REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Luciano Pergola Presidente

Dott. Maurizio Stanco Consigliere

Dott. Michele Oricchio Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n°105/EL del registro di segreteria , instauratosi a seguito di atto di citazione del Procuratore regionale della Basilicata depositato in segreteria il 31/12/1998;

nei confronti di

D. Giuseppe rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall’ avv.to Antonio Pisani unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Potenza al Vico Busciolano n°5 presso lo studio dell’avv.Gennaro Messina ;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 1999, il Consigliere relatore Dott. Michele Oricchio nonchè il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Alberto Avoli ed il difensore costituito , avv.to Pisani;

Con l’assistenza del segretario Maria Anna Catuogno;

Visti tutti gli atti e i documenti di causa, nonchè le conclusioni rassegnate dalle parti, come da verbale d’udienza;

considerato in

 

FATTO

Con atto di citazione depositato in segreteria il 31/12/1998 e ritualmente notificato in uno al pedissequo decreto presidenziale di fissazione d’udienza in data 29.3.1999, il Procuratore Regionale conveniva in giudizio innanzi a questa sezione giurisdizionale della Corte dei Conti D.Giuseppe per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di L.18.000.000 ,oltre accessori di legge in quanto ritenuto responsabile -nella sua qualità di ex sindaco del Comune di Maratea - di un danno patrimoniale di pari valore subito dal predetto ente locale e direttamente riconducibile al suo operato .

La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità che hanno indotto il P.M. ad emettere l’atto introduttivo del presente giudizio può così sinteticamente riassumersi.

In data 7.7.1995 l’Assessore pro-tempore alle finanze del Comune di Maratea inviava una nota all’odierno convenuto con cui gli contestava l’uso continuo ed ingiustificato dell’automobile di servizio di proprietà dell’Ente -una Fiat Croma tg. PZ 261269 - durante tutto l’espletamento del suo mandato sindacale, andante dal gennaio 1994 all’aprile 1995.

A tale contestazione il D.replicava riconoscendo l’uso del predetto automezzo ma sostenendo che esso era sempre avvenuto per il perseguimento di interessi pubblici , nell’ambito di quanto assentito con apposite deliberazioni (la n°201/1989 e la 142/1993) dalla giunta comunale.

Tale carteggio veniva trasmesso al P.M. per quanto di competenza in data 12.1.1996 e sfociava all’esito di ulteriore attività investigativa nell’emissione dell’atto introduttivo del presente giudizio.

Infatti l’Organo requirente riteneva che il D., su circa 100.000 chilometri percorsi per sua stessa ammissione con l’autovettura di servizio , non potesse giustificarne l’utilizzo per ragioni di servizio di almeno 40.000.

Ricordava a tal proposito l’attore come non esistesse alcun libretto di macchina e come , l’assenza di un autista nella pianta organica del Comune di Maratea ,avesse comportato la guida diretta dell’autovettura da parte di alcuni amministratori e funzionari dell’ente, fra cui principalmente il Sindaco D.che la utilizzava per recarsi da Potenza (suo luogo di residenza) a Maratea e viceversa.

Il P.M. riteneva che , in relazione almeno a 40.000 chilometri , l’uso dell’autovettura comunale da parte del D.con tali modalità fosse assolutamente ingiustificato oltrechè gravemente colposo e non sorretto dal perseguimento di alcuna

finalità pubblica per cui costituisce un danno patrimoniale per le

casse comunali di Maratea.

Pertanto chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento delle perdite a tal titolo subite dall’ente locale , indicando il "quantum"dovuto in L.18.000.000 , determinato induttivamente attraverso la moltiplicazione del numero dei chilometri percorsi ingiustificatamente con il costo complessivo di ognuno di essi pari a L.450 , giusti conteggi effettuati dalle riviste specializzate del settore con riferimento ad una Fiat Croma .

Nel corpo della citazione il P.M. dava anche atto che la produzione di controdeduzioni a seguito della notifica dell’avviso di procedimento non aveva apportato alcun elemento chiarificatore tale da portare all’archiviazione della vertenza per cui concludeva per la condanna del D.nei sensi testè riassunti.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio , si costituiva in giudizio il convenuto per patrocinio dell’avv.to Pisani depositando memoria difensiva con cui impugnava l’avverso dedotto chiedendone il rigetto.

