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REPUBBLICA
ITALIANA In
Nome del Popolo Italiano LA
CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale Regionale dell’Umbria composta
dai seguenti Magistrati : Dott.
Lucio Todaro Marescotti
Presidente Dott.
Fulvio Maria Longavita
Consigliere rel. Dott.
Cesare Vetrella
Consigliere ha
pronunciato la seguente S
E N T E N Z A nel
giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti
di………… Visto
l’atto introduttivo della causa, iscritto al n°9554/EL del registro di
Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa. Uditi, alla pubblica udienza del 24/10/2001, con l’assistenza del Segretario, dr.ssa Elisa Rossetti: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Massimiliano Minerva ; il difensore dei convenuti, avv. Mauro Minciarelli. FATTOCon atto di citazione in data 19/12/2000, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio i Sigg., quali sindaco (il primo), consiglieri comunali (gli altri otto,) e segretario (l’ultimo) del comune di …., per ivi sentirli condannare, a favore di detto Comune, al pagamento di £. 7. 258.281, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio (quest’ultime a favore dello Stato); somme corrispondenti al danno subito dal comune stesso per la difesa e l’assistenza tecnica del sindaco T. in un procedimento istruttorio intentato nei suoi confronti dalla Procura Regionale presso questa Sezione, nella medesima qualità di Sindaco del ridetto comune. Riferisce la citazione che, con invito a dedurre del 12/3/1998, la Procura Regionale aveva ipotizzato una responsabilità amministrativo-contabile a carico del Sindaco T. e che il relativo procedimento istruttorio era stato, poi, archiviato. Peraltro, su segnalazione di un privato, che evidenziava una nuova, “autonoma partita di danno”, connessa alla delibera n°69 del 3/4/1998, con la quale la giunta del comune di Xxxx dell’Umbria aveva stabilito di affidare un incarico di difesa legale ed uno di perizia tecnica per “fornire le richieste deduzioni” relative al menzionato invito, venivano aperte nuove indagini, a seguito delle quali la Procura, accertata la veridicità dei fatti segnalati, con nota del 13/10/1999 invitava l’amministrazione comunale di Xxxx dell’Umbria a recuperare le somme spese per i predetti incarichi, “in quanto prive di giustificazione giuridico-contabile”, ed invitava altresì l’amministrazione medesima a “costituire in mora i presunti responsabili”. In assenza di riscontro a tale nota, la Procura, con atto del 13/6/2000, invitava a dedurre i “presunti responsabili” della nuova partita di danno, ossia il sindaco T., gli assessori……, che avevano adottato la cennata delibera, nonché il segretario, che aveva preso parte alla relativa seduta. Declinato ogni addebito con nota controdeduttiva del 20/7/2000, tesa a giustificare la censurata spesa anche in base all’art. 10 dello Statuto Comunale di Xxxx dell’Umbria, “che espressamente assicura l’assistenza in sede processuale agli amministratori comunali (per) atti connessi all’espletamento delle loro funzioni” (cfr. pag. 2 di tale nota), con la medesima nota si evidenziava anche che “proprio in base a tale argomentazione (quella, cioè, relativa al citato art. 10) il Consiglio Comunale, con deliberazione n°17 del 31/3/1999, (aveva ritenuto) che le spese sostenute (dovessero restare) a carico del comune, (salvo recupero) nei confronti degli autori dell’esposto” dal quale aveva preso avvio il procedimento istruttorio poi archiviato. Alla stregua degli elementi emersi dalla riferita nota controdeduttiva, ritenuta inidonea dalla Procura a giustificare le ascritte responsabilità, con atto integrativo in data 6/10/2000 sono stati invitati a dedurre anche i consiglieri comunali che avevano adottato la ricordata deliberazione n°17/1999, oltre al Sindaco, agli Assessori ed al Segretario comunale già invitati, per il maggior importo di £. 7.258. 