sent. n. 582/EL/99

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lodovico Principato Presidente f.f.

Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.

Dott. Cesare Vetrella Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di L. Sergio, poi esteso a Z. Guido, F. Giorgio e T. Marcello.

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al N°140/E.L. del registro di Segreteria, l’atto integrativo dello stesso, datato 24/2/1999, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 19/10/1999, con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Elvira Fucci: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita, il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Massimiliano Minerva; il prof. avv. Lorenzo Migliorini, per il Luccirini; l’avv. Umberto Segarelli, per il F. e per il T.; l’avv. Loris Mattrella, per lo Z..

FATTO

Con citazione in data 15/6/1998, regolarmente notificata il 6/7/1998, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. Sergio L., quale Ingegnere Capo del Comune di T., per ivi sentirlo condannare, in tale sua qualità ed a favore del menzionato Comune, al pagamento della somma di £ 199.000.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, corrispondente al complessivo danno subito dal Comune stesso per gli illeciti penali ascritti al predetto, definiti con la sentenza del GIP del Tribunale di T. n°152/1994, emessa a seguito di "patteggiamento".

La vicenda trae origine dall’espletamento del secondo stralcio dei lavori relativi al prolungamento della "Strada dei Quartieri" di T., effettuati dalla impresa del Sig. Olindo Liti, per i quali, risultando pagate somme maggiori rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, con la citata sentenza sono state applicate pene varie nei confronti:

a) del L., del Sig. Guido Z. (ex geometra del medesimo Comune di T.) e dei Sigg. Cesarini Olivano e Piconi Evidio (titolari delle omonime imprese associate che avevano eseguito il primo stralcio dei lavori relativi alla predetta strada), imputati del reato p.p. dall’art. 640 c.p. "perché , in concorso tra loro e con il Liti, con artifizi e raggiri, consistiti tra l’altro nel concorrere alla redazione di una falsa perizia di variante (il L. e lo Z.) relativa al secondo stralcio di lavori e nel trasmettere (il L.) all’ufficio ragioneria del Comune lo stato di avanzamento dei predetti lavori ed il relativo certificato di pagamento falsamente attestanti l’avvenuta esecuzione dei lavori stessi e nel formare i predetti certificati dei pagamento (il L.) e di stato di avanzamento (il Liti ed il L.), inducevano in errore i funzionari del Comune di T., procurando l’ingiusto profitto di £. 139.000.000 dapprima al Liti, destinatario immediato del pagamento, e poi al Cesarini, al Piconi ed al Sig. Giacchini Franco (titolare di altra impresa associata che aveva eseguito il primo stralcio dei lavori), con pari danno per il Comune";

b) del L. inoltre, imputato del reato p.p. dall’art. 479 c.p. "perché, firmando il certificato n°1 del pagamento della prima rata dei lavori del secondo stralcio, falsamente attestava che dalla misurazione presa sino al giorno 16/3/1992, l’ammontare dei lavori e delle spese fatte era di £ 420.481.134, mentre in realtà i lavori eseguiti erano inferiori di circa 139.000. 000";

c) del L. ancora, imputato sempre del delitto p.p. dall’art. 479 c.p., "perché, in concorso con il Liti, formando il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 16/3/1992, falsamente includeva anche quelli oggetto della perizia di variante", in realtà mai eseguiti;

d) del L. e dello Z., infine, imputati del reato p.p. dall’art. 323 c.p., perché in concorso tra loro, il L. "abusava del suo ufficio, ordinando al geom. Giorgio F. (anch’egli dipendente del Comune di T.) di firmare la (ricordata) perizia di variante e al geom. Marcello T. (anch’egli dipendente del menzionato Comune) di procedere alla contabilizzazione dei relativi lavori".

Sulla scorta delle risultanze di tale procedimento penale e di quelle emerse nel corso dell’istruttoria di competenza, il P.R., con atto in data 12/1/1998, notificato il 23/1/1998, invitava il L. a controdedurre, ai sensi dell’art. 5 della L. N°19/1994, ritenendolo responsabile, oltre che del riferito danno di £ 139.000.000, anche del danno al "prestigio ed all’immagine dell’Amministrazione", fissato in £ 200. 000.000.

Con nota in data 19/2/1998, il predetto, nel confermare che effettivamente nel certificato di pagamento del secondo stralcio dei lavori erano state contabilizzate e pagate £ 139.000.000 in più per opere non realizzate, declinava ogni addebito, assumendo l’insussistenza del danno, in quanto tale somma era servita per pagare alle imprese associate Giacchini-Piconi-Cesarini i maggior lavori, di pari importo, effettivamente eseguiti nell’esecuzione del primo stralcio del prolungamento della "Strada dei Quartieri"; lavori, questi ultimi, ordinati a suo tempo dai geometri comunali Z. e F. ed inclusi nella perizia di variante relativa al secondo stralcio dal geometra F., quale autore della perizia stessa, con relativa contabilizzazione da parte del geometra T..

Ritenendo insufficienti i chiarimenti offerti, pur dopo l’audizione personale del L. avvenuta il 28/4/1998, con l’atto introduttivo della causa, parte attrice ha argomentato per la responsabilità del predetto, escludendo che nel caso possa valere quella sorta di " compensatio lucri cum danno", richiamata "sostanzialmente dal L. a giustificazione del suo operato".

Peraltro, tenuto conto che "gli stessi fatti hanno cagionato (anche) un danno patrimoniale correlato all’inutile dispendio di attività amministrative, poste in essere in modo non corrispondente alla reale situazione dei lavori", parte attrice ha contestato anche l’ulteriore "danno da disservizio", ovvero di "mancata o non corretta resa del servizio", determinato in £ 10.000.000, ai sensi dell’art. 1226, "in relazione alla attività illecita del L." ed in particolare in relazione "alla falsa perizia di variante, al falso stato di avanzamento dei lavori ed al falso certificato di pagamento".

Da ultimo, parte attrice ha ribadito la responsabilità del L. anche per il danno all’immagine del Comune di T., rideterminandone l’importo in £ 50.000.000, ai sensi del precitato art. 1226.

