Relazione del procuratore regionale Salvatore Greco in occasione della inaugurazione dell’anno giudiziario 2000 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria. Udienza del 29 gennaio 2000.

 

Sommario 1. Notazioni di carattere generale - 2. L’attività della Sezione Giurisdizionale: a) contenzioso pensionistico b) contenzioso di responsabilità - 3. Attività della Procura regionale. - 4. Aspetti rilevanti dell’attività illecita oggetto di indagine - 4.1 Illeciti penali - 4.2 - Illeciti nella gestione delle entrate - 4.3 - Illeciti nella gestione della spesa - 4.3.1 - Debiti fuori bilancio - 4.3.2 - Consulenze - 4.3.3 - Trattamento economico dei pubblici dipendenti - 4.3.4 - Ammanchi di cassa e perdita di beni - 4.3.5 - Le opere incompiute ed inutilizzate - 4.3.6 - Spesa farmaceutica e di assistenza sanitaria - 4.4 - Comportamenti omissivi - 4.5 Altri fatti illeciti - 5. Attività decentrata del controllo.

1.Notazioni di carattere generale

 

Il 1999 ha segnato una ulteriore fase di quel graduale processo di radicale trasformazione dell’ordinamento della Pubblica Amministrazione che la classe dirigente ha avviato fin dai primi anni "90 per migliorare il funzionamento delle Istituzioni pubbliche avendo anche presenti le esigenze di risanamento dei conti pubblici ed il loro adeguamento ai vincoli imposti dall’Unione europea.

Nell’ ampio scenario, che ridisegna - a Costituzione invariata - un nuovo assetto dei rapporti fra Stato, Regioni ed enti locali, si colloca una serie di interventi legislativi che hanno definito o meglio puntualizzato competenze e funzioni secondo lo spirito di una riforma dell’organizzazione amministrativa che si vuole vicina ai bisogni dei cittadini e più aderente alle esigenze di una società moderna.

Accanto alle nuove regole introdotte nell’ordinamento degli enti locali dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, nel quadro di un ulteriore allargamento degli spazi di autonomia e di una più razionale distribuzione di competenze, vanno ricordate, quali significativi tasselli del disegno riformatore, le norme sulla organizzazione del Governo (Decreto Legislativo 30 luglio 1999, 300), quelle per la razionalizzazione del Servizio sanitario Nazionale (Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n.229), le disposizioni regolamentari in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275).

A livello di normazione attuativa, vanno ricordate le leggi regionali della Liguria intese a definire, secondo le previsioni della legge n.59 del 1997 (cosiddetta "Bassanini") ed il principio di sussidiarietà, la disciplina generale e l’attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materie di primaria importanza come la tutela della salute e dei servizi sociali, lo sviluppo economico e l’ attività produttiva, l’istruzione scolastica e la formazione professionale, la difesa della costa e dei porti, il demanio marittimo, l’ambiente, la difesa del suolo e l’energia (leggi regionali n.5, n.9, n.13 e n. 18 del 1999)

Si tratta di provvedimenti legislativi che, pur non riguardando direttamente la Corte dei conti, assumono rilievo fondamentale per l’esercizio della sua attività, in quanto ridefiniscono - con conseguente spostamento di ampi settori di spesa - gli ambiti istituzionali della amministrazione pubblica e con essi le funzioni ed i compiti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, di cui è necessario assicurare il corretto esercizio nell’interesse della collettività.

Nel mutato quadro ordinamentale del sistema amministrativo la magistratura contabile è chiamata a svolgere il suo ruolo dinamico di garante imparziale degli equilibri complessivi della finanza pubblica e della oculata gestione delle risorse collettive; a tale compito, costituzionalmente previsto, essa attende non solo nell’espletamento sistemico e programmato della funzione di controllo, ma anche (e più efficacemente possibile) attraverso l’esercizio eventuale della giurisdizione di responsabilità.

Forse qui è opportuno ricordare che l’attività di controllo della Corte sulle pubbliche amministrazioni - nella sua oramai prevalente connotazione di controllo sulla gestione secondo le innovative linee della riforma del 1994 - tende, come già si è avuto occasione di osservare in questa stessa aula, ad instaurare un confronto critico e dialettico a fini collaborativi con l’Amministrazione per accertare se - e con quali costi, modi e tempi - l’azione amministrativa abbia raggiunto i risultati programmati.

Ma come l’esperienza insegna, un controllo privo di "sanzione" non assicura, in caso di deviazione illecita della gestione con danno alla finanza pubblica, alcuna reazione dell’ordinamento per il ripristino del bene pubblico ingiustamente leso.

Da qui la complementare essenzialità del ruolo che in un compiuto sistema di garanzie obiettive, quale esige uno Stato di diritto, è riservato alla azione pubblica di danno affidata ad un organo indipendente e neutrale, il pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Si tratta, come è noto, di una azione giudiziaria in grado di esprimere attraverso la regola risarcitoria, equamente temperata dallo speciale potere riduttivo del giudice, la funzione sanzionatoria dell’ordinamento nei confronti del responsabile del fatto illecito, funzione ancor più ineludibile nel nuovo sistema di "fare amministrazione", proiettato al raggiungimento di risultati sostanziali.

Ed invero, un sistema che conosce ed applica criteri di efficienza, economicità ed efficacia, senza tuttavia sottostare a controlli preventivi di legittimità, ben si presta a pericolose tentazioni per disinvolte condotte gestorie da parte di funzionari poco sensibili a quella generale esigenza di legalità dell’azione amministrativa che si rivela sempre più presente nella coscienza dei cittadini.

In tal senso depongono i numerosi segnali che giungono agli uffici della Corte e che, con preoccupante insistenza, puntano l’indice su un progressivo allentamento del senso di responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, favorito proprio dalla graduale scomparsa dall’ordinamento dei controlli esterni, cui non sono seguiti, in un arco di tempo ragionevolmente congruo - come era nella logica bilanciante del disegno riformatore - la costituzione o la efficace messa in opera di organi di controllo interno.

Il contenuto delle denunce esprime un umore di fondo, un allarme sociale in cui sembrano interagire senso di sfiducia per un operare amministrativo sottratto oramai a qualsiasi verifica e preoccupazioni per indebite erogazioni di pubblico denaro, in un momento nel quale si fa sentire la stretta di una finanza pubblica che obbliga a sacrifici senza offrire sufficienti prospettive di sviluppo per le generazioni future.

Mi riferisco non solo a denunce di specifici danni, ma anche ad esposti non diversamente qualificabili - il più delle volte visibilmente redatti con l’assistenza di legali - con i quali il "cittadino-utente" si rivolge alla Corte per lamentare situazioni di illegalità prospettando danni erariali di cui potenzialmente sarebbe foriera, in caso di lite giudiziaria, la condotta illegittima o negligentemente inerte del potere pubblico.