281, comprensivo della somma di cui al precedente invito. Con congiunta nota controdeduttiva pervenuta alla Procura il 25/11/2000, i nuovi intimati (gli unici ad aver sottoscritto tale nota) hanno respinto ogni responsabilità, sostanzialmente riproducendo le stesse argomentazioni di cui alla nota controdeduttiva dei primi intimati, ancora richiamando l’art. 2-bis, del d.l. 543/1996, pure evocato nella nota controdeduttiva dei primi intimati. Con decreto del Presidente della Sezione n°10/IP/2000 del 7/12/2000, è stata concessa una proroga di 60 gg., decorrenti dalla data di comunicazione del decreto stesso, per l’emissione dell’atto di citazione, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata dalla Procura in data 16/11/2000, con la quale si chiedeva una proroga di 120 gg.. Con l’atto introduttivo della causa, parte attrice, evidenziato che l’art. 10 dello Statuto del Comune di Xxxx dell’Umbria è inapplicabile in fattispecie, sia perché esso si riferisce all’assistenza legale relativa “alla sola sede processuale” e sia perché esso presuppone l’assenza di un “conflitto di interesse con l’ente”, che nel caso è invece presente (cfr. pag. 5 della citazione), ha ritenuto inapplicabile anche l’art. 2-bis, del d.l. n°543/1996, come convertito in l. n°639/1996, che –si è precisato– presuppone un “definitivo proscioglimento”, mentre, “nella vicenda, il rimborso, o meglio, l’anticipo, delle spese legali, da parte dell’Amministrazione comunale, è stato disposto con esclusivo riferimento all’invito a dedurre”, ossia ad un “atto pre-processuale” (cfr. pag. 6 e ss. della citazione). Di qui la richiesta di condanna alla riferita somma di £. 7.258.281, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, da ripartire tra i convenuti nella misura: a) del 30% a carico del Segretario comunale b) del 5% ciascuno a carico dei consiglieri comunali e dell’assessore ; c) del restante 30% a carico del Sindaco T.. Costituitosi nell’interesse dei convenuti, con memoria depositata il 3/4/2001, l’avv. Mauro Minciarelli ha avversato la pretesa attrice, argomentando, in via preliminare e limitatamente al sindaco T., agli assessori D’Andrea e Guglielmi ed al segretario Zotti, per la nullità degli atti successivi all’invito del giugno 2000 (invito integrativo e citazione in giudizio), e, nel merito, per l’assenza di un qualsivoglia conflitto di interessi, nonché per la legittimità dell’operato dei convenuti, con esclusione della colpa grave e del danno. Chiamata la causa alla pubblica udienza del 24/4/2001, la Sezione ha definito, con sentenza n°260-EL/2001, le eccezioni di rito dedotte da parte ricorrente ed ha, con ordinanza n°9-EL/2001, esperito un supplemento istruttorio, volto ad accertare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per la difesa e l’assistenza tecnica del sindaco T., in rapporto al danno contestato in citazione. Con nota n°3900 del 26/4/2001, il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune di Xxxx dell’Umbria, ha fatto presente che, quanto alle “spese legali all’avv. Neri”, per l’importo complessivo di £. 2.988.280, “risultano pagate (solo) £. 1.224.000”, mentre le “spese tecniche (al) geom. Mattioli, (per) £. 3.060.000, (risultano) interamente pagate”. All’odierna pubblica udienza, parte attrice, dando atto di quanto comunicato dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune di Xxxx dell’Umbria, ha evidenziato come la somma non ancora corrisposta all’avv. Neri (£. 1.764.280) risulti comunque impegnata ed iscritta tra i residui e costituisca, perciò, anch’essa danno ; nel merito, ha insistito per la condanna. Dal canto suo, l’avv. Minciarelli ha ribadito la linea difensiva esposta nei precedenti scritti, insistendo –in particolare – per la sussistenza dell’errore professionale scusabile nell’assunzione della censurata spesa a carico del predetto Comune. DIRITTO 1) – La pretesa
risarcitoria all’esame è fondata, anche se per un danno di importo minore,
rispetto a quello indicato in citazione. 2) – A tal
ultimo proposito, deve osservarsi che la supplementare istruttoria disposta
con l’ordinanza richiamata in fatto, ha permesso di chiarire che solo una
parte (£. 4.284.000) delle somme impegnate sul bilancio del Comune di Xxxx
dell’Umbria per “spese legali”, a favore dell’ avv. Neri, e per “spese
tecniche”, a favore del geom. Mattioli, connesse all’assistenza data dai
predetti al sindaco T. nella elaborazione delle controdeduzioni all’invito a
dedurre del 12/3/1998, conclusosi con l’archiviazione, è stata
effettivamente pagata, mentre la restante parte è rimasta presso il predetto
Comune e continua ad essere iscritta tra i residui passivi (v. nota del
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria del Comune stesso n°3900 del
