Corte dei conti Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo – sentenza n. 640/01 dell’11 luglio 2001 – Giudice Unico Silvio Benvenuto – C.D. G. (avv.ti Pisciella e Marinucci) c/ INPDAP(Cecchini).

Giudizio pensionistico – pensione di reversibilità – titolarità dell’assegno divorzile –condizione necessaria per ottenere al pensione di reversibilità – riconoscimento della titolarità dell’assegno divorzile – giurisdizione ordinaria.

Non ricorrendo il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, non può essere accolto il ricorso, in materia pensionistica, diretto a ottenere la pensione di reversibilità a seguito del decesso dell’ex coniuge divorziato.

In materia di diritto alla spettanza dell’assegno divorzile solo il giudice ordinario è deputato dalla legge a compiere le indagini, che possono essere anche complesse sul piano della valutazione degli elementi probatori, per accertare l'esistenza delle condizioni per la concessione dell'assegno in parola, mentre la Corte dei conti, non può sostituirsi al predetto giudice per tale valutazione, poiché dovrebbe compiere un tipo di indagini che non paiono connaturali alle sue attribuzioni in materia pensionistica.

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 2869/C del Registro di segreteria, proposto dalla signora C. D., nata il 10.12.1924 , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pisciella, elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avvocato Enrico Marinucci, via Campo di Fossa 4, avverso il provvedimento n.18841/98 del 24.12.1998 del Ministero del tesoro- Direzione provinciale di Foggia.

Uditi nella pubblica Udienza del 3 luglio 2001, l'avvocato Giuseppe Pisciella per la ricorrente, il signor Pierino Cecchini per L'INPDAP, subentrato alla Direzione provinciale del tesoro nella legittimazione passiva.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

FATTO

In data 30.3.1998, la ricorrente avanzava domanda alla Direzione provinciale del tesoro di Foggia, al fine di ottenere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge divorziato, A. N., deceduto il 28.3.1994.

L'Amministrazione respingeva la domanda, motivando nel senso che, a norma dell'art.1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, la stessa non poteva essere accolta, non ricorrendo nel caso la condizione di coniuge superstite, titolare di assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge deceduto.

Avverso tale decisione l'interessata proponeva ricorso a questa Corte con il patrocinio dell'avvocato Giuseppe Pisciella.

Nel ricorso si sostiene che l'art.13 della legge 6 marzo 1987, n.74, che ha sostituito l'art.9 della legge 1° dicembre 1970, n.898 - nello stabilire che, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, l'ex coniuge divorziato, se non passato a nuove nozze e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio , ha diritto alla pensione di reversibilità se titolare di assegno ai sensi dell'art.5 - debba essere interpretato, non nel senso di una effettiva titolarità di tale assegno già riconosciuta in giudizio, ma nel senso di una titolarità in astratto, suscettibile di essere accertata anche dopo la morte del de cuius.

Nel ricorso vengono citate alcune sentenze di giudici di merito e della Cassazione che hanno accolto tale interpretazione..

Su tale premessa, si sostiene che la ricorrente ha conservato tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi del riconoscimento dell'assegno divorzile, pur non essendosi sullo stesso mai pronunciata l'autorità giudiziaria ordinaria. Si sostiene, altresì, che la ricorrente versa da anni in gravi condizioni ed è stata riconosciuta invalida con permanente e totale inabilità lavorativa (è allegato, a questo proposito, provvedimento amministrativo del 1992, in relazione a domanda del 30.10.1989 ).

Viene pertanto affermato il diritto alla pensione di reversibilità, come sopra individuata, sussistendo gli altri presupposti previsti dalla legge.

Con memoria depositata il 23 febbraio 2001, l'avvocato Pisciella ha ulteriormente illustrato le ragioni del ricorso, soffermandosi in particolare sulla giurisprudenza favorevole alla tesi interpretativa avanzata e insistendo sulle infermità della ricorrente e sulla sua mancanza di mezzi economici adeguati, nonché sulla impossibilità di procurarseli, per lo stato precario della sua salute e dell'età avanzata; impossibilità che si sarebbe verificata sin da epoca anteriore al decesso dell'ex coniuge, come da certificato di invalidità agli atti (v.sopra).

