 | PROBLEMI ATTUALI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL PROCESSO CIVILE AL RITO
SPECIALE IN RAGIONE DEL "RINVIO DINAMICO" |
 | IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE DELLA PROVA |
 | IL C.D. POTERE SINDACATORIO E LA DISTRIBUZIONE DELLONERE DELLA PROVA |
* * * * *
Relazione
di
Nicola Mastropasqua
- Notazioni a carattere generale
- Processo di tipo inquisitorio e di tipo dispositivo
- Il processo innanzi alla Corte dei Conti
- Le modalità di formazione della prova ed i poteri del Procuratore regionale
- I poteri istruttori del giudice
- Oggetto della prova, ripartizione dellonere della prova, ammissibilità dei mezzi
di prova
- Oggetto della prova
- Distribuzione dellonere della prova
- A carico dellattore
- A carico del convenuto
- Lonere della prova nella responsabilità contabile
- Le modalità di acquisizione della prova
1. Linteresse sulle norme processuali applicabili nel giudizio di
responsabilità amministrativo-contabile si è acuito in conseguenza della riforma della
Corte dei Conti recata dal D.L. n. 453 del 1993 e dalle successive vicende normative.
In particolare, per quanto riguarda il tema trattato in questa sede,
peculiare rilievo assume la posizione paritaria tra parte pubblica e parti private nel
processo esaltata dalle norme della riforma, in relazione alla quale è stato posto il
problema dei limiti dellattuale vigenza delle regole processuali del rito speciale
ovvero della loro abrogazione implicita (per incompatibilità) con conseguente
applicazione delle norme processuali civili in forza del rinvio dinamico contenuto
nellart. 26 del regolamento di procedura n. 1038/1933.
Lindagine va condotta partendo da talune notazioni a carattere
generale.
La prima è che il nostro processo è caratterizzato dalla
indisponibilità delle situazioni giuridiche tutelate, dalla ufficialità e dalla
obbligatorietà dellazione intestata in via esclusiva al Procuratore regionale
presso la Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente.
Anche il processo civile conosce di situazioni analoghe quando
lazione, posta a tutela di un diritto indisponibile, sia intestata o cointestata al
Pubblico Ministero (o almeno questo abbia lobbligo di intervenire nel processo), ma
detta situazione non caratterizza il processo civile.
La seconda precisazione attiene ai poteri di indagine attribuiti al
Procuratore regionale intesi alla acquisizione della prova nel senso più ampio (e cioè
sia dellesistenza di fatti causativi di danno per la finanza pubblica sia
allattribuibilità soggettiva di tali fatti ed alla qualificazione dei correlativi
comportamenti) e perciò anche alla formazione della prova nella fase pre-processuale.
Questa fase è oggi esaltata dal c.d. invito a dedurre, che consente la partecipazione
dellindagato alla definizione dei fatti ed alla ricerca delle prove in funzione di
tutela oggettiva dellordinamento ancor prima che il processo inizi (e sempreché
inizi).
La terza precisazione è che, pur dopo le leggi di riforma della Corte
dei Conti, la giurisprudenza ha pressoché univocamente ritenuto (ed in questo senso è
fermissima la giurisprudenza delle Sezioni Riunite nel risolvere questioni di massima) che
le disposizioni del regolamento di procedura devono ritenersi abrogate solo, e nei limiti
in cui siano realmente incompatibili con istituti e principi recati dalle leggi di
riforma, in ogni altro caso prevalendo sulle norme del codice processuale civile.
Lindagine va, pertanto, condotta avendo ben presenti le innanzi
ricordate notazioni.
2. È comune la contrapposizione tra processo di tipo inquisitorio, al
quale si conforma il processo contabile, e processo di tipo dispositivo, che
caratterizzerebbe il processo civile, in ordine ai poteri del giudice e delle parti nel
processo.
Si tratta di una contrapposizione di tipo tralatizio ormai ampiamente
superata dalla dottrina civilprocessualistica.
È stato rilevato che in ogni tipo di processo si pone un problema di
accertamento del fatto, anche se può essere limitato il tema probatorio e possono essere
usate tecniche processuali diverse in relazione alle esigenze di tutela.
In proposito il discrimine fondamentale è segnato dalla natura delle
situazioni sostanziali che si deducono nel processo.
