanci pubblici; b)
il sequestro dei documenti; c)
audizioni personali; d)
perizia e consulenza>>. La
suindicata disposizione, ancorchè riferita alla disciplina ed allambito dei poteri
istruttori del P.R., ha una portata meno ampia di quella stabilita dallart.6 L.
n.97/2001; perciò, a mio avviso, lart.5, comma 6, della L. n.19/94 deve ritenersi
integrato dallo ius novum. Come
risulta evidente, il potere conferito al P.G. di procedere <<ad accertamenti
patrimoniali a carico del condannato>> è formulazione che si manifesta più ampia
di quella stabilita alla lett. a) dellart. 5, comma 6, della L. n.19/94. Il
potere di accertamento patrimoniale, conferito dallart.6, secondo comma, L.
n.97/2001, non è limitato allesibizione di documenti o alle ispezioni ed agli
accertamenti diretti
presso terzi contraenti o beneficiari di provvidenze
finanziarie a carico di bilanci pubblici. Questultima
proposizione costituisce disposizione fortemente limitativa dei poteri di accertamento
patrimoniale del P.M., perché i terzi (le banche) possono opporre di non essere
contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche. In
altri termini, il nuovo potere di accertamento patrimoniale, come discendente
dallart. 6 della L. n.97/2001, si manifesta certamente più ampio di quello
stabilito dallart.5, comma 6, della L. n.19/94. Per
queste ragioni la nuova disposizione non può riguardare soltanto il Procuratore Generale,
perchè, essendo integrativa delle attività istruttorie finalizzate agli
<<accertamenti patrimoniali>>, amplia anche i corrispondenti poteri del P.R.,
ex art. 5 comma 6 L. n.19/94. A
mio avviso, i poteri di accertamento patrimoniale, attribuiti al P.G. dalla legge
n.97/2001, non solo integrano le attività istruttorie di competenza del P.R., ex lege
n.19/94, ma risolvono, per certi aspetti, il problema del segreto bancario. Il
muro che occorre infrangere concerne, come si è prima accennato, proprio il c.d. segreto
bancario sovente utilizzato dagli istituti di credito. Tenendo
presente che nelle economie avanzate il ruolo delle banche è cambiato e che esse, oltre
che ad intrattenere rapporti di conto corrente con i clienti, gestiscono fondi, titoli al
portatore (BOT e CCT), partecipazioni nei capitali di società di leasing e di factoring,
la questione che si pone è, appunto, quella del segreto bancario e di come possa essere
infranto. Il
c.d. <<segreto bancario>> non è previsto da alcuna norma di legge e
costituisce solo un dovere di riservatezza della banca, che attiene ai rapporti con i suoi
clienti, dovere che viene meno laddove, come nel caso dellart. 547 C.p.c., sia la
legge ad imporre alla banca lobbligo di fornire determinate notizie o quando vi sia
un ordine da parte del giudice civile o penale nellambito di un processo (Trib.
Roma, 20-2-1981, Mostacci). Il
c.d. >>segreto bancario>> non rientra nellelencazione tassativa dei
segreti contenuta negli artt. 200 e 201 C.p.p. (Trib. Napoli, 7-3-1996, Chisari). In
relazione al <<segreto bancario>>, ed alle deroghe stabilite, non sussiste una
posizione giuridica soggettiva costituzionalmente protetta da parte dei clienti delle
banche (Corte Costituzionale, sentenza n.9 del 26-2-1992). Secondo la Corte
Costituzionale (cit. sentenza 1992) <<le scelte discrezionali del legislatore, ove
si orientino a favore della tutela del segreto bancario, non possono spingersi fino al
punto di fare di questultimo un ostacolo alladempimento di doveri inderogabili
di solidarietà
ovvero fino al punto di farne derivare il benchè minimo
intralcio allattuazione delle esigenze costituzionali primarie, come quelle connesse
allamministrazione della giustizia>>.
