Corte dei conti - III Sezione giurisdizionale centrale d’appello - 30.3.2000 - n. 124/2000 - Presidente G. Pellegrino - relatore D. Zuppa - Procuratore Generale De Dominicis c. M.G.R. e G.S. (Avv.ti Cotto - Longhin e Soave) – Ordine dei Medici e degli odontoiatri di Torino (Avv. Correale)

Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa – differenze dal giudizio civile innanzi all’a.g.o. - danno indiretto - responsabilità patrimoniale del personale medico appartenente alla struttura pubblica - responsabilità per danno conseguente all'erogazione da parte dell'amministrazione sanitaria di una somma di denaro a favore di terzi disposta a seguito di sentenza del giudice civile – intervento adesivo dipendente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della Provincia di Torino – esclusione per chi non sia stato parte del giudizio di primo grado salva l’ipotesi in cui sia titolare di un diritto autonomo - omissione dell'esame cardiotocografico in una partoriente a rischio di sofferenza fetale e mancata rilevazione di macrosomia fetale – assenza di incidenza causale e di colpa grave per il personale medico intervenuto nella fase conclusiva del parto - condotta del personale medico immune da imperizia, imprudenza e negligenza.

Conformemente all’avviso espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1, n. 1219 del 17.2.1983; n. 3502 del 24.3.1993) non può intervenire adesivamente in appello colui che non sia stato parte nel giudizio di primo grado, salvo che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti, di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado.

Il fatto dannoso, dal cui verificarsi comincia a decorrere la prescrizione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 nel testo sostituito dall’art. 3 del dl. n. 543/1996 convertito in 1. n. 639/1996 si realizza nella sua interezza non già nel momento in cui viene posto in essere il comportamento illecito, bensì nella successiva fase in cui si concreta il pregiudizio economico che fa sorgere l’interesse all’azione di responsabilità amministrativa.

Il giudizio di responsabilità civile innanzi all’a.g.o. e quello di responsabilità amministrativa innanzi al giudice contabile si muovono su piani diversi, sia perché sono finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente distinti, sia perché diversi sono i parametri normativi cui essi fanno riferimento.

Non si rileva rapporto di causalità tra la grave cerebropatia che ha colpito il nascituro e la condotta dei medici ostetrici quando, nel corso dell'assistenza operata nella fase conclusiva del parto, gli stessi non siano ricorsi al monitoraggio elettronico del battito cardiaco con la metodica del tracciato cardiotocografico, pur in presenza di una sofferenza fetale del bambino che doveva, piuttosto, essere rilevata a monte dell’ultimo intervento assistenziale.

Non si ravvisa la colpa grave e non è riconoscibile un comportamento connotato da imprudenza, imperizia e negligenza ai sanitari che hanno assistito alla fase finale di un parto, anche in presenza di un rischio di sofferenza fetale e di una macrosomia fetale che doveva essere rilevata fin dal momento del ricovero nella struttura ospedaliera (1).

(1) cfr. in senso contrario Cassazione - IV Sezione, sent. 1 ottobre 1999 – 25 febbraio 2000, n. 2285 -dove viene, invece, sostenuto che ogni medico oltre al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi, agli specifici compiti svolti, è tenuto anche a considerare gli obblighi in forza dei quali tutte le attività di cura debbono convergere verso il fine comune. In virtù di questi obblighi ogni medico non può dispensarsi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da un altro collega e dal controllarne la correttezza, ponendovi, se del caso, rimedio o facendo in modo che si ponga convenientemente rimedio a errori altrui che siano evidenti e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (n.d.r.).

SENTENZA

Sugli appelli iscritti ai nn. 11525 e 11605 del registro di Segreteria, proposti, rispettivamente:

- dal dott. G. S., rappresentato e difeso dagli avvocati Floriano Soave, Roberto Longhin e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via P. da Palestrina n. 63;

- dalla dott.ssa M. G. R., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Cotto e Mario Contaldi ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, via P. da Palestrina n. 63

 

CONTRO

Il Procuratore Generale della Corte dei conti

 

AVVERSO

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 1058/EL/99 del 10 giugno 1999.

Vista la sentenza appellata;

visti gli appelli in epigrafe, ritualmente notificati al Procuratore Regionale per il Piemonte ed al Procuratore Generale della Corte dei Conti e tempestivamente depositati in Segreteria unitamente alla copia della sentenza impugnata;

viste le conclusioni del Procuratore Generale, depositate in Segreteria il 19 novembre 1999; visto l’atto di intervento adesivo dipendente depositato il 3 marzo 2000 dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Correale ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via PISANELLI n. 4;

visti gli atti ed i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 24 marzo 2000, con l’assistenza del segretario sig.ra Gerarda Calabre se, il relatore cons. Domenico Zuppa, i difensori degli appellanti avvocati Roberto Longhin e Carlo Cotto, il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale ANGELO RAFFAELE DE DOMINICIS e l’avv. Giulio Correale per l’Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Torino;

ritenuto in

 