Ad esse infatti si rapporta lattribuzione dei poteri al giudice
ed alle parti nella ricerca degli elementi di conferma delle proposizioni fattuali
rilevanti secondo che la controversia riguardi situazioni giuridiche disponibili o
indisponibili dei litiganti e venga perciò ad incidere sul contenuto di norme derogabili
o inderogabili.
Lorganizzazione del processo civile, quando abbia ad oggetto un
diritto indisponibile si fonda sui seguenti criteri:
 | possibile esclusione del monopolio della parte privata quanto alliniziativa del
processo, o affiancamento di una parte pubblica nel processo; |
 | nel processo, fatto salvo il fondamentale principio della domanda (anche per
salvaguardare la posizione di terzietà del giudice), non vincolatività per il giudice
alla questione di fatto così come prospettatagli dalle parti; |
 | nellistruzione probatoria gli apporti delle parti non sono escludenti o
condizionanti le iniziative del giudice, che può procedervi liberamente. |
In sostanza il processo è organizzato in modo da evitare che, per suo
tramite, si pervenga a risultati elusivi della legge in materia di diritti indisponibili.
Ma anche laddove il processo abbia ad oggetto diritti disponibili la
più recente dottrina civilprocessualistica nega che prove siano ammissibili e rilevanti
(e che strumenti probatori siano utilizzabili) soltanto se introdotte o provocate dalla
parte che si richiama al fatto da provare per fondare la sua pretesa o la sua resistenza.
Questa dottrina ha messo in evidenza che altro è la tutela del diritto
disponibile e la derogabilità delle norme poste a suo presidio, altro è il problema
della struttura interna del processo.
In questa prospettiva, fermo restando lesclusivo potere delle
parti di dare inizio al processo e di delimitare lambito della questione di fatto,
permane sempre un potere di intervento del giudice nella scelta dei fatti rilevanti da
sottoporre a controllo probatorio, la cui sfera è più o meno ampia anche nello stesso
sistema processuale in relazione non solo alla natura del diritto fatto valere e delle
norme applicabili, ma anche alla natura dei fatti.
Per quanto possano valere le formule qualificatorie si è soliti dire
che il primo tipo di processo innanzi descritto è ispirato al principio inquisitorio sia
in senso sostanziale che in senso processuale.
Il secondo tipo di processo è ispirato al principio cosiddetto della
domanda o dispositivo in senso sostanziale, mentre può essere ispirato al principio
dispositivo in senso processuale o al principio inquisitorio in senso processuale ovvero
ad un sistema intermedio (ad es. il metodo acquisitivo nel processo amministrativo) per
quanto riguarda lattività istruttoria.
In termini di diritto positivo appare certo che, per quanto
testualmente il legislatore abbia dichiarato di ispirarsi al metodo dispositivo (art. 115
c.p.c.), si rinvengono temperamenti così notevoli da far ritenere che non esista un
processo puntualmente attuativo di tale metodo (cfr. in proposito nel codice di rito gli
artt. 61 e 197, 116 comma 2; 118 commi 1 e 2, 213, 240, 241, 253, 257, 317 e 421).
3. Le proposizioni innanzi enunciate servono a chiarire che il processo
amministrativo contabile, come è strutturato nel regolamento di procedura, non è un
corpo estraneo al generale contesto di regole del processo civile, ma in esso ben può
essere inserito.
In questo senso il problema che oggi ci occupa non attiene alla
compatibilità tra norme del regolamento di procedura e norme del codice di procedura
civile (fissata peraltro in linea di principio dallart. 26 del regolamento di
procedura) ma alla compatibilità delle prime con le disposizioni sia di natura
sostanziale che di natura processuale recate dalle leggi di riforma della Corte dei Conti.
Veniamo ora ai punti specifici del nostro incontro. Anche sui temi
della formazione della prova e della ammissibilità dei mezzi di prova vanno fatte talune
precisazioni.
Va in proposito notato che, nei rapporti privatistici, i mezzi di prova
tipici sono disciplinati dal codice civile (titolo II° del libro VI°).
Essi sono sostanzialmente intesi ad accertare lesistenza di
diritti reali, lesistenza ed il contenuto di contratti o di negozi giuridici,
lesistenza ed il contenuto di obbligazioni, i fatti estintivi o modificativi dei
diritti o delle obbligazioni.