Vero
è che nessuno è legittimato a far valere in nome proprio un diritto altrui al di fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge (art.81 C.p.c.), (per cui) la banca non
potrebbe opporre allordine di esibizione il danno che ne ricaverebbe un altro
soggetto (cfr. Corte di appello di Milano, 27-7-1997). Reputa,
tuttavia, la dottrina (R. Vigo, Novissimo Digesto) che la lunga consuetudine praeter
legem, favorevole al rispetto del segreto bancario, può essere superata soltanto con una
specifica disposizione di legge oppure con un ordine del giudice emesso in corso di causa. La problematica in discorso, concernente il tema del superamento del segreto bancario, può, peraltro, ritenersi ampiamente spiegata dalle lucide argomentazioni esposte da altro relatore (Auriemma) al quale il presente studio fa rinvio. Qui può dirsi soltanto che, per superare lobbiezione che i terzi non sono contraenti o beneficiari di provvidenze pubbliche, e per aggirare lostacolo, interposto dalle banche, secondo cui <<agli accertamenti patrimoniali finalizzati alla richiesta di provvedimenti cautelari non possono essere estese le norme previste per gli accertamenti in materia di responsabilità penale, ex art.255 c.p.p.>>, occorre delegare la Guardia di Finanza, in funzione di polizia giudiziaria del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, a richiedere le informazioni bancarie necessarie. Ed, infatti, mentre con lart.5, comma 6, lett. a) della L. n.19/94 il P.M. contabile non deteneva il potere di accertare la consistenza dei conti correnti e/o dei dossiers titoli gestiti dagli istituti di credito, ora, in virtù dellart.6, secondo comma, della L. n.97/2001, dispone degli strumenti operativi per superare lopposizione del segreto bancario, e ciò indipendentemente dai poteri coercitivi di cui si giova il Procuratore della Repubblica ai sensi dellart.255 c.p.p..
I
provvedimenti di disposizione patrimoniale rimessi alliniziativa del P.M. presso la
Corte dei Conti.
A)
Profili generali del sequestro conservativo ante causam e della misura
cautelare intra causam ad opera del P.R. o
del P.G. Lart.5, comma 2,
della legge n.19/94 prevede lipotesi del sequestro conservativo ante causam, su
iniziativa del P.M. presso la Corte dei Conti, a condizione che sussistano, e siano
alligati, i due noti presupposti, del fumus boni iuris, o della ragionevole apparenza del
diritto fatto valere, e del periculum in mora o del fondato timore di perdere la garanzia
patrimoniale a carico del presunto debitore. Le SS.RR. della Corte
dei Conti, con sentenza 15 febbraio 2000 n.2/QM, hanno affermato che la competenza ad
adottare i provvedimenti cautelari, tanto nella fase anteriore allinstaurazione del
giudizio, quanto in quella ricadente in corso di causa, spetta al Giudice designato dal
Presidente della Sezione. Comè noto, il
procedimento cautelare innanzi alla Corte dei Conti, si compone di due fasi. Nella prima fase il
P.M. assume liniziativa di richiedere al Presidente della Sezione un provvedimento
di sequestro conservativo ante causam, alligando un principio di prova del diritto
creditorio (fumus boni iuris) ed il fondato timore di perdere la garanzia del credito,
come desumibile dalla gravità della pretesa risarcitoria, dalla consistenza patrimoniale
del presunto debitore e dai comportamenti di questultimo che, potendo disporre
liberamente dei suoi beni, fa supporre che intende sottrarli allesecuzione
(periculum in mora). Il Presidente, dopo un
esame sommario della richiesta cautelare, emette decreto motivato, inaudita altera parte,
fissando un termine non superiore a 45 gg., entro il quale le parti dovranno comparire
innanzi al Giudice designato per la conferma, la modifica o la revoca del
provvedimento stesso. Nel decreto, concessivo
della misura cautelare, è altresì nominato il Giudice monocratico, deputato al controllo
ex post del provvedimento presidenziale; in esso viene, altresì, fissato un termine non
superiore a 30 gg. per la notifica della domanda e per lesecuzione del sequestro. Questa fase, detta a