Se non può sfuggire l’ovvia strumentalità di iniziative del genere, va tuttavia considerato come esse esprimano senz’altro una chiara presa di coscienza che il cittadino è venuto maturando dei propri diritti, anche quelli più minuti, i cosiddetti "diritti di cittadinanza amministrativa" già riconosciuti in ordinamenti di altri paesi.

Questa nuova concezione dei rapporti con il potere pubblico, notoriamente favorita dalla possibilità tutelata di accedere ai documenti ed alle informazioni della P.A. e dalla introduzione nell’ordinamento di modelli organizzativi di tipo partecipativo, è destinata a rafforzarsi con il diffondersi delle "carte dei servizi pubblici" e con le più recenti aperture legislative e giurisprudenziali alla risarcibilità degli interessi legittimi (art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n.80; Corte di Cassazione, SS.UU civili, 22 luglio 1999, n.500/SU).

E’ fin troppo evidente come l’ampliarsi dell’area del risarcimento, cui è sempre più esposta la Pubblica Amministrazione nei confronti dell’utenza, imponga una più vigile attenzione da parte dei pubblici amministratori e funzionari nell’apprestamento delle misure organizzatorie e formative meglio idonee ad assicurare l’espletamento, quanto più possibile corretto e tempestivo, dei compiti e dei servizi, così da prevenire ed evitare l’alea di eventuali sentenze civili di condanna.

Un settore a rischio è quello dell’assistenza sanitaria ed ospedaliera in conseguenza del progressivo espandersi delle iniziative giudiziarie promosse da organismi di "tutela del malato" con conseguente aggravio di costi anche per gli effetti indotti sulla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

In tanti altri settori della Pubblica Amministrazione emergono parimenti situazioni di rischio per gravi difetti di organizzazione, non sempre giustificabili con carenza di personale, per tollerate confusioni di ruoli e di responsabilità, per arbitrarie intrusioni nelle aree delle attribuzioni normativamente definite, per inefficienze e disservizi di vario genere.

Ai danni derivanti da pronunzie di condanna della Amministrazione pubblica (c.d. "danno indiretto"), si aggiungono quelli, talora ben più consistenti, derivanti dal cattivo impiego delle risorse pubbliche, danni che in gran parte sfuggono ad ogni rilevazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti Vincenzo Apicella nella sua requisitoria del 24 giugno scorso dinnanzi alla Sezioni Riunite della Corte stessa, in occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato, rilevava che una percentuale non trascurabile della spesa pubblica è costituita da ingiustificabili "sprechi", aggiungendo significativamente l’amara riflessione che fenomeni del genere giammai sarebbero tollerati da una qualsiasi impresa privata.

L’ autorevole ed allarmante affermazione trova riscontro nelle indicazioni emergenti dalle valutazioni di molti fatti gestori portati alla cognizione della Procura regionale ligure.

Sotto altro aspetto è dato osservare come, con l’affermarsi di modelli gestionali di tipo aziendalistico, implicanti una forte attenuazione del valore strumentale e garantistico delle regole del procedimento, sia venuta affiorando negli stessi operatori pubblici, soprattutto ai livelli dirigenziali, una certa inquietudine per le responsabilità individuali legate all’impiego dei mezzi o agli esiti dell’attività gestionale.

Ed invero, nel sistema tradizionale erano solamente le "regole proprie" dell’azione amministrativa ad assicurare la bontà del risultato; era sufficiente, cioè, la mera osservanza delle norme del procedimento, congegnate in modo da assicurare il miglior risultato, perchè l’agente pubblico si sentisse sollevato da ogni responsabilità circa il concreto esito dell’attività svolta. A null’altro egli era tenuto.

Accade ora che situazioni personali di incertezza sui risultati di gestione, indotte dalla nuova realtà normativa, sfocino talora in comportamenti ingiustificatamente omissivi o atteggiamenti dilatori pregiudizievoli per il pubblico erario.

Sul punto mi corre il dovere di ricordare che le innovazioni normative introdotte dalla legge n.639 del 1996 hanno avuto lo scopo di contemperare, in un quadro ben definito di norme generali, l’ampiezza dei poteri del giudice della responsabilità amministrativa con l’esigenza di attenuare l’esposizione degli agenti pubblici al rischio di azioni risarcitorie, in modo da evitare situazioni soggettive inibenti l’assunzione di iniziative gestorie.

Le norme che restringono la responsabilità ai casi di dolo e di colpa grave, che sanciscono l’insindacabilità delle scelte rientranti nella discrezionalità amministrativa, che limitano la solidarietà passiva ai soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, per citare le più importanti, rappresentano un sicuro argine di garanzia, tanto per la tutela dell’Erario, quanto per lo svolgimento sereno dell’attività amministrativa.

Si tratta di regole sostanziali che offrono all’istituto della responsabilità amministrativa una base di certezze giuridiche ed il modo di svolgersi in una prospettiva che sia - secondo l’argomentare del giudice delle leggi - "ragione di stimolo e non di disincentivo per dipendenti ed amministratori pubblici" (Corte costituzionale 20.11.1998, n.371; 30.12.1998, n.453).

D’altronde, nel clima più disteso che è seguito alla sospensione dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, l’evolversi del dibattito politico-istituzionale sui temi della giurisdizione contabile sembra rafforzare di più la convinzione della validità della nuova configurazione della responsabilità amministrativo-contabile secondo l’evoluzione normativa di cui la menzionata legge del 1996 rappresenta il punto finale di approdo.

Peraltro l’esperienza giudiziaria maturata nel decorso anno anche alla luce dei giudizi giunti a definizione suffraga tali convincimenti.

Certo non possono nascondersi le oggettive difficoltà che peculiari e complesse fattispecie frappongono al raggiungimento di univocità di giudizi nella valutazione della "colpa grave", non automaticamente deducibile dal mero raffronto con gli obblighi di servizio astrattamente previsti. Ma proprio l’inevitabile presenza di tali difficoltà ha indotto ad accrescere l’impegno (nel momento istruttorio come nella fase decisoria) per indagini ed analisi sempre più accurate e penetranti alla ricerca di ogni circostanza e di ogni elemento utili a chiarire, in modo coerente con i valori di giustizia, i risvolti delle condotte amministrative.

In tale arduo e delicato compito è stata di valido ausilio la copiosa giurisprudenza elaborata (specialmente nel 1999) dalla Corte dei conti, sempre più attenta, nell’esercizio delle sue funzioni, all’evolversi della realtà amministrativa, ben conscia della delicatezza del proprio ruolo nell’ordinamento dello Stato.

Un ruolo che sembra destinato a rafforzarsi se si guarda agli essenziali principi che informano gli ordinamenti e le strategie della politica finanziaria dei Paesi dell’Unione europea e, nell’ambito dell’ordinamento interno, all’interesse mostrato dai più recenti interventi legislativi per le funzioni e l’organizzazione della Corte dei conti.