FATTO

Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha condannato la dott.ssa M. G. R. ed il dott. G. S. al pagamento, in favore della Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna di Torino, della somma di lire 1.168.634.151, ripartita in parti uguali rispettivamente di lire 584.317.075 (oltre "rivalutazione monetaria ed interessi legali da computarsi secondo legge" e spese del giudizio), corrispondente al danno cagionato dagli stessi a detto ente. Risulta dalla documentazione in atti che il 19 febbraio 1984, alle ore 21.20, la sig.ra M. A. C. coniugata S. che già aveva partorito spontaneamente nel 1975 una bambina del peso di g. 3440- venne ricoverata nell’ospedale S. Anna di Torino con diagnosi di "prodromi di tra vaglio di parto". L’esame ostetrico effettuato all’accettazione non evidenziò patologie né problemi degni di nota. Ricoverata in reparto alle ore 21.30, fu visitata alle ore 0.30 del 20 febbraio, con diagnosi di "reperto invariato rispetto alla visita di accettazione". Il battito cardiaco fetale a quell’ora fu percepito regolare, e così pure alle 6. Seguirono visite ostetriche alle 11.30 ed alle 13.50, sempre con percezione di b.c.f. regolare. Alle 14.20 fu praticata dal dott. P. l’amnioressi strumentale con riscontro di liquido amniotico lievemente tinto. Dalle 14.30 alle 14.50 il b.c.f. venne auscultato ogni 5 minuti e percepito regolare. Venne ancora percepito alle ore 15.5 e 15.15. Alle ore 15.30 la sig.ra C. fu visitata dalla dott.ssa R. (che da fotocopia di cartellino di presenza in atti risulta aver preso servizio alle 15.20). Questa annotò: "dilatazione completa, inizio periodo espulsivo, PP cefalica in via di impegno, b.c.f. regolare". Alle ore 15.45 la dott.ssa R. annotò: "Gluphos 250, Syntocinon 2U, b.c.f. regolare"

Alle 16.20 si procedette, previa episiotomia ed in anestesia generale, alla estrazione del feto mediante applicazione del forcipe di Simpson diretta e simmetrica allo stretto medio per mancata progressione della parte presentata ed iniziali segni di sofferenza fetale. Gli operatori furono la dott.ssa R. e il dott. S.. Il neonato, di sesso maschile e del peso di g. 4500, presentava un giro di funicolo intorno al collo e uno a bandoliera. Il bambino, le cui condizioni apparvero subito gravissime, venne trasferito al Regina Margherita dove fu diagnosticata una cerebropatia tale da escludere qualsiasi capacità lavorativa futura.

Nell’aprile 1988 i genitori del bambino, assumendo che la cerebropatia da cui era affetto il fig1io era stata provocata dalla imperizia e negligenza del personale sanitario che aveva seguito il parto, citarono innanzi al tribunale di Torino la ULS n.9, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti a detta invalidità.

Con sentenza n. 275 del 17 gennaio 1997 il Tribunale di Torino, condividendo le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U. prof. Celesti, ravvisò "le cause principali della sofferenza fetale, consistita nella grave e protratta ipossia cerebrale del neonato, in due comportamenti umani di natura omissiva: l’omesso monitoraggio cardiotocografico, sia nella fase iniziale, sia a partire dalle 14.20, cioè dal momento dell’allarme per la presenza del liquido amniotico tinto; l’omesso accertamento tempestivo della macrosomia fetale". Ritenne quindi che l’evento dannoso fosse imputabile a negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici e del personale sanitario della struttura ospedaliera e condannò l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna al pagamento in favore del minore e dei suoi genitori, della somma complessiva di lire 1.195.203.600 con interessi legali dal 20 febbraio 1984, oltre alle spese di giustizia.

In esecuzione della sentenza, l’Azienda ospedaliera versò ai genitori del bambino invalido la somma di lire 2.447.723.585. Nello stesso tempo propose appello avverso la sentenza anzidetta e denunciò alla Procura Regionale per il Piemonte i fatti di cui sopra, indicando quali responsabili di essi i medici M. G. R. e G. S., che dalla stessa azienda ospedaliera furono messi in mora con lettere del 5 marzo 1998.

Con sentenza n. 1207 del 18 novembre 1998 la Corte di Appello di Torino, sez. III civile, ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Torino per disintegrità del contraddittorio, respingendo, però, la domanda dell’Azienda ospedaliera intesa ad ottenere la restituzione di quanto versato ai genitori del bambino.

Nel convincimento che il danno subito dalla struttura sanitaria fosse imputabile al comportamento gravemente colposo dei medici che avevano assistito al parto, con atto del settembre 1998 il Procuratore Regionale per il Piemonte citò in giudizio innanzi alla competente Sezione giurisdizionale i dottori G. S. e M. G. R., chiedendo che fossero condannati a pagare, in favore dell’erario, la somma di lire 1.347.723.585 il primo e lire 1.100.000 la seconda, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. Chiese contestualmente il sequestro conservativo nei confronti dei predetti, sequestro che veniva autorizzato fino alla concorrenza di lire 1.097.723.585 per il dott. S. e lire 850.000.000 per la dott.ssa R..