26/4/2001). Ora, secondo
quando precisato in aula da parte attrice, anche quest’ultima spesa,
impegnata e non pagata, dovrebbe costituire danno risarcibile, siccome
iscritta tra i residui passivi e, dunque, destinata al pronto pagamento, su
semplice richiesta del creditore. Ritiene, viceversa, il Collegio che il danno giuscontabilmente risarcibile è solo quello corrispondente ad una perdita economico-patrimoniale effettiva, che si realizza -in ipotesi di danno connesso ad una spesa- con il materiale esborso delle somme impegnate, non essendo sufficiente a rendere certo, concreto e (soprattutto) attuale il danno, il mero impegno di spesa. In questa ottica, del resto, la prescrizione del diritto risarcitorio decorre dalla data del pagamento e non da quella dell’impegno; giusta il consolidato indirizzo di questa Sezione (v. sent. n°215-EL/1996, n°31-R/1997 e n°381-EL/1999), recentemente avvalorato anche dalle Sezioni Riunite (cfr. sent. n°7-QM/2000). Ciò stante, il danno -nel caso- resta fissato nella minor somma di £. 4.284.000, rispetto a quella indicata in citazione (£. 7.258.281), corrispondente a quella effettivamente pagata dal Comune di Xxxx dell’Umbria per l’espletamento dei menzionati incarichi, salvo l’attualizzazione – per il futuro – di un danno di maggior importo, in relazione all’effettivo pagamento di altre somme impegnate per i medesimi incarichi. 3) – Tanto precisato sul danno, vale chiarire che la fondatezza della pretesa attrice si basa, anzitutto, sulla giuridica impossibilità di rapportare ad un qualche interesse proprio del Comune di Xxxx dell’Umbria il conferimento dei ricordati incarichi, attenendo essi alla elaborazione delle controdeduzioni all’invito a dedurre rivolto al sindaco T., per una ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile addebitata al medesimo, nei confronti dello stesso Comune, poi archiviata. Al riguardo, anzi deve osservarsi che, come correttamente evidenziato da parte attrice, il Comune, nella fase dell’invito, “si presenta quale soggetto danneggiato e, dunque, creditore delle somme costituenti la quantificazione del debito di responsabilità ipotizzato” (v. pagg. 13-14 dell’atto introduttivo della causa), in evidente conflitto di interessi –aggiunge il Collegio– con il “presunto responsabile”. 4) – Sotto il profilo della mancanza di un qualche interesse da parte del Comune di Xxxx dell’Umbria a redigere al meglio le controdeduzioni chieste dalla Procura al sindaco T., dunque, ha errato la Giunta comunale, laddove (deliberazione n°69 del 1998) ha “ritenuto (di) dover affidare apposito incarico ad un legale di fiducia per fornire le controdeduzioni di che trattasi, al fine di tutelare al meglio i soggetti facenti parte dell’Amministrazione comunale”, avendo –in punto di tutela – equivocato gli interessi dell’Amministrazione con quelli propri dei “soggetti facenti parte dell’Amministrazione”. 5) – Sotto il profilo del conflitto di interessi, invece, ha errato il Consiglio comunale, laddove (deliberazione n°17 del 1999), in applicazione dell’art. 10 dello Statuto comunale, ha “ritenuto (di) poter assicurare agli amministratori implicati nella vicenda (ossia al sindaco T.) l’assistenza processuale e porre a carico del Comune le spese avanti riportate, in considerazione della positiva valutazione dell’operato dell’Amministrazione tramite l’archiviazione”, atteso che l’archiviazione non determina mai un accertamento negativo di responsabilità e non è quindi idonea ad escludere un conflitto di interessi tra il “presunto responsabile” e l’ente danneggiato. 6) – Il
sistema, invero, considera l’ipotesi che i pubblici dipendenti possano
incorrere in responsabilità “in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento
del servizio” e/o “all’ adempimento dei compiti d’ufficio” e,
mostrando una certa sensibilità, conforme a canoni di civiltà giuridica, ha
previsto che “l’ente assicuri l’assistenza in sede processuale ai
dipendenti (stessi), purché –ed è questo il vero limite sostanziale– non
ci sia conflitto di interesse con l’ente” medesimo (cfr. testualmente, per
il personale degli enti locali, art. 16 del DPR n°191/1979 ed art. 22 del DPR
n°347/1983, nonché in senso analogo, per il medesimo personale, art. 67 del
DPR n°268/ 1987, oltre ad art. 18 del D.L. n°67/1997, convertito in L.