Mi riferisco - quanto a questi ultimi - alle norme istitutive in Sicilia di una Sezione giurisdizionale regionale di appello (D.L.vo 18 giugno 1999, n.200) ed a Bolzano della Sezione giurisdizionale ed annessa procura (D.L.vo 14 giugno 1999, n.212), nonchè alle disposizioni attributive alla Corte di amplissima potestà regolamentare nella organizzazione degli organi adibiti a compiti di controllo (D.L.vo 30 luglio 1999, n.286).

Non sembra inutile, inoltre, ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito, con richiamo all’art. 103, comma 2, della Costituzione, il valore tendenzialmente generale della giurisdizione della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica (tradizionalmente intesa come comprensiva dei giudizi di conto e di responsabilità), affermando la sua estensione anche sui conti degli agenti contabili operanti presso i Consigli regionali (SS.UU. civili, 19 luglio 1999, n.461/99).

Resta, invece, sottratta al sindacato del giudice contabile, in ragione dell’immunità prevista per i consiglieri regionali dall’art. 121, comma 2, Cost. - secondo quanto riaffermato dalla Corte Costituzionale in una sua ancor più recente sentenza (n.392 del 22 ottobre 1999) - l’attività di gestione dei fondi da parte degli uffici di presidenza del Consiglio regionale, sempre che tale attività non si ponga in termini di estraneità rispetto all’autonomia funzionale propria del Consiglio medesimo.

Premesse queste brevi notazioni di carattere generale, cui ho ritenuto di far cenno per un aggiornato quadro della realtà operativa ed istituzionale in cui opera questa speciale magistratura, passo all’esposizione più puntuale degli elementi informativi sullo stato della giustizia pensionistica e contabile in Liguria a conclusione dell’anno 1999.

L’esigenza di una corretta informazione mi impone di precisare che i fenomeni ed i fatti illeciti menzionati nella relazione vanno intesi come momenti patologici di attività gestionale oggetto di segnalazione alla Procura regionale, come tali non idonei a fornire parametri di valutazione per la realtà amministrativa dell’intera regione, che è doveroso presumere conforme alle attese dei cittadini ed ai canoni della buona amministrazione.

 

 

2. L’attività della Sezione giurisdizionale.

 

a) contenzioso pensionistico.

Come negli scorsi anni, le energie della Sezione giurisdizionale sono state prevalentemente impiegate nella trattazione dei numerosi ricorsi in materia pensionistica che ancora rappresentano un grosso e difficile nodo per la Corte dei conti.

E’ assai spiacevole dover prendere atto dell’assoluta impossibilità di assicurare entro un breve arco di tempo, nonostante l’impegno dei magistrati, l’eliminazione del notevole arretrato venutosi formando negli anni passati per effetto delle riaperture legislative dei termini di ricorso ed in conseguenza di un sistema processuale che porta ad incentivare le impugnazioni.

Non starò a ripetere le preoccupate osservazioni già più volte espresse in questa sede sulle deprecabili conseguenze di una giustizia pensionistica che sacrifica i ricorrenti a lunghi anni di snervante attesa e che fa correre allo Stato italiano il rischio di vedersi chiamato a risponderne innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, come è già accaduto.

E’ chiaro ormai che misure di solo tipo organizzatorio - che pur sono state responsabilmente attivate su impulso dello stesso Consiglio di Presidenza della Corte dei conti - non sono sufficienti a risolvere "in radice" il problema, tenuto conto delle attuali dimensioni del corpo magistratuale e della diversificazione delle funzioni dell’Istituto che ne impedisce l’attribuzione cumulativa a singoli magistrati.

Occorrono interventi legislativi mirati che, sull’esempio della riforma recentemente varata per i Tribunali della giurisdizione ordinaria, rivedano la struttura dell’organo giudicante, puntando sul funzionamento anche "a composizione monocratica" delle Sezioni giurisdizionali e sullo snellimento del processo pensionistico anche attraverso una rivisitazione del regolamento di procedura risalente al 1933.

D’altronde, non sembra potersi dubitare della piena applicazione alla giurisdizione in materia di pensioni pubbliche del principio della "ragionevole durata" del processo recentemente inserito nel novellato art.111 della Costituzione repubblicana (legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2).

Un primo traguardo potrà già essere raggiunto con l’entrata in vigore della norma inserita nel disegno di legge di iniziativa governativa n.5956 in materia di giustizia amministrativa (approvato dal Senato il 22 aprile 1999) che estende al processo pensionistico le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali.

E’ da segnalare, a tal proposito, che attendono da lungo tempo una definizione processuale alcune centinaia di ricorsi in materia di pensioni di guerra prodotti da persone nel frattempo decedute e solo recentemente trasferiti dalla sede centrale della Corte alla Sezione giurisdizionale della Liguria.

A tale tardivo ed imprevisto invio è in parte dovuto l’apparente incremento annuale del contenzioso pendente presso la Sezione ligure, che ha visto i ricorsi del ruolo generale passare da 6.903 del 1998 a 7.805 nel 1999, mentre è dato registrare un maggiore sforzo produttivo dei giudici con la definizione di un numero più che doppio di cause rispetto all’anno precedente (da 419 sentenze si è passati a 1.087).

Nel prospetto statistico (all. A), al quale faccio rinvio, sono riassunti i dati relativi all’attività giurisdizionale nel settore pensionistico.

 

 

b) contenzioso di responsabilità.

Per quanto riguarda l’attività in materia di responsabilità amministrativo-contabile la Sezione giudicante ha confermato in linea prevalente le impostazioni accusatorie ed i criteri di valutazione della Procura regionale, propendendo in limitati casi per l’integrazione probatoria ed in genere per l’esercizio dei poteri sindacatori tipici della giurisdizione contabile.

Non sono state accolte le richieste di risarcimento del danno "non patrimoniale" per grave perdita di prestigio della Amministrazione avanzate dalla procura regionale in conseguenza di fatti delittuosi particolarmente gravi commessi da pubblici dipendenti.

I giudici, pur affermando la propria giurisdizione già riconosciuta dalla Corte di Cassazione, hanno escluso la sussistenza di danni in assenza di costi concretamente sostenuti dall’amministrazione per il recupero della propria immagine (sent. n.529/R/99 del 10.5.1999; n. 655/EL/99 del 9.6.1999)

Sul punto la Procura (che avverso alcune pronunce ha interposto appello) si attende un ripensamento giurisprudenziale nello spirito di una lettura delle sentenze della Suprema Corte più aderente al principio della effettività della giurisdizione riconosciuta in materia al giudice della responsabilità amministrativa.

D’altronde esistono già indirizzi della giurisprudenza che - muovendo dal presupposto della certezza ontologica del danno all’immagine sicuramente riscontrabile, per il principio di immedesimazione organica, nei più gravi delitti dei pubblici ufficiali - indicano nella valutazione equitativa del giudice (art. 1226 c.c.) lo strumento di quantificazione del danno in difetto di un progetto ripristinatorio specificamente adottato dalla amministrazione danneggiata (Corte dei conti, sez. Umbria 28 maggio1998, n.501; Sez. Lazio 16 ottobre 1998, n.2218; Sez. Basilicata, 10 febbraio 1998, n.28).

