Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 15 maggio 2000, n. 1221/EL/00 – Pres. DE FILIPPIS – Est. TRIDICO – E.Z. (avv.to Ettore e Andrea SERAFINO) R.B. (avv.to C. DAL PIAZ) P.M. PISCHEDDA.

Responsabilità contabile e amministrativa – Enti Locali – appalti di opere pubbliche – Sindaco e Direttore dei lavori – comportamenti omissivi e negligenti – colpa grave - profili di responsabilità amministrativa.

Non risponde a canoni di buon andamento e correttezza nell’amministrare il rimandare, da parte del Comune, il pagamento degli acconti, subordinandolo a ulteriori valutazioni sulla rispondenza dei lavori alle pattuizioni negoziali ed alle regole dell’arte, valutazioni che, peraltro, si sovrappongono a quelle del direttore dei lavori.

L’aver omesso di portare tempestivamente all’esame della Giunta comunale i necessari provvedimenti per l’approvazione dello stato avanzamenti lavori riguardante un appalto pubblico, nonché la conseguente liquidazione del certificato di pagamento è indice di colpa di particolare gravità, in ragione della grave noncuranza e superficialità resa palese in particolare dalle finalità della condotta in concreto tenuta dal Sindaco.

Il Sindaco, in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità e legittimità dell’azione amministrativa, deve far sì che l’Amministrazione adempia esattamente e tempestivamente alle obbligazioni assunte, specialmente se queste sono poste ex lege, e, quindi, deve far provvedere al sollecito pagamento di quanto dovuto ai creditori dell’Ente.

Costituisce danno erariale addebitabile la direttore dei lavori la maturazione degli interessi ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 1063/62, conseguenti al ritardo, superiore ai 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, quando tale evento dannoso è la diretta conseguenza delle inerzie del medesimo direttore dei lavori nel predisporre gli atti contabili di sua esclusiva competenza.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale nei confronti dei signori E. Z., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore ed Andrea Serafino, e R. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Dal Piaz e Raffaella di Tolve.

Visto l’atto di citazione, iscritto al n. 244/EL del registro di segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi nel corso della pubblica udienza del 10 novembre 1999 il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, gli avv.ti Andrea Serafino e Claudio Dal Piaz per i convenuti ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore regionale dott. Mario Pischedda.

 

Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione depositato in data 14 giugno 1999 la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i signori Z. e B., chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Comune di Airasca, della somma rispettivamente di lire 8.804.340 e di lire 17.450.094, o della diversa somma risultante in corso di causa, aumentata di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, a titolo di responsabilità amministrativa.

2. - Si legge nell’atto di citazione che, nel 1987, la citata Amministrazione comunale approvò un progetto per lavori di costruzione di un edificio ad uso polivalente. A seguito dell’affidamento dell’appalto, la direzione dei lavori fu conferita al medesimo progettista, ing. Z..

I certificati di pagamento relativi ai primi due Stati di avanzamento lavori vennero emessi e liquidati nel rispetto della tempistica di cui agli artt. 33 e 34 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, mentre il certificato di pagamento per il terzo S.A.L. venne liquidato con alcuni giorni di ritardo.

Quanto al quarto S.A.L., a fronte di un certificato di pagamento emesso dalla Direzione lavori il 9 luglio 1991, nessun provvedimento fu adottato in merito dalla Giunta comunale fino al 9 novembre 1993, data della delibera n. 336 di approvazione (pubblicata l’8 febbraio 1994). Ma prima della sua esecuzione la Giunta revocava il precedente deliberato, avendo rilevato che i prezzi unitari indicati sullo stato di avanzamento non corrispondevano ai prezzi contrattuali. Con delibera del 19 aprile 1994 la Giunta riapprovava il quarto S.A.L. nella nuova stesura rettificata dal direttore dei lavori, peraltro, in termini di spesa, identica alla precedente. Il relativo mandato fu emesso il 3 agosto 1994.

