Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo - 5.2.2000 n. 80/Aggio - Presidente Minerva - Relatore Pepe - P.M. BorrelliA.C. Di Matteo (avv.to Paglione) c. Ministero delle Finanze (Avv. Dello Stato).

Giudizio esattoriale a istanza di parte – presupposti - concessionari servizio riscossioni – riscossione imposte dirette – aggio esattoriale – compensi all’esattore.

Il giudizio a istanza di parte in materia di aggio esattoriale consiste in un processo tendente a una pronuncia dichiarativa, per l’accertamento delle pretese dell’esattore, titolare di un diritto soggettivo perfetto che si assume violato e della posizione giuridica della pubblica amministrazione, indipendentemente, di regola, dall’emanazione di un determinato provvedimento che, come nel giudizio pensionistico sempre di appartenenza della Corte dei Conti, può anche non esservi e, se sussistente, è, semmai, semplice occasione per introdurre la lite.

L’art. 2423 bis, primo comma, n. 3, del codice civile, introdotto con l’art. 3 del D.Lgs. del 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione di direttive comunitarie, inserisce, fra i principi generali di redazione del bilancio economico essenzialmente diverso dalle scritture contabili pubbliche, il criterio della competenza, da cui consegue che si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 206/Aggio del registro di Segreteria, proposto da Anna Concetta Di Matteo, nata il 9 dicembre 1940, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Paglione - giusta procura in calce all’atto introduttivo del giudizio - ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mario Antonio Rossi, con sede in L’Aquila, via Verdi, 29, avverso il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per l’esatto riconoscimento del diritto all’indennità annuale ex art. 3, primo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954.

Uditi alla pubblica udienza del 15 dicembre 1999 il Magistrato relatore, nella persona del Referendario, dott. Federico Pepe, il Pubblico Ministero, dott. Marcello Borrelli, e l’Avv. Nicola Paglione, in difesa di parte attrice.

Assente l’Amministrazione.

Assistita dal Segretario, Signora Giuliana Spagnoli.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Rilevato in

 

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria in data 21 Aprile 1999, la ricorrente, quale titolare, sino al 31 dicembre 1989, della cessata Esattoria Consorziale per le imposte dirette di BORRELLO (CH), impugnando i provvedimenti emessi dall’amministrazione finanziaria, di seguito specificati, affermava il diritto all’esatto computo, per l’anno 1989, dell’indennità ex art. 3, primo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, rivendicandone il pagamento, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, e precisando che:

dal calcolo operato in sede amministrativa doveva escludersi l’importo relativo agli aggi concernenti le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 1989, da porre a carico del subentrante Concessionario per la riscossione;

il costo del personale era arbitrariamente ridotto in sede di liquidazione.

L’Amministrazione, antea, si pronunciava sulle pretese di parte ricorrente in tre diversi momenti:

con provvedimento n. 11032/90, in data 29 agosto 1991, la Commissione Provinciale costituita presso l’Intendenza di Finanza di Chieti, ex art. 4, secondo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, accoglieva parzialmente l’istanza presentata in data 27 aprile 1990, determinando l’importo da liquidare, a titolo d’indennità, in lire 186.107.880, somma inferiore a quella richiesta, giacché: i premi di rendimento erano corrisposti con una maggiorazione di lire 1.510.065 rispetto a quanto stabilito dal C.C.N.L.; i contributi previdenziali ed assistenziali erano computati in misura superiore a quella globalmente versata, senza dedurre le quote costituenti ritenute operate a carico dei dipendenti; gli aggi tariffari erano contabilizzati per un importo minore di quello risultante nel certificato, in data 10 marzo 1990, rilasciato dal Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione ed in difformità circolare ministeriale; il costo del dipendente di grado più elevato era rideterminato con l’attribuzione di diverso assegno;

con decreto n. II /3/7178/94, in data 2 giugno 1995, il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per la riscossione, Servizio II, Divisione 3^, considerate conformi a legge le valutazioni della predetta Commissione Provinciale, rigettava il ricorso proposto in data 19 ottobre 1991 avverso la decisione di quest’ultimo organo collegiale;

con nota n. 6166/1, in data 30 giugno 1995, la Direzione Regionale delle Entrate per l’Abruzzo, in esecuzione del citato decreto, revocava la tolleranza concessa, per l’importo di lire 56.271.958, somma regolarmente incamerata dalla SE.RI.T. S.p.A. a seguito di versamento bancario effettuato in data 19 luglio 1995.

Fissata con decreto l’attuale udienza di discussione in seguito a richiesta di Parte attrice in data 16 marzo 1999, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’Aquila produceva, in data 16 novembre 1999, una memoria in favore del predetto Dicastero, evidenziando la validità degli atti adottati dall’Amministrazione e concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Regionale, con conclusioni scritte data 22 novembre 1999, chiedeva uguale pronuncia, citando la giurisprudenza in materia e sostenendo la diversità delle prospettazioni, di parte ricorrente rispetto a quelle precedentemente vagliate dagli organi amministrativi.

