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CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE in sede giurisdizionale, composta dai seguenti magistrati: Antonino COCO Presidente Edoardo ANDREUCCI Consigliere Antonio MAZZIOTTI GOMEZ de TERAN Consigliere Nicola MASTROPASQUA Consigliere relatore Maria Teresa ARGANELLI Consigliere Tommaso MIELE Consigliere Angela SILVERI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sulla questione di massima iscritta n. 115/SR/QM del registro di segreteria rimessa dal Procuratore Generale con atto depositato il l° maggio 2000 nel giudizio sull'appello proposto da NP innanzi alla prima Sezione giurisdizionale d'appello avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Abruzzo n. 505/99 del 23 giugno 1999. Visti gli atti del giudizio; Uditi all'udienza pubblica del 27 settembre 2000 il relatore cons. Nicola MASTROPASQUA, il Pubblico Ministero Vice Proc.re Gen. Dott. Antonio BARRELLA e l'avv. Antonio Fonzi, difensore di NP; Ritenuto in FATTO Con atto depositato nella Segreteria della Sezioni Riunite in data 1 maggio 2000 il Procuratore Generale presso la Corte dei conti proponeva questione di massima intesa a definire l'ambito del giudizio di appello in materia di pensioni. La questione è stata introdotta con riferimento al giudizio di appello pendente innanzi alla prima Sezione giurisdizionale centrale di appello sul gravame proposto dal sig. NP, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fonzi, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale Regione Abruzzo n. 505/99 del 23 giugno 1999. Con detta sentenza era stato rigettato il ricorso di NP avverso il provvedimento del Ministero del tesoro che gli aveva negato trattamento pensionistico di guerra per non essere l'infermità lamentata dipendente da evento bellico. Nel gravame, stanti i limiti di impugnabilità delle sentenze di primo grado fissati dalla l. n. 639/1996, viene dedotto il vizio dì motivazione della sentenza impugnata con richiamo al disposto all'art. 360 n. 5 cpc, norma che prevede la sindacabilità senza limiti della motivazione della sentenza quale fondamento dell'esame di legittimità della sentenza stessa. Il motivo di gravame introduce ad un quadro di pronunce giurisprudenziali assai articolato. Ricorda il Procuratore Generale che sin dall'introduzione nel giudizio pensionistico di un grado di appello dal quale sono però escluse le questioni di fatto si è formata una giurisprudenza notevolmente difforme sui limiti del giudizio di appello, giurisprudenza ampiamente sintetizzata dal ricorrente. In questa situazione è intervenuta, risolvendo una questione dì massima, la decisione delle Sezioni Riunite n. 10/98/QM. Queste, premesso che "lambiguità della norma e le difficoltà interpretative che ne sono derivate" avevano determinato un "vasto contrasto" e che, "in ogni caso, la soluzione della questione richiederà, successivamente, un'applicazione attenta, rigorosa della soluzione proposta, al fine di non frustrare del tutto l'intento - nella fattispecie chiaramente riduttivo - del legislatore", hanno affermato che "il riesame ha per oggetto il difetto di motivazione". Siffatta formulazione della pronuncia di massima, che ha, in via generale (quanto cauta), ammesso l'integrale riesame della controversia, facendolo rientrare, per un procedimento "di assimilazione", nell'applicazione estensiva degli articoli 360 e seguenti del cpc, ha peraltro già registrato un rinnovato contrasto di opinioni, giacché l'opinione in senso nuovamente restrittivo, discostandosi in ciò dalla 10/1998/QM, si è appellata alle interpretazioni che sull'art. 360, n. 5, del cpc ha prodotto la Suprema Corte di Cassazione a partire dal 1992. Con le decisioni n. 4 e n. 18/2000, infatti, la Sezione prima Centrale ha affermato le censure che, per aspetti di fatto, investono l'adeguatezza o la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado, costituiscono (o rimangono) "questioni di fatto" ai sensi e ai fini dell'art. 1, 6° comma, del D.L. 543/1996 convertito in legge 639/1996, e quindi sono indeducibili nellappello pensionistico; le decisioni concludono, infatti, che la locuzione "motivi di diritto" nella novella normativa della Corte dei conti ha reso deducibile la violazione dell'obbligo di rendere palesi i motivi della decisione, sancito dall'art. 21 del r.d. 1038/1934, ma non anche i vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione descritti al n. 5 del primo comma