Anche il pagamento della rata di saldo avvenne con notevole ritardo, imputabile, ad avviso dell’organo requirente, alla tardiva emissione dei relativi certificati di pagamento, risultanti essere pervenuti al Comune in data 14 giugno 1994, mentre i lavori erano stati ultimati il 27 giugno 1991. Il certificato di regolare esecuzione è pervenuto addirittura il 15 ottobre 1994.

Detti ritardi determinarono la maturazione di interessi ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/62, liquidati dall’Amministrazione, con deliberazione del 10 novembre 1995, nel complessivo ammontare di lire 27.144.523, a cui si aggiunse la somma di lire 861.769 relativa al rimborso dei costi sostenuti dall’impresa per il mantenimento, oltre il termine di cui all’art. 5, comma quarto, della legge 10 dicembre 1981 n. 741, delle polizze fideiussorie prestate in sostituzione della cauzione definitiva.

3. - A fronte dell’invito a dedurre emesso ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, i presunti responsabili hanno fatto pervenire deduzioni scritte ed il sig. Z. è stato anche sentito in sede di audizione personale.

4. - L’organo requirente, premesso che la corresponsione degli interessi legali e moratori ed il rimborso delle spese per il mantenimento delle polizze fideiussorie costituiscono danno alla finanza comunale, ha ritenuto di non ravvisare gli estremi per l’esercizio dell’azione di responsabilità limitatamente agli interessi per il tardivo pagamento del terzo S.A.L., trattandosi di ritardo non eccessivo e pertanto non sufficientemente sintomatico di comportamenti gravemente colposi.

Per contro, ha ritenuto fonte di responsabilità amministrativa: 1) il danno derivante dal ritardo nel pagamento del quarto S.A.L., che ha comportato l’aggravio in termini di interessi legali e di mora di lire 17.450.094; 2) il danno relativo al ritardo nella redazione del conto finale, da cui è derivato l’aggravio di lire 7.942.571 per interessi e di lire 861.769 per il costo delle polizze.

Per quel che concerne la prima fattispecie, l’organo requirente ritiene di dover ravvisare un comportamento gravemente colposo da parte dell’Amministrazione, in presenza di un preciso obbligo giuridico di adempiere al pagamento, nell’inerzia serbata per più di due anni (fino al 9 novembre 1993, data della delibera di approvazione del certificato di pagamento), ed il successivo indugio protrattosi ancora per quasi un anno prima della concreta effettuazione del pagamento (3 agosto 1994). Ed invero, a detta della Procura l’esame complessivo della vicenda rivela la chiara volontà dell’Amministrazione di bloccare ad ogni costo i pagamenti fino ad ottenere piena soddisfazione su anomalie nella realizzazione dell’opera, richiamando a sostegno varia documentazione, tra cui una nota del sindaco del 26 maggio 1993 nella quale si dichiara che il saldo delle somme dovute sarebbe avvenuto quando la ditta appaltatrice avrebbe provveduto a talune sistemazioni e riparazioni.

Ritenuto che la preponderante responsabilità per la tardiva approvazione e liquidazione del quarto S.A.L. deriva dal comportamento omissivo della Giunta, l’organo requirente ritiene che nei confronti del sindaco, sig. B., emergano sufficienti elementi per qualificare il suo comportamento quale gravemente colposo, posto che a questi competeva l’onere di sottoporre all’esame dell’organo collegiale l’adozione dei necessari provvedimenti e risultando dagli atti che la vicenda era seguita dal sindaco stesso in prima persona, come si evince dalle istruzioni ed osservazioni da lui apposte a mano su vari atti. La Procura non ha, al contrario, ravvisato la colpa grave da parte degli altri componenti della Giunta.