Nell’atto di citazione il P.R., richiamandosi alla c.t.u. resa dal prof. Celesti nel processo civile, poneva essenzialmente a fondamento della responsabilità dei convenuti due fatti: l’aver omesso il monitoraggio cardiotocografico e l’aver omesso l’accertamento della macrosomia fetale. Aggiungeva poi "l’ulteriore rimprovero ... di non aver correttamente valutato la principale ragione della progressione della parte presentata", e concludeva che "tali tipologie di omissioni ... sono caratterizzate dall’elemento psicologico della colpa grave". Con successiva memoria dell’il marzo 1999 lo stesso P.R. controdeduceva alle argomentazioni difensive dei convenuti ed insisteva nel ravvisare "un quid di responsabilità" degli stessi per non aver praticato il monitoraggio cardiotocografico. Rispondendo, poi, all’obiezione formulata dalla dott.ssa R. -che rimarcava che a tali adempimenti avrebbero dovuto provvedere i medici che l’avevano preceduta nell’assistenza al parto, essendo essa intervenuta solo alle ore 15.30, riaffermava che, una volta accertata la sofferenza fetale, i convenuti "avrebbero dovuto far eseguire il tracciato o per lo meno scrivere in qualche documento (cartella clinica o eventuale relazione per il Primario) che la sua omissione (da imputare ad altri) poteva aver avuto un qualche nesso causale con la nascita di un bambino gravemente cerebroleso". Preso atto, poi, che il danno era stato parzialmente risarcito dalla compagnia assicuratrice, chiedeva che la condanna fosse ridotta di un importo pari a quello versato all’azienda dalla assicurazione lire 500 milioni salvo l’ulteriore uso del potere riduttivo. Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha preliminarmente respinto l’eccezione di prescrizione proposta dai convenuti. Ha rilevato, in proposito, che il periodo prescrizionale comincia a decorrere solo dal momento in

cui il danno si è verificato, e non già dal "semplice compimento della condotta trasgressiva" Avvalendosi, quindi, di quanto emerso in fatto nel giudizio civile, ed avvalendosi altresì delle perizie in quel giudizio acquisite, ha ritenuto che la grave invalidità riportata dal piccolo S. S. ed il conseguente pregiudizio economico subito dalla ULSS siano imputabili al comportamento gravemente colposo del dott.ri R. e S.. Nella sentenza impugnata si premette che, in caso di danni conseguenti ad interventi operatori di non difficile esecuzione "incombe al professionista l’onere di dimostrare - al fine di andare esente da responsabilità - che l’insuccesso del proprio intervento non è dipeso dal difetto di propria diligenza o perizia . Ciò premesso, si ricorda che la sig.ra C. era stata ricoverata "con una anamnesi del periodo di gravidanza pressoché perfetta" "Pertanto - prosegue la sentenza - .. il problema si è determinato tra la sera del 19 febbraio 1984 e le 16.20 del 20 febbraio seguente, ora conclusiva parto". I primi Giudici ripercorrono, quindi, le fasi del parto ed esaminano le relazioni medico-legali in atti. Da queste ultime traggono il convincimento che "i sanitari della U.S.L. operanti presso l’Ospedale Ostetrico Ginecologico S. Anna posero in essere, in occasione del ricovero e del parto della sig.ra C. tutti i presidi sanitari necessari". In particolare, rilevano che il riscontro, alle ore 14.20, di meconio nel liquido amniotico era rivelatore di una sofferenza fetale.

Quel reperto avrebbe dovuto suggerire un monitoraggio cardiotocografico che «se effettuato tempestivamente, avrebbe consentito ai sanitari di scegliere consapevolmente la tecnica di intervento, stante l’eventuale opzione per un taglio cesareo alle ore 14.20, cioè ben due ore prima del termine della fase espulsiva del feto, si presentava come ipotesi largamente praticabile per tempi ed opportunità», In sintesi, i primi Giudici individuano i fattori causali dell’evento lesivo in due evenienze tra loro collegate: l’omesso ricorso, quanto meno dalle 14.20 in poi, al monitoraggio cardiotocografico che avrebbe consentito di confermare la sofferenza fetale e - in conseguenza di tale omissione - l’aver fatto ricorso al parto vaginale in luogo del parto cesareo.

Posto, quindi, che i fattori causali si collocano tra le ore 14.20 e la fase conclusiva del parto, i Primi Giudici si pongono il problema di individuare i sanitari presenti o che avrebbero avuto l’obbligo di essere presenti - in quel lasso di tempo. Argomentano, a riguardo, che "non si possa far riferimento alla cartella clinica per capire l’alternarsi delle presenze accanto alla partoriente: non vi è scritto quando la dr.ssa R. viene chiamata ad assistere la sig.ra C. (le 15.30 sono solo il riferimento dell’operazione materiale condotta a quell’ora), del dott. S. non viene neppure fatta menzione". Posto, quindi, «che non si riesce con esattezza a collocare temporalmente» l’intervento della R. e, conseguentemente, del dott. S. (dalla prima chiamato), osservano tuttavia che "entrambi erano comandati di guardia nel pomeriggio del 20 febbraio, con inizio del turno alle ore 14. Dopo la rottura artificiale della membrana da parte del dr. Potino alle ore 14.20, se è vero ciò che risulta dichiarato in atti, la sig.ra C., con una sofferenza fetale accertata o perlomeno fortemente sospetta in atto, è abbandonata a se stessa, nel senso che non è più oggetto di visita da parte dei sanitari, sino alle 15.30, ora di dichiarato e non comprovato arrivo della dott.ssa R.". Rimarcano, in proposito, che l’omesso intervento degli stessi in una situazione di rischio che comunque avrebbero dovuto conoscere e tempestivamente affrontare costituisce, da parte loro, violazione di obblighi di servizio connotata da colpa grave. Affermata, quindi, la responsabilità degli stessi, hanno ritenuto di far uso del potere riduttivo in quanto parte del danno era conseguente alla mala gestio, da parte della struttura sanitaria, del processo civile, e li hanno condannati a risarcire alla USL la somma complessiva di lire 1.168.634.151, ripartita in parti uguali "oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da computarsi secondo legge"