dell'art. 360 del cpc, "norma né richiamata né applicabile in via analogica, in quanto priva della necessaria valenza di principio di carattere generale". Tale decisione - secondo le predette decisioni "non compromette eccessivamente l'intento che il legislatore ha inteso perseguire nel definire questioni di fatto le questioni relative alla classifica, all'aggravamento e alla dipendenza". Tanto esposto, il P.G., pur tenendo presenti i limiti della reiterabilità del ricorso alla funzione (innovativamente) assegnata alle Sezioni Riunite della Corte dei conti dall'art. 1, n. 7, dalla legge 19/1994, ritiene che la questione oggetto dell'appello in epigrafe, senz'altro rilevante per la definizione di esso, offra l'aliquid novi che rende necessaria la rilettura della procedura del contenzioso pensionistico. Ad avviso del P.G. desta notevoli perplessità l'attuale stato del dibattito sui rapporti tra il principio costituzionale dell'obbligo della motivazione e la valenza della disposizione di cui al n. 5 dell'art. 360 del Codice di Procedura Civile. E' pacifico che l'esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione corrisponde all'esigenza che ciascun ordinamento processuale ha sancito, una volta per tutte. Anche le norme del Regolamento n. 1038/1933 di procedura per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti hanno statuito in materia (artt. 21 e 22), sicché, oltre il significato restrittivo che occorre concedere al rinvio alla procedura civile, di cui all'art. 26 dello stesso regolamento (in quanto applicabili) il ricorso all'analogia o "all'assimilazione" si scontra più significativamente con le diverse articolazioni dei livelli di censura. Infatti, la limitazione della testuale preclusione del riesame riguardante le questioni di fatto non può che ricadere unicamente nella violazione di legge costituita dalla mancanza di un elemento essenziale della sentenza impugnata. In generale, perciò, il requisito della validità dell'atto si ferma al livello della motivazione comprensibile e controllabile in sé, dall'interno, delle ragioni a base del decisum, così realizzando tutela costituzionale con esclusivo riferimento all'essenziale requisito della sentenza (e modello di essa), cioè quello fissato dall'art. 132, n. 4, del cpc, come dagli artt. 21 e 22 del regolamento 1038/1933. D'altro canto, la mancanza della motivazione ricorre, oltre che nell'ipotesi di totale omissione, anche allorquando la motivazione si sviluppa in argomentazioni inidonee a rilevare la ratio decidendi o tra loro tanto inconciliabili da rendere la motivazione mera apparenza. Le risultanze probatorie sono sottratte fisiologicamente a siffatto controllo, giacché su di esse, quali elementi di fatto prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, si è espressa la ratio decidendi a fondamento del libero convincimento del giudice. Ciò supera, ovviamente, la valenza ed il significato difforme alle attese e alle deduzioni delle parti. In detti termini il P.G. ha rimesso la questione a queste SS.RR. Il signor NP, rappresentato e difeso dallAvv. Antonio Fonzi si è costituito in questa fase del giudizio con atto depositato in Segreteria in data 1° agosto 2000. Nella memoria, premesse considerazioni sulla natura di garanzia per le parti del giudizio di appello, viene lamentata una disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti privati, che fruiscono dei normali gradi di giurisdizione. Si afferma, poi, che l'errore nella motivazione (ed è per questo che l'art. 360, n. 5, cpc ne fa un "error iudicando") non riguarda certo l'accertamento del fatto, ma la riflessione sui fatti risultanti dalle carte del processo, per poter applicare la norma. Ed in questo senso va intesa la giurisprudenza della Cassazione relativa alla motivazione su questioni di fatto, relative cioè alla ricostruzione del fatto. Ma è diverso il caso in cui la sentenza non abbia tenuto in conto risultanze degli atti o perizie di parte. Non esiste un principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione ma esiste un articolo 3 che non consente che per alcuni interessi esista una tutela giurisdizionale più ampia ed articolata e per altri no. In ogni caso la violazione di legge, prospettata dal P.G. come limite di sindacabilità della sentenza di primo grado, va intesa come vizio di legittimità nel senso della dottrina amministrativistica, e perciò comprensiva dell'eccesso di potere. Sulla base delle esposte considerazioni