cognizione sommaria, è connotata dai caratteri della tempestività e della segretezza
(Oricchio). La ragione di dette
connotazioni si deve alla minore efficacia del procedimento cautelare innanzi alla Corte
dei Conti rispetto al corrispondente procedimento innanzi allA.G.O., modellato
secondo il nuovo rito voluto dalla L. n.353/1990, che ha, tra laltro, abolito il
giudizio di convalida nel rito civile. Infatti, <<il
giudice contabile non può disporre il sequestro di beni non più presenti nel patrimonio
del convenuto, né può dichiarare linefficacia di atti di disposizione
fraudolenta>> (Bax), configurandosi, quindi, in sede contabile,
linammissibilità dellazione revocatoria, ex art. 2901 C.c., e
dellazione surrogatoria, ex art. 2900 C.c. Al riguardo, per quanto
la giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. SS.RR. 6 aprile 1995 n.15/QM e 20 Gennaio
1998 n.2/QM) abbia affermato che la disciplina cautelare contenuta nelle disposizioni del
codice del rito civile, come novellate dalla legge n.353/1990, abbia carattere generale e
si applica al rito contabile, <<in quanto compatibile>>, grazie al rinvio
dinamico di cui allart. 26 del r.d. 13-8-1933 n.1038, evidenti sono le differenze
tra i due procedimenti cautelari. Nel rito civile
lordinanza cautelare (e non il decreto) è concessa, di norma, sentite le parti; la
fase della conferma del provvedimento avviene innanzi allo stesso giudice istruttore; i
termini per ludienza di conferma sono ridottissimi (15 e 18 giorni); il giudice
istruttore, prima di concedere il provvedimento cautelare, assume sommarie informazioni. Nel rito contabile,
invece, il decreto presidenziale avviene sempre inaudita altera parte; la fase del
controllo implica linstaurazione di un contraddittorio pieno, ancorché posticipato;
i termini sono più ampi (45 e 30 giorni); il presidente concede il decreto di sequestro
preventivo sulla scorta delle prime valutazioni alligate dal P.M. contabile. Soltanto, dunque, nella
seconda fase, detta dellautorizzazione o della conferma, viene discussa ed accertata
la legittimità del decreto presidenziale di sequestro. Il Giudice designato
decide con ordinanza motivata, assunta in pubblica udienza (e non in camera di consiglio)
ed, in caso di conferma o di accoglimento, stabilisce un termine non superiore a sessanta
giorni per il deposito dellatto di citazione (cfr. SS.RR. n.6/QM/94; 15/QM/95 e
25/QM/95). Questo termine è stato
ritenuto perentorio dalla giurisprudenza (cfr. SS.RR. n.2/QM/1998) in considerazione che
<<lintero sistema delle misure cautelari innanzi alla Corte dei Conti sono
delineate come strumentali rispetto al giudizio di merito>> (Oricchio). Tuttavia la connessione
strumentale tra giudizio cautelare e giudizio di merito non altera assolutamente la loro
rispettiva autonomia. Con questa seconda
fase, che si ribadisce - conserva la sua autonomia rispetto al giudizio di merito,
sembra concludersi lintervento del giudice monocratico (Presidente della Sezione
Giudice designato). Un dubbio, tuttavia,
rimane perché, in applicazione dellart.669-decies c.p.c., il sequestrato potrebbe
richiedere (al medesimo giudice designato?) la modifica dellordinanza di conferma
del sequestro, per lavvento di fatti nuovi, modificativi della situazione
precedente. Il problema, in
verità, sussiste in quanto, comè noto, tutti i provvedimenti cautelari sono
revocabili e sono assistiti dalla clausola rebus sic stantibus (SS.RR. n.2/2000/QM). In disparte
questultima chiosa, il sequestrato può impugnare lordinanza del Giudice
