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Del.Corte
conti 1872001 n. 22/01/DEL Regolamento
per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli
altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della
Corte dei conti. Pubblicata
nella Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177.
LE
CORTE DEI CONTI
A
sezioni riunite; Visto
l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto
il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed
integrazioni; Visto
l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto
l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto
il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite nell'adunanza del 16
giugno 2000 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6
luglio 2000); Visto
il regolamento (n. 1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle sezioni riunite
nell'adunanza del 14 dicembre 2000 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 25 del 31 gennaio 2001 supplemento
ordinario n. 19); Ritenuto
di dover provvedere alla revisione ed all'aggiornamento del vigente
regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni istituzionali della Corte dei conti, approvato con deliberazione
delle sezioni riunite 5 marzo 1998, n. 21, al fine di adeguarlo al modificato
quadro normativo riguardante la Corte stessa; Sentiti
il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione;
Delibera
Il
seguente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici
amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle
attribuzioni della Corte dei conti.
Capo
I Disposizioni preliminari
Articolo
1 Oggetto
del regolamento.
1.
Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di
supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti. 2.
Il regolamento individua gli uffici, i loro compiti, le responsabilità dei
dirigenti e dei funzionari ad essi preposti.
Articolo
2 Princìpi
di organizzazione.
1.
Gli uffici amministrativi e gli altri uffici con compiti strumentali e di
supporto svolgono le loro attività in modo da assicurare la tempestività
degli adempimenti, la trasparenza dei procedimenti, il miglioramento dei
servizi e la certezza delle informazioni, avvalendosi di tecnologie
informatiche. 2.
Le risorse informatiche e telematiche costituiscono elemento integrante
dell'organizzazione e rappresentano un supporto indispensabile per le
attività istituzionali e di amministrazione attiva della Corte dei conti.
Articolo
3 Definizioni.
Nel
presente regolamento le espressioni che seguono vanno intese secondo il
significato accanto a ciascuna riportato:
·
Corte: Corte dei
conti;
·
presidente:
presidente della Corte dei conti;
·
segretario generale:
segretario generale della Corte dei conti;
·
procura generale:
procura generale presso la Corte dei conti e ufficio di procura generale
presso la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana;
·
procure
regionali:procure operanti presso le sezioni giurisdizionali di I grado nelle
regioni a statuto ordinario e speciale nonché nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
·
sezioni
giurisdizionali di appello: sezioni centrali di appello I, II e III e sezione
regionale di appello per la Regione siciliana;
·
sezioni
giurisdizionali regionali: sezioni giurisdizionali di I grado operanti nelle
regioni a statuto ordinario e speciale nonché nelle province autonome di
Trento e di Bolzano;
·
sezioni centrali di
controllo: sezioni riunite in sede di controllo, sezione di controllo di
legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni centrali dello
Stato, sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali
dello Stato, sezione di controllo sugli enti, sezione autonomie, sezione di
controllo per gli affari comunitari ed internazionali;
·
sezioni regionali di
controllo: sezioni di controllo nelle regioni a statuto ordinario e speciale
nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
·
uffici di controllo:
uffici di controllo di legittimità su atti e uffici di controllo sulla
gestione delle amministrazioni centrali dello Stato;
·
uffici amministrativi
e di supporto: uffici di cui all'art. 1, comma 1;
·
regolamento sulle
funzioni di controllo: regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni
riunite 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2000);
·
regolamento di
autonomia finanziaria: regolamento concernente la disciplina dell'autonomia
finanziaria della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni
riunite 14 dicembre 2000, n. 1/DEL/2001 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31
gennaio 2001 supplemento
ordinario n. 19).
Capo
II Uffici generali
Articolo
4 Il
presidente.
1.
Il presidente è l'organo di direzione della Corte e determina gli indirizzi
generali dell'attività amministrativa; a tal fine assegna le risorse
finanziarie al segretario generale e ai dirigenti di prima fascia preposti ai
centri di responsabilità. 2.
Il presidente: a)
presiede il consiglio di presidenza e il consiglio di amministrazione; b)
nomina, tra i magistrati della Corte, di concerto con il Consiglio di
presidenza, il segretario generale; c)
conferisce, con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalle norme
vigenti, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale
generale e sottoscrive i relativi contratti; d)
determina l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale a norma di
leggi e di regolamenti; e)
nomina i componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento
e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito; f)
svolge le funzioni di direzione, di indirizzo e di controllo che gli sono
attribuite dalle leggi e dai regolamenti; g)
valuta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri
atti di indirizzo. 3.
