SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA

VALLE D’AOSTA

 

sentenza 10 novembre 2000, n. 40/2000.

Pensioni di guerra – Assegno di superinvalidità – Recupero somme indebitamente corrisposte – Restituzione – Corresponsione per lungo periodo – Rilevanza – Buone fede del percettore – Rilevanza.

 

Le somme indebitamente corrisposte dall’Amministrazione a titolo di assegno di superinvalidità – e successivamente recuperate – per intervenuta trasformazione del ricovero presso gli ospedali psichiatrici, da coattivo in volontario, pur se non dovute, devono essere nuovamente restituite all’avente diritto in quanto la riconosciuta buona fede, il lungo lasso di tempo, imputabile all’Amministrazione, durante il quale la somma è rimasta incontestata, ma soprattutto le mancate dimissioni dalla struttura ospedaliera hanno lasciato ragionevolmente ritenere che nulla fosse mutato rispetto al passato.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA

VALLE D’AOSTA

nella persona del

Giudice unico

dott.ssa Fernanda FRAIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso iscritto al n.52/PG del registro di Segreteria, proposto da C. Benvenuto Enrico, nato a Champorcher il 5 giugno 1915, riassunto, in seguito al decesso del medesimo, in qualità di erede, dal nipote C. Rocco Renato residente in Champorcher - Frazione Lore n. 24, contro il Ministero del Tesoro;

Udito nella pubblica udienza del 27 ottobre 2000 il rappresentante dell’Amministrazione dr.Aldo Monsagrati, assente e non rappresentato il ricorrente;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 18 gennaio 1985, il sig. C. Benvenuto Enrico, rappresentato dal suo tutore Perruchon Giuseppe e difeso dall’avv. Italo

Fognier, ha impugnato il provvedimento di recupero di somme corrisposte a titolo di assegno di superinvalidità, per intervenuta trasformazione del ricovero presso gli ospedali psichiatrici, da coattivo in volontario.

Tale ricorso, in seguito al decesso del sig .C. Benvenuto, avvenuto in data 25 luglio 1985, veniva riassunto dal nipote C. Rocco Renato , nella sua qualità di erede.

Il C. Benvenuto all’epoca della presentazione del ricorso de quo, a motivo dell’invalidità contratta a causa di guerra, godeva di pensione annua di 1^ categoria e di assegno supplementare, complementare e di super invalidità posto lo stato di assoluta incapacità di intendere e di volere che richiedeva la prestazione in via continuativa dell’assistenza di terzi.

In data 31 ottobre 1984, la D.P.T. di Aosta notifica al C. Benvenuto, e per lui al tutore Perruchon Giuseppe, il provvedimento amministrativo con cui comunica l’avvenuta costituzione di un credito erariale per complessive £. 32.489.220; la richiesta della relativa rifusione, secondo le modalità ivi indicate, nonché l’indicazione della data di inizio delle trattenute mensili e quella finale, individuata nella completa rifusione del debito.

Il decesso del titolare della pensione, avvenuto in data 25 luglio 1985 e debitamente comunicata dalla D.P.T. alla Corte dei conti, interrompe la procedura diretta di recupero delle somme, determinando, così, la necessità di attivare gli organi di polizia al fine di accertare l’esistenza o meno di eredi del de cuius, onde attuare la prosecuzione a loro carico.

L’esito positivo di tale ricerca, che porta all’individuazione di un nutrito numero di eredi, determina l’Amministrazione ad emettere il provvedimento con cui si invitano gli stessi a rifondere il residuo debito di £. 31.080.227, in unica

 

 

soluzione, nel termine di trenta giorni dalla data di notifica, ovvero a concordarne le modalità di rimborso.

Conseguentemente, i suddetti eredi, per voce di uno soltanto di essi – C. Pasqualino – chiedono all’Amministrazione la sospensione del recupero del credito, in costanza di ricorso pendente avanti la Corte dei conti e, in via subordinata, la rateizzazione del medesimo.

Viene accolta unicamente questa seconda soluzione, che, consentirà agli eredi, con esclusione di C. Stanislao il quale rinuncia all’eredità, di saldare entro il 15 maggio 1989, completamente il debito, le cui quietanze risultano in atti.

E’ stata tempestivamente avanzata istanza di prosecuzione del giudizio, ai sensi dell’art. 6, primo comma, del decreto-legge 453/93, convertito con legge 14 gennaio 1994, n.19.

All’odierna pubblica udienza, la parte attrice non compare, né personalmente, né a mezzo di rappresentante legale, mentre è presente l’Amministrazione nella persona del dr. Aldo Monsagrati il quale chiede il rigetto del gravame.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso nel merito è respinto.

L’Amministrazione, infatti, ha correttamente applicato il disposto normativo della legge 13 maggio 1978, n.180 che, per l’operata trasformazione da coatto in volontario del ricovero in ospedali psichiatrici, ha comportato una riduzione delle indennità erogate sui trattamenti pensionistici.