Per quanto riguarda il danno relativo al ritardo nella redazione del conto finale, premesso che, scaduti i termini previsti dall’art. 5 della legge n. 741/81 per la predisposizione del collaudo, l’appaltatore ha diritto alla restituzione delle somme trattenute a titolo di garanzia ed all’estinzione delle eventuali cauzioni e garanzie fideiussorie, la Procura osserva che la tardiva predisposizione, da parte del direttore dei lavori sig. Z., del certificato di pagamento della rata di saldo e del certificato di regolare esecuzione ha impedito la tempestiva emissione del relativo titolo di pagamento, con conseguente applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 1063/62 e l’addebito del costo di mantenimento delle polizze fideiussorie.

5. - Con memoria depositata il 21 ottobre 1999 si è costituito in giudizio il sig. B., il quale nega di aver saputo, al luglio 1991, dell’esistenza del certificato di pagamento, che sarebbe stato consegnato, a suo dire, direttamente all’ufficio tecnico e da questo non trasmesso al sindaco ed alla Giunta. Solo a seguito della nota del 13 maggio 1993 del legale della ditta creditrice il sindaco e la Giunta seppero dell’esistenza di detto certificato, ed il sig. B. provvide immediatamente a contestarne la regolarità.

Si sostiene inoltre che il quarto S.A.L. non aveva natura identica ai precedenti, trattandosi di stato finale: pertanto ritiene il deducente che non si potesse legittimamente procedere al pagamento del saldo in questione, con il quale si sarebbero accettate integralmente le richieste avanzate dall’appaltatrice, senza aver prima verificato la piena regolarità del certificato di pagamento. L’art. 35 del d.P.R. n. 1063/62 non sarebbe quindi applicabile al caso all’esame. Comunque il presunto ritardo dovrebbe imputarsi ai tempi, estremamente dilatati, impiegati dagli uffici tecnici preposti alle necessarie verifiche ed alla predisposizione della proposta di deliberazione e dei relativi pareri, ed all’inerzia del direttore dei lavori, che non sollecitò il pagamento dell’emesso certificato.

Si nega inoltre di aver mai subordinato alle richieste modifiche dell’opera il pagamento, non avvenuto, al contrario, per la mancata regolarizzazione, da parte della ditta, dei documenti di contabilità, consegnati solo il 15 ottobre 1994. Si ritiene corretto l’operato dell’Amministrazione nel revocare la prima approvazione del quarto S.A.L. e nel procedere ad una seconda approvazione sulla base del calcolo corretto dall’ufficio tecnico. Ancora, il convenuto ritiene l’esborso degli interessi imputabile all’Amministrazione subentrante, che ha deciso di non proseguire l’arbitrato in corso e di liquidare spontaneamente gli interessi, credito al quale peraltro la ditta aveva espressamente rinunciato con nota del 30 marzo 1994. Inoltre si ritiene che, se sono stati reputati esenti da responsabilità gli assessori deputati al controllo ed alla gestione dei lavori pubblici, del bilancio e dello sport, competenti a portare all’attenzione del sindaco e della Giunta le questioni di cui risultino investiti in prima persona, tale deve esser considerato anche il sindaco, che non seguiva questi settori.

In conclusione si chiede che il convenuto venga dichiarato esente da responsabilità, essendo il ritardo eventualmente imputabile all’operato dell’ufficio tecnico comunale nonché, per quanto di competenza, al segretario comunale ed alla ragioneria, che non predisposero tempestivamente la proposta di deliberazione ed i connessi pareri di regolarità tecnico-contabile e legittimità; in subordine, si chiede l’esercizio del potere riduttivo.

6. - Con comparsa depositata in data odierna si è costituito in giudizio il sig. Z., respingendo ogni addebito e richiamando integralmente i contenuti delle memorie già presentate.