Diversa è la disciplina della prova dei c.d. diritti personalissimi,
rigorosamente limitata dalle singole norme sostanziali.
I mezzi di prova previsti dal codice di rito, se compatibili con la
indisponibilità del diritto fatto valere in questa sede, sono utilizzabili anche nel
processo amministrativo-contabile.
Ma non è questo il punto. Nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile va in primo luogo provata lesistenza di un rapporto di
servizio tra soggetto convenuto ed una pubblica amministrazione.
Questo avviene nella generalità dei casi attraverso atti della
pubblica amministrazione che attestano linserimento del soggetto nellapparato
organizzativo della P.A.
Vanno poi provate le funzioni o mansioni in concreto attribuite al
convenuto in relazione al fatto causativo del danno.
Anche queste in linea generale, vengono desunte da leggi, regolamenti,
contratti collettivi, atti organizzativi e prassi delle P.A.
A questo punto viene in rilievo il comportamento in concreto tenuto dal
soggetto convenuto.
Questo, tranne che per le attività materiali, naturalmente si
inserisce in un procedimento amministrativo più o meno complesso ed articolato,
procedimento che va, a fini di accertamento dellan e del quantum della
responsabilità e del collegamento causale tra comportamento e danno,
"parcellizzato" attraverso la individuazione di tutti gli atti introdotti nel
procedimento o nei sub procedimenti ad esso collegati (nonché alle omissioni)
relazionandoli allillecito.
Come ben si vede gran parte dei mezzi di prova utili nel processo di
responsabilità amministrativo-contabile sono rinvenibili pressoché esclusivamente presso
la Pubblica Amministrazione e sono costituiti da atti che di per sé (per le modalità di
formazione, per la pubblicità dellacquisizione ecc.) hanno un particolare valore
probatorio.
4. Le modalità di formazione della prova non possono non risentire di
questa situazione.
Si spiegano così i poteri conferiti al Procuratore regionale
dallart. 74 del T.U. L. Corte Conti n. 1214/1934.
Questi, titolare esclusivo dellazione, non dispone della
documentazione in possesso della P.A. e deve poterla acquisire senza remore e limitazioni
poste dalla stessa pubblica amministrazione.
Inoltre il Procuratore regionale agisce a tutela oggettiva
dellordinamento e deve quindi acquisire tutti gli elementi intesi a dimostrare
lesistenza di un illecito causativo di danno e la sua riferibilità soggettiva.
La più recente legislazione ha ampliato i poteri del Procuratore
Regionale, sia sotto il profilo della acquisizione di "notitia damni"
qualificato sia sotto il profilo dellacquisizione dei mezzi di prova.
In particolare lart. 5 comma sesto, del D.L. n. 453/1993 e
successive modificazioni ha previsto che il Procuratore regionale possa disporre:
- lesibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le
pubbliche Amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a
carico dei bilanci pubblici;
- il sequestro dei documenti;
- audizioni personali;
- perizie e consulenze.
Queste disposizioni si raccordano ai poteri conferiti alla Corte dei
Conti dal precedente art. 2 c. IV del medesimo D.L. n. 453/1993.
La attribuzione di nuovi e più ampi poteri, oltre alla espressa
conferma dei precedenti poteri, attesta la piena compatibilità delle disposizioni sulla
acquisizione di prove da parte del Procuratore regionale con le norme sostanziali e
processuali recati dalle leggi di riforma della Corte dei Conti.
Ma vi è di più. La legge di riforma della Corte dei Conti (art. 5,
primo comma, del D.L. n. 453/1993) ha previsto la possibilità per il soggetto indagato
dal Procuratore regionale di indicare prove da acquisire nellattività istruttoria
dellorgano pubblico.
Comè stato affermato nella sentenza delle S.S.R.R. n. 27/99/Q.M.
del 7 dicembre 1999, linvito a dedurre inoltrato dal Procuratore regionale in limine
dellemissione dellatto di citazione e le deduzioni del soggetto invitato non
possono funzionalmente porsi nella prospettiva di una contrapposizione dialettica di tesi
e prove tra parti processuali.