Nel 1999 la Sezione regionale ha pubblicato 38 sentenze, di cui 20 di condanna, 3 di cessazione della materia del contendere per rifusione del danno in corso di giudizio, 10 di assoluzione, 1 per difetto di giurisdizione e 4 in materia di giudizio di conto.

Ha, inoltre, pronunziato, su conformi conclusioni del Pubblico Ministero, l’estinzione di 323 giudizi di conto.

I danni per i quali è stata pronunciata condanna, ivi compresi quelli risarciti a conclusione di procedimenti monitori, ammontano complessivamente a lire 1. 954. 842. 819.

Tra i più gravi fatti illeciti per i quali i giudici hanno emesso sentenza di condanna vanno ricordati quelli relativi ad episodi di corruzione in occasione di appalti pubblici e di verifiche fiscali, a gravi irregolarità commesse in un concorso pubblico (poi annullato) per favorire alcuni candidati, ad ammanchi di cassa, ad omessi versamenti in tesoreria ed appropriazione di somme riscosse, a comportamenti fraudolenti di dipendenti pubblici volti ad ottenere retribuzioni o rimborsi indebiti, ad episodi di assenteismo, alla irregolare e negligente gestione di un’opera pubblica rimasta incompiuta.

Merita anche segnalare, per la novità dei principi di diritto affermati, la decisione che ha definito il giudizio di responsabilità (per la prima volta instaurato ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge n.20 del 1994) contro un dirigente che aveva omesso di denunciare tempestivamente alla procura regionale un fatto dannoso prodotto da dipendenti dell’amministrazione, lasciando maturare il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.

Il Collegio giudicante ha escluso la fondatezza dell’azione risarcitoria per tale condotta omissiva non essendo stata provata in giudizio la responsabilità amministrativa (sotto il profilo soggettivo del dolo o della colpa grave) dei soggetti autori del fatto dannoso, nei confronti dei quali non era stato possibile esercitare l’azione diretta di danno a causa della tardiva denuncia (sentenza n.1155/EL/99 del 16.12.1999).

 

 

3. Attività della Procura regionale

 

A cinque anni dal suo primo insediamento la procura regionale purtroppo non può ancora contare su un assetto organico di personale adeguato alle esigenze di un ufficio con giurisdizione estesa all’intero territorio regionale.

Il carico di lavoro continua a pesare in modo notevole rispetto alle forze in campo.

Le dotazioni dell’ufficio di segreteria sono rimaste ferme ai livelli dell’anno precedente con una consistenza di 10 impiegati in effettivo servizio a fronte di un contingente di 19 posti in pianta organica (escluso il dirigente che esercita le funzioni in modo saltuario ed aggiuntivo rispetto ad altra prevalente attività svolta presso gli Uffici centrali della Corte in Roma).

Si deve all’alto senso di responsabilità ed all’encomiabile impegno delle poche unità di personale amministrativo il buon funzionamento dell’attività di segreteria ed il rispetto delle prescritte scadenze.

Ancor più grave si presenta la situazione del personale di magistratura ridottosi a due sole unità (compreso il procuratore regionale), essendo andati deserti i concorsi interni per la copertura del posto lasciato dal terzo magistrato passato alle funzioni giudicanti.

Quanto un tale stato di cose possa nuocere all’esercizio della giurisdizione è facile immaginare.

A soffrirne è certamente il principio di obbligatorietà e di effettività dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile.

Questo principio basilare può trovare piena attuazione solamente in un sistema efficiente di giustizia in cui la struttura giudiziaria sia in grado di esaminare e valutare attraverso una approfondita attività di indagine la "totalità" dei fatti illeciti portati alla sua cognizione.

Solo in tali condizioni è possibile - nel rispetto anche del principi costituzionali di eguaglianza e di imparzialità - pervenire entro il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad una decisione finale (archiviazione o citazione in giudizio) per ognuno dei fatti illeciti segnalati, nessuno escluso.

In una realtà difficile come quella accennata può accadere che situazioni dannose per l’Erario, non immediatamente percepibili nella loro effettiva consistenza, sfuggano alle iniziative giudiziarie del pubblico ministero, stante l’oggettiva impossibilità di approfondire tutte le notizie di danno ed, in caso di avvicendamenti nella funzione inquirente, la notevole difficoltà di ripresa del lavoro istruttorio da parte del magistrato subentrante che deve esaminare la documentazione dei fascicoli man mano formatasi fin dalle fasi iniziali delle indagini.

Un evento relativamente confortante in tale contesto operativo è rappresentato dalla diminuzione del numero delle denunce di danno che nel 1999 ha segnato una sensibile inversione di tendenza rispetto alla progressiva crescita registratasi nel quinquennio.

Sono, infatti, pervenute 1.024 denunce, contro le 2674 del 1998, le 2466 del 1997 e le 1697 del 1996.

Devo, tuttavia, annotare che ad influenzare il dato statistico possono aver contribuito il nuovo sistema semplificato di presentazione a scansione semestrale (e dunque posticipata) delle denunce di danni minori (principalmente per i danni sofferti dagli automezzi in dotazione alle pubbliche amministrazioni) ed il graduale esaurirsi del vasto piano di revisione dei trattamenti pensionistici di invalidità civile che ha portato ad una sensibile diminuzione dei provvedimenti di revoca segnalati dal Ministero del Tesoro.

Il volume dei più importanti atti giudiziari emessi nel 1999 comprende, come può leggersi nell’allegato prospetto (Tab. "B"), 642 atti istruttori, 79 audizioni personali, 98 atti di contestazione formale di presunti illeciti (cosiddetti "inviti a dedurre"), 42 atti di citazione in giudizio e 4 appelli.

I provvedimenti di archiviazione sono stati 1463, di cui 909 per difetto dell’elemento soggettivo, 304 per insussistenza del danno e 250 per assoluta infondatezza della denuncia.

Le persone citate in giudizio sono state complessivamente 80, di cui 56 dipendenti pubblici e 24 amministratori, per un ammontare complessivo di presunti danni alla finanza pubblica pari a lire 5.874.390.785.

Sono da aggiungere, poi, i risultati dell’azione recuperatoria intrapresa in via amministrativa nel corso dei procedimenti istruttori dalle Amministrazioni danneggiate, nonchè gli effetti dissuasivi o autocorrettivi che in genere conseguono alla semplice presentazione di denunce di danno.

Ciò non fa che confermare ancora una volta la validità del ruolo di efficace prevenzione della giurisdizione contabile, un ruolo che esige prontezza nell’avvio delle indagini in modo da porre l’Amministrazione in grado di conoscere, quanto prima possibile, le deviazioni illecite ed in genere le anomalie della gestione.