Di qui la richiesta di condanna alla complessiva somma di £ 199. 000.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Costituitosi nell’interesse del L., con memoria depositata il 13/11/1998 (giusta delega in calce), il prof. avv. Lorenzo Migliorini ha avversato la domanda attrice, eccependo:

  1. la "decadenza della pretesa avanzata dal Procuratore Regionale", essendo stato notificato l’atto di citazione allorquando erano ormai scaduti i 120 gg., previsto dall’art.1, comma 3 bis, della L. N°639/ 1996;
  2. l’ "assenza del danno", essendo stata utilizzata la maggior somma erogata nel corso del secondo stralcio dei lavori per le maggior opere eseguite nel corso del primo; opere, queste, d’importo addirittura superiore (£ 151.386.108), secondo la "contabilità ricostruita dal (consulente di parte) Geom. Casali".

Quanto al danno all’immagine invece, il predetto difensore ne ha escluso finanche la configurabilità, in mancanza di un danno patrimoniale al quale il medesimo danno all’immagine "deve, secondo la giurisprudenza, essere correlato".

Infine, il ridetto difensore ha prospettato l’esigenza di "integrare il contraddittorio", evidenziando come "il fatto contestato, nella sua complessità, (sia) comunque riferibile anche al geometra Z. ed al geometra F.", per quanto attiene ai maggior lavori realizzati "nel periodo in cui il convenuto fu ricoverato in ospedale", nonché ancora al geometra F., per quanto attiene all’inserimento nella perizia di variante del secondo stralcio della maggior somma di £ 139.000.000, ed al geometra T., per quanto attiene la contabilizzazione della stessa.

In estremo subordine, è stato poi chiesto l’esercizio del potere riduttivo, comunque contestando la cumulabilità degli interessi e della rivalutazione monetaria, secondo la richiesta in tal senso avanzata da parte attrice.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 16/12/1998, la Sezione, con sentenza–ordinanza n°1/EL/99, depositata il 7/1/1999, ha:

bulletdichiarato ammissibile la domanda attrice, respingendo l’ eccezione di "decadenza dalla pretesa del P.R.", sollevata dalla difesa del L.;
bulletdisposto incombenti istruttori in ordine alle maggior opere asseritamente compiute in occasione della realizzazione del primo stralcio dei lavori di prolungamento della "strada dei Quartieri" di T.;
bulletordinato l’integrazione del contraddittorio, mediante la chiamata in causa dei sigg. Z. Guido, F. Giorgio e T. Marcello, sia per la partita di danno relativa ai maggior lavori (£ 139.000.000), che per quella relativa al "disservizio" (£. 10.000.000).

In esecuzione di tale pronuncia, il P.R., con nota n°4, del 26/2/ 1999, ha depositato l’ulteriore documentazione trasmessa dal comune di T., mentre con atto di citazione integrativo del 24/2/1999, regolarmente notificato l’11/3/1999, ha convenuto i predetti Z., F. e T., secondo l’ordine di imputazione partitamente indicato, per ciascuno di essi, nella ripetuta sentenza-ordinanza.

Costituitosi in giudizio nell’interesse del F. e del T., con separate memorie di identico contenuto depositate il 27/9/1999 (giusta delega in calce), l’avv. Umberto Segarelli ha avversato la pretesa attrice, eccependo:

1) la "prescrizione dell’azione", in relazione alle disposizioni dell’art. 58 della l. n°142/1990;

2) la "inammissibilità della citazione", per l’omesso invito a dedurre dei predetti, ex art. 5 della l. n°19/1994, ponendo, in relazione a tale omissione e per l’ipotesi che il citato articolo non dovesse consentire un’interpretazione tale da assicurare la preventiva audizione anche a coloro che vengono chiamati in giudizio su ordine del giudice, la subordinata questione di legittimità dell’articolo stesso, in relazione agli artt. 3 e 113 della Carta Costituzionale;

3) l’ "assenza del danno al Comune", alla stregua dell’art. 1, comma 1 bis, della L. n°20/1994, nel testo novellato dall’art. 3 della l. n°639/ 1996, in rapporto alla effettiva realizzazione delle maggiori opere ed al fatto che l’avvenuto pagamento degli stessi ha evitato il giudizio civile al quale il Comune probabilmente sarebbe stato sottoposto, in caso di mancato pagamento di tali opere;

4) la "estraneità (del F. e del T.) ai fatti (ed) al processo decisionale agli stessi sotteso", avendo agito i predetti su ordine del L.;

5) l’assenza del dolo.

Costituitisi nell’interesse dello Z., con memoria depositata il 28/9/1999 (giusta delega in calce), gli avv. Loris Mattrella e Claudio Bartolucci, hanno anch’essi avversato la pretesa attrice, contestando :

1) che sia stato lo Z. a dare l’ordine di eseguire le maggiori opere, tenuto conto della data di ultimazione del "primo stralcio" dei lavori (3/10/1990);

2) che sia stato lo Z. l’ideatore della operazione che portò alla redazione della perizia di variante relativa al "secondo stralcio", in relazione anche alla data di pensionamento del medesimo (31/12/ 1990);

3) che possa sussistere un qualche danno, data la chiara indicazione sulla effettiva esecuzione dei maggior lavori e sulla loro essenzialità e necessarietà per la realizzazione dell’intera opera, quale attestata dall’ulteriore documentazione acquisita con la complementare istruttoria disposta in sede contenziosa.

Analogamente, con memoria depositata il 27/9/1999, il Prof. Migliorini, ha argomentato anch’egli per l’assenza del danno, in relazione alle cennate risultanze istruttorie, comunque richiamando quanto già fatto presente nella memoria di costituzione in giudizio.

All’odierna pubblica udienza, le parti hanno ancora illustrato le loro posizioni, concludendo in conformità, solo in aggiunta eccependo, l’anzidetta difesa del L., la prescrizione del vantato diritto risarcitorio.

DIRITTO

I) – Invito a dedurre ed intervento jussu judicis.

