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REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 2 del 19/1/2000 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati: Giuliano MAZZEO Presidente Pelino SANTORO Consigliere - relatore Tommaso MIELE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 86/EL (ex 11893) del registro di Segreteria, nei confronti dei Sig.ri: 1) R.A.P., 2) C.N., 3) M.A., 4) L.V.D., 5) M.G., 6) D.M.G., 7) P.N., 8) P.M., 9) S.R.N., 10) I.G., 11) M.L., 12) P.P. e 13) C.G.. Il giudizio è stato introitato da questa Sezione a seguito della ordinanza della Sezione II centrale n. 09/97 in data 5 febbraio 1997 con la quale sono stati trasmessi gli atti per competenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, cpv. 5 ter, del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639. Visto l'atto di riassunzione del Procuratore Regionale depositato il 17 aprile 1997; Costituiti in giudizio i Sig.ri: R.A.P., P.M., M.A., P.P., S.R.N. e P.N. e L.V., tramite l'avv. Luigi Napolitano con studio in Roma, viale Angelico 38, e domicilio in Campobasso via Principe di Piemonte 33; M.L., con il patrocinio dell'avv. Ivo Correale ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Mario Tudino, in Campobasso via U. Petrella 14; M.G., con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Colalillo ed elezione di domicilio presso il suo studio in Isernia, Corso Garibaldi 221; I.G., tramite gli avv. Raffaele Izzo e Fiorenzo Liguori, con elezione di domicilio presso il loro studio in Roma, via Cicerone 28. Non costituiti, con produzione di memoria scritta, i Sig.ri: C.N., D.M.G., C.G., già costituito tramite l'avv. Ciro Centore che ha successivamente rinunciato al mandato. Uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 1999 il relatore Cons. Pelino SANTORO, nonché gli avvocati Ivo Correale, Giuseppina Sarcina, per delega dell'avv. Luigi Napolitano, Vincenzo Colalillo, nonché il Procuratore regionale Cons. Giuseppe GRASSO; visti gli atti di causa, le memorie difensive prodotte e la perizia di parte presentata per conto del dott. Mattei. Considerato in
FATTO La Sezione II centrale con sentenza-ordinanza. 280/92 depositata il 15 dicembre 1992: 1) ha condannato i Sig.ri R.A.P., M.A., L.V.D., P.N., P.P. e P.M. a risarcire la somma di L. 33.040.000 per l'illecito acquisto di un ecocardigrafo; 2) ha sospeso il giudizio per il danno derivante dal pagamento di rette di degenza irregolari, per attendere la definizione del procedimento penale relativo ai medesimi fati; 3) ha dichiarato la prescrizione dell'azione relativamente alle poste di danno al medesimo titolo per i ricoveri del periodo 1/1/1980- 31/10/1981; 4) ha estromesso dal giudizio gli eredi del defunto Perrella Camillo inizialmente chiamato in causa. Altri convenuti iniziali sono deceduti nelle more del giudizio. Il giudizio è stato riassunto con atto del Procuratore Regionale in data 10 aprile 1997 depositato in segreteria il 17 aprile 1997 e ritualmente notificato a tutti i convenuti. Il giudizio penale, già pendente per i medesimi fatti di causa, si è concluso con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 71 in data 14 ottobre 1992, con la quale, pur riconoscendosi a tutto ammettere profili di illiceità per la liquidazione delle rette in mancanza di proposte del medico curante e su impegnative carenti o successive, nonché per posti non convenzionati, i convenuti sono stati assolti perché il fatto non sussiste, dalle imputazioni di abuso d'ufficio e truffa. Ai convenuti si contesta, nel presente giudizio, che nella loro qualità di componenti del Comitato di gestione della ex USL di Boiano, nonché di operatori sanitari ed amministratori della stessa, hanno liquidato alla clinica convenzionata Villa Esther di Boiano, sulla base delle richieste della medesima e senza accurati controlli, rette di degenza per un importo complessivo iniziale di £. 