E’ evidente come tale funzione preventiva è condizionata "in primis" dal tempestivo adempimento della formalità della denuncia da parte del soggetto obbligato e poi dalla solerzia dell’Amministrazione danneggiata nell’adottare le misure più appropriate per rimuovere o contenere - appena avutane conoscenza - le situazioni di danno oggetto di accertamenti.

Le somme rientrate nel corso del 1999 per iniziative degli enti danneggiati o per spontaneo versamento dei presunti responsabili ammontano a lire 383.438.000.

 

 

4. Aspetti rilevanti dell’attività illecita oggetto di indagine

 

4.1 - Illeciti penali. La Procura regionale ha dedicato attenzione preferenziale, secondo una linea di tendenza costantemente seguita, agli eventi di danno coincidenti o connessi con reati contro la Pubblica Amministrazione oggetto di segnalazione da parte delle Procure della Repubblica.

Nel 1999 sono proseguite le iniziative giudiziarie nei confronti dei funzionari dell’INPS responsabili di gravi alterazioni all’archivio informatico, già sottoposti a processo penale, ed è stato dato ulteriore impulso ai procedimenti nei confronti dei numerosi militari responsabili di truffa ai danni dell’Amministrazione della Difesa per aver indotto gli uffici liquidatori ad effettuare, sulla base di false fatture, indebiti rimborsi per inesistenti operazioni di trasloco.

Debbo rilevare un netto calo rispetto agli anni precedenti del numero delle segnalazioni da parte delle Procure della Repubblica di reati produttivi di danno erariale, mentre sembra diffondersi sempre di più la prassi di denunciare fatti penalmente rilevanti con esposti intestati anche alla Procura regionale di questa Corte.

La Magistratura penale (ordinaria e militare) ha, infatti, segnalato nel 1999 appena 3 reati di concussione, 2 di peculato, 1 reato di abuso d’ufficio, 1 di falso e 20 reati di truffa militare ai danni dello Stato.

Se si tiene conto delle scarse ed incerte iniziative intraprese dalla classe dirigente per la prevenzione della corruzione, si è indotti a pensare che, a parte quanto è riconducibile all’effetto dissuasivo della repressione giudiziaria, l’abbassamento del numero dei delitti da parte dei pubblici ufficiali in danno all’Erario sia anche un effetto di ricaduta delle misure che hanno mutato il quadro di funzionamento del sistema amministrativo con la nuova disciplina del personale, con lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa, con l’introduzione di nuovi sistemi di valutazione della condotta gestionale.

A parte i fatti penalmente rilevanti, i campi di indagine che nel 1999 hanno impegnato l’attività inquirente attengono a diversi settori dell’attività amministrativa ed a grandi linee possono ricondursi ad illeciti nella realizzazione delle pubbliche entrate, ad illeciti nella erogazione della spesa ed a comportamenti antidoverosi nell’attività giuridica o materiale.

 

 

4.2 -Illeciti nella gestione delle entrate. Nel versante della mancata acquisizione delle entrate pubbliche si collocano le istruttorie per irregolare accertamento di tributi locali e per mancata riscossione di altri proventi patrimoniali.

L’avvio del procedimento di responsabilità è valso in alcuni casi ad attivare, dopo anni di colpevole inerzia, iniziative ed azioni recuperatorie per la realizzazione dell’entrata.

Il fenomeno riguarda prevalentemente gli enti locali.

Grave situazione di trascuratezza è stata riscontrata nella gestione dell’acquedotto di alcuni Comuni, dove per svariati anni gli amministratori (e in un caso l’istituto-tesoriere) non si erano curati di far affluire nelle casse dell’ente i canoni iscritti a ruolo. Gli accertamenti effettuati dal Nucleo di Polizia Tributaria su delega della procura regionale, hanno indotto, in un caso, la stessa Amministrazione comunale ad avviare una estesa azione di recupero nei confronti degli utenti inadempienti con conseguente sensibile riduzione del danno (la citazione in giudizio dei responsabili del mancato introito è stata limitata alla parte residua dei canoni non riscossi).

Alla stessa tipologia può ascriversi, pur con caratteristiche di inusitata illiceità, il comportamento arbitrario di un amministratore comunale che ha ritenuto di annullare, senza alcun fondamento, una contravvenzione elevata da ufficiali di Polizia Giudiziaria per infrazione a norme sanitarie di profilassi bovina.

Il fatto assume connotati di gravità non tanto per il danno (di non rilevante entità) arrecato alla Unità Sanitaria Locale per l’omessa acquisizione della sanzione pecuniaria, quanto per la situazione di impunità creata attorno a comportamenti pericolosi per la salute pubblica e potenzialmente produttivi di danni maggiori in caso di reiterazione o di emulazione, ipotesi queste affiorate dall’attività istruttoria.

Altra fattispecie ricorrente di danno erariale, oggetto di accertamenti istruttori, è quella concernente la perdita di maggiori imposte - talvolta anche di consistente entità - per tardiva notificazione degli avvisi di accertamento tributario da parte dei Comuni incaricati dall’Amministrazione finanziaria.

Appare indispensabile che i funzionari comunali riservino maggiore attenzione al particolare servizio cui sono preposti, ma è altresì necessario che l’Amministrazione finanziaria invii con congruo anticipo gli atti per la notifica e provveda con personale proprio, anzichè a mezzo di messo comunale, alle operazioni di notifica quando è molto prossimo a scadere il termine di decadenza del potere di accertamento.

 

 

4.3- Illeciti nella gestione della spesa. La tipologia degli illeciti riguardanti la gestione della spesa è la più varia ed interessa vari settori della attività amministrativa soprattutto degli enti locali ed istituzionali.

Le istruttorie tendono ad accertare le cause dei ritardati pagamenti cui conseguono forti aggravi di spese per rivalutazione, interessi e spese di giustizia, con effetti talora incidenti negativamente sugli equilibri delle gestioni.

E’ sconfortante constatare come da parte di funzionari ed amministratori non si avverta la percezione della gravità delle conseguenze economiche legate al ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ritardo che si traduce inevitabilmente in ingiusti oneri aggiuntivi di spesa per i bilanci ed in conseguente sottrazione di ordinarie risorse ai fini pubblici.

Nell’ambito dei procedimenti di spesa sono venuti in evidenza comportamenti gestori produttivi di danno pur in presenza di avvertimenti o segnali contrari di organi di qualificata competenza tecnica o in stridente consapevole violazione di regole univocamente interpretabili in base a consolidati indirizzi giurisprudenziali.

 

 

4.3.1 - Debiti fuori bilancio degli enti locali. In materia di debiti fuori bilancio degli enti locali affiorano ancora incertezze sui criteri di applicazione delle recenti disposizioni legislative che ne hanno reso il riconoscimento più coerente con i principi generali che presiedono all’azione di arricchimento senza giusta causa e con la natura non formale della responsabilità amministrativo-contabile (art.5 del D.L.vo 15 settembre 1997, n. 342).

