|
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte 8 maggio 2000, n. 1210/R/2000 Pres. DE FILIPPIS Est. OREFICE R.C. (n.c.) P.M. (PASTORINO OLMI). Responsabilità contabile e amministrativa reato di truffa in danno della p.a. - personale amministrativo INAIL sentenza patteggiata ex art. 444 c.p.p. - lesione allimmagine attività probatoria del P.R. Il risarcimento del danno rappresenta la reazione che lordinamento giuridico prevede in presenza di un comportamento che abbia determinato la lesione di beni, materiali o immateriali, appartenenti alla sfera giuridica altrui, assolvendo alla funzione ripristinatoria e riparatoria per eliminare gli effetti derivanti dallazione lesiva e caduti sul soggetto danneggiato che può ben essere anche una persona giuridica. Dalla relazione danno/risarcimento discende la necessità di ripristinare la situazione antecedente allevento lesivo con la conseguenza che il pregiudizio subito dal soggetto leso esige un comportamento sostitutivo di carattere riparatorio da parte dellautore della lesione. Per laccertamento della responsabilità amministrativa conseguente a reati commessi contro la p.a. si può trovare un sicuro riscontro anche e, soprattutto, nel comportamento processuale tenuto dal dipendente pubblico nel processo penale, specialmente quando questi non ha mai contestato le imputazioni mossegli in tale sede, chiedendo alloccorrenza lapplicazione della procedura ex art.444 c.p.p., confermando tutto ciò, poi, con lassoluto silenzio mantenuto sia in occasione dellemissione dellinvito a dedurre che dellatto di citazione. Nellipotesi di danno allimmagine il bene leso ha natura immateriale e la dimostrazione dellesistenza del danno, come degli altri elementi della responsabilità amministrativa, deve essere fornita dal Procuratore regionale, attore, il quale vi è soggetto in base alle regole giuridiche dellonere della prova che incombe a chi intende far valere e fa valere un diritto in giudizio. SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 253/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro R. C., nato a omissis. Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2000, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in
FATTO In data 3 marzo 1994 lINAIL di Biella riceveva dalla sede di Novara la fotocopia di alcune ricevute relative a pagamenti di premi assicurativi, eseguiti presso la sede biellese dal Sig. Daniele Zanellato, titolare della Rigerplast S.n.c., al fine di ripianare una situazione debitoria nei confronti dellIstituto. Le verifiche eseguite accertavano che tali pagamenti, sommanti a complessive lire 14.458.810 non erano stati contabilizzati né incassati. Il titolare della ditta, contattato dall’INAIL di Novara, dichiarava peraltro di aver materialmente eseguito i versamenti al sig. X Y, odierno convenuto, che gli aveva rilasciato le relative quietanze. Lesame della documentazione consentiva di rilevare alcune irregolarità, giusta quanto evidenziato nella nota a firma del direttore della sede INAIL di Biella del 26 aprile 1994. In particolare veniva riscontrata lirregolarità del pagamento, eseguito presso una sede (Biella) diversa da quella competente (Novara), e della forma di pagamento, atteso che i versamenti devono essere eseguiti, esclusivamente tramite bonifici bancari o conto corrente postale, non esistendo alcun servizio di cassa. Si riscontrava, inoltre, lutilizzo di modulistica inidonea (moduli ad uso interno in disuso da circa dieci anni) e lapposizione sulle ricevute di una firma apocrifa. Il conseguente giudizio penale a carico del Y si concludeva, giusta istanza di applicazione della pena formulata dallo stesso Y in data 21 maggio 1997, con sentenza n 50/97 di condanna a 10 mesi di reclusione, emessa dal GIP di Biella, ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale, per le imputazioni di cui agli artt. 81, 476 e 61, nn. 2 e 9 c.p. LINAIL di Novara tentava, inoltre, di recuperare le somme dalla Rigerplast, ma la procedura esecutiva risultava infruttuosa, attesa la "accertata ed assoluta insolvibilità della ditta stessa". Ravvisata lesistenza di profili di responsabilità a carico dellodierno convenuto, per essersi fraudolentemente impossessato di somme, che gli erano state versate nellinteresse dellamministrazione, la Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha emesso linvito a dedurre previsto dallarticolo 5 primo comma del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19. Tale atto, notificato in data 24 aprile 1999, non è stato seguito dalla produzione di deduzioni da parte dellinteressato. La citata Procura, conseguentemente, emetteva atto di citazione in giudizio nei confronti del Y in data 9 settembre 1999 per sentirlo condannare al pagamento, in favore dellINAIL, della somma di lire 28.917.620, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Limporto contestato scaturiva dalla sommatoria del presunto danno patrimoniale computato in £ 14.458.810, con il c.d. "danno allimmagine", quantificato in eguale misura ai sensi dellart.1226 c.c., che lINAIL avrebbe patito tenuto conto della posizione rivestita dal convenuto, del disdoro arrecato all'interno ed all'esterno dell'ufficio, e soprattutto in relazione al disegno criminoso perpetrato per circa sei mesi (da novembre 91 ad aprile 92) ai danni dellIstituto che ne sarebbe risultato danneggiato in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, corretto comportamento. Considerato in