2.681.149.805, secondo una prima quantificazione operata dal Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza con rapporto in data 11 settembre 1991 su incarico della Procura Generale di questa Corte. I convenuti, tramite i difensori costituiti o direttamente hanno eccepito che: non sussiste l'ipotesi di colpa grave; i fatti sono stati dichiarati non sussistenti dal giudice penale; la comparsa di riassunzione dell'accusa non tiene conto della normativa intervenuta e della sentenza assolutoria; la responsabilità degli organi collegiali è limitata ed i componenti non sono tenuti a controllare le prestazioni quando gli atti sono predisposti dalla struttura amministrativa; non viene individuata la parte di ciascuno nell'apporto causativo del danno; i ricoveri, sulla base dell'esito delle risultanze penali, non sono risultati fittizi ed in conseguenza il danno non esiste perché i ricoveri erano effettivi; anche la carenza di posti letto convenzionati non potrebbe esimere dall'obbligo di ricovero, mentre le irregolarità contestate riguardano i pagamenti e non i ricoveri che erano dovuti; va tenuto conto dei vantaggi conseguiti poiché le tariffe praticate dalla clinica erano inferiori a quelle ufficiali; in ogni caso la spesa avrebbe fatto carico al servizio sanitario nazionale e per esso alla Regione rispetto a cui la USL si pone in posizione di terzietà trovando applicazione l'art. 3, comma 4 della legge 639/1997; in particolare, il Mattei non era tenuto a controllare i singoli ricoveri ma solo ad eseguire verifiche a campione come regolarmente effettuato; il dott. Ianiro, quale coordinatore sanitario non era tenuto a sorvegliare l'andamento dei servizi. All'udienza dibattimentale del giorno 2 aprile 1998 questa Sezione tenuto conto che: - non era dato desumere che tutti i ricoveri per il cui pagamento è stato mosso addebito fossero stati effettivamente comprovati; - che la stessa sentenza penale assolutoria intervenuta dava atto che, sulla scorta della ponderosa documentazione depositata e dalle indicazioni fornite dal perito di parte dott. Carlozzi, "si è acquisita la prova della effettività delle degenze per la quasi totalità degli oltre seimila ricoverati, senza che si siano avuti sicuri riscontri circa la diversa durata di quelle degenze rispetto ai dati rilevabili dai prospetti di liquidazione delle rette"; - che dalla indicata perizia di parte si rilevava l'ammissione che "solo per alcuni ricoveri - n. 204 nominativi su 2911 messi in dubbio dalla perizia disposta dal Tribunale - non sono state ritrovate le cartelle"; - che il Procuratore regionale aveva respinto l'eccezione di terzietà trattandosi di spese pertinenti a fondi in gestione propria rilevando come dalla stessa sentenza penale risultasse messo in evidenza un disordine amministrativo tale da essere causa di pagamenti indebiti stando alla prova dei fatti; e considerato che ai fini del decidere, a prescindere dalla regolarità delle singole liquidazioni, fosse necessario pervenire alla esatta quantificazione della spesa sostenuta a fronte di ricoveri non comprovati e non comprovabili in alcun modo per carenza documentale e che l'effettività dei ricoveri traducibile in esborsi certi e dovuti costituisce un presupposto necessario per la valutazione della utilità e dei vantaggi conseguiti dalla collettività, emetteva l'ordinanza n. 96/1998 con la quale si disponeva che il Procuratore Regionale procedesse ad idonei accertamenti avvalendosi dei mezzi istruttori più opportuni per accertare la spesa corrispondente alle rette di degenza per le quali non si è raggiunta documentalmente o indirettamente la prova della effettività di prestazione nemmeno sulla scorta delle cartelle cliniche prodotte dai convenuti. A seguito dell'espletamento del disposto adempimento istruttorio il Procuratore regionale con atto di riassunzione e citazione integrativa depositato il 29 aprile 1999, e ritualmente notificato ai convenuti, sulla base degli accertamenti fatti eseguire dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Campobasso, prodotti in atti, precisava gli importi delle degenze di cui non si era conseguita la prova per gli anni dal 1980 al 1985, por complessive £.131.223.000 circa, con riserva di ulteriori deduzioni in corso di causa. I difensori dei convenuti hanno prodotto ulteriori memorie. L'avv. Correale con memoria in data 10 novembre 1999, riportandosi alle memorie precedenti ribadisce che per il Dott. M. non è configurabile alcuna ipotesi di danno essendo le degenze comunque dovute in caso di richiesta da parte degli assistiti e che in particolare non è riscontrabile alcuna violazione di legge nel suo comportamento non esistendo alcuna norma che obbligava a controlli specifici nella sua qualità di Responsabile del servizio di medicina ospedaliera, nemmeno in base alla convenzione con la clinica Villa Esther; che il comportamento del Mattei, che ha di sua iniziativa disposto controlli, non è riconducibile nell'alveo della colpa grave quale richiesta dalla sopravvenuta normativa; eccepisce anche che vi è incertezza