Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - 11.10.2001 n. 862/2001 - Presidente Minerva - Relatore Calamaro – Cons. Pepe - P. M. Perin. A.D. (Avv.ti Milia, De Cata)

Giudizio di responsabilità amministrativa – prescrizione – effetti interruttivi della costituzione di p.a. - sentenza penale di patteggiamento – valore nel processo contabile – sovraestimazione dei prezzi per reati contro l’amministrazione – ricaduta dei costi sull’amministrazione - responsabilità patrimoniale per danno all’immagine pubblica –- ripristino dell’immagine pubblica.

Ai fini dell’azione di responsabilità amministrativa sia la costituzione di parte civile nel processo penale che l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno innanzi al giudice civile, da parte dell’amministrazione danneggiata, configurano altrettanti atti di interruzione del decorso della prescrizione.

La giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha statuito che, anche se la sentenza pronunciata ex art.444 c.p.p. non spiega efficacia nel giudizio contabile ,il giudice della responsabilità amministrativa può valutare autonomamente i contenuti probatori degli atti processuali provenienti dal processo penale conclusosi con il patteggiamento.

È ben ammissibile che, da un lato, il giudice contabile emetta pronuncia assolutoria in relazione ad un danno patrimoniale che, pur se accertato, sia stato ritenuto compensato con i vantaggi ottenuti dall’amministrazione o dalla comunità e, dall'altro e contemporaneamente, condanni l'accertata sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla lesione all’immagine pubblica arrecata con l’uso, per fini di tornaconto personale, delle pubbliche funzioni.

Il ripristino dell'immagine della Pubblica Amministrazione si svolge attraverso un’azione continua di miglioramento dell'efficienza, della produttività dei servizi resi alla collettività, dell'organizzazione della pubblica amministrazione, per renderla, concretamente, sollecita a soddisfare i bisogni e la domanda di servizi dei cittadini, nonché trasparente e controllabile dalla pubblica opinione; per pervenire a tale risultato, vanno adottati strumenti adeguati e, indubbiamente, onerosi i cui costi debbono ricadere sugli autori della lesione all’immagine stessa.

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n.227/R del Registro di Segreteria ad istanza del Procuratore Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale

NEI CONFRONTI

di D. A. nato omissis, elettivamente domiciliato in Pescara alla Piazza Alessandrini n.14 presso lo studio dell’Avvocato Giuliano MILIA che lo rappresenta e difende;

Visti gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 9 gennaio 2001 il relatore Cons. Luciano CALAMARO, l’Avvocato Carlo P.M. DE CATA, per delega dell’Avvocato MILIA per il convenuto e il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo PERIN;

Ritenuto in

FATTO

(Omissis)

DIRITTO

1. In via preliminare viene in rilievo l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'art.58 della legge 8 giugno 1990, n.142 con riferimento al d.l. 27 agosto 1993 n.324 convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n.423.

Assume parte convenuta che in fattispecie verrebbe in considerazione il termine quinquennale di prescrizione, abbondantemente trascorso avuto riguardo sia alla data di commissione dei fatti , sia a quella di conoscenza degli stessi da parte della Amministrazione danneggiata.

L'eccezione è infondata.

Risulta dagli atti che la USL di Pescara, ha provveduto alla costituzione di parte civile nel processo penale celebrato tra l'altro, a carico del D., rinnovandola all'udienza preliminare innanzi al GIP presso il Tribunale di Pescara del 29 giugno 1993.

La stessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n.321/93 del 29 giugno 1993, menziona la costituzione di parte civile.

Gli atti di causa, inoltre, comprovano l'avvio di un giudizio civile promosso dalla USL di Pescara nei confronti del D. per il risarcimento dei danni in conseguenza dell'attività dal medesimo posta in essere e descritta nella sentenza n.321 del 29 giugno 1993 del GIP presso il Tribunale di Pescara.(vedasi atto di citazione del 26 giugno 1998 notificato al D. il giorno successivo).

Tanto premesso osserva il Collegio che la costituzione di parte civile nel processo penale, è annoverabile tra gli atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 codice civile (Cass. Sez. III 9 aprile 2001, n.5256; Corte Conti Sezioni Riunite 18 marzo 1996, n.14; Sez. Seconda Centrale 25 maggio 2000, n.194).

In conclusione sia la costituzione di parte civile sia l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno innanzi al giudice civile, configurano altrettanti atti di interruzione del decorso della prescrizione.

L'atto di citazione, risulta, quindi tempestivamente notificato, per cui l'eccezione di prescrizione va respinta.

2. Analoga sorte segue la seconda eccezione di natura preliminare. Il Convenuto lamenta che la Procura Regionale rinviene la responsabilità di cui di è causa nella sentenza pronunciata a suo carico ex art.444 c.p.p.