n°135/1997, per il personale delle amministrazioni statali). La
giurisprudenza, con riferimento a tale normativa, e per i profili attinenti al
conflitto di interessi, non ha mancato di evidenziare che “l’accertamento
della sussistenza del contrasto della condotta del dipendente con gli
interessi dell’ente locale va compiuta necessariamente ex
post, valutando le conclusioni cui – nel caso concreto – è pervenuta
l’autorità giudiziaria” che ha definito il processo relativo al predetto
dipendente, atteso che, il diverso criterio dell’accertamento “ex ante”, fatalmente
porterebbe a ritenere -secondo valutazioni astratte- sempre sussistente un
conflitto, anche quando esso, alla prova dei fatti, manchi (cfr., tra le
tante, Sez. Sardegna n°363/ 1991). 7)
– Peraltro, nessuna delle norme ora dette si è occupata delle spese legali
nei giudizi di responsabilità innanzi a questa Corte, avendo le norme stesse
espressamente limitato la loro sfera applicativa al solo “procedimento di
responsabilità civile o penale” (v. art.16 del DPR n°191/1979, art. 22 del
DPR n°347/1983 ed art. 67 del DPR n°268/1987). Delle spese
legali nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, invece, si è
occupato l’art. 3 del d.l. n°543/ 1996, convertito in legge n°639/1996,
laddove prevede che, “in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali
sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono
rimborsate dall’amministrazione di appartenenza”. La riferita norma
si ispira, com’è evidente, ad un maggior rigore, rispetto a quelle che
disciplinano le analoghe spese nei giudizi civili e/o penali, prevedendo il
“rimborso” delle spese stesse, quali sostenute dal convenuto, e non già
il diretto coinvolgimento in esse dell’ente danneggiato, magari anche
facendo “assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”, ex
art. 67 del DPR n°268/1987 sopra citato. Le maggior
cautele che informano la riferita norma, d’altro canto, si spiegano con l’immanente
contrasto di interessi che, ex ante,
caratterizza la responsabilità amministrativo-contabile, nel rapporto
risarcitorio che si instaura tra l’ente danneggiato ed il dipendente che il
danno stesso ha provocato. Da un lato,
pertanto, si è sempre negato all’ente danneggiato il potere di dispiegare
nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile l’intervento ad
adiuvandum a favore del dipendente convenuto (cfr., tra le tante, Sez. I
Giur. Cont. n°427/1989, n°164/1990 e n°292/1991) ; dall’altro lato, ora,
l’art. 3 della l. n°639/1996 ha imposto il “definitivo proscioglimento”,
per il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente nel giudizio
stesso. Il “definitivo
proscioglimento”, a sua volta, presuppone una sentenza del giudice, ossia
della Sezione territorialmente competente, non essendo sufficiente il decreto
di archiviazione della Procura. La pacifica e
costante giurisprudenza di questa Corte in proposito, infatti, è nel senso
– anche qui da sempre– che, in presenza di una archiviazione, è comunque
“riproponibile l’atto di citazione, nei limiti del termine di
prescrizione, non essendo attribuibile al provvedimento di archiviare natura
decisoria e definitiva, anche perché nessun controllo viene svolto sullo
stesso, così come avviene nel sistema processuale penale” (cfr., di questa
stessa Sezione, sent. n°174-EL/2000 e, in termini, Sez. I^ Giur. Cont. n°34/
1993, Sez. Giur. Reg. Sardegna n°46-GC/1986 e SS.RR. n°348-A/ 1983). 8)
– Tale essendo le connotazioni letterali, ontologiche e teleologiche della
norma sul rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto in giudizio di
responsabilità, ex art. 3 della citata l. n°639/1996, è evidente che la
norma stessa, sebbene invocata dagli odierni intimati (cfr. note
controdeduttive e memoria di costituzione in giudizio), non offre elementi di
giustificazione al loro comportamento, neanche sotto il profilo dell’errore
professionale scusabile, ovvero del “grossolano errore di interpretazione
normativa, non riconducibile –secondo la difesa dei medesimi– a colpa
grave”, in relazione anche all’assenza di “interessi configgenti” ed
alla circostanza che le Sezioni Riunite di questa Corte –sempre a dire della
difesa– “si sono più volte occupate di analoghe fattispecie, proprio a
dimostrazione della complessità e delle difficoltà interpretative” (cfr.
pagg. 5-6 della memoria di costituzione in giudizio). Al
riguardo, deve osservarsi che, nel caso, mentre l’assenza “di interessi
configgenti” è stata desunta dalla archiviazione, ossia da un atto della
Procura ritenuto da sempre inidoneo ad escludere un simile conflitto, non è
ben chiaro quale siano i profili della normativa sui rimborsi delle spese
legali nei giudizi di responsabilità innanzi a questa Corte dei quali le
Sezioni Riunite si sarebbero venute “più volte ad occupare”. Se, relativamente
a quest’ultimo aspetto, la difesa dei convenuti si è voluta riferire alle
divergenze giurisprudenziali sulla natura e funzione dell’invito a dedurre,
attinenti all’art. 5 della L. n°19/1994 e non all’art. 3 della l.