Il Collegio deve affrontare anzitutto l’eccezione di inammissibilità della citazione integrativa del 24/2/1999, nei riguardi dei Sigg. Giorgio F. e T. Marcello, in relazione all’omesso invito a dedurre dei medesimi, vertendosi in ipotesi di questione pregiudiziale, relativa al corretto instaurarsi del contraddittorio nei loro confronti.

Sostiene l’avv. Segarelli, che tale eccezione ha sollevato, che l’invito di cui all’art. 5 della l. n° 19/1994 "introduce una doppia fase di vaglio della posizione del presunto responsabile" che, quale "condizione dell’azione", non può mai mancare, neanche in presenza di una citazione integrativa, determinata –come nel caso– da un ordine del giudice.

L’anzidetta difesa, nel dichiarassi edotta del contrario indirizzo giurisprudenziale di questa Corte , che esclude l’invito in caso di integrazione del contraddittorio jussu judicis, prospetta la necessità "riconsiderare" l’indirizzo stesso, perché incompatibile con il nostro ordinamento, "solennemente fondato sui principi di uguaglianza", atteso che l’interpretazione "dell’art. 5 che consente a taluni il mezzo di garanzia difensiva di che trattasi", prescindendone per altri, "in assolutamente analoga posizione di presunti responsabili", si porrebbe "in palese contrasto con l’art. 3 della Carta, in correlazione con l’art. 113" (cfr. pagg. 4 delle rispettive memorie di costituzione in giudizio per il F. e per il T.).

La riferita tesi difensiva non può essere condivisa.

Al riguardo, nel ricordare che questa Sezione ha già aderito al cennato orientamento, affermando che "l’invito non deve precedere la citazione nell’ipotesi di chiamata in giudizio jussu judicis di ulteriori convenuti, dato che il Procuratore Regionale -in tal caso- deve estendere la domanda a questi ultimi senza poter sindacare l’ordine del Giudice (cfr. sent. n°725-R/1997, pag. 22), il Collegio non ravvisa motivi per "riconsiderare" l’orientamento stesso, pur alla luce delle dedotte censure di costituzionalità, da ritenere però "manifestamente infondate", ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 della l. n°87/1953.

La riferita tesi difensiva, in effetti, nel porre sullo stesso piano la posizione di chi è stato chiamato in giudizio direttamente dal PR e quella di chi che è stato chiamato in giudizio su ordine del giudice, ha omesso di considerare alcuni non secondari profili differenziali, quale quello attinente alla diversa fase in cui si realizza la chiamata stessa e quello attinente alla diversa natura degli atti che la determinano, che rendono la posizione dei medesimi "analoga" (giusta la comparsa di costituzione dei convenuti), ma non identica, ed impongono un diverso trattamento, quanto all’invito a dedurre.

Ed invero, nel caso di chi è chiamato in giudizio direttamente dalla Procura, la citazione chiude la fase pre-processuale dell’ istruttoria operata dalla Procura medesima, nel cui ambito si colloca e si giustifica anche l’invito a dedurre, sì che la citazione stessa rappresenta un atto discrezionale proprio dell’organo inquirente.

Viceversa, nel caso di chiamata jussu judicis, la citazione interviene allorquando il giudizio, valutato dalla Procura in termini tali da escludere altri convenibili, è ormai aperto e la citazione costituisce l’unico mezzo per attuare un atto processuale tipico, discrezionale e proprio del giudice innanzi al quale pende la causa, ossia l’ordinanza di integrazione del contraddittorio.

Trattasi, con ogni evidenza, di differenze che ben giustificano, sul piano della ragionevolezza (ex art. 3 Cost.), il criticato indirizzo giurisprudenziale, tenuto anche conto che le valutazioni dell’organo giudicante sui convenibili possono anche non collimare e di solito –come nel caso – non collimano con quelle della Procura, alla quale il sistema non attribuisce alcun potere sindacatorio quanto all’ordine ricevuto, ché anzi è l’ordine stesso a costituire espressione di un diverso e più ampio potere sindacatorio intestato al giudice della responsabilità sull’impianto accusatorio della Procura.

Di qui, in ipotesi di intervento jussu judicis, l’inutilità dell’ invito a dedurre e la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalità di cui alle citate memorie difensive.

Né inducono a diversa conclusione le precisazioni operate in aula dalla ripetuta difesa che, nell’intento di individuare un’area di discrezionalità riservata al PR anche nella fase di attuazione dell’ordine del giudice, ha sostenuto la necessarietà dell’invito stesso se non altro per meglio orientare il PR sul riparto del danno tra i vari convenuti.

Simile discrezionalità, in realtà, ha scarso rilievo nel contesto dell’attività propria della Procura e non giustifica la pretesa indefettibilità dell’invito a dedurre anche nella fase di attuazione dell’intervento jussu judicis.

Per costante e pacifico orientamento di questa Corte in proposito, infatti, il Collegio non è vincolato dalle prospettazioni dell’accusa in ordine al riparto del danno tra i vari convenuti (cfr., tra le tanti, Sez. Veneto n°112/1995) ; riparto che può finanche mancare, essendo sufficiente che l’attore indichi il danno globale, mentre "spetta al giudice la determinazione del quantum addebitabile a ciascun soggetto" (cfr., tra le più recenti., Sez. Sardegna n°403/1998).

II) – Prescrizione.

Venendo ora all’eccezione sulla prescrizione dell’esercitato diritto risarcitorio, dedotta sia dalla difesa del L. che dalla difesa del F. e del T., deve dirsi che, mentre la prima è inammissibile, la seconda è infondata.

Quanto alla prima, infatti, vale ricordare come la Sezione abbia già avuto modo di chiarire che il convenuto, nei giudizi innanzi a questa Corte, nei quali manca una "udienza di prima comparizione" (ex art. 180 cpc, nel testo novellato dal d.l. n°432/1995, convertito in l. n°534/1995), può proporre tute le eccezioni che vuole, compresa quella di prescrizione, fino alla prima udienza di trattazione, ma non oltre, "incorrendo, da tale udienza in poi, in decadenze e preclusioni" (cfr. sent. n°1086-EL/1998).