Il presidente è coadiuvato dall'ufficio della presidenza. Alle dirette
dipendenze del presidente operano altresì l'ufficio stampa, l'ufficio legale
e documentazione, l'ufficio relazioni internazionali e comunitarie. Al
presidente riferisce, in via riservata, il servizio di controllo strategico
sulle risultanze delle analisi e delle valutazioni effettuate. 4.
Il presidente può avvalersi della collaborazione di magistrati, dirigenti e
funzionari; può altresì istituire commissioni di studio.
Articolo
5 L'ufficio
della presidenza.
1.
L'ufficio della presidenza coadiuva il presidente nello svolgimento dei suoi
compiti istituzionali e nelle sue relazioni interne ed esterne alla Corte. 2.
All'ufficio sovrintende un magistrato addetto alla presidenza. La gestione
amministrativa dell'ufficio è affidata a un dirigente di seconda fascia. Il
magistrato e il dirigente sono scelti dal presidente. 3.
Con decreto del presidente può essere istituito, nell'àmbito dell'ufficio
della presidenza, per le esigenze degli uffici centrali e regionali della
Corte, il servizio del cerimoniale.
Articolo
6 L'ufficio
stampa.
1.
L'ufficio stampa assicura, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7
giugno 2000, n. 150, l'informazione istituzionale attraverso comunicati
stampa, pubblicazioni, informative, dossier, audiovisivi e strumenti
telematici. 2.
Il responsabile dell'ufficio stampa, scelto dal presidente di concerto con il
consiglio di presidenza tra i magistrati della Corte in possesso dei requisiti
di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 150 del 2000, cura, sulla base
delle direttive del presidente medesimo, l'immagine dell'Istituto, promuove i
rapporti con gli organi di informazione, favorisce la conoscenza della Corte e
delle sue funzioni attraverso la comunicazione delle pronunce adottate in sede
giurisdizionale e di controllo e assume la responsabilità redazionale del
sito Internet istituzionale. 3.
L'ufficio stampa contribuisce alla maggiore efficacia dell'esercizio del
controllo sulla gestione, comunicando agli organi di informazione i risultati
del controllo medesimo nei modi e nelle forme concordate con i presidenti
delle competenti sezioni. 4.
All'ufficio è assegnato un congruo numero di funzionari ed impiegati.
Articolo
7 L'ufficio
legale e documentazione.
1.
L'ufficio legale e documentazione svolge i seguenti compiti: a)
effettua gli studi e le ricerche che gli sono richiesti dal presidente e dal
segretario generale e fornisce consulenza giuridica in materia amministrativa;
b)
cura gli affari contenziosi, ad eccezione di quelli concernenti il personale
di magistratura; c)
provvede all'acquisizione delle proposte e dei disegni di legge comunque
connessi con le funzioni e l'ordinamento della Corte e ne cura la diffusione; d)
cura la raccolta sistematica degli atti di convegni, conferenze ed altre
manifestazioni che presentino attinenza con le funzioni e l'ordinamento della
Corte. 2.
All'ufficio è preposto un magistrato, scelto dal presidente di concerto con
il Consiglio di presidenza. Sono inoltre assegnati all'ufficio un magistrato
scelto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza nonché un
congruo numero di funzionari ed impiegati.
Articolo
8 L'ufficio
relazioni internazionali e comunitarie.
1.
L'ufficio relazioni internazionali e comunitarie svolge attività di supporto
per l'esercizio delle competenze del presidente in materia di rapporti
internazionali e comunitari. 2.
All'ufficio è preposto un magistrato scelto dal presidente, sentito il
Consiglio di presidenza, che opera in collegamento con la sezione affari
comunitari e internazionali e può essere assegnato, dal Consiglio di
presidenza, alla medesima sezione anche in soprannumero. 3.
Per particolari esigenze, il presidente può avvalersi anche di altri
magistrati scelti, di norma, tra quelli che compongono la sezione di controllo
per gli affari comunitari e internazionali. 4.
All'ufficio è assegnato un congruo numero di funzionari e impiegati.
Articolo
9 Il
servizio di controllo strategico.
1.
Il servizio di controllo strategico, di seguito denominato SECIN, opera in
piena autonomia e riferisce in via riservata al presidente sulle risultanze
delle indagini, analisi e valutazioni effettuate. Il presidente comunica il
risultato delle indagini al Consiglio di presidenza, per quanto di competenza. 2.