In sintesi si duole del fatto che alla sentenza di patteggiamento sia stata attribuita efficacia nel processo contabile in violazione dell'art.445 c.p.p..

L'eccezione è infondata.

L'atto di citazione descrive, nella parte in fatto, la condotta posta in essere dal convenuto anche con riferimento al processo penale celebrato nei suoi confronti.

Peraltro definisce la responsabilità amministrativa in modo del tutto autonomo rispetto alla sentenza penale.

Del resto deve ritenersi consentito al giudice contabile valutare autonomamente l'efficacia probatoria delle risultanze acquisite nel giudizio penale, ancorché quest'ultimo risulti definito, ai sensi dell'art.444 codice procedura civile (Sez.Terza Centrale 12 luglio 2000 n.216; Sezione Piemonte 14 aprile 2000 n.935; Sez.Toscana 10 marzo 2000 n.476; Sez. Lazio 7 marzo 2000 n. 404)

In fattispecie parte attrice, ancorché sinteticamente, ha valutato proprio le risultanze del procedimento penale e, su tali basi, ha contestato la responsabilità amministrativa di cui è controversia.

3. Nel merito la domanda giudiziale merita accoglimento.

I verbali degli interrogatori del D., evidenziano la piena ammissione da parte del medesimo dei rapporti intrattenuti con ditte fornitrici della USL di Pescara.

In particolare è emerso che:

- percepì una somma di L.2.000.000 da rappresentanti della Ditta C.. O. di Roma (interrogatorio del 13 agosto 1992);

- la Ditta T. eseguì i lavori di riparazione dell'impianto elettrico della sua abitazione senza pretendere compensi (interrogatorio del 13 agosto 1992);

- la Ditta A. fornì gratuitamente un elettroventilatore asportatore (interrogatorio del 14 agosto 1992);

- favorì la Ditta M. per l'aggiudicazione di gare indette dalla USL di Pescara ed in cambio ottenne che la stessa Ditta acquistasse sedie per ufficio presso la Ditta C. di cui era socio e presso la Ditta T. costituita da alcuni familiari e di cui era responsabile commerciale (interrogatorio del 29 settembre 1992);

- agevolò l'affidamento di gare di manutenzione alla Ditta E. contro l'assicurazione che all'atto del pensionamento gli sarebbe stata affidata in gestione della Sede di Pescara (interrogatori del 29 settembre 1992 e del 24 ottobre 1992);

- percepì la somma di lire 8.000.000 dal titolare della Ditta T. in cambio di solleciti pagamenti da parte della USL dei lavori di manutenzione effettuati (interrogatorio del 29 settembre 1992).

Tanto premesso, e con riferimento alle singole partite di danno, si osserva che a prescindere anche dalle stesse emergenze del processo penale, il D., nella sua qualità di dirigente preposto al settore tecnologico della USL di Pescara avrebbe dovuto e potuto intervenire in tutte quelle situazioni in cui la stessa USL si esponeva a costi "ictu oculi" più alti di quelli di mercato (in particolare con riferimento alla sovraestimazione dei prezzi L.18.000.000 per intervento manutentivo della Ditta T.; L.7.000.000 e L.2.000.000 per acquisto e interventi su elettropompe da parte della Ditta S. componenti).

La condotta serbata dal convenuto nelle suindicate occasioni, rende evidente la più completa incuria degli interessi della USL.

A ciò si aggiunga che i rapporti intrattenuti con le Ditte, hanno evidenziato una illecita commistione tra gli interessi personali e quelli dell'ente pubblico, che consente di comprendere l'omessa assunzione di elementari, quanto necessarie, iniziative in grado di tutelare le finanze della USL.

Di fronte a tale situazione, il convenuto ha opposto che la posizione funzionale rivestita presso la USL, non consentiva l'esercizio di poteri decisionali ed autonomi.

Al contrario va osservato che l'organo deliberante valutava soltanto le soluzioni che proprio il convenuto, nella qualità di dirigente preposto al settore tecnologico, proponeva.

Significativa al riguardo è la vicenda legata ai maggiori costi sopportati per gli interventi effettuati dalla Ditta S. Componenti.

Lo stesso D. nel corso dell'interrogatorio del 13 agosto 1992 ha dichiarato che erroneamente la succitata Ditta era stata da lui indicata come l'unica in grado di fornire i ricambi e le elettropompe poi acquistate quale rappresentante di zona della Ditta M. .

Si tratta, all'evidenza, di una dichiarazione che ha vincolato le scelte da effettuare.

È, quindi, dimostrato che il D. poteva, come ha fatto, proporre soluzioni o a volte, una sola soluzione, per cui nell'ambito delle stesse poteva essere effettuata la scelta.