Accade non infrequentemente che il riconoscimento della legittimità del debito pronunciato dagli organi deliberanti sotto la spinta delle intimazioni ricevute dai creditori a distanza di anni dallo svolgimento della prestazione venga esteso all’intera spesa, demandando, poi, alla procura regionale della Corte dei conti le iniziative giudiziarie per "la rivalsa" nei confronti dell’amministratore o del funzionario, autore della irregolare ordinazione, per la parte non corrispondente alla utilità ricevuta dall’amministrazione.

Viene, in tal modo, impropriamente trasferita dalla sede amministrativa a quella giudiziaria la applicazione in concreto della nuova regola che consente di riconoscere (e di pagare) entro i "limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente" i debiti per l’acquisizione di beni e servizi contratti senza il preventivo atto autorizzativo e contestuale impegno contabile.

Sul punto si avverte l’esigenza di maggiore chiarezza anche a livello di indirizzi giurisprudenziali, mentre si attende una pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità sollevata nei confronti della novellata norma per la parte in cui non prevede la sua efficacia retroattiva.

L’attività istruttoria conclusa nel 1999 sul filone di indagine ha portato alla chiamata in giudizio di amministratori e funzionari di quattro Comuni delle province di Genova e di Imperia.

Merita segnalazione, per l’interessante principio affermato, la sentenza n.1141/EL/99 della Sezione giurisdizionale della Liguria che, in caso di spesa per lavori di pubblica utilità ordinati senza deliberazione di impegno contabile, riconduce il danno erariale al c.d. "utile di impresa" quantificabile nel 10 per cento della spesa complessivamente sostenuta dall’Amministrazione.

 

 

4.3.2 - Consulenze. Un settore di attività amministrativa che continua ad essere segnalato come fonte di spreco di risorse è quello delle consulenze esterne.

I motivi a base delle denunce riflettono la preoccupata sensazione che le collaborazioni esterne non trovino sempre giustificazione in effettive carenze di figure professionali all’interno degli apparati pubblici.

L’attività istruttoria, condotta necessariamente attraverso le fonti informative delle amministrazioni interessate, risente della oggettiva difficoltà di porre a raffronto le più recenti aperture legislative sull’ampiezza applicativa dell’istituto con i criteri fissati dalla giurisprudenza per delimitarne gli ambiti di ammissibilità. D’altronde, scarso o del tutto assente è l’ausilio di strumenti normativi di rango secondario cui attingere elementi più puntuali di valutazione della condotta amministrativa anche sotto il profilo soggettivo della responsabilità.

 

 

4.3.3 - Trattamento economico dei pubblici dipendenti. In materia di trattamenti economici di pubblici dipendenti gli accertamenti della procura si sono indirizzati verso erogazioni a carattere indennitario o stipendiale segnalate come non dovute per assenza di requisiti funzionali o soggettivi ed in alcuni casi originate da comportamenti fraudolenti degli stessi beneficiari.

Fra queste ultime va evidenziata la condotta gravemente illecita di un dipendente comunale - poi licenziato in tronco dall’Amministrazione - il quale aveva potuto fruire per alcuni anni dell’assegno per il nucleo familiare dichiarando falsamente l’assenza di reddito lavorativo del coniuge.

E’ ancora da segnalare il ricorrente malcostume di pubblici impiegati che, con il concorso compiacente di privati esercenti, riescono ad ottenere rimborsi per pernottamenti in albergo non avvenuti o per pasti non consumati.

 

 

4.3.4. - Ammanchi di cassa e perdita di beni. Nell’ambito dell’attività implicante maneggio di denaro e di valori si registra un incremento di denunce per ammanchi di cassa e perdita di beni, alcuni dei quali riconducibili ad attività peculatorie degli agenti contabili o dei loro fiduciari. Le istruttorie in corso o già definite nel corso dell’anno non sempre hanno potuto giovarsi, a causa della ristrettezza dei tempi imposta dalla prescrizione, degli esiti delle indagini penali.

Tale grave tipologia di illecito ripropone l’esigenza di una più attenta vigilanza sulle gestioni contabili da attuarsi prioritariamente attraverso attente verifiche di cassa, la cui periodicità purtroppo non sempre viene rispettata, nonchè attraverso misure organizzatorie e normative idonee ad impedire abusi e distrazioni di fondi.

La procura ha promosso giudizio di responsabilità in relazione ad ammanchi di cassa nella gestione di una farmacia comunale con un danno di lire 245 milioni per l’ente locale ed ha concluso il procedimento istruttorio per gravi irregolarità contabili - già oggetto di procedimento penale - presso un Dipartimento universitario comportanti un danno erariale di oltre 89.000.000 di lire.

Gravi trascuratezze sono state riscontrate nella emissione e pagamento dei titoli di spesa con responsabilità involgenti anche l’operato dei servizi di tesoreria.

Situazioni irregolari nella condotta dei consegnatari dei beni e nella tenuta degli inventari hanno reso difficoltosa l’attività di controllo dell’acquisizione e della utilizzazione dei beni, favorendone in qualche caso la distrazione o il furto.

 

4.3.5 - Le opere incompiute ed inutilizzate. I fenomeni delle opere non realizzate o rimaste inutilizzate tendono a ridimensionarsi in conseguenza dei nuovi modelli gestionali informati a criteri di efficienza e di economicità e proiettati verso l’obiettivo di assicurare risultati positivi dell’azione amministrativa.

Alle 13 istruttorie in corso si sono aggiunte nel 1999 solamente quattro denunce.

Ciò induce a ritenere che la più recente evoluzione legislativa in materia di opere pubbliche, maturata alla luce delle negative esperienze del passato e delle distorsioni dei meccanismi finanziari fra centro e periferia, cominci a dare i primi frutti incidendo su alcune delle cause che hanno contribuito al verificarsi di inefficienze e sprechi di pubblico denaro (insufficienza di mezzi finanziari, carenze di programmazione, inadeguatezza di progettazioni, diluizione delle responsabilità).

E’ giunto a conclusione nel 1999 il procedimento di responsabilità per un danno accertato di oltre 3 miliardi e 750 milioni relativo a due opere progettate per migliorare la viabilità attorno al Mercato dei Fiori di San Remo: l’ampliamento della via Frantoi Canai rimasta incompiuta e solo in parte utilizzabile per le esigenze del traffico e la costruzione non completata di un sottopasso allo stato attuale assolutamente inutile ed insuscettibile di qualsivoglia utilizzazione.

Si tratta di un caso eclatante di fallimento dell’azione amministrativa e di sperpero di pubblico denaro con effetti economici che vanno oltre l’importo dell’azione risarcitoria se si considera che, a parte l’inutilità della spesa sostenuta per i lavori eseguiti, le finanze del comune (e, dunque, la collettività civica) sono state sterilmente gravate di un mutuo con un carico di soli interessi pari a 6 miliardi.