A ciò è preordinato il giudizio davanti al giudice terzo alla cui
valutazione spetta di saggiare domanda ed eccezioni. In questo senso, salvo casi
marginali, linvito a dedurre si appaleserebbe come inutile appesantimento
delliter processuale.
Linvito a dedurre ha funzionalmente senso invece nella
prospettiva di sollecitare ulteriormente, indirizzandola, lattività del Procuratore
Regionale nello svolgimento del proprio diritto-dovere di accertare la verità e di
reperire anche le prove a discarico, e cioè in una prospettiva sostanzialmente
collaborativa tra Pubblico Ministero ed invitato a dedurre. In questo senso vengono in
rilievo ad esempio le ipotesi di asserita partecipazione di altri soggetti nella
causazione del danno, di fatti escludenti la partecipazione dellinvitato
allatto ed alle attività asseritamente illecite, di ripiano del danno che venissero
prospettate dallinvitato a dedurre.
In sostanza linvito a dedurre va collocato in una prospettiva di
impulso di unattività funzionale del Pubblico Ministero da parte di un soggetto che
in questo modo ha la possibilità giuridica di una difesa avanzata dei propri interessi,
attraverso lo svolgimento di unistruttoria del Procuratore Regionale più ampia e
approfondita possibile anche per la collaborazione del soggetto indagato.
Va a questo punto affermato che le prove raccolte dal Procuratore
regionale servono a questi per esercitare e modellare lazione di responsabilità e
possono essere contestate dal convenuto nel processo.
Peraltro molte delle prove acquisite sono normalmente costituite da
atti della P.A. che hanno particolare valenza probatoria (di volta in volta possono far
prova sino a querela di falso, sono supportate da registri con data certa, sono raccolti
in un determinato modo, ecc.) e possono perciò, come tali, avere ingresso nel processo
conservando il loro valore probatorio in quanto atti provenienti dalla P.A. (e non perché
raccolti dal Procuratore regionale).
Pertanto gli atti, i documenti e leventuale materiale raccolto in
sede istruttoria dallufficio di Procura non assurgono al valore di "prove"
valevoli poi nel dibattimento, ma sono solo elementi di verifica, raffronto e giudizio
offerti alla Sezione che resta titolare del vero e proprio potere istruttorio che,
peraltro, può esser svolto solo eventualmente e non in via necessaria come invece avviene
nel rito civile ove vi è una apposita fase processuale istruttoria.
5. In effetti il giudice della responsabilità amministrativo-contabile
dispone di ampi poteri istruttori al di là delle "prove" richieste ed esibite
dalle parti, quali sono quelli ad esso conferiti dagli artt. 14 e 15 del R.D. n. 1038/1933
nonché dallart. 2, comma quarto del D.L. n. 453/1993.
Lesercizio di questi poteri si rapporta alla organizzazione
"inquisitoria" del processo amministrativo-contabile, propria di qualsiasi
processo nel quale viene fatto valere un diritto indisponibile.
In proposito parte della giurisprudenza configura i poteri istruttori
del giudice come esercizio del c.d. potere "sindacatorio" . Al di là del valore
del tutto marginale delle classificazioni terminologiche, lespressione viene intesa
come un potere del tutto speciale confliggente con i principi del processo civile. Ma
così non è per quanto si è detto nelle premesse iniziali (e si vedano anche i più ampi
ed incisivi poteri istruttori concessi al giudice nel rito del lavoro).
Conviene allora riservare lespressione "potere
sindacatorio" ai soli casi (se ammissibili) di ampliamento soggettivo od oggettivo
della domanda ad opera del giudice.
Lesercizio dei poteri istruttori conferiti al giudice è in
funzione sia del libero convincimento del giudicante sia a garanzia del corretto esercizio
dei diritti di difesa e di parità dei contraddittori nel processo.
Come si è innanzi detto il Procuratore regionale ha amplissimi poteri
istruttori con possibilità di acquisizione di ogni atto, documento, elemento in possesso
della P.A. (ed anche di soggetti esterni alla P.A. se beneficiari di contributi
finalizzati a carico della finanza pubblica), possibilità che invece non ha la parte
privata se non nei limiti dellesercizio del diritto di accesso.