Alla direzione del SECIN è posto un collegio di tre membri scelti dal
presidente, composto da un magistrato della Corte, con qualifica non inferiore
a consigliere, nominato di concerto con il Consiglio di presidenza, con
funzioni di presidente, da un dirigente di prima fascia, da un esperto anche
estraneo all'amministrazione con elevate e comprovate professionalità nelle
materie di organizzazione amministrativa e tecniche di analisi, valutazione e
controllo. Al componente estraneo all'amministrazione spetta un compenso,
stabilito dal presidente in relazione all'impegno richiesto. 3.
L'incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile. 4.
Il SECIN svolge attività di controllo strategico in ordine all'attuazione
delle direttive e degli atti di indirizzo del presidente; definisce i
parametri ai fini della valutazione dei dirigenti; redige, con cadenza almeno
semestrale, una relazione riservata sugli esiti dell'attività svolta. Il
SECIN coadiuva il presidente ai fini sia della predisposizione della direttiva
annuale sull'azione amministrativa, sia della valutazione dei dirigenti di
prima fascia fornendo al presidente stesso ogni elemento utile per le proprie
determinazioni. 5.
Il SECIN svolge ogni altra indagine e analisi richiesta dal presidente per le
funzioni di indirizzo strategico. 6.
A supporto del SECIN è istituito un ufficio al quale è preposto un dirigente
di seconda fascia e sono assegnati un contingente di personale, fino ad un
massimo di dieci unità, nonché adeguate strumentazioni anche informatiche.
Articolo
10 Il
servizio di controllo della gestione.
1.
Ai fini del controllo di gestione è costituito, nell'àmbito del segretariato
generale, un'unità operativa che esercita il controllo stesso, con riguardo
agli uffici amministrativi ed ai servizi di supporto alle funzioni della Corte
sia centrali che regionali. A tale unità è preposto un dirigente di seconda
fascia ed è assegnato un contingente di personale amministrativo e tecnico,
individuato dal segretario generale. 2.
L'unità opera sulla base di criteri e parametri preventivamente determinati
in ordine all'efficacia, efficienza ed economicità in relazione alla
specificità delle linee di attività dei servizi ed uffici controllati. I
criteri ed i parametri sono stabiliti sulla base della direttiva generale del
presidente e degli indirizzi di coordinamento del segretario generale, con
procedure individuate in modo da assicurare comunque una fase di
contraddittorio con i dirigenti preposti alle strutture controllate.
Articolo
11 Organi
di valutazione dei dirigenti di seconda fascia.
1.
La valutazione dei dirigenti di seconda fascia è effettuata, sulla base di
parametri determinati dal servizio di controllo strategico, dal segretario
generale e dai responsabili degli uffici dirigenziali generali nell'àmbito
delle rispettive competenze e secondo i princìpi delle leggi vigenti, in
coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, anche
utilizzando le risultanze del controllo di gestione.
Articolo
12 Il
segretario generale.
1.
Il segretario generale è il vertice dell'organizzazione amministrativa della
Corte. 2.
Il segretario generale: a)
cura l'attuazione degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, anche
emanando le opportune direttive; b)
coordina la gestione finanziaria, amministrativa e tecnica e svolge attività
diretta di gestione ai sensi del regolamento di autonomia finanziaria; c)
conferisce, con propri decreti, sentiti i competenti dirigenti generali, gli
incarichi di direzione ai dirigenti di uffici dirigenziali di seconda fascia,
sottoscrive i relativi contratti e assegna a dirigenti specifici incarichi o
progetti della cui attuazione essi sono responsabili; d)
formula proposte al presidente ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma
2, lettera d); e)
può istituire uffici di livello non dirigenziale; f)
adotta gli atti relativi al personale di magistratura ed amministrativo non
attribuiti alla competenza di altri organi; g)
esercita il potere sostitutivo nei confronti del personale con qualifiche
dirigenziali, nei casi di loro inerzia; h)
provvede agli adempimenti occorrenti per garantire la vigilanza sull'attività
dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto
1990, n. 241; i)
promuove e resiste alle liti, in rappresentanza dell'amministrazione, ed ha il
potere di conciliare e transigere, salvo quanto disposto in tema di tentativo
obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro; l)
presiede il comitato per l'informatica; m)
richiede, nelle materie di propria competenza, pareri agli organi consultivi
nonché valutazioni ad organi tecnici anche esterni alla Corte; n)
corrisponde alle richieste degli organi di controllo e risponde alle
osservazioni formulate da questi; o)
riferisce periodicamente al presidente e, almeno annualmente, al Consiglio di
presidenza ed al consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa; p)
svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, da
regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro. 3.
