PRIVATIZZAZIONI: NUOVI PROBLEMI DI GIURISDIZIONE

di Daniela ADIMARI

 

La legge n. 488/99, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, all’art. 43 ha previsto l’istituzione presso l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale di un apposito fondo speciale relativo al personale dipendente della Ferrovie dello Stato SpA.

La norma puntualmente dispone che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge venga soppresso il Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge n. 418 del 1908, e correlativamente venga istituito un Fondo Speciale presso I’INPS, con la costituzione, quindi, per ogni lavoratore di una posizione previdenziale corrispondente all’anzianità assicurativa e contributiva vantata presso il Fondo.

La norma prevede, poi, che presso il Fondo confluiscano l’ammontare dei periodi contributivi connessi all’eventuale esercizio della facoltà di riscatto o ricongiunzione.

La previsione di natura sostanziale comporta — a ben vedere — delle modifiche sul piano della giurisdizione.

La costituzione dl un nuovo fondo speciale presso 1’INPS dovrebbe, infatti, importate la perdita della giurisdizione in materia della Corte dei conti ed il radicarsi della stessa dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

La previsione normativa non affronta il profilo relativo alla giurisdizione. Tuttavia, si e portati a pensare che, allo scadere dei 90 giorni previsti dalla norma della legge finanziaria, gli eventuali ricorsi in materia debbano essere incardinati dinanzi al giudice ordinario, e, qualora, della questione continui ad essere investita la Corte dei Conti, questa dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.

Infatti, nel nostro ordinamento vige il principio della perpetuatio jurisdictìonis, modificato dalla novella n. 353/90. L’art. 5 c.p.c. stabilisce che la determinazione della competenza e della giurisdizione viene effettuata con riferimento al momento della proposizione del ricorso, rilevando non solo la situazione di fatto esistente, ma anche la legge vigente al momento della proposizione della domanda In ogni caso sono fatti salvi le ipotesi di sopravvenienza di diverse disposizioni di leggi, come nel caso di specie, ove il legislatore ha modificato la disciplina sul piano sostanziale, ma nulla ha detto in ordine alla giurisdizione.

Nella materia de qua, le decisione della Corte involgevano la tematica relativa ai procedimenti (rectius ricorsi), mediante i quali il personale in quiescenza, cessato dal servizio durante il periodo di vigenza giuridica del contratto collettivo ma prima della scadenza stabilita dallo stesso per godere del previsti aumenti stipendiali, reclamava il riconoscimento dell’integrale applicazione del contratto collettivo.

Si ritiene, infatti, che lo scaglionamento degli aumenti, che si pone quale intesa contrattuale patteggiata diretta a realizzare un rinvio dell’incameramento del benefici economici a date successive, non può rappresentare un atto dl rinuncia agli stessi da parte di coloro che interrompono il servizio durante la vigenza del contratto.

Si sottolinea, da parte dei ricorrenti, l’unicità del contratto pluriennale, ove al suo interno sono stati previsti degli aumenti da attribuire a tutto il personale, e, quindi, sia a quello in servizio che a quello cessato dallo stesso in costanza di valenza del contratto. Argomentando in base al principio di unicità si afferma, poi, che gli aumenti differiti sarebbero entrati nel patrimonio dei pensionati, per cui la loro corresponsione frazionata non potrebbe incidere sulla spettanza del diritto stesso,

Altro profilo censurato dai ricorrenti è quello relativo alle applicazione da parte dell’amministrazione del Tesoro delle normative in materia di quiescenza in base ai criteri espressi con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 72 del 12.32.1987, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici.

Si ritiene del tutto illegittimo che gli aumenti della base pensionabile conseguenti all’applicazione degli accordi siano da considerare comprensivi anche degli annienti perequativi nel frattempo concessi.

Ne discende la ritenuta illegittimità dell’accordo sindacale (21.05.92) con il quale è stato eliminato l’ultimo "scaglione" contrattuale per assoluta carenza del potere di rappresentanza in capo alle organizzazioni sindacali.

L’orientamento costante della Corte dei conti è di segno negativo, secondo il seguente iter argomentativo.

Ritiene la Corte, infatti, che l’art. 37 del C.C.N.L. stipulato il 18.07.90 e relativo al triennio 1990/1992, nel disciplinare i profili economici, fissava puntualmente quattro differenziate fasi di aumenti del quantum degli stipendi di competenza del personale destinatario del contratto Stesso.

