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ITALIA OGGI 20 luglio 2000 Pagina a cura dellAssociazione magistrati della Corte dei conti
Nella riforma federalista allesame del parlamento un nuovo ruolo alla magistratura contabile
CONTROLLI ANCHE SUI BILANCI REGIONALI Spetterà alla Corte dei conti il referto ai parlamenti locali di Salvatore Sfrecola (Presidente Associazione Magistrati Corte dei conti)
Se ne riparlerà, dunque, a settembre. Lesame del disegno di legge costituzionale sul "federalismo possibile", come lha definito Sergio Romano sul Corriere della Sera, non va avanti alla Camera, nonostante lencomiabile impegno del Ministro Antonio Maccanico, tessitore tenace di una tela che ognuno vorrebbe "ornare" secondo lidea che ha della costituzione federale della Repubblica. Riforma non facile, va detto, alla ricerca di quellequilibrio tra necessità delle comunità locali ed esigenze dellautorità centrale, che già centotrentanni fa impegnò la lucida intelligenza politica di Marco Minghetti, preoccupato di non disperdere le esperienze amministrative degli stati preunitari. Allora prevalse il centralismo, figlio della paura della disgregazione dellunità appena conquistata. Oggi "deve" prevalere la logica dello sviluppo di aree culturali ed economiche le quali sentono di essere pronte a divenire protagoniste del proprio destino. Lo stato centrale non starà a guardare. Ma assumerà necessariamente compiti di regolazione e di promozione, oltre che di ammortizzatore di eventuali defaillances che dovessero minare, qua è là per lItalia, le condizioni per lautonomo sviluppo di singole realtà regionali. Per questo la Corte dei conti si è candidata a svolgere il tradizionale ruolo di garante della buona gestione anche in favore delle regioni richiedendo, per iniziativa dellAssociazione Magistrati, linserimento, in Costituzione, di una norma la quale preveda, come oggi già avviene per disposizione di legge e come espressamente stabilito dallart. 100, secondo comma, Cost. per lAmministrazione dello Stato, uno specifico referto ai parlamenti regionali sui risultati del controllo svolto dalla medesima Corte "sulla gestione" delle amministrazioni regionali. Un controllo "per governare" e "per fare buone leggi regionali": dacché, siccome occorre "conoscere per deliberare", secondo la celebre analisi di Luigi Einaudi, governi e parlamenti regionali debbono essere messi nelle condizioni di conoscere con esattezza, da un organo indipendente (pertanto una magistratura), come sono stati gestiti i fondi messi a disposizione dei bilanci regionali nei singoli settori di competenza. E se la normativa regionale con effetti finanziari è risultata idonea allo scopo. Infine, poiché non potrà mancare al parlamento nazionale la funzione di coordinamento della finanza dello Stato con quella delle regioni, oggi prevista dallart. 119 Cost., tale delicata funzione non potrà non essere assistita dalla conoscenza della realtà della gestione, proveniente dallorgano che "sulla gestione" svolge il controllo, nello Stato e nelle regioni. Nellinteresse, innanzitutto, delle regioni, come è facile comprende, tenuto conto delle obiettive difficoltà di definire in sede di coordinamento della finanza pubblica esigenze proprie di realtà economiche e sociali spesso assai diverse.
E leffetto delle nuove norme, varate da Montecitorio, per lo snellimento del processo pensionistico CON IL GIUDIZIO IN FORMA SEMPLIFICATA LA PENSIONE ARRIVA IN TEMPI RIDOTTI
Le speranze dei pensionati pubblici di vedere definiti in tempi brevi eventuali ricorsi alla Corte dei conti diventano concrete. Infatti, il 5 luglio la Camera ha approvato, inviandolo al Senato per la seconda lettura, il d.d.l. recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa", contenente varie norme in materia di snellimento del processo pensionistico. Da segnalare, al riguardo, il terzo comma dellart. 7, il quale stabilisce che "le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra". Ugualmente, le disposizioni concernenti lesecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato (art. 8) "si applicano pure nel giudizio innanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle Sezioni medesime e non sospese dalle Sezioni Giurisdizionali Centrali d'appello della Corte dei Conti; per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse Sezioni Giurisdizionali Centrali d'appello della Corte dei conti". Importante anche lequiparazione, quanto alla durata in carica (quattro anni) ed alla composizione (membri laici eletti e non nominati), tra Consiglio di presidenza della Corte dei conti e Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. E stata accolta, in sostanza, la linea dellAssociazione magistrati, tendente allomogeneità delle disposizioni di interesse comune tra le magistrature. "E stata una linea vincente - ha commentato il Presidente, Salvatore Sfrecola - perché in un ordinamento ben definito lo status dei magistrati non deve rivelare ingiustificate differenziazioni". "Il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, era pervenuto alla Camera in un testo che prevedeva per la Corte esclusivamente lestensione ai giudizi pensionistici delle decisioni in forma semplificata e la perenzione dei processi ultradecennali. Le integrazioni decise dalla Camera definiscono meglio e completano la riforma. Di questo ho dato atto alla Commissione Giustizia, al suo Presidente, On. Anna Finocchiaro Fidelbo, ed al relatore, On. Antonio Borrometi, i quali, fin dallaudizione del 26 novembre 1999, hanno dimostrato di condividere la validità delle istanze dei magistrati contabili". "Rimane da definire a regime la progressione di carriera dei referendari e dei primi referendari, oggetto negli anni passati di una disciplina transitoria che ha determinato obiettive disparità di trattamento, e da affrontare la questione della perequazione economica che oggi penalizza una fascia notevole di colleghi, a parità di funzioni". "Per queste situazioni - ha concluso Sfrecola - che non hanno potuto trovare ingresso nel ddl sulla giustizia amministrativa, si dovrà provvedere con diverso strumento normativo, sia per i magistrati della Corte dei conti che per quelli dei tribunali amministrativi regionali". Licenziato dalla Camera dei deputati, è approdato al Senato anche il disegno di legge recante "Nomina del Presidente della Corte dei conti" (AS 4691), diniziativa dellOn. Franco Frattini, che riproduce nelle sue linee generali lart. 22 della legge n. 186/1982, concernente la nomina del Presidente del Consiglio di Stato. Infatti prevede che "1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dellUnione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza". E evidente limportanza che potrà avere lapprovazione definitiva di una tale norma alla vigilia della nomina del nuovo Presidente. Tuttavia, anche la sola approvazione da parte di una Camera, allunanimità e con lintervento del rappresentante del Governo, On. Gianclaudio Bressa, impegna il Presidente del Consiglio a seguire la nuova normativa, del resto già implicita, secondo taluni orientamenti dottrinali, nella istituzione del Consiglio di presidenza, organo di autogoverno della magistratura contabile.