Purtuttavia, riconoscendo la sussistenza della buona fede del ricorrente nel percepire le somme corrisposte, va dichiarato il conseguente diritto del medesimo, e per esso gli eredi, alla restituzione di quanto recuperato dall’Amministrazione.

A fondamento della propria decisione questo Giudice ritiene di poter porre non soltanto l’evolversi degli eventi, quanto soprattutto il lungo lasso di tempo che ne ha caratterizzato il loro concretizzarsi.

E’ pur vero, infatti, che la pretesa restitutoria avanzata dall’Amministrazione si fonda su una espressa previsione legislativa, ma è altrettanto vero che la stessa è stata fatta valere, senza apparente motivo, soltanto con diversi anni di ritardo.

Ciò ha portato, inequivocabilmente, il tutore del pensionato, prima, e gli eredi, in seguito, a ritenere di essere legittimamente titolari del diritto a percepire la somma rimasta incontestata per ben sei anni.

E’ anche vero che, il provvedimento originario di riconoscimento del diritto alla pensione di guerra n. 2962926 del 21 novembre 1959 disponeva, tra l’altro, che " in caso di dimissione dal manicomio, l’assegno di superinvalidità sarebbe stato ridotto nella misura della tabella E/F", ma è altrettanto vero che le dimissioni dalla struttura ospedaliera non si sono mai verificate. Circostanza, questa, che ragionevolmente avrebbe consentito, se non al pensionato impossibilitato dalla sua infermità, quanto meno al suo tutore, di percepire il mutamento fattuale di condizione.

Invece, si è verificato soltanto un mutamento " giuridico" che, non comportando obbligatoriamente l’uscita dall’ospedale psichiatrico del pensionato, ha lasciato ragionevolmente ritenere che nulla fosse mutato rispetto al passato.

A sostegno di tale convincimento, peraltro, è da ascrivere anche la circostanza che la certificazione sanitaria da cui si evince l’avvenuta trasformazione della natura della degenza, da coatta a volontaria, reca la data del 14 aprile 1986, posteriore, cioè, di ben otto anni rispetto alla statuizione normativa in questione.

Tale dichiarazione, per di più, oltre a non essere stata tempestiva, circostanza, questa, che non avrebbe consentito la formazione di un certo affidamento dell’interessato alla percezione dell’ammontare ora contestato, è intervenuta soltanto a seguito di apposita richiesta della D.P.T. di Aosta, anch’essa intempestiva.

Interrogato, nell’odierna udienza, sulle motivazioni del consistente ritardo nell’operazione di recupero, il direttore della D.P.T. di Aosta ne ha attribuito la paternità al fatto che soltanto in data 14 aprile 1986, e’ stata inoltrata da parte dell’autorità sanitaria l’attestazione di trasformazione del ricovero ai sensi della legge n.180/78.

Non emergendo dagli atti conferma di ciò, in quanto detta attestazione risulta rilasciata, si tempestivamente, ma su richiesta della D.P.T., avvenuta soltanto in data 21 marzo 1986, non ritiene questo Giudice di non poter accogliere la richiesta di restituzione di somme che, allo stato degli atti, appaiono indebitamente erogate esclusivamente per un ritardo imputabile all’Amministrazione e, in alcun modo, riconducibile alla volontà degli interessati.

In assenza, infatti, di tempestiva comunicazione in tal senso dell’Amministrazione, il pensionato, e per lui il suo tutore e gli eredi, hanno ragionevolmente fatto affidamento su di una situazione che per l’essersi protratta per così lungo tempo non lasciava dubitare della sua legittimità.

Può dunque trovare applicazione al caso in esame, in accoglimento di quanto richiesto dalla parte, il principio di cui all’art. 206 del D.P.R. n.1092/73, applicato in maniera estensiva dalla giurisprudenza di questa corte ( tra le altre, Sez. Sicilia 14/5/97, n. 117 e Sez. Liguria 10 / 1/ 97, n.35 ) anche ai trattamenti pensionistici di guerra .

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si dichiara non dovuto il recupero delle somme in questione con conseguente diritto alla restituzione delle stesse in capo agli eredi, così come individuati in atti.

Sussistono adeguati motivi per compensare le spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma per la Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, respinge nel merito il ricorso indicato in epigrafe.

Purtuttavia, riconoscendo la buona fede del ricorrente nel percepire le somme corrisposte, dichiara il conseguente diritto del medesimo, e per esso degli eredi, alla restituzione di quanto recuperato dall’Amministrazione.

Sulle somme che formeranno oggetto di restituzione in esecuzione del presente giudicato, non sono da computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, trattandosi, comunque, di importi che non erano dovuti all’interessato.

Dispone che, a cura della Segreteria gli atti siano trasmessi all’Amministrazione per l’esecuzione del giudicato.

Spese compensate.

 

Così deciso in Aosta, il .

IL GIUDICE

( Fraioli )

Depositata in Segreteria il 10.11.2000