nella domanda integrativa non risultando comprensibile se l'importo indicato sia o meno sostitutivo della richiesta risarcitoria precedente e che comunque il mancato raggiungimento della prova della effettività delle degenze non comporta l'addebitabilità in quanto la prova della mancanza di prestazione incombe comunque alla parte attrice. a sostegno del reale depauperamento; conclusivamente chiede di dichiarare la nullità dell'atto di citazione ed in subordine l'assoluzione. L'avv. Napolitano eccepisce che il fatto che non siano state rinvenute le cartelle cliniche di 244 degenti non significa che i ricoveri siano fittizi ma solo che non ne è stata curata la conservazione per cui l'incertezza dei ricoveri non può tradursi in una prova certa anche perchè l'irregolarità riguarderebbe solo il 3% del totale; in ogni caso i propri assistiti, tutti componenti del comitato di gestione, per i quali non risultano peraltro individuati i singoli addebiti, non possono rispondere di atti rientranti delle competenze degli uffici amministrativi approvati in buona fede; infine il danno emerso dalle risultanze istruttorie non può riguardare anche quote annuali rispetto a cui è stata già dichiarata la prescrizione con sentenza. L'avv. Colalillo eccepisce che per il proprio assistito, che era amministratore ma non era stato parte nel processo penale, non risulta comprovata alcuna colpa grave o comprovata alcuna irregolarità; quanto al danno va tenuto conto che i ricoveri erano obbligatori fungendo la clinica convenzionata da presidio ospedaliero in zona e che le rette risultavano addirittura inferiori alla media del presidi ospedalieri; che ove vi fossero dubbi sulla effettività dei ricoveri si dovrebbe chiamare in causa la stessa clinica convenzionata che della situazione si sarebbe avvantaggiata e che inoltre si dovrebbero convenire tutti coloro che nell'ambito della USL hanno partecipato al procedimento di erogazione. All'udienza odierna gli avvocati e la Procura attrice ribadiscono le argomentazioni risultanti dai propri rispettivi atti. Considerato in
DIRITTO Preliminarmente va precisato che l'impianto accusatorio trae origine dall'atto di citazione della Procura Generale depositato il 29 gennaio 1992 con la quale si convenivano in giudizio gli odierni convenuti unitamente ad altri per due ordini di fatti, il primo riguardante l'acquisto di un'apparecchiatura sanitaria ed il secondo corrispondente agli addebiti di cui al presente giudizio per i quali venivano individuati come responsabili: 1) tutti i componenti del Comitato di gestione per aver deliberato la liquidazione delle rette di degenza senza effettuare alcun riscontro; 2) il coordinatore sanitario nella persona del Dott. G.I., che aveva l'onere di sovrintendere al buon e corretto funzionamento di tutti i settori sanitari compreso quello convenzionato; 3) il responsabile per la medicina specialistica ed ospedaliera (Leonardo Mattei ed altro successivamente defunto); 4) il coordinatore amministrativo (successivamente defunto) ed il responsabile amministrativo nella persona del Sig. G.C., per non aver controllato che la procedura amministrativa dei singoli ricoveri era avvenuta correttamente, consentendo in tal modo il pagamento di rette di degenza della cui effettiva esistenza non vi sono riscontri probatori. Il giudizio in conseguenza instaurato si concludeva, con decisione ordinanza della Sez. II centrale n. 280 in data 15 dicembre 1992, con esito di condanna per l'accusa riguardante l'acquisto dell'apparecchiatura e, per l'accusa riguardante le irregolari degenze, con dichiarazione di sospensione per pregiudiziale penale essendo i medesimi fatti oggetto di accertamenti in sede penale, previa declaratoria di prescrizione per le poste di danno per irregolari ricoveri relativamente agli anni 1980 e 1981. Una volta acquisito l'esito del procedimento penale instaurato, per la parte che interessa, a carico di M.L. e C.G. insieme alla titolare della clinica convenzionata, per il reato di truffa in concorso, conclusosi con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 71 in data 3 ottobre 1996 di assoluzione perchè "il fatto non costituisce reato", la causa veniva cancellata dal ruolo e rimessa alla cognizione di questa Sezione con ordinanza n. 09 in data 31 gennaio 1997. Ciò ritenuto di dover precisare per aver chiaro il quadro processuale e quello di riferimento degli addebiti, occorre rimuovere le eccezioni in rito prospettate dai difensori. Innanzitutto