chiede che le SS.RR. interpretino le disposizioni di legge sull'appello nel giudizio pensionistico presso la corte dei conti nella maniera che consenta la miglior tutela del diritto del cittadino, anche al fine di evitare le dilazioni temporali di giudizi di costituzionalità, che si renderebbero altrimenti indifferibili. Nella odierna udienza di discussione il procuratore Generale e l'avv. Fonzi hanno illustrato le tesi sostenute nei rispettivi atti scritti. Considerato in D I R I T T 0 Il quesito posto a queste Sezioni Riunite con il ricorso per questione di massima introdotto dal Procuratore Generale attiene all'ambito del processo di appello in materia pensionistica con particolare riguardo alla censurabilità in questa sede dell'adeguatezza e della sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado in ordine alle risultanze medico-legali e comunque ai fatti versati nel procedimento pensionistico. Nella memoria scritta e nella discussione orale il difensore del sig. NP ha chiesto che venga data interpretazione estensiva all'art. 1, comma quinto, della l. n. 19/1994 e successive modificazioni anche per evitare contrasti con principi costituzionali (ed in particolare con l'art. 3 Cost.) che a suo avviso imporrebbe un doppio grado di giurisdizione. In questa sede, esclusa la possibilità di sollevare questioni di costituzionalità, il limite di valutabilità delle norme con principi costituzionali è quello ermeneutico, nel senso di dover dare alla norma presa in esame significati conformi ai principi posti in Costituzione. Nell'ambito delineato è da affermare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non esiste nel nostro ordinamento un principio Costituzionale di garanzia del doppio grado di giurisdizione, al quale il legislatore ordinario sarebbe tenuto a conformarsi. Si richiama, in proposito, Corte Cost. n. 117/1973, secondo la quale il doppio grado della cognizione di merito non ha rilevanza costituzionale, e non inerisce, per necessaria implicazione, alla garanzia della difesa. Può ritenersi, anzi, che il principio del doppio grado non esprime l'esigenza della piena cognizione in ogni grado della giurisdizione, ed in particolare nel giudizio di appello, ma si risolve in una garanzia pratica del miglior risultato delle decisioni. Sicché, senza contrasto coi precetti della Costituzione, il legislatore ordinario può diversamente strutturare il processo di appello disciplinando, nell'ambito della sua discrezione, l'effetto devolutivo del gravame e l'opportunità o meno della rimessione della causa al primo giudice. E ciò anche nelle ipotesi di gravame nelle quali si adducono nullità incidenti sul procedimento di primo grado. (Cfr. anche per il processo penale con rito abbreviato Corte Cost. n. 288 del 18 luglio 1997). In particolare per quanto riguarda il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, la Corte Costituzionale, risolvendo il prospettato dubbio attinente allinderogabilità costituzionale del giudizio di impugnazione (innanzi alle Sezioni Riunite quale giudice di appello dell'epoca) di sentenze delle Sezioni giurisdizionali centrali dell'epoca, ha affermato con sentenza n. 52 del 7 marzo 1984 linfondatezza della questione. Il giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che la questione così prospettata, nel senso di postulare il doppio grado di giurisdizione nei giudizi pensionistici, è infondata perché nessuna delle disposizioni assunte a parametro risulta violata. L'art. 3 Cost. non è invocabile perché diverse sono le posizioni dei pensionati dello Stato e dei dipendenti pubblici assistiti dall'INPS e di altri dipendenti che possono ricongiungere la propria posizione pensionistica presso l'INPS. Inoltre la garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione non opera fuori dell'area assegnata dall'art. 125 comma secondo Cost. (cfr. sent. 69/82). Neppure è profilabile il contrasto con l'art. 111 comma secondo Cost. perché il compito di nomofilachia assegnato alla Corte di Cassazione in materia di diritti soggettivi, incontra limite per le controversie assoggettate alla cognizione del Consiglio di Stato, e della Corte dei conti (cfr. il terzo comma del medesimo art. 111). Nemmeno è invocabile direttamente l'art. 125 comma secondo Cost. perché la disposizione non può estendersi fuori dell'area dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato. Non esiste pertanto nell'ordinamento costituzionale nessun principio di necessarietà