Con l’appello n. 11525 il dott. S., dopo analitica e puntuale ricostruzione dei fatti di causa, censura la sentenza impugnata sotto molteplici profili, rimproverando, in particolare, ai primi Giudici, di essere incorsi in errori nella stessa lettura dei dati processuali e di aver dato ad essi una interpretazione erronea e contraddittoria.

Parte appellante, dopo aver sottolineato la valenza probatoria della cartella clinica - i cui dati erroneamente sono posti in dubbio dalla sentenza gravata - si concentra in special modo sulle sequenze temporali degli interventi da essa descritti, per dedurre la sua estraneità ai fatti causativi dell’evento dannoso. Detto evento, sottolinea il dott. S., viene dai primi Giudici ricondotto essenzialmente alla omessa diagnosi di macrosomia fetale ed all’omesso rilevamento di sofferenza fetale che, se tempestivamente accertati, avrebbero dovuto indurre all’opzione per il parto cesareo in luogo del parto vaginale. Gli accennati comportamenti omissivi -rimarca l’appellante - si collocano però a monte del suo intervento: essendo infatti incontro-verso che fu la dott.ssa R. a sollecitare il suo aiuto, ed essendo altresì accertato che quest’ultima era intervenuta solo alle 15.30 scheda di presenza, come si è già riferito, documenta che la stessa aveva assunto servizio alle ore 15.20, resta provato che "intervenne presso la paziente quando questa era già in sala parto in periodo espulsivo avanzato", quando, cioè, secondo gli stessi primi Giudici il ricorso al parto cesareo era ormai precluso. Rimarca ancora di essere stato chiamato solo per l’assistenza al parto e che la sua opera era stata preceduta da quella di vari colleghi - nel cui corretto operato egli aveva motivo di confidare - ed in particolare da quella del dott. P. che aveva riscontrato "liquido tinto", probabile sintomo di sofferenza fetale. Ritiene, quindi, che sulla scorta degli accennati dati fattuali debba escludersi qualsivoglia suo coinvolgimento nell’evento dannoso. Contesta, comunque, la quantificazione del danno e si duole del ridotto uso che i primi Giudici hanno fatto del potere riduttivo. Eccepisce infine la prescrizione del diritto. Chiede, conclusivamente, di essere assolto dalla domanda attorea previa ove occorra- rinnovazione dell’istruttoria e, in subordine, che sia determinata la quota di danno posta a suo carico.

Con appello iscritto al n. 11605 anche la dott.ssa R. impugna la sentenza citata, per motivi in gran parte coincidenti con quelli di cui al precedente appello.

Anche la dott.ssa R. eccepisce "la (sua) più completa estraneità alle omissioni che hanno determinato il danno", essendo accertato che essa, come risulta dalla cartolina orario, prese servizio solo alle ore 15.20 e si trovò ad operare quando ormai la fase espulsiva era già iniziata e nessun altro intervento era praticabile se non quello da essa posto in essere. Ricorda quale sia stata la sua condotta e ne rimarca la correttezza, sottolineando che l’uso del forcipe -come risulta dalla c.t.u. acquisita in sede di processo civile- non ha comportato danni meccanici. Rimarca che gli accertamenti e gli interventi necessari per evitare ogni danno alla partoriente e al feto dovevano essere effettuati dal personale sanitario che la precedette nella assistenza al parto e che, al momento in cui è intervenuta, altro non poteva essere fatto che ciò che effettivamente è stato fatto. Chiede, conclusivamente, di essere assolta dalla domanda attorea ovvero che la sua condanna sia congruamente ridotta.

Con atto conclusionale depositato il 19 novembre 1999 il Procuratore Generale resiste, preliminarmente, all’eccezione di prescrizione, richiamando, in proposito, l’indirizzo giurisprudenziale che ne individua l’esordio non già nella mera condotta, ma nel successivo evento pregiudizievole che ad essa consegue. Contesta, quindi, i motivi di gravame, rimarcando che gli appellanti "avevano il tempo di predisporre il monitoraggio cardiotocografico (e tale precauzione non avrebbe connotato di colpa grave il loro comportamento) essendosi loro accorti (come risulta dalla cartella clinica) della sofferenza fetale del piccolo S.". Oltre a ciò, il P.G. sottolinea "l’imperizia circa l’uso del forcipe" che "ha aggravato ulteriormente se non definitivamente lo stato di salute del piccolo S.".