designato innanzi al Collegio, eccependo eventuali errores in procedendo o in giudicando. La fase del reclamo al collegio, asperibile in virtù dellart.669-terdecies C.p.c., deve iniziare entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dellordinanza, ai sensi dellart.739, secondo comma, C.p.c., e si conclude con una (seconda) ordinanza, presa in camera di Consiglio, a contraddittorio pieno. Anche questa decisione è assoggettabile ai normali mezzi di impugnazione. Chiusa la fase cautelare, che potrà svolgersi in parallelo con quella di merito, (ancorché da essa ne sia autonoma) il sequestro conservativo si converte ipso iure in pignoramento, ai sensi dellart. 686 C.p.c., ove, appunto, il giudizio di merito si concluda con una sentenza (irrevocabile) di condanna a carico del convenuto-sequestrato. Diversamente, nel caso che intervenga una pronuncia di assoluzione, la misura cautelare perderà efficacia, ex art.669-novies C.p.c. Il quadro del procedimento cautelare ante causam, sommariamente delineato, va completato con due ultime notazioni: innanzitutto, lAmministrazione danneggiata è da ritenersi estranea al giudizio de quo, per carenza dinteresse, e, quindi, essa non può chiedere una diminuzione del sequestro conservativo (Corte dei Conti, Sez. I Centrale n.52/1999); inoltre, alla procedura cautelare non sembra applicarsi la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (1° agosto-15 settembre), ex art. 3 L. 742/1969. Quid iuris se lazione cautelare o non sia stata iniziata dal P.R. in primo grado oppure sia stata respinta e non accolta dal Giudice designato e, nel frattempo, risulti notificata al Procuratore Generale la sentenza penale di condanna, ai sensi dellart.6, secondo comma, della L. 97/2001? La soluzione al problema potrebbe essere la seguente. Ove sia stato già esaurito il giudizio di primo grado, con la sentenza della Sezione regionale che si sia pronunciata nel merito, dellintero procedimento cautelare rimane investito il Procuratore Generale, che deve disporre immediatamente gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato (in sede penale ed in sede contabile). Il P.G. ha tuttavia la facoltà di invocare preventivamente lapplicazione dellart.1, comma 5-ter, L. n.19/94, richiedendo che limpugnata sentenza di primo grado venga dichiarata provvisoriamente esecutiva. A mio avviso, sussistono sufficienti ragioni logiche e cronologiche affinchè il P.G., nelle more degli accertamenti patrimoniali a carico del condannato (in sede penale ed in sede contabile) privilegi la richiesta della misura cautelare post causam, invocando la declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata (cfr. il seguente paragrafo B). Se, però, dagli accertamenti patrimoniali dovessero emergere elementi tali da rendere inappagante la già concessa provvisoria esecuzione, lo stesso P.G. potrà richiedere il sequestro conservativo in corso di causa o intra causam, ai sensi dellart.5, comma 5, della L. n.19/94. Ricorrendo questa seconda ipotesi si dovrà prima chiedere il provvedimento cautelare al Presidente della Sezione Centrale di appello, inaudita altera parte, e, poi, entro 30 giorni, dare esecuzione al sequestro, e, nel contempo, chiamare in contraddittorio il sequestrato, alludienza dibattimentale innanzi al Giudice designato per la conferma, la notifica o la revoca del decreto presidenziale. Dovrà, cioè, essere applicato il procedimento cautelare di primo grado con gli adattamenti necessari al giudizio di appello. Seguirà, eventualmente, la fase del reclamo al collegio, che non sospende lesecuzione del sequestro, e le altre consentite impugnazioni. Infine, secondo la giurisprudenza, limpugnazione dellordinanza collegiale, emessa in grado di appello, deve essere assegnata ad altra Sezione Centrale (Sez. I Centrale n.58/1999). Tutto ciò, dunque, se la causa sia stata definitivamente decisa in prime cure ed il riesame della causa in grado di appello non sia stato ancora devoluto al giudice di secondo grado. Ricorrendo, invece, lipotesi della pendenza del
giudizio di merito in primo grado, il P.G. avrà il compito di trasmettere la sentenza
penale di condanna al P.R. competente, invitandolo ad effettuare gli accertamenti a carico
del condannato ed a richiedere le eventuali misure patrimoniali cautelari ante causam o
intra causam. Ed è proprio questa la funzione di coordinamento che investe il P.G.: affidare allorgano requirente territorialmente competente le indagini patrimoniali ed, inoltre, monitorare i risultati, attivando, se del caso, le azioni propulsive e di controllo che rientrano nella sua esclusiva competenza istituzionale.