In particolare, dopo un’attenta ricostruzione dei fatti, il D., anche attraverso la produzione di varie certificazioni , sosteneva che l’utilizzo diretto dell’auto di proprietà del Comune di Maratea durante il periodo in cui ne aveva rivestito la carica di sindaco oltrechè legittimo in quanto autorizzato da varie delibere comunali , si era risolto anche in un notevole risparmio per le casse dell’ente poichè non vi era stato bisogno di assumere un autista e, comunque, non si era pagata ad esso convenuto alcun rimborso spese che altrimenti gli sarebbe spettato nella misura di circa 100.000 lire per ogni viaggio , data la distanza notevole di Maratea (circa Km.150) da Potenza ove egli risiedeva per motivi di lavoro .

Il D.evidenziava inoltre che nel periodo in cui era stato Sindaco di quel comune (7.1.1994 -24.4.1995) ivi si era recato per motivi ufficiali di servizio per 116 volte (giusta attestazione del segretario comunale) e che in tale periodo la Fiat Croma in dotazione al Comune aveva percorso 77.572 chilometri venendo utilizzata da una pluralità di persone , come attestato dalle firme riportate sui buoni benzina utilizzati .

Concludeva , pertanto , per la propria assoluzione da ogni addebito , non ricorrendo nel caso di specie alcun danno erariale.

Tali posizioni venivano ulteriormente illustrate e sostanzialmente ribadite dalle parti in sede di discussione finale.

All’esito la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

 

DIRITTO

Ritiene il collegio che la domanda attorea debba essere rigettata in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio in ordine ai fatti (dannosi) posti a sostegno della relativa pretesa risarcitoria.

Per meglio comprendere i motivi che hanno spinto ad adottare

l’anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni : con l’atto introduttivo del presente giudizio il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna del D.Giuseppe al pagamento in favore delle casse comunali di Maratea della somma di L.18.000.000 oltre accessori di legge a titolo di responsabilità amministrativa sullo stesso gravante per avere utilizzato impropriamente per almeno 40.000 chilometri l’autovettura di proprietà comunale (una Fiat Croma tg.Pz 261269) durante il periodo in cui egli aveva rivestito la carica di Sindaco di quell’ente (gennaio 1994- aprile 1995).

Bisogna subito dire che tale vicenda per un verso si inserisce certamente in quel filone di "disinvolta gestione" delle pubbliche risorse che non poco ha nuociuto al pubblico erario e , per altro verso, va inquadrata nella particolare problematica del cattivo utilizzo degli ampi poteri di autonomia gestionale di recente riconosciuti in misura vieppiù crescente agli enti locali.

In proposito la Corte non ha potuto non soffermarsi su di una serie di interessanti questioni connesse che non hanno trovato ingresso in questo processo ma che comunque sono sintomatiche delle disfunzioni del sistema testè richiamate che appaiono purtroppo lungi dall’essere soddifacentemente risolte anche in sede legislativa.

Una prima domanda che ci si è posti è stata quella relativa all’acquisto della Fiat Croma : risponde a criteri di sana gestione del pubblico danaro aver acquistato una vettura "alto di gamma" quale una FIAT CROMA da parte di un piccolo ente locale (con popolazione di circa 5000 abitanti) per un allegato ed indimostrato "servizio di rappresentanza"?

Ed anche a voler ritenere effettivamente esistente tale esigenza è corretto acquistare un’auto di tal genere non essendovi nella pianta organica del Comune alcun posto da "autista di autovetture di rappresentanza"(argomento ex delibera di giunta n°201/1989)?

Ed è corretto non provvedere per anni all’individuazione di un consegnatario - responsabile della stessa , all’adozione di un regolamento per l’uso della macchina (addirittura tutt’ora mancante : argomento ex attestato del Sergretario comunale in data 22.12.1998 versato in atti dal convenuto) e all’adibizione di alcun dipendente del Comune alle mansioni di autista di "autovetture di rappresentanza" , dovendo poi legittimare l’inusuale utilizzo diretto della macchina di "rappresentanza" da parte di alcuni amministratori e dipendenti dell’Ente ?