l'eccezione di terzietà, poiché il danno inciderebbe sulla spesa che fa capo al servizio sanitario nazionale, si risolverebbe, trattandosi di fatti antecedenti al 1994, ai sensi dell'art. 1, comma 4, come sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, in un difetto di giurisdizione; l'eccezione non ha pregio poiché il fondo sanitario nazionale costituisce un sistema di finanziamento unitario entro il quale i vari soggetti operano in stretta interdipendenza sicché i fatti dannosi incidenti sul bilancio di un ente (USL) non diventano riferibili al soggetto terzo finanziatore solo perchè si ripercuoterebbe sul saldo negativo da finanziare e ripiano (cfr. questa Sezione 28 aprile 1997 n. 226); in ogni caso gli effetti economici negativi degli indebiti pagamenti contestati si sono riflettuti direttamente sul bilancio dellente sanitario. Un'altra eccezione, formulata dall'avvocato Correale, riguarda la regolarità dell'atto introduttivo in riassunzione che sarebbe affetto da nullità, per assoluta genericità ed indeterminatezza in ordine al petitum dopo che le indagini istruttorie avevano meglio identificato le poste di danno. L'eccezione non è fondata poiché l'atto, ancorché prodotto anche come citazione integrativa, ha la semplice funzione di dare nuovo impulso al processo dopo che erano state adempiute le incombenze istruttorie delegate alla medesima parte attrice. Posto infatti che la parte attrice non ha formulato alcuna nuova domanda l'atto di impulso non è nemmeno configurabile come un atto di riassunzione in senso tecnico consequenziale ad una causa di estinzione o interruzione del processo, quali regolate rispettivamente dagli art. 297 e 305 c.p.c., ma come un atto che ha la semplice funzione di una istanza per la fissazione della nuova udienza di trattazione a seguito della richiesta istruttoria disposta in corso di causa dal giudice adito nell'ambito del suo potere sindacatorio che trova la sua compiuta regolazione degli art. 14 e 15 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con R.D. 13 agosto 1933 n. 1038. E' evidente che, in mancanza di ulteriori domande attoree, il petitum di causa resta identificato in quello precisato nell'atto di citazione della Procura generale, che peraltro aveva riguardo anche alle degenze non convenzionate (oculistica) e nè potrebbe costituire motivo preclusivo all'esame del merito il fatto che parte attrice non abbia ritenuto di ricalibrare l'accusa alla luce nei nuovi parametri di responsabilità di cui alla sopravvenuta normativa innanzi richiamata, rimanendo in ogni caso il giudizio rimesso alla pienezza valutativa di questo giudice sulla base di tutti gli elementi probatori quali dedotti in causa. Quanto all'altra doglianza,anchessa implicante un profilo di ammissibilità riguardante la mancata individuazione degli addebiti per la parte di ciascuno nell'apporto causativo del danno, va ricordato che l'introdotto principio di parziarietà della responsabilità non comporta la necessaria indicazione delle quote addebitabili, che è compito che spetta al giudice ai sensi dell'art. 52 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, purchè dall'atto introduttivo sia desumibile il petitum e la causa petendi per ciascun responsabile convenuto (cfr. Sez. I 6 marzo 1996 n. 6/A e 24 maggio 1999 n. 156); del che, come innanzi evidenziato, è fatta motivata indicazione, se pure in maniera sintetica, nell'atto originario di citazione con riguardo alle posizione di ciascuno dei convenuti. Infine, per quanto riguarda la pregiudiziale dell'intervenuta archiviazione penale, è appena il caso di rilevare come l'assoluzione perchè il fatto costituisce reato esprima una formula comportante semplicemente che la qualificazione del fatto assunta con rilevo penale a sostegno dell'azione l'azione e del conseguente rinvio a giudizio non ha avuto riconosciuta la consistenza tipica del reato perseguito, ma ciò non implica anche che il medesimo fatto non possa assumere rilievi giuridici per altri profili attinenti a diverse responsabilità di tipo civile o amministrativo. Le sentenze penali irrevocabili infatti, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., hanno efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità panale e dell'affermazione che l'imputato non lo ha commesso, ma ciò non significa che, se il fatto non sussiste giuridicamente per la supposta qualificazione come reato, il fatto materiale in sé, quando è implicitamente o esplicitamente confermato oggettivamente