Conclude, quindi, che gli appellanti "hanno peccato di grave imprudenza, sotto l’aspetto omissivo (mancato ricorso al tracciato cardiotocografico) e di grave imperizia sotto l’aspetto commissivo, per l’uso che è stato fatto dello strumento del forcipe chiede la conferma della sentenza appellata, con condanna dei soccombenti alle spese di giudizio.

Con memorie depositate, rispettivamente, il 28 febbraio 2000 ed il 1 marzo 2000 i difensori del dott. S. e della dott.ssa R. controdeducono alle argomentazioni del P.G. ed insistono nelle domande di cui agli appelli.

Con atto notificato agli appellanti ed al Procuratore Generale l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Correale, ravvisando un proprio interesse alla causa per "la tutela della categoria dei professionisti di cui è ente esponenziale", spiega intervento adesivo dipendente, ai sensi dell’art. 105 c. 2 c.p.c. e degli artt. 26 e 47 r.d. 13.8.33, n. 1038. Con esso si chiede la riforma della sentenza e l’assoluzione degli appellanti o, in subordine, che si faccia largo uso potere riduttivo, escludendo, comunque, la cumulabilità di interessi e rivalutazione.

Ad apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Generale ha depositato una nota di udienza con cui esprime l’avviso che l’intervento in appello dell’Ordine dei medici di Torino possa ritenersi consentito, atteso che esso non amplia la materia del contendere.

Ha quindi preso la parola l’avv. Roberto Longhin che ha preliminarmente riproposto le censure mosse nell’atto di appello ai primi Giudici, cui rimprovera un disattento esame delle posizioni individuali dei soggetti intervenuti nella vicenda e una distratta lettura della cartella clinica, della quale ha ribadito la valenza probatoria. Ha quindi rimarcato che il dott. S. - del quale ha sottolineato la correttezza e la capacità professionale- apparteneva a divisione diversa da quella in cui stata ricoverata la partoriente ed ha ancora volta ricordato che questi fu chiamato in aiuto dalla collega R. nella fase conclusiva parto, quando l’opzione per il parto cesareo ormai preclusa. Richiamandosi, quindi, alla più accreditata letteratura medica, ha posto in dubbio che la cardiotocografia abbia valenza sicuramente rivelatrice di sofferenza fetale ed ha ricordato che il ricorso ad essa non era di routine all’epoca dei fatti. Ha ancora ricordato che la partoriente, in corso di gravidanza, aveva sofferto di gravi patologie, ed ha lamentato che non si sia indagato circa la eventuale incidenza causale di esse sull’evento lesivo. Ha quindi riproposto ed ulteriormente illustrato tutte le argomentazioni di cui agli scritti difensivi, concludendo con la richiesta di una pronuncia assolutoria.

L’avvocato Carlo Cotto, difensore della dott.ssa R., ha anch’egli ripercorso le varie fasi della vicenda in esame, sottolineando la estraneità della sua assistita alle condotte alle quali i primi Giudici assegnano efficienza causale. Gli eventuali comportamenti omissivi si collocano a monte dell’azione della dott.ssa R. ed elidono ogni sua responsabilità. La R. - ha ribadito l’avv. Cotto - è intervenuta nella fase conclusiva del parto, quando, ormai, occorreva solo accelerare l’espulsione adoperando la strumentazione occorrente, ed è ciò che ella ha fatto, con l’ausilio del dott. S.. Ha quindi chiesto una pronuncia assolutoria per difetto di nesso causale sollecitando, in subordine, il più largo uso del potere riduttivo.

Il Pubblico Ministero ha preliminarmente messo in evidenza che la sentenza impugnata presenta una serie di «punti oscuri», soprattutto perché essa non ha dato rilievo alle carenze organizzative imputabili alla struttura sanitaria, carenze che hanno assunto preminente ruolo causale nel determinismo dell’evento. Pur con tali premesse, che inducono a quantificare nell’80% l’apporto causale riferibile a soggetti diversi dagli appellanti, questi ultimi, tuttavia - ha proseguito il p.m. - hanno anch’essi concorso all’evento nella misura del 20%. Ha chiesto, pertanto, che la condanna sia limitata al 20% del danno, con ulteriore largo uso del potere riduttivo.

L’avv. Correale ha preliminarmente insistito sull’ammissibilità dell’intervento dell’Ordine dei medici da lui patrocinato, depositando - col consenso del p.m. - alcune massime giurisprudenziali che darebbero sostegno alla sua tesi. Ha quindi chiesto una pronuncia assolutoria.

Ha brevemente replicato al pubblico ministero l’avv. Longhin, per ricordare che il dott. S. apparteneva a divisione diversa da quella in cui era stata ricoverata la sig.ra C., e per ricordare ancora che i primi corsi sull’uso della cardiotocografia vennero effettuati nel 1992. Con il consenso del p.m. ha depositato documentazione relativa a tali circostanze.

 

DIRITTO

1- Gli appelli in epigrafe, essendo rivolti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

2- Preliminarmente il Collegio deve prendere in esame l’atto col quale l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino, con il patrocinio dell’avv. Giulio Correale, propone "intervento adesivo dipendente" ai sensi dell’art. 105, comma 2, del c.p.c. e degli artt. 26 e 47 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

L’avv. Correale, a sostegno dell’ammissibilità dell’intervento, alla pubblica udienza ha richiamato l’art. 66, comma 2, del r.d. n. 1038 citato, ai cui sensi "fino a che non sia iniziata la discussione, può essere fatta adesione all’atto di appello da parte di coloro che abbiano interesse comune con l’appellante".

