DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2000, n. 453
Regolamento  per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a
norma  dell'articolo  157  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
  Visto   il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare  l'articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con
regolamento,  di  cui  all'articolo  7, comma 3, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  si  provvede al riordino dell'Istituto per il credito
sportivo,   anche  garantendo  un'adeguata  presenza  nell'organo  di
amministrazione  di  rappresentanti  delle  regioni e delle autonomie
locali;
  Visto  l'articolo  2,  comma 2, lettera g), del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 4 maggio 2000;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  parlamentare  bicamerale
istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2000;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                          Natura giuridica
  1.   L'Istituto  per  il  credito  sportivo,  istituito  con  legge
24 dicembre  1957,  n.  1295,  di seguito denominato "Istituto", ente
pubblico  economico,  ha  sede  legale in Roma. Con deliberazione del
consiglio  di  amministrazione possono essere istituiti succursali ed
uffici di rappresentanza.
  2. L'Istituto e' soggetto alle disposizioni del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
                               Art. 2.
           Finalita' dell'Istituto per il credito sportivo
  1.  L'Istituto  eroga,  a  favore  di  soggetti pubblici e privati,
finanziamenti  a  medio  e  lungo  termine, volti alla progettazione,
costruzione,  ampliamento  e  miglioramento di impianti sportivi, ivi
compresa  l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette
attivita'.  Alle  menzionate  finalita'  l'Istituto  provvede  con le
risorse  derivanti  dal  patrimonio  di  cui  all'articolo  3,  e con
l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.
                               Art. 3.
                             Patrimonio
  1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza e' accertata con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  di  concerto  con  il  Ministro per i beni e le attivita'
culturali,  tenendo  conto  dei  diritti  eventualmente acquisiti dai
soggetti partecipanti al fondo di dotazione, e' costituito:
    a) dal  fondo  di  dotazione, conferito dai partecipanti, nonche'
dal  fondo  di  garanzia,  conferito  dal Comitato olimpico nazionale
italiano, di seguito denominato "CONI";
    b) dal  fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
    c) dalle riserve.
                               Art. 4.
                             O r g a n i
  1.  Sono  organi  dell'Istituto  il  presidente,  il  consiglio  di
amministrazione, il collegio sindacale.
  2.  Per  la  nomina  dei componenti degli organi dell'Istituto sono
richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per
gli  intermediari  finanziari  dal  titolo  V del decreto legislativo
1o settembre  1993,  n.  385,  recante  il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
  3.  I  compensi  e le indennita' del presidente, dei componenti del
consiglio   di   amministrazione   e   del  collegio  sindacale  sono
determinati con i relativi provvedimenti di nomina.
                               Art. 5.
                             Presidente
  1.  Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali,  d'intesa  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, ed ha la rappresentanza
legale dell'Istituto.
  2.   Il   presidente   convoca   e   presiede   il   consiglio   di
amministrazione,  fissando l'ordine del giorno delle relative sedute.
Lo  statuto  provvede  per la sostituzione del presidente nei casi di
assenza od impedimento di quest'ultimo.
                               Art. 6.
                    Consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
    a) dal presidente dell'Istituto;
    b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
    c) da  due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
    d) da tre membri designati dal CONI;
    e) da  tre  membri  designati  dalla  Conferenza unificata Stato,
regioni ed autonomie locali;
    f) da  tre  membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al
fondo di dotazione.
  2.  I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, restano in
carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati
dalla  carica  durano  in  carica  per  il  residuo periodo e cessano
unitamente agli altri.
  3.   Al   consiglio  di  amministrazione  spetta  l'amministrazione
dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto
al  comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal
consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
    a) adozione dello statuto;
    b) approvazione del bilancio;
    c) ripartizione degli utili;
    d) emissione   di   obbligazioni,  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti;
    e) compravendita di immobili e partecipazioni in societa';
    f) nomina  del  direttore  generale e determinazione del relativo
trattamento economico;
    g) approvazione del regolamento organico del personale;
  4.  Lo  statuto  puo' prevedere che il consiglio di amministrazione
dell'Istituto  allo  scopo  di  potenziare  la propria funzionalita',
costituisca  un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti
in modo da assicurare una adeguata rappresentativita'.