B)
La richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, quale
strumento di garanzia patrimoniale post causam. Lart. 1, comma
5-ter, della legge n.19/94, come novellata dalla L. n.639/96, recita: <<il ricorso
alle Sezioni giurisdizionali centrali (di appello) sospende lesecuzione della
sentenza impugnata. La Sezione giurisdizionale centrale, tuttavia, su istanza del
Procuratore regionale territorialmente competente o del Procuratore Generale, quando vi
siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate può disporre, con ordinanza motivata,
sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva>>. Dalla
surriportata disposizione discende che lappello innanzi alle Sezioni Centrali della
Corte dei Conti, oltre ad avere il tipico effetto devolutivo, ha anche leffetto
sospensivo della sentenza di primo grado. In
disparte le considerazioni svolte a pag. 7 del presente studio (lett. B), la richiesta di
provvisoria esecuzione della sentenza impugnata si iscrive nel novero delle misure
cautelari post causam perché tende ad anticipare gli effetti patrimoniali che potrebbero
derivare dalla emananda sentenza di appello. Situazione
opposta o inversa a quella in esame era prevista allarticolo 77 del T.U. n.1214 del
1934 ed agli articoli 91 e 92 del Reg. di procedura n.1038/1933, in ordine alla
dichiarazione di sospensione dellefficacia della sentenza impugnata. Linibitoria
della sentenza di condanna veniva invocata dal soccombente in primo grado poiché,
comè noto, fino al momento nelle leggi di riforma del 1994 e 1996, i gravami non
sospendevano lesecuzione delle decisioni impugnate. La
giurisprudenza dellepoca, spesso conformandosi agli indirizzi del Consiglio di Stato
in materia di sospensione dellefficacia dei provvedimenti impugnati, richiedeva che
linteressato alligasse il danno grave ed irreparabile, come derivante
dallesecuzione della sentenza di primo grado, e la manifesta apparenza del suo
diritto o interesse reclamato in appello. La
misura sospensiva endoprocessuale poteva essere richiesta in calce al ricorso di appello
(art.92 seg.) o con atto separato, ed implicava ladozione di una ordinanza presa in
camera di consiglio, con laudizione delle parti, non oltre la seconda udienza di
discussione innanzi alla Sezione adita. Linnovazione
normativa, a seguito della Legge n.639 del 1996, ha comportato una sostanziale divergenza
tra il sistema vigente nel giudizio contabile e quello nel processo civile (articoli 282 e
283 C.p.c.); in questultimo è prevista limmediata esecutività della sentenza
di primo grado, salva la dichiarazione di sospensione pronunciata dal giudice di appello,
sulla scorta dellalligazione dei gravi motivi, attinenti principalmente
allirreparabilità ed allirreversibilità del danno. La
previsione che la sentenza impugnata possa essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ha
indotto qualche autore a sostenere che la sentenza di condanna per responsabilità
amministrativa è assimilabile a quella di condanna per responsabilità penale perché per
entrambe opera il principio di presunzione di non colpevolezza, solennemente enunciato
allarticolo 27, secondo comma, della Costituzione ed in virtù del quale
lincolpato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva
irrevocabile. In
realtà, lo scopo della declaratoria di provvisoria esecutività della sentenza impugnata
nel processo innanzi alla Corte dei Conti mira ad esaltarne la funzione cautelare ed a
garantire, sia pure temporaneamente, le pretese creditorie di parte resistente, che, forte
della sentenza di condanna in primo grado, ha il diritto di lamentare che potrebbero non
venire assicurate le sue posizioni, in conseguenza della durata del giudizio di appello e
dal periculum oggettivo che ne conseguirebbe. Che
