1610 – Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 18 settembre 2002; Pres. Greco, Est. Venturini, Pm Evangelista

La notifica ad una persona giuridica presso una filiale, non qualificabile come sede, né legale né sostanziale, non integra una nullità non sanabile con il concreto raggiungimento dello scopo, vizio che si configura solo in caso di abnorme diversificazione fra modulo legale e ipotesi concreta, tale da rendere assente un collegamento fra corretto destinatario ed effettivo ricevente.

In caso di carenza di litisconsorzio necessario, non vi è estinzione del giudizio in ipotesi di mancata riassunzione del giudizio nei confronti di uno dei litisconsorzi.

Integra il requisito del dolo eventuale l’aver quantomeno permesso la predisposizione di artifici amministrativi e contabili per mantenere acceso un mutuo agevolato finalizzato all’acquisizione di aree necessarie per opera pubblica, aree già acquisite dal Comune.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore GRECO Presidente

Dott. Luisa MOTOLESE Consigliere

Dott. Leonardo VENTURINI I Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di responsabilita’ n. 556 e 570\e ora 14871 e 14873, riuniti in rito con sentenza n. 441\00\el del 13.3.2000, promossi dalla Procura Regionale per la Lombardia nei confronti dei sigg.

G P, rappresentato e difeso dall’avv.to Yvonne Messi, el,te dom.to preso l’avv.to Giuseppe La Scala, in Milano, via Alberto da Giussano n. 23;

T E, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Tropea e G Marco Bertarini, ed el.te dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Milano, in via Cerva 1;

S G rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Durazzi e G Marco Bertarini, ed el.te dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Milano, in via Cerva 1;

P E, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Maroncelli e Matteo Salvi, el.te dom.ta presso lu studio di quest’ultimo in Milano, via del Conservatorio 15

C D, rappresentato e difeso dall’avv.to Mario Benedetti. Dom.to presso la segreteria di questa Sezione

F M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Coppola e P Marchetti, el.te dom.to in Milano, C.so Europa 14

C G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bassano Baroni ed Elisabetta Baroni e presso di loro in Milano, via Pattari 6 el.te dom.to;

S B rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Asti e Alberto Zoli, el.te dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Procaccini 63

S A, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bassano Baroni e d Elisabetta Baroni e presso di loro in Milano, via Pattari 6 el.te dom.to;

BP, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp e difesa dagli avv.ti C. Zilioli e A. Bissi, el,te com.ta presso lo studio di quest’ultimo in Milano, C.so Magenta 42

BB R, con l’avv.to G.Fustinoni di Bergamo e P.Paolo Urbano, dom.to el.te presso lo studio di quest’ultimo in Milano V.le Regina Margherita 4

Vista la sentenza parziale-ordinanza n. 441\00\el del 28.4.1999 –13.3.2000

Visti gli atti introduttivi dei due giudizi iscritti ai nn. 556/EL e 570/EL del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16.1.2002, il relatore dott. Leonardo Venturini, l’avv. Bassano Baroni per C, l’avv. L’avv.to Fustinoni per BB, l’avv.to Claudia Zilioli su delaga dell’avv.to Claudio Zilioli per la BP, l’avv.to Rosa Gelsomino su delega dell’avv. Raffaella Durazzi per S e, per delega dell’avv. Giuliano Tropea per T, l’avv. Yvonne Messi per G nonché il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paolo Evangelista;

Ritenuto in

FATTO

L’attuale giudizio ha come oggettto una vicenda che ha avuto una non definitiva conclusione nella sentenza parziale con contestuale ordinanza, la n. 441\00\el depositata in data 13 marzo 2000 e che, quindi, si prospetta come segmento decisorio prodromico alla presente decisione.

Detta pronuncia veniva adottata ad esito di trattazione dibattimentale congiunta di due distinti giudizi ( 14871,14873, ex 556 e 5570\el) poi riuniti per parziale identità di oggetto. Va preliminarmente detto che delle pretese prospettate con il primo dei predetti giudizi null’altro resta, dopo la sentenza di cui sopra, che non sia rinvenibile anche nel secondo.

E’ da ritenersi opportuno, in ogni caso, dare conto comunque, per un quadro complessivo della vicenda giudiziaria posta innanzi a questa Sezione, di ambedue i rapporti processuali poi riuniti.

Il già menzionato giudizio n. 556/el, ora 14871, traeva origine dai seguenti fatti.

La Procura Regionale, con atto depositato il 2.7.1998, citava davanti a questa Sezione il sig. G P, il sig. T E e il sig. S Giacomo per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell’Erario della somma di £. 302.734.240, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Questi i fatti a sostegno della pretesa: in data 27.1.1996 il Comune di Gandino faceva pervenire alla Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia copia della richiesta di rinvio a giudizio per peculato emessa dal Procuratore della Repubblica di Bergamo nei confronti dei predetti, dei quali il primo era ex assessore all’urbanistica del Comune, il secondo responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, il terzo responsabile dell’Ufficio Ragioneria Comunale, nonché nei confronti di Carletti Emilio estraneo alla P.A.

Affermava la Procura che da allegato prospetto riepilogativo, relativo ad accertamenti di polizia giudiziaria risultava che, su una somma totale di £. 26.186.040 pagata dai richiedenti concessioni cimiteriali a titolo di oneri concessori, soltanto £. 4.139.400 erano state regolarmente introitate dal Comune mentre £. 22.046.640 erano state trattenute illecitamente. Inoltre su una somma totale di £. 515.421.590 dovuta dai richiedenti concessioni edilizie a titolo di oneri per il costo di costruzione soltanto £. 234.657.300 erano state regolarmente introitate dal Comune mentre £. 250.261.600 erano state trattenute illecitamente e £. 30.426.000 non erano state riscosse.

Emergeva altresì, secondo l’Ufficio remittente, che i convenuti si erano ingeriti nella riscossione e nella gestione materiale degli importi suddetti tanto da dar veste, sempre secondo la Procura, alla figura dei contabili di fatto.

Assumeva così la Procura che il complessivo importo di £. 302.734.240 era da considerarsi un danno erariale per ammanco, per il quale i responsabili erano stati invitati a fornire deduzioni con atto in data 17.6.1997.

La requirente portava poi a conoscenza del giudicante che il procedimento penale n. 1025/94/21 celebrato per gli stessi fatti si era concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 CPP: S e T sono infatti stati condannati alla pena di mesi undici e giorni 26 di reclusione (provvedimento n. 467/97 del 6.11.97); G P è stato condannato alla pena di anni 1, mesi undici e giorni 10 di reclusione (provvedimento n. 378/97 del 25.9.1997).

Concludeva la Procura affermando che l’esistenza di una gestione "parallela" del bilancio comunale di tale entita’ e di durata pluriennale, nelle cui ampie pieghe potevano trovare spazio i più vari comportamenti illeciti impone di chiedere a chi si è in tal modo ingerito nella gestione del pubblico denaro di renderne conto nel modo più chiaro e documentato possibile, dovendosi, nell’ipotesi avversa, sostenere la responsabilità dell’ammanco.

L’aver agito con dolo induceva la citante a prospettare la responsabilita’ solidale degli agenti nel risarcire il danno, quantificato in £. 302.734.240

Il convenuto G si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta dell’avv. Yvonne Messi depositata in data 20.2.1999, nella quale anzitutto si contestava la tardivita’ dell’emissione dell’atto di citazione per violazione dei termini di cui all’art. 5 1° c. del d.l. 453/96 conv. in L. 639/1996 nonché la mancata comunicazione della richiesta di proroga ai convenuti.