Orbene, nella specie, non risulta che la difesa del L. abbia mai sollevato eccezioni sulla prescrizione prima dell’odierna pubblica udienza, né nella memoria di costituzione in giudizio, né nel corso della precedente (prima) udienza di trattazione del 16/12/1998.

Conseguentemente, non risultando alcunché in proposito neanche nella nota controdeduttiva del L. medesimo, in data 19/2/ 1998, l’eccezione stessa non può che essere dichiarata inammissibile.

Infondata invece, come anticipato, si appalesa l’analoga eccezione della difesa del F. e del T., argomentata con riferimento all’inutile decorso del termine quinquennale entro cui esercitare il diritto risarcitorio, in relazione alla data di notifica della citazione dei predetti.

Simile eccezione, in realtà, non tiene conto dell’atto di costituzione di parte civile del comune di T. del 1994 nel giudizio penale contro il L. e lo Z. che, come noto, vale ad interrompere la prescrizione nei loro confronti (cfr., tra le tante, SS. RR. n°14-A/ 1996), quale atto volto a conseguire il risarcimento delle stesse partite di danno di cui al presente giudizio (cfr. allegato n°4 della nota di deposito n°1 della Procura in data 19/6/1998).

A tale costituzione di parte civile poi, per completezza vale precisarlo, ha fatto seguito anche la costituzione in mora dei predetti; giusta nota dell’avvocatura del Comune di T. n°338/339/340, del 9/7/1997 in atti (cfr. ancora il menzionato allegato 10).

Per vero, parte resistente non contesta l’idoneità della costituzione di parte civile ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione ; contesta, invece, che un simile effetto possa riguardare anche convenuti diversi dal L. e dallo Z., quali il F. ed il T., non essendo configurabile nei loro confronti – a suo giudizio – neanche quel vincolo di solidarietà connesso al dolo, che – in tesi generale – potrebbe anche giustificare l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione "da uno agli altri debitori" in solido, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, cc, in relazione alle disposizioni dell’art. 1 della l. n°20/1994, come modificato dall’art. 3 della l. n°396/1996.

Sul versante opposto, la Procura ha argomentato per l’esistenza del dolo e, quindi, del vincolo di solidarietà tra i convenuti, in base al citato art. 1 della L. n°20/1994 e successive modifiche, con il conseguente effetto "estensivo" della interruzione della prescrizione, di cui all’art. 1130 cc, operata con i ricordati atti di costituzione di parte civile e di costituzione in mora.

Tali essendo i termini della disputa, il Collegio ritiene di dover aderire alla posizione della Procura, individuandosi nella censurata condotta dei convenuti gli estremi del dolo e, quindi, della responsabilità solidale, ex ripetuto art. 1 della l. n°20/1994 e successive modificazioni, come meglio si dirà appresso (cfr. pargrf. VI).

Gli atti interruttivi posti in essere nei confronti del L. e dello Z., pertanto, sono valsi ad interrompere la prescrizione anche nei confronti del F. e del T., ai sensi dell’artt. 1310 c.c., sì che nei confronti dei medesimi, alla data della notifica della citazione integrativa (marzo 1999), non era ancora spirato il nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data dei predetti atti interruttivi (1994 e 1997).

Di qui l’infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione e la reiezione della stessa.

III) – Danno per opere non eseguite.

Così risolti i profili pregiudiziali e preliminari della causa, nel merito, il Collegio reputa infondata la pretesa della Procura per il danno relativo al pagamento dei lavori ritenuti non eseguiti dalla Procura medesima (£. 139.000.000) e per quello all’immagine ed al prestigio del Comune di T. (£ 50.000.000).

Quanto al primo, che – come detto – corrisponde, secondo le prospettazioni attoree, a dei "pagamenti disposti a fronte di lavori non eseguiti" (cfr. pag. 2-3 della citazione), il Collegio ritiene che in realtà, nel caso, difettino finanche i presupposti di fatto per un simile danno.

Ed invero, dalla complementare istruttoria disposta dal Collegio con l’ordinanza richiamata in narrativa, volta specificamente ad acquisire "utili elementi di valutazione in ordine alle maggiori opere asseritamente compiute in occasione del primo stralcio dei lavori di prolungamento della strada dei Quartieri di T." (cfr. pag. 8 dell’ordinanza stessa), è emerso che "i lavori in questione (sono stati) effettivamente eseguiti e successivamente collaudati dall’associazione temporanea di imprese Giacchini F. –Cesarini O. – Piconi E. e che gli stessi erano effettivamente indispensabili ed urgenti per il funzionamento dell’opera nella sua totalità", sì che la loro "mancata realizzazione non avrebbe consentito l’utilizzo dell’opera, la cui necessità ed urgenza erano fortemente sentite dalla cittadinanza e dall’Amministrazione" (cfr., testualmente, pag. 3 della relazione redatta, in esecuzione della ridetta ordinanza, dall’Ingegnere Capo del Comune di T.).

Indubbia essendo, pertanto, sia l’effettiva esecuzione dei lavori, che la loro essenzialità e necessarietà per la realizzazione dell’intera opera, cade con ciò stesso la premessa maggiore della tesi accusatoria, ossia che i lavori in questione non siano mai stati eseguiti, o che – aggiunge il Collegio – gli stessi non fossero essenziali per la realizzazione della strada.

Irrilevante appare invece, quanto al preteso danno in questione, la premessa minore della tesi dell’accusa, volta a censurare il fatto che i pagamenti dei lavori in questione sono stati disposti a favore della impresa "Liti", aggiudicataria del secondo stralcio, laddove i lavori stessi sono stati realizzati dalla diversa impresa (Rectius: associazione temporanea di imprese) "Giacchini – Cesarini – Piconi", aggiudicataria del primo stralcio.

Ed invero, dalle documentazione in atti, e segnatamente da quella di cui al procedimento penale, inconfutabilmente risulta che l’impresa "Liti" ha incassato le somme non per sé, ma per la predetta associazione , alla quale le ha fatte pervenire attraverso un giro di false fatturazioni e secondo un predeterminato disegno, tramato e/o conosciuto anche dagli odierni convenuti che, in attuazione dello stesso, hanno adottato i falsi atti di variante del secondo stralcio dei lavori di realizzazione della strada dei "Quartieri" di T., in base ai quali è stato poi possibile pagare le maggior opere del primo stralcio.

