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Corte dei conti Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo – sentenza n. 170/2001/M del 21 febbraio 2001 – Giudice Unico Silvio Benvenuto – I.D. G. (avv.to Giuseppe Rizzacasa) c/ Ministero della Difesa (n. c.).Giudizio pensionistico - questioni medico legali - pareri del collegio medico legale –conformità al giusto processo – questione di costituzionalità – manifesta infondatezza. È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per violazione delle regole sul giusto processo, sollevata in virtù dei compiti di consulenza tecnica d'ufficio svolti dal Collegio medico legale del Ministero della difesa - per assenza delle qualità di serena obiettività, di assoluta imparzialità, e comunque, di mancato interesse al giudizio – giacché esso, ancorché inserito nella struttura dell'Amministrazione della difesa, non è gerarchicamente sottoposto agli organi amministrativi del Ministero. Il predetto Collegio medico legale si pone, all’interno dell’amministrazione militare, nella posizione di poter esprimere le proprie valutazioni in piena autonomia. I pareri tecnico – medici espressi da appositi organi, come il C.M.L., nei giudizi in materia pensionistica instaurati presso la Corte dei Conti, sono esclusivamente consultivi e di mera competenza tecnica, perché il loro contenuto può anche essere disatteso dal giudice il quale rimane, come dice l'antico brocardo, peritus peritorum, con la conseguenza che, a fronte di un parere dell'organo di consulenza che il giudice ritenga non apporti elementi convincenti per la decisione, lo stesso può rivolgersi, come non di rado avviene, ad altro consulente, ovvero adottare una decisione difforme da quella prospettata dall'organo di consulenza, come pure avviene, anche se più raramente. SENTENZA Sul ricorso iscritto al numero 427/M del Registro di segreteria, proposto dal signor I. Di G. , nato il omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe RIZZACASA, presso il cui studio in Roma, piazza del Fante 2, è elettivamente domiciliato, avverso il decreto n. 206 del 10.11.1972 del Ministero della difesa. Udito nella pubblica Udienza del 20 febbraio 2000, l'avvocato Giuseppe RIZZACASA, in difesa del ricorrente, non rappresentata l'Amministrazione. Esaminati gli atti e i documenti della causa. FATTO Il signor Di G., alle armi dal 18.11.1964 al 7.6.1969 ( data in cui fu posto in congedo per riforma), prestò servizio, dopo essere stato inviato alla Legione allievi C.C. di Torino, presso la Legione di Bolzano, presso la stazione C.C. di PESCOROCCHIANO e, infine, a Roma. Risulta agli atti ricovero presso l'ospedale militare di Roma per "stato delirante" dal 3.5.1969 al 7.6.1969. Dimesso, fu posto in congedo per riforma nella medesima data del 7.6.1969. Il signor Di G. inoltrò domanda di riconoscimento da causa di servizio della malattia mentale e fu visitato dalla CMO di Chieti in data 1.6.1970, che pose diagnosi di "sindrome distonica ipomaniacale", con giudizio di non dipendenza da causa di servizio. A seguito di conforme parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie del 15.6.1972, fu adottato il decreto negativo oggetto del presente ricorso. Discussa la causa nell'Udienza pubblica del 15.12.1998, l'avvocato Rizzacasa si riportava ad ampia memoria difensiva depositata il 2.12.1998, congiuntamente a perizia medico-legale della professoressa Rossella Castrica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e argomentando in particolare che il servizio svolto dal ricorrente in Alto Adige, proprio nel momento in cui fu più acuto il terrorismo altoatesino, sarebbe stato decisivo per l'insorgenza della malattia mentale sofferta, asseritamente attivata da condizioni di stress, aventi significato di fattori precipitanti della schizofrenia in questione. Con ordinanza n.029/99/M di questa Sezione veniva stabilito: 1) di acquisire, dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dettagliato rapporto sul servizio prestato in