Altra importante istruttoria è stata avviata per individuare i responsabili del danno derivante dalla mancata costruzione dell’ impianto di depurazione delle acque reflue, per la cui realizzazione era stato costituito un consorzio fra i Comuni interessati fin dai primissimi anni ‘80. I gravissimi ritardi che hanno preceduto e seguito l’ affidamento dell’ appalto hanno determinato, infatti, ingenti spese senza che ne sia derivata alcuna utilità per gli enti locali e le popolazioni interessate.

 

 

4.3.6 - Spesa farmaceutica e di assistenza sanitaria. E’ proseguita nel 1999 l’istruttoria su gravi irregolarità nella gestione della spesa per l’ assistenza farmaceutica convenzionata, iniziata nel 1998.

Dall’ esame della copiosissima documentazione, dalle audizioni di numerosi assistiti, medici convenzionati, medici ospedalieri e farmacisti - attività svolte con la collaborazione del Nucleo regionale di Polizia Tributaria e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, delegati alle indagini - sono emerse molteplici fattispecie di illecito, delle quali alcune penalmente rilevanti già oggetto di denunzia alla competente Procura della Repubblica.

In materia di assistenza sanitaria integrativa nell’ ambito di una A.S.L., accertamenti istruttori sono stati avviati per individuare le cause e le eventuali responsabilità dell’ anomalo incremento della spesa per gli anni dal 1997 al 1999 apparentemente determinato da rapporti convenzionali instaurati con l’Associazione dei titolari di farmacia e dalla mancanza di adeguati controlli.

 

 

4.4 - Comportamenti omissivi. Non minore rilievo finanziario assumono tra gli eventi di danno quelli riconducibili a comportamenti omissivi di pubblici funzionari a fronte di doveri gestionali per la tenuta e conservazione dei beni o per l’osservanza di obblighi inderogabilmente posti dalla legge e, comunque, connessi con l’esercizio di pubbliche funzioni.

In tale area di illecito si collocano i casi accertati di omesso versamento di contributi previdenziali alla Casse pensionistiche per il personale in attività di servizio ovvero di omesso adattamento dei locali alle norme antinfortunistiche a tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori con conseguente comminazione di sanzioni pecuniarie.

Quando i comportamenti omissivi infrangono la legge penale ne devono rispondere personalmente gli autori dell’illecito, ma accade sovente nell’amministrazione locale che la sanzione pecuniaria venga accollata ingiustamente alle finanze dell’ente anziché rimanere nella sfera patrimoniale del soggetto responsabile. La procura ha in corso accertamenti istruttori per fattispecie del genere ed in un caso di reato contravvenzionale ha già emesso atto di citazione.

In materia di attività contrattuale è stata perseguita, per un danno all’ente di lire 45.000.000, la condotta gravemente omissiva di un segretario comunale che, prima di rogare l’atto negoziale, non effettuò le necessarie visure ipotecarie e catastali dell’ immobile acquistato in permuta dall’Amministrazione e poi rivelatosi appartenere a soggetto diverso dall’apparente proprietario.

 

 

4.5 - Altri fatti illeciti

 

Fra le altre ipotesi di danno erariale, oggetto di accertamento istruttorio, mi limito a ricordare quelle concernenti l’illegittimo ricorso alla trattativa privata nell’attività negoziale, i ritardi e le irregolarità nelle procedure espropriative, la mancata vigilanza sugli alunni nel corso dell’attività scolastica, la concessione di indebiti trattamenti di invalidità, le perdite dei beni del patrimonio storico ed artistico, l’utilizzo a fini personali di beni dell’Amministrazione.

Numerose e ed in gran parte non giustificate da esigenze di servizio o da motivi di urgenza risultano le colpose infrazioni alle norme della circolazione stradale commesse dai conducenti degli autoveicoli in dotazione alle pubbliche amministrazioni.

I danni patrimoniali che ad esse conseguono costituiscono un dato nel complesso economicamente rilevante che sfugge all’azione di recupero in sede giudiziale stante la difficoltà di provare la gravità della colpa per la molteplicità dei fattori di rischio e di pericolo oggettivamente presenti nella attività materiale di guida. Alla emissione di atti di citazione la Procura è pervenuta nei pochi casi in cui è stato possibile dimostrare attraverso una esatta ricostruzione della dinamica degli incidenti la particolare spericolatezza e spregiudicatezza del comportamento del conducente (eccesso di velocità, attraversamento di incrocio con semaforo rosso senza uso dei segnali di emergenza)

 

 

5 - Attività decentrata del controllo.

 

Non può mancare nella relazione sullo stato della giustizia contabile e pensionistica un accenno sull’attività decentrata di controllo della Corte dei conti svolta dagli uffici della Delegazione regionale e del Collegio regionale di controllo, entrambi operanti in posizione organizzativa e funzionale autonoma sia fra di loro che rispetto alla giurisdizione di responsabilità.

Il Collegio presenterà al Consiglio regionale, come ha già fatto lo scorso anno, il suo "referto" sull’esito della programmata attività di controllo che nei confronti dell’Amministrazione regionale è limitato, per dettato legislativo e nel rispetto dell’autonomia costituzionalmente garantita, al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

L’ufficio della Delegazione, cui è demandata l’attività di controllo su atti e attività dell’amministrazione periferica dello Stato, ha completato nel 1999 l’indagine sulle locazioni attive e passive avviata nell’anno precedente in base al programma deliberato dall’Adunanza plenaria della Corte (delibera 11 del 26.2.1999)

La complessa istruttoria ha coinvolto oltre 1200 immobili gestiti da varie amministrazioni statali di cui 270 condotti in locazioni e 960 concessi in locazione ad usi abitativi ed è finalizzata ad approfondire problemi di essenziale valore strumentale per una corretta e proficua gestione, quali quelli attinenti ai sistemi di inventariazione dei cespiti, alla rilevazione aggiornata delle loro vicende, al collegamento fra diversi livelli amministrativi.

Nell’esercizio del controllo preventivo e successivo di legittimità la Delegazione ha ritenuto regolari, ammettendoli al visto, 1569 atti su 2.829 sottoposti al suo esame ed ha formulato 122 rilievi.

Quanto alle problematiche legate alla coesistenza a livello regionale delle due strutture di controllo, già oggetto di riflessione nella relazione dello scorso anno, è da segnalare un importante elemento di novità che fa prevedere un loro definitivo superamento a breve termine.

L’occasione è offerta dal D.L.vo 30 luglio 1999, n.286, che, nel disciplinare con disposizioni di carattere generale la materia dei controlli "interni" - tipologicamente identificati nel controllo di regolarità amministrativa e contabile, nel controllo di gestione, nella valutazione della dirigenza e nel controllo strategico - ha previsto, all’art. 3, l’attribuzione alla Corte della potestà di regolamentare, anche in deroga alle previgenti disposizioni di legge, le proprie strutture di controllo ed i relativi organi di supporto, al dichiarato fine di adeguarne l’organizzazione al riordinato sistema dei controlli.