Va allora affermata la piena compatibilità delle norme attributive di
poteri istruttori al giudice con le disposizioni delle leggi di riforma della Corte dei
Conti (nelle quali vengono espressamente richiamati ed ampliati) ed i principi del giusto
processo.
Si è talvolta paventato che listruzione del giudice sia
utilizzata per sopperire ad una insufficiente o distorta prova fornita dalla parte
pubblica, saldandosi con listruttoria da questa compiuta e facendo venir meno la
posizione di terzietà del giudice.
Luso distorto che in qualche occasione può essere stata fatta
dal giudice dei propri poteri (evenienza sempre possibile) in qualsiasi attività umana
non può far venir meno il fondamento sul quale riposano detti poteri.
6. Precisati i poteri in ordine alla formazione della prova ed alla
acquisizione dei mezzi probatori, lindagine deve ora riguardare loggetto della
prova, la ripartizione dellonere della prova, lammissibilità dei mezzi di
prova. In sostanza che cosa si deve provare, a chi spetta provare, come si deve provare o
si può provare.
6.1 È fuor di dubbio che oggetto della prova siano i fatti introdotti
in giudizio attraverso latto di citazione e la memoria di resistenza del convenuto.
Loggetto del giudizio e quindi la cognizione del giudice deve
riguardare i fatti principali introdotti in giudizio e posti a base della domanda e della
difesa.
I fatti secondari sono invece introducibili secondo i criteri innanzi
ricordati nei limiti in cui possano essere utilizzati per provare i fatti principali.
Si dubita se in forza dellesercizio del c.d. potere sindacatorio
il giudice della responsabilità amministrativo-contabile possa ampliare loggetto
della domanda introdotta dal Procuratore regionale.
In proposito è sufficiente ricordare che ampliamenti oggettivi del
giudizio si sono avuti, almeno in tempi recenti, soltanto attraverso la connessione tra
giudizio di conto nei confronti degli agenti contabili e giudizio di responsabilità di
amministratori quando in sede di giudizio di conto (soprattutto degli enti locali)
venivano esaminati (sotto vari profili di presupposizione o di conseguenza) anche i conti
amministrativi dellente e la documentazione ad essi sottostante.
Il mutamento di regime del giudizio di conto rende inattuale, e perciò
inutile, un approfondito esame del problema in questa sede.
Si deve concludere che, almeno sul piano fattuale, nuove e ulteriori
ipotesi di responsabilità in senso oggettivo debbono comunque essere introdotte dal
Procuratore regionale attraverso un apposito atto di citazione.
- Quanto alla distribuzione dellonere della prova esso si concreta
nellaccertare lesigenza di ripartizione tra i soggetti del processo degli
oneri probatori e nella individuazione dei criteri secondo i quali può avvenire tale
ripartizione.
La prima è unesigenza comunemente ammessa, stante la pratica
impossibilità per qualsiasi soggetto di assolvere un onere probatorio che contempli il
fatto dedotto in processo nella sua globalità.
Si sono così distinte le fattispecie che danno vita ad autonome
eccezioni per derivare la conseguenza che i fatti posti a loro fondamento debbono essere
provati da chi se ne avvalga.
Si sono così distinti i fatti costitutivi (e cioè lipotesi di
fatto descritta da una norma che integra la fattispecie costitutiva e produce effetti
nello stesso momento in cui si perfeziona) e fattispecie modificative o estintive, che si
contrappongono alla fattispecie costitutiva per modificarne gli effetti o farli venir
meno.
La dommatica ha enucleato, poi, allinterno della fattispecie
costitutiva, il fatto impeditivo, come fatto autonomo capace di escludere o di impedire
che gli effetti costitutivi si sprigionino.
Sulla base della esposta (in estrema sintesi) ricostruzione dommatica
(secondo la logica del legal positivismo), lart. 2697 c.c. ripartisce lonere
della prova.
Non è questa la sede per approfondire il problema della esaustività
dei criteri di ripartizione degli oneri probatori in base al solo diritto positivo ovvero
alla loro integrabilità con criteri metagiuridici di cui si debba tener conto
nellinterpretare il diritto positivo o per completare descrizioni normative
insufficienti o mancanti, problema sul quale è aperto il dibattito tra i
civilprocessualisti.