Parimenti alcuna valenza favorevole per il convenuto spiega l'argomento secondo cui nelle varie occasioni da cui è scaturito il contestato danno erariale, gli interventi erano seguiti da singoli funzionari che nulla riferirono in ordine alle sovraestimazioni di spesa.

Premesso che di siffatta circostanza non è stata fornita alcuna prova, va osservato che per la sovraestimazione dei prezzi praticati dalla Ditta S. Componenti , il danno rinviene la sua origine dalla dichiarazione (erronea) del D. che la Ditta era l'unica a poter fornire il tipo richiesto di elettropompe.

In ordine alla maggiore spesa per gli interventi di manutenzione effettuati dalla Ditta T. , a parte la consistenza della stessa, che avrebbe dovuto per ciò solo indurre l'interessamento del responsabile del settore tecnologico, va considerato che la somma spesa era addirittura superiore al costo di una pompa nuova.

Circostanza che certo non poteva passare inosservata, ma che evidentemente non emerse proprio per i rapporti intrattenuti con la Ditta T..

Quanto alle ulteriori partite di danno (L.50.000.000 pagate in eccesso alla Ditta M. e L.80.000.000 alla Ditta E. di Foligno), le dichiarazioni del convenuto e degli stessi rappresentanti delle Ditte , evidenziano chiaramente che i maggiori esborsi seguirono ad una attività illecita sicuramente ascrivibile al convenuto stesso, come si evince dai verbali di interrogatorio redatti nel corso del procedimento penale, e dallo stesso atto di citazione.

Conclusivamente il convenuto agì con modalità del tutto illecite e, comunque, connotate da estrema superficialità probabilmente per tutelare gli interessi delle ditte fornitrici alle quali chiedeva benefici vari (lavori e forniture gratuiti, acquisti presso Ditte di cui era socio o responsabile commerciale, ovvero somme di denaro).

Risulta, quindi, ampiamente provata la responsabilità contestata da parte attrice.

4. Parimenti da accogliere è la domanda giudiziale intesa a vedere riconosciuto il risarcimento per il danno all'immagine patito dalla USL di Pescara, con valutazione ex art. 1226 codice civile.

In proposito, il Collegio ritiene di aderire alla più recente giurisprudenza (Sez. II Centrale di Appello n.298 del 13 ottobre 2000) secondo cui al danno non patrimoniale vanno ricondotte una valenza ed una configurazione ben precise ed autonome.

Invero la giurisprudenza contabile, mentre in un primo tempo è stata costante nel negare la propria giurisdizione in ordine al detto danno derivante da azioni illecite di pubblici dipendenti, ha recentemente mutato orientamento, assumendo una nozione più ampia di danno erariale, inteso come danno pubblico concernente la lesione sia dei beni pubblici patrimoniali in senso proprio, sia dei beni cosiddetti immateriali di interesse generale (quale ad esempio l'interesse generale al buon andamento dei pubblici uffici: cfr. Sez. II 16 novembre 1993 n.281 e 27 aprile 1994 n.114) sia di quegli interessi pubblici non patrimoniali, consistenti nella lesione del prestigio, dell'immagine, della reputazione e, in definitiva, della personalità pubblica dello Stato (cfr. Sezioni Riunite, 28 maggio 1999, n.16 QM; Sezione II, 12 aprile 1999, n.119 e 3 dicembre 1999, n.26) e del discredito provocato alla Pubblica Amministrazione da comportamenti illeciti dei pubblici funzionari di particolare gravità e risonanza pubblica.

Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr., prima, con sentenze n.5668 del 1997 e n.12041 del 28 novembre 1997 e, poi, con sentenze n.98 del 4 aprile 2000), hanno avallato il suddetto orientamento della giurisdizione contabile, ravvisando peraltro, pur sempre, in siffatto danno ( che non si identifica con il danno morale, il c.d. pretium doloris, cioè il ristoro di sofferenze fisiche e morali), il requisito della valutazione patrimoniale, con la possibilità peraltro che il pregiudizio economico intervenga anche in futuro,e, quindi, non consista esclusivamente in una diminuzione patrimoniale già verificatasi e, pertanto, certa ed attuale.

Dunque è ben ammissibile che, da un lato, il giudice contabile emetta pronuncia assolutoria in relazione ad un danno patrimoniale che, pur se accertato, sia stato ritenuto compensato con i vantaggi ottenuti dalla Amministrazione o dalla Comunità e, dall'altro e contemporaneamente, condanni l'accertata sussistenza di un danno non patrimoniale.