A ben vedere, il fenomeno al quale ha dato luogo la complessa operazione, va inquadrato nell’ambito dell’interposizione fittizia di persona nella riscossione dei pagamenti dovuti e non già in quello, considerato da parte attrice e seguito dalle difese dei convenuti, della "compesatio lucrum cum danno".

Applicando il paradigma della sinallagmatica corrispettività delle prestazioni al rapporto contrattuale relativo al secondo stralcio dei lavori, ritenuto leso da parte attrice (cfr. pag. 5 della citazione), realmente si riscontra un pagamento in più per opere non realizzate, che di per sé costituisce danno e per il quale è difficile trovare, o anche solo ipotizzare, una sia pur minima "utlitas" per una qualsivoglia "compentatio".

E la tesi attrice sarebbe incontestabile se il pagamento in questione fosse stato davvero incamerato dall’impresa aggiudicatrice di tale secondo stralcio ; ma così non è, perché il pagamento stesso –come detto – è stato disposto a favore della ripetuta impresa solo in via strumentale, perché lo "girasse" all’associazione temporanee di imprese aggiudicataria del primo stralcio, che aveva effettivamente eseguito dei maggiori lavori.

In sostanza, l’esborso di £ 139.000.000, incamerato dall’ associazione "Giacchini – Cesarini – Piconi" trova, sul piano economico, la sua giusta causa di attribuzione patrimoniale nei maggior lavori eseguiti dall’associazione stessa, di importo addirittura superiore alla predetta somma, come pure è emerso (cfr. la citata dichiarazione dell'Ingegnere Capo del Comune di T.).

Tali maggior lavori, a loro volta, sul piano giuridico, costituiscono l’oggetto specifico di un rapporto contrattuale autonomo e distinto dai contratti relativi ai due stralci, sebbene collegato al primo, concluso in via di fatto tra il personale del Comune, che ha "pregato la ditta -assegnataria- di completare l’opera", e la ditta stessa, che ha accettato la "garanzia che in qualche modo -i suddetti maggior lavori- sarebbero stati liquidati, o mediante fattura o con una nuova perizia" (cfr. dichiarazione dello Z., in data 20/7/1994, allegata alla nota controdeduttiva del L., e conformi riscontri in buona parte degli altri atti del giudizio).

Di qui, come anticipato, l’inquadramento della vicenda nell’ambito della interposizione fittizia di persona, quanto alla riscossione da parte del Liti del giusto corrispettivo dovuto all’associazione temporanea "Giacchini – Cesarini – Piconi" per i maggior lavori realizzati da questa.

Né si dica che il rispetto di un simile rapporto contrattuale incontra il limite della legittimità-liceità degli atti e dei comportamenti necessari per realizzarlo (cfr. pagg. 9-10 della citazione e conformi interventi in aula) , atteso che l’unico limite davvero rilevante, per il corretto instaurarsi del vincolo contrattuale, è costituito dalla intrinseca liceità del rapporto contrattuale stesso, sotto il profilo della liceità del suo oggetto e/o della sua causa (ex artt.1343 e 1346 cc).

E’ peraltro evidente che dai menzionati atti e comportamenti illegittimi e/o illeciti possono derivare responsabilità di vario genere, anche di tipo amministrativo-contabile, in presenza di danni ad essi direttamente riconducibili, nel caso pure riscontrabili come si dirà nel prosieguo (cfr. pargr. V), ma è altrettanto evidente che non è consentito argomentare dai ripetuti atti e comportamenti per sostenere il carattere dannoso della somma spesa, che è invece pienamente giustificata dalla correlativa attribuzione patrimoniale di un bene di valore pari o -come nella specie – addirittura superiore.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la domanda attrice va, in parte de qua, disattesa, per la mancanza di un danno da risarcire.

IV) – Danno all’immagine del Comune.

Ad analoga conclusione, sia pure con diversa motivazione, deve pervenirsi quanto al contestato danno all’immagine del Comune di T..

Al riguardo, deve anzitutto precisarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in proposito dalla difesa del L., un simile danno ben può giuscontabilmente emergere e rilevare anche indipendentemente da un danno patrimoniale in senso stretto che ad esso di accompagni ( cfr. di questa stessa Sezione sent. n°628-R/1998 e successivo consolidato indirizzo).

Ciò posto e ricordato che, come correttamente evidenziato da parte attrice con specifico riferimento alla sent. n°501-EL/1998 di questa Sezione, "il danno all’immagine deriva direttamente dal comportamento illecito del dipendente e non dalla diffusione dell’illecito stesso che ne da la stampa", deve però pure ricordarsi che la risarcibilità del danno all’immagine della P.A. passa, oltre che dalla individuazione dei comportamenti lesivi dell’immagine, anche dalla " individuazione della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso"; al ripristino, cioè, dell’immagine stessa (cfr. Cass. SS. UU. n°5668/ 1997).

Orbene, nella specie, parte attrice, mentre si è soffermata sui profili attinenti alla idoneità lesiva dell’immagine del comune di T. degli illeciti contestati in sede penale, non ha dato indicazioni di sorta quanto alla reale sussistenza di tale lesione ed alla reale dimensione della stessa, limitandosi ad un generico richiamo "ai criteri di quantificazione di tipo oggettivo, soggettivo e sociale, individuati dalla giurisprudenza in proposito" (cfr. pag. 15 della citazione).

In mancanza di adeguati elementi di riscontro in proposito, di cui la Procura stessa è onerata, ai sensi dell’art. 2697 cc, il Collegio non può, dunque, che disattendere la domanda attrice.

V) Danno da "disservizio", ovvero da illecito esercizio di pubbliche funzioni.

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi quanto al danno da "disservizio".