639/1996, come lascia supporre il contesto della memoria di costituzione in
giudizio, allora deve osservarsi come simili divergenze fossero già state
composte al tempo dell’adozione della censurata deliberazione consiliare
n°17/1999, in relazione alle sentenze delle Sezioni Riunite nn. 7-QM e 14-QM
del 16/2 e del 13/5/1998. 9) – Ma la
verità è che, nelle richiamate deliberazioni, non v’è alcuna traccia dell’
“errore scusabile” allegato dalla difesa dei convenuti. La deliberazione
di Giunta n°69 del 1998, infatti, è stata adottata – vale ripeterlo –
esclusivamente “al fine di tutelare al meglio i soggetti facenti parte dell’Amministrazione
Comunale” (senza altro aggiungere nella sua parte motiva), mentre la
deliberazione consiliare n°17/1999 è stata adottata in applicazione dell’art.
10 dello statuto comunale e non già delle disposizioni sul “rimborso delle
spese legali”, di cui al d.l. n°543/1996, convertito in l. n°639/ 1996. 10) – In
realtà, ognuna di tali delibere è stata adottata in base ad un “grossolano
errore”, ma trattasi di errore diverso da quello indicato dalla difesa e, in
quanto effettivamente “grossolano”, inescusabile. 11) – Ha
errato, infatti, la Giunta nel confondere gli interessi dell’Amministrazione
con gli interessi dei “soggetti facenti parte dell’Amministrazione”, a
favore dei quali ultimi soltanto è stata adottata la più volte menzionata
deliberazione n°69/1998. Ha altresì
errato il Consiglio nell’applicare l’art. 10 dello Statuto comunale, sia
perché al momento dell’adozione della deliberazione n°17/1999 era ormai
vigente da tempo l’art. 3 della l. n°639/ 1996 - da ritenere prevalente, in
materia di spese legali nei giudizi di responsabilità
amministrativo-contabile, rispetto al citato art. 10-, sia perché, pur a
voler restare nell’ambito dell’art. 10, comunque ne difettavano, nel caso,
i presupposti applicativi . Stabilisce, in
fatti, il ripetuto art. 10 che “il Comune, nella tutela dei propri diritti
ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli
Assessori, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai dipendenti comunali che si
trovano implicati in procedimenti di responsabilità contabile,
amministrativa, civile e penale”, aggiungendo poi che, “quanto sopra,
viene assicurato in ogni stato e grado del giudizio, tramite decisione del
Consiglio comunale, purché non vi sia conflitto di interessi”. Ebbene, in
fattispecie, alla stregua del richiamato art. 10: a) manca un interesse proprio del Comune al conferimento degli incarichi all’avv. Neri ed al geom. Mattioli, laddove poi non è neanche ipotizzabile che gli incarichi stessi potessero corrispondere alla tutela di un “diritto proprio” del Comune medesimo, tant’è che nemmeno i convenuti hanno saputo dire qualcosa in proposito;
b)
l’assenza del
conflitto d’interesse tra il sindaco T. ed il Comune di Xxxx dell’Umbria
è stato desunto da un provvedimento di archiviazione della Procura, di per
sé inidoneo ad escludere un siffatto conflitto, come da sempre affermato da
questa Corte. 12) – Trattasi,
come detto, e con ciò si passa ai profili della colpa, di errori “grossolani”,
assolutamente non giustificabili. Proprio perché
non implicano soluzioni interpretative di particolare complessità, tali da
indurre ad ipotizzare davvero un qualche “errore professionale”, essi
denotando - per converso- uno sforzo di diligenza ampiamente al di sotto di
quello medio, ex art. 1176 cc, nell’adempiere i fondamentali doveri dei
pubblici amministratori, sia in punto di individuazione dei veri interessi
dell’ Amministrazione, diversi e –nel caso – contrapposti a quelli degli
amministratori pro tempore (ex delibera giuntale n°69/ 1998), sia in punto di
tutela dei primi a scapito dei secondi (ex delibera consiliare n°17/1999). Trattasi,
insomma, di errori che mostrano una chiara connotazione di gravità della
colpa di chi, sindaco T. in testa, ha adottato le censurate deliberazioni. E ciò è tanto
più vero ove se si consideri che il medesimo Statuto comunale di Xxxx dell’Umbria
pone un preciso “obbligo di astensione” per “i componenti degli organi
comunali” che hanno interessi negli affari da deliberare, specificando che