Alto Adige dal ricorrente, ai fini in particolare di conoscere se risultava che lo stesso fosse stato coinvolto direttamente in operazioni contro-terroristiche; 2) acquisito il citato rapporto, di interpellare il CML presso il Ministero della difesa, affinché facesse conoscere se l'infermità sofferta dal signor Di G. potesse considerarsi dipendente dal servizio militare svolto. Con lettera datata 16 luglio 1999, prot.n.7/20032-6-1999, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri comunicava di non poter fornire notizie, in ordine ai servizi svolti dal militare signor I. Di G., in quanto la documentazione relativa a quel periodo "era stata distrutta in base alle disposizioni vigenti". In data 10 gennaio 2001, il CML ha inviato un lungo e ampiamente motivato parere nel quale viene espresso l'avviso che l'infermità in discussione non può ritenersi né dipendente, né variamente aggravata da causa di servizio ordinario. Per parte sua, l'avvocato Rizzacasa ha presentato, in data 7 febbraio 2001, una seconda memoria difensiva, corredata da altra perizia medico-legale di parte del professor Giorgio Leggeri, specialista in malattie nervose e mentali, nella quale si espongono nuovamente, in modo ampio, le ragioni portate a sostegno del ricorso, e in particolare il fatto della scarsa valutazione che sarebbe stata data al servizio svolto dal ricorrente in Alto Adige, proprio nel momento in cui fu più acuto il terrorismo altoatesino, servizio che, per le condizioni di stress prestato, sarebbe stato decisivo ai fini dell'insorgenza della malattia schizofrenica. Nel contestare, sulla base della perizia di parte del professor Leggeri, le valutazioni e le conclusioni del CML, fra l'altro per non avere quest'ultimo preso in considerazioni i 46 articoli del "Corriere della sera", che erano stati allegati dalla difesa e che riguardavano episodi vari di terrorismo verificatisi in quegli anni in Alto Adige, la memoria, come del resto l'allegata perizia del professor Leggeri, illustrano le ragioni che , secondo la stessa difesa, militano a favore dell'accoglimento del ricorso il cui accoglimento è richiesto in via principale. In via subordinata l'avvocato Rizzacasa chiede l'ammissione di CTU specialista in medicina legale ed in particolare in neurologia da scegliere in base agli artt.13 segg. delle Disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile. In via ancora più subordinata, l'avvocato Rizzacasa, solleva eccezione di incostituzionalità per violazione dell'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, per l'avvenuta nomina a consulente tecnico d'ufficio del Collegio medico legale del Ministero della difesa, giudicato, da parte difensiva, "puro e semplice Consulente medico legale di una delle parte, ed al quale non possono di conseguenza essere attribuite e riconosciute quelle qualità di serena obiettività, di assoluta imparzialità, e comunque di mancato interesse al giudizio che devono ricorrere invece nella qualifica del Consulente tecnico di Ufficio così come previsto dagli artt. 61 e ss. c.p.c.". Nella discussione orale nella pubblica Udienza del 20 febbraio 2001, l'avvocato Rizzacasa ha ulteriormente illustrato i motivi a fondamento delle sue richieste, chiedendone, nell'ordine di precedenza indicato , il loro accoglimento. DIRITTO Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa per violazione dell'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, per l'avvenuta nomina, come già è stato in precedenza enunciato, a consulente tecnico d'ufficio del Collegio medico legale del Ministero della difesa, giudicato, da parte difensiva, "puro e semplice Consulente medico legale di una delle parte, ed al quale non possono di conseguenza essere attribuite e riconosciute quelle qualità di serena obiettività, di assoluta imparzialità, e comunque di mancato interesse al giudizio che devono ricorrere invece nella qualifica del Consulente tecnico di Ufficio così come previsto dagli artt. 61 e ss. c.p.c.". Quest'Organo