CHI DECIDE SULLA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE
Continua il "borsino", nel quale di giorno in giorno si possono consultare le quotazioni dei personaggi, interni ed esterni alla Corte dei conti, che, secondo la stampa e certi "bene informati", potrebbero essere nominati Presidente del nostro massimo organo di controllo. Cè chi aspira e chi spera, per la posizione di ruolo, per lesperienza maturata ai vari piani del palazzone di viale Mazzini, per la potenza degli amici che vanta nei "Palazzi che contano", sparsi un po dappertutto nella Roma umbertina; sedi ministeriali e di partito, circoli di cultura varia che-fanno-opinione. La stampa recepisce le "voci", come suo dovere, e registra che le quotazioni di Tizio salgono e quelle di Caio scendono, pronta a prendere atto, allindomani, che è forse Mevio in pole position, perché, se lui si sposta, favorisce, a cascata, altre ambizioni. Le ipotesi sono, ovviamente, diverse, a seconda del Mevio di turno. Si libera una poltrona dauthority o quella di Procuratore generale, una personalità temporaneamente "parcheggiata" potrebbe rientrare in pista. Cose da prima Repubblica, verrebbe da dire! A nessuno viene in mente, infatti, che, se per lindipendenza di una magistratura la legge ha previsto un organo dautogoverno è questo e non altro che deve stabilire chi dovrà sedere al posto di Francesco Sernia, dal prossimo 31 luglio? Come avviene nella magistratura ordinaria, dove il Consiglio Superiore invia al Ministro della giustizia, per il necessario concerto, il nome del Primo Presidente, od al Consiglio di Stato dove, a seguito dellart. 22 della legge 186/1982, lOnorevole sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri scrive al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa per ricevere una designazione. Così è accaduto per i Presidenti Quartulli, Anelli e Laschena, felicemente regnante. Anche il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti attende posta da Palazzo Chigi!
LATTUALITA DEL CONTROLLO SULLE SPESE
Nellambito "Conversazioni di contabilità pubblica", curate dallAssociazione Magistrati della Corte dei conti, il Consigliere Angelo Buscema ha parlato nei giorni scorsi di "Attualità del giudizio di conto" (il testo in: www.amcorteconti.it). Unattualità, ha spiegato, collegata alla considerazione della stretta connessione tra le funzioni intestate alla Corte in relazione allesigenza di mantenere adeguati sistemi di garanzie obiettive, con la conseguenza che, a fronte della limitazione dei controlli esterni di legalità sulle singole operazioni gestionali, deve necessariamente espandersi lambito di tutela obiettiva garantita dallesercizio del giudizio di conto sugli agenti contabili delle amministrazioni e degli enti pubblici. Lattualità del tema, in particolare, è connessa, alla constatazione che il giudizio di conto rimane lo strumento essenziale per la verifica obiettiva e neutrale delle operazioni di riscossione e di pagamento effettuati dagli enti pubblici e per la tutela del patrimonio pubblico nella prospettiva delle privatizzazioni.
AIUTI DI STATO E DIRITTO DELLA UE
Cinthia PINOTTI, vice procuratore generale della Corte dei conti, docente di Diritto commerciale e comunitario presso la Facoltà di Economia dellUniversità degli Studi della TUSCIA di Viterbo, ha pubblicato, per i tipi della CEDAM, il volume "Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza", riflessione a tutto campo con riferimento a regole essenziali nel processo dintegrazione europea. LA. mette in risalto come in presenza di un federalismo amministrativo sempre più marcato, le Regioni italiane non mancheranno certamente di approntare misure di sostegno economico alle imprese residenti nel proprio territorio, "aiuti" dei quali dovrà essere valutata la compatibilità con le disposizioni degli artt. 87 e 88 del Trattato di Amsterdam. Per evitare, dunque, il rischio che lo Stato venga chiamato a rispondere dinfrazioni al Trattato è importante un approfondimento delle delicate tematiche che, appunto, questo lavoro approfondisce in modo esauriente.
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