CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE - QUESTIONI DI MASSIMA - Sentenza n. 25/99/QM del 17 novembre 1999

Presidente A. COCO - Estensore Prof. M. SCIASCIA - P.m. P.L. REBECCHI – Avv.ti Prof. G. Correale, D. Paternostro, R. Tortorella.

 

Le pronunce delle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questione di massima non hanno un valore meramente consultivo, nel senso di fornire un autorevole parere chiarificatore al giudice rimettente, bensì quello di una decisione vincolante per il giudizio in corso.

Alle decisioni delle Sezioni Riunite si riconosce un ruolo accessorio di indicazione ermeneutica con valore tendenzialmente generale al fine di pervenire a un’omogeneizzazione della giurisprudenza.

L’art. 276 del c.p.c. trova applicazione anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del T.U. n. 1038/1933, questa norma pone la disciplina del momento deliberativo in camera di consiglio, allorché il collegio assume la decisione in ordine alla causa precedentemente discussa.

La discrezionalità nel dare ordine all’esame delle varie questioni pregiudiziali incontra un limite di carattere generale costituito dal nesso di consequenzialità logico – giuridica per cui alcune di esse si pongono ontologicamente come necessario presupposto delle altre, specie quando si esterni la soluzione della questione dipendente con l’emanazione di una sentenza, ancorché non definitiva.

Il giudice anche se è libero di esaminare in camera di consiglio i vari presupposti processuali (come ad es., il rispetto dei termini e di forme ai fini dell’ammissibilità e la nullità dell’atto introduttivo), non può assolutamente pronunciare su tali punti con sentenza se non affermando, esplicitamente con precedente sentenza separata o, esplicitamente o implicitamente, nella stessa sentenza di rito, la propria competenza al riguardo della causa.

Una pronuncia interpretativa delle SS.RR. in ordine all’esatta portata applicativa dei criteri di determinazione della competenza territoriale tra le sezioni giurisdizionali, così come fissati dall’art. 2 lett. b) della legge n. 658 del 1984, espressamente richiamati dall’art. 1, comma 3, della legge n. 19 del 1994, non avrebbe alcun valido effetto quando il giudice di merito ha già affermato la propria competenza con sentenza, giacché quest’ultimo si è privato del potere di pronunciare nuovamente sulla competenza.

(massima a cura di M. Perin)

 

Fatto (omissis)

 

Diritto

Il Collegio ritiene di dover accertare preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’ammissibilità del deferimento della questione di massima nell’ambito del processo in corso.

Va considerato, infatti, che le pronunce delle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questione di massima non hanno un valore meramente consultivo, nel senso di fornire un autorevole parere chiarificatore al giudice rimettente, bensì quello di una decisione vincolante nel giudizio in corso; ancorché non possa negarsi un ruolo accessorio di indicazione ermeneutica a valenza tendenzialmente generale per un’auspicabile omogeneizzazione giurisprudenziale, nonché l’ammissibilità di reiterazioni della stessa questione di massima con riferimento ad altri giudizi su analoghi punti.

Ciò impone una preliminare valutazione in ordine all’effettiva rilevanza della richiesta pronuncia nel concreto svolgimento del giudizio di merito, nel senso che essa deve avere l’idoneità a incidere su uno dei punti della causa in corso.

Orbene, l’ordinanza di remissione, che ha introdotto incidentalmente la presente fase processuale, è diretta a provocare una pronuncia delle Sezioni Riunite sui criteri interpretativi per la definizione della competenza territoriale introdotti dalle disposizioni contenute nell’art. 2 lett. b) della legge 8 ottobre 1984, n. 658, ai fini di una decisione su tale tema da adottarsi da parte della medesima Sezione.

Va rilevato che l’ordinanza in esame è stata emessa successivamente a una sentenza non definitiva, con cui la Sezione ha deciso questioni di ammissibilità e di nullità della citazione.