Si affermava poi che l’azione doveva considerarsi prescritta per decorso del termine quinquennale.

Nel merito si negava la responsabilita’ del G affermando che, quale assessore all’urbanistica, non rilasciava alcuna concessione edilizia nè firmava mandati di pagamento e non si occupava di concessioni cimiteriali che facevano capo direttamente all’ufficio di segreteria. Riscossioni e pagamenti erano effettuati da T e S che predisponevano le concessioni edilizie il primo, i mandati di pagamento l’altro, che poi il Sindaco sottoscriveva, e che al G può essere attribuita soltanto la responsabilita’ di aver omesso la vigilanza sull’ufficio tecnico.

Si soggiungeva poi che il danno non è quello indicato nell’atto di citazione sia perchè nei casi in cui il pagamento del contributo di concessione era rateizzato doveva farsi luogo alla riscossione dei ratei successivi al primo ad opera dei nuovi amministratori e funzionari del Comune sia perchè, come si legge nei verbali di interrogatorio del giudizio penale, alcune somme sono state utilizzate per pagare opere e prestazioni rese al Comune per fini istituzionali.

Per il T veniva depositata memoria difensiva in data 20.2.1999 da parte degli avv.ti Giuliano Tropea e Gianmarco Bertarini.

Nella stessa si eccepiva in via preliminare la irritualita’ dell’azione per inidoneità della richiesta di proroga e veniva eccepita altresì la prescrizione dell’azione in quanto i fatti oggetto della citazione attengono al periodo marzo 1989 - dicembre 1992.

Per il convenuto S veniva depositata memoria difensiva in data 20.2.1999 da parte degli avv.ti Raffaella Durazzi e Gianmarco Bertarini contenente nella sostanza le medesime richieste e cioè: dichiararsi l’inammissibilita’ dell’azione per non rispetto dei termini di cui all’art. 5 DL 453/1996 conv. nella L. 639/1996, richiesta di proroga non motivata e mancata comunicazione ai convenuti della richiesta e del provvedimento di proroga oltre ad eccezione di prescrizione.

Il giudizio n. 570\el veniva instaurato a seguito dell’ atto di citazione depositato in data 21.9.1998, con il quale si convenivano davanti a questa Sezione i sigg. P E, C D, F Michele, G P, C G, S B, S G e T E perché fossero condannati, in via solidale, al risarcimento in favore dell’Erario della somma di £. 546.701.587 per responsabilita’ contabile.

La citazione si ricollegava in primo luogo alla circostanza che i predetti (amministratori comunali del Comune di Gandino i primi sei, funzionari comunali il T e il S) erano sottoposti a processo penale per peculato, truffa, abuso d’ufficio e altri reati con causazione, per il Comune, di un grave danno patrimoniale. Per G, S e T il procedimento penale (n. 1764/95/21 RGNR) aveva trovato conclusione con sentenze di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 CPP ( di cui si è già dato conto). Rappresentava la remittente che il 22.7.1991 i componenti della Giunta Municipale summenzionati avevano formato una delibera (n. 316 del 22.7.1991) avente ad oggetto l’acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche.

In realta’ nessuna area doveva essere acquistata o espropriata perchè tutte le aree indicate nel verbale in fatto e in diritto erano gia’ nella disponibilita’ dell’ente essendo state acquistate. La somma di £. 248.607.604 che il Comune aveva chiesto e ottenuto dalla Banca Popolare di Gandino per pagare i proprietari dei terreni non è stata finalizzata nei pagamenti cui afferiva ma è stata, si sosteneva, suddivisa quasi totalmente tra i singoli assessori a vario titolo come risulta dalla relazione conclusiva delle indagini svolte.

Solo £. 64.070.000 sono state introitate nelle casse del Comune mentre le somme costituenti la parte rimanente sono state prelevate dalla Banca suindicata con le seguenti modalita’:

- £. 69.841.777 pagate a persona non abilitata, tale Picinali Lucrezia, e da questa consegnate personalmente al T con cui era d’accordo (mandato n. 1038 del 6.9.1991);

- £. 19.518.000 riscosse in contanti dal ragioniere del Comune S G falsificando sulla quietanza la firma dell’intestatario del mandato sig. S Andrea.

L’ammontare complessivo della somma prelevata raggiunge, evidenziava la Procura, la somma di £ 89.359.777.

Sempre per l’Ufficio requirente la somma residua pari a £. 95.177.888 era stata pagata con mandati n. 1003, 1004, 1006 e 1007 intestati alle persone che erano proprietari delle aree ma riscosse in effetti dagli amministratori comunali (vedasi nota del 5.9.91 a firma del Sindaco sig.ra P e diretta al Tesoriere Comunale).

Il danno erariale complessivo in relazione alla delibera n. 316 citata veniva individuato, quindi, nella somma di £. 134.537.605.

Si evidenziava poi in citazione che dalle indagini espletate dal Maresciallo dei Carabinieri di Gandino era emerso altresì che un elettricista, tale Carletti Emilio, "a titolo di cortesia" aveva rilasciato al Comune fatture relative a prestazioni mai eseguite o fatture maggiorate rispetto alle prestazioni effettivamente eseguite. Lo scopo era quello di creare per il Comune il presupposto necessario per emettere mandati di pagamento a favore del Carletti il quale riscuoteva il denaro in contanti dalla Banca e poi lo riconsegnava al T con cui aveva preso preventivi accordi. Da tale comportamento illegittimo si riteneva scaturire un ulteriore danno patrimoniale per il Comune che la Procura, sulla base del prospetto riepilogativo degli atti deliberativi e delle fatture redatto dai Carabinieri, quantificava, per il periodo 1989-1993, in £. 81.476.382.

Sempre con l’atto di citazione in menzione la Procura formulava addebiti assolutamente identici a quelli prospettati nell’instaurare il giudizio n. 556\el; assumeva infatti l’Organo citante che il sig. G, il geom. T e il rag. S, sempre nel periodo 1989-1993, avevano rilasciato concessioni edilizie a diversi richiedenti per le quali i titolari delle concessioni avevano pagato complessivamente £. 484.318.900 per oneri di urbanizzazione. Di questi soltanto £. 234.657.300 erano stati realmente introitati dal Comune mentre £. 250.261.600 erano state illegalmente riscosse e trattenute dalle persone summenzionate come risulta anche dalla richiesta di rinvio a giudizio. Da ciò il danno erariale causato al Comune quantificato in £. 250.261.600 al quale va aggiunta una benevola e informale esenzione da pagamenti dovuti ( uno " sconto" affermava la Procura) di £. 30.426.000 per un totale dunque del danno di £. 280.687.600.

Anche in questo caso la Procura inquadrava la vicenda in un complessivo scenario di illecita gestione del bilancio comunale con risvolti penali, atteso che è stata oggetto di procedimenti penali (i due già menzionati procedimenti, RG: 1025/94/21 e 1764/95/21)

Sotto il profilo dell’allegazione probatoria la Procura produceva verbali di interrogatorio dai quali ritraeva il convincimento del pieno coinvolgimento di G nella gestione dei fondi incassati dagli uffici comunali. direttamente con il G.