La norma citata, peraltro, disciplina la posizione di chi sia stato parte nel giudizio di primo grado e, pur non avendo fatto autonomo appello (principale o incidentale), abbia interesse comune con chi abbia invece proposto appello.

La posizione di chi sia rimasto estraneo al giudizio di primo grado è disciplinata, invece, dal successivo art. 69 (richiamato, poi, dall’art. 102). Detta norma, in coerenza con la norma di cui all’art. 344 c.p.c., consente l’intervento nel giudizio di appello soltanto a coloro che avrebbero potuto proporre Opposizione di terzo. Essa, in altri termini, consente l’intervento a chi, pur non essendo stato parte in senso formale nel giudizio; di primo grado, corra il rischio di veder pregiudicati i propri autonomi diritti dalla sentenza emananda. Orbene, in fattispecie lo stesso Ordine interveniente precisa che il suo intervento è finalizzato alla tutela dell’interesse della categoria di cui è ente esponenziale e, coerentemente, qualifica l’intervento stesso come "adesivo dipendente".

Ma, così facendo, rimarca esso stesso che il proprio intervento, lungi dall’esser volto alla tutela di un proprio autonomo diritto, è invece diretto alla mera tutela di una posizione che non ha conformazione di diritto e, in quanto tale, si colloca al di fuori della previsione di cui alle norme citate.

La stessa giurisprudenza citata dall’avv. Correale conferma l’inammissibilità dell’intervento di cui trattasi. In particolare, la massima tratta dalla sentenza Cass. 4063/1995, depositata alla pubblica udienza dall’interveniente, dice: "chi non sia stato parte in primo grado non può neanche intervenire adesivamente in appello, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti, di un diritto autonomo, la cui tutela non sia compatibile con la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado" (si vedano, nello stesso senso: Cass. Sez. 1, n. 1219 del 17.2.1983; n. 3502 del 24.3.1993).

L’intervento, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3 - Priva di fondamento è l’eccezione di prescrizione opposta dal dott. S., eccezione sulla quale, peraltro, l’avv. Longhin non ha insistito alla pubblica udienza.

Il fatto dannoso, dal cui verificarsi comincia a decorrere la prescrizione (ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. nel testo sostituito dall’art. 3 del dl. n. 543/1996 convertito in 1. n. 639/1996 si realizza nella sua interezza non già nel momento in cui viene posto in essere il comportamento illecito - come sostiene parte appellante - sibbene nella successiva fase in cui si concreta il pregiudizio economico, che fa sorgere l’interesse all’azione di responsabilità. Orbene, in fattispecie il pregiudizio economico si è concretamente realizzato nel novembre 1997, nel momento, cioè, in cui l’ente sanitario è stato costretto a pagare ai coniugi S. la somma che quantificava il danno da essi subito: solo da tale momento l’ente sanitario (e per esso il P.R. è stato in grado di far valere il diritto alla rivalsa nei confronti dei presunti responsabili, e solo in tale momento si colloca l’esordio della prescrizione, prescrizione che risulta tempestivamente interrotta con atti di messa in mora del marzo 1998.

Ciò premesso, può passarsi all’esame delle ulteriori questioni di merito.

4- Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Piemonte ha affermato la responsabilità dei dottori S. e R. nel convincimento che gli stessi, nel curare l’assistenza al parto della sig.ra M. A. C. coniugata S., siano incorsi in omissioni denotanti grave imperizia e negligenza ed abbiano quindi cagionato al figlio S. invalidità permanenti. Conseguentemente, facendo uso del potere riduttivo, li ha condannati a pagare all’ente sanitario di appartenenza parte della somma che questo è stato a sua volta condannato a pagare ai genitori dell’invalido ed all’invalido stesso.

La vicenda che ha dato origine al presente giudizio responsabilità amministrativa -come si è ampiamente riferito in fatto ha la stessa matrice fattuale del parallelo giudizio civile che ha condotto alla sentenza del Tribunale di Torino (n. 275 del 17 gennaio 1997), con cui l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. S. Anna è stata condannata a pagare ai coniugi S. ed al loro figlio invalido la somma complessiva di lire 1.195.203.600, con interessi dal 20 febbraio 1984 al saldo. E la sentenza appellata ha a suo fondamento proprio quella condanna nella parte in cui essa ha comportato per la ULSS un esborso di lire 2.447.723.585.

Pur avendo la stessa matrice fattuale, e pur con taluni evidenti condizionamenti reciproci (la condanna degli appellanti ha a suo fondamento la condanna in sede civile della struttura sanitaria di appartenenza), i due giudizi si muovono, tuttavia, su piani distinti, sia perché sono finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente ed oggettivamente diversi, sia perché - come appresso si dirà - diversi sono i parametri normativi cui essi fanno riferimento.