Quale "servizio di rappresentanza" avrebbero poi potuto e dovuto svolgere gli assessori ,i vari consiglieri e dipendenti comunali nonchè tutti i vigli urbani , egualmente autorizzati dalla Giunta all’utilizzo diretto della Fiat Croma giusta delibera n°143/1992 ( munita , peraltro , di parere di legittimità ex art.53 della L.142/1990) ?

Questi "angosciosi interrogativi" non hanno potuto trovare ingresso in questa sede processuale ma sono certamente utili per inquadrare la temperie culturale ed amministrativa in cui si è venuta svolgendo la vicenda dell’ex sindaco D., portata all’odierno esame del collegio.

Il P.M. ha ritenuto di individuare gli estremi della responsabilità del convenuto nel fatto che lo stesso durante i circa sedici mesi nei quali ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Maratea ha utilizzato continuamente l’autovettura Fiat Croma tg. PZ. 261269 percorrendo presuntivamente almeno 40.000 chilometri per ragioni estranee al servizio svolto.

In tal senso l’Organo requirente ha sostanzialmente recepito la lettera di addebiti fatta all’odierno convenuto dall’assessore alle finanze del Comune di Maratea della Giunta succeduta a quella da lui presieduta senza tuttavia procedere a quegli accertamenti istruttori che sarebbero stati utili per distaccare maggiormente la vicenda dalla originaria connotazione "politica" ( confermata "a contrario" dal diverso avviso espresso in merito ad essa dal sindaco attualmente in carica , con attestato del 13.10.1998) e caratterizzarla sotto il profilo più strettamente giuridico .

Infatti la pretesa risarcitoria non è stata assolutamente supportata da adeguata produzione di prove e ciò non può che andare a discapito della domanda attrice attesa la ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 cod.civ e la vigenza dell’universale principio ’"actore non probante , reus absolvitur".

Il collegio non ignora certamente le difficoltà investigative presenti nel caso del D., ove il consolidarsi di una deplorevole "prassi" non tempestivamente denunciata e la persistente assenza di un regolamento d’uso nonchè di un "libretto di macchina" rende difficile verificare gli spostamenti e gli utilizzi effettivi della stessa , ma certo a fronte di un’impostazione accusatoria unicamente fondata su di un eccessivo utilizzo della macchina di servizio ci si trova di fronte alla mancanza di qualsiasi accertamento relativo al chilometraggio effettivo percorso nel periodo di riferimento , alle caratteristiche dell’autovettura ed al nome di coloro i quali firmavano i buoni benzina occorsi per consentire il funzionamento della Croma durante il 1994/1995, all’escussione dei predetti come testi sui fatti dedotti in giudizio.

Inoltre non è dato sapere se (come appare probabile) l’autovettura del Comune di Maratea nei giorni in cui il D.rientrava a Potenza (permanendovi) ivi rimanesse e come in tali periodi venissero soddisfatte le "ragioni di rappresentanza" e di servizio da parte degli altri soggetti autorizzati all’utilizzo della macchina rimasti a Maratea.

In altre parole il Collegio ritiene che ove si presupponga (come

fa il P.M.) che in ossequio dell’ autonomia riconosciuta dalla legge agli enti locali , questi possano liberamente disciplinare l’uso delle autovetture di proprietà ( che per le autovetture delle Amministrazioni dello Stato è rigorosamente disciplinato sin dal R.D. 3.4.1926 n°746) onde la legittimità di quella strana delibera 142/1993 (che autorizzava vari soggetti ,fra cui l’odierno convenuto, all’uso diretto "per servizio di rappresentanza" della Croma ), non possa poi apoditticamente determinarsi come "non sorretta da valide documentazioni" alcuna percorrenza , dovendosi invece dimostrare, attraverso idonea attività investigativa e quantomeno con indizi gravi, precisi e concordanti l’utilizzo della macchina al di là di quanto si presuppone consentito.

Del resto a fronte delle evidenziate lacune probatorie della richiamata prospettazione accusatoria vi è stata un’articolata memoria difensiva accompagnata da idonea produzione documentale , attestante un frequente utilizzo dell’autovettura da parte del D.per recarsi da Potenza (luogo di residenza)

Maratea per ragioni ufficiali attinenti alla carica ricoperta ( almeno 120 viaggi di trecento chilometri ciascuno).

