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REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 3 del 19/1/2000 In nome del Popolo ItalianoLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE composta dai seguenti magistrati: Giuliano MAZZEO Presidente Pelino SANTORO Consigliere - relatore Tommaso MIELE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di responsabilità iscritto al n. 145/R del registro di Segreteria instaurato, su citazione del Procuratore regionale presso questa Sezione, nei confronti del Sig. D.L.G. nato a Lanciano il 3 ottobre 1967, Appuntato dei Carabinieri in servizio presso il Servizio Centrale di Protezione, residente in Roma, via dei Genieri 80, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell'Interno dell'importo di £. 3.327.852, oltre gli interessi legali, per il danno conseguente ad infortunio automobilistico. Costituito in giudizio in data 11 novembre 1999 con il patrocinio dell'avv. Angelica Parente presso il cui studio, in Roma, via degli Scipioni 52, elegge domicilio. Uditi nella pubblica udienza del 2 dicembre 1999 il relatore, Consigliere Pelino SANTORO, l'avv. Angelica Parente, nonchè il sostituto Procuratore regionale, referendario Annunziata Francioso; Esaminati latto di citazione, le memorie di costituzione e difensive, gli atti e documenti tutti del fascicolo di causa; considerato in FATTO Con citazione depositata il 19 marzo 1999 la Procura Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il Sig. D.L.G., carabiniere scelto, per sentirlo condannare al risarcimento del danno complessivo di £. 3.327.852, in favore dell'amministrazione dell'Interno, conseguente a sinistro automobilistico. La citazione fa seguito all'invito a dedurre, notificato il 28 ottobre 1998 ed alle controdeduzioni giustificative prodotte in data 1 dicembre 1998 dall'invitato dopo che era andata deserta l'audizione personale fissata a sua richiesta. In particolare si addebita al convenuto che il giorno 21 aprile 1997, mentre era alla guida, in qualità di addetto alla conduzione dell'autovettura Alfa 75 targata Roma/9F6706, con a bordo la Dr.ssa M. Teresa Panone, in servizio presso il commissariato di Isernia, e l'ispettore di P.S. Gaetano Colaiacono, impegnando un incrocio sulla strada Giovanni XXIII con provenienza da strada privata, veniva in collisione l'autovettura Wolksvagen polo, targata IS/69241, prove niente dal lato sinistro riportando danni a cose e persone trasportate.Nell'occasione l'autovettura di proprietà dell'amministrazione riportava un danno £.1.622.297, come da spesa fatturata e la Dr.ssa Panone riportava un trauma distorsivo al rachide cervicale da colpo di frusta che la costringeva ad assentarsi dal servizio dal 22 aprile al 6 maggio 1997. L'accusa individua elementi di colpa grave nel comportamento del conducente caratterizzato da condotta imprudente e pericolosa, non avendo rispettato l'obbligo di arresto e precedenza allo sbocco sulla strada (cfr. art 145 c. strada), ancorché le condizioni meteorologiche riducessero la visibilità peraltro ostacolata dalla presenza di un furgone sul lato sinistro. Oltre al danno emergente per il danno subito per la riparazione dell'autovettura, la Procura addebita al convenuto anche il danno corrispondente all'importo della retribuzione corrisposta dall'amministrazione senza prestazione di attività lavorativa alla funzionaria infortunata per £. 1.705.555. Nelle controdeduzioni il convenuto eccepisce: 1) infondatezza dell'addebito per il danno per mancata attività lavorativa della Dr.ssa Panone in quanto al lamentato danno ha concorso il suo comportamento per non aver indossato la prescritta cintura di sicurezza, essendo peraltro non sussistente il nesso di causalità per la ridottissima velocità ed essendo l'autovettura fornita di poggiatesta. 2) assenza di dolo e di colpa grave per essere la visuale impedita da altro mezzo in sosta. L'accusa tuttavia non ritiene apprezzabili le giustificazioni depositate a seguito dell'invito a dedurre, con l'assistenza dell'avv. Parente, ed anzi ritiene unaggravante le avverse condizioni atmosferiche e l'ostacolo della visuale che avrebbe dovuto indurre ad una maggiore prudenza, mentre ricorda che gli appartenenti alle forze di P.S. sono esonerati dall'obbligo delle cinture di sicurezza. All'udienza odierna la difesa del convenuto evidenzia che, essendo il danno consistito in una lieve abrasione, resterebbe dimostrato che la condotta di guida era del tutto conforme e quella dell'uomo medio, tenuto conto che al momento imperversava una forte pioggia e la visuale era impedita; la stessa Amministrazione che ha denunciato il danno, nella nota del 24 aprile 1997 prodotta in atti, non ritiene che, tenuto conto della dinamica del sinistro, vi sia colpa grave a carico del conducente, ed a conforto richiama la testimonianza dello stesso ispettore trasportato a bordo. Il Sostituto procuratore insiste invece nella tesi accusatoria, sia per quanto il nesso di causalità con le lesioni subite dalla Dott. sa Panone quale passeggera trasportata, e sia sull'addebito colpevole dell'intero danno sussistendo la colpa grave per l'obbligo di dare