La Procura aveva cura di descrivere la peculiare illecita dinamica per la quale, quando si ravvisava la necessita’ di far fronte a un pagamento non preventivamente impegnato o non coperto da disponibilita’ di bilancio o ancora non rientrante nelle spese di competenza del Comune il G dava disposizioni per attivare il meccanismo del reperimento dei soldi extrabilancio ovvero l’introitamento di fondi attraverso l’utilizzo di proventi derivanti da concessioni edilizie e cimiteriali oppure mediante l’emissione di fatture maggiorate rispetto alle prestazioni o relative ad operazioni non effettuate da parte della ditta Carletti, in quanto abituale fornitrice del Comune e dichiaratasi disponibile in base ad accordi concordati.

Concludeva la Procura affermando risultare ampiamente provata l’illecita intromissione di tutti i convenuti nella riscossione delle somme loro addebitate delle quali solo una parte è stata introitata nella contabilita’ comunale. Della parte residua non sarebbe stata reperita traccia alcuna agli atti di impiego per necessita’ comunali. Richiamava l’art. 194 del Reg. di contabilita’ di Stato che non consente il discarico degli agenti contabili, anche di fatto, se gli stessi non comprovano la causa di forza maggiore nell’ammanco.

In quanto connotata da dolo, poi, si affermava la responsabilita’ solidale degli agenti nel risarcire il danno di £. 546.701.587 sussistendo tutte le condizioni per l’esercizio dell’azione di responsabilita’ contabile.

Il C, assistito dagli avv.ti Bassano Baroni ed Elisabetta Baroni, si costituiva in giudizio con atto depositato il 10.3.1999 affermando la carenza di legittimazione passiva in relazione alla propria posizione e l’insussistenza di qualsiasi sua responsabilita’; con memoria integrativa in data 6.4.1999 rilevava di essere formalmente indicato come assente alla seduta di giunta n. 316 del 22.7.1991 e di non aver sottoscritto il relativo verbale per cui va dichiarato esente da responsabilita’ per il relativo danno. Veniva negata ogni partecipazione dell’interessato ai comportamenti causativi di danno anche per quanto riguarda le fatturazioni inesistenti, i prelievi su oneri di concessione edilizie o cimiteriali adducendo, inoltre, l’impossibilità di addebito sotto il profilo di eventuali omissioni o carenza nello svolgimento di funzioni di vigilanza e di controllo. Per il convenuto S B veniva depositata in data 1.4.1999 comparsa di costituzione e risposta dagli avv.ti Maurizio Asti e Alberto Zoli: nell’atto si eccepiva preliminarmente la nullita’ dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda per indistinta formulazione della stessa nei confronti di tutti i convenuti per sentirli condannare in solido; si rilevava che da una parte vengono distinte presunte attivita’ illecite in capo a soggetti ben individuati mentre dall’altra nelle conclusioni non si provvede a divisione delle singole responsabilita’ e ci si limita ad una alquanto generica domanda di accertamento per la responsabilita’ solidale di tutti i convenuti e per l’intero ammontare del preteso danno. Si affermava l’estraneità dello S da ogni addebito e si prospettava l’opportunità della sospensione del giudizio in attesa degli esiti penali per definire, sulla situazione fattuale la certezza e l’immodificabilita’ tipica del giudicato onde evitare la possibile formazione di verita’ diverse.

Per la sig.ra P veniva depositato in data 2.4.1999 atto di costituzione in giudizio dell’avv. Claudio Maroncelli: nello stesso si eccepiva in via preliminare l’inammissibilita’ della domanda costituendo essa "mutatio libelli" in ordine alla determinazione del danno patrimoniale e della sua causa. Si affermava che nel caso di specie la determinazione e ripartizione del danno formulata nell’atto di citazione introduttivo del giudizio non costituisce un mero aumento dell’ammontare richiesto o meglio prospettato nell’invito a dedurre ma un vero e proprio mutamento della "causa petendi" oltre che del "petitum" in relazione all’addebito legato alle concessioni edilizie con un assunto danno per l’Amministrazione comunale di £. 280.687.600 in parte dovuto ad oneri di urbanizzazione illegalmente riscossi e trattenuti dai sigg. G, T e S. Si eccepiva altresì la prescrizione per decorso del termine quinquennale decorrente dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (delibera n. 316 del 12.7.1991 e conseguenti mandati di pagamento 5.9.1991).

Nel merito si sosteneva l’infondatezza dell’azione nei confronti della sig.ra P e la mancanza di nesso causale fra danno erariale e condotta della stessa e, in subordine, l’errata quantificazione del danno nel presupposto che la convenuta non ha mai partecipato né concorso alla formazione della delibera in questione e dalla copia della stessa in suo possesso risulta "assente", ignora da chi sia stata materialmente formata e da chi è stata ideologicamente concepita. Affermava la P che l’unica circostanza di cui era ed è a conoscenza è che era stato concesso un mutuo a fondo perduto dalla Cassa Depositi e Prestiti per £. 248.607.604 a fronte di richiesta avanzata anni prima per la liquidazione di maggiori oneri di esproprio. Poiché quando nell’estate 1991 giunse notizia della concessione del finanziamento il Comune aveva gia’ provveduto di fronte a pressanti richieste dei cittadini espropriati a liquidare buona parte degli indennizzi fu individuata una soluzione presso gli uffici della BP ideata dal rag. S e dal sig. Dolezza Alfredo, addetti ai servizi di tesoreria della Banca stessa; la sig.ra P, inesperta di prassi bancaria e stante l’avallo dei funzionari bancari, ritenne legittima a livello formale la soluzione. Rilevava sempre la P di non aver partecipato alla delibera n. 316 e solo il 5 settembre 1991 le venne sottoposta per la firma la lettera 5.9.91 inviata al Tesoriere Comunale di Gandino indicante i mandati e reversali di pagamento per un totale complessivo di £. 95.177.828 che si afferma essere entrate nelle casse del Comune. La P affermava di non essere a conoscenza dei pagamenti effettuati a fronte di fatture false o di prestazioni non eseguite così come della riscossione degli oneri di urbanizzazione essendo di competenza dell’assessore al bilancio e del Segretario Comunale. In conclusione nella comparsa si chiedeva il rigetto di tutte le domande attrici in quanto infondate in diritto e in fatto.

Per il convenuto F Michele veniva depositata in data 7.4.1999 comparsa di costituzione e risposta dell’avv. Vincenzo Coppola: nella comparsa stessa si eccepiva in via preliminare la nullita’ della citazione per la contraddittorieta’ di "petitum" con "causa petendi" e per indeterminatezza di tale ultimo elemento. L’eventuale danno relativo alla delibera n. 316 è pari a £. 184.537.605 e da ciò si desumerebbe che gli ulteriori addebiti per "fatture false" e "concessioni edilizie" pari a £. 81.476.382 e £. 280.687.600 sono sicuramente non attribuibili al F stesso anche dall’attore che pure chiede la condanna del convenuto al ristoro di un danno di £. 546.701.587.

Si affermava che il predetto è manifestamente estraneo ai fatti illeciti contestati altresì rilevando la limitata responsabilita’ dell’esponente, fino alla somma di £. 95.177.828 dovendosi detrarre, dall’ importo di £. 124.537.605, somme relative rispettivamente al fatto illecito presunto commesso da Picinali Lucrezia in concorso con T Paolo E e S G. L’esponente stesso affermava di essere vittima di un vero e proprio raggiro avente rilievo penale, da accertare nella sua portata prima di giungere a conclusioni che sarebbero inficiate dalla loro intempestivita’. In conclusione si chiedeva venisse accertata la nullita’ della citazione per i motivi rappresentati, ed in subordine disposta la sospensione del processo ex art. 295 CPC; nel merito l’accertamento dell’assenza di qualsiasi responsabilita’ del convenuto nei fatti contestati.