Inoltre vi è prova in atti dell’utilizzo della macchina anche per altri viaggi ufficiali in rappresentanza del Comune.

A fronte quindi della indiziarietà dell’accusa vi è una chiara linea difensiva sufficientemente confortata da prove documentali : la Fiat Croma del Comune di Maratea veniva utilizzata da una pluralità di persone e il D.la utilizzava di frequente (onde il notevole chilometraggio) ma solo per ragioni attinenti alla sua funzione , dunque nell’ambito dell’autorizzazione contenuta nella delibera di giunta n°142/1993.

Rebus sic stantibus la Sezione pur riconoscendo di trovarsi di

fronte ad una complessa vicenda sintomatica di cattiva amministrazione non può ritenere raggiunta la prova dell’esistenza di un preciso danno risarcibile univocamente ascrivibile all’odierno convenuto , nè ritiene di dover attivare propri poteri istruttori sul punto ritenendoli compatibili con il principio costituzionale del "giusto processo" solo entro limiti molto ristretti e , dunque, insufficienti a colmare le rilevate lacune.

Peraltro anche a voler diversamente argomentare non potrebbe che pervenirsi ad una pronuncia assolutoria : infatti si potrebbe ritenere superabile in sede di giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il principio del "corrisposto fra il chiesto ed il pronunciato" e costruire diversamente la responsabilità del D.ritenendo che il predetto abusando della sua funzione abbia utilizzato la Fiat Croma del Comune di Maratea come autovettura in uso esclusivo assolutamente non consentito : infatti le delibere giuntali n°201/1989 e 142/1993( pur con tutte le riserve in ordine alla legittimità ed all’opportunità delle stesse innanzi evienziate) hanno sempre fatto riferimento ad un uso dell’autovettura di proprietà comunale per "servizio di rappresentanza" : è evidente che tale situazione certamente non ricorra nel caso ei viaggi fra il luogo di residenza del Sindaco e quello di svolgimento delle relative funzioni.

L’avere invece utilizzato la macchina per tali spostamenti ( con

La prevedibile conseguenza che la stessa rimaneva sottratta

alla disponibilità comunale per tutti i giorni in cui il D.rimaneva a Potenza) ne connota la configurazione non come "auto di servizio" ( tantomeno di "rappresentanza" ) ma come " auto in uso esclusivo" ( e tale distinzione è stata di recente confermata dal D.P.C.M. 28.2.1997 ) assolutamente non previsto neppure dalle "generose" delibere giuntali innanzi richiamate .

Il tutto con la conseguenza che tale utilizzo costituirebbe un danno per le casse comunali , quantificabile , così come richiesto dal P.M., in L.18.000.000.

Anche in tal caso ritiene però il collegio che non potrebbe giungersi ad una sentenza di condanna , dovendosi preliminarmente valutare l’"utilitas" ricevuta dall’Ente pubblico dalla condotta "incriminata" secondo quanto stabilito di recente per il giudizio di responsabilità dall’art. 3 del D.L.543/1996 , ove è appunto previsto che "..... deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità".

Nel caso di specie , applicando tale principio (pur con tutte le precauzioni del caso in quanto è insito in esso il rischio di un’attenuazione del "principio di legalità") si dovrebbe ritenere, come ha sostenuto la difesa del convenuto , che il Comune di Maratea ,a seguito del censurato utilizzo della propria macchina da parte dell’odierno convenuto, ha però evitato di corrispondergli il dovuto rimborso spese ( ex lege 18.12.1973 n°836 e successive modificazioni) per il tragitto da questo altrimenti da ricoprirsi con propria autovettura fra il luogo di residenza Potenza e Maratea (oltre km. 300 fra andata e ritorno).

Orbene il D.ha giustificato durante il suo mandato sindacale , giusto attestato in atti del Comando militare regionale "Basilicata" dell’11.12.1998 ben 154 giorni di assenza dal lavoro giustificata con l’espletamento di compiti connessi alla carica di Sindaco , con la conseguenza che moltiplicando ogn’uno di tali giorni per i trecento chilometri di lunghezza complessiva del relativo viaggio per il costo di un quinto di un litro di benzina (all’epoca circa 1800 lire) si sarebbe determinata una spesa per il Comune di Maratea di oltre L.16.500.000 per i rimborsi da effettuarsi in favore del Della Morte.