E’ questo un danno che, indicato in citazione come danno da "disservizio", in realtà attiene alla "mancata resa del servizio" (Rectius: della prestazione dovuta), quale ravvisabile "nell’alterazione del rapporto sinallagmatico tra resa della attività lavorativa e corresponsione della retribuzione", come ben precisato da parte attrice nella citazione stessa (cfr. pagg.10-11).

Del resto, secondo quanto chiarito da questa Sezione, il "disservizio", di dubbia configurazione in ipotesi di "attività amministrative consistenti nella attuazione di pubbliche funzioni, attiene alla qualità del servizio, sotto i profili della corrispondenza ai parametri dell’efficienza, dell’efficacia e della economicità, e non –come nel caso – alla sua materiale esecuzione" (cfr. sent. N°152/1996).

Il " disservizio" in senso stretto, insomma, si ha solo in presenza di "un servizio desostanziato", privato –cioè – delle sue caratteristiche essenziali di pubblica utilità (cfr., di questa stessa Sezione, sent. n°1087/19998).

Viceversa, espressione di indiscussi principi gius-privatistici, che riconoscono vizi qualitativi oltre che quantitativi alle prestazioni dedotte nel rapporto sinallagmatico e ben rapportabili alla negativa rilevanza ed al generale sfavorevole trattamento che il sistema riserva all’ "aliud pro alio" nelle sue variegate e molteplici forme, i rilievi di cui all’atto introduttivo della causa correttamente mirano – più che altro – ad escludere la stessa utilizzabilità e – ancor prima – la stessa riferibilità all’Amministrazione comunale di T. dei contestati atti e certificazioni false, assolutamente inidonei -come tali- ad attestare le situazioni ed i fatti ivi indicati.

Piegando la funzione esercitata a fini diversi e, come nel caso delle falsi perizie e delle falsi contabilizzazioni di lavori, opposti a quelli per i quali la funzione stessa è stata ipotizzata dal sistema, la relativa attività non può più essere imputata all’Amministrazione , ma resta a carico del soggetto che materialmente l’ha posta.

In casi del genere – che restano circoscritti, è bene sottolinearlo, alle ipotesi di più grave illegittimità, caratterizzati da una condotta penalmente rilevante, come nel caso del falso – la dottrina parla, e la giurisprudenza concorda, di "interruzione del rapporto organico" (cfr. di questa stessa Sez. sent. nn. 1, 258 e 381/1998, oltre alla già citata n°501/1998), con ciò evidenziando le ragioni tecniche che, sul piano soggettivo dell’imputazione dell’azione, non consentono di ascrivere l’operato del dipendete all’ente di appartenenza.

Ora però, se dal piano delle ragioni che non consentono di attribuire all’ente pubblico l’attività realizzata si passa a quello delle conseguenze di una simile interruzione, ciò che rileva non è più il rapporto organico, ma quello di servizio, laddove la non attribuibilità di una certa attività all’Amministrazione equivale – nei suoi più concreti risvolti – al non averla affatto espletata, ovvero – com’è più realistico– ad averla espletata per fini diversi da quelli istituzionali, propri della funzione esercitata.

Evenienza, quest’ultima, "spesso più dannosa di quella di chi non esegue affatto la prestazione dovuta, ove si tenga conto del maggior pregiudizio economico complessivo che la diversa ipotesi dell’esercizio distorto e penalmente rilevante di potestà pubbliche arreca alla Amministrazione medesima, la quale vede aggiungere alla disutilità della prestazione del proprio dipendente o amministratore infedele quella di chi –inconsapevolmente – ha dovuto collaborare con lui, con grande dispendio di energie e risorse" (cfr. pagg. 12-13 della citata sent. n°501/1998).

E come nessuno dubita della sussistenza di danni per l’ Amministrazione in ipotesi di mancata prestazione dell’attività lavorativa, per l’alterato equilibrio del sinallagma che si pone alla base del rapporto di servizio con l’Amministrazione medesima (cfr. tra le tanti, oltre alla già citate sentenze di questa Sezione, anche SS. RR. N°652-A/1990; Id. NN 821 e 830-A/1993 e Sez. Giur. Toscana N°275/1996), così, e per le stesse ragioni, non può seriamente dubitarsi dell’ esistenza di analoghi e anzi -come detto- maggiori danni in ipotesi di prestazione lavorative rese nell’esercizio distorto e penalmente rilevante di potestà pubbliche.

Alla stregua di quanto precede dunque, nel caso, va senz’altro affermata l’esistenza di un danno patrimoniale per il "mancato rendimento del servizio" –nel senso sopra precisato – da parte dei convenuti che, a vario titolo, hanno concorso a porre in essere la falsa perizia di variante, la falsa contabilizzazione ed il falso stato di avanzamento dei lavori relativi al secondo stralcio della realizzazione della strada dei Quartieri di T., nonché i relativi falsi certificati di pagamento.

Né vale ad escludere un simile danno la circostanza, pure invocata dalle difese dei convenuti, che i maggior lavori di cui al primo stralcio, per pagare i quali sono stati posti in essere i cennati falsi, sono stati realmente eseguiti e che gli stessi erano comunque essenziali per la realizzazione dell’intera opera.

Ed invero, l’effettiva realizzazione di tali lavori e la loro necessarietà, se vale – come detto sub precedente pargrf. III) – ad escludere il danno per l’erogata somma di £ 139.000.000, non vale però ad escludere anche il danno che intrinsecamente discende dai falsi in questione, connesso non già ai ripetuti lavori, ma al dispendioso esercizio di pubbliche funzione, per la produzione di atti inutilizzabili, neanche rapportabili Amministrazione; danno, questo, giustamente correlato da parte attrice al generale principio dell’equilibrato esplicarsi del sinallagma tra le corrispettive prestazioni dell’Amministrazione stessa, da un lato, e di quella dei suoi dipendenti, dall’altro.

Così argomentato il danno da "mancata resa del servizio" e la sussistenza dello stesso nel caso, quanto alla sua quantificazione deve convenirsi con parte attrice anche quanto alla necessità di ricorrere, per tale tipo di danno, al criterio equitativo di cui all’art. 1226.