7. - All’odierna udienza il difensore del sig. Z. ha ricordato le continue sollecitazioni alla ditta per porre rimedio alle deficienze, di non lieve entità, contestate nell’esecuzione dei lavori, ed ha ritenuto responsabile del presunto danno l’Amministrazione subentrata, che ha deciso di non proseguire il giudizio arbitrale e di riconoscere il credito della ditta. Il difensore del sig. B. ha insistito sulle eccezioni sollevate in memoria depositata ed ha chiesto il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, l’esercizio del potere riduttivo per aver il convenuto rinunciato ai 2/3 dell’indennità di sindaco, mentre il rappresentante del Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di condanna come da atto di citazione. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

 

Motivi della decisione

1. - La domanda introduttiva del presente giudizio concerne due distinte richieste di condanna per responsabilità amministrativa di soggetti diversi e per condotte autonome e distinte, pur se accomunate dall’identità di lavori oggetto dell’appalto (costruzione di un edificio ad uso polivalente) e del tipo di comportamento che l’organo requirente ritiene fonte di responsabilità (in entrambi i casi si contesta ai convenuti il ritardo nell’espletare le proprie incombenze). Le diverse fattispecie concrete dedotte richiedono pertanto distinte trattazioni.

2. - Al sig. B., sindaco del comune di Airasca, la Procura imputa il danno, pari a lire 17.450.094, derivante dal ritardo nel pagamento del quarto S.A.L. Sul piano fattuale questo Giudice constata che, come riferito dall’accusa, il relativo certificato di pagamento è stato emesso dalla Direzione lavori in data 9 luglio 1991 ed è pervenuto al Comune, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori, il 27 luglio 1991 - n. di prot. 6156 -.

In punto di diritto, l’art. 35 del Capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 dispone che "Qualora l’emissione del titolo di spesa a favore dell’appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all’appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno a' sensi dell'art. 1224, 2° comma, del codice civile".

L’art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, ha inoltre sancito che "L’importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga".

Decorsi i surriportati termini di legge, computati dal 9 luglio 1991, sono maturati gli interessi che l’Amministrazione ha dovuto riconoscere all’impresa creditrice, ammontanti, come da allegato alla delibera di Giunta n. 293 del 10 novembre 1995, a lire 17.450.094.

3. - La difesa del sig. B., in merito al documento di stato dei lavori pervenuto al Comune nel luglio del 1991, ne contesta la natura di Stato di avanzamento lavori, asserendo, al contrario, che esso sarebbe uno stato finale: pertanto il relativo pagamento, con il quale si sarebbero accettate integralmente le richieste avanzate dalla ditta, doveva essere subordinato alla verifica della piena regolarità del certificato di pagamento.

In proposito osserva la Sezione che l’art. 57 del regolamento approvato con r.d. 25 maggio 1895 n. 350 prevede il rilascio, da parte dell’ingegnere capo (nella fattispecie il direttore dei lavori), nel più breve tempo possibile e sotto la propria responsabilità, di un apposito certificato per il pagamento di rate in acconto ai termini delle condizioni di appalto. A giustificazione di ogni certificato va unito, ai sensi del successivo art. 58, lo stato di avanzamento dei lavori.

La disciplina dei pagamenti all’appaltatore è completata dagli artt. 33 e seguenti del capitolato generale d’appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063. L’art. 33 prevede, nel corso dell’esecuzione dei lavori appaltati, pagamenti in acconto in base all’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I relativi certificati di pagamento delle rate devono essere emessi non appena scaduto il termine eventualmente fissato ovvero appena raggiunto l’importo prescritto per ciascuna rata.

Il sistema, di cui si è detto, della corresponsione di acconti in corso d’opera nella disciplina dell’appalto di opere pubbliche costituisce temperamento, oramai regolarmente adottato, del generale principio della postnumerazione del corrispettivo (art. 1665 c.c.) e risponde all’esigenza di evitare all’appaltatore anticipazioni finanziarie eccessivamente lunghe ed onerose. Detto principio in ogni caso sopravvive, trattandosi, per l’appunto, di "acconti", pertanto con carattere di provvisorietà ed aventi l’unica funzione testé citata, con esclusione di ogni altra, con specifico riferimento all’accettazione dei lavori eseguiti, alla preclusione di verifiche ed eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione in merito alla conformità dell’opera alle regole dell’arte, al riconoscimento del credito da parte dell’appaltatore.

