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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2000, n. 453 Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare l'articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con
regolamento, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito
sportivo, anche garantendo un'adeguata presenza nell'organo di
amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie
locali;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Natura giuridica
1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge
24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto", ente
pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del
consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed
uffici di rappresentanza.
2. L'Istituto e' soggetto alle disposizioni del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 2.
Finalita' dell'Istituto per il credito sportivo
1. L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati,
finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione,
costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi
compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette
attivita'. Alle menzionate finalita' l'Istituto provvede con le
risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con
l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 3.
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza e' accertata con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai
soggetti partecipanti al fondo di dotazione, e' costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonche'
dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale
italiano, di seguito denominato "CONI";
b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dalle riserve.
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio sindacale.
2. Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono
richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per
gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
3. I compensi e le indennita' del presidente, dei componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono
determinati con i relativi provvedimenti di nomina.
Art. 5.
Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza
legale dell'Istituto.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute.
Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di
assenza od impedimento di quest'ultimo.
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto;
b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
d) da tre membri designati dal CONI;
e) da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato,
regioni ed autonomie locali;
f) da tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al
fondo di dotazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, restano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati
dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano
unitamente agli altri.
3. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione
dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto
al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal
consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
a) adozione dello statuto;
b) approvazione del bilancio;
c) ripartizione degli utili;
d) emissione di obbligazioni, ai sensi delle disposizioni
vigenti;
e) compravendita di immobili e partecipazioni in societa';
f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo
trattamento economico;
g) approvazione del regolamento organico del personale;
4. Lo statuto puo' prevedere che il consiglio di amministrazione
dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalita',
costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti
in modo da assicurare una adeguata rappresentativita'.
5. Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove
avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al
punto c) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.
Art. 7.
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, e' composto:
a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
c) da un membro designato dal CONI;
d) da un membro designato dalla Conferenza unificata Stato,
regioni ed autonomie locali;
e) da un membro designato dagli altri partecipanti al fondo di
dotazione;
f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti
possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni
riguardanti i sindaci delle societa' finanziarie di cui al titolo V
del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga
antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti
di cui al punto f) del comma 1 e' designato dal Ministro delle
finanze.
Art. 8.
Direttore generale
1. Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici
dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i
requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dal titolo V
del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 9.
Bilancio e utili
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente
all'anno solare.
2. Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di
amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore
generale e del collegio sindacale, e' depositato presso la sede
dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.
3. Il bilancio dell'Istituto e' redatto in conformita' alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una
quota non inferiore all'ottanta per cento, alla riserva non
distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante
quota e' destinata dal consiglio di amministrazione alle finalita'
istituzionali.
Art. 10.
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi
1. L'Istituto puo' provvedere alla concessione di contributi sugli
interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni. La titolarita' di detto fondo, la cui consistenza e'
accertata con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, e' attribuita allo Stato.
2. Il fondo e' alimentato:
a) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per
cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici,
previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni;
b) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per
cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici,
previsti dall' articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da
decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni;
d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.
3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto
con separata contabilita' e senza applicazione di commissioni od
oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.
Art. 11.
S t a t u t o
1. Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto e' adottato a norma dell'articolo 6 ed
approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. In sede di prima applicazione
l'Istituto provvede all'adozione del nuovo statuto entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita
sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 2, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere
trasferite:
a) ad altri partecipanti al fondo;
b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di
amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le
attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai
mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240
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