In data 8.4.1999 veniva depositata memoria difensiva degli avv.ti Giuliano Tropea e G Marco Bertarini per il convenuto T Elio. Nella memoria si eccepiva anzitutto la prescrizione per decorso termine quinquennale (si individua il dies a quo per la delibera n. 316 dalla data di riscossione dei mandati (20.8.91), per le fatture false dal 26.2.1993 risalendo a tale data l’ultimo mandato di pagamento cointestato (225/93) e per gli oneri di urbanizzazione dal 31.12.92 risultando tale data dagli atti del processo penale. Anche nel caso che si volessero considerare gli episodi come costitutivi di un unico fatto dannoso il termine di prescrizione sarebbe iniziato, secondo la parte, a decorrere dal 26.2.93 essendo prospettata gia’ in tale data la commissione del fatto e la sua conoscibilita’ mentre l’atto di citazione risulta redatto il 18.9.98.

Si deduce eccezione di parziale litispendenza e/o continenza del presente giudizio con quello n. 556/EL, gia’ sollevata nella costituzione in quest’ultimo giudizio con richiesta di riunione.

Si chiedeva venisse fatta applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno" (art. 1223 cc) richiamando la sentenza della Corte dei Conti SS.RR. 24.1.1997 n. 5/A (Riv. C. Conti 1997 pos. 2 pag. 84) affermandosi che, nella fattispecie, nonostante l’illegittimita’ amministrativa dell’operazione lo scopo perseguito e raggiunto è stato quello di evitare che il Comune perdesse la disponibilita’ delle somme erogate, somme che sono state incassate e reintroitate in bilancio con reversali d’incasso per £. 103.828.778.

Nel fornire alcune precisazioni su somme consegnate al convenuto si affermava che tutte le somme monetizzate vennero comunque introitate per il pagamento di prestazioni e forniture svolte nell’interesse della collettivita’ e primari servizi sociali.

Tutte le operazioni di cui trattasi avvenivano – si rilevava - sotto le indicazioni del prof. G che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal Carletti, riceveva poi materialmente in alcune occasioni il denaro o comunque era presente e perfettamente a conoscenza del meccanismo, e con il consenso di tutta l’Amministrazione.

Si chiedeva, poi, in conclusione, che venisse dichiarata prescritta l’azione; in via di merito rigettarsi tutte le domande formulate ex adverso, in via di merito subordinata determinarsi in £. 119.586.348 le minori somme non introitate o in quella minore somma che risultasse dimostrata in caso di giudizio, da quantificarsi secondo equita’ il danno e applicarsi il potere riduttivo ponendo a carico del convenuto il minore importo che risulti equo in relazione al proprio concorso di colpa.

Il convenuto S si costituiva con memoria difensiva depositata in data 8.4.1999 dagli avv.ti Raffaella Durazzi e G Marco Bertarini. Nell’atto si eccepiva anzitutto la prescrizione dell’azione risarcitoria assumendo che il "dies a quo" prescrizionale coincide con la data di entrata in vigore dell’art. 58 L. 142/1990. In via subordinata dichiararsi la prescrizione per l’importo di £. 42.598.860 di cui ai mandati 89-93 a favore del Carletti contestati in citazione.

In via di merito subordinata rigettarsi tutte le domande formulate ex adverso e in via subordinata determinarsi in £ 119.586.348 le minori somme non introitate o in quella minore somma che risultasse dimostrata nel corso del giudizio, quantificarsi secondo equita’ il danno e applicarsi il potere riduttivo ponendo a carico del convenuto il minor importo che risulti equo in relazione al proprio concorso di colpa.

Per il convenuto G P venive depositata in data 8.4.1999 comparsa di costituzione e risposta dell’avv. Yvonne Messi: si eccepiva anzitutto la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 58 della L. 142/1990; sulla responsabilita’ del G si afferma che egli non rilasciava alcuna concessione edilizia, nè firmava reversali, né mandati di pagamento perchè ad altri apparteneva la competenza. Il pagamento degli oneri è avvenuto nelle mani dei dipendenti T e S. Si negava pertanto che il predetto possa essere ritenuto contabile di fatto sostenendo che semmai potrebbe configurarsi solo una responsabilita’ sussidiaria del medesimo per aver omesso di vigilare sull’ufficio tecnico compreso nel proprio assessorato.

Per il convenuto dott. D C, consigliere comunale, veniva depositata in data 8.4.1999 memoria di costituzione dell’avv. Mario Benedetti: nella stessa si affermava anzitutto la completa estraneita’ del convenuto in ordine a tutti i fenomeni genetici di responsabilita’, anche contabile, enunciati nel libello introduttivo del giudizio. Si richiamava in proposito la relazione conclusiva delle indagini relative alla falsificazione della delibera n. 316.

Si deduceva altresì la nullita’ dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 CPC e art. 1 L. 14.1.1994 n. 20, perchè prescinde dalle specifiche posizioni di ogni soggetto interessato, la parziale inammissibilita’ ed improcedibilita’ dell’azione per mancata corrispondenza fra contenuto della citazione e contenuto dell’invito a dedurre e il mancato invio dell’invito a dedurre per la parte relativa alla gestione delle concessioni edilizie. Si eccepiva poi la prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilita’.

Si assumeva inoltre che la costruzione accusatoria prescinde totalmente dai comportamenti dei singoli introducendo un concetto di responsabilita’ oggettiva in contrasto con la normativa (art. 1 L. 20/1994).

Si affermava che il dott. C non ha partecipato alla deliberazione n. 316 e se ne chiedeva l’assoluzione dalla pretesa risarcitoria; si afferma altresì la sua estraneita’ alla vicenda delle fatture false e delle concessioni edilizie, essendo l’interessato assessore alla cultura e in alcuni periodi solo consigliere comunale.

In conclusione si chiedeva in via preliminare di dichiarare inammissibile l’azione per nullita’ dell’atto di citazione, in via preliminare subordinata accertare la inammissibilita’ dell’azione quantomeno per le richieste risarcitorie non considerate nell’invito a dedurre, dichiarare inammissibile l’azione per intervenuta prescrizione, sospendere il giudizio in attesa che in sede penale vengano accertati i fatti relativi ai reati di falso materiale e di falso ideologico; nel merito mandare assolto il convenuto da tutte le richieste esplicitate nel libello introduttivo

Con la sentenza in menzione, riuniti i giudizi per connessione oggettiva, veniva rigettata l’eccezione di nullita’ dell’atto di citazione formulata da più difese per asserita indeterminatezza dell’oggetto della domanda proposta dalla Procura nei confronti di tutti i convenuti e intesa ad ottenere la condanna in solido poichè i casi di nullita’ della citazione sono tassativamente quelli indicati nell’art. 3 del R.D. 13.8.1933 n. 1038 nonché nell’art. 164 del CPC con riferimento agli art. 156 e 163 tutti applicabili per il rinvio contenuto nell’art. 26 del citato R.D. n. 1038 (nella specie è apparso al collegio che il requirente avesse indicato con precisione l’oggetto della domanda nonché gli elementi di prova a sostegno delle argomentazioni addotte e su detti elementi deve ora esercitarsi il vaglio del giudice).