del doppio grado di giurisdizione, che possa limitare la scelta in concreto operata dal legislatore e al quale linterprete debba attenersi nello scrutinio del contenuto precettivo delle disposizioni in materia. La norma di cui all'art. 1, comma 5, della l. n. 19/1994 va, quindi, interpretata secondo le regole contenute nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, le quali prescrivono che "nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dallintenzione del legislatore". Il legislatore ha stabilito che nei giudizi in materia di pensione l'appello è consentito per soli motivi di diritto. I criteri ermeneutici per lindividuazione dei motivi di diritto sono stati desunti nella precedente sentenza di queste Sezioni Riunite sul punto (n.10/98/QM del l° aprile 1998) facendo riferimento ai motivi di ricorso per cassazione di cui allart. 360 cpc, ed in particolare ai punti 3, 4, 5. In proposito è innanzitutto da precisare, per evitare qualsiasi equivoco, che il giudizio deferito alle Sezioni centrali di questa Corte è un giudizio nel quale si applicano le regole proprie del giudizio di appello contenute nel regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti o per rinvio dinamico nel codice civile, senza nessuna commistione con il giudizio di cassazione né quanto all'ambito del giudizio né quanto alle regole applicabili. Ciò non significa che non torni utile per definire i "motivi di diritto" il ricorso all'art. 360 nn. 3 e 4 cpc ed alla giurisprudenza in proposito formatasi. Va allora ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Sez. Lav. N. 12644 del 17 dicembre 1998) il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto è ravvisabile qualora sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione ad una fattispecie da essa non regolata, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge. In sostanza il "motivo di diritto" deve riguardare la portata dispositiva di una norma giuridica ed il suo ambito applicativo a fattispecie astratte dalle quali consegue in via immediata la regola da applicare al caso concreto. Si può egualmente pacificamente affermare che rientrano nei "motivi di diritto" i vizi che comportino nullità della sentenza o del procedimento. Si tratta, infatti, di palesi violazioni di regole giuridiche dalle quali consegue la nullità - inesistenza dello stesso atto impugnato. Fuorviante è invece il ricorso all'art. 360 n. 5 cpc per definire i motivi di diritto. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. per tutte Sez, III n. 4593 dell'11 aprile 2000) il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cpc può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche. Ne consegue che qualsiasi censura riguardante l'esistenza-inesistenza di un fatto e la sua conformazione richiede un'indagine di mero fatto sottratta, anche quando la censura riguardi la completezza dell'indagine istruttoria o delle motivazioni date in sentenza per affermare o negare il fatto stesso, al giudice d'appello sui soli "motivi di diritto", posto che in alcun modo si controverte sulla portata di norme giuridiche. Va peraltro soggiunto che in ogni caso le deduzioni di insufficienza o contraddittorietà di motivazione sono comunque inidonee a conferire al giudice d'appello in materia pensionistica il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma introducono solo l'obbligo di controllare sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica le argomentazioni svolte dal Giudice di l° grado al quale esclusivamente spetta, in relazione alle questioni di fatto, di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. 3205/1995).Va puntualizzato ulteriormente che il mancato esame da parte del Giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a base della decisione impugnata non integra di per sé il vizio di omessa ovvero insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, ma ciò riguarda unicamente il giudizio di cassazione per quanto precisato, che la risultanza processuale eventualmente non esaminata attenga a circostanze che, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero indotto ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. Cass. 7000/1993 - Giurisp. Costante). Una volta chiarito che il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cpc non concreta un "motivo di diritto" ed attiene al ricorso per cassazione e non a qualsiasi tipo di gravame, va indagato entro quali limiti il difetto di motivazione può