Il riferimento, nell’art. 33, ai lavori "regolarmente eseguiti" implica che dallo stato di avanzamento il direttore dei lavori, al quale l’Amministrazione ha affidato il controllo sull’esecuzione delle opere, potrà escludere una o più partite di lavori la cui esecuzione ritenga non corretta, con valutazione che rileva ai soli fini del riconoscimento dell’acconto e che, quindi, evidentemente non svolge un ruolo alternativo e sostitutivo del collaudo.

Peraltro, a tutela non solo delle risultanze delle liquidazioni finali, ma anche della regolare esecuzione del contratto di appalto, è prevista una sorta di fondo con funzione di ulteriore garanzia costituito attraverso apposite ritenute (art. 33 d.P.R. n. 1063/62).

Ne consegue che non può certo dirsi rispondente a canoni di buon andamento e correttezza nell’amministrare il procrastinare, da parte del Comune, il pagamento degli acconti, subordinandolo ad ulteriori valutazioni sulla rispondenza dei lavori alle pattuizioni negoziali ed alle regole dell’arte, valutazioni che peraltro vanno a sovrapporsi a quelle del direttore dei lavori, ovvero adoperandolo quale strumento di pressione nei confronti dell’appaltatore ai fini della corretta esecuzione delle opere.

Ben diverso è il caso del pagamento della rata di saldo, nella fattispecie (come normalmente accade) coincidente con l’importo delle ritenute di garanzia, subordinato all’effettuazione ed approvazione del collaudo ed all’esecuzione degli adempimenti dovuti dall’appaltatore, avvenuta la quale il diritto al saldo diviene liquido ed esigibile (fatte salve le ipotesi di ritardo ex artt. 36 d.P.R. n. 1063/62 e 5 l. 10 dicembre 1981 n. 741).

Per quanto detto non pare possa dubitarsi del fatto che il documento di stato dei lavori pervenuto al Comune nel luglio del 1991 sia uno Stato di avanzamento lavori (e precisamente il quarto), in quanto legittimamente emesso nelle circostanze e modalità previste dalla normativa che lo disciplina ed in presenza dei presupposti di legge (tant’è vero che ad esso è poi seguito altro e diverso documento di "stato finale lavori"), a nulla rilevando quanto evidenziato dalla difesa al fine di dimostrarne la natura di stato finale e, segnatamente, la dicitura "corrispondente al finale" contenuta nel frontespizio o la richiesta, con nota del 13 maggio 1993, del "saldo" delle somme dovute. Trattandosi di S.A.L. ed essendo stato emesso dalla direzione lavori unitamente al certificato di pagamento, il pagamento delle somme, che, come già detto, aveva natura di mero acconto, doveva avvenire nei termini di legge e non poteva essere subordinato ad interventi di sistemazione o riparazione degli impianti, a prescindere anche dall’entità delle opere contestate dall’Amministrazione. E che ciò, invece, sia quanto avvenuto emerge inconfutabilmente dalla nota del 26 maggio 1993 a firma del sindaco sig. B., ove si legge che l’Amministrazione comunale avrebbe provveduto al saldo delle somme dovute (e per "somme dovute" si intendeva evidentemente anche l’importo relativo al quarto S.A.L., come da raccomandata del legale della ditta creditrice che aveva provocato la replica del sindaco e come si deduce dal fatto che, nonostante il sollecito, la liquidazione del certificato di pagamento relativo al quarto S.A.L. non è avvenuta tempestivamente) solo quando la ditta avesse provveduto, "seppure con grave ritardo", alla sistemazione e riparazione a regola d’arte degli impianti così come da richiesta del 2 ottobre 1991 e di altri inconvenienti e malfunzionamenti.