È stata, infatti ammessa l'autonoma conoscibilità ed azionabilità del danno non patrimoniale, indipendentemente dall'esistenza di un danno patrimoniale "nella considerazione che l'autonoma risarcibilità discende ex se dal pregiudizio arrecato dall'evento lesivo e discende, altresì, dal comportamento produttivo di tale evento, che abbia comportato la dismissione di valore nel patrimonio della struttura pubblica" (cfr. Sezioni Riunite, n.16/QM del 1999, citata).

In controversia, la sussistenza del danno non patrimoniale si evince non solo dalle risultanze del processo penale quanto, e soprattutto, dalla gravità dei fatti e dalla diffusione raggiunta dalla notizia della vicenda.

Non può, infatti, dubitarsi dell'allarme sociale generato dalla scoperta del reato e del pregiudizio all'immagine della USL di Pescara le cui attribuzioni sono state fatte oggetto di mercinomio da parte di un suo funzionario preposto ad un settore di vitale importanza, quale il settore tecnologico, e quindi, da un dipendente della pubblica amministrazione che svolge funzioni di evidente rilevanza, ben note alla generalità dei consociati.

Altrettanto penetrante e vasta è risultata l'eco negativa della vicenda sugli strumenti di comunicazione.

Nel delineato contesto, l'immagine della Amministrazione è rimasta gravemente compromessa dall'azione delittuosa di un proprio dipendente, sotto il profilo della perdita di prestigio e decoro nonché e soprattutto, dell'affidamento che la collettività ripone nella Pubblica Amministrazione e nelle attività e funzioni per essa espletate dai suoi dipendenti.

Reputa, conclusivamente, il Collegio che l'esistenza del danno all'immagine, sotto il profilo ontologico sia stata più che congruamente provata dalla parte attrice la cui domanda giudiziale va accolta anche nel petitum.

La Procura Regionale, con l'atto introduttivo del giudizio ha giustamente quantificato il danno di cui è causa, in via equitativa ex art.1226 codice civile.

Il Collegio ritiene di aderire a siffatta costruzione nella considerazione che la perdita di prestigio dell'Ente pubblico necessita del suo ripristino ai fini della ricostruzione dell'immagine presso i consociati

A tal fine non può ritenersi che il recupero del prestigio e del decoro, sia conseguibile con episodici strumenti di divulgazione di una netta presa di distanza dall'attività posta in essere dal funzionario infedele.

In estrema sintesi ben poca valenza potrebbero assumere comunicati stampa o notizie su altri efficaci canali di informazione, con i quali si condanna la suddetta attività.

Il ripristino dell'immagine della Pubblica Amministrazione, invero, si snoda attraverso una graduale e continua azione di miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi resi alla collettività, dell'organizzazione della pubblica amministrazione, per renderla più concretamente sollecita a soddisfare i bisogni e la domanda di servizi della collettività, trasparente e controllabile, dalla pubblica opinione.

In tale prospettiva è ipotizzabile l'integrale recupero della fiducia nella Amministrazione.

Orbene per pervenire all'indicato risultato, vanno adottati strumenti adeguati e, indubbiamente, onerosi.

Le surriportate conclusioni, già avanzate dalla giurisprudenza (Sez. II centrale d'appello 6 novembre 2000, n. 338), vanno intese nel senso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, costituiscono altrettanti obiettivi che l'Amministrazione pubblica deve perseguire con le proprie risorse; peraltro l'azione delittuosa del pubblico dipendente, configura un elemento distorsivo del processo di miglioramento dell'attività della Amministrazione medesima, che necessita di ulteriori interventi, come precisato, onerosi, che non possono essere accollati alla collettività, e, quindi, devono essere addebitati a chi li ha posti in essere.

Nel suddelineato contesto la richiesta di condanna in via equitativa del convenuto, risulta coerente, ed agganciata ad un elemento, la consistenza dell'oggetto dei reati contestatigli, che ne giustifica la misura.

Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento in favore dell'erario della somma di £. 20.000.000 (ventimilioni) per il danno all'immagine, somma quantificata ex art.1226 codice civile.

Complessivamente il D. va condannato al pagamento di £. 177.000.000 (L.157.000.000 per danno patrimoniale e L.20.000.000 per danno all'immagine) oltre alla rivalutazione monetaria da calcolare dalla data dei fatti che hanno determinato il danno erariale e sino alla pubblicazione della presente sentenza.

Da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, condanna D. A. al pagamento in favore dell'a ASL di Pescara della somma di £. 177.000.000 (centosettantasettemilioni) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare come in parte motiva;

Condanna altresì il medesimo al pagamento in favore dell’Erario delle spese di giudizio che sino all'originale della presente sentenza si liquidano in £. 2.234.000.

Così deciso in L’Aquila nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2001.

Omissis