Il segretario generale si avvale di un magistrato, nominato dal presidente di
concerto con il Consiglio di presidenza, che svolge le funzioni di
vicesegretario generale.
Articolo
13 Il
segretariato generale.
1.
Per il supporto all'esercizio delle funzioni di governo della Corte, il
segretario generale si avvale dei seguenti uffici: a)
segreteria del segretario generale; b)
ufficio di statistica; c)
ufficio per l'analisi e lo sviluppo dei processi decisionali e organizzativi; d)
ufficio per le relazioni sindacali. 2.
Sono inoltre posti alle dirette dipendenze del segretario generale i seguenti
uffici, ai quali è preposto un dirigente di seconda fascia: a)
ufficio per la gestione finanziaria e patrimoniale del segretariato generale; b)
ufficio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati; c)
ufficio ispettivo. 3.
Il segretariato generale si articola nel servizio affari generali, nel
servizio per la gestione delle risorse umane e la formazione e nel servizio
del bilancio. Ai servizi sono preposti dirigenti di prima fascia. Presso il
segretariato generale opera l'ufficio centrale per le relazioni con il
pubblico di cui all'art. 16. Il segretariato generale fornisce le strutture e
il personale necessari per il funzionamento del comitato per le pari
opportunità. 4.
L'organizzazione del servizio per gli affari generali, presso il quale opera
la commissione di sorveglianza sugli archivi, è così determinata: a)
ufficio affari amministrativi di carattere generale; b)
ufficio per la prevenzione, la sicurezza e l'igiene ambientale; c)
ufficio per i servizi ausiliari e di supporto; d)
ufficio del cassiere; e)
ufficio del consegnatario; f)
ufficio tecnico; g)
ufficio per i servizi sociali; h)
ufficio del provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle
strutture periferiche. 5.
Agli uffici di cui al comma 4, lettere a), b), c) e h) sono preposti dirigenti
di seconda fascia. 6.
L'organizzazione del servizio per la gestione delle risorse umane e per la
formazione è così determinata: a)
ufficio per la formazione e l'aggiornamento del personale; b)
ufficio accessi e mobilità del personale; c)
ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro; d)
ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro; e)
ufficio del trattamento economico e dei trattamenti di quiescenza, cause di
servizio, cessazione del rapporto di impiego; f)
ufficio per i procedimenti disciplinari; g)
ufficio per le dotazioni organiche. 7.
Agli uffici di cui al comma 6, lettere a), b), c), d) ed e) sono preposti
dirigenti di seconda fascia. 8.
Il servizio del bilancio è disciplinato dal regolamento di autonomia
finanziaria. Ad esso è assegnato un dirigente di seconda fascia anche con
funzioni vicarie. 9.
L'organizzazione degli uffici dirigenziali del segretariato generale può
essere modificata con decreto del presidente, su proposta del segretario
generale, per assicurare che il livello delle responsabilità amministrative,
in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, sia
costantemente adeguato agli obiettivi da perseguire ed alle esigenze di
semplificazione amministrativa. 10.
I dirigenti assegnati ai servizi e agli uffici svolgono i compiti loro
attribuiti o delegati secondo gli indirizzi e le direttive del segretario
generale, emanate ai sensi dell'art. 12. Nel conferimento delle deleghe
disposte dal segretario generale sono sentiti i competenti dirigenti di prima
fascia.
Articolo
14 L'ufficio
di segreteria del Consiglio di presidenza.
1.
Il Consiglio di presidenza si avvale di un ufficio di segreteria, secondo la
disciplina del regolamento interno. 2.
All'ufficio è assegnato un dirigente di seconda fascia, tenuto ad assicurare
la realizzazione degli obiettivi fissati dal Consiglio, nonché un congruo
numero di funzionari e impiegati. 3.
Il Consiglio di presidenza cura la gestione dei concorsi di magistratura
avvalendosi della struttura dell'ufficio di cui all'art. 13, comma 6, lett.
b).
Articolo
15 Il
consiglio di amministrazione.
1.
Il consiglio di amministrazione, di seguito denominato consiglio, si pronuncia
nei casi previsti dal regolamento di autonomia finanziaria e dal presente
regolamento nonché su ogni altra specifica questione amministrativa o
contabile per la quale il presidente, il segretario generale o almeno un terzo
dei suoi componenti ne abbiano richiesto la convocazione. 2.