Per parte sua L'INPDAP, con Nota del 19 giugno 2000 ( prot. 2752/2000), ha ribadito le ragioni del provvedimento negativo.

La causa, discussa nella pubblica Udienza del 6 marzo 2001, è stata rinviata, per approfondimenti, all'Udienza del 3 luglio 2001.

In data 21 giugno 2001, l'avvocato Pisciella ha depositata altra memoria a sostegno del ricorso, allegando ulteriore documentazione (per la parte rilevante ai fini della decisione della causa, si rinvia alla parte di "diritto" della presente sentenza).

Nella discussione orale in Udienza, l'avvocato Pisciella ha poi illustrato approfonditamente le ragioni del ricorso, mentre il rappresentante dell'Amministrazione ne ha chiesto la reiezione, per le ragioni già esposte nel provvedimento. A tal proposito si è anche richiamato a precedente giurisprudenziale di questa Sezione (sentenza n.667/2000).

DIRITTO

La condizione dell'ex coniuge relativamente alle aspettative di carattere pensionistico, derivanti dalla morte della persona nei confronti della quale era stata pronunciata la sentenza di divorzio, erano state in un primo tempo regolate dall'art.2 dalla legge 1° dicembre 1970, n.898, il quale, facendosi carico delle conseguenze negative che la morte del divorziato avrebbe potuto comportare per l'ex coniuge non in grado di mantenersi da sé, aveva stabilito che l'ex coniuge avrebbe potuto ottenere dal Tribunale, in tutto o in parte, la pensione e gli altri assegni di reversibilità, nel caso che "l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art.5 della legge" fosse morto senza lasciare un coniuge superstite.

L'interpretazione giurisprudenziale si espresse nel senso che, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, non fosse necessario che l'ex coniuge defunto fosse stato in concreto condannato al pagamento dell'assegno divorzile, essendo sufficiente la sussistenza in astratto dei requisiti stabiliti dal citato art.5 della legge in parola.

Questo orientamento giurisprudenziale poggiava essenzialmente sull'espressione , "obbligato", usata dal Legislatore.

Tale espressione, come si desume anche dagli articoli 234 e 238 del codice civile, che disciplinano l'obbligo degli "alimenti", non indica soltanto colui nei confronti del quale tale obbligo è la conseguenza di riconoscimento giudiziale.

Peraltro, la materia è stata oggetto di radicale riformulazione a seguito della legge 6 marzo 1987, n.74, la quale ha conferito una posizione soggettiva azionabile in via amministrativa in favore dell'ex coniuge, nel presupposto che questi non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno divorzile, fermo restando che il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico del divorziato fosse anteriore alla sentenza di divorzio.

Oltre all'ipotesi che il divorziato muoia senza lasciare un nuovo coniuge superstite, l'art.13 della legge 74/87 prevede anche quella in cui esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità.

In tal caso, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti al coniuge superstite è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio e che sia titolare dell'assegno divorzile di mantenimento.

Il riferimento alla titolarità dell'assegno di mantenimento, sia nell'una che nell'altra ipotesi prevista dalla norma in parola, è interpretato in dottrina, in maniera quasi scontata, nel senso che il Legislatore abbia inteso alludere alla titolarità concreta ed effettiva di tale assegno.

Ma, soprattutto, il criterio dell'interpretazione letterale è stato seguito, in maniera del tutto prevalente, dalla giurisprudenza della Cassazione (fra le altre, cfr. : Cass. 16 aprile, 1991, n.4041; 26 luglio 1993,n.8335; 11 agosto 1993, n.8634; 24 maggio1995, n.5674; 19 gennaio 1996, n.412).

Peraltro, non manca qualche decisione minoritaria della stessa Cassazione (recentemente: Cass. Civile, Sez. lavoro, 17 gennaio 2000, n.457 ), che ritiene che il presupposto della titolarità dell'assegno divorzile, cui fa riferimento la legge, debba essere interpretato nel senso di titolarità in "astratto", e non necessariamente nel senso di concreto godimento dell'assegno medesimo sulla base di un pregresso provvedimento giudiziale che tale assegno abbia riconosciuto.

Gli argomenti di tale orientamento minoritario si basano in parte su considerazioni di carattere esegetico, ma, prevalentemente, sulla iniqua disparità di trattamento cui porterebbe l'interpretazione letterale della legge (la citata sentenza n.457 del 2000 parla più drasticamente di "conseguenze aberranti").