la richiesta di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata si configuri come misura
latamente cautelare nel nostro processo viene, altresì, confermato da una recente
giurisprudenza di questa Corte. Secondo
i giudici (cfr. Ordinanza della Seconda Sezione Centrale n.0118/97/A del 19-12-1997 e
n.022/98/A del 18-2-1998) le <<fondate ragioni>>, richieste dal comma 5-ter,
art. 1 L. n.19/94, devono comunque fondarsi sul fumus boni iuris e sul periculum in mora,
nel senso che latto di appello (sovente strumentale per ritardare lesecuzione
della condanna) deve manifestarsi, almeno prima facie inammissibile ed, inoltre, che il
pericolo di non realizzare il credito erariale si manifesti evidente, in relazione alla
concreta fattispecie ed alle esplicite motivazioni alligate dal P.M. contabile (ad es., la
durata del processo di appello). Vi
è di più: secondo la citata giurisprudenza, <<la Procura istante non deve
dimostrare specifici fatti commessi dal condannato in primo grado o addurre probanti
indizi che, sostanziando le fondate ragioni, stiano a dare concretezza ed attualità al
periculum in mora>>. Di
conseguenza le <<fondate ragioni>>, che devono essere <<esplicitamente
motivate>> nellistanza (che potrà assumere la forma del ricorso), dovranno
essere alligate ed esibite dal requirente innanzi alla Sezione Centrale di appello;
quindi, portate in contraddittorio nella camera di Consiglio da fissarsi dal Presidente
della Sezione prima delludienza di discussione della causa di merito. Lordinanza
di rigetto o di accoglimento (ovviamente motivata, come qualsiasi altro provvedimento
giurisdizionale) è inoppugnabile. Ad
avviso di chi scrive listanza per la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata
deve essere avanzata dal P.G. (e non dal P.R.) ogni qual volta la condanna penale, ai
sensi dellart.6, secondo comma, della L. n.97/2001, venga trasmessa per gli
accertamenti patrimoniali a carico del condannato. Nel
precedente paragrafo (lett. B, pag. 15) ho posto in evidenza che, per effetto
dellesaurimento del giudizio di primo grado, tutto le incombenze cautelari devono
ritenersi affidate al P.G., in qualità di Pubblico Ministero di secondo grado. Poiché,
dunque, risulta pronunciata una sentenza di condanna per danno erariale, nella
sopravvenienza della condanna penale, nessun ruolo può ancora residuare al P.R. Questi,
ai sensi del comma 5-ter, può avere chiesto, per suo conto, la provvisoria esecuzione
della sentenza contabile di primo grado, ma non essendo poi destinatario della sentenza
penale di condanna, ex art.6 L. 97/2001, sarà sprovvisto dei nuovi elementi di cui,
invece, dispone il P.G. Il
problema è un altro: può il P.G. chiedere la provvisoria esecuzione della sentenza
impugnata e poi, acquisiti gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato in sede
penale, richiedere anche il sequestro cautelare intra causam? Al
quesito deve darsi risposta positiva. Infatti
la declaratoria di provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, oltre a seguire un
paradigma processuale suo proprio, è considerata misura latamente cautelare; misura,
cioè, che conserva levidenziata funzione conservativa post causam, pur senza
costituire un vero e proprio provvedimento cautelare ante causam o intra causam. Il
procedimento per il sequestro antecedente alla causa o in corso di causa, assistito o meno
dalla sentenza penale di condanna, ha caratteri suoi specifici ed alquanto articolati,
molto differenti dal più semplice procedimento post causam, che si esaurisce con una sola
udienza e con unordinanza insuscettibile di impugnazione. I
due procedimenti possono, quindi, cumularsi sia in relazione alla gravità (economica)
dellillecito penale, accertato con la sentenza di condanna penale , sia
allesito degli accertamenti patrimoniali effettuati dal P.G. a carico del
condannato.