Comè a tutti noto il problema della ripartizione dellonere
della prova non attiene solo agli elementi che ciascuna parte deve versare nel giudizio
per tutelare le proprie ragioni, ma riguarda anche la regola di giudizio secondo la quale
il giudice, nellincertezza in ordine allesistenza-inesistenza dei fatti da
provare, deve pronunciare il rigetto delle richieste i cui presupposti di fatto non siano
provati.
- Sulla base dei criteri ora enunciati va affermato che nel giudizio di responsabilità
amministrativo-contabile lattore deve provare:
 | lesistenza di un rapporto di servizio tra il supposto autore dellillecito ed
unamministrazione od un ente pubblico; |
 | lesistenza sulla base di detto rapporto di un dovere di comportamento, della sua
violazione (inadempimento di un obbligo di servizio) e della sua imputabilità; |
 | la causazione di un danno patrimoniale in conseguenza di detto comportamento; |
 | la quantificazione o la quantificabilità del danno. |
Problemi si aprono quanto allelemento soggettivo della
responsabilità, oggi circoscritto al dolo ed alla colpa grave.
Invero il problema probatorio della colpa contrattuale va risolto, in
linea di prima approssimazione, mediante lapplicazione dellart. 1218 c.c.,
norma secondo la quale il debitore è tenuto a dimostrare che linadempimento non è
dipeso da sua colpa.
Pertanto nellordinamento previgente alla riforma della Corte dei
Conti era sufficiente allattore provare linadempimento imputabile di un
obbligo di servizio per assolvere la prova sullelemento soggettivo della
responsabilità.
Oggi invece egli deve offrire al giudice tutti quegli elementi di prova
che indichino, nelle circostanze concrete nelle quali è stato tenuto il comportamento, il
mancato rispetto dei principi minimi cui deve essere improntato lagire del pubblico
amministratore o dipendente e sulla base dei quali il giudice potrà ritenere integrata la
colpa grave.
In ipotesi di dolo c.d. contrattuale lattore dovrà provare la
volontarietà dellinadempimento di un dovere di comportamento espressamente
stabilito da una norma cogente.
Ove poi lattore intenda far valere i particolari effetti previsti
dalla normativa per le ipotesi di dolo, dovrà darne dimostrazione.
- Il convenuto dovrà, invece, dare prova dei fatti modificativi, limitativi, estintivi
delle responsabilità.
Il convenuto può in primo luogo contestare le affermazioni e le prove
dellattore su ogni elemento costitutivo della responsabilità, allegando se
necessario elementi di prova.
Spetta a lui provare, invece, che nelle circostanze concrete si sono
verificati fatti esterni alla fattispecie tipica che hanno impedito il verificarsi degli
effetti, li hanno modificati, li hanno estinti.
In particolare viene in rilievo sotto questo profilo il comma 1 bis
dellart. 1 della L. n. 20/1994 come modificato dal D.L. n. 543/1996, norma secondo
la quale nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque
conseguiti dal soggetto danneggiato.
La prova, o almeno la allegazione come fatto da provare nel giudizio,
di siffatti vantaggi va data dal convenuto, trattandosi di un fatto limitativo della
responsabilità.
Particolari problemi si pongono in ordine alla norma di cui il comma 1
quater dellart. 1 della L. n. 20/1994 secondo la quale "se il fatto dannoso è
causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, condanna
ciascuno per la parte che vi ha preso".
In proposito va rilevato che il Procuratore regionale è il titolare
esclusivo dellazione di responsabilità: egli, pertanto, effettuata
listruttoria può, secondo la propria valutazione dei fatti e delle prove, convenire
in giudizio taluni soggetti, escludendo invece altri nei confronti dei quali pur sono
emersi o potrebbero emergere elementi di responsabilità.
Il potere rimane integro anche nella ipotesi in cui il convenuto,
mediante la risposta allinvito a dedurre, abbia prospettato altre responsabilità,
escludenti o limitative della sua (e limitative anche in punto di ripartizione
delladdebito tra più soggetti).
Il potere del Procuratore regionale non è neppure soggetto a verifica:
il suo provvedimento di archiviazione è interno allufficio e non è sottoposto a
controllo del giudice.
In questa situazione può il convenuto chiedere al giudice la chiamata
in giudizio di altri soggetti ritenuti da lui responsabili o corresponsabili
dellevento di danno?