Le motivazioni esegetiche fanno soprattutto leva sul fatto che, nella relazione al Senato sulla legge in parola, vengono indifferentemente usate le espressioni "titolare dell'assegno di mantenimento" e "titolare del diritto alla somministrazione dell'assegno".

Ad avviso di questo organo giudicante l'argomento esegetico in parola risulta debole e ben poco convincente.

La legge usa l'espressione "titolare dell'assegno" e non pare dubbio che, secondo il comune significato delle parole, tale espressione individui colui al quale tale diritto sia stato riconosciuto.

A favore della tesi estensiva, si è anche sostenuto che essa sarebbe più coerente con il sistema che si evolve nel senso di riconoscere sempre più la tutela previdenziale al coniuge divorziato, soprattutto a seguito degli interventi della Corte costituzionale, che, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano dall'erogazione dalla pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Peraltro su questa giurisprudenza del giudice delle leggi, alla quale si è espressamente richiamato anche l'avvocato Pisciella per sostenere la fondatezza del ricorso nella memoria depositata il 21 giugno 2001, ci si soffermerà, in maniera specifica, più avanti.

Nel frattempo giova sottolineare che anche le valutazioni di carattere equitativo portate a favore di un'interpretazione estensiva che vada al di là del significato letterale della norma, non appaiono decisive e convincenti.

Fra le conseguenze inique dell'interpretazione letterale della legge, si indica l'eventualità che l'interpretazione letterale potrebbe portare alla concessione dell'intera pensione di reversibilità all'ex coniuge dotato di un qualsiasi ed anche simbolico assegno di divorzio, e ad escludere, invece, qualsiasi trattamento pensionistico al coniuge, pur bisognoso, che non avesse ottenuto l'assegno, magari, per impedimenti formali , o per le condizioni estremamente precarie dell'altro divorziato, o per non essere riuscito ad ottenere, dopo la sola domanda di divorzio, la condanna dell'ex coniuge per il decesso dello stesso.

Quest'ultimo impedimento, invero, può essere superato, qualora si accolga la tesi che in una tale fattispecie la morte non produrrebbe la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 8 luglio 1977, n.3038 ).

Comunque, a prescindere da quest'ultima considerazione, non è dubbio che se si raffrontano casi analoghi, nel senso sopra indicato, in concreto possono verificarsi soluzioni non eque a vantaggio o svantaggio dell'uno o dell'altro.

Ma, a ben vedere, è tutto il sistema del trattamento delle persone coinvolte nel prima e nel dopo di una sentenza di divorzio che, per quanto concerne la tutela previdenziale, può portare, per l'estrema variabilità dei casi, a situazioni non equitative, quale che sia l'interpretazione che si dà al secondo comma dell'art.9 della legge 898/70, così come sostituito dall'art.13 della legge n.74/87.

Basti pensare che, secondo il terzo comma dell'articolo in parola, nel caso di concorso fra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, poiché quest'ultimo soggetto può vantare un diritto autonomo e eguale al coniuge superstite cui l'ordinamento riconosce la prestazione pensionistica, la stessa deve essere ripartita fra i due aventi diritto esclusivamente sulla base legale dei rispettivi matrimoni ed in rigorosa proporzione con i rispettivi periodi di durata del matrimonio stesso, prescindendo del tutto dalla condizione economica o dallo stato di bisogno delle persone concorrenti (cfr. Cass. Sezioni Unite, n.159 del 12 gennaio 1998).

Può, quindi, aversi il caso di un coniuge superstite in condizione economiche del tutto precarie che deve dividere la pensione con l'ex coniuge del divorziato, titolare di un assegno di mantenimento soltanto simbolico, proprio secondo l'ipotesi prospetta dai fautori dell'interpretazione estensiva della norma in discussione (e, magari, la quota di pensione del coniuge superstite è del tutto irrisoria, se gli anni del pregresso matrimonio del divorziato sono stati tanti e quelli del secondo matrimonio pochi).

Vi possono essere due ex coniugi del divorziato, tutti e due in condizioni economiche molto disagiate, e l'uno avere l'intera pensione perché il divorziato non si era risposato e l'altra averla in forma ridotta, per ipotesi finanche irrisorie, perché deve dividerla con il secondo coniuge.