C)
Strumenti e limiti dellindagine patrimoniale del P.M. presso la Corte dei Conti. Larticolo
6, secondo comma, della legge n.97/2001 recita: <<Nel
caso di condanna per i delitti di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice
penale commessi ai fini patrimoniali la sentenza è trasmessa al Procuratore Generale
presso la Corte dei Conti che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del
condannato>>. Questa
disposizione non altera, in verità, il sistema delle competenze processuali presso la
Corte dei Conti; non muta le attribuzioni degli organi requirenti, come precostituite
dalle leggi 19/94,20/94 e 639/96; non affida in via esclusiva al Procuratore Generale
presso la Corte dei Conti la funzione di accertamento patrimoniale a carico del condannato
in sede penale; e non subordina lesercizio delle azioni cautelari, (ante causam,
intra causam o post causam) esperibili in primo grado allesito di questo
accertamento. La
disposizione, che ha natura e scopi chiaramente cautelari, (cfr. pag.6), calata nel
sistema processuale che vige innanzi alla Corte dei Conti, e dei connessi, ancorché
autonomi, procedimenti cautelativi è destinata a configurare una duplice (ed alternativa)
attribuzione del P.G., a seconda della fase processuale in cui viene trasmessa la sentenza
penale di condanna. Se,
infatti, la trasmissione della pronuncia penale interviene quando il giudizio di
responsabilità amministrativa è pendente in primo grado, il Procuratore Generale, in
virtù della funzione di coordinamento nazionale, conferitagli dallart. 2, terzo
comma, della L. n.19/94, ha il dovere di inviarla al Procuratore Regionale
territorialmente competente, invitandolo ad esercitare le opportune iniziative cautelari,
qualora le stesse non siano state ancora intraprese, indipendentemente dalla sentenza
penale di condanna. Il
P.R., in virtù dellart. 6 L. 97/2001, avrà il compito di disporre gli accertamenti
patrimoniali diretti a carico del condannato in sede penale, e, dellesito,
richiedere i sequestri conservativi ante causam o intra causam, informandone dei risultati
il P.G. La
competenza del P.R. si radica oltre che sulle norme processuali che gli affidano le
funzioni di Pubblico Ministero presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
Conti, sullaffermazione che egli è lesclusivo promotore dei giudizi di
responsabilità (Cass. SS.UU., cit. sentenza n.019/2000) ed, inoltre, sul principio,
riconosciuto da tutte le giurisdizioni, che il provvedimento cautelare si solleva, in
generale, in relazione alla competenza di merito dellorgano giurisdizionale (Corte
dei Conti SS.RR. Cit. sentenza n.12/2000/QM). Lautonomia
funzionale del P.R. non può, in definitiva, ritenersi subordinata allesito degli
accertamenti patrimoniali disposti da altro organo requirente. E
questautonomia viene ulteriormente ribadita dal legame teleologico esistente tra la
disposizione contenuta nellart.6 e quella di cui al successivo art. 7 della L.
97/2001. Diversamente,
qualora la sentenza penale di condanna venisse trasmessa al P.G. dopo che il giudizio di
responsabilità amministrativa si sia definitivamente concluso in primo grado, con una
pronuncia attestativa di danno erariale, tutte le azioni cautelari devono ritenersi
attribuite alliniziativa del P.G., in qualità di Pubblico Ministero di secondo
grado. Per
quanto il potere di richiedere sequestri cautelari in corso di causa o intra causam, ex
articolo 5, comma 5, della L. n.19/94, venisse riconosciuto al P.G. - sia pure con qualche
adattamento processuale - dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (SS.RR. sent. N.15/QM
del 6 aprile 1995), ora, in virtù dellart.6 della L. n.97/2001, questa competenza
gli spetta indiscutibilmente quale P.M. di secondo grado, direttamente investito dalla
legge ad effettuare gli accertamenti patrimoniali a carico del condannato in sede penale. Comè
noto la disciplina del procedimento cautelare ante causam (art.5, commi 2, 3 e 4 della L.