In tale sentenza si afferma anche quanto segue:"…noto essendo che, in mancanza di puntuali indicazioni normative sull’ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali – l’art. 276, comma 2, del c.p.c. si limita a statuire che il collegio decide gradatamente in proposito – è lo stesso giudice innanzi al quale pende la causa a dover discrezionalmente definire un simile ordine, non meno noto è che le questioni che attengono alla regolare instaurazione del giudizio, e quindi dell’ammissibilità della citazione, hanno precedenza sulle altre, ivi comprese quella sulla competenza (cfr. in termini, tra le tante, SS.RR. n. 646 – A/1990, n. 727-A/1991, n. 942-A/1994 e n. 15-A/1995)".

Infine, quanto all’eccepito difetto di competenza, con la suddetta sentenza non definitiva la Sezione decideva di deferire con separata ordinanza a queste Sezioni Riunite la risoluzione della questione di massima con riferimento alle "…problematiche esegetiche relative all’esatta portata applicativa dei criteri di determinazione della competenza territoriale tra le sezioni giurisdizionali… quali fissati dall’art. 2 lettera b) della legge n. 658/1984, espressamente richiamati dall’art. 1, comma 3 della citata l. 19/94 rilevanti ai fini delle eccezioni sulla competenza territoriale di questa sezione, sollevate per l’odierno giudizio dai convenuti…".

L’art. 276 del c.p.c., richiamato dalla Sezione remittente e certamente applicabile anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del T.U. n. 1038/1933, disciplina il momento deliberativo in camera di consiglio, allorché il collegio assume la decisione in ordine alla causa precedentemente discussa.

Al comma 2° di tale disposizione in particolare viene indicato che il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio, e quindi, il merito della causa.

Tale norma costituisce espressione di un principio logico, oltre che giuridico, in quanto la decisione in senso positivo o negativo di una questione pregiudiziale può portare all’assorbimento delle questioni pregiudiziali successive o di tutte o di alcune questioni di merito, sia sotto il profilo dell’assorbimento inteso come preclusione, sia dell’assorbimento inteso come rigetto, talché se una pregiudiziale non è definita, le questioni da essa dipendenti non possono formare oggetto di decisione (Cass. 15.10.1976, n. 3469).

Dunque i temi che si presentano all’attenzione del giudice non si trovano tutti sullo stesso piano, talché sia indifferente il criterio in esame; al contrario essi si trovano organizzati su livelli sovrapposti al cui vertice si trovano le problematiche afferenti al merito del giudizio, che vanno affrontate per ultime.

Immediatamente al di sotto di esse sono poste le questioni preliminari al merito (ad es. la prescrizione) e quindi le pregiudiziali di rito, raggruppate al loro interno secondo la loro importanza.

Mentre nel rito civile innanzi al tribunale il problema assume un maggior spicco, a causa dell’articolazione del giudizio di cognizione nella fase istruttoria rimessa a un giudice monocratico (il giudice istruttore) e nella discussione e decisione riservate al giudice collegiale, in quello contabile, ove tutta l’attività processuale si svolge indifferenziatamente innanzi al giudice collegiale, esso si semplifica notevolmente, presentandosi essenzialmente al momento della decisione.

Da ciò consegue che la discrezionalità nel dare ordine all’esame delle varie questioni pregiudiziali incontra un limite di carattere generale costituito dal nesso di consequenzialità logico – giuridica per cui alcune di esse si pongono ontologicamente come necessario presupposto delle altre, specie quando si esterni la soluzione della questione dipendente con l’emanazione di una sentenza, ancorché non definitiva.

Infatti, quest’ultima tipologia di provvedimento è suscettibile di passare in cosa giudicata formale e comunque fuoriesce, con la pubblicazione, dalla sfera di disponibilità dello stesso giudice che ne è autore.

Da tutto ciò deriva che il giudice, specie quello collegiale, nell’ambito della camera di consiglio, è libero di affrontare a suo piacimento le varie questioni pregiudiziali che gli si presentano, ma non può pronunciare formalmente con sentenza su di esse se non seguendo necessariamente l’ordine interno di pregiudizialità, con le conseguenze di preclusione, tra le varie questioni di rito e quindi tra quelle preliminari al merito vero e proprio.