costituire "motivo di diritto": va in proposito ricordato che l'obbligo di motivazione già previsto da norme ordinarie (art. 132, secondo comma n. 4 cpc e per quanto qui interessa art. 21, secondo comma, n. 4 ed art. 22 R.D. 13 agosto 1933, n. 1038), è assurto a livello di garanzia costituzionale (art. 111 Cost.). L'esistenza della motivazione è, pertanto, elemento necessario a pena di nullità della sentenza, che deve essere fatta valere in appello ai sensi dell'art. 161, primo comma, cpc. E' da escludersi intanto che nella previsione delle ora citate norme rientri il concetto di "sufficienza" o "adeguatezza" della motivazione. Uno scrutinio di tal genere non può non richiedere da parte del giudice di ulteriore istanza una valutazione su tutti gli elementi versati (o anche non versati per eventuale asserito difetto di istruttoria) nel processo per accertare l'adeguatezza delle soluzioni adottate alle risultanze processuali, e perciò un nuovo giudizio di merito sui fatti versati nella causa. Né l'obbligo di motivazione può investire ogni singolo passaggio logico-giuridico posto alla base della decisione impugnata ovvero del perché della prevalenza data a talune prove rispetto ad altre. Invero siffatta affermazione non può che comportare l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, con la conseguenza che il gravame investirebbe "motivi di fatto", come già si è precisato in relazione all'art. 360 n. 5 cpc. D'altro canto, va notato, la sindacabilità o insindacabilità delle pronunce del giudice anche sotto il profilo della adeguata motivazione della sentenza non si rapporta a parametri astratti di supposta tutela del cittadino. Essa è data dall'esistenza e dai limiti di un gravame, nel quale far valere le doglianze. In sostanza, per quanto qui interessa, la sindacabilità o meno della sufficienza o adeguatezza della motivazione è aspetto dei limiti dell'appello in un ordinamento nel quale non è costituzionalmente garantito il doppio grado di giurisdizione. I limiti dell'appello in materia di pensioni quando venga dedotto il vizio di motivazione su questioni di fatto sono quelli segnati dall'art. 111 della Costituzione e dagli art. 21 e 22 R.D. n. 1038/1933. A tali fini assume rilievo, per coincidenza oggettiva, l'ambito del ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. La più recente, ma ormai costante giurisprudenza della suprema Corte, afferma che "con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. si possono denunziare solamente violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Peraltro l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, e come tale è denunziabile con il detto ricorso, soltanto quando si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica nei casi di radicale mancanza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. Un. N. 115 del 10 marzo 1999 e n. 111 del 2 marzo 1999, Cass. Sez. 2^ n. 1413 del 19 febbraio 1999). Peraltro solo in questi limiti interni alla stessa sentenza impugnata può farsi valere nell'appello in materia pensionistica il vizio di motivazione che attenga a questioni di fatto, risolvendosi detto vizio nella nullità della sentenza impugnata. Da ciò altresì consegue che deve considerarsi inammissibile l'appello in materia pensionistica con il quale si censura come violazione di norma di diritto un errore in cui si assume sia incorso il giudice di primo grado su un fatto dedotto in giudizio. Tale errore, quand'anche comporti una ricostruzione dei fatti diversa da quella stabilita in sentenza ed emerga incontrastabilmente dagli atti, integra, secondo una giurisprudenza di questa Corte (ma cfr. anche in senso conforme Cass. Sez. Lav. N. 12644/1998) gli estremi, ove ricorrano le condizioni di legge, per il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cpc in relazione all'art. 69 R.D. 1214/1934 e all'art. 106 R.D. 1038/1933. Sul punto, infatti, non essendo ammesso lappello, si è formato il giudicato già con la sentenza di primo grado. Rimane a questo punto da esaminare il valore che deve essere attribuito alla espressione contenuta nel comma quinto dell'art. 1 l. 19/94 secondo la quale "costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". L'indagine va condotta utilizzando i criteri ermeneutici fissati dall'art. 12 delle preleggi. Va allora rilevato che, secondo la di gran lunga prevalente giurisprudenza, le questioni medico-legali sono questioni di fatto. Sulla base anche di questa constatazione l'unica