Criterio da applicare, come correttamente rilevato ancora una volta da parte attrice, tenendo conto del "complesso delle prestazioni e delle spese inutilmente erogate, in relazione all’attività illecita" posta in essere (cfr. pag. 12 della citazione), vertendosi nella specie, aggiunge il Collegio, in ipotesi di danno che pertiene al dispendio delle risorse occorrenti per l’esercizio normale di funzioni pubbliche, con conseguenze più o meno diffuse che mal si prestano ad una puntuale prova del loro preciso ammontare.

Tenendo conto dei fattori economico-patrimoniali sacrificati dall’illecito esercizio di pubbliche funzioni, agevolmente individuabili in quelli generali (per emolumenti al personale, per acquisto ed uso di beni, di strumenti meccanici, informatici, ecc.) che normalmente vengono impiegati per l’esercizio legittimo delle funzioni medesime, il danno in questione, pertanto, va parametrato all’entità complessiva della spesa sostenuta, quale attendibilmente desunta, secondo l’id quod plerumque accidit, nella specifica ipotesi considerata,.

In questa ottica, particolare importanza rivestono i criteri rivelatori della spesa sostenuta, quali: il numero dei provvedimenti posti in essere, la loro efficacia invalidante sui successivi atti, la maggiore o minore complessità dei procedimenti seguiti per la loro adozione, il numero degli organi e dei dipendenti coinvolti, l’entità dei beni, degli impianti e di ogni altra risorsa utilizzata.

In applicazione di tali criteri, pertanto, il Collegio, ritiene equa la liquidazione di cui alla citazione, di talché il danno, nel caso, resta stabilito in £ 10.000.000, comprensivo però anche degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice.

VI) – Imputazione e riparto del danno tra i convenuti.

Così determinato il danno, il Collegio ritiene che alla sua produzione abbiano –come anticipato – responsabilmente concorso, con volontà dolosa, tutti i convenuti.

Pacifica ed indiscussa la partecipazione del L. , anche a voler credere che egli si sia davvero limitato ad "avallare la soluzione" prospettagli da altri (cfr. la nota controdeduttiva del medesimo), alla produzione del danno hanno altresì partecipato il F. ed il T., da un lato, e lo Z., dall’altro.

In particolare, i primi, vengono in rilievo, come gli autori materiali della falsa perizia e della falsa contabilizzazione dei lavori.

Vero è che la difesa dei medesimi ha fatto presente che essi hanno agito su ordine del L. e che, per tale ragione, non sono stati ritenuti responsabili "dalla Procura della Repubblica e dall’A.G. O. di T." (cfr. pag. 6 delle memorie di costituzione in giudizio relative ai sunnominati convenuti), tuttavia il Collegio, nel rivendicare la piena autonomia di giudizio di questa Corte rispetto alle valutazioni assolutorie del giudice penale, deve ricordare che l’ordinamento non accorda alcuna valore scriminante all’ordine del superiore, allorquando –come nel caso – esso si risolva nell’ordine di commettere un reato.

L’art. 17 del DPR n°3/1957 (applicabile al caso in forza dell’art. 58, comma 1, della l. n°142/1990) infatti, espressamente e chiaramente prevede che "l’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore, quando l’atto sia vietato dalla legge penale".

Né si può dubitare della rilevanza penale, in fattispecie, degli atti posti in essere dal F. e dal T., ossia della falsa perizia e della falsa contabilizzazione dai medesimi posti in essere, da essi pure immediatamente percepita, come risulta dai verbali del loro interrogatorio penale in atti.

E d’altronde, dai cennati verbali, risulta anche che i predetti non hanno neppure fatto ricorso all’istituto della "rimostranza", sì da chiedere che l’ordine in questione fosse "rinnovato per iscritto", ex citato art. 17, commi 1 e 2, laddove è indubbio che una richiesta del genere avrebbe certamente scoraggiato e/o reso meno probabile la reiterazione dell’ordine stesso, favorendo una soluzione alternativa lecita, quale magari il "riconoscimento di debito", pure menzionato da parte attrice nella citazione integrativa (cfr. pag. 23).

Palese, nel tratteggiato contesto, l’apporto causale del F. e del T., non meno evidente è il dolo che ha sostenuto la loro condotta, atteso che essi hanno posto in essere i censurati atti nella piena coscienza e volontà di realizzare dei falsi, chiaramente finalizzati al falso pagamento al Liti, finalizzato –a sua volta – al vero pagamento alla associazione "Giacchini-Piconi-Cesarini".

Tutta l’operazione falsa, in sostanza, si è ben rappresentata alla loro mente e da questi è stata accettata e voluta.

Del relativo danno, scaturito dai vari inutili atti posti in essere per consentire l’inutile falso pagamento al Liti, perciò, non possono che risponderne anch’essi, in via solidale tra loro e con tutti gli altri convenuti, che ugualmente hanno agito con dolo.

Quanto allo Z., poi, deve dirsi che le risultanze processuali non lasciano spazio a dubbi di sorta sul fatto che fu proprio lui (sia pure con altri) ad ordinare i maggiori lavori e sul fatto che da tale intervento è poi derivato un suo "impegno, sia di responsabilità che morale", di "liquidare in qualche modo" i lavori stessi, anche mediante "una nuova perizia suppletiva" (cfr. la dichiarazione dello Z. del luglio 1994, allegata alla nota controdeduttiva del L., nonché, in termini sostanzialmente analoghi, i verbali dell’interrogatorio penale del predetto e delle ditte in atti).

Ed in realtà lo Z. tenne fede a questo suo impegno, posto che, sebbene in pensione:

bulletfu proprio lui che si procurò di contattare tal Giubilei Massimo affinché si interessasse "presso il Sig. Liti Olindo perché questi dichiarasse la (propria) disponibilità a ricevere alcune fatture dalle imprese che si erano occupate della realizzazione del primo tratto della strada in argomento" (cfr. pag. 3 dell’ interrogatorio penale del Giubilei in data 14/12/1993 in atti);
bullete fu proprio lui che si procurò di consegnare al F. ed al T., alla presenza del L., il "brogliaccio" precedentemente compilato (dallo stesso Z.) sui maggiori lavori del primo stralcio, adoperandosi poi anche per convincere i predetti F. e T. a compilare la falsa perizia e la falsa contabilizzazione dei lavori in questione (cfr. verbali interrogatori penali del F., del Tributai e dello stesso Z. in atti).