Viene qui in rilievo lesercizio del potere sindacatorio del
giudice delle responsabilità visto sotto il profilo di ampliamento soggettivo della
domanda.
In proposito vanno posti in evidenza i seguenti punti:
 | Se il soggetto convenuto in giudizio, fornendo anche elementi di prova, non può
chiedere al giudice, e questi non può disporre, la chiamata in giudizio di altri soggetti
ritenuti corresponsabili anche al fine di diminuire il quantum della condanna mediante la
ripartizione del danno con altri soggetti non vedrebbe fortemente compresso il proprio
diritto di difesa in violazione dellart. 24 della Costituzione? |
 | Se in ordine al punto la valutazione del Procuratore regionale degli elementi di prova
acquisiti nellistruttoria e versati dallaltra parte nel processo è escludente
di qualsiasi diversa valutazione anche se fatta dal giudice e precludente degli interessi
del convenuto non si violano i principi del giusto processo? |
A queste domande si cerca da taluno di dare risposta sia forzando il
significato di "personalità" delle responsabilità (stabilito dalla legge ai
fini della trasmissione del debito agli eredi) sia sostenendo che il giudice può
valutare, come fatti concorrenti nella causazione del danno, i comportamenti di soggetti
non convenuti in giudizio al fine di limitare la condanna.
Questa affermazione si scontra intanto con il dato testuale della
norma: la Corte dei Conti deve valutare le singole responsabilità, deve cioè valutare i
singoli comportamenti contrari ai doveri dufficio e la loro incidenza nella
causazione del danno.
Sulla base di quali principi giuridici il giudice potrebbe valutare la
responsabilità di soggetti estranei al giudizio ed addebitare loro una quota (teorica) di
danno?
In proposito non va dimenticato che la responsabilità presuppone la
illiceità di un comportamento e quindi un giudizio negativo che potrebbe avere riflesso
quantomeno sulla vita sociale e di relazione (si pensi ad un giudizio di tal genere
effettuato nei confronti di un amministratore pubblico, di un sindaco, di un direttore
generale, ecc.).
Può essere prospettato un giudizio di tal genere senza dare al
soggetto, qualificato sia pure incidenter tantum responsabile, la possibilità di
difesa? E se sì non si violerebbero fondamentali principi costituzionali?
Di fatto il giudice non potrebbe che tener conto delle allegazioni del
convenuto nellesercizio del potere riduttivo delladdebito (quando questo sia
esercitabile).
Egualmente si può pensare che nel giudizio di appello sia precluso al
condannato appellante di impugnare il capo di sentenza di primo grado che abbia escluso la
responsabilità di altri aggravando la sua posizione ovvero che nello stesso processo
possano coesistere due giudicati tra loro confliggenti e può affermarsi una
responsabilità senza garanzia di difesa?
Lesercizio del potere sindacatorio da parte del giudice darebbe
soluzione ai problemi (che sul piano processuale implicano comunanza di causa tra tutti i
soggetti responsabili perché unitariamente nei loro confronti va stabilito quale o quali
siano stati i comportamenti illeciti causativi di danno e soprattutto va valutata la
incidenza che ciascuno di essi, nel confronto con tutti gli altri, nella causazione del
danno), senza incidere sui principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto
processo.
6.5 Per quanto riguarda la responsabilità contabile va ricordato che
lattore deve dare prova dellesistenza dellobbligazione di gestione e di
conservazione di determinati beni in capo al soggetto convenuto (sia pure attraverso la
c.d. confusione di gestione), mentre questi deve specificare e provare i fatti sottostanti
a (o motivanti) linadempimento dellobbligazione.
Va in proposito ricordato che, secondo regole generali applicabili in
ogni tipo di obbligazione, spetta al soggetto inadempiente provare i motivi
dellinadempimento o lestinzione dellobbligazione (artt. 1218 e 1256
c.c.) per evitare il risarcimento del danno.
In generale in ipotesi di detenzione di beni altrui spetta a chi è in
possesso del bene dimostrare le cause della perdita o della distruzione del bene (art.
1177 c.c.).
È altresì regola generale che la gestione dei beni in adempimento di
un munus venga esposta e provata attraverso documenti rappresentativi della
gestione, assoggettati od assoggettabili ad apposito giudizio.