Dando peraltro per scontato che altri viaggi fra Potenza e Maratea sono stati effettuati dallo stesso per motivi di mandato elettorale senza bisogno di assentarsi dal proprio lavoro di Tenente colonnello del disciolto distretto militare di Potenza , è facile addivenire ad un risparmio per il Comune di Maratea di una cifra del tutto simile a quella contestata all’odierno convenuto come costituente "danno erariale ".

Dunque anche sotto tale profilo , ed impregiudicata ogni necessaria ulteriore indagine sull’esistenza del requisito

soggettivo della " colpa grave", si dovrebbe addivenire ad una

pronuncia assolutoria per mancanza di danno .

Ma si ripete , ritiene il collegio che a monte manchi soprattutto la prova del preciso ammontare del danno e della inequivoca riferibilità esclusiva dello stesso all’odierno convenuto.

Conseguenza logica del complesso discorso sin qui svolto è che il D.va mandato assolto dagli addebiti mossigli in atto di citazione per mancanza di prova circa la precisa sussistenza e riferibilità del fatto dannoso , con ciò trasponendo in questa sede una formula codificata , per il processo penale , dall’art.530 secondo comma del relativo codice di rito.

Per quanto attiene al regolamento delle spese processuali , ritiene il Collegio che sulle stesse debba pronunciarsi e debba farlo nel senso di dichiararle integralmente compensate, data la formula assolutoria utilizzata nella presente decisione.

La sezione non ignora che, alcuni recenti interventi

legislativi (in particolare l’art.3 comma 2-bis della L.639/1996, non potendo invece essere invocato nel caso di specie il disposto di cui all’art.18 della L.135/1997, che si riferisce ai soli dipendenti statali) , nella interpretazione datane dalla prevalente giurisprudenza contabile avrebbero sottratto a questo giudice l’ "onere" di statuire sulle spese processuali ma ritiene che l’interpretazione sistematica della normativa più conforme ai principi generali dell’Ordinamento nonchè a quelli costituzionali importi un esonero da tale pronuncia e un possibile ristoro delle spese ad opera dell’Amministrazione solo in presenza di sentenze ampiamente assolutorie (che escludano completamente la "responsabilità" dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo ) e non anche in presenza di altri tipi di decisioni, come quelle basate sull’insufficienza di prove, qual’è la presente.

Del resto già la Sez. I° centrale , con sentenza del 30.4.1993 n°59 , ebbe modo di affermare (con riferimento all’ambito di applicazione dell’art.16 del D.P.R. 161/179)che gli oneri di difesa non possono essere assunti a carico del bilancio dell’Amministrazione in presenza di una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove "qualora si evinca un comportamento -comunque- illegittimo".

Dunque , sulla scorta della valutazione più volte espressa dalla Corte Costituzionale secondo cui "tra due possibili interpretazioni - una conforme ed una difforme dalla Costituzione- bisogna privilegiare quella conforme " , ritiene la Sezione che vada affermato il principio per cui il "rimborso delle spese processuali" di cui all’art.3 comma 2-bis della L.639/1996, debba essere deciso in sentenza dal Giudice della cognizione e spetti solo in caso di completo proscioglimento del convenuto. Diversamente argomentando si creerebbe un "vulnus" insopportabile nel sistema delle garanzie giurisdizionali e di buon funzionamento dell’amministrazione ( in particolare

Artt. 24 – II° comma ; 25 – I° comma ; 28 ; 97 – I° comma ; 98 -

I°comma ; 111).

 

P.Q.M.

La Corte dei Conti-sezione giurisdizionale della Basilicata definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Procuratore Regionale nei confronti di D.Giuseppe , contrariis reiectis,così decide:

A) Assolve il convenuto dalla domanda attorea ;

B)compensa le spese;

Così deciso in Potenza nella camera di Consiglio del 16/12/1999.

Il Relatore Il Presidente

(Dr.Michele Oricchio) (Dr. Luciano Pergola)

 

 

Depositata in Segreteria il 29.12.1999

Il Dirigente