In particolare, i fatti sui quali ha pronunciato il Giudice civile si iscrivono nel rapporto tra l’ente sanitario ed i coniugi S., ed il giudizio relativo è stato finalizzato all’accertamento della colpa dell’ente nella sua unitaria struttura, prescindendo dalla valutazione dei comportamenti dei singoli soggetti operanti nel complesso sanitario. I fatti su cui è chiamato a pronunciare il Giudice contabile si iscrivono, invece, nel (diverso) rapporto di servizio che lega i medici all’ente sanitario. Il relativo giudizio è finalizzato all’accertamento di responsabilità personali e, in particolare, ad acclarare, nell’ordine 1) se le condotte soggettive abbiano assunto efficienza causale nel determinismo dell’evento dannoso; 2) se dette condotte siano state contrarie ad obblighi di servizio; 3) se la violazione di obblighi di servizio sia stata connotata da dolo o colpa grave.

Il Giudice civile - giova sottolineare - per affermare la responsabilità dell’amministrazione sanitaria ha fatto riferimento all’art. 1176 c.c., che consente di prescindere dal livello di colpa. Egli, inoltre, ha preso in esame la condotta dell’ente nella sua unitaria struttura organizzatoria, tralasciando la ricerca e la individuazione (in quella sede irrilevanti delle colpe e delle responsabilità dei singoli soggetti che in quella struttura hanno agito. Per affermare la responsabilità dell’ente, sì ripete, al Giudice civile è stato sufficiente individuare, nel complesso delle azioni poste in essere da tutti i soggetti che hanno assistito la partoriente (ed i cui comportamenti sono riferibili all’ente in virtù del rapporto organico), un margine di colpevolezza idonea a fondare la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 1176 c.c. Nel giudizio contabile, invece, non è sufficiente l’accertamento della responsabilità dell’ente nella sua unitaria struttura. In questo giudizio, infatti, non viene in rilievo la responsabilità dell’ente quale conseguenza dei comportamenti di tutti i soggetti per esso operanti, ma viene in rilievo, invece, la responsabilità verso l’ente dei soggetti che per esso hanno agito, responsabilità che va ricercata ed individuata attraverso l’analisi meticolosa dei singoli comportamenti. Ed occorre ancora accertare se quei comportamenti, singolarmente individuati, oltre ad aver avuto significativo ruolo causale nella produzione dell’evento dannoso, siano stati altresì connotati da dolo o colpa grave. Per recente scelta legislativa, infatti, "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ò personale è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave " (art. 1, comma 1 della legge n. 20/1994, nel testo sostituito dall’art. 3, c. i, del decreto-legge n. 543/1996 convertito, con modificazioni, in legge 639/1996).

5- Alla stregua degli accennati criteri, occorre ora procedere all’esame dei comportamenti degli appellanti, onde verificare se essi abbiano avuto significativo ruolo causale nella produzione dell’evento dannoso e se siano stati connotati da colpa grave.

A tal proposito, è necessario una sia pur sintetica rilettura della vicenda in esame, al fine di individuare quali siano stati i fatti ed i comportamenti che, nella impostazione accusatoria del Procuratore Regionale, poi recepita dai primi giudici, hanno assunto efficienza causale nella produzione dell’ evento dannoso.

Essi possono così riassumersi.

Il danno cerebrale subito dal neonato viene dai primi Giudici causalmente collegato alla opzione per il parto vaginale in luogo del parto cesareo. La colpa viene essenzialmente individuata in due omissioni: a) mancato rilevamento della macrosomia fetale; b) mancato ricorso al monitoraggio cardiotocografico che, se praticato almeno dalle 14.20 poi, avrebbe consentito di evidenziare la sofferenza fetale ed avrebbe indotto all’opzione per il parto cesareo. In sintesi, le segnalate omissioni avrebbero impedito ai sanitari di percepire l’esistenza di indici di rischio e li avrebbero colposamente orientati per il parto vaginale, in luogo del parto cesareo.

Deve invece qui trascurarsi l’ulteriore addebito sul quale insiste il Procuratore Generale nelle conclusioni scritte - relativo all’assenta imperizia nell’uso del forcipe. In disparte che tale addebito non è stato oggetto di specifica contestazione (la citazione e la sentenza contengono un mero accenno in proposito), basti qui rilevare l’invalidità del piccolo S. non risulta in alcun modo conseguente a danno meccanico da uso di forcipe. L’uso che di tale strumento è stato fatto non assume, pertanto, alcun ruolo causale nella vicenda.

Riaffermato, dunque, che l’evento dannoso è ricondotto esclusivamente agli accennati comportamenti omissivi (mancato rilievo della macrosomia e omesso ricorso al monitoraggio cardiotocografico), occorre ora esaminare se detti comportamenti siano in qual significativa misura addebitabili agli appellanti.

A tal proposito, occorre rimarcare che la presenza degli appellanti nella vicenda in esame è segnalata soltanto dalle 15.30 in poi. La documentazione in atti dimostra che, nel pomeriggio del 20 febbraio 1984, la dott.ssa R. aveva assunto servizio alle ore 15.20 e la sua presenza accanto alla partoriente è documentata, appunto, dalle ore 15.30 in poi. Poiché risulta che il dott. S. fu chiamato dalla dott.ssa R., può dirsi altresì provato anche il dott. S. sia stato presente nelle sole fasi conclusive del parto, che ebbe luogo alle ore 16.20.