giudicante non ritiene di poter accogliere l' istanza con la quale viene sollevata tale questione di costituzionalità (fra l'altro avanzata senza indicazione delle disposizioni di legge o dell'atto avente forza di legge viziati da illegittimità costituzionale, come prescrive l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.87), in quanto manifestamente infondata. Va, preliminarmente, osservato che tale istanza investe un atto processuale adottato prima dell'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 2 del 1999, cui non sono riconosciuti effetti retroattivi. Giova in ogni caso sottolineare, che ancorché inserito organizzativamente nell'Amministrazione del Ministero della difesa, il Collegio medico legale (quale disciplinato dalle legge 11.3.1926, n.416, così come modificata dalla legge 25 agosto 1961, n.1394, dal d.p.r. 18.11.1965, n. 1485 e dalla legge 22.12.1980, n. 913), non è gerarchicamente sottoposto ad alcuna struttura amministrativa di tale Ministero, talché è nella condizione di poter esprimere le sue valutazioni e i suoi pareri in tutta autonomia. Ciò trovava conferma nel fatto che i parere del CML sono a volte contrari, ma a volte anche favorevoli ai ricorrenti. E sono propri i ricorrenti che, nelle loro memorie difensive o nelle loro perizie di parte, si appoggiano frequentemente , a sostegno delle loro tesi, a pregressi pareri del CML o a sentenze che su tali pareri favorevoli si basano (come del resto avviene anche nella memoria in questa causa dello stesso avvocato Rizzacasa del febbraio 2001, e nella consulenza di parte del professor Leggeri, su cui ci si soffermerà più avanti). Va, infine, sottolineato che i pareri espressi dal CML, come del resto quelli degli altri organi interpellati da questa Corte nei giudizi presso di essa, sono esclusivamente consultivi, di mera competenza tecnica, talché il loro contenuto può essere disatteso dal magistrato il quale rimane, come dice l'antico broccardo, peritus peritorum. Il che significa che, a fronte di un parere dell'organo di consulenza che il giudice ritenga non apporti elementi convincenti per la decisione, lo stesso può rivolgersi, come non di rado avviene, ad altro consulente, ovvero adottare decisione difforme da quella prospettata dall'organo di consulenza, come pure avviene, anche se più raramente. .Nella sua memoria l'avvocato Rizzacasa cita, a sostegno della tesi dell'illegittimità del ricorso al Collegio medico legale nel caso di giudizi per pensioni militari e quindi della non parità delle parti nel processo pensionistico presso la Corte dei conti, una sentenza di questa Sezione ( n.179/M/2000M del 14.12.9-1.3.2000) nella quale si attribuiscono alle perizie del Consulente tecnico di parte attrice soltanto quei "connotati tipici delle perizie stragiudiziali ossia delle semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico- prive di autonomo valore di prova (Corte di Cassazione sent. n. 3405 del 9 maggio 1988) e della funzione di integrazione del giudizio appartenente, quest'ultima, alla sola consulenza tecnica di ufficio, ad opera di un soggetto che, pur qualificato, non è assolutamente designato dal giudice". Per un'esatta valutazione di tale massima è necessario integrare la stessa con quanto è successivamente precisato nella stessa sentenza; "Rispetto a tali peculiari dissertazioni tecniche la Sezione, ex adverso ed in aderenza a consolidata giurisprudenza, non è tenuta a motivare il proprio dissenso quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le prime, dovendo queste ritenersi rifiutate anche per implicito( Corte di Cassazione, sent. n.4032 del 24 aprile 1987 ), né a discutere i risultati delle stesse ( Corte di cassazione, sent. n.3257 del 28 luglio 1989 )". Orbene, è noto che nel processo pensionistico le parti hanno facoltà di presentare documenti, memorie e perizie, e quant'altro a difesa, fino a 10 giorni prima della data dell'udienza fissata per la discussione orale. Quando, a seguito dei pareri istruttivi degli organi