Ma v’è di più. Lo stesso sindaco, in data 30 giugno 1994, nella nota di riscontro alla richiesta di chiarimenti del CO.RE.CO. – sezione di PINEROLO -, che aveva interrotto i termini di esecutività della deliberazione di Giunta n. 96 del 19 aprile 1994, afferma: che con la citata delibera viene approvato il quarto S.A.L. "che, si badi bene, è uno stato di avanzamento lavori"; che "la documentazione finale inviata dalla Direzione lavori al Comune comporta sicuramente il conteggio di altre quantità, cioè di altri lavori che saranno pagati all’impresa a saldo dell’opera"; che "il Comune ha ritenuto di non approvare il quarto S.A.L. ... al preciso scopo di non pagare l’impresa in quanto i lavori non erano eseguiti a perfetta regola d’arte" e che solo "il 9.11.1993 il Comune deliberava di pagare"; che fin dal 1991 l’impresa ha messo a posto le opere non eseguite perfettamente e che la struttura stessa è già utilizzata dal Comune fin dagli ultimi mesi del 1991.

Ciò, oltre a confermare che trattasi di stato di avanzamento lavori e non di stato finale (semmai ve ne fosse bisogno), esplicita il reale e deliberato intento dell’Amministrazione nel dilazionare il pagamento, finalità che però non è consentita dalla normativa sul pagamento degli acconti all’appaltatore, e rende altresì inverosimile la prospettata mancata conoscenza dell’emissione del quarto S.A.L. e del relativo certificato di pagamento fin dal 1991 da parte del Sindaco che, invece, ad avviso del Collegio era personalmente investito della vicenda e direttamente coinvolto nella sua gestione, stante anche l’entità e la natura dei lavori da effettuarsi. In ogni caso, pare incomprensibile e comunque inammissibile che questi non avesse rilevato per anni il mancato inoltro del quarto S.A.L. e del certificato di pagamento nonostante i primi tre S.A.L. si fossero succeduti a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, il termine per l’ultimazione dei lavori fosse scaduto fin dal 1991 e l’impianto fosse utilizzato dal Comune già negli ultimi mesi dello stesso anno, come ammesso dal sindaco. Quanto alla verifica della regolarità del certificato di pagamento, questa doveva comunque avvenire entro un lasso di tempo ragionevole e comunque entro i termini di legge, e non, come avvenuto, dopo anni.

4. - La scelta chiara, ad avviso di questo Giudice, di dilazionare il pagamento per le finalità sopra esposte inducono a ritenere non pertinenti i richiami della difesa del sig. B. alle specifiche funzioni degli uffici tecnici, della ragioneria e del segretario comunale con riferimento alla predisposizione delle delibere da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio comunale, nonché alla formulazione di pareri preventivi, e segnatamente a negare l’esistenza di ritardi di questi nell’espletamento delle proprie incombenze. Né, per i medesimi motivi, può assumere rilievo scriminante l’asserito omesso sollecito del pagamento da parte del direttore dei lavori, tanto più che ciò certamente non rientrava tra le sue competenze.

5. - L’aver omesso di portare tempestivamente all’esame della Giunta i necessari provvedimenti per l’approvazione del quarto S.A.L. e la conseguente liquidazione del certificato di pagamento è indice di colpa che assume connotazione di particolare gravità in virtù della grave noncuranza e superficialità resa palese in particolare dalle finalità della condotta in concreto tenuta, delle cui conseguenze il sindaco sig. B. è tenuto a rispondere, dovendo l’Amministrazione adempiere esattamente e tempestivamente alle obbligazioni, specie se ex lege, e, quindi, provvedere sollecitamente al pagamento di quanto dovuto, in ossequio ai principi di buon andamento, imparzialità e legittimità dell’azione amministrativa.