e soggettivamente, non possa assumere, nella sua dimensione reale, un rilievo tale da rimanere perseguibile, ove ne ricorrano gli elementi, sotto il profilo della responsabilità amministrativa (cfr. Sez. II, 13 giugno 1997 n. 81/A). Nel caso di specie la formula assolutoria (il fatto non costituisce reato) é diversa da quelle implicanti preclusione di giudicato (cfr. Sez. II 27 giugno 1997 n. 89/A), e ciò è sufficiente a ritenere inconsistente l'eccezione, indipendentemente dal fatto che la motivazione assolutoria fa leva sulla volontà dei prevenuti di rappresentare una realtà falsa ed ingannatoria e sullinsufficiente quadro probatorio dell'elemento psicologico dell'ipotesi delittuosa specificata. Passando al merito di causa, la Sezione deve innanzitutto definire la misura del danno di cui è causa, tendo conto delle risultanze istruttorie all'uopo disposte. Il danno realmente e concretamente arrecato alle finanze della USL di Boiano non può che essere commisurato a quello dei pagamenti effettuati senza regolare titolo giuridico, poiché è indubbio che, trattandosi di liquidazioni a rimborso a favore di una clinica convenzionata per prestazioni rese ai pazienti ricoverati, l'erogazione del dovuto non poteva prescindere dal supporto della documentazione prescritta dalla normativa, dalle direttive e dalle regole specifiche della convenzione. Quanto al danno indicato per prestazioni (di oculistica) non strettamente rientranti nella convenzione ovvero in soprannumero rispetto ai posti autorizzati, la Sezione considera che, a parte la mancata esatta quantificazione delle stesse, l'ambito sanitario della USL di Boiano (in base alla L.R. 6 aprile 1979 n. 12) risulta privo di presidio ospedaliero per cui è intuibile che l'unico concreto punto di riferimento fosse per i pazienti la struttura clinica privata convenzionata, la sola operante in zona; anche ammesso che i ricoveri prescindessero da situazioni di urgenza occorrerebbe comunque tener conto del vantaggio ricevuto dalla collettività degli assistiti che diversamente si sarebbero dovuti rivolgere altrove con pari incidenza della relativa spesa sui finanziamenti regionali alimentati dal fondo sanitario nazionale; in ogni caso dalla relazione del Nucleo di Polizia tributaria in data 11 settembre 1991 in esito agli accertamenti disposti dalla Procura Regionale, si rileva che la Regione Molise avrebbe autorizzato con atto n. 3007 in data 19 ottobre 1984 l'ampliamento dei posti letti destinandone 10 alla specializzazione oculistica, ed inoltre che i relativi rimborsi sono stati corrisposti solo fino al febbraio 1984 per importi (rispettivamente per gli anni 1982, 1983 e 1984, di circa £. 1.410.000, 21.000.000 e 5.773.000) peraltro già indistintamente compresi nell'ammontare complessivamente liquidato (pag. 13). Il danno emergente certo va quindi limitato alle rette indebitamente liquidate senza che di esse emergesse traccia alcuna nei vari passaggi procedimentali (proposta del medico curante, notifica del ricovero, impegnativa, notifica della cessazione), che in quanto atti scritti avrebbero dovuto essere posti necessariamente a base della liquidazione dei rimborsi mensilmente autorizzati. L'importo del predetto danno, secondo gli accertamenti mirati fatti eseguire in istruttoria, ammonta a complessive £. 131.223.000 per il periodo 1980-1985 e per effetto della dichiarata prescrizione per gli anni 1980-81 si riduce a £. 108.300.000. Individuato il presupposto oggettivo per la valida instaurazione dell'azione pubblica risarcitoria, occorre procedere ad accertare per ciascuno dei convenuti l'elemento della colpevolezza e del relativo nesso di causalità con il danno provocato. Ricorda la Sezione che l'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 consente, sulla base di apposite leggi regionali, di stipulare convenzioni con strutture sanitarie di carattere privato in conformità alloschema tipo approvati con decreto del Ministro della Sanità. Per il periodo di riferimento, hanno operato le convenzioni in atto con le case di cura private ai sensi dell'art. 18 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386; la convenzione con la casa di cura di Boiano risulta stipulata, come riferito dal rapporto del Nucleo di Polizia tributaria, in data 9 febbraio 1977 e tacitamente rinnovata senza adeguamento al nuovo schema approvato con D.M. 22 luglio 1983. In base alla convenzione, tuttavia, il rapporto economico tra l'istituto di ricovero privato e la USL si