sanitari pubblici o di un organo di consulenza designato dal giudice, la parte, avvalendosi del tutto legittimamente del suo diritto di difesa, deposita una sua relazione medico-legale, è essa che, sotto il profilo sanitario, ha, come si usa dire, l'ultima parola. È vero che il giudice può sempre far ricorso ad altra consulenza d'ufficio, come a volte avviene quando dalla consulenza di parte emergono elementi nuovi non valutati in precedenza e che potrebbero essere determinanti per la decisione della causa. Ma ciò non impedisce al ricorrente, se lo ritiene, di depositare altra perizia di parte, per cui, non potendo protrarsi questo meccanismo all'infinito, è sempre il ricorrente ad aver la possibilità, come è giusto che sia, di sottoporre per ultimo al giudice le sue valutazioni sanitarie. Nel caso poi di pensioni militari è prassi ormai costante che l'Amministrazione, non solo non si avvale della facoltà di fornire sue valutazioni sui documenti presentati dal ricorrente, in particolare le perizie medico legali, ma normalmente non partecipa neppure alla discussione orale in udienza. Tale prassi, malgrado sia stata segnalata con lettera del 12 luglio 2000 al Ministero della Difesa dal Presidente di questa Sezione per il possibile pregiudizio all'erario a causa della mancata proposizioni di eccezioni di rito o per carenza di difesa nel merito, e malgrado che tale lettera abbia trovato eco anche nella Relazione del Procuratore regionale di questa Sezione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tenutasi in L'Aquila il 26 gennaio 2001, tuttora continua. Ritornando alla nostra questione giova osservare che le perizie di parte sono spesso raffinatamente dotte, ricche di citazioni di testi medici e con terminologia molto tecnica. Ora è evidente che il Giudice non è tenuto a seguire tutti i passaggi, specialmente quelli scientifici, di tali consulenze e a rispondere, come si dice efficacemente in francese du tac au tac, cioè a botta pronta. Dovere del giudice è cogliere la questione essenziale ai fini della decisione e valutare, spesso dopo un lungo e tormentato esame, quali sono gli elementi convincenti, ovvero più convincenti rispetto a quelli contrapposti, ai fini della decisione della causa. La valutazione della consulenza di parte può pertanto essere anche soltanto implicita, come afferma la Corte di Cassazione nella massima citata nella sentenza di questa Sezione alla quale si è richiamato l'avvocato Rizzacasa, purché la motivazione della decisione sia adeguata e logicamente coerente. Se il Giudice segue questa strada, ciò non significa anche che attribuisca importanza "generalmente assai scarsa" all'elaborato del Consulente tecnico di parte, come afferma l'avvocato Rizzacasa nella sua seconda memoria difensiva. In sostanza, e conclusivamente, per le ragioni esposte non può essere accolta, perché manifestamente infondata, l'eccezione di incostituzionale prospettata, nei termini sopra precisati, dalla difesa del ricorrente. La causa deve quindi ora essere esaminata nel merito. Al riguardo giova sottolineare che fra l'ampio ed elaborato parere del CML e l'altrettanto articolato e dotto parere del professor Leggeri, vi è un ampia convergenza sulla genesi, sulla natura e sull'evoluzione dell'infermità schizofrenica. In particolare il professor Leggeri concorda con il CML laddove questi annota: "la schizofrenia appare come disturbo mentale connotato da maggiori componenti biologiche…fattori ambientali interagirebbero sulla predisposizione genetica ai fini della malattia". La neuropatologia ha sottolineato il rilievo di certe alterazioni celebrali (limbiche, paraippocampali, frontali, gliosi , emergenti anche da dati forniti da Tac, Rmn,Spedt, Pet ). "La biochimica ha sottolineato l'ipotesi dopaminergica con aumento di dati recettoriali D2-D4 in uno ad alterate interazioni 5-HT/Da a livello frontale". Dove risulta, fra le contrapposte tesi, una divergenza di fondo è nell'incidenza che può avere il servizio militare ordinario