essi “devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti
(gli) interessi propri nei confronti del Comune, ….. o dei loro parenti o
affini, sino al quarto grado civile” (cfr. art. 41, comma 1 dello Statuto). Al contrario, il
sindaco T., sebbene fosse l’unico davvero interessato al conferimento dei
più volte richiamati incarichi, come destinatario esclusivo dell’invito a
dedurre poi archiviato, ha partecipato ugualmente alla seduta della Giunta
nella quale è stata assunta la deliberazione di affidare gli incarichi stessi
(n°17/1998) e a quella successiva del Consiglio, che ha reso definitivo l’accollo
della relativa spesa a carico del Comune, senza che nessuno si opponesse a
tale partecipazione, ad iniziare dal Segretario comunale Zotti, anche per dare
concretezza ed effettività al riferito “obbligo di astensione”. 13) – Di qui,
in relazione alla illegittimità della censurata spesa (assunta in spregio sia
all’art. 3 della l. n°639/1996, che all’art. 10 dello Statuto del Comune
di Xxxx dell’Umbria) ed alla illiceità della stessa (di nessuna utilità
per detto Comune), la responsabilità dei convenuti, nella loro veste di
assessori e consiglieri comunali che hanno adottato le ricordate
deliberazioni, alle quali va etiologicamente rapportato il danno stesso, in
base ad elementari canoni di causalità, secondo le giuste considerazioni
espresse in proposito da parte attrice in citazione. 14) – Ai sensi
dell’art. 1, comma 1 quater, della
l. n°20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n°639/1996, ed
ancora in conformità alle conclusioni rassegnate al riguardo da parte
attrice, il danno nell’importo sopra stabilito di £. 4.284.000 (comprensivo
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali chiesti in citazione),
va ripartito tra i convenuti ponendolo a carico : a) del sindaco T., nella misura del 30%, (per £. 1.285.200), tenuto conto del ruolo rivestito dal medesimo nell’adozione della deliberazione giuntale n°69/1998 e di quella consiliare n°17/1999, nella quale ultima ha anche fatto da relatore, e tenuto altresì conto che egli, in fondo, è stato il vero beneficiario della spesa sostenuta dal Comune;
b)
del segretario Zotti,
nella uguale misura del 30% (per £. 1.285.200), data la pari responsabilità
enucleabile in capo al medesimo, avendo partecipato anch’egli ad entrambe le
predette delibere ed avendo patentemente violato un preciso dovere di “collaborazione
e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente,
in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti”, ex art. 17, comma 68, della l. n°127/1997;
c)
degli altri otto
convenuti, nella uguale misura del 5% ciascuno (per £. 214.200 ciascuno e di
£. 1.713.600 nel complesso), in relazione al minore peso sostanziale avuto
dai medesimi nella vicenda. 15) – Sulle
somme di condanna ora indicate andranno corrisposti gli interessi legali,
dalla data della presente sentenza, al soddisfo. 16) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura percentuale fissata per ciascuno dei convenuti, e quindi: a) nella misura del 30% ciascuno, quanto al sindaco T. ed al segretario Zotti; b) nella misura del 5 % ciascuno, quanto agli altri convenuti. P.
Q. M. LA
CORTE DEI CONTI Sezione
Giurisdizionale dell’Umbria CONDANNA a
favore del Comune di Xxxx dell’Umbria i sigg. xx e …. al pagamento di £.
1.285.200 ciascuno: nel complesso,
£. 2.570.400 (duemilionicinquecentosettantamilaquattrocento), nonché
i ……………a £. 214.200 ciascuno, e nel complesso, a £. 1.713.600 (unmilionesettecentotredicimilaseicento),
con l’accessorio diritto agli interessi legali, dalla data della presente
sentenza al soddisfo. Condanna
altresì i predetti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di
giudizio, che liquida, nella misura, a tutt’oggi, di £.
da
ripartire secondo le percentuali di condanna, di cui in parte motiva. Così
deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 24/10/2001. L’Estensore
Il Presidente (Fulvio Maria Longavita)
(Lucio Todaro Marescotti)
Depositata
in Segreteria il 5.12.2001
Il
Direttore della Segreteria
(Maria Borsini)
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