svolgeva secondo i precisi adempimenti innanzi indicati e previ gli opportuni controlli. Gli addebiti mossi alla struttura sanitaria pubblica non sono tanto le irregolarità formali in sé, quanto, come evidenziato nel più volta menzionato rapporto, l'aver proceduto alla liquidazione dei rimborsi "esclusivamente in base alle indicazioni della parte interessata", vale a dire senza alcun riscontro documentale. La liquidazione, come è noto, costituisce una fase contabile necessaria della spesa necessaria, che consiste nella individuazione del creditore e nella verifica della regolarità della spesa in ordine all'an ed al quantum; l'art. 35 della Legge della Regione Molise 2 settembre 1980 n. 33, contenente le norme di contabilità delle Unità locali sanitarie, prescrive, sia pure con formula molto scarna ma essenziale che "la liquidazione avviene dopo aver accertato sia l'esistenza dell'impegno e sia l'avvenuta regolare esecuzione dei servizi" attribuendone la competenza al Presidente del Comitato di gestione o ad un suo delegato. La verifica della regolare esecuzione, nel caso di spese riguardanti rimborsi a terzi, non potrebbe non esser fatta che sulla base di una documentazione probatoria idonea secondo un principio di ordine comune che trova peraltro espressa menzione dell'art. 277 del Regolamento per la contabilità di Stato che esige che la liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dal creditore. L'aver contravvenuto a questo preciso obbligo di natura contabile costituisce comportamento gravemente colpevole per chi era preposto a quell'adempimento amministrativo interno ovvero per chi era responsabile della organizzazione del relativo servizio e nè può ritenersi una attenuante la eventuale prassi di sottoscrivere la liquidazione con superficialità essendo evidente che in tal caso il rischio dell'eventuale affioramento del non buon diritto del creditore non potrebbe che ricadere su chi avesse consentito, per leggerezza o negligenza, l'erogazione di una spesa senza fondamento giuridico, ovvero senza controprestazione documentata. Per l'individuazione delle responsabilità specifiche dei convenuti occorre tuttavia avere riguardo a quelli che erano le attribuzioni ed i ruoli di ciascuno. Stando alla normativa organizzativa, al Comitato di gestione spettava di compiere tutti gli atti di amministrazione (art. 15, comma 8, L. 833/1978), mentre, in base alla richiamata normativa contabile regionale, alla liquidazione provvedeva il Presidente o un suo delegato membro del Comitato, nonchè il responsabile del competente servizio finanze e patrimonio mediante apposito visto. Nella prassi operativa seguita dalla USL di Boiano la liquidazione avveniva mensilmente con atto deliberativo del Comitato di gestione che disponeva di effettuare il pagamento di quanto dovuto con contestuale impegno di spesa, sulla base di un prospetto di liquidazione predisposto dal competente ufficio nonchè della dichiarazione di ammissibilità al pagamento da parte del Responsabile del servizio, di cui era dato atto nella premessa motivazionale, unitamente al parere del coordinatore amministrativo e del coordinatore sanitario. Il prospetto liquidazione, visto l'estratto conto trasmesso dalla Casa di cura e rilevato che le giornate di degenza contabilizzate eranoquelle che risultavano dalle notifiche di ricovero e di dimissione, constatava le giornate di degenza e procedeva alla liquidazione dell'importo riconosciuto, con la doppia firma del responsabile amministrativo e del responsabile della medicina specialistica. E' evidente che il prospetto liquidativo aveva un ruolo determinante, sia per il conteggio delle degenze, ma soprattutto per i presupposti e dichiarati riscontri delle comunicazioni di ricovero e di dimissioni la cui esistenza costituiva prova della effettività delle degenze; ma è altresì certo che le attestazioni rese erano fidefacienti e tali da non poter prescindere dalla realtà di quanto dichiarato, sicché i funzionari preposti e sottoscriventi non potrebbero non rispondere di eventuali discordanze o non veridicità di quanto dichiarato rispetto a quanto inconfutabilmente accertato. Per fare un parallelo, potrebbe dirsi che, nel caso, la liquidazione ha operato come un certificato di avanzamento cui è seguito l'ordine di impegno e pagamento da parte degli amministratori. Da questo punto di vista non appare apprezzabile la sottile distinzione prospettata dai difensori che l'incertezza di ricoveri potrebbe significare