nel determinismo della schizofrenia. Orbene, su questo punto la giurisprudenza di questa Corte, e in particolare di questa Sezione, è largamente nel senso che, anche se alcuni indirizzi scientifici sono tuttora orientati ad attribuire ai fattori esogeni un’influenza, almeno come concausa determinante, sull’insorgenza della malattia schizofrenica, è indispensabile perché possa essere riconosciuta la sussistenza di tale nesso di causalità, che ricorrano eventi, circostanze o condizioni di servizio aventi una carica stressante o traumatizzante eccezionalmente intensa o di una carica lesiva protrattasi nel tempo (si rinvia alle numerose citazioni giurisprudenziali contenute nella sentenza di questa Sezione sul ricorso M/629, anno 2000, Strampelli contro Ministero difesa ). Su questo importante e determinante aspetto, pertanto, questo Organo giudicante condivide pienamente le valutazioni del CML che il servizio militare in sé e per sé, in assenza di specifici fatti eccezionali, rappresenta un momento rilevatore o aspecificamente scatenante la fase attiva di una psicosi schizofrenica o similare; ciò, peraltro, non va da sé oltre un ruolo di mera aspecifica occasionalità semplice, non rilevante sul piano medico legale del nesso di concausalità . Più che muovere una radicale contrapposizione al concetto in parola, relativamente al suo profilo teorico, da parte difensiva, sia nella memoria dell'avvocato Rizzacasa, che nella consulenza del professor Leggeri, si cerca soprattutto di far leva sulle condizioni di stress e di trauma che avrebbero caratterizzato le modalità in cui il servizio militare del ricorrente venne prestato, specialmente durante il periodo di permanenza nella Legione di Bolzano. In particolare l'avvocato Rizzacasa insiste sul fatto che nessuna valutazione è stata fatta dei numerosi fatti di sangue e di terrorismo verificatisi in Alto Adige, proprio in coincidenza temporale con il servizio militare prestato dal signor di G., fatti documentati nell'ampia rassegna della stampa allegata dalla difesa, meritevole di essere tenuta in particolare considerazione, ad avviso della stessa difesa, atteso che il Comando generale dell'Arma, come sopra ricordato, non era stato in grado di fornire notizie, in ordine ai servizi svolti dal signor Di G., durante il periodo di permanenza in Alto Adige in quanto la documentazione relativa a quel periodo era stata distrutta in base alle disposizioni vigenti. Poiché quanto comunicato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che non è stato in condizione, per il motivo enunciato, di soddisfare la parte dell'Ordinanza di questa Sezione relativa al punto in esame, è una circostanza di fatto non rimediale, almeno nei termini esposti in Ordinanza, vanno valutate e vagliate le considerazioni esposte dalla difesa, con riferimento anche alla documentazione giornalistica allegata. Orbene al riguardo può affermarsi che il signor Di G. non fu coinvolto in nessuno degli episodi specifici di sangue o di terrorismo di cui parlano gli articoli di giornale allegati. Ciò può desumersi, non solo dal fatto che nessun elemento probatorio, neppure di carattere testimoniale, è stato portato al riguardo, ma anche dal fatto che non è stata neppure dall'istante avanzata l'affermazione di partecipazione diretta ad alcuno dei predetti episodi Un ulteriore conferma di quanto in precedenza rilevato, risulta dal contenuto della domanda di pensione presentata dal ricorrente il 23 gennaio 1973, nella quale non si fa alcun cenno a specifici episodi di sangue o di terrorismo, ma si parla genericamente di "incarichi particolarmente faticosi sia fisicamente che psichicamente. Trattavasi infatti - afferma ancora l'istante- di servizi di prevenzione e repressione di atti terroristici, che imponevano perlustrazioni con prolungate veglie notturne ed una continua e snervante tensione". Ora, a parte il fatto che le citate sono dichiarazioni di parte, e che non vanno al di là di generiche asserzioni, giova sottolineare