Per quanto riguarda la eccepita novita’ della domanda rispetto a quella originaria con presumibile riferimento all’invito a dedurre veniva precisato, nel rigettare l’eccezione stessa che, come da giurisprudenza pacifica della Corte dei Conti, la citazione non deve costituire una riproduzione totale e pedissequa dell’invito a dedurre ma è possibile che, a seguito dell’ulteriore istruttoria ed anche in ragione della documentazione e delle deduzioni formulate dagli stessi invitati, sia rettificato con la citazione l’impianto fattuale ed argomentativo dell’ "invito" sempre che le fattispecie di danno restino, nella loro essenza tipica, identiche (cfr. SS.RR. Corte dei Conti n. 7/QM del 16.2.1998; Sez. Lombardia n. 436/12.3.1998; Sez. Marche n. 1798/16.6.1998).

Veniva però rilevato dal collegio il parziale vizio da cui era affetto l’atto di citazione, poichè gli addebiti concernenti le concessioni edilizie per un importo complessivo di £. 280.687.600, contenuti in entrambi gli atti di citazione, non hanno formato oggetto di invito a dedurre nei confronti dei convenuti P E, C D, F Michele, C G e S B, come è risultato dalle copie depositate dei due inviti a dedurre (invito in data 17.6.1997, notificato a G, T e S) e (invito in data 18.5.1998 notificato a tutti gli otto convenuti); ne discendeva l’inammissibilità della citazione relativamente a questa parte di addebiti nei confronti dei predetti cinque convenuti potendo invece la relativa domanda avere ingresso nei confronti di G, T e S.

Circa la eccepita tardivita’ della proroga concessa ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DL 15.11.1993 n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14.1.1994 n. 19, come sostituito dall’art. 1 della L. 20.12.1996 n. 639, veniva affermato che la normativa sopra richiamata stabilisce, fra l’altro, che il Procuratore Regionale emette l’atto di citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno; che la mancata autorizzazione obbliga il Procuratore ad emettere l’atto di citazione ovvero a disporre l’archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni; che nella fattispecie il "dies a quo" dei centoventi giorni era da individuare nella data di scadenza del termine (nella specie 60 giorni) fissato nell’invito per il deposito delle deduzioni mentre il "dies ad quem" andava individuato nella data di deposito dell’atto di citazione da parte della Procura; che il nuovo termine fissato dalla Sezione (60 giorni) decorreva dalla data di deposito dell’ordinanza autorizzativa della proroga (nella specie 8.6.1998) intervenuta dopo altra ordinanza istruttoria in data 24.3.1998, a seguito di istanza depositata il 16.2.1998; che il deposito degli atti di citazione (21.9.1998 per il giudizio n. 570/EL e 2.7.1998 per il giudizio n. 556/EL) era intervenuto pertanto entro il termine di 60 giorni fissato nell’ordinanza, tenuto conto della sospensione dei termini processuali durante le ferie giudiziarie stabilita dalla legge 7.10.1969 n. 748. Quanto alla prescrizione si puntualizzava che i fatti oggetto del giudizio si collocano in un più vasto contesto che ha formato oggetto di due procedimenti penali per peculato truffa e abuso d'uffici e che, nella stessa prospettazione della Procura (cf. atti di citazione del 29.6.1998 e del 18.9.1998) i comportamenti tenuti dai convenuti venivano qualificati dolosi. Il collegio riteneva quindi applicabile alla fattispecie l’art. 3 del DL 23.10.1996 n. 543 convertito, con modificazioni nella L. 20.12.1996 n. 639, che stabilisce che, nel caso di occultamento doloso del danno il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data della sua scoperta. Pertanto, alle date di notifica delle citazioni (avvenute dal 3.9.1998 al 15.9.1998 per il giudizio n. 556/EL e dal 28.10.1998 al 30.10.1998 per il giudizio n. 570/EL) non era decorso il quinquennio prescrizionale considerando quale "dies a quo" la data della richiesta di rinvio a giudizio per i connessi fatti penali intervenuta il 15.11.1996.

Passando al merito delle cause è apparso incontestabile al collegio che, per quanto riguarda gli addebiti relativi alle concessioni cimiteriali e a quelle edilizie siano state evidenziate pienamente le responsabilita’ dei convenuti G, T e S in tutti gli elementi costitutivi; per cui l’importo complessivo della somma trattenuta dai tre convenuti veniva individuata, tenendo conto di alcune rettifiche, in £. 201.000.000 addebitate ai medesimi in parti uguali.

Riteneva poi il Collegio di dover tener conto, in relazione alle circostanze in cui si sono svolti i fatti, della disposizione di cui all’art. 1 bis della legge 14.1.1994 n. 20 nel testo modificato dal DL 23.10.1996 n. 543 conv. nella L. 20.12.1996 n. 639 secondo la quale nel giudizio di responsabilita’ deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunita’ amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al regime di responsabilita’. Appariva infatti dimostrato che parte delle somme introitate a titolo di oneri di concessioni sono state utilizzate per pagare opere e prestazioni rese al Comune per fini istituzionali. Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. 10.10.1988 n. 5464 e 1.12.1998 n. 12193; SS.RR. Corte dei Conti 24.1.1997 n. 5/A; Sez. I Centrale 15.1.1998 n. 9) viene richiesto quale presupposto per l’applicazione del principio della "compensatio lucri cum damno", ora introdotto anche nel giudizio contabile, che il danno e il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto il quale abbia in se l’idoneita’ a produrre entrambi gli effetti. E’ stata precisa convinzione del giudicante sulla base delle dichiarazioni degli interessati, non contestate dalla parte attrice, che ciò si fosse verificato nel caso concreto; applicando la norma di cui all’art. 1226 del Codice Civile sulla valutazione equitativa riteneva il Collegio di poter determinare in £. 30.000.000 la quota da detrarre a titolo di "compensatio".

L’addebito complessivo veniva pertanto quantificato in £. 193.937.540 e cioè £. 22.046.640 per somme attinenti le concessioni cimiteriali più £. 201.890.900 per somme attinenti le concessioni edilizie (cfr. memoria in data 19.2.1999 degli avv.ti Giuliano Tropea e Gianmarco Bertarini) per un totale, detratte le £. 30.000.000 di cui sopra, di £. 193.937.540.

Ad ognuno dei tre convenuti citati veniva pertanto attribuito, in ragione di un terzo ciascuno l’addebito di £. 64.600.000 con rivalutazione monetaria

Con riferimento agli addebiti formulati nei confronti dei tre convenuti di cui sopra nonché nei confronti dei sig. P, C, F, C e S e conseguenti alla falsa deliberazione n. 316 del 22.7.1991, avente ad oggetto l’acquisizione di aree per la realizzazione di opere pubbliche finanziate con mutuo e le fatture false di cui all’atto di citazione in data 18.9.1998, ha ritenuto necessario il Collegio, anche in adesione alla richiesta formulata da alcuni convenuti e all’avviso manifestato in udienza dal P.M., che, previa sospensione del presente giudizio, venisse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assessore alle Finanze pro tempore sig. S A e del segretario comunale sig. Basso Basset R per la questione delle fatture nonché dei predetti più la Banca Tesoriere del Comune per la questione concernente la indicata deliberazione n. 316. La Procura ha dato adempimento all’incombente in data 11 maggio 2001; nell’udienza del 4 ottobre dello stesso anno la Sezione, ha disposto il rinnovo della citazione, atto cui è stata data esecuzione in data 12 ottobre 2001.