In sede di pubblica udienza:

Il Pubblico Ministero richiamava le proprie conclusioni scritte, chiedendo la condanna alle spese di Parte attrice;

l’Avv. Paglione insisteva per l’accoglimento delle pretese.

Considerato in

 

DIRITTO

La Sezione, in primis, rileva che la presente controversia attiene al giudizio in materia d’aggio (collybus) esattoriale, inquadrabile dogmaticamente, per autorevole dottrina, tra i giudizi atipici ad istanza di parte e attribuito, per unanime e costante interpretazione giurisprudenziale dell’art. 58 del R.D. 13 agosto 1933, n., 1038, alla giurisdizione della Corte dei Conti (Sez. II, sentenze n. 2 in data 11 gennaio 1993 e n. 129 in data 17 giugno 1985).

Trattasi, nella specie, di processo tendente ad una pronuncia dichiarativa, per l’accertamento delle pretese dell’Esattore, titolare di un diritto soggettivo perfetto che si assume violato e della posizione giuridica della Pubblica Amministrazione, indipendentemente, di regola, dall’emanazione di un atto determinato e definitivo, provvedimento che, come nei giudizi pensionistici rimessi al medesimo Giudice, può anche non esservi e, se sussistente, è, semmai, semplice occasione per introdurre la lite.

In realtà la problematica concernente la necessità o meno di un precedente provvedimento amministrativo per adire efficacemente il giudicante, può considerarsi superata da una concezione non meramente impugnatoria e formalistica dello specifico rito processuale.

Nel caso, invero, si è innanzi ad un’affermata lesione della situazione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente, violazione che è da comprendersi nella giurisdizione piena ed esclusiva sul rapporto dedotto in giudizio e che contempla, quindi, una cognizione estesa ai profili di legittimità e di merito dell’atto amministrativo nonché, e prevalentemente, alle complessive posizioni di diritto ed interesse ravvisabili in capo alle parti.

Tanto è sufficiente allo scopo di respingere le sollevate eccezioni in ordine alla presunta diversità della domanda giudiziale, sia per la misura del petitum immediato e diretto sia per la documentazione allegata a fini probatori, rispetto alle istanze proposte in sede amministrativa.

Tale conclamata differenza, peraltro, non investe il nucleo essenziale dei fatti principali di causa sui quali occorre accentrare, nei modi appena descritti, le valutazioni del Collegio.

I limiti normativi di riferimento sono tracciati sostanzialmente dal D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, che si colloca nella serie delle disposizioni riguardanti i soggetti esattori (ora concessionari) ai quali era affidata la riscossione delle imposte dirette: D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, D.P.R. 29 settembre 1973, n.603 e D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

L’art. 3, primo, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 954/1977, in particolare, prevedeva che «in alternativa all’integrazione d’aggio prevista dall’art. l del presente decreto l’esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffari per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma: a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1° gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio; b) delle spese generali, calcolate forfetariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera a); c degli aggi comunque restituiti. Per le esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all’esattore titolare di più esattorie tale aumento compete una sola volta. Nell’applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l’esattoria».

Il successivo art. 4, infine, disciplinando il procedimento amministrativo e l’eventuale fase contenziosa, prescriveva, all’ultimo comma, che «dalla data della presentazione della domanda e fino alla data dell’effettiva liquidazione dell’indennità l’esattore ha diritto ad una tolleranza sui versamenti di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, pari all’ammontare dell’integrazione dovutagli. Qualora non vi sia capienza nei carichi in scadenza l’intendente di finanza autorizza l’esattore a rivalersi sui versamenti di cui all’art. 7 dello stesso decreto».

Sulla base di tale quadro, la ricorrente pretendeva, prioritariamente e lucri causa, l’esclusione dal calcolo, nella parte degli aggi tariffari per ruoli e di quelli percepiti per versamenti diretti, dei guadagni relativi a rate con scadenza successiva ai 31 dicembre 1989, importi da porre a carico del subentrante concessionario per la riscossione.

La specifica pretesa attorea non può trovare accoglimento.

Infatti, su analoga questione - in aderenza a quanto rammentato dal Pubblico Ministero - s’esprimeva, rigettando la domanda, la medesima sezione chiamata a decidere, attualmente (sentenza n.103 in data 23 maggio 1997, confermata, per di più, dalla sez. I Centrale, con sentenza n. 210/99/A in data 28 giugno 1999), statuendo che «…quanto stabilito dalla circolare n. 14/950 del 7.02.1979 (secondo la quale a nulla rileva che aggi posti in riscossione in un anno siano poi in effetti riscossi, con riferimento ad alcune rate, nell’anno successivo) deve ritenersi operanti anche in occasione del passaggio del sistema delle esattorie a quello delle concessioni in quanto la sostanza delle cose, con riferimento alla questione che ora interessa, non risulta modificata; infatti quanto stabilito nella successiva circolare n. 13 del 31.01.1990, cui fa riferimento il ricorrente a sostegno delle sue ragioni (e secondo cui i cennati esattori dovevano consegnare entro il 31.01.1990 copia dei ruoli aventi rate scadenti nel 1990 ai concessionari subentranti che ne avrebbero incamerato anche i relativi aggi) trovava applicazione anche in precedenza allorché un nuovo esattore succedeva a quello precedente e la ratio di tale regolamentazione va ricercata, ad avviso della Sezione, in una sorta di compensazione con i vantaggi che l’esattore uscente, proprio in forza della regolamentazione stessa, aveva a sua volta lucrato quando era subentrato a quello che lo aveva preceduto…».