Sulla base di tali indiscutibili principi e norme vincolanti l’azione giudiziaria, va quindi ricavato che il giudice, se è certo libero di esaminare in camera di consiglio i vari presupposti processuali (ad es., il rispetto dei termini e di forme ai fini dell’ammissibilità e la nullità dell’atto introduttivo), non può assolutamente pronunciare su tali punti con sentenza se non affermando, esplicitamente con precedente sentenza separata o, esplicitamente o implicitamente, nella stessa sentenza di rito, la propria competenza al riguardo della causa.

Infatti, se manca la competenza, il giudice non dispone di alcun potere in ordine al giudizio e, segnatamente, sui suoi presupposti, che dovranno essere esaminati solo dal giudice competente.

Se diversamente si opinasse, si giungerebbe all’assurdo che il giudice dichiarato competente, una volta che il processo sia stato riassunto innanzi a esso, si troverebbe vincolato, a causa di un giudicato eventualmente formatosi, alla soluzione data a una questione pregiudiziale dal giudice dichiaratosi esso stesso (ancorché in via successiva) incompetente.

Dunque, la questione da risolvere per prima è senz’altro quella concernente la competenza del giudice adito.

Infatti, ogni giudice è sempre competente a decidere sulla propria competenza, in quanto la sussistenza o meno del potere condiziona ogni ulteriore sua decisione di carattere processuale o di merito.

In seguito può pronunciare, se necessario, sulla giurisdizione e, quindi, gradatamente sugli altri presupposti processuali, quali il rispetto di eventuali termini e forme, la capacità delle parti ecc.… condizionanti la ricevibilità, l’ammissibilità o la nullità della domanda introduttiva ovvero la procedibilità del giudizio stesso.

Nella specie la Sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria ha ritenuto di potere pronunciare con sentenza non definitiva, risolvendo positivamente le questioni di ordine processuale afferenti l’ammissibilità e la nullità della citazione depositata dal Procuratore Regionale, rinviando la pronuncia sulla propria competenza a un secondo memento, a seguito della soluzione da parte di queste SS.RR. di questioni ermeneutiche di massima in ordine a una normativa invero "essenziale" sul punto.

Ma, pur essendo ammissibile in astratto una rimessione per questione di massima del genere, in concreto essa si presenta irrilevante, in quanto superata dalla previa sentenza non definitiva emessa dalla stessa sezione remittente, ancorché su altri presupposti processuali, ma che implicitamente non può presupporre la competenza del decidente.

Appare di tutta evidenza che una pronuncia interpretativa sul punto emessa da queste SS.RR., non sortirebbe alcun valido effetto nel processo in corso, avendo il giudice di merito già affermata la propria competenza con sentenza, peraltro gravata d’appello, privandosi così del potere di pronunciare nuovamente sulla competenza, salvo annullamento di essa da parte del giudice di appello.

Nessun rilievo poi può essere dato alla riserva posta nella parte motiva della stessa sentenza a una successiva pronuncia sulla competenza, sulla base di un ordine di pregiudizialità non condivisibile, in quanto il giudicato in "formazione" ha l’idoneità a coprire con la sua autorità anche l’affermazione logicamente e ontologicamente implicita sulla propria competenza al riguardo.

La giurisprudenza delle Sezioni Riunite (n. 646 – A/1990, n. 727-A/1991, n. 942-A/1994 e n. 15-A/1995) richiamata dalla Sezione remittente in ordine alla relazione di pregiudizialità non appaiono conferenti al caso, riguardando situazioni diverse e, comunque, ipotesi in cui il giudice di 1° grado evidentemente non dubitava assolutamente sulla propria competenza al riguardo (si tenga conto che le questioni di competenza territoriale sono concretamente insorte solo di recente con l’ampio decentramento delle funzioni giurisdizionali).

In conclusione la questione di massima in esame si appalesa inammissibile, a causa della sua concreta irrilevanza nel giudizio di merito in corso.

 

P.Q.M.

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, definitivamente pronunciando dichiarano inammissibile la questione di massima deferita con l’ordinanza della Sezione giurisdizionale Regionale dell’Umbria omissis…

Depositata il 17.11.1999