A seguito dell’esposta integrazione del contraddittorio si è costituito, con memorie di costituzione e memoria integrativa, depositate in data 10 luglio e 21 dicembre 2001, il BB, il quale, rilevata in via preliminare la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda, afferma l’estraneità da ogni addebito, in relazione alla prefata delibera n. 316 poiché la stessa, nel contenuto e con l’oggetto contestato dalla Procura risulterebbe essere atto falsamente redatto, attestante una delibera mai adottata, mentre, con riferimento alle fatture inesistenti, per l’insussistenza di ogni relazione fra il proprio ruolo di segretario di Gandino e l’emissione degli stessi, avvenuta in data successiva allla propria cessazione dal predetto incarico. Rileva, per tuziorismo difensivo, l’avvenuta prescrizione.

Il S, con atto di costituzione in data 26 luglio 2001 e memoria integrativa del 22 dicembre 2001, premesso di non aver rivestito la carica di assessore alle Finanze ma, invece, all’Istruzione, parimenti eccepisce la falsità della delibera contestata, la propia assoluta estraneità – anche nel procedimento penale - alla vicenda relativa alle fatture inesistenti correlate agli illeciti mandati di pagamento e , in generale, di non aver mai preso parte o aver avuto funzioni di vigilanza sulle procedure amministrative irregolarmente condotte.

La BP si costituiva con atto del 27 luglio 2001 con le seguenti contestazioni.

In via preliminare:

la nullità, inammissibilità e improcedibilità della citazione e della sua notificazione per carenza di legittimazione passiva della BP e per l’omessa indicazione delle ragioni della domanda e per la mancata specificazione del "petitum" e della "causa petendi" nei confronti della peculiare posizione del Tesoriere.

Nel merito:

le necessità di sospensione del giudizio, l’avvenuta prescrizione, la necessità di acquisizione degli atti penali del procedimento cui sono sottoposti dipendenti della Banca e, infine, l’insussistenza dei fatti costitutivi del credito vantato dal Procuratore regionale.

Anche il T ed il S con memorie in data 27 luglio 2001 ribadivano la propria estraneità da ogni addebito portando a conoscenza la Sezione dell’avvenuto appello della statuizione di condanna nei loro confronti di cui alla più volte citata sentenza parziale 441\el.

In data 20 dicembre 2001 il G eccepiva l’estinzione del giudizio – oltre a ribadire l’infondatezza nel merito dell’azione – per mancata riassunzione nei confronti di tutti i contraddittori.

Peraltro identica eccezione viene formulata, nella prospettiva della sussistenza di un litisconsorzio necessario, e con allegazione di precedenti giurisprudenziali, dal convenuto S ( atto depositato in udienza il 16 gennaio 2002).

Va, in linea generale ricordato che valgono, nell’odierna valutazione, per le questioni sin qui non decise, le tesi difensive formulate, nelle memorie di costituzione e nei relativi atti di integrazione, da parte di ciascun convenuto.

Dette argomentazioni sono state in massima parte, illustrate ed approfondite nella pubblica udienza.

In particolare va menzionata l’eccezione della BP in relazione alla nullità della notifica della citazione, anche in relazione all’effettuazione della stessa presso il procuratore non domiciliatario, nonché quelle afferenti la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio. Su detti punti di esame il collegio ha – previa sospensione del dibattimento e riunione in camera di consiglio – pronunciato ordinanza in pubblica udienza, (acquisita al fascicolo processuale) con la quale, in sostanza, si ritengono insussistenti i presussposti per l’estinzione del giudizio e sanate, per raggiungimento dello scopo, gli eccepiti vizi di notifica.

Ripresa la discussione, sono state quindi esaminate le prospettazioni difensive di cui si è dato conto sopra, poiché già presenti nelle memorie scritte.
Con riferimento alla posizione del BB la Procura ha affermato essere, l’addebito nei suoi confronti, caratterizzato da colpa grave e, in tale connotazione non sottraibile la relativa azione alla caducazione per prescrizione.

 

DIRITTO

Trattazione preliminare spetta alle due questioni di rito, peraltro già risolte con ordinanza letta in udienza, relative alla ritualità della citazione in giudizio della BP – in quanto si contesta l’avvenuta notifica dell’atto presso la filiale di Gandino e non presso la sede della Banca, come vuole il vigente codice di procedura (art. 145) – e l’eccezione di avvenuta estinzione del giudizio, in quanto non temporaneamente riassunto in virtù del difetto di notifica – sussistendo nel caso di specie, si assume, un litisconsorzio necessario - dell’atto di citazione integrativo, disposto con sentenza – ordinanza del nei confronti di tutti i convenuti.

Si illustrano di seguito le ragioni che hanno indotto in Collegio all’ordinanza adottata in camera di consiglio, previa sospensione del dibattimento, e letta in udienza, ora acquisita al fascicolo processuale.

Va confermata, in primo luogo, la decisione di ritenere validamente costituito il rapporto processuale nei confronti della BP. E’ ben vero, infatti, che la notifica effettuata presso una filiale, non avente personalità giuridica e non perentandosi quale sede, né legale né effettiva della società e, ancora, senza consegna a persona comunque idoneamente – secondo valida designazione degli organi societari all’uopo competenti - legittimata a ricevere gli atti giuridici si configura come nulla. D’altro canto è pur vero che, nel caso di specie, dato il combinato disposto degli artt. 156 e 160 del C.P.C., la nullità si presenta come sanabile. Insegna infatti la Corte di Cassazione che l'inesistenza della notificazione e la sua consequenziale insanabilita', ricorrono quando essa sia stata eseguita in luogo e con consegna a persone che non abbiano alcuna relazione con il soggetto destinatario, mentre allorquando in concreto sia ravvisabile un rapporto di collegamento fra il luogo ed il consegnatario della notificazione e lo stesso destinatario, ancorche' siano state violate le norme che regolano le modalita' di esecuzione della notificazione, di essa non si puo' ravvisare l'inesistenza ma la nullita', che e' sanabile per l'espresso richiamo dell'art. 160 c.p.c. ai precedenti art. 156 e 157 c.p.c. ed in particolare, per effetto della costituzione del destinatario, che integra raggiungimento dello scopo dell'atto (Cassazione civile sez. I, 23 luglio 1999, n. 7949). Quanto detto è diretto precipitato del principio per il quale solo la difformita' della notificazione dell'atto di impugnazione dal suo modulo legale, tale da non consentire, per la sua abnormita', che si inserisca in alcun modo nello sviluppo del processo, ne determina – poiché si configura la sua inesistenza giuridica - la insanabilita'. Peraltro, sempre la Corte di Cassazione ha espresso l’orientamento che il collegamento di cui sopra, debba essere valutato con un giudizio "ex ante", diretto ad accertare, in astratto, se fosse ipotizzabile o meno il raggiungimento dello scopo dell'atto, nonostante il vizio della notificazione (Cassazione civile sez. III, 3 marzo 1997, n. 1868). Ciò è indubbio nel caso di specie, come peraltro asseverato dai fatti, trattandosi di notifica effettuata presso una filiale (per analoga ipotesi v. Cassazione civile sez. lav., 18 febbraio 1992 n. 1959).