DIRITTO Dallatto di denuncia e querela presentato e sottoscritto dal sig. Daniele Zanellato in data 6 maggio 1994 alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Biella, emerge che lo stesso, in relazione a svariate richieste di pagamento di premi da parte dellINAIL, aveva preso contatto con il Y, il quale, nella pretesa veste di facente funzioni di direttore della sede di Biella dellIstituto, chiese ed ottenne che lo Zanellato medesimo effettuasse i pagamenti presso la predetta sede. E ciò nonostante il fatto che lo stesso Zanellato avesse obiettato in ordine alla circostanza che la propria posizione assicurativa fosse aperta presso la sede di Novara, ove appariva naturale che dovessero essere effettuati i pagamenti. Che lintera operazione avesse tuttaltro scopo che quello di consentire allo Zanellato il ripiano della situazione debitoria lo dimostra il fatto che la sede INAIL di Novara, presso la quale gli importi non giunsero mai, inoltrò allo stesso Zanellato uningiunzione di pagamento per quelle stesse somme che questultimo pensava di avere già versato presso la sede di Biella. Il successivo accertamento condotto dallINAIL di Novara (v. verbale allegato a nota INAIL del 26.4.1994) consentiva di accertare lirregolarità del pagamento, eseguito presso una sede (Biella) diversa da quella competente (Novara), e della stessa forma di pagamento, atteso che i versamenti dovevano essere eseguiti esclusivamente tramite bonifici bancari o conto corrente postale, non esistendo alcun servizio di cassa. Veniva nelloccasione riscontrato, inoltre, lutilizzo di modulistica inidonea (moduli ad uso interno in disuso da circa dieci anni) e lapposizione sulle ricevute di una firma apocrifa. Appare evidente che dallassoluta coincidenza dei contenuti della denuncia del sig. Zanellato con quanto successivamente accertato in via di fatto dallINAIL in sede di inchiesta amministrativa, emerga un quadro probatorio chiaro ed incontestato in base al quale è lecito ricostruire il disegno criminoso con il quale lodierno convenuto, in tempi diversi e con artifizi e raggiri, a procurato a sé lingiusto profitto della complessiva somma di £ 14.458.810. Ciò trova sicuro riscontro anche e soprattutto nel comportamento processuale del Y, il quale non ha mai contestato le imputazioni mossegli in sede penale, chiedendo altresì lapplicazione della procedura ex art. 444 c.p.p., né tantomeno in questa sede, con lassoluto silenzio mantenuto sia in occasione dellemissione dellinvito a dedurre che della citazione di cui allodierno dibattimento. Quanto sopra consente a questo Collegio di concludere per la sicura sussistenza di un comportamento doloso causativo di danno patrimoniale nei confronti dellINAIL nella quantifica misura di £ 14.458.810. In ordine alla ulteriore richiesta formulata dallUfficio requirente e relativa alla sussistenza del danno allimmagine dellIstituto, questo Collegio ritiene invece di non potere accedere alla stessa. Se è vero infatti che la più recente giurisprudenza contabile ha spinto la propria indagine sulla esistenza degli interessi pubblici giuridicamente protetti e dei beni pubblici meritevoli di tutela la cui lesione sia suscettibile di arrecare un pregiudizio economicamente valutabile, giungendo ad affermare il carattere di valutabilità (economico-monetaria) del pregiudizio che prescinde dalla materialità o meno, dalla patrimonialità o meno del bene o dellinteresse protetto, è altrettanto vero che il risarcimento continua a rappresentare la reazione che lordinamento giuridico prevede in presenza di un comportamento che abbia determinato la lesione di beni, materiali od immateriali, appartenenti alla sfera giuridica altrui, assolvendo alla funzione ripristinatoria e riparatoria per eliminare gli effetti derivanti dallazione lesiva e caduti sul soggetto (anche inteso come persona giuridica) danneggiato. Discende quindi ancora dalla relazione danno/risarcimento e dalla necessità di ripristinare la situazione antecedente allevento lesivo, che il pregiudizio subito dal soggetto leso esige un comportamento sostitutivo di carattere riparatorio da parte dellautore della lesione per la rimozione di tutti gli anzidetti effetti. Pertanto, se è indubbio che nel caso di danno allimmagine il bene leso ha natura immateriale, è peraltro consequenziale tenere separati i due momenti di individuazione del danno, e cioè lan ed il quantum: infatti, la dimostrazione dellesistenza del danno, come degli altri elementi della fattispecie, deve essere fornita dal Procuratore regionale, attore, il quale vi è soggetto in base alle regole giuridiche dellonere della prova che incombe a chi intende far valere e fa valere un diritto. E di tale esistenza ontologica va data dimostrazione attraverso quegli elementi specifici (che talvolta la giurisprudenza ha individuato nello strepitus fori o nelleco giornalistica o comunque in chiari elementi di lesione del rapporto di fiducia cittadino/amministrazione) che possano dimostrare, nel concreto ed al di là di ogni valutazione di carattere emotivo o paragiuridico, leffettivo discredito dellAmministrazione pubblica, avendo ben presente che tale specificità è talmente necessaria che, ove non ricorresse, si otterrebbe labnorme effetto di considerare lesivo dellimmagine dellAmministrazione stessa ogni comportamento del dipendente improntato a dolo o colpa grave. Nella considerazione che, nella fattispecie, gli elementi evidenziati non sembrano sussistere, il Collegio ritiene non fondata la richiesta della Procura regionale relativa alla condanna del sig. Y al risarcimento del preteso danno non patrimoniale. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna il sig. xy al pagamento in favore dellErario della somma di £ 14.458.810, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Le spese di giustizia seguono la soccombenza.
OMISSIS
|