solo che è stata trascurata la conservazione ma non tradursi in una prova certa della mancanza di ricoveri, poiché l'addebito che si muove riguarda l'irregolarità della liquidazione stessa eseguita sulla base della richiesta della controparte e non sulla base di effettivi riscontri documentali, essendo del tutto mancata la benché minima prova della traccia dei ricoveri nelle verifiche incrociate eseguite presso la stessa casa di cura (cartella clinica, annotazioni a registro ovvero protocollo delle comunicazioni) che presso la USL a livello di protocollazione delle notifiche di ricovero. Una volta però riconosciuta la centralità della liquidazione ai fini dell'accertamento della effettività dei ricoveri e dell'esatto credito riconoscibile, passa in secondo piano il ruolo dei componenti del Comitato di gestione,i quali, sotto la specie di un atto deliberativo non assumevano sostanzialmente alcuna decisione amministrativa se non quella di assumere l'impegno di spesa per far fronte ad un pagamento dovuto. Seppure all'epoca non era ancora in auge la distinzione tra funzione politica-amministrativa e compiti di gestione e non erano ancora definiti i rispettivi compiti, non potrebbe non tenersi conto della regola guida, introdotta dalla normativa di riforma dei giudizi di responsabilità amministrativa, secondo cui "nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati" (art. 1, comma 1-ter, L. n. 20 1994 nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1996 n. 639). Della regola, sebbene non direttamente applicabile, può ben recepirsi il criterio come principio, per adattarlo al caso di specie, per la pregnanza che ha il momento liquidativo rispetto a quello meramente autorizzativo del pagamento, poiché non sarebbe certo predicabile che i membri del Comitato di gestione sarebbero stati tenuti a ripercorrere l'iter della liquidazione, sulla cui validità hanno invece fatto affidamento, stante anche i pareri dei coordinatori responsabili. Al Comitato di gestione si potrebbero imputare comportamenti omissivi per non aver organizzato meglio e con efficienza il servizio, ma non sarebbe agevole, in mancanza di elementi dedotti e deducibili, individuare quel grado di gravità comportamentale richiesto per addebiti risarcitori. Quanto ai coordinatori sanitario ed amministrativo, va posto in evidenza che il relativo incarico, conferito ai sensi dell'art. 6 della citata L.R. n. 15/1980, comportava il coordinamento e la vigilanza dei servizi, rispettivamente sanitario ed amministrativo, sicché del disservizio, che ha comportato il pagamento di rette non assistite dalla prevista impegnativa autorizzativa, avrebbero potuto rispondere nel precedente regime di responsabilità che assumeva come sufficiente la colpa lieve; l'iniziale accusa come formulata nell'atto di citazione che addebitava al coordinatore sanitario il mancato assolvimento dell'onere di sovrintendere al buon e corretto funzionamento dei servizi sanitari ed al coordinatore amministrativo il mancato controllo della corretta procedura amministrativa dei singoli ricoveri, non contiene elementi sufficienti, alla luce della sopravvenuta normativa, per sostenere una imputabilità di comportamento gravemente colpevole, non tanto per il disservizio in sé e la confusione documentale che è risultata in atti, quanto per supportare un idoneo nesso di causalità tra le omissioni presunte e il danno che, come già posto in evidenza, è strettamente collegabile alla superficialità della procedura di liquidazione a cui i predetti coordinatori sono rimasti formalmente estranei se non per quanto riguarda il voto consultivo espresso in sede di adozione delle relative delibere autorizzative di pagamento, per tale loro concreta posizione funzionale non potrebbe non valere, anche per essi, l'esimente, sotto il profilo dell'attenuazione di colpa, di aver fatto affidamento su quanto attestato dai responsabili sottoscrittori dell'attestazione di liquidazione, considerato che non si discute della legittimità in sé della delibera autorizzativa ma solo del difetto del supporto fattuale quale attestato nell'atto liquidativo. Va in proposito precisato che la funzione dei coordinatori è stata individuata dall'art. 8 del D.P.R 29 dicembre 1979 n. 761 in quella di assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale ed i relativi adempimenti da parte di servizi nel rispetto dell'autonomia degli stessi; trattasi quindi di una forma di responsabilità di risultato propria della dirigenza