6. - In memoria difensiva, ancora, si imputa il danno all’Amministrazione subentrante che avrebbe deciso di non proseguire l’arbitrato in corso e di liquidare spontaneamente gli interessi, ai quali la ditta aveva espressamente rinunciato. Al riguardo, premesso che se, come nella specie, la decisione di pagare si pone quale diretta e legittima conseguenza della condotta omissiva, colui che ha posto in essere tale condotta deve rispondere dei relativi profili di danno alla finanza locale, sul piano fattuale questo Giudice rileva che dalla nota del 30 marzo richiamata dalla difesa a sostegno delle proprie asserzioni si evince che l’eventuale rinuncia, meramente prospettata, era comunque subordinata all’accettazione di condizioni ancor più onerose, ossia che la ditta fosse sollevata dalla contestazione della rumorosità degli aerotermi (per un importo di lire 10.000.000) e le fossero riconosciute le somme per integrazione lavori richieste (lire 14.563.800 più I.V.A.). Ponderata pare quindi la scelta fatta dall’Amministrazione subentrante.

7. - Quanto alle addotte responsabilità degli assessori ai lavori pubblici, al bilancio ed allo sport, responsabilità, a detta del deducente, quantomeno pari alle sue, si osserva che il metodo argomentativo seguito muove da una premessa errata, ossia dalle competenze loro attribuite in astratto, quasi ad accogliere così una responsabilità di tipo oggettivo, per il sol fatto d’aver ricoperto una determinata carica. In realtà il sig. B. è chiamato a rispondere non tanto e non solo in quanto sindaco, ma soprattutto per il dannoso comportamento omissivo scientemente tenuto in concreto.

8. – Affermata la responsabilità del sig. B., sussistono comunque fondate ragioni concomitanti per far uso del potere di riduzione dell’addebito, in considerazione della personalità del convenuto, che ha rinunciato, durante il mandato, a parte dell’indennità di funzione, della buona fede comunque da questi manifestata, ed alla luce altresì dei problemi, esposti in narrativa, nell’approvazione da parte della Giunta dello stato di avanzamento che, se pur non sono idonei ad esimere da responsabilità l’odierno convenuto, hanno contribuito ad acuire il ritardo nel soddisfacimento del credito e ad aumentare quindi l’entità del danno. Pertanto questa Sezione ritiene equo porre a carico del convenuto soltanto parte del danno quantificato dalla Procura, nella misura di lire 8.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino alla data del pagamento sono altresì dovuti gli interessi legali.

9. – Quanto al sig. Z., direttore dei lavori, la Procura evidenzia che la tardiva predisposizione del conto finale, del certificato di pagamento della rata di saldo e del certificato di regolare esecuzione ha impedito la tempestiva emissione del relativo titolo di pagamento, così determinando la maturazione degli interessi ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 1063/62 e l’addebito del costo di mantenimento delle polizze fideiussorie.

Sul piano fattuale si osserva che l’ultimazione dei lavori è avvenuta il 27 giugno 1991, come attestato dal direttore dei lavori nello stato finale dei lavori e nella relazione sul conto finale redatta ai sensi dell’art. 63 del r.d. n. 350/1895. Lo stesso direttore dei lavori, nella relazione di controdeduzioni al provvedimento del Co.re.co relativo alla delibera di Giunta n. 96/94, riconosce che "dal 1991 l’impresa ha messo a posto le opere non eseguite perfettamente".

Il termine per l’effettuazione del collaudo era, nella fattispecie, di un anno dalla data di ultimazione dei lavori, decorso il quale, ed in mancanza dell’approvazione del relativo certificato entro i successivi due mesi, l’appaltatore ha acquisito ope legis il diritto "alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fideiussorie" (art. 5 l. n. 741/81). Considerato che l’estinzione della fideiussione avviene ipso iure, e quindi a prescindere dalla compilazione, nei termini, degli atti contabili di competenza della direzione lavori, il Collegio non ritiene che possano essere addebitati al sig. Z. i costi per il mantenimento delle polizze fideiussorie. Sul punto pertanto il convenuto deve essere dichiarato esente da responsabilità amministrativa.