precedenza anche a chi proveniva da sinistra per la caratteristica della strada da cui si era immesso ed individua elementi ammissivi di colpa dal medesimo comportamento processuale del convenuto, concludendo per la condanna del convenuto medesimo all'intero danno richiesto. Considerato in DIRITTO Poiché l'accusa ha individuato come voci di danno non solo quello emergente corrispondente al danneggiamento subito dall'autovettura ma anche quello connesso alle lesioni subite da una funzionaria della stessa amministrazione come causa della sua mancata prestazione di servizio, corrispondente alla retribuzione erogata senza alcuna controprestazione, la Sezione ritiene preliminarmente di definire l'entità del danno perseguibile con l'azione pubblica intentata. Va chiarito che la seconda voce di danno viene a configurarsi come una sorte di lucro cessante del terzo trasportato che però non riguarda la persona stessa del danneggiato ma l'amministrazione datrice di lavoro per le conseguenze impeditive della regolarità delle sue prestazioni lavorative, sicché l'infortunio subito avrebbe interrotto il rapporto sinallagmatico proprio del rapporto impiegatizio pubblico. Trattasi quindi di conseguenze a rilevo economico non in rapporto di causalità diretta con il fatto infortunistico in sé, al quale tuttavia sarebbe idealmente riconducibile, in virtù di un rapporto di causalità derivata (causa causae est causa causati) di secondo grado, come fatto evento (mancata prestazione) di secondo livello relazionale sul piano soggettivo (terzo trasportato/datore di lavoro). Ai fini della riconducibiltà dell'evento dannoso, nel suo insieme, ad una condotta imputabile, non è tuttavia sufficiente stabilire un qualsiasi rapporto causalità, ma occorre, affinché il danno possa ritenersi ingiusto (non iure), che nella successione dei gradi di causalità, non si inseriscano evenienze idonee o sufficienti ad interrompere la consecutio del nesso ovvero un fatto giustificato da altre norme capace di determinare una rottura della relazione plurisoggettiva tra l'evento fatto iniziale e le situazioni finali patrimonialmente pregiudicate.Nel caso in esame, la mancata prestazione di servizio del terzo trasportato ed il corrispettivo senza controprestazione erogato, qualunque sia la relazione soggettiva con il danneggiante e l'infortunato, sono correlate a posizioni di status protette dall'ordinamento sia dal punto di vista dello status economico che da quello previdenziale. Si vuole dire che l'assenza dal servizio per infermità con titolo alla retribuzione è istituto che prescinde dalla causa dell'evento morboso e che rappresenta un diritto proprio del dipendente, il quale perciò stesso, nell'ipotesi di infortunio personale, non avrebbe titolo ad alcun ristoro per lucro cessante, se non per comprovate ragioni specifiche. Il pagamento della retribuzione da parte dell'amministrazione a favore del dipendente infortunato era un obbligo di legge e nessun rilievo può assumere il fatto, meramente occasionale, che l'amministrazione di appartenenza dell'infortunato coincidesse con quella del dipendente che ha provocato il sinistro. Rispetto a quest'obbligo di legge, prevalente ed assorbente, restano indifferenti, sotto il profilo causale i comportamenti materiali inerenti all'evento infortunistico e, coerentemente, il mantenimento della retribuzione durante l'assenza per infermità (da infortunio) trova titolo autonomo e diretto nella normativa protettiva del dipendente e non nell'infortunio a monte che ordinariamente resta fuori dallo svolgimento sinallagmatico del rapporto di impiego. Altro è se l'amministrazione potesse comprovare di aver subito un danno specifico per la forzata assenza dell'impiegato in circostanze ed evenienze tali in cui l'apporto collaborativo del dipendente potesse risultare essenziale ed indispensabile e tale da determinare una perdita immediata ed irrecuperabile di una utilità economicamente apprezzabile (cfr. Sez. I, 11 giugno 1974 n. 48). Per la stessa ragione, si è ad esempio ritenuto che anche le eventuali erogazioni a titolo di equo indennizzo, verrebbero assunte direttamente dall'amministrazione in base a norme di diritto pubblico al di fuori di ogni profilo di imputabilità del fatto materiale causativo e perciò non potrebbero costituire danno risarcibile da porre a carico del dipendente (S.R. 19 ottobre 1993 n. 960/A, e 2 giugno 1992 n. 781 e Sez. II, 10 gennaio 1995 n. 6). In base a queste considerazioni la quota di retribuzione erogata senza prestazione lavorativa in conseguenza dell'infortunio subito, non può essere posta, allo stato degli atti, come componente del danno risarcibile per difetto di nesso di causalità diretto con il comportamento dedotto in causa. Così ridimensionato il danno la Sezione deve farsi carico di vagliare se la condotta di guida del convenuto, possa considerarsi caratterizzata dal grado di gravità richiesto per l'addebito di responsabilità dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962 n. 1833, in base alla prospettazione d'accusa ed alle risultanze di causa. Nessun dubbio sembra sussitere in ordine al fatto che il conducente, alla