Parimenti deve essere rigettata l’eccezione – atto peraltro necessario, non potendosi prospettare una decisione di ufficio sul punto – di estinzione del giudizio per mancata notifica della riassunzione ( o dell’equipollente citazione) dello stesso per mancata notifica a tutti i litisconsorzi necessari. Basterebbe rilevare che non si verte qui in tale ipotesi; non devono far velo, in tal senso, l'unicita' del danno e ( con riferimento a taluni convenuti) la possibile condanna solidale) prospettandosi, in contrapposizione, una pluralita' di condotte dannose, autonomamente valutabili, cosicchè non e' configurabile il litisconsorzio necessario sia sostanziale sia processuale (Corte Conti sez. riun., 20 giugno 2001, n. 5/Q). Importante è sottolineare che con la più volte menzionata sentenza- ordinanza 441\00\el, che ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del BB, del S e della BP, il giudice non ha avvertito il vincolo della sussistenza del predetto litisconsorzio necessario ma, ai fini di giustizia, ha esercitato il proprio potere sindacatorio al quale non è negata la possibilità di ampliare la platea dei convenuti. Va soggiunto, da ultimo, che, in ogni caso, anche nella – qui non sussistente - ipotesi dell’invocata necessarietà del consorzio di lite, la tempestiva riassunzione del processo interrotto, eseguita nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, impedisce ogni decadenza o preclusione, i suoi effetti conservativi estendendosi agli altri soggetti necessari nei cui confronti, e però solo quando manchi una loro spontanea costituzione ( come nel caso di specie, va notato) - deve essere comunque disposta l'integrazione del contraddittorio (Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 1990 n. 3308, Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 1988 n. 2938). Passando al merito, non appare revocabile in dubbio, al giudicante, che la pretesa della citante nei confronti dello S, del C, del C, del S, del Basso Basset e del F. Invero, in primo luogo, dalle evenienze processuali, ed in particolare dal verbale che rende conto delle indagini di Polizia Giudiziaria, ed in particolare dell’atto di perquisizione nella residenza del G pare plausibile che la seconda delibera di Giunta contrassegnata dal n. 316 non si sia mai realmente svolta (vale, allora, ricordare che, per la medesima vicenda, il G.I.P. del tribunale di Bergamo, con sentenza del 2-30 giugno 1999 ha prosciolto i soprannominati per non aver commesso il fatto) e che il relativo verbale costituisca un falso; paraltro parte attorea non ha posto in essere neanche un principio di prova in senso contrario, ovvero con il fine di dimostrare che la riunione di Giunta abbia concretamente avuto luogo. Ma anche in tale ipotesi risulterebbe da provare la sussistenza di dolo o colpa grave, nel primo caso nel voler perpetrare una truffa ai danni dell’erario, nel secondo nell’aver posto in essere grave negligenza e trascuratezza nel procedere all’accensione di un mutuo presso la Cassa D.D. e P.P. deliberando l’acquisizione di aree già legittimamente apprese dai titolari.

Nessuna relazione vi può essere – perlomeno allo stato degli atti – fra i mandati di pagamento artefatti – altra voce di danno prospettata dalla Procura – ed il ruolo e le funzioni dei predetti convenuti.

Questi vanno perciò assolti dagli addebiti a loro carico rivolti.

Tanto detto va sottratta da una valutazione di merito, con assorbimento di ogni altra eccezione e motivo di difesa nei confronti della stessa, la BP.

Si è verificata infatti, in capo alla convenuta, la prescrizione atteso che i fatti addebitati risalgono al 1991 ed il prescritto temine quinquennale è ampiamente decorso rispetto alla citazione, disposta, "iussu iudicis", nell’ottobre del 2001. Né si vede, in capo alla stessa – pur senza sottacere una trascurata e confusa gestione del rapporto di tesoreria con il comune di Gandino, da addebitare a taluni impiegati della filiale del comune stesso, peraltro sottoposti, a quanto consta dagli atti, a procedimento penale- un doloso occultamento dei fatti che legittimerebbe il decorrere del termine prescrizionale dal momento della scoperta degli stessi.

Risulta quindi prescritta la pretesa attorea.

Diversa è, invece, la valutazione di questo Giudice nei confronti del G, del T, del S e, seppur con diverso accento motivazionale, della P.

Ed invero, a fronte di compiute indagini da parte dei Carabinieri di Gandino ed alla rilevante valenza degli atti del procedimento penale che, benché ancora indefinito per quanto riguarda l’ultima convenuta sopra citata, e, invece conclusosi con sentenze di patteggiamento nei confronti degli altri tre di cui sopra - e quindi senza un accertamento del fatto con la compiutezza del dibattimento - definiscono una compiuta e significante attività istruttoria, poco hanno potuto opporre i resistenti.

Va premessa la doverosità di conferire il dovuto risalto – anche alla luce di una rinnovata e più pregnante valenza della stessa conferitale recentemente dal Legislatore - alla sentenza di patteggiamento. Questa, dando conto dell’orientamento fin qui invalso nella giurisprudenza della Corte dei conti (si veda, per un "excursus" giurisprudenziale, la sentenza n. 1\02\R del 2002 di questa Sezione), se non è di definita condanna, certamente – come da questa Sezione plurime volte affermato ( si veda, "ex plurimis", anche per i richiami giurisprudenziali, la decisione n. 1151\01\R) – non è certamente di assoluzione, dovendo il Giudice penale valutare che non vi siano ragioni per prosciogliere l’imputato e dovendosi, ancora, sul piano della legittimità costituzionale dell’istituto della pena patteggiata in questione, accordare la figura con il principio dell’inderogabilità dell’univoca connessione fra colpevolezza e pena ( art. 27 della Costituzione ). Di talchè la tesi del " tertium genus" ( Corte Costituzionale, n. 313 del 1990) della decisione declaratoria di accordo sulla pena trova pieno consenso in questo Giudice. Se l’esposta valutazione aveva valore in un preciso contesto normativo, bisogna allora metter conto che questo è mutato in maniera considerevole, spostando il baricentro dell’incidenza di una sentenza di patteggiamento più verso un’effettiva equiparazione ad una sentenza di condanna dopo la recente legge 27 marzo 2001, n. 97 ( si veda in particolare l’art. 2 della prefata legge). Ovviamente qualora la sentenza in questione, che per sua natura risulta solitamente carente di compiuti profili accertativi abbia, in concreto, elementi ed affermazioni attestative di rilievo sul fatto.
La legge in questione, infatti, ha equiparato – modificando il testo dell’art. 653 del c.p.p., la sentenza di condanna a quella di assoluzione nel sancire l’incontrovertibilità del giudicato penale nel procedimento disciplinare quanto dell’accertamento del fatto, alla circostanza che il soggetto ha commesso lo stesso e all’illiceità penale dello stesso; al contempo, assume tale efficacia, per la innovazione legislativa in questione, anche la sentenza resa in sede diversa dal dibattimento. In particolare, la legge n. 97 del 2001, ha modificato anche l’art. 445 del c.p.p., estendendo l’autorità del giudicato penale alla sentenza resa a seguito di patteggiamento. E sulla concreta volontà legislativa di conferire questa incrementata valenza alla decisione del giudice assunta a seguito di accordo delle parti danno conforto gli atti dei lavori parlamentari.

In sintesi, allora, se la forza di giudicato della sentenza in questione è dato normativo espresso per quanto riguarda il procedimento disciplinare, non può però, da questo contesto ordinamentale, non estrapolarsi un principio di forte valenza probatoria della tipologia decisoria in esame, nell’ambito della responsabilità amministrativa. Naturalmente, nel quadro delle fonti di prova individuate in sede di indagini preliminari e delle concrete valutazioni espresse dal giudice nell’adottare le sentenza declaratoria di patteggiamento. Nel caso in esame, l’adito Giudice per le indagini preliminari ( sentenza 467\97 per il S ed il T, n. 387/97 per il G) ha dato atto della congruità della pena, della corretta qualificazione giuridica dei fatti e della loro verificazione alla stregua dell’attività istruttoria prodotta nella richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, vale rammentare alcuni stralci di motivazione della più volte citata sentenza n. 441\00\el, ove viene descritta la generale gestione illecita del bilancio del Comune di Gandino.: "Ciò risulta in particolare dall’interrogatorio del S in data 17.5.1996 e delle spontanee dichiarazioni di Carletti Emilio in data 28.4.1994 rese ai Carabinieri di Gandino. Va puntualizzato al riguardo che il S ha dichiarato: "Tutte le operazioni che mi vedono coinvolto nella vicenda in qualita’ di ex dipendente del Comune di Gandino sono state disposte, promosse, dirette, organizzate per espressa volonta’ del prof. G. In particolare il predetto prof. G ogni qualvolta veniva fatta presente da parte del responsabile dell’Ufficio tecnico la necessita’ di reperire fondi non disponibili nel bilancio comunale lo stesso G autorizzava il tecnico comunale ad attivarsi per il reperimento di fondi attraverso l’utilizzo di proventi derivanti da concessioni edilizie e cimiteriali ..."".