Si argomenta nel senso che, quindi, in relazione alle predette date, le contrapposte partì sociali, hanno fissato i nuovi stipendi.

All’ari. 96, poi, si stabilisce che i benefici economici relativi alla parte tabellare derivante dall’applicazione del contratto sono integralmente corrisposte alle scadenze previste al personale tutto comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, nel periodo di vigenza.

 

Medio tempore della vigenza del contratto, mediante nuovo accordo sindacale (21.5.92) veniva modificato il contenuto del contratto triennale nei confronti del personale in quiescenza, nel senso di sopprimere l’ultima fase di aumento da esso previsto (modifica resa necessaria al fine di evitare un effetto riduttivo sul trattamento di quiescenza»

Di conseguenza, secondo l’orientamento della Corte, tali aumenti non possono definirsi "scaglioni", in quanto con tale ultimo concetto viene indicato il frazionamento operato rispetto ad un aumento contrattuale di tipo unitario.

A fondamento di tale interpretazione, la corte richiama il principio contenuto nell’ art. 43 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, in base al quale al fine di determinare la misura del trattamento di quiescenza, quale base pensionabile, si deve considerare l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti, per cui nel calcolo della pensione può essere considerata solo l’ammontare della retribuzione che si è acquisito il diritto a percepire in costanza di rapporto di lavoro e non quella che, invece, maturerebbe in un momento successivo.

In sostanza la Corte dei Conti distingue a seconda che il diritto alla percezione di aumenti previsti dal contratto collettivo con riferimento alle scadenze, la cui maturazione risulti legittimata dal verificarsi della scadenza prevista ovvero che esso rappresenti un aumento globale scaglionate secondo precise scadenze fissate nel periodo di vigenza del contratto.

Nella prima ipotesi si ritiene che il lavoratore diviene titolare del diritto al solo aumento previsto al momento del suo collocamento a riposo e non dei successivi.

La diversa interpretazione che accordasse il riconoscimento del complessivo miglioramento economico, contrasterebbe, ad avviso del giudicante, con il principio di uguaglianza nei confronti del personale che resti In servIzio sino al termine di validità del contratto.

Nel secondo caso, invece, proprio perché il beneficio è espressione dì un diritto unico, l’intero aumento previsto dal contratto entrerà a far parte della base pensionabile.

Le Sezioni Riunite della Corte ritengono, infatti, che ogni accordo collettivo costituisce un corpo a sé e di conseguenza di essere fonte di autonoma interpretazione.

Infatti, in senso opposto si pongono le pronunzie relative alla stessa tematica, ma afferenti il comparto enti locali o scuola.

In particolare, le Sezioni Riunite, con sentenza del dicembre 1994 (9-10~11/QM), hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine ella spettanza o meno al personale della scuola, cessato dal servizio in vigenza dell’accordo sindacale (relativo al triennio 01.01.1982/30.06.1985 di cui al D.P.R. n. 345/83), disponendo la riliquidazione della pensione in base al complessivo aumento economico previsto dall’accordo nell’arco del triennio.

In tale sede le Sezioni hanno affermato che "il dipendente collocato in quiescenza nel periodo di validità del contratto triennale di lavoro ha diritto a conseguire l’intero trattamento ivi previsto sotto il profilo economico dalla data di decorrenza degli effetti economici dell’accordo, in quanto il diritto al nuovo trattamento si incardina alla data di scaglionamento nell’erogazione dei benefici".

In tale ottica la Corte non può che dissentire dalle tesi difensive, in base alle quali la successiva modifica del contratto viene a privare i lavoratori in quiescenza del diritto alla percezione dell’aumento previsto dall’accordo, per cui se ne invoca la dichiarazione di illegittimità a causa sia della carenza del potere di rappresentanza sia dell’incidenza negativa in ordine a posizioni favorevoli già sorte in base al contratto in corso di applicazione.

La Corte ritiene che nella fattispecie de quo "si verte nel caso di un contratto di lavoro modificato da un successivo accordo avente analoga natura giuridica: nulla vieta, sotto il profilo strettamente giuridico, che un accordo sindacale successivo al C.C.N.L., integrativo di quest’ultimo ed intervenuto tra le stesse parti stipulanti. modifichi in pejus una previsione del C.C.N.L."’ (Sezione Lazio 30.09.99).

Si rimane, quindi, in attesa delle prime pronunzie della Corte dei Conti che affronteranno il profilo attinente alla giurisdizione.