che non implica automaticamente una responsabilità di tipo oggettivo tale da estendersi a tutte le responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio comportamenti, a meno che non risultino evidenziati particolari comportamenti specifici caratterizzati da manifesto disinteresse, evidenti omissioni e negligenze di particolare gravità. Tutto ciò si ripercuote sul rapporto di causalità tra le condotte di ciascuno dei convenuti e l'evento lesivo derivante dall'illecita erogazione di rimborsi indebiti, poiché, nel caso, appare recessivo il principio di equivalenza di cause in quanto la condotta di coloro che attivamente hanno reso attestazioni irregolari appare da sola sufficiente ed idonea a determinare l'evento di danno (cfr. Sez. I, 24 luglio 1997 n. 159/A), avendo determinato con affidamento una falsa supposizione della realtà in coloro che hanno in conseguenza ordinato il pagamento. Non a caso nel processo penale conclusosi con l'assoluzione i soli imputati dei fatti in questione risultano essere solo coloro che si erano resi artefici dei superficiali attestati liquidativi. Delle accertate omissioni ed inefficienze imputabili ai membri del comitato di Gestione ed ai coordinatori sanitario ed amministrativo, seppure non ascrivibili, ai fini della imputabilità del danno a titolo di colpa grave va tuttavia tenuto conto ai fini della ripartizione dell'addebito risarcitorio che per quanto innanzi ampiamente motivato va fatto carico al responsabile amministrativo, Sig. C., ed al responsabile del Servizio di medicina specialistica ed ospedaliera, Sig. M., entrambi attestatori di liquidazioni parzialmente indebite. Per quanto riguarda la posizione del G.C. ritiene il collegio che non assume rilievo la circostanza che il medesimo non avrebbe avuto la qualifica sufficiente per assolvere ad una funzione di carattere superiore, poiché non è in discussione la capacità e l'attitudine a svolgere funzioni proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, ma solo il fatto che la liquidazione sottoscritta è risultata non veridica o per lo meno non corrispondente alla realtà di quanto attestato, essendo risultati inesistenti i riscontri, peraltro di facile percezione, circa la corrispondenza delle degenze con l'avvenuta notifica dei ricoveri. Tutto ciò esposto e considerato la Sezione, tenuto conto del danno potenzialmente causato dai concorsi causativi dei convenuti per i quali non è ravvisabile il grado di colpevolezza richiesto dalla sopravvenuta normativa, ritiene di poter rimanere coerente alla richiesta attorea iniziale mantenendo le quote ideali di ripartizione, ma limitando l'addebito, a titolo di risarcimento dovuto, alle sole quote di spettanza dei convenuti per i quali sussistono i presupposti soggettivi di imputabilità, equamente determinate e ripartite come segue. Per le suesposte ragioni i convenuti M.L. e C.G. vanno condannati al risarcimento, in favore della Azienda Sanitaria succeduta alla ex USL di Boiano in base alla legge regionale 14 maggio 1997 n. 11, ciascuno dell'importo di £. 10 milioni, oltre la rivalutazione monetaria per attualizzazione del credito di valore corrispondente al danno addebitato (cfr. Cass. 24 aprile 1998 n. 4225 e questa Sezione 5 marzo 1998 n. 64 e 19 maggio 1999 n. 99), e gli interessi di legge a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza. Segue l'obbligo di pagamento delle spese del presente giudizio compensate per la metà, da ripartire tra i due condannati. I rimanenti convenuti vanno invece assolti per insufficienza del grado di colpevolezza richiesto.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE definitivamente pronunciando, nel giudizio del giudizio iscritto al n. 111/EL su citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise.
ASSOLVE i Sig.ri: 1) R.A.P., 2) C.N., 3) M.A., 4) L.V.D., 5) M.G., 6) D.M.G., 7) P.N., 8) P.M., 9) S.R.N., 10) I.G., 12) P.P.
CONDANNA i Sig.ri M.L. e C.G., ciascuno al pagamento dell'importo di £. 10 milioni (diecimilioni), oltre la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dei pagamenti dannosi e gli interessi di legge a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza, nonchè della rifusione per metà delle spese processuali che liquida per l'importo a carico di £...... Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del giorno 2 dicembre 1999 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE (Pelino SANTORO) (Giuliano MAZZEO)
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