  5.  Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove
avvenga  antecedentemente  alla data prevista dall'articolo 55, comma
1,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al
punto c) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.
                               Art. 7.
                         Collegio sindacale
  1.  Il  collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, e' composto:
    a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica;
    b) da  un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
    c) da un membro designato dal CONI;
    d) da  un  membro  designato  dalla  Conferenza  unificata Stato,
regioni ed autonomie locali;
    e) da  un  membro  designato dagli altri partecipanti al fondo di
dotazione;
    f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti
possono  essere  confermati  e  a  loro  si applicano le disposizioni
riguardanti  i  sindaci delle societa' finanziarie di cui al titolo V
del  decreto  legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  3.  Per  la  costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga
antecedentemente  alla  data  di  cui  all'articolo  55, comma 1, del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che  istituisce  il
Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti
di  cui  al  punto  f)  del  comma  1 e' designato dal Ministro delle
finanze.
                               Art. 8.
                         Direttore generale
  1.  Il  direttore  generale  sovrintende al personale e agli uffici
dell'Istituto.  Per  la  nomina a direttore generale sono richiesti i
requisiti  di  onorabilita'  e professionalita' previsti dal titolo V
del  decreto  legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
                               Art. 9.
                          Bilancio e utili
  1.  L'esercizio  finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente
all'anno solare.
  2.  Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato,
entro  quattro  mesi  dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di
amministrazione.   Esso,  unitamente  alle  relazioni  del  direttore
generale  e  del  collegio  sindacale,  e'  depositato presso la sede
dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la
riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.
  3.  Il  bilancio  dell'Istituto  e'  redatto  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
  4.  Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una
quota   non   inferiore  all'ottanta  per  cento,  alla  riserva  non
distribuibile  ai  partecipanti  al  fondo  di dotazione; la restante
quota  e'  destinata  dal consiglio di amministrazione alle finalita'
istituzionali.
                              Art. 10.
      Fondo per la concessione di contributi in conto interessi
  1.  L'Istituto puo' provvedere alla concessione di contributi sugli
interessi  per  i  finanziamenti  con  il  fondo  istituito  ai sensi
dell'articolo  5  della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni.  La  titolarita' di detto fondo, la cui consistenza e'
accertata  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, e' attribuita allo Stato.
  2. Il fondo e' alimentato:
    a) dai  versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per
cento,   calcolata  sugli  incassi  lordi  dei  concorsi  pronostici,
previsti  dall'articolo  5  della  legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni;
    b) dai  versamenti,  da parte del CONI, dell'aliquota del due per
cento,   calcolata  sugli  incassi  lordi  dei  concorsi  pronostici,
previsti  dall'  articolo  2,  quarto  comma, della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, e successive modificazioni;
    c) dagli  importi  dei  premi  dei concorsi pronostici colpiti da
decadenza,  ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e successive modificazioni;
    d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.
  3.  Alla  gestione  del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto
con  separata  contabilita'  e  senza  applicazione di commissioni od
oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.
                              Art. 11.
                            S t a t u t o
  1.  Lo  statuto,  recante  disposizioni  sull'organizzazione  ed il
funzionamento  dell'Istituto  e'  adottato a norma dell'articolo 6 ed
approvato  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le attivita'
culturali  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione  economica.  In  sede  di  prima  applicazione
l'Istituto provvede all'adozione del nuovo statuto entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  2.  Il  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali esercita
sull'Istituto  la  vigilanza  a norma dell'articolo 157, comma 3, del
decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 2, comma 2,
lettera  g),  del  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n. 368, e
dell'articolo  53  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
                              Art. 12.
                         Disposizioni finali
  1.   Le   partecipazioni  al  fondo  di  dotazione  possono  essere
trasferite:
    a) ad altri partecipanti al fondo;
    b) a  soggetti  terzi,  previa  autorizzazione  del  consiglio di
amministrazione  ed  approvazione  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  2.  Per  gli  onorari  notarili  sugli atti e contratti relativi ai
mutui  concessi  dall'Istituto  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295,
e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000

                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le
                              attivita' culturali
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240