Ma ancora più evidenti sono le disparità in tema di reversibilità della pensione nel caso di coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, caso, come sopra si accennato, sottolineato dai fautori dell'interpretazione estensiva dell'art.13 della legge 74/87.

Prima degli interventi della Corte costituzionale in materia, esisteva differenza di trattamento fra il settore pubblico e quello privato, giacché soltanto nella normativa del settore pubblico vigeva una norma di favore la quale, pur escludendo il coniuge separato per colpa dal diritto alla pensione di reversibilità, faceva salva la possibilità, qualora fosse stato provato lo stato di bisogno, di corrispondere al coniuge superstite un assegno alimentare, ancorché nella limitata percentuale del venti per cento della pensione diretta.

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale (n.286 del 1986, n.1009 del 1988, n.450 del 1989, n.346 del 1993, n.284 del 1997 ) sono state cancellate dall'ordinamento le norme che escludevano dall'erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Ma, per il settore pubblico, a differenza di quello privato, a seguito delle sentenze additive n.346 del 1993 e n.284 del 1997, il coniuge separato per colpa può ottenere l'intero trattamento di reversibilità soltanto se sia in godimento dell'assegno alimentare.

In sostanza dall'esemplificazione sopra esposta ( ma gli esempi analoghi possono essere ben più numerosi), risulta che, quali che siano le norme adottate, è inevitabile che nelle situazioni concrete, estremamente variabili, possano crearsi disparità o, se si vuole, inique differenze. Ma, nel nostro sistema, il giudice non è come il pretore romano che può decidere del caso concreto, creando di volta in volta il diritto, ma deve attenersi ai criteri, necessariamente generali, adottati dal Legislatore, sempre che tali criteri siano ragionevoli e non diano luogo a situazioni ingiuste e differenziate in modo tale da intaccare i principi costituzionali, ed in particolare il principio di eguaglianza.

A questi fini è frequentemente intervenuta la Corte costituzionale per rimuovere dall'ordinamento norme in contrasto con i predetti principi.

E per l'appunto alla Corte costituzionale è stato sottoposta la legittimità dell'art.9 della legge 498/70, così come modificato dall'art.13 della legge 74/87.

Orbene il Giudice delle leggi, con la sentenza n.777 del 1988, ha escluso l'incostituzionalità della norma in discussione, così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione, ritenendo giustificata la diversità di trattamento dell'ex coniuge superstite a seconda che sia o no titolare dell'assegno di divorzio.

Peraltro, a sostegno del ricorso in esame, da parte difensiva, si invoca un precedente di questa Corte (Sez. reg. Toscana n.335 del 19 giugno 1996), nel quale è stato riconosciuto trattamento pensionistico a favore di ex coniuge di divorziato, pur non avendo questi in precedenza avuto riconosciuto dal giudice ordinario l'assegno divorzile di mantenimento.

In relazione a questo precedente giurisprudenziale invocato, questo Organo giudicante ribadisce la diversa interpretazione e valutazione che, secondo quanto sopra esposto, deve essere data alla norma regolatrice della materia attinente al caso e quindi la diversa conclusione cui ritiene di dover pervenire.

Ma, a parte questa considerazione, già di per sé esaustiva, giova sottolineare che il caso deciso con la citata sentenza di questa Corte era ben diverso da quello ora in esame.

In tale precedente si trattava di una ricorrente che percepiva un assegno mensile da parte dell'ex marito ed era in attesa del riconoscimento giudiziale, che il Tribunale si era riservato di emettere in merito all'assegno divorzile e la relativa pronuncia non era potuta intervenire solo per la prematura morte del de cuius.