che attività impegnative, e se si vuole anche faticose, (come possono essere perlustrazioni o qualche veglia notturna), rientrano nell'attività corrente del servizio nell'Arma dei Carabinieri che fronteggiava, in quel periodo, anche la mafia, la camorra, il commercio illegale delle armi, il traffico di stupefacenti, eccetera, tutte attività connaturali ai compiti di istituto, e certamente con un apporto di impegno e di partecipazione dei militari non inferiore a quelli che richiedeva l'attività dell'Arma nel periodo del terrorismo altoatesino. Comunque, non risulta per il periodo di permanenza del signor Di G. in Alto Adige alcuna reazione rilevante dal punto di vista medico e la malattia si manifestò soltanto a distanza di qualche anno, dopo un periodo in cui il servizio militare prestato fu oltretutto di impegno non certo eccessivo (risulta che dal 1967 il ricorrente fu piantone alle dipendenze di un Ufficiale superiore). L'importanza, ai fini della decisione sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, di questo silenzio nosologico nel periodo temporale fra il servizio in Alto Adige e lo scoppio dell'infermità accertato nel corso del ricovero presso l'ospedale psichiatrico provinciale S. Maria della Pietà di Roma, non sfugge al Consulente di parte, professor Leggeri, che annota: "Il tempo trascorso dalla fine del servizio a Bolzano al momento dell'esplosione della schizofrenia, potrebbe costituire un elemento negativo ai fini dell'esistenza di un rapporto cronologico con le esperienze traumatiche del Trentino; ciò - anche se non portato a sostegno della tesi negativa- viene smentito dal fatto che il modo di comportarsi del giovane nella nuova sede, fu caratterizzato da modifiche comportamentali e caratterologiche messe ben in luce nella cartella clinica dell'ospedale di Santa Maria della Pietà a proposito del cambiamento di carattere e della presenza di ostilità da parte dei colleghi, fenomeni che avevano preceduto l'esplosione psicotica". In relazione a tali considerazioni va innanzitutto chiarito che l'elemento di fatto in parola, a differenza di quanto afferma il Consulente di parte, risulta, in via implicita, elemento rilevante da parte del CML a sostegno della tesi negativa circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità in parola; in ogni caso tale elemento deve ritenersi rilevante nel predetto senso negativo ad avviso di questo Organo giudicante. A parte quanto in precedenza specificato, va tenuto presente che gli elementi compartimentali e caratterologici (per i quali si rinvia alla pag. 3 della consulenza medico-legale della professoressa Castrica ) non vanno al di là del periodo a ridosso delle manifestazioni deliranti rilevate nel corso del predetto ricovero e in nessun caso possono collegarsi ragionevolmente, per il tempo intercorso, al servizio prestato in Alto Adige. Per tutte le circostanze di fatto esposte, per tutti gli elementi nosologici considerati, questo organo giudicante non può non pervenire alle stesse conclusioni del CML, esposte in un ampio, approfondito e convincente parere, per cui l'infermità del ricorrente, quale accertata a seguito del ricovero ospedaliero nell'ospedale psichiatrico S .Maria della pietà a Roma, e successivamente nella visita collegiale presso la CMO di Chieti dell'1.6.1970, non può ritenersi né dipendente, né variamente aggravata dal servizio militare. Ne consegue l'inammissibilità di ulteriore consulenza istruttoria richiesta da parte difensiva, in quanto non necessaria ai fini della presente decisione. Circa, infine, la sollevata eccezione di incostituzionalità, si rinvia a quanto in proposito esposto in precedenza. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo RESPINGE Come in motivazione il ricorso indicato in epigrafe, dichiarando nel contempo manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata.. Spese compensate. Così deciso in L'Aquila nell'Udienza del 20 febbraio 2001. Omissis
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