Va nettamente scisso il debito rimasto insoddisfatto dalla
responsabilità anche con specifico riferimento al giudizio presso questo giudice nei
confronti degli agenti contabili. Invero già da lungo tempo la responsabilità c.d.
contabile non si radica nella mancata presentazione di documenti giustificativi
formalizzati o nella prova dellesistenza di cause di forza maggiore impeditive
delladempimento, ma si connota sul comportamento colpevole dellagente.
Pertanto la responsabilità, sia come ripartizione del rischio sia come
sanzione di un inadempimento colpevole, presuppone laccertamento dellesistenza
di unobbligazione e del suo inadempimento riferibile allobbligato, ascrivibile
a dolo o colpa grave.
6.6 Rimane a questo punto da fare qualche cenno sul come si deve
fornire la prova.
Va, innanzitutto, ricordato che non è necessario provare i fatti
notori ed i fatti non contestati tra le parti.
In molti casi non saranno necessari mezzi di prova o si potranno
utilizzare nel processo mezzi di prova acquisiti in sede istruttoria dal Procuratore
regionale e normalmente costituiti da atti provenienti dalla P.A. perché incontestati
(così qualifiche soggettive come sindaco, direttore generale, ecc. attestanti
lesistenza di un rapporto di servizio, la partecipazione ad organi collegiali
attestata dal verbale redatto in quella sede, lemanazione di atti amministrativi
attestati dalla sottoscrizione dellatto, la ricezione di documenti attestata dal
protocollo, ecc.).
Va ricordato che listruttoria del Procuratore regionale è
attività di acquisizione della prova che, se pur effettuata nella veste di organo
neutrale posto a tutela dellordinamento, viene versata nel giudizio da parte
attrice.
Essa, pertanto, può essere contestata da parte convenuta sia mediante
la produzione di mezzi probatori diversi sia attraverso la sollecitazione dei poteri
istruttori del giudice quali descritti, in mancanza di una fase istruttoria nel processo
amministrativo-contabile, dagli artt. 14 e 15 del regolamento di procedura e
dallart. 2, comma 4, della L. n. 19/1994 nonché con il ricorso, ove necessario,
agli strumenti previsti dal Codice di procedura civile espressamente richiamato
dallart. 15, primo comma, del r.d. n. 1038/1933.
Va notato in proposito che nella più recente giurisprudenza gli
accertamenti istruttori molto raramente vengono demandati al Procuratore regionale
(generale) a mente dellart. 14 del R.D. n. 1038/1933, ma vengono effettuati
direttamente dalla Sezione demandando attività acquisitive ad Amministrazioni pubbliche
che hanno compiti ispettivi, alla Guardia di Finanza, a commissari ad acta ovvero
investendo dellattività un magistrato del collegio.
Nel limite della rilevanza ai fini del decidere possono essere ammessi
ed utilizzati tutti i mezzi di prova previsti dalle norme riguardanti la Corte dei Conti e
dal codice civile, con lefficacia probatoria ad esse conferite dalla legge.
Va ricordato che ai sensi dellart. 4 del D.P.R. n. 513/97 il
documento informatico se munito dei prescritti requisiti ha lefficacia probatoria
prevista dallart. 2712 c.c. (riproduzioni meccaniche), mentre se è sottoscritto con
forma digitale ha efficacia di scrittura privata ai sensi dellart. 2702 c.c.
Va notato che il valore probatorio che lordinamento riconosce
alla firma digitale non può essere contestata tramite il semplice disconoscimento della
stessa (ex art. 214, 215 c.p.c.), in quanto il valore di prova legale può, nel nostro
ordinamento, essere contestato e superato soltanto con la querela di falso (ex art. 221
c.p.c.).
Va da ultimo ricordato che preclusioni alla prova possono derivare
dalle disposizioni di cui agli artt. 651 e 652 c.p.p.
Parte della giurisprudenza, peraltro, nega lapplicabilità
dellart. 652 c.p.p. al processo di responsabilità amministrativo-contabile perché
preclusivo allammissione di prove contrastanti con il giudicato penale introdotte da
soggetti, quali il Procuratore regionale e convenuti diversi dallassolto in sede
penale che pure non sono state parti nel processo penale ed a tutela dei diritti di queste
ultime.
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