possibile opzione ermeneutica secondo il significato proprio delle parole contenute nella norma è che il legislatore ha comunque inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti le questioni relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, l'espressione "costituiscono questioni di fatto" palesemente contrapposta alla precedente espressione "motivi di diritto" rende evidente la volontà del legislatore di non dare ingresso all'appello per questioni medico-legali. Non appare, pertanto, condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza n. 10/98/QM secondo la quale la suddetta espressione in nessun altro significato può intendersi se non in quello che le questioni di che trattasi non possono essere dedotte né esaminate in sede d'appello nei loro aspetti fattuali. Questa opzione ermeneutica renderebbe invero del tutto inutile la disposizione, essendo l'appello per tutti gli aspetti deducibili limitato ai "motivi di diritto", e del tutto incomprensibili i motivi per i quali il legislatore avrebbe soffermato la propria attenzione sulle questioni medico-legali, già ritenute pressoché pacificamente in giurisprudenza questioni di fatto. D'altro canto l'interpretazione letterale è perfettamente coerente con l'intenzione del legislatore quale risulta dai lavori parlamentari ed è del tutto razionale. Va infatti ricordato che il procedimento amministrativo in materia di pensioni prevede per le questioni medico-legali elevate garanzie per il privato richiedente. Invero nel procedimento amministrativo (e nel processo pensionistico) sono previsti due tipi di interventi di organi pubblici tecnici medico-legali, posti in posizione di autonomia rispetto all'amministrazione e la cui struttura è fissata dalla legge. Il primo tipo di intervento è finalizzato ad accertamenti istruttori di natura medico-legale sullo stato fisico o psichico del richiedente e sulle circostanze nelle quali si è verificata o manifestata la infermità, ai quali seguono valutazioni dell'organo tecnico. Nel secondo tipo di intervento l'organo tecnico esprime pareri medico-legali in base agli elementi conoscitivi già versati nel procedimento (o nel processo) sia dalla parte pubblica che dal privato richiedente. Inoltre in tutte le ipotesi nelle quali viene effettuata una visita diretta del richiedente la pensione, questi secondo la normativa vigente può farsi assistere da un consulente di parte il quale interviene anche con proprie osservazioni al momento dell'accertamento medico. Il contenuto del provvedimento amministrativo è poi demandato ad organi collegiali, composti da soggetti aventi professionalità altamente specialistiche sia in campo giuridico che in campo medico, in posizione di assoluta autonomia rispetto all'amministrazione. Si tratta, perciò, di un procedimento fortemente garantistico, soggetto a controllo, sia nel procedimento che nel merito, con piena cognizione da parte del giudice di primo grado. E', perciò, del tutto razionale e coerente con il sistema che il legislatore, avendo scelto di limitare l'appello in materia pensionistica alle sole "questioni di diritto", abbia comunque sottratto all'appello le questioni medico-legali. Queste, pertanto, possono essere dedotte in appello esclusivamente per mancanza di motivazione nella sentenza impugnata negli innanzi indicati limiti fissati dall'art. 111 Cost. e 21 e 22 R.D. n. 1038/1933. Conclusivamente la questione di massima proposta alla Sezioni Riunite va risolta affermando che: a) l'appello in materia pensionistica è limitato ai motivi di diritto e deve, perciò, investire la portata dispositiva di una norma giuridica o/e il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, nei termini innanzi indicati; d) le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamenti di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto. Esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto c). P Q. M. La Corte dei conti a Sezioni Riunite in sede giurisdizionale dichiara: a) l'appello in materia pensionistica è limitato ai motivi di diritto e deve, perciò, investire la portata dispositiva di una norma giuridica o/e il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, nei termini indicati in parte motiva; d) le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamenti di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto. Esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto c).
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