Evidente dunque, nel tratteggiato contesto, la dolosa partecipazione dello Z. alla determinazione del danno quale "ideatore dell’intera operazione", mediante il ricordato "impegno", assunto al momento in cui, ancora in servizio, si trovò ad ordinare i maggiori lavori ; impegno che venne poi totalmente soddisfatto allorquando, ormai in pensione, contattò le ditte ed i suoi ex colleghi sul da farsi.

In relazione a ciò, dunque, perdono pregio e consistenza le opposte argomentazioni della difesa dello Z., tese ad escludere, sul piano –per vero– eminentemente dialettico, qualsiasi coinvolgimento del medesimo, tenuto conto del tempo di ultimazione dei lavori del primo stralcio (3/10/1990) e della data di realizzazione della falsa perizia di variante del secondo stralcio (1992), in rapporto alla data (31/12/1990) di pensionamento dello Z. stesso (cfr. memoria di costituzione in giudizio).

D’altronde, gli atti acquisiti a seguito della complementare istruttoria disposta in sede contenziosa ingenerano non poche perplessità ed incertezze sulla reale data di ultimazione dei lavori del primo stralcio, pure considerate dalla Procura per ulteriori approfondimenti (cfr. intervento in aula), dando indicazioni di perizie di variante di tale primo stralcio approvate in epoca piuttosto lontana (1992 e 1993) da quella di conclusione dei lavori stessi (3/10/1990).

Né si dica che lo Z., essendo andato in pensione il 31/12/ 1990, ha agito al di fuori di un rapporto di servizio con il Comune di T..

Le circostanze del caso, quale sopra illustrate, infatti portano a ritenere che lo Z., con il pensionamento, abbia dismesso il suo rapporto di impiego, ma non anche quello di servizio con il predetto comune ; rapporto che, invece, si è protratto per tutto il tempo necessario alla realizzazione del suo impegno "di liquidare" i maggiori lavori del primo stralcio.

E tanto nella considerazione che un simile rapporto ben può instaurarsi o proseguire, come nel caso, anche in ragione dell’ "incidenza sostanziale del comportamento del soggetto sul contenuto dell’azione amministrativa, (che) può derivare sia dall’esercizio (di fatto) di funzioni amministrative, sia da comportamenti che comunque si riflettono sulla predetta azione, per il condizionamento che a questa deriva dalla forza in concreto esercitata dal soggetto" medesimo (cfr. Sez. Lombardia n°31/1994).

Le considerazioni che precedono, dunque, inducono a ribadire che tutti i convenuti., compreso lo Z., hanno dolosamente concorso alla produzione del contestato danno, ciascuno cooperando per la realizzazione del pagamento ad un soggetto diverso da quello al quale spettava.

Di qui la responsabilità solidale dei medesimi, sebbene diversamente graduabile, in relazione al ruolo avuto da ognuno nella vicenda ed alla loro collocazione nella compagine organizzativa del danneggiato Ente.

In questa ottica, il maggior responsabile è senz’altro nell’ing. L., anche a voler ritenere che il medesimo si sia davvero limitato "all’avallo e non all’imposizione della soluzione prospettata" (cfr. pag. 5 della sua nota controdeduttiva), atteso che egli, quale ingegnere capo del comune di T., giammai avrebbe dovuto "avallare", o anche solo accettare una simile "soluzione", sia per la sua patente illiceità, sia perché essa, di fatto, ha impedito una diversa soluzione lecita, magari mediante il ricordato "riconoscimento di debito".

In via gradata, poi, emerge la responsabilità del geometra Z., che –come detto – si è adoperato in vario modo per il buon esito dell’intera operazione, con un contributo causale superiore a quello degli altri convenuti, peraltro agevolmente ostacolabile dal L., se solo lo avesse voluto, in relazione alla sua più elevata qualifica e collocazione all’interno del comune di T..

Da ultimo, e con minor peso complessivo, rilevano le responsabilità dei geometri F. e T., limitate in pratica alla sola produzione materiale della falsa perizia e della falsa contabilizzazione dei lavori.

Alla stregua di quanto precede, dunque, ed in applicazione dell’art. 1, comma 1 quater della citata legge n° 20 (nel testo novellato dall’artt. 3 della L. n°639/1996), fermo restando il vincolo della solidarietà, la parte più consistente del danno, nell’importo di £ 5.000. 000, va addebitato all’Ing. L., mentre la parte residua va addebitata al geometra Z., per l’importo di £ 3.000.000, ed ai geometri F. e T., per l’importo di £ 1.000.000 ciascuno, in ragione –quanto a questi ultimi – della loro pari, minore responsabilità.

Va da sé che sulle somme di condanna, come sopra stabilite, andranno corrisposti gli interessi legali, dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza col medesimo vincolo solidale, ma fino alla concorrenza proporzionale della relativa condanna; tali spese quindi, fermo il vincolo della solidarietà, sono a carico: del L., per i 5/10; dello Z. per i 3/10; del F. e del T., per i 1/10 ciascuno.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria

CONDANNA

L. Sergio, Z. Guido, F. Giorgio e T. Marcello al pagamento, in solido tra loro ed a favore del comune di T., della complessiva somma di £ 10.000.000 (diecimilioni), fino alla concorrenza, rispettivamente, di : £ 5.000.000 (cinquemilioni), per il Lucciarni; £ 3.000.000 (tremilioni), per lo Z. ; £ 1.000.000 (unmilione) ciascuno, per il F. e per il T..

Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza medesima di £

 

Tali spese sono solidalmente a carico di tutti i convenuti, fino alla concorrenza della rispettiva percentuale di condanna .

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 19/10/1999.

L’Estensore Il Presidente f.f.

(Fulvio Maria Longavita) (Lodovico Principato)

 

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

(Maria Borsini)