Il consiglio è nominato ogni due anni con decreto del presidente ed è
composto dal presidente della Corte, che lo presiede, dal segretario generale,
dal vice segretario generale, dal dirigente preposto al servizio del bilancio
e da due dirigenti preposti a servizi dirigenziali generali. Fanno inoltre
parte del consiglio, per tutta la sua durata e senza possibilità di immediata
riconferma, un magistrato e un dirigente di seconda fascia assegnati alle
strutture centrali della Corte e un magistrato e un dirigente di seconda
fascia assegnati alle strutture regionali. La nomina dei magistrati è
disposta di concerto con il Consiglio di presidenza. I dirigenti chiamati a
far parte del consiglio sono designati dal segretario generale. 3.
Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della
maggioranza dei componenti. Il consiglio si pronuncia con voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente. Alle sedute del consiglio possono assistere i componenti del
collegio dei revisori dei conti. Il segretario del consiglio, scelto dal
segretario generale tra i funzionari di area C, provvede alla verbalizzazione
delle sedute.
Articolo
16 Gli
uffici per le relazioni con il pubblico.
1.
Gli uffici per le relazioni con il pubblico garantiscono ai cittadini
l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e, a tal fine, operano in raccordo
con l'ufficio stampa e con gli altri uffici della Corte. 2.
L'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico ha competenza generale e
funzioni di coordinamento. In ciascuna sede regionale è nominato un referente
per le relazioni con il pubblico. 3.
All'ufficio centrale per le relazioni con il pubblico, cui è preposto un
dirigente di seconda fascia, è assegnato un congruo numero di funzionari ed
impiegati.
Articolo
17 Il
servizio massimario e rivista.
1.
Il servizio massimario e rivista: a)
cura la massimazione delle sentenze, deliberazioni e determinazioni emesse
dalla Corte; b)
provvede all'aggiornamento e alla gestione dell'archivio della giurisprudenza
della Corte sulla base della banca dati del sistema informativo della Corte
stessa e di eventuali altre banche dati a questa collegate; c)
effettua, su richiesta dei magistrati interessati e dei dirigenti e funzionari
preposti agli uffici della Corte, la ricerca di informazioni giuridiche
contenute nelle predette banche dati; d)
cura la redazione della «Rivista della Corte dei conti», anche in forma
telematica. 2.
Al servizio massimario e rivista è preposto un magistrato, scelto dal
presidente di concerto con il Consiglio di presidenza. Sono inoltre assegnati
al servizio magistrati scelti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza ed un congruo numero di funzionari ed impiegati.
Articolo
18 La
biblioteca centrale e le biblioteche regionali
1.
La biblioteca centrale della Corte ha il carattere di biblioteca speciale
nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, con sezioni
dedicate ad altre scienze e alla cultura generale, ed è accessibile ad utenti
esterni compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sua funzione di
servizio. 2.
Alla biblioteca centrale della Corte sovrintende un comitato di tre
magistrati. La gestione amministrativa è affidata, di norma, ad un dirigente
di seconda fascia, con compiti di direttore. Dalla biblioteca centrale
dipendono le biblioteche di servizio istituite presso le sedi distaccate della
Corte in Roma. 3.
Nelle sedi regionali sono istituite biblioteche di servizio per le esigenze
comuni agli uffici della Corte. A ciascuna biblioteca sovrintende, di norma,
un magistrato. La gestione amministrativa è affidata, di norma, ad un
funzionario. 4.
Una apposita commissione permanente per la biblioteca centrale e le
biblioteche regionali si esprime sulle risorse finanziarie destinate al
funzionamento delle biblioteche per ciascun esercizio finanziario, sulla
scelta delle opere e dei periodici destinati ad incrementare il patrimonio
bibliografico, nonché su problemi e questioni particolari. 5.
La commissione di cui al comma 4, è composta dai magistrati di cui al comma
2, dal direttore della biblioteca centrale, da un direttore di biblioteca
regionale e da un esperto nominati dal presidente per un triennio, oltre che
da un magistrato delegato dal segretario generale. 6.
L'organizzazione dei servizi della biblioteca centrale, il suo funzionamento e
le regole di accesso degli utenti esterni sono stabiliti con apposite norme
interne.
Articolo
19 Ufficio
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
1.