Per l’addebito di specie vanno evidenziati i verbali di interrogatorio delegato (ex art. 370 c.p.p.) di Carletti Emilio in data 9.1.e 20.5.1996 ( merita riportare stralci del secondo: " Sono venuto a conoscenza di fatture per operazioni inesistenti quando il rag. S ed il geometra T mi hanno consegnato fotocopie di fatture dicendo di registrarle ………riscuotevo i soldi indicati nel bigliettino che mi davano per la riscossione e subito li riconsegnavo, di solito al geom. T, che era la stessa persona che mi dava l’incarico"), S G in data 13. 1 e 17. 5. 1996, T E in data 13.1. e 17.5.1996 (si veda, dall’interrogatorio in quest’ultima data: "Tutte le operazioni che mi vedono coinvolto nella vicenda in qualità di ex dipendente del comune di Gandino sono state disposte, promosse e dirette ed organizzate per espressa volontà del prof. G"), G P in data 18.5.1996, nonchè gli accertamenti di Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Carbinieri di Gandino e della Guardia di Finanza di Clusone, delle deposizioni di Picinali Lucrezia e di S Andrea e, infine, quanto acquisito in occasione del sequestro presso l’abitazione del G P. In particolare, per quest’ultima fonte di prova si deve far presente che, dall’esame dei dischetti del computer del medesimo, è stato rinvenuto un "file" avente ad oggetto "CDP Cassa DD.PP. mutuo per maggiori oneri di esproprio – elenco falso", un altro con la dicitura ed il contenuto della delibera n. 316 contestata e rispondente a quella oggetto del mutuo, altri 8 contenenti lettere inviate a Roma alla Cassa DDPP.

Fondamentale rilievo presentano poi le deposizioni di Picinali Lucrezia (9.5.1994) e di S Andrea ( 15.5.1994), i quali, titolari di terreni già oggetto di espropriazione e indicati come oggetto di nuova acquisizione nell’atto di giunta che qui ne occupa, i quali hanno affermato la prima di essere stata contattata dal T per una disponibilità alla riscossione di somme, solo in qualità di intermediario, in quanto le stesse dovevano essere consegnate al T stesso, ed in tal senso era stato predisposto mandato di pagamento, il secondo ha disconosciuto la propria firma con riferimento ad un mandato di pagamento intestato a suo nome ( per la cessione di qota di terreno a favore del comune).

Esame e specifico approfondimento va riservato alla colpevolezza della P. La stessa, benché indicata come assente nel verbale di delibera di giunta contestato, ebbe a concordare con funzionari della BP – agenzia di Gandino, una irregolare soluzione contabile al fine di porre soluzione ed acquisire al bilancio comunale le somme chieste alla Cassa DD.PP.. Peraltro tale soluzione riguardava solo una parte di detto mutuo. Non vi è chi non veda come speciose appaiano le scusanti dalla convenuta addotte, ovvero di non essere esperta in tecnica bancaria e di nulla sapere in merito alle rilevanti somme rimaste senza copertura contabile.

L’unica via amministrativamente corretta sarebbe stata quella di portare all’esame della Giunta comunale la vicenda di un prestito rilevatosi senza il titolo addotto e di disporre atti e procedure accertative, con denuncia alle competenti autorità giudiziarie ( anche, quindi, la Procura della Corte dei conti) per valutare la sussistenza di responsabilità sull’accaduto.

Pur senza approfondire – la Procura non ha fornito idonee prove in tal senso – il profilo del dolo associativo, il comportamento della P appare connotato da dolo, quantomeno eventuale, per aver la stessa accettato il danno erariale che si prospettava, pur di porre in atto una soluzione contabile che evitasse le dovute e rigorose azioni di cui sopra.

L’accordo con i funzionari di banca, poi, non può non essere configurato come un atto di doloso occulatamento del danno.

Va comunque mandata assolta la convenuta – perché l’azione della Procura è sul punto sfornita di rigorosa prova – circa i mandati di pagamento emessi a favore del Carletti. Il quale dava agli stessi titolo con fatture per prestazioni inesistenti. Non è possibile, dalle evenienze processuali – diversamente da quanto ritraibile contro il G, il T ed il S – rilevare con sicurezza una conoscenza dell’illecito meccanismo o una negligenza nel non averlo avvertito.

Per quanto attiene al danno arrecato vanno definite alcuni profili di individuazione dello stesso.

Con riferimento alle somme introitate dalla Cassa DD e PP va rilevato come solo £ 99.622.587, relative ai mandati intestati alla Vicinali,al S e a tale Caccia, titolari di terreni da acquisire da parte del comune e, quindi correlati alla delibera n. 316, non sono poi tornati, con artifici contabili, nella disposizione degli uffici comunali; le altre somme , a mezzo di giri contabili, con riversali di pari importo del mandato, inerenti contributi servizi sociali sono poi – pur dovendosi rilevare l’irregolarità sotto il profilo della ragionieristica pubblica, nonché l’alterazione dalla destinazione delle somme stesse – state rimesse a disposizione delle pubbliche casse, grazie a comunque censurabili meccanismi e condiscendenze degli intestatari dei mandati.

Il danno, quindi, ammontante a £ 99.622.587 deve essere addebitato, in parti uguali per i rapporti interni, in via solidale per l’esposizione esterna, al G, al T, al S e alla P.

Quanto ai mandati intestati al Carletti, relativi a prestazioni inesistenti, di questi non vi è traccia di restituzione alle casse comunali: e, in tal caso la prova incombeva sulle parti resistenti, carenti sul punto.

Dell’esposto nocumento ( £. 81.476.382) devono perciò rispendere, con il vincolo della solidarietà ed in part uguali nei rapporti interni, il G, il T ed il S.

La condanna alle spese ( in parti uguali) segue la soccombenza

 

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

assolve C D, F Michele, C G, S B, S A, BB R,

dichiara prescritta l’azione nei confronti della BP

- condanna i convenuti sigg. G P, T E e S G; P E a pagare al Comune di Gandino ciascuno la somma di

- £81.476.382(Euro ) i primi tre in via solidale con ripartizione interna in eguali quote

- £ 99.622.587(Euro ) tutti e quattro in via solidale con ripartizione interna in eguali quote.

Con rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza e interessi legali dalla condanna al soddisfo.

Con condanna alle spese, per i soccombenti, liquidate in Euro

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.1.2002.

L ‘ ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

(Dott. Leonardo Venturini) ( dott. Salvatore Greco)

 

 

Depositata in Segreteria il

Il Dirigente Superiore

 

 

La presente sentenza parziale - ordinanza è stata pubblicata mediante lettura del dispositivo nell'udienza del.............................................. ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038.

Il Segretario