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Al Sig. Presidente dellAmministrazione Provinciale di PERUGIA e TERNI Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni Province di PERUGIA e TERNI Al Sig. Presidente della Comunità Montana di PERUGIA e TERNI
OGGETTO: Agenti contabili interni ed esterni operanti nellente locale Resa del conto giudiziale e trasmissione dello stesso alla Sezione giurisdizionale regionale Anagrafe dei contabili. 1. Con lentrata in vigore della disciplina normativa contenuta nellart. 58 della legge 8.6.1990, n. 142 - ora trasfusa nellart. 93 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, (T.U. delle leggi sullordinamento degli Enti locali) - "il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonchè coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". Lart. 10 della legge 15.5.1997, n. 127, ora terzo comma del citato art. 93 T.U., ha ulteriormente ribadito lobbligo della trasmissione alla Corte del solo conto dellagente contabile, e non anche dei relativi documenti giustificativi delle entrate e spese, al fine dello svolgimento del "giudizio di conto di cui allart. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214". Siffatta disciplina generale era stata ulteriormente specificata dalle norme contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, contenente lordinamento finanziario e contabile degli enti locali. Infatti:
Il d.P.R. 31.1.1996, n. 194 ha approvato i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto da parte del tesoriere e degli altri agenti contabili interni e lart. 8, lettera f), del d.l. 27.10.1995, n. 444, convertito nella legge 20.12.1995, n. 539, ha stabilito che "la disciplina dei conti degli agenti contabili interni prevista dallart. 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996". Perciò, secondo questa richiamata nuova disciplina, accanto al tradizionale documento di rendicontazione generale della gestione dellente (chiamato "rendiconto della gestione" dallart. 69 del d. l.vo n. 77 del 1995, ora art. 227 T.U.), sussistono anche i separati rendiconti dei singoli agenti contabili operanti nellente: ossia conti del tesoriere (art. 67 del d. l.vo n. 77/95, ora 226 del T.U., da rendere con il modello n. 11); delleconomo (art. 75 del d. l.vo n. 77/95, ora 233 del T.U., da rendere con il modello n.23); del consegnatario dei beni mobili (norme citate per leconomo e modelli n. 24 e 22) e degli agenti contabili che curano la riscossione delle entrate dellente secondo la relativa disciplina di settore (modello n. 21). Consegue da ciò che siffatto sistema di rendicontazione determina riflessi anche nei rapporti con la Corte dei conti, nel senso che mentre i conti degli agenti contabili sono assoggettati al giudizio del conto da parte di questa Sezione, secondo le norme prima richiamate, sul rendiconto della gestione dellente è chiamata a svolgere le funzioni indicate nellart. 69 del d. l.vo n. 77/95, ora art. 227 del T.U., altra Sezione del controllo di questa Corte per le finalità ivi previste e secondo le specifiche norme emanate per lo svolgimento di questa funzione di controllo.
2. Chiarito quanto sopra, occorre, ora, individuare quali sono, allinterno dei singoli enti locali, le funzioni ed i servizi operativi che conferiscono ai rispettivi titolari la natura di "agente contabile" (interno ed esterno, a denaro ed a materia). Tale concreta individuazione è necessaria per stabilire, per ognuno di essi, non solo lobbligo di "rendere il conto della (propria) gestione" al rispettivo ente locale, ma anche quello di essere "soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti"; ossia quelle sul contenzioso contabile e quelle sulla contabilità generale dello Stato. (R.D. 12.7.1934, n. 1214 e R.D. 13.8.193, n. 1038; R.D. 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 23.5.1924, n. 827). Per provvedere a ciò, questa Sezione intende avviare, presso la sua segreteria, una anagrafe degli agenti contabili iniziando con quelli operanti in ogni ente locale di questa regione, con la indicazione:
3. Un discorso a parte, e specifici approfondimenti, vanno invece fatti nei confronti di coloro che curano la riscossione delle entrate dellente, siano essi soggetti esterni, operanti in regime di concessione o convenzione (art. 181 T.U. e decreto legislativo n. 112/99 ivi richiamato e artt. 52 e 53 del d.lvo 15.12.1997, n. 446) o dipendenti in servizio presso lente, designati con provvedimento formale. Infatti, ai fini dellobbligo della resa del conto giudiziale, secondo la normativa tradizionale della materia assume la natura di agente contabile per la riscossione di entrate, chi è preposto a funzioni di riscossione di entrate effettuata sulla base di ruoli o elenchi di carico predisposti ed approvati dagli organi e uffici dellente locale e dati in carico per la riscossione al predetto agente contabile, interno od esterno, o ad appositi uffici interni di cassa per tipologia di entrate (vedi i principi affermati da questa Sezione con i decreti n. 0139/G.C.E.L./99 e n. 0140/G.C.E.L./99 entrambi del 30.12.1999, riguardanti la posizione del del "direttore della farmacia comunale" e del "vigile urbano incaricato della riscossione"). La materia della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali, già regolata dal d.P.R. 28.1.1988, n. 43 (articoli 39, 68 e 69), come è noto, è ora interessata da riassetto normativo sia a seguito dei decreti legislativi emanati dal Governo in base alla delega contenuta nella legge 28.9.1998, n. 337, che in base alla disciplina contenuta negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, prima richiamati, in cui si fa rinvio al potere regolamentare e organizzativo dei singoli enti. Perciò, stante la peculiarietà della materia, ogni ente locale per ora, è invitato a far conoscere il sistema ed il modo in cui avviene nellente stesso la riscossione, volontaria e coattiva, delle proprie entrate, tributarie e non, indicando tali notizie, anno per anno, distintamente per ogni tipo di entrata, a partire dal 1996. Queste notizie, unitamente alle altre riguardanti gli agenti contabili sopra indicati ai punti a), b) e c), dovranno essere trasmesse nel termine di mesi due.
4. Chiarito perciò che coloro che svolgono nellente locale funzioni di: tesoriere, economo e consegnatario di beni mobili e di titoli azionari, sono tenuti a rendere al proprio ente il conto annuale della loro gestione, da trasmettere poi a questa Sezione a decorrere da quello relativo allanno 1996, questa stessa Sezione, in sede di pronuncia su giudizio per resa di conto, riguardanti economi e consegnatari, proposto dal Procuratore regionale nei confronti di agenti contabili interni di alcuni comuni, ha avuto modo di affermare i seguenti principi operativi in ordine agli atti da allegare al conto in sede di deposito, pur nel rispetto della norma ora contenuta nel terzo comma dellart. 93 del T.U.:
Si è ritenuto utile aggiungere le predette indicazioni operative per facilitare, da subito, il deposito dei conti già resi ai rispettivi enti da tesorieri, economi e consegnatari, qualora ladempimento non sia stato già curato. Resta, comunque, fermo il dovere di fornire, nel termine assegnato (mesi due), tutte le notizie richieste, necessarie per la formazione dellanagrafe dei contabili locali. Così come vanno tempestivamente segnalati i casi in cui i contabili non abbiano, finora, reso il conto al proprio ente.
Perugia, li 24 agosto 2001
Il Presidente della Sezione (Lucio Todaro Marescotti)
Le pronunce di questa Sezione, richiamate sopra, sono consultabili sul sito www.amcorteconti.it - Controllo e giurisdizione Giurisprudenza Sezioni Giurisdizionali Regionali Sezione Umbria
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