19/94) ed intra causam (art. 5, comma 5) risulta modellata sulle competenze del P.R.;
adesso, con lart. 6 della L. 97/2001, questa competenza deve ritenersi estesa anche
al P.G. Sotto
questo profilo il jus novum produce certamente effetti processuali sulle attribuzioni del
Procuratore generale, perché gli conferisce il potere immediato di richiedere sequestri
cautelari nei confronti dellappellante o dellappellato. Ed,
inoltre, come già segnalato al precedente paragrafo B), spetta al P.G., in quanto
destinatario della sentenza penale di condanna, di domandare, ai sensi dellart.1,
comma 5-ter, della L. 19/94, la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, che si
ascrive anchessa tra i provvedimenti cautelari o latamente cautelari post causam. Fin
qui la natura cautelativa della norma in commento; gli effetti che produce tanto nel
procedimento cautelare di primo grado quanto in quello di secondo grado; ed i poteri
propulsivi assegnati al P.G., quale titolare delle funzioni di coordinamento. Maggiormente
significativi sono, altresì, gli effetti sostanziali, che discendono dallart.6
della L. n.97/2001, in relazione ai poteri di accertamento patrimoniale a carico del
condannato in sede penale. Ad
avviso di chi scrive la nuova disposizione amplia enormemente i poteri dinchiesta
riconducibili alla previsione dellart. 5, comma 6, lett. a) della L. n.19/94. Anzi,
a ben vedere, il jus novum introduce una vera e propria rivoluzione copernicana nella fase
degli accertamenti diretti presso terzi. Ed,
infatti, come già ricordato al paragrafo c) del punto 1 (pag. 9 e seg.) sono destinate a
cadere le consuete obbiezioni degli istituti bancari che, come è a tutti noto, si sono
finora trincerati dietro la formula che essi non potevano considerarsi <<terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici>>
e che, inoltre, il P.M. presso la Corte dei Conti non deteneva gli stessi poteri di
accesso ai conti correnti ed ai dossiers titoli riservati al P.M. penale, ai sensi
dellart. 255 C.p.p. In
virtù dellart.6 della L. n.97/2001 e del decreto legislativo n. 68/2001, che
assegna al Corpo della Guardia di Finanza una primaria competenza nellattività
dindagine connessa alla tutela dellerario, non solo il P.R. ma anche il P.G.
possono delegare gli ufficiali del Corpo ad accertare le consistenze patrimoniali presso
le banche, ai fini di chiederne tempestivamente il sequestro preventivo con le formalità
stabilite dagli articoli 678 e 543 C.p.c. Sugli
effetti sostanziali derivanti dallart.6 L. 97/2001 e sul quomodo degli accertamenti
patrimoniali reputo opportuno rinviare al lucido ed esauriente studio del collega
Auriemma. Mi
resta soltanto da segnalare che spetta alla potestà organizzatoria del Procuratore
Generale presso la Corte dei Conti predisporre gli strumenti più idonei per rendere
effettivi gli accertamenti di cui parla lart. 6, chiedendo, ad es., la dotazione di
un apposito nucleo investigativo presso il suo ufficio. Il
segreto bancario non è un castello che cade un po per volta a causa dellusura
dei tempi, ma perché le sfide portate dalla malavita organizzata e, per ultimo, dal
terrorismo internazionale lo hanno indebolito e reso definitivamente espugnabile. Basti
leggere, in proposito, il D.L. 18 ottobre 2001 n.374 varato dal Governo contro i flussi
finanziari diretti a scopo terroristico.
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