guida di un'autovettura proveniente da una strada privata che si accingeva ad immettersi su una pubblica via di traffico a scorrimento, non abbia rispettato l'obbligo di dare la precedenza, in conformità al precetto di cui all'art. 145, comma 6, del codice della strada approvato con D.lvo 30 aprile 1992 n. 285, che espressamente fa obbligo, ai conducenti, "negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada". Sussiste quindi la violazione di un obbligo di comportamento che tuttavia ai fini della gravità di condotta va apprezzata nel contesto delle circostanze entro cui ebbe a determinarsi l'infortunio. La Sezione rileva preliminarmente l'insufficienza del rapporto dell'amministrazione che in assenza di rilevi specifici, nulla ha riferito circa la velocità dei due autoveicoli venuti in collisione , mentre la sola difesa del convenuto deduce dalla lievità dei danni che la velocità dell'autoveicolo di proprietà pubblica era del tutto moderata. Il conducente d'altronde tra le sue giustificazioni adduce la circostanza del fondo stradale viscido stradale che impediva l'arresto dell'auto all'incrocio, circostanza che è confermata dalla testimonianza scritta dell'ispettore a bordo, Gaetano Colaiacomo; nessuna notizia viene riferita circa la velocità del veicolo privato e nè sulla pendenza delle due strade. Un punto fermo è comunque la presenza di un furgone a bordo della strada dal medesimo lato sinistro da cui proveniva l'autoveicolo urtato.In tale quadro resta difficile stabilire, con deduzione a posteriori, se il mancato arresto all'incrocio in presenza di un impedimento della visuale potesse giustificare un affaccio prudente fino ad impegnare l'incrocio nello stesso momento in cui sopraggiungeva da sinistra altro autoveicolo, poiché in tal caso sarebbe stato determinante conoscere approssimativamente la velocità di marcia non tanto della macchina di servizio ma piuttosto di quella dell'auto privata, in modo da avere contezza se l'urto, sul fianco, fosse avvenuto in corso di deflusso ovvero ritenendo libero il tratto di strada osservabile nel campo visivo. In tale quadro è possibile che effettivamente il conducente abbia fatto l'unica manovra possibile con un minimo di azzardo inevitabile, come pure è configurabile che abbia imboccato l'incrocio sprezzante di ogni rischio e senza calcolare la propria velocità in prossimità dell'incrocio. In difetto di elementi certi e pur tenendo conto che le testimonianze acquisite, essendo di parte, possono avere un valore relativo, lunico dato rilevante è che l'amministrazione con la nota n. 123 in data 24 aprile 1997, nel segnalare l'incidente al proprio Centro autoparco, ha espresso il convincimento che non sussistesse la colpa grave del conducente tenuto conto della dinamica del sinistro. La Sezione è consapevole che anche questa segnalazione, potrebbe essere ispirata ad un certo favor di copertura, destinato a recedere di fronte ad un'azione risarcitoria a carattere pubblico, ma in tal caso, l'attestazione documentale dell'amministrazione danneggiata dovrebbe esser superata da una prova contraria che dimostri convincentemente la sussistenza di una colpa grave sulla base di elementi certi e non su una presunzione di illiceità comportamentale collegato alla violazione in re ipsa di una norma di circolazione. Al contrario delle due esimenti addotte dal conducente, confermate e non smentite da altri, assume rilevanza decisiva, come attenuante, l'ostacolo visivo che, in presenza di una pioggia battente in atto, non poteva non indurre, con tutte la prudenza propria del conducente medio, di azzardare un affaccio cauto sulla strada pubblica quand'anche in presenza di un flusso veicolare costante. In tali circostanze, tenuto conto che l'auto era in servizio, presumibilmente autorizzato, di accompagnamento di funzionari, non appare configurabile una condotta pericolosa e sprezzante, ovvero di un livello di gravità tale da rendere imputabile ed addebitabile l'evento dannoso, anche se non sussisteva alcuna eccezionalità di servizio. Peraltro la lievità del danno lascia affettivamente presumere che si è trattato di un banale urto cosiddetto di "strisciata" di autoveicolo in marcia, quali comunemente avvengono nel traffico cittadino. Le suesposte considerazioni inducono la Sezione a ritenere che non sussistono sufficienti elementi probanti di una condotta gravemente colpevole in presenza dell'unica comprovata attenuante idonea a giustificare un salto di prudenza rispetto a quella che sarebbe dovuta essere la guida doverosa. In conseguenza il danno diretto subito dall'amministrazione per il danneggiamento della autovettura in dotazione non può essere addebitato al conducente per difetto di colpa grave.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 145/R del registro di Segreteria ASSOLVE da ogni addebito il Sig. D.L.G. in relazione ai fatti di causa di cui all'atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise depositato 19 marzo 1999. Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del giorno 2 dicembre 1999. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE (Pelino SANTORO) (Giuliano MAZZEO) |