Il Collegio, tuttavia, ritiene che nella fattispecie vi sia di più e, per tal motivo, corre una necessaria argomentazione. Oltre alla nota distinzione interessante il documento di previsione finanziaria statale in quanto al sistema di competenza ovvero di cassa circa le fasi procedurali delle entrate (accertamento o versamento) e delle spese (impegno o pagamento) da assumersi quali riferimenti nella formazione del bilancio l’ordinamento giuridico prevede altre e numerose disposizioni fra le quali emergono le norme civilistiche dettate in materia di bilancio d’esercizio societario.

L’art. 2423 bis, primo comma, n. 3, del Codice Civile, aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n.127, in attuazione di direttive comunitarie, inserisce fra i principi generali di redazione del bilancio economico essenzialmente diverso dalle scritture contabili pubbliche, pur con le modifiche apportate da recente legislazione - il criterio della competenza, chiarendo che «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento».

L’astratto connubio tra le diverse forme di bilancio rivela, in sintesi, l’esistenza d’un principio immanente di competenza, in base al quale, nel caso concreto, le rate, ed i connessi aggi, pur manifestatesi finanziariamente nell’anno 1990, competevano economicamente all’esercizio 1989, a questo partecipando perché ivi trovavano il proprio momento genetico.

Tanto è, d’altronde, applicazione della nozione che, in base alla teoria tecnico - economica delle rilevazioni contabili, interessa i «ratei» e differenzia questi ultimi dai «risconti», definiti quote di costo o di ricavo liquidate ma non ancora maturate, con una formulazione, in altri termini, contrapposta alla definizione dei residui del bilancio dello Stato. Gli aggi tariffari per ruoli e per versamenti diretti, di conseguenza, devono ritenersi pari a lire 93.906.941, importo corrispondente integralmente al totale individuato dal citato Consorzio Nazionale con certificazione ex lege.

In relazione alla seconda questione oggetto del decidere - l’affermata riduzione arbitraria, in sede di liquidazione, del costo del personale sull’assunto che i contributi previdenziali ed assistenziali fossero riportati in eccesso, non operando le ritenute a carico dei dipendenti - la Sezione osserva quanto segue. La documentazione (riepilogo delle paghe mensili esibita da parte attrice dimostra oggettivamente che le ritenute sociali operate dall’Esattoria de qua, dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989, non componevano, correttamente, l’imponibile fiscale pari al costo del personale di cui all’art. 3, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 954/1977. Il costo del personale stimato dalla ricorrente, quindi, ammonta a lire 127.324.065, cifra dalla quale si deve detrarre l’importo di lire 510.065 - somma, quest’ultima, non contestata da Parte attrice - per i premi di rendimento corrisposti in misura maggiore rispetto alle previsioni del C.C.N.L. (citato provvedimento della Commissione Provinciale).

Inoltre, i contributi effettivamente versati, in base agli atti allegati, devono essere computati per complessive lire 87.011.000 (lire 86.708.000 per contributi I.N.P.S. lire 303.000 per contributi I.N.A.I.L.).

Il costo del dipendente di grado più elevato, onere sul quale non v’è contrasto, è pari a lire 32.887.835.

Le spese generali devono essere calcolate di conseguenza, nella misura percentuale accennata.

I valori numerari, quindi, sono i seguenti: omissis

Il ricorso, pertanto, appare parzialmente fondato e nello stesso limite deve essere accolto.

 

Omissis

 

La pronuncia in rassegna tratta di quei giudizi che, pur non essendo espressamente previsti dalla legge, si sono affermati per creazione giurisprudenziale. La caratteristica di questi giudizi è data dalla regola dell’impulso di parte con conseguente onere assegnato alla parte che ha introdotto la causa di presentare l’apposita istanza per la fissazione dell’udienza di discussione. Questa giurisprudenza anche se può sembrare minore, nell’ambito della giurisdizione di contabilità pubblica, ha comunque riflessi non indifferenti sui pubblici bilanci, giacché trattasi, pur sempre, di una pronuncia di accertamento di diritti al compenso dell’esattore che possono essere (con molta probabilità) di rilevanza economica ragguardevole. Per eventuali approfondimenti si rinvia al testo di GARRI «I giudizi innanzi alla Corte dei Conti», pag. 449 e segg., Milano, 1997.

Massimo Perin