Così precisato, occorre ora vedere se le omissioni nelle quali il Procuratore Regionale ed i primi Giudici hanno individuato i fattori causali dell’evento lesivo trovino collocazione in questo spazio temporale di 50 minuti, nel quale, si ripete, è documentata la presenza dei due appellanti. Tutto ciò che si colloca a monte di tale periodo, infatti, non può essere imputato agli appellanti. Né invero assume rilievo, ai finì dell’accertamento delle responsabilità degli appellanti, la circostanza, su cui insistono i primi Giudici, che la partoriente dalle 14.20 sarebbe stata "abbandonata a se stessa". In disparte che in tale periodo risulta la costante presenza di personale sanitario (che non mancò di procedere alla periodica auscultazione del battito cardiaco fetale), occorre sottolineare che tali (presunte) carenze assistenziali sono eventualmente addebitabili alla direzione sanitaria (o alla struttura sanitaria nel suo complesso, come ha segnatamente rilevato il pubblico ministero in sede dibattimentale) e comunque, in difetto di qualsivoglia elemento di prova, non possono in alcun modo essere addebitate agli appellanti. Non è sufficiente, in proposito, chiedersi - come fanno i primi Giudici- "dove fosse, ove assente, il personale di guardia, per il quale non esiste alcuna dichiarazione in ordine ad un concomitante impegno presso altra paziente". Per la dott.ssa R., a tale domanda è agevole rispondere che, prima delle 15.20, non era in servizio, e dunque, prima di quel momento - è fin troppo ovvio - non poteva avere alcun obbligo di presenza presso la partoriente. Ma anche per il dott. S. non vi è alcun attendibile elemento per affermare un suo obbligo di presenza, o una sua ingiustificata assenza. Per sostenere una affermazione in tal senso, sarebbe stato necessario che il P.R. avesse addotto precisi elementi di prova, elementi del tutto mancanti e, occorre dire, non risulta neanche che siano state svolte indagini a riguardo). Ma occorre ribadire che, comunque, prima di quel momento, la partoriente non risulta abbandonata a sé stessa. Alle 14.20 (momento in cui l’attivazione del monitoraggio cardiotocografico avrebbe – forse - ancora potuto sollecitare l’opzione per il parto vaginale), infatti, vi era stato l’intervento del dott. P. che, nel praticare l’amnioressi, aveva riscontrato liquido amniotico lievemente tinto. Non spetta a questo Giudice di appello formulare rilievi e valutazioni sul comportamento del dott. P.: non essendo egli parte del giudizio, ogni valutazione a riguardo è preclusa. Si può tuttavia affermare -e senza che ciò assuma valore di censura - che se ipovalutazione degli indici di rischio vi è stata, essa si colloca certamente a monte dell’intervento degli appellanti, e proprio nel momento del riscontro di meconio nel liquido amniotico, reperto, questo, che poteva e doveva essere interpretato come indice di sofferenza fetale e che avrebbe potuto ancora indurre a diverse scelte di intervento.

Quanto alla macrosomia (anch’essa fattore di rischio che avrebbe potuto orientare - ma non necessariamente - per un parto cesareo), essa poteva (e doveva) essere rilevata fin dal momento del ricovero (ed invero la stessa partoriente avrebbe dovuto segnalare la situazione, della quale avrebbe dovuto essere stata informata dal suo ginecologo). E’ forse possibile che, quando la dott.ssa R. (ore 15.30) intervenne, vi fossero ancora margini temporali per far ricorso al parto cesareo. Ma ormai tali margini erano talmente ristretti che certamente nel comportamento della stessa non è ravvisabile colpa idonea a fondare un’azione di responsabilità. Certamente nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento del dott. S.: quando egli intervenne chiamato dalla dott.ssa R. - si era ormai in una fase in cui, come del resto si rimarca nella sentenza appellata, il ricorso al parto cesareo era ormai precluso ed "il parto vaginale era l’unico possibile".

Conclusivamente, deve affermarsi che nel comportamento della dott.ssa R. non sono ravvisabili né imperizia, né imprudenza né negligenza idonee a dar sostegno ad un’azione di responsabilità. Nessuna incidenza causale e nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento del dott. S., atteso che, quando egli ebbe ad intervenire, chiamato dalla collega, la scelta del parto vaginale era ormai l’unica possibile.

Gli appelli, pertanto, devono essere accolti. Alla pronuncia di accoglimento consegue il dissequestro dei beni degli appellanti

Non vi è luogo a pronuncia per le spese.

 

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale:

a) dichiara inammissibile l’intervento dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Torino;

b) previa riunione in rito, accoglie gli appelli proposti dal dott. G. S. e dalla dott.ssa M. G. R. e, in riforma dell’impugnata sentenza, assolve gli stessi dalla domanda attorea.

c) dichiara la inefficacia del provvedimento di sequestro dei beni degli appellanti.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2000.

L’ ESTENSORE Domenico Zuppa

IL PRESIDENTE Gaetano Pellegrino

Depositata in Segreteria il giorno 30 marzo. 2000

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA omissis