Riconosciuto così sul piano legislativo quel potere autoorganizzativo che la Corte aveva già esercitato sul fondamento normativo dell’art. 4 della legge n.20 del 1994 con la istituzione dei collegi regionali di controllo ottenendo il successivo avallo della Corte costituzionale ( sent. 12-20 maggio 1999, n.181), nessun ostacolo dovrebbe frapporsi alla unificazione delle articolazioni periferiche del controllo attraverso l’istituzione di Sezioni regionali del controllo.

Tale modello di decentramento organizzativo già oggetto di apposito schema legislativo all’attenzione del Parlamento, sarà in grado di assicurare - in parallelo con le Sezioni giurisdizionali regionali operanti per il contenzioso pensionistico e di responsabilità - l’adeguamento del controllo della Corte al processo di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, di cui il riordinato sistema dei controlli interni è parte essenziale.

E’ auspicabile che la riorganizzazione delle strutture decentrate del controllo avvenga, però, nella più ampia prospettiva di una attività unitariamente intestata, comprendente sia il controllo sulla gestione previsto per tutte le pubbliche amministrazioni operanti in ambito regionale, sia le tradizionali forme di controllo preventivo e successivo di legittimità sugli atti dell’Amministrazione statale periferica.

L’integrazione sinergica tra controllo di legittimità e di regolarità contabile e controllo sui risultati della gestione in una visione quanto più possibile ampia della realtà amministrativa consentirebbe alle istituende Sezioni regionali della Corte di seguire, ciascuna nell’ambito della competenza territoriale, il funzionamento del nuovo sistema dei controlli interni previsto per tutte le pubbliche amministrazioni.

Sarebbe così possibile compiutamente verificare, ai fini del "referto" alle Assemblee legislative, il miglioramento dell’azione amministrativa che l’esercizio integrato del controllo interno - ai diversi livelli previsti dal menzionato D.L.vo n. 286 - dovrebbe costantemente stimolare, essendo quest’ultimo orientato - come è stato giustamente ricordato - non tanto a finalità "di garanzia", quanto prevalentemente a funzioni "di direzione" ("Lo stato dell’amministrazione pubblica a vent’anni dal rapporto Giannini", 16 novembre 1999).

* * *

 

Nel chiudere la relazione desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Magistratura ordinaria e militare, alle Autorità amministrative, ai rappresentanti e funzionari della regione e degli enti locali ed istituzionali che hanno corrisposto alle richieste istruttorie loro rivolte dalla Procura regionale a fini di giustizia.

Particolarmente preziosa e fattiva è stata la collaborazione, nell’attività istruttoria, del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza attraverso la Sezione "Accertamento danni erariali" e dell’Arma dei Carabinieri, ai quali rivolgo un grato apprezzamento.

Mi sembra doveroso in questa sede ricordare il notevole contributo di esperienza e di professionalità che gli Avvocati hanno saputo dare, nell’ esercizio del loro ministero, alla amministrazione della giustizia pensionistica e contabile.

Un grazie particolarmente sentito devo, infine, rivolgere ai colleghi magistrati, ai dirigenti, ai funzionari e agli impiegati di tutti gli Uffici liguri della Corte, per il qualificato e generoso impegno e per la tensione morale con cui hanno affrontato il notevole lavoro e le oggettive difficoltà di una struttura decentrata che ancora stenta a raggiungere livelli stabili ed adeguati di personale.

E qui non posso non rivolgere un rinnovato appello agli organi di governo dell’Istituto perchè nella distribuzione del personale siano maggiormente considerate le esigenze dell’esercizio decentrato della giurisdizione. Sono necessarie misure di riequilibrio che pongano termine, nell’interesse generale della giustizia, alle forti sperequazioni che fin’ora hanno caratterizzato la vita di gran parte delle strutture periferiche della Corte, tra le quali è certamente compresa quella ligure.

Ringrazio le Autorità e tutti i presenti per l’attenzione cortesemente prestata e La prego, signor Presidente, di voler dichiarare ufficialmente aperto per la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Liguria l’anno giudiziario 2000.

 

 

QUADRO STATISTICO

Tab. A

 

ATTIVITA’ DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

 

a) attività giurisdizionale in materia pensionistica:

 

- ricorsi in carico al 1 gennaio 1999................................. 6.839

 

- ricorsi pervenuti nell’anno 1999:

pensioni civili......................................................... 805

pensioni militari......................................................432

pensioni di guerra...................................................826

totale......................................................................... n. 2.063 (*)

 

- ricorsi definiti con sentenza di accoglimento................n. 229

- ricorsi definiti con sentenza di rigetto...........................n. 868

- ordinanze istruttorie......................................................n. 107

- sentenze o ordinanze in corso di deposito...................n. 85

 

- ricorsi pendenti al 31 dicembre 1999..........................n. 7.805

 

(*) di cui 1720 pervenuti dalla sede centrale in Roma o da altre Sezioni regionali.

 

b) attività giurisdizionale in materia di responsabilità amministrativo-contabile:

- sentenze di condanna pubblicate........................................n.20

- sentenze di assoluzione pubblicate.....................................n.10

- sentenze di cessata materia del contendere per rifusione

del danno in corso di giudizio.............................................n. 3

- ordinanze istruttorie depositate............................................n. 4

- giudizi non definiti al 31 dicembre 1999..............................n.73

- importo complessivo dei danni accertati con sentenze di

di condanna pubblicate nel 1999....................£. 1.954.842.819

- sequestri attivati negli anni precedenti

e non definiti con sentenza..............................£.2.156.081.760

 

c) giudizi di conto:

- conti definiti nel 1999.......................................................n. 327

 

 

 

 

 

Tab. B

 

ATTIVITA’ DELLA PROCURA REGIONALE

 

 

- vertenze in carico al 1 gennaio 1999.............................n. 2.075

- denunce pervenute nell’anno 1999................................n. 1.024

- vertenze archiviate nell’anno 1999.................................n.1.463

- atti istruttori.....................................................................n. 642

- inviti a dedurre................................................................n. 98

- audizioni personali.........................................................n. 79

- citazioni in giudizio.........................................................n. 42

- soggetti convenuti in giudizio..........................................n. 80

- appelli..............................................................................n. 4

 

- presunti danni erariali relativi a:

citazioni in giudizio emesse..........................£. 5.874.390.785

 

bulletsomme recuperate dagli enti danneggiati in via amministrativa, dopo l’avvio della istruttoria, ovvero rifuse spontaneamente dai presunti responsabili.......................................£. 383.438.500

 

 

Tab. C

 

ATTIVITA’ DELLA DELEGAZIONE REGIONALE

 

a) controllo preventivo di legittimità

decreti pervenuti................................................................ ....353

decreti registrati..................................................................... 361

rilievi.................................................................... ................... 63

 

b) controllo successivo di legittimità

decreti pervenuti.................................................................. 2476

decreti registrati................................................................... 1208

rilievi................................................. .......................................59