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, di seguito denominato
responsabile per i sistemi, svolge i compiti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il responsabile per i sistemi è scelto dal presidente, di
concerto con il Consiglio di presidenza, fra i magistrati con qualifica non
inferiore a consigliere e dura in carica un triennio. Il responsabile per i
sistemi opera in conformità agli indirizzi e alle linee programmatiche di
sviluppo in materia di informatizzazione dei servizi della Corte adottati dal
comitato per l'informatica. 2.
Il comitato per l'informatica è presieduto dal segretario generale ed è
composto dal responsabile per i sistemi e da cinque membri scelti, per un
triennio, dal presidente di concerto con il Consiglio di presidenza, fra i
magistrati appartenenti alle diverse aree funzionali, di cui almeno due in
servizio presso le articolazioni regionali della Corte. Alle riunioni del
comitato per l'informatica possono essere invitati a partecipare i dirigenti
tecnici della Corte ed esperti esterni. 3.
Il responsabile per i sistemi si avvale di un apposito ufficio di supporto. 4.
All'ufficio di cui al comma 3 è assegnato, per l'espletamento dei compiti
amministrativi, un dirigente di seconda fascia, al quale il segretario
generale può delegare la gestione delle risorse finanziarie. Per l'esercizio
delle funzioni tecniche, all'ufficio è assegnato un dirigente informatico di
alta professionalità, che risponde direttamente al responsabile per i
sistemi. 5.
Il presidente, su proposta del responsabile per i sistemi e sentito il
segretario generale, adotta i provvedimenti di natura organizzativa necessari
per assicurare il funzionamento delle strutture informatiche in sede centrale
e regionale.
Capo
III Uffici di segreteria e di
supporto
Sezione
I Sezioni riunite
Articolo
20 Gli
uffici di segreteria delle sezioni riunite.
1.
La segreteria delle sezioni riunite cura gli adempimenti strumentali
all'esercizio delle funzioni di controllo, giurisdizionali, deliberanti e
consultive e svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento. 2.
La segreteria è articolata in due distinti uffici di supporto: l'uno alle
funzioni di controllo e l'altro alle funzioni giurisdizionali. L'ufficio di
supporto alle funzioni giurisdizionali svolge anche compiti di segreteria
delle sezioni riunite nelle sedi deliberante e consultiva. 3.
A ciascuno degli uffici di cui al comma 2, è preposto un dirigente di seconda
fascia, che assolve anche le funzioni di verbalizzante delle sedute. Il
dirigente dell'ufficio di supporto alle funzioni di controllo svolge altresì
i compiti di cui all'art. 6, comma 6, del regolamento per l'organizzazione
delle funzioni di controllo.
Articolo
21 Il
ruolo generale dei giudizi di appello.
1.
È istituito, presso la segreteria delle sezioni riunite, l'ufficio del ruolo
generale dei giudizi di appello, con il compito di tenere un ruolo unico di
tutte le impugnazioni proposte alle sezioni centrali contro le decisioni
emesse in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali. 2.
L'ufficio cura gli adempimenti di segreteria e di cancelleria relativi alle
impugnazioni di cui al comma 1, fino all'assegnazione dei giudizi, con decreto
del presidente, a ciascuna sezione centrale. Per tali giudizi il numero di
repertorio del ruolo generale, a carattere progressivo, costituisce elemento
di identificazione del procedimento nel successivo svolgimento del giudizio.
All'ufficio è preposto un funzionario di area C.
Sezione
II Procure e sezioni
giurisdizionali
Articolo
22 Le
segreterie della procura generale e delle procure regionali.
1.
Le segreterie della procura generale e delle procure regionali svolgono gli
adempimenti di supporto e di collaborazione all'esercizio dei compiti
istituzionali dei rispettivi uffici. 2.
Alla segreteria della procura generale è preposto un dirigente di seconda
fascia. 3.
Alle segreterie delle procure regionali ed all'ufficio di procura generale
presso la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana possono
essere preposti dirigenti di seconda fascia ovvero funzionari di area C. Gli
uffici di livello dirigenziale non generale sono determinati, per un periodo
non inferiore al biennio e previa individuazione dei carichi di lavoro, con
decreto del presidente, sentito il segretario generale.
Articolo
23 Segreterie
delle sezioni giurisdizionali di appello e regionali.
1.
Le segreterie delle sezioni giurisdizionali svolgono gli adempimenti di
cancelleria, quelli di supporto e di collaborazione all'attività di ciascuna
sezione e gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti. 2.
Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali di appello sono preposti
dirigenti di seconda fascia. 3.
Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali possono essere
preposti dirigenti di seconda fascia ovvero funzionari di area C. Le
segreterie di livello dirigenziale non generale sono determinate, per un
periodo non inferiore al biennio e previa individuazione dei carichi di
lavoro, con decreto del presidente, sentito il segretario generale.
Sezione
III Sezioni e uffici di controllo
Articolo
24 I
servizi di supporto alle sezioni ed uffici di controllo.
1.
I servizi di supporto delle sezioni centrali e regionali nonché degli uffici
centrali di controllo, previsti dal regolamento sulle funzioni di controllo,
sono composti da personale amministrativo e tecnicoeconomico alle dipendenze
funzionali dei presidenti e dei magistrati in relazione alle attribuzioni a
ciascuno di essi demandate. I servizi svolgono compiti di collaborazione,
revisione ed istruttori, ove occorra anche nel settore delle analisi
tecnicoeconomiche, esecutivi e di segreteria.
Articolo
25 I
preposti ai servizi di supporto.
1.
Ai servizi di supporto delle sezioni centrali di controllo sono preposti
dirigenti di seconda fascia. 2.
Ai servizi di supporto delle sezioni regionali di controllo possono essere
preposti dirigenti di seconda fascia ovvero funzionari di area C. Con decreto
del presidente, sentito il segretario generale, sono determinati, per un
periodo non inferiore al biennio e previa individuazione dei carichi di
lavoro, i servizi di livello dirigenziale non generale. 3.
Ai servizi di supporto degli uffici di controllo di legittimità su atti e
successivo sulle gestioni delle amministrazioni centrali dello Stato sono
preposti funzionari di area C.
Articolo
26 I
servizi di supporto alle sezioni riunite della Corte dei conti nelle regioni
Sicilia e Sardegna.
1.
I compiti di supporto amministrativo alle sezioni riunite della Corte operanti
nelle regioni Sicilia e Sardegna sono svolti dai servizi di supporto delle
sezioni regionali di controllo costituiti nelle regioni stesse.
Capo
IV Centri di spesa regionali
Articolo
27 Istituzione
dei centri di spesa.
1.
È istituito in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano
un centro unificato di spesa della Corte per la gestione delle risorse
finanziarie occorrenti per il funzionamento delle sezioni e della procura ivi
operanti, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di autonomia finanziaria. 2.
Ai centri di spesa regionale sono preposti dirigenti di seconda fascia, ai
quali è affidata congiuntamente la direzione di una segreteria o servizio di
supporto avente sede nella medesima regione o provincia, il cui personale
collabora all'espletamento dei compiti attribuiti al centro di spesa.
Articolo
28 Competenze
dei preposti ai centri di spesa.
1.
I titolari dei centri di spesa provvedono: a)
alle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento degli
uffici; b)
alla liquidazione delle competenze economiche accessorie spettanti al
personale in servizio presso gli uffici regionali; c)
alla designazione dei funzionari delegati per la gestione dei fondi
accreditati per il funzionamento degli uffici regionali, qualora non
intendano, per giustificate ragioni, assumerne il relativo incarico, e fino
alla piena operatività del sistema del mandato informatico nelle sedi
regionali; d)
alla nomina del consegnatario unico regionale; e)
a tutte le altre incombenze previste dal regolamento di autonomia finanziaria
della Corte. 2.
I titolari dei centri di spesa regionali, su indicazione dei titolari degli
uffici, predispongono all'inizio di ciascun anno il programma delle spese di
cui al comma 1, lettere a) e b).
Capo
V Norme in materia di personale
Articolo
29 Funzioni
e responsabilità dei dirigenti.
1.
I dirigenti di prima e seconda fascia svolgono le proprie funzioni sulla base
delle direttive generali del presidente e di quelle specifiche impartite,
nell'àmbito delle rispettive competenze, dal segretario generale e dagli
altri organi istituzionali di direzione. 2.
I dirigenti di prima e seconda fascia cui è affidata la direzione degli
uffici della Corte provvedono alla attribuzione dei compiti di spettanza del
personale loro assegnato. Essi sono responsabili: a)
dell'attuazione delle direttive ad essi impartite; b)
del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti; c)
della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi
assegnate. 3.
In caso di speciali necessità, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni
di legge e dai contratti collettivi di lavoro, possono essere conferiti, ai
sensi degli articoli 4 e 12 del presente regolamento, incarichi di dirigente
con contratto di diritto privato a tempo determinato a persone estranee dotate
di professionalità adeguata. 4.