10. - Quanto alla maturazione degli interessi ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 1063/62, conseguenti al ritardo, superiore ai 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, nell’emissione del titolo di pagamento, il Collegio è dell’avviso che tale evento dannoso sia diretta conseguenza delle inerzie del direttore dei lavori a predisporre i citati atti contabili di sua esclusiva competenza. Tale comportamento si colora di particolare gravità alla luce non soltanto di quanto già detto in precedenza in merito alla relazione, a firma del sig. Z., di controdeduzioni al provvedimento del Co.re.co, ma anche del fatto che lo stesso attesta, nel certificato di regolare esecuzione emesso il 7 ottobre 1994 (ben oltre i termini di legge), che i lavori di costruzione sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali. Vero è che dalle somme dovute si detraggono lire 10.000.000 per rumorosità aerotermi e non si riconoscono le riserve avanzate dalla ditta in occasione della sottoscrizione dello stato finale e del registro di contabilità, ma con relazione riservata trasmessa all’Amministrazione comunale il 12 ottobre 1994 e con successiva integrazione del 28 agosto 1995 il sig. Z. ammette che le riserve avanzate non sono state riconosciute "in quanto non erano previsti maggiori fondi a bilancio per i lavori" e che, in realtà, in merito alla riserva sulla rumorosità degli aerotermi dovrebbero essere riconosciuti all’appaltatore i 10.000.000 di lire detratti, aggiungendo che anche altre riserve espresse dovrebbero essere riconosciute.

In conclusione, nel richiamare anche le osservazioni di cui al precedente punto 6) sulla scelta dell’Amministrazione subentrante di non proseguire l’arbitrato, si ritiene che quanto addotto da parte convenuta in merito alla non rispondenza alle regole dell’arte dei lavori eseguiti non sia idonea a giustificare il gravissimo ritardo del direttore dei lavori nella predisposizione degli atti contabili di sua competenza e sopra indicati, sicché questi risponde delle relative conseguenze dannose. Invero, non è ammissibile che, anche a fronte di difettosità dell’opera, una volta ultimati i lavori si ometta di provvedere alla redazione del conto finale, essendo questo un atto dovuto da compiersi entro ben precisi termini e ben potendo comunque evidenziare in esso e nella relazione di accompagnamento lo stato dell’opera, considerato altresì che è il collaudo (la cui effettuazione non è procrastinabile oltre i termini prescritti) la sede propria in cui verificare e certificare la rispondenza dell’opera alle regole dell’arte ed alle pattuizioni negoziali, ed il momento in cui farsi luogo all’accertamento delle responsabilità dell’appaltatore.

Anche in questo caso però sussistono fondate ragioni per l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito, in considerazione del fatto che gli addotti motivi dei ritardi, pur non rivestendo valenza scriminante, evidenziano comunque la buona fede del sig. Z. nella gestione della complessa vicenda, e del fatto che sul comportamento di questi hanno certamente influito le inerzie di altri soggetti nell’approvazione di atti precedenti.

Pertanto si reputa equo porre a carico del convenuto soltanto parte del danno quantificato dalla Procura, nella misura di lire 4.500.000, oltre alla rivalutazione monetaria. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino alla data del pagamento sono altresì dovuti gli interessi legali.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

11. - Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

Per questi motivi

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte

CONDANNA

1) il sig. R. B. al pagamento, in favore del Comune di Airasca, della somma di lire 8.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria;

2) il sig. Elio Z. al pagamento, in favore del Comune di Airasca, della somma di lire 4.500.000, oltre alla rivalutazione monetaria;

Per entrambi i responsabili sono altresì dovuti gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, nonché le spese di giudizio liquidate in complessive lire Omissis