Nel caso in esame, invece, si trattava di una sentenza di divorzio pronunciata nel 1972 nella quale non era stata disposta attribuzione di assegno divorzile, né tale assegno era stato mai richiesto, fino alla morte avvenuta nel 1994 del coniuge divorziato, all'autorità giudiziaria ordinaria (che, fra l'altro è il giudice deputato dalla legge a compiere le indagini, che possono essere anche complesse sul piano della valutazione degli elementi probatori, per accertare l'esistenza delle condizioni per la concessione dell'assegno in parola, laddove la Corte dei conti, se dovesse sostituirsi al giudice ordinario per tale valutazione, qualora la domanda di pensione, come avviene nel caso in esame, sia presentata dopo la morte del de cuius , dovrebbe compiere un tipo di indagini che non paiono connaturali alle sue attribuzioni, considerato, in particolare, che, laddove la Corte, in una controversia pensionistica, debba tenere conto di un requisito economico, come, ad esempio, avviene per i trattamenti spettanti agli orfani maggiorenni di pensionati di guerra inabili a proficuo lavoro, non fa che applicare un rigido e prefissato criterio di immediata rilevanza: il reddito risultante dalla dichiarazione IRPEF).

Comunque, nel caso in esame, a differenza di quello esaminato nel precedente giurisdizionale di questa Corte invocato dalla difesa, non risulta che la ricorrente avesse mai avanzato domanda o avesse avuto attribuito assegno divorzile o altro assegno di mantenimento, mentre la domanda di pensione è stata presentata dopo quattro anni dalla morte del de cuius.

La carenza del predetto requisito non può essere superata dalle dichiarazioni scritte delle figlie della ricorrente depositate dalla difesa, secondo cui il padre (coniuge divorziato deceduto) corrispondeva alla madre "somme di denaro per il mantenimento durante i suoi ultimi anni di vita".

A parte il fatto che tali somme di denaro non corrisponderebbero in nessun caso a una forma di assegno divorzile o di altra natura, a parte la scarsa idoneità probatoria di tali dichiarazione stante la loro genericità e il rapporto di parentela esistente, giova osservare che l'erogazione di tali somme appare anche poco verosimile per la data in cui era avvenuta la sentenza di divorzio (1972) e per le ragioni che avevano indotto il giudice a pronunciarla (impossibilità, come si legge in sentenza, di ricostituire fra i coniugi la comunione materiale e spirituale, a seguito del fallimento dell'unione, " perché la D. a ebbe a contrarre una relazione extra-coniugale, a seguito della quale procreava un figlio, disconosciuto dal ricorrente, come da sentenza di questo Tribunale, in atti, del 23 luglio-15 ottobre 1968, abbandonando a sé stesso il marito").

Da parte difensiva, poi, non sono stati forniti convincenti elementi probatori circa l'esistenza alla data della scomparsa del de cuius (1994) della mancanza di "mezzi adeguati", richiesta dall'art.5 della legge sul divorzio per la concessione dell'assegno divorzile.

La documentazione allegata dalla parte si riferisce, infatti, prevalentemente all'attestazione delle condizioni sanitarie della ricorrente (riconosciuta totalmente inabile a lavoro con provvedimento del 1992 e per tale motivo assegnataria di trattamento pensionistico a questo titolo), ma non danno conto dei redditi complessivi della stessa alla data di morte dell'ex coniuge divorziato.

Oltre alle dichiarazioni delle figlie della ricorrente, di cui si è detto, da parte difensiva è stata depositata anche dichiarazione scritta del 13.6.2001 della signora F. P. di assistere la ricorrente ricevendo la somma mensile di lire 700.000. Ma tale dichiarazione non è rilevante ai fini di cui si discute, sia per il suo contenuto, sia per la data del suo rilascio distante di anni da quella della morte del de cuius.

In sostanza e conclusivamente, il ricorso non può essere accolto perché non ricorre il requisito della titolarità dell'assegno divorzile, secondo quanto stabilisce l'art.9 della legge 898/70, così come sostituito dall'art.13 della legge 74/1997; e, perché, comunque, anche se si volesse accertare l'interpretazione (non fondata, a giudizio di questo organo giudicante), che la titolarità dell'assegno in parola si debba intendere in senso virtuale ed astratto, talché essa potrebbe essere valutata anche dopo anni dalla morte del de cuius ,(dal giudice ordinario in caso di pensioni private, dalla Corte dei conti in caso di giudizi per pensioni pubbliche) non sarebbe dimostrata nel caso specifico in esame, a giudizio di questo organo giudicante, il presupposto dell'inesistenza di "mezzi adeguati" , alla data della morte dell’ex coniuge divorziato, richiesta dalla legge per la concessione dell'assegno divorzile.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

RESPINGE

Come in motivazione il ricorso indicato in epigrafe.

Omissis