In caso di assenza o impedimento di un dirigente di prima fascia, le funzioni
vicarie sono affidate ad un dirigente di seconda fascia. In caso di assenza o
impedimento di un dirigente di seconda fascia, le funzioni vicarie sono
affidate ad un funzionario di area C.
Articolo
30 Assegnazione
di dirigenti a compiti di controllo.
1.
Il presidente può disporre, con proprio decreto, che dirigenti di seconda
fascia con comprovata idoneità allo svolgimento di analisi di bilancio, di
misurazione e valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività
amministrativa, siano chiamati a partecipare, su richiesta dei competenti
presidenti di sezione ed in adempimento di incarichi specifici all'uopo
conferiti anche in via temporanea dal segretario generale, ad indagini
programmate dalle sezioni del controllo sulla gestione.
Articolo
31 Costituzione
delle segreterie e dei servizi di supporto.
1.
Con provvedimenti del segretario generale, sentiti il dirigente di prima
fascia preposto al servizio per la gestione delle risorse umane e la
formazione e gli organi preposti alle sezioni e agli uffici, sono conferiti
gli incarichi di direzione delle segreterie e dei servizi di supporto ai
dirigenti di seconda fascia ed ai funzionari di area C. Nell'adozione degli
anzidetti provvedimenti il segretario generale tiene conto delle
professionalità specifiche, anche di natura informatica, del personale
assegnato, richieste per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti.
Articolo
32 Le
funzioni dei preposti alle segreterie e ai servizi di supporto.
1.
I dirigenti e i funzionari responsabili delle segreterie e dei servizi di
supporto svolgono le proprie funzioni in attuazione delle direttive impartite
dal segretario generale e dagli organi preposti alle sezioni ed agli uffici. 2.
Oltre ai compiti di cui comma 1, i dirigenti e i funzionari responsabili delle
segreterie e dei servizi di supporto: a)
sono responsabili della continuità del servizio e della disciplina del
personale; b)
verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività del
personale, sentiti i magistrati competenti, e propongono i provvedimenti
consequenziali in caso di insufficiente rendimento o di esubero del personale
stesso; c)
comunicano al segretario generale i fatti suscettibili di comportare sia la
sospensione o la riduzione delle competenze, sia l'attribuzione di speciali
compensi.
Articolo
33 Dotazione
del personale non dirigenziale.
1.
Con decreto del presidente, su proposta del segretario generale, è stabilita
la dotazione del personale amministrativo non dirigenziale, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali e sentito il consiglio di
amministrazione. 2.
La dotazione di cui al comma 1, è stabilita sulla base degli effettivi
fabbisogni, rilevati anche con riferimento alle misure di razionalizzazione
dei servizi ed al riordino delle loro attribuzioni, nonché al diffuso impiego
delle tecnologie informatiche ed è sottoposta, con le modalità indicate nel
comma medesimo, a revisione almeno triennale. Variazioni alle dotazioni del
personale comportanti aggravi di spesa debbono essere coperte da appositi
aumenti delle risorse finanziarie assegnate alla Corte. 3.
Con le stesse modalità previste dal comma 1, viene formulato il programma
triennale del fabbisogno del personale e sono individuate e globalmente
quantificate le professionalità necessarie, con particolare riguardo per
quelle informatiche, da reperire con criteri selettivi indicati nei vigenti
contratti collettivi di lavoro.
Articolo
34 Il
codice di comportamento.
1.
Il presidente adotta, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
sindacali, il codice di comportamento dei dipendenti della Corte. Fino
all'emanazione del decreto, si applica il codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 2.
Ogni dipendente riceve il codice di comportamento all'atto dell'assunzione. 3.
Sull'osservanza del codice di comportamento vigila una commissione etica,
composta da un dirigente di prima fascia e da due funzionari amministrativi,
nominati dal presidente sentito il segretario generale. La commissione,
inoltre, dà pareri sull'interpretazione del codice di comportamento e formula
al presidente proposte per eventuali modifiche o aggiornamenti. 4.
Le modifiche e gli aggiornamenti al codice di comportamento sono portati a
conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione negli albi e
pubblicazione nel notiziario della Corte.
Capo
VI Norme finali
Articolo
35 Abrogazione.
1.
È abrogato il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di
supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, approvato con deliberazione
delle sezioni riunite 5 marzo 1998, n. 21 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1998.
Articolo
36 Entrata
in vigore.
1.
Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in vigore
il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2.
La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Così
deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 6 e del
12 luglio 2001.
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